Nota informativa - Provincia di Torino

Provincia di Torino - Area Istruzione e Formazione Professionale - Servizio Monitoraggio e Controlli delle Attività
NOTA INFORMATIVA PFA - Bando 2013/2014
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ATTIVITA’ FORMATIVE PER LAVORATORI
OCCUPATI AD INIZIATIVA AZIENDALE
P.F.A. - Bando 2013/2014
NOTA INFORMATIVA PER L’ATTUAZIONE
E IL CONTROLLO DELLE ATTIVITA’
Allegato “A”, D.D. n° 1 - 9228 del 24/03/2014
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INDICE
1
2
PREMESSA
2
SEDI, LOCALI, ATTREZZATURE
3
1
SEDE DI SVOLGIMENTO CORSO (VARIAZIONI-ACCREDITAMENTO)
3
2
LOCALI E ATTREZZATURE
3
REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE
3
1
COMUNICAZIONE AVVIO-CORSO ATTIVITA’ IN ATTESA D’APPROVAZIONE
3
2
COMUNICAZIONE AVVIO-CORSO (CALENDARIO - ALLIEVI)
4
3
CALENDARIO ATTIVITA’
4
4
VARIAZIONI IN ITINERE
5
5
VARIAZIONI IN ITINERE CALENDARIO LEZIONI
5
6
VARIAZIONI IN ITINERE DEGLI ALLIEVI
5
7
REGISTRO INFORMATICO
6
8
REGISTRO CARTACEO PRESENZE-ALLIEVI
6
9
F.A.D.
9
10
PRATICA INDIVIDUALIZZATA
9
3
ALLIEVI (DOCUMENTAZIONE POSSESSO REQUISITI)
10
4
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
10
5
1
AUTOCERTIFICAZIONI
10
2
PUBBLICITA’ DEI CORSI
11
EROGAZIONE DEL CORSO
11
1
PROGETTO E PIANIFICAZIONE DIDATTICA (MATERIALE DIDATTICO)
11
2
RESPONSABILE CORSO
12
3
DOCENTI-TUTOR
13
4
RECUPERI (ACCORPAMENTI)
13
6
GRADO SODDISFAZIONE ALLIEVI (QUESTIONARI)
13
7
ATTIVITA’ DI CONTROLLO
14
PREMESSA
Il presente dispositivo viene adottato a integrazione e specificazione di quanto previsto dal Bando
provinciale 2013-2014 relativo alla presentazione dei Piani Formativi d’Area destinati alla
formazione dei lavoratori occupati ad inziativa aziendale, approvato con D.G.P. n. 517-30034 del
30/07/2013, e dalle Disposizioni regionali di dettaglio per la presentazione, per la gestione e il
controllo delle operazioni approvate e finanziate in attuazione direttiva relativa alla Formazione dei
lavoratori occupati 2008-2014, approvate con D.D. n. 500 del 12/09/2013 e recepite dalla Provincia di
Torino con D.D. n° 209-37303 del 27/09/2013.
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1. SEDI, LOCALI E ATTREZZATURE
1.1.
SEDE DI SVOLGIMENTO DEI CORSI (Variazioni/Accreditamento)
La sede di svolgimento delle edizioni corsuali deve corrispondere a quella comunicata a progetto:
deve essere una sede regolarmente accreditata o debitamente anagrafata in caso di sede
occasionale autorizzata dagli Uffici provinciali (comunque riferita alla sede accreditata dichiarata in
domanda).
Si ricorda che nel caso di R.T. tutte le sedi operative dei componenti firmatari che erogano
formazione devono essere accreditate. Si ricorda, ancora, che i R.T. devono essere debitamente
formalizzate prima dell’avvio delle attività.
In caso di variazione definitiva della sede del corso o nell’ipotesi di svolgimento dello stesso, in
modo ricorrente, presso una sede diversa da una di quelle indicate nel progetto, occorrerà
richiedere preventivamente l’autorizzazione al Servizio Formazione Professionale – Ufficio
Programmazione Attività Formative per Occupati della Provincia di Torino, che verrà concessa
solo per situazioni eccezionali e debitamente documentate. Le eventuali autorizzazioni alla
variazione della sede e allo svolgimento di corsi su più sedi (es. per uscite didattiche, attività
pratiche), purché questo sia già previsto nel progetto, devono essere comunicate con la procedura
“Sistema Piemonte” nella sezione dedicata alle variazioni.
Se la sede di svolgimento del corso non corrisponde alla sede autorizzata e comunicata con la
procedura “Sistema Piemonte”, vengono decurtate, sotto il profilo economico, le ore di lezione
realizzate sino a quel momento. Tale conseguenza pregiudizievole verrà disposta anche nel caso
in cui la sede di svolgimento del corso non coincida con quella inizialmente individuata nel progetto
o successivamente autorizzata dagli Uffici Provinciali, previa apposita richiesta motivata di
modifica da parte dell’Operatore. Ne consegue che nel caso in cui l’intero corso si svolgesse
presso una sede diversa da quella autorizzata/comunicata nessun importo economico potrà
essere riconosciuto.
Anche qualora l’attività formativa si svolgesse presso le sedi delle imprese committenti (quindi,
sedi occasionali debitamente anagrafate) le stesse dovranno essere a norma per quanto concerne
gli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
1.2.
LOCALI E ATTREZZATURE
Per locali di svolgimento del corso devono intendersi le aule didattiche e i laboratori individuati nel
progetto (con le relative postazioni/dotazioni di lavoro).
