Beomonte - Unicredit

Gli strumenti finanziari a disposizione delle aziende esportatrici: buyer e supplier
credits.
L’intervento della banca
UniCredit S.p.A.
Milano, 23 gennaio 2014
Francesca Beomonte, Head of Structured Trade & Export Finance, Italy
L'INTERVENTO DELLE BANCHE
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CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
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BUYER'S CREDIT
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SUPPLIER'S CREDIT

ECA COVERED ASSET FINANCE
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
Quadro Normativo
Internazionale
Consensus
l’Unione di Berna
Nazionale
Delibera CIPE 1999
Decreto 2007 n. 63
Il Supporto pubblico
ll Buyer’s Credit beneficia in Italia di programmi pubblici di supporto alle esportazioni offerti da
due società per azioni controllate indirettamente dallo Stato e preposte al sostegno
dell’internazionalizzazione delle imprese italiane, quali SACE Spa e SIMEST Spa.
Nell’ambito del Buyer’s Credit :
 SACE : offre servizi assicurativi per la copertura dei rischi politici e commerciali
 SIMEST : attraverso un contributo agli interessi permette l’applicazione dei tassi CIRR
sui finanziamenti concessi dalle banche
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LA NORMATIVA INTERNAZIONALE DI RIFERIMENTO:
IL CONSENSUS
 Accordo tra i Paesi aderenti all’OCSE stipulato nel 1978. Il principale accordo internazionale che regolamenta
le attività pubbliche di sostegno del credito all’esportazione è l’Arrangement on Guidelines for Officially
Supported Export Credit, noto anche come “Consensus”.
 Tale accordo stabilito in sede OCSE ha l’obiettivo di eliminare, nel contesto del sostegno delle
esportazioni, eventuali pratiche non concorrenziali fra gli stati membri dell’OCSE ed evitare il
“deterioramento” del credito
 Contiene “LINEE DIRETTRICI IN MATERIA DI CREDITO ALL’ESPORTAZIONE” e stabiliscono
CONDIZIONI UNIFORMI che i paesi membri sono tenuti ad applicare alle operazioni di export credit, tra cui:
 Quota Anticipata (non inferiore al 15% del valore contrattuale dell’operazione)
 Dilazione da 2 a 10 anni (salvo casi particolari per cui si ammettono durate più lunghe fino a 15 anni)
 Dilazione fino a 5 anni, estensibile fino a 8,5 anni per i Paesi di 1^ categoria: ad “Alto Reddito” così definiti dalla Banca
Mondiale in base al loro RNL
 Dilazione fino a 10 anni per i Paesi di 2^ categoria: tutti gli altri paesi
 Dilazione oltre i 10 anni operazioni riguardanti la costruzione di navi, aerei, centrali elettriche convenzionali e nucleari,
project finance e nel settore delle energie rinnovabili e progetti idraulici )
 Rimborsi del Credito in rate con cadenza massima semestrale e quota capitale di uguale importo e quota interessi
decrescente (deroghe previste per il project finance e altri casi valutati caso per caso)
 La data di scadenza della prima rata non può superare i sei mesi dal Punto di Partenza del Credito, normalmente la
data di accettazione provvisoria degli impianti o dalla data di consegna dei macchinari
 Tassi di interesse minimi applicabili sono i c.d. CIRR (tassi di interesse di riferimento commerciale). Variano
mensilmente e sono comunicati da OCSE.
 Premi assicurativi – premi minimi (dal 1999)
 Classificazione dei Paesi in 8 categorie (da 0 a 7)
 Premi minimi dalla categoria 1 alla 7 per copertura di rischi sovrani (minimum premium rates) al di sotto dei quali
ciascuna ECA si è impegnata a non scendere
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IL CONSENSUS – ACCORDI SETTORIALI
 All’ interno del Consensus sono previsti Accordi Settoriali che disciplinano le operazioni
in settori specifici
 Gli Accordi Settoriali sono quattro e prevedono una disciplina che si discosta
parzialmente dalle regole generali del Consensus a seconda del tipo di settore che nello
specifico sono:
 Navale
 Nucleare
 Aereo (che esclude velivoli militari e simulatori di volo)*
 Energie rinnovabili e progetti idraulici
*nel caso dell’ accordo relativo al settore aereo (ASU), è prevista l’applicazione di CIRR
“ad hoc”
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IL BUYER’S CREDIT: Gli Attori
 ESPORTATORE (SUPPLIER)
 IMPORTATORE (BUYER)
 EVENTUALE GARANTE
 BANCA/BANCHE EROGATRICE/I (talvolta costituite in pool)
 BANCA AGENTE
 SACE
 SIMEST
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IL BUYER’S CREDIT : Definizione
Il credito acquirente, conosciuto anche con il termine anglosassone "buyer's
credit", è un finanziamento a medio/lungo termine normalmente da 2 a 10 anni *
accordato da un intermediario finanziario direttamente all'acquirente estero a
supporto di un'esportazione italiana.
Può essere concesso a:
 controparti estere sovrane (Stati e organismi statali)
 enti pubblici esteri non sovrani
 controparti estere private (corporate o bancarie)
per permettere il pagamento all’impresa esportatrice dell’importo dovuto per:
 una fornitura di beni (macchinari, impianti etc)
 servizi, anche collegati alle forniture dei beni
 l’esecuzione di impianti “chiavi in mano” o esecuzione di lavori
Inoltre …
può essere concesso sia singolarmente sia combinato ad altre forme di
finanziamento anche nell’ambito di operazioni strutturate.
* Durate superiori a 10 anni sono previste in base ai termini del Consensus (es: centrali
elettriche convenzionali e nucleari, project finance, energie rinnovabili, ecc.)
