Comunicato Ufficiale Regionale 08 del 22-02-2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Lega Calcio
Comunicato N. 08- del 22-02-2014
Stagione Sportiva 2013-14
COMUNICATO UFFICIALE
n.° 08 del 22/ 02 / 2014
Il Comunicato Ufficiale è consultabile in rete e può essere scaricato dal Web
collegandosi al sito: www.uisp.it/lombardia
Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Lega Calcio Lombardia
Sede Legale – 20135 Milano (MI) – Via Adige, 11 – Tel. 02.55017990 – Fax 02.55181126
sito: www.uisp.it/ombardia mail [email protected]
1
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Lega Calcio
Comunicato N. 08- del 22-02-2014
ORGANIGRAMMA
LEGA CALCIO REGIONALE LOMBARDIA
Consiglio direttivo del 27/10/2012 e sue integrazioni
Presidente
Valteriano Chiari.
Vice Presidente
Tommaso Ramundo.
Consiglio Regionale
Valteriano Chiari, Tommaso Ramundo,Maurizio Casapollo, Martino
Cazzaniga, D’Alessandro Pasquale, Pino Pedrazzoli, Alberto Saldi,
Lorenzo Scano, Fabio Spaterna, Giuseppe Torriani, Bruno Zanon.
Direzione Regionale
Valteriano Chiari, Tommaso Ramundo, Maurizio Casapollo, Martino
Cazzaniga, Lorenzo Scano.
Coordinatore Segreteria
Lorenzo Scano.
Settore Attività
Coordinatore
Commissione Attività
Valteriano Chiari
Tommaso Ramundo, Pasquale D’Alessandro, Fabio Spaterna.
Settore Attività Disabilità
Coordinatore
Commissione Attività
Lorenzo Scano
Pino Pedrazzoli
Responsabile Bilancio e Contabilità
Lorenzo Scano.
Settore Arbitrale
Coordinatore
Commissione Arbitrale
Maurizio Casapollo.
Alberto Saronni, Fausto Baroffio.
Settore Formazione
Coordinatore
Maurizio Casapollo.
Settore Disciplina
Giudice di I° Istanza
Luigi Montalenti.
Giudice di II° Grado
Coordinatore
Commissione giudicante
Pino Pedrazzoli
Martino Cazzaniga, Baroffio Fausto.
Il Presidente
Lega Calcio Regionale Lombardia
Valteriano Chiari
Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Lega Calcio Lombardia
Sede Legale – 20135 Milano (MI) – Via Adige, 11 – Tel. 02.55017990 – Fax 02.55181126
sito: www.uisp.it/ombardia mail [email protected]
2
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Lega Calcio
Comunicato N. 08- del 22-02-2014
COMUNICAZIONI ALLE SOCIETÀ
Le Società del TORNEO qualificate alle fasi finali a Cesenatico
sono:
ATLETICO AREA (MB)
SANTEUSTORGIO Arcore (MB)
PONTERRESE 2004 (CR)
Le Società della COPPA qualificate alle fasi finali a Cesenatico
sono:
CALCIO CARUGATE (MB)
STELLA D'ORO (MI)
NEW TEAM (VA)
GARE
2a fase TORNEO
Triangolare
SQUADRA OSPITANTE
Gara A GRABI CINGIA (CR)
SQUADRA OSPITE
Campo
Data
ora
ALZALEE
GALLARATE (VA)
Via Giuseppina, 90
Cingia de Botti CR
16/03/2013
15,00
CICOGNARA (M N)
Perdente gara A
30/03/2013
Vincente gara A
CICOGNARA (M N)
13/04/2013
GARE 2a fase COPPA
Triangolare
gara A
SQUADRA OSPITANTE
SQUADRA OSPITE
Campo
data
ora
A.C. PAVONE
M ELLA (BS)
STELLA ROSSA
1995 (M B)
Via Marconi
Pavone del Mella
16/03/2013
15,30
U.S. M ONIGA del
GARDA (BS)
perdente gara A
Via Unità d'Italia
Moniga del Garda
30/03/2013
15,00
vincente gara A
U.S. M ONIGA del
GARDA (BS)
Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Lega Calcio Lombardia
Sede Legale – 20135 Milano (MI) – Via Adige, 11 – Tel. 02.55017990 – Fax 02.55181126
sito: www.uisp.it/ombardia mail [email protected]
13/04/2013
3
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Lega Calcio
Comunicato N. 08- del 22-02-2014
Comunicazione LEGA CALCIO UISP NAZIONALE
Si riportano alcune modifiche apportate dalla LEGA CALCIO NAZIONALE,
riguardanti le manifestazioni Nazionali, già riportate nel Com. Uff. Naz. n.01:
 Ai Consiglieri Nazionali Lega Calcio
 Ai Presidenti Regionali Lega Calcio
 Ai Presidenti Territoriali Lega Calcio
Cari Dirigenti,
Il consiglio direttivo della Lega calcio, preso atto dell’impossibilità di effettuare la manifestazione
nazionale delle Rappresentative e della coppa di Lega nelle date precedentemente comunicate
(22/25 maggio) a causa della concomitanza con le elezioni europee, ha deciso di programmare dette
manifestazioni nei giorni 30 maggio - 02 giugno 2014 nella Riviera di Rimini. Anche la Coppa Amatori
e la Rassegna nazionale giovanile si disputeranno nelle stesse date e stessa località.
