COSTITUZIONI E DIRETTORIO GENERALE DEL

COSTITUZIONI
E
DIRETTORIO GENERALE
DEL
PONTIFICIO ISTITUTO MISSIONI ESTERE
P.I.M.E.
1991
PONTIFICIO ISTITUTO MISSIONI ESTERE
Via F.D. Guerrazzi, 11
00152 ROMA
Roma, 29 Giugno 1991
Carissimi Confratelli,
con profondo senso di riconoscenza al Signore, presento a tutti voi le
Costituzioni e il Direttorio del nostro Istituto nella loro forma definitiva.
Sono il frutto di vent'anni di elaborazione, con cui abbiamo cercato di
rispondere adeguatamente alle direttive del Concilio Vaticano II.
Esprimono il volto della vocazione missionaria che ci unisce, descrivendola nei
suoi aspetti concreti di vita comune, di spiritualità, di attività, di
organizzazione.
Con l'approvazione del Consiglio, stabilisco che entrino in vigore dal 1 Ottobre
1991.
Le affido a Maria, Regina degli Apostoli, e ai nostri Beati Alberico Crescitelli
e Giovanni Mazzucconi, perché ci aiutino a coglierne lo spirito e a viverle con
fedeltà generosa e intelligente, come mezzo efficace per camminare al seguito di
Gesù Cristo Evangelizzatore.
P. Franco Cagnasso
Superiore Generale
CONGREGATIO
PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE
Prot. 5735/90
Roma, 11 dicembre 1990
Reverendissimo Padre,
Mi riferisco alla stimata lettera del 27 settembre u.s., con la quale Ella si
premurava di rimettere a questo Dicastero il progetto definitivo di Costituzioni
di codesto benemerito Istituto, riveduto secondo le osservazioni che Le sono
state notificate con l'Officio n. 604/90 del 5 luglio c.a.
A tal proposito mi è anzitutto gradito comunicarLe che questa Congregazione,
dopo aver attentamente esaminato le modifiche apportate al summenzionato Codice
fondamentale e aver preso atto delle spiegazioni fornite circa punti segnalati
nel suddetto Officio, ben volentieri concede, con il Decreto pari numero posto
in allegato, l'approvazione definitiva del testo qui sottoposto.
Nel contempo, ritengo doveroso esprimerLe l'apprezzamento di questo Dicastero
per l'impegnativo lavoro compiuto, sia dall'ultima Assemblea Generale
dell'Istituto che dalla stessa Direzione Generale, al fine di offrire ai membri
del Pontificio Istituto Missioni Estere un testo di Costituzioni aggiornato, che
potesse guidarli e sostenerli nel vivere quotidianamente la loro vocazione di
inviati ad annunciare la Buona Novella "ad Gentes".
Questa Congregazione ha infatti notato con soddisfazione che la finalità
esclusivamente missionaria dell'Istituto è chiaramente espressa fino dal primo
articolo delle Costituzioni e non può perciò che incoraggiare i membri a
realizzarla generosamente, in piena fedeltà alle direttive del Magistero
ecclesiastico e con la necessaria apertura alle nuove esigenze della Missione
dei nostri tempi.
Nel pregarla di voler cortesemente far qui pervenire alcuni esemplari delle
summenzionate Costituzioni, non appena sarà terminata la stampa delle medesime,
formulo i voti migliori perché il nuovo Codice fondamentale approvato dalla
Santa Sede contribuisca a mantenere vivo lo slancio missionario dell'Istituto ed
a rendere i suoi membri annunciatori sempre più efficaci del Vangelo a quei
popoli e gruppi che ancora non lo conoscono.
Mentre Le rinnovo i sensi di profonda gratitudine per il generoso contributo che
il P.I.M.E. ha dato e continua ad offrire alla causa missionaria, specialmente
in Asia, profitto volentieri della circostanza per confermarmi con sensi di
distinto ossequio
della Paternità Vostra Reverendissima
devotissimo nel Signore
Jozef Card. Tomko Pref.
José T. Sanchez Segr.
Al Reverendo Padre
P. Franco Cagnasso
Superiore Generale P.I.M.E.
Via F.D. Guerrazzi, 11
00152 Roma
CONGREGATIO
PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE
Prot. 5735/90
DECRETUM
Il Pontificio Istituto Missioni Estere (P.I.M.E.), la cui sede principale si
trova in questa alma città, ha origine dall'unione effettuata il 23 maggio 1926
mediante il Motu Proprio "Cum Missionalium Opera" da Pio XI di v.m.
del "Seminario Lombardo per le Missioni Estere", fondato a Milano da Mons.
Angelo Ramazzoti (il 1° dicembre 1850) ed eretto ufficialmente in seguito dai
Vescovi lombardi;
con il "Pontificio Seminario dei Santi Apostoli Pietro e Paolo di Roma per
le Missioni Estere", realizzato in Roma da Mons. Pietro Avanzini ed eretto
canonicamente da Pio IX il 21 giugno 1874.
Nella Chiesa che è sacramento universale di salvezza, il suddetto Istituto
riconosce come proprio fine l'attività missionaria ed in particolare
l'evangelizzazione di quei popoli e gruppi umani ai quali non è stato ancora
annunciato il messaggio della Buona Novella portata da Cristo.
In conformità alle direttive del Concilio Vaticano II ed alle norme emanate
successivamente dalla Santa Sede, il Pontificio Istituto Missioni Estere ha
provveduto a rivedere le proprie Costituzioni ed il Superiore Generale, per
mandato dell'Assemblea Generale, svoltasi nel 1989, ha presentato a questo
Dicastero per l'approvazione definitiva, il nuovo Codice fondamentale
dell'Istituto.
Questa Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, dopo aver affidato il
summenzionato Codice fondamentale all'esame dei suoi Consultori, ottenuto il
parere favorevole del Congresso, tenutosi il 7 c.m., con il presente Decreto
approva e conferma le Costituzioni del Pontificio Istituto Missioni Estere, con
i cambiamenti richiesti ed introdotti successivamente nelle medesime, secondo
l'esemplare in lingua italiana che si trova nell'archivio del Dicastero,
osservato quanto per diritto si deve osservare.
Fedeli all'impegno missionario, i membri del Pontificio Istituto Missioni Estere
si sforzino di vivere la loro vocazione di annunciatori del Vangelo "ad Gentes"
in piena fedeltà al carisma dell'Istituto ed alle Costituzioni approvate dalla
Santa Sede, nella scia della gloriosa tradizione storica della Società.
Nonostante qualunque altra cosa in contrario.
Dato a Roma, nella sede della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli,
1'8 dicembre, Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria,
dell'Anno del Signore 1990.
Jozef Card. TomFo Pref.
José T. Sanchez Segr.
REGOLE E COSTITUZIONI
dalla fondazione
1851
Proposta di alcune Massime e Norme per l'Istituto
delle Missioni Estere
1886
Regola dell'Istituto Lombardo per le Missioni
Estere
1887
Discipline speciali della Casa di S. Calocero per
gli alunni aspiranti alle Estere Missioni
1912
Regole del Pontificio Seminario dei SS.AA. Pietro
e Paolo per le Missioni Estere
1914
Regole dell'Istituto - del Seminario per le Missioni
Estere in Milano
1917
Breve Direttorio per i Missionari dell'Istituto delle
Missioni Estere in Milano
1925
Costituzioni dell'Istituto delle Missioni Estere di
Milano
1929
Direttorio per i Superiori Regionali del Pontificio
Istituto Missioni Estere
1935
Costituzioni del Pontificio Istituto dei SS.AA. Pietro e Paolo e dei SS. Ambrogio e Carlo per le Missioni Estere
1948
Direttorio per i Superiori e Padri del P.I.M.E.
1958
Costituzioni del Pontificio Istituto Missioni Estere
1978
Costituzioni e Direttorio Generale - Pontificio Istituto Missioni Estere
1991
Costituzioni e Direttorio Generale - Pontificio Istituto Missioni Estere
ABBREVIAZIONI
S. Scrittura
At
Col
Cor
Eb
Ef
Fil
Gal
Gv
Lc
Mr
Mt
Pt
Rm
Tm
Ts
Tt
Atti degli Apostoli
Colossesi
Corinzi
Ebrei
Efesini
Filippesi
Galati
Giovanni
Luca
Marco
Matteo
Pietro
Romani
Timoteo
Tessalonicesi
Tito
Documenti ecclesiali
AA
AG
CA
CD
EN
ES
GS
LG
Apostolicam Actuositatem - Decreto sull'apostolato dei Laici
Ad Gentes - Decreto sull'attività missionaria della Chiesa
Cum Admotae - Facoltà dei Superiori
Christus Dominus - Decreto sull'Ufficio pastorale dei
vescovi
Evangelii Nuntiandi - Esortazione apostolica di Paolo
VI circa l'Evangelizzazione del mondo contemporaneo
Ecclesiae Sanctae - Applicazione di alcuni Decreti
Gaudium et Spes - Costituzione pastorale sulla Chiesa
nel mondo contemporaneo
Lumen Gentium - Costituzione dogmatica sulla Chiesa
NAe
Nostra Aetate - Dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane
OT
Optatam Totius - Decreto sulla Formazione sacerdotale
PC
Perfectae Caritatis - Decreto sul rinnovamento della vita
religiosa
PO
Presbyterorum Ordinis - Decreto sul ministero e la vita dei
presbiteri
RF
Ratio Fundamentalis - Documento della S.C. per l'Educazione Cattolica sulla formazione sacerdotale
SC
Sacrosanctum Concilium - Costituzione sulla Sacra Liturgia
SCael Sacer Caelibatus - Enciclica di Paolo VI sul celibato
sacerdotale
UR
Unitatis Redintegratio - Decreto sull'ecumenismo
Documenti PIME
DC
Pr
Documenti Capitolari - Capitolo speciale d'aggiornamento 1971 1972
Proposta - Proposta di alcune Massime e Norme per
l'Istituto delle Missioni Estere, settembre 1851 (ristampa 1961)
V Ap
Virtù Apostoliche - P. Paolo Manna (III ediz., 1964)
NB: Per i documenti ecclesiali e i DC si citano i numeri; per la " Proposta " e
" Virtù Apostoliche " si citano le pagine.
C.E.P.
C.
D.
Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli
Articolo di Costituzione
Articolo di Direttorio - sempre scritto in corsivo
" ... il seguire Cristo come viene insegnato dal vangelo deve essere
considerato da tutti gli istituti come la loro regola suprema ".
Perfectae Caritatis 2 a
" Tutti devono fare gran conto dell'osservanza delle nostre Costituzioni.
Come dice il nome, esse sono le regole costitutive dell'Istituto, gli danno il
suo carattere proprio e distintivo, determinano il suo modo di governo, le
condizioni di reclutamento e la formazione dei suoi membri, la natura del legame
che li unisce, i loro doveri e diritti, fissano in modo preciso il fine
dell'Istituto e il modo di conseguirlo nelle sante missioni. Sono le leggi
fondamentali della nostra società ".
Virtù Apostoliche 132
IL NOSTRO PROGETTO DI VITA
CAP. I - IL FINE DELL'ISTITUTO
" Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre
e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che
vi ho comandato ".
Mt 28,19 20
" Fine specifico di quest'attività missionaria è la evangelizzazione e la
"plantatio Ecclesiae" in quei popoli e gruppi in cui ancora non esiste... In
questa attività missionaria della Chiesa, si verificano a volte condizioni
diverse e di tipo misto: prima c'è l'inizio e la "plantatio", poi il nuovo
sviluppo o periodo giovanile. Ma, anche terminate queste fasi, non cessa
l'azione missionaria della Chiesa: tocca anzi alle Chiese particolari già
organizzate continuarla, predicando il vangelo ai singoli che sono ancora fuori
di esse ".
Ad Gentes 6
" Chi entra fra noi deve sapere che l'Istituto non ha altro fine che le missioni
fra gli infedeli e che noi siamo tutti e solo missionari ".
Virtù Apostoliche 6
Premessa
Il Pontificio Istituto Missioni Estere - P.I.M.E. - ha origine dall'unione
effettuata nel 1926 mediante il Motu Proprio " Cum Missionalium Opera " di Pio
XI:
- del " Seminario Lombardo per le Missioni Estere ", fondato a Milano da Mons.
Angelo Ramazzotti ed eretto ufficialmente dai Vescovi lombardi nel 1850;
- con il " Pontificio Seminario dei Santi Apostoli Pietro e Paolo di Roma per le
Missioni Estere ", realizzato in Roma da Mons. Pietro Avanzini ed eretto
canonicamente da Pio IX nel 1874.
Compito di evangelizzazione
(AG 1, 6, 20, PO 13; Pr 13; DC 84ss)
C. 1 Nella Chiesa, che è sacramento universale di salvezza, il Pontificio
Istituto Missioni Estere riconosce come proprio fine l'attività missionaria ed
in particolare l'evangelizzazione dei popoli e gruppi non ancora cristiani.
1. Di tutta la vasta gamma dell'attività missionaria, descritta dal
Decreto conciliare Ad Gentes, il P.I.M.E. scoglie e stabilisce come suo impegno
prioritario l'annuncio del Vangelo ai non cristiani. A tale impegno l'Istituto
darà la precedenza nell'assegnazione del personale e dei mezzi e nella ricerca
di nuovi campi e metodi di lavoro.
2. L'Istituto presterà la sua collaborazione per la maturazione delle
giovani Chiese, e specialmente per promuovere la loro fattiva partecipazione
all'evangelizzazione dei non cristiani dentro e fuori del loro territorio.
3. Nei paesi la cui popolazione è per la maggioranza cristiana, la nostra
presenza dovrà rispondere a particolari necessità di evangelizzazione, come: la
mancanza o scarsità di clero ed agenti di pastorale locali, l'esistenza di
ambienti socio-culturali praticamente non evangelizzati, l'insufficienza e
l'inadeguatezza dello sviluppo della Chiesa particolare.
D. l 1. Secondo la tradizione storica che interpreta il carisma missionario ad
gentes dell'Istituto e per contribuire alla comunione fra le Chiese, culture e
popoli, i membri del P.I.M.E. sono inviati per l'evangelizzazione all'estero,
cioè fuori delle proprie Chiese, culture e paesi d'origine, anche quando in
questi vi sono consistenti gruppi non cristiani.
2. Nell'ambito della priorità riguardante il primo annuncio del Vangelo
sarà data speciale attenzione all'Asia.
C. 2 I membri del P.I.M.E. realizzano la loro via particolare di dar gloria a
Dio e di santificarsi nella totale dedizione al proprio fine, vissuta in fedeltà
al diritto proprio e alle scelte dell'Istituto.
C. 3 L'Istituto sottoporrà a costante verifica le sue attività e strutture ad
ogni livello, perché rispondano il meglio possibile al fine e alle priorità qui
stabilite.
A servizio delle Chiese particolari
(AG 20, 30; V Ap 1ss, 51ss; DC 120ss)
C. 4 Riconoscendo che le Chiese particolari sono le prime e dirette
responsabili dell'evangelizzazione nel proprio territorio, il P.I.M.E. svolge la
sua attività come un servizio da compiere in comunione e dipendenza da esse.
D. 4 Sia offrendo spontaneamente ai Vescovi la sua opera,che rispondendo alle
loro richieste, l'Istituto si preoccuperà di garantire un servizio che nella
sostanza e nei modi risponda ai bisogni della Chiesa particolare, e curerà nello
stesso tempo che vengano salvaguardate le sue finalità e scelte prioritarie, e
che siano rispettate le esigenze fondamentali della vocazione specifica dei suoi
membri.
Mediante una famiglia di apostoli
(AG 23, 27; Pr 13ss)
C. 5 Il P.I.M.E. accoglie e riunisce coloro che volendosi dedicare totalmente
all'evangelizzazione, intendono realizzarla come membri di una famiglia di
apostoli in comunione di vita e di attività
D. 5 Possono far parte del P.I.M.E. solo coloro che si sentono chiamati a
vivere il carisma missionario non isolatamente ma in unione con gli altri, e che
perciò accettano la mediazione dell'Istituto anche per quanto riguarda
l'attuazione concreta della loro vocazione apostolica.
Per realizzare la vocazione dei singoli
(AG 23; Pr 27ss; DC 147)
C. 6 Il primo dovere del P.I.M.E. verso i suoi membri è di aiutarli a
realizzare la loro vocazione nel miglior modo possibile e a viverla sempre con
generosità e coerenza.
D. 6 1. L'Istituto cercherà di alimentare con i mezzi più opportuni un clima di
intensa spiritualità apostolica che sostenga i suoi membri nella loro vocazione.
2. Si preoccuperà che tutti siano inviati in missione in tempo utile per
rendere un fruttuoso servizio missionario. Anche a chi dovesse essere trattenuto
per servizi d'Istituto, si darà l'opportunità, appena possibile, di compiere una
significativa attività nelle missioni.
3. Verso coloro che si trovano in crisi vocazionali o incontrano
particolari difficoltà nella vita apostolica, Superiori e confratelli si
adopereranno con comprensione e carità perché possano ritrovare la convinzione e
la generosità del loro impegno missionario.
Per suscitare missionari, formarli ed assisterli
(AG 25, 26; Pr 21, 2; 73ss, V Ap 213ss)
C. 7 Per far fronte alle esigenze dell'evangelizzazione e di una vera famiglia
apostolica, il P.I.M.E. s'impegna nell'animazione missionaria, specialmente
vocazionale, nella formazione specifica degli alunni e nell'assistenza ai membri
nella loro attività ed in ogni evenienza.
D. 7 1. L'Istituto faciliterà ai missionari l'esercizio proficuo del loro
lavoro, li sosterrà nelle difficoltà, li aiuterà negli studi e nelle
sperimentazioni utili per il rinnovamento dei metodi missionari, favorirà gli
incontri fraterni e gli scambi di esperienze.
2. Avrà cura speciale dei missionari malati ed anziani e cercherà di
creare per essi, dovunque si trovino, un ambiente fraterno che li accolga ed
apprezzi per il loro apporto di spirito e di esperienza apostolica.
CAP.
II
-
L'IDENTITÀ DELL'ISTITUTO
" Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che volle ed essi andarono a lui. Ne
costituì Dodici che stessero con lui e anche per mandarli a predicare e perché
avessero il potere di scacciare i demoni "
Mc 3,13 15
" Perché l'opera missionaria stessa, come conferma l'esperienza, non può essere
compieta dai singoli individui, una vocazione comune li ha riuniti in istituti
dove, mettendo insieme le loro forze, possono ricevere una formazione adeguata,
per eseguire quell'opera a nome della Chiesa e dietro comando dell'autorità
gerarchica "
Ad Gentes 27
" Anzi se in una proposta... è permesso stabilire qualche cosa di fisso e di
immutabile, fisso ed immutabile appunto vorrebbe stabilirsi questo principio...:
che cioè, sotto gli auspici e per mano dei Vescovi, anzi per commissione loro e
loro autorità, intende l'Istituto offrire umilmente (se Dio lo farà crescere e
prosperare) i suoi servigi al Sommo Pontefice e alla S. Congregazione di
Propaganda ".
Proposta 18
Società di vita apostolica
(AG 23, 24, 27; ES II, 27; EN 60; Pr 21,1; V Ap 50-56; DC 163-176)
C. 8 Il P.I.M.E. è una Società di Vita Apostolica, composta da missionari,
chierici e laici, che in risposta all'invito di Cristo e per mandato della
Chiesa, con una libera scelta celibataria, si consacrano con la Promessa
definitiva all'attività missionaria per tutta la vita, in fraterna unione di
intenti e in obbedienza ai Superiori, secondo le Costituzioni e Direttorio
Generale.
A norma del can. 302 è da considerarsi clericale con tutti gli effetti
giudici conseguenti.
È persona giuridica pubblica di diritto ecclesiastico.
D. 8 1. Nel P.I.M.E. chierici e laici godono di uguale dignità, diritti e
doveri, e si impegnano a valorizzare la loro vocazione per un servizio migliore
alla missione, ferma restando la normativa del diritto universale.
2. Nato come famiglia di apostoli senza voti religiosi, l'Istituto intende
accogliere come membri quanti vogliono dedicarsi totalmente all'attività
missionaria senza per questo assumere lo stato religioso.
3. Ciascuno di noi svolge la missione in nome della Chiesa e per suo
mandato, e ha il dovere di mantenersi in collegamento di vita e di azione con
essa.
4. Fa parte del nostro carisma missionario il dono divino del celibato,
liberamente accolto per il Regno di Dio, per metterci in condizione di vivere
senza riserve la nostra vocazione.
C. 9 Con la Promessa definitiva manifestiamo la nostra risposta alla chiamata
di Dio e ci impegniamo a restarvi fedeli per sempre nell'Istituto che ci
accoglie.
Internazionalità
C. 10 1. Il P.I.M.E. è un Istituto missionario internazionale. Ponendosi al
servizio della comunione fra le Chiese per l'evangelizzazione dei non cristiani,
accoglie e forma missionari in diversi paesi di modo che membri di nazionalità
diverse operano insieme nei medesimi compiti dell'evangelizzazione.
2. Il giudizio definitivo e la decisione di promuovere vocazione e formare
missionari in nuovi paesi spetta al Superiore Generale con voto deliberativo del
Consiglio Plenario.
D. 10 1. Un'autentica internazionalità richiede che tutti i membri del P.I.M.E.
si impegnino a convivere nell'Istituto integrando le differenze culturali ed
ecclesiali dei vari paesi d'origine, a vantaggio della missione. A tale scopo è
necessario in tutti un atteggiamento di rispetto e di accoglienza dei valori e
dei metodi di lavoro degli altri, e anche la creazione di strutture concrete che
favoriscano la conoscenza reciproca, l'integrazione, il lavoro insieme.
2. La Direzione Generale può considerare l'avvio dell'Istituto in paesi
dove non è ancora presente, salvaguardando il suo fine e le sue priorità
apostoliche anche nella scelta delle vie concrete. Verifichi quindi seriamente
se esistono o no gli elementi che consigliano tale passo, come: la capacità e
disponibilità dei nostri missionari a dedicarsi al compito di reclutamento e
formazione, la potenzialità delle vocazioni sul posto, e soprattutto il parere
positivo delle Chiese particolari interessate.
3.
Qualora singoli individui di paesi in cui il P.I.M.E. non ha
attività di promozione vocazionale chiedessero di essere accolti nell'Istituto,
la Direzione Generale esamini ponderatamente se gli interessati, nella loro
situazione concreta, troveranno nell'Istituto la possibilità di realizzare
adeguatamente la propria vocazione missionaria. In ogni caso, si presentino loro
chiaramente gli impegni derivanti dall'appartenenza all'Istituto.
Unità e solidarietà
(Gv13, 34-35; I Cor 12, 4ss; PC 15; PO 8; EN 77; V Ap 65ss;DC 132ss)
C. 11 L'Istituto è il luogo dove i carismi dei vari membri si fondono in
armonica unità per un servizio più valido all'attività missionaria.
D. 11 1. La comunione particolare che deve esistere tra di noi trova il suo
fondamento nei valori ed esigenze del comune carisma missionario; da essi
attingeremo lo spirito e le espressioni visibili della nostra fraternità.
2. Chi sceglie il P.I.M.E. entra in un organismo di persone solidali e
corresponsabili, e si assume, in certo modo, la responsabilità dei confratelli.
Perciò la comunità e ciascun membro devono adoperarsi sinceramente perché tutti
possano realizzare la loro vocazione, contribuendo al comune continuo
rinnovamento.
Organizzazione comunitaria
(Pr 76-77; V Ap 94ss; DC 145ss, 751-752, 760, 763)
C. 12 I missionari del P.I.M.E. si riuniscono in comunità per meglio rispondere
alle esigenze oggettive della loro particolare vocazione, rendendo più
significativo il servizio al Vangelo.
D. 12 1. Ogni comunità si imposti sul rispetto di due elementi fondamentali
propri del nostro carisma: la comunione articolata con tutto l'Istituto, e
l'integrazione apostolica con le Chiese particolari.
2. Scopo precipuo dell'organizzazione comunitaria è di venire incontro
alle esigenze oggettive di ogni missionario. Essa, perciò, sarà ordinata in modo
da assicurare a ciascuno: l'assistenza nelle difficoltà fisiche, psicologiche e
morali; l'aiuto nella soluzione dei problemi personali e comunitari di vita e
attività; l'appoggio finanziario in casi di necessità; il sostegno nello studio,
nelle ricerche e sperimentazioni necessari per rinnovare i metodi missionari;
l'arricchimento vicendevole attraverso scambi di esperienze e idee; la crescita
spirituale mediante momenti di preghiera comune incentrati specialmente nella
santissima Eucaristia.
3. I nostri missionari, sia isolati che riuniti in piccoli gruppi di vita
e azione, restino sempre integrati nella comunità come centro di articolazione e
di verifica. Ad ogni modo, si faccia tutto il possibile perché essi siano
dovunque almeno in due.
4. Le comunità facciano in modo che nessun membro rimanga isolato od
inattivo per insufficiente lavoro; in ogni caso sia data a ciascuno la
possibilità di esercitare un'attività che lo qualifichi come missionario
sacerdote o laico.
Funzione del Superiore
(Mc 10, 42ss; EG 13; PC 14; V Ap 67; DC 257, 262)
C. 13 Nell'Istituto e in ogni sua comunità, il Superiore, quale segno di Cristo
capo, presiede alla carità e all'unità. Perciò ha il compito e l'autorità di
animare e guidare, in spirito di servizio verso i confratelli, comunità e membri
nella vita spirituale e apostolica, valorizzando e armonizzando le forze e i
doni di ciascuno.
D. 13 1. II Superiore agisca sempre in umile ascolto della volontà di Dio e in
dialogo aperto con i confratelli.
2. Pur curando l'efficacia delle varie attività, si preoccupi soprattutto
che ciascun missionario cresca nella ricchezza delle virtù apostoliche e che tra
tutti regni una reale comunione di vita in Cristo nel superamento generoso di
ogni divergenza e difficoltà.
3. Come guida della comunità nella vita spirituale e apostolica, il
Superiore sia di esempio nell'osservanza delle leggi e tradizioni dell'Istituto,
e, nella piena corresponsabilità con tutti i membri, costruisca in Cristo una
comunità fraterna nella quale si cerchi Dio e lo si ami sopra ogni cosa.
Relazione con la Chiesa
(LG 22-23; AG 29, 38; EN 60-62, 67-68; Pr 19; DC 1O9ss, 436-437)
C. 14 Approvato dalla Santa Sede come Istituto di diritto pontificio, il
P.I.M.E. dipende direttamente dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei
Popoli, dalla quale ricevono sanzione ecclesiale la sua autorità e le sue norme.
