OPEN Dot Com - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

GIORNATA DI FORMAZIONE PER L’ODCEC DI TORINO
LE NOVITA’ DEL JOBS ACT
25/03/2015
Relatore:
Alessandro Dott. TODESCHELLI – Dott. Comm.sta – materia «Lavoro»
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Pag. 1
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Torino, 25/03/2015
PROGRAMMA
Contratto a tutele crescenti
“Jobs Act”: nuova assicurazione sociale per l’impiego - NASPI
Misure di sostegno al reddito: assegno di disoccupazione - ASDI
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IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI
Lo scopo della riforma:
un regime fondato su di una liability rule … responsabilità limitata a un indennizzo
di entità predeterminata crescente con il crescere dell’affidamento reciproco tra le
parti
che consenta al contratto a tempo indeterminato di tornare a essere la forma
normale di assunzione
con un sostegno efficace nel mercato
applicabile in tutta l’area del lavoro dipendente
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Art. 1 – Campo di applicazione
1.
Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento
illegittimo è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto.
2.
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di conversione,
successiva all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo
determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
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3.
Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo
indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del presente decreto,
integri il requisito occupazionale di cui all’art. 18, ottavo e nono comma, della L. n.
300 del 20 maggio 1970, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti
precedentemente a tale data, è disciplinato dalle disposizioni del presente decreto
n. 6.
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Art. 9 – Piccole imprese
Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, ottavo e
nono comma, della L. n. 300/1970, non si applica l’art. 3, comma 2 [reintegrazione], e
l’ammontare delle indennità e dell’importo previsti dall’art. 3, comma 1, dall’art. 4, comma
1 e dall’art. 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei
mensilità.
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La questione delle imprese < 16
Viene introdotta una marginale riduzione del costo di separazione rispetto alla
disciplina vigente:
da n. 2 a n. 6 mensilità limite indennizzo in sede giudiziale
da n. 1 a n. 6 mensilità limite indennizzo in sede di conciliazione standard
ma la disposizione più importante è quella (art. 1 comma 3) che consente di
superare la soglia dei 15 dipendenti senza irrigidimento dei rapporti vecchi
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Art. 3 – Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa
Salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, nei casi in cui risulta
accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo
oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara
estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al
pagamento di:
un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a
due mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio,
in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro
mensilità.
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La sanzione per il difetto del motivo (in sé lecito) del licenziamento:
La regola generale definisce la responsabilità del datore in termini esclusivamente
indennitari
in caso di difetto del motivo, il giudice condanna a 2 mensilità per anno di anzianità,
min. 4 e max. 24
puntando su di una soluzione conciliativa standard fortemente incentivata, secondo il
modello tedesco:
il datore offre 1 mensilità per anno, min. 2 e max. 18; se il lavoratore accetta, il caso
è chiuso
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Art. 6 – Offerta di conciliazione
Il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale
del licenziamento, in una delle sedi di cui all’art. 2113, comma 4, Cod. Civile, e all’art. 82,
comma 1, del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003:
un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche e non è assoggettata a contribuzione previdenziale,
di ammontare pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni
anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a
diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare
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L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del
rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione.
Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni
altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.
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La conciliazione standard
Il modello: legge Hartz 4 in RFT, del 2004
L’importo dell’indennizzo concordato (n. 1 mensilità per anno, min. 2) è esente da
imposizione fiscale e contributiva
Eventuali ulteriori somme dedotte nella transazione sono soggette all’imposizione
L’accordo deve essere stipulato in forma di negoziazione assistita
Obiettivo: un drastico decongestionamento del contenzioso giudiziale sui
licenziamenti
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Il solo caso di difetto del motivo in cui è prevista la reintegrazione
Art. 3, comma 2
Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento disciplinare in cui sia direttamente
dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore
rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del
licenziamento
il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione
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Che cosa significa “direttamente dimostrata l’insussistenza del fatto”
Nel licenziamento disciplinare è frequente l’assoluzione del lavoratore per
insufficienza di prove: in questo caso il lavoratore ha diritto all’indennizzo, ma non
alla reintegrazione
qui occorre invece che sia direttamente dimostrata l’insussistenza del fatto
materiale
“Fatto Materiale”: non c’è reintegrazione se l’assoluzione del lavoratore è solo per
difetto dell’elemento psicologico
Esempio: il lavoratore era malato, era momentaneamente incapace di intendere, ecc.
