Rischio nei dispositivi medici.pptx

1
GESTIONE DEL RISCHIO NEI DISPOSITIVI
MEDICI: DALLA CLASSIFICAZIONE ALLA
COMMERCIALIZZAZIONE
Ing. Enrico Perfler – Eudax s.r.l.
Milano, 23 Gennaio 2014
Indice
2
Il concetto di rischio nei dispositivi medici
¨  La normativa vigente
¨  I Requisiti Essenziali
¨  I “limiti” della Direttiva
¨  Lo standard ISO 14971per la gestione del rischio
¨  Conclusioni
¨ 
Il rischio nei dispositivi medici
3
Il concetto di rischio nei dispositivi medici è collegato
ad alcuni concetti fondamentali:
¨  Destinazione d’uso
¨  Invasività della procedura
¨  Durata trattamento/ tempo d’applicazione del
dispositivo medico
¨  Principio d’azione
¨  Materiali, tecnologia, ecc.
…
Il rischio nei dispositivi medici
4
Classificazione del dispositivo medico secondo allegato IX
della Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii.
Il rischio nei dispositivi medici
5
Processo produttivo
¨  Uso combinato con altri dispositivi medici, farmaci,
ecc.
¨  Ambiente di utilizzo del prodotto
¨  Utente finale
¨  …
¨ 
La normativa vigente
6
Classificazione
(Considerando N.15,
Allegato IX)
considerando che, in particolare in vista delle procedure di
valutazione della conformità, è necessario suddividere i
dispositivi medici in quattro classi di prodotti; che le
regole di decisione di classificazione si basano sulla
vulnerabilità del corpo umano e tengono conto dei rischi
potenziali connessi con l'elaborazione tecnologica dei
dispositivi e con la loro fabbricazione…
Requisiti Essenziali
(Articolo 3, Allegato I)
I dispositivi devono soddisfare i pertinenti requisiti
essenziali prescritti nell'allegato I in considerazione della
loro destinazione.
La normativa vigente
7
Valutazione clinica
(Art.15, Allegato X)
La conferma del rispetto dei requisiti relativi alle
caratteristiche e alle prestazioni specificate ai punti 1 e 3
dell’allegato I in condizioni normali di utilizzazione del
dispositivo, nonché la valutazione degli effetti collaterali e
dell’accettabilità del rapporto rischi/benefici di cui al
punto 6 dell’allegato I devono basarsi, in linea di
principio, su dati clinici. (…)
Sorveglianza
Allegato II – Dichiarazione CE di Conformità
Allegato V – Garanzia di qualità della produzione
Allegato VI – Garanzia di qualità del prodotto
Allegato X – Valutazione clinica
Requisiti Essenziali
8
¨ 
¨ 
I requisiti essenziali sono descritti nell’Allegato I della
Direttiva 93/42/CEE.
Essi rappresentano le prescrizioni di minima in termini di
caratteristiche intrinseche di ogni prodotto (chimiche,
fisiche, biologiche, ecc.), di specifiche costruttive, di
prestazioni funzionali, di presentazione (confezione,
etichettatura), ecc. cui i dispositivi devono essere
assoggettati nella progettazione e nella fabbricazione
per poter essere definiti conformi, in considerazione
della loro destinazione d'uso.
Requisiti Essenziali
9
¨ 
I Requisiti Essenziali previsti dalla Direttiva
rappresentano gli elementi il cui rispetto giustifica
la ragionevole aspettativa che il prodotto svolga le
funzioni per le quali è stato progettato, nel modo
descritto dal fabbricante.