Di conseguenza, tramite l'Istituto, il missionario viene messo al servizio della
Chiesa in maniera stabile e definitiva, diventando un collaboratore speciale
dell'episcopato per l'evangelizzazione.
D. 14 1 L'Istituto in quanto tale ed ogni suo membro si distingueranno sempre
per una profonda e cordiale adesione alla Chiesa, e professeranno amore,
attaccamento e obbedienza filiale al Papa.
2. La nostra vocazione esige che contribuiamo ad animare le Chiese da cui
proveniamo nel loro dovere di aprirsi al mondo intero, e nella loro
responsabilità missionaria. Manterremo quindi con esse legami di vera comunione,
coinvolgendole nella nostra attività missionaria.
3. L'Istituto riconosce valida e significativa la cooperazione con le
diocesi mediante forme diverse di collaborazione nel lavoro missionario. Una
convenzione ne regolerà i reciproci impegni.
Collaborazione con altre forze missionarie
(AG 33; ES III, 21; DC 185ss, 438, 898ss, 903ss)
C. 15 Lo Spirito Santo suscita sempre molteplici forze che in vari modi
partecipano all'attività missionaria della Chiesa. Sensibile e aperto a questa
azione, l'Istituto collabora volentieri con quanti condividono con esso gli
ideali missionari.
D. 15 1. È dovere di tutti mantenere sempre viva la disponibilità ad operare
fattivamente e in armonia di intenti con tutte le forze missionarie impegnate
nello stesso settore o contesto ecclesiale.
2. II P.I.M.E., riconoscendo il particolare vincolo storico e di vocazione
apostolica che lo lega alle Missionarie dell'Immacolata, curerà una speciale
collaborazione con loro nei vari settori dell'opera missionaria.
3. Sarà impegno sincero di ogni comunità e di tutti i suoi membri creare
un clima cordiale di apertura e fraternità che permetta di accogliere con
serenità quanti desiderano lavorare con noi, anche solo temporaneamente,
nell'attività missionaria.
4. a) L'Istituto è aperto ad accogliere come associati i sacerdoti
secolari ed i laici celibi che volessero collaborare nei campi in cui il
P.I.M.E. lavora o nelle altre sue attività, mediante legami particolari con
esso.
b) L'associato si impegna per un tempo determinato e sempre rinnovabile, a
partecipare alla vita e all'apostolato missionario, secondo lo spirito e le
leggi dell'Istituto.
c) I diritti e i doveri degli associati sono definiti nello Statuto di
Associazione in cui sono specificate le norme per la preparazione,
l'associazione, il lavoro apostolico e l'aspetto economico.
I loro rapporti con l'Istituto saranno regolati da un'apposita
convenzione.
5. a) La partecipazione di membri dell'Istituto a movimenti e gruppi
ecclesiali, associazioni apostoliche e di spiritualità è benefica nella misura
in cui contribuisce a rinsaldare la fedeltà alla vocazione apostolica e la
comunione con tutti i confratelli; essa quindi si esprimerà in modi compatibili
con gli impegni assunti nella Promessa definitiva secondo lo spirito e le norme
del P.I.M.E.
b) L'assunzione di compiti specifici nell'ambito di queste realtà va
verificata con l'autorità competente dell'Istituto ed esige il suo consenso.
c) Ogni membro, comunità e settore deve evitare tutto quello che può
indurre a ritenere che il P.I.M.E. sia affiancato in maniera privilegiata a
correnti ecclesiali o sociali particolari, creando tensioni con altri ambienti
ecclesiali e con i responsabili delle Chiese particolari.
CAP. III
-
SPIRITO APOSTOLICO
" Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone ed Andrea, fratello di
Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse
loro: "Seguitemi, vi farò pescatori di uomini". E subito, lasciate le reti, lo
seguirono "
Mc 1,16-18
" I1 missionario diventa quindi partecipe della vita e della missione di colui
che "annientò se stesso prendendo la natura di schiavo" (Fil 2,7); deve essere
quindi pronto a mantenersi fedele per tutta la vita alla sua vocazione, a
rinunciare a se stesso ed a tutto quello che in precedenza possedeva in proprio
ed a farsi tutto a tutti "
Ad Gentes 24
" La principale dote richiesta in chi aspira alle Missioni è una vera
disposizione fondata nel sentimento della fede e nella carità di dedicarsi al
bene delle anime e alla propagazione del regno di Cristo ".
Proposta 32
" Come gli Apostoli ci impegnamo ad informare, in tutto, il nostro spirito a
quello del divin Maestro ed a seguire fedelmente gli insegnamenti e gli esempi
della sua vita apostolica"
Virtù Apostoliche 6
Alla sequela del Cristo evangelizzatore
(GV 3, 34; Rm 1,16; AG 3,8; EN 7,26, 29; Pr 43ss; V Ap 20ss, 61ss)
C. 16 Fondamento e modello della nostra vita apostolica è il Cristo
evangelizzatore; come Lui e in Lui, dedicandoci totalmente all'evangelizzazione,
cercheremo sempre e solamente la gloria di Dio nella salvezza dell'uomo.
D. 16 1. Ogni missionario si preoccuperà di aderire vitalmente alla volontà di
Dio, come Cristo al Padre, per realizzare ogni giorno, nella varietà dette
situazioni concrete, il disegno divino di salvezza.
2. Credendo che il Vangelo è veramente forza di Dio per la salvezza di
tutti gli uomini, mediteremo e praticheremo la Parola che annunciamo, rendendo
testimonianza ad essa con tutta la nostra vita, in vista della liberazione
integrale dell'uomo.
3. Animati da questa fede, sapremo vedere nella Chiesa la comunità in cui
opera il Cristo, e come tale la accoglieremo e annunceremo, mettendo tutta la
fiducia nella potenza di Dio che agisce nella debolezza degli uomini.
4. Spinti dalla carità di Cristo, andremo incontro a tutti per rivelare
l'amore di Dio che ha dato al mondo suo Figlio, affinché gli uomini, resi
partecipi del suo stesso Spirito, sappiano amarsi come Dio li ha amati.
C. 17 Poiché la salvezza di Cristo si attua nel mistero della croce, come suoi
discepoli ed apostoli ci conformeremo a Gesù Crocifisso e su Lui solo faremo
affidamento per l'efficacia del nostro apostolato.
D. 17 1. II nostro stile di vita, personale e comunitario, non solo eviti la
ricerca delle comodità e soddisfazioni terrene, ma rifletta chiaramente
l'accettazione coraggiosa e serena dei disagi e delle tribolazioni che
accompagnano l'impegno apostolico.
2. Dobbiamo essere pronti ad incontrare ogni genere di fatiche e
sofferenze per il nome di Cristo, compiendo in noi quello che manca alla sua
passione, a vantaggio del suo corpo che è la Chiesa, disposti a testimoniare il
Vangelo anche con il sangue.
Nella certezza della Resurrezione
(Mt 28,20; Rm 8; GS 18' 22; EN 27; V Ap 13ss; DC 295ss)
C. 18 La Buona Novella che il missionario annunzia è Cristo morto e risorto;
perciò dobbiamo essere uomini dell'ottimismo e della speranza, che non si
scoraggiano per gli insuccessi e le lentezze dell'apostolato.
D. 18 1. Scrutando i segni dei tempi, sapremo vedere in ogni aspetto della
realtà i germi del Regno di Dio che viene, ed indicare agli uomini le vie per le
quali camminare.
2. Annunciatori della Buana Novella che anche la morte è vinta, saremo per
ogni persona che incontriamo seminatori di gioia e formeremo delle comunità
accoglienti che testimonino la vita nuova del Cristo Risorto.
3. Dalla speranza che ci viene dal Risorto attingiamo il fervore per
un'attività fiduciosa ed instancabile, perseverando in tutte te difficoltà,
sapendo rispettare i tempi e i modi dell'azione di Dio, contando in ogni
occasione sull'assistenza che Cristo ha promesso ai suoi discepoli.
Nella rinuncia e povertà
(Mt 19, 21; Lc 14, 26-33; PC 13; PO 17; Pr 27-28; V Ap 99ss; DC 291ss)
C. 19 La vocazione missionaria esige da noi una radicale povertà, come distacco
dai beni terreni e rinnegamento di noi stessi, perché possiamo farci tutto a
tutti, in vista di guadagnare gli uomini al Vangelo.
D. 19 1. Di fronte ai beni terreni avremo un atteggiamento di povertà serena e
totale, che ci renda liberi da ogni forma di avarizia, pronti e generosi ad
usare per il servizio del Vangelo quanto possediamo od amministriamo.
2. II distacco dalla patria, dalla famiglia, dalla nostra stessa cultura
deve essere vissuto quale parte inscindibile della nostra missione per inserirci
nel popolo da evangelizzare, come Cristo mediante l'incarnazione si legò
all'ambiente socio-culturale degli uomini tra cui visse.
3. Volendo condividere l'esistenza di chi ci sta vicino, soprattutto dei
poveri e degli emarginati, daremo chiaro esempio di una vita personale e
comunitaria di sobrietà, laboriosità e sacrificio, e rinunceremo ad ogni
ricchezza e privilegio rifiutando tutto ciò che può pregiudicare un autentico
annuncio del Cristo.
Con l'obbedienza che salva
(Fil 2, 7-8; Eb 5, 8-9; 10, 5-10; PC 14; PO 15; Pr 49; V Ap 111ss; DC 253ss)
C. 20 Missionari del Cristo che con la sua obbedienza riscattò il genere umano,
nella nostra dedizione apostolica accetteremo con fede la mediazione
dell'autorità, specialmente dei Pastori della Chiesa e dei Superiori
dell'Istituto.
D. 20 1. Poiché evangelizzare non è mai un atto individuale e isolato, ma
profondamente ecclesiale, non ci sentiremo padroni della nostra azione
evangelizzatrice, ma la compiremo in unione con la Chiesa e in nome di essa,
accettandone le direttive con obbedienza fiduciosa e corresponsabile.
2. Nelle disposizioni dei Superiori, negli indirizzi della comunità e
negli stessi suggerimenti dei confratelli sapremo cogliere altrettanti segni
della volontà di Dio e ne terremo conto per salvaguardarci da scelte
individualistiche ed errate.
3. Nei momenti di tensione tra le decisioni dell'autorità e le nostre
scelte personali, cercheremo luce nella fede e nella preghiera per non essere
indotti a seguire le vie dell'uomo anziché quelle di Dio.
4. Riconoscendo che ogni vera autorità viene da Dio ci comporteremo sia in
patria che in missione da cittadini leali ed onesti, obbedendo alle autorità
civili e alle leggi che promuovono il bene comune.
Fedeli al celibato
(Mt 19, 11-12; 1 Cor 7, 7; PC 12; PO 16; S Cael; Pr 50; V Ap 182ss; DC 302ss)
C. 21 Consacrati a Dio con il carisma del celibato accolto in vista
dell'evangelizzazione, saremo gelosamente solleciti di tenere viva e rendere
sempre più piena questa donazione mediante l'unione con Dio e la carità con i
fratelli.
D. 21 1. Per aderire più facilmente a Dio con un cuore non diviso, coltiveremo
un'intensa vita spirituale, animata dalla preghiera che ci unisce intimamente al
Signore e ci ottiene la grazia di restare fedeli al nostro impegno.
2. II
generosa ed
e rinnovata
capacità di
celibato per il Regno si distingue e si assicura con una carità
aperta a tutti. Esso si deve esprimere nella fraternità sempre viva
con tutti i membri dell'Istituto e le diverse comunità, e nella
un amore senza limiti che ci renda uomini per gli altri.
3. Consapevoli della nostra fragilità, custodiremo il dono del celibato
con la necessaria mortificazione, usando vigilanza e prudenza nel nostro
comportamento, mirando sempre ad edificare ed orientare tutti a Cristo e non a
noi.
In comunione fraterna
(Gv 13, 34-35; At 2, 42ss, 4, 32ss; I Cor 13; PC 15; PO 8; EN 77; Pr 51; V Ap
7ss; DC 312ss)
C. 22 Riuniti dalla stessa vocazione, dobbiamo vivere in fraterna comunione,
quale aiuto vicendevole e testimonianza evangelica.
D. 22 1. Tutti i membri di una comunità P.I.M.E. si preoccupino di avere un cuor
solo ed un'anima sola per testimoniare in maniera concreta e credibile la novità
del Vangelo.
2. Vivremo insieme con lealtà, stima, benevolenza, assicurando e
sublimando queste virtù umane con la carità evangelica, così da adempiere in
ogni situazione il precetto del Signore, di amarci gli uni gli altri come Lui ha
amato noi.
3. Nell'apostolato saremo uniti come persone mature e discepoli dello
stesso Cristo, che sanno ritrovarsi al di sopra di ogni differenza e tensione,
valorizzare ed armonizzare i carismi di ciascuno in vista dell'annuncio
evangelico.
4. L'impostazione della nostra vita ed azione comunitaria non soffochi ma
realizzi le singole persone, nel rispetto delle situazioni e tendenze
particolari, evitando forme di coercizione individuali o di gruppo, lasciando
giusto spazio ad un pluralismo che arricchisce la comunità intera con l'apporto
di ognuno nella verità e carità.
5. La comunione tra di noi trovi il suo centro nella santissima
Eucaristia, si manifesti e consolidi in frequenti incontri di preghiera, di
studio sui comuni problemi, di fraternità conviviale.
6. La fraternità dei missionari del P.I.M.E. non può né deve esaurirsi tra
i membri e le comunità dell'Istituto, ma resterà aperta alta varietà di
espressioni della comunione ecclesiale, in un reciproco scambio di comprensione
e donazione.
Pregando per essere apostoli
(Mt 18, 19-20; At 1, 14; 6, 4; Rm 15, 16, 30; I Ts 1, 2-3; SC 10; PC 6; PO 5,
14, 18, AG 42; Pr 47, V Ap 151ss; DC 330ss)
C. 23 1. Ministri di Cristo tra le genti perché anch'esse diventino offerta
gradita al Signore, faremo della preghiera liturgica e personale un elemento
essenziale della nostra esistenza apostolica, per poter essere collaboratori di
Dio nell'opera di salvezza.
2. Programmando l'orazione comunitaria si dia il posto centrale alla
preghiera liturgica, specialmente alla concelebrazione eucaristica, alla recita
delle Lodi e dei Vespri, ai riti che caratterizzano i tempi forti dell'anno
liturgico.
D. 23 1. Come gli Apostoli, daremo il primo posto alla preghiera, che deve
costituire l'anima del nostro apostolato, e ci preoccuperemo di unire
intimamente l'azione
con l'orazione in un costante dialogo interiore con Dio.
2. Ogni nostra giornata abbia momenti espliciti di preghiera, in
particolare: una prolungata meditazione della Parola di Dio, la Liturgia delle
Ore, la celebrazione eucaristica, che è e deve essere vissuta quale centro e
culmine della vita spirituale e di tutta l'evangelizzazione.
3. Ogni comunità determini il ritmo della preghiera comune tenendo conto
delle situazioni concrete dei suoi membri e delle loro attività, e lasciando
adeguato spazio all'orazione personale. Non si trascurino la recita anche
comunitaria del Santo Rosario e certe preghiere tradizionali dell'Istituto, per
tener vivo in noi lo spirito apostolico dei primi missionari.
4.
vita dei
festa di
Alberico
La devozione alla Santissima Vergine terrà un posto particolare nella
missionari e delle comunità. Verranno celebrate in modo speciale la
Maria Regina degli Apostoli, Patrona dell'Istituto, e dei Beati
Crescitelli e Giovanni Mazzucconi.
5. Singoli e comunità prenderanno parte attiva alla vita di preghiera
della Chiesa locale, specialmente nelle occasioni significative e nei momenti
salienti dell'anno liturgico, tenendo conto della relazione e funzione
particolare che hanno in essa.
IL NOSTRO LAVORO
CAP. IV - L'ATTIVITÀ MISSIONARIA
" Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con
l'unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per
proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in
libertà gli oppressi, e predicare un anno di grazia del Signore "
Lc 4,18-19
" L'evangelizzazione conterrà sempre anche come base, centro e insieme vertice
del suo dinamismo una chiara proclamazione che, in Gesù Cristo, Figlio di Dio
fatto uomo, morto e resuscitato, la salvezza è offerta ad ogni uomo, come dono
di grazia e di misericordia di Dio stesso "
Evangelii Nuntiandi 27
" Come Cristo stesso penetrò nel cuore degli uomini per portarli attraverso un
contatto veramente umano alla luce divina, così i suoi discepoli, animati
intimamente dallo Spirito di Cristo, debbono conoscere gli uomini in mezzo ai
quali vivono, ed improntare le relazioni con essi ad un dialogo sincero e
comprensivo, dimostrando tutte le ricchezze che Dio nella sua munificenza ha
dato ai popoli, ed insieme tentando di illuminare queste ricchezze alla luce del
vangelo, di liberarle e di riferirle al dominio di Dio Salvatore ".
Ad Gentes 12
Rinnovare l'uomo e l'umanità in Cristo
(Mt 5, 1ss; AG 8, 9, GS 22; EN 18, 19, 27)
C. 24 Essendo l'evangelizzazione un'opera complessa,
dobbiamo sempre tenerne presenti il significato e lo
l'uomo e l'umanità in Cristo. Perciò tutta la nostra
un annuncio e una testimonianza che solo in Cristo è
salvezza.
multiforme e dinamica,
scopo essenziali: rinnovare
attività missionaria sarà
offerta a tutti la
D. 24 1. Nel compito di evangelizzare dobbiamo mirare a tutto l'uomo e a tutta
la società nell'intento sia di diffondere sempre di più il Vangelo in territori
o gruppi umani non cristiani, sia soprattutto di farlo penetrare nell'intimo
della coscienza personale e collettiva, nei modelli di pensiero e di vita e
nelle strutture degli ambienti socio-culturali in cui operiamo.
2. La nostra azione evangelizzatrice deve essere centrata sulla Buona
Novella della salvezza in Gesù Cristo, con la preoccupazione non solo di
annunciarla ma di incarnarla negli uomini e nel loro mondo concreto.
3. L'obiettivo finale del nostro lavoro è di far sorgere comunità
cristiane che, partecipando pienamente alla salvezza del Cristo, siano immagini
vive dell'umanità rinnovata in Lui.
Impegnarci nella promozione umana
(Mt 4, 23-24; Mc 6, 34ss; AG 12; EN 31-39; DC 381ss)
C. 25 Come missionari porteremo il nostro contributo, alla luce del Vangelo e
del Magistero della Chiesa, nell'edificare una società giusta e fraterna e nel
denunciare ogni violazione dei diritti umani fondamentali.
D. 25 1. È nostro dovere renderci conto della reale situazione degli uomini con
cui viviamo, delle condizioni e strutture d'ingiustizia che violano i loro
diritti fondamentali, imparando da essi a conoscere le loro vere necessità ed
aspirazioni e collaborando con essi perché le sappiano identificare, esprimere e
soddisfare.
2. In quest'opera mireremo alla piena e vera liberazione che affranca gli
uomini dal peccato e dalle sue conseguenze, dall'egoismo individuale e
collettivo e li mette in piena comunione con Dio e tra di loro.
3. Noi missionari per primi dobbiamo essere un chiaro esempio di carità e
di giustizia verso tutti e di solidarietà particolare con i poveri e gli
oppressi, nello stile di vita, nel possesso ed uso dei beni, nelle opere che
facciamo, nelle relazioni ed amicizie, nella retribuzione a chi lavora per noi.
4. E pure nostro compito stimolare la comunità cristiana perché partecipi
con spontaneità e generosità allo sviluppo del proprio paese nella giustizia e
nella fraternità e perché impari a vivere i valori evangelici sotto ogni regime
politico.
5. Come missionari ci dobbiamo normalmente astenere da scelte di parte
politica, ma rientra nella nostra missione anche il denunciare gravi
ingiustizie, da qualsiasi parte provengano, con fermezza, carità e prudenza
(cfr. can. 287, 2).
Di fronte a casi difficili che coinvolgono altri missionari non possiamo
esimerci dal verificare le nostre posizioni con la Chiesa e la comunità P.I.M.E.
locali e in particolare con il Vescovo e i Superiori dell'Istituto.
Se staremo a queste condizioni potremo far conto sul sostegno e la difesa
dell'Istituto.
Inserirci nell'ambiente socio-culturale
(Fil 2, 5ss; I Cor 9, 19-23; AG 10-12; EN 20, 79; V Ap 92ss, 242ss; DC 368ss)
C. 26 Chiamati ad evangelizzare in un ambiente socio-culturale diverso dal
nostro, ci renderemo presenti nella comunità umana alla quale siamo inviati con
atteggiamenti di comprensione e di fraternità, e faremo ogni sforzo per vivere
come discepoli di Cristo in sincera e profonda comunione con la gente e per
inserirci nel suo mondo sociale e culturale.
D. 26 1. La vocazione missionaria esige che siamo pronti a lasciare la patria e,
senza rinnegare la nostra identità culturale, a comportarci, nel paese che ci
accoglie, come ospiti che sanno recepire la ricchezza dei valori locali e
portare il dono del Vangelo in umiltà e povertà.
2. II nostro maggior sforzo di inserimento deve puntare su un amore
sincero e fattivo verso le persone, per accettarle così come sono, vivere
realmente in mezzo a loro, crescere ed operare insieme con loro.
3. Per comunicare con il mondo socio-culturale del popolo tra cui viviamo,
metteremo particolare impegno nello studio delle lingue, della cultura, dei
problemi dell'esistenza concreta della gente. Accosteremo queste realtà con
rispetto e simpatia, cercando di capire e farci capire, con sincero e paziente
sforzo di ascolto e dialogo.
4. Adotteremo condizioni di vita tali che siano segno della comunione con
la gente del luogo. Anche se non potremo sempre assumere integralmente il loro
regime di vita, dovremo trovare il modo di dare una testimonianza di
condivisione e solidarietà anche sotto questo aspetto, sia come individui che
come comunità.
Dialogare con i membri di altre religioni e con i non credenti (Gv 4, 4ss; At
14, 15-17; 17, 22-31; LG 16; AG 11; GS 19-21; NAe; EN 53, 55, 78, 79; DC 393ss)
C. 27 Nelle relazioni con i membri di altre religioni e con i non credenti
cercheremo di praticare un dialogo aperto e sincero attraverso la testimonianza
della vita e la parola ed una positiva collaborazione, riconoscendo e
promuovendo i loro valori nel rispetto della verità e carità.
D. 27 1. Deve essere impegno di ogni missionario acquisire una sufficiente
cognizione delle religioni non cristiane, dei problemi dottrinali e pastorali
connessi, ed alimentare in sé le disposizioni fondamentali del dialogo: rispetto
delle persone e della loro libertà religiosa, comprensione e stima per le loro
credenze ed espressioni di vita religiosa, fermo restando l'obbligo di
annunciare il Vangelo.
2. Chi lavora in paesi con popoli e gruppi che professano altre religioni
si inserisca concretamente nel dialogo con loro mediante le vie suggerite dalle
situazioni: conoscenza, incontro, collaborazione per risolvere i problemi
sociali e religiosi, e animi in tal senso la comunità cristiana.
3. Dove la Chiesa particolare e l'Istituto lo ritengano opportuno, si
preparino seriamente alcuni missionari, e normalmente dei gruppi, che si
assumano il compito specifico del dialogo nel settore delle altre religioni.
Queste esperienze siano avviate dopo una preparazione accurata anche sotto
l'aspetto teologico e spirituale, e condotte poi con discernimento e prudenza,
secondo le indicazioni della Chiesa ed in comunione con i responsabili locali
del dialogo.
4. Di fronte al dilagare dell'ateismo e della " non credenza " anche nel
mondo religioso non cristiano, dobbiamo sforzarci di capire questo fenomeno,
scoprire le ragioni della negazione di Dio, e tenerne conto per una verifica del
nostro modo di presentare e vivere il messaggio evangelico.
5. Riconoscendo di buon grado che coloro che si professano atei o non
credenti spesso sono alla ricerca della verità e lavorano per il bene degli
uomini, anche con loro condurremo un sincero e prudente dialogo e collaboreremo
per l'edificazione di una società più giusta ed umana.
6. II dialogo autentico arricchisce l'impegno per l'evangelizzazione
perché ci rende aperti a ciò che nei membri di altre religioni e negli stessi
non credenti può essere l'inizio di un cammino verso la pienezza della verità.
7. Per i paesi dove l'evangelizzazione diretta è impossibile o molto
difficile, si cerchino vie particolari di penetrazione e di presenza mediante
missionari debitamente preparati, valorizzando in modo speciale il contributo
dei laici.
Lasciarci evangelizzare
(At 1, 8; 1O, Iss, AG 4; EN 15, 41, 75, DC 376ss)
C. 28 L'evangelizzazione, prima che gli altri, chiama in causa noi stessi, e ci
domanda un continuo impegno di docilità allo Spirito, di conversione, di
attenzione alle persone e all'ambiente circostanti, di testimonianza personale e
comunitaria, per essere degni annunciatori della salvezza di Cristo.
D. 28 1. Agente principale dell'evangelizzazione è lo Spirito Santo senza del
quale non è possibile nessuna vera evangelizzazione. Perciò, pur non trascurando
le tecniche umane, l'organizzazione e i piani pastorali, nella nostra attività
missionaria ci lasceremo guidare dallo Spirito mettendoci in ascolto dei suoi
impulsi.
2. Sia come singoli missionari che come comunità rivedremo spesso la
nostra condotta, perché sia una testimonianza vissuta di fedeltà al Signore e al
suo Vangelo.
3. Per questo impegno di continua conversione attingeremo ispirazione e
stimolo da tutto ciò che di buono e di vero si trova nel cuore degli uomini e
nelle culture e religioni dei popoli tra cui viviamo, vedendovi una preziosa
indicazione dello Spirito.
4. Ricorderemo alla comunità cristiana, con i fatti più che con le parole,
che non può evangelizzare il mondo con credibilità se prima non vive essa stessa
il Vangelo mediante una conversione e un rinnovamento costanti.
Annunciare il Cristo e iniziare alla vita cristiana
(Mc 16, 15; At 2, 37-42; 4, 29-31; Rm 10, 14-17; AG 13-14; EN 22, 23, 27, 42-45,
63; V Ap 47ss; DC 403ss)
C. 29 1. L'annuncio orale ed esplicito del Cristo perché lo Spirito susciti la
fede e la conversione è un momento centrale della nostra attività missionaria,
che richiede da noi forza e fiducia in Dio. A chi accoglie la Parola dedicheremo
tutta la nostra cura perché sia iniziato alla vita cristiana nell'ambito della
comunità ecclesiale.
