norme per la disciplina del servizio delle guardie ambientali

Allegato alla Delibera n.02 del 18.07.2013
REGOLAMENTO
“NORME PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DELLE
GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE (G.A.V.)”
Art. 1
Costituzione e Finalità
Il presente regolamento è adottato dall’ENTE RISERVE NATURALI REGIONALI “FOCE
VOLTURNO - COSTA DI LICOLA” e “LAGO DI FALCIANO” (definito in seguito “ENTE”) al fine di
disciplinare l’espletamento del servizio volontario di vigilanza ambientale.
Esso è approvato con delibera n.__ del _________assunta dal Presidente dell’ENTE con i
poteri della Giunta ai sensi dell’art. 35 dello Statuto dell’ENTE.
Art. 2
Figura giuridica delle G.A.V. e normativa di riferimento
1. Lo status di Guardie Ambientali Volontarie (definite in seguito “G.A.V.”), acquisito nelle
modalità di cui all’art. 3 e 4 della L.R. 10 del 23 febbraio 2005, è disciplinato dal Regolamento n.
2 della Regione Campania del 05 luglio 2007 e messo in atto dalla Convenzione tra l’ENTE e la
Provincia di Caserta, prot. n. 0019822 del 14/02/2013.
2. Il rapporto venuto a crearsi tra l’ENTE e le G.A.V., operando nel pieno rispetto delle normative
vigenti sul volontariato, non costituisce alcun presupposto per la trasformazione dello stesso in
una qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato.
Art. 3
Coordinamento delle G.A.V.
1. L’ENTE, nella persona del Presidente, sulla base della programmazione annuale, fissa gli
indirizzi per l’impiego delle G.A.V. al fine del raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale
posti a presupposto dell’istituzione dell’ENTE, come espressamente fissati nello Statuto.
2. In casi particolari l’ENTE può stipulare convenzioni per l’acquisizione di ulteriori guardie
ambientali volontarie sia formate da altre Amministrazioni pubbliche sia da Associazioni iscritte
nel Registro Regionale del Volontariato della Regione Campania o negli elenchi del Ministero
dell’Ambiente.
3. Il servizio di vigilanza ambientale è svolto con il coordinamento della Provincia d’intesa con
l’ENTE, come espressamente riportato nella Convenzione appositamente stipulata.
4. Al coordinamento della vigilanza volontaria sovrintendono il Direttore della Riserva o in sua
assenza il Responsabile amministrativo, nell’ambito degli indirizzi programmatici dettati dal
Presidente dell’ENTE.
Ente Riserve Naturali Regionale “Foce del Volturno – Costa di Licola” e “Lago di Falciano”
CF 03151660614 – Via Giotto, 13 – 81030, Castel Volturno (CE) – TEL./FAX 0823-764712
e-mail: [email protected] – e-mail: [email protected]
5. Il Direttore o in sua assenza il Responsabile amministrativo individua, con proprio
provvedimento, il dipendente dell’ENTE responsabile degli adempimenti di organizzazione
dell’ufficio di vigilanza.
Art. 4
Compiti delle G.A.V.
Nell’ambito del sistema di vigilanza ambientale, alle G.A.V. sono affidati compiti di educazione e
prevenzione, compiti di sviluppo delle conoscenze, nonché compiti di controllo e protezione
relativi al patrimonio ambientale superficiale, ipogeo e subacqueo del territorio di competenza
dell’ENTE, di seguito specificato. In particolare le G.A.V. svolgono opera di:
a) vigilanza e prevenzione delle violazioni delle normative ambientali, come in caso di incendi
boschivi, degrado dell’ambiente, abusivismo edilizio, smaltimento improprio di rifiuti, escavazione,
caccia e pesca illegali, ecc.;
b) tutela e valorizzazione dell’ambiente terrestre, marino, fluviale e palustre, vigilando su
eventuali introduzioni illegali di specie alloctone;
c) protezione della flora (soprattutto di quella endemica e rara) e della fauna, anche in riferimento
allo svolgimento della caccia e della pesca, nonché alla tutela degli animali di affezione;
d) collaborazione con gli Enti e gli Organismi pubblici competenti incluso la Protezione Civile per
operazioni di pronto soccorso e in caso di pubblica calamità e di emergenza;
e) informazione e sensibilizzazione della popolazione e in ambito scolastico sulle normative in
materia ambientale;
f) divulgazione ed informazione sulla normativa vigente in tema di difesa dell’ambiente;
g) raccolta dati sull’ambiente;
h) accompagnamento e assistenza a gruppi organizzati in visita alle aree di competenza
dell’ENTE.
