Istituzione Comitato Unico di Garanzia

COMUNE DI PASTORANO
(Provincia di Caserta)
Prot. n°
data
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 70 del 11/04/2014
Oggetto: Istituzione comitato unico di garanzia.
L’anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di aprile alle ore 12:40 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il sig. Diana Giovanni nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti:
P
1) DIANA Giovanni
Sindaco
X
2) RUSSO Vincenzo
Vice Sindaco
X
3) MORRA Monica
Assessore
__
A
X
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Fiorillo, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Diana Giovanni assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui
all’oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D. Lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna”;
VISTA la Direttiva 23 maggio 2007 “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini
e donne nelle amministrazioni pubbliche”, emanata dal Ministro delle riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, congiuntamente con il Ministro per i diritti e le pari opportunità;
VISTO l’art. 21 della legge n.183 del 4 novembre 2010, che ha modificato l’articolo 57 del
D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 21 del D. Lgs. 183 del 4 novembre 2010 (cd. “Collegato lavoro”), ai sensi del
quale:
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni,
assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni
uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai
lavoratori nonché l’assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o
psichica»;
b) all’articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e
l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età,
all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua,
nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale,
nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un
ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed
eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno»;
c) all’articolo 57, al comma 1 sono premessi i seguenti:
«01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che sostituisce, unificando le competenze in un
solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing,
costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste
dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre
disposizioni.
02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente
designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di
amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione in modo da
assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato
unico di garanzia è designato dall’amministrazione.
03. Il Comitato unico di garanzia, all’interno dell’amministrazione pubblica, ha compiti
propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere
nazionale di parità. Contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico,
migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro
caratterizzato dal rispetto dei princìpi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal
contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.
04. Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee
guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e
dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei
dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli
obiettivi» ;
d) all’articolo 57, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) possono finanziare programmi di azioni positive e l’attività dei Comitati unici di garanzia
per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio»;
e) all’articolo 57, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all’articolo 9, adottano tutte le
misure per attuare le direttive dell’Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle
discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica».
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, articolo 57 “Pari opportunità”, che testualmente
recita:
“01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che sostituisce, unificando le competenze in un
solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing,
costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste
dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre
disposizioni 02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un
componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione in modo da
assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato
unico di garanzia è designato dall’amministrazione.
03. Il Comitato unico di garanzia, all’interno dell’amministrazione pubblica, ha compiti
propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere
nazionale di parità. Contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico,
migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro
caratterizzato dal rispetto dei princìpi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal
contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.
04. Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee
guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e
dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei
dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli
obiettivi.
1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di
componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all’articolo 35,
comma 3, lettera e);
b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul
lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica;
c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di
aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni
interessate ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione,
consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;
d) possono finanziare programmi di azioni positive e l’attività dei Comitati unici di garanzia
per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio .
2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all’articolo 9, adottano tutte le
misure per attuare le direttive dell’Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle
discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica”
PRESO ATTO che il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un
componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione, in modo da
assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico
di garanzia è designato dall’amministrazione;
PRESO ATTO:
• che all’interno dell’amministrazione vi sono le seguenti organizzazioni sindacali: CISL, UIL;
• che l’amministrazione può individuare un solo rappresentante ed il soggetto, all’interno del
CUG che la rappresenta, con funzioni di Presidente;
• che occorre assicurare all’interno della composizione del CUG la presenza paritaria di
entrambi i generi;
• che l’amministrazione, per la scelta del proprio rappresentante, ha tenuto conto dei
dipendenti che hanno svolto e che svolgono attività verso le fasce più deboli della
popolazione, che affrontano problematiche delle donne, l’emarginazione, il lavoro
femminile...;
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale ha individuato:
1. quale rappresentante dell’amministrazione all’interno del CUG la dipendente Cuccaro Anna,
con funzioni di Presidente;
2. quale rappresentante supplente Di Bernardo Claudio, al fine di garantire la presenza
parietaria di entrambi i generi;
3. quale rappresentante supplente la dipendente Lizzi Marilisa Teresa, al fine di garantire la
presenza paritaria di entrambi i generi;
DATO ATTO che con nota prot. n. 1931 del 2703/2014 sono state invitate le OO.SS. a voler
indicare un dipendente effettivo ed uno supplente, al fine di garantire la presenza paritaria di
entrambi i generi;
PRESO ATTO che nei termini assegnati è pervenuta nota della CISL FP di Caserta, la quale ha
designato il dipendente Costanzo Tommaso quale componente effettivo dell'istituendo Comitato
Unico di Garanzia (CUG);
VALUTATA, pertanto, la necessità di istituire il “Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” composto da
due componenti effettivi e da due supplenti:
1.