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IL BUYER’S CREDIT: Tipologie
Il “Buyer’s Credit”è uno strumento “tailor-made”, in quanto strutturato rispetto al profilo
e alle caratteristiche di ogni singola operazione commerciale oggetto del
finanziamento.
Ricordiamo le seguenti tipologie:
1. crediti legati o "TIED“, rappresentati da un singolo Loan Agreement, diretti al
finanziamento di un singolo specifico contratto commerciale:
 Il “Loan Agreement” è il frutto del processo di confronto tra la banca ed il debitore
teso a definire tutte le clausole di un contratto di finanziamento, inizialmente basate
su standard internazionali (LMA Standard) e successivamente riadattate per
riflettere le esigenze delle parti e le specifiche della transazione.
2. crediti aperti "OPEN" o "MULTITIED", utilizzati per finanziare esportazioni verso più
compratori destinate ad un determinato Paese (“Framework Agreements”).
 Con “Framework Agreements” si intendono i c.d. Accordi Quadro contenenti tutte
le previsioni generali che regolano la concessione di un finanziamento e che si
applicano a tutti i “mini” finanziamenti concessi, attraverso l'inclusione
nell'accordo quadro per mezzo di uno "Standard Loan Agreement" ("SLA"), a fronte
di singoli contratti commerciali. Gli SLA riporteranno i termini specifici/applicabili alle
singole operazioni richiamandosi per il resto all’Accordo Quadro.
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IL BUYER’S CREDIT:
Struttura di un Buyer’s Credit Multitied o Linea di Credit Open
Pagamento
Documenti
di spedizione
ESPORTATORI
Contratto di compravendita
Merci e/o Servizi
BORROWER / BANCA
Finanziamento
IMPORTATORI
Rifinanziamento
(“on-lending”)
Rimborso a scadenza
UniCredit STEF
Tasso Agevolato/CIRR
(Opzionale)
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Copertura assicurativa
IL BUYER’S CREDIT:
Struttura di un Buyer’s Credit Tied
Contratto di
compravendita
Merci e/o Servizi
DEBITORE
pagamento
UniCredit STEF
Tasso Agevolato / CIRR
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Rimborso
finanziamento
Copertura assicurativa
GARANTE
Garanzia
Documenti di
spedizione
ESPORTATORE
CONVENZIONE FINANZIARIA: LE FASI
Due periodi temporali:
1. “tiraggio o drawdown period”:
 Utilizzo del credito (la richiesta di tiraggio accettata dal debitore viene inviata alla
Banca da parte del Debitore o Esportatore)
 in una o (di solito) più riprese. L’importatore/debitore paga solamente gli interessi
relativi agli importi utilizzati, mentre l’esportatore riesce a reperire la necessaria
liquidità per approntare la produzione e completare la commessa
 Il periodo di utilizzo termina alla data di completamento della fornitura o
dell’accettazione provvisoria della commessa da parte del debitore estero
 la durata è direttamente proporzionale alla complessità del bene oggetto della
commessa
2. “repayment period”:
il debitore estero rimborsa la quota capitale del finanziamento concesso; la durata
del rimborso è in linea con le regole dettate dal “Consensus” e dall'Unione di Berna
che stabiliscono durate differenti a seconda della tipologia di fornitura e della categoria
Paese a cui appartiene il debitore.
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BUYER’S CREDIT
Vantaggi per le parti
 Supporta l’offerta commerciale tramite una proposta di finanziamento che
risponde alla necessità di un pagamento dilazionato da parte dell’importatore
estero.
 Consente all’importatore di accedere ad un operazione a M/L termine, a tassi
di mercato internazionali, senza ricadute sulle linee di credito accordategli
dalle banche locali.
 Permette di ottenere un pagamento a vista a presentazione dei documenti di
spedizione o a fronte di servizi prestati.
 Rimozione dei rischi di natura politica e commerciale.
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IL SUPPLIER’S CREDIT: Gli Attori
ESPORTATORE (SUPPLIER)
IMPORTATORE (BUYER)
EVENTUALE GARANTE/AVALLANTE
BANCA SCONTANTE
SACE
SIMEST
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SUPPLIER’S CREDIT : Definizione
Il credito fornitore è lo schema contrattuale attraverso il quale il venditore/esportatore del
bene concede al compratore di dilazionare il pagamento della fornitura.
Diversamente dal credito acquirente, nel credito fornitore la relazione creditizia si instaura
tra i due soggetti che sottoscrivono il contratto commerciale.
Il credito fornitore soddisfa le esigenze del compratore ma genera le seguenti necessità al
venditore: LIQUIDITA’ e MITIGAZIONE RISCHIO DI CREDITO
Ne deriva quindi la necessità da parte del venditore di stipulare, parallelamente al contratto
commerciale:
 un contratto di finanziamento che gli permetta di anticipare i flussi di cassa futuri; e
 una polizza assicurativa credito fornitore SACE per mitigare il rischio di credito.
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SUPPLIER’S CREDIT (con Voltura di Polizza)
Schema
Merci, servizi, studi e
progettazioni
Cambiali (Promissory Notes/Bills of
Exchange)
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ESPORTATORE
Eventuale Contributo
Agevolativo
COMPRATORE
Contratto
Commerciale
Sconto
Pro-Soluto
UniCredit STEF
Cambiali (Promissory Notes/Bills of
Exchange)
LO SCONTO PRO-SOLUTO CON VOLTURA DI POLIZZA
Requisiti minimali contratto commerciale
Requisiti minimali del contratto commerciale richiesti da SACE sono:
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






