DECRETO n. 269 del 24/04/2014

ASL di Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
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DECRETO n. 269
del 24/04/2014
Cl.: 1.1.02
OGGETTO: Unità di Offerta Sociosanitarie afferenti ai Dipartimenti A.S.S.I. e
Dipendenze: presa d’atto sottoscrizione schede finanziarie per
l’assegnazione del budget di produzione definitivo anno 2014 e nuovi
contratti per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’A.S.L.
di Brescia e gli enti erogatori del territorio relativamente a: Assistenza
Domiciliare Integrata, ampliamenti e/o nuovi posti/posti letto in
applicazione della D.G.R. n. X/1185 del 20.12.2013. Definizione acconti
mensili con decorrenza dal mese di aprile 2014.
Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. IX/001088 del 23.12.2010
Acquisito il parere di competenza del
DIRETTORE SOCIALE F.F.
Dott.ssa Fausta Podavitte
Acquisito il parere di legittimità del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Pier Mario Azzoni
_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Richiamata la D.G.R. n. X/1185 del 20.12.2013, ad oggetto: “Determinazioni in
ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2014” ed in
particolare l’allegato 4 recante le regole di sistema 2014 per l’ambito socio-sanitario;
Considerato che l’allegato 4 della citata D.G.R. n. X/1185/2013 al paragrafo 3.3 “Il
contratto e la scheda di budget”, testualmente recita: “I contratti definitivi sottoscritti
con gli enti gestori per l’esercizio 2013 sono prorogati a tutto il 31/01/2014,
definendo un budget provvisorio pari a un dodicesimo del budget definitivo 2013.
Entro il 31/01/2014 le ASL sottoscrivono con gli enti gestori il contratto per l’anno
2014 utilizzando lo schema tipo allegato al presente provvedimento, definendo un
budget provvisorio per il primo trimestre 2014, pari ai tre dodicesimi del budget
definitivo 2013, ivi compreso il valore di un dodicesimo di cui al punto precedente”;
Richiamato in merito il Decreto D.G. n. 667 del 30.12.2013, ad oggetto: “Unità di
Offerta Sociosanitarie afferenti ai Dipartimenti A.S.S.I. e Dipendenze: attuazione
D.G.R. n. X/1185 del 20.12.2013. Assegnazione budget di produzione provvisorio e
definizione acconti mensili per il mese di gennaio 2014”, con il quale sono stati
prorogati fino al 31.01.2014 i contratti definitivi 2013 e definiti i budget provvisori di
importo pari a un dodicesimo dei budget definitivi 2013;
Richiamati altresì i seguenti Decreti D.G.:
n. 115 del 20.02.2014;
n. 138 del 27.02.2014;
n. 139 del 27.02.2014;
n. 156 del 06.03.2014;
n. 207 del 27.03.2014;
con i quali si è preso atto della sottoscrizione con gli Enti gestori delle Unità di Offerta
afferenti ai Dipartimenti A.S.S.I. e Dipendenze dei contratti per la definizione dei
rapporti giuridici ed economici per l’anno 2014 e delle relative schede finanziarie per
l’assegnazione del budget provvisorio per il periodo 01.01.2014 – 31.03.2014 e
approvata la definizione degli acconti mensili da riconoscere per i mesi di febbraio e
marzo 2014;
Accertato che l’allegato 4 della citata D.G.R. n. X/1185/2013 al paragrafo 3.3 “Il
contratto e la scheda di budget” testualmente recita: “Entro il 31.03.2014, verranno
negoziati e sottoscritti tra ASL e soggetti gestori i budget definitivi che dovranno
valere per l’intero anno 2014. A tal fine le Asl e i soggetti gestori dovranno
sottoscrivere la scheda di budget annuale. Il budget definitivo comprende il volume
assegnato a titolo di budget provvisorio”;
Visti i Decreti della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato:
n. 2671 del 28.03.2014, ad oggetto: “Determinazione dei budget aziendali ASSI
delle Aziende Sanitarie Locali per l’anno 2014”;
n. 2769 del 31.03.2014, ad oggetto: “Determinazioni dei budget aziendali ASSI
delle Aziende Sanitarie Locali per l’anno 2014. 2° provvedimento”;
con i quali sono stati definiti i budget di produzione e di consumo definitivi per l’anno
2014 da riconoscere alle Unità di Offerta Sociosanitarie del territorio;
Considerato che i budget di produzione assegnati a questa A.S.L. comprendono le
risorse per il riconoscimento:
degli effetti derivanti dal trascinamento di posti contrattualizzati nel corso
dell’anno 2013;
delle giornate di programmazione nei C.D.D. previste dalla D.G.R. n. 1185/2013;
_________________________________________________________________
dei nuovi contratti conclusi in attuazione dell’allegato 4, paragrafo 3.4 “Regole
2014 per l’accesso al contratto” della D.G.R. n. 1185/2013, calcolate su base
annua, per le Unità d’Offerta nell’area Disabili, gli Hospice S.S., le Unità d’Offerta
realizzate mediante finanziamenti pubblici, statali o regionali, le Unità d’Offerta
derivanti da conclusione di Piano Programma;
Precisato che il budget di produzione definitivo 2014 è stato calcolato pari alla
produzione riconosciuta nell’anno 2013 con riferimento al budget negoziato e
contrattualizzato il 30 novembre 2013;
Precisato ulteriormente che il budget di produzione 2014 per la contrattualizzazione,
con decorrenza dal 1 aprile 2014, di nuovi posti letto derivanti dall’ampliamento delle
Unità d’Offerta già a contratto, è stato calcolato applicando la tariffa media e la
saturazione media riconosciuta nel 2013;
Dato atto che in data 31 marzo 2014 sono stati sottoscritti con gli enti erogatori del
territorio le schede finanziarie per l’assegnazione del budget di produzione definitivo
per l’anno 2014 secondo gli importi dettagliati nei seguenti allegati, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento:
- All. “A” (composto da n. 2 pagine) riferito alle Residenze Sanitario Assistenziali
per Anziani (R.S.A.) per un importo complessivo di € 91.768.437,00;
- All. “B” (composto da n. 2 pagine) riferito ai Centri Diurni Integrati per anziani
(C.D.I.) per un importo complessivo di € 5.580.631,80;
- All. “C” (composto da n. 1 pagina) riferito agli Hospice S.S. per un importo
complessivo di € 3.055.398,57;
- All. “D” (composto da n. 1 pagina) riferito alle Residenze Sanitario Assistenziali
per disabili (R.S.D.) per un importo complessivo di € 13.226.648,50;
- All. “E” (composto da n. 1 pagina) riferito ai Centri Diurni per Disabili (C.D.D.) per
un importo complessivo di € 7.624.042,30;
- All. “F” (composto da n. 1 pagina) riferito alle Comunità Socio Sanitarie per
Disabili (C.S.S.) per un importo complessivo di € 1.226.131,99;
- All. “G” (composto da n. 1 pagina) riferito agli Istituti di Riabilitazione (RIA) per
un importo complessivo di € 11.375.553,00;
- All. “H” (composto da n. 1 pagina) riferito ai Consultori Familiari privati per un
importo complessivo di € 3.728.000,00;
- All. “I” (composto da n. 1 pagina) riferito ai Servizi Multidisciplinari Integrati
(S.M.I.) per un importo complessivo di € 2.634.000,00;
- All. “J” (composto da n. 1 pagina) riferito alle Comunità per Tossicodipendenti
(T.O.X.) per un importo complessivo di € 6.553.736,20;
e definiti gli acconti mensili a decorrere dal mese di aprile 2014, calcolati come
previsto dall’art. 5 dei contratti vigenti;
Preso atto dei nuovi contratti stipulati in data 31.03.2014, con decorrenza dal 1
aprile 2014, con gli Enti gestori del territorio aventi titolo alla contrattualizzazione di
nuovi posti:
- Fondazione “Residenza Berardi Manzoni” onlus con sede legale nel Comune di
Roncadelle (BS) per n. 7 posti letto di R.S.A. aggiuntivi ai n. 36 già
contrattualizzati (Allegato “K”, composto da n. 8 pagine);
- Fondazione “Residenza Berardi Manzoni” onlus con sede legale nel Comune di
Roncadelle (BS) per n. 15 posti del nuovo C.D.I. “Fondazione Residenza Berardi
Manzoni onlus” (Allegato “L”, composto da n. 8 pagine);
- Fondazione “Madonna del Corlo – O.n.l.u.s” con sede legale nel Comune di Lonato
del Garda (BS) per n. 2 posti letto di Hospice S.S. aggiuntivi ai n. 6 già
contrattualizzati (Allegato “M”, composto da n. 7 pagine);
-
_________________________________________________________________
“Cooperativa Sociale Nikolajewka Onlus” con sede legale nel Comune di Brescia
per n. 2 posti letto di R.S.D. aggiuntivi ai n. 58 già contrattualizzati (Allegato “N”,
composto da n. 7 pagine);
- Fondazione Ospedale Casa di Riposo “Nobile Paolo Richiedei” con sede legale nel
Comune di Gussago (BS) per la riconversione di n. 2 posti di Day Hospital in n.
992 trattamenti ambulatoriali e n. 500 prestazioni domiciliari presso il “Centro
Medico Richiedei” di Palazzolo s/Oglio (Allegato “O”, composto da n. 9 pagine);
- “C.V.L. (Caldera Virginio Lumezzane) Società Cooperativa Sociale Onlus” con
sede legale nel Comune di Lumezzane (BS) per n. 3 posti aggiuntivi ai n. 20 già
contrattualizzati per il C.D.D. “Il Cammino” di Lumezzane (Allegato “P”, composto
da n. 8 pagine);
- “Collaboriamo Società Cooperativa Sociale Onlus” con sede legale nel Comune di
Leno (BS) per n. 2 posti letto aggiuntivi agli 8 già contrattualizzati per la C.S.S.
“Monica Crescini” di Leno (Allegato “Q”, composto da n. 7 pagine);
“Fo.B.A.P. (Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili) Onlus” con sede legale
nel Comune di Brescia per n. 10 posti letto della nuova C.S.S. “Comunità
Trobiolo” di Roè Volciano (Allegato “R”, composto da n. 7 pagine);
- “Co.Ge.S.S. Società Cooperativa Sociale onlus” con sede legale nel Comune di
Barghe (BS) per n. 10 posti letto della nuova “C.S.S. di Idro” di Idro (Allegato
“S”, composto da n. 7 pagine);
Preso atto altresì del finanziamento aggiuntivo riconosciuto con Decreto n.
2769/2014 nell’ambito del budget aziendale per l’Assistenza Domiciliare Integrata ai
fini della stipula dei contratti con i seguenti Enti gestori per l’erogazione delle
prestazioni di A.D.I. tramite voucher:
- “SaluService S.C.S. onlus” con sede legale nel Comune di Brescia, con decorrenza
dal 1 aprile 2014 (Allegato “T”, composto da n. 4 pagine);
- Fondazione “Residenza Berardi Manzoni” onlus con sede legale nel Comune di
Roncadelle (BS), con decorrenza dal 1 aprile 2014 (Allegato “U”, composto da n.