Si invitano le Leghe calcio regionali e territoriali a divulgare quanto comunicato e
provvedere ad inviare nuovamente il modulo con le preiscrizioni entro il 24 febbraio.
Con l’occasione si comunica che le finali e rassegne nazionali in svolgimento dal 25-26 fino al 29
giugno 2014 come comunicato sul cu n° 1 saranno disputate anch’esse nella Riviera di Rimini.
Lega Nazionale Calcio Uisp
Segreteria organizzativa: Sergio Biscarini
Via della Viola, 1
06122 PERUGIA
tel. 075/5727542 - fax 075/5726684
Lun - Merc - Ven ore 16,00 - 19,00
www.uisp.it/calcio - e-mail: [email protected]
Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Lega Calcio Lombardia
Sede Legale – 20135 Milano (MI) – Via Adige, 11 – Tel. 02.55017990 – Fax 02.55181126
sito: www.uisp.it/ombardia mail [email protected]
4
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Lega Calcio
Comunicato N. 08- del 22-02-2014
Commissione Disciplinare D’Appello della Regione Lombardia
DECISIONE N. 1 – 04/11/2013 - 2013-14
Collegio Giudicante: – Giuseppe Pedrazzoli – Baroffio Fausto
Ha emanato la seguente decisione.
Ricorrente Soc. A.S. REB - DNP
Lega Calcio Monza Brianza
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con atto datato 29/10/2013, depositato presso la Lega Calcio Comitato di Monza Brianza, e trasmesso alla Lega Calcio
Regionale Lombardia il 31/10/2013, il Presidente, della A.S. REB - DNP. soggetto legittimato ai sensi dell’Art. 67 R.D.
propone a questa Commissione Disciplinare di II° Grado, Regionale Lombardia, ricorso avverso la delibera del giudice di
I° grado, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 8 del 26/10/2013 del Comitato Territoriale UISP di Monza Brianza,
avverso la decisione della ripetizione della gara fra le Soc. Sant’Eustorgio Leoni Arcore e A.S. REB –DNP.
MOTIVAZIONI






accertato che il ricorso è stato depositato nei tempi previsti dalla Normativa Generale Uisp, presso la segreteria
della Lega Calcio Regionale Lombardia;
accertato che la Delibera del Giudice di Primo Grado della Lega Calcio UISP di Bergamo è stata regolarmente
pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 8 dell’ 26/10/2013
accertato il versamento della tassa reclamo di € 75,00;
preso atto dell’istanza del reclamo visionando la documentazione del reclamante, ha ritenuto doveroso richiedere
ulteriori accertamenti;
analizzato il referto arbitrale, preso in considerazione il supplemento di referto dell’Osservatore, presente.
Preso atto e analizzate tutte le dichiarazioni, presentate e richieste,
P. Q. M.
DISPONE
Di non accogliere il ricorso, e di avvalorare la delibera n° 8 del 26/10/2013, nella ripetizione della gara fra le Soc.
Sant’ Eustorgio Leoni Arcore e A.S. REB –DNP, in data ed orario da destinarsi.
MOTIVAZIONE
Premesso che un direttore di gara può essere invaso da malessere personale, al punto da non essere in grado di portare a
termine la gara per cui è stato designato, ha fatto bene a non rientrare in campo per il secondo tempo, sospendendo di fatto
la gara. Così come ha fatto bene il Sig. Saronni a supportare tale comportamento, per la salvaguardia della salute del
Direttore di Gara.