I locali e le attrezzature, così come la strumentazione didattica dichiarata in sede di progettazione
ed il materiale di consumo, devono essere disponibili per tutta la durata dell’attività formativa.
Qualora una parte delle attrezzature/strumentazioni dovesse essere temporaneamente
indisponibile dovrà essere esibita ai funzionari della Provincia di Torino, in caso di verifiche
sull’attuazione delle attività, la documentazione giustificativa.
2.
REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE
2.1 MODALITA’ COMUNICAZIONE AVVIO-CORSO ATTIVITA’ IN ATTESA DI APPROVAZIONE
Esclusivamente per quanto concerne la comunicazione di avvio-corso e la documentazione
necessaria per le attività formative da avviare prima dell’approvazione del finanziamento da parte
degli Uffici provinciali, gli Operatori devono attenersi alle indicazioni di cui al presente paragrafo.
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Per tutto quanto concerne la realizzazione delle attività, nonché le modalità di comunicazione di
avvio-corso per le attività già approvate, occorre invece far riferimento a quanto previsto nei
paragrafi successivi del presente dispositivo.
L’Operatore titolare di un piano formativo di area finanziato che intenda avviare una o più edizioni
corsuali, già consegnate al Servizio Formazione Professionale ma non ancora autorizzate, deve
imputare tutti i dati di inizio corso nell’apposita procedura informatica e consegnare al Servizio
Monitoraggio e Controlli F.P., almeno 5 giorni prima dell'avvio del corso, la cd. lettera di manleva
unitamente alla copia cartacea della comunicazione telematica di avvio corsi su “Sistema
Piemonte” e al relativo registro presenze-allievi – debitamente compilato con gli estremi
identificativi dell’edizione corsuale e i dati degli allievi – ai fini della sua vidimazione.
Si ricorda che gli allievi iscrivibili – e quindi inseribili in procedura - sono solo quelli collegati alle
aziende committenti indicate nella richiesta di attivazione dell’edizione.
Il modello di registro e il fac-simile della lettera di manleva, nonché le modalità operative per la
vidimazione del registro, sono pubblicate sul sito internet della Provincia di Torino alla pagina
http://www.provincia.torino.it/formazione/operatori/monitoraggio.
Eventuali successive variazioni di calendario e/o allievi vanno comunicate sempre tramite
l’apposita procedura informatica.
Il non rispetto delle modalità di avvio-corso testé precisate comporterà il mancato riconoscimento
economico dell’intero corso.
2.2
COMUNICAZIONE AVVIO-CORSO (Calendario / Allievi)
Per quanto concerne le attività già approvate, l’Operatore deve procedere prima dell’inizio
dell’attività, tramite l’apposita procedura informatizzata, alla formale comunicazione di avvio
dell’edizione corsuale, completa del giorno effettivo d’inizio dell’intervento formativo e della fine
presunta, nonché del calendario completo (inserendo quindi il numero di ore corrispondenti al
monte-ore autorizzato), dei dati anagrafici di tutti gli allievi iscritti e di almeno un docente.
Si ricorda che gli allievi iscrivibili – e quindi inseribili in procedura - sono solo quelli collegati alle
aziende committenti indicate nella richiesta di attivazione dell’edizione.
Le attività formative iniziate o svolte senza il rispetto delle suddette modalità non sono riconoscibili
sotto il profilo economico.
Si evidenza, infine, che gli allievi sovranumerari, rispetto al numero previsto a progetto, devono
essere iscritti, utilizzando la procedura informatizzata, senza distinzione alcuna tra allievi effettivi e
sovrannumerari.
In ogni caso, qualora l’edizione corsuale, in tutto o in parte, fosse realizzata oltre la data ultima
definita dalle autorizzazioni provinciali, non sarà riconosciuto il finanziamento per l’attività svolta
oltre tale termine.
Inoltre, nel caso si rilevino irregolarità sulla procedura di avvio-corso, l’intero corso non sarà
valorizzabile economicamente.
2.3
CALENDARIO ATTIVITA’
Il calendario di ciascuna edizione corsuale deve essere inserito integralmente nell’apposita
procedura informatizzata.
Si ricorda che, a far data dalla comunicazione di avvio del corso, il calendario non può essere
aggiornato/modificato con riferimento alle giornate di lezione precedenti alla data corrente. Per la
data corrente e per le date successive è possibile inserire, modificare o cancellare una o più
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lezioni. Si precisa che per le variazioni inerenti la data corrente la procedura terrà
automaticamente traccia dell’orario in cui è stata effettuata.
Anche per le ore in modalità FaD dovrà essere inserito in procedura, quale calendario delle attività,
un periodo convenzionale, corrispondente al monte ore complessivo previsto, che ricomprenda
tutte le attività svolte, incluse le ore in presenza.
Il calendario da inserire in procedura relativamente alla pratica individualizzata deve contenere i
dati delle giornate effettive di svolgimento dell’attività (non è quindi sufficiente l’inserimento di un
periodo convenzionale, corrispondente al monte ore complessivo previsto, come invece è
consentito per la FAD).
Si rammenta, da ultimo, che una lezione è validamente avviata solo se presente almeno un allievo.
2.4
VARIAZIONI IN ITINERE
Non sono ammesse variazioni degli importi finanziari approvati, né di alcuno degli elementi che
abbiano concorso alla definizione, per i corsi, del punteggio totale assegnato in esito all’istruttoria e
della relativa posizione in graduatoria.
