AXA MPS Assicurazioni Vita - AXA-MPS

AXA MPS DOUBLE PROTECTION
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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
AXA MPS DOUBLE PROTECTION
COD. TARIFFA PT10
SCHEDA SINTETICA
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. “Essa mira a dare al contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali
rischi presenti nel contratto.”
1. INFORMAZIONI GENERALI
1.a) Impresa di assicurazione
AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., Compagnia di assicurazione del Gruppo AXA.
1.b) Denominazione del contratto
Axa MPS Double Protection - Codice Tariffa PT10.
1.c) Tipologia del contratto
Axa MPS Double Protection è un contratto di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili. Le
prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e sono
determinate annualmente in base al rendimento di una Gestione separata di attivi denominata
MPV12.
1.d) Durata
Il contratto ha una durata di 10 anni, ma il Contraente può esercitare il diritto di riscatto, trascorso
un anno dalla conclusione del contratto.
Nel caso in cui il Contraente non richieda la prestazione alla scadenza contrattuale indicata in poliz-
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za, il contratto si intende tacitamente prorogato anno per anno fino alla richiesta di liquidazione.
1.e) Pagamento dei premi
Il contratto prevede il versamento di un premio unico (premio iniziale) di importo minimo pari a euro
5.000 e versamenti di carattere straordinario, di importo minimo pari ad euro 500, in qualsiasi
momento della durata contrattuale.
Nel caso in cui sia prescelta in abbinamento la “garanzia aggiuntiva in caso di morte per infortunio
o incidente stradale” di cui al punto 3.3 della Nota Informativa, è prevista la corresponsione di un
premio unico da versare in aggiunta al premio iniziale versato alla sottoscrizione del contratto come
descritto al punto 4 della Nota Informativa.
2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Axa MPS Double Protection è un contratto di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili che,
mediante il versamento di un premio unico e degli eventuali premi aggiuntivi, consente a ciascuna
ricorrenza annuale di polizza, in vita l’Assicurato, la liquidazione periodica delle rivalutazioni maturate nell’annualità di riferimento.
Il Contraente ha la facoltà di optare, in fase di sottoscrizione del contratto e entro 60 giorni da ciascuna ricorrenza annuale, per la capitalizzazione delle rivalutazioni annualmente maturate.
Si precisa che una parte dei premi versati viene utilizzata dalla Compagnia per far fronte ai costi del
contratto e non concorre alla formazione delle prestazioni assicurate.
Il premio versato per la garanzia aggiuntiva infortuni o incidente stradale non concorre alla formazione della prestazione assicurativa principale.
Per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili si rinvia al Progetto esemplificativo
dello sviluppo delle prestazioni e dei valori di riscatto contenuto nella sezione F della Nota informativa.
La Compagnia è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso.
3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazione in caso di vita:
Pagamento di somme In caso di vita dell’Assicurato alle ricorrenze annuali del contratto, compresa
periodiche
la scadenza, il pagamento al Contraente di somme periodiche corrispondenti
alle rivalutazioni operate.
In caso di proroga tacita del contratto, le somme periodiche saranno corrisposte fino alla richiesta di liquidazione.
Capitale
In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento, ai
beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo pari ai premi versati, al netto di eventuali riscatti parziali e dei costi del contratto.
In caso di proroga tacita del contratto, il capitale sarà corrisposto alla richiesta
di liquidazione.
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b) Prestazione in caso di decesso:
Capitale
in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento ai beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale, rivalutato alla data del decesso.
c) Prestazioni aggiuntive:
Capitale aggiuntivo
in caso di morte
da infortunio o
incidente stradale
in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale
indicata in polizza, dovuto a infortunio o incidente stradale, il pagamento ai
beneficiari designati dal Contraente di un capitale aggiuntivo come descritto
al punto 3.3 della Nota Informativa.
d) Opzioni contrattuali in corso di contratto:
Capitalizzazione delle in caso di esercizio dell’opzione, le rivalutazioni annuali non vengono
rivalutazioni annuali liquidate annualmente ma concorrono alla rivalutazione del capitale liquidato
in caso di vita dell’Assicurato, in caso di decesso o in caso di riscatto.
In caso di proroga tacita del contratto, il capitale continuerà a rivalutarsi fino
alla richiesta di liquidazione.
e) Opzioni contrattuali alla scadenza contrattuale indicata in polizza:
Rendita vitalizia
la conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino a
che l’Assicurato sia in vita.
Rendita vitalizia
reversibile
la conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino al
decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale, a
favore di una persona designata dal Contraente fino a che questa sia in vita.
Rendita certa
e poi vitalizia
la conversione del capitale a scadenza in una rendita certa per i primi 5 o 10
anni e successivamente vitalizia pagabile fino a che l’Assicurato sia in vita.
Riscatti programmati in caso di vita dell’Assicurato a determinate ricorrenze annuali, il pagamento
al Contraente, del capitale assicurato sotto forma di somme periodiche di
ammontare variabile.
Le rivalutazioni di cui sopra sono determinate in funzione del rendimento finanziario conseguito dalla
gestione separata "MPV12". È riconosciuto comunque un tasso minimo di interesse annuo pari
all'1,50% per i primi 5 anni di durata contrattuale. Successivamente a tale termine, la Compagnia si
riserva di modificare, nei limiti della normativa vigente, il tasso annuo minimo garantito da applicare
nelle annualità successive. In tal caso provvederà a darne preventiva comunicazione al Contraente.
Le rivalutazioni operate, sia sulla base del rendimento minimo garantito che in funzione del maggior
rendimento riconosciuto, sono definitivamente liquidate al Contraente. Nel caso di esercizio dell’opzione “capitalizzazione delle rivalutazioni annuali”, queste si consolidano annualmente e sono definitivamente acquisite dal contratto.
La polizza può essere riscattata totalmente trascorso un anno dalla conclusione del contratto.
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Si segnala che nel caso di riscatto esercitato nel corso del secondo anno di durata contrattuale, il recupero dei premi versati potrebbe non verificarsi.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 12,
13, 14 e 17 delle condizioni di assicurazione.
4. COSTI
La Compagnia, al fine di svolgere l’attività di collocamento, di gestione dei contratti e di incasso dei
premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito
riportato, secondo criteri stabiliti dall’ISVAP, l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”.
Il “Costo percentuale medio annuo” indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il
potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un’analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.
A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 10 anni il “Costo percentuale medio annuo”
del 5° anno è pari all’1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di
riscatto al 5° anno, riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell’1% per ogni anno di
durata del rapporto assicurativo. Il “Costo percentuale medio annuo” del 10° anno indica di quanto
si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento
del contratto fino a scadenza.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e
durate ed impiegando un’ipotesi di rendimento della gestione separata che è soggetta a discostarsi
dai dati reali.
Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento
degli attivi stabilito dall’ISVAP nella misura del 4,00% annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale.
Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”
Gestione separata “MPV12”
In caso di liquidazione delle rivalutazioni annuali.
Premio unico: € 5.000
Età: qualunque
Durata: 10 anni
Durata
dell’operazione
assicurativa
5
10
Costo
percentuale
medio annuo
2,04%
1,80%
Premio unico: € 15.000
Età: qualunque
Durata: 10 anni
Durata
dell’operazione
assicurativa
5
10
Costo
percentuale
medio annuo
1,79%
1,66%
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Premio unico: € 30.000
Età: qualunque
Durata: 10 anni
Durata
dell’operazione
assicurativa
5
10
Costo
percentuale
medio annuo
1,72%
1,62%
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In caso di capitalizzazione delle rivalutazioni annuali.
Premio unico: € 5.000
Età: qualunque
Durata: 10 anni
Premio unico: € 15.000
Età: qualunque
Durata: 10 anni
Durata
dell’operazione
assicurativa
5
10
Durata
dell’operazione
assicurativa
5
10
Costo
percentuale
medio annuo
1,91%
1,68%
Premio unico: € 30.000
Età: qualunque
Durata: 10 anni
Costo
percentuale
medio annuo
1,74%
1,61%
Durata
dell’operazione
assicurativa
5
10
Costo
percentuale
medio annuo
1,70%
1,59%
Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale
può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.
5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata “MPV12”
negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il
dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con
l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Anno
Rendimento realizzato
dalla gestione separata (*)
Rendimento minimo
riconosciuto agli assicurati
2005
2006
2007
2008
2009
3,25%
3,63%
4,45%
4,73%
4,12%
1,75%
2,13%
2,95%
3,23%
2,62%
Rendimento medio dei titoli Inflazione
di Stato e delle obbligazioni
3,16%
3,86%
4,41%
4,46%
3,54%
1,70%
2,00%
1,71%
3,23%
0,75%
(*) Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Il contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa.
AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Scheda sintetica.
Roma, marzo 2010
Il rappresentante legale
L’Amministratore Delegato
Frederic de Courtois
NI
UFFICIO
ENTRATE
ROMA 1
VITA
S.p.A.
AXA MPS
O
SICURAZ
I
AS
AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.P.A. - SEDE E DIREZIONE GENERALE: VIA ALDO FABRIZI, 9 - 00128 ROMA - ITALIA - TEL.: +39 06 50870.1
FAX: +39 06 50870295 - SITO INTERNET: WWW.AXA-MPSVITA.IT - E-MAIL: [email protected] - CAPITALE SOCIALE € 499.000.000 I.V. - CODICE FISCALE E
NUMERO ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA: 01075910586 - PARTITA IVA: 00959221003 - AUTORIZZATA ALL’ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO DEL 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 N. 208). LA SOCIETÀ È SOGGETTA ALL’ATTIVITÀ DI
DIREZIONE E COORDINAMENTO DI AXA S.A. ED APPARTIENE AL GRUPPO ASSICURATIVO AXA MPS, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI CON IL NUMERO 024.
