regolamento tasi 2014 - Comune di Melegnano

Città di Melegnano
(Provincia di Milano)
REGOLAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE
PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
approvato con deliberazione di C.C. n. 43 del 22/07/2014
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto del regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt.
117 e 119 della Costituzione, dall’art. 52 D.Lgs. 446/1997 l’istituzione e l’applicazione, nel
Comune di Melegnano, del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi
dell’art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell’Imposta unica comunale
riferita ai servizi.
2. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le
disposizioni di cui all’art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante
norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale e le
relative norme di applicazione ed il vigente Statuto comunale.
Art. 2 – Istituzione della TASI
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi
indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione
di definizione delle aliquote del tributo.
2. L’applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall’art. 1, commi 669 - 700 L.
147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell’Imposta
municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e
regolamentari.
3. La TASI è la componente dei servizi della Imposta Unica Comunale (IUC) istituita con la L.
147/2013 destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili.
ART. 3 – Presupposto impositivo della TASI
1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la
detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree
edificabili, come definiti ai fini dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei
terreni agricoli.
2. E’ assoggettata ad imposizione anche l’abitazione principale, così come definita ai fini dell’IMU.
3. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio
specificati dal successivo articolo 10 del presente regolamento.
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ART. 4 – Soggetto passivo del tributo
1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o
superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al successivo art.6. In caso di
pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica
obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In
caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte
obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di
natura solidale. La misura della TASI posta a carico dell’occupante è definita dall’organo
consiliare nell’ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo. La restante
parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nell’ipotesi di omesso o
parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell’immobile, il relativo avviso di
accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso
di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.
L’utilizzo dell’’immobile da soggetto diverso del proprietario (locazione, comodato, ecc.) deve
risultare da apposito atto scritto debitamente registrato all’Agenzia delle entrate.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a
sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a
titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie. Per l’individuazione di tale fattispecie
si fa riferimento alla durata del rapporto che deve risultare da apposito atto scritto debitamente
registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
4. Nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è
dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del
contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo
intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore,
comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i
servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di
uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi
restando nei confronto di quest’ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario
riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Soggetto passivo del tributo è inoltre il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del
provvedimento di separazione legale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare del diritto di abitazione.
7. In tutti i casi di abitazione principale così come definiti ai fini IMU soggetto passivo è il
proprietario.
ART. 5 – Soggetto attivo del tributo
1. Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o
prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
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ART. 6 – Oggetto del tributo
1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, (ivi compresa l’abitazione principale) e le aree edificabili
– ad esclusione dei terreni agricoli (secondo quanto stabilito al successivo art.12) - posseduti o
detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati,
considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne
costituisce pertinenza. Quest’ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a
servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un’oggettiva, durevole e funzionale
modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio,
e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo. Nel caso di
fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all’imposta a partire dalla data di
ultimazione di lavori di costruzione.
3. Per “abitazione principale” si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano,
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione
principale per il nucleo familiare un solo immobile. A tal fine occorrerà presentare apposita
dichiarazione. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto
unitamente all’unità ad uso abitativo. In caso di una pluralità per medesima categoria di
pertinenze occorre identificare tramite apposita dichiarazione quelle riferibili all’abitazione
principale.
4. Si considerano altresì assimilati ad abitazione principale i medesimi immobili assimilati ad
abitazione principale per legge e/o per regolamento comunale ai fini dell’imposta municipale
propria. A tal fine si rinvia al regolamento IMU.
5. Per “area edificabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall’organo
competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri
previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. L’area inserita nello
strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall’approvazione
di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
6. Per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135
del codice civile.
7. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all’imposta a partire dalla data
di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque
utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all’imposta, purché
sia dichiarato come ultimato.