2. Il
fatto uomo,
Consapevoli
annunceremo
Vangelo che noi missionari annunciamo è Cristo stesso, Figlio di Dio
morto e risorto perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna.
dell'azione dello Spirito nei cuori e invocando l'aiuto di Dio,
con franchezza e fiducia il mistero del Cristo.
D. 29 1. Non dobbiamo escludere a priori nessuna persona dall'annuncio esplicito
del Cristo, ma piuttosto cogliere ogni circostanza e mezzo opportuni per
proclamare la Buona Novella. In questo daremo speciale importanza ai mezzi di
comunicazione sociale.
2. D'altra parte eviteremo ogni forma di proselitismo nel senso deteriore
del termine. L'evangelizzazione mira alla conversione e alla fede in Cristo, che
sono doni di Dio ed esigono un'adesione consapevole e libera.
3. Metteremo particolare impegno nella cura dei catecumeni per iniziarli
alla vita cristiana, non solo istruendoli nella fede e preparandoli ai
sacramenti, ma anche educandoli in modo vitale e progressivo, in un contesto
comunitario e liturgico, a comportarsi secondo il Vangelo e ad assumersi le loro
responsabilità nella comunità.
4. Proprio in vista dell'annuncio e della catechesi, a noi missionari è
richiesto uno sforzo vigoroso e continuo di inculturazione per saper fare una
appropriata " traduzione " del messaggio evangelico nella fedeltà al contenuto
della fede.
Collaborare alla crescita della Chiesa particolare
(Ef 4, 7ss; 1 Cor 12; LG 23; AG 15-21; UR 5-12; EN 58, 62-63, 73; DC 388ss,
416ss)
C. 30 I1 nostro carisma ci impegna anche nello sviluppo delle comunità cristiane
per far sì che le nuove Chiese siano dotate di forze proprie e di mezzi
sufficienti tali da essere esse stesse capaci di svolgere l'opera di
evangelizzazione. In vista di questa maturazione saremo disposti e preparati ad
assumere specifici tipi di servizio in risposta ai bisogni e alle richieste, e a
compierli con dedizione e competenza.
D. 30 1. La priorità per l'evangelizzazione dei non cristiani non deve escludere
né tanto meno contrapporsi all'impegno per la formazione e la crescita delle
comunità cristiane. Da una parte l'azione missionaria si irradia dalle comunità
ferventi, dall'altra i nuovi credenti vanno inseriti nel popolo di Dio
attraverso la partecipazione effettiva a tutta la vita ecclesiale.
2. Nella maturazione delle comunità cristiane offriremo in particolare la
nostra collaborazione per promuovere e formare vocazioni sacerdotali, religiose
e laicali, favorire la ricerca e istituzione di nuovi ministeri rispondenti ai
bisogni locali, dar riconoscimento e spazio ai diversi carismi che
contribuiscono all'edificazione della Chiesa.
3. Daremo un contributo speciale all'animazione missionaria delle Chiese
particolari, favorendo il sorgere di vocazioni missionarie, rendendoci
disponibili per la loro formazione e dedicandoci all'evangelizzazione dei non
cristiani assieme ad elementi locali dovunque sia possibile.
4. Nella nostra attività missionaria dobbiamo essere animati, nei
confronti delle altre Chiese, da spirito ed impegno ecumenici: riconoscere la
realtà cristiana che esse posseggono già, promuovere il dialogo nella verità e
carità per realizzare una comunione più perfetta, unirci nella preghiera,
collaborare fin dove è possibile nel servizio all'uomo e nella testimonianza a
Cristo. In questo senso formeremo pure i fedeli, seguendo le direttive
ecumeniche della Chiesa.
Favorire l'inculturazione della Chiesa particolare
(AG 19, 22; GS 58; EN 63-64)
C. 31 La Chiesa particolare esige per sua natura di essere una Chiesa radicata
nel suo ambiente socio-culturale, e ciò è compito principale dei responsabili
locali. Ma noi pure, come missionari, abbiamo l'obbligo di comprendere il
significato di questa inculturazione, di favorirne l'attuazione, di tener vivo
il senso della cattolicità.
D. 31 1. Nel lavoro di evangelizzazione e di pastorale staremo attenti a non
introdurre forme e strutture di vita cristiana solo perché sperimentate nelle
nostre Chiese d'origine, ma che non favoriscono l'incarnazione della Chiesa
particolare nel patrimonio socio-culturale del suo ambiente.
2. Seguendo le direttive delle Conferenze episcopali e dei Vescovi locali,
cercheremo di comprendere e stimolare il processo di inculturazione in tutti i
settori della prassi e riflessione cristiana, e di adeguarci a questa esigenza
nella nostra opera di annuncio, catechesi, pastorale e liturgia.
3. Qualche missionario particolarmente dotato e preparato nell'ambito sia
delle culture locali che della teologia potrà offrire un aiuto più diretto nelle
esperienze e nella soluzione dei problemi d'inculturazione, in comunione con i
responsabili autoctoni.
4. Per la nostra posizione di ponte tra le Chiese e il carattere
universale del servizio missionario, porteremo un contributo peculiare nel
sottolineare convenientemente tutto ciò che serve ad alimentare il senso di
apertura e di comunione con la Chiesa universale.
Evangelizzare nella corresponsabilità
(AG 20, 30, 31: ES III, 18; EN 68; DC 122, 422ss, 434)
C. 32 I nostri impegni concreti, in qualsiasi fase o settore dell'attività
missionaria, siano decisi e realizzati in comunione di servizio e
corresponsabilità con la Chiesa particolare.
D. 32 1. Come missionari ci sentiremo parte viva della Chiesa particolare,
solidali con essa, in comunione di spirito e di azione con tutti i suoi membri e
specialmente con il Vescovo. Sapremo vivere e lavorare con le forze locali,
partecipare attivamente agli incontri ecclesiali, ai consigli presbiterali e
pastorali.
2. Sia come comunità che come singoli saremo solleciti di conoscere e
seguire le direttive pastorali dei Vescovi e delle Conferenze episcopali. Saremo
pronti a rendere, con umiltà e fiducia, il servizio che è richiesto od accettato
dalla Chiesa particolare concordando anche i tempi e le modalità di attuazione,
contro ogni tentazione di imporre una nostra linea di azione.
3. Se siamo degli ausiliari, dobbiamo però essere anche dei collaboratori
attivi e responsabili, capaci di attingere dal nostro carisma ardore e
iniziativa, e insieme di inserirci nel piano globale di evangelizzazione che
esige l'unione di tutte le forze apostoliche.
4. In questo spirito di fraterna collaborazione ciascuno è chiamato a dare
il contributo del proprio zelo e della propria esperienza. Per questo, una volta
divenuti familiari con la nuova realtà della missione, non dubiteremo di esporre
ai responsabili della Chiesa particolare in spirito di rispettoso dialogo,
pareri e proposte in materia di apostolato.
5. Quale che sia la linea o l'ambiente della loro attività missionaria, è
necessario che i membri sacerdoti vivano in conformità con le esigenze del
proprio sacerdozio, e a tale scopo stabiliscano momenti e modi per esprimere
questo dovere in comunione con il presbiterio e la comunità P.I.M.E. del luogo.
6. Saremo pronti a lasciare uffici ed opere particolari, ambienti e tipi
di lavoro, quando ciò venisse autorevolmente richiesto od apparisse utile per
promuovere la responsabilità e maturazione della Chiesa particolare. Saremo
anche disposti a lasciare per nuove frontiere, convinti che il lasciare in
obbedienza all'Euntes è la forma privilegiata di animazione missionaria.
7. Servizio e corresponsabilità esercitati in conformità al nostro carisma
potranno a volte suggerire iniziative missionarie che l'Istituto assume sotto la
propria responsabilità, specie se superano l'ambito di una singola diocesi,
ferma restando la necessità di agire con l'autorizzazione dell'autorità
ecclesiastica competente.
8. Il nostro apporto a livello economico deve essere segno di comunione e
condivisione, diretto a promuovere la corresponsabilità delle Chiese povere,
evitando la loro eccessiva dipendenza dall'estero, nel rispetto delle realtà
socio-culturali locali.
CAP. V - L'ANIMAZIONE MISSIONARIA
" Non appena furono arrivati, (Paolo e Barnaba) riunirono la comunità e
riferirono tutto quello che Dio aveva compiuto per mezzo loro e come aveva
aperto ai pagani la porta della fede. E si fermarono per non poco tempo insieme
ai discepoli "
At,14,27-28
" I Vescovi devono servirsi anche degli Istituti missionari per accendere nei
fedeli lo zelo per le missioni, offrendo inoltre loro la possibilità, nei limiti
di un giusto ordine, di suscitare e coltivare vocazioni di giovani per le
missioni e di organizzare questue "
Ecclesiae Sanctue III, 11
" Di più queste spedizioni diocesane e provinciali stabilirebbero un vincolo tra
le Chiese native dei Missionari e quelle che il loro zelo benedetto da Dio
verrebbe a formare nelle popolazioni convertite, e dovrebbe risultarne un
impegno delle nostre Diocesi e provincie a proteggere gli interessi di quelle
Chiese, le quali si raccomanderebbero a noi coi dolci titoli di una quasi
parentela spirituale ".
Proposta 17
Compito di animazione missionaria
(At 15, 3-4; I Ts 1, 8; LG 13, AG 36-39; V Ap 8ss; DC 481ss)
C. 33 Il fine del P.I.M.E. e la nostra particolare vocazione esigono che
contribuiamo ad animare le Chiese particolari sia in missione che in patria, nel
loro dovere di evangelizzare i non cristiani, e che provvediamo le risorse
necessarie perché l'Istituto possa compiere la sua opera.
D. 33 1. La nostra animazione missionaria resti sempre finalizzata
all'evangelizzazione dei non cristiani. Perciò lavoreremo per tener vivo il
senso della cattolicità e della responsabilità missionaria in tutto il popolo di
Dio, e specialmente nelle persone e nei gruppi ecclesiali maggiormente
responsabili.
2. Nell'animazione missionaria dobbiamo preoccuparci di comunicare,
non solo conoscenze sui popoli tra cui lavoriamo e sulle loro situazioni sociopolitiche ed economiche, ma soprattutto testimonianze ed esperienze vissute,
facendoci interpreti delle istanze e dei fermenti di vita evangelica delle
Chiese di missione.
3. Nell'opera di animazione missionaria faremo conoscere con umiltà
e fiducia il carisma proprio dell'Istituto e il bisogno che esso ha di uomini e
mezzi per assolvere il compito di evangelizzazione affidatogli.
Obiettivo prioritario
(CD 15; PC 24; OT 2; AG 36, 38, 39; PO 11; ES III, 6; V Ap 9, 216ss; DC 493ss)
C. 34 Volendo stimolare le Chiese particolari perché prendano parte attiva
all'opera diretta di evangelizzazione dei non cristiani, ci occuperemo
specialmente dell'animazione vocazionale. Là dove il P.I.M.E. accoglie vocazioni
presenteremo l'Istituto come strumento efficace per realizzare l'impegno
missionario.
D. 34 1. Nella nostra animazione cercheremo soprattutto di favorire la nascita e
la maturazione delle vocazioni missionarie a vita sia sacerdotali che laicali. A
perseguire questo obiettivo attraverso l'esempio, la testimonianza di vita e la
parola, devono sentirsi obbligati tutti, anche coloro che non hanno compiti
espliciti di animazione.
2. L'opera di promozione vocazionale tenga presenti le esigenze
dell'ambiente e le direttive ecclesiali, e si inserisca concretamente nella
pastorale globale per le vocazioni, in collaborazione aperta e fraterna con le
singole Chiese e con i vari Istituti.
3. Tenendo nella debita considerazione ogni tipo di vocazione
apostolica, daremo valore e risalto alla speciale vocazione missionaria a vita,
sia sacerdotale che laicale.
4. Nell'ambito di questa azione ci rivolgeremo di preferenza ai
giovani capaci di una scelta matura, ai seminaristi e sacerdoti.
Responsabilità ed organizzazione
(V Ap 51-52; DC 477ss; 51 lss)
C. 35 L'impegno dell'animazione missionaria riguarda ogni comunità ed ogni
membro dell'Istituto, ma per assicurarne la continuità e la efficacia, un certo
numero di missionari vi si dedicheranno espressamente e per un periodo di tempo
conveniente.
D. 35 1. Tutte le nostre comunità devono caratterizzarsi come centri di
irradiazione missionaria nella Chiesa particolare. Nei paesi dove l'Istituto
svolge promozione vocazionale e animazione, nelle attività esterne di apostolato
daranno il primo posto all'animazione specifica.
2. Riconoscendo che un'adeguata esperienza missionaria rende più
fruttuoso il lavoro di animazione, comunità e membri di missione si rendano
disponibili a questo servizio per il tempo necessario, sia in missione che nelle
Regioni di Istituto. I Superiori offrano loro ogni aiuto perché si inseriscano
con coraggio e competenza nell'opera di animazione.
3. Superiori, singoli animatori ed équipes di animazione terranno
opportuni contatti con le comunità di missione, aiuteranno i missionari
rientrati a comunicare in modo conveniente la ricchezza della loro esperienza
coinvolgendoli con fiducia nella programmazione ed attuazione delle varie
iniziative.
4. Gli animatori si terranno aggiornati sui diversi aspetti della
loro attività, si dedicheranno totalmente al loro compito evitando dispersioni,
e coltiveranno un'intensa spiritualità missionaria, attingendo al patrimonio di
esperienza e di zelo dell'Istituto.
5. Gli alunni ed in particolare gli studenti di teologia saranno
solleciti di conoscere e comunicare il patrimonio missionario dell'istituto e
verranno debitamente coinvolti nell'animazione missionaria a vantaggio della
loro formazione apostolica e di una efficace testimonianza nel mondo giovanile.
6. Nelle Regioni di Istituto ci sia un centro per studiare i
problemi dell'animazione, preparare e diffondere sussidi, promuovere iniziative,
aiutare gli animatori e le comunità locali nella loro opera di irradiazione
missionaria. Dove lo si riterrà opportuno, anche nelle Regioni di missione si
creeranno centri.
7. Spetta alla Direzione Regionale coordinare il lavoro degli
animatori locali, e assicurare che l'impostazione dell'animazione tenga conto
degli orientamenti e delle priorità fissate a livello d'Istituto,
nell'adattamento alle situazioni concrete.
8. I Superiori Regionali concordino una concreta collaborazione dei
missionari in vacanza con i centri di animazione e le comunità vocazionali.
Spirito dell'animazione missionaria
(Mt 9, 39; At 13, 2-3; I Cor 16, 1ss; II Cor 8-9; PC 24; AG 36; V Ap 7ss)
C. 36 Il lavoro di animazione missionaria sia compiuto in maniera dignitosa ed
evangelica, ricordando che Dio è il padrone della messe e noi strumenti a
servizio del suo Regno e della missione evangelizzatrice della Chiesa.
D. 36 1. Anche nell'animazione missionaria daremo il primato alla preghiera e
alla testimonianza di vita, perché solo l'orazione e l'esempio possono suscitare
nel popolo di Dio la coscienza missionaria e la donazione all'apostolato.
2. Ci preoccuperemo di rispettare la verità e la carità, verificando
continuamente i nostri metodi e discorsi, evitando esagerazioni e visioni
unilaterali nel presentare situazioni e problemi missionari, rifuggendo da
criteri efficientistici sia nella promozione delle vocazioni che nella ricerca
di aiuti materiali.
3. Poiché un'autentica comunione interecclesiale ha bisogno di
esprimersi anche in gesti concreti di solidarietà e collaborazione pratica, non
esiteremo a farci interpreti, con semplicità e libertà di spirito, delle giuste
necessità delle Chiese, dei nostri missionari che vi lavorano e dello stesso
Istituto.
4. In ogni iniziativa di animazione ci atterremo alle norme
dell'Istituto, delle Conferenze episcopali e Chiese particolari, cercando
soprattutto il vantaggio dell'attività missionaria.
C. 37 In conformità alle sue tradizioni, l'Istituto considera la stampa e gli
altri mezzi di comunicazione sociale un valido strumento di animazione
missionaria e vocazionale.
D. 37 1. I membri del P.I.M.E s'impegnino, secondo la propria responsabilità
nell'Istituto e le relative competenze, perché i nostri mezzi di comunicazione
sociale presentino l'opera missionaria, specialmente quella svolta da noi, in
tutta la sua realtà e ricchezza. Si stimoli perciò la collaborazione dei
missionari sul campo e si promuova la diffusione dette nostre produzioni.
2. Si dia adeguata preparazione professionale ai membri destinati ai
mass media. Essi poi, nel proprio lavoro, seguendo con attenzione lo sviluppo
dell'attività missionaria, cercheranno di operare sempre per un dialogo fraterno
e costruttivo tra le Chiese, le religioni, i popoli e le culture, in uno stile
ispirato ad autenticità, verità e realismo.
3. Trattando di argomenti politici e sociali ci si ispiri ai
principi detta giustizia e detta pace, secondo le indicazioni del Magistero
detta Chiesa. Si tenga pure conto degli influssi e delle ripercussioni che
possono superare l'ambito locale e coinvolgere tutto l'Istituto.
CAP. VI - LA FORMAZIONE DEI MISSIONARI
" Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone;
ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto
conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti
perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga "
Gv 15,15-16
" I futuri missionari devono ricevere una formazione spirituale e morale
particolare per prepararsi a questo nobilissimo lavoro... Fin dall'inizio la
loro formazione dottrinale deve essere impostata in modo da non perdere di vista
l'universalità della Chiesa e la diversità dei popoli... Bisogna dar loro anche
una speciale ed ordinata formazione apostolica sia con la teoria sia con le
esercitazioni pratiche "
Ad Gentes 25-26
" ... è da sperarsi che la convivenza e le buone discipline della Casa possano
giovare molto non solo a stringere in un santo legame di fratellanza i
missionari e creare quella uniformità di metodo, di spirito, che è la forza
degli Istituti e tanto serve a conservare e perpetuare il frutto delle opere
buone, ma anche giovino ad accrescere e maturare le virtù ed a fornire quel
corredo di cognizioni, di avvertenze ed attitudini più speciali, che si
richiedono per apparecchio prossimo a qualunque funzione ".
Proposta 41-42
Formazione, missione e Istituto
(AG 25,26; OT Iss; RF 3, Pr 14ss; V Ap 222ss; DC 533ss)
C. 38 La nostra azione formativa si prefigge di preparare missionari secondo il
fine e lo spirito dell'Istituto. Data la natura ecclesiale della missione, i
criteri della formazione dovranno sempre ispirarsi all'esperienza e alle
direttive della Chiesa.
D. 38 1. II rapporto formativo sarà basato su una vita di comunione
nell'Istituto visto come comunità di apostoli organizzata ecclesialmente in
autentica compartecipazione di responsabilità, forze e valori, protesa in una
continua ricerca per un migliore servizio dell'evangelizzazione.
2. Tale comunione farà particolare riferimento, oltre che agli
educatori, anche ai missionari attualmente impegnati nel lavoro apostolico e
così pure a quelli che ci hanno preceduto e che affidano alle nuove generazioni
il loro patrimonio di esperienza.
3. Tutta la vita delle comunità formative, incluse le attività e le
sperimentazioni pastorali, deve essere orientata verso una progressiva
maturazione di un autentico senso missionario, che richiede una chiara
determinazione ad uscire dalla propria gente per farsi, come Cristo, uno con i
popoli ai quali si è invitati a portare l'annuncio della salvezza.
4. Al Direttorio Generale per la Formazione, approvato dal Superiore
Generale con voto deliberativo del Consiglio faranno riferimento eventuali
Direttori regionali per la formazione e i Regolamenti delle comunità formative.
Giovani ed educatori nell'opera formativa
(OT 5; RF 24, 30, 31, 38, 39ss; V Ap 213, 215ss; DC 558ss)
C. 39 L'opera di formazione deve essere condotta tenendo presente che i giovani
sono soggetti attivi della loro crescita e che gli educatori hanno il compito di
presentare loro chiaramente la proposta missionaria, sacerdotale o laicale,
dell'Istituto, di verificare e guidare il cammino formativo in ordine a tale
proposta.
Ogni équipe formativa poggia sui ruoli insostituibili e distinti del
Rettore e del Direttore spirituale.
D. 39 1. Gli educatori, per incarico ricevuto dall'autorità competente e in
comunione con essa, hanno il compito di verificare e riconoscere il carisma
missionario dei giovani che il Signore chiama; di insegnare il Vangelo come la
tradizione apostolica l'ha trasmesso e la Chiesa lo interpreta; di promuovere la
loro personalità secondo le esigenze dell'attività missionaria, nell'ambito del
fine e della natura dell'Istituto.
2. Oltre alle doti naturali necessarie e alla dovuta preparazione
pedagogica e dottrinale, gli educatori dovranno avere profondo senso di Dio,
umile atteggiamento di servizio e di fratellanza, sensibilità alle esigenze
della missione, e possibilmente esperienza diretta del lavoro missionario.
3. I vari educatori di una stessa comunità formativa, pur avendo
ruoli e competenze diverse, devono sentirsi comunitariamente corresponsabili
della formazione, collaborare sinceramente e soprattutto pregare insieme e con i
giovani, per testimoniare che non è possibile vivere un rapporto fraterno
cristiano se non ci si ritrova uniti davanti al Padre.
4. Gli educatori impegneranno i giovani alla collaborazione con
un'obbedienza attiva e responsabile, favorendo il dialogo, il confronto, la
creatività e la manifestazione schietta delle esigenze vocazionali.
5. Si dovrà favorire una maturazione autentica e integrale della
persona, che promuova l'uso vigilante della coscienza e rispetti la personalità,
i doni di grazia ed i tempi di crescita diversi, evitando ogni forma di
individualismo e massificazione. Gli educatori non devono, comunque, rinunciare
al loro compito di guidare e verificare il cammino formativo dei giovani.
Formazione integrale e dinamica, fondata su Cristo
(Gv 1, 38-39; OT 11, 14; PO 14; RF 49; V Ap 223-224; DC 547ss)
C. 40 L'azione educativa in ogni sua fase avrà di mira una formazione integrale,
che armonizzi le dimensioni umana, cristiana e missionaria e ne cerchi l'unità
profonda in Cristo.
D. 40 1. Nel processo formativo si curi in particolare l'unione tra fede,
filosofia e cultura, tra Parola di Dio, liturgia e vita.
2. Si tenga presente la gradualità della formazione, formulando ogni
proposta specifica nell'opportuno momento evolutivo, responsabilizzando sempre
più il giovane in modo che impari progressivamente a guidarsi da solo.
3. Non si trascuri un'autentica maturazione dell'uomo, curando in
particolare le doti di apertura, buon senso, generosità, amore al lavoro e
sensibilità umana.
Formazione missionaria
(Mt 10, 1ss; OT 4, 12; GS 1; RF 94-99; Pr 41ss; DC 561ss)
C. 41 I1 cammino formativo deve educare ad una profonda conoscenza e ad
un'esperienza vissuta del messaggio evangelico, nella tensione ad annunciarlo ai
non cristiani perché realizzino l'incontro e la comunione con il Padre.
D. 41 1. II giovane va educato ad una sofferta consapevolezza del valore
dell'uomo e del mondo, a un vivo senso del peccato e della liberazione in
Cristo, alla disponibilità a condividere cristianamente le situazioni umane
degli altri.
2. Gli alunni siano introdotti ad una conoscenza globale dei diversi
problemi del mondo missionario di oggi, e siano aiutati a crescere nella
capacità di comprensione, di stima, valorizzazione e, per quanto possibile, di
assunzione della mentalità e cultura dei popoli da evangelizzare.
3. Per favorire lo sviluppo di questi atteggiamenti sarà utile un
accostamento ai diversi ambienti, specialmente i più poveri e disagiati, il vivo
contatto con i missionari e con popoli e culture di altri paesi, la
partecipazione ad esperienze pastorali.
Formazione spirituale
(Gv 20, 21-22; OT 8-10; AG 25; RF 44-58; Pr 43ss; V Ap 230ss; DC 575ss)
C. 42 La formazione spirituale mira a far sì che Cristo viva nel futuro apostolo
e possa continuare in lui la missione affidata alla sua Chiesa.
D. 42 1. La comunione con Cristo trova il fondamento nella fede e si esprime
nella carità, soprattutto nei suoi aspetti di abnegazione, umiltà e povertà. Si
educhi quindi il futuro missionario al confronto quotidiano con la Parola di Dio
e all'adattamento apostolico in ogni situazione.
2. La partecipazione alla vita di Cristo Servo obbediente fino alla morte
di croce si traduce in obbedienza ecclesiale, la quale esige che il giovane
cerchi, discerna e faccia la volontà di Dio in dipendenza concreta dalla
comunità guidata dalla sua gerarchia.
3. II cammino formativo ha nella preghiera il suo momento privilegiato. II
giovane venga aiutato a vivere il mistero della preghiera sia individuale che
liturgica e comunitaria. Si curino perciò gli spazi di contemplazione, gli
scambi spirituali fraterni, la revisione di vita, e soprattutto la celebrazione
eucaristica come fonte e culmine dell'esistenza pasquale e dell'evangelizzazione
(cfr. can. 246).
4. Nella costante tensione alla conversione e conformazione a Cristo mezzi
privilegiati debbono essere considerati il sacramento della penitenza e la
direzione spirituale. Per questo ogni comunità di formazione abbia tra i
responsabili uno che sia specializzato in teologia e sperimentato nelle vie
dello spirito.
5. Gli educatori curino in modo positivo la vocazione al celibato in
ordine alla missione. Chi domanda di essere ammesso definitivamente
nell'Istituto deve aver risolto il problema della maturità affettiva e dato
chiari segni della sua libera scelta celibataria.
Formazione dottrinale e culturale
(Mc 4, 34; At 1, 2; OT 13ss; AG 26; RF 38, 59ss; Pr 57ss; DC 676ss)
C. 43 Coloro che intendono consacrarsi al servizio missionario come sacerdoti
devono ricevere una profonda preparazione teologica il cui principio unificatore
sia il fine dell'Istituto. A questo scopo il P.I.M.E. abbia una propria scuola
teologica, che comprenda, tra i docenti, membri dell'Istituto. Nei paesi dove
questo non è possibile, i nostri alunni frequentino scuole teologiche
intercomunitarie, curando, se necessario, la dimensione missionaria con corsi
particolari.
D. 43 1. La caratterizzazione missionaria della teologia comporta che anche i
trattati fondamentali siano animati e qualificati secondo la finalità pastorale
e la dimensione missionaria intrinseche alla stessa teologia;
e inoltre che
il periodo formativo sia arricchito di quelle discipline umanistiche,
scientifiche e tecnicoprofessionali che sono indispensabili per la conoscenza,
l'accostamento, il dialogo e il servizio dei diversi popoli.
