[C-BOL - 17] CARLINO/PAGINEPUBB

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SABATO 11 OTTOBRE 2014
S
Il 16 ottobre è il termine ultimo
per il pagamento dell’acconto Tasi
i avvicina il 16 ottobre, termine
ultimo per il pagamento dell’acconto Tasi, la tassa comunale sui
servizi indivisibili introdotta dalla
legge 147/2013, la finanziaria 2014.
E’ la seconda ondata di acconti, dopo
quella del 16 giugno e riguarda quei
comuni “ritardatari” che hanno deliberato aliquote e detrazioni di quest’imposta dopo l’estate, entro il 10 settembre che, in provincia di Bologna, sono:
Anzola, Camugnano, Castel d’Aiano,
Dozza, Galliera, Granaglione, Lizzano in Belvedere, Malalbergo, Marzabotto, Molinella, Monghidoro, Monterenzio, Pieve di Cento, Porretta
Terme, Valsamoggia e Vergato.
La Tasi si affianca all’Imu (ossia la
vecchia Ici) e alla Tari (la nuova imposta sui rifiuti), all’interno del nuovo
pacchetto impositivo sulla casa denominato Iuc, imposta unica comunale.
Secondo le stime di bilancio, per la
sola città di Bologna, dove i residenti
interessati sono 146.600, dovrebbe
fruttare, circa 40 milioni di euro che
serviranno a pagare una parte dei
cosiddetti “servizi indivisibili” ossia interamente dedicato alla Tasi. Una
ordine pubblico e siguida, tutt’altro che
curezza (per il 29,3%),
esaustiva, non solo per
trasporti e diritto alla
chi oggi è alle prese con
mobilità (21,6%), tutela
il calcolo dell’imposta
dell’ambiente (10,8%)
ma anche per chi ha ricee servizi istituzionali
vuto il bollettino pre(6,9%).
Per
circa
compilato e vuole verifi117mila
bolognesi,
care la correttezza
l’importo è stato calcodell’importo.
lato dal comune che ha
L’obiettivo è stato quelgià mandato il bollettilo di individuare alcune
no precompilato in vista
linee guida generali per
della scadenza del 16 Dott. Roberto Batacchi
orientare i cittadini nella
giugno. Nei comuni “ri- Segretario della Fondazione
lettura e nell’interpretardatari”, invece, i cal- dei Dottori Commercialisti
tazione della normativa
coli bisogna farli adesso e degli Esperti Contabili di Bologna nel suo complesso proe – come è apparso sin da subito – ponendo, a titolo esemplificativo, alnon sono facili, specie per i non ad- cuni modelli di calcolo tarati sulla base
detti ai lavori, anche perché la nor- della tipologia dell’immobile.
mativa è piuttosto farraginosa e Un sentito ringraziamento va a Roberframmentata e le delibere comunali to Baboro, Francesca Mandanici,
non sempre sono di facile lettura e Gabriele Marani e Ruggero Ruggieri,
applicazione.
quattro giovani professionisti che, sotPer agevolare i contribuenti, la Fon- to l’egida della Fondazione dei Dottori
dazione dei Dottori Commercialisti e Commercialisti e degli Esperti Condegli Esperti Contabili di Bologna ha tabili di Bologna, hanno contribuito alcompilato questo piccolo vademecum la realizzazione di questo speciale.
Chi deve pagare?
Proprietari e inquilini
U
na delle novità più importanti della Tasi, disciplinata dai commi 639 e seguenti dell’art. 1, legge 27 dicembre
2013, n. 147, è che va pagata sia dai proprietari
che dagli inquilini. Per entrambi il consiglio è
di leggere attentamente non solo il testo di legge ma anche la delibera del Comune di residenza.
OBBLIGATI
La regola generale è che, ferma restando
l’esenzione Imu per la prima casa in vigore da
quest’anno, sono tenuti a pagare la Tasi, i possessori o i detentori a qualsiasi titolo di fabbricati – compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze – e di aree edificabili, ad
eccezione dei terreni agricoli. In pratica sia i
soggetti proprietari o titolari degli altri diritti
reali sui beni immobili (usufrutto, uso, abitazione e superficie), sia i meri detentori come,
per capirci, il locatario, il comodatario o l’occupante a qualsiasi altro titolo.
Le delibere comunali determinano l’aliquota e
possono prevedere anche riduzioni ed esenzioni riguardanti, ad esempio, le abitazioni con
unico occupante o, ancora, le abitazioni destinate ad uso stagionale.
