Commissione Tributaria Provinciale Salerno, sez

Competenza Commissione Tributaria: prevale luogo di residenza del contribuente
Commissione Tributaria Provinciale Salerno, sez. XIII, sentenza 21.03.2014 n. 1343 (Federico
Marrucci)
In materia di c.d. competenza territoriale della Commissione
Tributaria (art. 4, D. Lgs. n. 546/1992), la C.T.P. di Salerno - con la recente pronuncia n°
1343/2014 - ha osservato che detta norma “va interpretata in maniera da non rendere di fatto
impossibile o onerosissimo l’esercizio del diritto costituzionale alla difesa di cui all’art. 24 Cost.*”,
per cui è radicata la competenza territoriale della C.T., laddove quest’ultima è chiamata a decidere
“sulla controversia insorta nei confronti di un atto impositivo emesso da una società [fuori dalla
Provincia di riferimento], ma indiscutibilmente” connessa “ad un tributo da incassare da parte del
Comune” di residenza del contribuente.
I fatti del processo
Il contenzioso fiscale in esame nasceva dal deposito del ricorso presentato direttamente dal
contribuente (residente nella Provincia di Salerno) avverso l’avviso di accertamento (a titolo di Tia
per l’anno di imposta 2007) notificato dall’Ente di riscossione (società “Area Riscossione S.p.a.”)
avente sede nella Provincia di Cuneo, in qualità di concessionario alla riscossione dei tributi locali
del Comune di Pagani (Provincia di Salerno).
Si costituivano in giudizio sia l’Ente di Riscossione, che lo stesso Comune di Pagani, i quali
chiedevano la dichiarazione di incompetenza del giudice adito, in quanto la società di riscossione
tributi del Comune aveva sede legale nella Provincia di Cuneo.
La decisione dei giudici
La tesi difensiva dei resistenti era basata sul principio di inderogabilità della competenza territoriale
della Commissione Tributaria: in effetti, l’art. 4 del D.Lgs. n° 546/1992 afferma: “le C.T.P. sono
competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate […] ovvero dei
concessionari del servizio di riscossione”, mentre l’art. 5 stabilisce che “la competenza delle
commissioni tributarie è inderogabile”.
Dunque, l’atto amministrativo – secondo l’orientamento avanzato dai resistenti – doveva essere
impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo: vero è che il disposto
normativo non consentirebbe deroghe di alcuna natura circa l’individuazione della competenza
territoriale “fiscale”, tuttavia, motivano in tal senso i giudici salernitani, “a distanza di un ventennio
dall’emanazione di dette norme, esse vanno contestualizzate ed interpretate in maniera
costituzionalmente orientata in modo da evitare qualsiasi vulnus del diritto alla difesa, nonché al
giudice naturale sanciti rispettivamente dagli artt. 24 e 25 della nostra Carta fondamentale”.
Come noto, gli Enti Locali (Comuni e Province) hanno la facoltà di appaltare l’accertamento[1] e la
riscossione dei tributi a società c.d. esterne: siffatta situazione deve essere interpretata in modo da
non creare una dispendiosa difficoltà a difendersi (ai danni del contribuente), atteso che non può
essere sottratta la competenza territoriale ad un giudice tributario a conoscere della res litigiosa “per
il solo fatto che vi è un’interposizione fra creditore e debitore di un terzo soggetto estraneo al
territorio”.
Ebbene, in questa ipotesi, è doveroso che i giudici debbano “primariamente ricercare una esegesi
della norma – altrimenti sospetta di legittimità costituzionale”, approdando quindi non ad una
“interpretazione meramente formale del dato normativo ma ad una attività adeguatrice dello stesso
ai principi costituzionali”.
Di conseguenza deve prevalere, in primis, il principio di ragionevolezza che “individua in questa
Commissione Tributaria quella territorialmente competente a decidere sulla controversia insorta
nei confronti di un atto impositivo emesso da una società” con sede in una Provincia
“oggettivamente scollegata” alla presunta debenza tributaria a carico del contribuente (residente in
altro luogo).
In conclusione, ogni diversa soluzione al problema prospettato, costituirebbe una ingiustificata
violazione dei principi di tutela del diritto di difesa, del giudice naturale e del buon andamento della
P.A., i quali “impongono di non aggravare la posizione del cittadino-contribuente nei confronti
dell’Ente impositore a seguito della stipula da parte di questi di una concessione con soggetto
avente sede in altro territorio della Repubblica”[2].
Per approfondimenti:
•
•
Il processo tributario: tecniche di difesa, reclamo e mediazione, Altalex Formazione;
Diritto e pratica tributaria, Direttore scientifico: Glendi Cesare, Cedam, periodicità
bimestrale.
(Altalex, 23 aprile 2014. Nota di Federico Marrucci)
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[1] In ordine al D.Lgs. n° 446/1997, in particolare l’art. 52, è concessa la possibilità agli Enti Locali di stipulare
convenzioni con soggetti esterni per l’accertamento e la riscossione di propri tributi (“Potestà regolamentare generale
delle province e dei comuni)”.
[2] Nella pronuncia in questione, i giudici si pongono il suggestivo quesito: “Cosa dovrebbe accadere – secondo
un’interpretazione formale del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n° 546/1992 - se la gara venisse
aggiudicata ad un soggetto avente sede legale in altra nazione dell’Unione Europea? Come si determinerebbe in questo
caso il giudice competente?”
/ enti locali / concessionari / ente impositore / Federico Marrucci /
Commissione Tributaria Provinciale
Sezione XIII
Sentenza 24 gennaio - 21 marzo 2014, n. 1343
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( da www.altalex.it )