2. In particolare si darà rilievo, non solo durante il periodo filosoficoteologico, ma anche negli altri momenti formativi, allo studio delle religioni,
dell'antropologia culturale, storia delle missioni, pastorale, lingue, storia
dell'Istituto e spiritualità missionaria.
3. Tra i docenti, gli educatori e gli studenti è necessario che s'instauri
un clima di fede e di sincera comunione ecclesiale, che li porti ad essere
profondamente uniti nel perseguire il comune obiettivo della formazione
missionaria.
Dimensione comunitaria ed ecclesiale
(Mt 18, 20; At 1, 21-22; 2, 42ss; OT 8; RF 24-31, 46, 49, 51-54; Pr 21,1; V Ap
3, 5-7; DC 553, 614ss)
C. 44 Il missionario del P.I.M.E. sia educato allo spirito comunitario ed
inserito in un'apposita comunità che risponda alle istanze e alle modalità
tipiche della formazione in conformità alla tradizione dell'Istituto.
D. 44 1. La comunità formativa deve essere: perseverante nell'ascolto della
Parola, nella frazione del pane e nella preghiera; fraterna nell'amore,
disponibile nell'obbedienza, articolata nell'impegno; aperta ai problemi
reali dell'umanità; costantemente attenta alle esigenze della missione;
solidale con le altre comunità dell'Istituto, con le Chiese da cui provengono
gli alunni e dove ha sede la comunità; unita alla Chiesa universale.
2. L'azione formativa mira a far acquisire, in un clima di serenità e
semplicità, i valori umani e cristiani necessari alla maturità, quali:
l'amicizia e la carità, la stima vicendevole e la schiettezza, la regolarità di
vita e lo spirito di servizio, il senso ecclesiale e l'amore alla croce. Questa
azione si esprimerà negli incontri comunitari e nei gruppi di vita all'interno e
nel contesto della comunità, in vista di un confronto delle varie posizioni ed
esperienze alla luce della Parola di Dio.
3. Ogni comunità formativa abbia una " carta " o regolamento approvato dai
Superiori maggiori, con i quali l'équipe ne verificherà l'applicazione.
C. 45 Il Rettore è particolarmente responsabile del giudizio di idoneità degli
alunni in vista della loro ammissione ai Ministeri, alla Promessa definitiva e
agli Ordini.
D. 45 1. L'autorità deve essere vista come l'elemento di guida e unità della
comunità, il punto di convergenza e coordinamento delle esigenze personali
perché siano al servizio della volontà di Dio. Questo compito sarà svolto
principalmente dal Rettore, che dovrà perciò:
a) ispirare, promuovere e coordinare tutta la gamma delle autentiche
istanze della formazione missionaria dei singoli e della comunità, nel rispetto
delle competenze e dei ruoli degli altri educatori;
b) stimolare e coordinare in spirito di amicizia e di ricerca il lavoro
dell'équipe degli educatori;
c) decidere nella fase finale le linee operative da seguire.
Il Rettore informerà i Superiori maggiori sulla vita e sui problemi
della comunità, sulle doti, esperienze e profitto dei singoli alunni.
2. A loro volta i giovani di fronte agli educatori e particolarmente al
Rettore hanno il dovere di:
a) ascoltare ed accettare la loro parola con fede e fiducia, come conviene
nei riguardi di confratelli a cui Dio e la Chiesa hanno affidato un mandato
autorevole, verificando con loro mentalità e stile di vita;
b) essere sinceri, autentici ed avere un atteggiamento di dialogo, così
che gli educatori possano svolgere un'efficace azione, discernere lo spirito
degli alunni e rendere testimonianza della loro idoneità davanti alla comunità
cristiana e all'Istituto.
Itinerario formativo
(OT 3-4; RF 11-26; DC 654ss, 702ss)
C. 46 L'Istituto si impegna nella formazione missionaria specifica con strutture
formative proprie a livello di seminario maggiore.
D. 46 1. L'ammissione al seminario maggiore richiede che il giovane abbia
raggiunto:
a) una maturità sufficiente per decidere liberamente di entrare in una
comunità di formazione missionaria e sacerdotale;
b) una maturità spirituale che presenti i seguenti requisiti: capacità di
preghiera personale; coscienza abbastanza chiara della missione della Chiesa;
interesse e capacità di impegno nell'apostolato; intenzione di donarsi alle
missioni per tutta la vita.
2. Nella fase più opportuna del curriculum formativo tutti gli alunni
dovranno trascorrere un periodo intenso di spiritualità in un'apposita comunità.
Questo periodo ha lo scopo di proporre agli alunni:
a) un'esperienza ed una conoscenza approfondita e sistematica della vita
spirituale;
b) un approfondimento delle esigenze oggettive della vocazione missionaria
e sacerdotale e della propria situazione interiore di fronte alla chiamata
divina ed ecclesiale;
c) un'iniziazione alla vita e allo spirito dell'Istituto in vista di un
inserimento definitivo in esso.
3. Anche coloro che entrassero nell'Istituto già sacerdoti e gli aspiranti
missionari laici dovranno trascorrere un periodo di spiritualità adatto alle
loro particolari situazioni ed esigenze.
4. Alla fine del biennio filosofico gli alunni esprimeranno ecclesialmente
il loro impegno di dedicarsi alla missione con la Promessa iniziale. Essa non ha
effetti giuridici ma valore morale. Con essa il giovane dichiara, di fronte
all'Istituto, di voler perseverare nel suo cammino rendendosi disponibile a
recepire la formazione missionaria che il P.I.M.E. gli offre, e questo si
obbliga a continuare l'opera di preparazione e assistenza al candidato in vista
di realizzare la sua vocazione missionaria. La Promessa iniziale è abbinata al
Rito liturgico di ammissione tra i candidati al diaconato e al sacerdozio.
5. L'Istituto si impegna anche ad avere alcune strutture formative a
livello preteologico. Nell'autorizzare le Regioni a costituire comunità
formative preteologiche, la Direzione Generale tenga presente che esse sono
ancora necessarie per garantire la continuità della nostra comunità teologica.
6. L'Istituto intende continuare e intensificare la collaborazione con i
seminari diocesani per il reclutamento e la formazione delle vocazioni, e
sensibilizzare i loro responsabili perché presentino la proposta missionaria ai
seminaristi con maggior coraggio e in modo più esplicito (cfr. cc. 245, § 1;
256; 257).
7. Per dare la formazione preteologica, l'Istituto privilegia i seminari
minori corrispondenti alla scuola media superiore e le comunità vocazionali, che
dovranno essere incrementate.
8. Il processo formativo anche a livello preteologico include una
progressiva maturazione umana e cristiana, un atteggiamento di disponibilità a
Dio, una purezza di cuore che renda lo spirito libero e sensibile ai valori
spirituali, una discreta conoscenza del sacerdozio missionario. I formatori
aiutino il giovane a fare un'autentica scelta e lo preparino ad assumersi i
compiti di domani.
9. Gli alunni, prima di venir ammessi agli studi filosofico-teologici,
dovranno aver compiuto e superato positivamente il ciclo degli studi secondari
richiesti per accedere agli studi superiori. Per questi studi si seguiranno le
disposizioni governative dei singoli paesi e gli orientamenti presi dalle
rispettive Direzioni Regionali, d'accordo con la Direzione Generale.
Formazione dei missionari laici
(At 11, 19-21, Rm 16, 1ss; AA 28-32; AG 23, 41; Pr 111-119; DC 217ss)
C. 47 La formazione degli aspiranti missionari laici deve tener presenti i
principi generali contenuti in questo capitolo e nello stesso tempo rispondere
alle esigenze proprie della loro vocazione ad annunciare Cristo nelle diverse
forme laicali di testimonianza evangelica.
D. 47 1. I laici membri del P.I.M.E., pur nella varietà dei loro impegni, sono
anzitutto missionari e ricevono una formazione rispondente a tale scopo.
2. Come aspiranti missionari laici si accettino normalmente quei giovani
dai 18 anni in avanti che sono in possesso del diploma scolastico obbligatorio.
Dopo i 30 anni 1'accettazione va fatta in via eccezionale, per persone che
abbiano i dovuti requisiti e posseggano una solida maturazione umana e
cristiana.
3. I requisiti necessari per essere accolti come aspiranti missionari
laici sono: mente aperta, giusto criterio, sufficiente istruzione, capacità di
apprendere le lingue, idoneità ad annunciare il Vangelo e attitudine ai vari
impegni missionari.
4. Il missionario laico deve essere formato alle virtù apostoliche
necessarie per ogni missionario, tenendo conto della visuale che gli è propria.
Sia aiutato specialmente ad acquisire le virtù umane, a vivere la fede e la
carità nelle realtà temporali, ad approfondire il senso apostolico del celibato,
a coltivare un'intensa vita di preghiera.
5. A tutti gli aspiranti missionari laici siano impartite quelle
cognizioni teologiche e discipline annesse che sono richieste da una formazione
missionaria adeguata e da un'efficace attività apostolica. A quelli che ne
avessero le attitudini si dia la possibilità di una vera specializzazione
teologica anche di tipo superiore, o una particolare formazione catechetica.
6. Ogni aspirante missionario laico deve possedere od acquisire durante la
formazione un mestiere finito o una professione. Chi ha le qualità necessarie
sia avviato a corsi superiori, tenendo conto delle richieste dei nostri campi di
lavoro; ma tutti siano formati in modo da essere pienamente disponibili per
qualsiasi attività.
7. I missionari laici siano formati preferibilmente in un ambiente
riservato a loro e seguano un curriculum non uniforme ma adattato ai vari casi e
stabilito d'accordo con gli educatori. Ad ogni modo si abbia cura che la loro
formazione teologica trovi un adeguato spazio accanto a quella tecnica o
professionale.
8. In vista di una più perfetta comunione con i missionari sacerdoti, i
Superiori locali e maggiori promuovano periodi d'incontro e dialogo fraterno tra
gli aspiranti missionari laici e i candidati al sacerdozio.
Formazione permanente e specializzazioni
(I Tm 4, 14-16: II Tm 1, 6; Tt 2, 1; PC 18; OT 22; CD 16; PO 19; ES 1, 7; RF
100-101; V A p 1 99ss; DC 73 7ss)
C. 48 Per aiutare i suoi membri ad essere fedeli alla vocazione e ad adeguare
l'attività missionaria all'evoluzione dei tempi, l'Istituto ne curerà la
formazione permanente in un contesto comunitario ed ecclesiale, tenendo conto
delle necessità e dei carismi dei singoli e delle esigenze dei campi di lavoro.
D. 48 1. La formazione permanente comprenderà i vari aspetti detta formazione
missionaria: spirituale, teologico-pastorale, umana. L'aggiornamento pastorale
dei missionari troverà il suo naturale contesto nella Chiesa particolare dove
essi e la loro comunità operano, mentre il loro rinnovamento spirituale
risponderà anche alle esigenze fondamentali dell'Istituto; le due prospettive
dovranno comunque restare complementari.
2. La formazione permanente deve riguardare sia i singoli che le comunità,
preoccupandosi del rinnovamento ed aggiornamento degli uni e delle altre. Per
questo reciproco rapporto, i Superiori delle comunità
ai vari livelli hanno
un ruolo di particolare importanza.
3. Responsabili della formazione permanente sono anzitutto i missionari
stessi, poi l'Istituto e le varie comunità. In particolare, le Circoscrizioni
sia di missione che di Istituto realizzeranno un programma di formazione
permanente rispondente alle varie esigenze. La Direzione Generale darà
orientamenti ed aiuti per la sua attuazione, creando, se opportuno, un organismo
centrale di animazione e coordinamento delle varie iniziative.
4. Si favorisca la formazione di missionari specializzati nei vari settori
dell'attività missionaria in ordine ai servizi concreti da rendere alle Chiese e
all'Istituto. Normalmente queste specializzazioni siano conseguite dopo un primo
periodo di esperienza missionaria.
5. Allo stesso modo si curi la qualificazione degli educatori, animatori
ed altri membri impegnati nei servizi d'Istituto.
LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE
CAP. VII - STATUTO GIURIDICO DEI MEMBRI
" Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Purché questa libertà
non diventi un pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante la carità siate
a servizio gli uni degli altri "
Gal 5,13
" ... i più anziani devono veramente trattare come fratelli i più giovani
aiutandoli nelle prime attività e responsabilità del ministero, sforzandosi
anche di comprendere la loro mentalità, per quanto possa essere diversa, e
guardando con simpatia le loro iniziative. I giovani, a loro volta, abbiano
rispetto per l'età e l'esperienza degli anziani, sappiano studiare insieme ad
essi i problemi riguardanti la cura d'anime, e collaborino con loro "
Presbyterorum Ordinis 8
" Se non avremo spirito di corpo, se non saremo obbedienti agli ordini dei
nostri capi, diventeremo deboli e riporteremo sconfitte invece di vittorie. Le
vocazioni perdute in tutti gli Istituti per mancanza di spirito di obbedienza e
di unione fraterna sono una triste dimostrazione di questo: Domus divisa contra
se non stabit ".
Virtù Apostoliche 96
Aggregazione mediante la Promessa definitiva
(DC I63ss)
C. 49 Si diventa membri del P.I.M.E. mediante la Promessa definitiva che
incorpora all'Istituto. Essa ha pure l'effetto di incardinare nell'Istituto
diaconi e sacerdoti che non abbiano avuto la facoltà di essere o restare
incardinati in diocesi.
Spetta al Superiore Generale con voto deliberativo del Consiglio,
ammettere alla Promessa definitiva.
D. 49 1. La Promessa definitiva sarà emessa normalmente al termine del
curriculum formativo o di un congruo periodo di prova e inserimento nella vita
dell'Istituto, in seguito a domanda scritta fatta al Superiore Generale; per chi
accede agli ordini, prima del diaconato o, se si è già diaconi, prima del
sacerdozio.
2. La Promessa definitiva sarà emessa dall'aspirante pubblicamente e sarà
accettata dal Superiore Generale o da un suo delegato.
3. La cerimonia della Promessa definitiva è preceduta da un ritiro
spirituale. Essa è pronunziata nel corso di una celebrazione eucaristica, dopo
la liturgia della Parola.
4. Colui che emette la Promessa definitiva sottoscriverà la formula
scritta di sua mano. Questa formula sarà controfirmata da chi la riceve e da due
testimoni, e sarà mandata al Segretario Generale.
C. 50 1. L'appartenenza ad una determinata Circoscrizione dipende da un atto
positivo del Superiore Generale con il suo Consiglio.
2. Salvo casi particolari approvati dal Superiore Generale con il
Consiglio, ogni membro dell'Istituto si riferirà alla Circoscrizione nel cui
ambito è stato accolto nell'Istituto per i seguenti effetti:
- assistenza al ritorno dalle missioni per legittime vacanze;
- assunzione della piena appartenenza al rimpatrio definitivo.
3. Spetta al Superiore di Circoscrizione con il Consiglio determinare a
quale comunità appartiene un membro della propria Circoscrizione. Ciascuno avrà
il domicilio diocesano del luogo dove si trova la comunità di cui fa parte.
C. 51 Gli aspiranti al diaconato e al sacerdozio sono ordinati con lettere
dimissorie del Superiore Generale o del Vescovo nella cui diocesi vengono
incardinati.
D. 51 I membri dell'Istituto, come segno di legame con il presbiterio della loro
diocesi di origine, siano aiutati a conservare od ottenere l'incardinazione
nella propria diocesi, salvo restando la piena e definitiva incorporazione
all'Istituto. In tal senso verrà stipulata una convenzione secondo norme
concordate tra il Vescovo diocesano, il Superiore Generale e l'interessato.
Diritti e doveri dei membri
(DC 125ss)
C. 52 Dalla Promessa definitiva scaturiscono tra membri e Istituto diritti e
doveri secondo il diritto universale e quello proprio dell'Istituto.
C. 53 Con la Promessa definitiva il missionario si consacra per tutta la vita al
servizio della missione nell'Istituto. Promette obbedienza al Superiore Generale
secondo le Costituzioni. Assume liberamente il celibato per il Regno.
D. 53 1. Al sostentamento dei membri che sono a servizio di una missione si
provvederà normalmente mediante un contratto con il Vescovo diocesano.
2. Al sostentamento di tutti gli altri membri provvederà direttamente
l'Istituto. Per le loro spese strettamente personali le Direzioni di
Circoscrizione stabiliranno un conveniente assegno che sarà approvato dalla
Direzione Generale.
3. Al sostentamento dei nuovi membri non ancora destinati provvederà
direttamente la Direzione Generale.
C. 54 Il potere di comandare in virtù della Promessa spetta al Superiore
Generale, il quale ne farà uso raramente e in caso di vera necessità. Il
precetto sarà dato in iscritto o dinanzi a due testimoni a norma del diritto
universale.
D. 54 Prima di comandare in virtù della Promessa, il Superiore Generale tenga
conto del parere del Superiore di Circoscrizione interessato, dei membri della
comunità a cui appartiene il missionario, di coloro il cui parere è stato
chiesto o espresso spontaneamente.
C. 55 Poiché si entra nell'Istituto solo per finalità apostoliche, coloro che lo
lasciano o ne vengono dimessi non possono pretendere indennizzi o compensi per
qualunque attività compieta.
Gli Statuti locali definiscano mezzi e modalità per scagionare l'Istituto
da ogni responsabilità civile o penale in caso di comportamento indebito dei
membri.
D. 55 1. L'Istituto in spirito di carità aiuterà quelli che lo lasciano o ne
vengono dimessi a trovare una decorosa
sistemazione, e nei casi di vera
necessità fornirà loro anche aiuti finanziari.
2. Trattandosi di diaconi e sacerdoti si adopererà, a loro richiesta,
perché possano rientrare nella loro diocesi o incardinarsi in un'altra, a norma
del diritto universale, o eventualmente ottenendo dalle competenti autorità il
rescritto di perdita dello stato clericale.
Destinazione
C. 56 L'appartenenza ad una Circoscrizione è determinata dalla destinazione.
D. 56 1. Coloro che hanno fatto la Promessa definitiva ma non hanno ricevuto la
destinazione, esercitano il loro diritto elettorale solo nelle elezioni per i
delegati all'Assemblea Generale.
Spetta al Superiore Generale con il Consiglio determinare in quale
collegio elettorale esercitano questo diritto.
2. Perché l'opera di coordinamento della Direzione Generale raggiunga il
suo scopo, tutti i membri siano pienamente disponibili per permettere scambi di
personale tra le diverse comunità, concordati tra la Direzione Generale e le
Direzioni di Circoscrizione interessate e in dialogo con il missionario.
Modalità della destinazione
(DC 363ss)
C. 57 La destinazione venga maturata in un dialogo sereno e fiducioso tra le
parti interessate, nel rispetto del ruolo particolare di ognuna; in ogni caso la
decisione finale spetta al Superiore Generale con il Consiglio.
D. 57 1. Il criterio fondamentale per la destinazione è dato dalle esigenze
concrete delle missioni e delle Circoscrizioni, quali emergono dalle richieste
dei Vescovi e dei Superiori, in armonia con le finalità e la programmazione
dell'Istituto.
2. Si tenga conto delle doti, attitudini e condizioni del destinando,
nonché delle sue opzioni apostoliche, ma sempre in ordine ai bisogni oggettivi.
3. Se è appena possibile, si curi di programmare le destinazioni per un
arco di più anni, sia quanto al numero dei missionari da inviare che quanto al
tipo di servizi richiesti.
4. La destinazione venga data ai membri già sacerdoti o missionari laici
con Promessa definitiva, normalmente, alla fine del curriculum formativo.
5. Eccezionalmente, ed a precise condizioni, la Direzione Generale,
d'accordo con la Direzione di Circoscrizione, potrà destinare membri
dell'Istituto che, pur avendo terminato il curriculum formativo, rimandano
temporaneamente la scelta o l'ordinazione sacerdotale.
C. 58 1. I membri trasferiti per servizio temporaneo da una Circoscrizione ad
un'altra appartengono a quest'ultima ed in essa esercitano tutti i loro diritti
e doveri.
2. Al termine del servizio temporaneo, i membri trasferiti verranno di
nuovo destinati dal Superiore Generale con il Consiglio, normalmente, alla
Circoscrizione da cui provenivano.
Preparazione al lavoro dopo la destinazione
(V Ap 87ss; DC 362)
C. 59 Prima di cominciare l'attività è necessario che il missionario faccia una
adeguata preparazione specifica in vista dell'inserimento nell'ambiente e del
lavoro che dovrà compiere.
D. 59 1. Parte essenziale e centrale di questa preparazione è lo studio delle
lingue; ad esso il destinato dedicherà il suo maggior impegno per tutto il tempo
necessario ad acquisire una conoscenza sufficiente per i compiti missionari.
2. Il destinato dovrà pure essere introdotto alla conoscenza dell'ambiente
socio-culturale in cui deve lavorare e dei problemi ecclesiali locali mediante
lo studio ed opportuni contatti ed esperienze.
3. Per assicurare un'efficace preparazione specifica, ogni Circoscrizione
determini negli Statuti un programma concreto, adeguato e costantemente
aggiornato, circa i contenuti, la durata, le modalità e gli strumenti di tale
preparazione.
Convenzione tra Vescovi diocesani e Istituto
(AG 32; ES III, 17; DC 123, 426-7)
C. 60 Per rendere un servizio missionario rispondente alle richieste della
Chiesa particolare e alle esigenze della nostra vocazione missionaria, tra la
Chiesa richiedente e l'Istituto sarà stipulata una convenzione che regoli
reciproci rapporti ed impegni.
D. 60 1. La convenzione, elaborata in dialogo e collaborazione tra Chiesa
particolare e comunità P.I.M.E. interessata, sarà sottoposta all'esame e
approvazione del Vescovo diocesano da una parte e del Superiore Generale
dall'altra: il testo definitivo dorrà essere firmato dal Vescovo diocesano e dal
Superiore Generale.
2. La convenzione stabilisca in modo chiaro e abbastanza dettagliato
orientamenti e norme circa i seguenti punti:
a) rapporti tra l'Istituto e la Chiesa particolare e specificamente tra il
Superiore di Circoscrizione e il Vescovo diocesano nell'esercizio della
rispettiva autorità sui missionari;
b) invio e formazione permanente dei missionari;
c) assegnazione di uffici, trasferimenti e rimozioni, programmazione del
lavoro missionario;
d) salvaguardia della specificità della nostra vocazione secondo le
priorità missionarie del P.I.M.E. e delle
esigenze fondamentali dei
missionari in quanto membri dell'istituto;
e) sostentamento, spese per salute, viaggi, studi, assicurazioni per
malattie, invalidità e vecchiaia, vacanza in missione e in patria, richiami per
servizio all'Istituto ed eventuali ritorni;
f) eventuali proprietà ed amministrazione di beni dell'Istituto, ed
amministrazione dei beni della missione;
g) modalità di approvazione, durata, revisione e rinnovo della
convenzione.
3. In riferimento all'art. D. 60, 2, c, un missionario può essere rimosso
da un ufficio a discrezione sia del Vescovo diocesano che del Superiore di
Circoscrizione, con uguale diritto e salve le clausole del contratto, avvertendo
l'altra parte, il cui consenso non è però necessario.
Vacanze periodiche in patria
(DC 442ss)
C. 61 Tutti i membri del P.I.M.E. che lavorano in missione o fuori del proprio
paese hanno diritto a periodiche vacanze in patria, che dovranno servire a
rinnovare lo spirito e le energie necessarie allo svolgimento della loro
attività.
D. 61
1. Le vacanze in patria devono servire ai missionari per rinfrancare
il loro impegno e perseguire alcuni specifici obiettivi: riposo e salute fisica;
rinnovamento spirituale e aggiornamento culturale e pastorale; approfondimento
della comunione con l'Istituto e la Chiesa di origine; contributo all'animazione
missionaria; adempimento dei doveri di pietà filiale.
2. La frequenza e la durata delle vacanze in patria saranno
stabilite negli Statuti d'accordo con i Vescovi diocesani per le Circoscrizioni
di missione, tenendo conto degli obiettivi delle vacanze e degli impegni locali.
3. Durante le vacanze in patria, i missionari potranno passare un
congruo periodo in famiglia, ma si faranno un dovere di tenersi in contatto con
l'Istituto e in particolare con la Regione di provenienza, sia per ricevere
assistenza che per offrire il loro servizio, specialmente per l'animazione
missionaria.
4. Per aiutare i missionari a raggiungere gli obiettivi delle
vacanze in patria, tanto i reduci quanto i responsabili delle Circoscrizioni
interessate cerchino di creare un clima di fraternità e di formulare, con
l'aiuto degli organi competenti della Direzione Generale, programmazioni
concrete rispondenti ai bisogni dei missionari in vacanza.
5. Al di fuori delle vacanze periodiche e dei rimpatri definitivi,
sono ammessi ritorni straordinari in patria solo per ragioni gravissime ed
urgenti di famiglia; la decisione in merito spetta al Superiore della
Circoscrizione con voto consultivo del Consiglio e sarà tempestivamente
comunicata al Superiore Generale.
Assistenza ai confratelli ammalati e anziani
(PO 8; Pr 87ss; V Ap 91, 207ss, 21O)
C. 62
L'Istituto assicura ai membri ammalati
assistenza. Tutti i membri saranno particolarmente
attenzione verso i confratelli ammalati e anziani,
che essi danno al regno di Dio con la loro vita di
loro partecipazione al mistero della croce.
e anziani la necessaria
solleciti e pieni di
consapevoli del contributo
fede e di preghiera e con la
D. 62
1. I confratelli anziani o ammalati siano aiutati a restare, per
quanto possibile, nella loro missione o in comunità attive, svolgendo quel
ministero o quei servizi che l'età e la salute permettono.
2. Si favorisca l'impiego dei confratelli anziani o ammalati anche
in servizi di cooperazione pastorale nelle diocesi (assistenza a cliniche,
conventi, sanatori, parrocchie, ecc.) a nome dell'Istituto; essi saranno riuniti
in piccole comunità adatte allo scopo, o, se necessario e opportuno, potranno
operare anche isolatamente, ma restando sempre in contatto con l'Istituto.
3. I confratelli con malattie croniche o comunque inabili al lavoro,
saranno accolti nelle comunità organizzate a questo scopo, dove riceveranno ogni
assistenza.
I Superiori responsabili offriranno ad essi modi e mezzi perché,
secondo le loro forze e possibilità, si sentano ancora realizzati nella
vocazione missionaria.