Verso la manifestazione nazionale del 25 ottobre 2014
LAVORO, DIGNITÀ, UGUAGLIANZA, DEMOCRAZIA PER CAMBIARE L’ITALIA
giovedì 16 ottobre 2014
SCIOPERO GENERALE REGIONALE DI 8 ORE
(dell’intera giornata lavorativa o turno di lavoro)
DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI
di Industria, Terziario, Cooperazione, Agricoltura, Artigianato (ad esclusione dei settori soggetti alla legge 146)
MANIFESTAZIONE REGIONALE CON CORTEI A BOLOGNA ore 9-13
Concentramento cortei: Porta San Felice e Piazza XX Settembre - Comizio in Piazza Maggiore
#tutogliioincludo
••
segue
••
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continua dalla pagina precedente
Importante ricordare che, nel caso in cui proprietario ed
inquilino siano due persone diverse, il proprietario non ha
l’obbligo di comunicare all’occupante la quota dovuta o,
peggio, versarla per suo conto dal momento che i due versamenti sono separati e seguono due strade diverse.
INQUILINI
Ciascun Comune può decidere, a sua discrezione, la quota
a carico degli occupanti, che è, comunque, compresa tra il
10 e il 30% dell’ammontare complessivo ma l’occupante
è tenuto al versamento solo nel caso in cui il contratto abbia una durata superiore ai sei mesi nel corso dello stesso
anno solare.
In caso di più proprietari (e lo stesso discorso va fatto anche nel caso di più inquilini) essi sono tenuti in solido al
pagamento ossia rispondono tutti per l’intero importo in
caso di mancato pagamento. Sicché se i diversi possessori
si sono accordati per dividere equamente l’importo dovuto e uno degli inquilini non paga, tutti insieme possono essere ingiunti per il mancato versamento della quota.
LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)
In tal caso la tassa grava sull’inquilino, ossia il locatario, a
decorrere dalla data di stipula del contratto e per tutta la
sua durata.
ESENZIONI
Oltre alle esenzioni previste nelle delibere comunali, alcune esenzioni sono indicate nella legge nazionale stessa.
Non sono tenuti al pagamento, ad esempio, i possessori di
immobili posseduti dallo Stato, dagli enti locali, dalle comunità montane e dai consorzi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, dagli Stati esteri e dalle organizzazioni
internazionali nonché i fabbricati destinati all’esercizio
del culto, della cultura e alle attività assistenziali degli enti
non commerciali.
SABATO 11 OTTOBRE 2014
Guida alla lettura della legge
Calcolo e versamento della Tasi
Per acconto si intende il pagamento della metà del tributo
dovuto per l’anno in corso.
La base imponibile è determinata
con le stesse regole dell’Imu con
aliquote differenziate in base agli
immobili interessati.
Le delibere comunali di interesse
sono disponibili sul portale internet messo a disposizione dal Ministero dell’Economia al seguente
link:
http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm.
IMPORTANTE: Sono valide
solo le aliquote e i regolamenti
comunali che gli enti locali hanno
deliberato entro il 10 settembre e
comunicato al Mef entro il 18 settembre 2014.
LA BASE IMPONIBILE
la base imponibile si calcola
moltiplicando la rendita catastale
dell’immobile (rivalutata del 5%)
per i moltiplicatori Imu. A questo
valore si applicano le aliquote comunali per ottenere l’imposta lorda su cui calcolare le eventuali
detrazioni.
Moltiplicatori Imu.
- 160 per i fabbricati classificati
nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
con esclusione della categoria
catastale A/10 (Uffici);
- 140 per i fabbricati classificati
nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati
nelle categorie catastali A/10 e
D/5;
- 65 per i fabbricati classificati nel
gruppo catastale D (ad eccezione
dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5);
- 55 per i fabbricati classificati
nella categoria catastale C/1.
Riduzioni. La base imponibile è
ridotta del 50% per i fabbricati
segue
Esempio Calcolo TASI fabbricato adibito ad abitazione principale ubicato
nel Comune di Porretta Terme, Categoria catastale A/2, rendita 485,47
rivalutazione del 5% (485,47 x 1,05)
applicazione del moltiplicatore per categoria catastale (509,7435 x 160)
applicazione aliquota TASI 3,0 per mille (81.558,96 x 0,0030)
detrazione per rendite catastali (tre 450 e 500)
TASI complessiva*
Acconto TASI (50%)
509,7435
81.558,96
244,68
-45
199,68
99,84
Si ricorda che il versamento va effettuato con arrotondamento all’unità di euro (vedi a seguire modalità di versamento)
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SABATO 11 OTTOBRE 2014
Le opzioni dei comuni
continua dalla pagina precedente
dichiarati inagibili o inabitabili
e non utilizzati, per il solo periodo in cui sussistono entrambe
le condizioni.