4 pagine);
- “Fondazione Guerini – Frigerio onlus per la Bassa Bresciana Occidentale” con sede
legale nel Comune di Orzinuovi (BS), con decorrenza dal 3 marzo 2014 (Allegato
“V”, composto da n. 4 pagine);
Assicurato che le schede per la negoziazione e formalizzazione del budget di
produzione definitivo 2014 sono state redatte in conformità allo schema-tipo
contenuto nella citata D.G.R. n. X/1185/2013 (Allegato “W”, composto da n. 1
pagina);
Accertato che i suddetti contratti e le schede budget 2014 sono stati trasmessi
all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] della Direzione
Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia con le
seguenti note: prot. n. 0046779/14, n. 0046431/14, n. 0046458/14 del 03.04.2014,
prot. n. 0047074/14 del 04.04.2014, prot. n. 0047929/14 del 07.04.2014, in
conformità alle modalità indicate nella nota regionale inviata in data 08.01.2014 dalla
U.O. Accreditamento, Controllo e Sviluppo dell’Offerta;
Dato atto che i contratti e le schede budget 2014, più sopra citate, sono state
acquisite agli atti dell’U.O. Acquisto e Remunerazione Prestazioni Socio-Sanitarie, in
staff alla Direzione Sociale;
Ritenuto di conferire mandato al competente Servizio Risorse Economico Finanziarie
per il pagamento degli acconti mensili con decorrenza dal mese di aprile 2014 agli
aventi titolo secondo gli importi indicati in dettaglio negli allegati sopra richiamati;
-
_________________________________________________________________
Vista la proposta della Responsabile dell’U.O. Acquisto e Remunerazione Prestazioni
Socio-Sanitarie, Dr.ssa Anna Brotto, che attesta altresì la conformità del presente
provvedimento al disposto dell’art. 13, comma 17, della L.R. 30.12.2009 n. 33;
Dato atto che la Responsabile dell’Ufficio Acquisto Prestazioni Socio-Sanitarie e
Bilancio Sociale, Dott.ssa Maria Fibreni, in qualità di Responsabile del procedimento,
attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento;
Vista l’attestazione della Responsabile dell’U.O. Programmazione e Bilancio, Dott.ssa
Lara Corini, in merito alla regolarità contabile;
Acquisito il parere di competenza del Direttore Sociale f.f., Dr.ssa Fausta Podavitte;
Acquisito il parere di legittimità del Direttore Amministrativo, Dott. Pier Mario Azzoni;
DECRETA
a)
b)
in attuazione del disposto della D.G.R. n. X/1185 del 20.12.2013, allegato 4, e
del Decreto regionale n. 2769 del 31.03.2014, come in premessa descritto, di
dare atto che in data 31 marzo 2014 sono stati sottoscritti con gli Enti gestori
delle Unità d’Offerta Socio Sanitarie afferenti ai Dipartimenti A.S.S.I. e
Dipendenze le schede finanziarie per l’assegnazione del budget di produzione
definitivo per l’anno 2014 come riportato nei seguenti allegati, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento:
- All. “A” (composto da n. 2 pagine) riferito alle Residenze Sanitario
Assistenziali per Anziani (R.S.A.) per un importo complessivo di €
91.768.437,00;
- All. “B” (composto da n. 2 pagine) riferito ai Centri Diurni Integrati per
anziani (C.D.I.) per un importo complessivo di € 5.580.631,80;
- All. “C” (composto da n. 1 pagina) riferito agli Hospice S.S. per un importo
complessivo di € 3.055.398,57;
- All. “D” (composto da n. 1 pagina) riferito alle Residenze Sanitario
Assistenziali per disabili (R.S.D.) per un importo complessivo di €
13.226.648,50;
- All. “E” (composto da n. 1 pagina) riferito ai Centri Diurni per Disabili
(C.D.D.) per un importo complessivo di € 7.624.042,30;
- All. “F” (composto da n. 1 pagina) riferito alle Comunità Socio Sanitarie per
Disabili (C.S.S.) per un importo complessivo di € 1.226.131,99;
- All. “G” (composto da n. 1 pagina) riferito agli Istituti di Riabilitazione (RIA)
per un importo complessivo di € 11.375.553,00;
- All. “H” (composto da n. 1 pagina) riferito ai Consultori Familiari privati per
un importo complessivo di € 3.728.000,00;
- All. “I” (composto da n. 1 pagina) riferito ai Servizi Multidisciplinari Integrati
(S.M.I.) per un importo complessivo di € 2.634.000,00;
- All. “J” (composto da n. 1 pagina) riferito alle Comunità per
Tossicodipendenti (T.O.X.) per un importo complessivo di € 6.553.736,20;
e definiti gli acconti mensili a decorrere dal mese di aprile 2014, calcolati come
previsto dall’art. 5 dei contratti vigenti;
di prendere atto dei nuovi contratti stipulati in data 31.03.2014, con decorrenza
dal 1 aprile 2014, con gli Enti gestori del territorio aventi titolo alla
contrattualizzazione di nuovi posti in attuazione dell’allegato 4, paragrafo 3.4
“Regole 2014 per l’accesso al contratto” della D.G.R. n. 1185/2013,:
_________________________________________________________________
Fondazione “Residenza Berardi Manzoni” onlus con sede legale nel Comune
di Roncadelle (BS) per n. 7 posti letto di R.S.A. aggiuntivi ai n. 36 già
contrattualizzati (Allegato “K”, composto da n. 8 pagine);
- Fondazione “Residenza Berardi Manzoni” onlus con sede legale nel Comune
di Roncadelle (BS) per n. 15 posti del nuovo C.D.I. “Fondazione Residenza
Berardi Manzoni onlus” (Allegato “L”, composto da n. 8 pagine);
- Fondazione “Madonna del Corlo – O.n.l.u.s” con sede legale nel Comune di
Lonato del Garda (BS) per n. 2 posti letto di Hospice S.S. aggiuntivi ai n. 6
già contrattualizzati (Allegato “M”, composto da n. 7 pagine);
- “Cooperativa Sociale Nikolajewka Onlus” con sede legale nel Comune di
Brescia per n. 2 posti letto di R.S.D. aggiuntivi ai n. 58 già contrattualizzati
(Allegato “N”, composto da n. 7 pagine);
- Fondazione Ospedale Casa di Riposo “Nobile Paolo Richiedei” con sede legale
nel Comune di Gussago (BS) per la riconversione di n. 2 posti di Day
Hospital in n. 992 trattamenti ambulatoriali e n. 500 prestazioni domiciliari
presso il “Centro Medico Richiedei” di Palazzolo s/Oglio (Allegato “O”,
composto da n. 9 pagine);
- “C.V.L. (Caldera Virginio Lumezzane) Società Cooperativa Sociale Onlus” con
sede legale nel Comune di Lumezzane (BS) per n. 3 posti aggiuntivi ai n. 20
già contrattualizzati per il C.D.D. “Il Cammino” di Lumezzane (Allegato “P”,
composto da n. 8 pagine);
- “Collaboriamo Società Cooperativa Sociale Onlus” con sede legale nel
Comune di Leno (BS) per n. 2 posti letto aggiuntivi agli 8 già
contrattualizzati per la C.S.S. “Monica Crescini” di Leno (Allegato “Q”,
composto da n. 7 pagine);
- “Fo.B.A.P. (Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili) Onlus” con sede
legale nel Comune di Brescia per n. 10 posti letto della nuova C.S.S.
“Comunità Trobiolo” di Roè Volciano (Allegato “R”, composto da n. 7
pagine);
- “Co.Ge.S.S. Società Cooperativa Sociale onlus” con sede legale nel Comune
di Barghe (BS) per n. 10 posti letto della nuova “C.S.S. di Idro” di Idro
(Allegato “S”, composto da n. 7 pagine);
di dare atto altresì della stipula dei contratti con i seguenti Enti gestori per
l’erogazione di prestazioni di A.D.I. tramite voucher per le quali è stato previsto
dal Decreto 2769/2014 un finanziamento aggiuntivo nell’ambito del budget
aziendale per l’Assistenza Domiciliare Integrata:
- “SaluService S.C.S. onlus” con sede legale nel Comune di Brescia, con
decorrenza dal 1 aprile 2014 (Allegato “T”, composto da n. 4 pagine);
- Fondazione “Residenza Berardi Manzoni” onlus con sede legale nel Comune
di Roncadelle (BS), con decorrenza dal 1 aprile 2014 (Allegato “U”, composto
da n. 4 pagine);
- “Fondazione Guerini – Frigerio onlus per la Bassa Bresciana Occidentale” con
sede legale nel Comune di Orzinuovi (BS), con decorrenza dal 3 marzo 2014
(Allegato “V”, composto da n. 4 pagine);
di dare atto che le schede budget di negoziazione e formalizzazione del budget
di produzione definitivo 2014 sono state redatte in conformità allo schema-tipo
contenuto nella citata D.G.R. n. X/1185/2013 (Allegato “W”, composto da n. 1
pagina);
di dare atto che i suddetti contratti e le schede budget 2014 sono stati trasmessi
all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] della
-
c)
d)
e)
_________________________________________________________________
f)
g)
h)
Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione
Lombardia con le seguenti note: prot. n. 0046779/14, n. 0046431/14, n.
0046458/14 del 03.04.2014, prot. n. 0047074/14 del 04.04.2014, prot. n.
0047929/14 del 07.04.2014, in conformità alle modalità indicate nella nota
regionale inviata in data 08.01.2014 dalla U.O. Accreditamento, Controllo e
Sviluppo dell’Offerta;
di dare altresì atto che i suddetti contratti e schede budget sono stati acquisiti
agli atti dell’U.O. Acquisto e Remunerazione prestazioni Socio-Sanitarie, in staff
alla Direzione Sociale;
di dare atto che il maggior onere derivante dal presente provvedimento, relativo
al budget di produzione definitivo per l’anno 2014 assegnato agli Enti gestori
delle Unità di Offerta afferenti ai Dipartimenti A.S.S.I. e Dipendenze, risulta pari
ad € 109.345.459,51 e trova riferimento nella contabilità Aziendale – Gestione
A.S.S.I. anno 2014 – come di seguito specificato:
- Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (RR.S.AA.): € 68.734.726,00 di
cui € 4.236.477,00 al conto “R.S.A. da pubblico” codice 43 1 700, ed €
64.498.249,00 al conto “R.S.A. da privato” codice 43 3 910, programmi di
spesa dal n. 20600 al n. 20683 anno 2014;
- Centri Diurni Integrati per Anziani (CC.DD.II.): € 4.191.319,80 di cui €
608.943,00 al conto “C.D.I. da pubblico” codice 43 1 993, ed € 3.582.376,80
al conto “C.D.I. da privato” codice 43 3 993, programmi di spesa dal n.
20100 al n. 20150 anno 2014;
- Hospice Socio Sanitari: € 2.307.379,57 al conto “Hospice da privato” codice
43 3 990, programmi di spesa dal n. 20700 al n. 20703 anno 2014;
- Residenze Sanitario Assistenziali per Disabili (RR.S.DD.): € 9.929.892,00 al
conto “Assistenza R.S.D.” (servizi privati) codice 43.3.927 gestito con i
programmi di spesa dal n. 20410/2014 al n. 20414/2014;
- Comunità Socio sanitarie per Disabili (C.S.SS.): € 940.909,24 al conto
“Assistenza C.S.SS.” (servizi privati) codice 43.3.928 gestito con i
programmi di spesa dal n. 20420/2014 al n. 20440/2014;
- Centri Diurni per Disabili (CC.DD.DD.): € 5.743.082,30 di cui € 5.272.248,30
al conto “Assistenza C.D.D. da privato” codice 43.3.929 ed € 470.834,00 al
conto “Assistenza C.D.D. da pubblico” codice 43.1.929, gestiti con i
programmi di spesa dal n. 20300/2014 al n. 20328/2013;
- Istituti di Riabilitazione (R.I.A.): € 8.531.664,73 al conto “Strutture
riabilitative riclassificate” codice 43.3.501 gestito con i programmi di spesa
dal n. 20400 al n. 20403 anno 2014;
- Consultori Familiari privati: € 2.795.999,00 al conto “Consultori privati
accreditati” codice 43.3.370, gestiti con i programmi di spesa dal n. 20720 al
n. 20735 anno 2014;
- Comunità per le Tossicodipendenze: € 4.961.732,20 al conto “Assistenza
Tossicodipendenti” codice 43 3 560 gestito con i programmi di spesa dal n.
20200 al n. 20218 anno 2014;
- Servizi Multidisciplinari Integrati: € 1.975.499,00 al conto “Servizi
Multidisciplinari Integrati” codice 43 3 562, gestito con i programmi di spesa
dal n. 20230 al n. 20233 anno 2014;
di prendere atto che l’onere derivante dal presente provvedimento riferito ai
nuovi contratti per l’erogazione tramite voucher dell’Assistenza Domiciliare
Integrata di cui al precedente punto c), da quantificare con successivi
_________________________________________________________________
provvedimenti, trova riferimento nella contabilità Aziendale – Gestione A.S.S.I.
2014 – al conto “Voucher Socio Sanitario da privato”, codice 43 3 992;
i)
di conferire mandato al competente Servizio Risorse Economico Finanziarie per il
pagamento degli acconti mensili con decorrenza dal mese di aprile 2014 agli
aventi titolo secondo gli importi indicati in dettaglio negli allegati sopra
richiamati;
j)
di dare altresì atto che la copertura economica del presente provvedimento è
garantita dal Decreto della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e
Volontariato n. 2769 del 31.03.2014;
k) di stabilire che l’U.O. Acquisto e Remunerazione Prestazioni Socio Sanitarie
procederà al monitoraggio dei costi derivanti dal presente provvedimento
affinchè vengano rispettate le disposizioni di cui alla D.G.R. n. X/1185/2013 ed
al Decreto regionale n. 2769/2014;
l)
di trasmettere copia del presente provvedimento a cura della U.O. Acquisto e
Remunerazione Prestazioni Socio-Sanitarie:
- alla
Regione
Lombardia,
ai
seguenti
indirizzi
di
posta
elettronica:[email protected],
[email protected];
- agli Enti gestori delle Unità di Offerta afferenti all’Area Anziani – Cure
Domiciliari;
- alle Direzioni Gestionali Distrettuali dell’A.S.L. di Brescia;
m) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
e dell’art. 12, comma 12, della L.R. 33/2009;
n) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all’Albo on-line ai
sensi dell’art. 18 della L.R. 33/2009 e dell’art. 32 della L. n. 69/2009.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella
Fondazione Istituto Pietro Cadeo onlus
Fondazione Pompeo e Cesare Mazzocchi ONLUS
Fondazione Lucini-Cantù onlus
Centro Comunale per i Servizi Sociali
Fondazione Bandera Vezzoli ONLUS
RSA - Casa di Riposo Don F. Cremona onlus
RSA - Fondazione Villa Serena ONLUS
RSA - Fondazione Martinelli - Granata - Piantoni ONLUS
RSA - Fondazione Casa di Riposo di Capriolo Don Gaudenzio
Martinazzoli
RSA - "O.P. Delbarba Maselli-Dandolo"
RSA - Lorenzo e Gianna Zirotti
RSA - Fondazione "Villa Fiori" RSA ONLUS
RSA - "Casa di Riposo San Giovanni ONLUS"
RSA - "Le Rondini"
RSA - Fondazione Colturi Villa Dei Pini onlus
RSA - Casa di Riposo Azienda Speciale "RSA di Concesio"
RSA - "Madre Teresa di Calcutta"
302000503
302000703
302001001
302001104
302001301
302001501
302001903
302002003
302002303
302003302
302006403
302006501
302006604
302006703
302006802
302007002
7
7
7
7
7
6
6
6
5
4
4
4
4
RSA - Fondazione Dante Cusi onlus
RSA - Fondazione Casa di Riposo di Ghedi onlus
RSA - Fondazione Centro Servizi Assistenziali Cami-Alberini
onlus
RSA - Casa di Riposo G.B. Valotti - Onlus
302018103
302018104
302018106
9
9
9
9
RSA di Via Santa Giulia n. 1
RSA - Fondazione Giroldi Forcella Ugoni
RSA - Fondazione Onlus "Longini Morelli"
RSA - Fondazione Casa di Riposo Villa G. Padovani onlus
RSA - Fondazione "Nobile Annibale Maggi Via Onlus"
RSA - Fondazione Gambara Tavelli Onlus
RSA - Istituto Bassano Cremonesini per Disabili psichiche Onlus
RSA - Fondazione Madonna del Corlo Onlus
RSA - Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi onlus
RSA - Casa di Riposo Cenacolo Elisa Baldo
RSA - Fondazione Ricovero La Memoria Onlus
RSA - Soggiorno Sereno Emilia e Egidio Pasini
RSA - Fondazione Casa di Riposo di Roe' Volciano onlus
302018109
302018110
302018111
302018112
302018113
302018114
302023701
302023801
302023901
302024001
302024101
302024201
9
9
8
9
9
11
12
12
12
12
12
9
8
302018120
RSA - Fondazione Casa di Riposo di Manerbio ONLUS
RSA di Via Veronica Gambara n. 20
302018108
8
302018107
9
302018105
RSA - Fondazione Casa di Riposo R.S.A. Paolo VI O.N.L.U.S.
