ordinanza n. 10386 del 13 maggio 2014

10386/14
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
,(,4e
SESTA SEZIONE CIVILE - T
h5
`
Oggetto
Composta dagli Ill.mi Sig,g.ri Magistrati:
*TRIBUTI
Dott. SALVATORE BOGNANNI
- Presidente -
Dott. MARCELLO IACOBELLIS
- Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO
- Rel. Consigliere -
Ud. 16/04/2014 - CC
Dott. ANTONELLO COSENTINO
- Consigliere -
R.G.N. 18811/2012
Dott. ANGELINA MARIA PERRINO
- Consigliere -
Rep.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 18811-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 0636691001 in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
- ricorrente contro
CIEPIMMOBILLARE SNC DI CANTARUTTI FRANCO E
PETRELLO ROBERTO in persona del legale rappresentante pro
tempore, ed inoltre PETRELLO ROBERTO, TOROSSI CLAUDIA,
CANTARUTTI FRANCO, TOMADINI DANIELA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio
dell'avvocato PERSICHELLI CESARE, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato CAPOMACCHIA SALVATORE, giusta
procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 59/11/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di TRIESTE del 16.3.2011, depositata 1'8/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;
udito per i controricorrenti l'Avvocato Cesare Persichelli che si riporta
al controricorso e chiede inoltre la pubblica udienza o di rimettere la
questione alle Sezioni Unite di questa Corte.
Ric. 2012 n. 18811 sez. MT - ud. 16-04-2014
-2-
La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati
Osserva:
La CTR di Trieste ha accolto l'appello della "Cieppimmobiliare snc" e dei soci
Torossi Claudia, Petrello Roberto, Cantarutti Franco e Tomadini Daniela -appello
proposto contro la sentenza n.99/03/2009 della CTP di Udine che aveva respinto il
ricorso proposto dalle stesse parti contribuenti- ed ha così annullato l'avviso di
accertamento per IRPEF-IRAP per l'anno 2003, avviso fondato sulle indagini
bancarie espletate dalla GdF a carico dei due soci ed amministratori della società cioè
il Petrello ed il Cantarutti, ed a mezzo del quale erano stati recuperati a tassazione gli
importi movimentati sui conti correnti intestati a detti soci che (in tesi) erano rimasti
privi di qualsiasi giustificazione ovvero erano stati giustificati genericamente con
l'imputazione "spese personali e/o familiari" (così come risultanti dagli allegati al
PVC redatto dalla GdF).
La CTR ha ritenuto che i verificatori non avevano dimostrato che si fosse verificata,
mediante l'utilizzo dei conti bancari fittiziamente intestati ai soci come persone
fisiche, "sottrazione di materia imponibile in capo alla società", alla luce del fatto che
erano risultati "solamente accrediti relativi ai compensi percepiti ed al
disinvestimento di un prodotto finanziario, nonché prelevamenti attribuiti dai soci ad
esigenze personali e familiari".
L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La parte contribuente si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell'art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore - può essere
definito ai sensi dell'art.375 cpc.
3
Infatti, con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell'art.2697
cod civ nonché degli art.32 primo comma del DPR 600/73 e 51 co.2 del DPR
633/1972) la parte ricorrente si duole che il giudice del merito abbia ritenuto non
applicabile la regola di utilizzabilità, ai fini degli accertamenti, delle risultanze dei
conti correnti e degli altri rapporti bancari intestati a terzi, in difetto della prova —
gravante sull'Erario- della fittizietà dell'intestazione, per quanto i conti correnti
fossero intestati a persone che non possono considerarsi "terzi" rispetto alla società,
essendone addirittura gli amministratori.
Con il secondo motivo di impugnazione (centrato sul vizio di motivazione) l'Agenzia
ricorrente si duole poi del fatto che il giudice del merito abbia riconosciuto —del tutto
apoditticamente- validità ed efficacia determinante alla indimostrata attribuzione "ad
esigenze personali e familiari" degli importi rilevati (e rimasti ingiustificati) sui
predetti conti correnti (e per quanto i verificatori avessero già escluso dal computo i
prelievi inferiori a 1.000 euro, presumendone l'imputazione ad esigenze personali),
ovvero non abbia rilevato che alcuni di detti importi erano rimasti privi di
giustificazione, ovvero ancora abbia attribuito portata giustificatoria —con riferimento
agli accrediti operati dal Cantarutti- allo smobilizzo di un certificato al portatore, per
quanto la riconducibilità di detta disponibilità finanziaria agli accrediti operati sui
conti correnti fosse rimasta priva di specifica dimostrazione, ovvero infine
valorizzando la giustificazione che il Petrello era risultato amministratore anche di
altre società, senza però dare atto del fatto che i compensi del Petrello a tale titolo
erano già stati defalcati dal conteggio delle movimentazioni bancarie, come risultava
al foglio 9 del PVC.