ART. 7 – Base imponibile del tributo
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1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMU, da individuarsi nella
rendita degli immobili iscritti a Catasto (applicando le rivalutazioni ed i moltiplicatori previsti
dalla legge), nel reddito dominicale per i terreni (applicando le rivalutazioni ed i moltiplicatori
previsti dalla legge) e nel valore di mercato per le aree edificabili. Per queste ultime si fa
riferimento ai valori imponibili medi determinati a suo tempo con apposita deliberazione
consigliare anche ai fini dell’ICI maggiorati degli adeguamenti Istat o a eventuali deliberazioni
successive.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione
di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all’effettiva
consistenza dell’immobile, ove sussistano i presupposti per l’imponibilità, il proprietario o titolare
di diritto reale sull’immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell’immobile,
in attesa dell’iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare il relativo tributo.
3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente
con il valore catastale attribuito all’immobile in relazione all’effettiva consistenza e destinazione
d’uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l’imposta effettivamente
dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia
imputabile al contribuente.
ART. 8 – Decorrenza del tributo
1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è
protratto il possesso.
2. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per un periodo superiore a
quattordici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma
obbligazione tributaria.
3. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d’imposta previste dalla normativa vigente o dal
presente Regolamento.
ART. 9 – Individuazione dei servizi indivisibili del Comune
1. La
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TASI è diretta alla copertura parziale o totale dei seguenti servizi indivisibili:
Manutenzione strade
Illuminazione pubblica
Ordine pubblico e sicurezza (dedotta la quota parte finanziata dai proventi al codice della strada)
Anagrafe e stato civile
Verde pubblico
Segreteria ed organi istituzionali
2. Con la deliberazione dell’organo consiliare di definizione delle aliquote TASI sono determinati i
costi annuali dei servizi indivisibili comunali così come previsti nel bilancio di previsione.
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ART. 10 – Aliquote del tributo
1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione.
2. L’aliquota di base del tributo è dell’1 (uno) per mille e può essere ridotta, con deliberazione del
Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al
suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite in conformità con i servizi e i relativi costi appositamente
individuati, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile
non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013.
5. Per l’anno 2014 l’aliquota massima non può superare il 2,5 per mille, fatto salvo quanto previsto
al periodo successivo. Infatti ai sensi del DL 16/2014 convertito nella Legge n. 68/2014 per il
medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere
superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che
siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente
comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai
sensi dell’art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni
dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli
determinatisi con riferimento all’IMU per la stessa tipologia di immobile.
6. L’aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133,
non può superare in ogni caso l’1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di
modifiche legislative successive all’approvazione del presente regolamento.
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TITOLO II
ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI
ART. 11 – Detrazioni
1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art.
10, può prevedere apposite detrazioni d’imposta, stabilendone l’ammontare e le modalità di
applicazione, nei seguenti casi:
a) abitazioni principali e relative assimilazioni
b) fabbricati locati ad uso abitativo e relativa pertinenza fino ad un massimo di 1 a condizione
che il locatario vi risieda; la presente condizione deve risultare da apposito contratto
debitamente registrato all’Agenzia delle Entrate.
2.
In caso di istituzione della detrazione per abitazione principale a favore di proprietari o fruitori
essa va ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto a prescindere dalla percentuale di possesso
o detenzione.
ART. 12 – Esenzioni ed esclusioni
3. Sono esenti dal tributo per effetto del D.L. n. 16/2014 convertito nella Legge n. 68/2014 i
seguenti immobili:
a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle
Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove
non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali;
b. i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis D.P.R. 29 settembre 1973 n.
601 e successive modificazioni;
d. i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
e. i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato
lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n.
810;
f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è
prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia;
g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22
dicembre 1986 n. 917 (TUIR), (fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici,
che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso
dell'immobile) destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e
sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a
condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente non commerciale
utilizzatore. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
e successive modificazioni, vale a dire l’obbligo di presentazione di apposita dichiarazione con
la quale si attesta il possesso dei requisiti e l’indicazione degli identificativi catastali degli
immobili ai quali il beneficio si applica.
