Leggimi UNC - Ulisse Tecnologie srl

FISCOMAC UNICO ENTI NON COMMERCIALI 2014 - VERSIONE 22.6 ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELLA PROCEDURA
Milano,17.09.2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTENZIONE: gli aggiornamenti al prodotto sono disponibili esclusivamente all'indirizzo Internet http://www.ulissetecno.it
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1. CONTENUTO DELLA VERSIONE
- Nuovo modello Dichiarazione IMU/TASI per gli Enti non Commerciali
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nuovo modello Dichiarazione IMU/TASI per gli Enti non Commerciali
Con il presente aggiornamento viene resa disponibile l’apposita gestione “Dichiarazione IMU/TASI per gli Enti non Commerciali”.
Per effetto del richiamo all’art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/92, ad opera dell’art. 13, DL n.201/2011, viene prevista l’esenzione IMU per gli
immobili utilizzati dagli enti non commerciali ex art. 73, comma 1, lett. c), TUIR destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non
commerciali, delle attività:
• assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
• dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi (per scopi missionari), alla catechesi e
all’educazione cristiana, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. a), Legge n. 222/85.
L’esenzione è riconosciuta soltanto per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle predette attività con modalità non commerciali
mentre per gli immobili utilizzati sia per l’attività commerciale che per quella istituzionale, l’esenzione “va applicata solo alla frazione di unità destinata
all’attività non commerciale”.
Per la parte restante dell’immobile, adibita all’attività commerciale, “in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente”, vanno
applicate le disposizioni di cui all’art. 2, commi 41, 42 e 44, DL n. 262/2006 (autonomo accatastamento). Qualora non sia possibile individuare la
“frazione di unità destinata all’attività non commerciale”, a decorrere dal 2013 l’esenzione va applicata in proporzione all’utilizzazione non
commerciale come risultante da apposita dichiarazione.
Relativamente ai suddetti immobili (uso promiscuo commerciale / istituzionale) il DM n. 200/2012 ha definito le modalità e le procedure per
l’applicazione proporzionale dell’esenzione IMU nei casi in cui non sia possibile procedere all’individuazione degli immobili o delle porzioni di
immobili adibiti esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali con modalità non commerciali.
Termine e modalità di presentazione della dichiarazione
Per quanto riguarda il termine entro il quale deve essere presentata la nuova dichiarazione IMU/TASI ENC si deve sottolineare che l'art. 10, comma
4, lett. a), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35,
convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha modificato la disposizione di carattere generale contenuta
nell’art. 13, comma 12-ter, del D. L. n. 201 del 2011, fissandolo al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto
inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo.
In merito, invece, alle modalità di presentazione della dichiarazione, la legge di stabilità per l’anno 2014 ha previsto al comma 719 dell’art. 1 che, ai
fini dell’IMU, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Le stesse considerazioni valgono anche per la TASI. Con le stesse modalità ed entro lo stesso
termine previsto per la dichiarazione per l’anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l’anno 2012.
Precisazioni
Come ben chiarito dalle istruzioni alla compilazione del nuovo modello IMU e TASI ENC gli enti non commerciali devono presentare un’unica
dichiarazione sia per l’IMU sia per la TASI. A tale proposito, si deve precisare che il nuovo modello riguarda esclusivamente gli enti non
commerciali che posseggono immobili oggetto dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992.
Pertanto, gli enti non commerciali che possiedono esclusivamente immobili che non rientrano in tale fattispecie di esenzione devono
presentare la dichiarazione ordinaria, approvata con D.M. 30 ottobre 2012 e pubblicata nella G. U. del 5 novembre 2012, n. 258.
Si noti che a differenza, di quanto avveniva in tema di ICI, l'ente non commerciale deve presentare la dichiarazione IMU e, ora, anche TASI in
relazione alle seguenti casistiche di immobili e cioè quelli, totalmente imponibili e parzialmente imponibili o totalmente esenti riepilogando
quindi tutti gli immobili posseduti.
Nel merito si ritiene, in assenza di precisazioni ministeriali, che in presenza di variazioni relative anche ad un solo immobile sia necessario
riepilogare tutti gli immobili detenuti nella dichiarazione da presentare. Se si fosse di differente avviso, mediante la marcatura della casella “Escludi
variazione da dichiarazione Imu”, è possibile inibire l’indicazione di uno o più immobili nei quadri A e B. Si precisa che i quadri C e D, in assenza di
specifiche indicazioni ministeriali, continueranno comunque ad essere riferiti alle risultanze derivanti dall’imposizione di tutti gli immobili detenuti nel
comune, indipendentemente dall’analitica esposizione nei quadri A o B.
Indicazioni operative
Per attivare la generazione del nuovo modello di dichiarazione IMU e TASI ENC (approvato con DM Economia e Finanze del 26 giugno 2014) è
necessario selezionare l’apposita casella nel quadro “GENERALE” di Unico ENC 2014 – sezione DATI RIGUARDANTI L’IMU
All’interno di ogni scheda “Fabbricati” e “Terreni”, in corrispondenza al campo “Percentuale di commercialità” nella nuova sezione “Dati rilevanti ai fini
della Dichiarazione Imu Tasi 2014 periodo 2013”, è stato predisposto un nuovo prospetto “Determinazione percentuale attività commerciale”
che serve per determinare in base ai criteri normativi vigenti la base imponibile rilevante ai fini Imu e Tasi e di conseguenza predisporre tutte
le informazioni indispensabili per la corretta compilazione del nuovo modello dichiarativo.
Fondamentale per la determinazione della percentuale di commercialità risulta essere l’indicazione della “Tipologia di attività esercitata “ in testa al
nuovo prospetto. Nel caso di indicazione dell’attività esercita “4”- “Attività didattica” è di conseguenza necessario procedere alla compilazione della
sezione “Attività didattiche”. Nel caso di indicazione di tutte le altre tipologie di attività è viceversa richiesta la compilazione della sezione “Altre
attività”.
Nella sezione “Determinazione dell’Imu e della Tasi” , in corrispondenza del campo “Quadro di destinazione dichiarazione IMU e Tasi Enc” la
procedura determina automaticamente il quadro in cui verrà esposto il corrispondente immobile.