Le variazioni di ragione sociale e di codice fiscale/partita IVA dell’Operatore devono essere
tempestivamente comunicate, ai fini della verifica di mantenimento dei requisiti previsti a bando, e
richiedono la modifica dell’atto di autorizzazione.
2.5
VARIAZIONI IN ITINERE CALENDARIO LEZIONI
Le variazioni in merito a calendari, orari di svolgimento delle lezioni e variazioni analoghe non sono
soggette a previa autorizzazione degli Uffici provinciali, ma devono essere comunicate tramite
l’apposita procedura informatizzata entro e non oltre l’inizio della rispettiva giornata di lezione
(comprese eventuali visite didattiche/uscite per attività di pratica).
N.B. La procedura consente l’inserimento delle variazioni nell’apposito campo solo nella stessa
giornata a cui si riferisce la variazione; chi volesse inserire la variazione in data anteriore a quella a
cui si riferisce la variazione, può farlo solo utilizzando il campo “Note”.
2.6 COMUNICAZIONE VARIAZIONI IN ITINERE ALLIEVI
Le variazioni relative agli allievi (inserimento di nuovi allievi, ritiro dei partecipanti e variazioni
analoghe) non sono soggette a previa autorizzazione degli Uffici provinciali, ma devono essere
inserite nell’apposita procedura di gestione allievi e inizio-corsi, nella sezione iscrizione allievi.
Con riferimento all’inserimento di nuovi allievi durante l’attuazione dell’intervento formativo, si
evidenzia che saranno riconosciute solo le giornate di lezione – debitamente frequentate
dall’allievo – successive alla comunicazione informatica di inserimento nel corso. Per ogni allievo
inserito dopo l’avvio del corso dovrà essere inserita la data di inizio frequenza.
Si ricorda che il ritiro di un allievo può essere inserito in procedura quando la data di ritiro è
successiva alla data di inizio frequenza; se un allievo si ritira dal corso prima della data di inizio
frequenza, l’iscrizione dovrà essere cancellata.
N.B.: In caso di accertato e documentato non corretto funzionamento della procedura
informatizzata, va precisato che l’operatore responsabile delle attività è comunque tenuto a
comunicare tutte le variazioni (sede, calendario ed allievi, nonché la stessa comunicazione d’avvio
corso) mediante una tempestiva comunicazione scritta (via e-mail o, eventualmente, tramite fax) al
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Servizio Monitoraggio e Controlli F.P. della Provincia di Torino. Contestualmente, il medesimo
deve provvedere presso il CSI ad aprire formalmente la richiesta d’intervento. Inoltre, si precisa
che, sempre in merito alle variazioni, per eventuali difformità tra le annotazioni inserite a registro e
le comunicazioni effettuate agli Uffici Provinciali a mezzo procedura informatizzata ovvero a mezzo
e-mail/fax, farà fede il contenuto di quest’ultime.
Si ricorda, ancora, che visti gli stringenti vincoli previsti dai nuovi dispositivi procedurali, lo stretto
rapporto tra calendario e registro informatico, nonché le nuove modalità di valorizzazione
economica delle attività, non sarà più possibile valutare il riconoscimento economico delle ore di
lezione svolte non correttamente inserite in procedura.
Si evidenzia, da ultimo che se la comunicazione di variazione di sede e calendario non è stata
effettuata correttamente verranno decurtate le ore di lezione che non corrispondono al calendario
comunicato.
2.7 REGISTRO INFORMATICO
Premesso che, secondo l’attuale procedura informatizzata, la gestione del registro informatico
degli allievi risulta essere integrata con il calendario delle lezioni, l’Operatore deve caricare a
registro le ore di assenza di ogni allievo per ogni lezione presente sul calendario. L’Operatore
inoltre deve compilare il registro informatico entro i sette giorni successivi all’erogazione
dell’attività. Solo relativamente alle ore di FaD il termine improrogabile di caricamento dei dati è
fissato in quindici giorni decorrenti dalla fine del periodo di FaD.
Ricordato che la procedura informatica segnala la presenza di giornate di calendario prive delle
corrispondenti indicazioni relative al registro adibito alle assenze degli allievi, si precisa ancora che
non è assolutamente possibile intervenire sulle giornate di lezione che sono state già oggetto di
controllo – ossia su quelle in cui è presente il dato controllato – o quelle riferite ad un allievo non
riconoscibile sotto il profilo della valorizzazione economica (es, perché non in possesso dei
requsiti).
Si ricorda che il numero massimo di ore riconoscibili per lo svolgimento di attività formativa,
erogata con qualunque modalità, è di otto ore al giorno e di quaranta ore settimanali, con una
pausa giornaliera obbligatoria pari a trenta minuti ogni sei ore consecutive di lezione, nonché con
un giorno settimanale di riposo.
Si precisa, infine, che le unità minime di caricamento, sul registro informatico, sono:
- di mezz’ora per la gestione del calendario;
- di un quarto d’ora per le assenze dei singoli allievi.
2.8 REGISTRO CARTACEO PRESENZE-ALLIEVI
Si indicano di seguito le modalità da seguire da parte degli Operatori – anche contenute nel
modello predisposto dagli Uffici provinciali – per la corretta compilazione del registro presenzeallievi. Si evidenzia che per essere validamente operativo il registro deve essere sempre rilegato
a caldo e previamente vidimato dal Servizio Monitoraggio e Controlli F.P. della Provincia di
Torino.
1.