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4. Le esenzioni di cui al comma 1 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le
condizioni prescritte dalla norma.
5. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non
operative e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano
detenute o occupate in via esclusiva.
6. Sono altresì esclusi dalla TASI i terreni agricoli intendendosi per tali quelli posseduti dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del
2004, iscritti alla previdenza agricola e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste
l’esercizio delle attività agricole. Il venir meno di tali condizioni comporta l’assoggettabilità di
tali terreni al tributo in qualità di aree edificabili.
ART. 13 – Riduzioni
1. La base imponibile è ridotta del 50% per immobili inagibili o non utilizzabili perché in
ristrutturazione, così come definiti ai fini dell’imposta municipale propria, cui si rinvia. A tal fine
è necessario presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno d’imposta in cui si
intende fruire della relativa riduzione, pena l’esclusione dal beneficio.
2. Sull’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di
residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia e non locata o data in comodato d'uso la
TASI a decorrere dal 2015 è ridotta nella misura di due terzi.
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TITOLO III
DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO,
CONTROLLI E RIMBORSI
Art. 14 – Dichiarazioni
1. Per la dichiarazione ai fini TASI si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. L’obbligo
dichiarativo sussiste nei soli casi di variazione dei soggetti del tributo e/o relativi imponibili che
non siano oggetto di dichiarazione tramite MUI (modello unico informativo) presso l’Agenzia
delle Entrate. A titolo meramente esemplificativo rientrano in tali fattispecie: locazioni
finanziarie, contratti di locazione ai fini abitativi, assegnazione a soci di cooperative edilizie a
proprietà indivisa ed altre casistiche per le quali sono previsti regimi del tributo di tipo
agevolativo. E’ altresì obbligatoria la dichiarazione degli immobili esenti dal tributo secondo
quanto previsto dal vigente regolamento.
2. Il mancato adempimento dell’obbligo dichiarativo comporto l’applicazione delle sanzioni per
omessa denuncia dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 51,00.
Art. 15 – Versamento del tributo
1. L’imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod.
F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 17
del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
3. Il pagamento del tributo avviene in 2 rate con scadenza nei mesi di giugno e dicembre. Le rate
scadono il giorno 16 di ogni mese. Nel caso in cui il Comune non abbia deliberato aliquote e
detrazioni del tributo entro il mese di maggio, la prima rata è calcolata nella misura del 50% del
tributo annuo, calcolato applicando le aliquote o la detrazione dei dodici mesi dell’anno
precedenza o, in mancanza, l’aliquota di base. La seconda rata è versata a saldo del tributo
dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, impiegando le aliquote e le
detrazioni deliberate dal Comune e pubblicate sul sito informatico del Ministero dell’Economia e
Finanze entro il termine del 28 ottobre. In caso di mancata pubblicazione, si applicano gli atti
adottati per l’anno precedente. E’ comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il
16 giugno di ogni anno. Per l’anno 2014 si fa rinvio a quanto stabilito con la conversione nella
Legge n. 68/2014 del Decreto Legge n. 16/2014.
4. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o
inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a
quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L’arrotondamento, nel caso di
impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. In caso di decesso del soggetto passivo d’imposta, il versamento per l’anno in corso può essere
effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l’intera annualità. Nella determinazione
dell’imposta, in particolare per l’eventuale applicazione della detrazione per l’abitazione
principale, si dovrà tenere conto dell’effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto
passivo deceduto. I termini per versamento del tributo ed eventuale dichiarazione sono differiti
di sei mesi prima scadenza utile successiva alla data del decesso.
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ART. 16 – Importi minimi
1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto per tutti
gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 10,00. Se l’ammontare relativo alla
prima rata non supera tale importo minimo, l’importo dovuto in acconto può essere versato
cumulativamente con l’importo dovuto a saldo.
Art. 17 – Riscossione del tributo
1. La riscossione della TASI è effettuata direttamente dal Comune, mediante autoversamento da
parte del contribuente.