Art. 5
Doveri delle G.A.V.
Nello svolgimento delle proprie attività, le G.A.V. sono tenute a rispettare scrupolosamente le
modalità previste dal presente Regolamento di servizio e quelle del Disciplinare della Provincia di
Caserta, approvato con determina dirigenziale n. 169/WA del 23/11/2009 (in seguito definito
“Disciplinare”). Le G.A.V. devono inoltre:
a) assicurare almeno 8 ore di servizio volontario all’anno, comunicando all’ENTE, con preavviso
almeno mensile, la disponibilità di giornate ed orari;
b) assicurare, durante la giornata di servizio volontario, una disponibilità di minimo 4 ore
continuative;
c) prestare il proprio servizio con diligenza e perizia, attenendosi scrupolosamente alla direttive
dell’ENTE, mantenendo un comportamento irreprensibile in pubblico e omettendo ogni
discussione diretta o indiretta sul servizio con estranei allo stesso;
d) qualificarsi esibendo sempre il tesserino di riconoscimento;
e) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e i verbali di accertamento, numerati
e registrati, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire non oltre le 24
ore dalla loro redazione al responsabile del servizio dell’ENTE, che provvederà a trasmetterli agli
organi competenti;
Ente Riserve Naturali Regionale “Foce del Volturno – Costa di Licola” e “Lago di Falciano”
CF 03151660614 – Via Giotto, 13 – 81030, Castel Volturno (CE) – TEL./FAX 0823-764712
e-mail: [email protected] – e-mail: [email protected]
f) utilizzare con la massima cura l’attrezzatura in dotazione, di cui hanno diretta responsabilità,
che dovrà essere restituita integra in caso di rinuncia o sospensione dall’incarico;
g) partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento;
h) collaborare con gli altri Organi preposti alla tutela ambientale per attività di prevenzione,
controllo, ricerca e accertamento di reati commessi contro il patrimonio forestale, marittimo,
lacustre e fluviale, nonché quello faunistico e floristico.
i) contribuire con la loro fattiva presenza allo svolgimento di manifestazioni e programmi turistici e
culturali organizzati dall’ENTE;
l) osservare rigorosamente il segreto d’ufficio.
Art. 6
Servizio delle G.A.V.
1. I servizi delle G.A.V. dovranno essere svolti nel pieno rispetto del presente Regolamento e del
Disciplinare, con interventi effettuati, di norma, in coppia oppure, se necessario, in nuclei più
numerosi.
4. Il Servizio di Vigilanza, attraverso le G.A.V., è organizzato dall’ENTE su base mensile.
5. Le disponibilità delle G.A.V. devono essere comunicate all’ENTE, che emana le direttive di
servizio entro il 15 del mese precedente. Sulla base di tali disponibilità l’ENTE predispone i
servizi giornalieri, fissando gli orari ed il numero di G.A.V. impegnate. La conferma da parte delle
G.A.V. dovrà pervenire non oltre il giorno 25 del mese. Eventuali disdette dovranno essere
comunicate almeno 48 ore prima dell’avvio del servizio al responsabile del servizio dell’ENTE.
6. Le G.A.V., nell’ambito del rapporto con l’ENTE, possono espletare i propri compiti
esclusivamente nel territorio individuato con delibere regionali n. 1542 del 24 aprile 2003, n. 2776
del 26 settembre 2003, e n. 2033 del 13 dicembre 2006, e solo durante il servizio loro assegnato.
Per particolari esigenze/emergenze i servizi mensili possono subire variazioni. Dette variazioni
saranno tempestivamente comunicate agli interessati.
Art. 7
Verbali amministrativi e rapporti di servizio delle G.A.V.
1. L’ENTE provvede a fornire alle G.A.V. tutto il materiale e la modulistica necessari per lo
svolgimento del servizio.
2. Gli originali dei verbali e dei rapporti devono essere consegnati all’ENTE che dovrà curare il
loro inoltro, se necessario, alle Autorità competenti.
3. Le G.A.V. sono tenute ad utilizzare esclusivamente i verbali predisposti dall’ENTE secondo lo
schema “Allegato A” del presente Regolamento.
Art. 8
Copertura assicurativa e tutela giuridica delle G.A.V.
L’ENTE provvede a fornire alle G.A.V. idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità
civile contro terzi ed assistenza legale connessa con l’attività di servizio, come sancito nell’art. 5
della Convenzione tra l’ENTE e la Provincia di Caserta, prot. n. 0019822 del 14/02/2013.