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NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
La Nota informativa si articola in sei sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) La denominazione sociale della Compagnia è AXA MPS Assicurazioni VITA S.p.A.. Essa è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni ed appartiene al Gruppo AXA;
b) La sede Legale e la Direzione Generale sono in Italia, in Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma;
c) Recapito telefonico: 0039 06 50870601; numero verde: 800231187; sito internet: www.axampsvita.it, e-mail: [email protected];
d) AXA MPS Assicurazioni VITA S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni Vita e
Capitalizzazioni, con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del
24/07/1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 dell’08/08/1974;
e) La società di revisione è Mazars & Guérard S.p.A., Corso di P.ta Vigentina, 35 - 20122 Milano.
2. Conflitto di interessi
La Compagnia appartiene al Gruppo Assicurativo Axa Mps ed è detenuta per il 50% da AXA Mediterranean
Holding S.A., società del Gruppo AXA e per il 50% da MPS Investments S.p.A., società del Gruppo MPS.
In relazione al potenziale conflitto di interessi si segnalano i seguenti rapporti: contratto di delega di
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gestione finanziaria del patrimonio della gestione separata "MPV12" con Axa Investment Managers,
la quale, nelle operazioni di compravendita, potrebbe ricorrere anche alla intermediazione di Società
appartenenti al Gruppo Axa e al Gruppo MPS; contratti di c/c e deposito titoli con Banca Monte dei
Paschi di Siena, con società a questa collegate o consociate. Nel patrimonio della gestione speciale
possono essere presenti titoli obbligazionari e azioni di società appartenenti ai Gruppi Axa e MPS e
quote di OICR gestiti da società appartenenti ai gruppi medesimi.
La Società è dotata di procedure per l’individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. Tali procedure prevedono il coinvolgimento delle funzioni operative e di controllo della Compagnia ed il
monitoraggio periodico da parte del Consiglio di Amministrazione.
La Società garantisce in ogni caso che, pur in presenza di potenziali situazioni di conflitto di interesse, l’operatività sia diretta che delegata viene svolta in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.
Si precisa inoltre che la Società ha in corso accordi che comportano la parziale retrocessione di commissioni gravanti su OICR ed altri investimenti. Nel rendiconto annuale della gestione separata
"MPV12" saranno quantificate le predette retrocessioni ai fini del loro riconoscimento ai Contraenti.
La Società assicura comunque che, indipendentemente dall’esistenza dei suddetti accordi,
l’operatività posta in essere viene svolta in modo da conseguire il miglior risultato possibile per i
Contraenti.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Axa MPS Double Protection ha una durata di 10 anni ma può essere interrotto trascorso un anno dalla
conclusione del contratto. Nel caso in cui il Contraente non richieda la prestazione alla scadenza contrattuale indicata in polizza, il contratto si intende tacitamente prorogato anno per anno fino alla richiesta di liquidazione. In tal caso la scadenza contrattuale è rinviata automaticamente di anno in anno.
3.1. Prestazione in caso di vita
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato, a ciascuna ricorrenza annuale di polizza e alla scadenza
contrattuale e salvo esercizio dell’opzione di cui al punto 6.1.1., è prevista la liquidazione al
Contraente di un importo pari al prodotto dei premi versati, al netto dell’eventuale premio aggiuntivo di cui al punto 4, dei costi indicati al punto 8.1.1. e degli eventuali riscatti parziali, per il tasso
annuo di rivalutazione riconosciuto al contratto ai sensi del punto 5.
In caso di proroga tacita del contratto, la somme periodiche di cui sopra saranno corrisposte fino alla
richiesta di liquidazione.
Si rinvia al punto 8.1.3. per la descrizione dei costi trattenuti sulla liquidazione delle somme periodiche.
Alla scadenza del contratto, vivente l’Assicurato sarà inoltre pagato un importo pari ai premi versati, al netto dell’eventuale premio aggiuntivo di cui al punto 4, dei costi di cui al punto 8.1.1, e degli
eventuali riscatti parziali (di seguito capitale assicurato).
In caso di proroga tacita del contratto, il capitale assicurato sarà corrisposto alla richiesta di liquidazione.
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Il Contraente ha la facoltà di optare, in fase di sottoscrizione del contratto e a ciascuna ricorrenza
annuale, per la capitalizzazione delle rivalutazioni annualmente maturate.
In tale ipotesi e fino a eventuale revoca dell’opzione, il capitale assicurato è rivalutato annualmente,
secondo le modalità di cui al punto 5. Le rivalutazioni non liquidate incrementano il capitale assicurato.
In caso di proroga tacita del contratto, il capitale assicurato continuerà a rivalutarsi secondo le modalità di cui al punto 5 fino alla richiesta di liquidazione.
I premi versati, al netto dell’eventuale premio aggiuntivo di cui al punto 4 e dei costi di cui al punto
8.1.1 (di seguito premi netti), confluiscono in una gestione interna di attivi, separata dalle altre attività della Compagnia, denominata “MPV12” e sono annualmente rivalutati in funzione del rendimento finanziario conseguito dalla gestione stessa.
La Compagnia riconosce comunque un rendimento minimo annuo garantito del 1,50% per i primi 5
anni di durata contrattuale.Successivamente a tale termine, la Compagnia si riserva di modificare, nei
limiti della normativa vigente, il tasso annuo minimo garantito da applicare nelle annualità successive.
In tal caso provvederà a darne preventiva comunicazione al Contraente, con le modalità di cui al successivo punto 21.
Le rivalutazioni operate, sia sulla base del rendimento minimo garantito, che in funzione del maggior
rendimento riconosciuto, sono liquidate al Contraente. Nel caso di esercizio dell’opzione “capitalizzazione delle rivalutazioni annuali”, queste si consolidano annualmente e sono acquisite dal contratto.
3.2. Prestazione in caso di morte
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale è previsto il pagamento ai beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un capitale caso morte pari al capitale assicurato maggiorato degli interessi maturati tra l’ultimo anniversario di polizza precedente il decesso
dell’Assicurato e la data del decesso stesso, secondo le modalità di cui al punto 5.
Qualora il Contraente abbia optato per la “capitalizzazione delle rivalutazioni annuali”, le somme
periodiche non liquidate concorrono alla rivalutazione del capitale assicurato liquidato in caso di
decesso, secondo le modalità di cui al punto 5.
I premi netti, confluiscono in una gestione interna di attivi, separata dalle altre attività della
Compagnia, denominata “MPV12” e sono annualmente rivalutati in funzione del rendimento finanziario conseguito dalla gestione stessa.
La Compagnia riconosce comunque un rendimento minimo annuo garantito del 1,50% per i primi 5
anni di durata contrattuale. Successivamente a tale termine, la Compagnia si riserva di modificare, nei
limiti della normativa vigente, il tasso annuo minimo garantito da applicare nelle annualità successive.
In tal caso provvederà a darne preventiva comunicazione al Contraente, con le modalità di cui al successivo punto 21.
3.3. Prestazione aggiuntiva in caso di morte da infortunio o incidente stradale
Il Contraente ha la facoltà di richiedere, all’atto della sottoscrizione della proposta, un’assicurazione
aggiuntiva in caso di morte da infortuni o incidente stradale, come definiti all’Art.18 delle
Condizioni di Assicurazione, per l’erogazione di un capitale aggiuntivo a quello previsto dal precedente punto 3.2 e come di seguito descritto:
- in caso di decesso dell’Assicurato a seguito di infortunio, sarà liquidato ai beneficiari designati un
importo pari al premio unico versato all’atto della sottoscrizione del contratto (di seguito capitale
aggiuntivo). Detto importo non potrà essere superiore ad euro 100.000.
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- in caso di decesso dell’Assicurato causato da infortunio conseguente a incidente stradale, sarà liquidato ai beneficiari designati un importo pari al doppio del capitale aggiuntivo. Detto importo non
potrà essere superiore ad euro 200.000.
In caso di proroga tacita del contratto non è prevista l’erogazione di alcuna prestazione aggiuntiva.
4. Premi
Axa MPS Double Protection prevede il versamento di un premio unico (premio iniziale) di importo
minimo pari ad euro 5.000 e multipli di euro 500. In qualsiasi momento, il Contraente può effettuare il versamento di premi di carattere straordinario, di importo minimo pari a euro 500.
In caso di richiesta di esercizio o revoca dell’opzione ”capitalizzazione delle rivalutazioni annuali“,
non sarà consentito effettuare versamenti aggiuntivi nei 60 giorni precedenti la ricorrenza annuale
successiva alla richiesta stessa.
Nel caso in cui il Contraente richieda la garanzia aggiuntiva in caso di morte per infortunio o incidente stradale di cui al precedente punto 3.3, la stessa è prestata dietro corresponsione di un premio
unico da versare alla sottoscrizione del contratto, in aggiunta al premio iniziale. Tale premio aggiuntivo è pari all’1,50% del premio iniziale, comprensivo delle imposte previste dalla normativa in vigore, e non potrà essere superiore ad euro 1.500 (corrispondente ad un capitale aggiuntivo di
€100.000).
Il pagamento dei premi può avvenire mediante:
• addebito sul c/c bancario, previa autorizzazione;
• bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Compagnia presso la Banca Monte dei Paschi di
Siena, Filiale di Roma Ag. 45.
In caso di estinzione da parte del Contraente del conto corrente bancario nel corso della durata contrattuale, è possibile effettuare il versamento degli eventuali premi aggiuntivi tramite bonifico bancario da effettuare sul conto corrente intestato alla Compagnia, ovvero comunicando alla Compagnia
gli estremi del nuovo c/c bancario sul quale effettuare l’addebito, sempre previa autorizzazione.
5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
Il capitale assicurato è rivalutato annualmente in funzione del rendimento finanziario conseguito dalla
Gestione separata “MPV12” e dichiarato dalla Compagnia entro 60 giorni dalla data di ricorrenza
annuale (per i dettagli sulle caratteristiche di gestione si rinvia alla Sezione C. del presente Fascicolo).