Il registro deve essere conservato presso la sede di svolgimento del corso, non può essere
asportato senza giustificato motivo e senza previa comunicazione al Servizio Monitoraggio e
Controlli F.P. della Provincia di Torino. L’eventuale smarrimento del registro, verificatosi
anche dopo la conclusione del corso, deve essere immediatamente segnalato ai predetti
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Uffici Provinciali. In caso di uscita didattica, qualora non sia possibile far firmare gli allievi e i
docenti sul registro prima dell’uscita deve essere utilizzato un foglio sostitutivo, nel quale
verranno apposte le firme degli stessi, che dovrà essere successivamente allegato al
registro del corso. Anche nell’ipotesi in cui la documentazione del corso non sia accessibile
ai controlli (perché sono state effettuate variazioni di orario o spostamenti in altra sede)
devono essere preventivamente informati i predetti Uffici Provinciali, con le modalità previste
per le altre variazioni.
2.
Tutte le variazioni (comprese quelle per eventuali visite didattiche) dovranno essere annotate
a registro, nonché comunicate agli Uffici Provinciali, attraverso l’apposita procedura
informatizzata, prima dell’inizio della lezione a cui si riferiscono. Se il responsabile del corso
non è in grado di registrare la variazione può nominare uno o più sostituti indicandone i
nominativi nelle pagine del registro presenze-allievi dedicate alle variazioni o nello spazio
relativo alle note, seguiti dalle firme dei sostituti, nonché nella pagina iniziale del registro
stesso adibita al nominativo ed alla firma del responsabile del corso. Successivamente alle
registrazioni effettuate dall’eventuale sostituto, il responsabile del corso deve aggiungere,
appena possibile, una propria sottoscrizione alla firma del sostituto. Tutte le lezioni devono
essere registrate progressivamente (non si possono aggiungere lezioni con date
antecedenti).
3.
Il frontespizio del registro deve essere compilato in ogni sua parte prima dell’inizio dell’attività
formativa. Il timbro lineare deve riportare anche l’esatto indirizzo della Sede Operativa
responsabile del corso.
4.
Il corso è distinto da un codice assegnato dalla procedura informatica, che deve essere
integralmente riportato a registro nell’apposito spazio.
5.
La pianificazione didattica, con gli argomenti trattati ed il nominativo dei docenti impiegati,
dovrà essere allegata al registro del corso.
6.
Ogni facciata “Presenze del giorno” deve riportare, nella testata, l’indicazione del giorno della
settimana, del giorno del mese, del mese e dell’anno cui si riferisce.
Esempio: mercoledì / 8 / gennaio / 2014.
7.
Gli allievi dovranno apporre la loro firma all’entrata in aula, e in particolare:
- se il corso si svolge nelle ore antimeridiane e pomeridiane, tali firme saranno apposte
rispettivamente in corrispondenza delle due entrate;
- se il corso si svolge in una sola mezza giornata, le firme saranno apposte nella colonna
corrispondente, mentre la colonna libera dovrà essere sbarrata obliquamente.
- la colonna “pomeriggio/sera” sarà ovviamente anche utilizzata per i corsi il cui svolgimento
è preserale o serale.
8.
Le firme degli allievi, dei docenti/tutor e del responsabile del corso (ed eventuali sostituti)
dovranno essere apposte per esteso come nel caso di una sottoscrizione. Non sono pertanto
ammesse sigle o abbreviazioni o firme assolutamente difformi rispetto a quelle inizialmente
apposte nella sezione “Dati anagrafici”. Gli allievi dovranno firmare anche nell’apposito
spazio previsto nella sezione “Dati anagrafici” del registro, mentre i docenti e i tutor dovranno
firmare anche nell’apposito spazio previsto nella sezione “Elenco docenti/tutor”.
9.
L’assenza degli allievi deve essere immediatamente evidenziata con la dicitura indelebile
“ASSENTE”. Per gli allievi che si sono ritirati devono essere barrate le giornate di lezione
sino al termine del corso ovvero indicare il ritiro con la dicitura “RITIRATO”. L’inserimento di
un nuovo allievo deve essere segnalato sul registro a far data dalla prima giornata effettiva di
lezione a cui il medesimo ha partecipato. Contestualmente deve essere comunicato
l’inserimento nel corso di un nuovo allievo tramite la procedura informatizzata.
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10. In corrispondenza della colonna “Programma svolto” dovranno essere indicate, a cura del
docente, la materia e, in sintesi, gli argomenti trattati.
11. Il docente dovrà inoltre apporre nell’apposito spazio l’effettivo orario di inizio della lezione, la
propria firma in modo leggibile e per esteso, nonché annotare specificatamente, nello spazio
a fianco della firma allievi, eventuali ingressi o uscite fuori orario, apponendo altresì la
propria firma. Solo al termine della lezione dovrà riportare l’effettivo orario di conclusione
della stessa. Il docente avrà comunque cura, all’inizio della lezione, di verificare la presenza
degli allievi in classe, nonché la corretta apposizione delle firme dei presenti sul registro del
corso.
12. Il responsabile del corso provvederà periodicamente a riportare su ogni facciata il numero
degli allievi effettivi presenti secondo le voci indicate, nonché il totale delle ore svolte e
rendicontabili, aggiornando progressivamente il computo delle ore effettuate, sottoscrivendo
per esteso la pagina.
13. Gli allievi devono inoltre firmare, all’inizio della prima lezione, anche nell’apposito spazio
previsto nella sezione del registro “dati anagrafici”, mentre i docenti e i tutor dovranno firmare
anche nell’apposito spazio previsto nella sezione “Elenco docenti/tutor”.
