Leggi il formato PDF - Ordine degli Avvocati di Lecco

QUADRIMESTRALE EDITO DALL’ORDINE AVVOCATI DI LECCO
Anno XXIV - N.3/2014
La collaborazione con Toga Lecchese
è aperta a tutti gli operatori del diritto
che intendano inviare saggi, interventi,
provvedimenti giudiziari, note a sentenza
e cronache di vita forense.
Gli articoli, le note, le osservazioni –
firmati o siglati – esprimono unicamente
l’opinione del loro autore.
SOMMARIO
Intervista al Dott. Enrico Manzi………………………… pag. 3
Gli animali sono persone? ……………………………… “
4
I danni da perdita dell’animale domestico………………… “
5
Giurisprudenza lecchese ………………………………… “
9
Unione Europea ………………………………………… “
13
Mancata citazione del testimone nel processo penale:…… “
14
La Giustizia Riparativa ………………………………… “
16
e sistema Penale”……………………………………… “
18
Commiato ……………………………………………… “
18
Senatus Populusque ... italicus………………………… “
20
Stalking: Aggiornamenti Giurisprudenziali………………… “
21
Lettera idealmente inviata all’Avv. Antonino Scurria……… “
22
Proposte di “riforma” in ambito penale…………………… “
22
Cerco/offro…………………………………………… “
23
L’uomo e la Terra - Van Gogh…………………………… “
24
In giro per mostre……………………………………… “
26
Relazione accompagnatoria al Convegno “Giustizia ripartiva
Fondatore e Direttore Responsabile
Renato Cogliati
Stampa:
Maper - Renate (MB)
Autorizzazione n. 2/91 del tribunale di Lecco
2
Intervista al Dott. Enrico Manzi
Dal Luglio scorso ha preso servizio
quale Presidente della Sezione penale
(facente altresì funzioni di Presidente
del Tribunale) il Dr. Enrico Manzi.
Il Dr Manzi che è in Magistratura
dal Settembre 1986, ha prestato servizio presso la Pretura di Monza con
funzioni penali (nonché giudice della
esecuzione civile), vivendo nel 1989 il
passaggio dal vecchio al nuovo rito.
Il Dr. Manzi ha successivamente
svolto dal Dicembre 1997, presso il Tribunale di Milano, le funzioni di Giudice
penale (VIII Sezione - criminalità organizzata) e quale GIP dal 03.10.2005 sino
all’assunzione delle funzioni a Lecco.
Al nuovo Presidente di Sezione abbiamo sottoposto alcune domande; ne
è nata l’intervista di seguita riportata.
Presidente, benvenuto a Lecco anche da
Toga Lecchese.
Quali sono state le sue prime impressioni? Che situazione ha trovato penale ed in
generale al Tribunale di Lecco?
Per chi viene da una sede come Milano,
dove non ci si conosce nemmeno fra Colleghi, è stato sorprendente trovare una cordialità rasserenante fra i Magistrati, con
gli Avvocati e anche con il personale di
Cancelleria. Mi sono trovato subito bene!
Non parliamo poi del Palazzo (anche se
so che è provvisorio): pulizia e spazi giusti rendono più facile lavorare. Anche qui
il confronto con Milano è negativo per la
grande città (di cui pure sono cittadino di
nascita e che resta la mia “patria”).
Sento, con timore e tremore, la responsabilità di ereditare una situazione logistica e organizzativa che per certi versi è veramente esemplare ed è frutto del grande
lavoro dei miei predecessori e soprattutto
del Presidente BRICCHETTI.
Certo, al secondo giorno sono cominciati
i problemi… anzi, il problema! La carenza
di personale.
E così ho dovuto affrontare la vicenda di
una cancelleria importante senza dirigente,
la fatica di tirare una coperta troppo corta
per non interrompere i servizi e le inevitabili ripercussioni negative per tutti gli uffici.
E’ un problema comune a tutti i tribunali
ed è estremamente drammatico! La vera,
prima riforma è assicurare le risorse e le
persone per il servizio Giustizia, altrimenti,
di questo passo, sarà difficile tenere aperti
gli spazi per il pubblico e nello stesso tempo garantire la assistenza nelle udienze.
Per quanto riguarda il Penale ho notato la
difficile situazione dei ruoli del rito monocratico, con udienze fissate a mesi da oggi,
pur essendo assicurate una se non due
udienze al giorno! Non è nemmeno possibile aumentare le udienze per la mancanza
dei Cancellieri e delle aule.
È arrivato il momento che il legislatore
affronti seriamente la questione della depenalizzazione di figure di reato minori e
dello “sfoltimento” di processi penali senza rilevanza pubblica.
Insomma, mi pare urgente la riforma del
sistema penale che concentri questo strumento sulle questioni che meritano davvero un intervento rapido e rigoroso della
Legge
Lecco è per Lei il primo incarico dirigenziale.
Perché la scelta è caduta su Lecco?
Perché abito in Brianza e per la comodità
di raggiungere la città.
Inoltre mi ispirava l’idea di iniziare una
carriera semi-dirigenziale in un posto dalle
dimensioni umane.
Ricordo che ho iniziato la carriera alla
Pretura di Monza e ho sempre notato la
maggiore serenità che si respira in uffici di
dimensioni contenute.
Infine non nego che Lecco è sempre stata
una delle mie mete preferite delle gite e
delle vacanze, fin da quando ero studente.
Conosco il territorio e come tanti milanesi
ne apprezzo la bellezza.
La figura del Giudice è per lei mutata rispetto a qualche decennio fa?
Direi di si perché ora abbiamo molti più
strumenti: le banche dati, le riviste e gli
aggiornamenti sempre in linea. Da qualche
anno utilizziamo anche le mailing-list che
sono una sorta di “aggiornamento vivente” in cui Colleghi lontani chiedono aiuto e
ottengono risposte, alimentando il circuito
delle conoscenze.
Abbiamo strumenti meravigliosi che non
ci saremmo nemmeno sognati di avere negli anni 80, quando ho cominciato.
Il problema, come sempre, non sono gli
strumenti, ma la coscienza e la responsabilità di chi li usa e sotto questo profilo c’è un
rischio di perdere di vista il “cuore” di questa funzione, che è affrontare ogni giudizio
libero da “pregiudizi” e con l’unico scopo di
applicare la legge.
Sotto questo profilo penso che la questione sia connaturata alla natura stessa
della funzione del giudice. Non servono migliaia di leggi e procedure se chi li applica
non è veramente “libero” nel profondo nel
proprio animo. La Magistratura in Italia ha
goduto fino ad ora di una indipendenza non
formale, dobbiamo esserne degni.
Come intende debba essere il rapporto
tra la classe forense e la magistratura?
Deve essere un rapporto di dialettica e
armonia, ciascuno nel suo ambito, con le
proprie originalità.
Da questo punto di vista noto un clima
molto sereno, in questo Tribunale, nei rapporti fra giudici e avvocati.
Un positivo esempio è stato il protocollo
sul processo civile telematico, preparato
insieme con l’Ordine.
Per il Penale sono in corso di elaborazione le linee guida sulla “messa alla prova”,
per le quali è stato avviato un lavoro comune con Procura, Ordine, UEPE e Cancelleria.
Il Giudice parla con le sentenze e queste
devono essere e fare cultura; concorda?
Io direi che del giudice non si dovrebbe
nemmeno sapere il nome!!
3
Un mio maestro, con cui ho fatto l’uditore, mi diceva che se in aula di udienza entra
la TV tutto diventa falso perché tutti sono
portati a recitare una parte.
Quanto alla cultura, non ho pretese di
questo tipo. A mio parere le sentenze debbono essere molte, tempestive, rapide e
comprensibili ai cittadini, al popolo italiano, di cui siamo al servizio…
Il cittadino lamenta spesso i lunghi tempi
della giustizia; come a suo giudizio si potrebbe ovviare?
Come ho già detto prima con la attuale
struttura e la attuale legislazione penale il
problema non è risolvibile.
Occorre aumentare il personale per arrivare ad un livello ottimale (a Lecco basterebbe avere i 40 in organico invece degli
attuali 29!) e disboscare il penale dagli
affari “minori”.
Spero molto nei decreti di attuazione della legge 67/14 che dovrebbero prevedere
passi avanti sul piano della depenalizzazione.
Nel civile occorre aumentare l’uso della
informatica e soprattutto incentivare forme
di definizione anticipata come la mediazione.
Fare il Magistrato, ritiene sia una professione come tante altre o questa ha una
connotazione diversa?
Con il rischio di apparire retorico o “antico”, ritengo che fare il Magistrato sia una
“vocazione” che deve coinvolgere tutta la
persona: non possiamo considerarlo un
mestiere che inizia e finisce con il timbro
del cartellino.
Come è noto, noi non abbiamo orari, ma
io ho considerato sempre questa circostanza come un incentivo ad essere sempre in
attività, avendo come obbiettivo quello di
rendere un buon servizio per tutti: da questa idea, solo da questo, nascono i comportamenti virtuosi come il rispetto dei tempi.
Il nostro è un servizio, altissimo, ma pur
sempre servizio e il compenso maggiore è
sapere che abbiamo fatto qualcosa di positivo alla fine di ogni giorno.
Sospensione feriale: un suo pensiero in
merito alla discussione attualmente in atto.
A mio parere occorre ben distinguere le
questioni:
1.La sospensione feriale dei termini, e
quindi, la conseguente sospensione
delle udienze “ordinarie” è un istituto
arcaico e in contrasto con le esigenze dei tempi (infatti nel processo del
lavoro non è mai stato introdotto): va
sicuramente ridotta per consentire alle
parti e ai difensori di avere un periodo
di “respiro” in cui potersi allontanare
dal lavoro senza rischi. Ma è inconcepibile che dal 1° settembre, mentre tutti
ricominciano a lavorare, non si tengano
udienze secondo il normale ruolo.
2.Le ferie dei Magistrati, che includono
anche sabati e domeniche nel computo,
possono rimanere come sono ora perché
riguardano la personale gestione del
tempo. Fra l’altro già ora i termini per
depositare sentenze e provvedimenti
riservati scorrono senza soste anche in
periodo feriale! Insomma, purché siano
assicurati i servizi e il deposito degli atti
non vedo problemi a mantenere le ferie
come sono ora.
a cura di
R. Cogliati
Gli animali sono persone?
Recenti fatti di cronaca hanno riproposto
all’attenzione dell’opinione pubblica il mai
sopito tema dell’esistenza o meno di un
criterio distintivo, anche sotto il profilo giuridico, fra uomini e animali. In particolare
si è fortemente contestata l’equazione, derivante dai princìpi fondamentali del diritto
romano, in base alla quale solo l’homo sia
(e debba) essere persona, in quanto solo
l’homo ha corpus humanum. Tale struttura
normativa, infatti, si pone in contrasto con
l’idea per cui anche agli animali non umani dovrebbe riconoscersi una soggettività
giuridica, cioè la qualità di persona: si tratterebbe, dunque, di riconoscere il principio
che gli animali siano persone priva di corpo
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umano.
La tradizionale distinzione fra l’uomopersona e l’animale-cosa si fonda sul criterio della razionalità, di cui sono forniti
gli uomini, ma non gli animali: un criterio
distintivo fortemente contestato da chi, al
contrario, sostiene che anche agli animali
debbano essere riconosciuti dei veri e propri diritti soggettivi, quali il diritto alla vita
dignitosa, a non essere maltrattati o uccisi,
a non costituire l’oggetto di esperimenti
scientifici. Inoltre, gli animali sarebbero titolari di un diritto alla libertà, incompatibile
con la cattività cui alcuni di essi, come nei
circhi e negli zoo, sono costretti.
Gli argomenti a sostegno di tale teoria
variano da quelli fondati su una matrice
giusnaturalistica, in forza della quale ogni
animale sarebbe –per scelta naturale, appunto- corredato da diritti che prescinderebbero dalla volontà dell’uomo a quelli
che sostengono un’equiparazione fra uomo
e animale, in forza della similitudine fra il
nostro DNA e quello delle grandi scimmie
più evolute o, infine, all’argomento che
propugna l’identità morale di tutti gli esseri viventi. Si tratta, cioè, delle teorie che,
come è noto, si orientano, nella prospettiva degli estensori della Carta della Terra,
che dovrebbe sostituire la Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo verso una
dissolvimento della contrapposizione fra la
categoria tradizionale di persona e quella
di res.
Sotto il profilo giuridico, il problema,
che coinvolge profili morali e religiosi tali
da travalicare l’angusto settore normativo,
merita di essere affrontato (e risolto) in forza dell’insegnamento dei giuristi romani,
che bene avevano individuato persone che
non erano soggetti di diritto: come è noto,
ferma la supremazia del pater familias
unico soggetto sui iuris nell’ambito dell’originario nucleo familiare, i soggetti alieni
iuris, sottoposti alla sua autorità, ricomprendevano, oltre ai figli (patria potestas)
e alle donne (manus), anche gli schiavi
(dominica potestas), che, pur essendo uomini, non erano considerati come persone,
bensì cose (res), al pari degli animali (e, a
più forte ragione, delle piante): in quanto
tali, ad essi era sottratta ogni soggettività
giuridica.
Questa distinzione si fonda sul principio che il iure agere, cioè il diritto di agire giuridicamente per la tutela dei propri
interessi spetta esclusivamente a coloro
che, nello ius civile, erano soggetti di diritto: categoria da cui erano esclusi non solo
gli animali, ma anche coloro che, come gli
schiavi, seppure uomini, non erano titolari
di posizioni giuridiche tutelate.
In tale prospettiva, pare davvero arduo
teorizzare la soggettività giuridica degli
animali, perché a ciò conseguirebbe l’obliterarsi del significato di diritto soggettivo,
principio cardine del sistema del diritto
romano, recepito in ogni ordinamento moderno: tale posizione giuridica, infatti, non
potrebbe più esercitarsi esclusivamente
dal suo titolare e nel suo esclusivo interesse, bensì a vantaggio –con possibili profili
di incompatibilità- dei diritti degli animali.
Un’intrinseca contraddizione incompatibile con i princìpi che, mutuati dagli insegnamenti della giurisprudenza romana,
informano il nostro ordinamento giuridico.
Federico Pergami
I danni da perdita dell’animale
domestico
Si riporta il testo integrale della
sentenza n. 8698/14 pubblicata dal
Tribunale Ordinario di Milano, Giudice Istruttore, Dott. Damiano Spera, in
data 01.07.14 in tema di danni da perdita dell’animale domestico.
Nella pronuncia si evidenzia come il
danno morale da perdita dell’animale di
affezione, risarcito in termini di sofferenza
psichica, trovi la sua fonte nel fatto illecito che ha reciso e turbato un rapporto interattivo tra proprietario ed animale, così
privando le proprietarie della relazione
emotiva-affettiva instaurata col medesimo
nel corso degli anni.
Il valore nullo dell’animale domestico
impedisce al giudice di addivenire ad una
liquidazione equitativa del danno.
Le spese sostenute, volte ad eliminare
e/o attenuare il danno subito, risarcite a
titolo di danno patrimoniale in forma specifica, incontrano il limite dell’ordinaria diligenza ex art. 1227 cpv c.p.c., secondo cui
non sono risarcibili le spese per quei danni
che, pur essendo causalmente cagionati
dalla condotta del danneggiante, potevano
tuttavia essere evitate dal creditore mediante una condotta ispirata ai principi di
correttezza e buona fede.