Il tasso annuo di rivalutazione riconosciuto dalla Compagnia è ottenuto sottraendo, dal rendimento
finanziario realizzato dalla gestione separata “MPV12” il secondo mese antecedente l’anniversario
di polizza, una commissione variabile come definita al successivo punto 8.2.
In caso di decesso o di riscatto, il rendimento finanziario da utilizzare per il calcolo del tasso annuo
di rivalutazione da riconoscere, è quello realizzato dalla gestione separata "MPV12" il secondo mese
antecedente rispettivamente la data del decesso e la data di richiesta del riscatto,
Il tasso annuo di rivalutazione non potrà, comunque, mai essere inferiore al tasso annuo minimo di
rivalutazione garantito dalla Compagnia di cui al precedente punto 3.
Le rivalutazioni operate, sia sulla base del rendimento minimo garantito, che in funzione del maggior rendimento riconosciuto, sono liquidate al Contraente a ciascuna ricorrenza annuale del contrat-
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to. Nel caso di esercizio dell’opzione “capitalizzazione delle rivalutazioni annuali”, queste si consolidano annualmente e sono definitivamente acquisite dal contratto, a partire dalla data di ricezione da
parte della Compagnia della richiesta di esercizio dell’opzione, e fino alla ricezione della eventuale
richiesta di revoca. Per maggiori dettagli si rinvia al successivo punto 6.1.1.
Circa gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione F contenente
il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.
La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che
il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
6. Opzioni contrattuali
6.1 Opzioni in corso di contratto
6.1.1 Capitalizzazione delle rivalutazioni annuali
Alla sottoscrizione del contratto, e almeno 60 giorni prima di ciascuna ricorrenza annuale, il
Contraente ha facoltà di esercitare l’opzione “capitalizzazione delle rivalutazioni annuali”. In tal caso
le rivalutazioni periodiche, calcolate secondo le modalità descritte al precedente punto 5, non sono
liquidate alle ricorrenze annuali, ma concorrono alla rivalutazione del capitale assicurato da liquidare in caso di riscatto, alla scadenza ovvero in caso di decesso.
Il Contraente ha facoltà di revocare l’opzione almeno entro 60 giorni prima di ciascuna ricorrenza
annuale, in tal caso le rivalutazioni periodiche saranno liquidate.
6.2 Opzioni a scadenza (esercitabili solo alla scadenza indicata in polizza)
6.2.1 Rendite
Su richiesta del Contraente da esercitare almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, la prestazione in caso di vita potrà essere convertita in una rendita vitalizia - non riscattabile nel corso dell’erogazione della stessa - eventualmente reversibile su una seconda persona, o in alternativa, in una
rendita certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, il cui ammontare dipenderà dal sesso
dell’Assicurato e dall’età raggiunta dallo stesso nel momento in cui si eserciterà l’opzione e sarà
determinato sulla base dei coefficienti per la conversione del capitale in rendita in vigore alla data di
esercizio dell’opzione.
6.2.2 Piano di riscatti programmati
Almeno 30 giorni prima della scadenza, è facoltà del contraente richiedere la liquidazione del capitale assicurato a scadenza, in caso di vita dell’Assicurato, sotto forma di somme periodiche (di seguito riscatti programmati), che andranno a diminuire progressivamente il valore del capitale stesso.
L’opzione è esercitabile a condizione che il capitale assicurato a scadenza non sia inferiore ad
euroo50.000.
La durata del piano è stabilita dal contraente al momento dell’esercizio dell’opzione.
La Compagnia si impegna a fornire al Contraente, al più tardi 60 giorni prima dell’ultima data utile
per l’esercizio dell’opzione, una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili a scadenza, con
evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche previste.
Detta comunicazione prevede l’impegno della Compagnia a trasmettere, prima dell’esercizio dell’opzione, la Scheda sintetica, la Nota informativa e le Condizioni di Assicurazione relative all’opzione per la quale il contraente abbia manifestato il proprio interesse.
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C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
7. Gestione interna separata
a) La denominazione della Gestione separata è "MPV12";
b) La valuta di denominazione è l’euro;
c) La gestione separata "MPV12" è finalizzata alla conservazione e alla rivalutazione del capitale
investito nella prospettiva di fornire agli assicurati più elevati livelli di copertura assicurativa e la
garanzia di un rendimento minimo.
d) All’inizio di ogni mese è determinato il rendimento realizzato nel periodo costituito dai dodici
mesi immediatamente precedenti.
e) La composizione della Gestione separata "MPV12" al 31/12/2009 era la seguente:
Categorie
Titoli obbligazionari
governativi a tasso fisso
Titoli obbligazionari
governativi a tasso variabile
Titoli obbligazionari
non governativi a tasso fisso
Titoli obbligazionari
non governativi a tasso variabile
Titoli azionari
OICR obbligazionari e monetari
OICR azionari
euro
% gestione
Titoli di Stato a tasso fisso
974.896.300
32,91%
71.000.688
2,40%
Titoli di Stato a tasso variabile
1.216.145.681
Titoli a tasso fisso emessi da enti sovrana41,05% zionali, enti privati ed imprese
191.507.117
Titoli a tasso variabile emessi da enti
6,46% sovranazionali, enti privati ed imprese
33.440.242
158.643.247
2.214.874
Altri attivi patrimoniali
141.013.565
Liquidità
173.606.228
Totale
Descrizione
2.962.467.943
1,13% Azioni italiane ed estere
5,36% Fondi Comuni e Sicav obbligazionari e monetari
0,07% Fondi Comuni e Sicav azionari
4,76% Fondi di Hedge Funds, Fondi immobiliari
e derivati
5,86%
100,00%
f) Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del Gruppo AXA di appartenenza alla data del 31/12/2009 era pari allo 0,09%. Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del
Gruppo MPS alla data del 31/12/2009 era pari a 0%.
g) La Gestione Separata "MPV12" ha perseguito nel corso del 2009 una politica gestionale mirata a
cogliere le migliori opportunità di investimento offerte dai mercati finanziari in coerenza con un
profilo di rischio basso. La gestione finanziaria ha privilegiato l’investimento in titoli di Stato italiani e corporate a tasso fisso. L’ottimizzazione del profilo rischio-rendimento è stata conseguita
anche con una mirata attività in titoli azionari europei e in titoli obbligazionari non governativi a
tasso fisso. Il rating medio di portafoglio della Gestione Separata "MPV12" è pari ad A+ (Standard
& Poor’s).
La Compagnia ha delegato la gestione degli attivi ad AXA Investment Managers. La società di revisione che certifica la Gestione separata è la Mazars & Guérard S.p.A.
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Per ulteriori dettagli si rinvia al Regolamento della gestione che forma parte integrante delle condizioni contrattuali.
D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
8. Costi
8.1 Costi gravanti direttamente sul contraente
8.1.1. Costi gravanti sul premio
Tipologia
Importo
Spese fisse
€ 50
Caricamento percentuale
Periodicità di addebito
Modalità di prelievo
Unica all’atto della stipula - dal premio unico versato al netto
dell’eventuale premio per la
garanzia aggiuntiva
0,75% stessa periodicità dei - dal premio unico versato, al netto
dell’eventuale premio per la
premi versati
garanzia aggiuntiva e delle spese
fisse
- da ciascun premio straordinario
versato
8.1.2. Costi per riscatto totale e parziale
Sulle richieste di riscatto pervenute nel corso della seconda e della terza annualità di polizza sarà
applicata una penale pari allo 0,10% del valore di riscatto, calcolato con le modalità di cui al successivo punto 13, per ciascun mese o frazione di mese mancante al compimento della terza ricorrenza
annuale di polizza. L’importo della penale non potrà comunque risultare inferiore ad euro 15.
Le penali di cui sopra non saranno applicate nel caso di riscatti il cui ammontare non superi complessivamente il 20% dei premi versati, tenuto conto di tutti i riscatti precedentemente effettuati.
Sulle richieste di riscatto pervenute dopo la terza e fino alla decima annualità di polizza, sarà applicata una penale fissa pari ad euro 15.
8.1.3. Costi per la liquidazione delle somme periodiche
La liquidazione delle somme dovute a ciascuna ricorrenza di polizza è eseguita al netto di un costo
fisso di euro 5.
8.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione
Dal rendimento della gestione interna separata, la Compagnia tratterrà un’aliquota percentuale variabile in funzione del capitale assicurato, come definito nella seguente tabella:
Tipologia
Margine trattenuto
Importo
Periodicità di prelievo
Modalità di prelievo
annuale
sul rendimento finanziario
della Gestione
- 1,50% per capitali
inferiori o uguali ad
€ 150.000
- 1,35% per capitali
superiori ad € 150.000
e fino ad € 300.000
- 1,20% per capitali
superiori ad € 300.000
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9. Misure e modalità di eventuali sconti
Il contratto non prevede sconti.
10. Regime fiscale
Trattamento fiscale dei premi
La parte di premio pagata per la copertura complementare infortuni è soggetta ad imposta nella misura del 2,50%.
Sui premi versati alla Compagnia per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte ed entro il
limite massimo di euro 1.291,14, è riconosciuta una detrazione di imposta ai fini IRPEF attualmente pari al 19% dei premi stessi.
Trattamento fiscale delle prestazioni
I capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti a ritenuta fiscale a titolo
di imposta da parte della Compagnia in misura pari al 12,5% della differenza fra capitale percepito
e ammontare del premio pagato. In caso di morte dell’Assicurato il capitale corrisposto agli aventi
diritto è esente da IRPEF e non concorre alla formazione dell’asse ereditario ai fini dell’imposta di
successione.
E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
11. Modalità di perfezionamento del contratto
Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente
l’accettazione della proposta, per iscritto con raccomandata o mediante invio del documento di polizza.