Quindi visto che la gara in questione non e' mai stata portata a termine è corretto la decisione della ripetizione della stessa.
Si dispone l’incameramento della relativa tassa.
Si dispone inoltre che detta delibera sia pubblicata nel comunicato ufficiale della Lega Calcio Uisp Regionale e della Lega
Calcio Uisp di Monza Brianza.
Comm. Disciplinare d’Appello
Lega Calcio Reg. Lombardia
Giuseppe Pedrazzoli
Fausto Baroffio
Milano 04/11/2013
Debitamente comunicato con trasmissione via e-mail, il 19/11/2013, alla Soc. ricorrente e alla Lega Calcio di Monza Brianza
Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Lega Calcio Lombardia
Sede Legale – 20135 Milano (MI) – Via Adige, 11 – Tel. 02.55017990 – Fax 02.55181126
sito: www.uisp.it/ombardia mail [email protected]
5
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Lega Calcio
Comunicato N. 08- del 22-02-2014
Commissione Disciplinare D’Appello della Regione Lombardia
DECISIONE N. 02 – 30/11/2013 - 2013-14
Collegio Giudicante: Cazzaniga Martino – Giuseppe Pedrazzoli – Baroffio Fausto
Ha emanato la seguente decisione
Ricorrente Soc. TREVISO CALCIO 8
Lega Calcio Mantova
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con atto datato 18/11/2013, depositato presso la Lega Calcio Comitato di Mantova, e trasmesso alla Lega Calcio Regionale
Lombardia il 19/11/2013, il Presidente, della Soc. TREVISO CALCIO 8, soggetto legittimato ai sensi dell’Art. 67 R.D.
propone a questa Commissione Disciplinare di II° Grado, Regionale Lombardia, ricorso avverso la delibera del giudice di
I° grado, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 9 Bis del 14/11/2013 del Comitato Territoriale UISP di Mantova, avverso
la decisione del giudice di I° Grado, chiedendone l’annullamento delle sanzioni di squalifica in quanto parte lesa.








MOTIVAZIONI
accertato che il ricorso è stato depositato nei tempi previsti dalla Normativa Generale Uisp, presso la segreteria
della Lega Calcio Regionale Lombardia;
accertato che la Delibera del Giudice di Primo Grado della Lega Calcio UISP di Mantova è stata regolarmente
pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 9 Bis del 14/11/2013
accertato il versamento della tassa reclamo di € 75,00;
preso atto dell’istanza del reclamo visionando la documentazione del reclamante, ha ritenuto doveroso richiedere
ulteriori accertamenti;
analizzato il referto arbitrale, preso in considerazione il supplemento di referto;
letto il rapporto del Presidente della Lega Calcio di Mantova, presente in campo;
letto il rapporto del dirigente Giudice sportivo di Mantova, presente in campo;
Preso atto e analizzate tutte le dichiarazioni, presentate e richieste,
P. Q. M.
DISPONE
Di non accogliere il ricorso, e di avvalorare la delibera n° 9 bis del 14/11/2013, di lasciare invariate le sanzioni
disciplinari assunte nella stessa delibera.
MOTIVAZIONE
Verificati gli atti avvenuti in campo, così come riportato, sono da considerarsi sempre atti di violenza in essere a titolo di
colpa anche se provocati, di cui si è tenuto conto in sede di giudizio in I° Grado.
Si dispone inoltre che detta delibera sia pubblicata nel comunicato ufficiale della Lega Calcio Uisp Regionale e
della Lega Calcio Uisp di MANTOVA.
Si dispone l’incameramento della relativa tassa.
Comm. Disciplinare d’Appello
Lega Calcio Reg. Lombardia
Cazzaniga Martino
Giuseppe Pedrazzoli
Fausto Baroffio
Milano 30/11/2013
Debitamente comunicato con trasmissione via e-mail, il 06/12/2013, alla Soc. ricorrente e alla Lega Calcio di Mantova.
Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Lega Calcio Lombardia
Sede Legale – 20135 Milano (MI) – Via Adige, 11 – Tel. 02.55017990 – Fax 02.55181126
sito: www.uisp.it/ombardia mail [email protected]
6
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Lega Calcio
Comunicato N. 08- del 22-02-2014
Commissione Disciplinare D’Appello della Regione Lombardia
DECISIONE N. 03- 30/11/2013 - 2013-14
Collegio Giudicante: Cazzaniga Martino – Giuseppe Pedrazzoli – Baroffio Fausto
Ha emanato la seguente decisione
Ricorrente Soc. ASD CALCIO NAPOLI 2007
Lega Calcio Mantova
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con atto datato 18/11/2013, depositato presso la Lega Calcio Comitato di Mantova, e trasmesso alla Lega Calcio
Regionale Lombardia il 19/11/2013, il Presidente, della Soc. ASD CALCIO NAPOLI 2007, soggetto legittimato ai sensi
dell’Art. 67 R.D. propone a questa Commissione Disciplinare di II° Grado, Regionale Lombardia, ricorso avverso la delibera
del giudice di I° grado, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 9 Bis del 14/11/2013 del Comitato Territoriale UISP di
Mantova, avverso la decisione del giudice di I° Grado, pur condannando gli atti di violenza posti in essere da chiunque,
chiedendone clemenza nelle sanzioni disciplinari, in quanto ritenute eccessive.








MOTIVAZIONI
accertato che il ricorso è stato depositato nei tempi previsti dalla Normativa Generale Uisp, presso la segreteria
della Lega Calcio Regionale Lombardia;
accertato che la Delibera del Giudice di Primo Grado della Lega Calcio UISP di Mantova è stata regolarmente
pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 9 Bis del 14/11/2013
accertato il versamento della tassa reclamo di € 75,00;
preso atto dell’istanza del reclamo, visionando la documentazione del reclamante, ha ritenuto doveroso richiedere
ulteriori accertamenti;
analizzato il referto arbitrale, preso in considerazione il supplemento di referto;
letto il rapporto del Presidente della Lega Calcio di Mantova, presente in campo;
letto il rapporto del dirigente Giudice sportivo di Mantova, presente in campo;
Preso atto e analizzate tutte le dichiarazioni, presentate e richieste,
P. Q. M.
DISPONE
Di non accogliere il ricorso, e di avvalorare la delibera del Comunicato Uff. n° 9 Bis, del comitato di Mantova, del
14/11/2013, di lasciare invariate le sanzioni disciplinari assunte nella stessa delibera.
MOTIVAZIONE
Verificati gli atti avvenuti in campo, così come riportato dagli atti in nostro possesso, sono da considerarsi sempre atti di
violenza in essere a titolo di colpa o meno, con le attenuanti prese in considerazione in sede di giudizio di I° grado..
Si dispone inoltre che detta delibera sia pubblicata nel comunicato ufficiale della Lega Calcio Uisp Regionale e della Lega
Calcio Uisp di MANTOVA.
Si dispone l’incameramento della relativa tassa.
Comm. Disciplinare d’Appello
Lega Calcio Reg. Lombardia
Milano 30/11/2013
Cazzaniga Martino
Giuseppe Pedrazzoli
Fausto Baroffio
Debitamente comunicato con trasmissione via e-mail, il 06/12/2013, alla Soc. ricorrente e alla Lega Calcio di Mantova
Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Lega Calcio Lombardia
Sede Legale – 20135 Milano (MI) – Via Adige, 11 – Tel. 02.55017990 – Fax 02.55181126
sito: www.uisp.it/ombardia mail [email protected]
7
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Lega Calcio
Comunicato N. 08- del 22-02-2014
Commissione Disciplinare D’Appello della Regione Lombardia
DECISIONE N. 04 – 27/01/2014 - 2013-14
Collegio Giudicante: Cazzaniga Martino – Giuseppe Pedrazzoli –
Ha emanato la seguente decisione
Ricorrente Soc. ASD ATLETICO 2013
Lega Calcio Varese
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con atto datato 11/01/2014, trasmesso alla Lega Calcio Regionale Lombardia il 11/01/2014, il Presidente della
Soc. ASD ATLETICO 2013, Sig. Fabrizio Vialetto, soggetto legittimato ai sensi dell’Art. 67 R.D. propone a questa
Commissione Disciplinare di II° Grado, Regionale Lombardia, ricorso avverso la delibera del giudice di I° grado
di Varese, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 14, del 07/01/2014, del Comitato Territoriale UISP di Varese,
