LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE G

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - T
Oggetto
Composta dagli Ill.mi Sigg.ti Magistrati:
Doti MARCELLO IACOBELLIS
- Presidente -
Dott. ANTONINO DI BLASI
- Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO
- Consigliere -
IVA
A.CCERTAMENTO
1
UcL 21/11/2014 -CC
G.OU—
Dott. ANTONELLO COSENTINO
- Consigliere -
Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI
- Rel. Consigliere -
R.G.N. 22179/2013
ReP.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 22179-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRA IE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso FAVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
ricorronto contro
BIRAGHI ROBERTO;
- intimato
-
A
avverso la decisione n. 3338/1/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA CENTRALE di MILANO, depositata il 25/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
9101
2-14
G
In fatto e in diritto
L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a un unico
motivo, contro la sentenza resa dalla CTC Lombardia n.3338/2012/10,
depositata il 25.6.2012. Detta Commissione centrale ha confermato la sentenza
resa dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano con la quale, in
accoglimento dell'appello proposto da Biraghi Roberto, erano stati annullati gli
accertamenti IVA per gli anni dal 1981 e al 1983.
Secondo la Commissione centrale gli elementi esposti dall'Agenzia
confermavano l'esistenza di un fatto associativo nel quale erano state coinvolte
diverse persone, senza che fossero stati ben individuati i ruoli e i compiti dei
partecipanti in ordine alle attività gestionali e alla partecipazione agli utili che
assumevano rilievo nel caso di specie. Aggiungono i giudici della Commissione
che non era comprensibile la ragione per cui l'atto impositivo avesse riguardato
soltanto l'attuale contribuente e non anche le altre persone coinvolte.
L'Agenzia delle entrate prospetta la violazione dell'ar135 dPR n.636/72,
deducendo che la CTC aveva violato il principio che impone al giudice
tributario che annulla l'atto per vizi formali di identificare i presupposti
impositivi e di decidere nel merito la pretesa tributaria utilizzando gli elementi
documentali in suo possesso o eventualmente acquisendone aliunde ulteriori.
Secondo l'Agenzia, la CTC "avendo valutato positivamente la fondatezza
quanto all'an, delle riprese a tassazione in contestazione..." non poteva
annullare integralmente gli atti impositivi, dovendo semmai eventualmente
ridurre l'originaria pretesa nella misura accertata.
La parte contribuente non ha depositato difese. La parte ricorrente ha depositato
memoria.
Il motivo è fondato.
La CTC, pur riconoscendo l'esistenza di un fatto associativo correlato alla
creazione di operazioni inesistenti, ha fatto scaturire l'annullamento della
pretesa nei confronti del contribuente dalla circostanza che l'atto impositivo era
stato emesso nei confronti del detto soggetto e non anche indirizzato alle altre
persone coinvolte, omettendo di compiere le attività di verifica della pretesa
fiscale nei confornti del soggetto che aveva proposto il ricorso contro
l'accertamento dell'Ufficio. Così facendo la sentenza impugnata ha disatteso il
principio, espresso da questa Corte, secondo il quale l'impugnazione davanti al
giudice tributario attribuisce a quesfultimo la cognizione non solo dell'atto,
come nelle ipotesi di "impugnazione-annullamento", orientate unicamente
all'eliminazione dell'atto, ma anche del rapporto tributario, trattandosi di una cd.
"impugnazione-merito", perché diretta alla pronuncia di una decisione di merito
sostitutiva (nella specie) dell'accertamento dell'amministrazione finanziaria,
implicante per esso giudice di quantificare la pretesa tributaria entro i limiti
posti dalle domande di parte; ne consegue che il giudice che ritenga invalido
l'avviso di accertamento non per motivi formali, ma di carattere sostanziale, non
deve limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la
pretesa tributaria, e, operando una motivata valutazione sostitutiva,
eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande
di parte-cfr. Cass.n.3309/2004,Cass. n.28770/2005, Cass.n.614/2006-.
Sulla base di tali elementi, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio
alla CTR della Lombardia per nuovo esame.
P.Q.M.
Ric. 2013 n. 22179 sez. MT
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ud. 21-11-2014
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la
liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla CTR della Lom e: dia.
Così deciso il 21_11.2014 nella camera di consiglio della ses sezione
civile in Roma.
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Ric. 2013 n. 22179 sez. MT - ud. 21-11-2014
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