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Possibili motivi oggettivi di licenziamento:
Soppressione del posto di lavoro specifico
Sostituzione di persona dotata di competenza A con persona dotata di competenza B
Necessità di trasferimento, per il quale la persona interessata non è disponibile
Necessità di spostamento dell’orario giornaliero di lavoro, per il quale la persona non
è disponibile
Inaffidabilità della persona, in relazione a eventi esterni rispetto al rapporto di lavoro
ma rilevanti per il suo svolgimento
Lo scarso rendimento, quando non sia effetto di disabilità
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Il licenziamento per superamento del periodo di comporto
Durante il periodo di comporto il licenziamento (secondo dottrina e giurisprudenza
prevalenti) non è nullo, ma soltanto temporaneamente inefficace:
se la persona interessata resta assente fino alla scadenza, a quel momento il
licenziamento produce il suo effetto, senza indennizzo
se essa si ripresenta al lavoro prima della scadenza, il licenziamento va considerato
viziato da insussistenza del motivo (oggettivo)
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Questioni che restano aperte su prova e limiti età
Il «mancato superamento della prova», quando il periodo di prova sia già scaduto o il
patto di prova sia invalido, e il difetto di req. anagrafici/contributivi nel licenziamento per
limiti di età secondo il nuovo principio generale devono, secondo logica, essere trattati
come insufficienza/insussistenza del g.m.o.
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Art. 2 – Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale
Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché
discriminatorio ovvero riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti
dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo
formalmente addotto.
A seguito dell’ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il
lavoratore non abbia ripreso servizio entro 30 giorni dall’invito del datore di lavoro, salvo
il caso in cui abbia richiesto l’indennità di cui al 3° comma del presente articolo.
Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace
perché intimato in forma orale.
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Art. 2 – Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale
La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il
giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità
fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli art. 4, comma 4, e 10, comma 3,
della L. n. 68 del 12 marzo 1999.
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La reintegrazione a seguito di licenziamento nullo
Resta invariata la regola vigente, che commina la reintegrazione per tutti i casi di nullità
del licenziamento:
discriminazione o rappresaglia
matrimonio della lavoratrice (dalle pubblicazioni, a un anno dal matrimonio)
maternità (dal concepimento, a un anno dalla nascita)
altro motivo illecito determinante resta anche la clausola di opting out per il lavoratore
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Le discriminazioni vietate
Opinioni politiche o religiose
Orientamento sessuale
Attività sindacale
Genere, razza, nazionalità, etnia, lingua, provenienza reg.
Disabilità
Età
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Art. 4 – Vizi formali e procedurali
Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di
motivazione di cui all’art. 2, comma 2, della L. n. 604/1966 o della procedura di cui
all’art. 7 della L. n. 300/1970.
Il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il
datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione
previdenziale di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto
per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a
dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti
la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle tutele di cui agli art. 2 e 3 del
presente decreto.
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Sanzione leggera per il licenziamento affetto da irregolarità procedurale
Nel caso di omissione della motivazione, oppure di licenziamento disciplinare con
irregolarità del relativo procedimento, incluso il difetto di immediatezza, indennizzo
di 1 mensilità per anno di anzianità, min. 2 e max. 12
a meno che il giudice ritenga che ci siano i presupposti (discriminazione oppure
difetto del giustificato motivo) per applicare una sanzione più grave
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Revoca del licenziamento
Art. 5 entro 15 giorni dall’impugnazione, il datore di lavoro può revocare il licenziamento
pagando le retribuzioni maturate medio tempore, senza incorrere in ulteriori costi (la
disposizione è identica a quella già in vigore).