chiedendo la revoca delle sanzioni di squalifica o riduzione della stessa, in quanto ritenute eccessive, per i
propi tesserati Alessandro Mattioli e Pineiro Filipe, espulsi durante la gara di campionato provinciale di Varese
disputata il giorno 22/12/2013 fra le Società Asd Atletico 2013 e la Società Azalee,
MOTIVAZIONI







accertato che il ricorso è stato depositato nei tempi previsti dalla Normativa Generale Uisp, presso la segreteria
della Lega Calcio Regionale Lombardia;
accertato che la Delibera del Giudice di Primo Grado della Lega Calcio UISP di Varese è stata regolarmente
pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 14 del 07/01/2014
accertato il versamento della tassa reclamo;
preso atto dell’istanza del reclamo, visionando la documentazione del reclamante, ha ritenuto doveroso richiedere
ulteriori accertamenti;
analizzato il referto arbitrale, preso in considerazione il supplemento di referto;
Preso atto e analizzate tutte le dichiarazioni, presentate e richieste,
Verificati gli atti avvenuti in campo, così come riportato dagli atti in nostro possesso, non essendoci nessuna
ragione per dubitare sulla veridicità del rapporto di gara, il supplemento al rapporto, e ascoltato personalmente
l’Arbitro, Sig. Ferrante, non ritenendo valido i rapporti epistolari tra le società interessate, allegati al ricorso,
considerati atti di violenza in essere a titolo di colpa con aggravante perché verso il direttore di gara;
P. Q. M.
DISPONE
Di non accogliere il ricorso, e di avvalorare la delibera del giudice di I° grado così come riportato nel
Comunicato Uff. n° 14, del comitato di Varese, del 07/01/2014, lasciando invariate le sanzioni disciplinari
assunte nella stessa delibera.
Si dispone che detta delibera sia pubblicata nel comunicato ufficiale della Lega Calcio Uisp Regionale e della
Lega Calcio Uisp di VARESE, per gli adempimenti di cui all’Art. 95 lettera a) comma 3 R.D.
Si dispone l’incameramento della cauzione reclamo versata, per effetto del rigetto del ricorso
Comm. Disciplinare d’Appello
Lega Calcio Reg. Lombardia
Cazzaniga Martino
Giuseppe Pedrazzoli
Milano 27/01/2014
Debitamente comunicato con trasmissione via e-mail, il 31/01/2013, alla Soc. ricorrente e alla Lega Calcio di Varese
Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Lega Calcio Lombardia
Sede Legale – 20135 Milano (MI) – Via Adige, 11 – Tel. 02.55017990 – Fax 02.55181126
sito: www.uisp.it/ombardia mail [email protected]
8
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Lega Calcio
Comunicato N. 08- del 22-02-2014
Commissione Disciplinare D’Appello della Regione Lombardia
DECISIONE N. 05 - 10/02/2014 - 2013-14
Collegio Giudicante: Cazzaniga Martino – Giuseppe Pedrazzoli – Fausto Baroffio
Ha emanato la seguente decisione
Ricorrente Soc. ASD La Previdente
Lega Calcio Cremona
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con atto datato 20/01/2014, trasmesso alla segreteria della Lega Calcio Regionale Lombardia il 20/01/2014,
tramite e-mail, il Responsabile dirigente della Soc. ASD La Previdente, Sig. Alberto Mancini, soggetto
legittimato ai sensi dell’Art. 67 R.D. propone a questa Commissione Disciplinare di II° Grado, Regionale
Lombardia, ricorso per doppio tesseramento dell’atleta Brici Gheorghe , attualmente tesserato sia per la società
Grabi Cingia con il numero di tessera 140168706 iscritta al campionato 2013/14 calcio a 11 UISP di Cremona
, sia per la società ASD Amatori Mazzola con il numero di tessera AT-02602894 iscritta al campionato CSI
2013/14 calcio a 11 di Cremona, chiedendo quindi che vengano presi i provvedimenti del caso.
MOTIVAZIONI
 accertato che il ricorso è stato depositato nei tempi previsti dalla Normativa Generale Uisp, presso la
segreteria della Lega Calcio Regionale Lombardia;
 preso atto dell’istanza del reclamo, visionando la documentazione del reclamante;
 accertato che il versamento della cauzione per il reclamo, come da art. 77 RD, non è stato a tutt’oggi
versato, e non è stata prodotta nessuna documentazione in merito;
P. Q. M.
DISPONE
Di non poter accogliere il ricorso, senza emettere nessun giudizio al riguardo, in quanto mancante di una delle
componenti per il l’esposto di reclamo, versamento della cauzione, in base all’art. 77 RD.