14. E’ assolutamente vietato manomettere il registro sostituendone pagine o aggiungendone
altre; inoltre nessuna abrasione e/o sbianchettatura è ammessa. Eventuali alterazioni fortuite
del registro, anche verificatesi dopo la conclusione del corso, che ne inficino l’integrità
devono essere tempestivamente segnalate al Servizio Monitoraggio e Controlli F.P. della
Provincia di Torino. In caso di comprovata necessità ed a seguito di specifica autorizzazione
del citato Servizio provinciale si potrà adottare un registro suppletivo (da individuare con la
sigla “bis” o “2” o “II” o “B”, e cosi via), sempre previamente da vidimare prima del suo
utilizzo, nel quale si dovranno riportare gli stessi elementi identificativi del corso.
15. Sul registro si avrà cura di scrivere esclusivamente con inchiostro, ovvero con penna tipo
“biro” non cancellabile, blu o nero, salvo che per l’apposizione delle diciture “ASSENTE” o
“RITIRATO”, per le quali è consentito anche il colore rosso. Eventuali correzioni – da apporre
in modo che consenta la lettura del testo corretto – dovranno essere convalidate e vistate dal
responsabile del corso.
16. Il responsabile del corso risponde della corretta compilazione del registro e ne presiede tutti
gli adempimenti richiesti. L’Operatore titolare delle attività formative è tenuto a ottemperare
alle istruzioni in oggetto e a rendere edotti gli allievi per quanto attiene ai loro adempimenti.
Si ricorda che tutte le irregolarità riscontrate in fase di controllo relativamente alla tenuta del registro
producono un esito negativo (fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla legge). In particolare:
a) le ore di lezione non corrispondenti al calendario comunicato vengono decurtate e non sono
recuperabili;
b) l’irregolarità sull’apposizione delle firme da parte degli allievi (es. mancanza di firme su giornata
firmata dal docente) comporta la decurtazione delle rispettive ore di lezione;
c) la mancanza di firme del docente o dell’indicazione dell’orario o della data comportano la non
riconoscibilità delle rispettive ore di lezione;
d) l’irreperibilità o l’alterazione del registro, in caso di accertata negligenza da parte dell’Operatore,
comporta la decurtazione ovvero la revoca del finanziamento assegnato.
Il modello di registro da utilizzare può essere scaricato dal sito internet della Provincia di Torino
all’indirizzo http://www.provincia.torino.it/formazione/operatori/monito/occupati, nella parte dedicata
alla modulistica e devono essere rispettate scrupolosamente tutte le prescrizioni ivi indicate – da
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intendersi quali parti integranti e sostanziali del presente documento – sulla compilazione/utilizzo
dello stesso, come peraltro già sopra indicato.
2.9
F.A.D.
Si ricorda che la Formazione a Distanza (F.a.D.) può essere svolta solo in modalità on-line, tramite
apposita piattaforma informatica. Le caratteristiche della FAD devono risultare evidenti dalla
programmazione/pianificazione didattica.
Non sono ammessi interventi formativi svolti interamente in modalità FAD. Inoltre, la FAD non è
consentita nei corsi per i quali sia espressamente prevista dalla disciplina di settore un percorso
formativo standard e, comunque, per tutti i corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nel caso di interventi con FAD le ore di formazione a distanza non possono superare il 25% delle
ore complessive del corso; la quota FAD non può tuttavia essere inferiore a 12 ore. In ogni caso
devono essere previste almeno 6 ore di intervento in modalità frontale (specificatamente 3 incontri
in presenza, ciascuno di almeno due ore, da caricare in calendario secondo quanto pevisto al
precedente punto 2.2 per quasiasi altra lezione da svolgersi in modalità frontale) rispettivamente
riferite all’avvio dell’attività in FAD, alle verifiche intermedie e alla verifica finale di apprendimento
dei contenuti svolti in modalità a distanza.
Presso la sede operativa responsabile delle attività devono essere conservati e resi disponibili in
caso di verifica in itinere i report con la traccia dei collegamenti e delle verifiche degli allievi.
Lo svolgimento della F.A.D. presso la sede del corso deve essere registrata sul registro presenzeallievi. Solo per la F.A.D. svolta fuori della sede del corso gli allievi devono utilizzare l’apposita
scheda “Voucher formativi / FAD”, disponibile sul sito internet al seguente indirizzo:
http://www.provincia.torino.it/formazione/operatori/monito/occupati. Tali schede devono essere
raccolte dal responsabile del corso al termine del rispettivo periodo e allegate al registro presenzeallievi. Si ricorda che tali schede non necessitano di vidimazione da parte degli Uffici provinciali.
N.B. Si precisa che non è necessario il caricamento in procedura da parte dell’agenzia formativa di
un calendario dettagliato dell’attività svolta in modalità FAD, ma è sufficiente la comunicazione del
complessivo arco temporale di svolgimento dell’attività stessa (data inizio e fine). Quindi, per tali
attività, le dovute variazioni di calendario da trasmettere agli Uffici provinciali non possono che
concernere solo tale complessivo periodo.
2.10
ATTIVITA’ PRATICA INDIVIDUALIZZATA
L’attività pratica individualizzata (sia che si svolga presso la sede di svolgimento del corso o che si
svolga fuori, presso le sedi di lavoro degli allievi) deve essere preventivamente autorizzata per
scritto dagli Uffici provinciali, e non può superare la misura massima di ¼ del monte ore approvato
a progetto.