In ogni caso il contratto si ritiene concluso il terzo giorno lavorativo successivo alla data di pagamento del premio, sempre che, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto
al Contraente il rifiuto della proposta.
L’Assicurazione entra in vigore alle ore ventiquattro del giorno in cui il contratto è concluso.
12. Risoluzione del contratto
Il contratto si risolve:
• per esplicita richiesta del Contraente (riscatto);
• per decesso dell’Assicurato;
• in caso di richiesta di liquidazione del capitale assicurato da parte del Contraente.
13. Riscatto
Il contratto può essere riscattato totalmente o parzialmente, su richiesta del Contraente, a partire dalla
seconda annualità di polizza.
L’importo residuo del capitale assicurato al netto dei riscatti parziali non potrà comunque essere inferiore ad euro 5.000.
In caso di richiesta di esercizio o revoca dell’opzione ”capitalizzazione delle rivalutazioni annuali“,
non saranno consentiti riscatti parziali nei 60 giorni precedenti la ricorrenza annuale successiva alla
richiesta stessa.
Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato, maggiorato degli interessi maturati tra l’ultimo anniversario di polizza e la data di richiesta del riscatto stesso, secondo le modalità di cui al punto 5.
Si rinvia al punto 8.1.2. per il dettaglio dei costi applicati alle operazioni di riscatto.
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Si evidenzia che nel caso in cui il riscatto totale venga richiesto nel corso della seconda annualità il
recupero del premio versato potrebbe non verificarsi.
Per ulteriori informazioni sui valori di riscatto è possibile contattare il Servizio Clienti della
Compagnia, (AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., Via Aldo Fabrizi, 9 - Roma 00128; e-mail:
[email protected]; telefono 800231187; fax 0039 06 51760323).
Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione F per l’illustrazione della evoluzione dei
valori di riscatto, precisando che i valori puntuali saranno contenuti nel Progetto personalizzato.
14. Revoca della proposta
Il Contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso dandone comunicazione alla
Compagnia con lettera raccomandata. La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della stessa,
provvede al rimborso del premio eventualmente già versato. Ai fini dell’efficacia della revoca fa fede
la data di ricevimento della raccomandata da parte della Compagnia.
15. Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto,
indirizzata al seguente recapito: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128
Roma.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a
decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso. Entro 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimborsa al Contraente il premio versato.
16. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni
Si rinvia all’Art. 7 delle condizioni di assicurazione per il dettaglio della documentazione che il
Contraente o il beneficiario sono tenuti a presentare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni.
La Compagnia effettua i pagamenti entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei
beneficiari. Si richiama l’attenzione sui termini di prescrizione previsti dalla vigente normativa
(Art.2952 del Codice Civile).
17. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
18. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto è redatto in lingua italiana.
19. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, tramite lettera raccomandata A/R a: AXA MPS Assicurazioni Vita SpA - Servizio
Clienti - Via Aldo Fabrizi, 9 - Roma 00128 - Italia, per fax al numero: 0039 06 51760323, per e-mail:
a: [email protected]. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o
in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi
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all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1,
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
20. Ulteriore informativa disponibile
La Compagnia si impegna a consegnare in fase precontrattuale, su richiesta del Contraente, l’ultimo
rendiconto annuale della gestione interna separata e l’ultimo prospetto riportante la composizione
della gestione stessa, disponibili anche sul sito Internet della Compagnia (www.axa-mpsvita.it).
21. Informativa in corso di contratto
La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto al Contraente le eventuali
variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa o nel Regolamento della gestione interna separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del
contratto.
Inoltre la Compagnia si impegna a trasmettere, entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni di polizza per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni (se applicabili):
a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell’estratto
conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto
precedente;
b) dettaglio dei premi versati nell’anno di riferimento;
c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell’anno di riferimento;
d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto;
e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell’estratto conto;
f) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, tasso annuo di rendimento retrocesso, con evidenza del rendimento minimo trattenuto dalla Compagnia e tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.
Almeno 60 giorni prima della scadenza della quinta ricorrenza annuale di polizza, la Compagnia
provvederà a comunicare per iscritto al Contraente il tasso minimo garantito da applicare nelle
annualità successive.
Eventuali successive variazioni del tasso minimo garantito saranno comunicate al Contraente per
iscritto con le medesime modalità di cui sopra ed applicate nelle annualità successive alla comunicazione.
22. Comunicazioni del Contraente alla Compagnia
Il Contraente è tenuto a inoltrare per iscritto alla Compagnia (posta ordinaria o fax) eventuali comunicazioni inerenti:
- modifiche dell’indirizzo presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al contratto;
- variazione degli estremi di c/c bancario.
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F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L’elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, età dell’Assicurato.
Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla
base di due diversi valori:
a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’ISVAP e pari, al momento di redazione del
presente progetto, al 4,00%; al predetto tasso di rendimento viene sottratto il margine trattenuto
dalla Compagnia pari all’1,50%, come previsto dalle condizioni contrattuali.
I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la
Compagnia è tenuta a corrispondere, laddove il premio versato a fronte del contratto sia conforme a
quanto indicato nel seguente progetto esemplificativo.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’ISVAP sono meramente indicativi e
non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti alcuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.
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SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:
A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO
- Tasso di rendimento minimo garantito: 1,50%*
- Età dell’assicurato: 50 anni
- Durata: 10 anni
- Sesso dell’Assicurato: qualunque
- Premio versato: euro 50.750 (di cui euro 750 quale premio per la garanzia aggiuntiva caso morte da
infortunio o incidente stradale)
- Premio investito: euro 49.575,38
- Capitale aggiuntivo in caso di morte da infortunio: euro 50.000
- Capitale aggiuntivo in caso di morte da incidente stradale: euro 100.000
IPOTESI DI SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI
In caso di liquidazione delle rivalutazioni annuali
Anni
trascorsi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Importo liquidato
ad ogni
ricorrenza annuale
738,63
738,63
738,63
738,63
738,63
738,63
738,63
738,63
738,63
738,63
Capitale in caso di morte
alla fine dell’anno
Valore di riscatto
alla fine dell’anno
49.575,38
49.575,38
49.575,38
49.575,38
49.575,38
49.575,38
49.575,38
49.575,38
49.575,38
49.575,38
49.059,79
49.535,71
49.560,38
49.560,38
49.560,38
49.560,38
49.560,38
49.560,38
49.575,38
IPOTESI DI SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI
In caso di capitalizzazione delle rivalutazioni annuali
Anni
trascorsi
Capitale rivalutato
alla fine dell’anno
Capitale in caso di morte
alla fine dell’anno
Valore di riscatto
alla fine dell’anno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
50.319,01
51.073,79
51.839,90
52.617,50
53.406,76
54.207,86
55.020,98
55.846,29
56.683,99
57.534,25
50.319,01
51.073,79
51.839,90
52.617,50
53.406,76
54.207,86
55.020,98
55.846,29
56.683,99
57.534,25
50.542,62
51.798,43
52.602,50
53.391,76
54.192,86
55.005,98
55.831,29
56.668,99
57.534,25
L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalle tabelle, il
recupero del premio versato potrebbe non verificarsi, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, nel corso delle prime due annualità di polizza.
* in assenza di eventuali modifiche, come previsto dalle condizioni contrattuali
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B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO
- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
- Eventuali prelievi sul rendimento: 1,50%
- Tasso di rendimento retrocesso: 2,50%
- Età dell’assicurato: 50 anni
- Durata: 10 anni
- Sesso dell’Assicurato: qualunque
- Premio versato: euro 50.750 (di cui euro 750 quale premio per la garanzia aggiuntiva caso morte da
infortunio o incidente stradale)
- Premio investito: euro 49.575,38
- Capitale aggiuntivo in caso di morte da infortunio: euro 50.000
- Capitale aggiuntivo in caso di morte da incidente stradale: euro 100.000
IPOTESI DI SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI
In caso di liquidazione delle rivalutazioni annuali
Anni
trascorsi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Importo liquidato
ad ogni
ricorrenza annuale
1.234,38
1.234,38
1.234,38
1.234,38
1.234,38
1.234,38
1.234,38
1.234,38
1.234,38
1.234,38
Capitale in caso di morte
alla fine dell’anno
Valore di riscatto
alla fine dell’anno
49.575,38
49.575,38
49.575,38
49.575,38
49.575,38
49.575,38
49.575,38
49.575,38
49.575,38
49.575,38
49.059,79
49.535,71
49.560,38
49.560,38
49.560,38
49.560,38
49.560,38
49.560,38
49.575,38
IPOTESI DI SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI
In caso di capitalizzazione delle rivalutazioni annuali
Anni
trascorsi
Capitale rivalutato
alla fine dell’anno
Capitale in caso di morte
alla fine dell’anno
Valore di riscatto
alla fine dell’anno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
50.814,76
52.085,13
53.387,26
54.721,94
56.089,99
57.492,24
58.929,54
60.402,78
61.912,85
63.460,67
50.814,76
52.085,13
53.387,26
54.721,94
56.089,99
57.492,24
58.929,54
60.402,78
61.912,85
63.460,67
51.543,44
53.344,55
54.706,94
56.074,99
57.477,24
58.914,54
60.387,78
61.897,85
63.460,67
Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.
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AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e
delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Roma, marzo 2010
Il rappresentante legale
L’Amministratore Delegato
Frederic de Courtois
NI
UFFICIO
ENTRATE
ROMA 1
VITA
S.p.A.