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Art. 10 – Licenziamento collettivo
In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli art. 4 e 24 della L. n. 223 del 23 luglio
1991, intimato senza l’osservanza della forma scritta, si applica il regime
sanzionatorio di cui all’art. 2 del presente decreto [reintegrazione].
In caso di violazione delle procedure richiamate all’art. 4, comma 12, o dei criteri di
scelta di cui all’art. 5, comma 1, della L. n. 233 dell’anno 1991, si applica il regime di cui
all’art. 3, comma 1 (indennizzo, come per licenziamento per giustificato motivo
oggettivo).
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Il licenziamento collettivo
Viene correttamente inquadrato come «licenziamento economico», per il quale la leggedelega esclude la reintegrazione.
La disciplina sostanziale per ora rimane la stessa per vecchi e nuovi rapporti, ma i nuovi
assunti non vengono reintegrati in caso di violazione.
Effetto: transitoria intensificazione del last in first out (ma è più apparente che reale).
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NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE: NASPI
L’art. 1, commi 1 e 2 della L. n. 183/2014, c.d. “Jobs Act” ha delegato il Governo al
riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali e ASpI.
Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 20 febbraio 2015, ha approvato definitivamente il
D.Lgs. che disciplina la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego
(NASpI) che persegue la finalità di:
omogeneizzare la disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi (ASpI
e Mini-ASpI)
rapportare la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore
introdurre dei massimali di contribuzione figurativa
La nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), in sostituzione
delle prestazioni di ASpI e Mini-ASpI, avrà come riferimento gli eventi di
disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.
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L’indennità NASpI fornisce, quindi, una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con
rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente il posto di
lavoro a decorrere dal 1° maggio 2015, con esclusione:
dei dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni
degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato (per i quali continuano a
trovare applicazione le disposizioni sulla disoccupazione agricola)
Per i soci lavoratori delle cooperative DPR n. 602/1970 e per il personale artistico
con rapporto di lavoro subordinato, ai quali l’assicurazione contro la disoccupazione è
stata estesa dal 1° gennaio 2013 e per i quali è in corso un versamento contributivo
ridotto, a decorrere dal 1° maggio 2015 la misura della NASpI è allineata a quella della
generalità dei lavoratori.
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Requisiti:
Il primo requisito richiesto al lavoratore per accedere all’indennità NASpI è lo stato di
disoccupazione di cui all’art. 1, comma 2, lett. c del D.Lgs. n. 181/2000, stato che deve
essere mantenuto per tutto il periodo di godimento dell’indennità.
I nuovi requisiti di accesso all’indennità prevedono che il lavoratore possa far valere:
nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di
contribuzione
30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi
che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione
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Ai fini dell’accesso all’indennità lo stato di disoccupazione deve essere involontario, non
ne hanno diritto, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito:
di dimissioni o di risoluzione consensuale. Tuttavia, l’indennità NASpI (come accade
per l’ASpI), viene concessa in caso di:
dimissioni per giusta causa
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della
procedura di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966, come modificato dal comma 40
dell’art. 1 della L. n. 92/2012
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Misura
La base di calcolo è determinata dalla retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni,
rispetto all’ASpI il periodo passa dunque da 2 a 4 anni.
L’importo della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile nel caso in cui
la retribuzione mensile di riferimento sia pari o inferiore, per l’anno 2015, a € 1.195,00.
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Qualora la retribuzione media di riferimento sia superiore all’importo di € 1.195,00
mensili, la misura dell’indennità NASpI è pari al 75% del predetto importo incrementato di
una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e l’importo di €
1.195,00.
L’indennità mensile non può comunque superare, nel 2015, l’importo massimo
mensile di € 1.300,00.
Sull’indennità non si applica la riduzione pari alla contribuzione a percentuale prevista
per il lavoratore apprendista (5,84%), la stessa però, si riduce del 3% ogni mese a
decorrere dal primo giorno del 4° mese di fruizione.
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Durata ed inizio
La durata del trattamento non è più stabilita in misura fissa in base all’età anagrafica del
lavoratore ma è proporzionata all’anzianità contributiva dello stesso.