Dimora temporanea fuori Istituto
C. 63
1. Il Superiore Regionale, con voto deliberativo del suo Consiglio,
per giusta causa può permettere ad un membro di dimorare fuori delle comunità
dell'Istituto nell'ambito della propria Regione per un periodo non superiore ad
un anno.
2. Il Superiore Generale, con voto deliberativo del suo Consiglio,
può permettere ad un membro di dimorare fuori dell'Istituto per un periodo di
tempo non superiore a tre anni, rimanendo privo della voce attiva e passiva e
del diritto al sostentamento, eccetto che per giusti motivi non decida
diversamente con voto deliberativo del suo Consiglio, previo il consenso del
Vescovo della diocesi in cui dovrà dimorare, se si tratta di un chierico.
La domanda di dimorare temporaneamente fuori Istituto è indirizzata al
Superiore della Circoscrizione. Questi la trasmetterà al Superiore Generale,
presentando il suo parere e quello del suo Consiglio.
C. 64 Il confratello che desidera per gravi motivi continuare la sua esperienza
di vita fuori dell'Istituto farà do manda alla C.E.P. tramite il Superiore
Generale. Il periodo di dimora fuori dell'Istituto non deve superare i sei anni.
D. 64 Durante questo tempo, l'interessato resta privo della voce attiva e
passiva e del diritto al sostentamento; con l'accettazione dell'indulto egli
rilascerà al Superiore Generale una dichiarazione scritta con cui libera
l'Istituto da ogni responsabilità giuridica e finanziaria nei suoi riguardi per
il tempo concesso dall'indulto.
Allo scadere del tempo concesso, il confratello è invitato a
rientrare nell'Istituto o a lasciarlo definitivamente. Un rifiuto non motivato
può portare alla dimissione secondo l'art. C. 68.
Uscita dall'Istituto
C. 65 Il Superiore Generale, a norma del diritto universale, con voto
deliberativo del suo Consiglio, può sciogliere un missionario dall'impegno verso
l'Istituto, dispensandolo dalla Promessa definitiva.
D. 65 Ai diaconi e sacerdoti la dispensa sarà concessa solo con il consenso del
Vescovo della diocesi in cui sono incardinati, oppure dopo l'accettazione da
parte di un Vescovo per l'incardinazione nella sua diocesi.
C. 66 Se qualcuno non si sentisse di intraprendere o continuare l'opera
missionaria sul campo, e neppure di svolgere compiti all'interno dell'Istituto,
lo si dovrà aiutare a riconsiderare la propria posizione, tenendo conto del fine
e della natura dell'Istituto. Se poi perdurasse nella sua indisponibilità, lo si
indurrà a lasciare l'Istituto e ad inserirsi in qualche diocesi. In caso di
rifiuto, si procederà alla dimissione.
1. Nel caso di passaggio ad un'altra Società di vita apostolica, si
osservino le norme del can. 744, § 1.
2. Nel caso di passaggio ad un Istituto di vita consacrata, si osservino
le norme del can. 744, § 2.
3. Nel caso di perdita dello stato clericale, si osservino le norme dei
cc. 290-293.
Dimissione dall'Istituto
C. 67 1. L'Istituto può dimettere un missionario solamente secondo le forme e
nei casi previsti dal diritto universale e dalle Costituzioni.
2. Spetta al Superiore Generale con il voto collegiale e segreto del
Consiglio al completo dimettere un membro dell'Istituto. Il decreto di
dimissione dovrà essere ratificato dalla C.E.P.
D. 67 1. Sono cause di dimissione ipso iure queste contemplate dal can. 694. In
questo caso il Superiore Generate con il Consiglio, senza interporre indugio,
raccolte le prove, emette la dichiarazione del fatto perché consti
giuridicamente della dimissione.
2. Nei casi di dimissione obbligatoria previsti dal diritto universale si
seguono le prescrizioni di detto diritto.
C. 68 Sono cause di possibile dimissione, congrua congruis referendo, purché
gravi, esterne, imputabili e giuridicamente comprovate, quelle elencate dal can.
696, § 1 e inoltre:
1. disobbedire apertamente e ostinatamente ad un ordine dato dal Superiore
Generale in forza della Pro messa definitiva;
2. accettare senza l'autorizzazione dei Superiori un ufficio stabile fuori
dell'Istituto;
3. darsi all'attività politica, al commercio senza il permesso della
competente autorità ecclesiastica;
4. rifiutare di andare in missione o di ritornarvi;
5. abbandonare per un semestre senza permesso la missione o la comunità a
cui si appartiene;
6. rifiutare senza motivo di ritornare nell'Istituto terminato il tempo
concesso per la dimora temporanea fuori Istituto;
7. ritenersi o usare a proprio arbitrio gli stipendi delle funzioni o
uffici retribuiti; acquistare o possedere in proprio beni immobili in missione;
contrarre gravi debiti senza l'autorizzazione dei Superiori.
D. 68 Qualora un confratello incorresse in una delle cause di dimissione
previste all'art. C. 68, il Superiore della sua Circoscrizione, constatata
l'esistenza del fatto e la colpevolezza giuridicamente comprovata, gli farà due
ammonizioni per iscritto, in ciascuna delle quali esplicitamente minaccerà la
dimissione e menzionerà le cause che la renderebbero necessaria. All'interessato
va garantita la piena libertà di rispondere e di difendersi anche con l'aiuto di
altre persone di sua fiducia; le sue risposte, date per iscritto, devono essere
richieste e allegate all'intera pratica. Risultate vane le due ammonizioni, il
Superiore sottoporrà l'intera pratica al Superiore Generale.
1. Quando tutti
cc. 695, 2 e 697 sono
al completo esaminano
procedura termina con
i procedimenti preliminari per la dimissione descritti nei
stati adempiuti, il Superiore Generale e il suo Consiglio
attentamente le prove, gli argomenti e la difesa. La
voto collegiale segreto.
2. In ogni momento della procedura, il missionario gode del diritto di
comunicare con il Superiore Generale e inviare a lui la sua difesa.
3. Se con voto collegiale segreto viene decisa la dimissione, si preparerà
il decreto che, per la validità, dovrà contenere in modo sommario i motivi di
diritto e di fatto, il diritto dell'interessato di ricorrere alla Santa Sede nei
limiti di tempo previsti dal diritto universale, e la conferma della Santa Sede,
alla quale devono essere trasmessi tutti gli atti.
4. Questo decreto deve essere notificato all'interessato che ha il diritto
di ricorrere alla Santa Sede entro 10 giorni dal ricevimento della notifica. II
ricorso ha effetto sospensivo.
5. La dimissione scioglie il missionario e l'istituto dagli obblighi
reciproci. Però il missionario diacono o sacerdote dimesso resta sottomesso alle
norme speciali del diritto universale in forza della sua ordinazione.
C. 69 Un membro definitivamente incorporato che abbia lasciato l'Istituto
ottenendo la dispensa secondo il C. e D. 65, dietro sua richiesta, può essere
riammesso nell'Istituto dal Superiore Generale con il Consiglio, qualora sia
accertata la giusta causa della sua uscita e la cessazione di tale causa.
Emetterà allora la Promessa definitiva e riceverà la destinazione.
Impegno verso i nostri defunti
(LG 49-50)
C. 70 Poiché la comunione in Cristo si estende oltre la morte, tutti i membri
dell'Istituto offriranno preghiere e suffragi per i confratelli defunti.
D. 70 1. Alla morte del Sommo Pontefice, del Cardinale Prefetto della C.E.P. e
del Superiore Generale, in ogni comunità sarà celebrata solennemente una Messa
di suffragio.
2. Alla morte di un membro dell'Istituto tutti offriranno preghiere e
suffragi; ogni sacerdote applicherà una Messa per il defunto.
3. Alla morte dei genitori di un missionario sacerdote, questi ha diritto
di celebrare per loro 30 Messe da non computarsi con quelle che già gli
spettano; nello stesso caso, i missionari laici hanno diritto di far celebrare
le 30 Messe a cura della comunità alla quale appartengono.
4. Nel mese di novembre, ogni membro sacerdote celebrerà 3 Messe di
suffragio: una per tutti i confratelli defunti, un'altra per i defunti genitori
dei membri, e una terza per i defunti associati e benefattori dell'Istituto.
CAP. VIII - GOVERNO E STRUTTURE
"Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola a servizio degli altri,
come buoni amministratori di una multiforme grazia di Dio. Chi parla, lo faccia
con parole di Dio; chi esercita un ufficio, lo compia con l'energia ricevuta da
Dio, perché in tutto venga glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo "
I Pt 4,10-11
" I Superiori... esercitino l'autorità in spirito di servizio verso i fratelli,
in modo da esprimere la carità con cui Dio li ama. Reggano i sudditi come figli
di Dio e con rispetto della persona umana... Guidino i membri in maniera tale
che questi nell'assolvere i propri compiti e nell'intraprendere iniziative
cooperino con un'obbedienza attiva e responsabile "
Perfectue Caritatis 14
" Chi chiede di entrare nell'Istituto, liberamente accetta e fa propria quella
scelta che l'Istituto fa tra le possibili forme di vita apostolica e di
esperienza comunitaria, dichiarandosi solidale e corresponsabile con tutti gli
altri del patrimonio di effettivo impegno per la causa dell'evangelizzazione,
come anche delle strutture e norme pratiche che formano la realtà dell'Istituto
".
Documenti Capitolari 149
Criterio fondamentale di strutturazione e governo
C. 71 La strutturazione dell'Istituto e l'esercizio dell'autorità ai vari
livelli sono articolati secondo i principi di corresponsabilità e di
sussidiarietà per il miglior servizio all'attività missionaria.
D. 71 1. Per permettere a tutti i membri di esercitare la loro corresponsabilità
nel governo dell'Istituto, si devono usare tutti i mezzi idonei a tale scopo,
quali il dialogo, gli scambi di vedute, la collaborazione.
2. Ogni Superiore si assuma la responsabilità che gli deriva dalle sue
funzioni e competenze a norma delle Costituzioni e Direttorio Generale,
rispettando quelle degli altri. Pertanto si devono evitare sia le ingerenze
indebite, che le fughe di responsabilità e i ricorsi non necessari o troppo
frequenti alle autorità superiori.
Autorità nell'Istituto
C. 72 1. L'Istituto dipende direttamente dalla Congregazione per
l'Evangelizzazione dei Popoli.
2. L'autorità interna dell'Istituto è esercitata dall'Assemblea Generale,
dal Superiore Generale con il suo
Consiglio, dai Superiori Regionali, dai
Superiori Delegati e locali, coadiuvati dai rispettivi Consigli nell'ambito
delle competenze e funzioni proprie, a norma delle Costituzioni e Direttorio
Generale.
3. Superiori maggiori sono il Superiore Generale, i Superiori Regionali, i
rispettivi Vicari quando ne fanno le veci.
4. Il Superiore ad ogni livello presiede alla comunione dei membri, anima
e guida la comunità stimolando, valorizzando, coordinando e verificando il
lavoro di tutti.
Suddivisione dell'Istituto
C. 73 1. L'Istituto si articola in Circoscrizioni e rispettive comunità locali.
2. Per Circoscrizioni si intendono: le Comunità regionali o Regioni di
missione, le Comunità regionali o Regioni di Istituto, le Delegazioni.
3. L'erezione, soppressione e modifiche di Regioni e Delegazioni spetta al
Superiore Generale con voto deliberativo del Consiglio.
Per le Delegazioni non territoriali è richiesto il voto deliberativo del
Consiglio Plenario.
D. 73 1. La Regione di missione è costituita da una comunità organizzata di
membri, nella quale il servizio dell'autorità è esercitato dal Superiore
Regionale ed ha per scopo principale l'evangelizzazione in un determinato
territorio o ambiente.
2. La Regione di Istituto è costituita da una comunità organizzata di
membri, nella quale il servizio dell'autorità è esercitato dal Superiore
Regionale ed ha per scopo principale il servizio alle missioni mediante l'opera
di animazione, formazione e assistenza ai missionari.
3. La Delegazione è costituita da una comunità organizzata di membri che è
posta sotto l'autorità di un Superiore Delegato, o perché non ha le condizioni
necessarie per essere costituita in Regione (Delegazione
territoriale), o per
motivi particolari dovuti alla sua situazione o ai suoi compiti (Delegazione non
territoriale).
4. Per comunità locale si intende l'insieme di membri che vivono e operano
per le finalità proprie dell'Istituto nell'ambito di una Circoscrizione e che
hanno per responsabile il Superiore locale.
Assemblea Generale
(PC 14;ES II, 1, 2, 18)
C. 74 L'Assemblea Generale, che rappresenta l'insieme dei membri dell'Istituto e
li rende partecipi della vita e del dinamismo di esso, incarna la suprema
autorità collegiale, legislativa e di verifica, a norma delle Costituzioni e
Direttorio Generale, e gode del potere giudiziario.
D. 74 Scopo dell'Assemblea Generale non è solo di legiferare, ma soprattutto di
suscitare un nuovo soffio di vitalità apostolica, nella fedeltà allo spirito
delle origini e nel rinnovamento domandato dalle esigenze del presente.
C. 75 È competenza dell'Assemblea Generale:
1. eleggere il Superiore Generale e il suo Consiglio;
2. rivedere eventualmente le Costituzioni e Direttorio Generale e
promuovere un adeguato rinnovamento, purché siano rispettati il fine, la natura
e l'indole propri dell'Istituto;
3. stabilire norme che obbligano tutti i singoli membri e le comunità
dell'Istituto;
4. sottoporre a verifica generale l'attività missionaria, i compiti e gli
impegni dell'Istituto;
5. formulare orientamenti e programmazioni per il periodo successivo.
C. 76 L'Assemblea Generale si raduna ordinariamente ogni sei anni, non oltre 3
mesi prima o dopo la scadenza della Direzione Generale.
Il Superiore Generale con il Consiglio e l'approvazione della C.E.P.
può indire un'Assemblea Generale straordinaria in circostanze speciali; questa
Assemblea straordinaria può essere richiesta anche dai due terzi delle
Circoscrizioni, in base ad una votazione a maggioranza qualificata di due terzi
dei rispettivi membri.
C. 77 Spetta al Superiore Generale o, in sua mancanza, al Vicario Generale,
convocare l'Assemblea Generale almeno un anno prima della sua apertura,
fissandone il luogo, la data e le modalità di preparazione.
D. 77 1. In preparazione all'Assemblea Generate il Superiore di Circoscrizione e
i deputati eletti raduneranno tutti i membri secondo le norme stabilite nello
Statuto allo scopo di:
a) esprimere il proprio parere sulle questioni che il Superiore Generale
propone di studiare in vista dell'Assemblea Generale;
b) proporre eventuali questioni da inserire nel programma dell'Assemblea
Generale;
c) studiare le questioni importanti che riguardano la Circoscrizione in
relazione all'Assemblea Generale.
2. I Superiori di Circoscrizione faranno pervenire al Superiore Generale
una relazione, approvata dal rispettivo Consiglio, sullo stato anche finanziario
della propria Circoscrizione, in tempo utile perché possa servire alla
preparazione dell'Assemblea Generale. Lo stesso faranno altri uffici od
organismi dell'Istituto, su richiesta del Superiore Generale.
C. 78 a) Sono membri di diritto dell'Assemblea Generale: il Superiore Generale,
i quattro Assistenti Generali e i Superiori Regionali.
b) Sono membri delegati i deputati eletti secondo le norme stabilite nel
Direttorio generale.
D. 78
a) I deputati dell'Assemblea generale sono eletti nelle
circoscrizioni secondo queste proporzioni: uno fino a trenta membri, due fino a
sessanta e tre oltre i sessanta.
b) Un deputato è eletto in loro rappresentanza da tutti i Missionari
Laici, ciascuno dei quali vota sia per i deputati da eleggere nella
circoscrizione a cui appartiene, sia per il deputato rappresentante dei
Missionari Laici.
C. 79 Per l'elezione dei deputati all'Assemblea Generale hanno diritto di voce
attiva e passiva tutti i membri non giuridicamente impediti a norma delle
presenti Costituzioni e Direttorio Generale. Con la lettera di convocazione
dell'Assemblea Generale il Superiore Generale invia ad ogni Superiore di
Circoscrizione la lista degli eleggibili a deputati e le schede elettorali
munite del bollo dell'Istituto.
D. 79 1. I deputati saranno eletti possibilmente entro tre mesi dalla
convocazione dell'Assemblea Generale perché possano organizzare adeguatamente la
preparazione della rispettiva comunità ai lavori dell'Assemblea in sintonia con
le iniziative a ciò promosse dalla Direzione Generale.
2. L'elezione avverrà in Assemblea -- a meno che gli Statuti non
dispongano diversamente -- convocata e presieduta dal Superiore di
Circoscrizione.
3. Per lo svolgimento delle elezioni si osservino le norme stabilite per
le elezioni (cfr. APPENDICE I e II).
4. Nelle Circoscrizioni che eleggono un solo deputato, il supplente è il
missionario che riceve il maggior numero di voti dopo il deputato, purché
ottenga almeno un terzo dei suffragi.
5. In tutti gli altri casi, dopo l'elezione dell'ultimo deputato, si
procede all'elezione dei supplenti con due votazioni, una a maggioranza assoluta
e una relativa.
6. II Superiore notificherà subito i nomi degli eletti agli interessati,
se assenti, agli elettori e alla Direzione Generale.
C. 80 Tutti i membri eletti o di diritto sono obbligati a partecipare
all'Assemblea Generale e non possono arbitrariamente rinunciarvi. Giudice degli
impedimenti alla partecipazione è il Superiore Generale. Se viene meno un
deputato, interviene il primo supplente. Mancando il Regionale, interviene il
Vice regionale.
D. 80 1. La Direzione Generale continua nelle sue funzioni durante l'Assemblea
Generale. Se in questo periodo le si presentassero problemi di particolare
importanza ed urgenza, è opportuno che li sottoponga all'Assemblea Generale
perché li discuta e decida sul da farsi.
2. Presidente dell'Assemblea Generale è il Superiore Generale, il quale
propone l'organizzazione dei lavori assembleari, e i nomi dei redattori dei
verbali. L'Assemblea ha l'autorità di accettare o modificare quanto proposto.
Elegge poi, in base al Regolamento di procedura i membri del Consiglio di
Presidenza, che con il Superiore Generale coordinano i lavori e la direzione
delle sedute; il Segretario e due scrutatori.
3. Il Superiore Generale uscente darà relazione della sua gestione, dello
stato generale e della situazione patrimoniale e finanziaria di tutto
l'Istituto. Analogamente potranno fare i Superiori in rapporto alle loro
circoscrizioni.
Tali relazioni devono essere previamente approvate dai rispettivi
Consigli. L'Assemblea potrà richiedere anche le relazioni di altri uffici od
organismi dell'Istituto.
4. Non solo le Circoscrizioni e le comunità locali, ma qualsiasi membro
dell'Istituto può liberamente far pervenire all'Assemblea Generale i suoi
desideri e proposte direttamente o tramite i propri delegati.
5. L'Assemblea potrà invitare esperti per le diverse materie da trattare;
essi non avranno diritto di voto.
6. L'Assemblea determinerà il modo con cui tutti i membri dell'Istituto
saranno informati dello svolgimento dei suoi lavori, salvo sempre il riserbo per
notizie di carattere delicato o strettamente personale.
C. 81 Per la validità degli atti dell'Assemblea Generale si richiede la presenza
di almeno due terzi dei suoi membri. Le decisioni vengono prese ordinariamente a
maggioranza assoluta, a meno che in casi speciali si stabilisca, a maggioranza
assoluta, una maggioranza di due terzi. Trattandosi di un cambiamento delle
Costituzioni, si richiedono la maggioranza dei due terzi e l'approvazione della
C.E.P.
C. 82 Sono eleggibili alla carica di Superiore Generale i missionari sacerdoti
con almeno 40 anni di età e 10 di appartenenza all'Istituto.
1. Per l'elezione del Superiore Generale: nei primi tre scrutini si
richiede la maggioranza dei due terzi. Nel quarto e quinto scrutinio la
maggioranza assoluta. Se nessuno risultasse eletto, si procederà ad una sesta
votazione di ballottaggio tra i due candidati che nel quinto scrutinio hanno
ricevuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il seniore
per appartenenza all'Istituto e in caso di parità, per età.
Per l'elezione di un Superiore ecclesiastico all'ufficio di Superiore
Generale occorre la maggioranza dei due terzi e la postulazione alla Santa Sede.
2. L'eletto entra subito in carica con la semplice accettazione ed emette
la professione di fede e il giuramento di fedeltà. Della elezione si dà
immediatamente comunicazione alla C.E.P. e a tutto l'Istituto.
3. Se l'eletto non è membro dell'Assemblea, questa rimane sospesa fino al
suo arrivo.
C. 83 Sono eleggibili alla carica di Assistenti Generali i missionari membri
dell'Istituto da almeno 5 anni, salve le disposizioni dell'art. C. 90
riguardanti il Vicario Generale.
1. I quattro Assistenti Generali sono eletti uno per volta in quattro
votazioni successive a maggioranza assoluta nei primi due scrutini. Il terzo
scrutinio verterà sui due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di
voti. A parità di voti, sarà eletto il seniore per appartenenza all'Istituto e
in caso di parità, per età.
2. Il primo Assistente eletto è per diritto Vicario Generale.
3. Gli Assistenti Generali entrano in carica dal momento dell'accettazione
dell'elezione.
4. Se qualcuno degli eletti non è membro dell'Assemblea sarà chiamato ad
intervenirvi e sarà membro a tutti gli effetti.
C. 84 Esaurito il programma e approvato il verbale dell'ultima seduta, il
Presidente mette ai voti la chiusura dell'Assemblea; essa si scioglie dopo che
tutti i membri hanno firmato il verbale.
Sarà mandato alla C.E.P., a riguardo delle decisioni dell'Assemblea
che richiedono la sua approvazione, un rapporto speciale, firmato dal Superiore
Generale e dagli Assistenti.
D. 84 1. Sarà compito della Direzione Generale eletta curare la pubblicazione
degli Atti dell'Assemblea Generale e prendere le iniziative necessarie perché
essi vengano effettivamente conosciuti e accolti da tutti, e messi in pratica da
ciascuno secondo le proprie competenze.
2. Dopo l'Assemblea Generale in ogni Circoscrizione il Superiore con i
deputati radunerà tutti i membri per la presa di coscienza e l'attuazione di
quanto l'Assemblea ha stabilito.
Direzione Generale
(DC 780)
C. 85 La Direzione Generale è composta dal Superiore Generale e da quattro
Assistenti Generali, dura in carica sei anni o fino alla successiva Assemblea
Generale ordinaria.
C. 86 La Direzione Generale ha la funzione di animare e guidare l'Istituto
secondo le norme del diritto universale e proprio, e di coordinare le attività
delle varie comunità nell'ambito degli orientamenti, delle decisioni e scelte
operative fatte dalla Assemblea Generale. In particolare spetta alla Direzione
Generale:
1. decidere la pianificazione a livello generale delle attività, secondo
gli orientamenti dell'Assemblea Generale;
2. verificare che in tutte le scelte operative siano rispettate le linee
date dall'Assemblea Generale;
3. interpretare autorevolmente nei singoli casi sia le norme del
Direttorio Generale che le decisioni e gli orientamenti dell'Assemblea Generale;
4. aiutare concretamente ed efficacemente le Direzioni di Circoscrizione
perché siano in grado di assolvere ai loro compiti senza evasione di
responsabilità;
5. assicurare, attraverso adeguati organi di stampa nelle lingue attuali
dell'Istituto, l'informazione, la riflessione e il dialogo.
Superiore Generale
(CA II,2;DC781)
C. 87 Il Superiore Generale, quale responsabile e animatore di tutto l'Istituto,
segno e promotore dell'unità, ha l'autorità ordinaria su tutte le comunità e sui
singoli membri dell'Istituto, a norma delle Costituzioni e Direttorio Generale.
D. 87 Il Superiore Generale eserciterà la sua autorità in spirito di
collegialità e di sussidiarietà; egli:
1. coordina il lavoro della Direzione Generale, e, sempre salvo il suo
diritto di agire personalmente a norma delle Costituzioni e Direttorio Generale,
cerca, come prassi ordinaria di governo, di pianificare e decidere con i suoi
Assistenti, mettendoli in grado di svolgere il loro compito in spirito di
corresponsabilità e cooperazione;
2. pur avendo la suprema autorità ordinaria immediata su tutto l'Istituto,
cura che siano rispettate le competenze dei Superiori intermedi, favorendo nei
modi più opportuni l'effettiva assunzione ed esercizio delle rispettive
responsabilità, nell'ambito delle Costituzioni e Direttorio Generale;
3. cura 1'informazione, 1'aggiornamento e la formazione permanente, le
relazioni e il dialogo con i singoli e le comunità. Personalmente o per mezzo di
un Assistente Generale, almeno una volta durante il suo mandato, farà la visita
canonica a tutte le Circoscrizioni e ai loro membri;
4. mantiene le relazioni con la Santa Sede, specialmente con la C.E.P., le
Conferenze episcopali, gli altri Istituti missionari e le autorità civili; dà
relazione alla C.E.P. sullo stato e le attività dell'Istituto secondo le
richieste; sottoscrive le convenzioni con i Vescovi; fa conoscere ai membri
dell'Istituto le direttive della Santa Sede e ne cura l'osservanza.
C. 88 1. Il Superiore Generale può essere rieletto solo per un secondo
sessennio.
2. Se il Superiore Generale viene a mancare o dà le dimissioni accettate
dalla C.E.P., il Vicario Generale assume il governo ordinario dell'Istituto e
indice, a norma delle Costituzioni e Direttorio Generale, l'Assemblea Generale
da tenersi entro un anno.
Vicario Generale
C. 89 Il Vicario Generale partecipa della autorità del Superiore Generale e la
esercita nel suo nome. Egli:
1. coadiuva il Superiore Generale nella direzione dell'Istituto secondo le
norme e le facoltà a lui delegate;
2. può dare esecuzione alle decisioni già prese in Consiglio Generale;
3. fa le veci del Superiore Generale quando questi fosse temporaneamente
impedito di esercitare le funzioni del suo ufficio, o fosse assente;
4. tratta gli affari ordinari, in conformità alle istruzioni ricevute dal
Superiore Generale assente;
5. per gli affari straordinari si rivolgerà tempestivamente al Superiore
Generale dopo averne trattato con gli Assistenti e si atterrà alle sue
disposizioni; nei casi urgenti può prendere decisioni con il Consiglio,
notificandole subito al Superiore Generale.
C. 90 Il Vicario Generale deve essere sacerdote e dura in carica sei anni; se
viene a mancare o dà le dimissioni, il Superiore Generale e i rimanenti
Assistenti eleggono collegialmente un nuovo Assistente, e poi il Superiore
Generale con i Consiglieri eleggono collegialmente il nuovo Vicario Generale
nella persona di uno degli Assistenti.