RSA - Fondazione Uccelli - Bonetti onlus
9
302018102
302007401
302018101
RSA - Pietro Beretta
RSA - Fondazione Istituto Bregoli onlus
302007102
8
4
4
4
4
6
6
7
302002203
Fondazione Centro di Servizi per Anziani Casa di Riposo
Maggi ONLUS
Fondazione Casa di Riposo di Roe' Volciano onlus
Soggiorno Sereno Emilia e Egidio Pasini Onlus
Fondazione Ricovero La Memoria Onlus
Casa di Riposo Cenacolo Elisa Baldo
Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi onlus
Fondazione Madonna del Corlo Onlus
Fondazione Gambara Tavelli Onlus
Istituto Bassano Cremonesini per Disabili psichiche Onlus
Fondazione "Nobile Annibale Maggi Via Onlus"
Fondazione Casa di Riposo Villa G. Padovani onlus
Fondazione Onlus "Longini Morelli"
Fondazione Giroldi Forcella Ugoni ONLUS
Fondazione Casa di Riposo Manerbio Onlus
Fondazione Guerini Frigerio Onlus per la Bassa
Bresciana Occidentale
Fondazione Guerini Frigerio Onlus per la Bassa
Bresciana Occidentale
Fondazione Casa di Riposo G.B.Valotti Onlus
Fondazione Casa di Riposo di Ghedi onlus
Fondazione Centro Servizi Assistenziali Cami-Alberini
onlus
Fondazione Dante Cusi Onlus
Fondazione Uccelli - Bonetti Onlus
Fondazione Casa di Riposo R.S.A. Paolo VI O.N.L.U.S.
Fondazione Istituto Bregoli Onlus
Fondazione di Cura Città di Gardone Val Trompia Onlus
Comune di Sarezzo
Casa di Riposo Azienda Speciale "RSA di Concesio"
Fondazione Colturi Villa Dei Pini onlus
Fondazione Le Rondini Città di Lumezzane Onlus
Fondazione Casa di Riposo S.Giovanni Onlus
Fondazione "Villa Fiori" RSA ONLUS
Comune di Sale Marasino
Fondazione Opera Pia Delbarba-Maselli-Dandolo Onlus
Fondazione Martinelli - Granata - Piantoni ONLUS
Fondazione Casa di Riposo di Capriolo Don Gaudenzio
Martinazzoli
Fondazione Villa Serena ONLUS
Fondazione Casa di Riposo Don F.Cremona Onlus
Fondazione Bandera Vezzoli ONLUS
Comune di Rudiano
Fondazione Lucini-Cantù onlus
Fondazione Pompeo e Cesare Mazzocchi ONLUS
Fondazione Istituto Pietro Cadeo onlus
Fondazione di Partecipazione "R.S.A. Spazzini - Fabeni"
7
"R.S.A. Spazzini - Fabeni"
ente gestore
RSA - Fondazione Centro di Servizi per Anziani Casa di Riposo
Maggi ONLUS
denominazione struttura
302000203
cod.struttura
302000103
DSSB
RESIDENZE SANITARIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI - BUDGET DI PRODUZIONE 2014
A.S.L. di Brescia
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
pubblico
pubblico
privato
privato
privato
privato
pubblico
privato
privato
privato
privato
privato
privato
pubblico
privato
privato
privato
privato
privato
PUBBLICO PRIVATO
Roè Volciano
Odolo
Gavardo
Gavardo
Bagolino
Lonato
Pontevico
Verolanuova
Seniga
Quinzano
Pralboino
Pontevico
Orzivecchi
Orzinuovi
Manerbio
Isorella
Gottolengo
Ghedi
Gambara
Barbariga
Bagnolo Mella
Pezzaze
Gardone V.T.
Sarezzo
Concesio
Villa Carcina
Lumezzane
Bovegno
Nave
Sale Marasino
Adro
Capriolo
Cologne
Pontoglio
Palazzolo
Urago d'Oglio
Rudiano
Rovato
Coccaglio
Chiari
Castrezzato
Castelcovati
Comune sede RSA
€ 2.522.422,00
€ 904.417,00
€ 1.674.752,00
€ 507.090,00
€ 1.139.490,00
€ 469.477,00
€ 613.091,00
€ 538.768,00
€ 1.917.896,00
€ 1.177.059,00
€ 953.486,00
€ 633.974,00
€ 1.768.721,00
€ 1.523.830,00
€ 1.159.201,00
€ 588.492,00
€ 1.212.098,00
€ 1.502.661,00
€ 564.166,00
€ 621.649,00
€ 1.485.245,00
€ 1.320.893,00
€ 666.952,00
€ 592.708,00
€ 648.311,00
€ 1.481.616,00
€ 845.459,00
€ 1.487.576,00
€ 594.375,00
€ 1.674.075,00
€ 1.119.769,00
€ 763.961,00
€ 655.715,00
€ 2.374.713,00
€ 1.115.278,00
€ 715.523,00
€ 415.235,00
€ 403.295,00
€ 950.328,00
€ 811.961,00
€ 739.612,00
€ 410.073,00
BUDGET
DEFINITIVO 2014
€ 178.672,00
€ 64.063,00
€ 118.628,00
€ 35.919,00
€ 80.714,00
€ 33.255,00
€ 43.427,00
€ 38.163,00
€ 135.851,00
€ 83.375,00
€ 67.539,00
€ 44.906,00
€ 125.284,00
€ 107.938,00
€ 82.110,00
€ 41.685,00
€ 85.857,00
€ 106.438,00
€ 39.962,00
€ 44.033,00
€ 105.205,00
€ 93.563,00
€ 47.242,00
€ 41.983,00
€ 45.922,00
€ 104.948,00
€ 59.887,00
€ 105.370,00
€ 42.102,00
€ 118.580,00
€ 79.317,00
€ 54.114,00
€ 46.446,00
€ 168.209,00
€ 78.999,00
€ 50.683,00
€ 29.412,00
€ 28.567,00
€ 67.315,00
€ 57.514,00
€ 52.389,00
€ 29.047,00
ACCONTI MENSILI
DA APRILE 2014
209/2014
213/2014
228/2014
220/2014
226/2014
217/2014
222/2014
204/2014
210/2014
203/2014
201/2014
192/2014
198/2014
205/2014
200/2014
199/2014
202/2014
208/2014
206/2014
196/2014
207/2014
176/2014
173/2014
174/2014
175/2014
189/2014
183/2014
170/2014
172/2014
171/2014
177/2014
190/2014
187/2014
184/2014
178/2014
181/2014
188/2014
179/2014
180/2014
182/2014
191/2014
194/2014
N.REPERTORIO
CONTRATTO
All. A
RSA - Fondazione Irene Rubini Falck onlus
RSA - Casa di Soggiorno per Anziani -Onlus
RSA - Fondazione S. Angela Merici onlus
RSA - Fondazione Casa di Riposo Feltrinelli Onlus
RSA - Fondazione F.lli Beretta - S.Giuseppe per la Valtenesi
Onlus
RSA - Casa di Riposo "Don Giuseppe Baldo"
RSA - Fondazione RSA Casa di Riposo di Salo' Residenza Gli
Ulivi
RSA - Fondazione G.B. Bianchi onlus
RSA - "Casa di Dio"
RSA - Fondazione "Casa di Industria" onlus
RSA - Fondazione "Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo
Richiedei"
RSA - Fondazione Serlini RSA Onlus
302024501
302024601
302024701
302024901
302025101
302025301
302025701
302025901
302026101
12
11
11
11
11
1
1
RSA - Fondazione Casa di Riposo per Anziani di Botticino Onlus Fondazione Casa di Riposo per Anziani di Botticino Onlus
302026401
Fondazione Brescia Solidale Onlus
Fondazione Don Ambrogio Cacciamatta onlus
RSA - "Arici Sega"
RSA - Evaristo Almici
RSA - "Pasotti Cottinelli"
RSA - "Villa di Salute"
RSA - Casa di riposo Bersabea
RSA - Paola di Rosa
RSA - Residenza Anni Azzurri
RSA - Fondazione Casa di Riposo di Calcinato onlus
RSA - Fondazione onlus Casa di Riposo Beata Cristina
RSA - Fondazione S. Maria Del Castello onlus
RSA -"Pio Ricovero Inabili al Lavoro"
RSA - Casa Albergo per Anziani
RSA "Casa Sorelle Girelli"
RSA - "Tilde e Luigi Colosio"
RSA - "Casa di Riposo San Giuseppe"
RSA - "A.Luzzago"
RSA - Casa di Riposo per Anziani di Tignale
RSA - "Villa Elisa" -
302026701
302026901
302027001
302027101
302027201
302027301
302027401
302027501
302027601
302027701
302027801
302027901
302028101
302032901
302033001
302034101
302035101
302035201
1
3
1
1
2
3
3
10
10
10
3
10
5
2
1
1
RSA - "Villaggio S.Francesco"
RSA - "La Residenza"
RSA - "Livia Feroldi"
RSA - "Mons.Faustino Pinzoni"
302038401
302046001
302046027
1
1
1
Fondazione Paola di Rosa Onlus Ente Unico
Fondazione Casa di Dio Onlus
Fondazione Casa di Dio Onlus
Residenze Anni Azzurri s.r.l.
privato
privato
privato
privato
privato
privato
pubblico
privato
privato
privato
privato
pubblico
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
pubblico
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
pubblico
di cui privato
di cui pubblico
totale
Brescia
Brescia
Brescia
Villanuova S.C.
Iseo
Brescia
Tignale
Brescia
Brescia
Marone
Rodengo Saiano
Montichiari
Castenedolo
Carpenedolo
Calvisano
Calcinato
Rezzato
Capriano d/c
Berlingo
Brescia
Brescia
Rezzato
Brescia
Mazzano
Nuvolera
Botticino
Roncadelle
Travagliato
Ospitaletto
Gussago
Brescia
Brescia
Toscolano M.
Salo'
Puegnago
Padenghe d/Garda
Gargnano
Desenzano
Bedizzole
Vobarno
Vestone
Sabbio Chiese
1.938.156,00
1.147.098,00
1.890.310,00
2.031.656,00
€ 624.422,00
€ 972.664,00
€ 1.513.530,00
€ 1.924.188,00
€ 1.345.002,00
€ 1.234.477,00
€ 962.195,00
€ 91.768.437,00
€ 5.648.819,00
€ 86.119.618,00
€ 318.951,00
€ 1.093.584,00
€ 1.744.136,00
€ 859.251,00
€ 851.290,00
€ 1.604.190,00
€ 222.496,00
€ 421.348,00
€ 2.170.176,00
€ 1.158.097,00
€ 847.655,00
€ 1.765.192,00
€ 1.044.758,00
€ 1.241.528,00
€ 297.722,00
€ 1.518.913,00
€ 657.142,00
€ 1.692.060,00
€ 962.172,00
€ 1.273.074,00
€ 637.387,00
€ 1.277.547,00
€ 947.733,00
€
€
€
€
€ 394.454,00
€ 458.262,00
€ 1.420.770,00
€ 647.435,00
€ 1.667.906,00
€ 2.554.694,00
€ 747.498,00
€ 421.905,00
N.B.:
TUTTE LE SCHEDE FINANZIARIE DI ASSEGNAZIONE DEL BUDGET DI PRODUZIONE DEFINITIVO PER L'ANNO 2014 SONO STATE SOTTOSCRITTE IN DATA 31 MARZO 2014.
RSA - Don Ambrogio Cacciamatta
302035301
302038201
5
12
1
11
Fondazione Casa di Dio Onlus
Azienda Speciale Casa di Riposo di Tignale "Manlio
Bonincontri"
Istituto Figlie di S.Camillo
Genesi Impresa Sociale Soc.Coop.Sociale Onlus
Compagnia di S.Orsola Figlie di S.Angela
Montichiari Multiservizi s.r.l.
Fondazione Pio Ricovero Inabili al Lavoro Onlus
Fondazione S. Maria Del Castello onlus
Fondazione onlus Casa di Riposo Beata Cristina
Fondazione Casa di Riposo di Calcinato onlus
Residenze Anni Azzurri s.r.l.