La NASpI è infatti corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà
delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.
Tuttavia, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la durata di
fruizione della prestazione è limitata a un massimo di 78 settimane.
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Ne consegue che fino al 31 dicembre 2016 la durata massima è di 24 mesi che scende
a 18 mesi (78 settimane) per gli eventi di disoccupazione che insorgono dal 1° gennaio
2017.
Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già
dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
Per quanto riguarda la decorrenza della NASpI essa avrà inizio dall‘ 8° giorno successivo
a quello della cessazione di lavoro, se la domanda viene presentata entro lo stesso
termine oppure dal giorno successivo alla presentazione della domanda nel caso in cui
sia presentata successivamente all’ 8° giorno.
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La domanda di NASpI dovrà sempre essere presentata telematicamente all’INPS ed
entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro.
L’erogazione della NASpI è condizionata, a pena di decadenza dalla prestazione, oltre
che alla permanenza dello stato di disoccupazione, alla regolare partecipazione alle
iniziative
di
attivazione
lavorativa
nonché
ai
percorsi
di
riqualificazione
professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. G del
D.Lgs. n. 181/2000.
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Richiesta di anticipazione dell’indennità
Il lavoratore disoccupato che percepisce l’indennità NASpI può richiedere la liquidazione
anticipata in una unica soluzione per:
avviare un’attività di lavoro autonomo
avviare un’attività in forma di impresa individuale
sottoscrivere una quota del capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto
mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio
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Compatibilità con il Lavoro Subordinato
Nel caso in cui il percettore instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito
annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione (€ 8.000,00 se
subordinato o parasubordinato e € 4.800,00 se autonomo) decade dalla prestazione, a
meno che la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi.
In tal caso la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro (fino a
un massimo di 6 mesi).
La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile sia ai fini del calcolo
dei requisiti che della durata in caso di erogazione di una nuova prestazione NASpI.
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Nel caso in cui il reddito annuale sia inferiore ai predetti limiti il lavoratore (dipendente)
conserva il diritto a percepire la NASpI, tuttavia ridotta di un rapporto pari all’ 80% del
reddito previsto, a condizione che:
comunichi all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto
il datore di lavoro (o utilizzatore in caso di contratto di somministrazione) sia diverso
dal datore di lavoro o dall’utilizzatore, per i quali il lavoratore prestava la sua attività
quando è cessato il rapporto di lavoro che ha generato il diritto alla NASpI (non
devono sussistere nemmeno rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti).
La contribuzione versata è utile sia ai fini del calcolo dei requisiti che della durata in caso
di erogazione di una nuova prestazione NASpI.
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Rapporti part-time
Il diritto a percepire il trattamento di NASpI, ancorché ridotto, sussiste (in presenza di tutti
gli altri requisiti richiesti) anche nel caso in cui il lavoratore sia titolare di due o più
rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale:
il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di
disoccupazione e che
cessi da uno dei predetti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta
causa, o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della
procedura di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966.
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Il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS, entro 30 giorni dalla domanda di
prestazione, il reddito annuo previsto.
La contribuzione relativa all'assicurazione generale IVS versata in relazione all'attività di
lavoro subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla
gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.
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COMPATIBILITÀ CON IL LAVORO AUTONOMO
Il lavoratore beneficiario dell’indennità NASpI che intraprenda un’attività lavorativa
autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai
fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l’INPS entro un
mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne.
In tal caso il soggetto mantiene il diritto al trattamento NASpI, ma la relativa indennità è
ridotta di un importo pari:
all’ 80% del reddito previsto
rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in
cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno
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La riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione
dei redditi
Nel caso in cui il lavoratore fosse esentato dall’obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi lo stesso è tenuto a presentare all’INPS un’apposita
autodichiarazione (entro il 31 marzo dell’anno successivo), concernente il reddito
ricavato dall’attività lavorativa autonoma o d’impresa. In mancanza, il lavoratore è
tenuto a restituire l’indennità NASpI percepita dall’inizio dell’attività
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Decadenza
Il beneficiario decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:
perdita dello stato di disoccupazione
inizio di un’attività lavorativa subordinata o in forma autonoma o d’impresa senza
provvedere alla relativa comunicazione
raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato
acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore
non opti per l’indennità NASpI
La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l’evento che la determina, con
obbligo di restituzione dell’indennità che eventualmente si sia continuata a percepire.