Le singole sezioni del prospetto in commento sono poi oggetto di riporto nei corrispondenti quadri A o B del modello fiscale separatamente per
ciascun immobile.
Viceversa i dati cumulativi, necessari alla compilazione dei quadri “C” e “D” della dichiarazione, derivano dal quadro “Riepilogo IMU per comune”
sezioni “determinazione dell’Imu e della Tasi” e “Compensazioni e rimborsi”.
Dichiarazioni relative all’anno di imposta 2013
Con l’installazione del presente aggiornamento la procedura recupera automaticamente le informazioni necessarie all’adempimento dichiarativo dai
dati archiviati in sede di conversione da anno precedente. Nel caso in cui quindi gli immobili siano stati correttamente gestiti nel prodotto UNICO
ENC 2013 le specifiche informazioni richieste quali: Valore IMU 2013, IMU 2013 DOVUTA e IMU 2013 VERSATA, saranno recuperati dalla
procedura di aggiornamento, viceversa sarà cura del cliente integrarli negli appositi campi previsti.
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FISCOMAC UNICO ENTI NON COMMERCIALI 2014 - v22.5 - ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELLA PROCEDURA
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Milano, 09.09.2014
Sommario degli argomenti trattati
1. ANOMALIE RISOLTE
- IRAP, rigo IE57 in presenza di GEIE
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1. ANOMALIE RISOLTE
IRAP - RIGO IE57 IN PRESENZA DI GEIE
Con il presente aggiornamento è stata risolta l'anomalia che non ripartiva correttamente l'ulteriore deduzione del rigo IE57 in presenza della sezione
XI del quadro IS - GEIE .
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FISCOMAC UNICO ENTI NON COMMERCIALI 2014 - v22.4 - ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELLA PROCEDURA
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Milano, 31.07.2014
Sommario degli argomenti trattati
1. CONTENUTO DELLA VERSIONE
- Rivalutazione beni affrancamento
- Aggiornamento specifiche tecniche
- Generazione file telematici
2. ANOMALIE RISOLTE
- Riporto IMU dovuta per il 2013 nel quadro RB
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1. CONTENUTO DELLA VERSIONE
RIVALUTAZIONE BENI E AFFRANCAMENTO
Con il provvedimento di errata corrige del 27 Giugno l'Agenzia delle Entrate ha ripristinato il versamento rateale per l'imposta sostitutiva sulla
rivalutazione dei beni e delle partecipazioni (sez XXI-A, XXI-B; XXI-C del quadro RQ).
La gestione dei tributi rateizzati è stata implementata nel seguente modo:
SOGGETTI CHE HANNO GIA' EFFETTUATO IL VERSAMENTO
La gestione conserverà le deleghe già generate e le imposte eventualmente già pagate
SOGGETTI CHE NON HANNO EFFETTUATO IL VERSAMENTO
Per i soggetti che non hanno ancora versato le imposte sostitutive è stata prevista una sezione nel quadro IMPOSTE SOSTITUTIVE RATEIZZABILI
dove, marcando il campo PAGAMENTO RATEALE, si attiva il calcolo delle tre rate.
A seguito della marcatura il programma imposterà come data di versamento della seconda e della terza rata il 16/09 e il 16/12 dell'anno 2014.
ATTENZIONE: La prima rata dovrà essere impostata manualmente dall'utente; infatti dalla lettura della norma, al nuovo comma 145 dell’art. 1 della
L. 147/2013, si evince che: “Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2013 in tre rate di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo
d’imposta, la seconda entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del periodo d’imposta e la terza entro il giorno 16 del dodicesimo mese dalla fine
del periodo d’imposta.” Il riferimento alla data fissa del 16 del sesto mese ha fatto sorgere il dubbio che il versamento della prima rata non possa più
essere ricompreso nei versamenti scaturenti da unico per i quali è possibile effettuare il versamento con proroga o con maggiorazione. Se come data
sarà indicato il 20/08 il programma calcolerà la maggiorazione anche per questi tributi.
Dopo aver attivato il pagamento rateale nel quadro RIEPILOGO IMPOSTE, il vecchio importo (qualora l'utente avesse già compilato le sezioni XXIA, XXI-B; XXI-C) verrà sostituito in automatico con la prima rata del nuovo importo rateizzato in un rigo immediatamente successivo (vedi pag.3 del
quadro)
Le rate successive alla prima sono indicate sempre a pag.3 nella parte finale della sezione RIEPILOGO RATEAZIONE E IMPOSTE
ATTENZIONE: Qualora l'utente gestisca i versamenti nel prodotto Deleghe dopo aver selezionato la nuova gestione dovrà effettuare di nuovo
l'importazione nella versione aggiornata 16.4 di prossima pubblicazione.
AGGIORNAMENTO SPECIFICHE TECNICHE
La presente versione recepisce l'allineamento alle modifiche delle specifiche tecniche pubblicate in data 25/7/2014.
GENERAZIONE FILE TELEMATICI
Con il presente aggiornamento, viene resa disponibile la procedura di generazione dei seguenti file telematici:
- Modello Unico;
- Modello Irap;
- Modelli Studi di Settore da allegare al modello Unico;
La funzione è attivabile tramite il comando Telematico presente nella toolbar.
Il comando può essere utilizzato in due modalità differenti ed alternative:
1) a dichiarazione aperta: in questo caso viene generato un singolo file relativo alla dichiarazione aperta.
2) da catalogo senza alcuna dichiarazione aperta: in questo caso è possibile selezionare contemporaneamente più dichiarazioni per la generazione
del file telematico contenente dichiarazioni di più contribuenti.
I file telematici prodotti possono essere memorizzati in qualsiasi cartella all'interno del disco fisso. Prima di procedere alla trasmissione telematica, si
raccomanda di sottoporre i file generati alla procedura di controllo Entratel con la versione dei controlli più aggiornata ed alla relativa autenticazione.
A tal fine, si ricorda che già dall'anno scorso , è stata introdotta la funzionalità di controllare i file telematici con il diagnostico di entratel già nella
fase di generazione: per farlo marcare contemporaneamente le checkbox "abilità controllo" e "anteprima esito" .