Fondazione Paola di Rosa Onlus Ente Unico
Del Cenacolo Soc.Coop.Sociale Onlus
Fondazione Paola di Rosa Onlus Ente unico
Fondazione Pasotti Cottinelli Onlus
Azienda Speciale Evaristo Almici
Fondazione Brescia Solidale Onlus
Casa di Riposo Andrea Fiorini Onlus
RSA - C.R. Andrea Fiorini Onlus -
302026601
3
3
RSA - Fondazione Casa di Riposo Francesco e Beniamino Porta
Fondazione Casa di Riposo Francesco e Beniamino
Porta
Fondazione Residenza Berardi Manzoni Onlus
Casa di Riposo Don Angelo Colombo Fondazione Onlus
RSA -Casa di Riposo Don Angelo Colombo Fondazione Onlus
RSA - Fondazione Residenza Berardi Manzoni Onlus
302026301
Fondazione Serlini RSA Onlus
Il Gabbiano Soc.Coop.Sociale Onlus (fino al 3/11/2014)
Fondazione Casa di Industria Onlus
Fondazione Casa di Dio Onlus
Fondazione G.B. Bianchi onlus
Congregazione Piccole Figlie di S.Giuseppe
Fondazione RSA Casa di Riposo di Salo' Residenza Gli
Ulivi
Fondazione Casa di Riposo Feltrinelli Onlus
Fondazione F.lli Beretta S.Giuseppe per la Valtenesi
Onlus
302026201
302026001
302025201
302025001
Fondazione S. Angela Merici onlus
Fondazione Casa di Riposo per Anziani Onlus
Fondazione Irene Rubini Falck onlus
Comune di Sabbio Chiese
Fondazione A. Passerini - Casa di Riposo Valsabbina
Onlus
302026501
3
2
2
2
2
11
11
11
12
302024401
RSA - Casa di Riposo B. Bertella
RSA - Fondazione A. Passerini - Casa di Riposo Valsabbina
Onlus
12
302024301
A.S.L. di Brescia
€ 400.125,00
€ 6.120.008,00
€ 6.520.133,00
€ 44.230,00
€ 68.897,00
€ 107.208,00
€ 136.297,00
€ 95.271,00
€ 87.442,00
€ 68.155,00
€ 22.592,00
€ 77.462,00
€ 123.543,00
€ 60.864,00
€ 60.300,00
€ 113.630,00
€ 15.760,00
€ 29.845,00
€ 153.721,00
€ 82.032,00
€ 60.042,00
€ 125.034,00
€ 74.004,00
€ 87.942,00
€ 21.089,00
€ 107.590,00
€ 46.548,00
€ 119.854,00
€ 68.154,00
€ 90.176,00
€ 46.920,00
€ 108.591,00
€ 67.131,00
€ 137.286,00
€ 81.253,00
€ 133.897,00
€ 143.909,00
€ 32.460,00
€ 27.940,00
€ 100.638,00
€ 45.860,00
€ 118.143,00
€ 180.957,00
€ 52.948,00
€ 29.885,00
215/2014
156/2014
185/2014
223/2014
149/2014
150/2014
154/2014
165/2014
162/2014
157/2014
163/2014
147/2014
153/2014
166/2014
152/2014
423/2014
211/2014
193/2014
195/2014
169/2014
197/2014
186/2014
167/2014
146/2014
151/2014
159/2014
158/2014
609/2014
160/2014
168/2014
216/2014
225/2014
148/2014
155/2014
221/2014
224/2014
227/2014
212/2014
218/2014
229/2014
219/2014
214/2014
All. A
030601
039401
039501
046026
1
1
1
1
034201
034401
046010
046028
026902
034801
041501
046006
006405
006502
006605
006704
007103
030701
033901
044901
028601
028701
045401
033101
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
046048
030001
1
2
CODICE
C.D.I.
DSSB
CDI SAN PANCRAZIO
CDI DI PARATICO ONLUS
CDI MARIA CAVALLI BENDISCIOLI
CDI GERICO
CDI SANDRO GIACOMAZZI
Fondazione di Cura Città di Gardone Val
Trompia Onlus
CDI SUOR SCOLASTICA c/o FONDAZIONE DI
CURA CITTA' DI GARDONE VALTROMPIA ONLUS
CDI C/O LA R.S.A. MADRE TERESA DI
CALCUTTA
CDI C/O AZIENDA SPECIALE R.S.A. DI
CONCESIO
Comune di Palazzolo s/Oglio
pubblico
pubblico
privato
Fondazione Don Ambrogio Cacciamatta
onlus
Comune di Paratico
privato
pubblico
pubblico
pubblico
privato
privato
€
€
Palazzolo
sull'Oglio
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Paratico
Passirano
Clusane D'Iseo
Bovezzo
Concesio
Sarezzo
Gardone V.T.
Villa Carcina
Lumezzane
Bovegno
privato
privato
Nave
Mazzano
Botticino
Castenedolo
Rezzato
Travagliato
Rodengo
Saiano
Torbole
Casaglia
Gussago
Roncadelle
Brescia
Brescia
Brescia
Brescia
Brescia
privato
privato
privato
privato
pubblico
privato
privato
Associazione Comunità Mamré Onlus
Comune di Bovezzo
Azienda Speciale "R.S.A. di Concesio"
Comune di Sarezzo
Fondazione Colturi Villa dei Pini Onlus
Fondazione Casa di Riposo S.Giovanni Onlus
Fondazione Le Rondini Città di
Lumezzane onlus
Fondazione "Villa Fiori" RSA - ONLUS
CDI VILLA DEI PINI
CDI C/O FONDAZIONE VILLA FIORI R.S.A. ONLUS
CDI FONDAZIONE CASA DI RIPOSO
S.GIOVANNI ONLUS
CDI C/O FONDAZIONE LE RONDINI CITTA' DI
LUMEZZANE ONLUS
Casa di Riposo Andrea Fiorini Onlus
F.ne Pio Ricovero Inabili al Lavoro Onlus
Castenedolo
F.ne Casa di Riposo per Anziani di
Botticino Onlus
CDI C/O LA R.S.A.PIO RICOVERO INABILI AL
LAVORO
CDI C/O LA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI
BOTTICINO ONLUS
CDI C/O LA R.S.A. ANDREA FIORINI
Azienda Speciale "Evaristo Almici"
Fondazione Don Angelo Colombo Onlus
CDI GIANCARLO SERIOLI
CDI DON ANGELO COLOMBO
CDI VILLA DEI GELSI
privato
CDI RICHIEDEI
Genesi Impresa Sociale Società
Coop.Onlus
Fondazione Pompeo e Cesare Mazzocchi
Onlus
privato
Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale
Onlus (cessazione contratto il 3.11.2014)
CDI C/O LA R.S.A.TILDE E LUIGI COLOSIO
privato
Fondazione Residenza Berardi Manzoni
onlus (da 1 aprile 2014)
C.D.I. FONDAZIONE RESIDENZA BERARDI
MANZONI ONLUS
privato
privato
privato
privato
privato
87.834,00
76.576,00
124.112,00
113.167,00
87.283,00
79.960,00
70.751,00
80.957,00
121.196,00
132.705,00
65.146,00
72.365,00
138.365,20
94.369,00
106.162,00
104.130,00
76.456,80
80.719,20
78.457,00
116.258,00
74.589,00
62.456,00
153.329,00
154.091,00
149.849,00
130.933,00
pubblico/ Comune sede
BUDGET
privato
C.D.I.
DEFINITIVO 2014
Fondazione Casa di Dio Onlus
Fondazione Casa di Industria Onlus
Fondazione Brescia Solidale onlus
Fondazione Brescia Solidale onlus
"IRCCS Centro S.Giovanni di Dio FBF"
ente gestore
CDI CASA DI DIO
CDI C/O LA R.S.A.CASA DI INDUSTRIA
CDI ACHILLE PAPA
CDI PRIMAVERE
CDI FRA' PIETRO GHIDINI
denominazione struttura
CENTRI DIURNI INTEGRATI PER ANZIANI - BUDGET DI PRODUZIONE 2014
A.S.L. DI BRESCIA
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
6.222,00
5.424,00
8.791,00
8.016,00
6.183,00
5.664,00
5.012,00
5.734,00
8.585,00
9.400,00
4.615,00
5.126,00
9.801,00
6.684,00
7.520,00
7.376,00
5.416,00
5.718,00
5.557,00
9.882,00
7.045,00
4.424,00
10.861,00
10.915,00
10.614,00
9.274,00
ACCONTI
MENSILI DA
APRILE 2014
318/2014
265/2014
253/2014
255/2014
247/2014
249/2014
248/2014
250/2014
243/2014
245/2014
244/2014
251/2014
240/2014
242/2014
237/2014
236/2014
241/2014
235/2014
238/2014
239/2014
610/2014
232/2014
230/2014
234/2014
233/2014
231/2014
N.REPERTORIO
CONTRATTO
All. B
042001
038901
039001
039101
041901
046014
030201
034601
038801
018119
029801
029901
030301
031001
037301
039201
046013
034001
039301
039405
043901
024302
024402
024502
6
7
7
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
10
11
11
11
12
12
12
privato
privato
Fondazione A. Passerini - Casa di Riposo
Valsabbina Onlus
Fondazione Irene Rubini Falck onlus
CDI C/O FOND. ANGELO PASSERINI CASA DI
RIPOSO VALSABBINA ONLUS
CDI C/O FONDAZIONE IRENE RUBINI FALCK
ONLUS
pubblico
privato
privato
privato
pubblico
Comune di Sabbio Chiese
Fondazione R.S.A. Casa di Riposo di
Salò Residenza gli Ulivi
Fondazione Casa di Soggiorno per
Anziani Onlus
Fondazione S. Angela Merici Onlus
Montichiari Multiservizi s.r.l.
privato
privato
privato
privato
privato
CDI C/O LA CASA DI RIPOSO B. BERTELLA
CDI C/O LA R.S.A. CASA DI SOGGIORNO PER
ANZIANI
CDI PIETRO CONTARELLI
CDI C/O LA R.S.A. CASA ALBERGO PER
ANZIANI
CDI C/O CASA DI RIPOSO S. ANGELA MERICI
ONLUS
Fondazione Casa di Riposo di Ghedi onlus
Fondazione Casa di Riposo Manerbio
Onlus
Fondazione Casa di Riposo G.B.Valotti
Onlus
CDI. C/O FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI
MANERBIO ONLUS
CDI C/O FONDAZIONE CASA DI RIPOSO G.B.
VALOTTI ONLUS
CDI DI GHEDI
Fondazione Onlus "Longini Morelli"
Fondazione Gambara Tavelli Onlus
privato
Fondazione Casa di Riposo R.S.A. Paolo
VI O.N.L.U.S.
CDI. FONDAZIONE ONLUS LONGINI MORELLI
CDI FONDAZIONE GAMBARA TAVELLI ONLUS
CDI C/O LA R.S.A. PAOLO VI ONLUS
privato
privato
Fondazione Centro Servizi Assistenziali
Cami-Alberini onlus
CDI C/O FONDAZIONE CENTRO SERVIZI
ASSISTENZIALI CAMI-ALBERINI ONLUS
CDI C/O FONDAZIONE GIROLDI FORCELLA
UGONI
privato
privato
pubblico
privato
Fondazione Giroldi Forcella Ugoni
Associazione Comunità Mamrè Onlus
Fondazione Guerini-Frigerio Onlus per la
Bassa Bresciana Occidentale
CDI DI VIA VERONICA GAMBARA N. 20
ORZINUOVI
CDI BETULIA
Comune di San Paolo
Fondazione Lucini-Cantù onlus
CDI DEL COMUNE DI SAN PAOLO
CDI C/O FONDAZIONE LUCINI CANTU' ONLUS
privato
Fondazione Pompeo e Cesare Mazzocchi
Onlus
privato
privato
Fondazione Centro di Servizi per Anziani
Casa di Riposo Maggi ONLUS
CDI C/O FOND.CENTRO SERVIZI PER ANZIANI
C. DI R. MAGGI ONLUS
CDI C/O FONDAZIONE INSIEME TRENZANO
ONLUS
CDI C/O FONDAZIONE POMPEO E CESARE
MAZZOCCHI ONLUS
privato
privato
privato
Fondazione Insieme Trenzano Onlus
Fondazione Istituto Pietro Cadeo onlus
Fondazione Villa Serena Onlus
Fondazione Casa di Riposo di Capriolo
Don Gaudenzio Martinazzoli
CDI C/O ISTITUTO PIETRO CADEO ONLUS
CDI C/O FONDAZIONE VILLA SERENA ONLUS
CDI DR. ALBERTO ARCHETTI
294.931,00
5.580.631,80
811.927,00
4.768.704,80
€
€
€
TOTALE
di cui pubblico
di cui privato
201.990,40
87.167,00
69.915,20
€
€
€
€
123.674,00
117.534,00
106.222,00
78.075,00
67.619,00
40.961,00
193.667,00
101.153,00
126.462,00
161.295,00
61.329,00
78.632,40
198.968,00
112.004,00
93.088,00
82.018,00
178.384,40
50.660,00
126.788,00
105.761,00
90.117,20
Vobarno
Nozza di
Vestone
Sabbio Chiese
Bedizzole
€
€
Salò
€
Montichiari
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Desenzano
d/Garda
Ghedi
Isorella
Manerbio
Pralboino
Verolanuova
Bagnolo Mella
Pontevico
Gottolengo
Lograto
Orzinuovi
San Paolo
Rovato
Coccaglio
Trenzano
Castrezzato
Chiari
Pontoglio
Capriolo
TUTTE LE SCHEDE FINANZIARIE DI ASSEGNAZIONE DEL BUDGET DI PRODUZIONE DEFINITIVO PER L'ANNO 2014 SONO STATE SOTTOSCRITTE IN DATA 31 MARZO 2014.
039701
6
A.S.L. DI BRESCIA
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
398.705,00
57.513,00
341.192,00
20.891,00
14.308,00
6.174,00
4.952,00
8.760,00
8.325,00
7.524,00
5.530,00
4.790,00
2.901,00
13.718,00
7.165,00
8.958,00
11.425,00
4.344,00
5.570,00
14.094,00
7.934,00
6.594,00
5.810,00
12.636,00
3.588,00
8.981,00
7.491,00
6.383,00
291/2014
283/2014
287/2014
289/2014
285/2014
293/2014
280/2014
267/2014
278/2013
270/2014
274/2014
281/2014
266/2014
271/2014
276/2014
256/2014
268/2014
273/2014
261/2014
262/2014
252/2014
257/2014
258/2014
260/2014
263/2014
All. B
045501
041801
046019
046042
12
2
9
11
Hospice Fondazione Madonna del Corlo onlus
(contrattualizzazione di n. 2 p.l. aggiuntivi dal Fondazione Madonna del Corlo Onlus
1 aprile 2014)
Il Gabbiano Cooperativa Sociale onlus
Il Gabbiano Soc.Coop.Sociale Onlus
privato
privato
Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile
privato
Paolo Richiedei
Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile
Paolo Richiedei
privato
pubblico/
privato
Fondazione Angelo Passerini Casa di Riposo
Valsabbina Onlus
ente gestore
Fondazione Angelo Passerini Casa di Riposo
Valsabbina Onlus
denominazione struttura
€€ 3.055.398,57
€€ 219.360,00
€ 219.360,00
€ 3.055.398,57
totale
di cui pubblico
di cui privato
€ 89.702,00
€ 45.534,00
€ 41.226,00
ACCONTI
MENSILI DA
APRILE 2014
€ 42.898,00
€ 1.266.381,00
€ 642.829,50
€ 582.012,00
BUDGET
DEFINITIVO 2014
€ 564.176,07
Lonato
Pontevico
Gussago
Nozza di Vestone
Comune sede
Hospice
TUTTE LE SCHEDE FINANZIARIE DI ASSEGNAZIONE DEL BUDGET DI PRODUZIONE DEFINITIVO PER L'ANNO 2014 SONO STATE SOTTOSCRITTE IN DATA 31 MARZO 2014.
codice
struttura
DSSB
HOSPICE SOCIOSANITARI -BUDGET DI PRODUZIONE 2014
A.S.L. di Brescia
601/2014
320/2014
323/2014
321/2014
N.REPERTORIO
CONTRATTO
All. C
G. Tonini - G. Boninsegna
Nikolajewka
Firmo Tomaso
Istituto Bassano Cremonesini
Villa Zanardelli
denominazione struttura
Comune
sede
R.S.D.