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Incoterms
data ultima di spedizione
modalità di pagamento

Anticipo (Consensus)

Elenco cambiali (domicilio)
modalità di liberazione degli effetti (deposito fiduciario)
entrata in vigore subordinata all'assicurazione SACE
dichiarazione di accettazione merce o Acceptance Certificate
arbitrato
legge che regola il contratto
SUPPLIER’S CREDIT : Vantaggi per l’Esportatore

Permette di offrire al compratore estero una dilazione dei termini di
pagamento che integra l’offerta commerciale.

Può offrire un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza.

Tramite lo smobilizzo del credito, consente l’ottenimento di un
pagamento cash a fronte di un regolamento dilazionato.

Presenta tempi e modalità d’istruttoria più leggeri rispetto ad un credito
acquirente.

E’ uno strumento particolarmente indicato per le piccole e medie
imprese.
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ECA Covered Asset Finance
Asset Based Export Credit assistito da una garanzia ECA a copertura
dell’importo del finanziamento utilizzato normalmente a supporto di forniture
relative a specifici settori quali: aircrafts, shipping,ecc …
PECULIARITA’ del finanziamento con schema asset based:
Il bene finanziato rappresenta la garanzia principale per i finanziatori
consentendo di basare la valutazione del profilo di rischio non solo sul merito di
credito del debitore ma anche sul pacchetto di garanzie che tale struttura offre e
che, di fatto, permette alle banche di detenere, sia pure indirettamente, la
proprietà dei beni che viene trasferita all’acquirente solo dopo il rimborso
integrale del finanziamento.
 VANTAGGI: La struttura in questione consente pertanto di finanziare anche
controparti che, in schemi tradizionali, avrebbero maggiori difficoltà di reperire
fonti di finanziamento.
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ECA Covered Asset Finance
 GLI ATTORI
Ad agire nella veste di debitore del Buyer’s Credit è una Special Purpose
Company (“SPC” o “Debitore”) che, in qualità di Locatore (“Lessor”) attraverso
uno schema di “Finance Lease” concede in leasing i beni al Locatario
(“Lessee”), utilizzatore finale del bene.
 I PRESUPPOSTI
La cessione del contratto di fornitura da parte del compratore al Debitore che
quindi acquista la proprietà del bene e contestualmente ne cede il possesso al
Locatario attraverso la stipula di un contratto di leasing finanziario.
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Esempio di Security Package
copertura assicurativa della ECA;
pegno sulle azioni della SPC;
ipoteca di primo grado sul bene oggetto del finanziamento;
cessione della polizza di assicurazione relativa al bene;
cessione della garanzia del produttore (nel contratto commerciale);
cessione dei pagamenti e dei diritti derivanti dal contratto di leasing;
pegno sul conto corrente del Debitore sul quale vengono accreditati i canoni
del leasing;
un “Remarketing Agreement” firmato tra il produttore e la Banca che prevede,
in caso di default, l’impegno da parte del produttore, su base best effort, a
fornire la propria collaborazione alla Banca per l’espletamento di tutte le
attività e le procedure propedeutiche al recupero del bene, la sua
manutenzione e la messa in vendita dello stesso sul mercato secondario al
fine di recuperare l’importo del credito in essere mediante l’incasso del prezzo
di vendita del bene (al netto dei costi e delle fees dovute).
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