La funzione è disponibile a patto che l'utente abbia correttamente installato il programma Entratel e/o File Internet con i relativi diagnostici
ministeriali, disponibili sul sito dell'agenzia o sul nostro sito Ulisse Tecnologie alla pagina degli aggiornamenti.
DICHIARAZIONI CORRETTIVE NEI TERMINI O INTEGRATIVE
Nel caso in cui sia necessario rettificare un modello Unico 2014 già presentato, è possibile presentare una dichiarazione “Correttiva nei termini” o
“Integrativa” (a seconda che i termini di trasmissione siano, rispettivamente, ancora pendenti, oppure scaduti al momento del nuovo invio) marcando
una delle due caselle “Correttiva nei termini” o “Integrativa” nel quadro Frontespizio (del modello Unico) e generando un nuovo file telematico. In
questi casi non è necessario intervenire in alcun modo sulla dichiarazione precedentemente inviata.
MANCATA RISPONDENZA DEI DATI ALLE SPECIFICHE TECNICHE
La non rispondenza dei dati alle specifiche tecniche elaborate dall'Amministrazione finanziaria determina lo scarto della dichiarazione da trasmettere
in via telematica.
In tali casi, gli utenti del servizio telematico devono garantire la corrispondenza dei dati da trasmettere con quelli risultanti dalla dichiarazione; ove a
seguito di tale controllo permanga la non rispondenza dei dati con le specifiche tecniche suddette, gli utenti devono comunque trasmettere i dati
risultanti dalla dichiarazione e confermare la situazione impostando l'apposito flag nel file telematico. Tali campi possono essere impostati marcando
una o più caselle della sezione Casella relativa alla generazione del file telematico con errori in dichiarazioni situata in fondo al quadro Dati invio
telematico.
Evidenziamo la delicatezza e le conseguenze relative all'invio forzato di una dichiarazione normalmente scartata dalla procedura di controllo, attività
che deve essere quindi ben tenuta sotto controllo dal professionista.
TRASMISSIONE TRAMITE CANALE INTERNET
Il file telematico generato con le modalità sopra descritte può essere trasmesso non solo tramite il canale Entratel, ma anche tramite il canale
Internet. Per la trasmissione tramite canale Internet è necessario installare l'applicazione "File Internet", disponibile nella sezione Software del sito
http://fisconline.agenziaentrate.it
Per accedere a tale sezione, il sistema chiederà Nome utente (codice fiscale) e Password, in quanto l'applicazione "File Internet" è riservata ai soli
utenti in possesso del codice PIN rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.
2. ANOMALIE RISOLTE
RIPORTO IMU DOVUTA PER IL 2013 NEL QUADRO RB
Corretta l’anomalia che non consentiva il corretto riporto nei campi RB colonna 11 e 12 dei dati relativi all’IMU versata per il 2013.
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FISCOMAC UNICO ENTI NON COMMERCIALI 2014 - v22.3 - ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELLA PROCEDURA
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Milano, 25.06.2014
Sommario degli argomenti trattati
1. CONTENUTO DELLA VERSIONE
- Gestione Studi di settore 2014
- Importazione dati Ge.Ri.Co
- Gestione Proroga
- Stampe di controllo
- TASI - Detrazione
- Calcolo Acconto previsionale
2. ANOMALIE RISOLTE
- Quadro RT
- Immobili storici a disposizione
- Generazione automatica dichiarazione IMU in presenza di immobili considerati "beni merce"
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1. CONTENUTO DELLA VERSIONE
GESTIONE STUDI DI SETTORE 2014
Con il presente aggiornamento vengono resi disponibili gli studi di settore 2014 allineati alla modulistica e alle specifiche tecniche approvate in data
11/06/2014 e del prodotto Ge.Ri.Co 2014 versione 1.0.2 .
L'installazione della presente provvede ad aggiornare la modulistica studi convertendo i dati dai modelli 2013 ai modelli 2014 anche per gli studi
oggetto di evoluzione, ove possibile.
La gestione del riporto dati dai quadri di reddito e dal modello Iva 2014 avviene direttamente mediante la marcatura delle caselle poste sul “Quadro
Generale Studi”.
Si evidenzia che i campi F28 e G13 – Reddito dichiarato- sono compilati in automatico dalla procedura in funzione del reddito determinato nel
corrispondente quadro d'impresa correlato ( RF, RG, RE ).
Si evidenzia, inoltre, che ad ogni importazione da file telematico la procedura provvederà prioritariamente a ripulire completamente gli elementi
contabili presenti nel quadro F e G.
Funzionalità particolari
Nel “Quadro Generale Studi” è stata prevista un'apposita marcatura”Escludi dati contabili” da selezionare nel caso in cui si renda necessaria la
compilazione dello studio di settore senza la parte degli elementi contabili “quadri F e G”. Normalmente tale situazione si verifica in corrispondenza al
caso di esclusione dall'applicazione egli studi di settore “8 – determinazione del reddito con criteri forfettari”.
I controlli di corrispondenza tra quadri di reddito e dati contabili studi sono stati resi da subito disponibili in un apposito dettaglio accessibile sotto il
ramo dello studio.
IMPORTAZIONE DATI GERICO 2014
Per importare dichiarazioni realizzate con Gerico 2014 selezionare il comando "importa da" presente sulla toolbar in alto , oppure agire sui comandi
aggiuntivi posti sull'elenco quadri alla sinistra.
GESTIONE PROROGA
A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2014, i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali
sono stati elaborati gli studi di settore, possono effettuare i versamenti entro il 7 luglio 2014 senza alcun pagamento aggiuntivo.
Si è quindi provveduto a inserire nel quadro Riepilogo Imposte un nuovo campo denominato Proroga Studi di settore che imposterà, a scelta
dell'utente, la nuova data nel campo “Termine di versamento senza maggiorazione”, mentre il campo “Termine di versamento con maggiorazione”
risulterà impostato con la data del 20 agosto 2014 secondo quanto previsto dall'art.1 lettera b) del medesimo decreto.
STAMPE DI CONTROLLO
Con il presente aggiornamento è resa disponibile la stampa “Dichiarazioni con controllo Studi di Settore”.