Brescia
Brescia
Villa Carcina
Pontevico
Toscolano
TOTALE
di cui pubblico
di cui privato
pubblico/
privato
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS G.TONINI-G.BONINSEGNA
privato
COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS
privato
ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS
privato
FONDAZIONE ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ON privato
FO.B.A.P. (Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili) ONLUS
privato
ente gestore
€
€
€
€
€
€
€
€
3.062.551,00
2.367.093,00
1.687.496,00
5.001.890,00
1.107.618,50
13.226.648,50
13.226.648,50
BUDGET DEFINITIVO
2014
TUTTE LE SCHEDE FINANZIARIE DI ASSEGNAZIONE DEL BUDGET DI PRODUZIONE DEFINITIVO PER L'ANNO 2014 SONO STATE SOTTOSCRITTE IN DATA 31 MARZO 2014.
302032401
302029701
302035401
302045701
302036501
codice
struttura
RESIDENZE SANITARIO ASSISTENZIALI PER DISABILI - BUDGET DI PRODUZIONE 2014
A.S.L. DI BRESCIA
€
€
€
€
€
€
€
€
216.931,00
168.879,00
119.531,00
354.301,00
78.456,00
938.098,00
938.098,00
ACCONTI MENSILI
DA APRILE 2014
369/2014
600/2014
396/2014
370/2014
391/2014
N.REPERTORIO
CONTRATTO
All. D
OASI
COLLABORIAMO
SERGIO LANA
IL GABBIANO
C.D.D. DI MONTICHIARI
C.D.D. DI PONTE S.MARCO
C.D.D. "2"
C.D.D. "1"
C.D.D. DI IDRO
C.D.D. DI VILLANUOVA S/CLISI
302038101
302018117
302035701
302018118
302036801
302039601
302023601
302023301
302023402
302036401
(Fondazione
(Fondazione
(Fondazione
(Fondazione
Bresciana
Bresciana
Bresciana
Bresciana
Assistenza
Assistenza
Assistenza
Assistenza
Psicodisabili)
Psicodisabili)
Psicodisabili)
Psicodisabili)
ONLUS
ONLUS
ONLUS
ONLUS
privato
privato
privato
privato
COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA
A.N.F.F.A.S. ONLUS DESENZANO
COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA
A.N.F.F.A.S. ONLUS DESENZANO
L'OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
COLLABORIAMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
SERGIO LANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
LA NUVOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE ONLUS
LA NUVOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE ONLUS
pubblico
privato
pubblico
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
BRESCIA
BRESCIA
BRESCIA
BRESCIA
TOSCOLANO
BRESCIA
BRESCIA
BRESCIA
BRESCIA
TRAVAGLIATO
REZZATO
GARDONE V/T
LUMEZZANE
NAVE
MARONE
ISEO
PARATICO
PALAZZOLO
S/O
RUDIANO
QUINZANO
D'OGLIO
LENO
GHEDI
PONTEVICO
MONTICHIARI
CALCINATO
DESENZANO
DEL GARDA
DESENZANO
DEL GARDA
IDRO
VILLANUOVA
SUL CLISI
TOTALE
di cui pubblico
di cui privato
pubblico Comune sede
/privato
CDD
FO.B.A.P. (Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili) ONLUS
privato
COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS
privato
COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS
privato
LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
privato
LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
privato
IL VOMERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
privato
AZIENDA SPECIALE EVARISTO ALMICI
pubblico
L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
privato
C.V.L. (Caldera Virginio Lumezzane) SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUSprivato
FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
privato
IL GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
privato
IL GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
privato
IL GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
privato
FO.B.A.P.
FO.B.A.P.
FO.B.A.P.
FO.B.A.P.
ente gestore
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
157.996,00
352.966,00
313.173,00
228.345,50
341.609,00
249.547,00
212.786,00
294.443,50
371.506,50
298.452,00
159.067,50
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€ 7.624.042,30
€
624.431,00
€ 6.999.611,30
€
€
€
295.200,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
365.737,00
325.511,50
327.982,25
304.284,50
350.991,25
294.548,00
292.621,00
314.370,50
238.466,00
350.218,00
166.911,50
256.994,00
271.615,30
138.153,00
73.214,00
157.800,50
119.532,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
BUDGET
DEFINITIVO
2014
TUTTE LE SCHEDE FINANZIARIE DI ASSEGNAZIONE DEL BUDGET DI PRODUZIONE DEFINITIVO PER L'ANNO 2014 SONO STATE SOTTOSCRITTE IN DATA 31 MARZO 2014.
C.D.D. DI PALAZZOLO S/OGLIO
C.D.D. DI RUDIANO
1
2
3
4
302001601
302001102
GNUTTI
GNUTTI
GNUTTI
GNUTTI
VILLA DALLA ROSA
NIKOLAJEWKA
PADRE PIFFERETTI
LA MONGOLFIERA
LA ZEBRA A POIS
IL VOMERE
NATALE ELLI
VITTORIO LOMBARDI
IL CAMMINO
FUTURA
C.D.D. DI MARONE
C.D.D. DI PROVAGLIO D'ISEO
C.D.D. DI PARATICO
BEATRICE
BEATRICE
BEATRICE
BEATRICE
302023501
302029601
302029501
302029401
302016301
302032601
302028801
302007501
302006606
302006406
302002503
302003402
302003902
E
E
E
E
ITALO
ITALO
ITALO
ITALO
denominazione struttura
302029001
302029101
302029201
302029301
CODICE
STRUTTUR
A
CENTRI DIURNI PER DISABILI - BUDGET DI PRODUZIONE 2014
A.S.L. DI BRESCIA
540.610,00
44.230,00
496.380,00
11.267,00
21.140,00
26.315,00
20.856,00
22.183,00
16.174,00
24.197,00
17.676,00
15.072,00
25.002,00
11.191,00
20.910,00
25.906,00
23.057,00
23.232,00
21.553,00
24.862,00
20.864,00
20.727,00
22.268,00
16.891,00
24.807,00
11.823,00
18.204,00
19.816,00
9.786,00
5.186,00
11.178,00
8.467,00
ACCONTI
MENSILI DA
APRILE
365/2014
364/2014
378/2014
379/2014
371/2014
376/2014
356/2014
366/2014
367/2014
368/2014
381/2014
380/2014
386/2014
387/2014
388/2014
389/2014
390/2014
359/2014
358/2014
360/2014
361/2014
363/2014
377/2014
382/2014
603/2014
383/2014
375/2014
373/2014
374/2014
N.
REPERTORIO
CONTRATTO
All. E
ANTIGUA
ENRICO E LAURA NOLLI
MONICA CRESCINI
JERUSALEM
BETFAGE
GALGALA
IRENE AVANZINI
302046004
302046005
302046016
302040001
302040101
302041601
302040901
FO.B.A.P. (Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili) ONLUS
ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS
ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS
ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS
COLLABORIAMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
FONDAZIONE ENRICO NOLLI ONLUS
IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
FONDAZIONE BERTINOTTI FORMENTI
ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS
C.V.L. (Caldera Virginio Lumezzane) SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
C.V.L. (Caldera Virginio Lumezzane) SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA RONDINE
CO.GE.S.S. s.c.s. ONLUS
FO.B.A.P. (Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili) ONLUS
FO.B.A.P. (Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili) ONLUS
FO.B.A.P. (Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili) ONLUS
ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS
ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS
FO.B.A.P. (Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili) ONLUS
LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
ente gestore
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
pubblico
/privato
52.372,15
63.576,50
70.462,60
66.035,45
45.547,95
45.547,95
58.551,35
57.321,00
66.613,40
45.192,15
73.642,00
63.273,50
58.473,60
59.745,95
57.775,19
56.025,25
47.038,85
58.291,85
64.309,95
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€ 1.226.131,99
BRESCIA
BRESCIA
GUSSAGO
GUSSAGO
ROE'
VOLCIANO
IDRO
MAZZANO
VILLA
CARCINA
LUMEZZANE
LUMEZZANE
ISEO
CHIARI
PONTEVICO
ORZINUOVI
LENO
CALCINATO
CALCINATO
DESENZANO
DEL GARDA
TOSCOLANO
TOTALE
di cui privato
€ 1.226.131,99
0
52.139,35
€
di cui pubblico
64.196,00
€
BRESCIA
BUDGET
DEFINITIVO
2014
BRESCIA
Comune
sede CSS
TUTTE LE SCHEDE FINANZIARIE DI ASSEGNAZIONE DEL BUDGET DI PRODUZIONE DEFINITIVO PER L'ANNO 2014 SONO STATE SOTTOSCRITTE IN DATA 31 MARZO 2014.
BERTINOTTI FORMENTI
302041401
ITACA
302046015
SILOE
CSS DI IDRO
302046029
302041301
COMUNITA' TROBIOLO
302046030
MEMORIAL DR. FELICE SALERI A
CAVALIERE MICHELE SALERNO
302040201
302042401
MARCO E PAOLO DIONI
302040301
"SIN"
HEBRON
302040501
MEMORIAL DR. FELICE SALERI B
SICHEM
302040801
302042501
CASA FAMIGLIA BONINSEGNA
302042301
LA MONGOLFIERA
302040401
denominazione struttura
302040601
codice
struttura
COMUNITA' SOCIO-SANITARIE PER DISABILI - BUDGET DI PRODUZIONE 2014
A.S.L. DI BRESCIA
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
89.215,00
0
89.215,00
4.555,00
4.129,00
3.332,00
3.968,00
4.307,00
4.232,00
4.142,00
4.482,00
5.216,00
3.201,00
4.718,00
4.060,00
4.147,00
4.302,00
4.302,00
4.678,00
4.991,00
4.503,00
3.710,00
3.693,00
4.547,00
ACCONTI
MENSILI DA
APRILE 2014
393/2014
398/2014
397/2014
400/2014
604/2014
354/2014
355/2014
384/2014
402/2014
351/2014
352/2014
403/2014
385/2014
606/2014
605/2014
392/2014
395/2014
399/2014
401/2014
394/2014
362/2014
N.
REPERTORIO
CONTRATTO
ALL. F
CENTRO MEDICO RICHIEDEI
CENTRO E. SPALENZA
302030342
302030325
PRIVATO
11.375.553,00
11.375.553,00
€
€
di cui pubblico
di cui privato
ROVATO
€
898.268,50
3.179.833,50
275.828,50
2.904.005,00
4.452.265,50
77.790,50
4.374.475,00
2.845.185,50
TOTALE COMPLESSIVO
€
€
€
€
€
€
€
€
634.470,50
2.210.715,00
898.268,50
TOTALE
amb. Domiciliare
TOTALE
amb. Domiciliare
residenziale
TOTALE
amb. Domiciliare
residenziale
TOTALE
€
€
BUDGET DEFINITIVO
2014
€
PALAZZOLO S/OGLIO
GUSSAGO
LONATO
diurno continuo e amb.
Domiciliare
residenziale
TIPOLOGIA
PRESTAZIONI
TUTTE LE SCHEDE FINANZIARIE DI ASSEGNAZIONE DEL BUDGET DI PRODUZIONE DEFINITIVO PER L'ANNO 2014 SONO STATE SOTTOSCRITTE IN DATA 31 MARZO 2014.
N.B.:
PRIVATO
FONDAZIONE OSPEDALE E CASA DI
RIPOSO NOBILE PAOLO RICHIEDEI
302030288
FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS
PRIVATO
FONDAZIONE OSPEDALE E CASA DI
RIPOSO NOBILE PAOLO RICHIEDEI
ISTITUTO DI RIABILITAZIONE
NOBILE PAOLO RICHIEDEI
PRIVATO
FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO
ONLUS
FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO
ONLUS
302030164
pubblico/
Comune sede RIA
privato
ente gestore
denominazione struttura
codice
struttura
ISTITUTI DI RIABILITAZIONE - BUDGET DI PRODUZIONE 2014
A.S.L. DI BRESCIA
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
805.768,00
805.768,00
63.627,00
63.627,00
225.238,00
19.538,00
205.700,00
315.369,00
5.510,00
309.859,00
201.534,00
44.942,00
156.592,00
ACCONTI MENSILI DA
APRILE 2014
350/2014
602/2014
319/2014
349/2014
N. REPERTORIO
CONTRATTO
ALL. G
302036901
302046024
302044101
302046008
302046002
302045101
302043501
302046009
302043601
302046023
302043701
302042101
302042201
302046021
302041201
302041101
1
1
2
1
1
1
4
4
4
5
6
8
8
11
12
12
Consultorio Familiare privato di Villanuova sul Clisi
Consultorio Familiare privato di Vestone
Consultorio Familiare privato di Manerba del Garda
Consultorio Familiare privato di Orzinuovi
Consultorio Familiare privato di Lograto
Consultorio Familiare privato “Il Faro”
Consultorio Familiare privato S. Andrea
Consultorio Familiare privato Civitas di Sarezzo
Consultorio Familiare privato Civitas di Lumezzane
Consultorio Familiare privato Civitas di Concesio
Consultorio Familiare privato Onlus
Consultorio Familiare privato Consultorio Diocesano
Consultorio Familiare privato “Crescere Insieme”
Consultorio Familiare privato Cidaf
Consultorio Familiare privato Cidaf
Consultorio Familiare privato Cidaf
denominazione struttura
Società Cooperativa Sociale Onlus Area
Società Cooperativa Sociale Onlus Area
Società Cooperativa Sociale Onlus Area
Fondazione Comunità della Pianura Bresciana
Fondazione Comunità della Pianura Bresciana
Società Cooperativa Sociale Onlus “Fraternità Creativa” Impresa Sociale
Società Cooperativa Sociale Onlus Sant'Andrea
Civitas S.r.l.
