Sezione delle Autonomie

CORTE DEI CONTI
Sezione delle Autonomie
NOTE METODOLOGICHE DI LETTURA DEI QUESTIONARI - RELAZIONE
DEI COLLEGI SINDACALI DEGLI ENTI DEI SERVIZI SANITARI
REGIONALI - BILANCIO D’ESERCIZIO 2013
Delibera n. 13/2014/SEZAUT/INPR – G.U.R.I. n. 121 del 27-5-2014 – Serie Generale
(Art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)
In prima di copertina: il bastone di Asclepio, simbolo dell’arte medica, con
l’aforisma di Ippocrate “La vita è breve, l’arte è vasta, l’occasione
fuggevole”. Sullo sfondo e in ultima di copertina, le mazze della giustizia
della Camera dei conti piemontese, simbolo della doppia giurisdizione.
CORTE DEI CONTI
Sezione delle Autonomie
NOTE METODOLOGICHE DI LETTURA DEI QUESTIONARI RELAZIONE DEI COLLEGI SINDACALI DEGLI ENTI DEI SERVIZI
SANITARI REGIONALI - BILANCIO D’ESERCIZIO 2013
Delibera n. 13/2014/SEZAUT/INPR – G.U.R.I. n. 121 del 27-5-2014 – Serie Generale
(Art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)
Redazione curata dal Gruppo di studio per l’elaborazione delle Linee Guida:
Pres. Mario Falcucci, cons. Alfredo Grasselli (coordinatore), cons. Lucilla Valente, cons.
Lucia D’Ambrosio, ref. Donato Centrone, prof. Eugenio Anessi Pessina, prof. Emanuele
Padovani, dott. Germano Marcelli, dott.ssa Maria Sorbo, dott. Giuseppe Giuliano, dott.
Giuseppe Bilotta.
Sommario
NOTE METODOLOGICHE DI LETTURA DEI QUESTIONARI-RELAZIONE DEI COLLEGI
SINDACALI DEGLI ENTI DEI SERVIZI SANITARI REGIONALI - BILANCIO
D’ESERCIZIO 2013
1
1. PREMESSA.
1
1.1. Inquadramento normativo alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 39
del 6 marzo 2014.
2
1.2. Impostazione del questionario.
3
1.3. Il questionario - linee guida per il bilancio d’esercizio 2013
5
QUESTIONARIO BILANCIO D’ESERCIZIO 2013
7
DATI GENERALI – PAG. 3
7
PARTE PRIMA: DOMANDE PRELIMINARI
8
1. IL COLLEGIO SI È ESPRESSO FAVOREVOLMENTE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO?
PAG.4
8
1.1 Se NO, indicare le motivazioni.
8
2. GRAVI IRREGOLARITÀ - PAG. 4
8
2.1 Il Collegio sindacale ha rilevato gravi irregolarità contabili, tali da incidere sulla
veridicità e sull’equilibrio del bilancio di esercizio e suggerito misure correttive non
adottate dall’azienda? pag.4
9
2.2 Il Collegio sindacale ha rilevato gravi irregolarità nella tenuta delle scritture contabili
o dei libri contabili? - pag.4
9
2.3. Il Collegio sindacale ha rilevato gravi irregolarità nell'ambito del controllo
amministrativo degli atti? - pag.4
9
2.4. Quali misure sono state adottate dall’Azienda per le irregolarità riscontrate?
9
2.5. Nell'esame del bilancio il collegio sindacale ha tenuto conto delle osservazioni
contenute nelle delibere della Sezione Regionale di controllo? - pag.4
10
3.L’AZIENDA HA PRESENTATO IL BILANCIO D’ESERCIZIO PER L’ANNO 2013 IN
PERDITA DI ESERCIZIO? - PAG.5
10
3.2. Specificare, nel caso di perdite dell’esercizio 2013, se il Direttore generale ha
rappresentato nella relazione sulla gestione le cause e indicato i provvedimenti adottati
per il loro contenimento o per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale. - pag.5
10
3.3. Come si è espresso il Collegio sindacale sulle modalità di copertura e sulla loro
attendibilità? - Pag.5
10
3.4. E’ stata preventivamente autorizzata da parte della Regione o Provincia autonoma la
perdita d’esercizio? - Pag.5
11
3.4.1. Se SI, indicare con quale provvedimento o modalità: (dato in migliaia di euro) pag.5
11
3.4.2. per quale importo (dato in euro):
11
3.4.3. indicare lo scostamento della perdita in caso di risultato peggiore rispetto alla perdita autorizzata
(dato in euro):
11
4. NEL CASO IN CUI LA REGIONE ABBIA ISTITUITO LA GSA, IL TERZO
CERTIFICATORE. - PAG.5
11
4.1. ha verificato la regolare tenuta del libri contabili e della contabilità della GSA? Pag.5
11
4.2. ha verificato la riconciliazione dei dati della GSA con le risultanze del bilancio
finanziario della Regione? - Pag.5
11
4.3. ha effettuato le verifiche di cassa con l'istituto tesoriere? - Pag.5
11
4.4. ha verificato la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei
conti con le risultanze della contabilità generale? - Pag.5
11
5. NELL’ESERCIZIO SI È FATTO RICORSO A NUOVO DEBITO PER IL FINANZIAMENTO
DEGLI INVESTIMENTI? – PAG.6
13
5.1. E’ stato rispettato il divieto di cui all’articolo 119, comma 6 della Costituzione? –
Pag.6
14
5.2. L’Ente si è avvalso nel 2013 della stipula di contratti di partenariato pubblico privato
(esemplificativamente elencati nel d.lgs. n. 163/2006). – Pag.6
14
I
6. IL SERVIZIO DEL DEBITO (QUOTA CAPITALE E INTERESSI) RELATIVO ALL’ANNO
2013 RIENTRA ENTRO IL LIMITE QUANTITATIVO DEL 15% DELLE ENTRATE
PROPRIE CORRENTI, OVVERO ENTRO IL DIVERSO LIMITE PREVISTO DALLA
NORMATIVA REGIONALE? – PAG. 7
16
6.1. Indicare per l’anno 2013 i seguenti dati: entrate proprie, servizio del debito (quota
capitale e interessi) – pag. 7
16
6.1.1 Indicare le voci di C.E. considerate ai fini dell’individuazione delle entrate proprie – pag. 7
17
7. SONO STATE FATTE OPERAZIONE DI GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO? – PAG. 7 18
7.1. Se SI, indicare quali. – pag. 7
18
8. NEL CORSO DELL'ANNO 2013 L'ENTE HA FATTO RICORSO AD ANTICIPAZIONI DI
TESORERIA? – PAG. 7
19
8.1. Le anticipazioni effettuate rispettano il limite dell’ammontare annuo? – pag. 7
19
8.2. Il Tesoriere ha presentato il rendiconto all’Azienda? – pag. 7
19
8.2.1. In caso negativo l’Azienda ha proceduto a richiederne la compilazione?
19
9. ESISTE UNA GESTIONE SOCIALE ATTRIBUITA DAI COMUNI? – PAG. 7
22
9.1. In caso di risposta affermativa specificare quale è l'importo. – pag. 7
22
10. L’AZIENDA POSSIEDE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ O IN ALTRI ORGANISMI
(CONSORZI, FONDAZIONI, ECC.)? – PAG. 7
24
11. IL COLLEGIO SINDACALE HA ACCERTATO CHE IL SISTEMA CONTABILE
(INVENTARI DEI CESPITI, INVENTARI DI MAGAZZINO, RICONCILIAZIONI CREDITI
E DEBITI ECC.) FORNISCA LA RAGIONEVOLE SICUREZZA CHE IL BILANCIO O PARTE
DI ESSO NON SIA INFICIATO DA ERRORI SIGNIFICATIVI? – PAG. 8
25
11.1. Se NO, si indichino le lacune evidenziate – pag. 8
25
12. INDICARE QUALI STRUTTURE DI CONTROLLO INTERNO SONO OPERATIVE
PRESSO L'ENTE. – PAG. 8
25
13. SONO OPERATIVI PRESSO L'ENTE: – PAG. 8
25
13.1. sistemi budgetari? – pag. 8
25
13.2. sistemi di contabilità analitica? – pag. 8
25
13.3. Il sistema di contabilità analitica è affidabile e consente le valutazioni cui esso è
finalizzato? – pag. 8
26
13.3.1. Se NO, specificare i motivi. – pag. 8
26
14. L'ENTE HA GESTIONI CONTABILI DIVERSE DA QUELLA ORDINARIA (ES.
LIQUIDATORIA, STRALCIO, ECC.)? – PAG. 8
26
14.1. In caso di risposta affermativa, le relative componenti trovano collocazione in
bilancio? – pag. 8
27
14.1.1. Se NO, indicare dove vengono inseriti i dati relativi a tali gestioni non ordinarie. – pag. 8
27
15. IL COLLEGIO SINDACALE HA PROVVEDUTO A CIRCOLARIZZARE I PRINCIPALI
RAPPORTI DI CREDITO E DEBITO: – PAG. 8
27
16. L'AZIENDA SI È ADEGUATA ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA REGIONE PER
ADEMPIERE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 6, COMMA 20, DEL D.L. N. 78 DEL
2010? – PAG. 9
28
16.1. Se No, specificare i motivi: – pag. 9
28
17. L'AZIENDA HA ALLEGATO I PROSPETTI DEI DATI SIOPE, COMPRESI QUELLI
RELATIVI ALLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE, COSÌ COME RICHIESTO DAL COMMA 11,
DELL'ART. 77-QUATER, DEL D.L. N. 112 DEL 2008 E DAL D.M. ATTUATIVO DEL 23
DICEMBRE 2009? – PAG. 9
28
17.1. Esiste concordanza tra i prospetti dei dati SIOPE con le scritture contabili dell’ente e
del cassiere o tesoriere? – pag. 9
28
17.2. In caso di discordanza, l’ente ha allegato al bilancio d’esercizio una relazione
esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione? – pag. 9
28
18. IL BILANCIO DI ESERCIZIO (STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO E
NOTA INTEGRATIVA) È REDATTO SECONDO LO SCHEMA DEFINITO CON DM
20/3/2013? – PAG. 9
29
II
19. LA NOTA INTEGRATIVA (N.I.) È STATA INTEGRALMENTE COMPILATA? – PAG. 9
29
19.1. La N.I. contiene i modelli CE e SP per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio
precedente? – pag. 9
29
20. E' STATO PREDISPOSTO IL RENDICONTO FINANZIARIO? 20.1 IL RENDICONTO
FINANZIARIO È STATO REDATTO SECONDO LO SCHEMA DEFINITO DAL D.LGS.
118/2011? – PAG. 9
30
21. E' STATA PREDISPOSTA LA RELAZIONE SULLA GESTIONE? 21.1. LA RELAZIONE
È STATA REDATTA SECONDO LO SCHEMA DEFINITO DAL D.LGS. 118/2011? 21.2. LA
RELAZIONE SULLA GESTIONE CONTIENE IL MODELLO DI RILEVAZIONE LA PER
L'ESERCIZIO IN CHIUSURA E PER L'ESERCIZIO PRECEDENTE? 21.3. CONTIENE
UN'ANALISI DEI COSTI SOSTENUTI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SANITARI,
DISTINTI PER CIASCUN LIVELLO ESSENZIALE DI ASSISTENZA? – PAG. 10
30
22. CIASCUNA VOCE DEL PIANO DEI CONTI DELL'AZIENDA È UNIVOCAMENTE
RICONDUCIBILE AD UNA SOLA VOCE DEI MODELLI DI RILEVAZIONE SP O CE? –
PAG. 10
31
23. IL BILANCIO È STATO REDATTO IN OSSEQUIO AGLI ARTICOLI DA 2423 A 2428
DEL CODICE CIVILE, FATTO SALVO QUANTO DIVERSAMENTE DISPOSTO DAL D.LGS.
118/2011 E DAI RELATIVI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI? – PAG. 10
31
24. LA REGIONE/PROV. AUT. HA EMANATO DIRETTIVE CONTABILI NEI CONFRONTI
DELLE AZIENDE? 24.1. TALI DIRETTIVE SONO COERENTI CON IL D.LGS. 118/2011 E
I RELATIVI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI? – PAG. 10
31
25. IL BILANCIO PREVENTIVO 2013 È STATO PREDISPOSTO IN OSSEQUIO ALLE
DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 25 DEL D.LGS. 118/2011? – PAG. 10
32
25.1. In caso di risposta negativa indicare i disallineamenti e le relative cause. – pag. 10
32
26. IL BILANCIO PREVENTIVO 2014 È STATO PREDISPOSTO IN OSSEQUIO ALLE
DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 25 DEL D.LGS. 118/2011? – PAG. 10
32
26.1. In caso di risposta negativa indicare i disallineamenti e le relative cause. – pag. 10
32
27. SONO STATI ADOTTATI I PROVVEDIMENTI PER LA RIDUZIONE DELLA SPESA
PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DA OPERATORI PRIVATI ACCREDITATI, IN
MISURA PARI, RISPETTO AL VALORE CONSUNTIVATO NEL 2011, ALL’ 1% NEL
2013? – PAG. 11
33
28. SONO STATI ADOTTATI I PROVVEDIMENTI PER LA RIDUZIONE DELLA SPESA
PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DA OPERATORI PRIVATI ACCREDITATI, IN
MISURA PARI, RISPETTO AL VALORE CONSUNTIVATO NEL 2011, AL 2% NEL 2014?
– PAG. 11
34
29.LE PRESTAZIONI EROGATE DAGLI OPERATORI PRIVATI ACCREDITATI, NEL
2013, HANNO RISPETTATO I TETTI PROGRAMMATI ? – PAG. 11
34
29.1 In caso di risposta negativa elencare sinteticamente le criticità e i motivi ostativi che
non hanno permesso il rispetto dei tetti programmati: – pag. 11
34
29.2 Vi sono in corso contenziosi per prestazioni erogate? – pag. 11
34
29.3 Indicare l'entità complessiva presunta dei contenzioni in essere al 31 dicembre 2013
(valore in euro): – pag. 11
35
30. LE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE CHE OPERANO NEL TERRITORIO DI
COMPETENZA DELLA ASL EROGANO PRESTAZIONI SANITARIE PER CONTO DEL SSN
SULLA BASE DI ACCORDI CONTRATTUALI PREVENTIVAMENTE SOTTOSCRITTI? –
PAG. 11
35
30.1. In caso negativo, è stata predisposta la sospensione dell’accreditamento
istituzionale, come previsto dall'art. 79, comma 1-quinquies del d.l. 112/2008? – pag.
11
36
31. L’ENTE HA VERIFICATO L’ESISTENZA DI CONTRATTI CON VALORI DI ACQUISTO
DI BENI E SERVIZI SUPERIORI DI OLTRE IL 20% AI CORRISPONDENTI PREZZI DI
III
RIFERIMENTO ELABORATI DALL’AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI
PUBBLICI (ART. 15 COMMA 13 LETTERA B D.L. 95/2012)? – PAG. 11
36
31.1. In caso positivo, quantificare numero e valore complessivo dei contratti non
rispondenti ai prezzi di riferimento forniti dall’Osservatorio dei contratti pubblici: – pag.
11
37
32. INDICARE NUMERO E VALORE COMPLESSIVO DEI CONTRATTI RESCISSI A
SEGUITO DI NEGOZIAZIONE INFRUTTUOSA, COME PREVISTO DAL D.L. 95/2012: –
PAG. 11
37
33. L’ENTE HA CONSEGUITO L’OBIETTIVO DELLA RIDUZIONE DEL 10% DEL VALORE
DEI CONTRATTI E DELLE CONNESSE PRESTAZIONI DI BENI E SERVIZI (AD
ECCEZIONE DEI PRODOTTI FARMACEUTICI; ART. 15 COMMA D.L. 95/2012)? – PAG.
11
37
33.1 Quale criterio è stato adottato per conseguire l’obiettivo? (scegliere trarimodulazione prezzo e volumi –riduzione contenuto prestazioni –riduzione dei volumi –
imposizione unilaterale taglio dei prezzi pari al 10%- altro specificare) – pag. 11
38
PARTE SECONDA - CONTO ECONOMICO
38
DOMANDE SPECIFICHE SUL CONTO ECONOMICO
40
3. ANALISI DEL VALORE DELLA PRODUZIONE – PAG. 21
40
3.1 Ricavi – pag. 21
40
3.1.1. I contributi in conto esercizio da Regione, a destinazione indistinta e vincolata iscritti nel valore della
produzione, corrispondono agli atti della Regione? - Pag. 21
40
3.2. Prestazioni sanitarie intramoenia – pag. 21
40
3.2.1. In riferimento alle prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia, il Collegio sindacale effettua
puntuali verifiche sull'esistenza di una adeguata regolamentazione aziendale e sulla sua corretta
applicazione? - Pag. 21
40
3.2.1.1.Quali criticità ha riscontrato? - Pag. 21
41
3.2.2. La differenza tra i ricavi per le prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia e il costo per la
compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia garantisce la copertura di tutti i
costi relativi all’attività a carico dell’Azienda? - Pag. 21
41
3.2.3. I sistemi contabili dell'Ente permettono di individuare i costi imputabili all'attività intramoenia? - Pag.
21
42
3.2.4. Esiste una contabilità separata per l'attività intramoenia? - Pag. 21
43
3.2.5. Indicare per ciascuna macrovoce di costo l'importo imputabile all'attività intramoenia: - Pag. 21
43
3.2.6. Precisare i criteri utilizzati per la determinazione dei costi imputati alla libera professione: - Pag. 21 44
3.2.7. L’Azienda ha proceduto alla ricognizione straordinaria degli spazi disponibili o che si renderanno
disponibili ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b, del d.l. 158/2012? - Pag. 21
44
3.2.7.1 In ipotesi di risultato negativo (spazi non disponibili) la Regione ha autorizzato in via residuale lo
svolgimento di tali attività presso studi professionali privati collegati in rete? - Pag. 21
44
3.2.7.2 Quali controlli ha posto in essere l’Azienda sulle modalità di svolgimento di tali attività? - Pag. 21 44
4. QUALE È LA PERCENTUALE DI BENI E SERVIZI, SUL VALORE COMPLESSIVO DEGLI
ACQUISTI ( VOCI C.E. B.1,B.2.B,B.3), ACQUISITI TRAMITE PROCEDURE
CENTRALIZZATE O COORDINATE DI SPESA? - PAG. 22
45
4.1. Indicare quale forma di accentramento degli acquisti è utilizzata per l’acquisto di
beni e servizi (Centrale acquisti regionale / Centrale acquisti regionale specializzata per
il SSR/ Cooperazione (consorzi/azienda capofila)/ Aree vaste con personalità giuridica/
Aree vaste senza personalità giuridica/ altro): - Pag. 22
46
4.2. In ipotesi di rescissione del contratto e nelle more di espletamento delle gare indette
in sede centralizzata o aziendale, l’Azienda ha stipulato nuovi contratti per assicurare la
disponibilità dei beni e dei servizi indispensabili per l’attività gestionale ed aziendale? Pag. 22
46
4.2.1. In caso di risposta affermativa, l’Azienda ha proceduto accedendo a convenzioni quadro anche di altre
Regioni o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato da
altre Aziende sanitarie attraverso gare di appalto o fornitura (art. 15, comma 13, lettera b, ult.per., d.l.
95/2012)? - Pag. 22
46
IV
4.3. L’approvvigionamento dei beni e dei servizi è stato effettuato nel 2013 utilizzando le
convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento (art. 1, commi, 449 e 455
della legge n. 296/2006 – finanziaria 2007) o con altre Aziende Sanitarie? - Pag. 22 47
4.3.1. Vi sono stati acquisti di beni e servizi al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di
riferimento? - Pag. 22
49
4.3.2. In caso di risposta positiva, è stata redatta la "motivata relazione" di cui all'art. 11, comma 4, del d.l. n.
78/2010, convertito in legge n. 122/2010? - Pag. 22
51
4.3.2.1 In caso di risposta affermativa, indicare per quali tipologie di beni e servizi, per quali importi e come si
è espresso l'organo di controllo e revisione. - Pag. 22
51
5. L’AZIENDA HA ATTIVATO MISURE DI CONTROLLO DELL’APPROPRIATEZZA
PRESCRITTIVA IN AMBITO OSPEDALIERO? - PAG. 23
52
5.1. Se SI, il collegio sindacale ritiene adeguate le misure di controllo adottate? - Pag. 23
52
5.1.1. In caso di risposta negativa, indicare quali misure e perché non sono ritenute adeguate: - Pag. 23
52
5.2 L’Azienda ha attivato misure di controllo dell’appropriatezza prescrittiva in ambito
territoriale? - Pag. 23
52
5.2.1. Se SI, il collegio sindacale ritiene adeguate le misure di controllo adottate? - Pag. 23
52
5.2.1.1. In caso di risposta negativa, indicare quali misure e perché non sono ritenute adeguate: - Pag. 23 52
6. L’AZIENDA SI È DOTATA DI STRUMENTI DI ANALISI E CONTROLLO SULLA
EFFETTIVITÀ E REGOLARITÀ DELLE PRESTAZIONI EROGATE DALLE STRUTTURE
PRIVATE ACCREDITATE? - PAG. 23
53
6.1 Se SI, specificare quali; se NO, indicare le motivazioni: - Pag. 23
54
6.2 L'Azienda ha effettuato controlli sulla appropriatezza e qualità delle prestazioni
erogate dagli operatori privati accreditati? - Pag. 23
54
6.2.1. Se SI, specificare quali; se NO, indicare le motivazioni: - Pag. 23
56
6.3 L’Azienda ha ottemperato al dettato del D.M. 10.12.2009 in materia di controlli sulle
prestazioni sanitarie acquistate da privati? - Pag. 23
56
6.3.1. In caso di risposta negativa, specificare i motivi: - Pag. 23
57
7. L’AZIENDA HA ACQUISITO BENI CON CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA
REGIONE O CON FORME DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI AD ESSI
ASSIMILATE DAL D.LGS. 118/2011 (CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLO
STATO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI; LASCITI E DONAZIONI VINCOLATI
ALL'ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI; CONFERIMENTI, LASCITI E DONAZIONI DI
IMMOBILIZZAZIONI DA PARTE DELLO STATO, DELLA REGIONE, DI ALTRI SOGGETTI
PUBBLICI O PRIVATI)? - PAG. 24
57
7.1 L'ammortamento di beni acquisiti con contributi in conto capitale da Regione o con
forme di finanziamento degli investimenti ad essi assimilate dal d.lgs. 118/2011 è stato
sterilizzato tramite lo storno a conto economico di quote di tali contributi, commisurate
all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono? - Pag. 24
58
7.2 Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale da Regione o
con forme di finanziamento degli investimenti ad essi assimilate: - Pag. 24 7.2.1.
Laddove si sia prodotta una minusvalenza, la minusvalenza è stata sterilizzata stornando
a provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza stessa? 7.2.2.
Laddove si sia prodotta una plusvalenza, la plusvalenza è stata direttamente iscritta in
una riserva del patrimonio netto, senza influenzare il risultato economico dell'esercizio?
7.2.3. I proventi della dismissione sono stati destinati al finanziamento di nuovi
investimenti? 7.2.4. E' stata rispettata la regola per la quale il nuovo acquisto può essere
effettuato solo successivamente all'incasso dei proventi della dismissione? - Pag. 24
58
8. L’AZIENDA HA ACQUISITO BENI TRAMITE STIPULAZIONE DI MUTUO? 8.1 IL
COLLEGIO HA VERIFICATO CHE NON SIANO STATI STERILIZZATI GLI
AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI ACQUISITE CON MUTUO? - PAG. 24 59
9. PER I BENI LA CUI ACQUISIZIONE SIA STATA FINANZIATA CON L'UTILE
D'ESERCIZIO, IL COLLEGIO HA VERIFICATO CHE GLI AMMORTAMENTI NON SIANO
STATI STERILIZZATI? - PAG. 24
60
V
10. PER I BENI LA CUI ACQUISIZIONE SIA STATA FINANZIATA CON CONTRIBUTI IN
CONTO ESERCIZIO ENTRO IL 31/12/2011, IL COLLEGIO HA VERIFICATO CHE GLI
AMMORTAMENTI NON SIANO STATI STERILIZZATI (ART. 29, LETT. B) DEL D.LGS.
118/2011)? - PAG. 24
60
11. IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE ASSOCIA A CIASCUN CESPITE LA
RELATIVA FONTE DI FINANZIAMENTO, QUALE BASE PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI
AMMORTAMENTI DA STERILIZZARE? - PAG. 24
61
12. PER L’ASSISTENZA FARMACEUTICA SONO STATI ATTRIBUITI ALL’AZIENDA
OBIETTIVI DA PARTE DELLA REGIONE? - PAG. 25
61
12.1. Se Si, sono stati raggiunti? - Pag. 25
62
12.2. L’Azienda ha attivato la distribuzione diretta dei farmaci? - Pag. 25
62
12.2.1. Indicare il costo delle seguenti voci, se il dato è disponibile: a) Spesa farmaceutica ospedaliera, b)
Spesa per la distribuzione diretta, c) Spesa per la distribuzione per conto, d) Spesa farmaceutica
convenzionata. - Pag. 25
62
12.2.2. Se il dato non è disponibile indicare i motivi. - Pag. 25
63
13. PERSONALE – FONDI E CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA – PAG. 26
64
FERIE NON GODUTE: NOTA.
64
13. NEL COSTO DEL PERSONALE SONO COMPRESI I FONDI PER LA RETRIBUZIONE
DI RISULTATO, MATURATA GIÀ NEL DIRITTO NEL CORSO DEL 2013, MA NON
ANCORA CORRISPOSTA? - PAG. 26
64
13.1 La determinazione delle risorse dei fondi destinati al finanziamento della
contrattazione integrativa rispetta gli indirizzi di coordinamento regionale ed i limiti fissati
dal CCNL di riferimento? - Pag. 26
65
13.1.1. In particolare
65
13.2 Sono state conteggiate tra le sopravvenienze passive le somme pagate nel 2013 a
titolo di arretrato per competenze contrattuali pregresse per un importo pari a (euro) Pag. 26
66
14. PERSONALE – COSTO DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO – PAG. 26
67
14. INDICARE AL 31/12/2013 IL COSTO DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO
(COMPRENSIVO DEI COSTI ACCESSORI E IRAP), ANCHE AI FINI DEL RISPETTO
DELL’ART. 9, COMMA 28, D.L. 78/2010: - PAG. 26
67
14.1. Il collegio verifica che i contratti di servizi non vengano utilizzati per eludere le
norme relative al contenimento della spesa di personale? - Pag. 26
68
14.2. Evidenziare le criticità rilevate: - Pag. 26
68
15. SPESA PER IL PERSONALE – PAG. 27
69
15.1 La spesa per il personale (da intendersi come costo di competenza dell'anno)
nell'esercizio 2013 ha rispettato il limite previsto dall'art. 2, comma 71, della legge n.
191 del 2009:
69
15.2 in caso di mancato rispetto del limite specificare i motivi. Pag. 27
70
15.3 L'ente, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Regione, ha dato attuazione all'art. 2,
comma 72, della legge n. 191 del 2009. Pag. 27
70
15.3.1 In caso di risposta negativa ad almeno uno dei punti precedenti, specificare i motivi - Pag. 27
71
16. ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE. - PAG. 28
71
16.1. Nel 2013, tra gli oneri straordinari sono stati rilevati i seguenti valori: (1)
Cambiamenti di stima rispetto a quelle dei bilanci degli esercizi precedenti; (2)
Cambiamenti di principi contabili rispetto a quelli dei bilanci degli esercizi precedenti; (3)
Correzione di errori nelle poste di bilancio relativi ad esercizi precedenti. - Pag. 38
71
PARTE TERZA - STATO PATRIMONIALE
73
1. STATO PATRIMONIALE ATTIVO – PAGG. 29-33
73
2. STATO PATRIMONIALE PASSIVO – PAGG. 34-36
73
2. IL COLLEGIO HA ACCERTATO CHE LO STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
DELL'ULTIMO ESERCIZIO È IL SEGUENTE ... - PAG. 37
73
3. SI È PROCEDUTO AL RICALCOLO DEGLI AMMORTAMENTI PREGRESSI SECONDO
QUANTO STABILITO DALLA CIRCOLARE MEF-MDS DEL 25/03/2013? 3.1. SE SI,
VI
SPECIFICARE L'IMPATTO SUL RISULTATO DELL'ESERCIZIO IN CUI IL RICALCOLO È
STATO EFFETTUATO; L'IMPATTO SU UTILE E PERDITE PORTATI A NUOVO;
L'IMPATTO SU ALTRE VOCI DI PATRIMONIO NETTO. 3.2. DELL'OPERAZIONE SI È
DATA ADEGUATA NOTIZIA IN NOTA INTEGRATIVA NELL'ESERCIZIO IN CUI IL
RICALCOLO È STATO EFFETTUATO? - PAG. 38
73
3.3. I crediti per contributi in conto capitale dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti
pubblici sono supportati da apposito provvedimento di assegnazione? - Pag. 38
74
3.4. Il costo delle rimanenze di beni fungibili è calcolato con il metodo della media
ponderata? - Pag. 38
75
3.5. Nella valutazione delle rimanenze si è tenuto conto anche di eventuali scorte di
reparto e di scorte di proprietà dell'azienda ma fisicamente ubicate presso terzi (per
esempio nell'ambito della distribuzione per nome e per conto)? - Pag. 38
75
3.6. Le immobilizzazioni, eccezion fatta per quelle acquistate a partire dall'esercizio 2012
utilizzando contributi in conto esercizio, sono state ammortizzate sulla base dei
coefficienti previsti dall'allegato 3 al d.lgs. 118/2011? 3.6.1. Se no, motivare,
distinguendo tra (I) utilizzo di aliquote più elevate a seguito di autorizzazione regionale e
(II) altre motivazioni. - Pag. 38
75
3.6.2. Le immobilizzazioni acquistate nell'esercizio 2013 utilizzando contributi in conto esercizio: (a) sono
state ammortizzate al 40%; (b) sono state ammortizzate sulla base dei coefficienti previsti dall'allegato 3 al
d.lgs. 118/2011, provvedendo nel contempo a stornare dal conto esercizio al conto capitale una quota pari al
40% del contributo utilizzato; (c) altro. Se altro, specificare di seguito. - Pag. 38
76
3.7. Nel 2013 sono stati dichiarati fuori uso ed eliminati dalle immobilizzazioni beni per il
seguente importo - indicare l'importo al netto del fondo ammortamento - (euro). - Pag.
38
77
3.8. L'azienda ha accertato a campione l’esistenza fisica dei principali beni materiali. Pag. 38
78
4. ORGANISMI PARTECIPATI – PAG. 39
78
4.1. Informazioni sugli organismi partecipati al 31/12/2013 – Pag. 39
78
4.2. Informazioni sui trasferimenti dell'ente a favore degli organismi partecipati - Pag. 39
78
5. CREDITI - PAG. 40
79
5.1 Il fondo svalutazione crediti è stato calcolato sulla base del seguente criterio - pag.
40.
80
6. PERDITE DI ESERCIZIO – PAG. 41
80
6.1. Il Collegio ha accertato che i contributi per ripiano perdite corrispondono alle
deliberazioni regionali? – pag. 41
81
7. UTILE DI ESERCIZIO - PAG. 41
81
8. FONDI RISCHI E ONERI - PAG. 41
81
8.1 Indicare per i fondi rischi ed oneri (B.I, B.II e B.III dello S.P.) i dati di seguito
richiesti. - Pag. 41
82
8.3. - Le passività potenziali possibili sono state indicate in nota integrativa? Pag. 41
83
DEBITI - PAG. 42
84
9.1.
Indicare la composizione dei debiti iscritti dall’Azienda verso la Regione o
Provincie autonome e verso le altre aziende sanitarie pubbliche per l'anno 2013 - Pag.
42
84
- Tabella 1: indicare le voci che compongono i debiti iscritti dall’Azienda verso la Regione
o Provincia autonoma – D.III) - pag.42
84
- Tabella 2: indicare le voci che compongono i debiti iscritti dall’Azienda verso Aziende
sanitarie pubbliche – D.V) - pag.42
85
10. DEBITI V/FORNITORI – – IL COLLEGIO HA ACCERTATO CHE: … – PAG. 43
85
10.2. Il Collegio descriva quali iniziative (anche a livello regionale) sono state intraprese
per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute e per far fronte al debito
pregresso – pag.43
88
VII
10.3. Gli interessi passivi per ritardato pagamento ai fornitori hanno subito la seguente
evoluzione (specificare se gli interessi passivi derivano da pagamenti diretti o da
“factoring” regionale) – pag.43
89
10.4. Alla chiusura dell’esercizio è stato iscritto nello S.P. un fondo per interessi moratori
e per oneri di ritardato pagamento di (euro) … sulla base dei seguenti criteri – pag.43 89
ATTESTAZIONE FINALE
90
ALLEGATO N. 1 – NUOVI MODELLI CE ED SP
91
ALLEGATO N. 2 – LINEE GUIDA MODELLI SP E CE
96
ALLEGATO N. 3 – RETTIFICHE ALLE LINEE GUIDA
133
ALLEGATO N. 4 – RILEVAZIONE SIOPE
134
ALLEGATO N. 5 – FERIE NON GODUTE
136
5A - SCHEDA FERIE NON GODUTE
136
5B DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
141
5C DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
144
ALLEGATO 6 – COSTI INTRAMOENIA
147
PROFILI PROBLEMATICI.
147
A)
ONERE PER FONDO DI PEREQUAZIONE.
147
B)
INDENNITÀ DI ESCLUSIVITÀ.
147
VIII
Corte dei conti
SEZIONE DELLE AUTONOMIE
Coordinamento
NOTE METODOLOGICHE DI LETTURA DEI QUESTIONARI-RELAZIONE DEI
COLLEGI SINDACALI DEGLI ENTI DEI SERVIZI SANITARI REGIONALI BILANCIO D’ESERCIZIO 2013
DOCUMENTO DI LAVORO
1. Premessa.
Come per le precedenti linee guida, relative ai bilanci d’esercizio 2011 e 2012 degli
enti dei servizi sanitari regionali, anche quest’anno si propongono queste “Note
metodologiche di lettura”.
E’ opportuno ribadire che il documento - redatto dal gruppo di studio che ha curato la
predisposizione della bozza del nuovo questionario - non costituisce parte integrante
delle linee guida pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Esso si offre
come strumento di ausilio all’attività di verifica svolta dai magistrati e dai funzionari delle
Sezioni regionali di controllo, ad uso eminentemente interno, che non vincola le
valutazioni delle Sezioni regionali.
Saranno più che utili segnalazioni di specifici nodi interpretativi, che potranno
essere poi oggetto di confronto tra tutti gli operatori, e consentire, a beneficio di tutti, i
necessari aggiornamenti delle “Note”.
Laddove si affrontano temi che già evidenziano profili di criticità, in assenza di precise
indicazione normative e di una consolidata giurisprudenza, anche dove si propongono
delle soluzioni, le questioni sono presentate in chiave problematica, e resta rimessa la
concreta soluzione al giudizio delle Sezioni.
Questo lavoro costituisce un aggiornamento dei precedenti, e, quindi, gli argomenti
che non sono stati interessati da novità sono rimasti sostanzialmente invariati (salva la
diversa numerazione dei quesiti e delle tabelle rispetto al questionario dello scorso anno),
mentre sono state apportate variazioni ove necessario, e sono state scritte ex novo le
parti relative all’attuazione delle novità legislative.
Per maggiore utilità degli operatori, sono allegati a queste “Note” anche dei
documenti che potrebbero essere di interesse.
1
1.1.
Inquadramento
normativo
alla
luce
della
sentenza
della
Corte
costituzionale n. 39 del 6 marzo 2014.
A norma dell’art. 1, comma 170 , della l. 266/2005, anche agli organi di revisione degli
enti dei sistemi sanitari regionali si applicano le disposizioni previste per i revisori degli
enti locali dai commi 166 e ss dello stesso articolo, che sono tenuti a redigere una
relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto.
L’art. 1, comma 3, del d.l.174/2012, ha ribadito questo sistema di controllo,
prevedendo, inoltre, la preclusione dell’attuazione dei programmi di spesa causativi di
squilibri finanziari degli enti (comma 7, con riferimento a programmi di spesa di cui si
accerti la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria).
Circa questo aspetto, di particolare rilevanza e delicatezza, appare opportuno
riportare quanto rappresentato nelle linee guida, con riferimento alla sentenza della Corte
costituzionale n. 39/2014.
Con detta pronuncia, la Corte “ha ritenuto l’illegittimità costituzionale dell’art. 1,
comma 7, d.l. n. 174/2012, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei
bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni. E’ stato escluso, infatti, che le
pronunce di accertamento e di verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti possano avere l’effetto di vincolare il contenuto della produzione legislativa delle
Regioni, nonché di inibire l’efficacia di tali leggi (per la mancata trasmissione dei
provvedimenti modificativi o per la inadeguatezza degli stessi).
Appare opportuno, peraltro, formulare alcune riflessioni sui possibili esiti del controllo,
ove, per i soli enti del servizio sanitario pubblico, si rilevino le condizioni del richiamato,
art. 1, comma 7, del d.l.174 cit..
In primo luogo occorre richiamare la natura del controllo esterno della Corte dei conti
sugli enti territoriali e sanitari con l'ausilio dei Collegi dei revisori dei conti, che “è
ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità” pur assumendo anche “i
caratteri propri del controllo sulla gestione in senso stretto” secondo l’avviso espresso dal
Giudice delle leggi. Ciò in quanto il giudizio di legalità regolarità ha “la caratteristica, in
una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità),
ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla
adozione di effettive misure correttive” (cfr. C. cost. 7 giugno 2007, n. 179;
sostanzialmente negli stessi termini n. 198/2012; n. 39/2014).
La richiamata sent. n. 39, con riferimento agli effetti impeditivi conseguenti al
procedimento ex art. 1 comma 7, cit. , ha ulteriormente precisato che “siffatti esiti del
controllo sulla legittimità e sulla regolarità dei conti degli enti del Servizio sanitario
nazionale sono volti a evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio di tali enti”. Non si
2
tratta, quindi, di conseguenze di natura repressivo-sanzionatoria, ma di una misura (che
scatta solo in caso di inadeguatezza o mancanza di provvedimenti correttivi da parte
dell’amministrazione) connessa alla naturale esigenza di salvaguardia degli equilibri della
gestione finanziaria, che sono presidiati al più alto livello ordinamentale (cfr. artt. 81, 97,
119 Cost.).
Peraltro, al di fuori delle condizioni indicate nella norma in questione, e cioè mancata
copertura di programmi di spesa o insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria,
resta pienamente operante il criterio del “controllo collaborativo” sancito dall’art. 7,
comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), e da
una consolidata giurisprudenza costituzionale.
In questo quadro, è da ritenere che la norma in esame sia di stretta interpretazione, e
che occorra comunque tener conto dei profili di illegittimità costituzionale che sono stati
dichiarati nella menzionata sent. 39/2014. Ciò significa che gli effetti inibitori ivi previsti
possono verificarsi solo se sia puntualmente individuato il programma di spesa che sia
privo di copertura finanziaria, o che, in prospettiva, non sia finanziariamente sostenibile.
Inoltre occorre accertare che il programma di spesa non sia diretta attuazione di una
previsione di legge regionale, fattispecie per la quale andrebbero rispettati i principi
affermati dal Giudice delle leggi nella dianzi ricordata sentenza n. 39/2014. Infine,
trattandosi di gestioni finalizzate alla realizzazione della tutela alla salute, è comunque
necessario tenere in debita considerazione anche il presidio costituito dall’art. 32 della
Costituzione.
In ogni caso resta fermo il potere-dovere delle Sezioni regionali di controllo della Corte
dei conti di segnalare agli enti e alla Regione, quale responsabile ultimo della gestione
della sanità pubblica sul territorio, le irregolarità rilevate, e di monitorare
i successivi
comportamenti dell’amministrazione”1.
1.2. Impostazione del questionario.
Nell’impostazione del questionario si è seguito il criterio adottato nei precedenti
anni, tenendo conto anche della necessità di monitorare l’andamento del processo di
armonizzazione dei bilanci. Si rammenta che il d.lgs. 118/2011 per gli enti del servizio
sanitario è entrato in vigore con l’esercizio 2012, senza passare per un periodo di
1
Linee guida per la relazione dei collegi sindacali degli enti del servizio sanitario nazionale sul bilancio di
esercizio 2013 ai sensi dell’articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria
2006), e dell’art. 1, comma 3 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, approvate con del. n.13 /2014.
3
sperimentazione, come invece previsto per Regioni ed enti locali.
La struttura resta sostanzialmente la stessa:
- istruzioni per la compilazione e l’invio del questionario;
- indice;
- scheda anagrafica dell’ente e del compilatore;
- domande preliminari;
- conto economico;
- domande specifiche sul conto economico;
- stato patrimoniale attivo e passivo;
- domande specifiche sullo stato patrimoniale;
- attestazioni finali.
Non si è ritenuto di riproporre una parte specifica per le Regioni in Piano di rientro,
perché le Regioni sono in fase di Programma Operativo, con adempimenti ed obiettivi
diversi da Regione a Regione. Qualora i contenuti del questionario non soddisfino tutte le
esigenze informative, resta in facoltà della Sezione procedere ad approfondimenti
istruttori.
Si riepilogano di seguito gli aspetti contenutistici di maggior rilievo.
a) Atteso che il d.l.174/2012 non ha apportato modifiche di rilievo alle modalità
del controllo rispetto alla disciplina della l. 266/2005, e che il bilancio preventivo non ha
valenza autorizzatoria (come invece accade per gli enti territoriali, i cui bilanci seguono il
criterio finanziario, a differenza degli enti sanitari, che adottano la contabilità economica)
si è mantenuto un solo questionario relativo al bilancio d’esercizio 2013, prevedendo, il
confronto tra le previsioni 2013 e i dati definitivi, e acquisendo informazioni circa la
corretta formulazione del preventivo 2014.
b) Per quanto riguarda gli enti assoggettati al controllo, dal 2013 si è ritenuto di
dovere ampliare la platea anche alla Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), che è la
struttura regionale che gestisce direttamente una parte delle risorse destinate al servizio
sanitario, e che l’art. 19 del d.lgs. 118/2011 comprende nella perimetrazione degli enti
sanitari i cui bilanci sono soggetti a consolidamento a livello regionale. Il soggetto tenuto
all’invio del questionario relazione è stato individuato nella figura del Terzo certificatore,
previsto dal citato d.lgs. in luogo del collegio sindacale (art. 22, comma 3, lett. d).
Pertanto, anche per l’esercizio 2013, gli enti interessati dall’adempimento sono i
seguenti:
- Azienda Sanitaria Locale;
4
- Azienda Ospedaliera;
- Policlinici Universitari;
- Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico;
- Agenzie Regionali per l’Emergenza Sanitaria;
- Gestioni Sanitarie Accentrate;
- Ospedali classificati, se ritenuti dalle Sezioni regionali competenti pienamente
equiparabili agli enti sanitari pubblici regionali.
c) Sono stati introdotti numerosi quesiti volti a verificare lo stato di attuazione della
riforma introdotta con il d.lgs. 118/2011.
d) Particolare attenzione è stata posta alle norme in tema di revisione, razionalizzazione
e contenimento della spesa sanitaria (in materia di acquisti di beni e servizi, di controlli
degli enti sull’appropriatezza prescrittiva e sugli enti privati accreditati, di debiti verso i
fornitori, etc.).
e) Per quanto riguarda l’acquisizione dei dati di conto economico e dello stato
patrimoniale, come per gli anni precedenti si è fatto riferimento ai modelli C.E. e S.P.
adottati dal Ministero del Salute per la rilevazione dei dati nel Sistema Informativo della
Sanità (NSIS), come modificati dal D.M. 15.6.2012. Detti modelli sono stati valorizzati
anche dal d.lgs. 118 cit., che ne prevede l’allegazione alla nota integrativa, e dispone,
altresì, che le voci dei
piani dei
conti predisposti
dagli
enti debbano trovare
corrispondenza univoca con le voci di C.E. ed S.P. (art. 27). Per gli approfondimenti, ove
possibile, si è fatto riferimento agli schemi contenuti nella “Nota integrativa”, approvata
con D.M. 20.3.2013, al fine di omogeneizzare le classificazioni e semplificare le
operazioni di compilazione.
1.3. Il questionario - linee guida per il bilancio d’esercizio 2013
La riclassificazione effettuata in base ai vigenti modelli CE e SP consente di
ottenere un’omogeneizzazione dei dati, utile per analisi comparative e per una gestione
informatizzata dei documenti.
In proposito si rammenta che, fin dai questionari relativi al bilancio d’esercizio
2008, il Coordinamento sulla scorta dei dati acquisiti elabora per ciascun ente sanitario
schede di analisi che invia alle Sezioni competenti a supporto dell’attività di verifica, e,
al termine del ciclo di rilevazione, un file riepilogativo che consente comparazioni a
livello regionale e nazionale.
A tal fine scopo le linee guida prevedono che:
5
a) si utilizzi esclusivamente il file scaricabile dal sito istituzionale della Corte;
b) si nomini il file secondo il seguente criterio: 13_regione_nome azienda
(esempio: 13_Veneto_azienda ospedaliera Padova);
c) il questionario sia inviato alla Sezione regionale territorialmente competente e
alla Sezione delle Autonomie (ad una casella di posta appositamente dedicata:
[email protected]);
d) nel caso in cui a seguito dell’istruttoria eseguita dalla Sezione regionale di
controllo alcuni dei dati originariamente inseriti nel questionario siano stati
modificati, è necessario inviare il questionario integrale modificato al recapito
di
posta
elettronica
sopra
indicato;
le
Sezioni
cureranno
l’esecuzione
dell’adempimento.
Si ribadisce che i questionari devono essere inviati in formato excel, poiché sia la
versione
cartacea,
sia
altri
formati
(come
il
pdf),
sono
inutilizzabili
ai
fini
dell’acquisizione nel database e delle successive elaborazioni.
Per mantenere la coerenza tra i contenuti della banca dati e quelli definitivi
acquisiti
dalle
Sezioni
di
controllo,
è
necessario
che
vengano
comunicate
al
Coordinamento le rettifiche conseguenti alle verifiche operate, tramite invio di un nuovo
questionario con i dati corretti. Tanto vale anche per i meri errori di compilazione - che
non possono essere corretti in sede centrale – quali la compilazione di tutto o parte il
questionario in migliaia di euro, anziché all’unità di euro.
Nelle “Istruzioni per la compilazione”, all’inizio del questionario, sono contenute le
indicazioni di carattere generale (ivi comprese quelle sopra esposte) e il significato della
colorazione delle celle del questionario.
Si evidenzia che dopo l’ “Attestazione finale”, in fondo al questionario, sono stati
previsti alcuni fogli, etichettati come “Annotazioni”, utilizzabili dai compilatori per
fornire tutte le ulteriori precisazioni ritenute necessarie.
AVVERTENZA: in considerazione dei problemi e delle discrasie rilevati in precedenza,
tutti i dati sono richiesti all’euro (non più in migliaia di euro). Si prega di
segnalare ai compilatori detta modalità, ove necessario, e di far inviare i questionari
eventualmente corretti a [email protected]
6
QUESTIONARIO BILANCIO D’ESERCIZIO 2013
Avvertenza: i numeri di pagina indicati nei titoli fanno riferimento alle pagine
del questionario
Dati generali – pag. 3
La corretta compilazione del frontespizio consente l’esatta identificazione dell’ente, delle
sue caratteristiche, del compilatore e dei suoi recapiti, nonché la corretta acquisizione
nella banca dati. Particolarmente importante è il codice fiscale, in quanto consente di
individuare l’ente in modo univoco, nel caso di una pluralità di invii, o se la
denominazione non risulta sempre uguale.
Si segnala che – dal bilancio d’esercizio 2012 - compilatore, oltre al Presidente del
collegio sindacale, può essere anche il Terzo certificatore, previsto per la Gestione
Sanitaria Accentrata. Nel rigo 7 di pag. 3 è prevista l’indicazione della qualifica del
compilatore, da scegliere dal menù a tendina.
Si richiama l’attenzione anche sulla “Tipologia di Ente” (cella C23): deve essere
selezionato dal menù a tendina il tipo di ente cui si riferisce il questionario. Le tipologie
individuate sono:
-
azienda ospedaliera;
-
policlinico universitario;
-
IRCCS (istituto di ricovero e cura a carattere scientifico);
-
Azienda sanitaria locale;
-
ARES: azienda regionale per l’emergenza sanitaria;
-
Ospedale classificato: gli ospedali classificati sono strutture private, gli organi di
revisione sono da considerare assoggettati all’obbligo di invio del questionario solo
nel caso in cui l’ente trovi nella Regione piena equiparazione alle strutture sanitarie
pubbliche. É compito delle Sezioni regionali individuare tali situazioni.
Nota: cfr. delibera Sezione regionale di controllo della Regione Siciliana n.
75/2010/PRSS, pag. 5 e nota 5; delibera Sezione regionale di controllo della Liguria
n. 13/2008.
Nel caso di un’incompleta compilazione dei campi dovuti della pagina (denominazione –
cella H4; tipologia di ente – cella C25;; cella C29 – popolazione; Regione/Prov. Aut. cella E29; codice fiscale – cella I29) resta visibile in rosso l’allarme "ATTENZIONE DATI
IDENTIFICATIVI DELL'ENTE INCOMPLETI".
7
PARTE PRIMA: Domande preliminari
1. Il Collegio si è espresso favorevolmente sul bilancio di esercizio? pag.4
1.1 Se NO, indicare le motivazioni.
La prima domanda consente una rapida evidenziazione delle principali irregolarità emerse
nell’espletamento delle funzioni di controllo esercitate dal Collegio sindacale e concluse
con un giudizio non favorevole sul bilancio di esercizio.
La gamma di irregolarità che comportano giudizio negativo è piuttosto ampia, atteso che,
come evidenziato anche dal punto 17 del documento redatto nel marzo 2009 dal
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (allo scopo di
delineare l’attività del collegio sindacale delle ASL e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere),
il
parere
sul
bilancio
di
esercizio
si
esprime
sulla
conformità
ai
modelli
di
rappresentazione contabile ed in ordine ai seguenti punti:
“-
gestione dal punto di vista economico-finanziario;
-
regolarità e correttezza del sistema contabile;
-
corrispondenza tra scritture contabili e dati di bilancio;
-
osservanza dei principi contabili;
-
osservanza dei precetti normativi;
-
presenza di irregolarità contabili e finanziarie”.
La disamina delle risposte sul
punto comporta la verifica, in sede istruttoria,
dell’osservanza da parte del Collegio sindacale degli obblighi informativi previsti dall’art.
3-ter, comma 1, lett. D, del d.lgs. n. 502/1992.
2. Gravi irregolarità - Pag. 4
I quesiti della sezione 2 attengono alla verifica svolta dal Collegio in sede di controllo di
regolarità amministrativa e contabile, nonché
in sede di controllo continuativo sul
bilancio.
In particolare si richiede di segnalare le eventuali gravi irregolarità riscontate, con una
dettagliata illustrazione delle stesse.
Il questionario riflette una consolidata prassi civilistica, affidando al Collegio la
valutazione della “gravità” della irregolarità e dell’impatto che ne consegue a carico del
bilancio.
8
Per “grave” irregolarità, deve intendersi quella che incide in maniera significativa sulla
intelligibilità del bilancio e sul regolare svolgimento dell’attività gestionale.
La presenza di eventuali irregolarità valutate come gravi dal Collegio potrà comportare la
necessità di approfondimenti da parte delle Sezioni regionali.
2.1 Il Collegio sindacale ha rilevato gravi irregolarità contabili, tali da incidere
sulla veridicità e sull’equilibrio del bilancio di esercizio e suggerito misure
correttive non adottate dall’azienda? pag.4
Al punto 2.1 il Collegio dovrà indicare le irregolarità che generano errori significativi sulla
veridicità o sull’equilibrio del bilancio e non quelli che non condizionano il giudizio sul
risultato di esercizio presentato.
La prassi professionale infatti considera significativi gli errori tali che “una persona
ragionevole cambierebbe il suo giudizio sul bilancio stesso se fosse a conoscenza della
loro esistenza”. Di norma l’errore si può ritenere significativo se rivela la sua incidenza
sul
Patrimonio Netto,
sul
Risultato di
Esercizio o sulla
Situazione Patrimoniale
dell’Azienda.
2.2 Il Collegio sindacale ha rilevato gravi irregolarità nella tenuta delle scritture
contabili o dei libri contabili? - pag.4
La domanda 2.2 ha riguardo al riscontro da parte del Collegio delle irregolarità dal punto
di vista formale e sostanziale non solo nella gestione del bilancio, ma anche nella
scrupolosa e completa tenuta dei libri contabili.
2.3. Il Collegio sindacale ha rilevato gravi irregolarità nell'ambito del controllo
amministrativo degli atti? - pag.4
La domanda è intesa ad acquisire le risultanze di controllo sugli atti. Assume rilevanza
con riguardo alla specificità del controllo del Collegio Sindacale degli Enti del Servizio
Sanitario Nazionale. In quella sede dovrà rilevare l’entità del fenomeno, non solo
rapportato alla dimensione aziendale, ma anche come vulnus che l’irregolarità comporta
per i potenziali effetti di propagazione.
2.4.
Quali
misure
sono
state
adottate
dall’Azienda
per
le
irregolarità
riscontrate? pag.4
La Sezione regionale analizzerà le soluzioni adottate e valuterà la loro adeguatezza nel
merito, non solo con riferimento alle irregolarità amministrative ma anche alle soluzioni
gestionali adottate, ovviamente nei limiti connaturati al tipo di controllo svolto (coerenza
9
con le direttive nazionali e regionali, rispetto dei principi di ragionevolezza, efficienza,
efficacia ed economicità, ecc).
2.5. Nell'esame del bilancio il collegio sindacale ha tenuto conto delle
osservazioni contenute nelle delibere della Sezione Regionale di controllo?
-
pag.4
Il quesito è inteso a verificare il recepimento delle indicazioni rivolte dalla sezione
regionale nelle delibere.
3.L’Azienda ha presentato il bilancio d’esercizio per l’anno 2013 in perdita di
esercizio? - pag.5
La sezione 3 mira ad approfondire il tema delle perdite presenti in bilancio con riguardo
alle relative modalità di copertura.
La problematica relativa a detta copertura ha un duplice profilo, tenuto conto
dell’esigenza che essa trovi realizzazione nel medesimo esercizio nell’aggregato regionale
ai fini della rendicontazione ai tavoli di monitoraggio, ma anche con riferimento ai
successivi esercizi nell’ambito del bilancio dell’azienda.
3.2. Specificare, nel caso di perdite dell’esercizio 2013, se il Direttore generale
ha
rappresentato
nella
relazione
sulla
gestione
le
cause
e
indicato
i
provvedimenti adottati per il loro contenimento o per ricondurre in equilibrio la
gestione aziendale. - pag.5
La domanda mira a verificare che esista una effettiva consapevolezza nei livelli gestionali,
di controllo e politici, dell’eventuale situazione di perdita attraverso l’analisi di tutte le
modalità in cui tale consapevolezza si deve esprimere. Al Collegio ed alla Sezione
regionale viene in questo caso affidato il giudizio di coerenza tra quanto indicato per il
bilancio della singola azienda rispetto a quanto invece risultante nel sistema regionale.
3.3. Come si è espresso il Collegio sindacale sulle modalità di copertura e sulla
loro attendibilità? - Pag.5
Al Collegio viene richiesto di pronunciarsi sulla rigorosità delle previsioni in materia di
copertura della perdita e sulla loro effettiva capacità di raggiungere l’obiettivo.
Si vuole verificare in particolare che le indicazioni sulla copertura della perdita non siano
generiche (future alienazioni, futuri risparmi) ma siano concrete previsioni in grado di
salvaguardare il patrimonio regionale.
La Sezione regionale potrà svolgere approfondimenti per verificare l’esistenza e la
10
dimensione di eventuali perdite pregresse che non trovino soluzione di copertura.
3.4. E’ stata preventivamente autorizzata da parte della Regione o Provincia
autonoma la perdita d’esercizio? - Pag.5
3.4.1. Se SI, indicare con quale provvedimento o modalità: (dato in migliaia di
euro) pag.5
3.4.2. per quale importo (dato in euro):
3.4.3. indicare lo scostamento della perdita in caso di risultato peggiore rispetto
alla perdita autorizzata (dato in euro):
L’inquadramento delle perdite nell’ambito di una programmazione regionale è fatto
conseguente alla logica dei tavoli di monitoraggio che si concentrano sul dato regionale
anziché su quello aziendale. La Sezione potrà verificare tramite il Collegio la natura
dell’autorizzazione che, nelle diverse Regioni, assume forme differenziate.
Non potranno essere considerate autorizzazione generici richiami alla possibilità della
perdita o a situazioni di difficoltà economica.
Inoltre, il meccanismo di autorizzazioni da parte della Regione deve corrispondere ad
un’effettiva capacità di copertura della perdita.
4. Nel caso in cui la Regione abbia istituito la GSA, il terzo certificatore. - Pag.5
4.1. ha verificato la regolare tenuta del libri contabili e della contabilità della
GSA? - Pag.5
4.2. ha verificato la riconciliazione dei dati della GSA con le risultanze del
bilancio finanziario della Regione? - Pag.5
4.3. ha effettuato le verifiche di cassa con l'istituto tesoriere? - Pag.5
4.4. ha verificato la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di
rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità generale? - Pag.5
I quesiti mirano a verificare gli adempimenti imposti al terzo certificatore dall’art 22 del
decreto legislativo n.118/2011.
In ipotesi di soluzione organizzativa e gestionale ex art. 19 del citato decreto, - cioè
Gestione sanitaria accentrata – la Regione deve individuare un responsabile regionale che
certifichi “con riferimento alla gestione sanitaria accentrata presso la Regione:
11
i. in sede di rendicontazione trimestrale, la regolare tenuta dei libri contabili e della
contabilità, la riconciliazione dei dati della gestione accentrata con le risultanze del
bilancio finanziario, la riconciliazione dei dati di cassa, la coerenza dei dati inseriti nei
modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità;
ii. in sede di rendicontazione annuale, quanto indicato al punto i), nonché la
corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità”.
In merito alla certificabilità dei bilanci, va rammentato che il D.M. (salute) 17.09.2012
(G.U. n.238 dell’11.10.2012), a più di sei anni dalla scadenza prevista dalla legge
n.266/2005, ha definito il percorso della certificabilità per i bilanci degli enti del servizio
sanitario nazionale.
Ai fini del raggiungimento della condizione di certificabilità, le Regioni hanno dovuto
approvare un Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) che, una volta completato,
consentirà di avviare l'ordinaria revisione contabile del Bilancio d'esercizio.
Al termine dei percorsi attuativi di cui all’art.3 del citato D.M., per le Regioni la
certificabilità sarà verificata attraverso:
1) la revisione contabile del bilancio d’esercizio della gestione sanitaria accentrata
regionale e del bilancio consolidato del servizio sanitario regionale;
2) l’asseverazione dei dati e delle informazioni contabili e gestionali, a livello locale e
regionale, identificati con le modalità di cui al comma 3.
Successivamente, il Decreto 1 marzo 2013 (G.U: n.72 del 26.03.2013), ha definito i
“Percorsi attuativi della certificabilità”.
Coerentemente a quanto disposto dal
comma 3 dell’articolo 3 del Decreto
Certificabilità, i Percorsi Attuativi di Certificabilità, presentati dalle singole regioni,
unitamente agli eventuali aggiornamenti, sono approvati:
� per le regioni sottoposte ai Piani di rientro, congiuntamente dal Comitato permanente
per l’erogazione dei LEA e dal Tavolo di verifica adempimenti;
� per le regioni non sottoposte ai Piani di rientro, dal Tavolo di verifica adempimenti.
A norma del comma 4 dell’articolo 3 del Decreto Certificabilità, la verifica
dell’attuazione dei PAC sarà effettuata:
• per le regioni sottoposte ai Piani di rientro, congiuntamente il Comitato permanente per
l’erogazione dei LEA e il Tavolo di verifica adempimenti, in occasione delle verifiche di
attuazione del Piano di rientro;
• per le regioni non sottoposte ai Piani di rientro, il Tavolo di verifica adempimenti, in
occasione delle ordinarie verifiche degli adempimenti.
Le Aziende sanitarie e la G.S.A. devono raggiungere gli obiettivi previsti dal Decreto
Certificabilità, sotto la responsabilità ed il coordinamento della regione di
12
appartenenza, obbligata a trasmettere al Ministero della salute e dell’economia e
delle finanze una relazione periodica di accompagnamento (riportata nell’ Allegato B
de decreto), dalla quale si deve evincere, in modo chiaro e puntuale:
• il livello d’implementazione, l’effettiva funzionalità ed affidabilità degli standard
organizzativi, contabili e procedurali contenuti nel PAC;
• le azioni intraprese per rafforzare l’efficacia e l’efficienza dei controlli e per diffondere la
cultura dei controlli;
• le azioni in corso e/o ancora da intraprendere per consentire l’avvio della fase di verifica
della certificabilità dei dati e dei bilanci ed i tempi previsti;
• gli esiti delle revisioni limitate (procedure di verifica concordate) ove richieste dalla
regione (Decreto Certificabilità comma 1, articolo 3);
• le eventuali criticità e/o i punti di miglioramento al PAC segnalati dai collegi sindacali
delle singole Aziende Sanitarie.
5. Nell’esercizio si è fatto ricorso a nuovo debito per il finanziamento degli
investimenti? – Pag.6
L’art. 2 comma 2 sexies lett. g) del d.lgs. n. 502/1992 prevede che le Regioni, fermo
restando il generale divieto di indebitamento, disciplinino la possibilità per le unità
sanitarie locali di:
1) ottenere anticipazioni, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo
dell'ammontare annuo del valore dei ricavi iscritti nel bilancio preventivo annuale;
2) contrarre mutui e accendere altre forme di credito, di durata non superiore a dieci
anni, per il finanziamento di spese di investimento, previa autorizzazione regionale, fino
a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al
quindici per cento delle entrate proprie correnti.
In aderenza alle indicazioni poste dal legislatore nazionale nell’esercizio della funzione di
definizione dei principi legislativi fondamentali nella materia della tutela della salute,
l’indebitamento delle Aziende sanitarie e ospedaliere trova concreta disciplina nelle varie
legislazioni regionali, che ne esplicitano presupposti e limiti (nel rispetto di quelli minimi
definiti dal d.lgs. n. 502/1992).
Si ricorda che la materia dovrà essere rivisitata, a breve termine, alla luce dell’entrata in
vigore, dal 2014, della legge costituzionale n. 1/2012 che, oltre a sancire il principio
dell’equilibrio di bilancio per tutti gli enti pubblici (cfr. nuova formulazione degli artt. 97 e
119 Cost.), ha ridefinito i presupposti per l’indebitamento delle Regioni (art. 119, sesto
comma, Cost.), esplicitati poi dalla legge attuativa n. 243/2012 (che, per le autonomie
territoriali, entrerà in vigore nel 2016).
13
L’attenzione del legislatore nazionale si è soffermata sul tema degli investimenti in sanità
e sulle modalità di finanziamento anche nel d.lgs. n. 118/2011. Quest’ultimo ha
uniformato, a livello nazionale, i principi di iscrizione delle poste di bilancio, di ricavo e
costo, e la tenuta delle relative scritture contabili (si rinvia alle domande del questionario
relative ai nuovi criteri di iscrizione, rappresentazione e valutazione delle poste
economiche e patrimoniali).
In particolare la nuova disciplina ha precisato i criteri di contabilizzazione, nel bilancio di
ASL e AO, degli appositi contributi erogati in conto capitale dallo Stato, dalle Regioni o da
altri Enti. Infatti non è raro, nella prassi, il caso di investimenti sostenuti con risorse
correnti destinate all’erogazione dei LEA (con conseguente incremento dei debiti verso
fornitori, alla luce della distrazione delle relative risorse). Al contrario, in altri casi, i ricavi
derivanti dal finanziamento di investimenti, in assenza di precise e uniformi regole di
contabilizzazione, hanno impropriamente concorso all’emersione di un fittizio temporaneo
pareggio economico (in presenza, invece, di oneri correnti superiori ai pertinenti ricavi).
Non si esclude, comunque, la possibilità di un autonomo indebitamento da parte
dell’Azienda sanitaria, ove la disciplina regionale lo consenta esplicitamente, definendone
presupposti e limiti.
5.1. E’ stato rispettato il divieto di cui all’articolo 119, comma 6 della
Costituzione? – Pag.6
Appare necessario che il Collegio sindacale, in sede di risposta al predetto quesito, accerti
l’assenza di mutui o di altre forme di finanziamento finalizzate a coprire debiti per spese
correnti. Alla luce della costante giurisprudenza contabile, appare inoltre necessario
verificare che la documentazione contabile permetta il costante monitoraggio del legame
fra indebitamento e spesa d’investimento, evidenziandolo anche nei bilanci degli anni
successivi (a tale adempimento accede la necessità di determinatezza o determinabilità
degli interventi cui l’indebitamento è finalizzato).
5.2. L’Ente si è avvalso nel 2013 della stipula di contratti di partenariato
pubblico privato (esemplificativamente elencati nel d.lgs. n. 163/2006). – Pag.6
L’art. 3 comma 15 ter del d.lgs. n. 163/2006 definisce i “contratti di partenariato pubblico
privato”. Si tratta dei contratti aventi per oggetto una o più prestazioni, quali la
progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica, oppure
la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a
carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai
sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti.
14
Vi rientrano, a titolo esemplificativo la concessione di lavori, la concessione di servizi, la
locazione finanziaria, il contratto di disponibilità, l'affidamento di lavori mediante finanza
di progetto, le società miste.
Il d.lgs. n. 163/2006 prevede che tali contratti debbano essere comunicati all’Unità
Tecnica Finanza di Progetto (UTFP) ed all’ISTAT (art. 44, comma 1-bis d.l. n. 248/2007,
conv. con legge n. 31/2008) ai fini della valutazione del relativo impatto sulle percentuali
di “indebitamento netto/PIL” e “debito pubblico/PIL” del bilancio consolidato delle
amministrazioni pubbliche, redatto in aderenza ai principi posti dai regolamenti
comunitari (SEC 95),
Proprio a fini giuscontabili e di uniforme apprezzamento su tutto il territorio nazionale ed
europeo, il Codice dei contratti prevede che alle operazioni di partenariato pubblico
privato si applichino i contenuti delle decisioni Eurostat (la cui principale in materia è
stata assunta in data 11/02/2004). Sulla base delle regole statistico-contabili comunitarie
(SEC 95) la valutazione dell’impatto delle operazioni di Partenariato pubblico privato, sul
bilancio e sull’indebitamento delle PA, va effettuato sulla base dell’allocazione dei rischi
contrattuali, in particolare riconducibili a tre categorie (di costruzione, di domanda, di
disponibilità). Se almeno due dei tre rischi sono, in base all’esame del contratto e del
piano economico finanziario, sopportati dal privato, le operazioni di PPP possono non
essere considerate ai fini della redazione del “conto economico consolidato delle
pubbliche amministrazioni” (art. 126 TFUE; Protocollo sulla procedura per disavanzi
eccessivi; Reg. (Ce) n. 479/2009 del 25 maggio 2009, Reg. (Ce) n. 2223/1996 - SEC
95).
Va precisato che quanto esposto non vale, se non indirettamente, ai fini della
rappresentazione dell’operazione nei bilanci degli enti del SSN. Infatti le regole di
iscrizione
a
bilancio,
per
l’ordinamento
contabile
interno
(oggi
tendenzialmente
uniformate dal d.lgs. n. 118/2011), non cambiano. Tuttavia ne va valutato il rapporto
con i limiti legislativi, aventi fonti in normative nazionali o regionali, in materia di
indebitamento (allo stato attuale, un problema di impatto con le regole del patto stabilità
interno, a differenza che per gli enti locali, non si pone).
Infatti, il principio per cui le operazioni di PPP non costituiscono indebitamento se almeno
due dei tre rischi tipici sono a carico del privato vale anche al fine di qualificare
correttamente la sostanza dell’operazione per l’ordinamento contabile interno (che, come
detto, prevede limiti alla capacità di indebitamento di ASL e AO). Se, pertanto, in
conseguenza dell’analisi dei rischi emergenti dal contratto, questi ultimi sussistono
principalmente in capo alla PA, l’operazione va considerata alla stregua di un debito
assunto per investimenti (risultando nella sostanza fittizio l’apporto del capitale privato, a
15
fronte di rischi di costruzione e gestione, e relativi oneri, a carico della PA). Di
conseguenza, la corretta contabilizzazione nel bilancio economico/patrimoniale degli enti
del SSN impone di:
-
iscrivere il bene nello stato patrimoniale secondo le regole ordinarie (e le quote
ammortamento in conto economico);
-
esporre speculare debito nel passivo dello stato patrimoniale.
Nel caso in cui, invece, l’esame del contratto e del piano economico finanziario faccia
emergere l’allocazione dei principali rischi tipici a carico del partner privato, la relativa
operazione potrà non essere valutata come debito (e quindi, per esempio, non rilevare ai
fini dei limiti legislativi all’indebitamento, oggetto della successiva domanda preliminare
n. 6). In questo caso la corretta contabilizzazione nel bilancio economico/patrimoniale
degli enti del SSN impone di:
-
iscrivere il bene nell’attivo patrimoniale solo al momento dell’acquisizione in
proprietà (esercizio del riscatto nel leasing o nel contratto di disponibilità;
avvenuta realizzazione dell’opera nel contratto di concessione di costruzione e
gestione o nel project financing, etc.);
-
non iscrivere alcun debito al passivo patrimoniale;
-
iscrivere i canoni o contributi annuali come costo in conto economico (se mero
onere di godimento dell’opera) o in immobilizzazioni dello stato patrimoniale (se
componente dell’investimento).
Per maggiori ragguagli si rinvia alla Deliberazione della Corte conti, Sez. Riunite. n.
49/2011, alla Determinazione dell’Autorità di vigilanza per i contratti pubblici n. 4/2013,
nonché alle Deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n.
187/2008, 1139/2009, n. 10/2012 e n. 439/2012.
6. Il servizio del debito (quota capitale e interessi) relativo all’anno 2013
rientra entro il limite quantitativo del 15% delle entrate proprie correnti, ovvero
entro il diverso limite previsto dalla normativa regionale? – pag. 7
6.1. Indicare per l’anno 2013 i seguenti dati: entrate proprie, servizio del debito
(quota capitale e interessi) – pag. 7
La legge2 pone un limite quantitativo alla capacità di indebitamento degli enti del SSN
2
D.lgs. 30-12-1992 n. 502, e succ. mod. e int., recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”. Art. 2 (Competenze regionali), comma 2-sexies: “La Regione
disciplina altresì: … g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilità per le unità sanitarie
locali di: … 2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni,
per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un ammontare
complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate proprie
correnti, a esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla Regione.”
16
commisurando la quota di rimborso (capitale + interessi) alla effettiva capacità di
restituzione desumibile da un vincolo percentuale sulle entrate correnti, al netto della
quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla Regione. Si richiede
pertanto una verifica da parte del Collegio, considerando anche le eventuali specifiche
norme autorizzative regionali, che dovrà sia indicare l’eventuale avvenuto sforamento del
limite massimo, sia indicare separatamente le tre componenti (entrate proprie, quota
capitale del servizio del debito e interessi del servizio del debito) da cui si perviene, in via
automatica, al calcolo dell’indice in questione.
Le entrate proprie, tipica partizione delle entrate nel bilancio finanziario degli enti locali,
devono essere ricostruite attraverso la selezione di specifiche voci del C.E., escludendo,
per esplicita previsione normativa, la quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente
attribuita dalla Regione alla Azienda (si veda il punto 6.1.1 qui di seguito). La quota
capitale del servizio del debito non può essere desunta dallo stato patrimoniale e,
pertanto, deve essere ricostruita sulla base delle conoscenze interne all’Azienda. Gli
interessi del servizio del debito dovrebbero corrispondere alla voce C.3.B) Interessi
passivi su mutui, addizionati, ove necessario, di quote eventualmente incluse alle voci
C.3.C) Altri interessi passivi e C.4.A) Altri oneri finanziari.
Si noti che in alcuni casi parte del debito di finanziamento, e dunque le relative rate di
rimborso, potrebbe essere collocato all’interno delle società partecipate al fine di eludere
il vincolo di legge (si veda la domanda n.9 e seguenti sotto-domande).
6.1.1 Indicare le voci di C.E. considerate ai fini dell’individuazione delle entrate
proprie – pag. 7
Con la dicitura “entrate proprie” il legislatore ha individuato una grandezza non indicata
all’interno del C.E. e che necessita, pertanto, di essere ricostruita ad hoc. Il Collegio deve
indicare specificamente quali voci del C.E. sono state considerate.
Le entrate proprie costituiscono una tipica partizione delle entrate nella contabilità
finanziaria degli enti e pertanto è necessario procedere per analogia, considerando che il
concetto di “proprie” è relativo alla Regione e non alla singola Azienda 3 e che il concetto
di entrata è relativo alla competenza finanziaria e non a quella economica. Per pervenire
alle entrate correnti, dovrebbe essere stato seguito lo schema seguente:
+ A.1) Contributi in c/esercizio
- A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale
+ A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
+ A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi
3
Vd. nota precedente.
17
+ A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)
+ A.9) Altri ricavi e proventi
---------------------------------Totale entrate proprie correnti
Non dovrebbero quindi rilevare le seguenti voci:

A.2) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione a investimenti, poiché voce di
C.E. relativa ad un aspetto di ricostruzione della competenza economica dei
contributi, quindi non rilevante dal punto di vista finanziario;

A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate di contributi vincolati di esercizi precedenti,
per lo stesso motivo di cui al punto precedente;

A.7) Quota contributi c/capitale imputata all’esercizio, poiché non riguarda la parte
corrente ma quella in c/capitale;

A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni, poiché voce di C.E. relativa
ad un aspetto di ricostruzione della competenza economica dei costi pluriennali,
quindi non rilevante dal punto di vista finanziario.
7. Sono state fatte operazione di gestione attiva del debito? – pag. 7
Il quesito si propone di verificare se a livello aziendale emerge l’effettuazione di
operazioni di gestione attiva del debito o la partecipazione ad operazioni simili avviate a
livello regionale.
7.1. Se SI, indicare quali. – pag. 7
Generalmente quando si fa riferimento alla gestione attiva del debito si intendono
operazioni tese a ridefinire caratteristiche, oppure rimodulare scadenziari/durate o tassi e
condizioni dei debiti di finanziamento (a medio-lungo termine). In particolare l’azione
interessa anche operazioni in derivati.
Quanto alle caratteristiche delle operazioni di gestione attiva del debito, si possono
identificare diverse tipologie. Secondo la terminologia bancaria, le tipiche tipologie c.d.
“di copertura” sono:

Tasso Fisso – Amortizing*

Tasso Fisso – Bullet*

Tasso Fisso*

Tasso Fisso Crescente – Amortizing*

Tasso Fisso Crescente - Bullet

Tasso Fisso Crescente

Tasso Fisso Differito - Amortizing

Tasso Fisso Differito - Bullet
18

Tasso Massimo – Amortizing*

Tasso Massimo - Bullet

Tasso Massimo

Tasso Massimo con Premio Frazionato - Amortizing

Tasso Massimo con Premio Frazionato - Bullet

Tasso Massimo con Premio Frazionato

Collar - Amortizing

Collar - Bullet

Collar con Premio Frazionato - Amortizing

Collar con Premio Frazionato - Bullet

Tasso Fisso con Minimo Garantito - Bullet

Floor - Amortizing

Tasso Flessibile Bullet

Tasso Protetto Amortizing

Tasso Protetto Bullet

Basis Swap
Le tipologie indicate sono quelle finalizzate alla mera copertura del rischio di oscillazione
e quelle indicate con * costituiscono generalmente quelle più ricorrenti presso il sistema
bancario. Tuttavia, non è da escludersi che alcune Aziende possano aver utilizzato altre
tipologie di operazioni, a puro scopo speculativo.
Va da se che per gestione attiva del debito potrebbe anche intendersi il semplice
monitoraggio proattivo svolto attraverso incontri periodici con gli istituti di credito presso
i quali sono stati accesi i debiti, al fine di valutare l’andamento dei tassi ed eventuali
formule di rimodulazione finalizzate al miglioramento dell’economicità complessiva
dell’operazione di finanziamento.
8. Nel corso dell'anno 2013 l'Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria?
– pag. 7
8.1. Le anticipazioni effettuate rispettano il limite dell’ammontare annuo? –
pag. 7
8.2. Il Tesoriere ha presentato il rendiconto all’Azienda? – pag. 7
8.2.1. In caso negativo l’Azienda ha proceduto a richiederne la compilazione? –
pag. 7
La domanda preliminare n. 8 chiede di indicare se l’Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni
di tesoreria con lo scopo di fronteggiare lo sfasamento temporale che può verificarsi nei
flussi delle spese rispetto a quello delle entrate. In caso di rilevante ricorso ad
19
anticipazioni appare opportuno accertarne le sottostanti motivazioni, se riferite ad
un’errata programmazione dei pagamenti da parte dell’Azienda o, invece, ad una ridotta
rimessa di cassa da parte della Regione rispetto agli impegni assunti (che, solitamente,
dispongono, in sede di approvazione del bilancio preventivo, la corresponsione di una
predeterminata somma mensile agli enti del SSN, sulla base dell’attività di ricovero e
ambulatoriale, delle funzioni non tariffate erogate, etc.).
In proposito, al fine di attenuare fenomeni di minore finanziamento degli enti del SSN a
causa di differente utilizzo del fondo sanitario nazionale o di fondi regionali destinati alla
sanità, il d.lgs. n. 118/2011 (art. 20) ha imposto alle Regioni di garantire l’esatta
perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del SSR, nonché di
accertare ed impegnare a favore degli Enti del SSN, nel corso dell'esercizio, l'intero
importo corrispondente al finanziamento della sanità.
Si precisa che, dal 2013, l’art. 3, comma 7, d.l. n. 35/2013, convertito con legge n.
64/2013, impone alle Regioni l’erogazione per cassa agli Enti del SSN, entro il 31/12 di
ogni anno, di almeno il 90% delle risorse incassate dallo Stato a titolo di finanziamento
del servizio sanitario e di quelle destinate dalla Regione, a valere su risorse proprie, ai
medesimi fini.
La successiva domanda 8.1 è funzionale alla verifica del rispetto dell’ammontare annuo
massimo. L’art. 2, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 502/1992 dispone che le Regioni
disciplinino la possibilità per le aziende sanitarie di ricorrere ad anticipazioni da parte del
tesoriere nella misura massima di 1/12 dell'ammontare annuo del valore dei ricavi,
inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale.
In virtù di provvedimenti legislativi regionali tale limite potrebbe essere meno elevato
(mentre dovrebbe escludersi l’ipotesi inversa, alla luce della valenza di principio generale
del tetto posto dalla legislazione nazionale).
Si ricorda che l’analisi del corretto utilizzo delle anticipazioni di cassa si collega al
connesso tema del divieto di utilizzo dell’indebitamento per spesa corrente. Alla luce del
precetto costituzionale, la costante giurisprudenza contabile, formatasi principalmente in
sede di esame dei bilanci degli enti locali, ha precisato che un ripetuto, notevole e
pluriennale ricorso ad anticipazioni elude il divieto di indebitamento per spesa corrente
(tramutandosi in una situazione di costante esposizione debitoria, con assunzione dei
relativi oneri, verso l’istituto tesoriere).
Nel caso di sensibili e ripetuti ricorsi ad anticipazioni di tesoreria, appare pertanto
necessario approfondire l’avvenuta adozione, da parte dell’azienda sanitaria (anche in
aderenza a indicazioni regionali), degli strumenti di programmazione dei pagamenti
imposti dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009. L’adempimento
20
è funzionale anche al fine di attenuare gli oneri derivanti dall’applicazione, in caso di
ritardato pagamento ai fornitori, del d.lgs. n. 231/2002, recentemente rafforzato dal
d.lgs. n. 192/2012. Sotto tale ultimo profilo pare opportuno verificare se le ASL e le AO
(o, per esse, le Regioni) abbiano fatto uso delle facoltà e dei finanziamenti concessi dal
legislatore nazionale al fine di permettere l’adempimento di debiti pregressi (art. 2 d.l. n.
35/2013, convertito in legge n. 64/2013; art. 3 bis d.l. n. 69/2013, convertito in legge n.
98/2013; art. 13, comma 6, d.l. n. 102/2013, convertito in legge n. 124/2013).
Il questionario chiede, inoltre (domanda 8.2 e 8.2.1), se il tesoriere ha presentato il
rendiconto all’Ente ed, eventualmente, in caso di risposta negativa, se quest’ultimo ne ha
richiesto la compilazione.
Le modalità per la presentazione, da parte dell’Istituto tesoriere, del rendiconto
all’azienda sanitaria sono disciplinate nella convenzione per l’affidamento del servizio. Il
tesoriere, dopo aver completato le operazioni di chiusura ed effettuati i controlli, deve
rendere il conto della gestione tramite il rendiconto. Il tesoriere, unitamente a
quest’ultimo, deve inviare all’ente gli ordinativi di pagamenti e le reversali di incasso,
accompagnate dal relativo elenco.
Va ricordato, infine, che il rapporto fra Aziende sanitarie ed istituti tesorieri è
assoggettato alle regole sulla c.d. tesoreria unica, aventi fonte della legge n. 720/1984 e
successive modifiche e integrazioni, fra le quali assumono rilievo l’art. 7, del d.lgs. n.
279/1997 e l’art. 77-quater del D.L. n. 112/2008, in base ai quali Regioni e ASL/AO sono
tenute ad osservare le regole della “tesoreria unica mista” (entrate dallo Stato
accreditate in conto corrente infruttifero di tesoreria; le entrate proprie accreditate su c/c
bancario). Sulla materia è poi intervenuto l’art. 35, comma 8, del D.L. n. 1/2012,
convertito con legge n. 27/2012, in virtù del quale, fino al 31 dicembre 2014, il ridetto
regime di “tesoreria unica mista” è stato sospeso, con applicazione temporanea delle
disposizioni di cui all'art. 1, della legge 720/1984 (confluenza di tutte le entrate, salvo le
eccezioni previste, sui conti, fruttiferi o infruttiferi, aperti presso le sezioni di tesoreria
provinciale della Banca d’Italia).
La normativa da ultimo indicata, che ha trovato successiva legittimazione nella sentenza
della Corte Costituzionale n. 311/2012, pone un problema di coordinamento con l’art. 21,
del d.lgs. n. 118/2011 che, in aderenza al sistema di tesoreria unica mista, previsto dal
d.lgs. n. 279/1997, aveva imposto alle Regioni di accendere due distinti conti correnti
dedicati alla sanità. Un primo per le risorse ricevute a titolo di trasferimenti dal bilancio
dello Stato, da versare in conti infruttiferi di tesoreria unica (conti infruttiferi); un
secondo in cui versare le ulteriori risorse destinate al finanziamento del SSR da
accendere presso i tesorieri delle Regioni.
21
9. Esiste una gestione sociale attribuita dai Comuni? – pag. 7
9.1. In caso di risposta affermativa specificare quale è l'importo. – pag. 7
Nel caso di gestione sociale attribuita dai Comuni è necessario indicare, al punto 9,
l’importo delle somme trasferite dagli stessi risultanti dal bilancio d’esercizio.
Il risultato economico della gestione sociale deve essere in pareggio e, di conseguenza,
non influenzare quello della gestione sanitaria. L’eventuale squilibrio finanziario, da
indicare esplicitamente in nota, deve essere momentaneo e comunque tale da non
aggravare gli oneri finanziari dell’Azienda.
Nel caso di strutturale squilibrio economico o finanziario della gestione sociale, l’Azienda
dovrebbe richiedere ai Comuni il rimborso degli oneri da essa derivanti.
L’art. 38 della Costituzione configura il diritto ad essere assistiti, riconoscendo, fra gli
altri, il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale dei cittadini inabili al lavoro e
sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, i diritti previdenziali dei lavoratori in caso di
infortunio,
malattia,
invalidità
e
vecchiaia,
disoccupazione
involontaria,
il
diritto
all’educazione e all’avviamento al lavoro di inabili e minorati.
Si tratta di bisogni di tipo diverso, che vanno dalla necessità di disporre di mezzi per il
proprio sostentamento, all’assistenza sociale, all’accesso a forme di educazione e
formazione professionale, etc.
Il comma quattro della disposizione chiama a svolgere attività di assistenza organi ed
istituti predisposti od integrati dallo Stato, mentre il comma cinque definisce l’assistenza
privata libera.
Il d.lgs. n. 502/1992, che ha istituito le Aziende sanitarie, ha distinto le competenze tra il
settore sanitario e quello sociale, soprattutto da un punto di vista economico.
Ha previsto che l'ASL possa assumere la gestione di attività o di servizi socioassistenziali, su delega dei singoli enti locali e con oneri a totale carico di questi ultimi
(procedendo alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità
finanziarie).
Nell’ambito del complessivo riordino e decentramento delle funzioni amministrative, gli
artt. 128 e seguenti del d.lgs. n. 112/2008 hanno ripartito le competenze in materia di
servizi sociali tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali. In particolare l’art. 131, comma 2,
del decreto attribuisce ai Comuni “i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni
sociali, nonché i compiti di progettazione e realizzazione della rete dei servizi sociali,
anche con il concorso delle Province”.
Il d.lgs. n. 229/1999, nell’apportare modifiche al d.lgs. n. 502/92, ha coinvolto i Comuni
nel processo decisionale e programmatorio, in particolare per l'approvazione dei piani
22
sanitari e per la verifica della loro attuazione.
Con la legge n. 328/2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali, sono state disciplinate anche le prestazioni socio-sanitarie. La
legge quadro ribadisce la centralità del territorio per la realizzazione, attraverso i piani di
zona, della rete di servizi sociali ed il loro coordinamento e integrazione con gli interventi
sanitari.
Sulla normativa in discorso non ha inciso la riforma costituzionale n. 3/2001 che, con il
principio di sussidiarietà, ha fatto salve le competenze già attribuite ai Comuni e le
attività svolte dai privati nel settore dell’assistenza. Il nuovo assetto costituzionale
riserva però allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali, da garantire su tutto il territorio nazionale. Infatti, il D.P.C.M. 29
novembre 2001, recante la definizione dei livelli essenziali di assistenza, riconosce e
garantisce anche attività e prestazioni di tipo socio-sanitario, integrate con quelle
sanitarie, nell’ambito dell’assistenza distrettuale territoriale (ambulatoriale e domiciliare,
residenziale e semiresidenziale) e ospedaliera.
L'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie (D.P.C.M.
14/02/2001) è intervenuto a ridefinire le tipologie di prestazioni per aree di intervento e
a regolare i criteri di suddivisione della spesa tra il SSN e i Comuni. Le prestazioni della
c.d. “Rete integrata dei servizi socio-sanitari”, distinte in tre categorie, sono riassunte
nella seguente tabella.
Tipologia
Aree di intervento
Prestazioni
sanitarie
a
rilevanza sociale
Esiti
degenerativi
o
invalidanti di patologie
congenite o acquisite
Prestazioni
sociali
rilevanza
sanitaria
a
Prestazioni
socio sanitarie
ad
elevata
integrazione
sanitaria
Persone in stato di
bisogno, con problemi
di
disabilità
o
di
emarginazione
condizionanti lo stato di
salute
Bisogno socio-sanitario
inerente alle funzioni
psicofisiche
e
la
limitazione delle attività
del soggetto nelle fasi
estensive e di lungo
assistenza
Contenuti
- prestazioni
ambulatoriali e
domiciliari
- trattamenti in
strutture
residenziali e
semiresidenziali
Competenza/finanziamento
A.S.L./Fondo sociale nazionale
e regionale
- sostegno
economico
- aiuto domestico
- ospitalità
alberghiera
Comuni/compartecipazione dei
cittadini alla spesa
- prestazioni
ambulatoriali e
domiciliari
- trattamenti in
strutture
residenziali e
semiresidenziali
A.S.L./Fondo sociale nazionale
e regionale
23
10. L’azienda possiede partecipazioni in società o in altri organismi (consorzi,
fondazioni, ecc.)? – pag. 7
La domanda è meramente ricognitiva e serve per comprendere se vi sono organismi
partecipati e quale ne sia la natura. L’informazione può essere utilizzata sia al fine di
valutare la conformità della partecipazione detenuta alle finalità istituzionali dell’Azienda
sanitaria (e l’avvenuta trasmissione alla Sezione regionale di controllo della delibera di
ricognizione delle partecipazioni societarie ex art. 3. commi 27 e ss. L.F. n. 244/2007),
che l’aderenza ai più stringenti obblighi posti agli enti del SSN dall’art. 9 comma 2 bis del
d.lgs. n. 502/1992. Quest’ultima norma, infatti, restringe maggiormente l’ambito di
esplicazione della capacità negoziale delle aziende sanitarie disponendo che, al di fuori
dei programmi di sperimentazione previsti dal medesimo articolo (autorizzati dalle
Regioni), “è fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario nazionale di costituire società
di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della
salute”. Appare pertanto necessario esaminare l’attività concretamente erogata dalle
società partecipate da aziende sanitarie, che non può avere ad oggetto l’erogazione di
prestazioni ambulatoriali, di ricovero o comunque di tutela diretta della salute dei
cittadini, ma solo strumentali o di supporto a queste ultime.
In caso di risposta positiva, le Sezioni regionali potranno anche procedere agli
accertamenti tesi alla verifica del rispetto delle normative di finanza pubblica succedutesi
nel corso degli ultimi anni.
Si ricorda, per esempio, l’art. 13 del d.lgs. n. 223/2006, convertito con legge n.
248/2006, in base al quale le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite
o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e
servizi strumentali alla loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi
di committenza, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato
di funzioni amministrative di loro competenza, devono avere oggetto sociale esclusivo ed
operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere
prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati.
L’analisi può essere poi estesa al rispetto, da parte delle società partecipate, delle norme
di finanza pubblica che hanno disciplinato la spesa per il personale o limitato/vietato le
assunzioni (art. 18 d.l. n. 112/2008; art. 9 comma 29 d.l. n. 78/2010), posto limiti al
numero ed alla retribuzione degli organi di amministrazione e controllo (art. 3 commi 44
e ss L.F. n. 244/2007; art. 6, commi 2, 3 e 6 del d.l. n. 78/2010; art. 23 bis d.l. n.
201/2011; art 4 d.l. n. 95/2012) o chiarito la procedura di evidenza pubblica da
osservare per l’acquisto di beni e servizi (art. 4 d.l. n. 95/2012).
Infine, sulla scorta delle modalità di analisi ormai sperimentate presso le società
24
partecipate da Enti locali, la verifica può essere approfondita per valutare la situazione
degli organismi partecipati che hanno eventualmente chiuso l’esercizio in perdita e le
azioni intraprese al fine di attenuarne gli impatti sul patrimonio dell’Azienda (fino a
valutare l’eventuale presenza di trasferimenti nelle circostanze di divieto poste dall’art. 6
comma 19 del d.l. n. 78/2010).
L’esame della situazione economico patrimoniale, infine, può permettere di verificare se
le relative partecipazioni sono state oggetto di svalutazione nelle scritture economiche e
patrimoniali di fine esercizio.
11. Il Collegio sindacale ha accertato che il sistema contabile (inventari dei
cespiti, inventari di magazzino, riconciliazioni crediti e debiti ecc.) fornisca la
ragionevole sicurezza che il bilancio o parte di esso non sia inficiato da errori
significativi? – pag. 8
La domanda si propone di focalizzare l’attenzione sulla procedura amministrativocontabile sottostante alla produzione del dato contabile esposto in bilancio. E’ necessario,
infatti, che nelle fasi procedurali che conducono alla redazione del bilancio gli uffici
dell’Ente pongano in essere procedure di contabilizzazione e di verifica dei dati in grado di
garantirne l’attendibilità. E’ fondamentale, pertanto, che il Collegio effettui specifici
accertamenti sull’attendibilità e affidabilità delle procedure di contabilizzazione e di
verifica dei dati poste in essere dall’Ente ed espliciti le risultanze dei controlli effettuati.
11.1. Se NO, si indichino le lacune evidenziate – pag. 8
La domanda mira ad individuare specificatamente in quali ambiti e fasi delle procedure
che conducono alla redazione del bilancio si siano verificate anomalie e carenze.
12. Indicare quali strutture di controllo interno sono operative presso l'ente. –
pag. 8
La domanda ha lo scopo di verificare l’esistenza di procedure di controllo interne all’Ente
e di individuare le strutture di controllo interno effettivamente operative.
La risposta dovrà pertanto contenere l’elencazione delle strutture preposte ai controlli
operanti presso l’Azienda.
13. Sono operativi presso l'Ente: – pag. 8
13.1. sistemi budgetari? – pag. 8
13.2. sistemi di contabilità analitica? – pag. 8
Tra i controlli interni assumono particolare rilevanza gli strumenti di controllo di gestione,
25
in quanto l’attività di orientamento e monitoraggio della gestione costituisce lo strumento
di guida della gestione aziendale verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il
controllo di gestione costituisce, infatti, il presupposto strumentale alla razionalizzazione
dell’uso delle risorse e al raggiungimento di adeguati livelli di efficienza, efficacia ed
economicità
dell’azione
amministrativa.
All’interno
dell’Azienda
dovrebbero
essere
operativi controlli antecedenti (pianificazione strategica e programmazione aziendale
sintetizzata nel budget) e controlli susseguenti (contabilità analitica e sistemi di
reporting). In particolare dovrebbero essere operativi controllo economico della gestione
(espresso da costi e ricavi), controllo monetario (flussi finanziari), controllo patrimoniale
(anche della redditività dei centri di responsabilità), controllo qualitativo, controllo
organizzativo. Nella prassi operativa la libertà lasciata alle aziende nella definizione dei
propri strumenti di controllo di gestione ha portato a molteplici esempi e soluzioni
differenziate.
13.3. Il sistema di contabilità analitica è affidabile e consente le valutazioni cui
esso è finalizzato? – pag. 8
Con particolare riguardo al sistema di contabilità analitica, che è deputato a fornire i
risultati consuntivi dell’Azienda integrati con i risultati della contabilità economico
patrimoniale, viene richiesto di affiancare alla semplice dichiarazione di esistenza degli
strumenti, offerta nella risposta precedente, indicazioni sull’effettiva efficacia degli
strumenti stessi.
13.3.1. Se NO, specificare i motivi. – pag. 8
Si chiede al Collegio di chiarire le cause della mancata o parziale implementazione della
contabilità analitica e/o di indicare quali aspetti della gestione dell’Ente non sono
sottoposti a detta tipologia di controllo.
14. L'Ente ha gestioni contabili diverse da quella ordinaria (es. liquidatoria,
stralcio, ecc.)? – pag. 8
Al momento della trasformazione delle ex USL in Asl sono sorte gestioni liquidatorie che
hanno mantenuto tutte le posizioni debitorie e creditorie dei vecchi enti che, per legge,
non venivano trasferite alle nuove Aziende. Tali gestioni liquidatorie risultano attualmente
presenti in alcune realtà regionali.
Pur essendo affidata alle nuove Aziende la tenuta e la gestione materiale delle gestioni
liquidatorie, queste hanno mantenuto il precedente impianto di contabilità finanziaria e
sono state mantenute separate dal bilancio delle nuove Aziende. Gli eventuali disavanzi
26
scaturenti dalla riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti delle gestioni liquidatorie
non sono pertanto da considerarsi di competenza aziendale.
Esistono, inoltre, in molte Regioni, gestioni liquidatorie, nate successivamente a quelle
già citate in forza di operazioni straordinarie di aggregazione tra Asl disposte a livello
regionale.
Il quesito mira a individuare l’esistenza nell’Azienda di gestioni contabili diverse da quella
ordinaria.
14.1.
In
caso
di
risposta
affermativa,
le
relative
componenti
trovano
collocazione in bilancio? – pag. 8
Il quesito mira a comprendere l’impatto effettivo o potenziale che le gestioni diverse da
quella ordinaria possono avere sul bilancio di esercizio.
Si ricorda che le gestioni stralcio derivanti dalla chiusura delle ex USL avevano una
propria contabilità autonoma e separata cosicché non avevano impatto sul bilancio stesso
(se si escludono situazioni di anticipazione di risorse che l’Azienda avesse effettuato a
favore della gestione liquidatoria stessa). Diverso può essere invece il trattamento di
gestioni stralcio originate da operazioni straordinarie successive.
14.1.1. Se NO, indicare dove vengono inseriti i dati relativi a tali gestioni non
ordinarie. – pag. 8
Qualora le gestioni non abbiano effetto sul bilancio dell’Azienda viene richiesta al Collegio
illustrazione del regime amministrativo contabile della gestione liquidatoria.
15. Il collegio sindacale ha provveduto a circolarizzare i principali rapporti di
credito e debito: – pag. 8
15.a. con la Regione e le altre Aziende del Servizio Sanitario Nazionale? – pag.8
15.b. verso i fornitori? – pag. 8
15.c. con l'eventuale centrale di acquisto, azienda capofila e/o strutture
similari? – pag. 8
Le circolarizzazioni (conferme esterne) sono procedure di revisione che hanno lo scopo di
accertare l’esistenza e la completezza dei valori esposti in bilancio con riguardo a
specifiche poste dello Stato Patrimoniale attraverso analitiche richieste di conferma del
saldo inviate a parti terze con riguardo ad una percentuale significativa di poste. Il
quesito mira a verificare il rispetto da parte del Collegio di quanto previsto nei principi di
revisione (500, 501, 505) in merito alle procedure di controllo dell’esistenza e
dell’effettiva entità delle poste debitorie e creditorie dell’Azienda.
27
In particolare viene chiesto al Collegio se abbia effettuato la circolarizzazione dei crediti e
dei debiti nei confronti della Regione e delle altre Aziende del SSN, nei confronti dei
fornitori e nei confronti di un’eventuale centrale di acquisto, azienda capofila e/o
strutture similari.
La mancata adozione di dette procedure di controllo rappresenta una grave criticità in
quanto determina la carenza di adeguate certezze probatorie in merito ai valori iscritti
nello Stato Patrimoniale.
16. L'azienda si è adeguata alle disposizioni emanate dalla Regione per
adempiere a quanto disposto dall'art. 6, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010? –
pag. 9
L'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 12,
e ulteriormente integrato da interventi legislativi successivi, prevede una serie di misure
per la riduzione dei costi degli apparati amministrativi. Il comma 20 del medesimo
articolo stabilisce che la normativa in discorso non si applica in via diretta alle Regioni,
alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali dette
misure costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza
pubblica. Il quesito mira a conoscere se la Regione abbia emanato norme attuative,
dettando anche disposizioni per gli enti sanitari, e se questi abbiano ottemperato a
quanto previsto.
16.1. Se No, specificare i motivi: – pag. 9
Il quesito mira a conoscere se sia stata la Regione a non adottare disposizioni attuative
ovvero se sia stata l’Azienda a non adeguarsi alle disposizioni emanate dalla Regione e
quali siano state le ragioni ostative all’adeguamento.
17. L'azienda ha allegato i prospetti dei dati SIOPE, compresi quelli relativi alle
disponibilità liquide, così come richiesto dal comma 11, dell'art. 77-quater, del
d.l. n. 112 del 2008 e dal D.M. attuativo del 23 dicembre 2009? – pag. 9
17.1. Esiste concordanza tra i prospetti dei dati SIOPE con le scritture contabili
dell’ente e del cassiere o tesoriere? – pag. 9
17.2. In caso di discordanza, l’ente ha allegato al bilancio d’esercizio una
relazione esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione? – pag.
9
Dal 2008 anche gli enti del SSN sono obbligati a registrare le loro operazioni di cassa
(incassi e pagamenti) sul Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici
(SIOPE). Il sistema informativo è molto articolato, e consente, quindi, un livello di analisi
28
particolarmente approfondito. Si rammenta che nel referto sulla finanza regionale già da
qualche anno viene svolta un’analisi della gestione di cassa degli enti del SSN, a livello di
aggregato regionale, e, a richiesta, sono messi a disposizione delle Sezioni regionali
anche le informazioni relative ai singoli enti. A partire dall’esercizio 2010, per effetto di
quanto disposto dal comma 11, dell'art. 77-quater, del d.l. n. 112 del 2008 e dal D.M.
attuativo del 23 dicembre 2009 (vedi allegato 1), tutti gli enti soggetti alla rilevazione
SIOPE (compresi le Aziende del SSN), sono tenuti ad allegare al rendiconto o bilancio
d’esercizio i relativi prospetti, nonché una relazione esplicativa delle cause che hanno
determinato eventuali discordanze tra i prospetti SIOPE e le scritture contabili dell’ente.
Generalmente, il sistema dovrebbe quadrare al centesimo poiché le rilevazioni SIOPE
dovrebbero essere gestite a livello informatico in modo integrato alla contabilità,
attraverso le reversali e i mandati di pagamento; qualora si verifichino discordanze,
spesso queste sono attribuibili ad errori materiali del tesoriere o del contabile in Azienda.
Si è mantenuta la domanda nel questionario per l’esercizio 2012, ma sarebbe
interessante comprendere se tali differenze sono sostanziali e quali sono le motivazioni
addotte per poi, eventualmente, procedere a richieste più mirate in futuro.
18. Il bilancio di esercizio (Stato patrimoniale, Conto Economico e Nota
integrativa) è redatto secondo lo schema definito con DM 20/3/2013? – pag. 9
Il d.lgs. 118/2011 ha introdotto nuovi schemi di stato patrimoniale e di conto economico,
che hanno sostituito quelli previgenti (D.M. 11/2/2002). Ha inoltre introdotto uno schema
obbligatorio di nota integrativa. Gli schemi di stato patrimoniale, conto economico e nota
integrativa contenuti nel d.lgs. 118/2011 sono stati successivamente modificati con D.M.
20/3/2013. Il quesito 18 intende accertare che le aziende abbiano redatto i propri bilanci
secondo i nuovi schemi.
19. La Nota Integrativa (N.I.) è stata integralmente compilata? – pag. 9
19.1. La N.I. contiene i modelli CE e SP per l'esercizio in chiusura e per
l'esercizio precedente? – pag. 9
Il d.lgs. 118/2011 (poi modificato dal D.M. 20/3/2013) prevede uno schema di nota
integrativa molto articolato, con una netta prevalenza di tabelle predefinite e domande a
risposta chiusa. L'obiettivo è di armonizzare l'informativa fornita dalle diverse aziende. Il
quesito 19 intende verificare che lo schema sia stato effettivamente compilato nella sua
interezza. La risposta sarà positiva anche nel caso vi siano parti non compilate
unicamente perché non pertinenti per l'azienda in oggetto.
29
Nel contesto civilistico, una delle funzioni della nota integrativa è dettagliare le voci di
stato patrimoniale e di conto economico. Per le aziende del SSN, il legislatore delegato ha
ritenuto che tali informazioni di dettaglio siano già contenute nei modelli ministeriali CE e
SP, che hanno l'ulteriore vantaggio di essere comuni a tutte le aziende. Il d.lgs.
118/2011 stabilisce pertanto (art. 26 c. 4) che "la nota integrativa deve contenere anche
i modelli CE ed SP per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente". Il quesito 19.1
intende verificare che quest'obbligo sia stato rispettato.
20. E' stato predisposto il rendiconto finanziario? 20.1 Il rendiconto finanziario
è stato redatto secondo lo schema definito dal d.lgs. 118/2011? – pag. 9
Il d.lgs. 118/2011 (art. 26 c. 1) , a differenza del codice civile, stabilisce che "Il bilancio
d'esercizio [...] si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto
finanziario e della nota integrativa". Il medesimo d.lgs. 118/2011 contiene inoltre uno
schema di rendiconto finanziario che, a differenza degli schemi di stato patrimoniale,
conto economico e nota integrativa, non è stato successivamente modificato dal D.M.
20/3/2013. Il quesito 20 intende accertare che il bilancio approvato contenga il
rendiconto finanziario; il quesito 20.1 che il rendiconto sia conforme allo schema definito
dal d.lgs. 118/2011.
21. E' stata predisposta la relazione sulla gestione?
21.1. La relazione è stata redatta secondo lo schema definito dal d.lgs.
118/2011?
21.2. La relazione sulla gestione contiene il modello di rilevazione LA per
l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente?
21.3. Contiene un'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari,
distinti per ciascun livello essenziale di assistenza? – pag. 10
Il d.lgs. 118/2011:

Stabilisce (art. 26 c. 1) che "Il bilancio d'esercizio [...] è corredato da una
relazione sulla gestione sottoscritta dal direttore generale [nel caso delle aziende]
e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione [nel caso
della GSA]".

Prevede un apposito schema di relazione sulla gestione, che non è stato
successivamente modificato dal D.M. 20/3/2013.

Stabilisce (art. 26 c. 4) che "la relazione sulla gestione deve contenere anche il
modello di rilevazione LA, di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e
successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio
30
precedente, nonché un'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi
sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza”.
I quesiti intendono accertare il rispetto di questi obblighi.
22. Ciascuna voce del piano dei conti dell'azienda è univocamente riconducibile
ad una sola voce dei modelli di rilevazione SP o CE? – pag. 10
Per perseguire una maggiore omogeneità delle rilevazioni contabili effettuate dalle
diverse aziende, il d.lgs. 118/2011 (art. 27) stabilisce che "ciascuna voce del piano dei
conti [dell'azienda e della GSA] deve essere univocamente riconducibile ad una sola voce
dei modelli di rilevazione SP o CE". I modelli ministeriali CE e SP, in altri termini,
configurano un "piano dei conti minimo": ogni voce dei modelli può essere scomposta in
più conti, ma ogni conto dell'azienda o della GSA deve essere univocamente e
interamente riconducibile a una e una sola voce del modello CE o del modello SP. Il
quesito 22 intende accertare che il piano dei conti dell'azienda o GSA in oggetto rispetti
quest'obbligo.
23. Il bilancio è stato redatto in ossequio agli articoli da 2423 a 2428 del codice
civile, fatto salvo quanto diversamente disposto dal d.lgs. 118/2011 e dai
relativi provvedimenti attuativi? – pag. 10
Il d.lgs. 118/2011 ha superato l'impostazione propria del d.lgs. 502/1992, che affidava
alle singole Regioni la responsabilità di emanare "norme per la gestione economico
finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere". Nella
nuova impostazione, le aziende sanitarie devono applicare le disposizioni contenute negli
articoli da 2423 a 2428 del codice civile, a meno che non sia lo stesso d.lgs. 118/2011 a
stabilire diversamente (per esempio, prevedendo specifici schemi di bilancio o definendo,
all'art. 29, appositi "Principi di valutazione specifici del settore sanitario"). Il riferimento
ai "relativi provvedimenti attuativi" richiama principalmente le casistiche applicative
successivamente emanate dai ministeri competenti (ad oggi tramite il D.M. 17/9/2012).
Il quesito 23 intende accertare che ogni scostamento dalle disposizioni di cui agli articoli
da 2423 a 2428 del codice civile trovi giustificazione appunto in quanto diversamente
disposto dal d.lgs. 118/2011 e dai relativi provvedimenti attuativi.
24. La Regione/Prov. Aut. ha emanato direttive contabili nei confronti delle
aziende? 24.1. Tali direttive sono coerenti con il d.lgs. 118/2011 e i relativi
provvedimenti attuativi? – pag. 10
Il d.lgs. 118/2011 non vieta alle Regioni di impartire direttive contabili alle proprie
31
aziende. Al contrario, prevede espressamente (art. 32 c. 8) che "per favorire la
compatibilità e l'uniformità dei bilanci da consolidare, il responsabile della gestione
sanitaria accentrata presso la Regione può stabilire specifici obblighi informativi a carico
[delle aziende sanitarie] e prescrivere trattamenti contabili omogenei. Nello stesso
comma, il decreto ribadisce però che le indicazioni regionali devono rimanere "nei limiti di
quanto stabilito dagli articoli 28 e 29". Più in generale, la Regione non può contraddire
quanto stabilito dal d.lgs. 118/2011 e dai relativi provvedimenti attuativi. Il quesito 24
intende indagare se la Regione abbia emanato direttive contabili nei confronti delle
aziende; il quesito 24.1 intende accertare che tali direttive non confliggano con il d.lgs.
118/2011 e con i relativi provvedimenti attuativi. Nella risposta, occorre tener presente
che la Regione avrà emanato numerose direttive contabili prima dell'entrata in vigore del
d.lgs. 118/2011 e che molte di tali direttive saranno inevitabilmente in contrasto con il
decreto stesso. Il quesito 24 va quindi interpretato come segue: "Dopo l'entrata in vigore
del d.lgs. 118/2011, la Regione/Prov. Aut. ha emanato direttive contabili nei confronti
delle aziende o ribadito esplicitamente l'applicabilità di direttive precedentemente
emanate?". Analogamente, il quesito 24.1 andrà riferito alle direttive emanate dopo
l'entrata in vigore del d.lgs. 118/2011, nonché a quelle emanate precedentemente, ma di
cui dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 118/2011 si è ribadita esplicitamente l'applicabilità.
25. Il bilancio preventivo 2013 è stato predisposto in ossequio alle disposizioni
di cui all’art. 25 del d.lgs. 118/2011? – pag. 10
25.1. In caso di risposta negativa indicare i disallineamenti e le relative cause. –
pag. 10
26. Il bilancio preventivo 2014 è stato predisposto in ossequio alle disposizioni
di cui all’art. 25 del d.lgs. 118/2011? – pag. 10
26.1. In caso di risposta negativa indicare i disallineamenti e le relative cause. –
pag. 10
Il d.lgs. 118/2011 (art. 25) richiede la predisposizione di un "bilancio preventivo
economico annuale" con le seguenti caratteristiche:

È redatto "in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione
economico-finanziaria della Regione" (c. 1).