Le presenze degli allievi in attività pratica individualizzata dovranno essere registrate nelle
apposite “schede” (ogni scheda è riferita ad un singolo allievo) disponibili al sito internet
http://www.provincia.torino.it/formazione/operatori/monito/occupati.
Tutte le schede dovranno essere allegate al registro del corso al termine dell’attività. Tali modelli di
schede non necessitano di vidimazione da parte degli Uffici Provinciali.
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3 ALLIEVI (DOCUMENTAZIONE REQUISITI ALLIEVI)
Gli Operatori devono rendere disponibili durante i controlli la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti previsti per i partecipanti all’attività formativa. Saranno, quindi, presi in
esame i relativi documenti, ad esempio:
- cedolini-paga e assimilati (o, se presente, il libro unico del lavoro);
- eventuali dichiarazioni azienda su esistenza e tipologia rapporto lavorativo;
- per i titolari, visura camerale (se presente) o altra documentazione pertinente;
- per i liberi professionisti, partita IVA;
- ulteriori documenti comprovanti stati specifici dei lavoratori, se richiesti dal Bando.
Durante la verifica in loco potrà essere richiesta, da parte dei funzionari incaricati, la visione della
documentazione comprovante il rispetto delle caratteristiche dei partecipanti indicati in progetto
(come, ad esempio, l’appartenenza a categorie svantaggiate o l’effettiva presenza in servizio dei
partecipanti durante lo svolgimento del corso).
Si sottolinea che tutti gli allievi partecipanti al corso, nessuno escluso, devono essere iscritti
utilizzando la procedura informatizzata “Sistema Piemonte”. In particolare, alcuna distinzione, nel
caricamento informatico dei dati degli allievi, deve essere posta tra allievi effettivi e allievi
sovrannumerari (ossia quelli superiori al numero indicato a progetto e che devono comunque
appartenere alle aziende/enti committenti del corso).
Con riferimento all’inserimento di nuovi allievi durante l’erogazione dell’intervento formativo, si
precisa inoltre che, ai fini del riconoscimento del rispettivo monte-ore, saranno riconosciute solo le
giornate di lezione – debitamente frequentate dall’allievo – successive alla comunicazione
informatica di iscrizione ovvero di inserimento nel corso dell’allievo medesimo.
4 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
4.1 AUTOCERTIFICAZIONI
Si ricorda che le dichiarazioni rese, ai sensi del DPR n. 445/2000, al momento della presentazione
della domanda di finanziamento dei progetti possono essere oggetto di verifica, come da legge, da
parte dei funzionari provinciali, anche durante l’attuazione delle attività. Eventuali riscontri negativi
avranno non solo conseguenze sull’esito dei controlli e sugli importi economici riconoscibili, ma
anche quelle previste dalla legge nel caso di certificazioni o dichiarazioni mendaci.
L’Operatore responsabile delle attività deve conservare presso la sede di svolgimento del corso la
documentazione relativa alle autocertificazioni dichiarate al momento della presentazione del
progetto alla Provincia di Torino e previste dal Bando provinciale di riferimento, in particolare:
- in caso di sede occasionale, documentazione relativa agli adempimenti richiesti dal D.Lgs. n.
81/’08 e, comunque, alla normativa vigente al momento della realizzazione dell’intervento
formativo, nello specifico:
• documento di valutazione dei rischi ovvero autocertificazione rappresentate legale;
• nomina Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione ovvero copia dell’attestato di
frequenza al corso per R.S.P.P. da parte del datore di lavoro;
• nomina del medico del lavoro, ove previsto;
• comunicazione all’Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro dei
nominativi dei responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, ove previsto;
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- documentazione relativa al regolare accreditamento della sede operativa (in particolare l’ultima
visita periodica di sorveglianza);
- in caso di consorzio, gli atti comprovanti l’adesione allo stesso da parte delle imprese (libro soci);
- numero di posizione INAIL ovvero di altra polizza assicurativa stipulata per i partecipanti.
4.2 PUBBLICITA’ DEI CORSI
La pubblicità dei corsi, ove eventualmente effettuata, deve essere conservata presso la sede
operativa ed esibita, su richiesta, ai funzionari della Provincia di Torino addetti alle verifiche in
itinere.
La pubblicità dovrà essere veritiera, completa, trasparente, non ingannevole e comunque
rispettosa delle disposizioni di cui agli artt. 5, 8 e 9 della Sezione I “Informazione e pubblicità” di cui
al Reg. CE. n. 1828/2006: dovrà quindi contenere, per ciascuna attività formativa, tutte le
informazioni utili su requisiti d’accesso, modalità d’iscrizione e documentazione necessaria,
eventuali prove selettive, contenuti e aspetti organizzativi, attestazioni/qualifiche conseguibili,
nonché fare espresso riferimento alla natura ed alla provenienza dei finanziamenti previsti.
Si precisa, inoltre, che è obbligatorio inserire in tutti i documenti concernenti la realizzazione
dell’attività (ad esempio, registri presenze-allievi, schede-FAD/pratica, fogli firma, patti formativi,
dispense, ecc.) i loghi dell'Unione Europea-Fondo Sociale Europeo, della Repubblica Italiana, della
Regione Piemonte e della Provincia di Torino, nonché la dicitura "FSE per il futuro". In ogni caso, è
fatto obbligo di attenersi ai format e alla modulistica reperibili nelle apposite sezioni del sito internet
della Provincia di Torino (http://www.provincia.torino.gov.it/formazione/operatori/monitoraggio) e
della Regione Piemonte (http://www.regione.piemonte.it/europa/loghi.htm).