*
Concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione
Con atto ritualmente notificato,
le signore X e la figlia Y esponevano:
- di aver sporto, in data 6.06.2008, una
querela contro ignoti che, presumibilmente
con una pistola o una carabina ad aria compressa, avevano sparato, in più occasioni
tra il 1.03.2008 e il 2.06.2008, alle loro
due gatte, provocando ad entrambe gravi
lesioni che ne avevano reso necessario
l’immediato trasporto presso l’ambulatorio
veterinario del dott. XXX in Lainate;
-che, in particolare, il suddetto veterinario, in data 27.05.2008, asportava dall’addome della gattina Tilli tre piombini, che le
avevano causato una grave lesione all’intestino tenue, mentre, in data 2.06.2008, il
medesimo medico prestava le proprie cure
alla gattina Zaira, colpita da quattro piombini nella regione addominale;
-che, nonostante le suddette cure, in
data 22.11.2008 Zaira decedeva a causa
delle gravi lesioni causate dai proiettili;
-che in data 7.06.2008 un vicino di casa
delle attrici, YYY, sentito a sommarie informazioni dai Carabinieri della Stazione
di Corbetta, confessava di aver sparato
alle gatte con la sua carabina ad aria compressa, adducendo a giustificazione i danni
provocati dalle gatte in questione alla sua
proprietà;
-che per il pagamento di tutte le cure veterinarie, ammontanti ad un totale di Euro
8.500,00, le attrici si vedevano costrette
a chiedere un finanziamento a Bipitalia
s.p.a., con un ulteriore esborso pari ad Euro
2.420,00 per interessi, Euro 120,00 per
commissioni ed Euro 14.62 per l’imposta
di bollo;
-che la condotta del YYY aveva provocato alle attrici anche un significativo danno
morale, tanto che lo stress emotivo patito
in seguito al ferimento delle gattine aveva
causato ad entrambe le attrici crisi d’ansia
ed insonnia.
Convenivano pertanto in giudizio YYY e
concludevano affinché il Tribunale lo condannasse al risarcimento di tutti i danni
patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si costituiva il convenuto, concludendo
per il rigetto delle domande e formulavano
altresì domanda riconvenzionale avente ad
oggetto l’accertamento della responsabilità delle attrici per omessa custodia dei
loro animali e la conseguente condanna
al risarcimento del danno provocato dalle
gatte delle attrici al proprio giardino.
Il G.I. ammetteva parzialmente le prove
dedotte dalle parti. Successivamente, il
Giudice ammetteva ulteriori prove per testi
dedotte da parte convenuta.
All’esito dell’istruttoria, le parti precisavano le conclusioni come da fogli allegati
5
al verbale di udienza del 21.01.2014;
disposto lo scambio delle sole comparse
conclusionali, all’udienza di discussione
del 1.04.2014, la causa veniva assegnata in
decisione, ai sensi dell’art. 281 quinquies
cpv. c.p.c..
Ritiene il Tribunale che la domanda proposta in giudizio dalle attrici meriti accoglimento, nei limiti che seguono.
Infatti, dai documenti prodotti e dall’espletata istruttoria orale, risultano provati i
fatti costitutivi del diritto fatto valere.
Nell’atto introduttivo del presente giudizio, le attrici affermavano che in due occasioni, rispettivamente il 27.05.2008 ed
il 2.06.2008, due gattine di loro proprietà
venivano ferite da colpi di pallini ad aria
compressa sparati da ignoti. A seguito di
tale episodio criminoso entrambe le gattine riportavano gravi lesioni che rendevano
indispensabile l’immediato ricorso a numerose cure veterinarie.
Nonostante tali cure, il 22.11.2008 la
gattina Zaira decedeva a causa delle ferite
riportate.
Per tali fatti, in data 6.06.2008, l’attrice
X sporgeva formale querela contro ignoti.
Il giorno successivo, il convenuto si presentava spontaneamente presso i Carabinieri confessando la propria responsabilità
per i fatti denunciati dalle attrici ed ammettendo di aver sparato alle gatte con la
propria carabina ad aria compressa.
Per tale condotta, al convenuto sono stati contestati i reati di cui agli artt. 81 cpv.
e 544 ter c.p., perché “ripetutamente per
crudeltà e senza necessità ha causato lesioni a due gatti di proprietà della signora
X, sparandogli con la carabina ad aria compressa”, cagionando le lesioni ad un gatto
e la morte dell’altro.
Poiché il procedimento penale è ancora
in corso, questo giudice, con valutazione
incidenter tantum, ritiene che la condotta
criminosa in esame integri tutti presupposti, oggettivi e soggettivi, per dichiarare il
convenuto colpevole dei reati ascrittigli.
Va in primo luogo riconosciuto alle attrici
il risarcimento del danno non patrimoniale
patito a seguito della condotta delittuosa
del convenuto, per la sofferenza subita a
causa dell’evento.
Il danno morale da “perdita dell’anima6
le da affezione” è ormai riconosciuto da
una significativa giurisprudenza di merito,
che ne ha talvolta ammesso la risarcibilità
anche al di fuori dei casi di “danno conseguente a reato” (si vedano a tal proposito, di recente: Tribunale Torino, 29 ottobre
2012, Tribunale Firenze, 14 giugno 2013).
Viceversa, appare condivisibile il prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità che nega il risarcimento del danno
da perdita dell’animale di affezione quando
non concorrano anche gli estremi del reato.
Infatti, la Cassazione, con le note sentenze
di San Martino (Cass. Sez. U. sentenza n.
26972/2008 e ss.), ha statuito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli
casi “previsti dalla legge”, e cioè, secondo un’interpretazione costituzionalmente
orientata dell’art. 2059 cod. civ.:
(a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso
la vittima avrà diritto al risarcimento del
danno non patrimoniale scaturente dalla
lesione di qualsiasi interesse della persona
tutelato dall’ordinamento, ancorché privo
di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie
in cui la legge espressamente consente il
ristoro del danno non patrimoniale anche
al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel
caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano
la discriminazione razziale); in tal caso la
vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il
legislatore ha inteso tutelare attraverso la
norma attributiva del diritto al risarcimento
(quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni);
(c) quando il fatto illecito abbia violato in
modo grave diritti inviolabili della persona,
come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che,
al contrario delle prime due ipotesi, non
sono individuati “ex ante” dalla legge, ma
dovranno essere selezionati caso per caso
dal giudice.
Pertanto, nella fattispecie concreta, il
danno non patrimoniale in questione è certamente risarcibile, in considerazione della
sicura rilevanza penale della condotta del
convenuto, come innanzi descritta; non è,
invece, consequenziale alla lesione di un
interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva
costituzionalmente tutelata (Cassazione,
sent. n. 14846-2007, e pertanto non rientra
nell’ipotesi sub c).
Nel caso di specie, alla luce dell’espletata istruttoria ed anche in via presuntiva,
è emerso con chiarezza che la perdita della
gattina Zaira ha senza dubbio provocato un
danno morale in termini di sofferenza psichica, poiché le sue proprietarie sono state
private di un animale con il quale avevano
instaurato un lungo rapporto di affetto. Il
danno risulta sicuramente acuito dalla lunga agonia patita dalla gattina, deceduta a
mesi di distanza dal fatto a causa della gravi lesioni provocate dal convenuto.
Del pari, risulta certamente risarcibile anche il danno morale patito a causa
dell’ansia per la sorte della gattina Tilli,
sopravvissuta a seguito di lunghe e complesse cure per le lesioni provocate dalla
condotta del convenuto.
Il danno non patrimoniale in esame non
potrà neppure definirsi trascurabile o futile
(nei termini descritti nelle citate sentenze
di S. Martino) poiché è stato cagionato da
fatto illecito che ha reciso e turbato un rapporto interattivo tra proprietario ed animale idoneo ad appagare esigenze relazionali
- affettive certamente meritevoli di tutela
da parte dell’ordinamento giuridico.
Circa il quantum, in considerazione di
tutte le descritte peculiarità della fattispecie concreta, appare equo liquidare, a
titolo di danno non patrimoniale complessivamente subito, la somma già rivalutata di
Euro 2.000,00 in favore di ciascuna attrice
(come del resto richiesto nell’udienza di
precisazione delle conclusioni).
Per quanto riguarda il danno patrimoniale, le attrici, per fare eseguire tutte
le prestazioni veterinarie necessarie per
la cura dei gattini, sono state costrette a
chiedere un finanziamento, subendo costi
per interessi, commissioni ed imposte per
complessivi Euro 2.554,62, ed hanno altresì
documentato esborsi per spese veterinarie
per Euro 8.500,00.
E’ indubbio che tali esborsi, ex art. 1223
c.c., siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito di cui è causa. E’
altrettanto indubbio che, nella fattispecie
concreta, il risarcimento del danno non è
limitato a quello che “poteva prevedersi
nel tempo in cui è sorta l’obbligazione” ex
art. 1225 c.c., atteso che quest’ultima norma non è richiamata dall’art. 2056 c.c., e
risulta comunque provata la condotta dolosa del convenuto.
Tuttavia il convenuto, nel caso di specie,
ha eccepito l’eccessività di dette spese.
In primo luogo ritiene il Tribunale che gli
esborsi documentati siano conformi alle
tariffe professionali medie previste per le
prestazioni veterinarie effettivamente eseguite nella fattispecie concreta; per questo
motivo il tribunale non ha ritenuto neppure
la necessità di una CTU, per verificare la
congruità degli esborsi.
Ma il danneggiante dovrà sempre risarcire il danneggiato per tutti gli esborsi necessari e congrui effettuati?
La questione è stata già pacificamente
risolta per il danneggiamento di beni che
abbiano un “valore antesinistro”.
Infatti, la Cassazione ha affermato che,
ove la domanda di risarcimento abbia ad
oggetto le somme necessarie per effettuare le riparazioni dei danni, la stessa debba
intendersi come richiesta di risarcimento in
forma specifica, con consequenziale potere
del giudice, ai sensi dell’art. 2058 c.c., di
una condanna del danneggiante per equivalente, vale a dire di una corresponsione
di una somma pari alla differenza di valore
del bene prima e dopo il fatto illecito (Cass.
sentenza n. 21012/2010).
Tuttavia, il parametro di liquidazione del
“valore antesinistro” non si attaglia alla
fattispecie concreta.
Ed infatti basti rilevare che l’animale
di affezione è pressoché privo di valore
economico, essendo massima di comune
esperienza che, di regola (fatte salve le
eccezione relative ad animali di particolare
valore per rarità, pedigree, partecipazione
a competizioni agonistiche, ecc.) il costo di
mercato degli stessi è pari a pochi Euro o
a poche decine di Euro. Anche i gattini in
esame avevano un valore economico pressoché nullo, come si evince dall’espletata
istruttoria. Il “valore antesinistro”, pertan-
to, non può costituire il limite massimo del
danno patrimoniale risarcibile, sussistendo
un forte interesse del proprietario a sostenere esborsi economici al fine di curare e
tenere in vita un essere vivente (non una
res) con il quale si instaura un legame affettivo e relazionale; del resto, non essendo l’animale d’affezione un bene fungibile,
non è neppure possibile ripristinare detto
legame affettivo - relazionale con qualsivoglia animale dello stesso genere.
Ed invero, la coscienza sociale ma anche
l’ordinamento vigente (come si evince altresì dalla legge 11 luglio 2004, n. 189 e
dalla legge n. 201/2010) non considerano
mai l’animale di affezione come una qualsiasi altra res o bene della vita. In definitiva,
il limite del “valore antesinistro” si tradurrebbe (di regola) in un diniego di risarcibilità del danno patrimoniale in esame.
Consegue, quindi, la necessità di valutare altri parametri sempre al fine di accertare il diritto al risarcimento di rilevanti spese
di cura.
Ma vi è un limite di risarcimento per spese di cure mediche prestate al fine di eliminare o emendare il danno alla persona?
Anche nella disciplina di questa diversa
fattispecie si deve premettere che, ai sensi
dell’art. 1227 cpv c.c., non sono risarcibili
le spese di cura che il danneggiato avrebbe
potuto evitare “usando l’ordinaria diligenza” danno alla persona? (come ad esempio
le cure prestate da una costosissima clinica privata).
Ciononostante, nessuno dubita della risarcibilità delle spese quando queste sono,
invece, ritenute necessarie e congrue.
Esigenze umanitarie ed affettive ed i valori costituzionali della persona escludono,
in radice, che l’ordinamento possa consentire uno spazio di irrisarcibilità delle cure
mediche prestate a seguito di lesione del
bene salute.
Peraltro, esigenze solidaristiche e di ripartizione dei costi e benefici conseguenti
all’illecito comportano che anche costi di
cura notevoli non ridondino solo negativamente a carico del danneggiante, per la
ragione che la guarigione (totale o parziale)
della vittima si traduce altresì in un minore
danno biologico permanente della vittima
primaria e, conseguentemente, in un minor
danno risarcibile in favore di quest’ultima e
dei suoi prossimi congiunti (a titolo di danno da lesione del rapporto parentale).
I principi enucleati non posso però trovare applicazione per quanto attiene alle
cure veterinarie, atteso che il nostro ordinamento, tutelando la salute dell’animale
non come “bene in sé” ma come “funzionale” a garantirne la relazione con l’uomo,
certamente non consente la valutazione
della lesione di questi interessi (ed infatti,
non è ipotizzabile la autonoma considerazione della “lesione del bene salute del
gatto”). Ciò comporta, per il danneggiante,
il rischio di esporsi all’obbligo di risarcire
cure veterinarie “potenzialmente infinite”
(molteplici interventi chirurgici, terapie farmacologiche e riabilitative, ecc.) senza alcun vantaggio nei termini innanzi esposti in
relazione alla vittima primaria e secondaria
dell’illecito.
E dunque in base a quale parametro
normativo potrebbe definirsi eccessiva la
spesa sostenuta per la cura dell’animale
d’affezione?
In via preliminare, va sottolineato che,
nei residuali casi in cui sia pacificamente
rilevante il valore economico dell’animale di affezione, il limite di risarcibilità di
dette spese veterinarie potrà essere ravvisato proprio in tale valore, atteso che il
danneggiante non potrà essere tenuto al
risarcimento di spese veterinarie che eccedano il valore dell’animale curato: non
sembra opportuno gravare il danneggiante
di un onere economico superiore alla perdita patrimoniale effettivamente subita dal
danneggiato (ad es. nell’ipotesi di cure prestate ad un cavallino da corsa del valore di
decine di migliaia di euro).
D’altra parte, in tale ipotesi, appare conforme ai principi generali del danno patrimoniale la condotta del proprietario di sostenere spese di cura al fine di ripristinarne
sia il valore economico che la relazione
affettiva.
Qualora, invece – come nella fattispecie
concreta e come generalmente accade l’animale di affezione sia pressoché privo
di valore economico, come si è già detto,
non può costituire utile paramento il valore
economico dell’animale.
Secondo un consolidato indirizzo giu7
risprudenziale (vedi Cass. sentenza
n.12439/1991 e, da ultimo, sentenza n.
26639/2013) il limite al risarcimento del
danno patrimoniale non si ravvisa solo nei
danni che non costituiscono “conseguenza
immediata e diretta” del fatto (art. 1223
c.c.) ma anche in quelli che, pur essendo
causalmente cagionati dalla condotta del
danneggiante, potevano tuttavia essere
evitati dal creditore “usando l’ordinaria diligenza” (art. 1227 cpv. c.c.).
Il canone dell’ “ordinaria diligenza”
permette, infatti, di circoscrivere l’entità del danno risarcibile ai soli danni non
evitabili, escludendo quindi la risarcibilità
di quei danni che siano stati cagionati da
una condotta non diligente del danneggiato, che accresca le conseguenze dannose
dell’illecito. Del resto, in applicazione del
principio dell’autoresponsabilità, sarebbe
irragionevole attribuire al danneggiante un
sacrificio ed un rischio economico dipendente esclusivamente dal comportamento
del danneggiato.
Ed infatti, l’onere di “condotta diligente”
ex art. 1227 cpc c.c. non impone solamente inerzia o mera astensione dall’arrecare
pregiudizio con fatto proprio, ma può richiedere (secondo le circostanze del caso)
anche una condotta positiva. La citata
sentenza (Cass. sentenza n.12439/1991)
“riconosce il collegamento dell’evitabilità
del danno con i doveri di buona fede oggettiva e di correttezza (Cass. 13.12.1980
n. 6430 in motivazione) escludendo il
compimento di attività gravose e straordinarie, ma perciò stesso ammettendo di
poter pretendere dal creditore un comportamento attivo, non gravoso né straordinario, positivamente rivolto a ridurre il
danno verificatosi e non solo dall’astenersi
dell’aggravarlo”(come, ad esempio, il lavoratore licenziato senza giusta causa, che ha
l’obbligo di collocare sul mercato la propria
attività lavorativa per ridurre il pregiudizio
subito, Cass. 18.2.1980 n. 1208).