"Include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici,
redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti
32
dall'articolo 26. Al conto economico preventivo è allegato il conto economico
dettagliato, secondo [il modello ministeriale] CE" (c. 2).

"È corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una
relazione redatta dal direttore generale [per le aziende] e dal responsabile della
gestione sanitaria accentrata presso la Regione per [la GSA]. La nota illustrativa
esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico
annuale; la relazione del direttore generale o del responsabile della gestione
sanitaria accentrata evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione
aziendali e regionali; il piano degli investimenti definisce gli investimenti da
effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento" (c. 3).

"Deve essere corredato dalla relazione del collegio sindacale" (c. 3).

E' approvato dalla "giunta regionale [...] entro il 31 dicembre dell'anno precedente
a quello cui [si riferisce] (art. 32 c. 5).

"Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, [è pubblicato] integralmente sul
sito internet della Regione (art. 32 c. 5).
Con riferimento al bilancio preventivo economico annuale sia del 2012 sia del 2013, il
questionario intende accertare (i) che il bilancio di previsione sia stato approvato; (ii) che
il bilancio di previsione rispetti i requisiti stabiliti dal d.lgs. 118/2011; (iii) in caso di
risposta negativa al punto (ii), quali requisiti non siano stati rispettati (es. data di
approvazione; composizione; presenza dei documenti a corredo) e perché.
27. Sono stati adottati i provvedimenti per la riduzione della spesa per
l’acquisto di prestazioni da operatori privati accreditati, in misura pari, rispetto
al valore consuntivato nel 2011, all’ 1% nel 2013? – pag. 11
La domanda intende verificare il rispetto delle misure di razionalizzazione della spesa
sanitaria previste, per l’anno 2013, dall’ art 15, comma 14, della L.135/12 (“Spending
review”).Tale disposizione normativa stabilisce che, nel 2013, gli acquisti di prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera da operatori privati
accreditati al Servizio sanitario nazionale siano ridotti, rispetto al livello consuntivato nel
2011, dell’1 per cento. Per il controllo di tale componente di spesa, è di fondamentale
importanza la tempestiva programmazione dei fabbisogni assistenziali da parte delle
Regioni e la stipula dei rispettivi contratti che definiscono, ad inizio d'anno, i budget per
ciascun operatore privato accreditato e i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni
rese; molte Regioni in Piano di rientro sono risultate carenti proprio sotto il duplice profilo
della programmazione e della gestione puntuale della successiva fase contrattuale.
33
28. Sono stati adottati i provvedimenti per la riduzione della spesa per
l’acquisto di prestazioni da operatori privati accreditati, in misura pari, rispetto
al valore consuntivato nel 2011, al 2% nel 2014? – pag. 11
La domanda mira a verificare il rispetto delle misure di razionalizzazione della spesa
sanitaria previste, per l’anno 2014, dall’ art 15, comma 14, della L.135/12 (“Spending
review”). Tale disposizione normativa stabilisce che, nel 2014, gli acquisti di prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera da operatori privati
accreditati al Servizio sanitario nazionale siano ridotti, rispetto al livello consuntivato nel
2011, del 2 per cento.
29.Le prestazioni erogate dagli operatori privati accreditati, nel 2013, hanno
rispettato i tetti programmati ? – pag. 11
L’erogazione di servizi sanitari da parte degli operatori privati accreditati 4 deve essere
preceduta dalla
stipula di contratti che determinano il budget e i volumi massimi di
prestazioni erogabili5 da ciascun centro di cura accreditato. La puntuale sottoscrizione dei
contratti e il rispetto dei budget assegnati sono strumenti essenziali di governo delle
attività del servizio sanitario, che consentono di contenere la spesa entro limiti coerenti
con le risorse pubbliche rese disponibili in sede di programmazione. La domanda 29,
quindi, mira a
rilevare l’esistenza di casi di erogazione di servizi superiore ai budget
programmati.
29.1 In caso di risposta negativa elencare sinteticamente le criticità e i motivi
ostativi che non hanno permesso il rispetto dei tetti programmati: – pag. 11
La domanda 29.1 chiede di esporre, sinteticamente, le criticità più ricorrenti che hanno
determinato il superamento dei tetti di spesa.
29.2 Vi sono in corso contenziosi per prestazioni erogate? – pag. 11
Le verifiche periodiche condotte in sede di Tavolo tecnico sui risultati di gestione dei
servizi sanitari regionali hanno evidenziato casi, diffusi soprattutto nelle Regioni in Piano
4
Il quadro di riferimento sulla normativa nazionale per l’accreditamento istituzionale è rinvenibile nel d.lgs.
502/92 ( “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992”) e nelle
successive integrazioni disposte dal d.lgs. n. 229/99. Di particolare interesse per le domande del Questionario
è il Titolo II (“Prestazioni”) del d.lgs. 502/92 che, agli articoli 8-10, disciplina l’intero ciclo decisionale sul
servizio sanitario: la programmazione dei fabbisogni sanitari regionali, l’accreditamento istituzionale, la
sottoscrizione dei contratti con gli operatori privati accreditati, di cui si specificano, altresì, gli elementi
“necessari”: la definizione dei budget, la remunerazione delle prestazioni sanitarie concordate, e i controlli su
qualità e appropriatezza dei servizi prodotti.
5
Tutte le Regioni, al fine di controllare la spesa sanitaria, hanno affiancato, al sistema di finanziamento a
tariffa, la definizione di budget, ossia di tetti basati sul valore e/o il volume delle prestazioni erogabili per
tipologia assistenziale.
34
di rientro6, di operatori privati accreditati che erogano prestazioni senza che siano stati
sottoscritti i relativi contratti, generando, così, contenziosi sulla remunerazione dei
servizi, con effetti finanziari anche rilevanti per gli enti territoriali. Altra criticità connessa
alla sottoscrizione dei contratti è, sovente, il ritardo con cui vengono sottoscritti rispetto
all’anno di riferimento, “vanificando”, pertanto, la funzione programmatoria che tali atti
rivestono. La domanda, quindi, ha il fine di verificare l’esistenza di operatori privati
accreditati che operano per conto del SSN senza aver sottoscritto i contratti previsti dal
d.lgs. 502/92.
29.3 Indicare l'entità complessiva presunta dei contenzioni in essere al 31
dicembre 2013 (valore in euro): – pag. 11
La domanda ha lo scopo di stimare il valore finanziario complessivo del contenzioso in
corso nell’anno 2013 con gli erogatori privati accreditati per prestazioni sanitarie erogate
in assenza di specifici accordi contrattuali, oppure, nel caso quest’ultimi siano stati
sottoscritti, per la remunerazione dei servizi eccedenti i tetti di spesa indicati nei
contratti.
30. Le strutture private accreditate che operano nel territorio di competenza
della ASL erogano prestazioni sanitarie per conto del SSN sulla base di accordi
contrattuali preventivamente sottoscritti? – pag. 11
Il d.lgs. 502/92 ha introdotto il sistema dell’ accreditamento istituzionale (rilasciato dalla
Regione) per tutti gli operatori, pubblici e privati, del SSN. L’accreditamento, che si
configura, giuridicamente, come atto di concessione di servizio pubblico 7 (trovando
quindi, specifica fonte normativa nella legge e non più, come nel sistema previgente al
d.lgs. 502/92, nelle convenzioni) è requisito necessario perché la struttura
possa
operare per conto del SSN, sulla base di contratti o accordi che specifichino i volumi di
6
Si riporta, a titolo esemplificativo, una sintesi delle maggiori criticità rilevate dal Tavolo tecnico, per gli
esercizi 2010/2011, in sede di verifica dei risultati di gestione nelle Regioni in piano di rientro. Piemonte:
Erogatori ospedalieri privati accreditati che non hanno sottoscritto i relativi contratti; il Tavolo tecnico chiede
di sapere quali provvedimenti abbia adottato la Regione in proposito. Molise: Si segnalano carenze sia nella
programmazione regionale del fabbisogno assistenziale sia nella programmazione finanziaria dei tetti di spesa
sulla base dei quali sottoscrivere gli accordi contrattuali. Abruzzo: non tutti gli operatori hanno sottoscritto i
relativi contratti. Rilevati contratti nei quali, a fronte dei tetti di spesa stabiliti, non sono specificati
dettagliatamente il volume di attività per singolo operatore e la tipologia delle prestazioni da erogare. Criticata
l’intestazione in capo allo stesso soggetto (”Gruppo Esperti regionali”), del compito di accreditare/stipulare i
contratti con gli erogatori privati, e di monitorarne la compatibilità con i requisiti previsti dalle leggi regionali.
Molise: Contratti firmati con erogatori privati accreditati in mancanza di una preliminare dettagliata
ricognizione dei fabbisogni assistenziali; alcuni contratti stipulati in base alla spesa storica e non ai fabbisogni
assistenziali. Campania: Operatori privati accreditati che non hanno stipulato i contratti, le cui associazioni di
categoria reclamano preventivamente idonee garanzie per la remunerazione delle prestazioni erogate.
Calabria: Operatori privati che erogano servizi senza contratto, per i quali La Regione ha adottato decreti che
sospendono il rapporto di accreditamento.
7
Corte costituzionale, sentenza n. 204 del 6 luglio 2004, e Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza n.1989 del
29 gennaio 2008.
35
prestazioni da erogare e i controlli di qualità e appropriatezza sui servizi resi. La
domanda, quindi, mira a verificare l’esistenza di strutture sanitarie nelle rispettive aree
territoriali di competenza delle ASL che erogano servizi per conto del SSN senza aver
sottoscritto i rispettivi contratti.
30.1. In caso negativo, è stata predisposta la sospensione dell’accreditamento
istituzionale, come previsto dall'art. 79, comma 1-quinquies del d.l. 112/2008?
– pag. 11
La legge n. 133/2008, tra le misure di stabilizzazione della finanza pubblica introdotte a
carico del SSN, dispone la sospensione dell’accreditamento per gli operatori privati
accreditati che non hanno sottoscritto i contratti; la domanda, pertanto, è finalizzata a
conoscere il numero delle aziende cui, in applicazione dell’art. 8-quinquies, comma 2quinquies del d.lgs. 502/928, sia stato sospeso l’accreditamento istituzionale.
31. L’ente ha verificato l’esistenza di contratti con valori di acquisto di beni e
servizi superiori di oltre il 20% ai corrispondenti prezzi di riferimento elaborati
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (art. 15 comma 13 lettera b d.l.
95/2012)? – pag. 11
La domanda intende monitorare l’attuazione delle misure di razionalizzazione della spesa
sanitaria, in particolare
quelle introdotte dall’art.15, comma 13, lettera b), della L. n.
135/129 (“Spending review”). Tale disposizione, al fine di ridurre la sensibile variabilità
dei prezzi unitari pagati dal SSN per rifornirsi sul mercato di beni o servizi aventi
caratteristiche omogenee, prescrive che, qualora questi superino di oltre il 20 per cento i
prezzi di riferimento rilevati dall’Osservatorio per i contratti pubblici, le aziende sanitarie
abbiano l’obbligo di rinegoziare i contratti in essere e, in caso negativo, di recedere da
essi, senza ulteriori oneri. La domanda, pertanto, vuole rilevare l’eventuale esistenza di
contratti di acquisto che l’azienda abbia l’obbligo di rinegoziare.
8
Integrazione al d.lgs. 502/92 disposta dalla L. 133/08.
L. 135/12, art. 15, c.13 lettera b:” all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Qualora
sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle
Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle
Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le
Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di
ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti
modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione
della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal
contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della
presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto
al prezzo di riferimento.
9
36
31.1. In caso positivo, quantificare numero e valore complessivo dei contratti
non rispondenti ai prezzi di riferimento forniti dall’Osservatorio dei contratti
pubblici: – pag. 11
Le domanda è finalizzata a conoscere il numero e il valore complessivo dei contratti da
rinegoziare, per “allinearli” ai prezzi di riferimento individuati dall’Osservatorio, e di
quelli, eventualmente, rescissi.
a. numero complessivo di contratti:
Indicare il numero totale dei contratti che superano di oltre il 20 per cento i prezzi di
riferimento individuati dall’Osservatorio sui contratti pubblici.
b. valore complessivo dei contratti:
Indicare il valore finanziario complessivo dei contratti che superano di oltre il 20 per
cento i prezzi di riferimento rilevati dall’Osservatorio.
32. Indicare numero e valore complessivo dei contratti rescissi a seguito di
negoziazione infruttuosa, come previsto dal d.l. 95/2012: – pag. 11
La domanda si riferisce all’obbligo giuridico che hanno gli enti di rescindere quei contratti
che, a seguito di negoziazione infruttuosa, superano di oltre il 20 per cento i valori
rilevati dall’Osservatorio dei contratti pubblici.
a. numero complessivo di contratti:
Indicare numero totale dei contratti rescissi.
b. valore complessivo dei contratti:
Indicare valore finanziario complessivo dei contratti rescissi.
33. L’ente ha conseguito l’obiettivo della riduzione del 10% del valore dei
contratti e delle connesse prestazioni di beni e servizi (ad eccezione dei prodotti
farmaceutici; art. 15 comma d.l. 95/2012)? – pag. 11
La domanda intende monitorare se gli enti del SSN abbiano conseguito l’obiettivo, posto
dall’art. 15, comma 13, lettera a), della L. n. 135/12 (“Spending review”), di riduzione
del valore dei contratti e delle rispettive forniture di beni e servizi 10 in misura pari al 10
per cento, per l’anno 2013. L’effettivo conseguimento della riduzione di spesa per
consumi intermedi è importante per
il rispetto dell’equilibrio economico degli enti
sanitari, poiché la L. n. 135/12 ha operato tagli al finanziamento del SSN per il 2013 pari
a complessivi 1.800 milioni, di cui 483 milioni ascrivibili
10
alle economie attese dalla
Ad eccezione della spesa farmaceutica, per la quale valgono le specifiche disposizioni contenute nell’art. 15,
commi 2-7, della L. 135/12.
37
riduzione del 10 per cento della spesa per acquisto di beni e servizi. La finanziaria 2013,
tuttavia, a tutela dei livelli essenziali di assistenza, ha introdotto un meccanismo di
“flessibilità” nel conseguimento di tale obiettivo11, poiché le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano possono anche adottare misure alternative (o integrative)
alla riduzione del 5 per cento del valore dei contratti e delle rispettive prestazioni, purché
assicurino l’equilibrio di bilancio del servizio sanitario.
33.1 Quale criterio è stato adottato per conseguire l’obiettivo? (scegliere trarimodulazione prezzo e volumi –riduzione contenuto prestazioni –riduzione dei
volumi –imposizione unilaterale taglio dei prezzi pari al 10%- altro specificare)
– pag. 11
Con la domanda 33.1 si vuole conoscere quali procedure siano state concretamente
adottate per conseguire il risultato disposto dalla norma con l’art. 15, comma 13, lettera
b), della L. n. 135/12 (“Spending review”): imposizione taglio unilaterale dei prezzi pari
al 5 per cento, oppure, negoziazione con i fornitori mediante misure di riduzione del
prezzo e del volume (o del contenuto) delle prestazioni.
PARTE SECONDA - CONTO ECONOMICO
I prospetti del conto economico e dello stato patrimoniale (inseriti rispettivamente nelle
parti II e III del questionario) riprendono integralmente i modelli di rilevazione del conto
economico e dello stato patrimoniale degli enti del servizio sanitario nazionale, adottati
dal Ministero del Salute per la rilevazione dei dati nel Sistema Informativo della Sanità
(NSIS), come modificati dal D.M. 15.6.2012. Detti modelli sono stati valorizzati anche dal
d.lgs. 118/2011, che ne prevede l’allegazione alla nota integrativa, e dispone, altresì, che
le voci dei piani dei conti predisposti dagli enti debbano trovare corrispondenza univoca
con le voci di C.E. ed S.P. (art. 27).
-
Rigo 2, celle C2 – D2: devono essere indicati il numero e la data dell’atto con il
quale il Direttore Generale dell’ente ha approvato il bilancio d’esercizio. Si
sottolinea
che
i
questionari
debbono
essere
compilati
sulla
base
della
determinazione con cui il Direttore dell’Ente adotta il bilancio d’esercizio, senza
11
Legge finanziaria 2013, art. 1, comma 131,lettera a: “ Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e
di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, anche al fine di garantire il rispetto degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica, al comma 13 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:a) alla lettera a), dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente
decreto» sono inserite le seguenti: «e del 10 percento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e» ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle
esigenze di inclusione sociale, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono comunque
conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui alla presente lettera adottando misure alternative, purche'
assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario».
38
dover aspettare le ulteriori fasi di approvazione a livello regionale, che possono
intervenire anche a distanza di parecchio tempo, in modo inconciliabile con
l’esigenza di tempestività delle verifiche della Sezione. Eventuali difformità tra i
dati del bilancio originariamente adottato e quelli derivanti dai successivi
interventi
degli
organi
regionali
potranno
essere
oggetto
di
ulteriore
approfondimento da parte delle Sezioni regionali.
-
Domanda n. 1a: si chiede ai compilatori se gli importi risultanti dalle scritture
contabili dell’ente e riclassificati secondo il modello CE ministeriale corrispondano
a quelli della quinta comunicazione al Nuovo Sistema Informativo della Sanità
(NSIS). Si vuole porre l’accento sul fatto che i compilatori non possono limitarsi a
copiare puramente e semplicemente il prospetto inviato dall’ente al NSIS, ma
devono effettivamente operare una riclassificazione delle poste del bilancio, e
porle a confronto con la quinta rilevazione del CE.
-
Domanda n. 1b: si chiede ai compilatori se gli importi risultanti dalle scritture
contabili dell’ente e riclassificati secondo il modello CE ministeriale concordino con
quelli riportati nel modello CE allegato alla Nota Integrativa. Con le due domande
si vuole verificare la coerenza dei dati di bilancio forniti nelle varie sedi (al NSIS,
alla Corte, all’interno stesso del bilancio con l’allegazione alla nota integrativa del
CE),
-
Domanda n.2: il prospetto di Conto Economico:
a) nella prima colonna è riportato il codice informatico di ogni voce del NSIS;
b) nella seconda colonna sono riportate le descrizioni delle voci di CE; per eventuali
chiarimenti sulle singole voci del conto economico e dello stato patrimoniale, si
può far riferimento alle linee guida (che si allegano alle presenti
note
metodologiche) che integrano il modello di rilevazione del conto economico e dello
stato patrimoniale stabilito dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze con decreto ministeriale del 15 giugno 2012,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10.7.2012, S.O. n. 144; in alcune celle,
contrassegnate da un triangolo rosso a destra in alto, sono presenti delle note che si leggono passandovi il puntatore – relative al segno da utilizzate al momento
dell’inserimento dell’importo;
c) nella terza colonna l’intestazione va completata con gli estremi dell’atto aziendale
di previsione, e sotto vanno riportati gli importi. Il documento previsionale, pur
non avendo il carattere autorizzatorio dei bilanci di previsione degli enti con
bilancio finanziario, in varie Regioni assume una propria valenza, in quanto dagli
eventuali scostamenti con il rendiconto possono derivare specifiche conseguenze
39
(ad es. sui premi ai vertici aziendali, o in relazione alle verifiche del rispetto degli
obiettivi posti dai Piani di rientro); in alcune celle, contrassegnate da un triangolo
rosso a destra in alto, sono presenti delle note - che si leggono passandovi il
puntatore
–
relative
al
segno
da
utilizzate
al
momento
dell’inserimento
dell’importo;
d) nella quarta colonna devono essere riportati gli importi relativi al bilancio
d’esercizio 2012;
e) la quinta colonna non è editabile, ma è impostata per calcolare automaticamente
lo scostamento tra previsione e bilancio d’esercizio.
DOMANDE SPECIFICHE SUL CONTO ECONOMICO
3. Analisi del valore della produzione – pag. 21
3.1 Ricavi – pag. 21
3.1.1. I contributi in conto esercizio da Regione, a destinazione indistinta e
vincolata iscritti nel valore della produzione, corrispondono agli atti della
Regione? - Pag. 21
La domanda è finalizzata a far attestare la corrispondenza tra quanto assegnato all’ente
dalla Regione, con proprio atto deliberativo, e l’importo dei contributi in conto esercizio, a
destinazione indistinta e vincolata, iscritti nel valore della produzione (voce A.1.A, per
quanto riguarda i contributi da quota del Fondo Sanitario Nazionale, e A.1.B.1 - A.1.B.2
per quanto riguarda i contributi regionali extra fondo). Le linee guida del precedente
mod. CE approvate con D.M. 31/12/2007 precisavano che “i contributi in conto esercizio
devono essere iscritti per competenza, ovvero nel momento della assegnazione
deliberata, indipendentemente dal flusso di finanziario di erogazione.” Le linee guida
approvate con il citato D.M. 15.6.2012 si limitano a descrivere le voci, ma il principio
contabile sopra riportato deve ritenersi tuttora applicabile. Per avere un riferimento sulle
regole contabili e sui riferimenti normativi può essere ancora utile fare riferimento alle
linee guida del precedente D.M., sopra richiamato, riportate in appendice alle “Note di
lettura” relative al bilancio d’esercizio 2011.
3.2. Prestazioni sanitarie intramoenia – pag. 21
3.2.1. In riferimento alle prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia,
il Collegio sindacale effettua puntuali verifiche sull'esistenza di una adeguata
regolamentazione aziendale e sulla sua corretta applicazione? - Pag. 21
Il D.P.C.M. 27/03/2000 all’art. 5, commi 1 e 2, prevede l’adozione da parte dei direttori
40
generali delle Aziende di un apposito atto aziendale che definisca le modalità
organizzative dell'attività libero-professionale (o intramoenia o ALPI) sia in regime
ambulatoriale che di ricovero, conformemente ai criteri individuati nell’articolo stesso. Il
collegio sindacale, vigilando l’osservanza della legge, deve verificare la presenza del
suddetto atto aziendale e il rispetto delle disposizioni in esso contenute.
3.2.1.1.Quali criticità ha riscontrato? - Pag. 21
Indicare le eventuali criticità riscontate dal Collegio sindacale, nel corso della verifica
sull’esistenza di una adeguata regolamentazione aziendale e di corretta applicazione, in
riferimento alle prestazioni sanitarie erogate in regime intramoenia.
3.2.2. La differenza tra i ricavi per le prestazioni sanitarie erogate in regime di
intramoenia e il costo per la compartecipazione al personale per attività libero
professionale intramoenia garantisce la copertura di tutti i costi relativi
all’attività a carico dell’Azienda? - Pag. 21
La legge n. 120 del 2007, art. 1, comma 4, prescrive a ciascuna Azienda la necessità di
provvedere agli eventuali oneri connessi alla attività intramoenia determinando, in
accordo con i professionisti, un tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti
i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività intramoenia, ivi
compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari.
L’attività intramoenia, dunque, non deve generare perdite per le Aziende.
La risposta deve essere coerente con la tabella 3.2.5 nonché con la presenza di sistemi
contabili che permettano di individuare i costi imputabili all’attività di intramoenia
(domande 3.2.3 e 3.2.4).
Anche per le finalità di cui alle sotto-domande seguenti, va precisato che il concetto di
“tutti i costi relativi all’attività a carico dell’Azienda” si traduce con il termine tecnico di
“costo pieno”. Secondo le consolidate teorie di contabilità dei costi, il concetto di “costo
pieno” identifica, infatti, la sommatoria di tutti i costi sostenuti per la produzione di un
determinato oggetto di costo (in tal caso l’attività intramoenia), siano essi direttamente
imputabili, cioè i costi diretti, sia quelli sostenuti anche per altre finalità, cioè costi
indiretti. I costi diretti costituiscono quelle fattispecie di costo che sono oggettivamente
imputabili all’attività intramoenia, come il personale (medico, infermieristico, etc.), il
materiale di consumo, medicinali, etc., ma a condizione che vi sia una rilevazione
separata del consumo di risorsa (dell’orario di lavoro dedicato all’attività intramoenia, del
materiale di consumo e dei medicinali effettivamente utilizzati tramite rilevazione
puntuale, etc.). I costi indiretti sono rappresentati dal valore monetario del consumo di
risorse che sono acquisite anche per altre finalità (nella fattispecie considerata, attività
41
non intramoenia), come le utenze (elettricità, riscaldamento), le pulizie, i costi
amministrativi generali, etc. In questi casi e nel caso in cui i costi che potrebbero essere
imputati direttamente non siano rilevati separatamente in modo oggettivo, si deve
procedere ad imputazione su basi di allocazione, seguendo il concetto di “quota equa”,
ossia assegnazione all’oggetto di costo (nel caso in specie, l’attività intramoenia) sulla
base di una ragionevole considerazione rispetto all’assorbimento di risorse o, in altri
termini, considerando il rapporto di causazione fra l’oggetto di costo, nel caso in specie
l’attività intramoenia, ed il costo sostenuto. Le basi di allocazione variano al variare dei
sistemi di contabilità analitica utilizzati (da basi di allocazione a grandezze “fisiche” come
ad es. il numero dei mq per l’allocazione delle spese di pulizia o riscaldamento, a basi
“contabili”, come l’utilizzo dei costi diretti o i costi del personale). Si sottolinea che la
scelta della base di allocazione è e resta soggettiva e la valutazione rispetto alla sua
bontà deve essere sempre ricollegata alla capacità di rappresentare, appunto, la “quota
equa” di costi indiretti attribuita all’oggetto di costo considerato, nel caso in specie
l’attività intramoenia. Generalmente più la base di allocazione è accurata, e quindi più ci
si avvicina e si esaspera il concetto di “quota equa”, più il sistema di rilevazione è
complesso e, quindi, costoso. In altri termini vi è un trade-off fra costo del sistema di
rilevazione e sua accuratezza. Ragion per cui è necessario valutare se la base di
allocazione costituisce un buon compromesso fra complessità/costo e accuratezza. A tal
fine, è possibile identificare quote forfetarie di costi indiretti rispetto ai costi diretti a
condizione che ciò sia suffragato da analisi storiche del comportamento complessivo dei
costi indiretti rispetto ai costi diretti o analisi su base campionaria.
3.2.3. I sistemi contabili dell'Ente permettono di individuare i costi imputabili
all'attività intramoenia? - Pag. 21
In continuità rispetto alle note di cui alla domanda 3.2.2, i sistemi contabili (qui si
sottintende di contabilità analitica) dovrebbero permettere di individuare i costi diretti,
cioè direttamente imputabili, e i costi indiretti, cioè indirettamente imputabili attraverso
basi di allocazione. Ciò sottintende che sia organizzato un sistema di contabilità analitica
per centri di costo, in grado di giungere alla conoscenza del costo pieno secondo le
caratteristiche enunciate alle note della domanda 3.2.2. Si sottolinea l’importanza di aver
costituito sistemi di rilevazione oggettivi dei costi diretti – ossia i costi che si definiscono
diretti dell’attività intramoenia devono essere rilevati in modo sistematico e privo di
effetti distorsivi della realtà, ad esempio attraverso i marcatempo per le spese del
personale o sistemi di rilevazione a codici a barre per i beni di consumo e medicinali – e
di aver scelto basi di allocazione che siano sostenute da corrette analisi che si fondano
42
sui principi della contabilità dei costi, in particolare il concetto di “quota equa” descritto
alla spiegazione della domanda 3.2.2.
3.2.4. Esiste una contabilità separata per l'attività intramoenia? - Pag. 21
Il D.P.C.M. 27/03/2000 all’art. 7, comma 5, rinvia alla disposizione contenuta all’art. 3,
commi 6 e 7, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, che obbligava le Aziende del SSN, per
la gestione delle camere a pagamento, alla tenuta di una contabilità separata che tenga
conto dei ricavi e di tutti i costi diretti e indiretti, e le cui risultanze non possono
presentare una perdita. La risposta affermativa a questa domanda fa presumere un
sistema di rilevazione più accurato del precedente, ove siano rilevati una quota maggiore
di costi diretti. Tuttavia, valgono le stesse considerazioni di cui alle domande 3.2.2 e
3.2.3. In particolare, i costi indiretti eventualmente imputati alla contabilità separata
devono seguire gli stessi principi enunciati alla spiegazione della domanda 3.2.2.
3.2.5. Indicare per ciascuna macrovoce di costo l'importo imputabile all'attività
intramoenia: - Pag. 21
NOTA: vd. anche all. 6
La compilazione della tabella permette di verificare la coerenza con quanto affermato
nelle risposte alle domande precedenti. La differenza fra ricavi e costi deve essere
positiva o pari a zero. Il questionario è impostato in modo tale da ricollegarsi al C.E. ove
possibile. In particolare:
totale ricavi intramoenia: corrisponde alla voce A.4.D del C.E., ed in tabella è richiesto di
riportare le singole sotto-voci da 1 a 7;
totale quote retrocesse al personale (escluso IRAP): corrisponde alla voce B.2.A.13 del
C.E., ed in tabella è richiesto di riportare le singole sotto-voci da 1 a 7;
IRAP relativa ad attività di libera professione: anche se non specificato dovrebbe derivare
dalla voce Y.1.C del C.E.
Per quanto concerne le altre voci:
indennità di esclusività medica per attività libero professionale: trattasi di un costo
indiretto che, verosimilmente, dovrebbe essere ripartito sulla base delle ore dedicate
all’attività intramoenia da parte del personale; l’ipotesi di inclusione di tutto l’ammontare
dell’indennità del personale, indipendentemente dall’attività intramoenia svolta, non
sembrerebbe plausibile, poiché l’indennità di esclusività potrebbe essere corrisposta
anche in assenza di attività intramoenia; in altri termini, il costo relativo all’indennità
potrebbe non essere causato dall’attività intramoenia (si veda il concetto di causazione
43
espresso al punto 3.2.2. per i costi indiretti); pertanto pur in presenza di importi per
indennità di esclusività nel bilancio aziendale dovrebbero essere accettabili anche ipotesi
di importo pari a zero;
costi diretti aziendali: dovrebbe includere i soli costi diretti (si veda la spiegazione alla
domanda 3.2.2.);
costi generali aziendali: è un altro modo di denominare i costi indiretti, pertanto
dovrebbe includere i soli costi indiretti imputati all’attività di intramoenia (si veda punto
3.2.2.);
fondo di perequazione: costituisce la quota destinata alla costituzione del fondo di
perequazione a favore delle discipline mediche e veterinarie e dell’altra dirigenza del
ruolo sanitario che hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione
intramuraria, previsto dall’art. 57, comma 2, lettera i) del C.C.N.L. del 08-06-2000; è
fissata dal regolamento di attività intramoenia nella misura di una quota percentuale dei
ricavi.
3.2.6. Precisare i criteri utilizzati per la determinazione dei costi imputati alla
libera professione: - Pag. 21
Il Collegio dovrebbe indicare quali sono stati i criteri specifici di imputazione diretta ed
indiretta dei costi. In particolare, dovrebbe indicare le modalità di misurazione dei costi
diretti e le modalità di allocazione (basi di allocazione) dei costi indiretti. Per maggiori
spiegazioni si veda il punto 3.2.2.
3.2.7. L’Azienda ha proceduto alla ricognizione straordinaria degli spazi
disponibili o che si renderanno disponibili ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b,
del d.l. 158/2012? - Pag. 21
3.2.7.1 In ipotesi di risultato negativo (spazi non disponibili) la Regione ha
autorizzato in via residuale lo svolgimento di tali attività
presso studi
professionali privati collegati in rete? - Pag. 21
3.2.7.2 Quali controlli ha posto in essere l’Azienda sulle modalità di svolgimento
di tali attività? - Pag. 21
La norma prevede che le aziende abbiano provveduto, entro il 30 novembre 2012, ad
una
ricognizione
straordinaria
degli
spazi
disponibili
per
l'esercizio
dell’attività
intramoenia, comprensiva di una valutazione dettagliata dei volumi delle prestazioni rese
nell'ultimo biennio, in tale tipo di attività presso le strutture interne, esterne e gli studi
44
professionali; se tale ricognizione avesse avuto esito negativo, è possibile che l’Azienda
abbia autorizzato, tra le altre possibilità, l’attività intramoenia presso studi professionali
esterni. In tale ipotesi, si richiede quali siano state le attività di controllo proattivo tese a
garantire il corretto esercizio dell’attività, anche in ottica di controllo della spesa pubblica,
ai sensi della L. 120/07, art. 1, c. 4, lettere a) – g).
4. Quale è la percentuale di beni e servizi, sul valore complessivo degli acquisti
( voci C.E. B.1,B.2.B,B.3), acquisiti tramite procedure centralizzate o coordinate
di spesa? - Pag. 22
Secondo il Rapporto Giarda in “Elementi per una revisione della spesa pubblica”,
pubblicato nel 2012, solo il 3 per cento di tutta la spesa per beni e servizi delle pubbliche
amministrazioni
avviene mediante convenzioni Consip. La finanziaria 2007, al fine di
incrementare la razionalizzazione della spesa degli enti territoriali, prevedeva che
Centrali regionali di acquisto e Consip si integrassero per costituire un sistema a rete
nell’ambito del Sistema nazionale di e-procurement, “perseguendo l’armonizzazione dei
piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell’utilizzo di strumenti
informatici per l’acquisto di beni e servizi”12. Al riguardo, l’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti
Pubblici
(AVCP),
nella
relazione
annuale
2010
specificamente
dedicata
all’attività contrattuale svolta nel 2007/2008 dalle Centrali di Committenza regionali,
rilevava il sensibile ritardo (rispetto ai tempi inizialmente previsti) nell’attuazione
dell’integrazione a rete con le altre piattaforme digitali di e-procurement. Inoltre, nella
relazione 2012 sull’attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni, l’AVCP rilevava,
per il settore sanitario, evidenti carenze nelle procedure di affidamento ed esecuzione
nelle forniture di beni
e servizi (soprattutto nelle Regioni meridionali), che hanno
comportato, in luogo di procedure concorsuali, un “rilevante utilizzo delle procedure
negoziate, dei rinnovi contrattuali e delle proroghe”13. La domanda, pertanto, intende
quantificare il valore percentuale, sul totale della spesa, dei beni e servizi acquisiti
mediante centrali regionali di acquisto o altre forme coordinate di spesa.
12
Legge finanziaria per il 2007, articolo 1, comma 457.
La legge 23 dicembre 1999, n. 488, oltre a disciplinare, all’art 26, commi 1 e 3, il ricorso alle convenzioni
stipulate dal ministero dell’Economia per gli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni
(convenzioni obbligatorie per l’amministrazione statale, facoltative per tutte le altre ma con l’obbligo di
rispettarne comunque i parametri di prezzo e qualità),precisa, al comma 6 dell’ art. 27 (“Disposizioni varie di
razionalizzazione in materia contabile”), che i “contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle
amministrazioni statali, stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2000-2002, possono
essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore
assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del
contratto”.
13
45
4.1. Indicare quale forma di accentramento degli acquisti è utilizzata per
l’acquisto di beni e servizi (Centrale acquisti regionale
/ Centrale acquisti
regionale specializzata per il SSR/ Cooperazione (consorzi/azienda capofila)/
Aree vaste con personalità giuridica/ Aree vaste senza personalità giuridica/
altro): - Pag. 22
Con la domanda si intende acquisire un quadro esauriente delle diverse forme
organizzative cui le Regioni ricorrono per favorire l’aggregazione della spesa degli enti del
servizio sanitario nazionale.
4.2. In ipotesi di rescissione del contratto e nelle more di espletamento delle
gare indette in sede centralizzata o aziendale, l’Azienda ha stipulato nuovi
contratti per assicurare la disponibilità dei beni e dei servizi indispensabili per
l’attività gestionale ed aziendale? - Pag. 22
L’articolo 15,comma 13, lettera b), della L. 135/12 (Dl 95/12), stabilisce l’obbligo, per le
aziende sanitarie, di rinegoziare e, in caso di esito negativo, rescindere, quei contratti
che comportino forniture di beni e servizi ad un costo significativamente superiore
rispetto ai prezzi di riferimento rilevati dall’Osservatorio dei contratti pubblici o dalle
Centrali regionali per gli acquisti14. La domanda, quindi, intende verificare se l’azienda, in
caso di rescissione dei predetti contratti, abbia adottato quegli atti gestionali necessari
a garantire la continuità dei servizi assistenziali da erogare.
4.2.1. In caso di risposta affermativa, l’Azienda ha proceduto accedendo a
convenzioni quadro anche di altre Regioni
o tramite affidamento diretto a
condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato da altre
14
D.L. 95/12, convertito, con modificazioni, in L. 135/12, art. 15, comma 13, lett. b): “ all'articolo 17, comma
1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il
quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente
comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a
strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi,
emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una
rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento
come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato
accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti,
le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in
deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si
intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento. Sulla base dei risultati della
prima applicazione della presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi
medici per le finalità della presente disposizione è effettuata dalla medesima Agenzia di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente a parametri di qualità, di standard
tecnologico, di sicurezza e di efficacia. …”
46
Aziende sanitarie attraverso gare di appalto o fornitura (art. 15, comma 13,
lettera b, ult.per., d.l. 95/2012)? - Pag. 22
La domanda mira a conoscere, in caso di contratti rescissi 15 in base all’art. 15, comma
13, lettera b), della L.135/2012 (DL 95/12), quali tipologie negoziali le aziende sanitarie
abbiano concretamente utilizzato per garantire la continuità del servizio assistenziale. A
tal riguardo, l’art. 15, comma 13, lettera b), della L. 135/12 afferma che “… Le aziende
sanitarie
che
abbiano
proceduto
alla
rescissione
del
contratto,
nelle
more
dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di
assicurare comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per garantire
l'attività gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioniquadro, anche di altre Regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti
in ampliamento di contratto stipulato da altre aziende sanitarie mediante gare di appalto
o forniture».
4.3. L’approvvigionamento dei beni e dei servizi è stato effettuato nel 2013
utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento (art. 1,
commi, 449 e 455 della legge n. 296/2006 – finanziaria 2007)
o con altre
Aziende Sanitarie? - Pag. 22
Al fine di incrementare l’aggregazione della spesa, la legge finanziaria 2007, all’art 1,
commi 449 e 45516, determina l’obbligo, per gli enti del SSN, di rifornirsi di beni e servizi
utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali specifiche del proprio territorio
(comma 449), oppure da centrali
costituite in associazione con altre Regioni (comma
455). La razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi da parte delle
pubbliche amministrazioni è stata al centro di ripetuti interventi legislativi, che, a partire
dalla legge finanziaria 2000 (L. 488/99), hanno formato un quadro normativo composito
15
Si veda, in proposito, la domanda 4.2.
- L. F. 2007 (L 296/2006), art. 1 comma 449: Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno,
tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e
servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di
ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al
presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita' come
limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti
ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento.
- L. F. 2007 (L 296/2006), art 1, comma 455: fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per
l'acquisto di beni e servizi, le Regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre Regioni,
che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed
enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni
aventi sede nel medesimo territorio.
16
47
e stratificato, di cui di seguito si delinea una breve sintesi. La legge n. 488/99 (art. 26,
commi 1 e 3, e art 34), dispone che il ministero dell’Economia stipuli convenzioni con le
imprese private per forniture di beni e servizi all’amministrazione statale, cui possono
aderire anche le altre amministrazioni pubbliche, che sono comunque tenute a utilizzare i
parametri di qualità e di prezzo contenuti nelle convenzioni; il Governo, inoltre,
promuove intese tra le Regioni affinché costituiscano un organismo comune e/o forme
centralizzate per gli
acquisti di beni e servizi da parte degli enti del SSN; il D.L.
347/2001, art. 2, commi 1/4, estende agli enti sanitari l’obbligo di aderire alle
convenzioni stipulate dal MEF in base all’art. 26 della L.488/99, prevedendo, altresì, che
il monitoraggio della spesa sanitaria dia separata evidenza agli acquisti effettuati al di
fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento rilevati da Consip;
con la legge finanziaria per il 2007 (L. 296/06, art. 1, commi 449,455 e 457), si
riafferma l’obbligo, per le aziende sanitarie ed ospedaliere, di rifornirsi di beni e servizi
utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto (cc. 449 e 455) e,
per le Regioni, di costituire un sistema a rete che integri centrali regionali di acquisto e
Consip (c. 457); la legge finanziaria per il 2010 (L. 191/09) prevede che la Consip
concluda accordi quadro per l’acquisto di beni e servizi cui tutte la amministrazioni
pubbliche, secondo il perimetro definito dall’art. 1, del d.lgs. 165/0117, possono
aderire;
le amministrazioni che non vi aderiscono devono rispettare, nei contratti
da esse
sottoscritti, parametri di qualità e
prezzo analoghi a quelli contenuti nelle convenzioni
Consip. Il D.L. 78/2010 (L. 122/2010) introduce l’obbligo di specifica e motivata
relazione per gli acquisti di beni e servizi effettuati dagli enti sanitari
al di fuori di
convenzioni quadro Consip e per importi superiori ai prezzi di riferimento ivi contenuti; la
L. 135/12 (di conversione, con modificazioni, del D.L. 95/12), infine, all’art.1, commi
1/9 , dispone la nullità e la responsabilità disciplinare e amministrativa per i contratti
stipulati dalle amministrazioni statali in violazione dell’art. 26, comma 3 della L. 488/99,
e la possibilità per tutte le altre amministrazioni che, sulla base di normative di settore
(come è
il caso, ad esempio, di università, istituti scolastici ed enti del SSN), sono
obbligate a servirsi delle convenzioni stipulate da Consip o dalle Centrali di committenza
regionali, di effettuare autonome procedure di acquisto solo in caso non siano ancora
disponibili le specifiche convenzioni per i beni o i servizi da acquisire. Il testo normativo
individua
anche
un
insieme
di
categorie
17
merceologiche
(energia
elettrica,
gas,
Art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001: ” Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane
e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”.
48
combustibili da riscaldamento, telefonia fissa e mobile, carburanti) per le quali tutti gli
enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni (che,
compilato annualmente dall’Istat, include, nella sezione “enti locali”, anche le Regioni, le
università, gli istituti scolastici e
le aziende del servizio sanitario nazionale) hanno
comunque l’obbligo si servirsi delle convenzioni Consip o di quelle stipulate dalle
rispettive Centrali regionali di committenza,
diversamente
stipulati,
e
la
responsabilità
determinando la nullità dei contratti
disciplinare
e
amministrativa
per
gli
amministratori che li hanno sottoscritti.
4.3.1. Vi sono stati acquisti di beni e servizi al di fuori delle convenzioni e per
importi superiori ai prezzi di riferimento? - Pag. 22
La
domanda mira a rilevare l’esistenza di casi in cui non sia stato rispettato, da parte
degli enti del servizio sanitario nazionale, il principio, posto, a partire dalla L. 488/99, a
cardine di tutte le norme che disciplinano gli acquisti di beni e servizi da parte delle
pubbliche amministrazioni,
che vieta agli enti del SSN di stipulare contratti al di fuori
delle convenzioni Consip o delle rispettive centrali regionali di committenza, e per importi
superiori a quelli previsti nelle specifiche convenzioni quadro. Principio riaffermato dalla
più recente normativa, come, ad esempio, la legge finanziaria per il 2010 (art 1, comma
225, della L. 191/0918) e la L. 135/1219. Il legislatore ha, inoltre, potenziato l’attività di
18
Art. 1, comma 225, L.191/09: “La società CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell’articolo 59 del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, cui le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui
all’articolo 3, comma 25, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per
l’acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e
servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente
comma. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, dall’articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall’articolo 1, commi 449 e 450, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall’articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.
19
Art. 1, comma 1, L. 135/2012: “…i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono
causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della
differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contatto”. (Le centrali
di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A.,non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23
dicembre 1999, n. 488.).
Comma 3: “Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi
attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o
dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata
urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e
misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta
convenzione”.
Comma 7: “((Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della
finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1
49
rilevazione dei prezzi di riferimento per i beni e servizi
nazionale perché,
con il
utilizzati dal Servizio sanitario
D.L. n. 98/2011 (art. 17, comma 1, lett. a) 20, incarica
l’Osservatorio dei contratti pubblici “…anche al fine di potenziare le attività delle Centrali
regionali per gli acquisti…di fornire alle Regioni un’elaborazione dei prezzi di riferimento
dei dispositivi medici, dei farmaci per uso ospedaliero e dei servizi sanitari e non sanitari
di maggior impatto per la spesa sanitaria”. A partire dal 1° luglio 2012, l’Autorità per la
vigilanza sui Contratti Pubblici pubblica periodicamente, sul proprio sito internet, l’elenco
aggiornato dei prezzi di riferimento in questione 21. Tuttavia, al fine di ottenere rilevazioni
dei prezzi di riferimento dei dispositivi medici più aderenti alle specifiche caratteristiche di
efficacia e complessità tecnologica che sovente ciascuno di tali beni incorpora, con
decreto 11 gennaio 2013, il ministero della salute ha fissato criteri di qualità, efficacia,
sicurezza e standard tecnologico cui l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali si
deve attenere nella individuazione dei dispositivi medici per i quali L’Osservatorio dei
contratti pubblici determina i prezzi di riferimento.
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle
seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili
per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni
o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di
riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad
esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di
negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti
sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato
precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la possibilità di procedere ad
affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che
gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza
pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno
comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti
corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali
che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del
presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.
20
D.L. 98/2011, art 17 (“Razionalizzazione della spesa sanitaria”), comma 1, lettera a):
“nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale di costi standardizzati per
tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le attività delle
Centrali regionali per gli acquisti, il citato Osservatorio, a partire dal 1° luglio 2012, attraverso la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle
Regioni un'elaborazione dei prezzi di riferimento, ivi compresi quelli eventualmente previsti dalle convenzioni
Consip, anche ai sensi di quanto disposto all'articolo 11, alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, ivi
compresi i dispositivi medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non
sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30
giugno 1993, n. 266, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale.
Ciò, al fine di mettere a disposizione delle Regioni ulteriori strumenti operativi di controllo e razionalizzazione
della spesa. Le Regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di
risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso
gli operatori privati accreditati”.
21
Molti di questi prezzi di riferimento stilati dall’Osservatorio, soprattutto per quanto riguarda i principi attivi e i
dispositivi medici, sono interessati da ricorsi delle aziende produttrici o erogatrici, sovente accolti dal TAR Lazio
con sentenza che ne ha disposto l’annullamento. Tuttavia, secondo l’AVCP, “i prezzi pubblicati mantengono la
validità di valori di riferimento quali strumenti di programmazione e razionalizzazione della spesa secondo lo
spirito del D.L. 98/2012”.
50
4.3.2. In caso di risposta positiva, è stata redatta la "motivata relazione" di cui
all'art. 11, comma 4, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010? Pag. 22
L’articolo 11, comma 4, del D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 recita “in
conformità con quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
dall'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e fermo il monitoraggio previsto
dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge
16 novembre 2001, n. 405, gli eventuali acquisti di beni e servizi effettuati dalle aziende
sanitarie ed ospedaliere al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di
riferimento sono oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di
controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed ospedaliere.”
Il quesiti di cui sopra mirano a verificare se in caso di acquisti al di fuori delle convenzioni
per importi superiori ai prezzi di riferimento, comportamento permesso nei limiti della
norma, sia stata redatta la relazione, la medesima sia stata inviata all’organo di controllo,
e come si è espresso il medesimo.
4.3.2.1 In caso di risposta affermativa, indicare per quali tipologie di beni e
servizi, per quali importi e come si è espresso l'organo di controllo e revisione. Pag. 22
La presente domanda, che
si ricollega all’obbligo, previsto dall’art. 11, comma 4, del
D.L. 78/2011 (l. 122/10) di inviare “motivata relazione” agli organi di controllo
acquisti di beni e servizi avvenuti per importi superiori ai
per
prezzi di riferimento e alle
convenzioni, mira, in particolare, a rilevare quali siano le categorie di beni e servizi più
frequentemente acquisiti ad un valore superiore alle soglie di prezzo indicate nelle
convenzioni o nei prezzi di riferimento rilevati dall’Osservatorio dei contratti pubblici 22, il
relativo valore finanziario (sia unitario che complessivo) e, infine, come si sia espresso in
proposito l’organo di controllo e revisione.
22
L’Osservatorio ha individuato i prezzi di riferimento selezionando, attraverso la Banca Dati Nazionale dei
Contratti pubblici, le principali stazioni appaltanti operanti in ambito sanitario su base regionale. L’indagine,
condotta su base campionaria, ha comportato una attività di riclassificazione e rielaborazione dei dati così
raccolti, che ha portato, infine, alla elaborazione di un prezzo di riferimento per ciascuna categoria di bene o
servizio, sempre inferiore ai prezzi mediani rilevati, pubblicati, anch’essi, assieme ai prezzi di riferimento.
L’Osservatorio stesso, d’altronde, afferma che “i prezzi rilasciati vanno comunque interpretati con cautela
tenuto conto dell’eterogeneità che spesso caratterizza i beni ed i servizi acquisiti (in particolare per i dispositivi
medici e i servizi) e, talvolta, del modesto numero di osservazioni raccolte…”. Si noti che molte pronunce del
Tar Lazio hanno accolto, sia in via cautelare che nel merito, i ricorsi delle aziende produttrici contro il
provvedimento adottato dall’Osservatorio che individua i prezzi di riferimento, proprio perché elaborato sulla
base di “carenza di istruttoria e, conseguentemente, di motivazione”(sentenza Tar Lazio, n. 6490/2012) .
51
5. L’Azienda ha attivato misure di controllo dell’appropriatezza prescrittiva in