Inoltre, per tutte le eventuali iniziative di divulgazione al pubblico delle attività (ad esempio,
manifesti, locandine, siti internet, opuscoli pubblicitari, stand, targhette, guide, gadget, ecc.) i
soggetti attuatori devono utilizzare i format in merito previsti dalla Regione Piemonte
(http://www.regione.piemonte.it/europa/normativa.htm).
5
5.1
EROGAZIONE DEL CORSO
PROGETTO E PIANIFICAZIONE DIDATTICA (MATERIALE DIDATTICO)
Per ogni corso deve essere predisposta una pianificazione didattica degli argomenti inseriti a
progetto. La programmazione/pianificazione deve essere aggiornata dopo ogni variazione della
stessa.
Il responsabile del corso cura l’aggiornamento e la conservazione della pianificazione didattica.
La programmazione/pianificazione didattica deve rispettare i limiti indicati dal Bando provinciale di
riferimento, in relazione alla suddivisione della durata minima/massima delle ore di teoria e di
pratica. L’attività formativa deve essere documentata attraverso dispense, esercitazioni, materiali
distribuiti ai partecipanti.
I materiali prodotti dagli allievi e la documentazione atti a dimostrare l’effettiva applicazione delle
modalità formative dichiarate a progetto devono essere conservati presso la sede operativa ed
esibiti, su richiesta, ai funzionari provinciali addetti ai controlli sull’attuazione.
I materiali didattici, il cui utilizzo è stato previsto in fase di progettazione, saranno distribuiti agli
allievi registrandone l’avvenuta consegna su un modulo che deve essere conservato agli atti ed
esibito, su richiesta, ai funzionari provinciali incaricati delle verifiche.
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Il riscontro di significativi scostamenti tra quanto previsto a progetto e l’attività effettivamente svolta
potrà comportare il mancato riconoscimento economico delle ore di lezione tenute irregolarmente.
Si ricorda che le esercitazioni pratiche sono preferibilmente da svolgere in laboratori attrezzati;
eventuali attività d’addestramento comprese nel programma approvato e il cui svolgimento sia
previsto un affiancamento sul posto di lavoro possono al massimo impegnare un quarto della
durata del corso.
5.2
RESPONSABILE CORSO
E’ obbligatorio prima dell’inizio dell’attività formativa nominare un responsabile del corso, che deve
essere reperibile durante l’attività formativa. Il suo nominativo deve essere riportato sul registro
presenze-allievi dell’edizione corsuale.
L’incarico deve essere formalizzato per scritto specificando i compiti, le responsabilità, l’impegno
orario e il nome degli eventuali sostituti.
Il responsabile del corso presiede tutti gli adempimenti amministrativi e didattici inerenti l’intervento
formativo, compresa la corretta compilazione del registro presenze-allievi.
Il responsabile del corso avrà, quindi, il compito di:
- coordinare l’attività didattica, curando il rispetto del programma approvato;
- pianificare le lezioni secondo il calendario comunicato agli Uffici provinciali;
- segnalare le variazioni di sede, calendario, orario, allievi, come sopra previsto e registrarle
sull’apposita sezione del registro;
- conservare tutta la documentazione didattica del corso;
- accompagnare i funzionari provinciali, preposti ai controlli in itinere, nei locali di erogazione
dell’attività formativa;
- documentare l’attività didattica svolta, controllando che sul registro siano descritti gli argomenti
trattati nelle lezioni;
- conservare tutta la documentazione relativa ai requisiti dei partecipanti, la copia del progetto
formativo e delle eventuali priorità presentate.
La possibilità, consentita al responsabile del corso, di nominare uno o più sostituti va riferita,
esclusivamente, agli adempimenti relativi alla compilazione del registro presenze-allievi. Tale
nomina, quindi, non comporta assolutamente delega delle altre funzioni ovvero obblighi previsti in
capo al responsabile del corso.
E’ consentito al responsabile del corso, per lo stesso intervento formativo, svolgere attività di
docenza ovvero partecipare in qualità di allievo, in quest’ultimo caso solo in casi particolari
debitamente motivati nella lettera di incarico.
Si precisa che, anche nel caso di assenza del responsabile del corso, il funzionario provinciale, al
momento del controllo in itinere, deve essere immediatamente accompagnato, da qualsiasi
referente dell’Operatore o chi per lui, nei luoghi di erogazione dell’intervento formativo e deve
essergli consegnato il registro presenze-allievi del corso. Anomali, eccessivi e ingiustificati ritardi
nei suddetti adempimenti potranno comportare, per l’Operatore, un esito negativo della verifica.
Da ultimo, si rileva che deve essere disponibile, in caso di verifiche sull’attuazione da parte dei
funzionari provinciali, l’organigramma concernente la sede operativa responsabile del corso
oggetto di verifica.
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DOCENTI/TUTOR – DIVIETO DELEGA
Sia i curricula – da compilare in formato europeo – che le lettere di incarico, i contratti o gli ordini di
servizio interni per i tutti docenti e eventuali tutor devono essere conservati presso la sede
operativa ed esibiti, su richiesta, ai funzionari della Provincia di Torino addetti alle verifiche
sull’attuazione delle attività. I curricula dovranno essere debitamente aggiornati, datati e
sottoscritti.
Ogni docente deve essere incaricato in base alle esigenze didattiche e ai requisiti professionali
richiesti per l’intervento formativo.