TASI - DETRAZIONE
Come indicato tra le novità fiscali pubblicate sul sito dell'Agenzia Entrate, in data 05/06 sono stati modificati i formalismi dei codici tributo 3959, 3960
e 3961, istituiti con la risoluzione n. 46/E del 24 aprile 2014, per consentire l’inserimento dell’informazione nel campo “detrazione”.
Si è resa quindi necessaria una modifica per consentire il riporto in F24 delle detrazioni relative a diverse tipologie di tributo.
CALCOLO DELL'ACCONTO PREVISIONALE
Con il presente aggiornamento è disponibile la funzione del calcolo dell'acconto previsionale.
L'utente nel quadro CALCOLO ACCONTI, marcando il campo Consenti la compilazione manuale dei campi di input, ( primo campo di pagina 1 )
potrà intervenire nella colonna Metodo Previsionale modificando gli imponibili presenti nella sezione
Dopo aver modificato gli imponibili e controllato con attenzione tutti gli altri valori di imputazione manuale, l'utente, nella sezione SCELTA
DELL'ACCONTO DA VERSARE (pag.10 del quadro CALCOLO ACCONTI), dovrà marcare nella colonna PREVISIONALE l'imposta che si vuole
modificare in acconto. In questo modo nelle deleghe di pagamento verrà trasferito il nuovo valore calcolato con il metodo previsionale
Per calcolare l'acconto con metodo previsionale per l'IRAP, l'utente dovrà, per modificare gli imponibili, intervenire direttamente nei quadri della
dichiarazione:
• Quadro IE nei campi contrassegnati con la nota (1) Rettifiche per il calcolo dell'acconto
• Quadro IR nel prospetto associato al rigo IR21 Imposta ricalcolata per l'acconto
• Quadro IS nel rigo IS19 della sezione IV
Per trasferire l'importo in deleghe invece dovrà sempre marcare il campo della colonna previsionale nella sezione SCELTA DELL'ACCONTO DA
VERSARE.
ATTENZIONE: Come precisato dalle istruzioni ministeriali, il calcolo dell'acconto previsionale può essere effettuato solo se il contribuente prevede,
per effetto di oneri sostenuti nel 2014 o di minori redditi percepiti nello stesso anno, una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione.
Pertanto l'utilizzo di tale funzione comporta una attenta valutazione e verifica da parte dell'utente dei valori modificati e delle imposte calcolate.
2. ANOMALIE RISOLTE
QUADRO RT
Risolte le anomalie relative alla sezione II B del quadro RT:
• Per i titoli ceduti diversi dai titoli di stato il corrispettivo è calcolato senza applicare la riduzione del 62.5%
• Compensazione con le minusvalenze indicate nel campo RT44 colonna 3
IMMOBILI STORICI A DISPOSIZIONE
Con il presente aggiornamento è stata risolta l'anomalia che calcolava erroneamente la maggiorazione di un terzo nell'imponibile degli immobili di
interesse storico tenuti a disposizione.
GENERAZIONE AUTOMATICA DICHIARAZIONE IMU IN PRESENZA DI IMMOBILI CONSIDERATI “BENI MERCE”
E’ stata risolta un’anomalia che non consentiva la generazione automatica della dichiarazione IMU in presenza del flag “Bene merce” nella scheda
Fabbricato.
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FISCOMAC UNICO ENTI NON COMMERCIALI 2014 - v22.2 - ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELLA PROCEDURA
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Milano, 11.06.2014
Sommario degli argomenti trattati
1. CONTENUTO DELLA VERSIONE
- Quadri
- Conversione dati anno precedente
- Importazione dati
- Stampe di Controllo
- Gestione Calcolo Tasi
- Stampe Fiscali
- Compensazione crediti da imposte dirette e IRAP
- Nuovo quadro calcolo acconti
- Gestione versamento diritto camerale
2. APPROFONDIMENTI
- Importazione utilizzo crediti in F24
- Gestione IMU 2014
- Deducibilità IMU per immobili strumentali
- Gestione modello IRAP
- Quadro per gestione deduzione IRAP
- Studi di Settore integrati
3. DOCUMENTAZIONE
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1. CONTENUTO DELLA VERSIONE
QUADRI
La versione 22.2 del modulo Unico Enti non commerciali 2014 rende disponibili i seguenti quadri:
- Generale;
- Gestione terreni e fabbricati;
- Dichiarazione IMU;
- Dati invio telematico;
- Imposte sostitutive rateizzabili;
- Calcolo Acconti
- Riepilogo Imposte;
- Riepilogo IVA;
- Delega F24 (automatica e manuale)
Modello Unico Enti non commerciali 2014
- Frontespizio;
- RA Redditi dei terreni;
- RB Redditi dei fabbricati;
- RC Redditi d’impresa – Enti a contabilità pubblica;
- RD Redditi di allevamento;
- RE Redditi di lavoro autonomo;
- RF Redditi d’impresa in regime di contabilità ordinaria;
- RG Redditi d’impresa in regime di contabilità semplificata;
- RS Prospetti comuni;
- RH Redditi di partecipazione in società di persone e in società di capitali trasparenti;
- RL Altri redditi;
- RI Fondi pensione e forme pensionistiche complementari;
- RN Determinazione del reddito complessivo;
- PN Imputazione del reddito del trust;
- RK Cessione delle eccedenze dell’Ires nell’ambito del gruppo;
- RO Elenco degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti dell’organo di controllo;
- RQ Imposte sostitutive;
- RM Redditi di capitale, derivanti da imprese estere partecipate;
- RT Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva;
- RU Crediti d’imposta;
- RW Investimenti all’estero e/o trasferimenti da, per e sull’estero;
- RZ Dichiarazione dei sostituti d’imposta;
- AC Comunicazione dell’amministratore di condominio;
- EC Prospetto per il riallineamento dei valori civili e fiscali;
- FC Redditi dei soggetti controllati o collegati residenti in Stati con regime discale privilegiato;
- CE Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero;
- RX Compensazioni – Rimborsi;
- Parametri professioni;
- Imposte sostitutive rateizzabili;
- Impegno alla trasmissione telematica Unico Enti non Commerciali.