2. In deroga all’art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello
F24, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito
bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 17 D.Lgs.
241/1997, in quanto compatibili.
Art. 18 – Funzionario responsabile
1. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti
tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di
sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di
riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.
Art. 19 – Attività di controllo ed accertamenti
1. L’Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria
deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte
dell’Ufficio tributi.
2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell’attività di controllo mediante
collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all’evasione
proponendo all’Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al
comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.
3. Ai sensi dell’art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d’ufficio
per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono emessi, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono
stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma
degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
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5. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le
disposizioni vigenti in materia di IMU.
6. Ai sensi dell’art. 1, comma 693 L. 147/2013, ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il
Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o
documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di
carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L’ente può infine richiedere agli
uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti,
con esenzione di spese e diritti.
7. Ai sensi dell’art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti
e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o
di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare
una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.
8. Nell'attività di recupero, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo del tributo non
supera euro 10,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione
degli obblighi di versamento.
9. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento in materia di sanzioni e sistemi deflattivi
si rinvia al vigente regolamento per le entrate ed ai D.Lgs. n. 471/97, 471/97, 473/97 e 218/97.
Art. 20 – Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento
1. Per importi superiori a € 250,00 di avvisi di accertamento il funzionario responsabile può - su
richiesta del debitore da effettuarsi perentoriamente entro la scadenza del pagamento
nell’ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso – disporre attraverso
provvedimento motivato la rateazione delle somme fino ad un massimo di 4 rate trimestrali
anticipate di pari importo, con applicazione dell’interesse legale (o della misura d’interesse
propria della singola entrata, laddove stabilita) sul pagamento posticipato. La scadenza della
prima rata coincide con la scadenza originaria del versamento.
2. In deroga al precedente comma, in presenza di condizioni economiche particolarmente
disagiate dei debitori debitamente documentate, il funzionario responsabile può concedere una
maggiore rateazione e più ampi termini di pagamento con provvedimento motivato, ferma
restando l’applicazione degli interessi suddetti.
3. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente
alla data di presentazione dell’istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è
emanato dal funzionario responsabile del tributo.
4. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio del
pagamento rateizzato e deve provvedere all’adempimento dell’obbligazione residua entro
trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta; oltre detto termine si procede alla
riscossione coattiva dell’entrata.
5. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il
riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
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Art. 21 – Riscossione coattiva
1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento,
ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di
TASI viene effettuata dal Comune la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle
normative vigenti.
2. L’ente rinuncia all’attivazione della riscossione coattiva per importi del tributo ad € 12,00.
Art. 22 – Rimborsi
1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute,
entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato
definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Si intende quale giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione
quello:
a) in cui è intervenuta la decisione definitiva in caso di contenzioso;
b) quello in cui è divenuta definitiva la rendita presunta.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura applicata negli avvisi di
accertamento per le somme dovute all’Ente, con maturazione giorno per giorno.
4. Per importi del tributo inferiori a € 10,00 non si procede a rimborso.
5. Per effetto della solidarietà dell’obbligazione tributaria tra proprietari o detentori in caso di
versamenti insufficienti da parte degli altri contitolari/obbligati con riferimento al medesimo
anno solare e periodo d’imposta, il rimborso è riconosciuto per la sola parte eccedente i
mancati versamenti di questi ultimi, salve circostanze particolari da comunicare per iscritto al
Comune.
6. La liquidazione del rimborso avviene entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
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TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23 – Normativa di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla
L. 147/2013, di cui all’art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive
modificazioni ed integrazioni, di cui al DL n. 16/2014 convertito nella Legge n. 68/2014, ove
direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme
vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente
Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
Art. 24 – Efficacia del regolamento
1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all’art. 3, comma 1 L.
212/2000, dal 1° gennaio 2014, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero
dell’interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell’art. 53, comma
16 l. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall’art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448.
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