AXA MPS
O
SICURAZ
I
AS
AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.P.A. - SEDE E DIREZIONE GENERALE: VIA ALDO FABRIZI, 9 - 00128 ROMA - ITALIA - TEL.: +39 06 50870.1
FAX: +39 06 50870295 - SITO INTERNET: WWW.AXA-MPSVITA.IT - E-MAIL: [email protected] - CAPITALE SOCIALE € 499.000.000 I.V. - CODICE FISCALE E
NUMERO ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA: 01075910586 - PARTITA IVA: 00959221003 - AUTORIZZATA ALL’ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO DEL 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 N. 208). LA SOCIETÀ È SOGGETTA ALL’ATTIVITÀ DI
DIREZIONE E COORDINAMENTO DI AXA S.A. ED APPARTIENE AL GRUPPO ASSICURATIVO AXA MPS, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI CON IL NUMERO 024.
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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
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COD. TARIFFA PT10
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE 1
CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del contratto
Il presente contratto prevede la corresponsione ad ogni ricorrenza annuale di polizza, compresa la
scadenza, se l’Assicurato sarà allora in vita, delle rivalutazioni annuali maturate calcolate in base a
quanto previsto dall’Art. 12.
Nel caso in cui il Contraente scelga l’opzione “capitalizzazione delle rivalutazioni annuali”, le rivalutazioni annualmente maturate non vengono liquidate ma concorrono alla determinazione del capitale da corrispondere in caso di vita dell’Assicurato.
In caso di premorienza dell’Assicurato, è prevista la corresponsione di un capitale determinato con
le modalità di cui all’Art. 13.
Qualora il Contraente abbia richiesto l’assicurazione aggiuntiva prevista alla Sezione 3 delle presenti
Condizioni di Assicurazione, la Compagnia corrisponderà l’ulteriore prestazione così come ivi definita.
Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete.
Art. 3 - Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell’Assicurazione
Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente
l’accettazione della proposta, per iscritto con raccomandata o mediante l’invio del documento di polizza.
In ogni caso il contratto si ritiene concluso il terzo giorno lavorativo successivo alla data del pagamento del premio sempreché, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia comunicato per
iscritto al Contraente il rifiuto della proposta.
L’assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso.
Art. 4 - Rischio di morte
Il rischio di morte di cui alla presente Sezione è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
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Art. 5 - Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
b) dopo la morte del Contraente;
c) dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla
Compagnia di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l’assenso scritto del
Beneficiario.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per
iscritto alla Compagnia o fatte per testamento.
Art. 6 - Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può dare in pegno il credito derivante dal contratto stesso, ovvero vincolarne le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci dal momento in cui la
Compagnia ne ha avuto conoscenza mediante comunicazione scritta. In tale momento la Compagnia
deve effettuare la relativa annotazione sull’originale della polizza o su appendice. Nel caso di pegno o
vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l’assenso scritto del creditore o vincolatario. In conformità a quanto disposto dall’art. 2805 del Codice Civile la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.
Art. 7 - Pagamenti della Compagnia
Le richieste di pagamento rivolte alla Compagnia debbono essere accompagnate dai documenti
necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Per tutti i pagamenti (ad esclusione delle somme periodiche di cui all’Art.12) devono essere consegnati l’originale della polizza ed eventuali appendici.
Per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assicurato debbono inoltre consegnarsi:
a) il certificato di morte;
b) copia del testamento o, in assenza, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) attestante che il decesso è avvenuto senza lasciare testamento, con l’indicazione (se del caso) degli eredi legittimi;
c) certificato di esistenza in vita dei Beneficiari;
d) decreto del Giudice Tutelare nel caso di Beneficiari di minore età, con l’indicazione della persona designata alla riscossione.
La documentazione di cui ai punti c) e d) deve essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni,
anche in caso di scadenza del contratto.
Verificatasi la risoluzione del contratto la Compagnia esegue il pagamento entro venti giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal
termine stesso, a favore dei Beneficiari. Salvo diversa indicazione degli aventi diritto i pagamenti
saranno eseguiti a mezzo accredito in conto corrente bancario.
Art. 8 - Tasse e imposte
Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.
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Art. 9 - Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito:
AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe la Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto
a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Compagnia rimborsa al
Contraente il premio versato.
Art. 10 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l’Autorità giudiziaria
del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, del Beneficiario ovvero degli aventi diritto.
SEZIONE 2
CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 11 - Durata, premi e spese
Il contratto ha una durata di anni 10 a partire dalla data di decorrenza indicata in polizza e prevede
il pagamento di un premio unico di importo minimo pari a euro 5.000 e multipli di euro 500 (premio
iniziale). In qualsiasi momento della durata contrattuale, il Contraente può versare premi di carattere straordinario di importi minimi pari ad euro 500.
Nel caso in cui il Contraente non richieda la prestazione alla scadenza contrattuale indicata in polizza, il contratto si intende tacitamente prorogato anno per anno fino alla richiesta di liquidazione. In
tal caso la scadenza contrattuale è rinviata automaticamente di anno in anno.
In caso di richiesta di esercizio o revoca dell’opzione “capitalizzazione delle rivalutazioni annuali”,
non sarà consentito effettuare versamenti aggiuntivi nei 60 giorni precedenti la ricorrenza annuale
successiva alla richiesta stessa.
Il premio iniziale e gli eventuali premi aggiuntivi potranno essere pagati mediante addebito in conto
corrente, previa autorizzazione, oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente della
Compagnia, presso la Banca del Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Roma Ag 45, ovvero tramite
assegno intestato alla Compagnia.
Sul premio iniziale la Compagnia trattiene una spesa fissa pari ad euro 50.
Inoltre, sul premio iniziale, al netto dell’eventuale premio di cui all’Art.19 e delle spese fisse, e sugli
eventuali premi aggiuntivi, è trattenuta un’aliquota dello 0,75%.
Nel caso in cui il Contraente richieda la copertura aggiuntiva in caso di morte per infortunio o incidente stradale di cui alla Sezione 3, la garanzia è prestata dietro corresponsione di un premio unico
da versare alla sottoscrizione del contratto, in aggiunta al premio iniziale, come descritto all’Art. 19.
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Art. 12 - Prestazione in caso di vita
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato a ciascuna ricorrenza annuale di polizza e alla scadenza del
contratto e salvo esercizio dell’opzione di cui all’Art. 16.1.2, la Compagnia liquiderà gli interessi
maturati nell’anno sui premi versati, al netto dell’eventuale premio aggiuntivo di cui all’Art.19, delle
spese indicate all’Art.11 e degli eventuali riscatti parziali (di seguito capitale assicurato), secondo le
modalità di cui all’Art. 14.
In caso di proroga tacita del contratto, le somme periodiche di cui sopra saranno corrisposte fino alla
richiesta di liquidazione.
La liquidazione delle somme è eseguita, al netto di un costo fisso di 5 euro, entro 20 giorni dalla data
in cui ricorre il pagamento.
Alla scadenza del contratto, vivente l’Assicurato, sarà inoltre pagato un importo pari al capitale assicurato.
In caso di proroga tacita del contratto, il capitale assicurato sarà corrisposto alla richiesta di liquidazione.
Il Contraente ha la facoltà di optare, in fase di sottoscrizione del contratto e a ciascuna ricorrenza
annuale, per la capitalizzazione delle rivalutazioni annualmente maturate.
In tale ipotesi e fino a eventuale revoca dell’opzione, il capitale assicurato è rivalutato annualmente,
secondo le modalità di cui all’Art. 14. Le rivalutazioni non liquidate incrementano il capitale assicurato.
In caso di proroga tacita del contratto, il capitale assicurato continuerà a rivalutarsi secondo le modalità di cui all’Art. 14 fino alla richiesta di liquidazione.
Art. 13 - Prestazione in caso di morte
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale la Compagnia liquiderà agli
aventi diritto un capitale pari al capitale assicurato maggiorato degli interessi maturati tra l’ultimo
anniversario di polizza e la data del decesso stesso, secondo le modalità di cui al successivo Art. 14.
Qualora il Contraente abbia sottoscritto la garanzia aggiuntiva di cui alla Sezione 3, in caso di morte da
infortunio o incidente stradale sarà liquidato un ulteriore importo come descritto al successivo Art.a17.
Art. 14 - Rivalutazione
Il tasso annuo di rivalutazione riconosciuto è ottenuto sottraendo dal rendimento della gestione speciale “MPV12” il secondo mese antecedente l’anniversario di polizza, la seguente commissione
variabile in ragione del capitale assicurato:
- 1,50% per capitali inferiori o uguali ad € 150.000
- 1,35% per capitali superiori ad € 150.000 e fino ad € 300.000
- 1,20% per capitali superiori ad € 300.000
In caso di decesso o di riscatto, il rendimento finanziario da utilizzare per il calcolo del tasso annuo
di rivalutazione da riconoscere è quello realizzato dalla gestione separata “MPV12” il secondo mese
antecedente rispettivamente la data del decesso e la data di richiesta del riscatto.
La Compagnia riconosce comunque un tasso minimo annuo garantito dell’1,50% per i primi 5 anni
di durata contrattuale. Successivamente a tale termine, la Compagnia si riserva di modificare, nei
limiti della normativa vigente, il tasso annuo minimo garantito da applicare nelle annualità successive. In tal caso provvederà a comunicare al Contraente, almeno 60 giorni prima della scadenza della
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quinta annualità di polizza, il tasso annuo minimo garantito da applicare nelle annualità successive.
Eventuali successive variazioni del tasso minimo garantito saranno comunicate al Contraente per
iscritto, con le medesime modalità di cui sopra ed applicate, nelle annualità successive alla comunicazione.
Le rivalutazioni operate, sia sulla base del rendimento minimo garantito, che in funzione del maggior rendimento riconosciuto, sono liquidate al Contraente a ciascuna ricorrenza annuale del contratto. Nel caso di esercizio dell’opzione “capitalizzazione delle rivalutazioni annuali”, queste si consolidano annualmente e sono definitivamente acquisite dal contratto, a partire dalla data di ricezione da
parte della Compagnia della richiesta di esercizio dell’opzione, e fino alla ricezione della eventuale
richiesta di revoca. Per maggiori dettagli si rinvia al successivo Art. 16.1.2.