Può concludersi, quindi, che la risarcibilità del danno patrimoniale deve essere circoscritta nei limiti in cui è ipotizzabile che il
creditore/danneggiato avrebbe potuto porre in essere una condotta diversa da quella
concretamente assunta, al fine di contenere le conseguenze pregiudizievoli del fatto
8
dannoso e di non gravare il danneggiante
di un sacrificio economico eccessivo.
Per converso, appare equo che il creditore/danneggiato non possa rivalersi sul
danneggiante circa quegli ulteriori esborsi
che, pur derivando dal fatto illecito, potevano essere evitati mediante una condotta
ispirata ai principi di correttezza e buona
fede innanzi esposti.
Ritiene il Tribunale che, nella fattispecie
concreta, la risarcibilità del danno patrimoniale debba essere limitata solamente ad
esborsi per cure veterinarie complessivamente pari all’equivalente monetario del
danno non patrimoniale da perdita dell’animale d’affezione.
In conclusione, qualora il proprietario si
prodighi in spese veterinarie per curare il
proprio animale (seppure quest’ultimo privo di valore economico), tale condotta è
finalizzata indubbiamente al mantenimento
e al “ripristino” del rapporto affettivo con
l’animale; dunque, non si pone in essere
una condotta conforme ai delineati principi
di diligenza e correttezza chi affronti spese
veterinarie addirittura superiori al possibile
risarcimento del danno compensativo della
perdita di tale rapporto.
Consegue a quanto esposto che il danno
patrimoniale in esame è risarcibile fino a
concorrenza della somma di euro 2.000,00
per ciascuna attrice (essendo stata tale
somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale).
***
Non risultano provati ulteriori titoli di
danno.
E’ pertanto dovuta alle attrici, in solido,
la somma complessiva di euro 8.000,00(rivalutata ad oggi): Euro 4.000,00 a titolo di
danno non patrimoniale ed Euro 4.000,00 a
titolo di danno patrimoniale. Da tale somma deve essere detratto l’acconto di Euro
7.500,00, già corrisposto dal convenuto in
data 4.4.2013.
Quest’ultimo importo deve essere imputato prima al capitale e poi agli interessi,
dopo aver reso omogenei, alla stessa data,
i valori del danno e del versamento con l’utilizzo dei menzionati indici I.S.T.A.T. costo
vita.
In tema di risarcimento del danno, in-
fatti, i versamenti effettuati in favore del
danneggiato non possono essere imputati
secondo i criteri di cui all’art. 1194 c.c.,
ovvero prima agli interessi e poi al capitale, essere imputati secondo i criteri di cui
all’art. 1194 c.c., ovvero prima agli interessi e poi al capitale, poiché tale norma
presuppone la liquidità e l’esigibilità del
credito al momento del pagamento, ovvero
l’esistenza di un debito di valuta, che, nella
fattispecie concreta, è insussistente fino
alla liquidazione del danno (Cass.1.7.1994,
n. 6228).
Rivalutato l’acconto dalla data del versamento ad oggi, secondo i predetti indici I.S.T.A.T. costo vita, lo stesso è pari ad
Euro7.550,00; va quindi effettuata la detrazione dell’acconto così rivalutato dal danno
liquidato secondo valori attuali e risulta
quindi che sono ancora dovuti Euro 450,00.
Sugli importi predetti devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del
danno derivante dal mancato tempestivo
godimento dell’equivalente pecuniario del
bene perduto.
Gli interessi compensativi -secondo il
consolidato indirizzo delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione (v. sentenza n.
1712/1995) - decorrono dal momento della produzione dell’evento dannoso sino a
quello del versamento dell’acconto e, poi,
da tale data fino alla presente decisione;
per ciascuno di questi periodi, gli interessi
compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato,
equitativamente determinato, sul danno
rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all’effettivo saldo decorrono gli interessi legali
sulla somma di Euro 450,00.
Pertanto, alla luce degli esposti criteri, il
convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore delle attrici in solido,
della complessiva somma di Euro 450,00,
oltre:
-interessi compensativi, al tasso annuo
medio ponderato del 1%, sulla somma di
Euro 8.000,00, (somma rivalutata ad oggi)
dalla data del 2.06.2008 al 4.4.2013;
-interessi compensativi, al tasso annuo
medio ponderato del 1%, sulla somma di
Euro 450,00dal 5.04.2013 ad oggi;
-interessi, al tasso legale, su quest’ulti-
mo importo, da oggi al saldo effettivo.
Deve, infine, rigettarsi la domanda riconvenzionale proposta dal YYY ed avente ad
oggetto il risarcimento del danno subito a
causa dell’omessa custodia degli animali.
Infatti, pur essendo emerso dall’istruttoria che i gatti dell’attrice circolassero
liberamente nelle varie proprietà limitrofe,
e quindi anche nel giardino del convenuto,
non risulta comprovata l’asserita riconducibilità dei danni lamentati alle gatte delle
attrici.
Quanto esposto è assorbente rispetto
alle altre domande, eccezioni ed istanze
proposte dalle parti.
Concorrono giusti motivi, in considerazione della parziale soccombenza e del
contegno processuale del convenuto, per
compensare per metà tra le parti le spese
processuali (ivi comprese quelle stragiudiziali) e condannare quindi il convenuto a rifondere alle attrici in solido l’altra
metà, spese da liquidarsi in favore dell’avv.
________, antistataria ex art. 93 c.p.c.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna il convenuto al pagamento, in
favore delle attrici in solido, della somma di EURO 450,00, oltre interessi come
specificato in motivazione;
- rigetta le altre domande proposte dalle
parti;
- condanna il convenuto a rifondere alle
attrici, in solido, la metà delle spese
processuali, che, in tale proporzione,
liquida in Euro 125,00 per esborsi, Euro
3.000,00 per compenso professionale
di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A.,
dichiarandole compensate tra le parti
per l’altra metà e da distrarsi in favore
dell’avvocato _____antistataria.
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 30.06.2014
Il Giudice Istruttore
in funzione di giudice unico
dr.
Damiano Spera
Giurisprudenza lecchese
Di seguito viene integralmente riportata la sentenza n. 159/2014 del Giudice
di Pace di Lecco ritenuta di particolare
interesse attesa la fattispecie giuridica
(ed umana) ivi trattata.
GIUDICE DI PACE DI LECCO
Il giudice di pace di Lecco Dott. Nicoletta
COSSIO alla pubblica udienza del giorno
30.05.2014 ha pronunciato e pubblicato
mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nei confronti di:_______, CON GLI AVVOCATI MICAELA PLEBANI E RENATO COGLIATI DEL FORO DI LECCO, DI FIDUCIA
LIBERA
IMPUTATA:
art. 594 c.p. “perché, accusando
_______ di intrattenere una relazione con
suo marito, ne offendeva l’onore e il decoro
rivolgendole le parole “troia” e “puttana”.
Fatto commesso in ______ in data
27.10.2008. Denuncia-querela presentata
l’01.11.2008.
PARTE OFFESA COSTITUITA PARTE CIVILE:
_______, elettivamente domiciliata
presso il difensore di fiducia ________ .
Conclusioni delle parti:
Il P.M. in udienza V.P.O. Dott. Giuseppe
PELLEGRINO: Assoluzione perché il fatto
non costituisce reato ai sensi dell’art. 599
c.p.
Il difensore della parte civile: Affermata
la penale responsabilità dell’imputata in
ordine ai reati ascritti ed inflitta allo stesso la pena ritenuta di legge, condannare il
medesimo al risarcimento dei danni cagionati dalla parte lesa, da liquidarsi in separata sede, concedendo provvisionale pari a
1.500,00 nonché alla rifusione delle spese
di costituzione di parte civile.
Il difensore dell’imputata: In via preliminare assoluzione perché è contraddittoria
la prova che il fatto sussista ex art. 530 2°
comma c.p.p. Nella denegata ipotesi applicarsi l’esimente ex art. 599 c.p. 2° c. o ex
art. 530 3° c. c.p.p. In estremo subordine
minimo della pena, con rigetto di tutte le
istanze risarcitorie avanzate dalla parte
civile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione in data 17.1.2012
il Pubblico Ministero presso il Tribunale
di Lecco, concluse le indagini preliminari,
disponeva a carico di _____per il reato di
cui all’art. 594 c.p. commesso in ____ in
data 27.10.2008 (parte offesa _____), fissando l’udienza davanti al Giudice di Pace
di Lecco per il giorno 29.06.2012.
Esperito il tentativo di conciliazione che
dava esito negativo, costituita parte civile
la persona offesa, si apriva il dibattimento
con la richiesta di prova delle parti.
Venivano esaminati i testi _____,
_____, ______, nonché si procedeva
all’esame dell’imputata.
Chiusa l’istruttoria dibattimentale, le
parti concludevano come in epigrafe.
L’accusa a carico della sig.ra ____ è infondata.
All’imputata è stato contestato il reato di
cui all’art. 594 c.p. perché la mattina del
27.10.2008, nel negozio di abbigliamento
della sig.ra ______in _____, avrebbe proferito nei confronti di quest’ultima le parole: “troia, puttana”.
Dagli atti di causa è con certezza emerso che la persona offesa intratteneva un
particolare rapporto di amicizia con il marito dell’imputata, con il quale vie erano
frequentemente scambi di telefonate, di
messaggi, incontri, anche a tarda sera (cfr.
testimonianza resa dal sig. ____). La predetta situazione aveva causato nella sig.
ra ____ un forte stato di disagio, di insicurezza, di turbamento (cfr. testimonianza
resa dal sig. ____), tanto più che il marito
9
della _____, a fronte di precise richieste di
spiegazioni da parte della moglie in ordine
alla natura dei rapporti con la sig.ra ____,
non forniva alcuna risposta.
Risulta inoltre processualmente provato
che una sera la persona offesa, presso l’enoteca della sig.ra _____ e del di lei marito, davanti all’imputata, aveva affermato
di “avere un debole per gli uomini sposati”.
È quindi credibile che l’imputata abbia
pronunciato le parole di cui al capo di
imputazione in seguito all’atteggiamento
della persona offesa, la quale, nonostante
il legame con il marito della sig.ra ____,
negava ogni rapporto, così scatenando l’ira
e il turbamento dell’imputata, tali da giustificare la reazione offensiva ai sensi dell’art.
599 2° co c.p.
Lo stato emotivo della sig.ra ____, dovuto alla relazione tra il proprio marito e la
persona offesa, ha determinato la perdita
di poteri di autocontrollo, generando un
forte turbamento e una alterazione dell’emozione. La sig.ra _____ ha sicuramente
avvertito come ingiustificato il comportamento della persona offesa.
Se pertanto la sig.ra _____ nel corso
della mattinata del 27.10.2008 ha usato
un’espressione ingiuriosa nei confronti
della sig.ra ____ , è altrettanto provato
che l’offesa è scaturita dallo stato d’ira determinato dal fatto ingiusto e provocatorio
della persona offesa.
Le parole utilizzate dalla sig.ra ____
all’indirizzo della sig.ra ____ trovano giustificazione in quanto reazione ad un fatto
ingiusto altrui e sono frutto di uno stato
d’animo e di una situazione psicologica
derivante dalla condotta che ha assunto in
concreto la persona offesa, che ha provocato, con il suo atteggiamento, un legittimo
turbamento. Di tutta evidenza il nesso eziologico tra il fatto ingiusto e lo stato d’ira.
Giurisprudenza e dottrina evidenziano
come la subitaneità della reazione vada
intesa in senso relativo, dovendosi tenere
conto della situazione concreta e delle modalità di reazione, con riguardo alle circostanze – soggettive ed oggettive – del caso
concreto.
Ne consegue la non punibilità dell’imputata ai sensi dell’art. 599, 2° comma c.p.
10
per aver commesso il fatto nello stato d’ira
determinato da fatto ingiusto altrui.
PQM
Il Giudice di pace
Nel procedimento penale a carico di
____, imputata del reato di cui all’art. 594
c.p.
Visti gli artt. 530, 3° comma c.p.p. e 599,
2° comma c.p.
ASSOLVE
l’imputata ____ dal reato a lei ascritto perché il fatto è stato commesso nello
stato d’ira determinato da un fatto ingiusto
altrui.
Così deciso in Lecco il 30/05/2014.
Il Giudice di Pace
Dott.ssa Cossio Nicoletta
*
Di seguito riportiamo la sentenza
emessa in data 13.06.14 dal Tribunale
di Lecco in materia di impugnazione di
delibera assembleare.
TRIBUNALE DI LECCO
Prima Sezione
Il Giudice, Federica Trovò, ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo
generale _____, avente per oggetto “impugnazione di delibera dell’assemblea condominiale”, promossa
da
______, ______, ______, ______,
______, ______, tutti rappresentati e
difesi, per procura a margine del ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Marialuisa Tanco e
Maria Adele Ravasi, elettivamente domiciliati presso lo studio delle stesse in Lecco,
Viale Filippo Turati, n. 9
parte attrice;
contro
CONDOMINIO ______, in persona
dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, per procura a margine
della comparsa di costituzione di nuovo
difensore, dall’Avv. Alberto Gerosa, elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’Avv. Nives Bonetti, in Lecco, via Roma
n.5
-CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice – In via pregiudiziale: per le
ragioni esposte in atto disporre la sospensione delle delibere assembleari in data
22.2.2011; in via principale e di merito: per
le ragioni esposte in narrativa, annullare
e/o dichiarare nulla e/o invalida le delibere
assembleari del 22.2.2011.
In ogni caso: spese, diritti e onorari di lite
integralmente rifusi.
In via istruttoria: come da atto di citazione.
Parte convenuta: - Respingere tutte le
domande degli attori perché infondate in
fatto ed in diritto. Anticipazioni, spese e
compensi professionali rifusi, oltre il contributo ex art. 11 L. 576/1980 ed oltre iva
come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.03.2011, i
sigg.ri ______, ______, _____, _____,
_____, _____, tutti condomini del Condominio di _____, hanno impugnato la
delibera condominiale assunta in data
22.02.2011, per le ragioni analiticamente
esposte nell’atto introduttivo.
Si è costituito in giudizio il Condominio,
chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Dopo un rinvio della prima udienza ex
art. 181, primo comma, c.p.c., le parti sono
comparse all’udienza del 12.10.2011, nella
quale sono stati assegnati i termini ex art.
183, sesto comma, c.p.c.
La causa ha quindi subito diversi rinvii,
essendovi stata inizialmente l’adesione
delle parti all’invito alla mediazione facoltativa e successivamente la richiesta di
sospensione ex art. 296 c.p.c. per una fase
di trattativa stragiudiziale, che tuttavia non
ha dato esito positivo.
Ritenuta la causa decidibile allo stato
degli atti, senza necessità di procedere ad
istruttoria, all’udienza del 15.1.2014 (dopo
un differimento per adesione di una delle
parti allo sciopero indetto dall’OUA), le parti hanno precisato le rispettive conclusioni,
sulle quali la causa è stata trattenuta in
decisione.
*** * ***
Preliminarmente si prende atto che la
difesa attorea non ha coltivato, negli atti
difensivi successivi alla prima memoria ex
art. 183, sesto comma, c.p.c., l’eccezione
ivi formulata di invalidità dell’avversa costituzione, mancando la delibera assembleare di autorizzazione alla nomina del
difensore del condominio. In realtà risulta
dal verbale di assemblea del 22.3.2011
che l’assemblea avesse conferito all’amministratore ampi poteri di costituirsi con
l’Avv. _____, ma anche con altri avvocati,
proprio nelle cause di impugnazioni delle
delibere assembleari.