Modello Irap 2014
- Frontespizio;
- IE Enti non commerciali;
- IR Ripartizione della base imponibile e dell'imposta e dati concernenti il versamento;
- IK Enti pubblici
- IS Prospetti vari;
- Impegno alla trasmissione telematica Dichiarazione IRAP;
Modelli Studi di Settore Simulazione
- Quadro Generale Studi;
- Modelli Studi di Settore 2013 per simulazione calcolo.
CONVERSIONE DATI DA ANNO PRECEDENTE
La procedura di conversione delle dichiarazioni dell'anno precedente è disponibile da catalogo (ossia senza dichiarazioni aperte)
utilizzando il comando "da anno precedente" presente nella toolbar, scegliendo dal sottomenù il relativo programma.
All’avvio del comando viene proposta una maschera contenente l'eventuale elenco delle dichiarazioni dell'anno precedente
contenute nell'archivio corrente.
Se le dichiarazioni sono memorizzate in un archivio diverso, è possibile utilizzare il comando di scelta archivio posto in alto a
destra del dialogo.
Prima di scrivere le dichiarazioni nell'anno corrente il programma propone 2 opzioni:
- converti e crea anagrafica: converte le dichiarazioni e genera automaticamente le relative anagrafiche
- converti normale: converte solo le dichiarazioni.
IMPORTAZIONE DATI
Selezionando il comando Importa presente nella toolbar è possibile accedere al dialogo che , oltre a permettere le importazioni
dal catalogo dell'anagrafica, rende disponibili le seguenti procedure di importazione sottodivise per i vari quadri.
- Deleghe 2013
- Importa terreni e fabbricati
- IVA/2014;
- Gerico 2013;
STAMPE DI CONTROLLO
Le stampe di controllo abilitate con la presente versione sono:
- Richiesta dati;
- Informativa sul trattamento dei dati personali;
- Acquisizione del consenso dell'interessato;
- Elenco Comuni con versamenti IMU;
- Importi dovuti IMU con saldo previsionale per Comune;
- Importi dovuti IMU con saldo previsionale per Contribuenti;
- Terreni;
- Terreni per Comune;
- Terreni dettaglio IMU;
- Terreni dettaglio IRPEF;
- Fabbricati;
- Fabbricati per Comune;
- Fabbricati dettaglio IMU;
- Fabbricati dettaglio IRPEF.
- Imposte Dovute;
- Versamenti 2 acconto;
- Versamenti autonomi Iva;
- Comunicazione Importi Dovuti.
GESTIONE CALCOLO TASI
Con questo primo aggiornamento è possibile procedere al calcolo dell’acconto TASI e alla generazione delle relative deleghe di
versamento.
Si sottolinea che ai fini dell’acconto del 16 di giugno, l’inserimento delle aliquote è a cura dell’utente.
Scenario di riferimento
Come noto, la Legge di “Stabilità” 2014 (L. 147 del 27/12/2013) ha istituito la nuova Imposta unica comunale, c.d. “IUC”,
articolata nelle seguenti 3 componenti:
- la prima, l’“IMU”, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, esclusa l’abitazione principale non di lusso;
- la seconda, riferita ai servizi “TASI” (Tributo per i servizi indivisibili), a fronte della copertura dei costi relativi ai servizi
indivisibili del Comune;
- la terza nella “TARI” (Tassa sui rifiuti), per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (in
sostituzione della TARES).
Con particolare riguardo alla TASI, tenendo conto anche delle modifiche apportate con il DL n. 16/2014, c.d. “Salva Roma-ter”,
va evidenziato che il presupposto impositivo è rappresentato dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati, compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili ad eccezione dei terreni agricoli.
Con un recente Comunicato stampa il MEF ha reso nota la proroga al mese di settembre (probabilmente ulteriormente spostata
ad ottobre, in base alle anticipazioni dei giorni scorsi), del versamento della prima rata TASI 2014 nei Comuni che entro il 23.5
non provvedono a deliberare le relative aliquote.
Rimane fermo il termine del 16.6.2014 nei Comuni che entro la predetta data hanno deliberato le aliquote TASI.
Rimane il dubbio, relativamente alle abitazioni principali, se per i comuni che non hanno deliberato entro il 23 maggio il
versamento sarà dovuto interamente al 16.12 oppure se anche in questo caso il versamento dell’acconto andrà eseguito con la
scadenza prorogata.
Compilazione dati sezione utilizzo scheda terreni/fabbricati
La sezione UTILIZZO PER SALDO IMPOSTA SUI REDDITI E ACCONTO IMU E TASI è implementata con le seguenti
informazioni relative alla TASI:
Aliquota (Aliq.): l’utente per attivare il calcolo dovrà impostare l’aliquota;
Percentuale (%): rappresenta la percentuale dell’imposta a carico del dichiarante (in presenza di immobili locati infatti l’imposta
deve essere ripartita tra occupante e proprietario in base alla percentuale stabilita dal comune);
Tipologia: campo previsto solo nella scheda Fabbricati (per la scheda Terreni è previsto il calcolo esclusivamente per le Aree
fabbricabili) e che identifica 1 – Abitazione principale e relative pertinenze; 2 – Fabbricati rurali ad uso strumentale; 3 – Altri.
Il campo Tipologia è determinato in automatico ma può essere modificato a cura dell’utente e prevederà il codice 1 – Abitazione
principale in presenza di codici utilizzo 1; 5; 6; 11 o 12; 2 – Fabbricati rurali ad uso strumentale in presenza del flag Rurale
strumentale oppure il codice 3 – Altri fabbricati in tutti gli altri casi.
NOTA BENE: dopo il calcolo del campo Tipologia, modificando l’utilizzo o il flag Rurale strumentale, lo stesso non sarà più
aggiornato in automatico.
IMMOBILI LOCATI – PROPRIETARIO
Nel caso di utilizzo 3; 4; 8 o 14 relativo agli immobili locati la % è impostata di default al 90%.
E’ cura dell’utente verificare la delibera comunale e indicare l’effettiva percentuale a carico del proprietario.
IMMOBILI LOCATI – CONDUTTORE
Per gestire il versamento da parte dell’occupante occorre creare una nuova dichiarazione per inserire i dati anagrafici del
conduttore e creare un’apposita scheda Fabbricato con l’indicazione nel campo Esenzione IRPEF del codice 9 Conduttore ai
fini TASI
La percentuale proposta è 10%.