Si dispone che detta delibera sia pubblicata nel comunicato ufficiale della Lega Calcio Uisp Regionale e della
Lega Calcio Uisp di Cremona, per gli adempimenti di cui all’Art. 95 lettera a) comma 3 R.D.
Così deciso in Milano, il 10/02/2014
Comm. Disciplinare d’Appello
Lega Calcio Reg. Lombardia
Giuseppe Pedrazzoli
Cazzaniga Martino
Fausto Baroffio
Debitamente comunicato con trasmissione via e-mail, il 10/02/2014, alla Soc. ricorrente e alla Lega Calcio di Cremona
Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Lega Calcio Lombardia
Sede Legale – 20135 Milano (MI) – Via Adige, 11 – Tel. 02.55017990 – Fax 02.55181126
sito: www.uisp.it/ombardia mail [email protected]
9
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Lega Calcio
Comunicato N. 08- del 22-02-2014
Commissione Disciplinare D’Appello della Regione Lombardia
DECISIONE N. 06 - 15/02/2014 - 2013-14
Collegio Giudicante: Giuseppe Pedrazzoli – Fausto Baroffio
Ha emanato la seguente decisione
Ricorrente Soc. ARCI UISP L. BERNAREGGI
Lega Calcio Uisp Monza Brianza
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con atto datato 06/02/2014, trasmesso alla segreteria della Lega Calcio Regionale Lombardia il 07/02/2014, tramite e-mail,
il Presidente della Soc. ARCI UISP L. BERNAREGGI, Sig. Michele Dargenio, soggetto legittimato ai sensi dell’Art. 67
R.D., propone a questa Commissione Disciplinare di II° Grado della Regione Lombardia, ricorso avverso la decisione del
Giudice di primo grado, per il provvedimento disciplinare assunto nel comunicato ufficiale N. 19 del 04/02/2014, per la
gara del 01/02/2014 fra le Soc. Arci Uisp L. Bernareggi e la Soc. Real Pelle d’Oca, nel quale si delibera la perdita di 0 – 3,
della Società ospitante e un’ammenda di € 50,00,
chiedendo l’annullamento del provvedimento assunto.
MOTIVAZIONI






accertato che il ricorso è stato depositato nei tempi previsti dalla Normativa Generale Uisp, presso la segreteria
della Lega Calcio Uisp Regionale Lombardia;
preso atto dell’istanza del reclamo, visionando attentamente la documentazione del reclamante;
accertato che la Delibera del Giudice di Primo Grado della Lega Calcio UISP di Monza e Brianza, è stata
regolarmente pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 19 del 04/02/2014;
constatato il versamento della cauzione per il ricorso;
sentito l’Arbitro;
prendendo in esame solo l’oggetto del ricorso, “ annullamento del provvedimento disciplinare relativa alla gara del
01/02/2014 “
P. Q. M.
DISPONE
Di non accogliere il ricorso, e di confermare la delibera assunta dal giudice di primo grado, nel comunicato N. 19 del
04/02/2014, in quanto si evidenzia una responsabilità da parte della Soc. Ospitante a non mettere a disposizione il campo
di calcio per svolgere una regolare gara, In quell’occasione l’arbitro non è stato messo in grado di dirigere la gara, perché il
campo di gioco risultava senza tracciatura evidente per l’inizio gara. La Soc. Arci Uisp L. Bernareggi non è stata in grado
di dimostrare all’arbitro che il materiale che avrebbero dovuto usare per la tracciatura del campo non risultava idonea
perché ad acqua.
Si dispone che detta delibera sia pubblicata nel comunicato ufficiale della Lega Calcio Uisp Regionale e della Lega Calcio
Uisp di Monza e Brianza, per gli adempimenti di cui all’Art. 95 lettera a) comma 3 R.D.