Assistenti Generali
C. 91 Gli Assistenti Generali coadiuvano il Superiore Generale nel governo
ordinario dell'Istituto; essi procureranno di essere uniti di mente e di cuore
al Superiore Generale.
D. 91 1. Gli Assistenti Generali sono corresponsabili di tutta la vita e
l'attività dell'Istituto, ma è bene che ognuno di essi sia incaricato di seguire
particolari campi di attività e/o aree geografiche.
2. Per assolvere convenientemente ai doveri del proprio ufficio, gli
Assistenti Generali non possono assumere cariche o impieghi incompatibili con il
proprio ufficio, a giudizio del Superiore Generale.
C. 92 Gli Assistenti Generali durano in carica sei anni. Se un Assistente
Generale viene a mancare o per legittimi motivi cessa dal suo ufficio, il
Superiore Generale e gli altri Assistenti eleggono collegialmente un nuovo
Assistente, che rimane in carica fino alla seguente Assemblea Generale.
Anche per l'accettazione delle dimissioni, trasferimento o rimozione
dall'incarico di un Assistente o del Vicario Generale, è richiesto il voto
collegiale.
Consiglio generale
C. 93 I1 Consiglio generale, che è la riunione di fatto dei membri della
Direzione Generale, è l'espressione concreta e ordinaria dello spirito di
corresponsabilità che deve animare il governo centrale dell'Istituto.
C. 94 I1 Consiglio generale è presieduto dal Superiore Generale o in sua assenza
dal Vicario Generale. Si riunisce su proposta del Superiore Generale o su
richiesta di almeno due Assistenti.
Per la legittimità delle decisioni sulle materie riservate al Consiglio o
comunque in esso trattate è richiesta la presenza di almeno tre membri, compreso
il Superiore Generale o il Vicario Generale a norma dell'art. C. 89, 3, 4.
D. 94 Ordinariamente al Consiglio sarà presente il Segretario Generale per
aiutare nelle modalità tecniche e redigere il verbale di ogni adunanza, che
verrà letto, approvato e firmato al principio della seduta successiva.
C. 95 È materia di Consiglio ciò che come tale il Superiore propone o almeno due
Assistenti richiedono, salve le norme dell'art. C. 97.
D. 95 L'ordine del giorno circa le cose da trattare deve essere comunicato ai
membri del Consiglio in tempo utile per una conveniente preparazione. È dovere
di ogni membro della Direzione Generate informare gli altri e tenersi informato
circa gli affari da trattare in Consiglio.
C. 96 Nelle decisioni per le quali gli Assistenti hanno voto deliberativo è
necessario il consenso del Consiglio generale espresso a maggioranza dei voti.
D. 96 Il voto sarà espresso in forma segreta nei casi contemplati dall'art. C.
97, 1, 4, 7, o su richiesta di un Assistente. Tutti coloro che in qualsiasi modo
partecipano al Consiglio sono obbligati al segreto finché le decisioni non siano
state pubblicate, e devono usare discrezione su quanto è stato trattato in
Consiglio.
C. 97 Oltre ai casi espressamente indicati in altri articoli, gli Assistenti in
Consiglio hanno voto deliberativo anche nelle seguenti materie:
1. Casi in cui il Superiore Generale intende comandare e richiedere
l'obbedienza in virtù della Promessa definitiva.
2. Accettazione di nuovi campi di lavoro; ratifica delle convenzioni con i
Vescovi diocesani.
3. Destinazione di membri alle Circoscrizioni, loro trasferimenti e
richiamo in patria.
4. Conferma dell'elezione dei Superiori Regionali e rispettivi Vice
regionali e accettazione delle loro dimissioni, trasferimento o rimozione
dall'ufficio; conferma dei Consiglieri regionali e approvazione degli Statuti
regionali.
5. Nomina dell'economo Generale, Rappresentanti legali, Segretario
Generale, Superiori Delegati, Superiori e professori dei seminari maggiori,
responsabili di uffici o organismi a livello di Direzione Generale, accettazione
di dimissioni, trasferimento o rimozione dall'ufficio delle stesse persone.
6. Scelta del luogo dove tenere l'Assemblea Generale se è fuori della Casa
Generalizia.
7. Ammissione alla Promessa definitiva e agli Ordini; dimora fuori
dell'Istituto per oltre un anno e concessione della dispensa dalla Promessa
definitiva ed eventuale riammissione.
8. Costruzione di nuovi edifici; investimenti di capitali, contratti
finanziari importanti, prestiti, alienazioni, ipoteche, gravami e debiti,
secondo le norme del diritto universale.
9. Approvazione dei bilanci annui preventivi e consuntivi dell'economato
generale, ripartizioni di sussidi
10. Ogni affare grave e straordinario che per diritto universale richiede
l'approvazione della Santa Sede.
11. Convocazione dell'Assemblea Generale e del Consiglio Plenario in
circostanze straordinarie.
Uffici e organismi a livello di Direzione Generale
C. 98 Per rendere più efficiente il governo dell'Istituto ed assicurare la
continuità che il lavoro tecnico comporta, il Superiore Generale e il Consiglio
sono coadiuvati in modo particolare dalla Segreteria generale, dall'Economato
generale e da altri uffici ed organismi che potranno essere costituiti secondo
le necessità.
D. 98 Circa le competenze di detti uffici ed organismi, oltre a quanto è detto
altrove per alcuni di essi, si terrà presente ciò che segue:
1. Il Segretario Generale, l'Economo Generale e i titolari degli uffici e
organismi costituiti sono nominati e restano in carica a beneplacito del
Superiore Generale con il Consiglio.
2. Il Segretario Generale è segretario del Consiglio Generale, cura la
compilazione degli atti e lettere ufficiali, la conservazione dei documenti, la
compilazione dello schedario anagrafico dei membri e altri lavori che il
Superiore crederà opportuno affidare. Normalmente è anche incaricato di trattare
presso la Santa Sede le questioni che gli vengono affidate, secondo le
istruzioni del Superiore Generale.
3. L'Economo Generale, sotto la guida e la verifica del Superiore Generale
con il Consiglio, ha il controllo tecnico dell'amministrazione dei vari settori
economici dell'Istituto e amministra i beni mobili ed immobili del Fondo
Generale di Istituto.
4. Altri uffici e persone che collaborano con il Superiore Generale e
Consiglio sono:
a) Il Rappresentante legale, che rappresenta l'Istituto in tutti gli atti
legati e amministrativi che lo richiedono.
b) Il Direttore dell'Ufficio Ricerche Storiche, che cura la raccolta e la
pubblicazione di documenti e studi riguardanti la storia e le tradizioni
dell'Istituto.
c) L'Archivista, che ha la cura dell'archivio storico ed è membro di
diritto dell'Ufficio Ricerche Storiche.
d) Il Postulatore, che è incaricato dei lavori inerenti alle cause di
beatificazione e canonizzazione.
e) Eventuali altri uffici e organismi per determinati compiti, che saranno
costituiti dalla Direzione Generale, la quale ne preciserà la struttura e le
competenze.
5. Alla scadenza della Direzione Generale, i membri della Segreteria e
dell'Economato generale, e degli altri uffici che collaborano con il Superiore
generale e Consiglio presenteranno le dimissioni alla nuova Direzione generale,
che potrà riconfermarli o incaricarli degli atti di ordinaria amministrazione,
fino all'eventuale nomina di altri titolari.
Consiglio Plenario
C. 99 Il Consiglio Plenario è la riunione del Superiore Generale, degli
Assistenti Generali e dei Superiori di Circoscrizione: è convocato e presieduto
dal Superiore Generale.
Normalmente è un organo consultivo. Ha potere deliberativo nelle
questioni demandategli dal Superiore Generale con il consenso del Consiglio e
nei casi previsti dalle Costituzioni/Direttorio Generale.
D. 99 1. Il Consiglio Plenario viene convocato di norma ogni due anni; per
circostanze particolari il Superiore Generale, con il consenso del suo Consiglio
ed udito il parere dei Superiori di Circoscrizione, potrà fare una convocazione
straordinaria.
2. Il Consiglio Plenario ha la funzione di:
a) verificare l'applicazione e l'esecuzione degli orientamenti e delle
decisioni dell'Assemblea Generale;
b) offrire alla Direzione Generale elementi per la programmazione
dell'attività dell'Istituto e della distribuzione del personale, partendo dalla
programmazione delle Circoscrizioni e fissando priorità per la pianificazione;
c) stimolare la comunicazione e lo scambio delle esperienze tra
Circoscrizioni.
3. Il Superiore Generale, udito il parere del Consiglio, stabilisce la
data dell'inizio e della fine del Consiglio Plenario e, sentiti i Superiori,
prepara l'agenda dei lavori, inviandola a tutti i membri del Consiglio Plenario
almeno tre mesi prima della riunione, e richiedendo la consultazione delle
rispettive comunità. Argomenti non previsti potranno essere discussi durante il
Consiglio Plenario su proposta di almeno cinque membri.
4. Le conclusioni del Consiglio Plenario saranno comunicate a tutti i
membri dell'Istituto.
Norme per tutte le Direzioni Regionali
C. 100
Ogni Direzione Regionale è composta dal Superiore Regionale e dai
Consiglieri, di cui uno diventa Vice regionale a norma degli Statuti di ciascuna
Regione. Il Regionale e il Vice regionale devono essere sacerdoti e membri
dell'Istituto da almeno cinque anni.
C. 101
Il Superiore Regionale ha autorità su tutti i membri della comunità
regionale e su ciascuna comunità minore di essa e la esercita a norma di queste
Costituzioni e Direttorio Generale e dello Statuto regionale.
D. 101
1. Il Superiore Regionale è pure il rappresentante ufficiale
dell'Istituto e del Superiore Generale, sia rispetto ai membri e alle comunità
della propria Regione, sia nei riguardi degli esterni. Ha cura dei missionari in
quanto membri dell'Istituto e deve salvaguardare le esigenze missionarie di
ciascuno e le finalità dell'Istituto.
2. Ha il compito e l'autorità di verificare che le scelte, anche quelle
fatte da tutta la comunità, siano in sintonia con le scelte generali
dell'Istituto e le direttive della Chiesa particolare.
3. Cura in particolare di essere animatore della comunità; sarà pertanto
suo primo dovere informare e sensibilizzare i confratelli sui principali
problemi comuni e sugli interessi di tutto l'Istituto, cercando insieme con essi
la volontà di Dio e coinvolgendoli nelle decisioni riguardanti l'intera
comunità.
4. Almeno una volta all'anno visiterà le comunità ed i singoli membri
della Regione, secondo un piano prestabilito e d'accordo con il suo Consiglio.
Per stimolare 1a corresponsabilità e l'impegno nelle attività e nei servizi
della comunità, organizzerà almeno una volta all'anno, a norma dello Statuto
regionale, un'assemblea di tutti i membri o dei rappresentanti delle varie
comunità minori e settori.
5. Terrà regolarmente informata la Direzione Generate degli orientamenti,
scelte e decisioni della comunità, anche inviando i verbali dei Consigli e delle
Assemblee regionali e i bilanci preventivi e consuntivi approvati. Sottoporrà
alla sua approvazione ogni decisione che coinvolga in qualche modo tutto
l'Istituto.
6. Per gli atti legati e amministrativi che lo richiedono, si serve di un
Rappresentante legale.
7. Il Superiore Regionale non può assumere cariche incompatibili con il
suo ufficio.
C. 102
1. Il Superiore Regionale viene eletto dai membri della comunità
regionale normalmente tra i membri della Regione, dura in carica quattro anni, è
rieleggibile una sola volta. L'elezione viene indetta dal Superiore Generale tre
mesi prima della scadenza del Superiore Regionale in carica. Spetta al Superiore
Generale, con voto deliberativo del Consiglio, confermare l'elezione e
determinare la data, non oltre due mesi dalla elezione, in cui il nuovo
Superiore incomincerà ad esercitare le funzioni.
2. Per eleggere come Superiore Regionale un membro di un'altra Regione si
richiedono una votazione a maggioranza di due terzi e la conferma del Superiore
Generale che sentirà il parere della Direzione Regionale interessata.
D. 102
1. Le elezioni - a meno che lo Statuto regionale non dica
diversamente - avvengono in Assemblea regionale convocata e presieduta dal
Superiore Regionale uscente, il quale manderà poi alla Direzione Generale il
documento con i risultati ufficiali delle elezioni firmato dal Segretario e dai
due scrutatori.
2. Quando nell'elezione a Superiore di una Regione, nel primo scrutinio
compare il nome di un membro di un'altra Circoscrizione, il Presidente ricorderà
ai votanti che il candidato, per essere eletto, ha bisogno dei due terzi dei
voti a norma dell'art. C. 102, 2. Se nel secondo scrutinio questi ottiene la
maggioranza qualificata, risulterà eletto; diversamente verrà eliminato, e la
votazione ricomincerà da capo.
C. 103
L'elezione dei Consiglieri regionali avviene durante la stessa
Assemblea che elegge il Superiore Regionale, salvo prescrizioni particolari.
Spetta al Superiore Generale confermare la scelta del Vice regionale e dei
Consiglieri.
D. 103
1. II Vice regionale collabora con il Superiore Regionale con i
poteri da lui conferitigli, e lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo
impedimento.
2. I Consiglieri assistono il Superiore Regionale nella direzione della
comunità a norma dello Statuto regionale. Per assolvere meglio i suoi compiti,
il Superiore Regionale li potrà incaricare di seguire un particolare campo di
lavoro e strutturare, d'accordo con loro, la Regione in determinati settori, a
norma dello Statuto regionale.
3. I Consiglieri durano in carica quanto il Superiore Regionale.
C. 104
1. In caso di impedimento permanente, di dimissioni, trasferimento o
rimozione del Superiore Regionale, il Superiore Generale, al quale spetta il
giudizio definitivo della presenza di tali impedimenti e l'accettazione delle
dimissioni, indirà nuove elezioni a norma delle Costituzioni e Direttorio
Generale.
2. Il Vice regionale convocherà l'assemblea regionale e si procederà
all'elezione del nuovo Superiore secondo l'art. D. 102.
3. Nel frattempo il Vice regionale curerà l'amministrazione ordinaria
della Comunità regionale.
4. In caso di impedimento permanente, di dimissioni e trasferimento del
Vice regionale o di un Consigliere regionale riconosciuti e accettati dal
Superiore Generale con il Consiglio, il Superiore Regionale provvederà alla loro
sostituzione a norma dello Statuto regionale.
C. 105
In caso di dimissioni o rimozione di una Direzione Regionale, il
Superiore Generale indirà entro un anno nuove elezioni e nominerà con voto
deliberativo del suo Consiglio un Delegato che curerà l'ordinaria
amministrazione della Regione e convocherà l'assemblea regionale elettiva
secondo lo Statuto regionale.
Assemblee regionali
C.
ha
di
il
106
L'Assemblea regionale viene convocata almeno una volta all'anno ed
lo scopo di favorire la conoscenza, l'informazione e la responsabilizzazione
tutti i membri della Regione ravvivando lo spirito apostolico e promuovendo
rinnovamento.
D. 106
1. Il Superiore Regionale convocherà l'Assemblea con almeno tre mesi
di anticipo, comunicando luogo, data e ordine del giorno approvati dal
Consiglio.
2. L'assemblea:
a) elegge il Superiore Regionale e, dove è il caso, il Consiglio a norma
dello Statuto regionale;
b) definisce lo Statuto regionale o le sue modifiche, da sottoporre
all'approvazione del Superiore Generale;
c) definisce i termini delle Convenzioni da proporre all'approvazione del
Superiore Generale e dei Vescovi;
d) negli altri casi agisce come organo consultivo a meno che lo Statuto
non preveda diversamente o il Superiore Regionale, con il consenso del
Consiglio, la chiami a decidere con voto deliberativo su determinate materie "
ad modum actus ".
3. Sono materie di informazione all'Assemblea regionale perché si esprima
in modo consultivo:
a) la programmazione generale delle attività;
b) l'apertura e chiusura di attività rilevanti e di comunità;
c) l'economia regionale;
d) la relazione del Superiore Regionale all'Assemblea Generale e
l'elaborazione di revisioni e proposte che i deputati regionali presenteranno
all'Assemblea Generale.
C. 107
In ogni Direzione Regionale il voto deliberativo del Consiglio è
richiesto nei seguenti casi:
1. erezione o soppressione di comunità locali od altre opere speciali a
norma del C. 111;
2. nomina, rimozione, giudizio di impedimento permanente, accettazione di
dimissioni dell'economo Regionale, Rappresentante legale, dei Superiori e
responsabili locali di settori d'attività;
3. approvazione dei bilanci annuali preventivi e consuntivi e della
relazione patrimoniale e finanziaria annuale alla Direzione Generale;
4. richiesta alla Direzione Generale dell'autorizzazione a procedere negli
affari di straordinaria amministrazione;
5. determinazione dell'assegno ai membri e delle modalità di
sostentamento, assistenza medica e altre spese per studi e viaggi;
6. richiesta di personale alla Direzione Generale e designazione dei
membri ai diversi posti e uffici;
7. permesso di dimorare fuori delle comunità dell'Istituto a norma del C.
63, 1.
Statuto regionale
C. 108
Ogni comunità regionale si darà un proprio Statuto regionale le cui
norme particolari, nell'ambito delle norme generali delle Costituzioni, dovranno
assicurare l'effettivo perseguimento delle finalità proprie e dei compiti
specifici di ciascuna Regione. Spetta alla Direzione Generale approvare lo
Statuto regionale.
Norme per le Delegazioni
C. 109
Alle Delegazioni si applicano, in genere, le disposizioni
riguardanti le Comunità regionali con le seguenti particolarità:
1. la nomina del Superiore Delegato e dei Consiglieri spetta al Superiore
Generale con il Consiglio, uditi i membri della Delegazione;
2. il Superiore Delegato ha autorità sulla comunità e gode dei poteri
espressamente concessigli nell'atto di nomina;
3. dura in carica per il tempo stabilito al momento della nomina.
Opere direttamente dipendenti dalla Direzione Generale
C. 110
Dipendono direttamente dalla Direzione Generale le comunità di
formazione a livello di seminario maggiore ed altre opere che la stessa
Direzione credesse opportuno, dopo aver consultato le Direzioni di
Circoscrizione interessate.
D. 110
1. I membri addetti a queste comunità od opere vengono normalmente
destinati dal Superiore Generale con il Consiglio alla Circoscrizione nel cui
ambito si trova la comunità di formazione o l'opera.
2. I membri addetti a comunità od opere direttamente dipendenti dalla
Direzione Generale dovranno rispettare le norme che il Superiore della
Circoscrizione nel cui ambito si trovano può dare circa le relazioni con
l'esterno.
Comunità locali
C. 111
1. Spetta al Superiore Regionale con voto deliberativo del suo
Consiglio costituire o sopprimere ufficialmente comunità locali od altre opere
speciali, udito il parere della Direzione Generale e salvi i diritti del Vescovo
diocesano.
2. I1 Superiore della comunità locale è nominato dal Regionale, dopo
conveniente consultazione. In casi particolari, purché non si tratti di comunità
formative, la Direzione Regionale può concedere che il Superiore locale venga
eletto dai membri della stessa comunità: l'elezione dovrà essere confermata dal
Superiore Regionale con il Consiglio.
3. Il Superiore locale dura in carica tre anni, salvo il bene della
comunità o la richiesta di personale altrove consigli la rimozione o il
trasferimento, e può essere riconfermato per un secondo triennio.
D. 111
1. Anche nelle Circoscrizioni dove non si costituiscono comunità
locali, lo Statuto dia indicazioni perché i membri che vivono ed operano in uno
stesso luogo o ambiente esprimano la dimensione comunitaria della nostra
famiglia di apostoli.
2. Il Superiore locale sarà aiutato da Consiglieri eletti dai membri della
comunità locale e confermati dal Superiore Regionale con il Consiglio. I
Consiglieri durano in carica quanto il Superiore locale.
CAP. IX -
BENI ECONOMICI
" Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro, né
argento, né moneta di rame nelle vostre cinture, né bisaccia da viaggio, né due
tuniche né sandali, né bastone, perché l'operaio ha diritto al suo nutrimento "
Mt 10,9-10
" Gli istituti stessi, tenendo conto delle condizioni dei singoli luoghi,
cerchino di dare una testimonianza quasi collettiva della povertà, e volentieri
destinino qualche parte dei loro beni per le altre necessità della Chiesa e per
il sostentamento dei poveri "
Perfectue Caritatis 13
" Quanto a superare le enormi spese, che si richiedono per i viaggi e per il
primo stabilimento della Missione, la Casa ha messo la sua fiducia nella
Provvidenza, in modo però da non credersi dispensata da tutte quelle pratiche di
cristiana prudenza, che sono volute per ben cooperare alle disposizioni di Dio
".
Proposta 80
" Non diamo al danaro troppo valore come mezzo di apostolato. Intendiamo bene la
giusta forza di questa parola: troppo. I1 Vangelo non farà molta strada
appoggiato alle grucce del danaro, e se pure sembrerà progredire, non sarà
progresso duraturo e verace ".
Virtù Apostotiche 106
Principi generali
(Lc 12, 22ss; 16, 11-12; GS 70, 72; PC 13; PO 17; ES II, 23; DC 819ss)
C. 112
L'Istituto acquista, possiede, usa, amministra ed aliena i beni
economici solo nella misura e nelle esigenze richieste per svolgere la sua
attività missionaria e garantire convenienti servizi di animazione, formazione e
assistenza ai missionari.
D. 112
1. L'Istituto nel suo insieme, la Direzione Generale, le
Circoscrizioni, le varie comunità ed i singoli membri, riconoscendosi quali
strumenti nelle mani di Dio per l'opera di evangelizzazione, porranno la loro
fiducia anzitutto nella Provvidenza e non nella sicurezza economica. Eviteranno
perciò ogni forma di capitalizzazione ed uso dei beni economici mobili ed
immobili che sia in contrasto con le esigenze della povertà apostolica, tanto
nello stile di vita personale e comunitaria quanto nelle strutture e nelle
opere.
2. Perché la povertà apostolica venga vissuta in concreto e a tutti i
livelli, è necessario che i singoli missionari, le varie comunità, le
Circoscrizioni e tutto l'Istituto compiano una seria e periodica verifica circa
l'entità e l'uso dei beni economici, tenendo conto della situazione socioeconomica degli ambienti in cui operano e delle scelte delle Chiese particolari.
In particolare:
a) I membri dell'Istituto non si concedano comodità o privilegi in
contrasto con le condizioni dei confratelli o della gente comune tra cui vivono;
accettino di confrontarsi con gli altri circa il possesso e l'uso dei beni
economici, a norma delle Costituzioni e Direttorio Generale e degli Statuti;
siano coscienziosi nel rispettare le intenzioni dei benefattori.
b) Ogni Comunità regionale e locale, in occasione della programmazione
economica, esamini se agisce veramente in conformità alla nostra finalità
missionaria e allo spirito apostolico nella gestione e destinazione delle
risorse economiche.
c) Per tutto l'Istituto tale verifica verrà fatta in occasione
dell'Assemblea Generale e del Consiglio Plenario; allo scopo, prima di dette
riunioni, il Consiglio Generale dell'Economia esaminerà la situazione economica
di tutto l'Istituto e presenterà una relazione critica dei vari bilanci.
3. È segno di povertà evangelica dedicarsi al proprio lavoro missionario
confidando nell'aiuto della Provvidenza ed accogliere il contributo finanziario
che le comunità cristiane offrono come segno di partecipazione all'opera di
evangelizzazione.
4. Qualsiasi lavoro dei membri dell'Istituto va considerato non solo in
termini puramente economici o in vista di bisogni personali, ma in riferimento
all'attività missionaria nel quadro della natura e delle esigenze fondamentali
dell'Istituto. Così il lavoro retribuito non va ricercato per rendersi
economicamente indipendenti ma potrà essere assunto come una forma di presenza
missionaria quando nella situazione concreta è ritenuto tale anche dal Vescovo e
dalla comunità P.I.M.E. locale, d'accordo con i quali si dovrà pure disporre
della retribuzione ricevuta.
Corresponsabilità e compartecipazione
(DC 833ss)
C. 113
Nel P.I.M.E. tutti i membri, ciascuno secondo il proprio ruolo, sono
corresponsabili nel provvedere e gestire i beni economici e partecipano alla
maturazione delle decisioni relative alle gestioni economiche a norma delle
Costituzioni e Direttorio Generale.
D. 113
1. Poiché l'attività missionaria e i servizi essenziali
dell'Istituto sono diritto e dovere di tutti i membri, il compito di provvedere
alle necessità di vita e di lavoro non ricade soltanto sui Superiori ed i
responsabili dell'economia, ma è un preciso impegno di tutti e dei singoli
membri.
D'altra parte, ogni comunità si preoccupi che i singoli membri ricevano il
sostentamento e l'assistenza adeguati ai bisogni e alle giuste esigenze delle
persone, nel contesto della situazione socio-economica locale.
2. Nelle comunità locali i Superiori, almeno una volta all'anno,
informeranno i membri circa la situazione economica e promuoveranno incontri per
studiare assieme nuove iniziative con cui provvedere ed amministrare i beni
economici.
3. Nelle Circoscrizioni, specie in occasione delle assemblee, il Superiore
avrà cura di tenere informati i membri sull'andamento economico della comunità e
di sollecitarne il parere e la collaborazione per formulare progetti e stabilire
programmazioni straordinarie.
4. A loro volta i membri e i responsabili delle comunità ed opere delle
Circoscrizioni si impegneranno a far conoscere i propri piani e le risorse di
cui dispongono; ad usare dei loro beni economici tenendo conto della
programmazione della comunità P.I.M.E. e della diocesi; a contribuire nella
costituzione di eventuali fondi. In tutto questo seguiranno scrupolosamente le
norme degli Statuti.
5. La Direzione Generale cercherà di suscitare la corresponsabilità nel
campo economico mediante un'opportuna informazione sulla situazione economica
generale e sull'uso dei fondi per particolari scopi, chiedendo pareri a persone
od organismi competenti dell'Istituto per decisioni di straordinaria importanza
e stimolando Circoscrizioni e comunità minori a tendere verso l'autosufficienza
economica.
Proprietà e beni dell'Istituto
(DC 825)
C. 114
1. L'Istituto ha il diritto di acquistare, possedere, usare,
amministrare ed alienare beni economici, sia mobili che immobili, secondo i
principi e nei limiti stabiliti dal diritto universale e dalle Costituzioni e
Direttorio Generale.