E’ cura dell’utente verificare la delibera comunale e indicare l’effettiva percentuale a carico del conduttore.
Visualizzazione del calcolo acconto TASI e inserimento della detrazione: E’ stata prevista l’apposita sezione dedicata al
calcolo dell’acconto TASI.
ATTENZIONE: Si precisa che le detrazioni e/o riduzioni dovranno essere inserite a cura dell’utente, dopo aver verificato il
contenuto della delibera comunale, specificando il relativo importo nel campo “Detrazione” previsto in corrispondenza di
ciascuna tipologia.
Sezione TASI quadro Riepilogo per Comune
Nel quadro Riepilogo per comune è stata aggiunta l’apposita sezione dedicata alla TASI e che consentirà di generare le
deleghe in base ai codici tributo approvati per ciascuna tipologia.
Il campo "data di pubblicazione" deve essere compilato con la data della rispettiva delibera comunale. Il programma userà il
valore scritto per determinare la scadenza del versamento. Se è stata indicata una data di delibera inferiore o uguale a
23/5/2013 la data di scadenza dell’acconto sarà 16/06/2014 altrimenti, in attesa di ulteriori conferme, è attualmente prevista
la data del 16/10/2014.
STAMPA MODELLO DI PAGAMENTO F24
Con la presente versione sono disponibili le stampe fiscali delle deleghe di pagamento F24. Le stampe fiscali della
dichiarazione (conformi ai modelli ministeriali), saranno rese disponibili con i prossimi aggiornamenti.
STAMPE FISCALI MODELLO UNICO E IRAP
Con la presente versione è possibile effettuare la gestione completa delle stampe con l’attivazione della stampa fiscale del
modello Unico e IRAP.
Le tipologie di stampa a disposizione del cliente sono quindi:
- Stampa di verifica: consente la riproduzione su carta bianca di tutti i quadri compilati, compresi i quadri non fiscali come il
Quadro Generale e quello per l'invio telematico. Queste stampe, per la loro completezza, risultano utili nella verifica dei dati
inseriti e possono essere utilizzate anche come copie da archiviare. Per eseguire le stampe in bozza occorre selezionare
Stampa di verifica (già disponibili con le versioni precedenti) nella finestra Opzioni di Stampa.
- Stampa fiscale: riproduce su carta bianca i quadri fiscali delle dichiarazioni, nonché le deleghe di pagamento F24. Si tratta di
stampe conformi alla modulistica ufficiale (si ricorda che la stampa fiscale della delega F24 era già disponibile con le versioni
precedenti).
COMPENSAZIONE CREDITI DA IMPOSTE DIRETTE E IRAP
In base al dato letterale dell’articolo 1, comma 574 della legge di stabilità 2014, a decorrere dal periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività
produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità
relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
Come chiarito dalla circolare n. 10/E del 14 maggio 2014, a differenza di quanto previsto per i crediti iva di importo superiore ai
5.000 euro - per i quali la disposizione prevede che la compensazione “può essere effettuata a partire dal giorno sedici del
mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge” – la norma in esame non
prevede espressamente l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini del loro utilizzo in compensazione.
In fase di utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti, in assenza della sezione relativa al visto di conformità l’utilizzo degli
stessi sarà limitato ad importi pari a 15.000 euro. Per utilizzare importi superiori al suddetto limite occorrerà compilare l’apposita
sezione presente nel frontespizio del modello Unico.
NUOVO QUADRO CALCOLO ACCONTI
Con il nuovo quadro CALCOLO ACCONTI l'utente avrà la possibilità di verificare la rideterminazione del reddito complessivo
previsto dalla legge ai fini del calcolo dell'acconto storico con l'indicazione dei campi modificati dalla dichiarazione.
L'imposta verrà rideterminata in una sezione a pag. 4 del quadro nella quale viene ricalcolato il quadro RN .
L'importo dell'acconto da versare viene indicato nell'apposita sezione
GESTIONE CALCOLO E VERSAMENTO DIRITTO CAMERALE
NOVITA’: da quest’anno il calcolo e la gestione del versamento del DIRITTO CAMERALE da corrispondersi
annualmente alle CCIAA di competenza avviene direttamente nei singoli prodotti UNICO.
Con questo aggiornamento viene abilitato il quadro di servizio “DIRITTO CAMERALE” da compilarsi al fine di determinare e
procedere al versamento del diritto camerale.
Per le imprese individuali (codice “01”) sarà necessario indicare se l’impresa risulta iscritta alla sezione ordinaria o alla sezione
speciale della CCIAA e dettagliare eventuali Unità Locali gestite.
In corrispondenza della data di scadenza prescelta (termine di versamento ordinario o con maggiorazione) la procedura
provvederà ad generare il corrispondente modello F24 .
2. APPROFONDIMENTI
IMPORTAZIONE UTILIZZO CREDITI IN F24
Con la presente funzione è possibile recuperare gli utilizzi dei crediti effettuati nel modello F24. Il recupero di tali valori può
essere eseguita in due modalità differenti:
• all’atto della conversione da anno precedente saranno recuperati gli utilizzi presenti nelle deleghe di Unico (automatiche e
manuali);
• utilizzando la funzione Importa da Deleghe 2013 è possibile sostituire gli importi convertiti dal prodotto Unico 2013 con
quelli presenti nel prodotto Deleghe 2013 (modelli F24 automatici e manuali).
Si precisa che:
- le funzioni sono alternative pertanto, anche qualora risultassero già confermati (marcatura presente in
corrispondenza del campo “Crediti utilizzati in F24 riportati da conversione anno precedente”), in fase di importazione da
Deleghe 2013 i dati eventualmente convertiti da anno precedente saranno eliminati ed eventualmente sostituiti con quanto
utilizzato nel prodotto Deleghe 2013;
- l’importazione di Deleghe 2013 non considera l’eventuale residuo che potrebbe essere utilizzato nel prodotto
Deleghe 2014.