Civitas S.r.l.
Civitas S.r.l.
Associazione Consultorio Familiare Onlus
Società Cooperativa Sociale Onlus Familiae Auxilium
Comune sede
CONSULTORIO
Travagliato
Brescia, via Rodi, 55
Brescia, via della Rocca,16
249.614,00
320.525,00
€
€
€
Villanuova s/Clisi
TOTALE
Vestone
3.728.000,00
128.411,00
Manerba del Garda
Orzinuovi
Lograto
€
290.977,00
€
268.277,00
411.484,00
€
€
163.684,00
€
159.255,00
335.176,00
€
€
148.745,00
€
394.210,00
145.368,00
€
243.200,00
€
191.734,00
149.761,00
€
€
127.579,00
€
BUDGET
DEFINITIVO 2014
€
Palazzolo s/Oglio
Iseo
Sarezzo
Lumezzane
Concesio
Brescia
Brescia
Gruppo Elefanti Volanti Andropolis Consorzio di Cooperative Brescia
Sociali S.C.S. Onlus-Impresa Sociale
Società Cooperativa Sociale Cidaf Onlus
Società Cooperativa Sociale Cidaf Onlus
Società Cooperativa Sociale Cidaf Onlus
ente gestore
TUTTE LE SCHEDE FINANZIARIE DI ASSEGNAZIONE DEL BUDGET DI PRODUZIONE DEFINITIVO PER L'ANNO 2014 SONO STATE SOTTOSCRITTE IN DATA 31 MARZO 2014.
codice
struttura
DSSB
CONSULTORI FAMILIARI PRIVATI - BUDGET DI PRODUZIONE 2014
A.S.L. DI BRESCIA
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
246.557,00
22.021,00
17.114,00
8.899,00
17.152,00
10.382,00
26.628,00
18.866,00
27.209,00
10.168,00
21.412,00
10.250,00
10.102,00
13.376,00
14.173,00
10.234,00
8.571,00
ACCONTI MENSILI
DA APRILE 2014
264/2014
264/2014
264/2014
246/2014
317/2014
259/2014
304/2014
309/2014
309/2014
309/2014
254/2014
316/2014
314/2014
308/2014
308/2014
308/2014
NUMERO DI
REPERTORIO
SCHEDA
BUDGET
All. H
302046018 Il Mago di Oz
302046022 Il Mago di Oz
302046020 Gli Acrobati
3
9
4
Società Cooperativa
"Il Mago di Oz"
Società Cooperativa
"Il Mago di Oz"
Società Cooperativa
"Il Mago di Oz"
Società Cooperativa
Acrobati
Sociale Gli
Sociale Onlus
Sociale Onlus
Sociale Onlus
ente gestore
privato
privato
privato
privato
pubblico/
privato
€
€
€
TOTALE
di cui
pubblico
di cui privato
€
€
Concesio
€
Rezzato
€
2.634.000,00
-
2.634.000,00
480.138,00
535.085,00
648.226,00
970.551,00
BUDGET
DEFINITIVO 2014
Bagnolo
Mella
Ospitaletto
Comune
sede SMI
€
€
€
€
€
€
€
186.575,00
-
186.575,00
34.010,00
37.902,00
45.916,00
68.747,00
ACCONTI
MENSILI DA
APRILE 2014
347/2014
346/2014
345/2014
344/2014
N.
REPERTORIO
CONTRATTO
TUTTE LE SCHEDE FINANZIARIE DI ASSEGNAZIONE DEL BUDGET DI PRODUZIONE DEFINITIVO PER L'ANNO 2014 SONO STATE SOTTOSCRITTE IN DATA 31 MARZO 2014.
NA
302045301 Il Mago di Oz
codice
enominazione struttur
struttura
2
DSSB
AREA DIPENDENZE - SERVIZIO MULTIDISCIPLINARI INTEGRATI - BUDGET DI PRODUZIONE 2014
A.S.L. DI BRESCIA
ALL. I
A.S.L. di Brescia
Cooperativa di Bessimo
Cooperativa Carebbio
Comunità di Orzinuovi
Comunità Ergoterapica "Carebbio"
Comunità Terapeutica Pinocchio
302015701
2
Cooperativa Pinocchio
Cooperativa Il Calabrone
Cooperativa Il Calabrone
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
privato
6.553.736,20
€
€
€
€
TOTALE
di cui pubblico
di cui privato
6.553.736,20
-
531.652,80
€
278.800,00
356.938,00
120.945,00
74.888,00
329.400,00
376.046,00
BRESCIA
€
€
€
€
€
503.880,00
226.248,00
385.281,60
110.067,60
372.152,00
342.206,00
416.273,60
479.700,00
459.344,00
317.710,00
652.617,60
219.586,00
RODENGO
SAIANO
COLLEBEATO
LUMEZZANE
LUMEZZANE
OSPITALETTO
TRAVAGLIATO
€
€
OSPITALETTO
€
BRESCIA
€
€
€
€
€
€
€
€
€
BUDGET
DEFINITIVO 2014
LONATO DEL
GARDA
SALE MARASINO
ORZINUOVI
PONTEVICO
PAITONE
MANERBIO
GOTTOLENGO
ADRO
VISANO
VOBARNO
Comune sede
Comunità TOX
TUTTE LE SCHEDE FINANZIARIE DI ASSEGNAZIONE DEL BUDGET DI PRODUZIONE DEFINITIVO PER L'ANNO 2014 SONO STATE SOTTOSCRITTE IN DATA 31 MARZO 2014.
Comunità Il Calabrone (Brescia)
Comunità Il Calabrone (Collebeato)
Cooperativa Gaia
Comunità Residenziale
Cooperativa Comunità Fraternità
U.O. La Farnia
Cooperativa Gaia
Cooperativa Comunità Fraternità
U.O. Il Frassino
Comunità Semiresidenziale
Cooperativa Comunità Fraternità
Fondazione Exodus
U.O. Il Platano
Comunità Psicoergoterapica
Centro Bresciano di Solidarietà
Cooperativa di Bessimo
Comunità di Pontevico
Comunità Residenziale
Cooperativa di Bessimo
Comunità Terapeutica di Paitone
privato
privato
Cooperativa di Bessimo
Cooperativa di Bessimo
privato
privato
privato
pubblico/
privato
Cooperativa di Bessimo
Comunità Aperta S. Luigi
Cooperativa Ai Rucc e Dintorni
ente gestore
Comunità di Manerbio
302015101
302044801
302045601
302031901
302046007
302045801
302015801
302043001
302009501
302042901
302044401
302044601
302042801
302044301
302044201
302044501
1
1
4
4
2
2
2
11
1
5
8
9
12
9
9
6
Comunità Aperta S. Luigi
302015901
10
Comunità Terapeutica Femminile di
Adro
Comunità Terapeutica Villa Bina Gottolengo
Comunità Terapeutica Ai Rucc
denominazione struttura
302042601
codice struttura
12
DSSB
AREA DIPENDENZE - COMUNITA' PER TOSSICODIPENDENTI - BUDGET DI PRODUZIONE 2014
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
464.225,00
-
464.225,00
37.659,00
19.748,00
25.283,00
8.567,00
5.305,00
23.333,00
26.637,00
35.692,00
16.026,00
27.291,00
7.796,00
26.361,00
24.240,00
29.486,00
33.979,00
32.537,00
22.504,00
46.227,00
15.554,00
ACCONTI
MENSILI DA
APRILE 2014
335/2014
340/2014
341/2014
325/2014
324/2014
334/2014
333/2014
332/2014
342/2014
336/2014
338/2014
327/2014
328/2014
330/2014
326/2014
331/2014
329/2014
339/2014
337/2014
N.
REPERTORIO
CONTRATTO
ALL. J
Allegato “K”
Rep. n. 609/14
CL.: 2.7.07
CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA
SANITARIA LOCALE DI BRESCIA (ASL) E LA FONDAZIONE RESIDENZA BERARDI MANZONI
ONLUS, ENTE GESTORE DELLA RSA OMONIMA CON SEDE A RONCADELLE CON VALIDITA’ PER
IL PERIODO DAL 1 APRILE 2014 AL 31 DICEMBRE 2014
Tra
l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia con sede legale nel Comune di Brescia in viale Duca
degli Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita I.V.A.: 03436310175, nella persona del Direttore
Sociale, Dr.ssa Anna Calvi, nata omissis il omissis, C.F.: omissis, domiciliata per la carica
presso la sede dell’ASL, delegata dal Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore,
Dr. Carmelo Scarcella, con nota prot. n. 0041405 del 25.03.2014
e
l’ente gestore “Fondazione Residenza Berardi Manzoni onlus” con sede legale nel comune di
Roncadelle (BS) in Via S. Bernardino n. 63/B, codice fiscale 80011870179, partita I.V.A.
01427710171, nella persona del Direttore Generale, Dott. Pietro Pelegrinelli, nato a omissis il
omissis, residente a omissis, Codice Fiscale omissis, delegato con nota prot. n. 97/2014 del
31.03.2014 dal Legale Rappresentante pro-tempore Mons. Aldo Delaidelli, per l’Unità d’Offerta
sociosanitaria R.S.A. denominata “Fondazione Residenza Berardi Manzoni onlus”, con sede nel
Comune di Roncadelle in Via S. Bernardino n. 63/B, codice di struttura n. 026301;
premesso che:
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-
-
-
l’ASL di Brescia, di seguito denominata ASL, intende avvalersi dell’Ente Gestore
“Fondazione Residenza Berardi Manzoni onlus” di seguito denominato Ente Gestore, che
gestisce l’Unità d’Offerta sociosanitaria R.S.A. denominata “Fondazione Residenza Berardi
Manzoni onlus” ubicata nel Comune di Roncadelle (BS) in Via S. Bernardino n. 63/B, per
l’erogazione di prestazioni di assistenza residenziale sociosanitaria integrata a favore di
persone anziane non autosufficienti;
l’Ente Gestore è abilitato all’esercizio della unità d’offerta in base al seguente atto n. T/119
del 26.02.2014 protocollo n. 0027796, nel rispetto delle disposizioni regionali e della
vigente normativa, relativamente a n. 43 posti letto;
con Decreto regionale n. 2715 del 31.03.2014 è stato riconosciuto l’accreditamento per n.
43 posti letto ordinari di R.S.A., e che pertanto l’Unità di Offerta risulta iscritta nel registro
regionale istituito presso la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato
della Regione Lombardia;
l’Ente Gestore, pertanto, intende mettere a disposizione dell’ASL n. 43 posti letto
autorizzati e accreditati che verranno remunerati nei limiti e nei termini fissati dal presente
contratto;
l’Ente Gestore ha comunicato che le rette giornaliere praticate agli ospiti della Unità
d’Offerta, alla data di stipulazione del presente atto, sono le seguenti: € 55,00 per ospiti
residenti ed € 59,00 per ospiti non residenti, e si impegna a comunicare all’A.S.L. tutte le
variazioni della retta. Per i periodi di chiusura dell’attività stabiliti dal gestore, non potranno
essere richiesti pagamenti all’utenza;
tutto ciò premesso, si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1. Premesse
1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ARTICOLO 2. Oggetto
Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dalla erogazione di
prestazioni sociosanitarie da parte dell’Ente Gestore, in relazione all’esercizio dell’Unità
d’Offerta R.S.A. denominata “Fondazione Residenza Berardi Manzoni onlus ” con oneri a carico
dell’ASL, nei limiti stabiliti dalla Regione Lombardia e fatta salva la partecipazione ai costi da
parte dell’utente, ai sensi della vigente normativa;
l’A.S.L. si avvale pertanto dell’ente gestore per l’assistenza residenziale sociosanitaria integrata
a favore di utenti anziani non autosufficienti;
l’ente gestore garantisce le prestazioni di assistenza utilizzando le strutture, le attrezzature, i
servizi, il personale secondo i criteri e gli standard definiti dalla Regione Lombardia.
ARTICOLO 3. Mantenimento dei requisiti, vigilanza e controlli di appropriatezza
L’Ente Gestore si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni o servizi certificando il
numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato nella Unità d’Offerta
ed ogni altro requisito di accreditamento.
L’Ente Gestore si impegna a comunicare tempestivamente all’ASL ogni eventuale variazione
che dovesse intervenire, così rilevante da incidere sul possesso dei requisiti o
sull’organizzazione, e autocertifica annualmente il mantenimento degli standard di personale,
nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di esercizio e di accreditamento della Unità
d’Offerta, mediante l’assolvimento del debito informativo previsto dalla normativa regionale.
L’ASL, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, può accedere, senza preavviso, a tutti i locali
della Unità d’Offerta ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro
familiari; può accedere alla documentazione relativa al rapporto di accreditamento o,
comunque, rilevante ai fini dell’esercizio dell’Unità d’Offerta, per verificare quanto dichiarato
dall’Ente Gestore. Al termine di ogni sopralluogo, l’A.S.L. redige il verbale, almeno in duplice
copia, in contradditorio con il gestore o persona incaricata dall’ente gestore, nel quale sono
indicati i motivi del sopralluogo, i requisiti valutati, la documentazione acquisita dall’ASL ed è
rappresentato sinteticamente quanto emerso dalla visita ispettiva. Tale verbale è
congiuntamente sottoscritto dall’A.S.L. e dal legale rappresentante dell’ente gestore o da un
suo incaricato, che potranno richiedere l’inserimento nel verbale di eventuali dichiarazioni. Al
termine del sopralluogo una copia del verbale dovrà essere rilasciata alla persona presente
incaricata dall’ente gestore. Il verbale non può essere modificato né integrato successivamente
alla sua sottoscrizione. Eventuali atti conseguenti, a carattere prescrittivo o sanzionatorio,
dovranno essere adottati con provvedimenti distinti dal verbale.