ambito ospedaliero? - Pag. 23
5.1. Se SI, il collegio sindacale ritiene adeguate le misure di controllo adottate?
- Pag. 23
5.1.1. In caso di risposta negativa, indicare quali misure e perché non sono
ritenute adeguate: - Pag. 23
In termini generali l’appropriatezza prescrittiva in ambito farmacologico mira a verificare
che il farmaco venga prescritto per patologie per le quali all’interno della scheda tecnica
esiste l’indicazione terapeutica, ovvero per patologie per le quali ne è stata autorizzata
l’immissione in commercio dall’AIFA.
Nel corso degli ultimi anni l’AIFA ha emanato
numerosissime “Note per l’appropriatezza prescrittiva” limitative delle prescrizioni a
carico del SSN, che fissano le condizioni che ne consentono la rimborsabilità, con
riguardo all’ambito ospedaliero e all’utilizzo in ambito territoriale. Anche se il farmaco è
autorizzato per diverse indicazioni cliniche, solo per alcune di dette patologie o usi, fattori
di rischio o gruppi di popolazione, ne è ammessa la rimborsabilità a carico del SSN. Dette
note, pertanto, hanno finalità non solo di “farmacovigilanza”, ma anche di controllo e
contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale, in quanto limitano le
ipotesi in cui il farmaco è prescrivibile o somministrabile con spesa rimborsabile dal SSN.
Le domande mirano, pertanto, a verificare se l’Azienda abbia attivato misure di controllo
per verificare il rispetto dei limiti e delle condizioni fissate dall’AIFA, se il Collegio abbia
provveduto a verificare l’esistenza e l’adeguatezza dei controlli attivati e se ha eventuali
criticità da segnalare.
5.2 L’Azienda ha attivato misure di controllo dell’appropriatezza prescrittiva in
ambito territoriale? - Pag. 23
5.2.1. Se SI, il collegio sindacale ritiene adeguate le misure di controllo
adottate? - Pag. 23
5.2.1.1. In caso di risposta negativa, indicare quali misure e perché non sono
ritenute adeguate: - Pag. 23
La farmaceutica territoriale comprende tre categorie di spesa: i farmaci prescritti dai
medici di base ed erogati
a carico del SSN dalle farmacie convenzionate, i farmaci
acquistati direttamente dalle ASL dalle aziende produttrici e
consegnate ai cittadini dalle
Asl stesse (distribuzione diretta) e, infine, le medicine acquistate direttamente dalle Asl e
distribuiti tramite le farmacie convenzionate (distribuzione per conto). La spesa
52
farmaceutica territoriale, al contrario di quella ospedaliera, ha
mostrato, negli ultimi
anni, un andamento decrescente, grazie a politiche di contenimento attuate mediante la
distribuzione per conto e diretta, la fissazione di tetti alla spesa (stabiliti, per legge, in
percentuale al Fondo sanitario nazionale), e l’obbligo, a carico dei produttori, di restituire
alle Regioni la quota eccedente il tetto (“pay back”), la fissazione di percentuali
obbligatorie
di sconto a carico di grossisti e farmacisti e, infine, la compartecipazione
dei cittadini alla spesa mediante il pagamento di ticket. Tuttavia, un ruolo importante nel
contenimento
della
spesa
può
essere
perseguito
attraverso
l’incentivazione
dell’appropriatezza prescrittiva. L’appropriatezza, definita, dal Glossario del governo
clinico a cura del Ministero della salute, come intervento sanitario “correlato al bisogno
del paziente, fornito nei modi e tempi adeguati e con bilancio positivo tra benefici, rischi
e costi”, risponde, nel caso della prescrizione farmaceutica, alla necessità di garantire il
trattamento terapeutico più efficace al minor costo possibile, rendendo così l’onere
finanziario compatibile con le risorse disponibili. Iniziative per incentivare l’appropriatezza
sono,
ad
esempio,
farmacovigilanza
e
la
diffusione,
a
farmacoeconomia
tutti
gli
(elaborate
operatori
sanitari,
dall’AIFA),
e,
più
delle
in
note
di
generale,
l’implementazione di sistemi di monitoraggio e reporting delle prescrizioni mediche, per la
verifica dell’osservanza, da parte dei medici di base, della possibilità di indicare il solo
principio attivo nelle prescrizioni farmaceutiche e, per le farmacie convenzionate, di
fornire, se disponibili, farmaci a brevetto scaduto che garantiscano identica efficacia
terapeutica ad un costo inferiore per il SSN. Le domande mirano, pertanto, a verificare se
l’Azienda abbia attivato misure di controllo dell’appropriatezza prescrittiva e rispettato i
limiti e le condizioni fissate dall’AIFA in materia di spesa farmaceutica territoriale, se il
Collegio abbia provveduto a verificare l’esistenza e l’adeguatezza dei controlli attivati, e
se ha eventuali criticità da segnalare.
6. L’Azienda si è dotata di strumenti di analisi e controllo sulla effettività e
regolarità delle prestazioni erogate dalle strutture private accreditate? - Pag. 23
Il processo di accreditamento degli erogatori, privati e pubblici, che compongono il SSN,
e la successiva fase, di stipula degli accordi o dei contratti 23 e di monitoraggio delle
prestazioni prodotte, sono
disciplinate dal d.lgs. 229/99 (in particolare, nel Titolo II
“Prestazioni”, artt. 8/10) , di seguito più volte modificato ed integrato fino alle più recenti
disposizioni in merito previste dalla L. 189/12 (“decreto Balduzzi”). In base all’art. 8–
23
Il d.lgs. 502/1992, definisce “accordi” gli atti che determinano il budget e il contenuto delle prestazioni
erogabili da parte degli enti pubblici per conto del SSN, e “contratti” gli atti con analogo contenuto stipulati
dagli erogatori privati accreditati.
53
octies (“Controlli”) del d.lgs. 229/99, ”La Regione e le aziende sanitarie locali attivano un
sistema di monitoraggio e controllo sulla definizione e sul rispetto degli accordi
contrattuali da parte di tutti i soggetti interessati nonché sulla qualità della assistenza e
sulla appropriatezza delle prestazioni rese”24. Le Asl, in particolare, conducono il
monitoraggio sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento emanato dalla Regione,
che definisce, tra l’altro ”…il debito informativo delle strutture accreditate interessate agli
accordi e le modalità per la verifica della adeguatezza del loro sistema informativo;
l'organizzazione per la verifica del comportamento delle singole strutture; la validità della
documentazione amministrativa attestante l'avvenuta erogazione delle prestazioni e la
sua rispondenza alle attività effettivamente svolte; necessità clinica e appropriatezza
delle prestazioni e dei ricoveri effettuati, con particolare riguardo ai ricoveri di pazienti
indirizzati o trasferiti ad altre strutture; appropriatezza delle forme e delle modalità di
erogazione della assistenza, e, infine, risultati finali della assistenza, incluso il gradimento
degli utilizzatori dei servizi”25. In particolare, ad esempio, rispetto al monitoraggio delle
attività di ricovero ospedaliero, al superamento del budget annuale assegnato per
l’erogazione di un determinato tipo di prestazione le aziende sanitarie dovranno
applicare forme di regressione tariffaria26 in misura proporzionale al concorso a tale
superamento cui ha contribuito ciascun erogatore, sia pubblico che
privato, oppure,
escludere dalla contabilizzazione i ricoveri ordinari dei DRG27 ad alto rischio di
inappropriatezza. Nel caso dell’attività specialistica ambulatoriale, sarà cura dell’azienda,
tra l’altro, effettuare il controllo sulle dichiarazioni attestanti il diritto di esenzione dal
ticket per reddito.
6.1 Se SI, specificare quali; se NO, indicare le motivazioni: - Pag. 23
La domanda mira, in caso di risposta positiva, ad individuare le tipologie di monitoraggio
concretamente ed effettivamente attivate dalla azienda sanitaria, viceversa, in caso di
risposta negativa, a conoscere le ragioni del mancato controllo.
6.2 L'Azienda ha effettuato
controlli sulla appropriatezza
e qualità delle
prestazioni erogate dagli operatori privati accreditati? - Pag. 23
La “missione” fondamentale dei Servizi sanitari regionali è quella di garantire a tutti i
cittadini e residenti pari opportunità nella fruizione dei servizi assistenziali inclusi nei
24
d.lgs. 502/92, articolo 8-octies,comma 1.
d.lgs. 502/92, articolo 8-octies,comma 3.
26
I costi di produzione delle prestazioni non possono comunque essere intaccati dalle regressioni tariffarie,
poiché devono incidere esclusivamente sul margine di remuneratività garantito dalle tariffe.
27
I DRG (Diagnosis Related Groups) classificano gli interventi terapeutici per “Raggruppamenti omogenei di
diagnosi”, e sono la base per la remunerazione delle attività di cura erogate in ambito ospedaliero.
25
54
Livelli essenziali di assistenza (LEA), secondo standard di efficienza nell’uso delle risorse,
equilibrio economico della gestione, e qualità e appropriatezza 28 delle prestazioni erogate.
Mentre il concetto di appropriatezza implica valutazioni di tipo sia “qualitativo” che
“quantitativo”29, poiché definisce un intervento sanitario adeguato ai bisogni assistenziali
del paziente condotto con un uso efficiente delle risorse strumentali disponibili,
bilanciando positivamente benefici, rischi e costi, la qualità attiene esclusivamente
all’efficacia delle cure erogate dagli enti del Servizio sanitario nazionale. A tal proposito,
l’articolo 10 (“Controllo di qualità”) del d.lgs. 502/9230 afferma che “Allo scopo di
garantire la qualità dell'assistenza nei confronti della generalità dei cittadini, è adottato in
via ordinaria il metodo della verifica e revisione della qualità e della quantità delle
prestazioni, nonché del loro costo,...”, e le Regioni “…nell'esercizio dei poteri di vigilanza
di cui all'art. 8, comma 4, e avvalendosi dei propri servizi ispettivi, verificano il rispetto
delle disposizioni in materia di requisiti minimi e classificazione delle strutture erogatrici,
con particolare riguardo alla introduzione ed utilizzazione di sistemi di sorveglianza e di
strumenti e metodologie per la verifica di qualità dei servizi e delle prestazioni”. Il
D.P.C.M. 29/11/2001,dopo aver affermato, al punto 4.3, che “le Regioni disciplinano
criteri e modalità per contenere il ricorso e l’erogazione di prestazioni che non soddisfano
il principio di appropriatezza organizzativa e di economicità nella utilizzazione delle
risorse…”, specifica, nell’allegato 2C, le prestazioni, incluse nei LEA, per le quali occorra
trovare modalità più corrette di erogazione. Il perseguimento dell’appropriatezza in
ambito ospedaliero è al centro delle disposizioni normative di settore e degli accordi di
governance sul Servizio sanitario nazionale, concertati tra Stato e Regioni: il Patto per la
salute 2010/2012 dedica l’art. 6, comma 5 31, a tale obiettivo, e gli allegati A e B
28
A titolo esemplificativo, si riportano alcuni dei 114 indicatori di qualità e appropriatezza riportati nel recente
Programma nazionale valutazione esiti (ed. 2013), centrato soprattutto sull’assistenza ospedaliera. Indicatori di
qualità: “Mortalità a 30 gg. dopo intervento di bypass aortocoronarico isolato”,” Trattamento della frattura
nell’anziano, proporzione di interventi chirurgici entro 48H”. Indicatori di approppriatezza: “Proporzione di
taglio cesareo primario” (ossia parti chirurgici in donne senza precedente cesareo), “Ospedalizzazione
programmata per intervento di tonsillectomia”.
29
Si possono distinguere due profili, nel concetto di appropriatezza: l’appropriatezza clinica, che valuta il
rapporto rischi/benefici che un intervento terapeutico comporta per il paziente, e l’appropriatezza organizzativa,
ossia la valutazione del contesto assistenziale (ricovero ospedaliero ordinario o diurno, day surgery o ambito
ambulatoriale) nel quale si svolge l’intervento sanitario.
30
d.lgs. 502/92, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
n.421”.
31
Patto per la salute 2012/2012, articolo 6 (“Razionalizzazione
della
rete
ospedaliera
e
incremento
dell'appropriatezza nel ricorso ai ricoveri ospedalieri”), comma 5:” In vista dell'adozione del provvedimento
di
revisione straordinaria del DPCM di definizione dei livelli essenziali di assistenza, secondo quanto
previsto dal punto 2.4 del Patto per la salute del 28 settembre 2006, si conviene che la lista dei 43 DRG ad
alto rischio di inappropriatezza, di cui all'allegato 2C del DPCM 29 novembre 2001, venga integrata dalle
Regioni e dalle Province autonome in base alla lista contenuta negli elenchi A e B allegati alla presente
intesa. Le Regioni e le province autonome assicurano l'erogazione delle prestazioni gia' rese in regime di
ricovero ordinario, in regime di ricovero diurno ovvero in regime ambulatoriale. Nel caso di ricorso
al regime ambulatoriale, le Regioni e le province autonome provvedono a definire per le singole prestazioni
o per pacchetti di prestazioni, in via provvisoria, adeguati importi tariffari e adeguate forme di
55
ampliano la casistica dei DRG32 ad alto rischio di inappropriatezza individuata dal DPCM
29 novembre 2001, che, se trattati in regime di day surgery o degenza ordinaria,
andrebbero, più correttamente, trasferiti in ambito ambulatoriale o di ricovero diurno. La
L. 133/08, art 79, comma 1-septies33,
dispone che le Regioni effettuino
un controllo
annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle schede di dimissione
ospedaliera,
elevato
al
100
per
cento
per
le
prestazioni
ad
alto
rischio
di
inappropriatezza; in attuazione dell’obbligo di monitoraggio previsto dall’art. 79, comma
1-septies, della L. 133/08, il ministro della salute ha emanato il decreto 10 dicembre
200934, nel quale sono specificati i parametri mediante i quali le Regioni individuano le
prestazioni per le quali effettuare i controlli sulla totalità delle cartelle cliniche. Le
politiche che, a partire dal D.P.C.M. 29/11/2001, perseguono la appropriatezza in ambito
ospedaliero al fine di migliorare l’efficienza della spesa senza compromettere la garanzia
dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), costituiscono applicazione, ante litteram, del
principio enunciato dal D.L. 95/12 (L. 135/2012):”Disposizioni per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.”
6.2.1. Se SI, specificare quali; se NO, indicare le motivazioni: - Pag. 23
La domanda mira, in caso di risposta positiva, ad individuare le tipologie di monitoraggio
concretamente ed effettivamente attivate dalla azienda sanitaria; viceversa, in caso di
risposta negativa, a conoscere le ragioni del mancato monitoraggio.
6.3 L’Azienda ha ottemperato al dettato del D.M. 10.12.2009 in materia di
controlli sulle prestazioni sanitarie acquistate da privati? - Pag. 23
Il D.M. 10/12/09, in attuazione degli adempimenti previsti dall’art. 79, comma 1-septies
della L. 133/08, determina i parametri in base ai quali le Regioni identificano le
partecipazione alla spesa, determinati in maniera da assicurare minori oneri a carico del Servizio sanitario
nazionale rispetto alla erogazione in regime ospedaliero”.
32
L’acronimo DRG ( Diagnosis Related Groups) significa Raggruppamenti omogenei di diagnosi, e costituisce, a
partire dal 1995, il sistema di retribuzione degli ospedali per l’attività di cura. Fino al 1995, gli interventi
venivano retribuiti, “ a piè di lista”, in base alle giornate di degenza, mentre con il sistema dei DRG si
remunera la prestazione. Tale sistema, che individua, quindi, un “costo standard” per tipo di prestazione, è nato
negli Stati uniti ( negli anni ‘80), e una delle prime Regioni ad applicarlo, in Italia, è stata la Lombardia.
33
L. 133/08, art 79, comma 1 septies. All'articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:2) Al fine di realizzare gli obiettivi di economicità nell'utilizzazione delle risorse e di
verifica della qualità dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le Regioni assicurano, per
ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle
corrispondenti schede di dimissione, in conformità a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle
cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali
controlli sono estesi alla totalità delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza
individuate delle Regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.»
34
Decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 10 dicembre 2009, “Controlli sulle cartelle
cliniche”.
56
prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza35 per le quali effettuare i controlli sulla
totalità delle cartelle cliniche e delle schede di dimissione ospedaliera. Tale monitoraggio
si conclude con un report annuale36, che le Regioni devono inviare, entro il 30 maggio
successivo all’anno di riferimento, al ministero della salute, e che costituisce anche
oggetto di valutazione in sede di verifica degli adempimenti per l’erogazione del
finanziamento integrativo al Servizio sanitario nazionale.
6.3.1. In caso di risposta negativa, specificare i motivi: - Pag. 23
Nel caso gli enti non abbiano effettuato il monitoraggio disciplinato dal D.M. 10.12.2009,
si chiede di illustrarne le ragioni.
7. L’Azienda ha acquisito beni con contributi in conto capitale da Regione o con
forme di finanziamento degli investimenti ad essi assimilate dal d.lgs. 118/2011
(contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici; lasciti e
donazioni vincolati all'acquisto di immobilizzazioni; conferimenti, lasciti e
35
Decreto 10 dicembre 2009 (“Controlli sulle cartelle cliniche”). art. 2:
1. Al fine di identificare le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza, le Regioni utilizzano almeno i
seguenti parametri: a) elevato scostamento del volume di ricoveri erogati in aree territoriali sub-regionali;
b) elevato valore tariffario dei singoli ricoveri; c) elevata valorizzazione tariffaria complessiva di gruppi di
ricoveri nell'ambito dei quali le prestazioni sono state erogate; d) sbilanciata proporzione, per specifici ricoveri,
tra i volumi erogati da diverse tipologie di strutture e/o da singole strutture ospedaliere del territorio subregionale. 2. Le Regioni utilizzano ulteriori parametri e/o strumenti capaci di evidenziare fenomeni quali
opportunismo nella codifica, selezione di casistica ed inappropriatezza di erogazione legati al finanziamento
prospettico dei ricoveri, anche con riferimento: A) alle soglie indicate a livello regionale per i DRG ad elevato
rischio di inappropriatezza di cui all'allegato 2C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
novembre 2001 e successive modificazioni; B) ad elevati volumi dei DH medici a carattere diagnostico. 3. Le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, garantiscono il controllo di appropriatezza sui ricoveri
relativi ai tagli cesarei a partire dal monitoraggio del livello di qualita' e completezza delle relative SDO. Le
tabelle di qualita' della codifica costituiranno la base per la definizione di programmi di intervento specifici, in
particolare nelle strutture in cui la percentuale di cesarei rappresenta oltre il 40% sul totale dei parti.
36
Decreto 10 dicembre 2009 (“Controlli sulle cartelle cliniche”), art. 3:
1. Il totale di cartelle cliniche da controllare in applicazione dei parametri di cui all'art. 2 deve essere pari ad
almeno il 2,5% del totale dei ricoveri complessivi erogati dalla Regione. 2. Le Regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano inviano al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, Direzione generale
della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema, con cadenza
annuale, entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, un report relativo ai controlli di cui al
presente decreto. 3. Nel report annuale deve essere specificato:
a)la metodologia adottata dalla Regione per l'identificazione delle prestazioni ad alto rischio di
inappropriatezza da sottoporre a controllo (compresi dettagli tecnici quali la scelta del riferimento,la
metodologia di standardizzazione, la metodologia di raggruppamento dei ricoveri, etc.); b) la tipologia di
prestazioni identificate come ad alto rischio di inappropriatezza; c) il numero dei controlli effettivamente
eseguito per ciascun erogatore; d) la metodologia utilizzata per il riscontro di qualita' e appropriatezza delle
cartelle cliniche, i protocolli di valutazione adottati e le conseguenti misure adottate; e) i risultati del processo
di controllo e le conseguenti misure adottate; f) ogni altra informazione che la Regione ritiene utile segnalare ai
fini della documentazione e caratterizzazione, anche quantitativa, delle attivita' di controllo effettuate. 4. La
trasmissione del report di cui al presente articolo costituisce oggetto di valutazione in sede di verifica
degli adempimenti, di cui all'intesa stipulata dallo Stato e le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano
il 23 marzo 2005 a cura del Comitato di cui all'art. 9 della predetta Intesa.
57
donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della Regione, di altri
soggetti pubblici o privati)? - Pag. 24
7.1 L'ammortamento di beni acquisiti con contributi in conto capitale da
Regione o con forme di finanziamento degli investimenti ad essi assimilate dal
d.lgs. 118/2011 è stato sterilizzato tramite lo storno a conto economico di
quote di tali contributi, commisurate all'ammortamento dei cespiti cui si
riferiscono? - Pag. 24
7.2 Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale da
Regione o con forme di finanziamento degli investimenti ad essi assimilate: Pag. 24
7.2.1. Laddove si sia prodotta una minusvalenza, la minusvalenza è stata
sterilizzata stornando a provento una quota di contributo commisurata alla
minusvalenza stessa?
7.2.2. Laddove si sia prodotta una plusvalenza, la plusvalenza è stata
direttamente iscritta in una riserva del patrimonio netto, senza influenzare il
risultato economico dell'esercizio?
7.2.3. I proventi della dismissione sono stati destinati al finanziamento di nuovi
investimenti?
7.2.4. E' stata rispettata la regola per la quale il nuovo acquisto può essere
effettuato solo successivamente all'incasso dei proventi della dismissione? Pag. 24
Il d.lgs. 118/2011 (art. 29, lett. c) ha disciplinato nel dettaglio le rilevazioni contabili
relative alle immobilizzazioni acquisite con contributi in conto capitale, cercando di
superare le forti eterogeneità interregionali in materia. Ulteriori indicazioni sono state
fornite attraverso l'emanazione, con D.M. 17/9/2012, di un'apposita casistica applicativa
sulla "sterilizzazione degli ammortamenti", che esemplifica anche le rilevazioni contabili
da effettuare. Il questionario intende accertare se queste disposizioni siano state
applicate. In particolare:
Il quesito 7 intende preliminarmente accertare che la fattispecie sia presente in azienda.
Al riguardo si osservi che il d.lgs. 118/2011 fa inizialmente riferimento ai "contributi in
conto capitale da Regione", ma successivamente estende le medesime regole "ai
contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici, a lasciti e donazioni
vincolati all'acquisto di immobilizzazioni, nonché a conferimenti, lasciti e donazioni di
immobilizzazioni da parte dello Stato, della Regione, di altri soggetti pubblici o privati". È
58
a questo elenco che il questionario si riferisce con l'espressione "forme di finanziamento
assimilate ai contributi in conto capitale da Regione".
Il
quesito
7.1
intende
accertare
che,
laddove
la
fattispecie
sia
presente,
gli
ammortamenti siano stati effettivamente e correttamente sterilizzati, ossia sia stata
rispettata la disposizione secondo cui "laddove siano impiegati per l'acquisizione di cespiti
ammortizzabili, i contributi [in conto capitale da Regione e le forme di finanziamento
degli investimenti ad essi assimilate] vengono successivamente stornati a proventi con
un criterio sistematico, commisurato all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono,
producendo la sterilizzazione dell'ammortamento stesso".
Il quesito 7.2 intende indagare i comportamenti aziendali nel caso un bene acquisito con
contributi in conto capitale da Regione [o forme di finanziamento degli investimenti ad
essi assimilate] venga alienato. In particolare, si vuole accertare l'aderenza alle
disposizioni del d.lgs. 118/2011, secondo cui: (i) "Nel caso di cessione di beni acquisiti
tramite contributi in conto capitale con generazione di minusvalenza, viene stornata a
provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza. La quota di contributo
residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare
l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione"; (ii)
"Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione
di plusvalenza, la plusvalenza viene direttamente iscritta in una riserva del patrimonio
netto, senza influenzare il risultato economico dell'esercizio. La quota di contributo
residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata, unitamente
alla riserva derivante dalla plusvalenza, per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti
con le disponibilità generate dalla dismissione". Intende inoltre accertare l'aderenza alle
ulteriori disposizioni contenute nella casistica applicativa, secondo cui: (iii) "Nel caso di
cessione
di
beni
acquisiti
tramite
contributi
in
conto
capitale,
il
[corrispettivo
dell'alienazione] deve essere destinato a nuovi investimenti. La destinazione deve essere
stabilita contestualmente all’alienazione e indicata nella nota integrativa del primo
bilancio successivo alla vendita. I contributi non possono essere utilizzati per il nuovo
acquisto finché l’azienda non abbia riscosso il corrispettivo dell’alienazione. Il Collegio
Sindacale verifica e attesta l’effettivo rispetto di queste disposizioni".
8. L’Azienda ha acquisito beni tramite stipulazione di mutuo?
8.1 Il Collegio ha verificato che non siano stati sterilizzati gli ammortamenti
delle immobilizzazioni acquisite con mutuo? - Pag. 24
La casistica applicativa sulla "sterilizzazione degli ammortamenti" emanata con D.M.
59
17/9/2012 stabilisce che "l’ammortamento dei beni finanziati con mutuo non può essere
sterilizzato, salvo naturalmente il caso in cui, a fronte di tale mutuo, l’azienda riceva un
contributo in conto capitale (per esempio, a copertura delle quote capitale di rimborso del
mutuo stesso)". Ciò perché "con la sterilizzazione, un contributo in conto capitale viene
ripartito tra più esercizi e partecipa per quote, come componente positivo, alla
determinazione del risultato economico dei singoli esercizi. Non può quindi esservi
sterilizzazione senza un contributo in conto capitale". Il questionario, dopo aver
preliminarmente verificato che l'azienda abbia acquisito immobilizzazioni tramite la
stipulazione di mutui (quesito 8), intende accertare (quesito 8.1) che sia stato rispettato
il divieto di sterilizzare gli ammortamenti di tali immobilizzazioni.
9. Per i beni la cui acquisizione sia stata finanziata con l'utile d'esercizio, il
Collegio ha verificato che gli ammortamenti non siano stati sterilizzati? - Pag.
24
La casistica applicativa sulla "sterilizzazione degli ammortamenti" emanata con D.M.
17/9/2012 stabilisce che "l’utile di esercizio, qualora utilizzato per l’effettuazione di
investimenti, deve essere accantonato, al momento dell’approvazione del bilancio da
parte della Regione, in un’apposita riserva denominata “Riserve da utili di esercizio
destinati ad investimenti”. La proposta di accantonamento a riserva deve essere
contenuta nella relazione sulla gestione e richiede il parere favorevole del Collegio
Sindacale. Effettuato l’investimento, la riserva viene stornata al fondo di dotazione e non
può essere utilizzata per sterilizzare gli ammortamenti". Il questionario intende accertare
che sia stato rispettato il divieto di sterilizzare gli ammortamenti delle immobilizzazioni la
cui acquisizione sia stata finanziata con l'utile d'esercizio.
10. Per i beni la cui acquisizione sia stata finanziata con contributi in conto
esercizio entro il 31/12/2011, il Collegio ha verificato che gli ammortamenti
non siano stati sterilizzati (art. 29, lett. b) del d.lgs. 118/2011)? - Pag. 24
Il d.lgs. 118/2011, come successivamente modificato dalla legge finanziaria 2013,
prevede un particolare trattamento contabile per i cespiti acquisiti a partire dall'1/1/2012
e la cui acquisizione sia stata finanziata con contributi in conto esercizio. Il quesito 10 si
sofferma, invece, sui cespiti la cui acquisizione sia stata finanziata con contributi in conto
esercizio entro il 31/12/2011. Per questi cespiti non è previsto alcun trattamento
contabile particolare e resta esclusa ogni forma di sterilizzazione degli ammortamenti. Il
questionario intende accertare che il divieto di sterilizzare gli ammortamenti sia stato
60
rispettato.
11. Il sistema informativo aziendale associa a ciascun cespite la relativa fonte di
finanziamento,
quale
base
per
l'identificazione
degli
ammortamenti
da
sterilizzare? - Pag. 24
I punti precedenti hanno evidenziato come gli ammortamenti vadano sterilizzati solo se
(e nella misura in cui) l'acquisizione delle immobilizzazioni sia stata finanziata da
determinate fonti (contributi in conto capitale da Regione; forme di finanziamento degli
investimenti
ad
essi
assimilate;
corrispettivi
dell'alienazione
di
immobilizzazioni
precedentemente acquistate con contributi in conto capitale da Regione o forme di
finanziamento degli investimenti ad essi assimilate; contributi in conto esercizio, ma solo
per acquisti successivi al 31/12/2011 e in presenza di determinate scelte contabili
operate dalla Regione e dell'azienda, secondo quanto dettagliatamente disposto dalle
casistiche applicative in merito). Per la corretta e verificabile determinazione delle
sterilizzazioni, è quindi essenziale che il sistema informativo aziendale associ a ciascun
cespite
la
relativa
fonte
di
finanziamento.
Il
quesito
11
intende
verificare
il
soddisfacimento di questa condizione.
12. Per l’assistenza farmaceutica sono stati attribuiti all’azienda obiettivi da
parte della Regione? - Pag. 25
Il legislatore nazionale ha introdotto, già a partire dall’esercizio 2002, disposizioni miranti
al
contenimento della spesa
farmaceutica,
fissando
specifici
tetti
per la
spesa
farmaceutica territoriale (convenzionata, diretta e per conto) e per la spesa farmaceutica
ospedaliera, da ultimo rispettivamente determinati nella misura del 13,1% e del 2,4% del
finanziamento complessivo ordinario del SSN per il 2012 e del 11,35% e del 3,5% per il
2013 (vedi art. 15 d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012). Considerato che detti limiti di
contenimento delle varie componenti della spesa farmaceutica e della spesa farmaceutica
complessiva fissati dal legislatore nazionale debbono essere realizzati a livello regionale e
non di singola Azienda, si chiede al Collegio se la Regione, al fine di raggiungere
l’obiettivo globale assegnatole, abbia individuato per l’Azienda specifici obiettivi per
l’assistenza farmaceutica.
La domanda mira a chiarire, nel caso di mancato rispetto da parte della Regione dei limiti
fissati dal legislatore nazionale, le responsabilità delle singole Aziende e della Regione La
risposta NO e/o la mancata compilazione dei campi da parte di tutti gli Enti del sistema
sanitario regionale è indicativa di una responsabilità della Regione per non aver dato i
61
necessari indirizzi alle Aziende.
Nel 2013 hanno superato il tetto programmato della spesa farmaceutica territoriale
(11,35%) le Regioni Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria, Lazio, Campania, Abruzzo,
Marche e Molise; hanno superato il tetto programmato della spesa farmaceutica
ospedaliera (3,5%) le Regioni Toscana, Friuli V.G., Puglia, Sardegna, Umbria, Piemonte,
Emilia Romagna, Abruzzo, Liguria, Lazio, Marche, Basilicata, Molise, Veneto, Lombardia,
Calabria e Campania e la Provincia di Bolzano (fonte: Agenzia Italiana del Farmaco AIFA Monitoraggio spesa farmaceutica Regionale gennaio/dicembre 2013 – Dati al 30 aprile
2014).
12.1. Se Si, sono stati raggiunti? - Pag. 25
La domanda mira ad individuare, nel caso di mancato rispetto da parte della Regione dei
limiti fissati dal legislatore nazionale, le rispettive responsabilità delle singole Aziende e
della Regione. Il mancato raggiungimento di specifici obiettivi assegnati dalla Regione è,
infatti, indicativo di una specifica responsabilità dell’Azienda.
12.2. L’Azienda ha attivato la distribuzione diretta dei farmaci? - Pag. 25
La domanda mira a verificare se l’Azienda abbia attivato la distribuzione diretta dei
farmaci. La distribuzione diretta è la dispensazione, per il tramite delle strutture sanitarie
(farmacie ospedaliere o altre strutture interne alle Aziende), all’atto della dimissione da
ricovero o a seguito di visita specialistica, di medicinali ai pazienti per l’assunzione e il
consumo al proprio domicilio (limitatamente al primo ciclo terapeutico completo).
L’attivazione della distribuzione diretta mira al contenimento della spesa farmaceutica
territoriale, attraverso la correlativa riduzione dell’erogazione di farmaci a carico del SSR
da parte delle farmacie aperte al pubblico e convenzionate (spesa farmaceutica
convenzionata). Con la distribuzione diretta, infatti, i farmaci a carico del SSR vengono
acquistati direttamente dalle Aziende a costi unitari sensibilmente inferiori a quelli che
deriverebbero dal rimborso dei medesimi prodotti alle farmacie convenzionate.
12.2.1. Indicare il costo delle seguenti voci, se il dato è disponibile: a) Spesa
farmaceutica ospedaliera, b) Spesa per la distribuzione diretta, c) Spesa per la
distribuzione per conto, d) Spesa farmaceutica convenzionata. - Pag. 25
La domanda mira a conoscere i costi delle varie componenti della spesa farmaceutica
complessiva, a verificarne l’incidenza e a monitorarne l’evoluzione nel tempo. Si tratta di
informazioni non ricavabili in maniera analitica direttamente dal CE (salvo per quanto
concerne la spesa farmaceutica convenzionata), che contempla le voci complessive
62
B.1.A.1 “Acquisto prodotti farmaceutici e emoderivati” e B.2.A.2 “Acquisto servizi sanitari
per farmaceutica convenzionata”. La farmaceutica ospedaliera registra i consumi di
medicinali distribuiti o somministrati all’interno delle strutture ospedaliere e nella
continuità
ospedale-territorio.
La
distribuzione
diretta
è,
come
si
è
detto,
la
dispensazione, per il tramite delle strutture sanitarie, di medicinali ai pazienti per
l’assunzione e il consumo al proprio domicilio. La distribuzione per conto è la
dispensazione di medicinali ai pazienti per l’assunzione e il consumo al proprio domicilio,
effettuata, attraverso specifici accordi, dalle farmacie territoriali, che distribuiscono i
farmaci acquistati direttamente dalle Aziende, al costo unitario della distribuzione diretta
(oltre, in molti casi, ad un compenso aggiuntivo per il servizio di distribuzione, iscritto di
norma alla voce B.2.A.9 “Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F” del CE),
quindi ad un costo significativamente inferiore a quello che si sosterrebbe con la
farmaceutica convenzionata. Il trend è positivo se si verifica una significativa riduzione
della spesa farmaceutica convenzionata a fronte di un incremento - meno significativo della distribuzione diretta e della distribuzione per conto, con conseguente riduzione della
spesa farmaceutica territoriale complessiva. Per quanto concerne la spesa farmaceutica
ospedaliera si segnala che tra i relativi costi non sono inseriti quelli per la distribuzione e
somministrazione di farmaci a pazienti ricoverati in strutture private che vengono
rimborsati nell’ambito del DRG complessivo (di norma voce B.2.A.7 “acquisto Servizi
sanitari per assistenza ospedaliera”). L’incidenza della spesa farmaceutica ospedaliera
dovrebbe, pertanto, essere valutata anche in relazione al numero delle case di cura
private operanti nella Regione.
12.2.2. Se il dato non è disponibile indicare i motivi. - Pag. 25
La mancata conoscenza dei dati deve essere motivata, in quanto si tratta di informazioni
che Regioni e Province autonome sono tenute a comunicare al Ministero della Salute. Il
Ministero della Salute, infatti, ha istituito nel corso degli ultimi anni, banche dati per il
monitoraggio dei consumi dei farmaci, prevedendo la trasmissione di appositi flussi
informativi (quantità e valore economico dei medicinali) al NSIS (Nuovo Sistema
Informativo Sanitario) da parte delle Regioni e delle Province autonome, con riguardo alla
distribuzione diretta e per conto (D.M. 31 luglio 2007, modificato con D.M. 13 novembre
2008) e alla distribuzione ospedaliera (D.M. 4 febbraio 2009).
Per quanto concerne,
invece, la farmaceutica convenzionata, la Legge Finanziaria 1999 (Legge n. 448 del 23
dicembre 1998) e successive modifiche prevede che le Regioni e le Province autonome,
attraverso l’Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, trasmettano al Ministero
63
della Salute - Dipartimento per la Valutazione dei Medicinali e la Farmacovigilanza, i dati
relativi alla vendita, da parte delle farmacie aperte al pubblico, di tutti i medicinali erogati
con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, incluso l’ossigeno terapeutico (Flusso
OsMed).
I dati dei flussi informativi vengono utilizzati dall’AIFA per il monitoraggio
periodico delle varie componenti della spesa farmaceutica e per il calcolo degli
scostamenti rispetto ai tetti programmati.
Si segnala che con D.M. in data 11 giugno 2010 si è, inoltre, prevista l'istituzione della
banca dati per il monitoraggio dei dispositivi medici che le strutture sanitarie
direttamente gestite dal SSN acquistano o rendono disponibili all'impiego. Oggetto del
monitoraggio sono: i dispositivi medici distribuiti alle unità operative delle strutture di
ricovero e cura destinati al consumo interno o alla distribuzione diretta; i dispositivi
medici acquistati o resi disponibili dalle Aziende Sanitarie Locali o strutture equiparate e
destinate alle strutture del proprio territorio per consumo interno, distribuzione diretta o
distribuzione per conto.
13. PERSONALE – fondi e contrattazione integrativa – pag. 26
FERIE NON GODUTE: NOTA.
Nel questionario non sono stati previsti quesiti sulle ferie non godute, in considerazione
del divieto di monetizzazione delle stesse stabilito dall’art. 5, comma 8, del d.l.6 luglio
2012, n. 95, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 135. La questione presumibilmente porrà
comunque alcuni problemi, a partire dalla registrazione in bilancio di sopravvenienze
attive, derivanti dallo svuotamento dell’apposito fondo. Inoltre permangono situazioni
che,
alla
luce
della
giurisprudenza
comunitaria,
possono
portare
all’erogazione
dell’indennità sostitutiva. Problemi gestionali possono poi derivare dalla richiesta di
godimento di ferie - maturate nel tempo - per periodi considerevoli. Sulla problematica si
rinvia agli allegati nn. 5a-5b-5c.
13. Nel costo del personale sono compresi i fondi per la retribuzione di risultato,
maturata già nel diritto nel corso del 2013, ma non ancora corrisposta? - Pag.
26
I fondi per la retribuzione di risultato rappresentano un incentivo economico al
raggiungimento di risultati aziendali previsti da parte del personale. In sostanza, i fondi
in questione si atteggiano come una componente (variabile) della retribuzione totale da
corrispondere al personale e, pertanto, detti oneri devono riflettersi nel bilancio di
esercizio come componente negativo di reddito. La ratio è ascrivibile alla norma generale
dell’art. 2423-bis, comma 1, cod. civ. in cui si prescrive di tener conto dei proventi e
degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del
64
pagamento. Altresì, bisogna considerare anche quanto disposto nel Principio Contabile n.
12, che considera nella voce B9 del conto economico <<Costi del personale>> l’iscrizione
dei costi sostenuti nell’esercizio per il personale dipendente.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, la quantificazione dei fondi per la retribuzione di
risultato trova applicazione secondo il principio di competenza che impone l’inclusione di
detti oneri a conto economico come componente negativo di reddito, sebbene tale forma
di incentivo non sia stata ancora corrisposta al dipendente.
13.1 La determinazione delle risorse dei fondi destinati al finanziamento della
contrattazione integrativa rispetta gli indirizzi di coordinamento regionale ed i
limiti fissati dal CCNL di riferimento? - Pag. 26
La determinazione delle risorse relative ai fondi destinati al finanziamento della
contrattazione integrativa deve riflettere l’indirizzo di coordinamento regionale, nonché
rispecchiare le disposizioni fissate a livello generale dal Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro di riferimento.
Pertanto, il quesito mira a verificare se le risorse destinate ai fondi relativi alla
contrattazione integrativa rispecchiano le norme di coordinamento e determinazione
fissate sia a livello nazionale che regionale.
13.1.1. In particolare
a) gli oneri relativi alla contrattazione integrativa sono iscritti nel 2013 per
complessivi (euro). - Pag. 26
Indicare l’importo complessivo degli oneri relativi alla contrattazione integrativa riferiti
all’esercizio di competenza.
b) Il Collegio ha verificato la compatibilità dei costi della contrattazione
integrativa
con
i
vincoli
di
bilancio
nell'anno
2013
e
quelli
derivanti
dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi di quanto previsto dall'art.40-bis,
comma 1, del d.lgs. 165/2001? - Pag. 26
Il Collegio Sindacale, tra i vari controlli inerenti alla veridicità e alla correttezza del
bilancio, deve anche attuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
integrativa con i vincoli di bilancio (quindi la relativa copertura finanziaria) ed il rispetto
dei limiti derivanti dall’applicazione delle norme di legge. Altresì, il Collegio deve
verificare anche la compatibilità degli stessi con le disposizioni inderogabili che incidono
sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.
65
Il quesito mira, dunque, a monitorare i controlli effettuati dal Collegio e, soprattutto, a
verificare che i fondi per la contrattazione integrativa riflettano le disposizioni vigenti,
trovino copertura e non alterino i vincoli di bilancio.
13.2 Sono state conteggiate tra le sopravvenienze passive le somme pagate nel
2013 a titolo di arretrato per competenze contrattuali pregresse per un importo
pari a (euro) - Pag. 26
Le sopravvenienze passive sono componenti straordinarie di reddito che derivano da
operazioni di natura straordinaria o da eventi eccezionali. Nello specifico, si intendono
delle nuove passività che si aggiungono alle precedenti o nuovi costi che derivano
entrambi da eventi imprevedibili, occasionali o accidentali.
Le competenze contrattuali pregresse si riferiscono ad oneri relativi a costi corrisposti nel
2013 a titolo di arretrato e, dunque, destinati ad essere di competenza di esercizi
antecedenti; pertanto, non potendo iscriverli nei bilanci degli esercizi di competenza,
vengono iscritti nel bilancio in corso come componente (negativo) straordinario di
reddito.
Il quesito mira a comprendere quanta parte delle sopravvenienze passive è ascrivibile a
titolo di arretrato per competenze contrattuali pregresse e se tale fenomeno si ripete nel
tempo. Tale eventualità potrebbe configurarsi come una non corretta – o addirittura
mancata – imputazione ai costi dell’esercizio di competenza degli arretrati di che trattasi.
66
14. PERSONALE – Costo delle prestazioni di lavoro – pag. 26
14. Indicare al 31/12/2013 il costo delle prestazioni di lavoro (comprensivo dei
costi accessori e IRAP), anche ai fini del rispetto dell’art. 9, comma 28, d.l.
78/2010: - Pag. 26
La tabella mira ad acquisire le informazioni sul costo di tutte le prestazioni di lavoro
(sanitarie,
sociosanitarie,
non
sanitarie,
a
tempo
indeterminato
e
determinato,
occasionali, etc.).
Il costo delle prestazioni di lavoro per le finalità che la tabella si prefigge di individuare
deve essere inteso al lordo dei costi accessori e dell’IRAP. La giurisprudenza contabile
(vedi Sezioni Riunite centrali in sede di controllo, delibera n. 27/2011/CONTR) ha
esplicitato che ai fini dell’attuazione della normativa in materia di personale appare
maggiormente coerente prendere in considerazione la spesa di personale nel suo
complesso, ossia al lordo delle componenti escluse ai fini dell’applicazione dell’art. 1
comma 557.
Il costo delle prestazioni di lavoro è stato suddiviso nelle seguenti tipologie:
I.
Personale dipendente a tempo indeterminato;
II.
Personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa: da intendersi il personale indicato al primo
periodo del comma 28, art. 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
III.
Personale
con
contratti
di
formazione-lavoro,
altri
rapporti
formativi,
somministrazione di lavoro e lavoro accessorio: da intendersi il personale indicato al
secondo periodo del comma 28, art. 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
IV.
Personale comandato: da intendersi come differenza tra il costo del personale in
comando ed il rimborso del personale comandato (prendere a riferimento le voci del
conto economico A.3.B.1.1, A.3.B.2.1, A.3.B.3.1, B.2.A.14.4);
V.
Altre prestazioni di lavoro non considerate precedentemente: si tratta di una voce
residuale che dovrebbe comprendere quelle tipologie di prestazioni di lavoro (sanitarie,
sociosanitarie e non sanitarie) che non possono rientrare in una delle categorie sopra
evidenziate.
Dunque, i costi sostenuti dagli enti relativamente a tutte le tipologie di personale
dovrebbero essere ricompresi nella tabella suddividendoli per ciascuna tipologia di
prestazione di lavoro sopra individuata.
L’impostazione triennale della tabella permette di verificare il rispetto di quanto prescritto
al comma 28, art. 9, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i.,
67
relativamente alla spesa del
personale. Infatti, le disposizioni della norma in esame costituiscono principi generali ai
fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano, oltre ai vari enti
individuati (Regioni, Province autonome, enti locali), anche gli enti del Servizio sanitario
nazionale.
Le disposizioni relative al comma 28, dell’art. 9, del D.L. n. 78/2010, individuano un
limite massimo alla spesa del personale, da calcolare in base a due paramenti definiti nel
modo seguente:
a) “gli enti possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della
spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”;
b) “Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al
lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere
superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009”.
La tabella evidenzia altresì l’incidenza del costo delle prestazioni di lavoro del 2013
rispetto al 2009 come previsto dell’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 ed inoltre, per
completezza di analisi, anche l’incidenza delle suddette spese 2013 rispetto agli anni
2011 e 2012.
14.1. Il collegio
verifica che i contratti di servizi non vengano utilizzati per
eludere le norme relative al contenimento della spesa di personale? - Pag. 26
14.2. Evidenziare le criticità rilevate: - Pag. 26
Come noto i recenti divieti normativi di effettuare assunzioni e i vincoli di bilancio
presenti nella maggior parte dei contesti regionali hanno portato le aziende a delegare a
soggetti esterni attraverso la sottoscrizione di contratti di servizio molte attività e
funzioni che un tempo erano internalizzati.
Tale prassi, perfettamente lecita, consente alle aziende di rendere più elastica la propria
struttura dei costi ed il mantenimento delle funzioni.
Appare evidente tuttavia come l’esternalizzazione delle funzioni possa nella pratica
operativa prestarsi come strumento per aggirare specifiche norme.
Con questa domanda si vuole sensibilizzare il Collegio a monitorare, nell’ambito del suo
controllo di regolarità amministrativa, il fenomeno ed a riferire in sede di questionario
allo scopo di intercettare quei casi che risultino palesemente in contrasto con la norma.
Oltre al mancato rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale tra le
criticità potenzialmente riscontrabili si ricordano:
68
- divieto di subappalto di manodopera;
- maggiore onerosità della funzione.
15. Spesa per il personale – Pag. 27
15.1 La spesa per il personale (da intendersi come costo di competenza
dell'anno) nell'esercizio 2013 ha rispettato il limite previsto dall'art. 2, comma
71, della legge n. 191 del 2009:
N.B.: la tabella va compilata con i dati richiesti anche se la Regione ha dettato
disposizioni
difformi.
In
questa
ipotesi
fornire
le
precisazioni
del
caso
rispondendo anche alla domanda successiva (15.2). - Pag. 27
La tabella in esame mira a verificare il rispetto del limite prescritto dall’art. 2, comma 71,
della legge n. 191 del 2009; pertanto, la tabella deve essere compilata in tutte le sue
parti, così come strutturata, dai Collegi sindacali degli enti del servizio sanitario,
indipendentemente dal fatto che la Regione, legiferando in materia, abbia dettato
disposizioni difformi. Tale considerazione è ascrivibile alla necessità di avere riferimenti
uguali per tutti gli enti, quali che siano le normative specifiche di ogni Regione, al fine di
effettuare confronti tra Regioni sull'andamento della spesa del personale.
Per quanto concerne, dunque, le Regioni in equilibrio economico che hanno legiferato in
maniera difforme, le peculiarità devono essere esplicitate nel quesito 15.2.
Si segnala, peraltro, che la Corte costituzionale, con sentenza 10 giugno 2011 n. 182, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2, lett. b) della l. reg. Toscana
29 dicembre 2010, n. 65, che disponeva che per l’anno 2011 gli enti e le aziende del
servizio sanitario regionale avrebbero dovuto contenere le spese per il personale entro i
limiti delle spese sostenute nel 2006, ridotte dell’1,4%, in difformità alla previsione
dell’art. 2, comma 71, L. 191/2009, cit., che per il triennio 2011-2012 fissa l’anno di
comparazione al 2004.
Con riferimento all’esposizione dei dati da inserire nella tabella, in riferimento alla spesa
del personale, si è scelto di individuare in modo univoco il criterio di competenza; va da
sé, dunque, che il costo da intendersi sarà unicamente il costo di competenza dell’anno.
A seguito dell’emanazione del D. L. n. 207/2012, in particolare l’art. 3 bis, al fine di
contrastare le criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nel
territorio della provincia di Taranto, per il triennio 2013-2015, è sospesa, nel limite di
spesa di 10 milioni di euro annui, con riferimento all'azienda sanitaria locale di Taranto,
l'applicazione: a) delle disposizioni relative alla limitazione del turn-over e al rispetto del
69
vincolo di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e alla
limitazione di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni; b) delle disposizioni limitative dei posti letto, di cui al Piano di rientro e di
riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012, sottoscritto dalla regione
Puglia; c)
delle disposizioni limitative degli accordi contrattuali con le strutture
accreditate di cui al Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale
2010-2012, sottoscritto dalla regione Puglia.
15.2 in caso di mancato rispetto del limite specificare i motivi. Pag. 27
Il quesito mira ad evidenziare le motivazioni sottostanti al mancato rispetto del limite
previsto dalla normativa nazionale (dall’art. 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009).
Dunque, i compilatori del questionario devono esplicitare i motivi che hanno portato al
mancato rispetto del limite previsto.
In tale casistica rientrano anche quegli enti che hanno rispettato le disposizioni previste
dalla disciplina dettata a livello regionale, che però, in caso di Regione in equilibrio
economico, può non riflettere i limiti imposti dalla normativa prescritta all’art. 2, comma
71, della legge n. 191 del 2009. Nel caso specifico, dunque, i compilatori dei questionari
relativi ad enti per i quali la Regione ha legiferato dettando disposizioni difformi, tali da
non riflettersi nella tabella individuata al quesito 15.1, possono chiarire la peculiarità
della situazione illustrando le disposizioni prescritte, includendo anche il relativo calcolo
del limite (le delucidazioni del calcolo possono essere descritte anche con una nota
aggiuntiva da inserire nei fogli denominati “Annotazioni”).
15.3 L'ente, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Regione, ha dato attuazione
all'art. 2, comma 72, della legge n. 191 del 2009. Pag. 27
Il
quesito
mira
a
verificare,
nell’ambito
degli
indirizzi
fissati
dalla
Regione,
il
conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa. Infatti, la normativa
richiamata prescrive quanto segue: “Gli enti destinatari delle disposizioni di cui al comma
71, nell’ambito degli indirizzi fissati dalle Regioni, anche in connessione con i processi di
riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione ed efficientamento della rete
ospedaliera, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal
medesimo comma:
a)
predispongono un programma annuale di revisione delle consistenze di personale
dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti di
70
collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con
convenzioni, finalizzato alla riduzione della spesa complessiva per il personale, con
conseguente ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa per
la cui costituzione fanno riferimento anche alle disposizioni recate dall’ articolo 1, commi
189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;
b) fissano parametri standard per l’individuazione delle strutture semplici e complesse,
nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della
dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
comunque delle disponibilità dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa
così come rideterminati ai sensi del presente comma”.
15.3.1 In caso di risposta negativa ad almeno uno dei punti precedenti,
specificare i motivi - Pag. 27
Il quesito pone in evidenza le motivazioni che hanno portato l’ente al mancato rispetto
degli obiettivi di contenimento della spesa prescritti dalla normativa richiamata al quesito
precedente.
16. Oneri straordinari della gestione. - Pag. 28
16.1. Nel 2013, tra gli oneri straordinari sono stati rilevati i seguenti valori: (1)
Cambiamenti di stima rispetto a quelle dei bilanci degli esercizi precedenti; (2)
Cambiamenti di principi contabili rispetto a quelli dei bilanci degli esercizi
precedenti; (3) Correzione di errori nelle poste di bilancio relativi ad esercizi
precedenti. - Pag. 38
Il quesito, posto in forma di tabella, non indaga il dettaglio di tutti i proventi e gli oneri
straordinari, perché informazioni sufficienti dovrebbero già essere contenute nel modello
ministeriale CE. Tiene però conto che l'entrata in vigore del d.lgs. 118/2011 potrebbe
aver comportato consistenti modifiche nei principi di valutazione impiegati dalle aziende
per la redazione dei propri bilanci; potrebbe inoltre aver rappresentato l'occasione per
rivedere stime e correggere errori. Al riguardo, il principio contabile nazionale OIC 29
distingue tra cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stima, correzione di errori.
In estrema sintesi:

"Un cambiamento di principio contabile è rappresentato da una o più variazioni
rispetto ai principi contabili adottati nel precedente esercizio". In generale, "un
cambiamento di principio contabile deve essere applicato retroattivamente": "si ha
applicazione retroattiva quando il nuovo principio contabile trova applicazione anche
71
su fatti ed operazioni avvenuti negli esercizi precedenti a quello in cui interviene il
cambiamento, come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato. Tali fatti ed
operazioni vengono quindi riflessi nel bilancio in cui avviene il cambiamento di
principio contabile in conformità al nuovo principio". "Gli effetti di una variazione dei
criteri di valutazione adottati vanno rilevati tra i proventi e oneri straordinari".

I cambiamenti di stime contabili, al contrario, sono riconducibili alla "acquisizione di
maggiori o ulteriori informazioni o di accresciuta esperienza in merito a presupposti o
fatti sui quali era fondata la stima originaria"; pertanto "rientrano nel normale
procedimento di formazione di stima" e non "comportano l’evidenza di elementi
straordinari di reddito".

Un errore, infine, "consiste nella impropria o nella mancata applicazione di un
principio contabile, nel caso in cui, al momento in cui esso viene commesso, siano
disponibili le informazioni e i dati necessari per il suo corretto trattamento. Possono
verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di
negligenza nel raccogliere tutte le informazioni ed i dati disponibili per un corretto
trattamento contabile". In generale, la correzione degli errori "deve avvenire
nell’esercizio stesso in cui essi vengono scoperti, attraverso la rettifica della posta
patrimoniale che a suo tempo fu interessata dall’errore, con contropartita alla voce
'proventi ed oneri straordinari - componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti'".
In generale, pertanto, tra i proventi e gli oneri straordinari dovrebbero trovare
collocazione gli effetti dei cambiamenti di principi contabili e della correzione di errori,
non invece gli effetti di cambiamenti di stima. Va però osservato che:
Il d.lgs. 118/2011 (art. 29, lett. f) introduce una definizione di proventi e oneri
straordinari che è più ampia di quella civilistica: "le plusvalenze, le minusvalenze, le
donazioni che non consistano in immobilizzazioni, né siano vincolate all'acquisto di
immobilizzazioni, nonché le sopravvenienze e le insussistenze, sono iscritte fra i proventi
e gli oneri straordinari".
La circolare congiunta del Ministero della Salute (Dipartimento della programmazione e
dell'ordinamento del SSN) e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento
Ragioneria Generale dello Stato) del 25/03/2013, nel confermare la necessità di
ricalcolare i fondi ammortamento all'1/1/2012, applicando retroattivamente le aliquote
contenute nell’allegato 3 del d.lgs. 118/2011, indipendentemente dalla fonte di
finanziamento del cespite, ha stabilito che "la variazione derivante [...] non dovrà essere
imputata al conto economico 2012, ma dovrà essere contabilizzata a stato patrimoniale
2012 come posta di patrimonio netto".
72
PARTE TERZA - STATO PATRIMONIALE
1. Stato patrimoniale attivo – pagg. 29-33
1.2. Stato patrimoniale passivo – pagg. 34-36
Per quanto riguarda gli aspetti generali si rinvia – mutatis mutandis - a quanto illustrato
con riferimento al conto economico. In particolare, anche qui si chiede la verifica della
concordanza dei dati con il modello SP allegato alla Nota integrativa, e si chiede di
compilare i prospetti della stato patrimoniale attivo e passivo secondo lo schema
ministeriale.
2. Il Collegio ha accertato che lo Stato Patrimoniale riclassificato dell'ultimo
esercizio è il seguente ... - Pag. 37
La riclassificazione proposta rivede, sotto il profilo dell’analisi finanziaria, lo Stato
Patrimoniale delle aziende, al fine di considerare le caratteristiche di liquidità ed
esigibilità dei singoli elementi dell’attivo e del passivo. In particolare, sono da intendersi
"a breve" le disponibilità liquide e le attività destinate a trasformarsi in liquidità entro 12
mesi. Analogamente, sono da intendersi "a breve" le passività destinate a generare
uscite di liquidità entro 12 mesi. Sulla base di tali definizioni, il prospetto richiede di
disaggregare alcune macroclassi e classi dello stato patrimoniale in una quota "a breve" e
una "a medio lungo". Le macroclassi e classi interessate sono: (1) immobilizzazioni
finanziarie; (2) crediti iscritti nell'attivo circolante; (3) fondi per rischi e oneri; (4) debiti.
3. Si è proceduto al ricalcolo degli ammortamenti pregressi secondo quanto
stabilito dalla circolare MEF-MdS del 25/03/2013?
3.1. Se SI, specificare l'impatto sul risultato dell'esercizio in cui il ricalcolo è
stato effettuato; l'impatto su utile e perdite portati a nuovo; l'impatto su altre
voci di patrimonio netto.
3.2. Dell'operazione si è data adeguata notizia in nota integrativa nell'esercizio
in cui il ricalcolo è stato effettuato? - Pag. 38
La versione originaria del d.lgs. 118/2011 (art. 29, lett. b) faceva espressamente salvi gli
ammortamenti effettuati negli esercizi 2011 e precedenti. La legge finanziaria 2013,
tuttavia,
ha
abrogato
tale
disposizione,
imponendo
così
il
ricalcolo
dei
fondi
ammortamento all'1/1/2012 tramite l'applicazione retroattiva delle aliquote contenute
nell’all. 3, del d.lgs. 118/2011, indipendentemente dalla fonte di finanziamento del
73
cespite.
La
circolare
congiunta
del
Ministero
della
Salute
(Dipartimento
della
programmazione e dell'ordinamento del SSN) e del Ministero dell'Economia e delle
Finanze (Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato) del 25/03/2013, nel confermare
la necessità del ricalcolo, ha stabilito che "la variazione derivante [...] non dovrà essere
imputata al conto economico 2012, ma dovrà essere contabilizzata a stato patrimoniale
2012 come posta di patrimonio netto". La circolare non specifica le scritture contabili da
effettuare, né distingue tra ammortamenti sterilizzabili e non sterilizzabili. È quindi
probabile la presenza di comportamenti contabili differenziati tra Regioni, nonché tra
aziende della medesima Regione. Tuttavia, ipotizzando che la variazione dei fondi
ammortamento derivante dal ricalcolo sia stata pari a X per ammortamenti sterilizzabili e
Y
per
ammortamenti
non
sterilizzabili,
l'effetto
netto
del
ricalcolo
sarà
stato
sterilizzazione
degli
presumibilmente il seguente:
Incremento dei fondi ammortamento: X+Y
Decremento
delle
ammortamenti
voci
di
patrimonio
(Finanziamenti
per
netto
deputate
investimenti;
alla
donazioni
e
lasciti
vincolati
a
investimenti): X
Decremento della voce di patrimonio netto relativa a utili e perdite portati a nuovo (per
esempio tramite l'iscrizione di una riserva negativa per ricalcolo ammortamenti): Y
Impatto sul risultato d'esercizio: Nullo.
La rilevanza dell'operazione impone che motivazioni del ricalcolo, criteri utilizzati ed
effetti sul bilancio vengano illustrati in nota integrativa. Ciò anche perché, limitatamente
agli ammortamenti non sterilizzati, il maggior valore dei fondi ammortamento (Y,
nell'esempio) si traduce in minori costi a carico degli esercizi futuri.
Il questionario intende appunto accertare: se il ricalcolo sia stato effettuato, nell'esercizio
2012 oppure in quello 2013 (quesito 3); quale impatto abbia avuto su risultato
d'esercizio e parti ideali del patrimonio netto (quesito 3.1); se sia stato adeguatamente
illustrato in nota integrativa (quesito 3.2).
3.3. I crediti per contributi in conto capitale dallo Stato, dalla Regione e da altri
Enti pubblici sono supportati da apposito provvedimento di assegnazione? Pag. 38
Il D.lgs. 118/2011 (art. 29, c. 1, lett. c) stabilisce che "i contributi in conto capitale da
Regione sono rilevati sulla base del provvedimento di assegnazione", aggiungendo poi
che "le presenti disposizioni si applicano anche ai contributi in conto capitale dallo Stato e
da altri enti pubblici". Solo a fronte di un apposito provvedimento di assegnazione, in altri
termini, l'azienda può iscrivere nel patrimonio netto un "finanziamento per investimenti"
74
e nell'attivo patrimoniale, in contropartita, il corrispondente credito. Il quesito 3.3 intende
verificare che ad ogni credito per contributi in conto capitale iscritto nell'attivo
patrimoniale corrisponda un apposito provvedimento formale di assegnazione da parte
del soggetto erogatore.
3.4. Il costo delle rimanenze di beni fungibili è calcolato con il metodo della
media ponderata? - Pag. 38
Il D.lgs. 118/2011 (art. 29, c. 1, lett. a) stabilisce che "il costo delle rimanenze di beni
fungibili è calcolato con il metodo della media ponderata". Si tratta di una norma più
restrittiva di quella del codice civile (art. 2426) secondo cui, invece, " il costo dei beni
fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: primo
entrato, primo uscito o: ultimo entrato, primo uscito". Il quesito 3.4 intende appurare
che il criterio di valutazione previsto dal d.lgs. 118/2011 sia stato effettivamente
applicato.
3.5. Nella valutazione delle rimanenze si è tenuto conto anche di eventuali
scorte di reparto e di scorte di proprietà dell'azienda ma fisicamente ubicate
presso terzi (per esempio nell'ambito della distribuzione per nome e per conto)?
- Pag. 38
Le rimanenze di magazzino non si limitano alle rimanenze presso i magazzini principali
dell'azienda, ma comprendono tutte "le rimanenze di magazzino presso gli stabilimenti e i
magazzini della impresa", nonché "le giacenze di proprietà dell'impresa presso terzi"
(Principio contabile OIC 13). Nel declinare questa definizione con riferimento specifico alle
aziende sanitarie pubbliche, lo schema di nota integrativa emanato con d.lgs. 118/2011 e
modificato con D.M. 20/3/2013 richiede (tab. 15) la specifica valorizzazione di "scorte di
reparto" e di beni "presso terzi per distribuzione per nome e per conto". Il quesito 3.5
intende verificare che la rilevazione delle rimanenze si sia effettivamente estesa a queste
due fattispecie.
3.6. Le immobilizzazioni,
dall'esercizio
2012
eccezion
utilizzando
fatta per
contributi
in
quelle
conto
acquistate
esercizio,
a
sono
partire
state
ammortizzate sulla base dei coefficienti previsti dall'allegato 3 al d.lgs.
118/2011?
3.6.1. Se no, motivare, distinguendo tra (I) utilizzo di aliquote più elevate a
seguito di autorizzazione regionale e (II) altre motivazioni. - Pag. 38
Il d.lgs. 118/2011 (all. 3) introduce un sistema di aliquote di ammortamento
75
obbligatorie, che sostituisce le previgenti aliquote regionali. L'utilizzo di aliquote inferiori
a quelle dell'all. 3 non è consentito. L'utilizzo di aliquote superiori era esplicitamente
consentito
dalla
versione
originaria
del
decreto
(art.
29,
c.1,
lett.
b)
previa
"autorizzazione regionale". Tale facoltà è stata abrogata dalla legge finanziaria 2013, ma
viene riproposta nello schema di nota integrativa approvato con D.M. 20/3/2013.
Dell'eventuale utilizzo di aliquote superiori a quelle previste dall'all. 3 si deve appunto
dare evidenza in nota integrativa (sezioni IMM01 e IMM02). Il questionario intende
verificare: (i) se l'azienda abbia applicato le aliquote di ammortamento previste dal d.lgs.
118/2011 (all. 3); (ii) in caso contrario, per quali motivi non l'abbia fatto, distinguendo
tra la motivazione canonica (utilizzo di aliquote più elevate previa autorizzazione
regionale) e altre eventuali motivazioni. Dal quesito sono escluse le immobilizzazioni
"acquistate a partire dall'esercizio 2012 utilizzando contributi in conto esercizio" perché il
loro ammortamento è assoggettato a una particolare disciplina (vd. infra).
3.6.2. Le immobilizzazioni acquistate nell'esercizio 2013 utilizzando contributi
in conto esercizio: (a) sono state ammortizzate al 40%; (b) sono state
ammortizzate sulla base dei coefficienti previsti dall'allegato 3 al d.lgs.
118/2011, provvedendo nel contempo a stornare dal conto esercizio al conto
capitale una quota pari al 40% del contributo utilizzato; (c) altro. Se altro,
specificare di seguito. - Pag. 38
La versione originaria del d.lgs. 118/2011 (art. 29 c. 1 lett. b) stabiliva che "i cespiti
acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore,
devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione". In merito, la
casistica ministeriale approvata con D.M. 17/9/2012, "al fine di salvaguardare il principio
di rappresentazione veritiera e corretta, nel pieno rispetto dello spirito della norma e del
suo impatto su patrimonio netto e risultato d’esercizio", prescriveva la seguente modalità
di rilevazione: "(i) nell’esercizio di acquisizione, iscrizione della immobilizzazione nello
stato patrimoniale. Nell’esercizio di acquisizione e negli esercizi successivi, progressivo
ammortamento dell’immobilizzazione stessa, nel rispetto del principio di competenza
economica e secondo quanto previsto dalle norme generali sulle immobilizzazioni; (ii)
nell’esercizio di acquisizione, iscrizione a conto economico di un costo pari al valore
dell’immobilizzazione, con contropartita nei “Finanziamenti per investimenti da rettifica
contributi in conto esercizio” del patrimonio netto. Questa scrittura di fatto storna la
quota di contributo utilizzata per acquisire l’immobilizzazione da conto esercizio a conto
capitale [...]; (iii) nell’esercizio di acquisizione e negli esercizi successivi, progressivo
76
utilizzo del finanziamento per investimenti per sterilizzare gli ammortamenti, secondo
quanto previsto dalle norme generali sulle sterilizzazioni".
La legge finanziaria 2013 ho modificato questa disposizione, introducendo un periodo
transitorio: "b) a partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando contributi in
conto
esercizio,
indipendentemente
dal
loro
valore,
devono
essere
interamente
ammortizzati nell'esercizio di acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti
acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore,
devono essere interamente ammortizzati applicando le seguenti percentuali per esercizio
di acquisizione: 1) esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore nel 2012,
2013, 2014, 2015 e 2016; 2) esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore
nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015; 3) esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del
loro valore nel 2014; per il 40% nel 2015; 4) esercizio di acquisizione 2015: per 1'80%
del loro valore nel 2015; per il 20% nel 2016".
Nelle more della formale emanazione della casistica ministeriale che disciplina la
tematica,
alla
chiusura
dell'esercizio
2013,
con
riferimento
alle
immobilizzazioni
acquistate nell'esercizio 2013 utilizzando contributi in conto esercizio, le aziende possono
quindi aver: (a) ammortizzato le immobilizzazioni al 40% (secondo la lettera del d.lgs.
118/2011
come
modificato
dalla
legge
finanziaria
2013);
(b)
ammortizzato
le
immobilizzazioni sulla base dei coefficienti previsti dall'allegato 3 al d.lgs. 118/2011,
provvedendo nel contempo a stornare dal conto esercizio al conto capitale una quota pari
al 40% del contributo utilizzato (adattando quindi il meccanismo previsto dalla casistica
ministeriale all'intervenuta modifica del d.lgs. 118/2011); (c) adottato soluzioni difformi
dalle due modalità qui descritte. Il quesito intende verificare il trattamento contabile
prescelto.
3.7. Nel 2013 sono stati dichiarati fuori uso ed eliminati dalle immobilizzazioni
beni
per
il
seguente
importo
-
indicare
l'importo
al
netto
del
fondo
ammortamento - (euro). - Pag. 38
Nel caso di immobilizzazioni dichiarate fuori uso con specifici provvedimenti nel corso del
2012, occorre indicare l’importo del valore residuo del bene (valore netto, pari alla
differenza tra valore lordo e fondo ammortamento) che risultava iscritto in contabilità al
momento della dismissione. I beni non più utilizzabili nel processo produttivo devono
essere
stralciati
anche
dai
relativi
inventari
ed
rottamazione (o cessione a terzi) in apposito elenco.
77
eventualmente
iscritti
fino
alla
3.8. L'azienda ha accertato a campione l’esistenza fisica dei principali beni
materiali. - Pag. 38
È richiesto se l’Azienda abbia provveduto, utilizzando il metodo del campionamento, alla
conciliazione tra inventario contabile ed inventario fisico dei beni. Tale controllo deve
essere effettuato al termine dell’esercizio verificando che i beni (in particolare quelli
mobili di maggior valore) il cui valore risulta rilevato nel patrimonio e descritto negli
inventari siano fisicamente esistenti e utilizzati. Ci si vuole sincerare, quindi, se il
controllo venga ordinariamente effettuato solo su base contabile (libro cespiti) o
materialmente venga effettuata una verifica fisica dei beni per verificarne l’esistenza e lo
stato di uso. L’assenza della verifica da parte dell’azienda non esenta naturalmente il
Collegio Sindacale dallo svolgimento delle attività di controllo previste nei principi di
revisione e nelle norme di comportamento.
4. ORGANISMI PARTECIPATI – Pag. 39
4.1. Informazioni sugli organismi partecipati al 31/12/2013 – Pag. 39
La tabella serve per acquisire le principali informazioni sugli organismi partecipati. Nello
specifico, la denominazione dell’organismo partecipato, la forma giuridica, il settore di
attività, il valore della partecipazione e la loro dimensione in termini di patrimonio e di
giro di affari. Vengono, inoltre, richieste informazioni anche sui loro risultati, che siano
positivi o negativi (perdite), ed il criterio di valutazione adoperato (Metodo del costo o del
patrimonio netto).
Nella tabella in questione assume notevole importanza l’inserimento del Codice Fiscale
dell’organismo partecipato, in quanto rappresenta l’unico elemento di identificazione ai
fini di una individuazione univoca delle partecipate.
4.2. Informazioni sui trasferimenti dell'ente a favore degli organismi partecipati
- Pag. 39
La tabella integra la precedente, per avere notizia dei trasferimenti che vengono
effettuati, a vario titolo, agli organismi partecipati. Questo serve per comprendere se la
solidità (o la debolezza) delle aziende partecipate dipende o meno dalla situazione
dell’ente proprietario. Chiaramente è la combinazione delle fonti il profilo cui si deve
prestare attenzione: se l’azienda partecipata è in perdita e le si versano contributi in
conto capitale occorre verificare che non ci si trovi di fronte ad un’elusione dell’art. 6, c.
78
19 del d.l. 78/201037.
5. CREDITI - Pag. 40
La principale funzione dei questionari è quella di verificare se il bilancio fornisce una
rappresentazione veritiera e corretta sia della situazione patrimoniale e finanziaria
dell’azienda, sia del risultato economico dell’esercizio.
L’esistenza e l’esigibilità dei crediti esposti rappresenta uno dei principali fattori di criticità
dell’attendibilità del bilancio.
Il quesito si collega al punto 15 delle domande preliminari nel quale è richiesto se il
collegio sindacale ha effettuato la circolarizzazione dei principali rapporti di credito e di
debito.
Nelle tabelle del punto 5 viene richiesto di dettagliare i crediti per tipologie ed ente
risultanti al 31/12/2013, con l’indicazione dell’anno di provenienza degli stessi.
Occorre in particolare esporre e controllare la corrispondenza con le voci dello stato
patrimoniale:
- Tabella 1: indicare le voci che compongono i crediti iscritti dall’Azienda verso
la Regione o Provincia autonoma per spesa corrente per l'anno 2013. - pag.40
Vanno riportati i crediti verso Regione o Provincia autonoma per spesa corrente (primo
prospetto) il cui valore al 31/12/2013 deve corrispondere a quanto indicato alle voci
B.II.2.a) dello stato patrimoniale (automaticamente rilevato nella cella di controllo). Il
prospetto rileva il valore nominale dei crediti per ciascun anno di formazione ed il relativo
ammontare del fondo svalutazione. Il dettaglio per anno di provenienza fornisce
un’informazione importante sull’effettivo valore di realizzo dei crediti esposti e, dunque,
sull’eventuale fondo svalutazione stanziato.
- Tabella 2: indicare le voci che compongono i crediti iscritti dall’Azienda verso
la Regione o Provincia autonoma per versamenti a patrimonio netto per l'anno
2013.- pag.40
Vanno riportati i crediti verso Regione o Provincia autonoma per versamenti a patrimonio
37
Art. 6, c. 19, D.L. 78/2010, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122.: <<Al fine del perseguimento di una
maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di
economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale,
trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non
quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato
riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti
alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo
svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la
continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica,
l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri
Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di
cui al primo periodo del presente comma>>.
79
netto (secondo prospetto), il cui valore al 31/12/2013 deve corrispondere a quanto
indicato alle voci B.II.2.b dello stato patrimoniale (automaticamente rilevato nella cella di
controllo). Il prospetto rileva il valore nominale dei crediti per ciascun anno di formazione
ed il relativo ammontare del fondo svalutazione. Il dettaglio per anno di provenienza
fornisce un’informazione importante sull’effettivo valore di realizzo dei crediti esposti e,
dunque sull’eventuale fondo svalutazione stanziato.
- Tabella 3: indicare le voci che compongono i crediti iscritti verso Aziende
sanitarie pubbliche per l'anno 2013: - pag. 40
Vanno riportati i crediti verso Aziende sanitarie pubbliche (terzo prospetto) il cui valore al
31/12/2013 deve corrispondere a quanto indicato alle voci B.II.4 del conto del patrimonio
(automaticamente rilevato nella cella di controllo).
Il dettaglio per anno di provenienza fornisce un’informazione importante sull’effettivo
valore di realizzo dei crediti esposti. In generale si considera che il decorso del tempo
aumenti la percentuale di inesigibilità dei crediti fino a valutare, salvo prova contraria,
inesigibili i crediti da oltre 5 anni.
Per i crediti relativi agli anni 2009 e precedenti, attesa la risalenza, se manca una
annotazione del collegio sindacale con le motivazioni del mantenimento, occorre un
approfondimento da parte della Sezione.
5.1 Il fondo svalutazione crediti è stato calcolato sulla base del seguente
criterio - pag. 40.
Il quesito tende a rilevare il criterio di calcolo del fondo svalutazione crediti. Infatti, i
crediti devono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzo ed esposti in
bilancio al netto del fondo svalutazione crediti e delle perdite su crediti.
Occorre indicare, dunque, se sono state rispettate le norme del codice civile e le
indicazioni dei principi contabili che richiedono la rilevazione dei crediti secondo il
presumibile valore di realizzo. Il valore di realizzo deve corrispondere al valore nominale
dei crediti diminuito del fondo di svalutazione, in quanto la quota accantonata
annualmente è relativa alla presunta perdita per inesigibilità di crediti.
La modalità di costituzione del fondo (in percentuale rispetto al dato storico di
inesigibilità, alla vetustà ecc.) deve essere indicata da parte del Collegio sindacale.
Si ritiene necessario indicare anche se tale modalità è variata rispetto all’esercizio
precedente.
6. PERDITE DI ESERCIZIO – Pag. 41
Indicare per le perdite iscritte in bilancio i dati di seguito richiesti in riferimento
80
ai relativi anni - Pag. 41
Nel prospetto è richiesto il dettaglio delle perdite per anno di iscrizione, il loro ripiano e
l’entità non ripianata al 31/12/2013.
Il totale deve corrispondere con le voci dello stato patrimoniale (automaticamente
rilevato nella cella di controllo):
 A.V - versamenti per ripiano perdite;
 A.VI - perdite portate e a nuovo;
 A.VII - perdita d’esercizio.
Per gli anni dal 2009 al 2013, nel caso di esercizio chiuso in perdita deve essere inoltre
indicata l’entità, la modalità
di
copertura
e l’entità
del
ripiano. Nel
caso più
frequentemente ricorrente di copertura con finanziamento regionale occorre indicare
anche gli estremi del provvedimento.
6.1. Il Collegio ha accertato che i contributi per ripiano perdite corrispondono
alle deliberazioni regionali? – pag. 41
Il Collegio sindacale deve segnalare se ha provveduto alla verifica della corrispondenza
tra l’importo indicato a ripiano finanziato con trasferimento della Regione e quanto
indicato nel provvedimento della stessa. Nel caso di mancato accertamento o di non
corrispondenza degli importi il Collegio sindacale deve indicare i motivi.
7. UTILE DI ESERCIZIO - pag. 41
Il quesito pone l’attenzione sulla destinazione di un eventuale utile di esercizio originato
nell’esercizio 2013. Il Collegio deve indicare la ripartizione dell’utile d’esercizio tra:
-
(I) utile portato a compensazione delle perdite o portato a nuovo;
-
(II) utile accantonato a riserva al fine di finanziare nuovi investimenti;
-
(III) utile accantonato a riserva senza una esplicita finalizzazione;
-
(IV) altro.
Da rilevare che la voce “altro” richiede una specificazione dell’ultima casistica e della
modalità in cui verrà adoperato l’utile d’esercizio destinato a questa componente.
8. FONDI RISCHI E ONERI - pag. 41
Si deve tenere conto, come disposto dall’art. 2423-bis punto 4 del Codice civile, dei rischi
e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello
stesso.
81
8.1 Indicare per i fondi rischi ed oneri (B.I, B.II e B.III dello S.P.) i dati di
seguito richiesti. - Pag. 41
E’ richiesto di dettagliare per tipologia la composizione del fondo per rischi ed oneri.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati a coprire perdite o debiti di natura
determinata e di esistenza certa o probabile, dei quali alla chiusura dell’esercizio sono
indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.
La tabella, che richiama le medesime voci individuate nella nota integrativa, sezione
Fondi per rischi e oneri (allegato 3, del D.M. del 20 marzo 2013), illustra la
movimentazione per tipologia di fondi rischi e oneri delle seguenti voci:
-
Fondi per imposte anche differite;
-
Fondi per rischi;
-
Fondi da distribuire;
-
Quote inutilizzate contributi;
-
Altri fondi per oneri e spese.
Devono essere rilevati in particolare:
-
gli accantonamenti per cause civili ed oneri processuali (macrovoce fondi per rischi);
-
gli accantonamenti per contenzioso personale dipendente (macrovoce fondi per
rischi);
-
gli accantonamenti per rinnovi contrattuali (macrovoce altri fondi per oneri e spese);
-
gli accantonamenti per fondi integrativi pensione (macrovoce altri fondi per oneri e
spese);
-
gli accantonamenti per interessi di mora;
-
gli accantonamenti per premi di operosità;
-
gli accantonamenti per manutenzioni cicliche.
In particolare :
Accantonamenti per rinnovi contrattuali
La quota accantonata deve tenere conto, nel rispetto del principio della competenza,
delle indicazioni nazionali e regionali e deve comprendere sia di quanto disposto nella
contrattazione nazionale sia delle eventuali integrazioni contrattate localmente.
Accantonamenti per contenzioso con il personale dipendente
Il fondo rischi costituito deve essere congruo con il trend storico e con il grado di
soccombenza stimato delle vertenze in essere.
8.2. Il collegio sindacale ha attestato nella propria relazione l’avvenuto rispetto
degli adempimenti necessari per procedere all’iscrizione dei fondi rischi e oneri
e al relativo utilizzo, avendo riguardo alla normativa vigente e ai corretti
82
principi contabili, nonché alle procedure amministrativo-contabili in essere
nell’Azienda? – Pag. 41
La congruità dei fondi ed il rispetto dell’obbligo di accantonare oneri per passività
probabili deve essere verificata dal collegio sindacale ed attestata nella relazione prodotta
da detto organo. Nello specifico, il collegio sindacale attesta che l’iscrizione dei fondi
rischi e oneri ed il relativo utilizzo è avvenuto nel rispetto della normativa vigente e dei
principi contabili.
Nel caso in cui il collegio rilevi delle criticità dovute a qualunque titolo deve riportarle
sinteticamente nel riquadro “Osservazioni”.
8.3. - Le passività potenziali possibili sono state indicate in nota integrativa? Pag. 41
Il quesito mira a verificare se sono state date informazioni in nota integrativa sulle
passività potenziali possibili. In particolare, deve essere data adeguata informazione nella
nota integrativa se la passività deriva da un’obbligazione:
- possibile, che scaturisce da eventi passati e la cui esistenza deve essere confermata o
meno da uno o più fatti futuri che non sono sotto il controllo dell’ente;
- non probabile in relazione all’impiego di risorse per la sua estinzione;
- che non può essere determinata con sufficiente attendibilità.
Dunque, sono passività potenziali le situazioni caratterizzate da uno stato d’incertezza, le
quali a seconda del verificarsi in futuro di uno o più eventi, potranno concretizzarsi in una
perdita per l’ente confermando il sorgere di una passività o la perdita di un’attività in
parte o in toto.
Devono, invece, essere rilevati nel bilancio di esercizio i futuri debiti che sono certi nell’an
e nel quantum e che alla data di formazione del bilancio d’esercizio derivino da un evento
passato, diano causa di una probabile uscita finanziaria e il cui ammontare sia
attendibilmente stimabile.
8.4. – Le quote inutilizzate di contributi vincolati di parte corrente, nelle
fattispecie indicate dal modello CE (voce B.16.C e relative sottovoci), sono state
accantonate negli appositi fondi spese? - Pag. 41
Il quesito mira a verificare se le quote di contributi vincolati di parte corrente che non
sono stati ancora utilizzati risultano essere accantonati negli appositi fondi spese, così
come è previsto dalla normativa e dal modello di CE (voce B.16.C e relative sottovoci).
8.5. – Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un apposito fondo,
esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari
83
stanziati? - Pag. 41
Il
quesito
mira
a
verificare
se
esiste
la
possibilità
che
la
non
capienza
dell’accantonamento a fondi rischi effettuato possa generare perdite addizionali rispetto
agli stanziamenti effettuati. Pertanto, il collegio dovrebbe verificare la congruità dello
stanziamento, e qualora quest’ultimo risulti incapiente deve rilevare tale criticità.
8.6. – Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un
apposito fondo per l’impossibilità di formulare stime attendibili? - Pag. 41
Il collegio deve rilevare se l’Azienda per eventuali rischi probabili non ha costituito un
apposito fondo in bilancio a causa della impossibilità di formulare stime attendibili.
8.7. – Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato
costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili, da cui
potrebbero scaturire perdite significative? - Pag. 41
I rischi inerenti ad un evento possibile sono connaturati alla possibilità che l’evento
dipenda da un’eventualità che può o meno verificarsi; ossia, il grado di accadimento
dell’evento futuro è inferiore al probabile. Per dette passività potenziali è richiesta la sola
informazione in nota integrativa. Il quesito pone l’attenzione sui possibili eventi futuri da
cui potrebbero scaturire perdite significative e, dunque, il collegio dovrebbe evidenziare
la presenta di tali rischi.
9. Debiti - pag. 42
In diritto, il debito rappresenta l’obbligo giuridico di eseguire da parte di un soggetto,
detto debitore, una determinata prestazione suscettibile di valutazione economica a
favore di un altro soggetto determinato, detto creditore.
9.1. Indicare la composizione dei debiti iscritti dall’Azienda verso la Regione o
Provincie autonome e verso le altre aziende sanitarie pubbliche per l'anno
2013 - Pag. 42
- Tabella 1: indicare le voci che compongono i debiti iscritti dall’Azienda verso la
Regione o Provincia autonoma – D.III) - pag.42
È richiesto di dettagliare i debiti iscritti nel passivo dello stato patrimoniale dall’Azienda
verso la Regione o Provincia autonoma al 31/12/2013. Tale importo, distinto per anno di
formazione,
deve
corrispondere
a
quanto
84
indicato
nelle
voci
D.III
dello
stato
patrimoniale.
A
tal
proposito,
la
tabella
contiene
una
cella
di
controllo
sulla
corrispondenza o meno dei dati indicati con quanto iscritto nello stato patrimoniale.
Come per i crediti, anche per i debiti è richiesto il dettaglio per anno di provenienza, e
pur essendo meno critica, ai fini della attendibilità del risultato, una permanenza di debiti
derivanti dagli anni 2009 e precedenti, denota, se non motivata, difficoltà a soddisfare le
obbligazioni assunte.
- Tabella 2: indicare le voci che compongono i debiti iscritti dall’Azienda verso
Aziende sanitarie pubbliche – D.V) - pag.42
È richiesto di dettagliare i debiti iscritti nel passivo dello stato patrimoniale dall’Azienda
verso Aziende sanitarie pubbliche al 31/12/2013. Tale importo, distinto per anno di
formazione, deve corrispondere a quanto indicato nelle voci D.V dello stato patrimoniale.
A tal proposito, la tabella contiene una cella di controllo sulla corrispondenza o meno dei
dati indicati con quanto iscritto nello stato patrimoniale.
Come per i crediti, anche per i debiti è richiesto il dettaglio per anno di provenienza, e
pur essendo meno critica, ai fini dell’attendibilità del risultato, una permanenza di debiti
derivanti dagli anni 2009 e precedenti, denota, se non motivata, difficoltà a soddisfare le
obbligazioni assunte.
10. Debiti v/fornitori – Il Collegio ha accertato che: … – pag. 43
Il tema dei debiti commerciali è particolarmente sensibile ed attuale38. Gli squilibri
economici e finanziari delle Aziende, e la conseguente difficoltà a far fronte in tempi
ragionevoli alle obbligazioni assunte, causano ritardi notevoli nei pagamenti, con
conseguente sofferenza delle aziende creditrici. Attraverso le disposizioni relative agli
obblighi di trasparenza introdotte dall’art. 33 del d.lgs. 33/2013, le amministrazioni
pubbliche, comprese le Aziende del SSN, sono obbligate a pubblicare annualmente,
l’indicatore di tempestività dei pagamenti per beni, servizi e forniture. Inoltre anche
attraverso le informazioni contenute nel C.E. e nello S.P. è possibile approssimare i tempi
di pagamento complessivi. In questa sezione del questionario ai Collegi sono richieste
informazioni aggiuntive e di controllo allo scopo di conoscere l’entità dei debiti non
ancora scaduti (colonna E) differenziata da quelli scaduti e insoluti (colonna F), nonché i
giorni medi tra il ricevimento ed il pagamento della fattura (colonna G). Rispetto allo
scorso anno si è semplificato il prospetto, chiedendosi semplicemente il tempo medio tra
38
In particolare, vd. d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 6 giugno 2013, n. 64, e,
recentemente, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge23 giugno 2014, n. 89, Capo II, artt. 29 e ss.
(l’art. 34 reca Disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari)
85
ricevimento
e
pagamento
della
fattura,
senza
distinguere
tra
il
tempo
medio
contrattualmente previsto e il ritardo medio dei pagamenti rilevato dall’Azienda oltre tale
temine. Il dato della colonna G dovrebbe essere in linea con il livello dell’indicatore di
tempestività dei pagamenti di cui all’art. 33, del d.lgs. 33/2013 sopra citato pubblicato
all’interno della parte istituzionale “Amministrazione trasparente” del sito internet
ufficiale aziendale. In particolare il prospetto richiede, per la serie storica 2010-11-12, i
seguenti dati.
Colonna
D
-
Debiti
verso
fornitori
(totale):
la
cella
(bloccata)
somma
automaticamente gli importi dei debiti non ancora scaduti (colonna E) e debiti scaduti e
insoluti (colonna F). Il risultato dovrebbe corrispondere a quanto riportato nello S.P. alla
voce D.VII - Debiti verso fornitori per l’anno 2013. Per facilitare la verifica è stata
predisposta una cella di controllo (H7) sulla corrispondenza o meno dei dati indicati con
quanto iscritto nello stato patrimoniale.
Qualora siano rilevate discrepanze, si invita il Collegio a fornire adeguata spiegazione.
Colonna E - Debiti verso fornitori non ancora scaduti (debiti non ancora soggetti a
pagamento in quanto il termine di dilazione previsto in fattura non è spirato): vanno
indicati gli importi dei debiti assunti, ma non ancora scaduti. Si tratta di quella parte di
debiti che fisiologicamente ogni anno vanno iscritti nello stato patrimoniale, perché riferiti
ad operazioni concluse che – prevedendo un termine dilatorio del pagamento secondo
normali prassi commerciali – si trascinano fisiologicamente all’esercizio successivo (ad
es., la fattura con pagamento a 60 gg. emessa a dicembre e regolarmente pagata a fine
gennaio dell’anno successivo comporta l’iscrizione dell’importo a debito nel passivo dello
stato patrimoniale al 31 dicembre).
Colonna F - Debiti verso fornitori scaduti (debiti soggetti a pagamento): vanno
indicati gli importi dei debiti per i quali sia scaduto il termine contrattualmente previsto
per l’adempimento dell’obbligazione da parte dell’ente e che non siano stati ancora
pagati. Il pagamento oltre la scadenza contrattualmente prevista comporterebbe
l’applicazione automatica di interessi moratori.
Colonna G - Giorni medi tra il ricevimento ed il pagamento della fattura (tempo
medio intercorrente tra il i pagamenti dalla data di emissione della fattura): di norma gli
accordi tra le parti prevedono un certo lasso di tempo tra l’emissione della fattura (e,
quindi dell’avvenuta prestazione da parte del fornitore) e il pagamento da parte dell’ente.
Poiché gli accordi sul punto possono variare di volta in volta, si deve far riferimento alla
media, eventualmente ponderata per il peso economico dei vari contratti, delle dilazioni.
E’ importante tenere presente che, a partire dall’1-01-2013, il d.lgs. 192/2012 prevede
86
che i tempi massimi di pagamento siano pari a 60 giorni. Un riscontro di tempi medi più
elevati è indice di una situazione anomala, che può produrre maggiori esborsi in termini
sia di interessi impliciti (forniture a prezzi maggiori) sia di interessi moratori. Il d.lgs.
192/2012, infatti, prevede che gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla
scadenza del termine per il pagamento. I ritardi, inoltre, possono dar luogo a contenziosi,
in cui le amministrazioni finiscono inevitabilmente soccombenti, con ulteriore aggravio di
spese. Non essendo state indicate puntualmente le modalità di calcolo del tempo medio
dei pagamenti da nessuna norma, potrebbe risultare difficile la comparazione fra realtà
aziendali diverse, mentre resta indicativo il confronto intertemporale all’interno della
stessa Azienda.
10.1. Precisare la metodologia utilizzata per il calcolo dei giorni medi di
pagamento
Allo stato attuale, nessun organo istituzionale si è espresso sulla modalità da utilizzare
per determinare il tempo medio dei pagamenti. Ciò malgrado vi siano previsioni
legislative che obbligano tutti gli enti della pubblica amministrazione sottoposti agli
obblighi di trasparenza ex d.lgs. 33/2013, a pubblicare il c.d. “indicatore di tempestività
dei pagamenti”39. Il quesito si pone l’obiettivo di comprendere come l’ente proceda a
calcolare questo indicatore, e se abbia una strumentazione contabile/informatica allo
scopo (scadenzario e/o sistema di registrazione delle fatture supportato da adeguato
software)40.
Rispetto alle possibili modalità di calcolo, si annoverano le due principali:
•
modalità di calcolo “puntuale”, ossia generata dai tempi medi di pagamento, in
giorni, effettivamente sperimentati dai singoli fornitori e che sono computati dal
momento
della
emissione
della
fattura
(data
fattura)
al
momento
dell’effettivo
pagamento; la media dei tempi di pagamento si calcola in modo ponderato per
l’ammontare della transazione commerciale;
•
modalità di calcolo “forfetaria” o “da bilancio”, ossia il calcolo di un indice
sintetico/generale, espresso in giorni, attraverso il rapporto fra debiti commerciali (cioè i
debiti generati da transazioni commerciali per acquisti di forniture) e il totale dei costi
relativi alle forniture stesse, il tutto moltiplicato per 360; eventualmente, l’ammontare
39
Vd., da ultimo, anche l’art. 8, comma 1, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66.
In ordine agli obblighi di fatturazione elettronica, si segnala che per il 2013 non erano ancora vigenti: vd. art.
6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013 (entrato in vigore il 6 giugno 2013), n.
55 recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da
applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre
2007, n. 244", e art. 25, d.l. 66/2014.
40
87
dei debiti commerciali può essere computato come media semplice fra i debiti
commerciali ad inizio anno (ossia al 31-12 dell’esercizio precedente) e quelli al 31-12.
Il metodo “da bilancio” potrebbe essere difficile da attuare, in quanto bisognerebbe
effettuare una cernita puntuale delle voci da inserire nella formula di calcolo.
Considerato
che
una
corretta
gestione
aziendale
prevede
che
gli
uffici
di
bilancio/ragioneria adottino scadenziari dei fornitori dai quali si dovrebbe desumere sia la
data di ricezione della fattura sia quella di pagamento, in teoria dovrebbe essere più
immediato ottenere l’indice attraverso il calcolo con metodo “puntuale” su base
ponderata. Ciò in tanto vale, in quanto l’azienda sia dotata del necessario software
gestionale, che consenta l’elaborazione della formula di calcolo appresso esposta:
Dove:
X1p, X2p, … Xnp:
tempo di pagamento della fattura 1, tempo di pagamento della
fattura 2, …, tempo di pagamento della fattura n
X1f, X2f, … Xnf: tempo di ricezione della fattura 1, tempo di ricezione della fattura 2, …,
tempo di ricezione della fattura n
V1, V2, … Vn: valore della fattura 1, valore della fattura 2, …, valore della fattura n
La formula va applicata con riferimento a tutte le forniture di beni e servizi (n in totale)
per tutte le tipologie di fornitori.
10.2. Il Collegio descriva quali iniziative (anche a livello regionale) sono state
intraprese per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute e per far
fronte al debito pregresso – pag.43
In passato diverse Regioni hanno fatto ricorso al sistema delle cartolarizzazioni,
attualmente non più utilizzato (ma di cui perdurano gli effetti, quanto a pagamento del
debito residuo e relativi interessi). Ora si assiste ad altri fenomeni, quali accordi con
istituti di credito che, con il consenso dei creditori, si accollano il debito attraverso
operazioni di factoring. Il factoring è il contratto per mezzo del quale un istituto di credito
(“factor”) acquista da un'impresa (“creditore-cedente”) che, nel caso in specie, subisce le
dilazioni di pagamento di una Azienda del SSN, la globalità o una parte dei suoi crediti
commerciali verso la medesima Azienda del SSN (“ceduta”). L’Azienda del SSN è, quindi,
obbligata a pagare direttamente ed esclusivamente al factor. La “fattorizzazione” dei
88
crediti può avvenire secondo due modalità principali: factoring “pro-solvendo” se il factor
acquista i crediti con diritto di rivalsa sul cedente nel caso di mancato pagamento da
parte del debitore; factoring “pro-soluto” se il factor acquisisce i crediti in via definitiva,
ossia l’istituto di credito si sostituisce definitivamente al creditore-cedente. In entrambi i
casi, il pagamento ai fornitori è effettuato dagli istituti di credito che, di fatto,
smobilizzano somme (decurtate del costo del servizio di factoring) che dovranno essere
poi pagate dalle Aziende. Formalmente, quindi, il rapporto passa da Azienda/fornitore ad
Azienda/istituto di credito. E’ necessario, pertanto, monitorare queste situazioni poiché
l’aumentare di queste posizioni potrebbe incidere, già nel breve-medio termine,
sull’aumento dei prezzi praticati dai fornitori, per via delle somme che vengono trattenute
dagli istituti di credito per fornire il servizio di smobilizzo dei crediti commerciali.
10.3. Gli interessi passivi per ritardato pagamento ai fornitori hanno subito la
seguente evoluzione (specificare se gli interessi passivi derivano da pagamenti
diretti o da “factoring” regionale) – pag.43
Il prospetto riepiloga in serie storica (anni 2011-2012-2013) la situazione degli interessi
passivi per ritardato pagamento, distinguendo tra interessi moratori pagati direttamente
ai fornitori e interessi pagati in conseguenza delle operazioni concordate a livello
regionale (factoring), di cui si è fatto cenno al punto 10.1. A tal proposito, si ricorda che
in recepimento della normativa comunitaria, a partire dall’1-01-2013 gli interessi
moratori scattano automaticamente a partire dal sessantunesimo giorno di dilazione del
pagamento. Il monitoraggio separato degli interessi passivi da factoring (“regionale” in
quanto generalmente gli accordi di factoring sono conclusi a tale livello) consente di
monitorare ulteriormente il fenomeno dei ritardati pagamenti, poiché il suo aumentare
più che proporzionale all’aumento degli interessi passivi moratori complessivi individua
un maggior ricorso al sistema bancario, indice di una minore credibilità dell’Azienda
percepita dai propri fornitori.
10.4. Alla chiusura dell’esercizio è stato iscritto nello S.P. un fondo per interessi
moratori e per oneri di ritardato pagamento di (euro) … sulla base dei seguenti
criteri – pag.43
E’ indicato l’importo dell’accantonamento a chiusura dell’esercizio 2013 per interessi ed
oneri per ritardato pagamento, e indicazione dei criteri utilizzati: poiché, come si è detto,
il ritardo nei pagamenti causa costi aggiuntivi, deve essere previsto un accantonamento
per farvi fronte nell’esercizio successivo. Nell’apposito campo editabile devono essere
89
esplicitati i criteri in base ai quali è stato determinato l’ammontare del fondo. Potrebbe
essere interessante confrontare gli importi indicati nei questionari relativi al 2011 e al
2012 con quello del questionario relativo al 2013, anche in relazione all’andamento degli
interessi di mora di cui alla domanda 10.3.
Attestazione finale
L’attestazione finale sulla conformità delle informazioni fornite con il questionario alle
risultanze dei documenti contabili dell’ente, a seguito dell’inclusione delle GSA tra gli enti
soggetti a controllo e della compilazione del questionario da parte del Terzo certificatore,
è stata distinta in due fogli, il primo riservato al Collegio sindacale, il secondo al Terzo
certificatore, a seconda dei casi.
90
ALLEGATO n. 1 – Nuovi modelli CE ed SP
Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana, serie generale n. 159, Suppl. Ord. n. 144 del 10
luglio 2012
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 15 giugno 2012
Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato
patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 117, comma 2, lettera r) della Costituzione che, tra l'altro, attribuisce
alla legislazione esclusiva dello Stato il coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 5 giugno 1984, con il quale si fa obbligo alle unita'
sanitarie locali di inviare alle Regioni e alle province autonome nonche' al Ministero della
sanita' le informazioni relative alle proprie attivita' gestionali ed economiche;
Rilevato che, con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17
maggio 1984, il Ministro della sanita', con proprio decreto, e' autorizzato ad adeguare
l'acquisizione dei dati sulle attivita' gestionali ed economiche delle unita' sanitarie locali;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», il quale, all'art. 118, individua le funzioni e i
compiti amministrativi che restano allo Stato in ordine alle attivita' di informazione ed in
particolare alla lettera e) del comma 1 il coordinamento informativo e statistico;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 maggio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001, riguardante la rilevazione trimestrale dei costi
e dei ricavi delle aziende sanitarie locali;
Visto il decreto del Ministro della salute del 29 aprile 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2003, riguardante l'estensione agli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico dell'obbligo della redazione dei
modelli per l'acquisizione dei dati economici per finalita' di programmazione e di governo
della spesa sanitaria;
Visto il decreto del Ministro della salute del 23 ottobre 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2006, riguardante l'estensione alle aziende
ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale (gia' policlinici
universitari a gestione diretta di diritto pubblico) dell'obbligo della redazione dei modelli per
l'acquisizione dei dati economici per finalita' di programmazione e di governo della spesa
sanitaria;
Visto il decreto del Ministro della salute del 13 novembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2007, n. 289, supplemento ordinario, recante i nuovi
modelli di rilevazione del Conto economico (CE) e dello Stato patrimoniale (SP), alla cui
compilazione sono tenute le aziende unita' sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni e le
aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale (gia' policlinici
universitari a gestione diretta di diritto pubblico), nonche' anche le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano per le attivita' sanitarie gestite direttamente (cosiddetta
«gestione sanitaria accentrata»);
Visto il decreto del Ministro della salute del 31 dicembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2008, n. 14, supplemento ordinario, recante la codifica e
le linee guida dei nuovi modelli di rilevazione del Conto economico (CE) e dello Stato
patrimoniale (SP) di cui al richiamato decreto del 13 novembre 2007;
Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
91
Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 3 dicembre 2009,
concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (rep. atti 243/CSR) ed in
particolare l'art. 11 che prevede, tra l'altro, che le Regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano si impegnano «in funzione della necessita' di garantire nel settore sanitario il
coordinamento della funzione di governo della spesa e il miglioramento della qualita' dei
relativi dati contabili e gestionali e delle procedure sottostanti alla loro produzione e
rappresentazione, anche in relazione all'attuazione del federalismo fiscale, a garantire
l'accertamento della qualita' delle procedure amministrativo-contabili sottostanti alla
corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, nonche' la qualita' dei dati contabili» e che, a
tal fine, si impegnano, tra gli altri, «ad avviare le procedure per perseguire la certificabilita'
dei bilanci»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza
pubblica» e in particolare l'art. 2 che reca una delega legislativa al Governo per
l'adeguamento dei sistemi contabili alle procedure e ai criteri stabiliti dall'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», ed in
particolare il titolo II, recante «Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario»
che detta disposizioni volte a garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei
sistemi contabili e dei bilanci;
Visti in particolare gli articoli 26, comma 3 e 32, comma 6 del predetto decreto
legislativo n. 118 del 2011 che stabiliscono, al fine di conferire struttura uniforme alle voci
del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio d'esercizio, nonche' omogeneita' ai
valori inseriti in tali voci, che i bilanci di esercizio degli enti del Servizio sanitario nazionale
debbano essere predisposti secondo gli appositi schemi di cui all'allegato n. 2 del
richiamato decreto legislativo n. 118 del 2011;
Ritenuto necessario, per adeguare i modelli di rilevazione economica vigenti ai
debiti informativi previsti dall'intervenuta normativa attuativa della legge 5 maggio 2009,
n. 42, in materia di federalismo fiscale, adottare un nuovo modello CE per le rilevazioni del
conto economico a preventivo, trimestrali e a consuntivo da parte delle aziende unita'
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni e delle aziende ospedaliere
universitarie, integrate con il Servizio sanitario nazionale (gia' policlinici universitari a
gestione diretta di diritto pubblico), nonche' delle Regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, sia nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la
Regione o la provincia autonoma medesima, sia nel caso di gestione integrale del
finanziamento del Servizio sanitario regionale presso gli enti del Servizio sanitario
regionale;
Ritenuto, per le medesime motivazioni sopraesposte, di dover, altresi', adottare un
nuovo modello SP per le rilevazioni dello stato patrimoniale a consuntivo da parte delle
aziende unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni e delle aziende ospedaliere
universitarie, integrate con il Servizio sanitario nazionale (gia' policlinici universitari a
gestione diretta di diritto pubblico), nonche' delle Regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, sia nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la
Regione o la provincia autonoma medesima, sia nel caso di gestione integrale del
finanziamento del Servizio sanitario regionale presso gli stessi enti;
Ritenuto di procedere comunque alla revisione dei modelli di rilevazione economica
CE e SP nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di
certificabilita' dei bilanci sanitari, ai sensi dell'art. 1, comma 291 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, con il quale si provvedera' ad integrare le disposizioni di cui al titolo II del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di garantire uniformita' di trattamento
contabile degli eventi aziendali, in funzione dell'applicazione dei principi di armonizzazione
dei sistemi contabili e dei bilanci;
Visto l'art. 11, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che prevede che il mancato
92
rispetto dei termini di trasmissione e delle norme di compilazione del modello di rilevazione
comporta l'adozione delle misure sostitutive ivi previste;
Tenuto conto che il conferimento dei dati al Sistema informativo sanitario, nei
contenuti e secondo le modalita' stabilite dal richiamato decreto ministeriale del 13
novembre 2007 e successive integrazioni di adozione dei modelli di rilevazione economica,
costituisce adempimento cui sono tenute le Regioni per l'accesso al maggior finanziamento
delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come previsto dall'art. 3, comma 6
dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (rep. atti n.
2271), in attuazione dell'art. 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Considerato, altresi', che il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche per la
trasmissione dei modelli di cui ai precedenti articoli costituisce grave inadempienza ai fini
della confermabilita' dell'incarico di direttore generale in applicazione dell'art. 3, comma 8
della richiamata intesa del 23 marzo 2005;
Acquisito il parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 19 aprile 2012, ai
sensi dell'art. 2, comma 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281(rep. atti n.
93/CSR);
Decreta:
Art. 1
Modello di rilevazione del Conto economico (CE) e dello Stato patrimoniale (SP)
1. A partire dall'anno 2012, per l'acquisizione al Nuovo sistema informativo sanitario del
Ministero della salute (denominato NSIS) dei dati economici relativi alla gestione del
Servizio sanitario nazionale, gli enti di cui all'art. 19, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ovvero le aziende sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se
trasformati in fondazioni, le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio
sanitario nazionale, nonche' le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia
nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la Regione o la provincia
autonoma medesima, sia nel caso di gestione integrale del finanziamento del Servizio
sanitario regionale presso gli enti del servizio sanitario regionale inviano i modelli del Conto
economico (CE) preventivo, trimestrali e consuntivo alle Regioni e alle province autonome
di appartenenza e al Ministero della salute utilizzando allo scopo l'apposito modello
riportato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce
quello allegato al decreto del Ministro della salute del 13 novembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2008, e successive modificazioni.
2. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti, con riferimento all'anno 2012, a trasmettere il
modello dello Stato patrimoniale (SP) consuntivo alle Regioni e alle province autonome di
appartenenza e al Ministero della salute utilizzando allo scopo l'apposito modello riportato
nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce quello
allegato al decreto del Ministro della salute del 13 novembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2008, e successive modificazioni.
3. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano impartiscono disposizioni alle
proprie aziende sanitarie per gli adempimenti connessi alla compilazione dei modelli
sopraindicati.
Art. 2
Modalita' di compilazione e sottoscrizione dei modelli
1. Le modalita' di compilazione dei modelli sono specificate nelle note esplicative e nelle
linee guida che accompagnano ciascuno di essi.
2. I modelli di rilevazione devono essere sottoscritti dal responsabile dell'area economicofinanziaria dell'azienda e, per quanto riguarda i modelli alla cui compilazione sono tenute le
Regioni e le province autonome, sia nel caso di sussistenza della gestione sanitaria
accentrata presso la Regione o la provincia autonoma medesima sia nel caso di gestione
integrale del finanziamento del servizio sanitario regionale presso gli enti del servizio
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sanitario regionale, dal responsabile individuato ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Art. 3
Modalita' di trasmissione dei modelli economici
1. I modelli CE rilevazione a preventivo contraddistinti dal codice «000» e dai codici delle
aziende devono essere trasmessi entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento; i modelli CE
rilevazione a preventivo consolidati regionali, contraddistinti dal codice «999», devono
essere trasmessi entro il 15 marzo dell'anno di riferimento.
2. I modelli CE rilevazione trimestrale contraddistinti dal codice «000» e dai codici delle
aziende devono essere trasmessi per ciascun trimestre con le seguenti scadenze:
i) per il primo trimestre, entro il 30 aprile dell'anno di riferimento;
ii) per il secondo trimestre, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento;
iii) per il terzo trimestre, entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento;
iv) per il quarto trimestre, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. I modelli CE rilevazione trimestrale contraddistinti dal codice «999» riepilogativo
regionale devono essere trasmessi per ciascun trimestre con le seguenti scadenze:
i) per il primo trimestre, entro il 15 maggio dell'anno di riferimento;
ii) per il secondo trimestre, entro il 31 agosto dell'anno di riferimento;
iii) per il terzo trimestre, entro il 15 novembre dell'anno di riferimento;
iv) per il quarto trimestre, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. I modelli CE rilevazione a consuntivo contraddistinti dal codice «000» e dai codici delle
aziende, devono essere trasmessi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di
riferimento; i modelli CE rilevazione a consuntivo consolidati regionali, contraddistinti dal
codice «999», devono essere trasmessi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di
riferimento.
5. I modelli SP rilevazione a consuntivo contraddistinti dal codice «000» e dai codici delle
aziende, devono essere trasmessi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di
riferimento; i modelli SP rilevazione a consuntivo consolidati regionali, contraddistinti dal
codice «999», devono essere trasmessi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di
riferimento.
6. Restano fermi gli adempimenti relativi alla trasmissione dei modelli di rilevazione dei
costi dei presidi ospedalieri a gestione diretta (CP) e dei livelli di assistenza (LA) alle
relative scadenze contenuti nel decreto del Ministro della sanita' 16 febbraio 2001 (Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 90 del 18 aprile 2001) e successive modificazioni.
7. Limitatamente all'anno 2012, i modelli CE rilevazione a preventivo e primo trimestre,
contraddistinti dal codice «000» e dai codici delle aziende, devono essere trasmessi entro il
15 giugno 2012, mentre i modelli CE consolidato regionale, contraddistinti dal codice
«999», devono essere trasmessi entro il 30 giugno 2012.
8. Nel rispetto dei termini menzionati nei commi precedenti, i predetti enti inviano i dati
utilizzando la rete telematica del Nuovo sistema informativo sanitario.
Art. 4
Validazione dei dati
1. Il periodo che intercorre tra il termine per la trasmissione dei modelli contraddistinti dal
codice «000» e dai codici delle aziende e quello per la trasmissione dei modelli