ATTENZIONE: in presenza di “Eccedenze IRES di Gruppo (quadro RK)” l’importo utilizzato,
avendo lo stesso codice tributo dell’Ires (2003), sarà recuperato totalmente in corrispondenza del
campo “IRES”, sarà cura dell’utente oltre che la verifica dell’importo riportato anche l’eventuale
ripartizione tra le due voci “IRES” ed ““Eccedenze IRES di Gruppo (quadro RK)” per la corretta
compilazione dei quadri RN e RK;
Gli importi riportati nel PROSPETTO CREDITI COMPENSATI NEL MODELLO F24 dovranno quindi essere verificati dall’utente
e confermati tramite apposita marcatura differenziata a seconda che il recupero sia avvenuto dal prodotto Unico 2013
(attraverso la funzione di conversione da anno precedente) o Deleghe 2013 (attraverso apposita funzione di Importa da...)
In assenza di conferma degli importi, saranno evidenziati i seguenti messaggi in corrispondenza dei rispettivi righi relativi alla
sezione CREDITI PORTATI A NUOVO DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE del quadro Generale:
• Verificare utilizzo crediti riportato dalla precedente dichiarazione, nel caso di importi compilati in fase di conversione da
anno precedente;
• Verificare utilizzo crediti riportato da Deleghe 2013, nel caso di importi riportati in fase di importazione da Deleghe 2013.
GESTIONE IMU 2014
Con il presente aggiornamento si rende disponibile il calcolo IMU, di seguito riportiamo le principali novità in materia:
Esclusioni
Confermata l’esclusione per tutto il 2014 dell’abitazione principale non di “lusso”. E’ stata inoltre stabilita l’esclusione anche dei
fabbricati rurali strumentali (è stata quindi eliminata la relativa gestione).
Esenzioni
Entra a regime per tutto il 2014 l’esenzione relativa ai cosiddetti “Beni merce” introdotta già nel 2013 con decorrenza 1 luglio
2013. Per gestire la casistica è necessario marcare l’apposito campo ed eliminare l’aliquota applicata.
In questo caso nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 1.
Cooperative edilizie e IACP
Entra a regime per tutto il 2014 l’assimilazione ad abitazione principale degli immobili posseduti dalle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, questo comporta l’esclusione dall’IMU con le stesse regole previste per l’abitazione principale stessa.
Per quanto riguarda invece gli immobili posseduti dagli IACP occorre distinguere due casi:
- immobili definibili alloggi sociali ai sensi del DM 22 aprile del 2008, per i quali si applica l’assimilazione ad abitazione
principale come prevista per le cooperative a proprietà indivisa;
- immobili NON definibili alloggi sociali ai sensi del DM 22 aprile del 2008, per i quali si applica la sola detrazione di 200 euro (o
altra detrazione deliberata dal comune).
Per gestire la casistica è necessario marcare l’apposito campo ed eliminare l’aliquota applicata.
Terreni agricoli
Qualora il terreno sia posseduto dal coltivatore diretto (IAP) il coefficiente di rivalutazione passa da 135 a 75.
Gestione calcolo
Il calcolo relativo all’acconto IMU 2014 sarà effettuato sulla base delle informazioni presenti nella sezione UTILIZZO SALDO
IMPOSTA SUI REDDITI E ACCONTO IMU .
L’esito del calcolo sarà evidenziato nell’apposita sezione CALCOLO ACCONTO IMU dove oltre alla determinazione dell’acconto
sarà presente anche la determinazione del saldo previsionale sulla base della stessa situazione di utilizzo, le stesse aliquote e
detrazioni previste per l’acconto.
DEDUCIBILITA’ IMU PER IMMOBILI STRUMENTALI
L‟articolo 14, comma 1, del Dlgs 23/2011, come sostituito dall‟articolo 1, comma 715, della legge 147/2013 (legge di stabilità
2014), prevede che «l‟imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del
reddito di impresa e del reddito derivante dall‟esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta
è indeducibile ai fini dell‟imposta regionale sulle attività produttive». In base all‟art. 1, comma 716 ,
della citata legge 147 /2013 «Per il periodo d‟imposta in corso al 31 dicembre 2013, l‟aliquota di cui al comma 715 è elevata al
30 per cento».
In fase di conversione da anno precedente, nel quadro Generale, è riportato l‟IMU dovuta nel 2013 qualora nella scheda
dell‟immobile sia stato indicato nel campo “Relativo a impresa” il codice 1 Strumentale o oggetto dell‟attività.
L’importo dovrà essere verificato a cura dell’utente per stabilire quanto effettivamente versato. Si precisa che la somma
importata non tiene conto degli importi minimi di versamento al di sotto dei quali il versamento potrebbe non essere stato
effettuato, né degli arrotondamenti effettuati in fase di generazione del modello di pagamento F24.
GESTIONE MODELLO IRAP
Nel quadro Generale è presente il campo "Genera la dichiarazione IRAP", tale campo risulta compilato in automatico ed in
presenza dell'installazione del Modulo Dichiarazione Irap permette la compilazione della dichiarazione.
Si evidenzia che i dati anagrafici del frontespizio del Modello Unico sono riportati in automatico nel frontespizio del Modello Irap,
per poter intervenire manualmente modificando le informazioni relative alla dichiarazione Irap, occorre compilare l'apposita
marcatura presente nel Frontespizio del Modello Irap.
Si evidenzia inoltre che il campo “Codice regione o provincia autonoma” risulterà compilato in automatico in base a quanto
indicato nel campo relativo alla sede legale o se diverso al domicilio fiscale.
Particolarità in caso di conversione da anno precedente
Si evidenziano i seguenti comportamenti:
Qualora nella dichiarazione dell’anno precedente l’utente avesse provveduto a smarcare il campo "Genera la dichiarazione
IRAP" tale impostazione sarà mantenuta anche nella dichiarazione corrente. Qualora l’utente volesse aggiungere il modello Irap
potrà procedere nel seguente modo:
⁃ utilizzare il comando contestuale del tree "Genera la dichiarazione IRAP" presente nel quadro Generale;
⁃ fare doppio click sul quadro presente in “Elenco quadri”;
Qualora nella dichiarazione dell’anno precedente l’utente avesse provveduto a marcare il campo per poter intervenire
manualmente modificando le informazioni relative al Frontespizio della Dichiarazione Irap, la stessa marcatura sarà riportata
dall’anno precedente e le informazioni del Frontespizio Irap convertite direttamente.