Quanto al merito della presente controversia –che si inserisce in un’annosa disputa tra i condomini di maggioranza e di
minoranza (odierni attori) – vanno di seguito esaminati i singoli motivi posti a base
dell’impugnazione della delibera assunta il
22.2.2011.
Sull’asserita nullità della delibera per
omessa verbalizzazione simultanea.
La doglianza appare palesemente infondata proprio alla luce della giurisprudenza
richiamata dalla difesa attorea: la circostanza che il verbale sia stato predisposto
in anticipo (con eventuali aggiunte e correzioni apportate nel corso dell’assemblea)
non esclude che sia assolto il requisito della verbalizzazione.
Del resto, la stessa difesa attorea non
assume affatto che tale verbalizzazione si
sia discostata da quanto effettivamente
avvenuto nel corso dell’assemblea.
Sull’asserita nullità della delibera per la
mancata formazione della tabella millesimale.
Gli attori eccepiscono che la delibera
impugnata sia invalida, essendo stata assunta sulla base di un conteggio di millesimi che fanno riferimento ad una tabella
millesimale revocata.
Nell’assemblea del 22.2.2010, è stato
approvato il punto due dell’ordine del giorno, con conseguente revoca della delibera
del 10.9.2010. Tale revoca è stata tuttavia
espressamente disposta con riferimento
alla nomina dell’amministratore nella persona di _____ con conseguente annullamento di ogni atto successivamente assunto dal medesimo.
Poiché la revoca ha riguardato la nomina
dell’amministratore e si è accompagnata
all’annullamento degli atti dal medesimo
compiuti, essa non può avere travolto l’approvazione delle tabelle millesimali, che è
atto promanante dall’assemblea, distinto
dalla nomina dell’amministratore e dagli
atti dal medesimo compiuti.
Sull’asserita nullità della delibera di nomina del nuovo amministratore di condominio nella persona di ____ per mancato
raggiungimento del quorum necessario.
La difesa attorea eccepisce che due delle
condomine che hanno determinato la formazione della maggioranza avrebbero dovuto essere delegate dai comproprietari e
che mancando tale delega il loro voto non
possa essere computato.
La mancanza di delega è tuttavia senz’altro superata dalla circostanza – riferita
dalla difesa attorea- della presenza contestuale in assemblea di detti comproprietari, il che sta a significare che essi erano
senz’altro consenzienti o deleganti, rispetto al voto espresso, in quanto diversamente
ne sarebbe stato verbalizzato il dissenso.
Sull’asserita nullità della delibera di
nomina ad amministratore di condominio
della sig.ra _____ per abuso della maggioranza (eccesso di potere).
Il motivo di impugnazione è fondato.
E’ incontestato che con ricorso ex art.
1129 c.c., promosso dagli odierni attori in
data 2.7.2008, sia stata chiesta la revoca
dell’amministratore in carica, _____ e la
contestuale nomina di un amministratore
giudiziario. Nel corso di tale procedimento _____ si dimetteva dalla carica, ma le
successive assemblee non riuscivano a
nominare un nuovo amministratore, sicché il Tribunale nominava l’amministratore
giudiziale e tuttavia poneva le spese del
procedimento a carico del _____ con la
motivazione riportata a pag. 7 del ricorso
introduttivo del presente giudizio, nella quale si dava atto del comportamento
ostruzionistico dello stesso.
È altresì incontestato che in seguito alla
donazione di una quota immobiliare da parte dei fratelli _________ in favore della
loro madre, si sia formata una diversa maggioranza, in virtù della quale _____ è stato
proclamato amministratore del condomi-
nio. Tale nomina veniva impugnata davanti al Tribunale, ma proprio il giorno prima
dell’udienza di discussione della causa,
essa veniva revocata dall’assemblea con la
delibera impugnata in questa sede, con la
quale si nominava contestualmente nuovo
amministratore _______.
Poiché ______ è moglie di _____, non
v’è dubbio che la sua nomina sia stata
adottata non tanto nell’interesse del Condominio, quanto nell’esclusivo interesse di
quella maggioranza, alla quale si oppone
la minoranza rappresentata dagli odierni
attori.
Le ripetute iniziative giudiziarie e le condotte di _____, che ha sempre evitato le
decisioni giudiziarie, dando spontaneamente le dimissioni od ottenendo la revoca
della sua nomina da parte dell’assemblea,
dimostrano come la nomina di un condomino che promana dalla maggioranza non è
gradito alla minoranza e rappresenta per
ciò solo un pregiudizio per l’interesse alla
corretta gestione della cosa comune, che
deve essere anzitutto garantito da una serena condizione dell’amministrazione condominiale.
La delibera dell’assemblea di condominio può essere annullata per eccesso
di potere allorquando la maggioranza dei
condomini, esprimendo il voto in assemblea, non faccia uso legittimo del potere
discrezionale conferito dalla legge, perseguendo –ad esempio- un interesse diverso
da quello sociale ed esclusivo di un gruppo
di soci, piuttosto che di tutti.
Anche di recente la Corte di Cassazione,
nell’ordinanza n. 4216/2014 ha osservato
che la figura dell’eccesso di potere nel diritto privato ha la funzione di superare i limiti di un controllo di mera legittimità sulle
espressioni di volontà riferibili ad enti collettivi (società o condominii), che potrebbero lasciare prive di tutela situazioni di non
consentito predominio della maggioranza
nei confronti del singolo; essa presuppone, tuttavia, la sussistenza di un interesse
dell’ente collettivo, che sarebbe leso insieme all’interesse del singolo.
In effetti, la giurisprudenza di legittimità
ammette l’annullabilità in sede giudiziaria
di una delibera dell’assemblea dei con11
domini per ragioni di merito attinenti alla
opportunità ed alla convenienza della gestione del condominio, soltanto nel caso
di decisione viziata da eccesso di potere
che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune (art. 1109 cod. civ.) (sentt. Cass. nn
10611/1190, 25128/2008).
Tale grave pregiudizio appare sussistere
nel caso di specie in cui la nomina ripetuta
ad amministratore condominiale di _____
o di persone a lui riconducibili ha ingenerato diversi contenziosi giudiziari, che compromettono una gestione condivisa della
cosa condominiale e che comportano il rischio per il Condominio di esborsi economici legati alle spese legali e di lite (oltre agli
esborsi per i compensi dell’amministratore,
esposti dal _____ e dalla moglie, in misura
superiore a quella degli amministratori proposti dalla minoranza).
La stessa condotta processuale della
parte convenuta rivela una totale chiusura
della maggioranza a trovare un accordo con
la minoranza, come dimostra l’avvicendamento di ben tre difensori in corso di causa (il quarto assisteva il Condominio nella
fase stragiudiziale).
Sull’asserita nullità della delibera di cui
ai punti n. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 dell’odg per
abuso della maggioranza (eccesso di potere).
Anzitutto le delibere su tali punti dell’ordine del giorno non possono ritenersi viziate per il fatto che sono state assunte
dopo le dimissioni del precedente amministratore, trattandosi di decisioni emanate
dall’assemblea e non assunte dall’amministratore dimissionario.
Nell’annullamento per eccesso di potere
non possono inoltre rientrare le decisioni di
cui ai punti 5 (denominazione da attribuire
all’edificio), 6 (apertura del conto corrente
bancario), 7 (assicurazione dell’edificio), 8
(contatore condominiale enel), rispetto alle
quali non appare derivare al Condominio
alcun grave pregiudizio dalla loro adozione.
Sono invece invalide le decisioni ai punti 10 (approvazione rendiconto 2010), 11
(interventi di manutenzione straordinaria)
e 12 (approvazione bilancio preventivo)
dell’impugnata delibera.
La difesa attorea, sin dal ricorso intro12
duttivo, ha compiutamente argomentato
sul fatto che nel rendiconto per l’anno 2010
risultino spese asseritamente sostenute
dal _____ e da sempre contestate dalla
minoranza.
Sul punto la difesa del condominio, in
comparsa di costituzione non ha argomentato alcunché sicché la circostanza deve
ritenersi non contestata e l’approvazione
del consuntivo, comprensivo di queste spese, appare viziata da eccesso di potere per
abuso della maggioranza.
Si osserva come la più recente giurisprudenza della Corte di legittimità abbia
indicato nell’onere di contestazione tempestiva uno dei principi che sottendono tutto
il sistema processuale, derivando esso non
solo dall’art. 167 e dall’art. 416 c.p.c., ma
anche dal carattere dispositivo del processo (che comporta una struttura dialettica a
catena), dal sistema delle preclusioni (che
comporta per entrambe le parti l’onere di
collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa), dai principi di lealtà e probità posti a
carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia (che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato
art. 111 Cost.).
Ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di
allegazione (e prova), l’altra ha l’onere di
contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi
tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio (cfr.
sentt. Cass. nn- 12636/2005, 1540/2007,
5356/2009, 10860/2011: sono alcune delle
pronunce in cui la Corte di Cassazione ha
affermato in via interpretativa quel principio di non contestazione dei fatti allegati,
che oggi trova espressa formulazione nel
novellato art. 115 c.p.c.).
Del pari priva di contestazione tempestiva è rimasta l’allegazione attorea (pag.
23 e 24 del ricorso) secondo cui l’esigenza
di tinteggiatura della facciata (punto 11
dell’odg) sia sorta soltanto dopo l’esecuzione di opere di ristrutturazione poste in
essere dai condomini _____ e ______.
Tale affermazione non trova alcuna smentita nella comparsa di costituzione e rispo-
sta, che non scende neppure nel merito di
tale questione.
Ne consegue che anche la delibera di
porre integralmente a carico di tutto il condominio le spese di ritinteggiatura appare
il risultato di un abuso della maggioranza.
L’approvazione dei lavori di ritinteggiatura è quindi invalida e tale invalidità si
estende anche all’approvazione del bilancio preventivo (punto 12), che comprende
queste spese.
Risulta del resto documentalmente e
non è contestato che sia il rendiconto che
il bilancio preventivo siano stati redatti nel
corso dell’assemblea, senza dare modo ai
condomini di esaminarli preventivamente.
In definitiva la delibera impugnata va
annullata in relazione all’approvazione dei
punti dell’ordine del giorno nn. 4, 10, 11,
12.
Le spese di lite seguono la soccombenza
del Condominio e sono liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio promossa
da ______, ______, ______, ______,
______, ______, con ricorso depositato il
24.03.2011, nei confronti di Condominio di
______, ogni diversa istanza ed eccezione
disattesa od assorbita,
annulla
la delibera approvata il 22.2.2011 dal
Condominio ______ limitatamente ai punti 4, 10, 11, 12 dell’ordine del giorno;
condanna
Condominio di _____ a rifondere alla
parte attrice le spese di lite, liquidate in
€ 6.500,00 per compensi professionali, €
382,00 per anticipazioni, oltre al rimborso
delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, se dovuti,
come per legge.
Lecco, 13 giugno 2014.
Il Giudice
Federica Trovò
Invitiamo ulteriormente i
colleghi ed i magistrati a
segnalare pronunce sia in
ambito civile che penale di
interesse generale.
Unione Europea: un altro importante tassello della
armonizzazione penale
La Direttiva 2014/41 UE del 3 aprile 2014
(in GUUE 1 maggio2014, L 130/14) introduce un ulteriore, importante tassello nella
costruzione di un modello processuale penale sempre più armonizzato e, soprattutto,
sempre più idoneo a svolgere la funzione di
un meccanismo investigativo penale adeguato, in ambito UE. La direttiva è stata
emanata quale espressione dell’ordine
europeo di indagine penale (OEI) e dovrebbe costituire uno strumento davvero
efficace quale sistema globale di acquisizione delle prove nelle fattispecie aventi
dimensioni transnazionali .
Il testo approvato, dopo la consueta sovrabbondanza di premesse (vi sono ben 46
“considerando”!) si compone di 39 articoli
ed è completato dagli allegati costituiti dai
modelli testuali predefiniti graficamente,
da utilizzare per inoltrare le richieste relative alla esecuzione della attività probatoria che si intende provocare.
Va subito sottolineato che la Direttiva de
qua sostituisce tutti gli strumenti fino ad
ora ideati affinché le autorità giudiziarie
dei vari Stati dell’UE potessero interagire,
con l’obiettivo di acquisire prove nell’ambito delle indagini penali avviate dalle rispettive autorità giudiziarie competenti territorialmente; prove da ricercare nel territorio
di un diverso Stato. Inoltre riguarda tutti i
tipi di prova lecitamente utilizzabili in un
processo penale.
Si tratta, quindi, di uno strumento che
comprende in sé tutte le varie potenzialità
investigative-probatorie immaginabili, uno
strumento dalla grande forza operativa e
che consiste, sostanzialmente, in una decisione giudiziaria emessa o convalidata da una autorità competente di uno Stato
membro (“Stato di emissione”) affinché
siano compiuti atti di indagine specificamente indicati, in un altro Stato membro
(“ Stato di esecuzione”) col fine di acquisirne il risultato e farlo proprio, oppure
affinché vengano “consegnate” prove già
in possesso delle autorità competenti dello
Stato di esecuzione ( Art.1 ).
Proprio al fine di attribuire all’innesco di
tale procedura probatoria il più alto livello
di garanzie e di legittimazione, la Direttiva
pretende che la richiesta (OEI) debba essere formulata da un organo avente natura giurisdizionale o da un magistrato.
Potrebbe anche essere trasmessa da una
autorità diversa, ma in tale caso dovrà comunque sempre essere convalidata da
tali soggetti ( art. 2 ).
All’art. 1 par.3 viene introdotta una assoluta novità che presenta un aspetto di
grande positività: si tratta della possibilità,
offerta all’imputato o alla persona sottoposta alle indagini – o al rispettivo difensore
– di rendersi parte attiva nella formulazione dell’OEI. Questa potenzialità operativa
costituisce un nuovo, ulteriore motivo di
utilizzo della L.397/2000 sulle indagini difensive. E’ infatti evidente che in tanto un
difensore sarà in grado di sollecitare la
emissione di un OEI condivisibile, in quanto sia in grado, attraverso la presentazione
di spunti probatori acquisiti attraverso lo
strumento delle indagini difensive, di consentire una positiva “delibazione” preliminare circa la congruità della richiesta, da
parte della autorità giudiziaria interpellata.
Tale facoltà si inscrive, meritoriamente,
in quel sempre più condiviso modello processuale teso a rendere davvero attiva e
partecipativa, con caratteri di equipollenza rispetto alla parte accusatrice, la parte
accusata. Tuttavia, a questo punto, si sarebbe dovuto prevedere anche una analoga
facoltà in capo alla “vittima” dell’illecito.
A noi sembra di leggere, in questa omissione, le solite risalenti e sedimentate
tracce culturali, tuttora difficili da superare, di una prospettiva processualpenalistica esclusivamente incentrata sulla tutela
dell’accusato (indagato o imputato che sia
e pur sempre sostenuto dalla presunzione
di innocenza), fino a riconoscergli e attribu-
irgli potenzialità operative dalle quali viene
del tutto esclusa la vittima. Il che appare
davvero paradossale nell’ambito di una
attenta e corretta visione del meccanismo
giudiziario, nonché nella applicazione di
principi di doverosa considerazione verso
il triste ruolo di chi sia vittima di attività
illecite; tanto più che un espresso richiamo
alla “attenzione” che anche (dovremmo
dire “soprattutto”) la vittima di un reato
deve meritare nell’ambito dei vari sistemi
penali, è stato più volte ribadito in ambito
UE. E se è sacrosanto assicurare a colui il
quale è accusato, tutti gli strumenti per difendersi, deve risultare altrettanto corretto
pretendere che le medesime potenzialità
vengano attribuite anche a chi sia stato
leso nei propri diritti.
La direttiva in esame, poi, prevede forme
operative di semplice attuazione, snelle e
celeri, in omaggio a un principio di concretezza e di efficienza.