Art. 15 - Riscatto
Il riscatto totale o parziale può essere richiesto dal Contraente trascorso un anno dalla conclusione
del contratto.
L’importo residuo del capitale assicurato al netto dei riscatti parziali non potrà comunque essere inferiore ad euro 5.000.
In caso di richiesta di esercizio o revoca dell’opzione ”capitalizzazione delle rivalutazioni annuali“,
non saranno consentiti riscatti parziali nei 60 giorni precedenti la ricorrenza annuale successiva alla
richiesta stessa.
Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato, maggiorato degli interessi maturati tra l’ultimo anniversario di polizza e la data di richiesta del riscatto stesso, con le modalità di cui al precedente Art.14.
Nel caso di riscatti richiesti nel corso della seconda e della terza annualità di polizza, viene applicata una penale pari allo 0,10% del valore di riscatto per ciascun mese o frazione di mese mancante al
compimento della terza ricorrenza annuale di polizza. L’importo della penale non potrà risultare inferiore ad euro 15.
Le penali di cui sopra non saranno applicate nel caso di riscatti il cui ammontare non superi complessivamente il 20% dei premi versati, tenuto conto di tutti i riscatti precedentemente effettuati.
La liquidazione del valore di riscatto totale pone fine al contratto con effetto dalla data di richiesta.
Per i riscatti richiesti dalla quarta alla decima annualità di polizza viene trattenuta una spesa fissa pari
a euro 15.
Art. 16 - Opzioni contrattuali
Art. 16.1 - Opzioni in corso di contratto
Art. 16.1.2 - Capitalizzazione delle rivalutazioni annuali
Alla sottoscrizione del contratto, e almeno 60 giorni prima di ciascuna ricorrenza annuale, il
Contraente ha facoltà di esercitare l’opzione “capitalizzazione delle rivalutazioni annuali”. In tal caso
le rivalutazioni periodiche, calcolate secondo le modalità descritte al precedente Art.14, non sono
liquidate alle ricorrenze annuali, ma concorrono alla rivalutazione del capitale assicurato da liquidare in caso di riscatto, alla scadenza ovvero in caso di decesso.
Il Contraente ha facoltà di revocare l’opzione almeno entro 60 giorni prima di ciascuna ricorrenza
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annuale, in tal caso le rivalutazioni periodiche saranno liquidate.
Art. 16.2 - Opzioni a scadenza (esercitabili solo alla scadenza indicata in polizza)
Art. 16.2.1 - Rendite
Su richiesta del Contraente da esercitare almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, la prestazione in caso di vita potrà essere convertita in una rendita vitalizia - non riscattabile nel corso dell’erogazione della stessa - eventualmente reversibile su una seconda persona, o in alternativa, in una
rendita certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, il cui ammontare dipenderà dal sesso
dell’Assicurato e dall’età raggiunta dallo stesso nel momento in cui si eserciterà l’opzione e sarà
determinato sulla base dei coefficienti per la conversione del capitale in rendita in vigore alla data di
esercizio dell’opzione.
Art. 16.2.2 - Piano di riscatti programmati
Almeno 30 giorni prima della scadenza, è facoltà del contraente richiedere la liquidazione del capitale assicurato a scadenza, in caso di vita dell’Assicurato, sotto forma di somme periodiche (riscatti
programmati), che andranno a diminuire progressivamente il valore del capitale stesso.
La durata del piano è stabilità dal contraente al momento dell’esercizio dell’opzione. L’opzione è
esercitabile a condizione che il capitale assicurato a scadenza non sia inferiore ad euro 50.000.
La Compagnia si impegna a fornire al Contraente, al più tardi 60 giorni prima dell’ultima data utile
per l’esercizio dell’opzione, una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili a scadenza, con
evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche previste.
Detta comunicazione prevede l’impegno della Compagnia a trasmettere, prima dell’esercizio dell’opzione, la Scheda sintetica, la Nota informativa e le Condizioni di Assicurazione relative all’opzione per la quale il contraente abbia manifestato il proprio interesse.
SEZIONE 3
CONDIZIONI SPECIALI
Art 17 - Prestazione complementare in caso di morte per infortuni o incidente stradale Oggetto della garanzia
Su richiesta del Contraente, da esercitare all’atto della sottoscrizione della proposta, le prestazioni
garantite dal presente contratto potranno essere estese alla copertura di una assicurazione in caso di
morte da infortuni o incidente stradale, come definiti al successivo Art. 18.
La rinuncia, al momento della conclusione del contratto, alla presente assicurazione aggiuntiva, preclude una successiva adesione alla stessa.
Art. 18 - Prestazione garantita
In caso di decesso causato da infortunio, la Compagnia liquiderà agli aventi diritto un capitale pari
al premio unico versato alla stipula del contratto (di seguito capitale aggiuntivo). Detto importo non
potrà essere superiore ad euro 100.000.
Per infortunio si intende l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produ-
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ca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
In caso di decesso causato da infortunio conseguente ad incidente stradale, la Compagnia liquiderà
agli aventi diritto un capitale pari al doppio del capitale aggiuntivo. Detto importo non potrà essere
superiore ad euro 200.000.
Per infortunio causato da incidente stradale si intende quello causato da veicoli e/o mezzi meccanici
in circolazione - esclusi quelli ferroviari - che avvenga su strade di uso pubblico o su aree a queste
equiparate.
Detti importi saranno liquidati in aggiunta a quello previsto dall’Art. 13 delle presenti Condizioni di
Assicurazione.
La liquidazione degli importi suddetti sarà effettuata in seguito al ricevimento da parte della
Compagnia della comunicazione dell’avvenuto decesso dell’Assicurato, corredata di tutta la documentazione prevista. Tale comunicazione deve essere effettuata con le modalità previste dall’Art. 23
delle presenti Condizioni di Assicurazione.
In caso di proroga tacita del contratto non è prevista l’erogazione di alcuna prestazione aggiuntiva.
Art. 19 - Premio
La garanzia aggiuntiva di cui alla presente Sezione è prestata dietro corresponsione di un premio
unico da versare alla sottoscrizione del contratto, in aggiunta al premio iniziale. Tale premio è pari
all’1,50% del premio iniziale, comprensivo delle imposte previste dalla normativa in vigore, e non
potrà essere superiore ad euro 1.500 (corrispondente ad un capitale aggiuntivo di € 100.000).
Art. 20 - Rischi esclusi
La garanzia non comprende gli infortuni derivanti da:
a) incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
b) guida di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione, se l’Assicurato non è abilitato a norma delle
disposizioni di legge in vigore;
c) uso di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione, se la persona alla guida non è abilitata a norma
delle disposizioni di legge in vigore;
d) pratica delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce ed accesso ai ghiacciai, pugilato, lotta nelle varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico,
bob, sport aerei in genere, paracadutismo;
e) pratica di sport estremi quali: arrampicata, scalata di roccia o di ghiaccio, sci estremo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, helisnow, jet ski, kite surf, torrentismo, snowrafting, skeleton, slittino, bobsleigh, motoslitta e similari;
f) pratica di qualsiasi altra attività sportiva salvo che la stessa sia fatta a puro carattere dilettantistico o ricreativo;
g) partecipazione a competizioni ed allenamenti comportanti l’uso di qualsiasi veicolo, natante od
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imbarcazione a motore, salvo si tratti di gare di regolarità pura;
h) abuso di alcoolici e psicofarmaci o uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
i) azioni delittuose dell’Assicurato o suicidio;
j) movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
k) guerra o insurrezione, atti di terrorismo ed attentati;
l) trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di
particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
m) le conseguenze dell’infortunio che si concretizzano nella sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o le infezioni da HIV.
Sono inoltre escluse:
n) le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio.
Art. 21 - Estensioni della garanzie
Sono compresi in garanzia:
• l’asfissia causata da fuga di gas o vapore;
• le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze (compresi l’avvelenamento e le lesioni da
contatto con sostanze corrosive);
• l’annegamento, l’assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole e di calore e le altre
influenze termiche ed atmosferiche;
• le alterazione patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e
le malattie tropicali;
• le lesioni da sforzo e le ernie addominali traumatiche, esclusi qualsiasi tipo di altra ernia e gli infarti miocardici;
• gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
• gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
• gli infortuni derivanti da tumulti popolari a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte
attiva.
Art. 22 - Rinuncia all’azione di rivalsa
Qualora l’infortunio subito dalla persona assicurata sia imputabile a responsabilità di terzi, la Società
rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall’art. 1916 del Codice Civile.
Art. 23 - Denuncia di infortunio
Fermo quanto stabilito all’Art. 7, in caso di decesso per infortuni, le richieste di pagamento rivolte
alla Compagnia debbono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause
che lo hanno determinato.
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UFFICIO
ENTRATE
ROMA 1
VITA
S.p.A.
AXA MPS
O
SICURAZ
I
AS
AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.P.A. - SEDE E DIREZIONE GENERALE: VIA ALDO FABRIZI, 9 - 00128 ROMA - ITALIA - TEL.: +39 06 50870.1
FAX: +39 06 50870295 - SITO INTERNET: WWW.AXA-MPSVITA.IT - E-MAIL: [email protected] - CAPITALE SOCIALE € 499.000.000 I.V. - CODICE FISCALE E
NUMERO ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA: 01075910586 - PARTITA IVA: 00959221003 - AUTORIZZATA ALL’ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO DEL 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 N. 208). LA SOCIETÀ È SOGGETTA ALL’ATTIVITÀ DI
DIREZIONE E COORDINAMENTO DI AXA S.A. ED APPARTIENE AL GRUPPO ASSICURATIVO AXA MPS, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI CON IL NUMERO 024.
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REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “MPV12”
1.Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività
di AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A., che viene contraddistinta con il nome “MPV12” ed
indicata, nel seguito, con la sigla “MPV12”. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della “MPV12”. La GESTIONE SEPARATA "MPV12" è conforme alle
norme stabilite dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo con la
circolare n.71 del 26/03/1987 e si adeguerà a sue eventuali disposizioni successive.