Allegato I Direttiva
10
¨ 
¨ 
REQUISITI GENERALI
REQUISITI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA
COSTRUZIONE
¤  Caratteristiche
chimiche, fisiche e biologiche
¤  Infezione e contaminazione microbica
¤  Caratteristiche relative alla fabbricazione e all’ambiente
¤  Dispositivi con funzioni di misura
¤  Protezione contro le radiazioni
¤  Requisiti per i dispositivi medici collegati o dotati di una
fonte di energia
¤  Informazioni fornite dal fabbricante
“Limiti” della Direttiva
11
¨ 
La Direttiva Europea per i dispositivi medici riporta
“unicamente” i Requisiti Essenziali volti a garantire
che i dispositivi siano sicuri e che la loro funzionalità
sia in accordo a quanto specificato dal fabbricante.
non descrive i requisiti tecnici o le modalità di test applicabili
in generale o a singole tipologie di dispositivi
Rinvio alle norme
12
Rinvio alle norme
(Direttiva, Art. 5)
Nel sistema normativo Europeo, se il fabbricante è in
grado di dimostrare di aver adeguatamente applicato
le norme armonizzate rilevanti (anche denominate
standard), questo implica una presunzione di conformità
ai requisiti della Direttiva.
A fronte del carattere generale e non tecnico di
ciascuno dei requisiti della Direttiva, le norme
armonizzate contengono specifiche tecniche dettagliate
sugli elementi da implementare per essere in conformità
con le medesime.
Norme armonizzate
13
¨ 
¨ 
Gli standard armonizzati o norme armonizzate
contengono specifiche tecniche applicabili in una
vasta gamma di aree di interesse e rappresentano
uno strumento applicabile per dimostrare la
conformità ai requisiti essenziali della Direttiva.
Essi spesso derivano da Standard Internazionali,
che ne rappresentano il progenitore e che vengono
recepiti in parte od integralmente.
UNI EN ISO 14971:2012
14
Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici
¨ 
La norma specifica una procedura che permette al
fabbricante di identificare i pericoli associati ai
dispositivi medici, inclusi i dispositivi medico-diagnostici
in vitro, per stimare e valutare i rischi associati, per
controllare tali rischi, e per monitorare l'efficacia dei
controlli. I requisiti della norma sono applicabili a tutte
le fasi del ciclo di vita di un dispositivo medico. La
norma non si applica al processo decisionale clinico e
non specifica i livelli di rischio accettabili.
Il rischio nei dispositivi medici
Gravità
15
Utilizzo
Installazione
Produzione
Design
Tempo
Struttura della norma ISO 14971
16
¨ 
¨ 
¨ 
¨ 
¨ 
¨ 
¨ 
¨ 
¨ 
Sezione 1 – Scopo
Sezione 2 – Termini e definizioni
Sezione 3 – Requisiti Generali per la Gestione del Rischio
Sezione 4 – Analisi del Rischio
Sezione 5 – Valutazione del Rischio
Sezione 6 – Controllo del Rischio
Sezione 7 – Valutazione dell’accettabilità del rischio residuo
globale
Sezione 8 – Report della Gestione del Rischio
Sezione 9 – Informazioni di Produzione e Post-Produzione
Processo di gestione dei rischi
17
¨ 
Il Fabbricante deve stabilire, documentare e
mantenere per tutto il ciclo di vita, un processo per
identificare i pericoli associati ad un dispositivo
medico, stimando e valutando i rischi associati,
controllando gli stessi e monitorando l’efficienza dei
controlli.
18
Responsabilità
19
3.2 Responsabilità della Direzione
La Direzione deve fornire prova del suo impegno nel
processo di gestione del rischio:
¨ 
¤  Assicurando
la disponibilità di adeguate risorse
¤  Assicurando l’assegnazione di personale qualificato per la
gestione del rischio
¤  Definendo e documentando una politica per la
determinazione dei criteri riferiti all’accettabilità del rischio
¤  Revisionando ad intervalli prestabiliti l’idoneità del processo
di gestione dei rischi
Piano di gestione del rischio
20
¨ 
¨ 
¨ 
¨ 
¨ 
¨ 
L’obiettivo delle attività pianificate di gestione del rischio,
identificando e descrivendo il dispositivo medico e il ciclo di
vita per i quali ogni elemento del Piano è applicabile
Assegnazione di ruoli e attività
Requisiti per la revisione delle attività di gestione del rischio
Criteri per l'accettabilità del rischio, basati sulla politica del
Fabbricante per la determinazione dei rischi
Attività di verifica
Attività relative alla raccolta e revisione delle informazioni
rilevanti di produzione e post-produzione (Post-Market
Clinical Follow-Up)
Risk management file
21
Per il particolare dispositivo medico o accessorio preso in
considerazione, i risultati di tutte le attività di gestione del
rischio devono essere registrate e mantenute nella
documentazione di gestione del rischio.