Art. 9
Contrassegni di riconoscimento delle G.A.V. e funzioni
Ente Riserve Naturali Regionale “Foce del Volturno – Costa di Licola” e “Lago di Falciano”
CF 03151660614 – Via Giotto, 13 – 81030, Castel Volturno (CE) – TEL./FAX 0823-764712
e-mail: [email protected] – e-mail: [email protected]
1. Le G.A.V. durante il servizio indossano idoneo vestiario di riconoscimento - fornito dall’ENTE contrassegnato dai segni distintivi delle G.A.V.
2. Le G.A.V. essendo dotate di apposito tesserino indicante le generalità e la qualifica di Pubblico
Ufficiale con funzioni di polizia amministrativa, assumono durante il loro servizio le prerogative di
agenti come sancito dalla L.R. 13 giugno 2003, n. 12, concernente “Norme in materia di polizia
amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza”.
Art. 10
Strumentazione assegnata alle G.A.V.
1. Le G.A.V. durante il servizio o per fini attinenti allo stesso, utilizzano mezzi di trasporto in
dotazione dell’Ente. Nel caso l’ENTE sia sprovvisto di adeguati mezzi di trasporto, le G.A.V.
utilizzano mezzi propri o altri forniti da Associazioni. Ciò dovrà risultare dal foglio di servizio nel
quale sarà indicata la targa del mezzo usato e i relativi orari.
2. Le G.A.V. sono tenute a conservare con la massima cura tutte le dotazioni loro assegnate.
Ogni possibile danno dovrà essere tempestivamente comunicato all’ENTE.
Art. 11
Emergenze ambientali e protezione civile
1. Nei casi di emergenza ambientale, la Regione Campania e la Provincia di Caserta possono unitamente al proprio personale - allertare le G.A.V. in servizio all’ENTE. In tal caso il Dirigente
del Servizio di Protezione Civile agirà d’intesa con il Presidente dell’ENTE.
2. Qualora la Provincia di Caserta o altri Enti organizzino corsi di aggiornamento o
addestramento in ambito ambientale e di Protezione Civile, l’ENTE potrà aderire assumendo i
relativi oneri.
Art. 12
Finanziamenti
1. Per il finanziamento delle attività delle G.A.V. nonché per il rimborso delle spese, l’ENTE
provvede attraverso il Bilancio di previsione annuale, appostando adeguate risorse sugli appositi
capitoli.
2. Nel caso di impiego delle G.A.V. da parte di altri Enti, il rimborso delle spese è a carico degli
Enti utilizzatori.
3. Le missioni di servizio, se non organizzate diversamente, sono disposte con partenza e
relativo rientro partono dalle sede dell’ENTE, in via Giotto, 13, 81030, Castel Volturno (CE).
4. Essendo le G.A.V. equiparate al personale di servizio con compiti ispettivi, esse hanno diritto,
nel caso utilizzino il mezzo proprio durante la missione, al rimborso delle spese pari ad 1/5 del
costo del carburante per Km percorso. Qualora siano possibili soluzioni diverse, come il trasporto
con mezzi pubblici, si opterà per le condizioni di maggior favore per l’ENTE.
5. Percorsi inferiori ai 10 km non prevedono rimborsi da parte dell’ENTE.
Art. 13
Divieti
1. Durante l’espletamento del servizio è fatto divieto alle G.A.V. di portare qualsiasi tipo di arma.
2. Alle G.A.V., durante l’attività di servizio, oltre ai divieti imposti dalla normativa in materia, è
altresì vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco.
Ente Riserve Naturali Regionale “Foce del Volturno – Costa di Licola” e “Lago di Falciano”
CF 03151660614 – Via Giotto, 13 – 81030, Castel Volturno (CE) – TEL./FAX 0823-764712
e-mail: [email protected] – e-mail: [email protected]
3. È vietato indossare vestiario che possa impedire l’immediato riconoscimento delle G.A.V.
4. È vietato portare il vestiario di riconoscimento al di fuori dei servizi di vigilanza. Il servizio in
abiti borghesi è consentito solo se autorizzato preventivamente dall’ENTE.
5. È vietato nel territorio delle Riserve svolgere il servizio con divise, stemmi, fregi, o altri elementi
distintivi appartenenti ad altri Enti o Associazioni.