2. La gestione della “MPV12” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di
Revisione iscritta all’Albo di cui all’art. 161 del D.lgs. 24/02/1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza della stessa al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione
delle attività attribuite alla “MPV12”, il rendimento di “MPV12” e l’adeguatezza del valore delle
attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.
L’esercizio di “MPV12” da sottoporre a certificazione sarà quello relativo all’anno solare.
3. All’inizio di ogni mese viene determinato il rendimento di “MPV12” realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti rapportando il risultato finanziario di “MPV12” al
valore medio degli investimenti. Per risultato finanziario della gestione “MPV12” si devono intendere i proventi finanziari, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza del periodo considerato, al lordo delle ritenute di acconto fiscali e al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle
corrispondenti attività nella “MPV12” e cioè: al prezzo di acquisto, per i beni di nuova acquisizione, al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella “MPV12”, per i beni già di proprietà della
Compagnia. Per valore medio degli investimenti si intende la somma della giacenza media nel
periodo considerato dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media
nel periodo considerato degli investimenti in titoli e della consistenza media nel periodo considerato di ogni altra attività conferita nella gestione stessa. La consistenza media nel periodo considerato dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella “MPV12”.
4. La Compagnia si riserva di apportare al punto 3, quelle variazioni che si rendessero necessarie a
seguito di modificazioni nell’attuale legislazione fiscale.
Roma, marzo 2010
AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.
NI
UFFICIO
ENTRATE
ROMA 1
VITA
S.p.A.
AXA MPS
O
SICURAZ
I
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AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.P.A. - SEDE E DIREZIONE GENERALE: VIA ALDO FABRIZI, 9 - 00128 ROMA - ITALIA - TEL.: +39 06 50870.1
FAX: +39 06 50870295 - SITO INTERNET: WWW.AXA-MPSVITA.IT - E-MAIL: [email protected] - CAPITALE SOCIALE € 499.000.000 I.V. - CODICE FISCALE E
NUMERO ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA: 01075910586 - PARTITA IVA: 00959221003 - AUTORIZZATA ALL’ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO DEL 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 N. 208). LA SOCIETÀ È SOGGETTA ALL’ATTIVITÀ DI
DIREZIONE E COORDINAMENTO DI AXA S.A. ED APPARTIENE AL GRUPPO ASSICURATIVO AXA MPS, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI CON IL NUMERO 024.
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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
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COD. TARIFFA PT10
GLOSSARIO
TERMINOLOGIA GENERALE
DEFINIZIONI GENERALI
anno assicurativo
Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a
questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la compagnia ed il contraente.
assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e
con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati
anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
beneficiario
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l’assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica
l’evento assicurato.
caricamenti
Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della
compagnia.
cessione, pegno e vincolo
Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in
pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la compagnia, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su
un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi
l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
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compagnia
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche società o
impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.
conclusione del contratto
Momento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente l’accettazione della proposta, comunicandola per iscritto con raccomandata o mediante l’invio del documento di polizza. In ogni caso il
contratto si ritiene concluso il terzo giorno lavorativo successivo alla data di pagamento del premio
sempre che, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Contraente
il rifiuto della proposta.
condizioni contrattuali (o di polizza)
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
condizioni generali
Clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizioni particolari e speciali.
condizioni particolari
Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle condizioni generali.
conflitto di interessi
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della compagnia può collidere con quello del contraente.
contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’assicurato o il beneficiario, che stipula il
contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla compagnia.
costi (o spese)
Oneri a carico del contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla compagnia.
costo percentuale medio annuo
Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla compagnia, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un’ipotetica operazione non gravata da costi.
decorrenza
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia
stato pagato il premio pattuito.
detraibilità fiscale (del premio versato)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che, secondo
la normativa vigente, può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
dichiarazioni precontrattuali
Informazioni fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua
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assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la compagnia su
aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la compagnia stessa può chiedere l’annullamento del
contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
diritto proprio (del beneficiario)
Diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della
designazione del contraente.
durata contrattuale
Periodo durante il quale il contratto è efficace.
esclusioni
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla compagnia, elencati in
apposite clausole del contratto di assicurazione.
età assicurativa
Modalità di calcolo dell’età dell’assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei
sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.
fascicolo informativo
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
- scheda sintetica;
- nota informativa;
- condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata;
- glossario;
- modulo di proposta.
impignorabilità e insequestrabilità
Principio secondo cui le somme dovute dalla compagnia al contraente o al beneficiario non possono
essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
imposta sostitutiva
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi
ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati
nella dichiarazione dei redditi.
impresa di assicurazione
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia
o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.
ipotesi di rendimento
Rendimento finanziario ipotetico fissato dall’ISVAP per l’elaborazione dei progetti personalizzati da
parte della compagnia.
ISVAP
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di
vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa
determinate dal Governo.
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liquidazione
Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
nota informativa
Documento redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la compagnia deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative
alla compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
perfezionamento del contratto
Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
periodo di copertura (o di efficacia)
Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
prescrizione
Estinzione di un diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.
principio di adeguatezza
Principio in base al quale la compagnia è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale
ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e
alla sua propensione al rischio.
proposta
Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed
alle condizioni in esso indicate.
proroga
Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assicurazione.
quietanza
Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della compagnia
in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece
dall’estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla compagnia (RID bancario).
recesso (o ripensamento)
Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
revoca
Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
ricorrenza annuale
L’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
riscatto
Facoltà del contraente di porre fine anticipatamente al contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
riscatto parziale
Facoltà del contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla
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polizza alla data della richiesta.
rischio demografico
Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’assicurato (morte o sopravvivenza), caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla vita dell’assicurato che si ricollega l’impegno della compagnia di erogare la
prestazione assicurata.
rischio di credito (o di controparte)
Rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all’eventualità che l’emittente del
titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare
l’interesse o di rimborsare il capitale.
rischio di liquidità
Rischio che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente,
quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore.
rischio di mercato
Rischio che un investimento subisca delle perdite in dipendenza di variazioni dei tassi di interesse,
dei corsi azionari, dei tassi di cambio e dei prezzi degli immobili.
riserva matematica
Importo che deve essere accantonato dalla compagnia per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli assicurati. La legge impone alle compagnie particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
scadenza
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
scheda sintetica
Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la compagnia deve
consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche. E’ uno strumento semplificato di orientamento, che gli consente di conoscere le
tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento minimo, i costi e i dati storici di rendimento della gestione separata a cui sono collegate le prestazioni.
sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’assicurato.
società (di assicurazione)
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia
o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.
società consociata
Società sottoposta al controllo della stessa società che controlla la Compagnia.
società collegata della Controllante
Società nella quale la controllata della Compagnia, quotata in Borsa, detiene una percentuale di possesso pari o superiore al 10%.
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società collegata della Compagnia
Società nella quale la Compagnia detiene una percentuale di possesso pari o superiore al 20%.
sostituto d’imposta
Soggetto obbligato, all’atto della corresponsione delle prestazioni, ad effettuare una ritenuta
d’imposta che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo.
valuta di denominazione
Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
POLIZZA - DEFINIZIONI
contratto (di assicurazione sulla vita)
Contratto con il quale la compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’assicurato.
polizza
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
polizza caso vita
Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la compagnia si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l’assicurato sia in vita alla scadenza pattuita.
polizza caso morte (o in caso di decesso)
Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la compagnia si impegna al pagamento della prestazione assicurata al beneficiario qualora si verifichi il decesso dell’assicurato. Può essere temporanea,
se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell’assicurato avvenga nel corso
della durata del contratto, o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell’assicurato.
polizza con partecipazione agli utili
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna
separata.
polizza di assicurazione sulla vita
Contratto di assicurazione con il quale la compagnia si impegna a pagare al beneficiario un capitale
o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato, quali il decesso o la
sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono
distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
polizza rivalutabile
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la compagnia ottiene investendo i premi
raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della compagnia stessa.
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PREMIO - DEFINIZIONI
premio aggiuntivo
Importo che il contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
premio unico
Importo che il contraente corrisponde in soluzione unica alla compagnia al momento della conclusione del contratto.
PRESTAZIONI E GARANZIE - DEFINIZIONI
garanzia complementare (o accessoria)
Garanzia di puro rischio abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale,
come ad esempio la garanzia complementare infortuni
garanzia principale
Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la compagnia si impegna a pagare la prestazione
assicurata al beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.
prestazione assicurata
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell’evento assicurato
prestazione minima garantita
Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.
PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO
capitale in caso di decesso
Importo pagato al beneficiario in caso di decesso dell’assicurato nel corso della durata contrattuale.
garanzia complementare infortuni o incidente stradale
Copertura assicurativa che prevede, in caso di decesso dell'assicurato dovuto a infortunio o incidente stradale, il pagamento di un capitale aggiuntivo a quello pagabile in caso di decesso.
infortunio
Evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
incidente stradale
Infortunio causato da veicoli e/o mezzi meccanici in circolazione, esclusi quelli ferroviari, su strade
di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
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PRESTAZIONI IN CASO DI SOPRAVVIVENZA
pagamento di somme periodiche
Pagamento al beneficiario di determinati importi in corrispondenza di determinati periodi, di
ammontare predeterminato o variabile secondo modalità indicate nelle condizioni contrattuali, erogati generalmente alle ricorrenze annuali del contratto e/o a scadenza.
prestazione a scadenza
Pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale.
OPZIONI CONTRATTUALI
opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia
Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente finché l’assicurato è in vita.
opzione da capitale in rendita vitalizia
Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l’assicurato è in vita.
opzione da capitale in rendita vitalizia e poi reversibile
Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l’assicurato è in vita. Al decesso dell’assicurato la rendita diviene pagabile in
misura totale o parziale a favore di una o più persone designate al momento della conversione, finché
questa o queste sono in vita.