Una volta attivato l’OEI, tutti i problemi
pratici che dovessero insorgere o le questioni interpretative, saranno affrontati e
risolti direttamente fra l’autorità di emissione e l’autorità di esecuzione, attraverso
contatti diretti: il che rappresenta un ulteriore elemento di efficacia di questa misura
processuale.
La direttiva prevede, all’articolo 34, che
entro il 22 maggio 2017 tutti gli Stati membri (esclusi Irlanda e Danimarca) la adottino e che, da questa stessa data, essa sostituirà tutte le pregresse modalità di acquisizione probatoria (la convenzione europea
di assistenza giudiziaria in materia penale
del Consiglio d’Europa del 20 aprile 1959,
la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, la convenzione relativa
all’assistenza giudiziaria in materia penale
fra gli Stati membri dell’Unione europea e
relativo protocollo ecc. ecc. ).
Naturalmente vi sono alcuni aspetti –
oltre a quello relativo al ruolo della persona offesa – che suscitano la necessità
13
di alcuni rilievi critici che suggeriscono
la necessità di una verifica. La più importante concerne il solito, irrisolto problema
di costruire un istituto avente efficacia
transnazionale, in un quadro processualepenale ancora troppo variegato tra Stato
e Stato. Sì che questo pur validissimo – in
sé – meccanismo dell’indagine penale,
rischia di presentare non trascurabili difficoltà a causa del fatto che, a valle del
dato probatorio ottenuto attraverso l’OEI,
si potrebbe presentare un sistema giudiziario incompatibile con le modalità di acquisizione del materiale da valutare, tale
da non consentirne l’utilizzo nel giudizio.
Pertanto anche la Direttiva in questione,
che pure costituisce un ulteriore, importante tassello nel mosaico volto a costruire un
sistema giudiziario europeo davvero efficace e capillarmente spendibile sul territorio
dell’UE, mostra l’urgenza e la assoluta necessità, già affiorate prepotentemente con
la Decisione Quadro sul mandato d’arresto
europeo e, più recentemente, nel processo
in atto per l’istituzione del pm europeo, di
porre mano ad una decisiva armonizzazione
di quegli istituti processuali e sostanziali i
quali costituiscono la indispensabile cornice di riferimento, all’interno della quale sia
possibile elaborare una normativa di dettaglio immediatamente applicabile .
Confidiamo che entro il 2017 questo ambizioso quanto imprescindibile risultato
venga conseguito o, almeno, che i prossimi
anni vedano sempre più intenso il processo
di armonizzazione dei vari sistemi processuali europei, premessa per un sistema penale che sia, veramente, garanzia di maggior sicurezza, libertà e giustizia per tutti i
cittadini dell’UE.
Renato Papa (Presidente del Centro Studi
di Diritto Penale Europeo)
Per una visione d’insieme delle problematiche
ricollegabili al trattato di Lisbona e alla istituzione
del procuratore europeo si veda : Lucio Camaldo
(a cura di) – L’istituzione del procuratore europeo
e la tutela penale degli interessi finanziari dell’Unione Europea – G. Giappichelli Editore -2014.
14
Mancata citazione dei testimoni
nel processo penale
Il tema oggetto di approfondimento è ancora oggi questione tutt’altro che pacifica
sia in dottrina sia in giurisprudenza
È la stessa Corte Suprema che, chiamata a pronunciarsi sull’omessa citazione dei
testimoni da parte del difensore, arriva ad
affermare come la giurisprudenza in materia non sia univoca.
*
Le risposte fornite dalle Corti di
merito e di legittimità e poste da quest’ultime a giustificazione della mancata decadenza in caso di omessa citazione dei testi
ad opera delle parti, si fondavano in precedenza, essenzialmente, sul tenore letterale
dell’art. 468 c.p.p.
In particolar modo le sentenze motivavano la non perentorietà del termine fissato
dal giudice per la citazione testimoniale
e l’assenza di una previsione che statuisse sulla decadenza in caso di omessa citazione, facendo rinvio al solo argomento
letterale desumibile dall’art. 468 c.p.p.,
il quale, accanto all’espressa previsione
di inammissibilità quale sanzione per la
mancata presentazione della lista testi in
cancelleria (primo comma), nulla stabilisce
in relazione all’omessa citazione dei testimoni (secondo comma).
Riteneva la Suprema Corte che,
non essendo configurabile una decadenza esplicitamente prevista dalla legge,
né l’omessa citazione, né l’omessa presentazione al dibattimento dei testimoni
avesse comportato decadenza dalla prova (si veda, in tal senso, Cass. 526/1993;
Cass. 9335/1999; Cass. 30889/2005; Cass.
45450/2008).
Altre volte rilevava la stessa Corte
come, nell’eventualità in cui, a seguito del
decreto di autorizzazione emesso ai sensi
del secondo comma dell’art. 468 c.p.p., la
parte non avesse provveduto alla citazione
del testimone, il giudice non avrebbe potuto, per ciò solo, revocare la prova ammessa.
A tal proposito affermava come
l’omessa citazione del teste, non avendo
alcuna incidenza sui criteri di ammissione
della prova indicati nell’art. 190 c.p.p., impedisse la revoca della prova ammessa da
parte del giudice, salvo che quest’ultima
fosse risultata superflua secondo quanto previsto dall’art. 495, quarto comma,
c.p.p. (tra le altre, Cass. 5603/2000; Cass.
30889/2005, cit.).
Ciò poiché parte della giurisprudenza di merito riteneva di poter superare
il problema derivante dall’impasse sopra
descritta, facendo ricorso all’istituto della
revoca della prova ex art. 495 c.p.p.
Risultava, pertanto, impossibile
per il giudice penale, dichiarare la decadenza dell’imputato dalla prova per non
aver citato i testimoni indicati nella lista
pur tempestivamente depositata. Infatti,
mentre nel codice di procedura civile una
tale decadenza era, ed è prevista dall’art.
104 delle disposizioni attuative, nessuna
norma del codice di procedura penale prevede la decadenza dalla prova per la parte
che abbia omesso di citare i testi.
In argomento, sia pure per un diverso aspetto, la dottrina sosteneva come
l’omessa citazione del testimone per causa
imputabile alla stessa parte, avesse potuto assumere il significato di rinunzia alla
prova che, ove seguita dal consenso anche
solo implicito delle altre parti, avrebbe legittimato il giudice alla revoca dell’ordinanza ammissiva.
Considerazione successivamente smentita dalla Suprema Corte (si veda,
nello specifico, sent. 27.03.2013 n. 14439),
la quale ha affermato che la rinuncia implicita, a fronte dell’omessa citazione del
teste, imporrebbe al giudice l’attivazione di
una sorta di sub procedimento in contraddittorio tra le parti, all’esito del quale, ove
ritenga l’omessa citazione non pretestuosa, dovrebbe rinviare l’udienza, ordinando
nuovamente la citazione. Il tutto senza prescindere da valutazioni sull’atteggiamento
psicologico della parte processuale rimasta inadempiente al compimento di una determinata attività entro un termine preciso.
***
La Corte di legittimità, invero, chiamata
altresì a pronunciarsi sulla natura, perentoria o no, del termine fissato dal giudice entro il quale le parti devono citare
i testi che intendono far assumere, al
fine di capire se le parti che non ottemperino alla predetta citazione decadano o
meno dal diritto di assumere la prova
(si veda, in tal senso e per il prosieguo,
Cass., 27.03.2013 n. 14439) , richiamandosi
alle norme del previgente codice Rocco, fa
propria la distinzione formatasi in dottrina.
Essa , in modo unanime , sosteneva che la
decadenza potesse essere dichiarata, non
solo nelle ipotesi in cui la norma espressamente lo prevedesse (sancendo – come nel
previgente codice - una sanzione processuale a carico della parte che non avesse
eseguito una determinata attività processuale nel termine fissato) ma anche in tutti
quei casi in cui la norma, pur non prevedendo espressamente alcuna sanzione processuale, era strutturata in maniera tale da
doversi ritenere che, anche in quelle ipotesi, l’inattività processuale della parte fosse
sanzionabile con la decadenza.
La Corte fa presente come ,nonostante la modifica dell’art. 182 c.p.p. codice
Rocco ( il quale stabiliva: <<…I termini stabiliti a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvo i casi eccettuati dalla
legge.>>, in quello che è l’attuale testo
dell’art. 173, comma primo, c.p.p. ( <<…I
termini si considerano stabiliti a pena di
decadenza soltanto nei casi previsti dalla
legge.>>), il contenuto, nella pratica, sia
rimasto identico.
Così, se il principio espresso dalla nuova
disposizione sottende anch’esso (come la
previgente norma) la tassatività delle decadenze, anche l’orientamento dottrinale
in materia , unanimemente , ritiene che nel
nuovo codice esistano e siano individuabili
ipotesi di decadenze implicite.
A questo punto la Corte, nel percorso
motivazionale della sua pronuncia, procede
ad una ricognizione normativa per evidenziare che accanto ad un gruppo di norme il
quale sanziona l’inerzia processuale delle
parti con la decadenza espressa, ne esiste
un secondo il quale sanziona l’inattività
delle parti non con la decadenza, ma con
altre sanzioni: inammissibilità, cessazione
degli effetti, inutilizzabilità, preclusione.
Queste, afferma la Corte, al di là della
differenziazione dogmatica, al pari della
decadenza, impediscono alla parte di avvalersi degli effetti dell’atto tardivamente
compiuto rispetto al termine stabilito (si
veda, per l’elencazione delle norme, sent.
14439/2013, cit.).
Vi è, infine, un terzo gruppo di norme
che, pur non prevedendo sanzione alcuna, sono ritenute norme contenenti
un termine perentorio implicito il quale, ove non venga rispettato, configura
una decadenza per la parte.
Ciò impone di tener conto di quelle ipotesi di decadenze implicite previste dal legislatore anche nel vigente codice, le quali
prevedono che, qualora la parte non rispetti i termini perentori impliciti dettati dalla
norma per il compimento di una determinata attività processuale, essa incorra in
decadenza.
Dopo un’attenta analisi della norma
caratterizzante la fattispecie concreta, la
Suprema Corte afferma che l’art. 468, secondo comma, c.p.p. impone al giudice di
stabilire un termine entro il quale la parte
deve compiere una determinata attività
processuale (citazione teste) se vuole ottenere un determinato effetto (esame del teste), prevedendo che la parte non possa ad
essa sottrarsi poiché trattasi di attività processuale attinente alla cadenza dei tempi
processuali ossia di materia sottratta alla
disponibilità delle parti.
Evidente la ratio perseguita dal legislatore in materia : esso sceglie di assegnare
al giudice la fissazione del termine entro il
quale la parte deve effettuare la citazione
dei testimoni (e ciò a differenza di quanto
accade per il deposito delle liste, ove il termine è stabilito per legge) , considerando
che il giudice possa essere in grado , in
modo imparziale e appropriato , le più probabili esigenze processuali e il più probabile sviluppo dibattimentale.
Ciò che a questo punto diventa fondamentale individuare è se, nel caso in
esame, ci si trovi di fronte ad un termine
perentorio o ordinatorio. Questo al fine
di capire se la sua inosservanza sia sanzionata processualmente; nel senso che
la parte inadempiente possa essere privata della facoltà di avvalersi degli effetti
dell’atto non compiuto o compiuto tardivamente (termine perentorio) . Oppure se,
al contrario, l’inosservanza dei termini in
questione sia , di fatto , indifferente e non
provochi alcuna “irrecuperabilità” dell’atto
processuale in danno della parte inadempiente la quale, quindi, potrà svolgere
quell’attività anche successivamente (termine ordinatorio).
Nella fattispecie in esame, la Corte, ha
ritenuto che il termine in questione sia di
natura perentoria, cosicché la parte inadempiente sarà automaticamente dichiarata decaduta dal diritto di assumere i testi
non citati.
Impossibile , secondo la Corte di legittimità , configurare un’ipotesi differente,
atteso che, qualora si qualificasse diversamente il termine, attribuendo al medesimo
carattere ordinatorio, ciò imporrebbe al
giudice, nel caso in cui la parte non abbia
citato i testi, di rinviare l’udienza, sperando
che prima o poi quest’ultima provveda alla
citazione.
Il che, in concreto ,comporterebbe che la
scansione dei tempi processuali (a tal
proposito, si noti, come il legislatore abbia
previsto una sequenza processuale molto
precisa nella quale i tempi sono scanditi
in modo chiaro ed univoco) sia affidata al
comportamento della parte la quale, ovviamente, - ribadisce la Corte -, ove non
avesse interesse, potrebbe scegliere di
strumentalizzare questa sua facoltà, teoricamente impedendo la definizione del
processo.
La Corte evidenzia la funzione peculiare
e centrale della tempestiva citazione dei
testi ad opera delle parti , nel termine indicato dal giudice e nel farlo ricorda come la
natura pubblicistica del processo fa sì che
quest’ultimo debba essere sottratto alla disponibilità delle parti, così come sottratti
alle stesse siano i tempi processuali; ossia i tempi entro i quali il processo si deve
svolgere.
È il giudice, invero, che in qualità di organo super partes, è garante della regolarità
e dei tempi processuali.
Senz’altro da menzionare l’importanza,
in questa prospettiva , dell’istituto della
15
restituzione in termini, il quale, si pone
ad ulteriore conferma di come le parti non
abbiano alcuna possibilità di influire sulla
scansione dei tempi processuali.
Esso opera nel caso di termini perentori,
qualora, ai sensi del primo comma dell’art.
175 c.p.p., le parti provino che il termine
stabilito a pena di decadenza non sia stato
osservato per caso fortuito o forza maggiore.
Sulla scorta della ratio legis facilmente individuabile nella sottrazione
dei tempi processuali alla disponibilità delle parti e nel conseguente e pieno rispetto della regola costituzionale
della ragionevole durata, la quale prevede che il processo debba concludersi in tempi processuali certi, la Suprema Corte giunge alla conclusione
secondo cui l’art. 468, secondo comma, c.p.p. prevede un termine perentorio per la citazione dei testi, cosicché
decade dal diritto di assumere quelli
già ammessi la parte che, nel termine
stabilito dal giudice, ometta di citarli.
*
Ancora, la Suprema Corte in un caso di
mancata citazione dei testi da parte della
difesa, è giunta ad affermare come l’omessa citazione determini la paralisi del
processo, non essendo previsto da alcuna
norma che, alle inadempienze delle parti,
debba supplire l’ufficio di cancelleria.
La parte è, quindi, tenuta ad attivarsi per
la citazione dei propri testi ammessi ed a
dimostrare, in caso di mancata comparizione, di aver provveduto alla loro citazione e
ciò anche al fine di consentire al giudice di
disporre tutti gli opportuni accertamenti in
caso di omessa citazione ovvero l’accompagnamento coattivo (si veda, in tal senso,
Cass., 13.09.2013 n. 37555).
*
Il concetto di “parte” fatto proprio dalla Suprema Corte, sembra essere indistintamente rivolto sia al difensore sia al
pubblico ministero, essendo quest’ultimo
coerente con la nozione di parte di cui al
primo comma dell’art. 468 c.p.p., il quale,
disciplinando il deposito delle liste testimoniali, si riferisce a tutte le parti del processo penale.
16
La Giustizia Riparativa
Con la definizione di “giustizia riparativa” si fa riferimento a quell’approccio volto
a considerare il reato quale fonte di danno,
da cui scaturisce l’obbligo in capo all’autore di porre rimedio alle conseguenze lesive
scaturite dalla sua condotta illecita.