Per ogni pericolo identificato, la documentazione di
gestione del rischio deve fornire la tracciabilità rispetto a:
¨  Analisi del rischio
¨  Valutazione del rischio
¨  Implementazione e verifica delle misure di controllo
¨  Accettabilità del rischio residuo
Processo analisi dei rischi
22
Stima del rischio
23
¨ 
La stima del rischio è un processo utilizzato per
quantificare la probabilità di occorrenza di danni e
la gravità di questi.
Indice di rischio
24
Il concetto di rischio è la combinazione delle due
componenti seguenti:
¨  la probabilità del verificarsi del danno, ovvero, con
che frequenza può verificarsi il danno;
¨  le conseguenze di tale danno, ovvero, la gravità
dello stesso.
Probabilità X Severità = RI (Risk Index)
Probabilità X Severità X Detection = RPN
(Risk Prority Number)
Stima della probabilità
25
Stima della gravità
26
Accettazione del rischio
27
Accettazione del rischio
28
Accettazione del rischio
29
Controllo del rischio
30
¨ 
L’intervento di controllo del
rischio può avvenire:
¤  nella
revisione del progetto
(sicurezza intrinseca del DM)
¤  nella produzione del dispositivo
¤  nel fornire formazione agli utenti
¤  nel fornire informazioni sull’uso
Swine flu: don’t do this!
31
Controllo dei rischi residui
32
¨ 
Gli effetti delle misure di controllo del rischio
devono essere revisionati in merito a:
¤  introduzione
di nuovi potenziali pericoli o situazioni di
pericolo;
¤  influenza sulla stima dei rischi precedentemente
analizzati (migliorativa o peggiorativa)
¨ 
Ogni nuovo rischio, ed ogni rischio modificato dalle
misure di controllo, dovrà essere gestito come
descritto nel piano di gestione dei rischi.
Accettazione del rischio
33
Valutazione rischio vs. benefici
34
¨ 
¨ 
¨ 
Se il rischio è giudicato non accettabile
utilizzando i criteri del piano di gestione
dei rischi ed ulteriori controlli non sono
applicabili, il fabbricante può
raccogliere e revisionare i dati e la
letteratura scientifica per determinare se
i benefici clinici superano il rischio
residuo.
Se l’evidenza clinica non supporta la
conclusione che i benefici clinici superano
il rischio residuo, allora il rischio rimane
inaccettabile.
Diversamente, per i rischi che risultano
essere inferiori ai benefici, il Fabbricante
decide quali informazioni per la
sicurezza sono necessari al fine di
mitigare il rischio residuo.
Informazioni di produzione e post-produzione
35
¨ 
¨ 
Il fabbricante deve stabilire, documentare e mantenere
un sistema per raccogliere e revisionare le informazioni
sul DM o su simili DM durante la fase produttiva e postproduttiva (commercializzazione, riparazione, ecc.).
Nel mettere in atto un sistema di revisione di queste
informazioni, il fabbricante dovrà inoltre considerare:
¤  il
metodo di raccolta e revisione delle informazioni generate
dall’operatore, l’utente, durante l’installazione, l’uso e la
manutenzione del DM;
¤  gli standard disponibili (nuovi o revisionati)
36
Grazie per la cortese attenzione!