Aree edificabili. Il valore è
quello considerato ai fini IMU.
DETRAZIONI
Diciamo subito che il problema
delle detrazioni non si pone
dappertutto. Si consiglia a tutti
i proprietari di prime case sottoposte alla Tasi di verificare se
la delibera del proprio comune
contiene degli sconti (ad esempio, sulla prima casa) che vanno calcolati, caso per caso, secondo le regole locali.
A grandi linee, possiamo individuare almeno sette tipi diver-
••
si di agevolazione:
- Detrazione in somma fissa;
- Detrazione legata alla rendita
catastale.
- Detrazione legata al reddito
del proprietario.
- Aliquote a scaglioni.
- Detrazione legata alle caratteristiche del proprietario.
- Maggiorazioni per i figli.
- Agevolazioni legate a compresenza più requisiti (in tal
caso il calcolo è un po’ più
complesso).
Casi Particolari.
Immobile in affitto
Si ricorda che l’inquilino è il
proprietario sono titolari di
un’obbligazione tributaria autonoma.
In alcuni comuni gli inquilini
possono essere esentati dal
pagamento.
Prima casa. Alcuni comuni,
come Bologna, applicano l’imposta solo alle prime case già
esenti da Imu per evitare una
duplicazione sulle seconde
case su cui altrimenti graverebbero sia tasi che Imu.
Immobile abitativo concesso
in uso gratuito a parenti e/o
affini di 1° grado
Per gli sconti sulla Tasi, le
abitazioni date in comodato
d’uso gratuito a parenti (ed affini) di primo grado in linea retta
La normativa stabilisce che l’aliquota di base della TASI è pari all’1‰
e che la massima non può eccedere nel 2014 il 2,5‰. Il comune può ridurla fino all’azzeramento, nonché differenziare le aliquote in relazione alla tipologia e alla destinazione degli immobili.
La somma delle aliquote di Tasi e Imu non deve essere superiore al
10,6 per mille.
Il Comune può sforare il tetto del 10,6 per mille di 0,8 punti per mille
(fino, quindi, all’11,4 per mille) se l’incremento serve a finanziare detrazioni o altre misure a favore dei proprietari legate, ad esempio, al
reddito, alla numerosità dei figli, ai metri quadri dell’immobile, senza
alcun limite alle possibili ipotesi.
I cittadini potranno essere tenuti a presentare una dichiarazione Tasi
con la quale comunicare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, ciò in conformità alle
medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’Imu. Essa va presentata, se dovuta, su modelli che potranno essere predisposti da ogni Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio oppure a
quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. In linea di massima le dichiarazioni presentate ai
fini dell’applicazione dell’Imu, in quanto compatibili, valgono anche
con riferimento alla Tasi.
Esempio Calcolo TASI fabbricato adibito ad abitazione principale ubicato
nel Comune di Anzola dell’Emilia, Categoria catastale A/7, rendita 921,88
rivalutazione del 5% (921,88 x 1,05)
applicazione del moltiplicatore per categoria catastale (967,974 x 160)
applicazione aliquota TASI 3,3 per mille (154.875,84 x 0,0033)
applicazione detrazione per fascia di rendita catastale (tra 900 e 1.000)
TASI complessiva
Acconto TASI (50%)
967,974
154.875,84
511.09
-82
429,09
214,55
Si ricorda che il versamento va effettuato con arrotondamento all’unità di euro (vedi a seguire modalità di versamento)
sono
assimilate
all’abitazione principale se
utilizzate come prima
casa.
Dunque, il proprietario di
una casa data in comodato d’uso gratuito ai figli o
ai genitori (o al coniuge)
ha diritto alle stesse
agevolazioni legate all’Imu. Questo perché la
Tasi è sostituiva dell’Imu
prima casa ed integrativa
per altri tipi di immobili.
Casa coniugale e relative pertinenze assegnate all’ex coniuge in caso di separazione e/o
divorzio
E’ un punto controverso e ancora non chiarito dalla legge
ma in linea di massima l’unico
soggetto tenuto al pagamento
della Tasi è il coniuge assegnatario, mentre l’altro non deve
pagare nulla.