Per procedere alla determinazione del
puntuale significato attribuibile al termine
“giustizia riparativa” non si può prescindere dalla definizione sovranazionale ufficiale, ovvero dalla Risoluzione 2000/14
adottata dall’Economic and Social Council
(Ecosoc) che, nel definire i Principi sull’utilizzazione dei programmi del modello riparativo in ambito penale, afferma al Punto 3
che “per giustizia riparativa va inteso quel
procedimento nel quale la vittima e il reo, e
se appropriato, ogni altro individuo o membro della comunità lesi da un reato partecipano insieme attivamente alla risoluzione
delle questioni sorte dall’illecito penale,
generalmente con l’aiuto di un facilitatore..”. Si evince, pertanto, che quello delineato dalla cosiddetta “Restorative Justice”
è un modello che si prefigge di coinvolgere
nella ricerca di soluzioni, finalizzate a porre
rimedio al conflitto generato dal fatto delittuoso, non solo il reo, ma anche la vittima
del reato e la comunità sociale, con il preciso scopo di facilitare oltre alla riparazione
del danno, la riconciliazione fra le parti e
il consolidamento del senso di sicurezza
collettiva.
Tale sistema riparativo, così delineato,
si concretizza in un insieme di azioni e di
scambi costruttivi e sfrutta una fondamentale risorsa sociale: quella comunicativa.
Esso consente, infatti, di spingersi al di
là della semplice applicazione di una tecnica di gestione dei conflitti, arrivando ad
agevolare quella che si potrebbe definire
una vera e propria produzione di socialità,
capace di rigenerare i legami recisi dalla
condotta lesiva dell’autore del reato e di riparare il tessuto connettivo che lega autore
e vittima del reato al proprio ambiente.
La più saliente tra le peculiarità del
modello di giustizia riparativa consiste,
in primis, nell’attribuire un ruolo primario
alla vittima del reato, soggetto che viene
tradizionalmente lasciato sullo sfondo del
procedimento penale. Essa viene ora riconosciuta come individuo proprio di bisogni
specifici, come ad esempio informazioni sul
processo, rassicurazioni sulla condotta del
reo, riconoscimento del torto subìto.
Il presupposto principale e logico dell’attuazione della giustizia riparativa consiste,
così, nell’acquisizione da parte del reo
della consapevolezza della lesività della
propria condotta e del danno cagionato
alla vittima del reato, la quale non è più un
qualunque soggetto astratto o impersonale
facente parte dell’ordinamento giuridico,
ma un soggetto concreto e riconosciuto a
pieno titolo come persona che ha patito
una sofferenza e vissuto un’umiliazione.
Quando il reato lede i diritti del singolo è
richiesto un intervento capace di eliminare,
per quanto possibile, le conseguenze derivate dall’azione delittuosa: tale scopo, perseguito dalla giustizia riparativa, si realizza
attraverso un’attività riparatrice intrapresa
dal reo che si concretizza nella possibilità
di apertura al dialogo tra vittima ed autore
del reato.
Ma vi è di più: il termine vittima può ricomprendere non solo il destinatario diretto dell’azione delittuosa, ma anche la famiglia prossima, le persone a carico della
vittima o, ancora, quei soggetti che hanno
subito un pregiudizio intervenendo in ausilio del soggetto in difficoltà.
L’affermazione della giustizia riparativa,
dunque, da una parte consente la riduzione
della criminalità, dall’altra, promuovendo
la ricomposizione della frattura generatasi
tra autore e vittima, permette a quest’ultima di godere di un maggior senso di sicurezza.
Dal momento che i processi di gestione riparativa dei conflitti si inseriscono e
interagiscono capillarmente con la realtà sociale nella quale l’evento delittuoso
si realizza, anche la comunità assume un
ruolo fondamentale nell’applicazione della
Restorative Justice.
Tale metodologia è, infatti, finalizzata al
miglioramento della vita dei confliggenti e
della comunità in cui essi vivono. Il senso di
questo processo interattivo rimane sempre
all’interno della comunità, nutrendosi delle
dinamiche di partecipazione, stimolando
le mediazioni necessarie e dialogando coi
soggetti coinvolti per praticare soluzioni.
Anche la comunità viene quindi coinvolta quale soggetto chiamato a sviluppare la
diffusione dei modelli riparativi per la tutela delle vittime ed il reinserimento sociale
del reo.
In concreta sintesi, i principali obiettivi
che la giustizia riparativa intende perseguire possono essere suddivisi in base ai
destinatari cui si riferiscono: destinatario
individuale e destinatario collettivo. Nella
prima categoria occupa una posizione di
assoluto rilievo il riconoscimento della vittima: secondo tale assunto, la riparazione
dell’offesa subita deve comprendere non
solo una componente valutativa strettamente economica del danno, ma considerare anche la dimensione emozionale
dell’offesa che potrebbe indurre la vittima
a cambiare le proprie abitudine comportamentali.
Nella seconda categoria, invece, troviamo il coinvolgimento della comunità
nel processo di riparazione; quest’ultima
è chiamata allo svolgimento di un duplice
ruolo: da una parte quello di destinatario
delle politiche di riparazione, dall’altro
quello di attore sociale nell’azione riparativa del reo.
La riparazione, pertanto, non si riduce a
pura e semplice alternativa alla giustizia
retributiva o rieducativa, rappresentando
una realtà di regolazione sociale capace di
affiancarsi e, addirittura, superare la formalità delle disposizioni giuridiche e delle
categorie interpretative proprie del nostro
ordinamento giuridico: mentre il diritto
come precedentemente conformato, tende
ad avvalersi di mezzi “esogeni” nella gestione dell’interazione sociale, la giustizia
riparativa si avvale invece di mezzi “endogeni”, mirando alla restituzione dell’autonomia, della capacità decisionale e della
responsabilità dei conflitti ai singoli. In
questo modo si ottiene una gestione costruttiva del conflitto, che diviene un vero
e proprio momento di crescita sociale proprio di una valenza pedagogica. L’obiettivo
è, perciò, trasformare il conflitto stesso in
una fonte di confronto e dialogo tra le parti
coinvolte e la comunità.
Le modalità applicative del paradigma
riparativo sono svariate e ricomprendono
diverse tipologie di programmi. Rifacendoci all’analisi condotta dall’ International Scientific and Professional Advisory
Council (ISPAC) possiamo citare alcuni
esempi, fra cui: l’invio di una lettera di
scuse alla vittima da parte dell’autore del
reato; lo svolgimento di attività lavorative
a favore della vittima o della comunità;
o, soprattutto, incontri di mediazione tra
l’autore della condotta delittuosa e la sua
vittima, ma anche mediazioni allargate ai
gruppi parentali e a tutti i soggetti coinvolti
dalla commissione del reato.
Tra queste, la tecnica che riveste maggior importanza, presumendo un intervento
più diretto, è certamente la mediazione.
Essa rappresenta, infatti, quella che meglio
consente lo svolgimento del percorso di riconoscimento reciproco e di ricostruzione
della relazione fra tutte le parti.
È importante sottolineare che la realiz-
zazione presuppone necessariamente la
partecipazione personale e, soprattutto,
consensuale tanto dell’autore quanto della
vittima, come sottolineato dalla legislazione sovranazionale che chiarisce come
“ogni procedimento riparativo deve essere
posto in atto soltanto con il libero e volontario consenso delle parti” (Risoluzione
2000/14), consenso che può essere comunque ritirato in ogni momento.
Tutte le tecniche riparative devono sempre rispondere ai criteri di proporzionalità e
ragionevolezza, che svolgono una funzione
di garanzia sia nei confronti della vittima
che del reo.
La giustizia riparativa entra così a pieno
titolo nel nostro ordinamento giuridico, in
contrapposizione al modello di giustizia
retributiva che si limita a puntare il dito
contro l’autore dell’illecito. Il paradigma
proprio di questo innovativo metodo ci permette di capire che “riparare” non significa
soltanto sapere che chi ha compiuto un’azione illecita ha avuto ciò che si meritava,
ma al contrario, che il reo e la sua vittima
debbono collaborare congiuntamente ed
attivamente al fine di uscire dall’empasse
in cui si trovano. La semplice punizione,
infatti, non è sufficiente a rimarginare la
ferita inferta, né a recuperare la fiducia
persa nei confronti dell’autorità statale e
della comunità. Inoltre, occorre riconoscere l’identità del conflitto generatosi, attribuendogli un volto umano e, soprattutto,
dando la possibilità all’autore di riconoscere le proprie responsabilità, di scusarsi per
il male arrecato e di spiegare le ragioni che
lo hanno condotto a compiere quel gesto.
Fare giustizia, quindi, non è solo punire
chi agisce in modo illecito, ma è anche
ascoltare e cercare di comprendere colui
che ha commesso un crimine ed ha violato
le norme di convivenza, offrendogli la possibilità di redimersi.
Alice Magrì
Simone Gilardi
17
Relazione
Accompagnatoria al
Convegno “Giustizia
riparativa e sistema
penale. Evidenze di
complementarietà”
– Como, 31 ottobre 2014 – Aula
Magna del Chiostro di S. Abbondio
Il convegno in oggetto propone un percorso conoscitivo della giustizia riparativa
e, in particolare, della mediazione penale.
La giustizia riparativa è un paradigma di
giustizia volto a coinvolgere la vittima e
la collettività nella costruzione di risposte
al reato non necessariamente afflittive o
lesive di diritti, come la pena carceraria o
pecuniaria, bensì ‘costruttive’ e volte primariamente alla riparazione del danno cagionato alle vittime.
Tale percorso conoscitivo è proposto
attraverso due momenti: nella sessione
mattutina del convegno vi saranno la proiezione di un video scientifico-didattico
e una serie di approfondimenti offerti da
professionalità diverse, il cui operato alimenta sia la dimensione teorica, sia quella
applicativa della giustizia riparativa e della
mediazione penale: penalisti, processualpenalisti, criminologi, mediatori, magistrati
ma anche filosofi e medici. Nella sessione
pomeridiana è prevista una tavola rotonda
con i protagonisti del video (professori di
diritto penale e di giustizia riparativa, mediatori, direttori di carceri, magistrati di
sorveglianza, responsabili di servizi di volontariato) che potranno discutere di contenuti, potenzialità e limiti della giustizia
riparativa e dei suoi principali strumenti
operativi.
La mediazione, in particolare, si presenta
come modello di intervento di particolare
interesse per l’avvocato, chiamato a lavorare sui conflitti non più in modo tradizionale, e cioè solo in termini di strategia
processuale, bensì in modo olistico, prendendosi cura di un orizzonte più ampio di
giustizia che include anche le vittime o la
comunità quali co-protagonisti di percorsi
di mediazione o destinatari di interventi di
riparazione.
Le nuove dinamiche riparative e mediatorie consentite dalla legge n. 67 del 2014
pongono l’avvocato anche di fronte a delicati problemi deontologici che investono
le modalità di dialogo con il cliente, nuovi
obblighi di riservatezza, capacità relazionali e di problem solving da attivare con la
magistratura, con gli operatori dei servizi
sociali e dei centri di volontariato.
Essenziale è perciò curare oltre che normativamente anche deontologicamente
questo nuovo universo relazionale, attivato
dalla recente novella legislativa che rende
possibile chiedere la sospensione del processo con messa alla prova anche per gli
adulti.
Il convegno vuole pertanto porsi, in definitiva, come momento di riflessione multilivello.
Commiato
Avevo sempre temuto di non riuscire
a “staccare la spina“ della professione.
Temevo di ridurmi come quegli avvocati
i quali, oramai fuori tempo e fuori condizione, si aggirano ostinatamente nei
tribunali, fra il malcelato dileggio o la
compassionevole tolleranza di colleghi,
magistrati, cancellieri ecc. ecc.
Ed io, giunto a 71 anni d’età e a circa 46
anni di professione, temevo che la pluridecennale contaminazione con la onnivora giurisprudenza, i processi, il profluvio
normativo ecc., mi avesse così fortemente condizionato da costituire, oramai,
una parte irrinunciabile della mia vita;
una parte così profondamente radicata,
da non poterne sopportare la mancanza.
Temevo la sindrome della “astinenza da
toga”.
Ma da troppo tempo, oramai, la mia
iniziale “vocazione” era andata allentandosi fra le gioie defunte e i disinganni
18
di una professione, le cui condizioni di
esercizio, le regole pratiche e la idealità,
si allontavano sempre più irrimediabilmente dal modello delle mie origini. Ogni
giorno di più mi sentivo estraneo al firmamento giudiziario che si andava delineando: un firmamento di cui avvertivo tutta
la grottesca autoreferenzialità, svuotata
di qualsiasi elevato contenuto, non solo
ideale, ma anche pratico. Ogni giorno di
più sentivo insopportabile questo mio
contribuire a tenere in vita, alla meno
peggio, il circo di una giustizia solo apparente , operante attraverso il vilipendio
delle sacrosante invocazioni di vittime e
accusati i cui fondamentali diritti, l’agonico carrozzone giudiziario non riusciva
ad esaudire.
Entrare in un’aula di giustizia (!?) mi
creava disagio; mi sembrava tutto così
irreale; una messa in scena in cui ognuno recitava, con sussiego e apparente
convinzione ,la parte affidatagli, mentre
dietro le quinte e fuori dall’ingannevole
artificio, si consumava la triste realtà di
un canovaccio stantio: quello di un processo penale incapace di svolgere la propria funzione.
Così, giorno dopo giorno, questo disagio , questo sentimento di estraneità
sono divenuti vero e proprio rifiuto, evolvendo verso una forma quasi di ostilità .
Per quanto riguarda l’avvocatura, mi appariva sempre più evidente la incompatibilità fra il modello da me costantemente
inseguito - di un professionista che fosse, prima di tutto, un “signore”, dotato di
grande classe, grande correttezza, con la
forte consapevolezza di essere chiamato
a svolgere una fondamentale “funzione
sociale“ - e il modello dilagante, in cui
non vedevo più né i segni della signorilità, né della consapevolezza di ruolo e
neppure del rispetto di quel senso della
comune appartenenza - quindi reciproca
cortesia, reciproco riguardo, reciproca
affidabilità nei rapporti fra “colleghi”-,
che dovrebbe rappresentare la soglia minima per l’esercizio di una così complessa e delicata attività. Durante la ricchissima esperienza, quasi decennale, della
mia presidenza della Camera Penale di
Como e Lecco - al fianco, tra gli altri, dei
valorosi amici lecchesi Edoardo Fumagalli e Luciano Rosa - avevo cercato di stimolare l’avvocatura lariana, attraverso
una serie di convegni ( Quale avvocato
per il terzo millennio? - L’avvocato e la
verità – Il difensore tra favoreggiamento
personale e infedele patrocinio – Difendersi mentendo -ecc ) e di articoli con i
quali , procedendo controcorrente rispetto alla direzione assunta dalla più parte
di noi, tendevo a mostrare come una avvocatura orientata prevalentemente da
una visione “ bottegaia” dello strumento
giudiziario , indifferente ai valori ideali
espressi dai principi costituzionali e deontologici , avvilisse e svilisse la figura
stessa dell’avvocato, sia dinanzi all’apparato giudiziario, sia dinanzi alla società civile (e davanti agli stessi “clienti”),
riducendola entro gli spazi moralmente,
socialmente e operativamente angusti di
una qualsiasi attività mercantile.
Avevo cercato di fare comprendere
come la nostra “credibilità” rispetto alla
collettività, così come rispetto ai nostri
diretti interlocutori giudiziari, non potesse prescindere dal rivendicare e realizzare quel connotato di “indipendenza“
rispetto alla emotività della contesa, tale
da fare emergere la figura del difensore,
al di sopra della specifica controversia
affidatagli; un difensore che fosse non
tanto e non solo il difensore di quel preciso soggetto in quel particolare caso, ma
il difensore del diritto rivendicabile da
tutti i soggetti che si potessero trovare
coinvolti in casi analoghi. Per fare un riferimento efficace, citavo l’esempio del
lessico tedesco, in cui l’avvocato è chiamato “difensore del diritto“ e sottolineavo come anche l’incipit del nostro codice
deontologico recitava che l’avvocato tutela i diritti <<...della persona...>> e non
<<..delle persone...>> - ciò che, invece,
prevedeva il testo del progetto originario - ; così sottolineando che se l’obiettivo fondamentale e diretto del compito
professionale rimane quello di “aiutare”
lo specifico cliente nel soddisfare il di lui
interesse, tale “aiuto” e tale “ interesse”
devono svilupparsi in una cornice rispettosa dei principi e delle regole del diritto
e della deontica.