Si dispone l’incameramento della cauzione reclamo versata, per effetto del rigetto del ricorso
Così deciso in Milano, il 15/02/2014
Comm. Disciplinare d’Appello
Lega Calcio Reg. Lombardia
Giuseppe Pedrazzoli
Fausto Baroffio
Debitamente comunicato con trasmissione via e-mail, il 16/02/2014, alla Soc. ricorrente e alla Lega Monza Brianza
Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Lega Calcio Lombardia
Sede Legale – 20135 Milano (MI) – Via Adige, 11 – Tel. 02.55017990 – Fax 02.55181126
sito: www.uisp.it/ombardia mail [email protected]
10
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Lega Calcio
Comunicato N. 08- del 22-02-2014
Commissione Disciplinare D’Appello della Regione Lombardia
DECISIONE N. 07 - 17/02/2014 - 2013-14
Collegio Giudicante: Giuseppe Pedrazzoli – Fausto Baroffio – Cazzaniga Martino
Ha emanato la seguente decisione
Ricorrente Soc. ASD VIRTUS FOOTBAL CLUB
Lega Calcio Uisp Milano
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con atto datato 11/02/2014, trasmesso alla segreteria della Lega Calcio Regionale Lombardia il 11/02/2014, tramite racc.
mano, il Presidente della Soc. ASD VIRTUS FOOTBAL CLUB, Sig. Domenico Antonini, soggetto legittimato ai sensi
dell’Art. 67 R.D., propone a questa Commissione Disciplinare di II° Grado della Regione Lombardia, ricorso avverso la
decisione assunta per il provvedimento disciplinare cosi come riportato nel comunicato ufficiale N. 17 del 04/02/2014,
riferito alla gara del 26/01/2014 fra le Soc. G.S. DON BOSCO e la Soc. ASD VIRTUS F.C., chiedendo l’annullamento
del provvedimento assunto.
MOTIVAZIONI







accertato che il ricorso è stato depositato nei tempi previsti dalla Normativa Generale Uisp, presso la segreteria
della Lega Calcio Uisp Regionale Lombardia;
preso atto dell’istanza del reclamo, visionando attentamente la documentazione del reclamante;
visionato il comunicato ufficiale della Lega Calcio UISP di Milano, N. 17 del 04/02/2014;
richiesto e visionato il comunicato ufficiale N. 16 del 28/01/2014;
visionato tutti gli atti prodotti dal ricorrente;
constatato il versamento della cauzione per il ricorso;
prendendo in esame solo l’oggetto del ricorso, “ annullamento dei provvedimenti disciplinari “
P. Q. M.
DISPONE
•
•
•
•
Di accogliere il reclamo della Soc. ASD VIRTUS FOOTBAL CLUB, in quanto nella delibera riferita alla gara
del 26/01/2014, fra le Soc. G.S. DON BOSCO e la Soc. ASD VIRTUS F.C del comunicato n.17 del 04/02/2014,
si è riscontrato un vizio di forma;
Di annullare tutti i provvedimenti disciplinari e amministrativi riferiti alla suddetta gara, come descritto nel
comunicato N. 17 del 04/02/2014.;
Si dispone la restituzione della cauzione reclamo versata, per effetto dell’accoglimento del ricorso.
Si dispone che detta delibera sia pubblicata sul comunicato ufficiale della Lega Calcio Uisp Regionale e della
Lega Calcio Uisp di Milano, per gli adempimenti di cui all’Art. 95 lettera a) comma 3 R.D.
Così deciso in Milano, il 17/02/2014
Comm. Disciplinare d’Appello
Lega Calcio Reg. Lombardia
Giuseppe Pedrazzoli
Martino Cazzaniga
Fausto Baroffio
Debitamente comunicato con trasmissione via e-mail, il 17/02/2014, alla Soc. ricorrente e alla Lega Monza Brianza
Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Lega Calcio Lombardia
Sede Legale – 20135 Milano (MI) – Via Adige, 11 – Tel. 02.55017990 – Fax 02.55181126
sito: www.uisp.it/ombardia mail [email protected]
11
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
Lega Calcio
Comunicato N. 08- del 22-02-2014
Comunicazione UISP REGIONALE
Si comunica che a partire dal 01/03/2013, il codice IBAN da utilizzare per qualsiasi tipo
di versamento alla Lega Calcio Uisp Lombardia è:
IT 50 W 033590 1600100000077965
Banca Prossima
Deve riportare l’intestazione:
Comitato Regionale Uisp Lega Calcio
---___---___---
Il presente comunicato n.08 del 22/02/2014 è composto da 12 pagine
Giudice Disciplinare di 1° grado
Lega Calcio Regionale Lombardia
Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Lega Calcio Lombardia
Sede Legale – 20135 Milano (MI) – Via Adige, 11 – Tel. 02.55017990 – Fax 02.55181126
sito: www.uisp.it/ombardia mail [email protected]
12