Le parti danno atto che l’esito dell’accertamento determina l’adozione dei provvedimenti
previsti dalle linee guida regionali in materia di vigilanza e controllo sulle Unità di Offerta
sociosanitarie, con gli eventuali conseguenti effetti nei confronti del presente contratto.
ARTICOLO 4. Obblighi di carattere generale
L’Ente Gestore si impegna a:
a)
rispettare tutti gli adempimenti previsti come requisiti per l’esercizio e l’accreditamento
delle Unità d’Offerta socio sanitarie indicati e richiamati nella D.G.R. n. 3540 del
30.05.2012, nella D.G.R. n. X/1185 del 20.12.2013 e nelle DD.G.R. n. 7435 del
14.12.2001 e n. 12618 del 07.04.2003 e nota regionale prot. n. G1.2014. 0001187 del
28.01.2014;
b)
concorrere al rispetto ed alla attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti
previsti nella l.r. 3/2008 a carico degli Enti Gestori;
c)
rispettare i criteri di accesso prioritario alle prestazioni definiti a livello locale, in attesa
delle disposizioni applicative, di cui all’art. 6, comma 3, della LR 3/2008, stabilite dalla
Regione;
2
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
verificare che all’atto dell’accesso, gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le
condizioni di bisogno previste per il tipo di Unità d’Offerta gestito;
assicurare che la presa in carico delle persone assistite avvenga secondo criteri di
appropriatezza e favorendo la continuità assistenziale, segnalando eventuali situazioni
complesse all’ASL ed al Comune;
informare le persone e le famiglie sulle prestazioni offerte, sulle condizioni per accedervi,
sulla possibilità di accedere ad altre unità d’offerta accreditate in ragione dei bisogni
personali di assistenza espressi e nei limiti delle informazioni ricavabili dal sistema
informativo regionale, sulle modalità per esprimere il consenso informato, sulle rette
praticate e sulle modalità per accedere a forme di integrazione economica o ad altri
benefici;
prendere in carico gli assistiti in maniera personalizzata e continuativa e coinvolgerli nella
formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla
Regione o dall’ASL;
fornire agli assistiti una valutazione globale, scritta, del proprio stato di bisogno;
(con esclusione delle unità di offerta ambulatoriali e delle prestazioni a totale carico del
Fondo Sanitario regionale) informare il Comune di residenza degli assistiti dell’accesso
alla Unità di Offerta o, nei casi in cui l’accesso sia disposto d’urgenza, dell’accettazione
del ricovero. In caso di presa in carico di cittadini non lombardi, con oneri a carico del
Fondo Sanitario della Regione di origine, dovrà essere richiesto il preventivo assenso da
parte di quest’ultima;
informare il competente ufficio dell’ASL sulle condizioni psico-fisiche degli assistiti qualora
si rinvenga la necessità della nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno;
assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia da loro delegate e assicurare
la costante informazione sulla condizione degli assistiti e sulla assistenza praticata nel
rispetto delle norme in materia di tutela della privacy;
assicurare l’accesso alla Unità d’Offerta dei ministri di culto, dei volontari e delle altre
persone la cui presenza sia richiesta dagli utenti, nel rispetto dei protocolli vigenti nella
Unità d’Offerta;
informare l’assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal
momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l’intervento del
difensore civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle
prestazioni nonché per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere
all’Ufficio di Relazioni con il Pubblico e all’Ufficio di Pubblica Tutela dell’ASL competente;
partecipare ad iniziative promosse dall’ASL o previste nei piani di zona, rivolte ad attuare
l’integrazione tra la programmazione della rete di offerta sociale e la rete di offerta
sociosanitaria e tese al miglioramento della qualità del servizio;
dotarsi di un codice etico secondo quanto indicato nei provvedimenti regionali e di darne
atto nella carta dei servizi. La violazione del codice etico contestata per iscritto e in
assenza di giustificazioni ritenute valide, a insindacabile e motivato giudizio dell’ASL,
costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’articolo 1456
del codice civile;
non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure
preliminari alla presa in carico dell’utente;
collocare gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del FSR su posti accreditati e
messi a contratto;
il gestore provvede alla cancellazione degli ospiti dagli elenchi dei rispettivi medici di
medicina generale a partire dal giorno dell’ingresso o comunque dalla data di
sottoscrizione del contratto se successivo alla data di ingresso.
ARTICOLO 5. Sistema tariffario e pagamenti
1. L’ASL è tenuta ad erogare all’Ente Gestore, nel rispetto delle disposizione regionali vigenti,
le tariffe previste dalla Regione Lombardia, nei termini fissati dai successivi articoli 6 e 7.
2. L’ASL anticipa mensilmente acconti, pari all’85% di un dodicesimo del fatturato dell’anno
precedente oppure, in caso di Unità d’Offerta nuova, del fatturato teorico comunque
3
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
coerente con il piano di inserimento degli ospiti, e garantisce inoltre l’erogazione del saldo
trimestrale spettante, entro i successivi 60 giorni dall’avvenuto ricevimento della fattura.
L’avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei
controlli effettuati nei confronti della Unità d’Offerta, risultassero non dovute o dovute solo
in parte.
L’Ente Gestore si impegna ad emettere mensilmente fatture, o altra documentazione
contabile idonea, al fine del pagamento degli acconti, e ad emettere, entro il mese
successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, recanti le
classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la
modulistica regionale.
Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo
di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dall’ASL al termine di accertamenti condotti
sulla Unità d’Offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ASL di sospendere l’erogazione
parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso
controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per
l’esercizio e per l’accreditamento, delle clausole del presente contratto.
Per i servizi residenziali e semi-residenziali dovrà essere pagata solo la giornata di
accettazione e non quella di dimissione. Analogamente, per i periodi di assenza, dovrà
essere pagata solo la giornata di rientro e non quella di uscita. Non sarà quindi remunerata
la giornata di dimissione, neanche in caso di decesso in struttura. Se tuttavia il decesso o la
dimissione per altra causa interviene nello stesso giorno dell’ammissione al servizio, la
giornata è riconosciuta a carico del F.S.R.
Le assenze temporanee di tutti gli ospiti, dovute a rientri in famiglia per festività, vacanze,
malattie e ricoveri ospedalieri, possono essere esposte come giornate di presenza entro il
limite massimo di dieci giorni, per un massimo di venti giorni annui per ospite, a condizione
che venga garantito all’ospite il mantenimento dello stesso posto, che non deve essere
occupato da altro utente durante il periodo di assenza.
Nel caso di assenza temporanea per ricovero ospedaliero, la tariffa sanitaria è riconosciuta
a condizione che l’ente gestore assicuri, all’ospite ricoverato, prestazioni di carattere
assistenziali/integrative e/o sostitutive dei famigliari. Di tali attività deve essere data
evidenza nel FASAS e nelle registrazioni delle attività giornaliere.
Non possono essere pagate prestazioni per la fruizione contemporanea di più unità di
offerta sociosanitaria, con esclusione di quelle di ADI e riabilitazione erogate ad utenti di
CSS. Fa eccezione il caso in cui la persona assistita in RSA, a causa di un repentino
deterioramento delle condizioni di salute, necessiti di prestazioni riabilitative, escluse quelle
di mantenimento. In tal caso è necessario che vi sia un piano riabilitativo predisposto dal
fisiatra e condiviso tra la struttura riabilitativa e la struttura sociosanitaria di provenienza
dell’ospite.
ARTICOLO 6. Budget
Le presenti disposizioni si applicano relativamente all’erogazione di assistenza residenziale
sociosanitaria integrata a favore di utenti anziani non autosufficienti per tutti i cittadini
residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei residenti nella ASL
di ubicazione della unità di Offerta.
Per quanto riguarda le prestazioni erogate nei confronti dei pazienti provenienti da altre
Regioni, queste verranno remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in
Lombardia. Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre Regioni non sono definite nel
loro valore, in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative regioni ed ASL di
residenza che provvedono a regolamentare l’accesso ai servizi nonché al pagamento della
tariffa a carico del FSR. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere
prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano
l’erogazione dei servizi per i residenti lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ASL sui
propri erogatori riguardano anche l’appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a
cittadini non residenti in Regione Lombardia.
Alla Unità di Offerta è destinato, per l’anno 2014, il budget di risorse indicato negli allegato 1,
parte integrante del presente contratto.
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L’eventuale modifica del budget di risorse, indicato negli allegato 1, sarà concordata per
iscritto, non oltre il 30 novembre dell’anno in corso, tra la ASL e l’Ente Gestore,
compatibilmente con il budget di ASL e sentita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà
Sociale e Volontariato.
Al raggiungimento della soglia di budget indicata negli allegato 1, in assenza di previo accordo,
non sarà riconosciuta la remunerazione delle prestazioni erogate a carico del bilancio della
Regione Lombardia, fatte salve le prestazioni che saranno remunerate extra-budget in
relazione a quanto previsto dai provvedimenti regionali di cui al successivo art. 7.
Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato sarà valutato applicando ai
volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2014, le tariffe definite con deliberazione della
Giunta Regionale.
In nessun caso l’esaurimento del budget può motivare l’incremento delle rette a carico
dell’utenza.
ARTICOLO 7. Prestazioni extra budget
(da compilare per le unità d’offerta che accolgono anche utenza non tipica)
Con riguardo all’utenza non tipica (Stati Vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex ospedali
psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici della D.G.R. 5000/2007) sarà
remunerata extra-budget la differenza tra la tariffa di tale utenza e quella relativa all’utenza
tipica dell’unità d’offerta di cui al presente contratto con maggiore livello di fragilità.
Per ogni presa in carico di utenza non tipica, il gestore dovrà preventivamente informare i
competenti uffici dell’ASL.
ARTICOLO 8. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni
Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni
economiche. Non si procederà pertanto alla remunerazione di quelle prestazioni il cui debito
informativo analitico non è stato correttamente assolto.
L’Ente Gestore si impegna ad adempiere al debito informativo nei confronti dell’ASL e della
Regione Lombardia, che costituisce condizione per l’accesso alle risorse regionali, nei termini e
secondo le modalità stabiliti dalla Regione e dall’ASL.
L’ASL, nell’ambito dell’attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle
prestazioni e l’aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella
documentazione relativa ai fascicoli sociale e sanitario, in conformità alle disposizioni vigenti.
I controlli previsti dal presente articolo sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con la
persona incaricata dall’Ente Gestore, con l’eventuale assistenza dei membri dell’équipe
sociosanitaria responsabile della tenuta della documentazione.
ARTICOLO 9. Sistema aziendale per il miglioramento della qualità
Le parti identificano il miglioramento della qualità, quale obiettivo primario, da perseguire
secondo criteri di piena collaborazione. L’ente gestore si impegna a sviluppare un sistema
aziendale di miglioramento della qualità, ivi compreso quello relativo alla gestione integrata del
rischio (risk management), in coerenza con la normativa vigente, secondo le direttive definite
dalla Regione Lombardia ed in relazione alla programmazione territoriale. Tale miglioramento
deve essere finalizzato ad una progressiva personalizzazione dell’assistenza e sviluppo dei
livelli di corresponsabilità nel controllo dell’appropriatezza delle prestazioni erogate.
ARTICOLO 10. Eventi modificativi dell’Ente Gestore
L’Ente Gestore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio,
accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto, ed in
particolare che:
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a) l’accreditamento, alla pari dell’abilitazione all’esercizio, non è cedibile a terzi, in
mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento;
b) i requisiti per l’abilitazione all’esercizio e per dell’accreditamento sono condizioni
indispensabili affinchè il presente contratto produca effetti tra le parti;
c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo - strutturale, gestionale, tecnologico
ed organizzativo - previamente accertato dall’ASL, determina la revoca del
provvedimento di accreditamento, previa diffida da parte dell’ASL ad adempiere entro
un congruo termine. La revoca è disposta con Decreto del Direttore Generale della
Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato e comporta la risoluzione di
diritto del contratto. Nel corso del procedimento per la revoca dell’accreditamento, il
contratto è sospeso;
d) con la sola eccezione della modificazione della persona del legale rappresentante o
dell’amministratore dell’ente gestore e della trasformazione di una società, ogni evento
che dovesse comportare lo scioglimento, la fusione o il cambio dell’Ente Gestore
comporta la necessità di una voltura dell’accreditamento. In particolare:
- le parti dovranno procedere a richiedere alla Regione il parere preventivo alla
voltura e successivamente a richiedere un nuovo accreditamento, secondo quanto
previsto dal Cap. 3, punto 3.2) dell’Allegato A della DGR 3540/2012;
- a seguito di voltura dell’accreditamento, l’ASL provvede alla modifica del presente
contratto con l’iscrizione del nuovo soggetto gestore dalla data di adozione del
Decreto di voltura dell’accreditamento o da altra data specificata nel Decreto
stesso;
e) la cessione di crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alla disciplina vigente
in materia di contratti pubblici.
La stipula dei contratti e degli atti sopra indicati in assenza di voltura costituisce grave
inadempimento che comporta a carico dell’ente gestore il pagamento di una penale di importo
pari a quanto stabilito dalla Legge Regionale 24 febbraio 2012 n. 2 per la mancata
presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, salvo il risarcimento del maggior
danno, con diritto dell’ASL di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con le
somme eventualmente dovute all’ente gestore in virtù del contratto.
In presenza dell’inadempimento sopra indicato, il presente contratto può essere risolto di
diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile e può essere disposta la
revoca dell’accreditamento.
Nel caso in cui la voltura venga negata, l’ente gestore non può perfezionare gli atti sopra
indicati e l’eventuale stipula degli stessi costituirà grave inadempimento del presente contratto,
con applicazione delle conseguenze previste ai precedenti commi 2 e 3.