contraddistinti dal codice «999», riepilogativo regionale, e' utilizzato dalle Regioni per
validare i dati dei modelli economici trasmessi dalle aziende e per comunicare alle stesse
aziende le eventuali rettifiche da operare. Alle scadenze per la trasmissione dei modelli
riepilogativi regionali CE e SP previste dall'art. 3, il Ministero della salute provvede ad
utilizzare i dati.
Art. 5
Ritardi e inadempienze
1. Il mancato rispetto dei termini di trasmissione e delle norme di compilazione dei modelli
di rilevazione, comporta l'adozione delle misure sostitutive stabilite dall'art. 11, comma 11,
94
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638 e, per i dati inclusi nel Programma statistico nazionale, delle
sanzioni amministrative previste dall'art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322.
2. Il conferimento dei dati al Nuovo sistema informativo sanitario, nei contenuti e secondo
le modalita' di cui agli articoli precedenti, e' ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute
le Regioni per l'accesso al maggior finanziamento ai sensi dell'art. 3, comma 6 dell'intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (rep. atti n. 2271), in
attuazione dell'art. 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche per la trasmissione dei modelli di cui
ai precedenti articoli costituisce grave inadempienza, ai fini della confermabilita'
dell'incarico di direttore generale in applicazione dell'art. 3, comma 8 della richiamata
intesa
del
23
marzo
2005.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 2012
Il Ministro della salute
Balduzzi p. Il Ministro dell'economia
e delle finanze
il vice Ministro delegato
Grilli
95
ALLEGATO n. 2 – Linee guida modelli SP e CE
LINEE GUIDA DEL MODELLO SP
Le linee guida qui presentate integrano lo schema del modello ministeriale SP e forniscono gli indirizzi e le
modalità di compilazione del modello.
La nuova strutturazione del modello SP e le sue linee guida sono stati progettati per consentire
l'omogeneizzazione, e quindi la confrontabilità a livello centrale, dei flussi patrimoniali di bilancio delle aziende
sanitarie.
Nell'ambito della progettazione dei nuovi modelli è stata prestata particolare attenzione al rispetto dei vincoli
dettati dalle esigenze di consolidamento, nonché dalle esigenze derivanti dalla necessità di monitoraggio dei
crediti, dei debiti e delle rimanenze.
In particolare, nella colonna "Cons." è stato riportato il livello di consolidamento a cui è assoggettata la voce,
ovvero:
■ R: è una voce che viene consolidata a livello regionale nel modello 999; la voce pertanto risulta compilata
dalle singole aziende ma viene elisa dalla Regione, nel processo di consolidamento, per pervenire alla
compilazione corretta del modello 999;
■ RR. è una voce che viene consolidata a livello regionale nel modello 999; la voce sorge nel modello SP
dell'azienda ma ha un corrispondente di segno opposto nel modello SP 000 di compilazione regionale (ad
esempio, un credito di una Asl verso la Regione per un finanziamento per investimento trova il corrispondente
debito della Regione verso la Asl, per la medesima natura ed importo, esposto nel modello SP 000 della Regione
ed entrambe le poste vengono consolidate nel modello 999);
■ S: è una voce che viene consolidata a livello Ministeriale; riguarda solitamente le voci che sono significative a
livello regionale (ad esempio, i crediti verso lo Stato per mobilità attiva pubblica), ma che a livello nazionale
devono essere consolidate in quanto non significative per la determinazione del modello SP nazionale e
compensate tra loro dallo Stato anche dal punto di vista finanziario;
■ SS: è una voce che viene consolidata a livello Ministeriale dopo aver consolidato le voci "S"; riguarda
solitamente voci relative a crediti / debiti che sorgono tra aziende pubbliche ma che non sono regolate
mediante compensazione bensì con fatturazione diretta tra aziende.
Le linee guida sono infine strutturate in modo da fornire:
■ l'indicazione del livello di consolidamento della voce;
■ la descrizione del contenuto della voce con indicazione delle nature di ricavo e costo da includere e le voci di
sommatoria.
Cod
Descrizione
A) IMMOBILIZZAZIONI
A.I) IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI
A.I.1) Costi di impianto e di
ampliamento
A.I.1.a) Costi di impianto e di
ampliamento
Cons
Descrizione contenuto
Somma di tutte le voci con codice prefisso A)
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.I)
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.I.1)
I costi di impianto e di ampliamento, così come indicati dal P.C.
(Principio Contabile) n. 24 emanato dall'UIC (Organismo Italiano di
Contabilità), comprendono tutti i costi e le spese direttamente
sostenuti per:
• la costituzione della società, quali, ad esempio, i costi inerenti l'atto
costitutivo, le relative tasse, le eventuali consulenze dirette alla sua
formulazione, l'ottenimento delle licenze, permessi ed
autorizzazioni richieste, e simili;
• la costituzione dell'azienda, intesa come insieme organizzato di
beni, strumenti e persone, quali i costi sostenuti per disegnare e
rendere operativa la struttura aziendale iniziale, o le spese
sostenute per gli studi preparatori, per le ricerche di mercato, per
addestramento "iniziale" del personale e simili che fossero
necessari ad avviare l'attività dell'azienda;
• l'ampliamento della società e dell'azienda, inteso non già come il
naturale semplice processo di accrescimento quantitativo e
qualitativo dell'impresa, ma come una vera e propria espansione
della stessa in direzioni ed in attività precedentemente non
perseguite, ovvero verso un ampliamento di tipo sì quantitativo,
96
A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e
di ampliamento
A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo
A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo
A.I.2.D) F.do Amm.to costi di ricerca e
sviluppo
A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di
utilizzazione delle opere d'ingegno
A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di
utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca
ma di misura tale da apparire straordinario; costi, in sintesi,
sostenuti in modo non ricorrente e che specificamente attengono
ad un nuovo allargamento dell'attività sociale.
Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno
negativo.
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.I.2)
I costi di ricerca e sviluppo, così come identificati dal
P.C. n. 24 emanato dall'UIC, possono distinguersi in
costi sostenuti:
•
per la ricerca di base (mai iscrivibile nello Stato Patrimoniale);
• per la ricerca applicata o finalizzata ad uno
specifico prodotto o processo produttivo
(iscrivibile a determinate condizioni);
•
per lo sviluppo (iscrivibile a determinate condizioni).
La voce NON include anche i costi di pubblicità ad
utilità pluriennale, che sono riclassificati nelle altre
Immobilizzazioni immateriali, specificatamente nella
voce Pubblicità (A.I.5.e).
Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno
negativo.
Somma di tutte le voci con codice prefìsso A.I.3)
Si tratta di beni immateriali derivanti da acquisizioni avvenute a titolo
oneroso o da attività di ricerca.
Sono iscrivibili in tale voce solo se si acquista la piena titolarità a
norma di legge o come da contratto (es. software per il quale si è
acquisito il diritto di proprietà da terzi).
Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno
negativo.
A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e
diritti di utilizzazione delle opere
d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca
A.I.3.C) Diritti di brevetto e diritti di
utilizzazione delle opere d'ingegno - altri
A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di
brevetto e diritti di
utilizzazione delle opere
d'ingegno - altri
A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in
corso e acconti
Sono le immobilizzazioni immateriali in corso di realizzazione e gli
anticipi corrisposti a terzi per l'acquisizione di immobilizzazioni
immateriali.
Nel momento in cui l'immobilizzazione risulti pronta per l'uso, le voci
relative ai predetti conti dovranno essere stornate per l'importo
corrispondente e collocate nello specifico conto.
A.I.5) Altre immobilizzazioni
immateriali
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.I.5)
A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e
diritti simili
A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze,
marchi e diritti simili
A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi
A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di
terzi
A.I.5.e) Pubblicità
Rientrano, così come previsto dal P.C. n. 24, in questa voce:
• concessioni, ovvero i provvedimenti con i quali la Pubblica
Amministrazione trasferisce ad altri soggetti i propri diritti o poteri,
con i relativi oneri ed obblighi. Essi riguardano esclusivamente le
concessioni di beni e servizi pubblici il cui oggetto può riguardare:
diritti su beni di proprietà degli enti concedenti (sfruttamento in
esclusiva di beni pubblici, quali ad esempio il suolo demaniale);
diritto di esercizio di attività proprie degli enti concedenti (gestione
regolamentata di alcuni servizi pubblici, quali ad esempio trasporti,
parcheggi, ecc.).
•
licenze, ovvero le autorizzazioni con le quali si consente l'esercizio
di attività regolamentate;
•
marchi, ovvero segni distintivi dell'azienda;
•
altri diritti simili.
Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno
negativo.
Include i costi sostenuti per migliorie e spese
incrementative su beni di terzi in locazione/comodato
(anche in leasing).
Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno
negativo.
Comprende i costi di pubblicità funzionali al buon esito del progetto per
il quale i costi di impianto e di ampliamento sono stati sostenuti
(l'avviare una nuova attività produttiva, il lanciare un prodotto
innovativo, ecc.). Tali costi devono avere carattere di eccezionalità e
non di ricorrenza, poiché in quest'ultimo caso, quand'anche potessero
riferirsi a progetti per i quali sono stati capitalizzati costi di impianto e
di ampliamento, essi diverrebbero tuttavia istituzionali per il fatto
stesso di essere ripetitivamente sostenuti; in altre parole, tali costi
sono collegati alla necessaria fase commerciale di "lancio" di un nuovo
97
A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità
A.I.5.g) Altre Immobilizzazioni immateriali
A.I.5.h) F.do Amm.to altre
immobilizzazioni Immateriali
A.I.6) Fondo Svalutazione
immobilizzazioni immateriali
A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di
ampliamento
A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e
sviluppo
A.I.6.C) F.do Svalut. Diritti di
brevetto e diritti di
utilizzazione delle opere
d'ingegno
A.I.6.d) F.do Svalut. Altre
immobilizzazioni immateriali
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
A.II.1) Terreni
A.II.1.a) Terreni disponibili
A.II.1.b) Terreni indisponibili
A.II.2) Fabbricati
A.II.2.a) Fabbricati non strumentali
(disponibili)
A.II.2.a.l) Fabbricati non strumentali
(disponibili)
A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non
strumentali (disponibili)
A.II.2.b) Fabbricati strumentali
(indisponibili)
A.II.2.b.l) Fabbricati strumentali
(indisponibili)
A.II.2.b.2) F.do Amm.to
Fabbricati strumentali
(indisponibili)
A.II.3) Impianti e macchinari
A.II.3.a) Impianti e macchinari
A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e
macchinari
A.II.4) Attrezzature sanitarie e
scientifiche
A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e
scientifiche
A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature
sanitarie e scientifiche
A.II.5) Mobili e arredi
A.II.5.a) Mobili e arredi
A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi
A.II. 6) Automezzi
A.II.6.a) Automezzi
A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi
prodotto e non rappresentano, invece, costi "di sostegno" della
commerciabilità di prodotti già esistenti. I costi così definiti, inoltre,
debbono essere relativi ad azioni dalle quali l'impresa ha la ragionevole
aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici.
Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno
negativo.
Si tratta di una voce residuale, che contiene tutte le categorie di
immobilizzazioni immateriali che non possono essere comprese nelle
voci precedenti.
Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno
negativo.
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.I.6)
Il valore del fondo svalutazione deve essere indicato con segno
negativo.
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.II)
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.II.1)
La voce contiene il valore dei terreni di proprietà dell'azienda. Il
terreno su cui insiste l'edificio non può essere considerato pertinenza
dello stesso e, pertanto, va valutato separatamente con apposita
perizia (anche redatta da un perito interno all'azienda), dedotto dal
valore complessivo dell'immobile ed inserito in questa voce. La voce
non può essere ammortizzata ma, in caso di perdita durevole di valore,
deve essere svalutata.
Riguardo alla distinzione dei terreni tra "disponibili" e "indisponibili", i
secondi sono quelli in cui viene svolta l'attività istituzionale; di
conseguenza, la prima categoria include, in via residuale, tutti i terreni
non destinati all'attività istituzionale.
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.II.2)
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.II.2.a)
I fabbricati non strumentali sono quelli non destinati all'attività
istituzionale.
Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno
negativo.
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.II.2.b)
Si tratta dei fabbricati in cui viene svolta l'attività istituzionale.
Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno
negativo.
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.II.3)
La voce, secondo quanto previsto dal P.C. n. 16, accoglie:
•
impianti generici, connessi alla funzionalità degli edifici (ad
esemplo: impianti di produzione e distribuzione di energia, di
illuminazione, di trasporto interno, ecc.);
•
impianti specifici, utilizzati per i singoli processi aziendali (ad
esempio: impianti di diagnostica nucleare, ecc.).
Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno
negativo.
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.II.4)
Beni che, a differenza di quelli compresi nella voce A.II.3), possono
avere un valore economico minore o un ciclo di vita più breve. Secondo
il criterio della universalità dei beni (art. 816 ce), i beni, il cui utilizzo
non può essere dissociato da altri (per esempio: il monitor di un
ecografo), vanno considerati nel loro insieme.
Il valore del fondo ammortamento deve essere Indicato con segno
negativo.
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.II.5)
La voce comprende i mobili, gli arredi e le scaffalature.
Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno
negativo.
Somma di tutte le voci con codice prefìsso A.II.6)
Sono incluse anche le autoambulanze.
Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno
98
A.II.7) Oggetti d'arte
A.II.8) Altre immobilizzazioni
materiali
A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali
A.II.8.b) F.do Amm.to altre
immobilizzazioni materiali
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in
corso e acconti
A.II.10) F.do Svalutazione
immobilizzazioni materiali
A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni
A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati
A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e
macchinari
A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature
sanitarie e scientifiche
A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi
A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi
A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d’arte
A.II.10.h) F.do Svalut. Altre
immobilizzazioni materiali
A.III) IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE
A.III.1) Crediti finanziari
A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato
A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione
A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate
A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri
A.III.2) Titoli
A.III.2.a) Partecipazioni
A.III.2.D) Altri titoli
A.III.2.b.l) Titoli di Stato
negativo.
Comprende i beni di elevato valore artistico, che non devono essere
ammortizzati.
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.II.8)
Questa voce accoglie il valore di ogni altro cespite ad utilità pluriennale
non specificatamente imputabile ad altra voce quale, ad esempio,
elaboratori elettronici, macchine elettroniche d’ufficio, ecc.
Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno
negativo.
Sono le immobilizzazioni materiali in corso di realizzazione e gli anticipi
corrisposti a terzi per l’acquisizione di immobilizzazioni materiali.
Nel momento in cui l’’immobilizzazione risulti pronta per l’uso, le voci
relative ai predetti conti dovranno essere stornate per l’importo
corrispondente e collocate nello specifico conto.
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.II.10)
Il valore del fondo svalutazione deve essere indicato con segno
negativo
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.III)
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.III.1)
Si tratta di crediti sorti per prestiti e finanziamenti concessi
Si tratta di una voce residuale in quanto non include i crediti relativi a
finanziamenti per investimenti, ripiani perdite, contributi in c/esercizio
(tutti iscritti nell’attivo circolante)
Si tratta di una voce residuale in quanto non include i crediti relativi a
finanziamenti per investimenti, ripiani perdite, contributi in c/esercizio
(tutti iscritti nell’attivo circolante).
Contiene altresì i crediti della G.S.A. verso la Regione per l’utilizzo
temporaneo da parte di quest’ultima delle somme giacenti nei c/c di
Tesoreria destinati al finanziamento della sanità.
Comprende i crediti per prestiti e finanziamenti concessi agli enti di cui
all’art. 32, comma 6, lett. b) e c) del d.lgs. n. 118/2011, ovvero “ogni
eventuale partecipazione detenuta dalle aziende (….) presso altri
soggetti” nonché “ogni altra società partecipata o ente dipendente che
riceva a qualsiasi titolo una quota delle risorse destinate al
finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard o delle
ulteriori risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario
regionale"
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.III.2)
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.III.2.b)
Sono relativi ad azioni in imprese quotate, titoli di stato o obbligazioni.
Bisogna far presente che le norme in materia di tesoreria unica vietano
agli enti sottoposti a detta normativa, e quindi anche alle Aziende
Sanitarie Pubbliche, di acquisire tra le attività finanziarie i valori
mobiliari.
In questa voce potranno, quindi, essere iscritti tutti quei titoli a mediolungo termine di cui l'azienda è venuta in possesso tramite lasciti o
donazioni, sottoposti a vincolo di destinazione, ovvero quelli in attesa
di essere smobilizzati.
A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni
A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa
A.III.2.b.4) Titoli diversi
B) ATTIVO CIRCOLANTE
B.I) RIMANENZE
Somma di tutte le voci con codice prefisso B)
Le rimanenze sono beni di consumo necessari per il normale
svolgimento dell'attività aziendale e per la produzione delle prestazioni.
L'inserimento tra le rimanenze richiede che i beni siano di proprietà
dell'azienda. Costituiscono, quindi, rimanenze:
•
giacenze presso i magazzini dell'azienda (ivi comprese quelle di
reparto), ad esclusione di quelle di cui non si ha la proprietà (ad
99
esempio: In prova, in c/visione, in c/deposito o altro);
•
beni di proprietà dell'azienda che si trovano presso terzi (ad
esemplo: in prova, in c/visione, in c/deposito o altro);
•
beni già acquistati, ma ancora giacenti presso i magazzini del
fornitore;
•
beni in viaggio, di cui l'azienda ha già acquisito il titolo di
proprietà.
La loro natura contabile è quella di costi sospesi, in quanto sono beni
per i quali sono stati sostenuti, durante l'esercizio, i costi d'acquisto e/o
di trasporto e/o di scarico e/o di conservazione e/o di produzione.
Tali beni saranno venduti o consumati nell'esercizio successivo; sono,
quindi, componenti del reddito dell'esercizio in cui si verificherà il
consumo o la vendita.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.I.1)
B.I.1) Rimanenze beni sanitari
B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed
emoderivati
B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti
B.I.1.c) Dispositivi medici
B.I.1.d) Prodotti dietetici
B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)
B.I.1.f) Prodotti chimici
B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso
veterinario
B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari
In tale voce vanno esposti gli acconti erogati a fornitori per acquisire
beni e prodotti sanitari.
Gli acconti a fornitori per servizi vanno indicati nella voce B.II.7.e) Altri
crediti diversi.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.I.2)
B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e
prodotti sanitari
B.I.2) Rimanenze beni non sanitari
B.I.2.a) Prodotti alimentari
B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia,
e di convivenza in genere
B.I.2.C) Combustibili, carburanti e
lubrificanti
B.L2.d) Supporti informatici e cancelleria
B.I.2.e) Materiale per la manutenzione
B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari
B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e
prodotti non sanitari
B.II) CREDITI
B.II.1) Crediti v/Stato
B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa
corrente - Integrazione a norma del
D.L.vo 56/2000
SS
B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa
corrente – FSN
SS
B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva
S
extraregionale
B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità
attiva internazionale
B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota
SS
fabbisogno sanitario regionale standard
B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento
SS
sanitario aggiuntivo corrente
B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa
ss
In tale voce vanno esposti gli acconti erogati a fornitori per acquisire
beni e prodotti non sanitari.
Gli acconti a fornitori per servizi vanno indicati nella voce B.II.7.e) Altri
crediti diversi.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.II)
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.II.1)
E' una voce compilata esclusivamente dalla G.S.A., in presenza di un
atto formale di assegnazione del finanziamento ordinario del Servizio
Sanitario Nazionale, per indicare i crediti che essa vanta nei confronti
dello Stato, per la quota indistinta del riparto delle disponibilità
finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alla
compartecipazione al gettito fiscale dell'IVA.
E' una voce compilata esclusivamente dalla G.S.A., in presenza di un
atto formale di assegnazione del finanziamento ordinario del Servizio
Sanitario Nazionale, per indicare i crediti che essa vanta nei confronti
dello Stato per la quota indistinta (per le Regioni a statuto speciale) e
vincolata del riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio
Sanitario Nazionale.
Questa voce viene alimentata esclusivamente dalla G.S.A. ed è relativa
alla posizione creditoria che la Regione vanta nei confronti delle altre
Regioni per la mobilità attiva extraregionale. Tali crediti vengono poi
"trasformati" in crediti v/Stato, in quanto è lo Stato che fa da "camera
di compensazione" per la mobilità attiva extra regionale.
E' riferita a tutte le prestazioni sanitarie rese a pazienti residenti negli
Stati dell'Unione Europea, della Svizzera, dello Spazio Economico
Europeo e dei Paesi in convenzione con i quali sono in vigore accordi di
sicurezza sociale, disciplinati ai sensi dell'art. 18, comma 7, del D.L.vo
502/92 e art. 1, comma 796, lett. d), L. 296/06.
Questa voce viene alimentata esclusivamente dalla G.S.A. ed è relativa
alla posizione creditoria che la Regione - in attesa dell'atto formale di
assegnazione del finanziamento ordinario del Servizio Sanitario
Nazionale - vanta nei confronti dello Stato per la quota di FSR
assegnata in acconto; in seguito, la Regione dovrà assegnare tale
quota in acconto alle Aziende sanitarie pubbliche.
Questa voce viene alimentata esclusivamente dalla G.S.A. ed è relativa
alla posizione creditoria che la Regione vanta nei confronti dello Stato
per la quota di finanziamento sanitario aggiuntivo corrente.
Si tratta di una voce residuale che contiene le altre tipologie di crediti
100
corrente – altro
B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti
ss
per investimenti
B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca
B.II.1.i.l) Crediti v/Stato per ricerca
ss
corrente - Ministero della Salute
B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca
ss
finalizzata - Ministero della Salute
B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca altre Amministrazioni centrali
ss
B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca finanziamenti per investimenti
ss
B.II.1.l) Crediti v/prefetture
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia
Autonoma
B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia
Autonoma per spesa corrente
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.II.2)
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.II.2.a)
B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia
Autonoma per spesa corrente - IRAP
RR
B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia
Autonoma per spesa corrente Addizionale IRPEF
RR
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia
Autonoma per quota FSR
RR
B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia
Autonoma per mobilità attiva
intraregionale
R
B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia
Autonoma per mobilità attiva
extraregionale
S
B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia
Autonoma per acconto quota FSR
nei confronti dello Stato che non rientrano nelle cateqorie precedenti.
Questa voce rileva ì crediti verso lo Stato per contributi assegnati e
vincolati alla realizzazione di investimenti.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.II.l.i)
Include i crediti vantati verso il Ministero della Salute e correlati ai
contributi per la ricerca corrente.
Include i crediti vantati verso il Ministero della Salute e correlati ai
contributi per la ricerca finalizzata.
Include i crediti vantati verso altre Amministrazioni centrali diverse dal
Ministero della Salute (Ministero dell'Istruzione, CNR, ecc.) correlati ai
contributi per la ricerca.
Questa voce rileva i crediti verso lo Stato per contributi assegnati e
vincolati alla realizzazione di investimenti, correlati all'attività di
ricerca.
Questa voce rileva i crediti verso le prefetture derivanti dall'erogazione
di prestazioni sanitarie a favore di cittadini stranieri (STP, apolidi,
ecc.).
RR
B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia
Autonoma per finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente LEA
RR
B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia
Autonoma per finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente extra LEA
RR
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia
Autonoma per spesa corrente - altro
RR
E' una voce compilata esclusivamente dalla G.S.A., in presenza
dell'atto formale di assegnazione del finanziamento ordinario del
Servizio Sanitario Nazionale, per indicare i crediti vantati nei confronti
della Regione o della Provincia Autonoma, per la quota indistinta del
riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale
derivante dalla stima del gettito fiscale dell'IRAP.
E' una voce compilata esclusivamente dalla G.S.A., in presenza
dell'atto formale di assegnazione del finanziamento ordinario del
Servizio Sanitario Nazionale, per indicare i crediti vantati nei confronti
della Regione o della Provìncia Autonoma, per la quota indistinta del
riparto delle disponibilità finanziarie per il Servìzio Sanitario Nazionale
derivante dalla stima del gettito fiscale dell'addizionale IRPEF.
Questa voce viene alimentata dalle aziende, in presenza dell'atto
formale dì assegnazione del finanziamento ordinario da parte della
Regione ed è relativa alla posizione creditoria che le aziende vantano
verso la Regione o la Provincia Autonoma per la quota di riparto delle
disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale assegnata.
Questa voce è compilata dalle aziende che vantano un credito verso la
Regione per l'erogazione di prestazioni sanitarie ad altre Aziende
sanitarie pubbliche della Regione (mobilità intraregionale). Questo
credito è oggetto di elisione da parte della Regione o della Provìncia
Autonoma in sede di elaborazione del consolidato "999".
Questa voce è compilata dalle aziende che vantano un credito verso la
Regione o la Provincia Autonoma per l'erogazione di prestazioni
sanitarie ad Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni.
Questa voce viene alimentata dalle aziende, in attesa dell'atto formale
di assegnazione del finanziamento ordinario del Servizio Sanitario
Nazionale ed è relativa alla posizione creditoria che le aziende vantano
verso la Regione o la Provincia Autonoma per la quota di riparto delle
disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale assegnata in
acconto.
Questa voce viene alimentata dalle aziende ed è relativa alla posizione
creditoria che le stesse vantano verso la Regione o la Provincia
Autonoma per la quota di finanziamento sanitario aggiuntivo corrente,
destinato alla copertura dei maggiori costì per l'erogazione delle
prestazioni nell'ambito dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza).
Questa voce viene alimentata dalle aziende ed è relativa alla posizione
creditoria che le stesse vantano verso la Regione o la Provincia
Autonoma per la quota di finanziamento sanitario aggiuntivo corrente,
destinato alla copertura dei costi per l'erogazione delle prestazioni non
comprese nell'ambito dei LEA.
Si tratta dì una voce residuale che contiene le altre tipologie dì crediti
nei confronti della Regione o della Provìncia Autonoma che non
rientrano nelle categorie precedenti.
B.II.2.a. 10) Crediti v/Regione o Provincia
RR
Autonoma per ricerca
Contiene i crediti verso la Regione o la Provincia Autonoma derivanti
dall'assegnazione dei finanziamenti per ricerca.
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia
Autonoma per versamenti a patrimonio
netto
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.II.2.b)
Sono crediti che l'azienda vanta verso la Regione o la Provincia
Autonoma, in relazione al suo ruolo di "ultimo soggetto di controllo
societario" dell'azienda. In queste voci sono pertanto iscritti i crediti
101
correlati a movimentazioni di voci di patrimonio netto.
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia
Autonoma per finanziamenti per
investimenti
RR
Questa voce contiene i crediti verso la Regione o la
Provincia Autonoma per i finanziamenti per investimenti
già deliberati dalla Regione.
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia
RR
Autonoma per incremento fondo dotazione
Questa voce contiene i crediti verso la Regione o la Provincia Autonoma
per aumenti o reintegri di fondo di dotazione, già deliberati dalla
Regione.
B.II. 2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia
Autonoma per ripiano perdite
RR
Questa voce contiene i crediti verso la Regione o la Provincia Autonoma
per delibere relative a ripiani perdite di esercizi precedenti.
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per
copertura debiti al 31/12/2005
RR
Tale voce è obbligatoria per le Regioni che hanno sottoscritto l'accordo
ai sensi del comma 180 della Legge n. 311/2004.
RR
Questa voce contiene i crediti verso la Regione o la Provincia Autonoma
derivanti dallo stanziamento di risorse destinate alla copertura di
investimenti effettuati negli esercizi precedenti e non finanziati, come
da Verbale del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti
regionali del 24 marzo 2011.
B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia
Autonoma per ricostituzione risorse da
investimenti esercizi precedenti
Sono i crediti di varia natura (esclusa quella finanziaria) che l'azienda
vanta verso i Comuni, per attività esercitate dall'azienda nell'interesse
proprio e del Comune di appartenenza, come ad esempio i crediti per
rette relative ad anziani ricoverati in R.S.A. I crediti devono essere
esposti al netto di "note di credito da emettere" ed includere le "fatture
o documenti da emettere".
B.II.3) Crediti v/Comuni
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie
pubbliche
B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie
pubbliche della Regione - per mobilità in
compensazione
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.II.4)
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.II.4.a)
R
B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie
pubbliche della Regione - per mobilità non RR
in compensazione
B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie
pubbliche della Regione - per altre
prestazioni
Si tratta di crediti di varia natura(esclusa quella finanziaria) nei
confronti di altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione, derivanti
ad esempio da prestazioni ad assistiti. Include anche i crediti vantati
dall'azienda per la mobilità attiva intra regionale (mobilità interna).
RR
B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire RR
E' una voce compilata esclusivamente dalla G.S.A. che viene
alimentata nel momento in cui la Regione - in attesa dell'atto formale
di Intesa tra le Regioni - provvede all'assegnazione degli acconti alle
aziende; rappresenta un minor debito in termini di quota FSR spettante
alle aziende.
B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie
pubbliche Extraregione
Include i crediti aziendali verso Aziende sanitarie pubbliche di altre
Regioni che non rientrano nella mobilità pubblica in compensazione.
B.II.5) Crediti v/società partecipate
e/o enti dipendenti della Regione
S
Somma di tutte le voci con codice prefìsso B.II.5)
Sono i crediti vantati dalle aziende e dalla G.S.A. nei confronti degli
enti di cui all'art. 32, comma 6 lett. b) e c) del d.lgs. n.118/2011,
ovvero "ogni eventuale partecipazione detenuta dalle aziende (...)
presso altri soggetti" nonché "ogni altra società partecipata o ente
dipendente che riceva a qualsiasi titolo una quota delle risorse
destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard
o delle ulteriori risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario
regionale".
B.II.5.a) Crediti v/enti regionali
B.II.5.b) Crediti v/sperlmentazioni
gestionali
B.II.S.c) Crediti v/altre partecipate
B.II.6) Crediti v/Erario
B.II.7) Crediti v/altri
B.II.7.a) Crediti v/clienti privati
Include 1 crediti verso l'Erario di qualsiasi natura e, per la parte di
attività commerciale, anche i crediti per imposte anticipate, così come
previste dall'art. 2427 ce, p. 14, b).
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.II.7)
B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatone
Sono i crediti che l'azienda vanta verso le gestioni liquidatorie di sua
competenza. I crediti devono essere esposti al netto di "note di credito
da emettere" ed includere le "fatture o documenti da emettere".
B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici
Contiene i crediti vantati dalle aziende verso altri soggetti pubblici.
NON include ì crediti verso le Amministrazioni centrali dello Stato, già
ricomprese nelle voci B.II.l) da a) a h).
102
I crediti devono essere esposti al netto di "note di credito da emettere"
ed includere le "fatture o documenti da emettere".
Contiene i crediti vantati dalle aziende verso altri soggetti pubblici,
relativamente all'attività di ricerca.
NON include i crediti verso le Amministrazioni centrali dello Stato, già
ricomprese nelle voci B.II.l.i).
In questa voce residuale trovano allocazione, ad esempio, i crediti
verso il personale di qualsiasi natura (prestiti, antìcipi, ecc.), ì crediti
per pagamenti a personale per conto di altri enti privati paganti, i
crediti verso soggetti esteri, i crediti derivanti da acconti a farmacie,
depositi cauzionali o acconti pagati a fornitori per servizi e, in generale,
tutti i crediti che per loro natura non trovano accoglimento nelle voci
precedenti. I crediti devono essere esposti al netto di "note di credito
da emettere" ed includere le "fatture o documenti da emettere".
B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici
per ricerca
B.II.7.e) Altri crediti diversi
B.III) ATTIVITÀ' FINANZIARIE CHE
NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.III)
B.III. 1) Partecipazioni che non
costituiscono immobilizzazioni
Vanno indicati in tali voci le partecipazioni ed i titoli che saranno
ceduti/smobilizzati entro 12 mesi.
B.III.2) Altri titoli che non
costituiscono immobilizzazioni
B.IV) DISPONIBILITÀ' LIQUIDE
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.IV)
Comprende tutte le disponibilità liquide presenti in azienda, per
esempio quelle presso le casse economali, nonché presso le casse per
la riscossione dei ticket.
Riguarda le disponibilità liquide giacenti sui c/c bancari.
Tale voce è compilata esclusivamente dalla G.S.A.
Riguarda le disponibilità liquide giacenti sul c/c infruttifero presso la
Banca d'Italia, diverso dal precedente e destinato al finanziamento
della sanità.
Riporta le disponibilità liquide giacenti su c/c postale.
Somma di tutte le voci con codice prefìsso C)
Somma di tutte le voci con codice prefisso C.I)
Accoglie tutte le tipologie di ratei attivi, ad esclusione di quelli riferiti a
ricavi derivanti dall'erogazione di beni e servizi a favore di Aziende
sanitarie pubbliche della Regione.
B.IV.1) Cassa
B.IV.2) Istituto Tesoriere
B.IV.3) Tesoreria Unica
B.IV.4) Conto corrente postale
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
C.I) RATEI ATTIVI
C.I.1) Ratei attivi
C.I.2) Ratei attivi v/ Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
R
C.II) RISCONTI ATTIVI
C.II.1) Risconti attivi
C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
D) CONTI D'ORDINE
D.I) CANONI LEASING ANCORA DA
PAGARE
R
Accoglie esclusivamente le tipologie di ratei attivi relativi a ricavi
derivanti dall'erogazione di beni e servizi a favore di Aziende sanitarie
pubbliche della Regione.
Somma di tutte le voci con codice prefìsso C.II)
Accoglie tutte le tipologie di risconti attivi, ad esclusione di quelli riferiti
a costi per l'acquisto di beni e servizi da Aziende sanitarie pubbliche
della Regione.
Accoglie esclusivamente le tipologie di risconti attivi relativi a costi per
l'acquisto di beni e servizi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione.
Somma di tutte le voci con codice prefìsso D)
I conti d'ordine mettono in rilievo i rapporti tra l'azienda e soggetti
terzi che non producono in linea generale riflessi sullo Stato
Patrimoniale e sul Conto Economico. Essi, infatti, costituiscono delle
annotazioni di memoria o meglio di corredo della situazione
patrimoniale-finanziaria esposta nello Stato Patrimoniale, ma non
costituiscono né attività, né passività in senso stretto. Pertanto essi
non vanno sommati né ai totali dell' attivo, né ai totali del passivo.
Tutte le informazioni relative ai conti d'ordine vanno inserite nella Nota
Integrativa, per dare informazioni aggiuntive rispetto a quelle
contenute nello Stato Patrimoniale, rispettando il principio della
chiarezza ed evitando duplicazioni.
L'utilizzo di tale voce si rende necessario per bilanciare l'evidenziazione
della consistenza dei canoni rimasti da pagare, iscritta nella parte
passiva, per segnalare l'entità di tutti quei canoni che, pur non
costituendo un debito, incideranno sulle gestioni future. La dizione
"canoni di leasing ancora da pagare" si deve intendere come "canoni di
leasing da scadere", per evitare che l'azienda operi una doppia
imputazione (una volta nel Conto Economico e una seconda nei conti
d'ordine) delle fatture per canoni maturati negli ultimi mesi
dell'esercizio e contabilizzate per competenza, ma non ancora
103
liquidate.
D.II) DEPOSITI CAUZIONALI
D.III) BENI IN COMODATO
D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE
A) PATRIMONIO NETTO
A.I) FONDO DI DOTAZIONE
In tale voce vanno indicati tutti i depositi cauzionali che non siano già
presenti in conti dell'attivo (o passivo) dello Stato Patrimoniale (es.:
depositi su libretti vincolati custoditi dall'azienda e, pertanto, non
versati su un conto corrente acceso in capo all'azienda e tenuto presso
l'Istituto Tesoriere dell'azienda stessa).
In tale voce sono ricompresi tutti quei beni che vengono
acquisiti dall'azienda in comodato.
E' una voce residuale in cui inserire quanto non specificamente indicato
nelle voci precedenti (ad esempio garanzie prestate, garanzie ricevute,
beni in contenzioso, altri impegni assunti).
Somma di tutte le voci con codice prefisso A)
A.II) FINANZIAMENTI PER
INVESTIMENTI
Somma di tutte le voci con codice prefìsso A.II)
Accoglie i finanziamenti per investimenti ricevuti dallo Stato, dalla
Regione o da altri soggetti pubblici ove sia obbligatoria la
sterilizzazione degli ammortamenti correlati ai beni acquistati con il
suddetto finanziamento.
La voce va rappresentata al netto delle sterilizzazioni degli
ammortamenti e delle minusvalenze da alienazione o dismissione di
cespiti acquisiti con tali finanziamenti.
A.II.1) Finanziamenti per beni di
prima dotazione
E alimentato in sede di redazione del primo Stato Patrimoniale in
contropartita ai beni ammortizzabili iscritti nell'attivo, la cui
acquisizione originaria si presume sia stata finanziata da contributi in
c/capitale.
A.II.2) Finanziamenti da Stato per
investimenti
A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per
investimenti - ex art. 20 legge 67/88
A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per
investimenti - ricerca
A.II.2.C) Finanziamenti da Stato per
investimenti - altro
A.II.3) Finanziamenti da Regione per
investimenti
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti
pubblici per investimenti
A.II.5) Finanziamenti per
investimenti da rettifica contributi in
conto esercizio
A.III) RISERVE DA
DONAZIONI E LASCITI
VINCOLATI AD
INVESTIMENTI
A.IV) ALTRE RISERVE
A.IV.1) Riserve da rivalutazioni
A.IV.2) Riserve da plusvalenze da
reinvestire
A.IV.3) Contributi da reinvestire
A.IV.4) Riserve da utili di esercizio
destinati ad investimenti
Somma di tutte le voci con codice prefìsso A.II.2)
Questa voce è alimentata tramite storno indiretto (attraverso le voci
A.2) di conto economico) dei contributi in conto esercizio quando tali
contributi vengono utilizzati per l'acquisizione di immobilizzazioni.
Accoglie il valore di donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, a
fronte dell'iscrizione nell'attivo patrimoniale del bene donato (crediti o
disponibilità liquide vincolate all'acquisizione di immobilizzazioni;
immobilizzazioni) da parte dei privati. La voce va rappresentata al
netto delle eventuali sterilizzazioni, dei correlati ammortamenti e delle
minusvalenze da alienazione o dismissione di cespite acquisito
mediante donazione o lascito.
Non comprende le donazioni e lasciti da Regione o da altri soggetti
pubblici, da rilevare rispettivamente nelle voci A.II.3 e A.II.4.
Somma di tutte le voci con codice prefìsso A.IV)
Questa voce accoglie le riserve di rivalutazione laddove disposizioni
legislative nazionali specificatamente riferite alle Aziende sanitarie
pubbliche consentano la rivalutazione dei cespiti.
Nel caso di cessione di beni acquisiti con contributi in c/capitale, il
residuo contributo presente nel Patrimonio Netto deve essere destinato
a nuovi investimenti. Tale contributo è stornato nella voce A.IV.3).
Qualora l'alienazione generi una plusvalenza, questa deve essere
accantonata nella voce A.IV.2), senza transitare da conto economico.
Nel Patrimonio Netto resta Inoltre iscritto il residuo contributo in
c/capitale che viene stornato nella voce A.IV.3).
Qualora l'alienazione generi, Invece, una minusvalenza, questa deve
essere imputata a conto economico e sterilizzata. La quota residua del
contributo è stornata alla voce A.IV.3).
L'utile di esercizio, qualora utilizzato per l'effettuazione di Investimenti,
deve essere accantonato, al momento dell'approvazione del bilancio da
parte della Regione, in un'apposita riserva denominata "Riserve da utili
di esercizio destinati a Investimenti". Effettuato l'investimento, la
104
A.IV.5) Riserve diverse
A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANI
PERDITE
A.V.1) Contributi per copertura debiti
al 31/12/2005
A.V.2) Contributi per ricostituzione
risorse da investimenti esercizi
precedenti
A.V.3) Altro
A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A
NUOVO
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE
DIFFERITE
B.II) FONDI PER RISCHI
riserva viene stornata al fondo di dotazione e non può essere utilizzata
per sterilizzare gli ammortamenti.
E' la voce residuale in cui far confluire tutte le altre riserve di
patrimonio netto non specificamente classificate nelle voci precedenti.
Somma di tutte le voci con codice A.V)
Tale voce è obbligatoria per le Regioni che hanno sottoscritto l'accordo
ai sensi del comma 180 della Legge n. 311/2004.
Questa voce contiene l'ammontare delle risorse che la Regione o la
Provincia Autonoma destina alla copertura degli investimenti effettuati
negli esercizi precedenti e non finanziati, come da Verbale del Tavolo
Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali del 24 marzo 2011.
Accoglie l'ammontare delle risorse che la Regione destina a copertura
delle perdite. L'iscrizione in tale voce, a contropartita di un credito
v/Regione per ripiano perdite (voce B.II.2.b.3) dell'attivo), deve
avvenire all'atto della delibera regionale di formalizzazione del ripiano
perdite. Secondo quanto previsto dall'art.29, comma 1, lett. d) del
d.lgs. 118/2011, al momento dell'erogazione il contributo è stornato da
questa voce e portato a diretta riduzione della perdita all'interno della
voce A.VI).
In questa voce vengono iscritti i risultati economici di esercizi
precedenti, che non siano stati distribuiti, accantonati ad altre riserve
o, se negativi, ripianati (P.C. 28, lett. D), p. Vili).
Riporta il risultato d'esercizio conseguito.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B)
Accoglie gli accantonamenti per accertamenti subiti, condoni, imposte
differite (IRES e IRAP per l'attività commerciale).
Accoglie gli accantonamenti per rischi, il cui accadimento è incerto
nell'esistenza e nell'ammontare.
B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed
oneri processuali
B.II. 2) Fondo rischi per contenzioso
personale dipendente
B.II.3) Fondo rischi per rischi
connessi all'acquisto di prestazioni
sanitarie da privato
B.II.4) Fondo rischi per copertura
diretta dei rischi (autoassicurazione)
B.II.5) Altri fondi rischi
B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE
B.III.1) FSR indistinto da distribuire
B.III.2) FSR vincolato da distribuire
B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi
pregressi
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.III)
E' una voce compilata esclusivamente dalla G.S.A. per indicare, in
presenza dell'atto formale di assegnazione del finanziamento ordinario,
la quota indistinta del riparto delle disponibilità finanziarie per il
Servizio Sanitario Nazionale da assegnare alle aziende.
E' una voce compilata esclusivamente dalla G.S.A. per indicare, in
presenza dell'atto formale di assegnazione del finanziamento ordinario,
la quota vincolata del riparto delle disponibilità finanziarie per il
Servizio Sanitario Nazionale da assegnare alle aziende.
E' una voce compilata esclusivamente dalla G.S.A. per indicare, in
presenza dello specifico atto formale di assegnazione, la quota di
finanziamento per il ripianamento dei disavanzi pregressi da assegnare
alle aziende.
B.III.4) Fondo finanziamento
sanitario aggiuntivo corrente LEA
E' una voce compilata esclusivamente dalla G.S.A. per indicare, in
presenza dello specifico atto formale di assegnazione, la quota di
finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, destinato alla copertura
dei maggiori costi per l'erogazione delle prestazioni nell'ambito dei LEA,
da assegnare alle aziende.
B.III.5) Fondo finanziamento
sanitario aggiuntivo corrente extra
LEA
E' una voce compilata esclusivamente dalla G.S.A. per indicare, in
presenza dello specifico atto formale di assegnazione, la quota di
finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, destinato alla copertura
dei costi per l'erogazione delle prestazioni non comprese nell'ambito
dei LEA, da assegnare alle aziende.
B.III. 6) Fondo finanziamento per
ricerca
E' una voce compilata esclusivamente dalla G.S.A. per indicare, in
presenza dello specifico atto formale di assegnazione, la quota di
finanziamento destinato alla ricerca, da assegnare alle aziende.
105
B.III. 7) Fondo finanziamento per
investimenti
E' una voce compilata esclusivamente dalla G.S.A. per indicare, in
presenza dello specifico atto formale di assegnazione, la quota di
finanziamento destinato alla copertura degli investimenti, da assegnare
alle aziende.
B.IV) QUOTE INUTILIZZATE
CONTRIBUTI
Somma di tutte le voci con codice prefìsso B.IV)
B.IV.1) Quote inutilizzate contributi
da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.
vincolato
Accoglie gli accantonamenti delle quote inutilizzate dei contributi in
c/esercizio da Regione o Provincia Autonoma relativi al FSR vincolato.
La voce viene stornata, con contropartita la voce A.3.A) di conto
economico, nell'esercizio in cui tali quote di contributi sono
effettivamente utilizzate, ovvero sono sostenuti i relativi costi.
Accoglie gli accantonamenti delle quote inutilizzate dei contributi in
c/esercizio vincolati da soggetti pubblici.
La voce viene stornata, con contropartita la voce A.3.B) di conto
economico, nell'esercizio in cui tali quote di contributi sono
effettivamente utilizzate, ovvero sono sostenuti i relativi costi.
Accoglie gli accantonamenti delle quote inutilizzate dei contributi in
c/esercizio relativi alla ricerca.
La voce viene stornata, con contropartita la voce A.3.C) di conto
economico, nell'esercizio in cui tali quote di contributi sono
effettivamente utilizzate, ovvero sono sostenuti i relativi costi.
Accoglie gli accantonamenti delle quote inutilizzate dei contributi
vincolati in c/esercizio da privati.
La voce viene stornata, con contropartita la voce A.3.D) di conto
economico, nell'esercizio in cui tali quote di contributi sono
effettivamente utilizzate, ovvero sono sostenuti i relativi costi.
B.IV.2) Quote inutilizzate contributi
vincolati da soggetti pubblici (extra
fondo)
B.IV.3) Quote inutilizzate contributi
per ricerca
B.IV.4) Quote inutilizzate contributi
vincolati da privati
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.V)
In linea generale, per gli altri fondi per oneri e spese si rinvia al
contenuto del P.C. 19, punto CU e C.V (ove richiamabili dalla
casistica).
Accoglie il progressivo degli accantonamenti relativi ai fondi integrativi
pensione.
Accolgono il progressivo di tutti gli accantonamenti per rinnovi
contrattuali come esposti nelle voci B.16.D.2), B.16.D.3), B.16.D.4),
B.16.D.5) e B.16.D.6) del conto economico. Tali fondi saranno utilizzati
nel momento della liquidazione dei rinnovi contrattuali.
B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E
SPESE
B.V.1) Fondi integrativi pensione
B.V.2) Fondo rinnovi contrattuali
B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali
personale dipendente
B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni
MMG/PLS/MCA
B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici
Sumai
Voce residuale che accoglie l'ammontare progressivo di tutti gli altri
accantonamenti per oneri e spese, ad esclusione di quelli che sono
esposti nelle voci dettagliate del presente modello.
B.V.3) Altri fondi per oneri e spese
Somma di tutte le voci con codice prefisso C)
In questa voce sono ricondotti il trattamento di fine rapporto del
personale dipendente e il fondo per premi operosità dei medici
specialisti ambulatoriali, ad esso assimilabile per natura.
Questa voce accoglie l'ammontare del fondo per premio di operosità
maturato presso l'azienda ove lo specialista sta prestando la sua opera,
comprensivo delle rivalutazioni e integrazioni in sede di rinnovi
contrattuali.
I premi di operosità sono riferiti a medici specialisti ambulatoriali,
biologi e psicologi specialisti ambulatoriali e, in generale, tutte le figure
professionali che hanno diritto ai premi di operosità.
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
C.1) FONDO PER PREMI OPEROSITÀ'
MEDICI SUMAI
C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI
FINE RAPPORTO DIPENDENTI
D) DEBITI
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI
D.II) DEBITI V/STATO
D.II.1) Debiti v/Stato per
S
La voce, per il disposto del 4° comma dell'art. 2424 bis ce. accoglie
solo il fondo per il T.F.R. al sensi dell'art. 2120 ce, che stabilisce anche
l'importo dell'accantonamento insieme ai C.C.N.L.
Somma di tutte le voci con codice prefìsso D)
I mutui passivi vanno esposti in bilancio al loro valore nominale; gli
oneri accessori per l'ottenimento dei mutui vanno differiti, se di
ammontare rilevante, ed ammortizzati in base al periodo di durata del
prestito, con metodologia analoga a quella per 1 disaggi di emissione
(P.C. 19, lett. M.V).
Somma di tutte le voci con codice prefìsso D.II)
E' una voce di compilazione esclusiva della G.S.A.
106
mobilità passiva
extraregionale
E' riferita ai debiti v/Stato relativi alla mobilità passiva extraregionale.
Questa voce, in sede di calcolo del saldo a credito/debito della Regione
per mobilità, andrà compensata con la relativa voce di credito della
Regione verso lo Stato per la mobilità attiva.
D.II.2) Debiti v/Stato per
mobilità passiva
internazionale
E' riferita a tutte le prestazioni sanitarie erogate da Stati dell'Unione
Europea, Svizzera, Spazio Economico Europeo e Paesi in convenzione
con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, disciplinati ai
sensi dell'art. 18, comma 7, del D.L.vo 502/92 e art. 1, comma 796,
lett. d), L. 296/06.
Questa voce viene alimentata esclusivamente dalla G.S.A., in attesa
dell'atto formale di assegnazione del finanziamento sanitario ordinario
corrente, ed è relativa alla posizione debitoria delia Regione nei
confronti dello Stato per la quota di riparto delle disponibilità
finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale erogata in acconto. Essa
rappresenta, pertanto, un minor credito in termini di quota di riparto
complessivamente spettante.
D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato
SS
D.II.4) Debiti v/Stato per ricerca restituzione finanziamenti
ss
Contiene i debiti verso lo Stato, derivanti dalla restituzione dei
finanziamenti assegnati per la ricerca.
D.II.5) Altri debiti v/Stato
ss
Comprende altre tipologie di debiti verso lo Stato non ricomprese nelle
categorie precedenti.
D.III) DEBITI
V/REGIONE 0 PROVINCIA
AUTONOMA
Somma di tutte le voci con codice prefisso D.III)
D.III. 1) Debiti v/Regione o Provincia
RR
Autonoma per finanziamenti
Contiene i debiti dell'azienda nei confronti della Regione per
finanziamenti ricevuti a vario titolo, che dovranno pertanto essere
restituiti dall'azienda. Contiene altresì i debiti della G.S.A. verso la
Regione per l'utilizzo temporaneo delle somme giacenti nei c/c di
Tesoreria "non sanità".
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia
Autonoma per mobilità passiva
intraregionale
R
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia
Autonoma per mobilità passiva
extraregionale
S
D.III.4) Acconto quota FSR da
Regione o Provincia Autonoma
RR
Questa voce è alimentata dalle aziende che hanno un debito verso la
Regione a fronte dell'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di
altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione (mobilità
intraregionale).
Questa voce è alimentata dalle aziende che hanno un debito verso la
Regione per l'erogazione di prestazioni sanitarie a propri assistiti
effettuate da strutture ubicate al di fuori della Regione di appartenenza
dell'assistito.
Questa voce è alimentata dalle aziende, in attesa dell'atto formale di
assegnazione del finanziamento sanitario ordinario corrente, ed è
relativa alla posizione debitoria delle aziende verso la Regione per la
quota di FSR erogata in acconto, che rappresenta, pertanto, un minor
credito per la quota di FSR complessivamente spettante.
D.III.5) Altri debiti v/Regione o
Provincia Autonoma
Accoglie tutti gli altri debiti dell'azienda nei confronti della Regione che
non sono ricomprese nelle voci precedenti.
D.IV) DEBITI V/COMUNI
Sono relativi a debiti originati da personale comandato, da prestazioni
di assistenza sanitaria erogate dai Comuni per conto dell'azienda ed
altri debiti di qualsiasi natura ad essi riferiti.
Somma di tutte le voci con codice prefisso D.V)
In linea generale, le voci seguenti accolgono i debiti dell'azienda verso
altre Aziende sanitarie pubbliche, di qualsiasi natura (istituzionale o
finanziaria).
Somma di tutte le voci con codice prefisso D.V.l)
Si tratta di debiti, di varia natura, nei confronti di altre Aziende
sanitarie pubbliche, come ad esempio per prestazioni ad assistiti
erogate da altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione.
Include anche i debiti dell'azienda verso altre Aziende sanitarie
pubbliche per la mobilità passiva intraregionale (mobilità interna).
I debiti sono al netto delle note di credito da ricevere ed includono le
fatture da ricevere.
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE
PUBBLICHE
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie
pubbliche della Regione - per quota FSR
RR
D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie
pubbliche della Regione - per
finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente LEA
RR
D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie
pubbliche della Regione - per
RR
107
finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente extra LEA
D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie
pubbliche della Regione – per mobilità in
compensazione
R
D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie
pubbliche della Regione – per mobilità non RR
in compensazione
D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie
pubbliche della Regione - per altre
prestazioni
RR
D. V.2) Debiti v/Aziende sanitarie
pubbliche Extraregione
SS
La voce accoglie i debiti dell'azienda nei confronti di Aziende sanitarie
pubbliche di altre Regioni per le prestazioni che non rientrano nella
mobilità pubblica in compensazione.
R
La voce è di compilazione esclusiva della G.S.A. ed accoglie il debito
che la Regione ha nei confronti dell'azienda nel caso di versamenti in
c/patrimonio netto (finanziamenti per investimenti, aumenti di fondo di
dotazione, ripiani perdite, copertura ammortamenti non sterilizzati)
assegnati, ma non ancora erogati.
D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie
pubbliche della Regione per
versamenti c/patrimonio netto
D.VI) DEBITI V/ SOCIETÀ"
PARTECIPATE E/0 ENTI DIPENDENTI
DELLA REGIONE
Somma di tutte le voci con codice prefisso D.VI)
Sono i debiti delle aziende e della G.S.A. nei confronti degli enti di cui
all'art.32, comma 6, lett. b) e c) del d.lgs. 118/2011, ovvero "ogni
eventuale partecipazione detenuta dalle aziende (...) presso altri
soggetti" nonché "ogni altra società partecipata o ente dipendente che
riceva a qualsiasi titolo una quota delle risorse destinate al
finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard o delle
ulteriori risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario
regionale".
D.VI.1) Debiti v/enti regionali
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni
gestionali
D. VI.3) Debiti v/altre partecipate
D.VII) DEBITI V/FORNITORI
Somma di tutte le voci con codice prefisso D.VII)
La voce accoglie tutti i debiti verso fornitori (pubblici e privati), che non
trovano specifico
dettaglio nelle voci precedenti.
Include altresì i debiti verso soggetti privati accreditati.
I debiti sono al netto delle note di credito da ricevere ed includono le
fatture da ricevere.
D.VII.1) Debiti verso erogatori
(privati accreditati e convenzionati)
di prestazioni sanitarie
D.V.II.2) Debiti verso altri fornitori
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO
TESORIERE
Il saldo da esporre in bilancio deve esprimere l'effettivo debito per
capitale, interessi e oneri accessori maturati ed esigibili alla data di
bilancio, anche se gli interessi e gli oneri accessori vengono addebitati
successivamente a tale data (P.C. 19, lett. M.IV).
D.IX) DEBITI TRIBUTARI
La voce accoglie solo le passività per imposte certe e determinate,
quali i debiti per imposte dirette (IRES, IRAP) ed indirette (IVA) dovute
in base a dichiarazioni, per accertamenti o contenziosi definiti, per
ritenute operate come sostituto d'imposta (IRPEF), ed in genere per