2. Il patrimonio dell'Istituto è unico e collettivo e la sua proprietà
appartiene all'Istituto intero.
3. Il patrimonio è amministrato in un Fondo Generale di Istituto e nelle
singole Circoscrizioni secondo le rispettive competenze, a norma del diritto
universale e di quello proprio.
D. 114
1. Il Fondo Generale di Istituto ha lo scopo di realizzare
un'adeguata distribuzione dei beni, secondo le necessità e finalità
dell'Istituto e di evitare accumulazione di capitali.
2. II Fondo è formato dai beni ad esso assegnati al momento della sua
costituzione; dai beni immobili donati all'istituto e dalle eredità intestate
all'Istituto; da donazioni spontanee al Fondo stesso e da contributi delle
Circoscrizioni. È regolato da uno Statuto approvato dal Superiore Generale con
il Consiglio.
3. L'amministrazione del Fondo è affidata all'Economato generale.
4. L'assegnazione dei beni del Fondo è compito della Direzione Generale,
dei Superiori Regionali e Delegati a norma dello Statuto.
5. Le Circoscrizioni amministrano e usano i beni loro affidati per il
raggiungimento delle loro finalità secondo le Costituzioni e Direttorio
Generale.
Proprietà e beni dei singoli
(DC 832)
C. 115
1. Ogni missionario ritiene la proprietà, l'amministrazione e l'uso
di ciò che possiede o di cui entra in possesso a titolo strettamente personale a
norma delle Costituzioni e Direttorio Generale. Tuttavia, nell'esercizio di
questo diritto, si deve preoccupare di rispettare le esigenze della povertà
apostolica e della vita comunitaria.
2. I proventi di uffici e funzioni approvati dal Superiore competente
saranno messi per intero a disposizione della comunità a cui il missionario
appartiene. Nessuno può dedicarsi di propria iniziativa ad un lavoro stabile e
retribuito tenendo per sé i frutti o utilizzando beni destinati all'apostolato a
proprio vantaggio (cfr. C. 68, 2, 7).
D. 115
1. Ogni donazione di qualunque tipo e da qualsiasi parte provenga
deve essere assegnata secondo le intenzioni dei benefattori. Nel dubbio se sia
fatta ad un missionario come persona privata, oppure alla missione o comunità
cui appartiene, si presume che sia della missione o comunità.
2. I beni dei missionari depositati presso l'Istituto sono considerati
beni dati e gestiti " intuitu missionis " o per l'apostolato in genere. I beni
strettamente personali dovranno essere specificamente dichiarati tali.
Economi e Procuratori si faranno premura di chiedere agli interessati le
necessarie specificazioni, mancando le quali riterranno " intuitu missionis " le
somme date in amministrazione.
3. L'amministrazione e l'impiego dei beni non strettamente personali
affidati ai singoli saranno aperti alla possibilità di controllo da parte dei
Superiori competenti.
4. L'Istituto non è per nulla responsabile dei debiti e degli oneri che i
membri contraessero di propria iniziativa.
5. Le richieste di sovvenzioni presentate ai nostri organismi di aiuto e
al Fondo Generale di Istituto saranno prese in considerazione solo se approvate
dal Superiore di Circoscrizione, il quale diventerà responsabile e garante che
il denaro concesso sia realmente usato secondo lo scopo per cui fu chiesto.
6. Ogni membro dell'istituto faccia tempestivamente il testamento, valido
anche secondo il diritto civile, depositandolo presso l'Economato della
Circoscrizione o notificando ad esso dove l'ha depositato. Salve contrarie
disposizioni testamentarie e i diritti degli eredi legittimi, quanto di
personale il missionario lascia è della Circoscrizione a cui appartiene.
Servizi d'interesse generale o per casi straordinari
(DC 841-844)
C. 116
È compito della Direzione Generale assicurare i servizi d'interesse
generale che superano l'ambito e le possibilità delle singole Circoscrizioni o
sono richiesti da situazioni di emergenza.
D. 116
1. La Direzione Generale, oltre a provvedere ai bisogni economici
inerenti al suo funzionamento e a quello degli enti da essa direttamente
dipendenti, assicurerà servizi quali: studio delle lingue europee per i
destinati; viaggi per raduni generali previsti dalle Costituzioni o indetti da
essa; ospitalità ai missionari di passaggio nella Casa Generalizia; corsi
generali di formazione permanente e studi particolari richiesti o approvati
dalla Direzione Generale, salve le convenzioni delle Circoscrizioni di missione.
2. In vista di tali servizi la Direzione Generale amministra beni
destinati a tale scopo dai benefattori o assegnati dal Fondo Generale di
Istituto. Amministra inoltre attraverso l'Economo Generale il Fondo Generale di
Istituto per realizzare una giusta ripartizione di risorse fra Circoscrizioni,
comunità, singoli e per intervenire in casi di emergenza e per aiuti speciali.
Responsabili della politica economica
(DC 862, 864)
C. 117
La politica economica ai diversi livelli è decisa dal rispettivo
Superiore con il proprio Consiglio, udito il parere dell'economo.
D. 117
1. La Direzione Generale decide la politica economica generale
dell'Istituto, tenendo conto degli orientamenti e delle decisioni dell'Assemblea
Generale, salve restando le norme del diritto universale. La Direzione della
Circoscrizione nel decidere la politica economica della propria Regione dovrà
rispettare le direttive della Direzione Generale. Il Superiore della comunità
locale formulerà la politica economica comunitaria tenendo presenti le
indicazioni della Direzione e dello Statuto della Circoscrizione.
2. Gli Economi eseguono la politica economica stabilita dalle Direzioni
competenti tenendosi in stretto contatto con esse.
3. I Superiori delle Circoscrizioni aventi in comune interessi e problemi
di economia promuovano, d'accordo con la Direzione Generale, incontri a
carattere tecnico-consultivo dei responsabili del settore allo scopo di
impostare e coordinare l'attività economica, dare suggerimenti per una politica
economica comune, trovare modi per concretizzarla, controllare l'applicazione di
detta politica.
4. Per gli atti di amministrazione straordinaria, determinati dal
Direttorio Generale dell'Economia, i responsabili della politica economica
dovranno avere l'approvazione delle competenti autorità, a norma del diritto
universale e dell'articolo C. 97, 8.
Strutture economiche ai vari livelli
(DC 861)
C. 118
L'organizzazione economico-finanziaria comprende, a livello
generale: l'Economato generale e il Consiglio Generale dell'Economia; a livello
di Circoscrizione: l'Economato di Circoscrizione e il Consiglio di
Circoscrizione dell'Economia; a livello nazionale o regionale: il Rappresentante
legale; a livello di comunità locale: l'Economo locale.
D. 118
1. L'amministrazione ai vari livelli sia tenuta secondo un metodo
unico, chiaro e facile da verificare, che sarà stabilito dal Consiglio Generale
dell'Economia.
2. Gli Economi dovranno avere un'adeguata competenza tecnica per acquisire
e aggiornare la quale sia i Superiori che gli interessati si sentiranno
realmente impegnati. Si avvarranno opportunamente dell'aiuto di esperti e di
revisori dei conti.
3. A qualsiasi livello di amministrazione si faccia un inventario dei beni
e degli impegni, firmato dagli Economi e dai Superiori competenti. Esso verrà
aggiornato ogni due anni ed includerà, oltre ai beni immobili, anche altri beni
di valore in uso nella comunità (mezzi di trasporto, biblioteche, libri e
oggetti di valore, opere d'arte o di valore storico per l'Istituto, ecc.). Una
copia sarà inviata all'Economato di ordine superiore.
4. Per promuovere un'effettiva programmazione economica, ogni comunità a
qualsiasi livello presenti in tempo utile il bilancio preventivo annuale
all'approvazione della Direzione immediatamente superiore.
5. Eventuali procure possono essere stabilite dai Superiori competenti
qualora siano richieste dal servizio missionario e dalla assistenza a membri e
comunità dell'Istituto.
Economato Generale
(DC 872-873)
C. 119
L'Economato generale è un organo tecnico-operativo alle dipendenze
della Direzione Generale per coordinare l'amministrazione del patrimonio di
Istituto e dei beni ad esso affidati.
Esso è diretto da un Economo Generale coadiuvato da uno o più
collaboratori di cui uno è Vice economo generale.
D. 119
1. I membri dell'Economato generale sono nominati dalla Direzione
Generale e restano in carica a beneplacito della medesima.
2. L'Economo Generale cura:
a) l'amministrazione dei beni mobili e immobili assegnati al Fondo
Generale di Istituto;
b) il controllo tecnico dell'amministrazione dei vari settori economici
dell'Istituto e dell'opera dei Rappresentanti legali;
c) lo studio e la ricerca sui problemi economici e amministrativi
dell'istituto come tale.
3. I suoi compiti sono, tra l'altro, i seguenti:
a) amministrare depositi e beni affidati sia da singoli che da comunità;
b) fare acquisti e spedizioni;
c) aiutare a svolgere le pratiche per passaporti, visti e viaggi;
d) aiutare nella compilazione tecnica dei progetti presentati dalle
missioni e inoltrati agli enti di assistenza;
e) curare, in collaborazione con le Circoscrizioni, le pratiche inerenti
alle necessità di assistenza di tutti i membri.
4. Per gli atti di amministrazione straordinaria la decisione spetta alla
Direzione Generale; l'Economo Generate esporrà la situazione relativa alle
questioni in causa ed eseguirà poi le decisioni prese dalla Direzione Generate.
5. L'Economo Generale rappresenta l'Istituto nei rapporti amministrativi
presso gli enti ecclesiastici e civili, se necessario tramite i Rappresentanti
legali.
6. Ogni anno, in base alle relazioni che esigerà per tempo dai Superiori
di Circoscrizione, l'Economo Generale presenterà alla Direzione Generate i
bilanci preventivi e consuntivi di tutto l'Istituto. Ogni volta che sarà
richiesto, darà alla Direzione Generate resoconto della situazione economicofinanziaria di tutto l'Istituto.
7. L'Economo Generate ha il compito di controllare l'amministrazione
tenuta dagli Economi di Circoscrizione e quella degli altri enti ed opere
dipendenti direttamente dalla Direzione Generate. Le modalità concrete di questa
verifica saranno stabilite dal Direttorio Generate dell'Economia.
Consiglio Generale dell'Economia
(DC 875)
C. 120
Il Consiglio Generale dell'Economia è un organo tecnico-consultivo
alle dirette dipendenze della Direzione Generale per la supervisione, revisione
e controllo dell'amministrazione dell'economo Generale e per l'assistenza
tecnica alla Direzione Generale in materia di programmazione economica.
D. 120
1. I membri del Consiglio Generale dell'Economia sono nominati dal
Superiore Generale con il suo Consiglio e restano in carica a beneplacito del
Superiore Generale.
2. I compiti e le funzioni del Consiglio Generale dell'Economia saranno
determinati dal Direttorio Generale dell'Economia.
Economato di Circoscrizione
(DC 874)
C. 121
L'Economato di Circoscrizione attende all'amministrazione dei beni
dell'Istituto affidati alla Circoscrizione e alle prestazioni di servizi
economico-assistenziali ai membri; è diretto dall'economo di Circoscrizione che
sarà aiutato da uno o più collaboratori di cui uno Vice economo.
D. 121
1. Sia l'Economo di Circoscrizione che i suoi collaboratori sono
nominati dal Superiore della Circoscrizione con voto deliberativo del suo
Consiglio e restano in carica a beneplacito della Direzione di Circoscrizione.
2. Alla scadenza della Direzione della Circoscrizione, i membri
dell'economato rassegneranno le dimissioni nelle mani della nuova Direzione, che
potrà riconfermarli o incaricarli degli atti di ordinaria amministrazione fino
all'eventuale nomina di altri titolari.
3. Spetta all'economo di Circoscrizione condurre l'amministrazione
ordinaria dei beni dell'Istituto affidati alla Circoscrizione; preparare la
documentazione necessaria in caso di amministrazione straordinaria; controllare
tecnicamente la gestione economica delle comunità locali; amministrare i beni
che i membri affidano all'economato e prestare servizi assistenziali a membri e
comunità.
4. Ogni anno presenterà al Superiore della Circoscrizione il bilancio
consuntivo e preventivo ed il resoconto dell'esecuzione delle pie volontà; ogni
volta che ne è richiesto, darà alla Direzione di Circoscrizione resoconto della
sua gestione e della situazione economico-finanziaria della Circoscrizione.
Consiglio di Circoscrizione dell'Economia
(DC 875)
C. 122
Il Consiglio di Circoscrizione dell'Economia è un organo
tecnico-consultivo alle dirette dipendenze della Direzione di Circoscrizione per
la supervisione, revisione e controllo dell'economato e per l'assistenza tecnica
alla Direzione in materia di programmazione economica.
D. 122
1. I membri del Consiglio di Circoscrizione dell'Economia sono
nominati dal Superiore della Circoscrizione con il Consiglio e restano in carica
a beneplacito del Superiore di Circoscrizione.
2. I compiti e le funzioni del Consiglio di Circoscrizione
dell'Economia saranno determinati nel Direttorio Generale dell'Economia.
Economato locale
(DC 876)
C. 123
Ogni comunità locale abbia un Economo possibilmente distinto
dal Superiore. Suo compito è di curare l'amministrazione dei beni economici
della comunità locale, alle dipendenze del Superiore.
D. 123
L'Economo locale sarà nominato dalla Direzione della
Circoscrizione dopo consultazione del Superiore della comunità locale; resta in
carica tre anni ed è sempre rieleggibile.
APPENDICE I
PROCEDURA per tutte le elezioni
A.
" Ha forza di diritto ciò che, presente la maggior parte di quelli che
devono essere convocati, è piaciuto alla maggioranza assoluta di coloro che sono
presenti " (can. 119, 1).
B.
Per maggioranza assoluta si intende il superamento della metà, che sarà di
1 nel caso in cui il numero sia pari: di 1/2 se dispari.
C.
Per lo svolgimento delle elezioni occorrono:
Presidente: Il Superiore in carica o il Vice se assente o impedito il
Superiore.
Scrutatori: da eleggere in Assemblea.
Segretario verbalista: da eleggere in Assemblea.
D.
Per la validità dell'Assemblea è richiesta la presenza fisica della
maggioranza assoluta dei convocati.
- La maggioranza per lo scrutinio viene stabilita prima della votazione
sul numero delle schede distribuite.
- Scrutini: due a maggioranza assoluta; un terzo di ballottaggio tra i due
candidati che nel secondo scrutinio hanno ottenuto la maggior parte dei voti.
- Anzianità: nel caso di parità di voti, il più anziano di età (a meno che
non sia stabilito diversamente).
- Rinuncia: il processo di elezione ricomincia da capo.
APPENDICE II
Votazione per Procura
Se qualche missionario non può partecipare all'Assemblea di Circoscrizione in
cui avvengono elezioni, ma vuole ugualmente esercitare il suo diritto di voto
tramite procuratore:
A.
sceglierà liberamente il suo procuratore al quale potrà dire:
- per chi dovrà votare a suo nome. In questo caso il procuratore metterà
sulla scheda il nome che gli è stato indicato.
- Oppure con quali criteri votare a suo nome: liberamente... a sua
scelta..., per la persona che ritiene più idonea... In questo caso il
procuratore è tenuto a mettere lo stesso nome sulla propria scheda e su quella
datagli per delega.
B.
Le motivazioni per l'assenza dall'Assemblea vanno date con sufficiente
anticipo al Superiore - per iscritto o oralmente. Se le motivazioni non sono
espresse in nessun modo, la delega è invalida.
C.
Chi non partecipa all'Assemblea e intende delegare,deve dare la delega per
iscritto. In apertura di Assemblea, questo scritto viene consegnato al
Presidente che solo dopo darà la scheda per il voto delegato.
D.
Nessuno può ricevere più di una delega.
E.
Per quanto riguarda la maggioranza necessaria per la validità
dell'Assemblea stessa, si stia a quanto detto nell'APPENDICE I, D. Le deleghe
sono escluse dal computo.
F.
La maggioranza per lo scrutinio si computa sul numero delle schede
distribuite.
APPENDICE III
PROFESSIONE DI FEDE
(Formula da usare nei casi prescritti dal Diritto)
Ego... firma fide credo et profiteor omnia et singula quae continentur in
Symbolo fidei, videlicet:
Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium
omnium et invisibilium et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum
de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri per quem omnia facta
sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis, et
incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est;
crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est; et
resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in coelum, sedet ad
dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis; et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui
ex Patre Filioque procedit; qui cum Patre et Filio simul adoratur et
conglorificatur qui locutus est per Prophetas; et unam sanctam catholicam et
apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et
expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.
Firma fide quoque credo ea omnia quae in verbo Dei scripto vel tradito
continentur et ab Ecclesia sive sollemni iudicio sive ordinario et universali
Magisterio tamquam divinitus revelata credenda proponuntur.
Firmiter etiam amplector ac retineo omnia et singula quae circa doctrinam de
fide vel moribus ab eadem definitive proponuntur.
Insuper religioso voluntatis et intellectus obsequio doctrinis adhaereo quas
sive Romanus Pontifex sive Collegium espiscoporum enuntiant cum Magisterium
authenticum exercent etsi non definitivo actu easdem proclamare intendant.
GIURAMENTO Dl FEDELTÀ
(Formula da usare quando si assume un ufficio)
Ego... in suscipiendo officio... promitto me cum catholica Ecclesia communionem
semper servaturum, sive verbis a me prolatis, sive mea agendi ratione.
Magna cum diligentia et fidelitate onera explebo quibus teneor erga Ecclesiam,
tum universam, tum particularem, in qua ad meum servitium, secundum iuris
praescripta, exercendum vocatus sum.
In munere meo adimplendo, quod Ecclesiae nomine mihi commissum est, fidei
depositum integrum servabo, fideliter tradam et illustrabo; quascumque igitur
doctrinas iisdem contrarias devitabo.
Disciplinam cunctae Ecclesiae communem fovebo observantiamque cunctarum legum
ecclesiasticarum urgebo, earum imprimis quae in Codice Iuris Canonici
continentur.
Christiana oboedientia prosequar quae sacri Pastores, tamquam authentici fidei
doctores et magistri declarant, aut tamquam Ecclesiae rectores statuunt, atque
cum Episcopis dioecesanis libenter operam dabo, ut actio apostolica, nomine et
mandato Ecclesiae exercenda, salvis indole et fine mei Instituti, in eiusdem
Ecclesiae communione peragatur.
Sic me Deus adiuvet et sancta Dei Evangelia, quae manibus meis tango.
FORMULA DELLA PROMESSA DEFINITIVA
Reverendo Superiore e cari confratelli
Avendo io (N.N.) sentito la chiamata, che il Padre mi ha rivolto per mezzo di
Cristo, ad annunciare la Buona Novella ai non cristiani, mosso dalla grazia
dello Spirito Santo, voglio rispondere a questo appello offrendo me stesso
totalmente e per tutta la vita al servizio del Vangelo.
Perciò rinnovo l'impegno del mio battesimo, mediante il quale il Signore Gesù mi
ha reso partecipe del suo Spirito e della sua missione, quale membro vivo del
suo Corpo che è la Chiesa. Ma, soprattutto, riaffermo la mia piena risposta alla
speciale vocazione con la quale Cristo mi ha fatto suo apostolo per le genti,
promettendo di consacrarmi interamente e per sempre all'opera missionaria.
(I sacerdoti aggiungono) Configurato poi in maniera speciale a Cristo sacerdote
col sacramento dell'Ordine che ho ricevuto (riceverò), intendo osservare gli
obblighi della santità sacerdotale e del sacro celibato, per vivere pienamente
il mistero di Colui che il Padre ha consacrato ed inviato per la salvezza del
mondo.
(I fratelli aggiungono) A tal fine, faccio anche promessa di osservare la
castità perfetta, quale dono di Dio per una partecipazione più intima al mistero
di Colui che il Padre ha consacrato ed inviato per la salvezza del mondo.
Convinto, peraltro, che la chiamata missionaria si realizza comunitariamente,
chiedo di venir ammesso tra i membri del Pontificio Istituto Missioni Estere,
che Dio ha suscitato per essere al servizio della missionarietà della Chiesa. E
perciò prometto di dedicarmi all'opera missionaria nella fedeltà a questo
Istituto, in fraterna unità di intenti con tutti i suoi membri e in particolare
comunione con le Chiese locali. Prometto pure obbedienza al Superiore Generale,
secondo le norme dello stesso Istituto.
Lo Spirito del Signore, che mi manda ad evangelizzare i poveri, mi confermi in
queste disposizioni, e mi aiuti a vivere povero per farmi tutto a tutti, casto
per il Regno di Dio, perseverante nella vocazione apostolica, per
l'intercessione della Madre di Dio, Regina degli Apostoli.
INDICE ANALITICO
N.B. I numeri si riferiscono agli articoli delle Costitozioni (C.) o del
Direttorio Generale (D.).
La voce in questione è spesso ripetuta nel corso delle spiegazioni
con la sola iniziale maiuscola.
I numeri in neretto segnalano l'articolo di maggior rilievo o che
tratta ex professo una data voce.
Chi non trovasse una determinata voce cerchi tra quelle sinonime o
attinenti alla stessa materia.
AGGREGAZIONE
- all'Istituto: C. 49; D. 49
v. APPARTENENZA, PROMESSA
AMMINISTRAZIONE economica
- atti di A. straordinaria: C. 97, 10
- autorizzazione per atti di A.straordinaria: D. 117, 4; 119,5
- metodo unico di A.: D. 118,1
- inventario di beni ed impegni: D. 118, 3
- bilancio preventivo annuale di ogni comunità: D. 118, 4
v. ORGANIZZAZIONE economico-finanziaria, POLITICA economica
ANIMAZIONE
- impegno dell'Istituto nell'A.: C. 7; C. 33; D. 33
- A. vocazionale: C. 7; C. 34; D. 34
- responsabilità ed organizzazione: C. 35; D. 35
- animatori ed équipes: C. 35; D. 35, 3, 4
- studenti di teologia ed A.: D. 35, 5
- centri regionali e locali: D. 35, 6, 7
- spirito e vie di A.: C. 36; D. 36
- preghiera e testimonianza: D. 33, 2; D. 36, 1
- verità e carità: D. 36, 2
- direttive da seguire: D. 36, 4
APPARTENENZA
- alle Circoscrizioni: C. 50
- determinata dalla destinazione: C. 56
v. AGGREGAZIONE, PROMESSA
ARCHIVISTA
D. 98, 4c
ASIA
- speciale attenzione: D. 1,2
ASSEMBLEA
Generale
- autorità nell'Istituto: C. 72, 2
- descrizione specifica: C. 74 e ss.
- scopo: D. 74
- competenze: C. 75
- A. ordinaria e straordinaria: C. 76
- convocazione: C. 77
-
preparazione: D. 77
membri: C. 78
elezione dei deputati: C. 79; D. 79
obbligo di partecipare: C. 80
organizzazione dei lavori: D. 80, 2, 3, 4
presenza di esperti: D. 80, 5
informazione sull'a. all'Istituto: D. 80, 6
validità dell'a. e metodo di decidere in A.: C. 81
elezione del Superiore Generale in A.: C. 82
elezione degli Assistenti: C. 83
chiusura: C. 84
pubblicazione Atti: D. 84, 1
raduni di Circoscrizione per conoscenza decisioni: D. 84, 2
Regionale
- convocazione e scopo C. 106; D. 106
ASSISTENTI GENERALI
- membri di diritto dell'Assemblea Generale: C. 78
- loro elezione: C. 83
- autorità, funzioni, doveri, compiti: C. 91; D. 91
- requisiti, durata in carica, cessazione dall'ufficio; C. 83; C.92
v. CONSIGLIO generale, DIREZIONE generale
ASSISTENZA
- generale ai membri: C. 7; D. 53
- nel lavoro: D. 7, 1
- per il loro sostentamento: D. 53
- ai malati ed anziani: D. 7, 2; C. 62; D. 62
- ai missionari in vacanza: C. 50, 2; D. 61, 3
- a chi lascia o è dimesso: C. 55; D. 55
- oggetto delle convenzioni con Vescovi: D. 60, 2c
- preoccupazione della comunità per i singoli membri: D. 113,1
ASSOCIATI
- all'Istituto: D. 15, 4
- suffragi per A.: D. 70, 4
ATTIVITÀ MISSIONARIA
- fine dell'Istituto: C. 1
- in servizio alle Chiese particolari: C. 4; D. 4
v. EVANGELIZZAZIONE
BENI ECONOMICI
- principi generali: C. 112; D. 112
- corresponsabilità e compartecipazione
* nel provvedere a gestire i B.E.: C. 113; D. 113
* dei superiori e responsabilità dell'economia: D. 113,
* dei singoli membri: D. 113, 4
* delle comunità locali: D. 113, 2
* delle circoscrizioni: D. 113, 3
* della Direzione Generale: D. 113, 5
CATECHESI - CATECUMENATO
C. 29; D. 29, 3, 4
- catechesi e inculturazione: D. 31, 2
CELIBATO
- esigenza: C. 8; D. 8, 4
- significato e fedeltà: C. 21; D. 21
- formazione e C.: D. 42, 5; D. 47, 4
C.E.P. (Congr. per l' Evangelizzazione)
- dipendenza dell'Istituto: C. 14; C. 72, 1
- ratifica decreto di dimissione: C. 67, 2
- suffragi per il Cardinale Prefetto: D. 70, 1
- approvazione per Assemblea straordinaria: C. 76
- approvazione per cambiare Costituzioni: C. 81
- comunicazione elezione Superiore Generale: C. 82, 2
- rapporto su decisioni dell'Assemblea Generale: C. 84
- rapporto sullo stato e attività dell'Istituto: D. 87, 4
- si pronuncia su dimissioni del Superiore Generale: C. 88, 2
CHIESA
universale
- C. e missione: C. 1; C. 8; D. 8, 3
- il missionario a servizio della C.: C. 14
- favorire il senso di apertura e comunione con la C.: D. 31, 4
- la comunità formativa sia unita alla C.: D. 44, 1
particolare
- collaborazione per maturazione e missionarietà: C. 1, 2
- aiuto per lo sviluppo di C.p. bisognose: C. 1, 3
- responsabilità missionaria delle C.p. e nostro servizio:C. 4;D.4
- integrazione apostolica delle comunità nelle C.p.: D. 12, 1
- legami che le C. d'origine: D. 14, 2
- partecipazione alla vita di preghiera delle C.p.: D. 23, 5
- collaborare alla crescita delle C.p.: C. 30; D. 30
- favorire l'inculturazione delle C.p.: C. 31; D. 31
- evangelizzare nella corresponsabilità con la C.p.: C. 32; D. 32
- solidarietà degli alunni con le C. da cui provengono: D. 44, 1
- aggiornamento pastorale nel contesto delle C.p.: D. 48, 1
CIRCOSCRIZIONI
- appartenenza: C. 50, 1; C. 56
- riferimento: C. 50, 2
- suddivisione dell'Istituto: C. 73
- descrizione: C. 73, 2
- norme per elezioni deputati: D. 79
- amministrazione dei beni: C. 114, 3; D. 114, 5
COLLABORAZIONE
- con le Chiese part.: D. 14, 3
- con altre forze missionarie: C. 15; D. 15
- con le Missionarie dell'Immacolata: D. 15, 2
- nell'animazione vocazionale: D. 34, 2
- con i seminari diocesani: D. 46, 6
COMUNIONE
fraterna tra i membri
- C. d'intenti: C. 8
- fraternità apostolica: C. 12; D. 12
- esigenze della C. fraterna: C. 22; D. 22
ecclesiale
- dei membri sacerdoti con presbiterio e comunità PIME: D. 32,
v. CHIESA universale, CHIESE particolari
COMUNITÀ
in generale
- organizzazione comunitaria; C. 12; D. 12
- impostazione di vita e azione: D. 22, 4
1, 3
locale
-
unità in cui
descrizione:
costituzione
informazione
si suddivide l'Istituto: C. 73
D. 73, 4
e soppressione: C. 1 1 1
e programmazione economica: D. 113, 2
regionale v. REGIONE
formative v. FORMAZIONE
CONFERENZE EPISCOPALI
- direttive per
* inculturazione della Chiesa locale: D. 31, 2
* per l'evangelizzazione: D. 32, 2
* per l'animazione missionaria: D. 36, 4
CONSIGLIERI
generali v. ASSISTENTI
regionali
- membri della Direzione Regionale: C. 100
- approvati dalla Direzione Generale: C. 103
- durata, poteri, funzioni: D. 103, 2
- caso di impedimento, dimissione, trasferimento: C. 104, 4
locali: D. 111, 2
CONSIGLIO
plenario
- descrizione: C. 99
- convocazione: D. 99, 1
- funzione: D. 99, 2
- svolgimento: D. 99, 3
- comunicazione conclusioni: D. 99, 4
- verifica di povertà nei beni economici: D. 112, 2c
- competenza sull'internazionalità: C. 10, 2
- competenza per erezione, soppressione Delegazioni non territoriali; C.