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Assegno di Disoccupazione – ASDI
In attuazione della delega contenuta nella L. n. 183 del 10 dicembre 2014 (c.d. “Jobs
Act”), il Governo ha approvato in via definitiva lo schema di Decreto Legislativo che
riordina la normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione
involontaria.
Tra le misure di tutela di sostegno al reddito, è prevista l’introduzione, in via sperimentale
a partire dal 1° maggio 2015, dell’assegno di disoccupazione (ASDI), a favore dei
lavoratori che abbiano già fruito della NASpI, ancora privi di occupazione ed in
condizione economica di bisogno.
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Secondo l’art. 16
con decorrenza 1° maggio 2015, è prevista l’istituzione, in via
sperimentale per l’anno 2015, dell’assegno di disoccupazione (ASDI), destinato a
garantire ai lavoratori un’ulteriore tutela di sostegno al reddito.
L’assegno di disoccupazione è riconosciuto ai lavoratori destinatari della NASpI, una
volta che gli stessi abbiano fruito della stessa per l’intera sua durata entro il 31
dicembre 2015 e senza avere ancora trovato occupazione e versando in una
condizione economica di necessità.
La situazione economica di bisogno del nucleo familiare, considerata in applicazione
dell’ISEE, verrà definita dal successivo decreto ministeriale, e non si dovrà computare
l’ammontare dei trattamenti NASpI percepiti dal richiedente la prestazione.
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Nel primo anno di applicazione di tale misura (nei limiti delle risorse stanziate),
nell’ambito dei beneficiari è stabilita:
una preferenza per i lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni
prossimi al pensionamento
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L’erogazione mensile dell’ASDI è ammessa:
per una durata massima di 6 mesi
nella misura del 75% dell’ultima indennità percepita ai fini della NASpI e, comunque,
in misura non superiore all’entità dell’assegno sociale, di cui all’art. 3, comma 6 della
L. n. 335/1995
Viene stabilito un incremento di tale importo in base ad eventuali carichi familiari, per
l’ammontare e secondo le modalità individuate dal suddetto Decreto Ministeriale, al
quale è demandata anche l’individuazione dell’ammontare massimo complessivo della
prestazione.
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Per incentivare la ricerca attiva del lavoro, sussiste la possibilità di cumulo parziale dei
redditi derivanti da nuova occupazione nel periodo di fruizione dell’ASDI, nei limiti e
secondo i criteri definiti dallo stesso Decreto.
Quale condizione all’erogazione dell’assegno di disoccupazione (mediante l’utilizzo di
uno strumento di pagamento elettronico, nelle modalità individuate dall’apposito
Decreto):
è prevista l’adesione da parte del destinatario ad un progetto personalizzato
predisposto dai competenti servizi per l’impiego, che comporta specifici impegni
riguardanti la ricerca attiva di lavoro, la disponibilità alla partecipazione ad iniziative di
orientamento e formazione, in ultimo l’accettazione di adeguate proposte di lavoro
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La mancata partecipazione alle iniziative di attivazione proposte, considerata
obbligatoria, comporta la perdita del beneficio.
Al Decreto Ministeriale compete la definizione delle caratteristiche del progetto
personalizzato, nonché del relativo sistema degli obblighi e delle sanzioni.
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DISOCCUPPAZIONE PER I CO.CO.CO E CO.CO.PRO
In data 20 febbraio 2015, il Consiglio dei Ministri ha approvato la versione definitiva del
Decreto Legislativo attuativo della delega contenuta nell’art. 1, comma 2 della L. n.