Art. 14
Sospensione e revoca
1. Le G.A.V. sono obbligate ad attenersi scrupolosamente al presente Regolamento.
2. L’inosservanza delle norme in esso contenute, oltre all’applicazione della procedura prevista
dall’art. 8 della L.R. 10 del 23 febbraio 2005, prevede un richiamo ufficiale che resterà in essere
per il successivo periodo di sei mesi, durante il quale la G.A.V. potrà essere allontanata dalle
attività di servizio per recidiva. Per reati lievi (comma 2, 4 e 5 dell’art. 13 del presente
regolamento) la sospensione prevista è di trenta giorni, per reati gravi (comma 1 e 3 dell’art. 13
del presente regolamento) la sospensione prevista è di novanta giorni. L’accumulo di tre reati
lievi corrisponde ad un reato grave.
3. La mancata disponibilità ad effettuare le previste ore mensili dovrà essere tempestivamente
comunicata per iscritto all’ENTE. La mancata comunicazione comporta un richiamo ufficiale.
L’accumulo di tre richiami ufficiali corrisponde ad un reato lieve.
4. Oltre ai divieti di cui all’art. 13, costituiscono motivi di sospensione e/o revoca della
assegnazione al servizio volontario operare in contrasto coi principi delle vigenti leggi e loro
norme complementari e regolamenti.
5. Le contestazioni delle inadempienze seguiranno le regole sulla partecipazione al procedimento
amministrativo previste dalla legge 241/1990 e ss. mm. ii.
Art. 15
Norme transitorie e di chiusura
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla vigente normativa
nazionale e regionale. Il presente regolamento potrà subire modifiche e/o integrazioni in ragione
di nuova normativa che regola la materia.
Castel Volturno, lì_______
IL PRESIDENTE
Dott. Alessio USAI
Ente Riserve Naturali Regionale “Foce del Volturno – Costa di Licola” e “Lago di Falciano”
CF 03151660614 – Via Giotto, 13 – 81030, Castel Volturno (CE) – TEL./FAX 0823-764712
e-mail: [email protected] – e-mail: [email protected]
ALLEGATO A
ENTE RISERVE NATURALI REGIONALI “FOCE VOLTURNO - COSTA DI LICOLA” e “LAGO DI
FALCIANO”
Via Giotto, 13, 81030, CASTEL VOLTURNO (CE)
Tel. e fax: 0823 764712
[email protected]
Verbale n°…….. del…….
PROCESSO VERBALE PER VIOLAZIONE
L.R. 01/09/1993, n. 33
TRASGRESSORE(generalità)……………………………………………………………………………
L’anno……… il giorno…… del mese di……, alle ore…….. le sottoscritte G.A.V. (generalità e n. di
tesserino)………………………, in regolare servizio all’ENTE RISERVE NATURALI REGIONALI
“FOCE VOLTURNO - COSTA DI LICOLA” e “LAGO DI FALCIANO”, hanno accertato che in
località………, del Comune di……….., sita all’interno della Riserva, il rubricato (descrizione della
trasgressione)………………………………………………………………………………………………..
All’uopo si ritiene che la situazione sopra descritta costituisca violazione prevista al punto ….delle
vigenti Norme di salvaguardia di cui:
□ all’allegato 8/B della D.G.R.C. n. 1542 del 24/04/2003
□ all’allegato II/B della D.G.R.C. n.2776 del 26/09/2003
A riguardo il trasgressore ha fatto presente (dichiarazione):……………………………………………
Il presente Atto sarà trasmesso all’Ente Riserve Naturali Regionali “Foce Volturno - Costa di
Licola” e “Lago di Falciano”, con sede in via Giotto, 13, 81030, Castel Volturno (CE), per la
determinazione e successiva comminatoria della prevista sanzione pecuniaria e per ogni
conseguente effetto di legge.
Il trasgressore può produrre, nel termine di quindici giorni dalla presente contestazione, scritti
difensivi e/o richiesta di audizione al Presidente dell’Ente Riserve Naturali Regionali “Foce
Volturno - Costa di Licola” e “Lago di Falciano”, con sede in via Giotto, n. 13, 81030, Castel
Volturno (CE).
Il presente Atto è redatto in triplice copia alla presenza del trasgressore sig…………………………
Letto, confermato e sottoscritto.
Il trasgressore…….. (firma)
I verbalizzanti…….. (firma)
Ente Riserve Naturali Regionale “Foce del Volturno – Costa di Licola” e “Lago di Falciano”
CF 03151660614 – Via Giotto, 13 – 81030, Castel Volturno (CE) – TEL./FAX 0823-764712
e-mail: [email protected] – e-mail: [email protected]