TERMINOLOGIE SPECIFICHE
POLIZZE CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI - DEFINIZIONI
composizione della gestione separata
Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
consolidamento
Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto
(annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e
mai diminuire.
dati storici
Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi
anni.
estratto conto annuale
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene
l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione
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maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario
realizzato dalla gestione separata, l’aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento
retrocesso con l’evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Compagnia. Per i contratti
con diverse forme di partecipazione agli utili, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.
fusione di gestioni separate
Operazione che prevede la fusione di due o più gestioni separate tra loro.
gestione separata (o speciale)
Fondo appositamente creato dalla compagnia di assicurazione e gestito separatamente rispetto al
complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno
sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall’aliquota di
retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.
periodo di osservazione
Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione
separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
progetto personalizzato
Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall’ISVAP, delle
prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto
dall’ISVAP e consegnato al potenziale contraente.
prospetto annuale della composizione della gestione separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
regolamento della gestione separata
L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.
rendiconto annuale della gestione separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla compagnia al contratto.
rendimento finanziario
Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.
rendimento trattenuto
Rendimento finanziario che la Compagnia trattiene dal rendimento finanziario della gestione separata.
rivalutazione
Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento
della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.
rivalutazione minima garantita
Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad
ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse
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minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.
società di revisione
Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.
tasso massimo di interesse garantibile
Tasso di rendimento massimo garantibile sui contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di
tasso di interesse, determinato dall’ISVAP con apposito regolamento.
tasso minimo garantito
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la compagnia di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure
riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.
NI
UFFICIO
ENTRATE
ROMA 1
VITA
S.p.A.
AXA MPS
O
SICURAZ
I
AS
AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.P.A. - SEDE E DIREZIONE GENERALE: VIA ALDO FABRIZI, 9 - 00128 ROMA - ITALIA - TEL.: +39 06 50870.1
FAX: +39 06 50870295 - SITO INTERNET: WWW.AXA-MPSVITA.IT - E-MAIL: [email protected] - CAPITALE SOCIALE € 499.000.000 I.V. - CODICE FISCALE E
NUMERO ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA: 01075910586 - PARTITA IVA: 00959221003 - AUTORIZZATA ALL’ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO DEL 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 N. 208). LA SOCIETÀ È SOGGETTA ALL’ATTIVITÀ DI
DIREZIONE E COORDINAMENTO DI AXA S.A. ED APPARTIENE AL GRUPPO ASSICURATIVO AXA MPS, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI CON IL NUMERO 024.
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BANCA
Sportello
TARIFFA
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PROPOSTA DI ASSICURAZIONE COD. ID.
Il sottoscritto, nel seguito indicato come 'CONTRAENTE', propone ad AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA la stipula di una polizza di assicurazione sulla vita denominata AXA MPS
DOUBLE PROTECTION (PT10) sulla base delle condizioni contrattuali di cui al mod. AXV PT PT10 che dichiara di aver ricevuto e di accettare integralmente. A tal fine comunica i
dati necessari per la stipula del contratto:
CONTRAENTE:
SESSO:
NATO IL:
A:
INDIRIZZO:
COMUNE DI:
EST. DOCUMENTO:
RILASCIATO IL:
COD. FISC.:
COD. PROF.:
CAP:
PROV.:
CAP:
PROV.:
da:
ASSICURANDO:
SESSO:
NATO IL:
INDIRIZZO:
A:
COMUNE DI:
EST. DOCUMENTO:
RILASCIATO IL:
COD. FISC.:
COD. PROF.:
da:
BENEFICIARI CASO MORTE:
BENEFICIARI CASO VITA:
PREMIO UNICO: EURO
E
L
DI CUI IMPOSTE: EURSPESE SUL PREMIO: EURO
DECORRENZA POLIZZA:
SCADENZA:
OPZIONE “CAPITALIZZAZIONE RIVALUTAZIONI ANNUALI”
SI
COMPLEMENTARE “INFORTUNI O INCIDENTE STRADALE”
SI
NO
M
I
S
NO
PREMIO UNICO COMPLEMENTARE INFORTUNI O INCIDENTE STRADALE: EURO
CAPITALE AGGIUNTIVO “INFORTUNI”: EURO
C
CAPITALE AGGIUNTIVO “INCIDENTE STRADALE”: EURO
I
DI CUI IMPOSTE: EURO
In _____________________________________ il ______________________________________
A
F
Il Contraente _______________________________
L’Assicurando (se diverso dal contraente anche ai sensi dell’Art. 1919 C.C.) ______________________________________
In relazione al pagamento del premio, il sottoscritto autorizza la Banca ad addebitare il premio di Euro ____________________________________
sul C/C _______________________________ ABI _______________________________ CAB _______________________________ AG ____________________________________
La Filiale _________________________________________________________ il Titolare del C/C _______________________________________________________________
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI PREMI
Il pagamento dei premi può essere effettuato mediante:
• addebito su c/c bancario, previa autorizzazione del titolare del conto corrente;
• bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Compagnia, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Roma Ag. 45;
CONSEGNA DEL FASCICOLO INFORMATIVO E PROGETTO ESEMPLIFICATIVO
Il Contraente dichiara di aver ricevuto il fascicolo informativo e il progetto esemplificativo in forma personalizzata
redatti nel rispetto delle disposizioni impartite dallʼIstituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse
collettivo (ISVAP).
CLAUSOLA DI RECESSO - REVOCABILITAʼ DELLA PROPOSTA
Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata
al seguente recapito: AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 ROMA. La conclusione del contratto si considera avvenuta il giorno di decorrenza indicato in proposta a condizione che
sia stata pagata la prima rata di premio. Il recesso ha lʼeffetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di
recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto. La data
di disinvestimento coincide con il terzo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della comunicazione di recesso. La proposta di assicurazione sulla vita è revocabile, prima che il contratto sia concluso,
mediante comunicazione alla Compagnia nei modi previsti per lʼesercizio del diritto di recesso, ovvero tramite lʼagenzia o filiale presso la quale è stata sottoscritta.
CONSENSO ESPRESSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI GENERALI E SENSIBILI
Preso atto dellʼinformativa riportata nel retro del presente documento acconsento, ai sensi di quanto previsto agli artt. 23, 24, 26, 27, 42, 43, 44 e 45, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e con le modalità specificamente previste dallʼinformativa stessa. In particolare
acconsento a che i miei dati personali vengano trasferiti presso l'AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. con la quale verrà concluso il contratto di assicurazione relativo alla presente proposta.
Data ____________________
Il Contraente ______________________________ lʼAssicurato (se diverso dal Contraente anche ai sensi dellʼart. 1919 c.c.)_________________________
Inoltre acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali, come indicato nella predetta informativa.
SICURAZ
I
AS
O
VITA
UFFICIO
ENTRATE
ROMA 1
NI
S.p.A.
AXA MPS
Data ____________________
Il Contraente ______________________________ lʼAssicurato (se diverso dal Contraente anche ai sensi dellʼart. 1919 c.c.)_________________________
AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.P.A. - SEDE E DIREZIONE GENERALE: VIA ALDO FABRIZI, 9 - 00128 ROMA - ITALIA - TEL.: +39 06 50870.1 - FAX: +39 06 50870295 - SITO INTERNET: WWW.AXA-MPSVITA.IT
E-MAIL: [email protected] - CAPITALE SOCIALE € 499.000.000 I.V. - CODICE FISCALE E NUMERO ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA: 01075910586 - PARTITA IVA: 00959221003
AUTORIZZATA ALL’ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON DECRETO DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO DEL 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 N. 208). LA SOCIETÀ È SOGGETTA
ALL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI AXA S.A. ED APPARTIENE AL GRUPPO ASSICURATIVO AXA MPS, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI CON IL NUMERO 024.
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MOD. AXV PT- 03/2010 - COPIA PER IL CLIENTE
Il Contraente ________________
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INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DELLʼARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003 (“CODICE”)
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effettuati dai precedenti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.
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statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in ltalia o allʼestero - per i
suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure
strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da
tutti i dipendenti e collaboratori nellʼambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche allʼestero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (10); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
DIRITTI DELLʼINTERESSATO
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso l a nostra Società o presso i soggetti
sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco
e di opporsi al loro trattamento (11). Per lʼesercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati. Lei può rivolgersi alla Funzione di Compliance AXA MPS Assicurazioni Vita SpA - Via Aldo Fabrizi 9, 00128 Roma. Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso apponendo la Sua firma
nella proposta di assicurazione.
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NOTE
1) Come previsto dallʼart. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
2) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio dʼEuropa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione: coassicurazione: prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dellʼassicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri
operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del seriore assicurativo (v. nota 7, quarto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, quinto trattino).
4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
5) Cioè dati di cui allʼart. 4, comma 1, lett. d). del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri
canali di acquisizione di contratti di assicurazione: banche, società di gestione del risparmio, Sim; legali; periti (indicati nellʼinvito);
- società di servizi per il quietanzamenio; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nellʼinvito),
tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata
(scelta dallʼinteressato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto
e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società
di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti (v. tuttavia anche nota 10);
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge);
- organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo;
- lsvap, Ministero dellʼlndustria, del commercio e dellʼArtigianato, CONSAP, UCl, commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche
di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, Sim.
9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dallʼart. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizza, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di
dati; é invece esclusa lʼoperazione di diffusione di dati.
10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgano le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso
invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa
(v. nota 7, secondo trattino).
11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per lʼintegrazione
occorre vantare un interesse. Lʼopposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o
delle ricerche di mercato; negli altri casi lʼopposizione presuppone un motivo legittimo.
Lʼelenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché lʼelenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.
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MOD. AXV PTPT10 - 03/2010