183/2014 in tema di riordino degli ammortizzatori sociali nell’ipotesi di disoccupazione
involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati.
Tale decreto disciplina oltre alla NASpi e ASDI anche:
l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa (DIS‐COLL)
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INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE PER I CO.CO.CO. E CO.CO.PRO.
(DIS‐COLL)
L’indennità di disoccupazione denominata DIS‐COLL è operativa,
in via sperimentale per il 2015
in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2015 al 31
dicembre 2015
Soggetti interessati e requisiti
La DIS‐COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto (esclusi
gli amministratori e i sindaci):
iscritti in via esclusiva alla Gestione separata
non pensionati e privi di partita IVA
che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione
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Per avere diritto alla DIS‐COLL i suddetti soggetti devono, congiuntamente:
essere in stato di disoccupazione (ex art. 1, comma 2, lettera c), D.Lgs. n.
181/2000) al momento della domanda di prestazione
far valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio 2014
(anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro) al giorno di
disoccupazione
far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro
un mese di contribuzione oppure
un rapporto di collaborazione (co.co.co/co.co.pro) di almeno un mese e che abbia
dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di
un mese di contribuzione (circa € 650,00, se si considera che nel 2015 il minimale per
l’accredito contributivo è pari a € 15.548,00 annui)
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Misura
Per quantificare l’indennità di disoccupazione mensile (DIS‐COLL) è necessario
effettuare, innanzitutto, il rapporto tra:
il reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi
effettuati, in relazione ai rapporti di collaborazione in oggetto, riferito all’anno in cui si
è verificata la cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente
il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi
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La misura di tale indennità, rapportata al reddito medio mensile è pari:
al 75% dello stesso reddito, se il reddito medio mensile è pari o inferiore, nel 2015, a
€ 1.195,00 mensili (annualmente rivalutati)
al 75% del predetto importo, incrementata di una somma pari al 25% della differenza
tra il reddito medio mensile e € 1.195,00, se il reddito medio mensile è superiore a €
1.195,00
In ogni caso, l’indennità mensile non può superare l’importo massimo di € 1.300,00 nel
2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati intercorsa nell’anno precedente.
L’importo dell’indennità, inoltre, sarà progressivamente ridotto del 3% a partire dal primo
giorno del quarto mese di fruizione.
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Durata
La DIS‐COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di
contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio 2014 al giorno di cessazione
del lavoro.
A tal fine, non vanno computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad
erogazione della prestazione.
La DIS‐COLL non può in ogni caso superare la durata massima di 6 mesi.
Per i periodi di utilizzo della DIS‐COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.
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Presentazione dell’istanza
La richiesta di DIS‐COLL deve essere presentata all’INPS in via telematica, entro 68
giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
L’indennità spetta a partire dall’ 8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di
lavoro o, se la domanda viene presentata dopo la cessazione, dal giorno successivo alla
data di presentazione dell’istanza.
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L’erogazione della DIS‐COLL è condizionata:
alla permanenza dello stato di disoccupazione, nonché
alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di
riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti
In caso di nuova occupazione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato di
durata:
superiore a 5 giorni, il lavoratore decade dal diritto alla DIS‐COLL
non superiore a 5 giorni, la DIS‐COLL è sospesa d’ufficio, sulla base delle
comunicazioni obbligatorie (sistema CO); al termine del periodo di sospensione
l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa
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Il beneficiario di DIS‐COLL che intraprende un’attività lavorativa autonoma o di
impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della
conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l’INPS entro un mese
dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne, pena la
decadenza
dal
diritto
all’indennità
dalla
data
di
inizio
dell’attività
di
lavoro
autonomo/impresa individuale.
La DIS‐COLL è ridotta di un importo pari all’ 80% del reddito previsto, rapportato al
periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività di lavoro autonomo/impresa
individuale e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se
antecedente, la fine dell’anno.
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Tale riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione
dei redditi.
Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto
a presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato
dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno
successivo.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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• Per quesiti relativi al servizio Paghe on-line: [email protected]
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