Si ricorda che la delega deve rispettare il limite massimo del 30% del costo riferito alle spese di
formazione (calcolate a UCS) apporovate sulle singole edizioni corsuali.
5.4
RECUPERI (ACCORPAMENTI)
Per gli allievi che hanno superato il numero di ore massime di assenza possono essere svolte
lezioni di recupero.
Le ore di lezione tenute a titolo di recupero devono essere previamente comunicate agli Uffici
provinciali mediante inserimento nell’apposita procedura informatica.
Inoltre dovranno essere riportati, nello spazio del registro cartaceo presenze-allievi dedicato alle
variazioni occasionali, i dati relativi ai giorni, agli orari e agli allievi coinvolti. Ogni ulteriore
variazione relativa alle suddette attività di recupero dovrà essere tempestivamente segnalata
modificando il calendario nell’apposita procedura.
Tutte le ore aggiuntive di lezione dovranno essere comunque registrate unicamente nell’originario
registro cartaceo presenze-allievi del corso in cui l’allievo risulta inserito.
Si ricorda inoltre che, come da bando provinciale, le ore di lezione svolte a titolo di recupero non
possono comportare oneri finanziari aggiuntivi.
Infine, si precisa che è sempre possibile procedere al recupero delle lezioni non tenute a fronte
dell’assenza di tutti gli allievi in particolari situazioni (quali, a titolo esemplificativo, calamità
naturali), senza necessità di autorizzazione da parte degli Uffici provinciali.
Da ultimo, si evidenzia che l’eventuale svolgimento in contemporanea (ossia nella stessa aula,
anche con più docenti) di lezioni relative a più edizioni corsuali distinte deve essere previamente
autorizzato dagli Uffici Provinciali. In caso contrario, le ore di lezione così svolte non potranno
essere riconosciute come valide e saranno conseguentemente decurtate.
6.
GRADO SODDISFAZIONE ALLIEVI (QUESTIONARI)
Nel corso della verifica in loco/itinere sulle edizioni corsuali il funzionario incaricato procederà, ove
possibile, alla somministrazione agli allievi dell’edizione corsuale oggetto di verifica di un apposito
questionario per rilevare il loro livello di soddisfazione sull’attività formativa svolta o approfondire
eventuali criticità.
Si procederà, se possibile, all’audizione dei medesimi allievi in caso di specifiche problematiche o
per valutare particolari anomalie emerse durante i controlli o dagli stessi questionari di
soddisfazione.
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7.
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ATTIVITA’ DI CONTROLLO
E’ facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, dell’AdG (Regione Piemonte), degli OI
(Provincia di Torino), nonché dell’Unione Europea, di effettuare visite anche senza preavviso in
ogni fase dell’attività. Conseguentemente, l’Operatore ha l’obbligo di mettere a disposizione dei
suddetti organi la documentazione amministrativa relativa all’attività finanziata.
L'Amministrazione provinciale esercita l'attività di controllo finanziario, amministrativo, fisico e
tecnico sulle operazioni sulla base di quanto riportato nelle Disposizioni di dettaglio di cui in
premessa.
Il controllo in ufficio riguarda il 100% delle domande di rimborso finali presentate dai soggetti
attuatori. Relativamente al campionamento delle operazioni da sottoporre a controllo in loco/itinere
viene fatto riferimento a quanto previsto dalle Disposizioni di dettaglio regionali sopra richiamate.
Qualora, durante i predetti controlli, vengano riscontrate rilevanti, ripetute o diffuse
irregolarità/criticità rispetto a quanto previsto dalle presenti Disposizioni, dal vigente Avviso
Pubblico provinciale e dalle Disposizioni di dettaglio regionali in vigore, l’attività formativa
riscontrata come non conforme sarà dichiarata non riconoscibile sotto il profilo del finanziamento
pubblico, fatte comunque salve le ulteriori conseguenze previste dalla legge.
Fatto salvo quanto sopra, la Provincia di Torino può in ogni momento provvedere alla revoca,
parziale o totale, del finanziamento – nonché l’eventuale sospensione/interruzione dell’attività
formativa – qualora dalla documentazione prodotta o dai controlli comunque eseguiti, emergano
gravi inadempimenti dell’Operatore rispetto agli obblighi previsti dalla normativa di riferimento.
Inoltre, in caso di gravi irregolarità, la Provincia di Torino provvede ad effettuare le segnalazioni
del caso alla Regione Piemonte ai fini del sistema dell’accreditamento, nonché alla competente
Autorità Giudiziaria nell’ipotesi di potenziali violazioni di legge a rilevanza penale.
Si precisa, infine, che per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si fa
anche riferimento alla normativa comunitaria (in particolare ai Regolamenti CE n. 1081/2006, n.
1083/2006 e n. 1828/2006 e s.m.i.), nazionale e regionale e ai bandi pubblici provinciali. Si
richiama, in special modo, l’attenzione sui seguenti documenti approvati con la Determinazione del
competente settore regionale n. 31 del 23/01/2009 e s.m.i., recepita da questa Amministrazione
Provinciale con Determinazione D.G. n. 79-23495 del 28/05/2009, in particolare il Manuale per i
controlli finanziari, amministrativi e fisico-tecnici delle operazioni.
Da ultimo, si ricorda che per quanto concerne le modalità da seguire da parte dell’Operatore in
merito alla presentazione della domanda di rimborso finale a chiusura dell’attività ai fini del
riconoscimento economico delle stesse, si deve fare riferimento alle indicazioni contenute nelle già
sopracitate Disposizioni regionali di dettaglio.