Da quelle mie iniziative è scaturita, in
alcuni giovani avvocati, una pregevole
attenzione verso il modello professionale da me auspicato: tuttavia sono costretto a rendermi conto che si tratta di
una esigua minoranza - pur se composta
da professionisti molto capaci e stimati
- destinata a fare storia a sé; purtroppo
il “gruppone” appare orientato verso lo
schema dilagante e tradizionale, di un
avvocato “azzeccagarbugli”, proteso
prevalentemente a tradurre in risultato
mercantilmente spendibile, il frutto di
una operatività professionale posta al
“servizio” del cliente -padrone.
Ma tutto questo, oramai, fa parte di
una esperienza professionale -culturale
esaltante che ha scandito il tempo della
mia avvocatura , marcando un territorio
fatto, magari troppo, di visionari orizzonti, di sfide forse irrealizzabili, soprattutto
in tempi in cui l’intero contesto socio-culturale, sembra avere imboccato l’ inestricabile groviglio delle confusioni ideali,
dei clamorosi equivoci concettuali e di
una generale spirale regressiva ,davvero
preoccupante.
In questo insieme di fattori è maturata
la mia decisione di “dismettere la toga”,
cessando quella attività di avvocato, la
cui rotta avevo intrapreso nella primavera del 1968. Credo che il tempo dedicato
a questa mia intensa “avventura”, fatta
di forti bagliori ma anche di dolenti oscurità , di grandi entusiasmi e di gelide delusioni, una avventura sempre condotta
con la bussola dell’impegno nella ricerca
della massima qualità, possa considerarsi sufficiente e credo che sia anche
“giusto” lasciare il “posto” a chi, molto
più giovane di me , ha diritto di mettersi
in gioco e di vivere la propria dimensione
professionale ,non da “estraneo” - come
io ora mi sentivo – ma da professionista
in sintonia con la propria realtà. Rimarrò
pur sempre “avvocato” nello spirito e cercherò sempre, quale presidente onorario
della Camera Penale di Como e Lecco, di
propugnare quei valori nei quali tuttora
credo, confidando che non si spenga mai,
anche se custodita da poche “vestali”, la
fiammella di una identità dell’avvocatura
quale riferimento di credibilità, di sensibilità intellettuale, di tensione morale e
di consapevolezza della importante funzione sociale del ruolo affidatole. Nella
mia veste di presidente del Centro Studi
di Diritto Penale Europeo, continuerò a
diffondere e stimolare la conoscenza del
meccanismo giudiziario europeo - quello
già operativo nonchè quello in fase di
complessa, costante elaborazione – e
insisterò per far comprendere quanto sia
indispensabile, non solo costruire un sistema giudiziario unico o, quanto meno,
fortemente armonizzato in ambito UE, ma
anche cominciare a “leggere” ed applicare il nostro processo penale, alla luce
dei principi, direttamente o indirettamente espressi dalla produzione normativa
dell’UE.
Non posso concludere questa mia
chiacchierata di commiato, senza rivolgere un pensiero di calorosa gratitudine
ai tanti amici del foro di Lecco, giovani
e meno giovani, con i quali ho condiviso
moltissimi momenti professionali, culturali o conviviali, nello spirito di quella
affinità ideale e di quella onestà intellettuale che rimarrà , nella mia memoria, fra
i ricordi più cari. Né posso dimenticare
quanto forte sia sempre stato il mio legame con Lecco (fui io a voler estendere la originaria Camera Penale di Como,
“affratellando” il foro lecchese) nella cui
aula del tribunale ho vissuto, fin dal 1970
,moltissime esperienze giudiziarie,talune
anche fra le più impegnative, drammatiche e di grande risonanza che possa sperimentare un penalista: penso ai tragici
sequestri di persona che avevano ferito
la collettività lecchese negli anni ‘80,
penso alla tragedia dell’aereo ATR 42
precipitato con tutto il suo carico di morti
19
alla Conca di Crezzo, penso ai processi di
corruzione ed estorsione che avevano investito anche personaggi del “palazzo”,
ai processi per numerosi delitti commessi da una feroce criminalità organizzata
radicatasi nel lecchese, al processo all’
“angelo della morte“, l’infermiera ritenuta autrice di alcuni omicidi di pazienti e a
tanti altri che resero familiare la mia presenza nell’aula “grande “al primo piano
del “tribunale”. Nè intendo misconoscere quanto, la costruzione della mia esperienza professionale, sia debitrice alla
frequentazione del piccolo ma “agguerrito” e variegato foro lecchese, di cui ho
conosciuto esponenti ora scomparsi, che
ne hanno segnato la storia; colleghi con
i quali ho vissuto molte ore di quell’intenso sodalizio, di quella profonda “fratellanza” che solo la compartecipazione
alle fasi di una difesa condotta in simbiosi, fino allo spasimo finale del verdetto,
genera e il cui ricordo (da Adolfo Rosa,
al figlio Luciano e al nipote Alberto, da
Franco Calvetti a Gianni Discacciati, a
Edmondo Martini, a Giuseppe Bova) conservo indelebile, col nitore e la nostalgia
dei tanti momenti condivisi.
Accompagnato da tutto questo patrimonio di pregevoli esperienze professionali e di preziose conoscenze personali
che mi hanno arricchito, mi congedo da
tutti voi, amici lecchesi e (perdonatemi
un peccato di enfasi “crepuscolare” suscitata da una certa emozione!) mi avvio
ad imboccare gli ultimi tornanti di un
sentiero a me ignoto, che stimola la mia
curiosità; il lungo, intenso cammino che
ho alle spalle, percorso anche con alcuni
di voi, mi darà la forza necessaria per non
vacillare e per scoprire, salendo, orizzonti sempre più vasti in cui si scolora la
nostra immagine “ufficiale”, divengono
irrilevanti le nostre “gesta” e veniamo
liberati, finalmente, dal peso di dover
continuare a ricordare e a rappresentare
quel che siamo stati.
20
Renato Papa
Senatus Populusque … italicus.
La nostra “TOGA”, giustamente, non
ranno l’altro mio dubbio e cioè quale
ospita articoli di contenuto politico e non
senso abbia il contemplare che i senatori
voglio dunque costringere il Direttore a
nominati dal Presidente della Repubblica
compiere il proprio dovere, vale a dire a
cessino dal mandato, allo scadere di quello
cestinare questo scritto.
del Capo dello Stato.
Nel prosieguo di esso non elogerò o cri-
Il conferimento del rango di Senatore
ticherò dunque la proposta di legge costi-
(attualmente “a vita”) dovrebbe infatti ri-
tuzionale riguardante il “SENATO DELLA
guardare chi ha onorato l’Italia,col proprio
REPUBBLICA”, ma sottoporrò solo alcuni
agire, nei più svariati campi di attività.
interrogativi ai Colleghi, certamente più
ferrati di me in materia.
Mi vien da dire che l’assegnazione del
laticlavio concretizza quella frase che si
Non so nemmeno, data la complessità
legge sul frontone del Panthéon di Parigi:
del meccanismo di cui all’articolo 138 della
“AUX GRANDS HOMMES LA PATRIE RE-
Costituzione, con i molteplici passaggi par-
CONNAISSANTE”.
lamentari che esso prevede, se, al momen-
Beninteso: l’ingresso onorifico a Palazzo
to della sua pubblicazione, questo pezzo
Madama deve riguardare anche le … DA-
sarà ancora attuale.
MES.
Se così non fosse, prego tutti di … non
considerarlo.
Due sono i punti che suscitano in me
perplessità: il primo la non elezione diretta
dei componenti il consesso e l’altro i senatori “a tempo”, di nomina presidenziale.
Mi chiedo innanzitutto se sia congruo, a
Ebbene, se questo è il criterio ispiratore
anche della nomina dei “nuovi” senatori
presidenziali, perché i loro meriti dovrebbero essere … a tempo?
Spero proprio, ripeto, che ciò mi venga
spiegato.
Mi
spiacerebbe assai, infatti,
sen-
prescindere da eventuali analoghe espe-
tire qualche commentatore
rienze estere, l’assegnare ad un ramo del
Paese,chiosare la nostra riforma, con un’e-
Parlamento potestà legislativa, addirittu-
spressione che, sia pur nella sua lingua,
ra in tema di norme costituzionali e, nel
echeggiasse tuttavia il famoso motto ro-
contempo, prevedere che coloro i quali le
mano, ma che questa volta suonasse : ”Se-
dovranno votare non siano stati “mandati
natus Populusque … Italicus”.
lì” dagli elettori.
Me lo domando, nel vero senso del verbo e ringrazierò chi mi darà una risposta.
Sarò grato anche a coloro che fughe-
di altro
Tradotto in gergo: “La solita roba all’italiana”.
Enrico Rigamonti
Stalking: Aggiornamenti Giurisprudenziali
In un precedente articolo avevano indivi-
offesa, soprattutto nel caso quest’ultima
per la configurazione del mutamento delle
duato le ca-ratteristiche salienti del reato
presenti una personalità fragile dal punto
abitudini di vita della persona è sufficiente
de quo anche attra-verso alcuni contributi
di vista psicologico. L’affermazione di re-
che la condotta abbia indotto nella vit-tima
giurisprudenziali.
sponsabilità del-l’imputato deve basarsi su
uno stato di ansia e di timore per la propria
Con il presente contributo si vuole effet-
un percorso motivazionale razionale, che
incolumità, che può essere dedotto, come
tuare un breve aggiornamento giurispru-
tenga presenti tutti gli elementi della fatti-
nel caso di specie, dalla natura dei compor-
denziale sia di legit-timità che di merito
specie concreta e che sia idoneo ad esclu-
tamenti tenuti dall’a-gente, qualora questi
al fine di meglio comprendere l’evoluzione
dere oltre ogni ragionevole dubbio ogni
siano idonei a determinare in una persona
dell’istituto.
ipotesi esplicativa alternativa dei fatti.
comune tale effetto destabilizzante.
In tema di atti persecutori interessante è
Per quanto riguarda la configurabilità del
Importante risulta anche la sentenza n.
la deci-sione del Tribunale di S. Maria Ca-
reato di atti persecutori si segnalano le
37448 in da-ta 23/4/14 in cui si evidenzia
pua Vetere n. 2291 del 011/8/14 la quale
due recentissime sentenza della Suprema
che per il reato de quo non rileva la sus-
stabilisce che la prova del nesso causale
Corte (Cass. pen. n. 33196 20/6/14; Cass.
sistenza o meno di vincoli af-fettivi tra
tra la condotta minatoria o molesta del
pen. n. 24021 20/4/14) per le quali “e’ con-
agente e persona offesa. Neppure, stante
reo e l’insorgenza degli eventi di danno
figurabile il delitto di “stalking” quando il
la previsione normativa dell’alternatività
alternati-vamente contemplati nell’articolo
comportamento minaccioso o molesto di
degli e-venti contemplati, è necessario
612 bis c.p.(come ad es. perdurante e grave
taluno, posto in essere con condotte rei-
che il cambio di abitudini nella p.o. sia
stato di ansia o di paura; fondata paura e/o
terate, abbia cagionato nella vittima o un
una conseguenza ineludibile dell’illecita
timore per l’incolumità propria o di un pros-
grave e perdurante stato di tur-bamento
condotta; ciò che è importante è che sia
simo congiunto; alterazione delle abitudini
emotivo ovvero abbia ingenerato un fonda-
stato indotto nella vittima solo uno stato di
di vita), non può limitarsi alla dimostrazio-
to timore per l’incolumità propria o di un
ansia e di timore per la propria incolumità,
ne del-l’esistenza dell’evento, né collocarsi
prossimo con-giunto o di persona al mede-
documen-tabile sul piano probatorio, non
sul piano dell’astratta idoneità della con-
simo legata da relazione affettiva, ovvero
solo con referti medici, ma anche dalla na-
dotta a cagionare l’evento stesso, ma deve
ancora abbia costretto lo stesso ad alte-
tura dei comportamenti te-nuti dall’agente,
essere concreta e specifica, dovendosi
rare le proprie abitudini di vita, bastando,
qualora questi siano idonei a de-terminare
tener conto della condotta posta in essere
inoltre, ad integrare la reiterazione quale
in una persona comune tale effetto desta-
dalla vittima e dei mutamenti che sono de-
elemento costitutivo del suddetto reato
bilizzante.(cfr. Cass. 28/2/14 n. 21881).
rivati a quest’ultima nelle abitudini e negli
come dianzi affermato, anche due sole
Queste de-cisioni si inseriscono nell’ambi-
stili di vita. Il Giudice dovrà nello caso allo
condotte di minaccia o di molestia”. Quan-
to del principio fat-to proprio dalle Sezioni
stesso sottoposto effettuare un’attenta
to al cambiamento delle abitudini di vita,
Unite. n. 7042 del 21 marzo 2013 per cui
valutazione ipotesi per ipote-si, dettaglian-
ciò che rileva non è la valutazione quanti-
il cambio delle abitudini quotidiane di vita
do in concreto l’esistenza dell’ele-mento
tativa, in termini orari, di tale variazione,
della vittima non è elemento essenziale
conseguenziale tra condotta ed evento.
ma il significato e le conseguenze emotive
alla configurazione del reato, quale è inve-
Secondo poi la Cas. n. 46179 del 23/10/13
di una condotta alla quale la vittima sen-
ce lo stato d’ansia e di estrema agitazione
il giudice deve tener conto, ai fini della va-
te di essere stata costretta”. Sempre in
e/o di timore della p.o..
lutazione della sussi-stenza degli elementi
ordine alle conseguenze patologiche nella
dì fattispecie, e in partico-lare del nesso
parte offesa e all’”intensità delle stesse”
causale, delle caratteristiche della persona
la Cass. n. 21001 18/4/14 stabilisce che
Luigi Tancredi
21
Lettera idealmente inviata all’avv. Antonino Scurria
Ciao Antonino,
ricordo che una volta, in Tribunale, mi
elogiasti di fronte ad altri Colleghi, proprio
perché avevo pronunciato esattamente il
Tuo nome.
Ci siamo incontrati, per quasi trent’anni,
negli ambulacri del Palazzo e abbiamo conversato in tante occasioni, nelle pause tra
un’udienza e l’altra.
Eri molto “caratteristico” e, sia chiaro,
impiego questo aggettivo in senso del tutto
positivo e benevolo.
Come non ricordare, ad esempio, quella
Tua sorta di allergia alla cravatta?
Come si dice in gergo, “non le mandavi
a dire” e le tue rampogne erano rese ancor
più efficaci dalla mimica facciale e dalla
gestualità impiegata, nonché dall’ accento siciliano che avevi ben conservato, nonostante fossi qui, al Nord, da molti anni.
Eri “diretto”, ma non acre o gratuitamen-
te offensivo, soprattutto perché nutrivi e
mostravi senso di amicizia e di colleganza.
A quest’ultimo proposito, mi sovviene un Tuo intervento in occasione di una
nostra assemblea, col quale ci invitasti a
conferire indicazioni alle rispettive segretarie, affinché un avvocato che chiamasse
al telefono un altro, non venisse subissato
di domande del tipo: “Per che pratica ?”
e affini.
Ti assicuro che le mie “ragazze”, quando mi telefona un collega me lo passano,
senza la minima interrogazione.
In compenso, mi è capitato, recentemente, di recarmi da un legale più giovane (non
qui a Lecco): la segretaria, mentre si accingeva ad annunciarmi al suo “capo”, mi
ha letteralmente intimato di sedermi in un
angolino, indicatomi ,con energico irrigidimento dell’indice della mano sinistra …
“O tempora”, ma forse tu impiegheresti-
suscitando sobria ilarità come avveniva in
questi casi - un sostantivo avente come
iniziale l’undicesima lettera dell’alfabeto
italiano che, tuttavia, non è il caso di scrivere qui.