tributi di qualsiasi tipo iscritti a ruolo (es.: debiti per imposte di
registro). I debiti per imposte probabili o incerte nell'ammontare o
nella data di sopravvenienza (comprese le imposte differite) vanno,
invece, iscritti nella voce B.I) Fondi per imposte, anche differite.
D.X) DEBITI V/ISTITUTI
PREVIDENZIALI,
ASSISTENZIALI E SICUREZZA
SOCIALE
Questa voce accoglie tutti debiti verso INPDAP, INAIL, INPS e, in
generale, verso tutti gli istituti previdenziali, a qualsiasi titolo.
D.XI) DEBITI V/ALTRI
Somma di tutte le voci con codice prefisso D.XI)
Accoglie tutti gli altri debiti, sia verso enti pubblici, sia verso privati,
che non trovano accoglimento nelle precedenti voci di debito.
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori
D.XI.2) Debiti v/dipendenti
Accoglie tutti i debiti verso dipendenti, relativi a spettanze di qualsiasi
natura, non ancora corrisposte ma già maturate nel diritto (es.:
straordinari non ancora pagati, fondi aziendali non ancora distribuiti,
108
ferie maturate e non godute, ecc.).
Sono i debiti dell'azienda verso le gestioni liquidatorie di sua
competenza.
Questa voce accoglie tutti gli altri debiti verso soggetti terzi, che non
sono iscrivibili nelle specifiche voci di bilancio (es.: depositi cauzionali
di terzi non gestibili con i conti d'ordine in quanto movimentati
attraverso i conti accesi alle disponibilità liquide e/o il tesoriere).
Somma di tutte le voci con codice prefìsso E)
Somma di tutte le voci con codice prefìsso E.I)
Accoglie tutte le tipologie di ratei passivi, ad esclusione di quelli riferiti
a costi per l'acquisto di beni e servizi da parte di Aziende sanitarie
pubbliche della Regione.
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatone
D.XI.4) Altri debiti diversi
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
E.I) RATEI PASSIVI
E.I.1) Ratei passivi
E.I.2) Ratei passivi v/Aziende
sanitarie pubbliche della Regione
Accoglie esclusivamente le tipologie di ratei passivi riferiti a costi per
l'acquisto di beni e servizi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della
Regione.
Somma di tutte le voci con codice prefisso E.II)
Accoglie tutte le tipologie di risconti passivi ad esclusione di quelli
riferiti a ricavi derivanti dall'erogazione di beni e servizi a favore di
Aziende sanitarie pubbliche della Regione. Si ricorda che, ai sensi
dell'art. 29, comma 1, lett. e) del d.lgs. 118/2011, l'attribuzione agli
esercizi di competenza economica delle quote inutilizzate di contributi
vincolati è garantita tramite la rilevazione NON di risconti passivi, bensì
di appositi accantonamenti.
R
E.II) RISCONTI PASSIVI
E.II.1) Risconti passivi
E.II.2) Risconti passivi v/Aziende
sanitarie pubbliche della Regione
Accoglie esclusivamente le tipologie di risconti passivi riferiti a ricavi
derivanti dall'erogazione di beni e servizi a favore di Aziende sanitarie
pubbliche della Regione.
Somma di tutte le voci con codice prefisso F)
R
F) CONTI D'ORDINE
F.I) CANONI LEASING ANCORA DA
PAGARE
F.II) DEPOSITI CAUZIONALI
F.III) BENI IN COMODATO
F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE
Si rinvia ai commenti già esposti per le voci dei conti d'ordine
dell'attivo.
LINEE GUIDA DEL MODELLO CE
Le linee guida qui presentate integrano lo schema del modello ministeriale CE e forniscono gli indirizzi e le
modalità di compilazione del modello.
La nuova strutturazione del CE e le sue linee guida sono stati progettati per consentire l'omogeneizzazione, e
quindi la confrontabilità a livello centrale, dei flussi economici di bilancio delle aziende sanitarie.
Nell'ambito della progettazione dei nuovi modelli è stata prestata particolare attenzione al rispetto dei vincoli
dettati dalle esigenze di consolidamento, nonché dalle esigenze derivanti dalla necessità di monitoraggio degli
acquisti di beni e servizi.
In particolare, nella colonna "Cons." è stato riportato il livello di consolidamento a cui è assoggettata la voce,
ovvero:
■
R: è una voce che viene consolidata a livello regionale nel modello 999; la voce pertanto risulta
compilata dalle singole aziende ma viene elisa dalla Regione, nel processo di consolidamento, per
pervenire alla compilazione corretta del modello 999;
■
S: è una voce che viene consolidata a livello Ministeriale; riguarda solitamente le voci che sono
significative
a
livello
regionale
(ad
esempio,
i
ricavi
per
mobilità
attiva
extraregionale
in
compensazione), ma che a livello nazionale devono essere consolidate (ad esempio, con i costi da
mobilità passiva extraregionale in compensazione) in quanto non significative per la determinazione del
modello CE nazionale e compensate tra loro dallo Stato anche dal punto di vista finanziario (saldo di
mobilità);
■
SS: è una voce che viene consolidata a livello Ministeriale dopo aver consolidato le voci "S"; riguarda
solitamente voci relative a ricavi e costi che sono conseguiti tra aziende pubbliche ma che non sono
regolate mediante compensazione bensì con fatturazione diretta tra aziende e che pertanto devono
essere mantenute per la corretta determinazione del risultato delle singole Regioni.
109
Si precisa pertanto che ai fini di un corretto percorso di consolidamento, i costi relativi a prestazioni
acquistate da strutture private accreditate extra Regioni, qualora non soggette a compensazione della
mobilità a livello nazionale (es. riabilitazione, psichiatria, RSA, comunità terapeutiche) non devono
essere inseriti nelle voci "acquisti da pubblico- Extra regione" ma nelle voci "acquisti da privato
(intraregionale ed extraregionale);
Le linee guida sono infine strutturate in modo da fornire:
■
l'indicazione del livello di consolidamento della voce;
■
la descrizione del contenuto della voce con indicazione delle nature di ricavo e costo da includere e le voci di
sommatoria.
Cod.
Descrizione
A) Valore della produzione
A.1) Contributi in c/esercizio
Cons
Descrizione Contenuto
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.1)
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.1.A)
Contiene i fondi assegnati dalla Regione o Provincia Autonoma alla G.S.A. e
alle Aziende per finanziare l'attività istituzionale, anche attraverso fondi
vincolati al raggiungimento di specifici obiettivi finanziati esclusivamente
dal Fondo Sanitario regionale.
A.1.A) Contributi da Regione o
Prov. Aut. per quota F.S.
regionale.
A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per
quota F.S. regionale indistinto
Contiene la quota capitaria, i finanziamenti per funzioni non tariffate e, in
generale, tutti i contributi legati alla quota indistinta del riparto delle
disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale.
A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per
quota F.S. regionale vincolato
Contiene tutti i contributi derivanti dalla quota vincolata del riparto delle
disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale, tra cui:
•
obiettivi di piano (L. 662/96 e L. 133/08);
•
AIDS (L. 135/90);
•
veterinaria (L. 218/88);
•
borse di studio ai medici di medicina generale (L. 109/88);
•
fondo di esclusività (L 488/99);
•
assistenza a extracomunitari irregolari (L. 40/98);
•
attività di medicina penitenziaria (D.L.vo 230/99);
•
prevenzione e cura della fibrosi cistica (L. 362/98);
•
provvidenze economiche agli Hanseniani (L. 31/86);
•
medicina penitenziaria (art. 2,comma 283 L. 244/07).
A.1.B) Contributi c/esercizio
(extra fondo)
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.1.B)
Contiene, in generale, gli importi dei contributi non rientranti nel riparto
delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale, assegnati
da Regione, Provincia Autonoma, altri soggetti pubblici (Amministrazioni
statali, Province, Comuni, settore pubblico allargato), inclusi i contributi
dell'Unione Europea e le risorse derivanti dal gettito di fiscalità regionale.
Non include i contributi per ricerca che sono previsti nella voce A.1.C).
A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut.
(extra fondo)
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.1.B.1)
Contiene in generale tutti i contributi vincolati a carico del bilancio
regionale che non sono finanziati direttamente dal riparto delle disponibilità
finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale.
In tale voce deve essere allocata la quota di contributi a carico del bilancio
regionale non finanziati direttamente dal riparto delle disponibilità
finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale, destinati alla copertura dei
maggiori costi per l'erogazione delle prestazioni nell'ambito dei LEA.
A.1.B.1.1) Contributi da Regione o
Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
A.1.B.1.2) Contributi da Regione o
Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse
aggiuntive da bilancio regionale a
titolo di copertura LEA
A.1.B.1.3) Contributi da Regione o
Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse
aggiuntive da bilancio regionale a
titolo di copertura extra LEA
In tale voce deve essere allocata la quota di contributi a carico del bilancio
regionale, destinati alla copertura dei costi per l'erogazione delle
prestazioni non comprese nell'ambito dei LEA.
A.1.B.1.4) Contributi da Regione o
Prov. Aut. (extra fondo) - Altro
Rappresenta una voce residuale che comprende le tipologie di contributi da
Regione o Provincia Autonoma, non rientranti nelle voci precedenti.
Comprende anche i contributi derivanti da iscrizione volontaria al Servizio
sanitario nazionale.
A.1.B.2) Contributi da Aziende
sanitarie pubbliche della Regione o
Prov. Aut. (extra fondo)
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.1.B.2)
A.1.B.2.1) Contributi da Aziende
sanitarie pubbliche della Regione o
R
Sono relativi a contributi extra FSR vincolati provenienti da Aziende
sanitarie pubbliche della Regione o Provincia Autonoma.
110
Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
A.1.B.2.2) Contributi da Aziende
sanitarie pubbliche della Regione o
Prov. Aut. (extra fondo) altro
R
Rientrano, in questa voce, tutte le altre tipologie di fondi assegnati da
Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Provincia Autonoma non
vincolati.
A.1.B.3) Contributi da altri soggetti
pubblici (extra fondo)
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.1.B.3)
A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti
pubblici (extra fondo) vincolati
Sono relativi a fondi a destinazione vincolata assegnati da Amministrazioni
statali, Province, Comuni, settore pubblico allargato, Unione Europea.
Contiene anche i contributi obbligatori ex L. 210/92.
Non include i contributi per ricerca che sono previsti nella voce A.1.C).
A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti
pubblici (extra fondo) L. 210/92
A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti
pubblici (extra fondo) altro
Comprendono i contributi derivanti dall'applicazione della L.210/92. La
voce è alimentata qualora la Regione abbia demandato alle aziende
sanitarie la gestione del contributo in oggetto.
Sono relativi a fondi assegnati da Amministrazioni statali, Province,
Comuni, settore pubblico allargato, Unione Europea, senza un vincolo di
destinazione. Non include i contributi per ricerca che sono previsti nella
voce A.1.C).
A.1.C) Contributi c/esercizio per
ricerca
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.1.C)
A.1.C.1) Contributi da Ministero della
Salute per ricerca corrente
Sono i contributi erogati dal Ministero della Salute per l'attività di ricerca di
tipo istituzionale.
A.1.C.2) Contributi da Ministero della
Salute per ricerca finalizzata
Sono i contributi erogati dal Ministero della Salute per l'attività di ricerca
finalizzata.
A.1.C.3) Contributi da Regione ed
altri soggetti pubblici per ricerca
A.1.C.4) Contributi da privati per
ricerca
Comprende i contributi erogati dalla Regione e da altri soggetti pubblici per
attività di ricerca.
Comprende i contributi erogati da soggetti privati per attività di ricerca.
A.1.D) Contributi c/esercizio da
privati
Comprende i contributi erogati da privati, sia a destinazione vincolata sia
indistinta, ad eccezione dei contributi per ricerca, compresi nella voce
A.1.C.4); contiene anche il contributo dell'Istituto Tesoriere, sia a
destinazione vincolata che indistinta.
A.2) Rettifica contributi
c/esercizio per destinazione ad
investimenti
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.2)
A.2.A) Rettifica contributi in
c/esercizio per destinazione ad
investimenti - da Regione o Prov.
Aut. per quota F.S. regionale
Comprende le rettifiche, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.
118/2011, da apportare ai contributi in conto esercizio, derivanti dal riparto
delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale, qualora tali
contributi siano utilizzati per finanziare gli investimenti.
La voce include rettifiche di segno opposto rispetto ai contributi in conto
esercizio.
A.2.B) Rettifica contributi in
c/esercizio per destinazione ad
investimenti - altri contributi
Comprende le rettifiche da apportare ai contributi in conto esercizio diversi
da quelli derivanti dalla ripartizione della quota indistinta e vincolata del
riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale, ad
es. contributi extra fondo da Regione o Provincia Autonoma, da altri
soggetti pubblici, da privati, qualora tali contributi siano utilizzati per
finanziare gli investimenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b) del d.lgs.
n. 118/2011.
La voce Include rettifiche di segno opposto rispetto ai contributi in conto
esercizio.
A.3) Utilizzo fondi per quote
inutilizzate contributi vincolati di
esercizi precedenti
A.3.A) Utilizzo fondi per quote
inutilizzate contributi di esercizi
precedenti da Regione o Prov.
Aut. per quota F.S. regionale
vincolato
A.3.B) Utilizzo fondi per quote
inutilizzate contributi di esercizi
precedenti da soggetti pubblici
(extra fondo) vincolati
A.3.C) Utilizzo fondi per quote
inutilizzate contributi di esercizi
precedenti per ricerca
L'art. 29, comma 1, lett. e) del d.lgs. 118/2011 stabilisce che "le quote di
contributi di parte corrente finanziati con somme relative al fabbisogno
sanitario regionale standard, vincolate ai sensi della normativa nazionale
vigente e non utilizzate nel corso dell'esercizio, sono accantonate nel
medesimo esercizio in apposito fondo spese per essere rese disponibili
negli esercizi successivi di effettivo utilizzo."
Nell'esercizio di effettivo utilizzo, al fine di garantire la corretta rilevazione
della natura del costo, si rileverà:
•
il costo e, in contropartita, il correlato debito;
•
la riduzione del fondo e, in contropartita, un componente positivo del
risultato di esercizio a titolo di "Utilizzo fondi".
Tale trattamento contabile non si applica agli altri fondi rischi e oneri.
A.3.D) Utilizzo fondi per quote
111
inutilizzate contributi vincolati di
esercizi precedenti da privati
A.4) Ricavi per
prestazioni sanitarie
e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.4)
A.4.A) Ricavi per prestazioni
sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria erogate a
soggetti pubblici
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.4.A)
A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
R
erogate ad Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.4.A.1)
A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero
Contiene i ricavi per prestazioni di degenza ordinaria per acuti, day surgery
e day hospital, SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura),
lungodegenza e riabilitazione in regime di ricovero, erogate ad altre
Aziende sanitarie pubbliche della Regione.
R
A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica
R
ambulatoriale
Contiene i ricavi per prestazioni di specialistica ambulatoriale e pronto
soccorso non seguite da ricovero, erogate ad altre Aziende sanitarie
pubbliche della Regione. Comprende, inoltre, le prestazioni di
neuropsichiatria infantile e di screening.
A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria
residenziale e semiresidenziale
R
Contiene la valorizzazione delle prestazioni di psichiatria extraospedaliera
erogate ad altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione nel caso in cui
esista una tariffa regionale di riferimento e/o convenzione.
A.4.A.1.4) Prestazioni di File F
R
Contiene le prestazioni relative all'erogazione dei farmaci in regime di File
F, Doppio Canale e Primo ciclo terapeutico, effettuate ad altre Aziende
sanitarie pubbliche della Regione.
A.4.A.1.5) Prestazioni servizi
MMG, PLS, Contin. Assistenziale
R
A.4.A.1.6) Prestazioni servizi
farmaceutica convenzionata
A.4.A.1.7) Prestazioni termali
A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto
ambulanze ed elisoccorso
A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
R
Accolgono le prestazioni di servizi, come dettagliati nelle voci, effettuate ad
altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione.
R
R
Contiene i ricavi per prestazioni di elisoccorso e trasporto con ambulanza,
maturati nei confronti di altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione.
R
Contiene i ricavi derivanti da attività di prevenzione, salute in ambiente di
lavoro, igiene pubblica ed ambientale, cessione farmaci ed emoderivati,
consulenze, multe, ammende, prestazioni di veterinaria, attività di
riabilitazione ed in generale di area socio-sanitaria, eseguita da strutture a
gestione diretta (es.: istituti di riabilitazione ex art. 26, RSA, ecc.) ed altri
ricavi propri maturati nei confronti di altre Aziende sanitarie pubbliche della
Regione che non trovano allocazione nelle voci precedenti.
A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
erogate ad altri soggetti pubblici
Contiene ricavi e rimborsi per servizi resi a Comuni, Province, Regioni, enti
previdenziali, Amministrazioni statali e altri enti del settore pubblico
allargato; attività veterinaria, attuazione direttiva n. 85/73/CEE in ambito
regionale, attività di riabilitazione ed in generale di area socio-sanitaria,
eseguita da strutture a gestione diretta (es.: istituti di riabilitazione ex art.
26, RSA, ecc.) ed erogate a favore dei soggetti pubblici sopra indicati.
Contiene anche le prestazioni relative alle attività sanitarie rimborsate dalle
Prefetture.
A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
erogate a soggetti pubblici
Extraregione
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.4.A.3)
S
Contiene i ricavi per prestazioni di degenza ordinaria per acuti, day surgery
e day hospital, SPDC, lungodegenza e riabilitazione, in regime di ricovero
erogate ad Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni.
A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali
S
Contiene i ricavi per prestazioni di specialistica ambulatoriale e pronto
soccorso non seguite da ricovero, erogate ad Aziende sanitarie pubbliche di
altre Regioni. Comprende inoltre le prestazioni di neuropsichiatria infantile
e di screening.
A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria
non soggetta a compensazione
(resid. e semiresid.)
SS
Contiene la valorizzazione delle prestazioni di psichiatria extraospedaliera
nel caso in cui esista una tariffa regionale di riferimento.
I ricavi sono riferiti solo a prestazioni erogate ad Aziende sanitarie
A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero
112
pubbliche di altre Regioni.
A.4.A.3.4) Prestazioni di File F
S
A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG,
PLS, Contin. assistenziale
Extraregione
S
A.4.A.3.6) Prestazioni servizi
farmaceutica convenzionata
Extraregione
A.4.A.3.7) Prestazioni termali
Extraregione
A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto
ambulanze ed elisoccorso
Extraregione
S
Contiene le prestazioni relative all'erogazione dei farmaci in regime di File
F, Doppio Canale e Primo ciclo terapeutico, effettuate ad Aziende sanitarie
pubbliche di altre Regioni.
Accolgono le prestazioni di servizi, come dettagliati nelle voci, effettuate ad
Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni.
S
S
Contiene i ricavi per prestazioni di elisoccorso e trasporto con ambulanza
maturati nei confronti di Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni.
A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie
e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
Extraregione
S
Si tratta di una voce residuale relativa a prestazioni sanitarie nei confronti
di Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni.
A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di
emocomponenti e cellule staminali
Extraregione
S
Contiene i ricavi derivanti dalla cessione di emocomponenti e cellule
staminali maturati nei confronti di Aziende sanitarie pubbliche di altre
Regioni.
A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale
tariffe TUC
S
Nel caso in cui la tariffa regionale sia inferiore rispetto alla TUC, la Regione
deve riconoscere alle Aziende una quota minore rispetto a quanto
remunerato dalle altre Regioni; pertanto, la differenza genera un ricavo
della G.S.A.
A.4.A.3.12) Altre prestazioni
sanitarie e sociosanitarie a rilevanza
sanitaria non soggette a
compensazione Extraregione
SS
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.4.A.3.12)
SS
Contengono i ricavi, non soggetti a compensazione, per attività di
riabilitazione ed in generale attività socio-sanitaria eseguita da strutture a
gestione diretta (es.: istituti di riabilitazione ex art. 26, RSA, ecc.) nei
confronti di Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni.
SS
Contiene i ricavi fatturati direttamente e, quindi, non soggetti a
compensazione, relativi all'attività di prevenzione, salute in ambiente di
lavoro, igiene pubblica ed ambientale, cessione farmaci ed emoderivati,
consulenze, multe, ammende, prestazioni di veterinaria ed altri ricavi
propri, maturati nei confronti di Aziende sanitarie pubbliche di altre
Regioni.
A.4.A.3.12.A) Prestazioni di
assistenza riabilitativa non soggette
a compensazione Extraregione
A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni
sanitarie e sociosanitarie a rilevanza
sanitaria non soggette a
compensazione Extraregione
E' riferita a tutte le prestazioni sanitarie rese a pazienti residenti negli Stati
dell'Unione Europea, della Svizzera, dello Spazio Economico Europeo e dei
Paesi in convenzione con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale,
disciplinati ai sensi dell'art. 18, comma 7, del D.L.vo 502/92 e art. 1,
comma 796, lett. d), L. 296/06.
A.4.A.3.13) Altre prestazioni
sanitarie e sociosanitarie a rilevanza
sanitaria - Mobilità attiva
Internazionale
A.4.B) Ricavi per prestazioni
sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria erogate da
privati v/ residenti Extraregione
in compensazione (mobilità
attiva)
S
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.4.B)
A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da
priv. Extraregione In compensazione S
(mobilità attiva)
A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da
priv. Extraregione in compensazione S
(mobilità attiva)
A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv.
S
Extraregione in compensazione
(mobilità attiva)
A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e
sociosanitarie a rilevanza sanitaria
erogate da privati v/residenti
Extraregione in compensazione
(mobilità attiva)
A.4.C) Ricavi per prestazioni
Le voci sono, di norma, di compilazione della G.S.A.
Possono essere compilate anche dalle singole Aziende nel caso in cui la
Regione richieda alle stesse di inserire il dato nel CE aziendale.
S
Contiene, tra gli altri, i ricavi da rilascio certificati e cartelle cliniche,
113
sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria erogate a
privati
sperimentazione farmaci, cessione sangue ed emoderivati v/privati, attività
del dipartimento di prevenzione ex art. 3 d.lgs. n.502/92, servizio di
medicina legale, ospedaliera ed altri servizi sanitari resi a privati paganti e
ad enti privati, attività veterinarie v/privati, multe, ammende,
contravvenzioni di vigili sanitari e, in genere, tutti gli altri ricavi propri per
prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria maturati verso
soggetti privati. Contiene anche i ricavi per attività di riabilitazione ed in
generale attività di area sociosanitaria eseguita da strutture a gestione
diretta (es.: istituti di riabilitazione ex art. 26, Rsa, ecc.) nei confronti di
soggetti privati.
A.4.D) Ricavi per prestazioni
sanitarie erogate in regime di
intramoenia
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.4.D)
A.4.D.1) Ricavi per prestazioni
intramoenia - Area ospedaliera
A.4.D.2) Ricavi per prestazioni
sanitarie intramoenia -Area
specialistica
Accoglie i ricavi per libera professione ex art. 55, comma 1, lett. a) - b)
CCNL distinti per area di riferimento.
A.4.D.3) Ricavi per prestazioni
sanitarie intramoenia -Area sanità
pubblica
A.4.D.4) Ricavi per prestazioni
sanitarie Intramoenia -Consulenze
(ex art. 55 c i lett. c), d) ed ex Art.
57-58)
A.4.D.5) Ricavi per prestazioni
sanitarie e Intramoenia -Consulenze
(ex art. 55 c i lett. c), d) ed ex Art.
57-58) (Aziende sanitarie pubbliche
della Regione)
A.4.D.6) Ricavi per prestazioni
sanitarie intramoenia -Altro
Accoglie i ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area libero
professionale (art. 55, comma 1, lett. c) e d) e art. 57-58 CCNL 8 giugno
2000).
R
A.4.D.7) Ricavi per prestazioni
sanitarie intramoenia -Altro (Aziende R
sanitarie pubbliche della Regione)
A.5) Concorsi, recuperi e
rimborsi
Voce residuale per tutti gli eventuali ulteriori ricavi da attività intramoenia
non inseriti nelle voci precedenti.
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.5)
A.5.A) Rimborsi assicurativi
Comprende i rimborsi assicurativi di competenza dell'esercizio, sia correlati
ad attività sanitaria, sia correlati ad altri eventi (es.: danni atmosferici).
A.5.B) Concorsi, recuperi e
rimborsi da Regione
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.5.B)
Contiene l'ammontare dei rimborsi di competenza dell'esercizio, spettanti
all'azienda per personale in comando presso la Regione.
Tali rimborsi sono correlati agli oneri stipendiali (competenze, oneri ed
IRAP) che l'azienda ha sostenuto per il personale comandato, che sono
esposti nelle voci relative al costo del personale.
Voce generica che comprende ogni altro ricavo relativo a concorsi, recuperi
e rimborsi spese da parte della Regione.
Contiene, tra l'altro, i recuperi, i rimborsi e il concorso alle spese per
utenze, spese di pulizia e vitto.
A.5.B.1) Rimborso degli oneri
stipendiali del personale dell'azienda
in posizione di comando presso la
Regione
A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e
rimborsi da parte della Regione
A.5.C) Concorsi, recuperi e
rimborsi da Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
R
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.5.C)
A.5.C.1) Rimborso degli oneri
stipendiali del personale dipendente
dell'azienda in posizione di comando
presso Aziende sanitarie pubbliche
della Regione
R
Contiene l'ammontare dei rimborsi di competenza dell'esercizio spettanti
all'azienda per
personale in comando presso le Aziende sanitarie pubbliche della Regione.
Tali rimborsi sono correlati agli oneri stipendiali (competenze, oneri ed
IRAP) che l'azienda
ha sostenuto per il personale comandato, che sono esposti nelle voci
relative al costo del
personale.
A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni
da parte di Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
R
La voce è relativa ai rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della
Regione correlati a forniture di beni sanitari e non. Nel caso il prezzo della
fornitura comprenda, oltre al costo del bene, anche un margine per il
servizio, il ricavo relativo al servizio va incluso nella medesima voce.
114
A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e
rimborsi da parte di Aziende
sanitarie pubbliche della Regione
R
Voce generica che comprende ogni altro ricavo relativo a concorsi, recuperi
e rimborsi spese da Aziende sanitarie pubbliche della Regione.
Contiene, tra l'altro, i recuperi, i rimborsi e il concorso alle spese per
utenze, spese di pulizia e vitto.
A.5.D) Concorsi, recuperi e
rimborsi da altri soggetti
pubblici
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.5.D)
A.5.D.1) Rimborso degli oneri
stipendiali del personale dipendente
dell'azienda in posizione di comando
presso altri soggetti pubblici
Contiene l'ammontare dei rimborsi di competenza dell'esercizio spettanti
all'azienda per personale in comando presso altri soggetti pubblici.
Tali rimborsi sono correlati agli oneri stipendiali (competenze, oneri ed
IRAP) che l'azienda ha sostenuto per il personale comandato, che sono
esposti nelle voci relative al costo del personale.
A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni
da parte di altri soggetti pubblici
La voce è relativa ai rimborsi da parte di altri soggetti pubblici correlati a
forniture di beni sanitari e non.
Nel caso il prezzo della fornitura comprenda, oltre al costo del bene, anche
un margine per il servizio, il ricavo relativo al servizio va incluso nella
medesima voce.
A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e
rimborsi da parte di altri soggetti
pubblici
Voce generica che comprende ogni altro ricavo relativo a concorsi, recuperi
e rimborsi spese da altri soggetti pubblici.
Contiene, tra l'altro, 1 concorsi alle spese da Comuni per integrazione rette
RSA e le rivalse per prestazioni sanitarie con costo a carico di Enti Pubblici.
A.5.E) Concorsi, recuperi e
rimborsi da privati
A.5.E.1) Rimborso da aziende
farmaceutiche per Pay back
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.5.E)
La voce è relativa al rimborso ricevuto dalle Regioni da parte delle aziende
farmaceutiche (cosiddetto "Pay back").
A.5.E.1.1) Pay-back per il
superamento del tetto della spesa
farmaceutica territoriale
Trattasi delle somme previste dall'articolo 5, commi 2 e 3 del decreto legge
159/2007, convertito dalla legge 222/2007.
A.5.E.1.2) Pay-back per
superamento del tetto della spesa
farmaceutica ospedaliera
Trattasi delle somme eventualmente versate dalle aziende farmaceutiche
alle Regioni, a decorrere dal 2013, in caso di superamento del tetto di
spesa di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
con le modalità previste dal regolamento sulla farmaceutica ospedaliera, da
adottarsi in caso di mancato raggiungimento dell'Intesa fra lo Stato e le
Regioni entro il 30 aprile 2012, al sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera
b), del decreto legge 98/2011, convertito dalla legge 111/2011.
A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back
In tale voce confluiscono gli eventuali ulteriori rimborsi dalle aziende
farmaceutiche alle Regioni, il cui periodo di validità è stato prorogato da
ultimo al 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 10, commi 4 e 5 del
decreto legge 216/2011, convertito dalla legge 14/2012. Inoltre
confluiscono:
- somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle Regioni e alle Province
autonome a seguito del superamento del limite massimo di spesa fissato
per il medicinale, in sede di contrattazione del prezzo ai sensi dell'articolo
48, comma 33, dei decreto-legge 30 Settembre 2003, n.269, convertito
con modificazioni dalla legge 24 Novembre 2003, n. 326;
- somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche sotto forma di
extra-sconti alle Regioni e alle Province Autonome, in applicazione di
procedure di rimborsabilità condizionata sottoscritte in sede di
contrattazione del prezzo del medicinale, ai sensi dell'articolo 48, comma
33, del decreto-legge 30 Settembre 2003, n.269, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.326;
- somme a titolo di sconto riconosciuto dalle aziende farmaceutiche al SSN
dell'1,83% di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto-legge 78/2010
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122
A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e
rimborsi da privati
Voce generica che comprende ogni altro ricavo relativo a concorsi, recuperi
e rimborsi spese da soggetti privati; comprende anche i concorsi da privati
per attività socio sanitarie in RSA.
A.6) Compartecipazione alla
spesa per prestazioni sanitarie
(Ticket)
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.6)
Comprende anche gli introiti per quota fissa di cui all'art. 17,
comma 6, del D.L. 98/2011.
A.6.A) Compartecipazione alla
spesa per prestazioni sanitarie Ticket sulle prestazioni di
specialistica ambulatoriale
Si riferisce ai ticket per specialistica ambulatoriale, diagnostica
strumentale, prestazioni di medicina sportiva, analisi di laboratorio
effettuate nelle strutture gestite direttamente dall'azienda.
115
A.6.B) Compartecipazione alla
spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso
Si riferisce ai ticket per l'accesso al pronto soccorso.
A.6.C) Compartecipazione alla
spesa per prestazioni sanitarie
(Ticket) - Altro
Si riferisce ai ticket per l'accesso a prestazioni non ricomprese nelle voci
precedenti.
A.7) Quota contributi c/capitale
imputata all'esercizio
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.7)
A.7.A) Quota imputata
all'esercizio dei Finanziamenti
per investimenti dallo Stato
La voce contiene le sterilizzazioni effettuate sugli ammortamenti delle
immobilizzazioni, se queste sono state acquisite con contributi in c/capitale
provenienti dallo Stato. Accoglie inoltre le sterilizzazioni legate alle
minusvalenze da dismissione o vendita delle medesime immobilizzazioni.
A.7.B) Quota imputata
all'esercizio dei Finanziamenti
per investimenti da Regione
La voce contiene le sterilizzazioni effettuate sugli ammortamenti delle
immobilizzazioni, se queste sono state acquisite con contributi in c/capitale
provenienti dalla Regione. Accoglie inoltre le sterilizzazioni legate alle
minusvalenze da dismissione o vendita delle medesime immobilizzazioni.
A.7.C) Quota imputata
all'esercizio dei finanziamenti
per beni dì prima dotazione
La voce contiene le sterilizzazioni effettuate sugli ammortamenti dei beni in
prima dotazione, acquisiti con specifici finanziamenti.
Accoglie inoltre le sterilizzazioni legate alle minusvalenze da dismissione o
vendita delle medesime immobilizzazioni.
A.7.D) Quota imputata
all'esercizio dei contributi in
c/esercizio FSR destinati ad
investimenti
La voce contiene le sterilizzazioni effettuate sugli ammortamenti delle
immobilizzazioni, se queste sono state acquisite con contributi in
c/esercizio derivanti dal riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio
Sanitario Nazionale.
Accoglie inoltre le sterilizzazioni legate alle minusvalenze da dismissione o
vendita delle medesime immobilizzazioni.
A.7.E) Quota imputata
all'esercizio degli altri contributi
in c/esercizio destinati ad
investimenti
La voce contiene le sterilizzazioni effettuate sugli ammortamenti delle
immobilizzazioni, se queste sono state acquisite con altre tipologie di
contributi in c/esercizio, diverse dal riparto delle disponibilità finanziarie per
il Servizio Sanitario Nazionale. Accoglie inoltre le sterilizzazioni legate alle
minusvalenze da dismissione o vendita delle medesime immobilizzazioni.
A.7.F) Quota imputata
all'esercizio di altre poste del
patrimonio netto
La voce contiene le sterilizzazioni effettuate sugli ammortamenti delle
immobilizzazioni, se queste sono state acquisite con contributi in c/capitale
provenienti da terzi (es. donazioni e lasciti).
Accoglie inoltre le sterilizzazioni legate alle minusvalenze da dismissione o
vendita delle medesime immobilizzazioni.
A.8) Incrementi delle
immobilizzazioni per lavori
interni
A.9) Altri ricavi e proventi
A.9.A) Ricavi per prestazioni non
sanitarie
A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi
da attività immobiliari
A.9.C) Altri proventi diversi
Totale valore della produzione
(A)
B) Costi della produzione
B.1) Acquisti di beni
B.1.A) Acquisti di beni sanitari
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed
emoderivati
Accoglie i costi interni, già iscritti nei costi di produzione, sostenuti per la
costruzione di immobilizzazioni o l'effettuazione di manutenzioni
incrementative.
Somma di tutte le voci con codice prefisso A.9)
Comprende le consulenze per attuazione L.626/94 ed altre consulenze non
sanitarie. Contiene anche i ricavi da differenza alberghiera.
Comprende sia i canoni per fitto sia i rimborsi delle spese condominiali
maturati verso soggetti pubblici e privati.
Voce generica relativa a proventi che non trovano allocazione in altra voce
precedente.
Somma di tutte le voci con codice prefisso A)
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.1)
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.1.A)
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.1.A.1)
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad
eccezione di vaccini ed emoderivati
di produzione regionale
Contiene il costo sostenuto per tutti i medicinali ad uso umano dotati di un
codice di AIC (Autorizzazione all'Immissione in Commercio), inclusi i gas
medicinali, i radiofarmaci e i mezzi di contrasto dotati di AIC. E' escluso il
costo per vaccini ed emoderivati di produzione regionale che va riportato
nelle voci specifiche.
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC
Contiene il costo sostenuto per i medicinali ad uso umano dei tipi:
formulazioni magistrali, formule officinali, ossigeno e gas medicinali privi di
AIC e medicinali esteri non autorizzati all'immissione in commercio in Italia
ed utilizzati ai sensi del decreto del Ministro della Salute 11 febbraio 1997.
B.1.A.l.3) Emoderivati di produzione
regionale
Contiene il costo sostenuto per i medicinali derivati dal sangue o dal
plasma umani di produzione regionale.
B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti
Somma delle voci con prefisso B.1.A.2).
116
Contiene il costo sostenuto per il sangue e gli emocomponenti, intesi quali
prodotti derivanti dal frazionamento fisico delle unità di sangue (ad es.:
concentrati eritrocitari, plasma e concentrati piastrinici), compresa la
cessione di emocomponenti labili tra Regioni.
B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende
sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale
B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende
sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale
B.1.A.2.3) da altri soggetti.
R
S
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.1.A.3)
Qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto,
utilizzato da solo o in combinazione (compreso il software informatico
impiegato per il corretto funzionamento) e destinato dal fabbricante ad
essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo,
terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia,
attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio,
sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; di
intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l'azione
principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici
o immunologia né mediante processo metabolico ma la cui funzione possa
essere coadiuvata da tali mezzi (d.lgs. 46/1997).
B.1.A.3) Dispositivi medici
Contiene il costo riferito ai dispositivi medici dotati di numero di iscrizione
nel sistema Banca dati/Repertorio, ai sensi del Decreto del Ministro della
Salute 20 febbraio 2007, modificato dal Decreto del Ministro della Salute
21 dicembre 2009.
Qualsiasi dispositivo medico attivo destinato ad essere impiantato
interamente o parzialmente mediante intervento chirurgico o medico nel
corpo umano o mediante intervento medico in un orifizio naturale e
destinato a restarvi dopo l'intervento.
B.1.A.3.1) Dispositivi medici
B.1.A.3.2) Dispositivi medici
impiantabili attivi
Contiene il costo riferito ai dispositivi medico diagnostici in vitro ricadenti
nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 332/2000.
Qualsiasi dispositivo medico composto da un reagente, da un prodotto
reattivo, da un calibratore, da un materiale di controllo, da un kit, da uno
strumento, da un apparecchio, un'attrezzatura o un sistema, utilizzato da
solo o in combinazione, destinato dal fabbricante ad essere impiegato in
vitro per l'esame di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e
tessuti donati, unicamente o principalmente allo scopo dì fornire
informazioni su uno stato fisiologico o patologico, o su una anomalia
congenita, o informazioni che consentono la determinazione della sicurezza
e della compatibilità con potenziali soggetti riceventi, o che consentono il
controllo delle misure terapeutiche. I contenitori dei campioni sono
considerati dispositivi medico-diagnostici in vitro. Si intendono per
contenitori dì campioni i dispositivi, del tipo sottovuoto o no,
specificamente destinati dai fabbricanti a ricevere direttamente il campione
proveniente dal corpo umano e a conservarlo ai fini di un esame
diagnostico in vitro. I prodotti destinati ad usi generici di laboratorio non
sono dispositivi medico-diagnostici in vitro a meno che, date le loro
caratteristiche, siano specificamente destinati dal fabbricante ad esami
diagnostici in vitro.
Contiene il costo sostenuto per i prodotti inclusi nel registro nazionale
istituito ai sensi dell'art. 7 del DM 8 giugno 2001 e regolamentati dal
Decreto n. 111/92, che recepisce la Direttiva CEE n. 89/398.
B.1.A.3.3) Dispositivi medico
diagnostici in vitro (IVD)
B.1.A.4) Prodotti dietetici
B.1.A.5) Materiali per la profilassi
(vaccini)
Comprende tutti i vaccini, anche quelli dotati di codice AIC.
B.1.A.6) Prodotti chimici
Reagenti e sostanze solide o liquide che non rientrino nella categoria dei
dispositivi diagnostici in vitro (IVD).
B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso
veterinario
Contiene anche il materiale chirurgico ad uso veterinario.
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari
Contiene gli altri beni e prodotti sanitari che non trovano collocazione nelle
voci precedenti.
B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da
Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
B.1.B) Acquisti di beni non
R
Contiene tutti gli acquisti di beni sanitari di qualsiasi natura, se effettuati
da Aziende sanitarie pubbliche della Regione.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.l.B)
117
sanitari
B.1.B.1) Prodotti alimentari
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di
pulizia e di convivenza in genere
Contiene gli acquisti per combustibili, carburanti, lubrificanti ad uso
riscaldamento, cucine e trasporto.
B.1.B.3) Combustibili, carburanti e
lubrificanti
B.1.B.4) Supporti informatici e
cancelleria
Contiene gli acquisti dei soli materiali di manutenzione.
Sono esclusi i costi dei servizi di manutenzione, da esporre nelle apposite
voci B.3)
B.1.B.5) Materiale per la
manutenzione
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non
sanitari
B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari
da Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
B.2) Acquisti di servizi
B.2.A) Acquisti servizi sanitari
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari
per medicina di base
B.2.A.1.1) - da convenzione
B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza
MMG
B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza
PLS
R
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2)
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A)
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.1)
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.1.1)
Contiene i costi relativi alle convenzioni con i medici di medicina generale.
Contiene i costi relativi alle convenzioni con i pediatri di libera scelta.
Contiene i costi relativi alle convenzioni con i medici di guardia medica,
compresa quella turistica.
Contiene i costi relativi alle altre convenzioni di medicina di base, non
ricomprese nelle voci precedenti.
B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza
Continuità assistenziale
B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei
servizi, psicologi, medici 118, ecc)
B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende
sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale
B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende
sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale
R
Contiene il costo per l'acquisto di servizi di medicina di base da altre
Aziende sanitarie pubbliche della Regione.
S
Contiene il costo per l'acquisto di servizi di medicina di base da Aziende
sanitarie pubbliche di altre Regioni.
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari
per farmaceutica
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.2)
B.2.A.2.1) - da convenzione
B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende
sanitarie pubbliche della Regione)Mobilità intraregionale
R
B.2.A.2.3) - da pubblico
(Extraregione)
S
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari
per assistenza specialistica
ambulatoriale
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende
sanitarie pubbliche della Regione)
Contiene tutti gli acquisti di beni non sanitari di qualsiasi natura, se
effettuati da Aziende sanitarie pubbliche della Regione.
Comprende i costi per l'assistenza farmaceutica erogata attraverso le
farmacie pubbliche e private in convenzione.
Comprende anche il contributo alle farmacie rurali ed i contributi ENPAF.
Non comprende le prestazioni per dietetica e protesica, che sono da
riportare nelle voci B.2.A.5) e B.2.A.6).
Comprende i costi per l'assistenza farmaceutica erogata da farmacie
pubbliche e private ubicate in Regione, ma fuori dal territorio di
competenza dell'Asl. Non comprende le prestazioni per dietetica e
protesica, che sono da riportare nelle voci B.2.A.5) e B.2.A.6).
Comprende i costi per l'assistenza farmaceutica erogata da farmacie
pubbliche e private, ubicate in altre Regioni.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.3)
R
Contiene le prestazioni di specialistica ambulatoriale e le prestazioni di
pronto soccorso non seguite da ricovero, acquistate da altre Aziende
sanitarie pubbliche della Regione. Comprende anche gli acquisti di
prestazioni intraregionali di "screening" e di neuropsichiatria infantile.
B.2.A.3.2) - da pubblico (altri
soggetti pubbl. della Regione)
Contiene le prestazioni di specialistica ambulatoriale e le prestazioni di
pronto soccorso non
seguite da ricovero, acquistate da altri soggetti pubblici della Regione.
Comprende anche gli acquisti di prestazioni di "screening" e di
neuropsichiatria infantile.
B.2.A.3.3) - da pubblico
(Extraregione)
Contiene le prestazioni di specialistica ambulatoriale e le prestazioni di
pronto soccorso non seguite da ricovero acquistate da Aziende sanitarie
pubbliche di altre Regioni. Comprende anche gli acquisti di prestazioni di
"screening" e di neuropsichiatria infantile (mobilità passiva Extraregione).
Comprende anche l'attività di ricerca e reperimento di cellule staminali
emopoietiche svolta dall'IBMDR (Galliera di Genova).
S
118
La voce si riferisce unicamente ai servizi di assistenza medico specialistica
convenzionata interna.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A 3.5)
B.2.A.3.4) - da privato - Medici
SUMAI
B.2.A.3.5) - da privato
B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per
assistenza specialistica da IRCCS
Privati e Policlinici privati
Contiene i costi per prestazioni di specialistica ambulatoriale e prestazioni
di pronto soccorso non seguite da ricovero, acquistate da soggetti privati
accreditati (IRCCS privati, ospedali classificati, Policlinici privati, ambulatori
e laboratori privati accreditati, case di cura private accreditate).
Comprende anche gli acquisti di prestazioni di "screening" e di
neuropsichiatria infantile. Le prestazioni erogate da strutture in
"Sperimentazione gestionale" a carattere privato, vanno indicate nella voce
"altri soggetti privati".
B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per
assistenza specialistica da Ospedali
Classificati privati
B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per
assistenza specialistica da Case di
Cura private
B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per
assistenza specialistica da altri
privati
B.2.A.3.6) - da privato per cittadini
non residenti -Extraregione (mobilità
attiva in compensazione)
Accoglie la mobilità attiva extraregionale da privato relativa a prestazioni
specialistiche.
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari
per assistenza riabilitativa
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.4)
B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende
sanitarie pubbliche della Regione)
R
B.2.A.4.2) - da pubblico (altri
soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.4.3) - da pubblico
(Extraregione) non soggetti a
compensazione
B.2.A.4.4) - da privato
(intraregionale)
B.2.A.4.5) - da privato
(extraregionale)
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari
per assistenza integrativa
B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende
sanitarie pubbliche della Regione)
SS
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.5)
R
B.2.A.5.2) - da pubblico (altri
soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.5.3) - da pubblico
(Extraregione)
S
B.2.A.5.4) - da privato
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari
per assistenza protesica
B.2.A.6.1) da pubblico (Aziende
sanitarie pubbliche della Regione)
B.2.A.6.2) - da pubblico (altri
soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.6.3) - da pubblico
(Extraregione)
B.2.A.6.4) - da privato
B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari
per assistenza ospedaliera
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende
sanitarie pubbliche della Regione)
B.2.A.7.2) - da pubblico (altri
soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.7.3) - da pubblico
Le voci accolgono i servizi di riabilitazione extraospedaliera estensiva o
intermedia, a ciclo diurno e/o continuativo, rivolti al recupero funzionale di
soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali o miste
dipendenti da qualunque causa, erogati da strutture istituti di riabilitazione
ex art. 26.
Contiene le prestazioni che comportano l'erogazione dei prodotti destinati
ad una alimentazione particolare per le persone affette da: malattie
metaboliche congenite; fibrosi cistica o malattia fibrocistica del pancreas o
mucoviscidosi, ai sensi della Legge n. 548/1993; morbo celiaco, compresa
la variante clinica della dermatite erpetiforme e l'erogazione di sostituti del
latte materno per i nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento
del sesto mese di età (DM 8 giugno 2001). Contiene altresì le prestazioni
che comportano l'erogazione in favore delle persone affette da patologia
diabetica di prodotti (reattivi per la ricerca del glucosio nelle urine, reattivi
per la ricerca di corpi chetonici nelle urine, reattivi per la ricerca
contemporanea del glucosio e dei corpi chetonici nelle urine, reattivi per il
dosaggio della glaucosemia - test rapido con una goccia di sangue -,
siringhe da insulina monouso ai sensi del DM 8 febbraio 1982), nonché di
microinfusori e di glucometri [circ. Min Sai. 19 aprile 1988 "Criteri di
concessione e modalità di fornitura (art. 3, Legge 16 marzo 1987, n. 115)].
Solo per i diabetici non sono da considerare prodotti sanitari, ai sensi degli
art. 3 e 4 della Legge n. 115/87, gli alimenti dietetici.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.6)
R
Contiene le prestazioni che comportano l'erogazione di protesi, ortesi ed
ausili monouso e tecnologici inclusi e descritti negli elenchi allegati al DM
27 agosto 1999, n. 332.
S
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.7)
R
S
119
(Extraregione)
B.2.A.7.4) - da privato
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.7.4)
B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per
assistenza ospedaliera da IRCCS
privati e Policlinici privati
B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per
assistenza ospedaliera da Ospedali
Classificati privati
Le voci accolgono l'acquisto di prestazioni di degenza ordinaria per acuti,
day hospital, day surgery, riabilitazione e lungodegenza in regime di
ricovero e ospedalizzazione domiciliare. Le prestazioni erogate da strutture
in "Sperimentazione gestionale" a carattere privato vanno indicate nella
voce "altri soggetti privati".
B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per
assistenza ospedaliera da Case di
Cura private
B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per
assistenza ospedaliera da altri privati
B.2.A.7.5) - da privato per cittadini
non residenti -Extraregione (mobilità
attiva in compensazione)
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di
psichiatria residenziale e
semiresidenziale
B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende
sanitarie pubbliche della Regione)
Accoglie la mobilità attiva extra regionale da privato relativa ad assistenza
ospedaliera.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.8)
R
B.2.A.8.2) - da pubblico (altri
soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.8.3) - da pubblico
(Extraregione) - non soggette a
compensazione
B.2.A.8.4) - da privato
(intraregionale)
B.2.A.8.5) - da privato
(extraregionale)
B.2.A.9) Acquisto prestazioni di
distribuzione farmaci File F
B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende
sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale
SS
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.9)
R
B.2.A.9.2) - da pubblico (altri
soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.9.3) - da pubblico
(Extraregione)
S
B.2.A.9.4) - da privato
(intraregionale)
B.2.A.9.5) - da privato
(extraregionale)
B.2.A.9.6) - da privato per cittadini
non residenti -Extraregione (mobilità
attiva in compensazione)
Comprende i costi sostenuti per la distribuzione dei farmaci sul territorio ed
i costi per consumi di farmaci a somministrazione diretta o per uso
domiciliare. Accoglie anche i costi relativi alla distribuzione di farmaci
doppio canale e primo ciclo terapeutico, ove il farmaco non sia acquistato
direttamente.
Nel caso il farmaco distribuito via doppio canale o primo ciclo terapeutico
sia già stato acquistato dall'azienda, in questa voce vanno indicati i soli
costi del servizio distributivo (per esempio distribuzione in nome e per
conto).
Comprende anche il costo per alcuni farmaci somministrati in regime di
ricovero ad assistiti emofilia, nonché per farmaci classificati in classe H
somministrati per trattamenti anche a domicilio.
Accoglie la mobilità attiva extra regionale da privato relativa ad erogazioni
di farmaci File F e doppio canale.
B.2.A.10) Acquisto prestazioni
termali in convenzione
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.10)
B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende
R
sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale
B.2.A.10.2) - da pubblico (altri
soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.10.3) - da pubblico
S
(Extraregione)
B.2.A.10.4) - da privato
B.2.A.10.5) - da privato per cittadini
non residenti -Extraregione (mobilità
attiva in compensazione)
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di
trasporto sanitario
B.2.A.11.1) - da pubblico - Aziende
sanitarie pubbliche della Regione) -
Le voci comprendono i costi relativi alle prestazioni di psichiatria non
riconducibili ad un ricovero ospedaliero, nel caso in cui esista una tariffa
regionale di riferimento e/o convenzione.
Accoglie la mobilità attiva extraregionale da privato relativa ad erogazioni
di servizi termali.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.11)
R
Accoglie sia i costi di trasporto per emergenza sanitaria 118, sia altri costi
di trasporto sanitari non in emergenza.
120
Mobilità intraregionale
B.2.A.11.2) - da pubblico (altri
soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.11.3) - da pubblico
(Extraregione)
B.2.A.11.4) - da privato
B.2. A. 12) Acquisto prestazioni
Socio-Sanitarie a rilevanza
sanitaria
B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende
sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale
S
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.12)
R
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri
soggetti pubblici della Regione)
B.2.A.12.3) - da pubblico
(Extraregìone) non soggette a
compensazione
SS
Questa voce comprende l'acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare
integrata (ADI). Accoglie gli interventi di riabilitazione extra ospedaliera
estensiva o Intermedia, a ciclo diurno e/o continuativo, rivolti al recupero
funzionale e sociale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e
sensoriali o miste dipendenti da qualunque causa, prodotti da strutture
direttamente gestite da Aziende sanitarie pubbliche (es.: RSA, hospice,
ecc.). NON sono inserite in questa voce le prestazioni di riabilitazione
eseguite da strutture istituti di riabilitazione ex art. 26 direttamente gestite
da Aziende sanitarie pubbliche e/o da altri enti pubblici o privati, che
devono essere invece inserite nella voce B.2.A.4).
Comprende gli acquisti di prestazioni da consultori privati e dalle comunità
terapeutiche per tossicodipendenti rese anche da strutture ubicate in altre
Regioni (non in compensazione).
B.2.A.12.4) - da privato
(intraregionale)
B.2.A.12.5) - da privato
(extraregionale)
B.2.A.13) Compartecipazione al
personale per att. libero-prof,
(intramoenia)
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.13)
B.2.A.13.1) Compartecipazione al
personale per att. libero
professionale intramoenia - Area
ospedaliera
B.2.A.13.2) Compartecipazione al
personale per att. libero
professionale intramoenia - Area
specialistica
Accoglie i costi per libera professione ex art. 55, comma 1, lett. a) - b)
CCNL distinti per area di riferimento.
B.2.A.13.3) Compartecipazione al
personale per att. libero
professionale intramoenia - Area
sanità pubblica
B.2.A.13.4) Compartecipazione al
personale per att. libero
professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c),
d) ed ex Art. 57-58)
B.2.A.13.5) Compartecipazione al
personale per att. libero
professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c),
d) ed ex Art. 57-58) (Aziende
sanitarie pubbliche della Regione)
Accoglie i costi per servizi di consulenza sanitaria in area libero
professionale (art. 55, comma 1, lett. c) e d) ed art. 57-58 CCNL 8 giugno
2000).
R
B.2.A.13.6) Compartecipazione al
personale per att. libero
professionale intramoenia - Altro
B.2.A.13.7) Compartecipazione al
personale per att. libero
professionale intramoenia - Altro
(Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)
B.2.A.14) Rimborsi, assegni e
contributi sanitari
B.2.A.14.1) Contributi ad
associazioni di volontariato
B.2.A.14.2) Rimborsi per cure
all'estero
Voce residuale per tutti gli eventuali ulteriori costi di compartecipazione al
personale per attività intramoenia non inseriti nelle voci precedenti.
R
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.14)
Comprende i rimborsi agli assistiti all'estero ai sensi del DM 3 novembre
1989, e i rimborsi per assistenza indiretta.
121
Comprende i contributi erogati agli enti di cui all'art.32, comma 6, lett. b) e
c) del d.lgs. n. 118/2011, ovvero "ogni eventuale partecipazione detenuta
dalle aziende (...) presso altri soggetti" nonché "ogni altra società
partecipata o ente dipendente che riceva a qualsiasi titolo una quota delle
risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale
standard o delle ulteriori risorse destinate al finanziamento del servizio
sanitario regionale".
B.2.A.14.3) Contributi a società
partecipate e/o enti dipendenti della
Regione
B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92
Comprende anche i costi per l'assegnazione di buoni socio-sanitari ove non
direttamente riferibili a prestazioni ADI, contributi ad enti privati, quota
IZS, quota 2% Ministero della Salute, contributi ad allevatori, ecc.
B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e
contributi
B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e
contributi v/ Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
R
B.2.A.15) Consulenze,
Collaborazioni, Interinale e altre
prestazioni di lavoro sanitarie e
sociosanitarie
B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e
sociosan. da Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A. 15)
R
B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e
sociosanit. da terzi -Altri soggetti
pubblici
B.2.A.15.3) Consulenze,
Collaborazioni, Interinale e altre
prestazioni di lavoro sanitarie e
socios., da privato
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.15.3)
B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie
da privato - articolo 55, comma 2,
CCNL 8 giugno 2000
Comprende le consulenze sanitarie in area pagamento ex. art. 55, comma
2 CCNL.
B.2.A.15.3.B) Altre consulenze
sanitarie e sociosanitarie da privato
Comprende anche i compensi collegati alla L. 1/2002 (Libera Professione
Infermieristica). Vanno inoltre indicati in questa voce gli incentivi per il
personale del comparto che collabora
all'attività di consulenza sanitaria.
B.2.A.15.3.C) Collaborazioni
coordinate e continuative sanitarie e
socios. da privato
B.2.A.15.3.D) Indennità a personale
universitario - area sanitaria
B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale area sanitaria
B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e
prestazioni di lavoro - area sanitaria