72, 3
generale
- autorità nell'Istituto: C. 72, 2
- descrizione: C. 93
- funzionamento: C. 94; D. 94
- materia di C.: C. 95
- ordine del giorno: D. 95
- modalità di voto: C. 96; D. 96
- voto deliberativo: C. 97; C. 63, 2; C. 65
- voto collegiale: C. 67, 2; D. 68; C. 90; C. 92
generale dell'economia
- verifica di povertà nei beni economici: D. 112, 2c
- descrizione: C. 120
- composizione: D. 120, 1
- competenze: D. 120, 2
regionale
- autorità nell'Istituto: C: 72, 2
- accordo per la visita del Regionale: D. 104, 4
- costituzione: C. 103
- voto deliberativo: C. 107
di Circoscrizione dell'economia
- descrizione: C. 122
- nomina membri: D. 122, 1
- compiti e funzioni: D. 122, 2
locale: C. 72, 2; D. 1 1 1' 2
CONVENZIONI
- per
- per
- per
- tra
gemellaggi e altre forme di cooperazione: D. 14, 3
gli associati: D. 15, 4c
membri incardinati in diocesi: D. 51
Istituto e vescovi: C. 60; D. 87, 4
* elaborazione e approvazione: D. 60, 1
* punti da precisare: D. 60, 2
COSTITUZIONI
- vincolo: C. 8
- revisione: C. 75, 2
DEFUNTI
- impegno verso i nostri D.: C. 70; D. 70
DELEGATO - DELEGAZIONE
- unità in cui si suddivide l'Istituto: C. 73
- descrizione: D. 73, 3
-superiore delegato: D. 73, 3
- norme: C. 109
- territoriale e non territoriale: D. 73, 3
DEPUTATI all'Assemblea Generale
- membri delegati: C. 78, b
- norme per elezione: C. 79; D. 79
- obbligo di partecipazione: C. 80
DESTINAZIONE
- determina appartenenza ad una Circoscrizione: C. 56; D. 56
- modalità della D.: C. 57
- criteri: D. 57
- programmazione: D. 57, 3
- tempo in cui darla: D. 57, 4
- membri che rimandano scelta o ordinazione: D. 57, 5
DIMISSIONE dall'Istituto
- per chi non rientra scaduti motivo e tempo: D. 64
- autorità che dimette: C. 67
- D.ipso iure - modalità: D. 67, 1
- D.obbligatoria- modalità: D. 67, 2
- D.possibile - cause - modalità: C. 68; D. 68
DIMISSIONI da cariche
- superiore generale: C. 88, 2
- vicario generale: C. 90
- assistenti generali: C. 92
- superiore regionale: C. 104
- vice regionale e consiglieri: C. 104, 4
- direzione regionale: C. 105
- membri dell'economato generale: D. 119, 2
- membri dell'economato di Circoscrizione: D. 121, 2
DIMORA fuori Istituto
- temporanea: C. 63; C. 64; D. 64
- competenze:
* C.E.P.: C. 64
* Superiore Generale: C. 63, 2
* Superiore Regionale: C. 63, 1
DIRETTORIO
- generale dellteconomia: D. 117, 4; D. 119, 8; D. 120, 2
- generale della formazione: D. 38, 4
- eventuali D. regionali per la formazione; D. 38, 4
V. Statuti Regionali
DIREZIONE
generale
- e internazionalità: D. 10, 2, 3
- e strutture pre-teologiche: D. 46, 5
- e formazione permanente: D. 48, 3
- stabilisce casi particolari di appartenenza: C. 50, 2
- approva assegno mensile: D. 53, 2
- provvede al sostentamento membri non destinati: D. 53, 3
- interviene per scambi di personale tra regioni: D. 56, 2
- e destinazioni: C. 57; D. 57
- eletta dall'Assemblea Generale: C. 75, 1
- prepara l'Assemblea Generale: D. 79, 1
- suo potere durante l'Assemblea Generale: D. 80, 1
- composizione, durata, funzioni e autorità: C. 85; C. 86
- uffici e organismi: C. 98; D. 98
- opere direttamente dipendenti: C. 110; D. 110
- e corresponsabilità economica: D. 113, 5
- e servizi di interesse generale: C. 116; D. 116
- decide politica economica: D. 117, 1
v. SUPERIORE GENERALE - ASSISTENTI GENERALI
regionale
- e animazione missionaria: D. 35, 7
- costituisce strutture pre-teologiche: D. 46, 5
- dà orientamento per studi secondari: D. 46, 9
- norme: C. 100; C. 101; D. 101 e ss.
- costituisce e sopprime comunità locali: C. 111, 1
di Circoscrizione
- concorda scambi di personale: D. 56, 2
- suo accordo per casi speciali di destinazione: D. 57, 5
DIRITTI - DOVERI
- tra membri e Istituto: C. 52, C. 53; D. 53
- uguaglianza tra i membri: D. 8, 1
- esigenze oggettive dei membri: D. 12
v. ASSISTENZA- PROMESSA- PROPRIETA, ecc.
DISPENSA
- dalla Promessa definitiva: C. 65; D. 68, 5
ECOMONATO
generale
- descrizione: C. 119
-
membri, nomina: C. 98; D. 98, 3; D. 119, 1
scadenza: D. 119, 2
compiti: D. 119, 3, 4, 5, 6, 8
relazione e bilancio di tutto l'Istituto: D. 120, 7
amministra Fondo Generale di Istituto: D. 114, 3; D. 116, 2
di Circoscrizione
- deposito e notifica del testamento: D. 115, 6
-
composizione, compiti: C. 121
nomina componenti e durata ufficio: D. 121, 1, 2
funzioni: D. 121, 3
relazioni e bilanci della regione: D. 121, 4
ECONOMI
in generale
- eseguono la politica economica: D.117, 2
- competenza tecnica: D. 1 18, 2
in particolare v. ECONOMATO
ECUMENISMO
- D. 30,4
EVANGELIZZAZIONE
- fine dell'Istituto: C. 1
- priorità del primo annuncio: C. 1, 1
- nei paesi a maggioranza cristiana: C. 1, 3
- significato e scopo: C. 24; D. 24
- e dialogo: D. 27, 6
- in speciali difficoltà: D. 27, 7
- lasciarsi evangelizzare: C. 28; D. 28
- annuncio del Cristo e iniziazione cristiana: C. 29; D. 29
- nella corresponsabilità: C. 32; D. 32
FINE
- dell'Istituto: C. 1
- e santificazione: C. 2
FONDO GENERALE D'ISTITUTO
- patrimonio dell'Istituto: C. 114, 3
-
scopo: D. 114, 1
costituzione: D. 114, 2
amministrazione: D. 114, 3, 4; D, 116, 2; D, 119, 3
assegnazione beni: D. 114, 4
FORMAZIONE
- impegno dell'Istituto: C. 7
- scopo: C. 38; D. 38
- ecclesiale e comunitaria: C. 38; D. 38, 1, 2; C. 44; D. 44
- missionaria: C. 38; D. 38, 1, 3; C. 41; D. 41; C. 43; D. 43
- integrale e dinamica: C. 40; D. 40
- umana: D. 40, 3
- spirituale: C. 42; D. 42
- dottrinale e culturale: C. 43; D. 43
- rapporto giovani ed educatori: C.39; D.39; D.42,2; D.43,3
- " carta " o regolamento: D. 44, 3
- direttorio: D. 38, 4
- itinerario formativo: C. 46; D. 46
- dei missionari laici: C. 47; D. 47
- permanente: C. 48; D. 48
* e vacanze dei missionari: D. 61, 1
* oggetto convenzione con Vescovi: D. 60, 2b
* responsabilità del Superiore Generale: D. 87, 3
FRATELLI
v. MISSIONARI LAICI - MEMBRI
INCARDINAZIONE
- nell'Istituto: C. 49
- nella Chiesa d'origine: D. 51
- in diocesi: D. 55, 2
INCULTURAZIONE
- nell'ambiente socio-culturale: C.27; D.27; C.59; D.59,2, 3
- in vista del primo annuncio: D. 30, 4
- favorire l'I. della Chiesa particolare: C. 31; D. 31
INTERNAZIONALITÀ
- dell'Istituto: C. 10; D. 10
ISTITUTO
- Società di vita apostolica: C. 8
- internazionale: C. 10, 1
- famiglia di apostoli: C. 5; D. 8, 2
- relazione con la Chiesa: C. 14; D. 14
- diritto ad acquistare, possedere, alienare: C. 112; D. 112
- proprietà e beni: C. 114; D. 114
MEMBRI
- requisiti: C. 5; D. 5; C. 8; D. 8; C. 9
- inviati per l'evangelizzazione: D. 1,
- trasferimento: C. 58
MISSIONARI LAICI
- membri dell'Istituto: C. 8; D. 8, 1
- formazione: C. 47; D. 47
- periodo di spiritualità: D. 46, 3
MOVIMENTI ecclesiali
- partecipazione: D. 15, 5
OBBEDIENZA
- impegno di vocazione: C. 8
- caratteristica della spiritualità apostolica: C. 20; D. 20
- alle autorità e leggi civili: D. 20, 4
OPERE
- dipendenti dalla Direzione Generale: C. 110; D. 110
ORDINAZIONE
- giudizio di Idoneità: C. 45
- lettere dimissorie: C. 51
ORGANISMI
- collaborazione: C. 15; D. 15
- a livello di Direzione Generale: C. 98; D. 98
ORGANIZZAZIONE
- comunitaria dell'Istituto: C. 12; D. 12
- economico-finanziaria: C. 118; D. 118
PAPA
- amore e obbedienza: D. 14, 1
- suffragi: D. 70, 1
PASSAGGIO ad altri Istituti
- a Società di vita apostolica: C: 66, 1
- a Istituti di vita consacrata: C. 66, 2
POLITICA
impegno politico
- comportamento del missionario: D. 25, 5
- possibile causa di dimissione: C. 68, 3
economica
- responsabili: C. 117; D. 117, 1
- esecutori: D. 117, 2
- straordinaria: D. 117, 4
POSTULATORE
- D. 98, 4d
POVERTÀ
- rinuncia: C. 19; D. 19
- atteggiamento: D. 19, 1
- distacco: D. 19, 2; D. 26, 1
- condivisione: D. 19, 3; D. 26, 4
- formazione alla P.: D. 42, 1
- nei beni:D.112
-dei singoli: C. 115; D. 115
PRIORITÀ
- dell'annuncio ai non cristiani: C. 1, 1
- attenzione all'Asia: D. 1, 2
- da verificare: C. 3
PREGHIERA
- e obbedienza: D. 20, 3
- e celibato: D. 21, 1
- per essere apostoli: C. 23; D. 23
- e animazione missionaria: D. 36, 1
- nel cammino formativo: D. 42, 3
- per i nostri defunti: C. 70; D. 70
PROMESSA
- vincolo dei membri: C. 8
- significato e valore: C. 9
- giudizio per ammissione: C. 45
- incorpora all'Istituto: C. 49
- tempo e modo: D. 49, 1, 2; C. 69
- cerimonia: D. 49, 3, 4
- diritti e doveri provenienti: C. 52; C. 53; D. 53
- comando in virtù della P.: C. 54; D. 54
- dispensa: C. 65; D. 65; D. 68, 5
- iniziale: D. 46, 5
- formula: pag. 318
PROPRIETÀ dei beni economici
- diritto dell'Istituto: C. 1 14
- diritto dei singoli: C. 115, 1
- proventi di uffici e funzioni: C. 115, 2
- donazioni: D. 115, 1
- beni " intuitu missionis ": D. 115, 2
- controllo su beni non personali: D. 115, 3
- debiti e oneri: D. 115, 4
- richieste di sovvenzioni: D. 115, 5
- testamento: D. 115, 6
RAPPRESENTANTE LEGALE
- nomina: C. 97, 5
- funzione: D. 98, 4a; C. 118
REGIONE
- e animazione: D. 35, 6
- e formazione permanente:: D. 48, 3
-
scambio di personale: D. 56, 2
unità di suddivisione: C. 73
erezione, soppressione, modifiche: C. 73, 3
di missione: D. 73, 1
di Istituto: D. 73, 2
verifica circa beni economici: D. 1 12, 2b
RELIGIONI
- dialogo: C. 27; D. 27, 1, 2, 3, 6
RIAMMISSIONE nell'Istituto
- C. 69
RIDUZIONE allo stato laicale
- C. 66, 3
- assistenza: D. 55
RIMPATRIO definitivo
- appartenenza: C. 50, 2
SEGRETERIA - SEGRETARIO GENERALE
- ufficio a livello di Direzione Generale: C. 98
- nomina e durata in carica: D. 98, 1
- compiti: D. 98, 2
SEMINARIO
- strutture pre-teologiche: D. 46, 5, 7, 8, 9
- impegno dell'Istituto: C. 46
- condizione per ammissione: D. 46, 1
- équipe formativa: C. 39; D. 39
- rettore: C. 39; C. 45
- direttore spirituale: C. 39
- dipendenza: C. 110
- scuola teologica: C. 43; D. 43
- periodo di spiritualità: D. 46, 2, 3
SERVIZI
- di interesse generale: C: 116; D. 116
- economico-assistenziali: C. 121
SPECIALIZZAZIONI
- nel dialogo con le religioni: D. 27, 3
- per inculturazione: D. 31, 3
- nei settori dell'attività missionaria: D. 48, 4
SPIRITO APOSTOLICO
- alimentare lo Sp.A.: D. 6, 1
- Cristo evangelizzatore, fondamento e modello: C. 16; D. 16
- fece: D. 16, 3; C.20; D.20, 3
- carità: D. 16, 4; D. 21, 2; D. 22, 2; D. 25, 3; D. 26, 2
- croce: C. 17;D. 17
- speranza e resurrezione: C. 18; D. 18
- gioia: D. 18, 2
- vita spirituale e evangelizzazione: D. 28, 2, 3
- vita spirituale e formazione: C. 42; D. 42
- periodo di spiritualità: D. 46, 2, 3
v. CELIBATO, OBBEDIENZA, POVERTA, PREGHIERA
STAMPA e mezzi di comunicazione
- C. 37; D. 37
- interna: C. 86, 5
STATUTI REGIONALI
- C. 108; D. 102, 1; D. 106, 2a, b; D. 111, 1; D. 112, 2a
SUPERIORE
- funzione: C. 13; D: 13; C. 72, 4
- e formazione permanente: D. 48, 2
maggiore
- chi è: C. 72, 3
- approva la " carta " delle comunità formative: D. 44, 3
- è informato circa comunità formative e alunni: D. 45, lc
- promuove incontri tra aspiranti missionari laici e candidati al
sacerdozio: D. 47, 8
Generale
- ammette alla Promessa definitiva: C. 49
- stabilisce appartenenza: C. 50, 1
- concede lettere dimissorie: C. 51
- firma convenzioni: D. 51; D. 61, 1; D. 87, 4
- può comandare in virtù della Promessa: C. 54
- determina collegio elettorale: D. 56, 1
- decide destinazione: C. 57
- permette dimora fuori Istituto: C. 63, 2
- può dispensare dalla Promessa: C. 65
- può dimettere dall'Istituto: C. 67, 2
- suffragi per il S.G.: D. 70, 1
- erige, sopprime e modifica Regioni e Delegazioni: C.72,3
- convoca l'Assemblea Generale: C. 77
- può convocare Assemblea Generale straordinaria: C. 76
- è membro di diritto dell'Assemblea Generale: C. 78, a
- dà relazione della sua gestione: D. 80, 3
- sua elezione: C. 82; C. 88
- emette professione di fede e giuramento: C. 82, 2
- sua autorità: C. 87; D. 87
- presiede il Consiglio Generale: C. 94
- convoca e presiede il Consiglio Plenario: C. 99
- indice, conferma e approva elezioni: C. 102, 1
- nomina un delegato in caso di dimissioni o rimozione di una Direzione
Regionale: C. 105
- nomina i Superiori Delegati: C. 109
- destina membri addetti ad opere direttamente dipendenti dalla Direzione
Generale: D. 110, 1
- nomina i membri del Consiglio Generale dell'Economia: D. 120, 1
Regionale
- e animazione missionaria: D. 35, 8
- determina la comunità di appartenenza: C. 50, 2
- permette dimora temporanea fuori Istituto: C. 63, 1
- ammonizioni in caso di dimissione: D. 68
- autorità e funzioni: C. 72, 1; C. 101; D. 101
- è superiore maggiore: C. 72, 3
- è membro di diritto dell'Assemblea Generale: C. 78, a
- sua elezione: C. 102; D. 102
- casi di impedimento, dimissioni, trasferimento, rimozione: C. 104,
- convoca Assemblea regionale: D. 106, 1
- costituisce e sopprime comunità locali: C. 111, 1
- nomina i superiori locali: C. 111, 2
Delegato v. DELEGATO
di Circoscrizione
- rimozione di un missionario: D. 60, 3
- aiuto ai missionari in vacanza: D. 61, 4
- decide per ritorni straordinari: D. 61, 5
- convoca e presiede assemblea per elezione deputati: D. 79, 2
- raduna i membri per post-Assemblea Generale: D. 84, 2
- è membro del Consiglio Plenario: C. 99
- informa i membri sull'andamento economico: D. 113, 3
- nomina i membri dell'economato: D. 121, 1
- nomina i membri del Consiglio di Circoscrizione dell'Economia: D. 122, 2
locale
-
autorità: C. 72, 2; D. 73, 4
nomina o elezione: C. 111, 2
durata in carica: C. 111, 3
aiutato da consiglieri: D. 111, 2
TESTAMENTO
- D. 115, 6
UFFICIO
- Ricerche storiche: D. 98, 4b
- a livello di Direzione Generale: C. 98
USCITA dall'Istituto
- legittima per dispensa: C. 65
- per altre cause: C. 66
VACANZE
-
collaborazione per l'animazione: D. 35, 8
oggetto della convenzione: D. 60, 2
e periodiche in patria: C. 61; D. 61
obiettivi: D. 61, 1
frequenza e durata: D. 61, 2
- modalità: D. 61, 4
- aiuto ai missionari: D. 61, 5
VESCOVO diocesano
- servizio dell'Istituto: D. 4
- seguire le direttive pastorali: D. 32, 2
- richiesta per destinazione: D. 57, 1
- convenzione con Istituto: C. 60; D. 60
- rimozione di un missionario: D. 60, 3
- accordo per vacanze in patria: D. 61, 2
- consenso per ricevere chi esce dall'Istituto: D. 65
v. CHIESA particolare
VICARIO
-
GENERALE
può convocare Assemblea Generale: C. 77
sua elezione:s C. 83, 1, 2
autorità, funzione, compiti: C. 89
requisiti, dimissioni: C. 90
può presiedere il Consiglio Generale: C. 94
VICE REGIONALE
- mancando il Regionale, interviene all'Assemblea G.: C. 80
- requisiti per nomina o elezione: C. 100
- elezione: C. 103
- conferma della Direzione Generale: C. 103
- funzioni e poteri: D. 103, 1, 2
- durata in carica: D. 103, 3
- provvede all'elezione del Regionale impedito o dimesso: C. 104,2
- sostituzione: C. 104, 4
VISITA
- canonica del Superiore Generale: C. 87, 3
- del Superiore Regionale: D. 101, 4
VOCAZIONE
- rispetto delle esigenze: D. 4
- risposta all'invito di Cristo: C. 8; D. 8
- aiuto a chi è in crisi: D. 6, 3
INDICE GENERALE
Lettera del Superiore Generale
Lettera e Decreto di Propaganda Fide
Regole e Costituzioni dalla fondazione
Abbreviazioni
"
XIII
pag.
I
"
"
IV
XII
IL NOSTRO PROGETTO DI VITA
Cap. I: Il fine dell'Istituto
"
5
Premessa
"
7
Compito di evangelizzazione
"
8
A servizio delle Chiese particolari
"
Mediante una famiglia di apostoli
"
12
Per realizzare la vocazione dei singoli
"
Per suscitare missionari, formarli ed assisterli
Cap. II: L'identità dell'istituto
"
19
Società di vita apostolica
"
20
Internazionalità
"
22
Unità e solidarietà
"
26
Organizzazione comunitaria
"
28
Funzione del Superiore
"
30
Relazione con la Chiesa
"
32
Collaborazione con altre forze missionarie
Cap. III: Spirito Apostolico
"
41
Alle sequela del Cristo evangelizzatore
Gloriandoci della sua croce
"
Nella certezza della Resurrezione
Nella rinuncia e povertà
"
Con l'obbedienza che salva
"
Fedeli al celibato
"
52
In comunione fraterna
"
54
Pregando per essere apostoli
"
44
"
46
48
12
14
"
"
42
44
56
IL NOSTRO LAVORO
Cap. IV: L'attività missionaria
"
Rinnovare l'uomo e l'umanità in Cristo
Impegnarci nella promozione umana
Inserirci nell'ambiente socio-culturale
65
"
"
68
"
66
70
"
34
16
Dialogare con i membri di altre religioni e con i
non credenti
"
74
Lasciarci evangelizzare
"
78
Annunciare il Cristo e iniziare alla vita cristiana
Collaborare alla crescita della Chiesa particolare
Favorire l'inculturazione della Chiesa particolare
Evangelizzare nella corresponsabilità
"
Cap. V: L'animazione missionaria
"
Compito di animazione missionaria
Obiettivo prioritario
"
100
Responsabilità ed organizzazione
Spirito dell'animazione missionaria
97
"
"
90
"
"
"
80
84
88
116
"
120
98
102
"
106
Cap. VI: La formazione dei missionari
"
113
Formazione, missione e Istituto
"
114
Giovani ed educatori nell'opera formativa
"
Formazione integrale e dinamica, fondata su Cristo .
Formazione missionaria
"
122
Formazione spirituale
"
124
Formazione dottrinale e culturale
"
126
Dimensione comunitaria ed ecclesiale
"
128
Itinerario formativo
"
134
Formazione dei missionari laici
"
140
Formazione permanente e specializzazioni
"
146
LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE
Cap. VII: Statuto giuridico dei membri
"
Aggregazione mediante la Promessa definitiva
Diritti e doveri dei membri
"
158
Destinazione
"
162
Modalità della destinazione
"
164
153
Preparazione al lavoro dopo la destinazione
Convenzione tra Vescovi diocesani e l'Istituto
Vacanze periodiche in patria
"
172
Assistenza ai confratelli ammalati e anziani
Dimora temporanea fuori dell'Istituto
"
Uscita dall'Istituto
"
182
Dimissione dall'Istituto
"
184
Impegno verso i nostri defunti
"
192
Cap. VIII: Governo e strutture
"
195
Criterio fondamentale di strutturazione e governo
Autorità nell'Istituto
"
198
Suddivisione dell'Istituto
"
198
Assemblea Generale
"
202
Direzione Generale
"
220
Superiore Generale
"
222
Vicario Generale
"
226
Assistenti Generali
"
228
Consiglio Generale
"
232
Uffici e organismi a livello di Direzione Generale
Consiglio Plenario
"
244
Norme per tutte le Direzioni Regionali
"
Assemblee Regionali
"
258
"
154
"
"
168
170
"
178
176
246
"
196
"
240
Statuto Regionale
"
262
Norme per le Delegazioni
"
264
Opere direttamente dipendenti dalla Direzione
Generale
"
264
Comunità locali
"
266
Cap. IV: Beni economici
"
271
Principi generali
"
272
Corresponsabilità e compartecipazione
"
276
Proprietà e beni dell'Istituto
"
280
Proprietà e beni dei singoli
"
284
Servizi di interesse generale o per casi straordinari .
Responsabili della politica economica
"
290
Strutture economiche ai vari livelli
"
294
Economato Generale
"
296
Consiglio Generale dell'Economia
"
302
Economato di Circoscrizione
"
302
Consiglio di Circoscrizione dell'Economia
"
Economato locale
"
306
APPENDICE I: procedura per tutte le elezioni
APPENDICE II: votazione per procura
APPENDICE III: professione di fede
giuramento di fedeltà
"
Formula della Promessa definitiva
Indice analitico
"
319
Finito di stampare Luglio 1991
Fotocomposizione: PHOTOTYPE s.n.c. - Roma
Stampa: NUOVA EUROGRAFICA s.r.1. - Roma
"
317
"
"
"
316
318
312
"
306
308
288