Gestione semplificata nel caso in cui il valore della produzione sia stato prodotto in un'unica regione
Si evidenzia che qualora non si debba ripartire la base imponibile su più regioni, sarà sufficiente compilare il campo presente in
testa al quadro IR.
NB: nel caso in cui il valore della produzione sia stato prodotto nell’ambito di una singola regione, il relativo codice è recuperato
in fase di conversione.
QUADRO PER GESTIONE DEDUZIONE IRAP
L’articolo 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
introduce a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 (2012 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente
con l’anno solare) una deduzione analitica dalle imposte sui redditi dell’IRAP afferente alle spese per il personale dipendente.
Al fine di gestire al meglio questa novità è stato introdotto un nuovo quadro di servizio denominato “Deduzioni Irap” che
consente di determinare le deduzioni spettanti (analitica e forfettaria) e di compilare il quadro di reddito di riferimento.
Deduzione analitica dalle imposte sui redditi dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa alle spese per il
personale dipendente
Il quadro si compone di due sezioni, una per gestire l’IRAP versato nell’esercizio oggetto di dichiarazione ma relativo al periodo
precedente (SALDO IRAP 2012 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) ed uno per gestire l’IRAP
versata nell’esercizio oggetto di dichiarazione e relativa al medesimo periodo (ACCONTO IRAP 2013 per i soggetti con periodo
d’imposta coincidente con l’anno solare).
SALDO IRAP 2012
I dati richiesti per la compilazione della presente sezione possono essere recuperati mediante la procedura di conversione dal
prodotto UNICO 2013
ACCONTO IRAP 2013
Il quadro è di compilazione automatica (comunque modificabile in funzione delle situazioni soggettive del contribuente) e riporta
le informazioni da altri quadri del prodotto UNICO 2014 ed IRAP 2014.
Deduzione forfetaria del 10% riferibile agli interessi passivi e oneri assimilati
In entrambe le sezioni del quadro è presente un apposito flag che abilita la determinazione della deduzione forfetaria del 10%
riferibile agli interessi passivi e oneri assimilati. Al fine della corretta determinazione delle deduzioni spettanti quindi si
raccomanda di selezionare o meno la casella in funzione della situazione del contribuente.
La procedura nel determinare le deduzioni spettanti verifica che il loro cumulo non ecceda l’imposta dovuta e gli importi
effettivamente versati nell’esercizio di riferimento.
STUDI DI SETTORE INTEGRATI NEI MODELLI UNICO
Anche quest’anno la gestione degli Studi di Settore consentirà:
- integrazione degli studi di settore all’interno dei modelli Unico
- possibilità di gestire gli studi di settore 2013, in attesa dell’approvazione degli studi 2014
Studi di settore 2013 e simulazione calcolo Ge.ri.co. 2013
Al fine di anticipare le attività di verifica e compilazione degli studi di studi e per consentire di effettuare delle simulazioni di
calcolo, in attesa dell'approvazione degli Studi di Settore 2014, nella presente versione di Unico sono inseriti gli Studi di Settore
2013 che si interfacciano per il calcolo con Gerico 2013.
Gli Studi di Settore se presenti nella dichiarazione Unico 2013, in sede di conversione verranno riportati direttamente nella
dichiarazione 2014. Sono convertiti tutti i dati ad eccezione dei valori contabili. Con la messa a disposizione del modello 2014
(dopo la relativa approvazione) i dati verranno automaticamente recuperati dal modello vecchio che verrà eliminato, non sarà
possibile mantenere entrambe le versioni. Si fa presente che per gli studi evoluti il recupero sarà parziale in funzione della sola
corrispondenza dei campi tra nuovo e vecchio, si raccomanda quindi di provvedere alla stampa o al salvataggio in formato PDF
delle simulazioni effettuate al fine di evitare la perdita di dati in fase di aggiornamento di modelli e di passaggio agli Studi 2014.
Per accedere agli studi di settore in Unico selezionare dall'albero di navigazione la cartella Studi e il quadro generale Studi.
Il funzionamento è il medesimo dell'anno precedente, per inserire uno studio selezionare il codice attività e il quadro unico
associato.
Una volta compilato lo studio sarà possibile effettuare il calcolo di congruità (se installato Gerico 2013). Per accedere al quadro
della congruità navigare all'interno dell'elenco quadri.
Dal quadro del calcolo della congruità selezionare il comando "Calcolo Congruità" come in figura
ATTENZIONE! I dati calcolati con questa versione sono riferiti a Gerico 2013 e possono essere utilizzati solo per effettuare
simulazioni.
E' possibile anche effettuare l'adeguamento e riportarlo direttamente in dichiarazione, selezionare la casella Modalità di
adeguamento direttamente dal quadro del calcolo di congruità.
I dati verranno riportati automaticamente nel quadro di reddito di pertinenza e saranno evidenziati in rosa ad indicare che sono
risultati ottenuti con Gerico 2013.
E' possibile anche importare file di studi settore realizzati con Gerico 2013 selezionando dalla toolbar oppure dal quadro il
comando Importa da Gerico 2013. Con lo stesso comando è possibile anche importare studi da un file telematico unico che
include studi di settore; nel caso di un telematico multiplo verrà selezionato lo studio con lo stesso codice fiscale utilizzato in
dichiarazione.
3. DOCUMENTAZIONE
Per una completa conoscenza delle modalità di utilizzo del modulo il Cliente ha a disposizione alcuni supporti, consultabili dal menu “Aiuto”.
LEGGIMI
Dal menu del programma è possibile consultare i “Leggimi” relativi ai vari moduli installati, che consentono di prendere visione delle ultime
novità e caratteristiche del programma.
GUIDA IN LINEA
Dal menu “Aiuto” è possibile consultare la “Guida in linea”, che offre spiegazioni sull’utilizzo dei comandi e delle funzioni comuni a tutti i
moduli fiscali.
ISTRUZIONI
Dal menu “Aiuto” è possibile consultare le istruzioni relative ad una specifica modulistica utilizzate dal programma.
--------------------------------------------------------------------------Le ricordiamo che il nostro Servizio Clienti e l'Assistenza Software sono a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione, ai seguenti recapiti:
tel. 02/49533800
fax 02/49533819
e-mail: [email protected]
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