quale rappresentante effettivo dell’amministrazione la dipendente Cuccaro Anna, con
funzioni di Presidente;
2.
quale rappresentante supplente dell'Amministrazione il dipendente Di Bernardo Claudio al
fine di garantire la presenza parietaria di entrambi i generi;
3.
quale rappresentante sindacale, effettivo il dipendente Costanzo Tommaso;
4.
quale rappresentante supplente dell'Amministrazione la dipendente Lizzi Marilisa Teresa, al
fine di garantire la presenza parietaria di entrambi i generi;
PRESO ATTO che il Comitato così costituito garantirà l’espletamento delle funzioni e degli
obbiettivi che la legge 183/2010 ha individuato in materia;
PRESO ATTO:
– che il CUG viene costituito senza nuovi o maggiori oneri a carico dell’Amministrazione
Comunale;
che entro 60 giorni dalla presente nomina il CUG provvederà ad adottare un proprio
regolamento interno per la disciplina delle modalità di funzionamento;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 03/01/2014, dichiarata
immediatamente eseguibile a norma di legge, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria
del Peg 2014;
VISTO l'art. 48 del Tuel 18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del Settore
Amministrativo ex art. 49 del Tuel n. 267/2000;
Con voti UNANIMI favorevoli, palesi,
DELIBERA
Per le motivazioni e i riferimenti espressi in narrativa, e che qui si intendono integralmente riportati
e trascritti:
a) di ISTITUIRE il “Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” composto da due
componenti effettivi e da due componenti supplenti:
- quale rappresentante dell’amministrazione la dipendente Cuccaro Anna, con funzioni di
Presidente;
- quale rappresentante supplente il dipendente Di Bernardo Claudio, al fine di garantire la
presenza parietaria di entrambi i generi;
- quale rappresentante sindacale, effettivo il dipendente Costanzo Tommaso;
- quale rappresentante supplente la dipendente Lizzi Marilisa Teresa, al fine di garantire la
presenza parietaria di entrambi i generi;
b) DARE ATTO che nessun onere è a carico del bilancio comunale;
c) di AVVISARE che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive
modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente
ricorso:
giurisdizionale al TAR competente entro il termine di sessanta giorni dalla data di
scadenza del termine di pubblicazione
straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120
giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.
Successivamente, rilevata l’urgenza che riveste l’esecuzione del provvedimento;
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti UNANIMI favorevoli, legalmente resi per alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000.
Letto, confermato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to Diana Giovanni
Il Segretario Comunale
F.to Fiorillo dott. Giuseppe
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
che la presente deliberazione viene resa nota dal 14/04/2014 mediante affissione all’Albo Pretorio
on line, come prescritto dall’art. 32, c.1 e 5, L. 18/06/2009 n. 69; art. 2, c. 5, D.L. 30/12/2009, n.
194, nel testo modificato dalla legge di conversione 26/02/2010, n. 25, per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Addì, 14/04/2014
Il Segretario Comunale
F.to Fiorillo dott. Giuseppe
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Copia conforme all’originale, in carta semplice per uso amministrativo.
Addì, 14/04/2014
Il Segretario Comunale
Fiorillo Dott. Giuseppe
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che la presente delibera è divenuta esecutiva il 11/04/2014:
- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° comma)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma).
Addì, 14/04/2014
Il Segretario Comunale
F.to Fiorillo Dott. Giuseppe