I motivi —strettamente collegati tra loro e perciò da prendersi in esame
contestualmente- appaiono fondati e da accogliersi.
Conviene principiare menzionando il costante orientamento di codesta Corte (per
tutte Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6595 del 15/03/2013, pronunciata in materia di IVA
ma non di meno applicabile anche in tema di imposte dirette, per la omogeneità della
disciplina che vi presiede; in precedenza anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4987 del
4
01/04/2003) secondo il quale:" In terna di accertamento IVA relativo a società di
persone a ristretta base familiare, l'Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare,
nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art. 51, secondo comma, nn. 2 e 7, del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci,
riferendo alla medesima società le operazioni ivi riscontrate (nella specie,
prelevamenti), tenuto conto della relazione di parentela tra quelli esistente idonea a
far presumere, salvo facoltà di provare la diversa origine delle entrate, la sostanziale
sovrapposizione degli interessi personali e societari, nonché ad identificare in
concreto gli interessi economici perseguiti dalla società con quelli stessi dei soci".
Ciò basta per concludere che per l'Amministrazione finanziaria non vi è onere di
previa dimostrazione dell'esistenza di "sottrazione di materia imponibile in capo alla
società" ai fini della valorizzazione delle movimentazione bancarie identificate sui
conti correnti nominalmente intestati ai soci, atteso che gli indizi di cointeressenza e
perciò di riferibilità all'attività d'impresa svolta dalla società possono essere fondati
anche sulla circostanza stessa dell'omessa precisa identificazione della origine e
provenienza o della destinazione delle somme che risultano transitate sui predetti
conti correnti, alla luce del fatto che —specie nelle società di persone- il rapporto
intercorrente tra amministratori e società amministrata è talmente stretto da
realizzare una sostanziale identità di interessi, tale da giustificare automaticamente e
salvo prova contraria, l'utilizzazione dei dati raccolti.
Ciò posto, ma anche indipendentemente dai rilievi che precedono (avendo il vizio
autonoma efficacia ai fini della cassazione della pronuncia impugnata), va anche
condivisa la censura di parte appellante a proposito della sostanziale apoditticità delle
conclusioni cui il giudicante perviene a proposito della plausibilità delle
giustificazioni rese dalle parti contribuenti in ordine alle movimentazioni di conto
corrente specificamente considerate, non avendo il giudicante specificato da quali
peculiari fonti probatorie abbia tratto il proprio convincimento e non potendosi
pertanto sottoporre a riscontro di logicità e compiutezza la parte motiva della
decisione che vi si riferisce.
5
Non essendosi il giudicante attenuto ai principi dianzi menzionati e non potendosi
considerare conforme alla regola di trasparenza il percorso deduttivo utilizzato ai fini
della valorizzazione delle fonti di prova, appare necessario provvedere alla
cassazione della pronuncia impugnata e rimettere la lite allo stesso giudice del merito,
in funzione di giudice del rinvio, affinchè rinnovi il proprio apprezzamento dei fatti
di causa, anche alla luce dei corretti principi di diritto che sono stati dianzi
evidenziati.
Non resta che concludere che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 30 dicembre 2013
ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che la sola parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, il cui contenuto non
induce la Corte a rimeditare le ragioni poste dal relatore a sostegno della proposta di
soluzione della lite, alla luce del fatto che la giurisprudenza menzionata nella
relazione appare essere specificamente relativa alla situazione qui in esame (nella
quale ricorrono elementi indiziari, debitamente messi in luce dall'Agenzia, utili a
determinare inversione dell'onere probatorio circa la effettiva riferibilità delle
movimentazioni contabili), mentre quella evidenziata dalla parte ricorrente concerne
la generalità dei casi di conti correnti bancari valorizzati ai fini dell'indagini, per
quanto non intestati al soggetto destinatario dell'accertamento;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Friuli
che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.
6
Così deciso in Roma il 16 aprile 2014
CANGIBUIRA
DEPOSITATO
i
Fueffliormotbdiedo
Lei» P
7