Negli ultimi anni ti eri ritirato dalla professione, lasciando lo studio alla Prole, per
dedicarti invece ad una delle Tue passioni: la coltivazione dell’orto.
Quando eri ancora in attività, un giorno ci
confidasti di aver chiesto a Tua Moglie di
non piangere, se fossi deceduto appunto
nell’orto, perché la Tua dipartita, di certo,
era avvenuta in serenità.
Non sei morto nel mezzo di essenze arboree, ma, ne sono sicuro comunque in
serenità.
Con affetto ed anche con un po’di malinconia.
Enrico Rigamonti
Proposte di “riforma” in ambito penale
Si discute in queste settimane di proposte di “riforme” soltanto apparenti e per
nulla ancorate alla realtà processuale, dalla quale partire per evitare interventi privi
di organicità, inutili e soltanto nella direzione di una deflazione delle attività processuali per favorire chi non riesce a farvi
fronte per propria inattività.
Far credere che l’intervento sulla prescrizione c.d. “processuale” miri ad evitare
strumentali attività dilatorie della difesa,
costituisce un falso ideologico e propagandistico, al fine di celare le vere ragioni che
causano il rallentamento dei processi, che
in maggior parte giungono al giudizio quando già gran parte del termine prescrizionale
è decorso, senza che sino a quel momento
l’attività difensiva sia neppure iniziata.
Le vere cause che comportano lo svolgimento, spesso faticoso e poco snello, dei
22
processi penali, sono addebitabili perlopiù
ad azioni (od omissioni) estranee all’attività dell’avvocato.
Le statistiche hanno accertato che le
cause dei lunghi tempi processuali dal fatto
alla sentenza siano da ricercarsi soprattutto dal ritardo delle richieste del PM (spesso
lontane diversi anni dal fatto), dagli errori/
omissioni di notifiche, dall’assenza dei testimoni, dai tempi morti tra un’udienza e
la successiva, dai tempi di deposito delle
sentenze, ecc. ecc.
Rilevato ed analizzato ciò che accade
quotidianamente nelle aule giudiziarie penali, ossia quale sia l’esito quotidiano dei
processi fissati sul ruolo delle udienze (sentenze o rinvii) è emerso che:
- il 69,3% dei processi è rinviato ad altra
udienza, il 1,2 comporta la restituzione
degli atti al PM, il 29,5 si conclude con
sentenza.
Tra quelli rinviati, occorre analizzare le varie fasi processuali.
FASE PRELIMINARE/AMMISSIONE PROVE:
- il 2,6% per impedimento dell’imputato
o per mancata traduzione dell’imputato
detenuto;
- il 5% per impedimento del difensore;
- il 6,6% per esigenze difensive;
- il 6,8% per problemi tecnico/logistici
delle strutture;
- il 3,1% per carico del ruolo;
- il 2,2% per repliche;
- il 12,4% per discussione finale dopo l’istruttoria;
- il 12,4% per assenza del Giudice titolare;
- il 1,5% per precarietà del collegio;
- lo 0,2% per mancanza del PM titolare;
- il 9,4% per omessa od errata notifica
all’imputato;
- il 1,3% per omessa od errata notifica
alla persona offesa;
- lo 0,9% per omessa od errata notifica al
difensore;
- il 4,2% per questioni processuali;
- il 27% per smistamento.
- il 5,1% per mancata comparizione di testimoni regolarmente citati dalla difesa;
- il 32,7% per prosecuzione istruttoria;
- il 13,3% per integrazione istruttoria da
parte del Giudice.
Ciò significa che, prima ancora dell’inizio
della fase istruttoria il 76,1 % dei processi
subisce un differimento.
La Camera Penale da sempre collabora
con le istituzioni per un miglioramento ed
uno snellimento delle attività processuali,
anche mediante protocolli condivisi che,
ove possibile, nel rispetto delle norme
vigenti, agevolano lo svolgimento delle
udienze.
FASE DIBATTIMENTALE:
- il 9,2% per omessa citazione dei testimoni da parte del PM;
- il 39,2% per mancata comparizione di
testimoni regolarmente citati dal PM;
- lo 0,5% per omessa citazione dei testimoni citati dalla difesa;
La statistiche rivelano come sia assolutamente fuorviante addebitare all’avvocatura
la responsabilità di un giustizia “lumaca”,
che deve trovare altrove cause e rimedi.
Anche la Magistratura ed il personale
si adoperano ogni giorno con fatica ed impegno per ottimizzare le procedure, con ri-
sultati che, almeno da queste parti, paiono
soddisfacenti.
Non si deve mai dimenticare tuttavia
che, molto spesso, un processo attento e
non sommario comporta per il cittadino,
che sia imputato o persona offesa, maggiori garanzie, a tutela delle quali tutti gli
operatori del diritto indirizzano le proprie
istanze, iniziative e decisioni, qualche volta a scapito della celerità.
L’eventuale intervento sulla prescrizione deve trovare compensazione in seri ed
effettivi criteri di controllo dell’esercizio
dell’azione penale, di decadenza dall’azione, di durata massima del processo.
Giammai dovrà risultare un argine all’attività difensiva.
Un caro saluto.
Paolo Camporini
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In giro per mostre...
A cura di Renato Cogliati
L’UOMO E LA TERRA
Van Gogh
Palazzo Reale
di Milano
dal 18 ottobre 2014
fino all’8 marzo 2015
La Mostra “Van Gogh. L’uomo e la terra”, a Palazzo Reale di Milano dal 18 ottobre 2014 fino all’8
marzo 2015, si propone di indagare il profondo rapporto tra il celeberrimo artista olandese, la Natura e la Terra.
In vista di Expo Milano 2015, la rassegna vuole mettere in relazione le opere esposte con il tema dell’Esposizione Universale “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” dimostrando quanto l’interesse dell’artista per i
cicli della terra e quelli della vita dell’uomo abbiano profondamente influenzato tutta la sua poetica.
Curata da un comitato di esperti dell’opera di Van Gogh la mostra vede esposte 47 opere tra cui alcuni capolavori assoluti quali Autoritratto (1887), Ritratto di Joseph Roulin (1889) e Paesaggio con covoni e luna che
sorge (1889).
Il corpus principale delle opere, diviso in sei sezioni, proviene dal Kröller-Müller di Otterlo, cui si affiancano
il Van Gogh Museum di Amsterdam, il Museo Soumaya-Fundación Carlos Slim di Città del Messico, il
Centraal Museum di Utrecht, e importanti collezioni private.
L’allestimento della mostra, a firma del noto architetto giapponese Kengo Kuma, si ispira anch’esso alla Natura, proponendo al visitatore un’esperienza immersiva nel mondo di Van Gogh.
Il nucleo di opere provenienti dal celebre Museo Kröller-Müller di Otterlo sono al centro del percorso espositivo e intendono portare all’attenzione del pubblico il rapporto ancestrale ed eterno tra uomo e terra.
La mostra rientra tra gli eventi del 125° anniversario della morte di Vincent van Gogh, celebrati con il grande
programma internazionale Van Gogh 2015 e curato dal Van Gogh Europe Fondation - istituzione sostenuta
dal governo olandese a tutela e promozione dell’opera di Van Gogh e costituita di base da quattro organizzazioni: il Museo Van Gogh, il Kröller-Müller Museum, Van Gogh Brabant e Mons 2015, Capitale Europea della
Cultura. Sotto il nome collettivo di Van Gogh Europe, esse costituiscono il fulcro della collaborazione tra circa
30 organizzazioni con base in Olanda, Belgio, Francia e Inghilterra, attivamente impegnate nella promozione
dell’eredità lasciata dal grande maestro olandese.
Kathleen Adler, curatrice dell’esposizione e di mostre dedicate ad alcuni tra i più importanti esponenti del
movimento impressionista e autrice di significative monografie, scrive a proposito di Van Gogh: “Nella vita di
Vincent, eternamente in movimento, precario, tormentato, incapace di mettere radici, di adeguarsi alle convenzioni della società e in perenne conflitto anche con la famiglia, esiste un unico legame costante e indissolubile:
quello con la terra e le sue fatiche”.
Concetto che la mostra intende esplorare e illustrare al grande pubblico e che divenne per Van Gogh una
filosofia di vita, come scrisse il grande storico dell’arte anche Giulio Carlo Argan riferendosi all’artista che “è
accanto a Kierkegaard e Dostoevskij e che si pone dalla parte dei diseredati, dei contadini cui l’industria non to-
24
glie solo la terra e il pane, ma la dignità di esseri umani, il sentimento dell’eticità e della religiosità del lavoro”.
A supportare l’indagine della curatrice nel mondo contadino di Van Gogh, un comitato di fama mondiale
che annovera studiosi dell’arte di Van Gogh in tutti i suoi aspetti: Cornelia Homburg, tra i massimi esperti
di Van Gogh nonché curatrice delle più importanti mostre dedicate all’artista; Sjraar van Heugten, già Head
of Collections al Van Gogh Museum di Amsterdam, Jenny Reynaerts, senior Curator 18th and 19th Century
Paintings al Rijksmuseum di Amsterdam e Stéphane Guégan, conservatore del Dipartimento di Pittura al
Musée d’Orsay.
Il progetto allestitivo, affidato al celebre architetto giapponese Kengo Kuma (tra i cui progetti si rammentano il Museo Hiroshige e il Tokyo SuntoryBuilding), immerge il visitatore nel tema dell’esposizione, nel rispetto
del progetto scientifico e della poetica del grande olandese.
Ispiratosi al paesaggio rurale e ai suoi colori neutri, Kengo Kuma ha ricercato un materiale che potesse
rievocare la matericità, l’organicità e l’odore della terra – la iuta - trasformandola in uno spazio avvolgente che
ricorda le linee libere e morbide della pittura di Van Gogh, in cui le opere sembrano quasi fluttuare nella luce
disegnata dai light designer.
*
L’esposizione, articolata in sei sezioni, si focalizza sul rapporto tra l’uomo e la natura che è al centro di tutta
l’opera vangoghiana: dai primi disegni, in cui Van Gogh sviluppa gradualmente la tecnica, all’esplosione accesa
e vitale dei colori dei paesaggi più tardi; dai ritratti, spesso non d’individui, ma di tipologie – come “il contadino” - alle nature morte, che rispecchiano sempre la rustica semplicità che aveva osservato nella vita dei campi.
L’Autoritratto, che apre la mostra, è uno dei tanti che Van Gogh dipinse osservando attentamente la propria
immagine allo specchio: un’opera capace di farci credere di conoscerlo di persona. A raccontare la personalità
di Van Gogh saranno le sue stesse parole, attraverso le sue celeberrime lettere citate nelle didascalie e in parte
esposte in mostra, che accompagneranno il visitatore nel percorso espositivo. Il fine è di illustrare il contenuto
delle sue opera, la sua poetica, la sua arte, attraverso ciò che Vincent raccontava a Theo e ai destinatari delle
sue lettere.
Lungo le sei sezioni (L’uomo e la terra, Vita nei campi; Il ritratto moderno; Nature morte; Le lettere; Colore
e vita), il visitatore avrà modo di osservare e fare propria la vita e la fatica dei campi innanzitutto attraverso i
suoi disegni - tra cui rammentiamo Contadina che lega fascine di grano ma anche che spigola o zappa.
Una tecnica, quella del disegno, molto amata da Van Gogh e che gli consentì di affermare “studiare e disegnare
tutto ciò che appartiene alla vita contadina... adesso non sono più così impotente davanti alla natura come un
tempo”.
Un percorso che lo portò fino all’immersione totale nel paesaggio colorato a olio, vissuto come una rivelazione, quella che ebbe arrivando in Provenza (“Il Mediterraneo ha un colore come gli sgombri, cioè cangiante, non
si è mai sicuri se sia verde o viola, non si è mai sicuri se sia azzurro, perché un istante dopo il riflesso cangiante
ha assunto una tinta rosa o grigia”) testimoniato in mostra da opere quali Veduta di Saintes Marie de la
Mer, Uliveto con due raccoglitori di olive o La vigna verde.
E ancora i ritratti perché, come scrive nel giungo del 1890, “ci sono facce moderne che verranno guardate
ancora a lungo, che forse verranno rimpiante cent’anni dopo”.
Facce come quella del Ritratto di Joseph-Michel Ginoux o del Ritratto di Joseph Roulin.
Van Gogh cerca nel mondo contadino, nelle creature semplici e pure, come quel postino che lo andava a trovare tutti i giorni in manicomio e cantava la Marsigliese, il senso della vita e delle cose. Lo trova nella fatica,
nel duro lavoro.
Come i contadini e i pescatori che ritrae perché, come scrive sempre al fratello, suo destinatario preferito,
“Noi altri dovremmo invecchiare lavorando duramente,ed ecco perché allora ci deprimiamo quando le cose non
vanno”.
Un lavoro mai ripagato, impossibile da capire all’epoca, perché con tratti e stile del tutto nuovo, nonostante
le influenze e i rapporti con Impressionisti e gli amatissimi Millet e Daumier, intensificato dalle letture dei romanzieri contemporanei (come testimonia il saggio in catalogo a firma di Stéphane Guégan), anch’essi troppo
avanti per i tempi.
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BRAMANTINO
VAN GOGH
E LE ARTI NELLA
LOMBARDIA FRANCESE
1499-1525
L’uomo, la terra, il lavoro
LUGANO
Palazzo Reale
dal 27 Settembre 2014
all’ 11 Gennaio 2015
dal 18 Ottobre 2014
all’08 Marzo 2015
Informazioni
Tel. 0543.1912030-031
info:
www.museo-cantonale-arte.ch
info:
www.vangoghmilano.it
Prenotazioni
[email protected]
HANS RICHTER
HANS MEMLING
GERHARD RICHTER
MILANO
Museo Cantonale d’Arte
LUGANO
Museo d’Arte
ROMA
Lo spettacolo della
modernità
FORLI
Musei San Domenico
ROMA
Scuderie del Quirinale
Palazzo delle Esposizioni
dal 25 Settembre 2014
all’11 Gennaio 2015
dal 15 Ottobre 2014
al 10 Gennaio 2015
info:
www.museo-cantonale-arte.ch
info: www.scuderiequirinale.it
info: www.palazzoesposizioni.it
SEBASTIAO SALGADO
GIOVANNI SEGANTINI
“Segantini.
Ritorno a Milano”
Mostra
LUCIO FONTANA
E YVES KLEIN
MILANO
MILANO
dal 31 Agosto 2014
al 23 Novembre 2014
Genesi
MILANO
Palazzo della Ragione
Per info
tel. 02 43353535
Consulta il sito
www.mostrasalgado.it
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BOLDINI
Palazzo Reale
Museo del Novecento
Per informazioni
Tel. 02.54913
Per informazioni
Tel. 02.884.44061
MARC CHAGALL
Una retrospettiva
1908-1985
MILANO
Palazzo Reale
Per informazioni
Tel. 02.54911
BRAMANTINO
L’arte nuova del
rinascimento Lombardo
LUGANO
Museo Cantonale d’Arte
Per info e prenotazioni
Tel. +41 918157971
Consulta il sito
www.museo-cantonale-arte.ch
PICASSO
DONI D’AMORE
FIRENZE
RANCATE (MENDRISIO)
Per info
Tel. 055/2645155
Per prenotazioni
Tel. 055/2469600 o
[email protected]
Per informazioni
0041 (0)918164791
A. GIACOMETTI
H. MEMLING
Picasso e la modernità
spagnola
Palazzo Strozzi
La Modernità
e Giacometti
MILANO
Donne e rituali
nel Rinascimento
Pinacoteca Zvst
Consulta il sito
www.ti.ch/zuest
Memling, Rinascimento
Fiammingo
ROMA
Galleria D’arte Moderna
Scuderie del Quirinale
Per info e prenotazioni
Tel. 02 54916
Per info e prenotazioni
Tel. 06.39967500
La Divina Marchesa
VENEZIA
Palazzo Fortuny
Per info e prenotazioni
Tel. 041 0988107
Consulta il sito
www.mostracasati.it
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