B.2.A.15.4) Rimborso oneri
stipendiali del personale sanitario in
comando
B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri
stipendiali personale sanitario In
comando da Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri
stipendiali personale sanitario in
comando da Regioni, soggetti
pubblici e da Università
B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri
stipendiali personale sanitario in
comando da aziende di altre Regioni
(Extraregione)
Accoglie l'indennità "De Maria" corrisposta a personale universitario.
Comprende anche i costi per il personale tirocinante, borsisti, assegni,
prestazioni occasionali, ecc.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.15.4)
R
Tale voce comprende anche i rimborsi degli oneri stipendiali per il
personale sanitario in comando dall'Università presso l'Azienda.
SS
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.16)
Nel caso di acquisti di servizi sanitari appaltati mediante contratti
multiservizio (o global Service) è necessario distinguere per natura la quota
parte di ciascun costo.
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e
sociosanitari a rilevanza
sanitaria
B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e
sociosanitari a rilevanza sanitaria da
pubblico - Aziende sanitarie
R
Sono voci residuali.
Comprendono anche i compensi riconosciuti al personale per le
sperimentazioni cliniche (da indicare nella voce B.2.A.16.4 - Altri servizi
122
pubbliche della Regione
sanitari da privato).
B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e
sociosanitari a rilevanza sanitaria da
pubblico - Altri soggetti pubblici della
Regione
B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e
sociosanitari a rilevanza sanitaria da
pubblico (Extraregione)
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da
privato
E' riferita a tutte le prestazioni sanitarie erogate da Stati dell'Unione
Europea, Svizzera, Spazio Economico Europeo e Paesi in convenzione con i
quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, disciplinati ai sensi dell'art.
18, comma 7, del D.L.vo 502/92 e art. 1, comma 796, lett. d), L. 296/06.
B.2.A.16.5) Costi per
servizi sanitari - Mobilità
internazionale passiva
B.2.A.17) Costi per differenziale
tariffe TUC
S
Nel caso in cui la tariffa regionale sia maggiore rispetto alla TUC, la
Regione deve riconoscere alle aziende una quota aggiuntiva rispetto a
quanto remunerato dalle altre Regioni; pertanto, la differenza genera un
costo della G.S.A.
B.2.B) Acquisti di servizi non
sanitari
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.B)
B.2.B.1) Servizi non sanitari
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.B.1)
Nel caso di acquisti di servizi appaltati (es. lavanderia, pulizia, mensa,
riscaldamento, elaborazione dati, trasporti, smaltimento rifiuti) mediante
contratti multiservizio (o global service) è necessario distinguere per natura
la quota parte di ciascun costo.
B.2.B.1.1) Lavanderia
B.2.B.1.2) Pulizia
Accoglie i costi del servizio di mensa organizzato o fornito esternamente a
favore di degenti, familiari, personale ed i costi del servizio sostitutivo di
mensa del personale (buoni pasto-mensa).
B.2.B.1.3) Mensa
B.2.B.1.4) Riscaldamento
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza
informatica
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non
sanitari)
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti
Comprende i costi per utenze telefoniche per la telefonia fissa e mobile,
collegamenti alla rete internet e altri collegamenti telefonici.
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche
B.2.B.1.9) Utenze elettricità
Comprende i costi per acqua ed altre utenze che non sono ricompresi nelle
voci precedenti.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.B.1.11)
B.2.B.1.10) Altre utenze
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione
B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione
- R.C. Professionale
B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione
- Altri premi assicurativi
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.B.1.12).
Rappresenta una voce residuale, in quanto contiene tutte le tipologie di
servizi non compresi nelle voci precedenti.
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non
sanitari da pubblico (Aziende
sanitarie pubbliche della Regione)
R
Contiene gli acquisti dei servizi non sanitari effettuati da Aziende sanitarie
pubbliche della Regione.
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non
sanitari da altri soggetti pubblici
Comprende tutti gli altri servizi non sanitari non evidenziati in apposite
righe erogati da altri soggetti pubblici.
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non
sanitari da privato
Include le spese di pubblicità e promozione, rimborsi spese viaggio e
soggiorno (anche del personale dipendente), servizi esterni di vigilanza,
spese postali, spese per immobili di proprietà, abbonamenti, libri, giornali
e, in generale, servizi di tesoreria e tutti gli altri costi per servizi non
sanitari da privato che non hanno evidenza nelle voci precedenti.
B.2.B.2) Consulenze,
Collaborazioni, Interinale e altre
prestazioni di lavoro non
sanitarie
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.B.2)
B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie
da Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
R
123
B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie
da Terzi - Altri soggetti pubblici
B.2.B.2.3) Consulenze,
Collaborazioni, Interinale e altre
prestazioni di lavoro non sanitarie da
privato
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.B.2.3)
B.2.B.2.3.A) Consulenze non
sanitarie da privato
Include le consulenze amministrative, legali, notarili e tecniche.
Vanno inoltre indicati in questa voce gli incentivi per il personale del
comparto che collabora all'attività di consulenza professionale, tecnica e
amministrativa.
B.2.B.2.3.B) Collaborazioni
coordinate e continuative non
sanitarie da privato
Comprende l'indennità a personale universitario, area non sanitaria,
istituita ai sensi dell'art.31 del DPR 761/79 e dell'art. 28 CCNL Università
27 luglio 2005 quadriennio 2001 -2005.
B.2.B.2.3.C) Indennità a personale
universitario - area non sanitaria
B.2.B.2.3.D) Lavoro Interinale - area
non sanitaria
B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e
prestazioni di lavoro -area non
sanitaria
B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali
del personale non sanitario in
comando
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.B.2.4)
B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri
stipendiali personale non sanitario in
R
comando da Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri
stipendiali personale non sanitario in
comando da Regione, soggetti
pubblici e da Università
Tale voce comprende anche i rimborsi degli oneri stipendiali per il
personale non sanitario in comando da Università presso l'azienda.
B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri
stipendiali personale non sanitario in
SS
comando da aziende di altre Regioni
(Extraregione)
B.2.B.3) Formazione
(esternalizzata e non)
B.2.B.3.1) Formazione
(esternalizzata e non) da pubblico
B.2.B.3.2) Formazione
(esternalizzata e non) da privato
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.B.3)
B.3) Manutenzione e riparazione
(ordinaria esternalizzata)
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.3)
Nel caso di acquisti di manutenzioni mediante contratti multiservizio (o
global service) è necessario distinguere per natura la quota parte di ciascun
costo.
Comprende anche l'indennità per libera docenza svolta dal personale
dipendente in occasione di corsi di aggiornamento e formazione continua,
nonché i compensi a docenti esterni.
B.3.A) Manutenzione e
riparazione ai fabbricati e loro
pertinenze
B.3.B) Manutenzione e
riparazione agli impianti e
macchinari
B.3.C) Manutenzione e
riparazione alle attrezzature
sanitarie e scientifiche
B.3.D) Manutenzione e
riparazione ai mobili e arredi
B.3.E) Manutenzione e
riparazione agli automezzi
Vanno indicate in questa voce le manutenzioni che non trovano specifica
indicazione nelle voci precedenti.
B.3.F) Altre manutenzioni e
riparazioni
B.3.G) Manutenzioni e
riparazioni da Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
B.4) Godimento di beni di terzi
B.4.A) Fitti passivi
R
Vanno indicati in questa voce i costi sostenuti per manutenzioni, di
qualsiasi natura, acquisite da Aziende sanitarie pubbliche della Regione.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.4)
In questa voce vanno inserite, oltre al canone di locazione, le spese
124
B.4.B) Canoni di noleggio
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area
sanitaria
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area
non sanitaria
B.4.C) Canoni di leasing
B.4.C.1) Canoni di leasing - area
sanitaria
B.4.C.2) Canoni di leasing - area non
sanitaria
B.4.D) Locazioni e noleggi da
Aziende sanitarie pubbliche della R
Regione
condominiali relative
all'immobile affittato.
Include anche i fitti di sale e convegni.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.4.B)
Somma di tutte le voci con codice prefìsso B.4.C)
Va compilato esclusivamente per tutti gli affitti e noleggi contratti con
Aziende sanitarie pubbliche della Regione.
Somma di tutte le voci con codice prefìsso B.5) - B.6) - B.7) - B.8).
Ogni riga di dettaglio del costo del personale comprende:
•
competenze fisse;
•
straordinari;
•
indennità;
•
incentivazioni;
•
risorse aggiuntive regionali;
•
accantonamenti per ferie maturate e non godute, accantonamenti TFR
(ove presenti);
Totale Costo del personale
•
accantonamenti per trattamenti di quiescenza e simili (ove presenti);
•
oneri sociali (IRAP esclusa);
•
altri costi del personale.
Il costo del personale da inserire nelle rispettive voci distinte per ruolo è
relativo a:
•
personale a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo
pieno, a part-time anche in aspettativa senza assegni o con assegni ridotti;
•
personale a tempo determinato anche in regime di part-time o con
contratto di tipo privatistico (escluso lavoro interinale e personale delle
cooperative di servizi che svolgono attività in appalto);
•
personale contrattista o equiparato (personale con contratto di lavoro
privatistico a tempo indeterminato);
•
personale a tempo determinato assunto con contratto di formazione e
lavoro.
I costi devono essere imputati per competenza economica,
indipendentemente dal momento di pagamento.
Si ricorda che i rimborsi spese a dipendenti, diversamente dalle indennità
di missione, non fanno parte del costo del personale e vanno pertanto
indicati o nella voce B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione o nella voce
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato. NON include gli
accantonamenti per rinnovi contrattuali ed altri fondi oneri, che sono
evidenziati nell'apposita voce B.16.D).
B.5) Personale del ruolo
sanitario
B.5.A) Costo del personale
dirigente ruolo sanitario
B.5.A.1) Costo del personale
dirigente medico
B.5.A.1.1) Costo del personale
dirigente medico - tempo
indeterminato
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.5)
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.5.A)
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.5.A.1)
B.5.A.1.2) Costo del personale
dirigente medico - tempo
determinato
B.5.A.1.3) Costo del personale
dirigente medico - altro
B.5.A.2) Costo del personale
dirigente non medico
B.5.A.2.1) Costo del personale
La voce rappresenta una categoria residuale rispetto alle precedenti.
Accoglie il costo del personale assunto con contratti di formazione e lavoro
o eventuali oneri connessi alle prestazioni degli LSU.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.5.A.2)
125
dirigente non medico -tempo
indeterminato
B.5.A.2.2) Costo del personale
dirigente non medico -tempo
determinato
B.5.A.2.3) Costo del personale
dirigente non medico -altro
La voce rappresenta una categoria residuale rispetto alle precedenti.
Accoglie il costo del personale assunto con contratti di formazione e lavoro
o eventuali oneri connessi alle prestazioni degli LSU.
B.5.B) Costo del personale
comparto ruolo sanitario
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.5.B)
B.5.B.1) Costo del personale
comparto ruolo sanitario -tempo
indeterminato
B.5.B.2) Costo del personale
comparto ruolo sanitario -tempo
determinato
B.5.B.3) Costo del personale
comparto ruolo sanitario -altro
B.6) Personale del ruolo
professionale
B.6.A) Costo del personale
dirigente ruolo professionale
La voce rappresenta una categoria residuale rispetto alle precedenti.
Accoglie il costo del personale assunto con contratti di formazione e lavoro
o eventuali oneri connessi alle prestazioni degli LSU.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.6)
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.6.A)
B.6.A.1) Costo del personale
dirigente ruolo professionale - tempo
indeterminato
B.6.A.2) Costo del personale
dirigente ruolo professionale - tempo
determinato
B.6.A.3) Costo del personale
dirigente ruolo professionale - altro
B.6.B) Costo del personale
comparto ruolo professionale
B.6.B.1) Costo del personale
comparto ruolo professionale tempo indeterminato
La voce rappresenta una categoria residuale rispetto alle precedenti.
Accoglie II costo del personale assunto con contratti di formazione e lavoro
o eventuali oneri connessi alle prestazioni degli LSU.
Somma di tutte le voci con codice prefìsso B.6.B)
B.6.B.2) Costo del personale
comparto ruolo professionale tempo determinato
B.6.B.3) Costo del personale
comparto ruolo professionale - altro
B.7) Personale del ruolo tecnico
B.7.A) Costo del personale
dirigente ruolo tecnico
B.7.A.1) Costo del personale
dirigente ruolo tecnico - tempo
indeterminato
La voce rappresenta una categoria residuale rispetto alle precedenti.
Accoglie il costo del personale assunto con contratti di formazione e lavoro
o eventuali oneri connessi alle prestazioni degli LSU.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.7)
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.7.A)
B.7.A.2) Costo del personale
dirigente ruolo tecnico - tempo
determinato
B.7.A.3) Costo del personale
dirigente ruolo tecnico - altro
La voce rappresenta una categoria residuale rispetto alle precedenti.
Accoglie il costo del personale assunto con contratti di formazione e lavoro
o eventuali oneri connessi alle prestazioni degli LSU.
B.7.B) Costo del personale
comparto ruolo tecnico
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.7.B)
B.7.B.1) Costo del personale
comparto ruolo tecnico -tempo
indeterminato
B.7.B.2) Costo del personale
comparto ruolo tecnico -tempo
determinato
B.7.B.3) Costo del personale
comparto ruolo tecnico -altro
La voce rappresenta una categoria residuale rispetto alle precedenti.
Accoglie il costo del personale assunto con contratti di formazione e lavoro
126
o eventuali oneri connessi alle prestazioni degli LSU.
B.8) Personale del ruolo
amministrativo
B.8.A) Costo del personale
dirigente ruolo amministrativo
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.8)
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.8.A)
B.8.A.1) Costo del personale
dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato
B.8.A.2) Costo del personale
dirigente ruolo amministrativo tempo determinato
B.8.A.3) Costo del personale
dirigente ruolo amministrativo - altro
La voce rappresenta una categoria residuale rispetto alle precedenti.
Accoglie il costo del personale assunto con contratti di formazione e lavoro
o eventuali oneri connessi alle prestazioni degli LSU.
B.8.B) Costo del personale
comparto ruolo amministrativo
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.8.B)
B.8.B.1) Costo del personale
comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato
B.8.B.2) Costo del personale
comparto ruolo amministrativo tempo determinato
B.8.B.3) Costo del personale
comparto ruolo amministrativo altro
B.9) Oneri diversi di gestione
La voce rappresenta una categoria residuale rispetto alle precedenti.
Accoglie il costo del personale assunto con contratti di formazione e lavoro
o eventuali oneri connessi alle prestazioni degli LSU.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.9)
B.9.A) Imposte e tasse (escluso
Irap e Ires)
Contiene, ad esempio, l'imposta di registro, l'IMU, le imposte di bollo,
ipotecarie e catastali, le tasse rifiuti, ecc. NON contiene IRES ed IRAP.
B.9.B) Perdite su crediti
Questa voce accoglie le perdite su crediti che derivano dalla cancellazione
di un credito sorto nell'esercizio. Nel caso in cui il credito da eliminare sia
sorto in esercizi precedenti, l'ammontare eccedente il fondo svalutazione
crediti va indicato tra le sopravvenienze passive.
B.9.C) Altri oneri diversi di
gestione
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.9.C)
B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e
oneri sociali per gli Organi Direttivi e
Collegio Sindacale
Contiene i costi per compensi, indennità, rimborsi ed oneri sociali (IRAP
esclusa) relativi al Direttore Generale, Amministrativo, Sanitario, sociale,
Collegio Sindacale ed ogni altro organo istituzionale (es.: Nuclei di
valutazione/controllo interno, Consiglio di Amministrazione, ecc.).
B.9.C.2) Altri oneri diversi di
gestione
Totale Ammortamenti
Include anche multe, ammende, penalità, oltre a tutti gli altri oneri di
gestione non altrove inseribili.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.10 - B.11)
Contiene le quote di ammortamento relative a:
B.10) Ammortamenti delle
immobilizzazioni immateriali
B.11) Ammortamenti delle
immobilizzazioni materiali
B.12) Ammortamento dei
fabbricati
B.12.A) Ammortamenti fabbricati
non strumentali (disponibili)
B.12.B) Ammortamenti fabbricati
strumentali (indisponibili)
•
costi di impianto e di ampliamento;
•
costi di ricerca e sviluppo;
•
diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno;
•
altre immobilizzazioni immateriali.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.12) - B.13)
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.12)
Contiene le quote di ammortamento relative a:
B.13) Ammortamenti delle altre
immobilizzazioni materiali
B.14) Svalutazione delle
immobilizzazioni e dei crediti
•
impianti e macchinari;
•
attrezzature sanitarie e scientifiche;
•
mobili e arredi;
•
automezzi;
•
altre immobilizzazioni materiali.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.14).
La voce accoglie la quota accantonata per la svalutazione delle
immobilizzazioni o un'eventuale inesigibilità dei crediti (es.: crediti relativi a
prestazioni effettuate a terzi paganti).
B.14.A) Svalutazione delle
127
immobilizzazioni immateriali e
materiali
B.14.B) Svalutazione dei crediti
B.15) Variazione delle rimanenze
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.15)
In tali voci sono ricompresi:
B.15.A) Variazione rimanenze
sanitarie
•
prodotti farmaceutici ed emoderivati;
•
sangue ed emocomponenti;
•
dispositivi medici;
•
prodotti dietetici;
•
materiali per la profilassi;
•
prodotti chimici;
•
materiali e prodotti per uso veterinario;
•
altri beni e prodotti sanitari.
In tali voci sono ricompresi:
B.15.B) Variazione rimanenze
non sanitarie
B.16) Accantonamenti
dell'esercizio
B.16.A) Accantonamenti per
rischi
B.16.A.1) Accantonamenti per cause
civili ed oneri processuali
•
prodotti alimentari;
•
materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere;
•
combustibili, carburanti e lubrificanti;
•
supporti informatici e cancelleria,
•
materiale per la manutenzione;
•
altri beni e prodotti non sanitari.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.16)
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.16.A)
B.16.A.2) Accantonamenti per
contenzioso personale dipendente
B.16.A.3) Accantonamenti per rischi
connessi all'acquisto di prestazioni
sanitarie da privato
B.16.A.4) Accantonamenti per
copertura diretta dei rischi
(autoassicurazione)
B.16.A.5) Altri accantonamenti per
rischi
Accoglie accantonamenti relativi a rischi a carico dell'azienda, di probabile
accadimento, ma incerti nel tempo e nell'ammontare (es. accantonamenti
per cause civili in corso, per contenzioso con il personale dipendente,...).
B.16.B) Accantonamenti per
premio di operosità (SUMAI)
Accoglie solo gli accantonamenti dell'esercizio per i premi di operosità
medici spettanti a specialisti ambulatoriali, biologi e psicologi e, in
generale, tutte le figure professionali che hanno diritto ai premi di
operosità.
B.16.C) Accantonamenti per
quote inutilizzate di contributi
vincolati
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.16.C)
B.16.C.1) Accantonamenti per quote
inutilizzate contributi da Regione e
Prov. Aut. per quota F.S. vincolato
Comprende la quota inutilizzata dei contributi vincolati,
derivanti dal riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio
Sanitario Nazionale.
B.16.C.2) Accantonamenti per quote
inutilizzate contributi da soggetti
pubblici (extra fondo) vincolati
Comprende la quota inutilizzata dei contributi extrafondo vincolati erogati
da soggetti pubblici (Regione, Provincia Autonoma, Stato, ecc.).
B.16.C.3) Accantonamenti per quote
inutilizzate contributi da soggetti
pubblici per ricerca
B.16.C.4) Accantonamenti per quote
inutilizzate contributi vincolati da
privati
B.16.D) Altri accantonamenti
B.16.D.1) Accantonamenti per
interessi di mora
B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni
MMG/PLS/MCA
B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni
Medici Sumai
B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt:
dirigenza medica
B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt:
dirigenza non medica
Comprende la quota inutilizzata dei contributi per ricerca erogati da
soggetti pubblici.
Comprende la quota inutilizzata dei contributi vincolati erogati da privati.
Somma di tutte le voci con codice prefisso B.16.D)
Include gli accantonamenti per rinnovi contrattuali ed altri fondi oneri.
128
B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.:
comparto
B.16.D.7) Altri accantonamenti
E' una voce residuale, in cui inserire le tipologie di accantonamenti non
previste nelle voci precedenti.
Totale costi della produzione (B)
Somma di tutte le voci con codice prefisso B)
C) Proventi e oneri finanziari
C.1) Interessi attivi
C.1.A) Interessi attivi su
c/tesoreria unica
C.1.B) Interessi attivi su c/c
postali e bancari
C.1.C) Altri interessi attivi
C.2) Altri proventi
C.2.A) Proventi da partecipazioni
C.2.B) Proventi finanziari da
Somma di tutte le voci con codice prefisso C.1)
Contiene gli interessi attivi maturati nell'esercizio sul conto presso la
sezione della Tesoreria provinciale dello Stato.
Contiene gli interessi attivi maturati nell'esercizio sul conto corrente postale
e bancario.
Contiene gli altri interessi attivi maturati nel periodo e non compresi nelle
voci precedenti (es.: interessi di mora v/clienti).
Non include gli interessi attivi legati a crediti finanziari concessi a terzi, né
gli interessi collegati a titoli iscritti nelle immobilizzazioni, né i proventi
finanziari di qualsiasi natura relativi a rapporti con società partecipate e/o
enti dipendenti (di cui all'art.32, comma 6, lett. b) e c) del d.lgs. n.
118/2011) o con la Regione.
Somma di tutte le voci con codice prefisso C.2)
In tale voce sono ricompresi i proventi da dividendi deliberati da imprese
controllate, collegate o altre imprese, indipendentemente dalla loro
erogazione finanziaria.
crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
In tale voce sono ricompresi i proventi finanziari (commissioni, interessi)
legati a crediti finanziari concessi a società controllate, collegate o terzi o
nel raro caso in cui maturino interessi attivi nei confronti della Regione.
C.2.C) Proventi finanziari da
titoli iscritti nelle
immobilizzazioni
Contiene interessi su titoli di stato e obbligazioni iscritti nelle
immobilizzazioni (es.: BOT, titoli di stato, obbligazioni, proventi da
operazioni di pronti contro termine).
C.2.D) Altri proventi finanziari
diversi dai precedenti
Trattasi di una voce residuale in cui inserire le tipologie di proventi
finanziari non previste nelle voci precedenti.
In questa voce sono indicati gli utili su cambi realizzati nel corso
dell'esercizio nonché quelli valutativi determinati dalla conversione delle
attività e passività in valuta al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura
dell'esercizio (art. 2426 codice civile, n. 8 bis).
Somma di tutte le voci con codice prefisso C.3)
C.2.E) Utili su cambi
C.3) Interessi passivi
C.3.A) Interessi passivi su
anticipazioni di cassa
C.3.B) Interessi passivi su mutui
C.3.C) Altri interessi passivi
C.4) Altri oneri
C.4.A) Altri oneri finanziari
C.4.B) Perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari
(C)
D) Rettifiche di valore di attività
finanziarie
Interessi passivi maturati nel periodo su anticipazioni dell'Istituto Tesoriere.
Interessi passivi maturati nel periodo su mutui.
In tale voce sono ricompresi: gli interessi di mora - di competenza
dell'esercizio - da riconoscere ai fornitori, gli oneri finanziari addebitati da
società partecipate e/o enti dipendenti (di cui all'art.32, comma 6, lett. b) e
c) del d.lgs. n. 118/2011) ed eventuali interessi passivi maturati verso la
Regione.
Somma di tutte le voci con codice prefisso C.4)
In tale voce sono ricomprese: le perdite su partecipazioni derivanti da
ripiani perdite di società partecipate e/o enti dipendenti (di cui all'art.32,
comma 6, lett. b) e c) del d.lgs. n. 118/2011).
In questa voce sono indicate le perdite su cambi realizzate nel corso
dell'esercizio nonché quelle valutative determinate dalla conversione delle
attività e passività in valuta al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura
dell'esercizio (art. 2426 codice civile, n. 8 bis).
Somma di tutte le voci con codice prefisso C)
D.1) Rivalutazioni
Le rivalutazioni si riferiscono esclusivamente ai ripristini di valore delle
attività finanziarie quando sono venuti meno i motivi di una precedente
svalutazione. NON sono quindi riferite alle rivalutazioni monetarie, le quali
non transitano per il conto economico, ma incidono direttamente sulla
apposita voce del patrimonio netto A.V.1) Riserve da rivalutazione.
Sono da distinguere a seconda che riguardino una partecipazione, un'altra
Immobilizzazione finanziaria o altro.
D.2) Svalutazioni
Il termine «svalutazioni» si riferisce a tutte le svalutazioni di partecipazioni,
attività finanziarie ed altro per perdite durevoli di valore.
Nel caso in cui il motivo della perdita durevole di valore venga meno, è
129
possibile ripristinare il valore originario (si veda commento alla voce D.1).
In queste voci non va indicata la svalutazione di crediti iscritti nel
circolante, che trova accoglimento nella voce B.14.B).
Totale rettifiche di valore di
attività finanziarie (D)
E) Proventi e oneri straordinari
E.1) Proventi straordinari
Somma di tutte le voci con codice prefisso D)
Somma di tutte le voci con codice prefisso E.1)
Le plusvalenze vanno iscritte in queste voci, ai sensi dell'art. 29, comma 1,
lett.f) del d.lgs. 118/2011.
Somma di tutte le voci con codice prefisso E.1.B)
E.1.A) Plusvalenze
E.1.B) Altri proventi straordinari
E.1.B.1) Proventi da donazioni e
liberalità diverse
E.1.B.2) Sopravvenienze attive
E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive
v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive
v/terzi
E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive
v/terzi relative alla mobilità
extraregionale
E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive
v/terzi relative al personale
E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive
v/terzi relative alle convenzioni con
medici di base
E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive
v/terzi relative alle
convenzioni per la specialistica
E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive
v/terzi relative all'acquisto prestaz.
sanitarie da operatori accreditati
E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive
v/terzi relative all'acquisto di beni e
servizi
E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze
attive v/terzi
E.1.B.3) Insussistenze attive
E.1.B.3.1) Insussistenze attive
v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
E.1.B.3.2) Insussistenze attive
v/terzi
E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive
v/terzi relative alla mobilità
extraregionale
Somma di tutte le voci con codice prefisso E.1.B.2)
R
Somma di tutte le voci con codice prefisso E.l.B.2.2)
S
Somma di tutte le voci con codice prefisso E.1.B.3)
R
Somma di tutte le voci con codice prefisso E.l.B.3.2)
S
E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive
v/terzi relative al personale
E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive
v/terzi relative alle convenzioni con
medici di base
E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive
v/terzi relative alle convenzioni per
la specialistica
E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive
v/terzi relative all'acquisto prestaz.
sanitarie da operatori accreditati
E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive
v/terzi relative all'acquisto di beni e
servizi
E.1.B.3.2.G) Altre Insussistenze
attive v/terzi
E.1.B.4) Altri proventi straordinari
E.2) Oneri straordinari
E.2.A) Minusvalenze
E.2.B) Altri oneri straordinari
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi
Somma di tutte le voci con codice prefisso E.2)
Le minusvalenze vanno iscritte in queste voci, ai sensi dell'art. 29, comma
1, lett.f) del d.lgs. 118/2011.
Somma di tutte le voci con codice prefisso E.2.B)
130
precedenti
E.2.B.2) Oneri da cause civili ed
oneri processuali
E.2.B.3) Sopravvenienze passive
E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive
v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
Somma di tutte le voci con codice prefisso E.2.B.3)
R
Somma di tutte le voci con codice prefisso E.2.B.3.1)
E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive
R
v/Aziende sanitarie pubbliche
relative alla mobilità intraregionale
E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze
R
passive v/Aziende sanitarie
pubbliche della Regione
E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive
v/terzi
E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive
S
v/terzi relative alla mobilità
extraregionale
E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive
v/terzi relative al personale
E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive
v/terzi relative al personale dirigenza medica
E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive
v/terzi relative al personale dirigenza non medica
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive
v/terzi relative al personale comparto
Somma di tutte le voci con codice prefisso E.2.B.3.2)
Somma di tutte le voci con codice prefisso E.2.B.3.2.B)
E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive
v/terzi relative alle convenzioni con
medici di base
E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive
v/terzi relative alle convenzioni per
la specialistica
E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive
v/terzi relative all'acquisto prestaz.
sanitarie da operatori accreditati
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive
v/terzi relative all'acquisto di beni e
servizi
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze
passive v/terzi
E.2.B.4) Insussistenze passive
E.2.B.4.1) Insussistenze passive
R
v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione
E.2.B.4.2) Insussistenze passive
v/terzi
E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive
S
v/terzi relative alla mobilità
extraregionale
Somma di tutte le voci con codice prefisso E.2.B.4)
E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive
v/terzi relative al personale
E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive
v/terzi relative alle convenzioni con
medici di base
E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive
v/terzi relative alle convenzioni per
la specialistica
E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive
v/terzi relative all'acquisto prestaz.
sanitarie da operatori accreditati
E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive
v/terzi relative all'acquisto di beni e
servizi
131
E.2.B.4.2.G) Altre Insussistenze
passive v/terzi
E.2.5.5) Altri oneri straordinari
Totale proventi e oneri
straordinari (E)
Risultato prima delle imposte
(A - B +/- C +/- D +/- E)
Imposte e tasse
Y.1) IRAP
Y.1.A) IRAP relativa a personale
dipendente
Y.1.B) IRAP relativa a
collaboratori e personale
assimilato a lavoro dipendente
Y.1.C) IRAP relativa ad attività
di libera professione
(intramoenia)
Y.1.D) IRAP relativa ad attività
commerciale
Y.2) IRES
Y.2.A) IRES su attività
istituzionale
Somma di tutte le voci con codice prefisso E)
Somma algebrica di: valore della produzione, costi
della produzione, proventi/oneri finanziari, rettifiche
di valore di attività finanziarie e proventi/oneri
straordinari.
Somma di tutte le voci con codice prefisso Y.1)
Somma di tutte le voci con codice prefisso Y.2)
Include in generale l'eventuale IRES relativa ad attività istituzionale.
Attualmente include I1RES sugli immobili istituzionali.
Y.2.B) IRES su attività
commerciale
Y.3) Accantonamento a F.do
Imposte (Accertamenti, condoni,
ecc.)
Totale imposte e tasse
RISULTATO DI ESERCIZIO
Include gli accantonamenti, se di competenza dell'esercizio, per
accertamenti ed eventuali condoni.
Nel caso tali imposte siano riferibili ad esercizi precedenti,
l'accantonamento va indicato nella voce E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi
precedenti.
Somma di tutte le voci con codice prefisso Y.1) - Y.2) - Y.3)
Somma algebrica tra il risultato prima delle imposte e le imposte e
tasse d'esercizio.
132
ALLEGATO n. 3 – Rettifiche alle linee guida
Gazzetta n. 42 del 19 febbraio 2013 - MINISTERO DELLA SALUTE –
COMUNICATO All'allegato 2 del decreto 15 giugno 2012, recante: «Nuovi modelli di
rilevazione economica "Conto economico" (CE) e "Stato patrimoniale" (SP) delle aziende
del Servizio sanitario nazionale», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 144 alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 159 del 10 luglio 2012, alla pag. 9, in
corrispondenza della voce «D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per
versamenti c/patrimonio netto», nella colonna «Cons» dove e' scritto: «R», leggasi:
«RR».
COMUNICATO
DEL
MINISTERO
DELLA
SALUTE
(Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30.09.13, pag. 18)
COMUNICATO RELATIVO AL DECRETO 15 GIUGNO 2012, RECANTE: «NUOVI MODELLI DI
RILEVAZIONE ECONOMICA "CONTO ECONOMICO" (CE) E "STATO PATRIMONIALE" (SP)
DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE»
All'allegato 1 del decreto 15 giugno 2012, recante: "Nuovi modelli di rilevazione
economica "Conto economico" (CE) e "Stato patrimoniale" (SP) delle aziende del Servizio
sanitario nazionale, pubblicato nel supplemento ordinario n. 144 alla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 159 del 10 luglio 2012, alla pag. 58, sono da apportare le seguenti
rettifiche:
in corrispondenza della voce "B.1.A.3.) Dispositivi medici" il contenuto della
colonna denominata "descrizione contenuto" deve essere così sostituito: "Somma
di tutte le voci con codice prefisso B.1.A.3)";
in corrispondenza della voce "B.1.A.3.1) Dispositivi medici" il contenuto della
colonna denominata "descrizione contenuto" deve essere così sostituito: "Qualsiasi
strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in
combinazione (compreso il software informatico impiegato per il corretto
funzionamento) e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo
di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di
diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un
handicap; di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo
fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l'azione
principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o
immunologici nè mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere
coadiuvata da tali mezzi (d.lgs. 46/1997).
Contiene il costo riferito sia ai dispositivi medici dotati di numero di iscrizione nel
sistema Banca dati/Repertorio, ai sensi del decreto del Ministro della salute 21
dicembre 2009, sia ai dispositivi medici non dotati di numero di iscrizione nel
sistema Banca dati/Repertorio".
in corrispondenza della voce "B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantatili attivi" il
contenuto della colonna denominata "descrizione contenuto" deve essere così
sostituito: "Qualsiasi dispositivo medico attivo destinato ad essere impiantato
interamente o parzialmente mediante intervento chirurgico o medico nel corpo
umano o mediante intervento medico in un orifizio naturale e destinato a restarvi
dopo l'intervento (d.lgs. 507/92).
Contiene il costo riferito sia ai dispositivi medici dotati di numero di iscrizione nel
sistema Banca dati/Repertorio, ai sensi del decreto del Ministro della salute 21
dicembre 2009, sia ai dispositivi medici non dotati di numero di iscrizione nel
sistema Banca dati/Repertorio".
133
ALLEGATO n. 4 – RILEVAZIONE SIOPE
Ministero dell’Economia e delle Finanze
N. 38666 - DIPARTIMENTO della RAGIONERIA GENERALE dello STATO - IGEPA
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO l’articolo 77-quater, comma 11, del citato decreto legge n. 112/2008, che
stabilisce che, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, sono stabilite le modalità attraverso le quali gli enti
pubblici soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE),
istituito ai sensi dell’art. 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e
successive modifiche ed integrazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono più tenuti
agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'articolo 30
della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’articolo 77-quater, comma 11, del citato decreto legge n. 112/2008, che
prevede altresì che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un
allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio e che le sanzioni previste
dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di
cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE;
VISTO il comma 3 del citato articolo 28 della legge n. 289/2002, in cui è previsto
che tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle
amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il
territorio nazionale;
VISTO il comma 161 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che
prevede che sono tenute alla codificazione di cui all’art. 28, commi 3, 4 e 5, della citata
legge n. 289 del 2002, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e
individuate annualmente nell’elenco pubblicato dall’ISTAT, in applicazione di quanto
stabilito dall’art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
VISTI i Decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 febbraio 2005, del
14 novembre 2006, del 5 marzo 2007 e del 9 gennaio 2008 che hanno definito gli schemi
dei codici gestionali SIOPE delle Regioni, degli enti locali, delle università, degli enti di
ricerca, delle strutture sanitarie e degli enti di previdenza pubblici;
VISTI gli articoli 29, 30 e 32 della legge n. 468/1978 e successive modifiche e
integrazioni, che disciplinano gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali
di cassa;
RITENUTO opportuno rinviare ad un successivo provvedimento la definizione dei
criteri per individuare gli enti che devono ritenersi inadempienti al SIOPE e nei confronti
dei quali operano le sanzioni richiamate dal comma 11 del suddetto articolo 77-quater;
ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 marzo 2009;
D E C R E T A:
Articolo 1 (Eliminazione rilevazione trimestrale di cassa)
1. Al fine di prevedere un periodo di tempo congruo per superare gli eventuali
inconvenienti che non assicurano ancora il regolare invio al Sistema Informativo delle
Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) gli enti di previdenza pubblici, le Regioni e le
province autonome, le province, i comuni, le comunità montane, le università, gli enti di
ricerca e le aziende sanitarie ed ospedaliere, a decorrere dall’esercizio 2010, non sono
tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa di cui
all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Restano fermi gli adempimenti di cui al comma 1 per i dati di cassa relativi ai
trimestri del 2009. Per le province, i comuni e le comunità montane, i tesorieri
provvedono nel 2010 anche alla trasmissione del prospetto denominato “quinto periodo”.
Articolo 2 (Rendiconto e dati SIOPE)
134
1. Gli enti soggetti alla rilevazione di cui all’art. 28 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 allegano, a seconda del tipo di contabilità cui sono tenuti, al rendiconto o al
bilancio di esercizio relativi agli anni 2010 e successivi, i prospetti delle entrate e delle
uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell’anno di
riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide.
2. I soli enti che trasmettono i propri dati al SIOPE distinguendo le gestioni delle
diverse unità organizzative che li compongono, allegano al rendiconto o al bilancio di
esercizio i prospetti SIOPE relativi alla gestione aggregata e la situazione delle
disponibilità liquide delle singole unità organizzative.
3. I prospetti dei dati SIOPE e la relativa situazione delle disponibilità liquide sono
disponibili accedendo all’archivio gestito dalla Banca d’Italia, attraverso l’applicazione
WEB www.siope.it. Il prospetto dei dati SIOPE degli enti di previdenza pubblici è
disponibile accedendo all’archivio gestito dalla Ragioneria Generale dello Stato, attraverso
il portale del Data Warehouse RGS.
4. Nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE relativi all’esercizio precedente o la
relativa situazione delle disponibilità liquide non corrispondano alle scritture contabili
dell’ente e del cassiere o tesoriere, l’ente allega al rendiconto o al bilancio di esercizio
una relazione, predisposta dal responsabile finanziario, esplicativa delle cause che hanno
determinato tale situazione e delle iniziative adottate per pervenire, nell’anno successivo,
ad una corretta attuazione della rilevazione SIOPE. Entro 20 giorni dall’approvazione del
rendiconto o bilancio di esercizio la relazione è inviata alla competente Ragioneria
territoriale dello Stato. Gli enti di previdenza pubblici, le regioni, le province autonome e
gli enti di ricerca inviano la relazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato entro lo stesso termine.
5. Non sono considerate cause di mancata corrispondenza ai fini del comma 4:
a) le differenze riguardanti la classificazione economica dei dati, con riferimento alle voci
contabili per le quali la codifica SIOPE adotta criteri di aggregazione diversi da quelli
previsti per il bilancio degli enti diversi dagli enti locali;
b) le differenze tra il totale generale delle riscossioni o dei pagamenti risultanti dalle
scritture dell’ente ed i corrispondenti risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE e dalla
situazione delle disponibilità liquide, inferiori all’1 per cento. Per l’INPS e l’INPDAP sono
ammissibili differenze inferiori allo 0,5 per cento ;
c) le differenze determinate dalle riscossioni e dai pagamenti codificati con il codice
SIOPE 9998 riguardante gli incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa e
i pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa, a
condizione che le differenze determinate per le entrate risultino dello stesso importo di
quelle determinate per le spese.
Articolo 3 (Disposizioni finali)
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2009
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Firmato CANZIO
135
ALLEGATO n. 5 – FERIE NON GODUTE
5a - SCHEDA FERIE NON GODUTE
La liquidazione delle ferie non godute alla luce della normativa di riferimento e
delle piu’ recenti pronunce giurisprudenziali.
Cassazione: Sentenza n. 18168 del 26 luglio 2013
La Cassazione ribadisce il diritto irrinunciabile alle ferie e che l’indennità
rappresenta una doppia natura risarcitoria (per la perdita del bene riposo) e retributiva in
quanto rappresenta il corrispettivo di una attività lavorativa resa, in un periodo che, pur
essendo di per sé retribuito, non sarebbe dovuto essere destinato al lavoro perché
destinato al godimento delle ferie. Ne consegue che in caso di mancato godimento delle
ferie - una volta divenuto impossibile per il datore di lavoro, anche senza sua colpa,
adempiere l'obbligo di consentirne la fruizione - deriva il diritto del lavoratore al
pagamento dell'indennità sostitutiva, le clausole del contratto collettivo (nella specie,
l'art. 18, comma 9, c.c.n.l. Regioni ed enti locali, triennio 1994-1997), che pur prevedono
che le ferie non sono monetizzabili, vanno interpretate - in considerazione
dell’irrinunciabilità del diritto alle ferie, ed in applicazione del principio di conservazione
del contratto - nel senso che, in caso di mancata fruizione delle ferie per causa non
imputabile al lavoratore, non è escluso il diritto di quest'ultimo all'indennità sostitutiva.
Se ne deduce la possibilità di corresponsione dell’indennità sostitutiva per causa
non imputabile al datore di lavoro e al lavoratore. Tuttavia bisogna sottolineare che,
anche se la sentenza è recentissima (luglio 2013), l’analisi viene fatta in riferimento al
contratto collettivo Regioni ed enti locali 1994-1997 e quindi precedente al decreto legge
95/2012.
Decreto legge 95/2012 art. 5 comma 8
La lettura testuale del decreto in riferimento alle ferie non godute evidenzia
l’impossibilità di erogare trattamenti economici sostitutivi anche in relazione a situazioni
come la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, raggiungimento del
limite di età, sancendone anche una specifica responsabilità dirigenziale in caso di
violazione della normativa.
…Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale,
delle amministrazioni pubbliche…sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto
dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di
trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di
cessazione
del
rapporto
di
lavoro
per
mobilita',
dimissioni, risoluzione,
pensionamento e raggiungimento del limite di eta'. Eventuali disposizioni normative
e contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in
vigore
del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre
a
comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilita'
disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.
Direttiva UE 2003/88
La direttiva all’art. 7 afferma che Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non
può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di
lavoro.
136
Se ne deduce una indiretta ammissibilità dell’indennità sostitutiva in caso di
cessazione del rapporto di lavoro.
Corte di giustizia dell’Unione europea - Sentenza Cause riunite C-350/06e
C-520/06
La Corte in questo caso interpreta ulteriormente le disposizioni della direttiva
2003/88 affermando che l’art. 7, n. 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato
nel senso che osta a disposizioni o a prassi nazionali le quali prevedano che, al momento
della cessazione del rapporto di lavoro, non sia dovuta alcuna indennità finanziaria
sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che sia stato in congedo
per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un
periodo di riporto, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle
ferie annuali retribuite. Ai fini del calcolo della suddetta indennità finanziaria è parimenti
determinante la retribuzione ordinaria del lavoratore, la stessa che deve essere
mantenuta durante il periodo di riposo corrispondente alle ferie annuali retribuite.
Da qui la diretta ammissibilità dell’indennità sostitutiva in caso di malattia.
Corte di giustizia dell’Unione europea - Sentenza Causa C-214/10
La Corte in merito ad un caso simile specifica quanto segue:
L’art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre
2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro,
deve essere interpretato nel senso che osta a disposizioni o a prassi nazionali le quali
prevedano che il diritto alle ferie annuali retribuite si estingua allo scadere del periodo di
riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale anche quando il
lavoratore è stato in congedo per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo
di riferimento e la sua inabilità al lavoro è perdurata fino al termine del rapporto di
lavoro, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali
retribuite.
L’art. 7, nn. 1 e 2, della direttiva deve essere interpretato nel senso che non osta
a legislazioni o prassi nazionali secondo le quali il diritto alle ferie ovvero all’indennità
sostitutiva delle ferie si estingua per decorrenza del periodo di riferimento nonché di un
periodo di riporto anche nel caso in cui il lavoratore sia inabile al lavoro per un periodo
più lungo, laddove il periodo di riporto sia calcolato in modo tale che la finalità del diritto
primario al riposo venga rispettata.
Una possibilità di riporto per un periodo di almeno 18 mesi dalla fine dell’anno di
riferimento soddisfa tale requisito ma non è necessaria in base al diritto dell’Unione. Gli
Stati membri hanno piuttosto la facoltà di introdurre anche norme diverse nel rispetto dei
limiti fissati dalla direttiva.
In definitiva stabilisce che il diritto alle ferie retribuite permane anche se
fruite in un momento successivo all’annualità di riferimento, stabilendone
tuttavia la fruizione entro un ragionevole periodo di tempo successivo alla
all’annualità stessa.
Risulta quindi compatibile con la normativa europea una disposizione
nazionale che non consenta la monetizzazione in caso di cessazione del
rapporto di lavoro se viene oltrepassato il periodo di riferimento stabilito dai
contratti nazionali.
137
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione
pubblica – Parere rif. 40033 del 08/10/2012.
Parere in merito all’ambito di applicazione del divieto di corresponsione di
trattamenti economici sostitutivi delle ferie, permessi e riposi non fruiti in occasione della
mancata fruizione derivante da periodi di malattia o dispensa dal servizio per inidoneità
assoluta o permanente.
Viene specificato come la disposizione del d.l. 95/2012 sia diretta a colpire gli
abusi dell’eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie non godute a causa
dell’assenza di programmazione da parte della dirigenza sulle ferie dei dipendenti.
Il dipartimento della funzione pubblica opera una distinzione tra cause estintive
derivanti da comportamenti in cui il lavoratore concorre in modo attivo alla conclusione
del rapporto di lavoro (esercizio del proprio diritto di recesso) e vicende indipendenti
dalla volontà del lavoratore e della capacità organizzativa del datore di lavoro.
Ne deriva che solo nell’ultimo caso non opererebbe il comma 8 dell’art. 5 del d.l.
95/2012 e si fa riferimento all’art. 7 della direttiva 2003/88 che fa salva la previsione
dell’indennità sostitutiva nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro recepita nell’art.
10 del d.lgs. 66/2003 che testualmente afferma…”Il predetto periodo minimo di quattro
settimane non puo' essere sostituito dalla relativa indennita' per ferie non godute, salvo il
caso di risoluzione del rapporto di lavoro”.
La funzione pubblica afferma in conclusione che non rientrano nel divieto posto dall’art.
5 comma 8 del d.l. 95/20102 i casi di cessazione dal servizio come le ipotesi di decesso,
malattia o infortunio.
Ministero dell’economia e delle finanze – rif. Prot. 94806 del 09/11/2012
In merito ad un quesito posto dall’azienda ospedaliera sull’applicazione della
disposizione in oggetto viene esplicato quanto segue.
Il Ministero ribadisce che ipotesi estintive come dispensa dal servizio per
inidoneità assoluta o permanente, decesso del dipendente non rappresentano eventi
estintivi del rapporto di lavoro imputabili alla volontà del lavoratore o alla capacità
organizzativa del datore di lavoro (comportamenti attivi del dipendente o mancanza di
programmazione e di controllo da parte del datore di lavoro) e quindi in questi casi come
nel caso di malattia non è applicabile la disposizione in oggetto.
Delibera della Sezione di controllo per la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste –
Deliberazione n. 20/2013/PAR
Da ultimo si segnala per completezza di trattazione – anche se non inerente al
personale del Servizio sanitario – la deliberazione della Sezione regionale di controllo
della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste nella quale si individua un’altra ipotesi in cui è possibile
monetizzare le ferie non godute, con riferimento al personale precario della scuola che
non abbia potuto fruire delle ferie maturate in costanza di servizio, a causa dei periodi
obbligati per il congedo ordinario.
Conclusioni:
In conclusione vi possono essere situazioni in cui il diritto alle ferie garantito
dall’art.36 della Costituzione e dalla normativa comunitaria possa confliggere con il
divieto di monetizzare le ferie non godute e di conseguenza sui possibili risparmi di spesa
in capo all’Ente pubblico.
138
I casi individuati sono, in particolare, quelli dell’impossibilità derivante dal datore
di lavoro che non riesce a far fruire le ferie al lavoratore e nell’impossibilità di
quest’ultimo di esercitare il suo diritto garantito. Interessante è la recentissima sentenza
della Cassazione del luglio 2013, che tuttavia, come evidenziato, fa riferimento ad una
controversia riguardante il contratto collettivo Regioni ed enti locali del triennio 19941997.
Sia la funzione pubblica che il Ministero dell’economia e delle finanze sottolineano
la distinzione tra cause estintive derivanti da comportamenti in cui il lavoratore concorre
in modo attivo alla conclusione del rapporto di lavoro (esercizio del proprio diritto di
recesso) non monetizzabili e, vicende indipendenti dalla volontà del lavoratore e della
capacità organizzativa del datore di lavoro, che sarebbero monetizzabili in quanto non
previste.
Dalle considerazioni evidenziate si può argomentare come il lavoratore in caso di
recesso esercita un proprio diritto che va contemperato con l’esigenza di usufruire delle
ferie in modo coerente con l’organizzazione dell’attività lavorativa.
Il d.l. 95/2012 va quindi interpretato alla luce della giurisprudenza comunitaria, e,
conseguentemente, nei bilanci di esercizio dovrà essere rilevata la parte riferibile alla
posta sopradescritta.
Nel contempo va monitorata anche la situazione gestionale dell’ente perché
l’accumulo delle ferie, al momento dell’effettivo godimento, può provocare disfunzioni
sotto il profilo organizzativo in termini di servizi, e potrebbe comportare notevoli
ripercussioni economiche per la necessità di far fronte a eccessive assenze di personale.
139
140
5b Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
141
142
143
5c Dipartimento Funzione Pubblica
144
145
146
ALLEGATO 6 – Costi intramoenia
Profili problematici.
La tabella sull'intramoenia è stata mutuata dal modello di nota integrativa approvato con
D.M. Salute 20.3.2013 pubblicato in G.U. del 15.4.2013, S.O. n.30 , all. 3, pag. 51, tab.
54, che prevede anche l'indennità di esclusività e il fondo di perequazione tra i costi da
considerare. Su queste voci già sono emersi alcuni profili problematici, sui quali si
forniscono prime indicazioni, che potranno essere riconsiderate sulla base delle verifiche
che saranno effettuate dalle Sezioni regionali.
a) Onere per fondo di perequazione.
L'onere
per
l'intramoenia,
fondo
per
di
espressa
perequazione
norma
di
va
CCNL.
incluso
E'
nei
una
costi
percentuale
per
del
ricavo dell'attività (5%) che il contratto collettivo destina ai quei medici che non possono
esercitare attività intramoenia.
b) Indennità di esclusività.
Alcune Aziende hanno manifestato dubbi sull'inclusione nelle voci "altri costi intramoenia"
della voce: “Indennità di esclusività medica per attività di libera professionale”, in quanto
non ritenuta computabile perché relativa a tutti i medici in esclusività e non direttamente
collegata all'esercizio dell'attività intramoenia.
Si è anche chiesto, nel caso che si confermi che i dati per tale voce vadano inseriti, se i
dati
da immettersi debbano essere quelli riferiti
solo al
personale che svolge
effettivamente attività intramoenia (quindi un sottoinsieme del personale in esclusività),
oppure se vada inserito il totale dell'indennità di esclusività corrisposto a tutto il
personale (che svolga intramoenia o meno).
Circa il primo aspetto (inclusione dell’indennità in discorso tra i costi) non sembra esservi
dubbio.
Sul secondo profilo (modalità di determinazione dell’importo da riportare in tabella)
obiettivamente sorgono dubbi, perché non sono state fornite a livello normativo
indicazioni univoche, e il riporto dell’indennità nella sua integralità, a seconda della
situazione concreta in cui l’azienda si trova ad operare, può portare a risultati distorti.
Allo stato, pertanto, si possono fornire indicazioni di massima, con riserva di futuri
approfondimenti
Il problema della comparabilità è insito in tutti i conteggi di costo pieno, e non può essere
eliminato (ad esempio obbligando a predeterminate basi di allocazione o quote di
147
allocazione) senza creare effetti distorsivi della realtà; la correttezza di calcolo del costo
pieno di un prodotto/servizio (in questo caso dell'intramoenia) va indagato caso per caso
e secondo principi non di "correttezza contabile"/"adesione a principi contabili", ma di
correttezza del calcolo di "quota equa", ossia di costi indiretti che verosimilmente
misurano le risorse utilizzate per l'attività intramoenia in ciascun specifico contesto;
l'analisi andrebbe fatta anche in base ai costi/benefici di rilevazioni precise (es.
contabilità "separate") tali per cui l'Azienda deve dimostrare che i calcoli effettuati per il
conteggio dei costi indiretti siano ragionevoli.
Di seguito si propone una tabella con alcune ipotesi di determinazione dell’indennità di
esclusiva da considerare ai fini della copertura dei costi complessivi del servizio
intramurario. Sarà utile il successivo confronto con quanto rilevato in sede regionale.
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3.2. Prestazioni sanitarie intramoenia – pag. 21
3.2.5. Indicare per ciascuna macrovoce di costo l'importo imputabile all'attività
intramoenia:
indennità di esclusività medica per attività libero professionale: trattasi di un costo indiretto
che, verosimilmente, dovrebbe essere ripartito in base ad una adeguata base di allocazione;
l’ipotesi di inclusione di tutto l’ammontare dell’indennità del personale, indipendentemente
dall’attività intramoenia svolta, non sembrerebbe plausibile, poiché l’indennità di esclusività
potrebbe essere corrisposta anche in assenza di attività intramoenia; in altri termini, il costo
relativo all’indennità potrebbe non essere causato dall’attività intramoenia (si veda il concetto di
causazione espresso al punto 3.2.2. per i costi indiretti)
IPOTESI DI CALCOLO
Si suppone che le spese di indennità di esclusività totali siano pari a
€ 100.000,00
Ipotesi A) Nessun valore poiché Indennità di esclusività già inclusa nei "costi generali
aziendali" di cui alla voce specifica della tabella
Si potrebbe verificare l'ipotesi che l'Azienda abbia considerato la voce Indennità di esclusività
all'interno dei "costi generali aziendali" di cui alla voce specifica in tabella. Dal punto di vista teorico
ciò è corretto, poiché il costo in questione è solo in via indiretta correlato alla attività intramoenia
Indennità di esclusività imputate a intramoenia ipotesi A
€
0,00
0,00
Ipotesi B) Base di allocazione = ore intramoenia/ore di prestazione attività istituzionale
esclusiva
attività istituzionali
attività intramoenia
totali
Prospetto ore lavorate
non in esclusiva
in esclusiva
1.800
21.600
0
5.184
1.800
26.784
totali
23.400
5.184
28.584
Indennità di esclusività totali (A)
€ 100.000,00
Fattore di allocazione (B) = ore attività intramoenia/ore attività istituzionale in
esclusiva
Indennità di esclusività imputate a intramoenia ipotesi B = (B)/(A)
0,1935
€
19.354,84
Ipotesi C) Base di allocazione = ricavi generati
Indennità di esclusività totali (A)
€ 100.000,00
Ricavi complessivi generati dalle prestazioni svolte dai medici in regime di
esclusività* (B)
€
235.000,00
Totale ricavi intramoenia (da C.E.) (C)
€
50.000,00
Fattore di allocazione (D) = (C)/(B)
0,2128
Indennità di esclusività imputate a intramoenia ipotesi C = (D)*(A)
€
21.276,60
* questa quota dovrebbe già essere disponibile in contabilità analitica per via dei flussi informativi che devono
essere trasmessi al Ministero della Salute
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Ipotesi D) Base di allocazione = costo del personale (al netto di indennità di esclusività)
Indennità di esclusività totali (A)
€ 100.000,00
Costo del personale in regime di esclusività (al netto dell'indennità di
esclusività) (B)
Totale quote retrocesse al personale (escluso IRAP) (da C.E.) (C)
€
€
Fattore di allocazione (D) = (C)/(B)
200.000,00
40.000,00
0,2000
Indennità di esclusività imputate a intramoenia ipotesi D = (D)*(A)
150
€
20.000,00