Via Marconi 6/2 - Bologna - Tel 051/ 270 444 - www.confabitare.it
L’associazione
dei proprietari immobiliari
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SABATO 11 OTTOBRE 2014
Termini e modalita’ di versamento
Per quanto concerne i termini di conda battuta, il 16 dicembre DELIBERA TASI NO
ARROTONDAMENTO. Sul totale
pagamento della TASI, si ricor- rappresenta il termine ultimo del 16 Dicembre – Versamento in dovuto, all’euro per difetto se la
da che una parte di contribuenti pagamento dell’imposta in unica soluzione aliquota base frazione è uguale o inferiore a
ha già pagato il primo acconto un’unica soluzione applicando dell’ 1 per mille e senza detra- 49 centesimi, ovvero all’euro
entro il 16 giugno scorso. Ci rife- l’aliquota base dell’1 per mille.
zioni
per eccesso se uguale o superioriamo in particolare ai possessori E’ sempre consentito, per chi vo- I comuni, nell’esercizio della re a 50 centesimi.
di immobili collocati nei Comu- lesse pagare subito la Tasi in propria autonomia regolamenta- L’imposta non è dovuta se il toni in cui le delibere sono state un’unica rata, di versare comun- re, possono modificare i termini tale annuo è inferiore a 12,00
pubblicate entro la data del 31 que l’intero importo relativo al- di pagamento previsti dalla norMaggio 2014.
l’intero anno, già dal 16 ottobre mativa statale.
CODICI TRIBUTO PER
Per i comuni che hanno delibera- prossimo.
L’F24:
to “in ritardo” (entro il 10 settemMODALITA’ DI VERSA- Codice catastale del comune
bre 2014), il legislatore ha previ- SCADENZE
MENTO
TASI - abitazione principale e
sto uno slittamento della DELIBERA TASI SI
relative pertinenze 3958
scadenza per il pagamento del- 16 giugno – 16 ottobre Acconto COME SI PAGA. Presso gli spor- TASI - fabbricati rurali ad uso
telli bancari o postali utilizzando strumentale 3959
l’acconto Tasi al 16 ottobre 2014. pari alla metà dell’importo
il modello F24
IMPORTANTE. Per quanto det- 16 dicembre – Saldo
TASI -aree fabbricabili 3960
to, la scadenza del 16 ottobre 2014 interessa i soli conEsempio Calcolo TASI fabbricato locato ubicato nel Comune di Calderara di Reno,
tribuenti che non abbiano
Categoria catastale A/3, rendita 654,61
già provveduto al versamento dell’acconto TASI
rivalutazione del 5% (654,61 x 1,05)
687,3405
entro il 16 giugno 2014.
SALDO. Coloro che avranno
versato l’acconto TASI entro
il 16 giugno 2014, oppure entro il 16 ottobre 2014, sono tenuti al pagamento del saldo
entro il 16 dicembre. Per chi è
residente in quei comuni che
non hanno approvato il regolamento Tasi neanche in se-
TASI - altri fabbricati 3961
SANZIONI
Chi non esegue, in tutto o in parte, i versamenti é soggetto ad
una sanzione amministrativa
pari al 30% di ogni importo non
versato.
IMPORTANTE. Le sanzioni
e gli interessi di mora per insufficiente o mancato versamento non sono applicabili al
versamento del 16 giugno
scorso (risoluzione n. 1/DF del
23 giugno 2014).
RAVVEDIMENTO
Nel caso in cui il contribuente non perfezioni il versamento degli importi dovuti, è
possibile ricorrere all’istituto
del ravvedimento operoso
che prevede l’applicazione di
applicazione del moltiplicatore per categoria catastale (687,3405 x 160) 109.974,48
una sanzione all’imposta olapplicazione aliquota TASI 1,3 per mille (109,974,48 x 0,0013)
142,97
tre agli interessi legali
dell’1%
TASI complessiva
142,97
Le sanzioni variano a seconTASI a carico proprietario (80%TASI totale)
114,38
da del “ritardo” del pagaTASI a carico inquilino (20% TASI totale)
28,59
mento e possono variare da
Acconto TASI proprietario (50%)
57,19
un minimo dello 0,2% (dovuAcconto TASI inquilino (50%)
14,30
to per un giorno di ritardo) ad
un massimo del 3,75% del toSi ricorda che il versamento va effettuato con arrotondamento all’unità di euro (vedi a seguire modalità di versamento)
tale.