Nel caso in cui, decorsi i 30 giorni dalla richiesta alla Regione di parere preventivo alla voltura,
non sia stata concessa ma neanche negata, salvi i casi in cui il termine sia stato interrotto
dalla richiesta di chiarimenti o di integrazioni della documentazione prodotta, l’ente gestore
può perfezionare l’attività negoziale con il soggetto gestore subentrante, senza che la stipula
degli stessi costituisca inadempimento al presente contratto. Tuttavia tali atti restano inefficaci
ai fini del rapporto con la ASL fino a quando non venga accreditato il nuovo soggetto gestore.
Il presente contratto resta efficace sino al giorno in cui l’accreditamento viene volturato a
favore del soggetto subentrante e l’ASL ha provveduto alla modifica del presente contratto.
L’ente gestore uscente, si obbliga a proseguire la gestione dell’Unità di Offerta agli stessi patti
e condizioni previsti nel provvedimento di accreditamento e nel presente contratto fino a
quando l’accreditamento non sia volturato a favore del nuovo gestore e l’ASL non abbia
sottoscritto con lo stesso le modifiche al presente contratto.
ARTICOLO 11. Strutture realizzate con finanziamenti pubblici
(Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi
di unità di offerta di proprietà dell’ente gestore accreditato: L’ente gestore si impegna, sino alla
scadenza del presente contratto, e comunque entro i termini fissati dal finanziamento, a non
alienare a terzi la proprietà e i diritti reali sull’immobile relativo alla Unità d’Offerta accreditata
e che ha costituito oggetto di finanziamento pubblico. L’ente gestore si impegna, inoltre, a non
modificare la destinazione d’uso del medesimo bene finanziato. Le parti convengono che
6
l’alienazione della proprietà o di diritti reali sul bene finanziato o la modifica della destinazione
d’uso del bene medesimo comportano la risoluzione di diritto del contratto di accreditamento,
ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo eventuali eccezioni previste dalla normativa regionale).
(Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi
di unità d’offerta di proprietà di soggetto diverso dall’ente gestore: Le parti convengono che
l’alienazione a terzi della proprietà o di diritti reali sul bene immobile relativo all’unità d’offerta
accreditata ovvero la modifica della sua destinazione d’uso, che dovesse intervenire nel corso
dell’esecuzione del presente contratto, per fatti anche non imputabili all’ente gestore,
comporta la risoluzione di diritto del contratto medesimo, ai sensi dell’articolo 1456 c.c.).
ARTICOLO 12. Controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del
presente contratto è competente il Foro di Brescia.
ARTICOLO 13. Durata
Il presente contratto ha validità dal 1 aprile 2014 al 31 dicembre 2014. Novanta giorni prima
della scadenza, ricorrendone i presupposti, in relazione alla permanenza dei requisiti ed agli
obiettivi della programmazione sociosanitaria regionale e locale, le parti si impegnano a
negoziare i contenuti del nuovo contratto.
In caso di cessazione dell’attività, corre l’obbligo per il gestore di darne preventiva
comunicazione all’ASL con preavviso di almeno novanta giorni, garantendo comunque la
continuità delle prestazioni per tale periodo.
ARTICOLO 14. Clausola penale
Le parti convengono che, in caso di inadempimento da parte del gestore delle obbligazioni di
cui all’art. 4 del presente contratto, che non costituisca causa di risoluzione, previa diffida ad
adempiere entro un congruo termine, la parte inadempiente è tenuta a pagare all’ASL a titolo
di penale la somma di Euro tremila.
ARTICOLO 15. Allegati
Il contratto è redatto in duplice originale. L’ASL ne trasmette copia digitalizzata alla Direzione
Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia.
L’allegato relativo al budget (provvisorio o annuale) costituisce parte integrante del presente
contratto.
ARTICOLO 16. Recepimento di disposizioni regionali e accordi applicativi
Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato
per effetto di sopravvenute disposizioni regionali il cui contenuto comunque deve essere
formalmente reso noto dall’ ASL all’Ente Gestore, con indicazione dei termini relativi alle
diverse obbligazioni.
In tutti i casi in cui si rinvenga la necessità di apportare modifiche o integrazioni al presente
contratto, per mezzo di clausole integrative, queste dovranno preventivamente essere
sottoposte all’autorizzazione della Regione.
7
ARTICOLO 17. Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al Codice Civile e alla
disciplina normativa di settore.
Letto, confermato e sottoscritto.
Data e luogo: 31 marzo 2014, Brescia
PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
A.S.L. DI BRESCIA
f.to Dr.ssa Anna Calvi
PER DELEGA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL’ENTE GESTORE
FONDAZIONE RESIDENZA BERARDI MANZONI
ONLUS
f.to Dott. Pietro Pelegrinelli
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Allegato “L”
Rep. n. 610/14
CL.: 2.7.07
CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA
SANITARIA LOCALE DI BRESCIA (ASL) E LA FONDAZIONE “RESIDENZA BERARDI MANZONI”
ONLUS, ENTE GESTORE DEL C.D.I. OMONIMO CON SEDE A RONCADELLE CON VALIDITA’ PER
IL PERIODO DAL 1 APRILE 2014 AL 31 DICEMBRE 2014
Tra
l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia con sede legale nel Comune di Brescia in viale Duca
degli Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita I.V.A.: 03436310175, nella persona del Direttore
Sociale, Dr.ssa Anna Calvi, nata a omissis il omissis, C.F.: omissis, domiciliata per la carica
presso la sede dell’ASL, delegata dal Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore,
Dr. Carmelo Scarcella, con nota prot. n. 0041405 del 25.03.2014,
e
l’ente gestore Fondazione “Residenza Berardi Manzoni” onlus con sede legale nel comune di
Roncadelle (BS) in Via San Bernardino n. 63/B, codice fiscale 80011870179, partita I.V.A.
01427710171, nella persona del Direttore Generale, Dott. Pietro Pelegrinelli, nato a omissis il
omissis, residente a omissis, Codice Fiscale omissis, delegato con nota prot. n. 91/2014 del
24.03.2014 dal Legale Rappresentante pro-tempore Mons. Aldo Delaidelli, per l’Unità d’Offerta
sociosanitaria C.D.I. denominata Fondazione “Residenza Berardi Manzoni” onlus, con sede nel
Comune di Roncadelle in Via San Bernardino n. 63/B, codice di struttura n. 046048;
premesso che:
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l’ASL di Brescia, di seguito denominata ASL, intende avvalersi della Fondazione “Residenza
Berardi Manzoni” onlus di seguito denominata Ente Gestore, che gestisce l’Unità d’Offerta
sociosanitaria C.D.I. denominata Fondazione “Residenza Berardi Manzoni” onlus ubicata nel
Comune di Roncadelle (BS) in Via San Bernardino n. 63/b, per l’erogazione di prestazioni di
assistenza semiresidenziale sociosanitaria integrata a favore di persone anziane non
autosufficienti;
l’Ente Gestore è abilitato all’esercizio della unità d’offerta in base al seguente atto (S.C.I.A.)
del 02.12.2013 prot. n. 0180578/13, nel rispetto delle disposizioni regionali e della vigente
normativa, relativamente a n. 15 posti;
con Decreto regionale n. 1911 del 06.03.2014 è stato riconosciuto l’accreditamento per n.
15 posti di C.D.I., e che pertanto l’Unità di Offerta risulta iscritta nel registro regionale
istituito presso la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della
Regione Lombardia;
l’Ente Gestore, pertanto, intende mettere a disposizione dell’ASL n. 15 posti autorizzati e
accreditati che verranno remunerati nei limiti e nei termini fissati dal presente contratto;
l’Ente Gestore ha comunicato che le rette giornaliere praticate agli ospiti della Unità
d’Offerta, alla data di stipulazione del presente atto, sono le seguenti: € 28,00 (intera
giornata), € 15,00 (mezza giornata – sc. 10% residenti) e si impegna a comunicare
all’A.S.L. tutte le variazioni della retta. Per i periodi di chiusura dell’attività stabiliti dal
gestore, non potranno essere richiesti pagamenti all’utenza;
tutto ciò premesso, si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1. Premesse
1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ARTICOLO 2. Oggetto
Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dalla erogazione di
prestazioni sociosanitarie da parte dell’Ente Gestore, in relazione all’esercizio dell’Unità
d’Offerta C.D.I. denominata Fondazione “Residenza Berardi Manzoni” onlus con oneri a carico
dell’ASL, nei limiti stabiliti dalla Regione Lombardia e fatta salva la partecipazione ai costi da
parte dell’utente, ai sensi della vigente normativa;
l’A.S.L. si avvale pertanto dell’ente gestore per l’assistenza semiresidenziale sociosanitaria
integrata a favore di utenti anziani non autosufficienti;
l’ente gestore garantisce le prestazioni di assistenza utilizzando le strutture, le attrezzature, i
servizi, il personale secondo i criteri e gli standard definiti dalla Regione Lombardia.
Il Centro è aperto sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, ed osserva il seguente orario
di funzionamento: lunedì – venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00, sabato dalle ore 8.00 alle ore
14.00. Per le giornate di apertura, eccedenti i cinque giorni nella settimana, il gestore si
impegna ad un aumento proporzionale dello standard minimo di personale previsto dalla
normativa di accreditamento. Non è prevista una chiusura per le vacanze.
ARTICOLO 3. Mantenimento dei requisiti, vigilanza e controlli di appropriatezza
L’Ente Gestore si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni o servizi certificando il
numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato nella Unità d’Offerta
ed ogni altro requisito di accreditamento.
L’Ente Gestore si impegna a comunicare tempestivamente all’ASL ogni eventuale variazione
che dovesse intervenire, così rilevante da incidere sul possesso dei requisiti o
sull’organizzazione, e autocertifica annualmente il mantenimento degli standard di personale,
nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di esercizio e di accreditamento della Unità
d’Offerta, mediante l’assolvimento del debito informativo previsto dalla normativa regionale.
L’ASL, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, può accedere, senza preavviso, a tutti i locali
della Unità d’Offerta ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro
familiari; può accedere alla documentazione relativa al rapporto di accreditamento o,
comunque, rilevante ai fini dell’esercizio dell’Unità d’Offerta, per verificare quanto dichiarato
dall’Ente Gestore. Al termine di ogni sopralluogo, l’A.S.L. redige il verbale, almeno in duplice
copia, in contradditorio con il gestore o persona incaricata dall’ente gestore, nel quale sono
indicati i motivi del sopralluogo, i requisiti valutati, la documentazione acquisita dall’ASL ed è
rappresentato sinteticamente quanto emerso dalla visita ispettiva. Tale verbale è
congiuntamente sottoscritto dall’A.S.L. e dal legale rappresentante dell’ente gestore o da un
suo incaricato, che potranno richiedere l’inserimento nel verbale di eventuali dichiarazioni. Al
termine del sopralluogo una copia del verbale dovrà essere rilasciata alla persona presente
incaricata dall’ente gestore. Il verbale non può essere modificato né integrato successivamente
alla sua sottoscrizione. Eventuali atti conseguenti, a carattere prescrittivo o sanzionatorio,
dovranno essere adottati con provvedimenti distinti dal verbale.
Le parti danno atto che l’esito dell’accertamento determina l’adozione dei provvedimenti
previsti dalle linee guida regionali in materia di vigilanza e controllo sulle Unità di Offerta
sociosanitarie, con gli eventuali conseguenti effetti nei confronti del presente contratto.
ARTICOLO 4. Obblighi di carattere generale
L’Ente Gestore si impegna a:
a)
rispettare tutti gli adempimenti previsti come requisiti per l’esercizio e l’accreditamento
delle Unità d’Offerta socio sanitarie indicati e richiamati nella D.G.R. n. 8494 del
22.03.2002, nella D.G.R. n. IX/3540 del 30.05.2012 e nella D.G.R. n. X/1185 del
20.12.2013 e nota regionale prot. n. G1.2014.0001187 del 28.01.2014;
b)
concorrere al rispetto ed alla attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti
previsti nella l.r. 3/2008 a carico degli Enti Gestori;
2
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
rispettare i criteri di accesso prioritario alle prestazioni definiti a livello locale, in attesa
delle disposizioni applicative, di cui all’art. 6, comma 3, della LR 3/2008, stabilite dalla
Regione;
verificare che all’atto dell’accesso, gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le
condizioni di bisogno previste per il tipo di Unità d’Offerta gestito;
assicurare che la presa in carico delle persone assistite avvenga secondo criteri di
appropriatezza e favorendo la continuità assistenziale, segnalando eventuali situazioni
complesse all’ASL ed al Comune;
informare le persone e le famiglie sulle prestazioni offerte, sulle condizioni per accedervi,
sulla possibilità di accedere ad altre unità d’offerta accreditate in ragione dei bisogni
personali di assistenza espressi e nei limiti delle informazioni ricavabili dal sistema
informativo regionale, sulle modalità per esprimere il consenso informato, sulle rette
praticate e sulle modalità per accedere a forme di integrazione economica o ad altri
benefici;
prendere in carico gli assistiti in maniera personalizzata e continuativa e coinvolgerli nella
formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla
Regione o dall’ASL;
fornire agli assistiti una valutazione globale, scritta, del proprio stato di bisogno;
(con esclusione delle unità di offerta ambulatoriali e delle prestazioni a totale carico del
Fondo Sanitario regionale) informare il Comune di residenza degli assistiti dell’accesso
alla Unità di Offerta o, nei casi in cui l’accesso sia disposto d’urgenza, dell’accettazione
del ricovero. In caso di presa in carico di cittadini non lombardi, con oneri a carico del
Fondo Sanitario della Regione di origine, dovrà essere richiesto il preventivo assenso da
parte di quest’ultima;
informare il competente ufficio dell’ASL sulle condizioni psico-fisiche degli assistiti qualora
si rinvenga la necessità della nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno;
assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia da loro delegate e assicurare
la costante informazione sulla condizione degli assistiti e sulla assistenza praticata nel
rispetto delle norme in materia di tutela della privacy;
assicurare l’accesso alla Unità d’Offerta dei ministri di culto, dei volontari e delle altre
persone la cui presenza sia richiesta dagli utenti, nel rispetto dei protocolli vigenti nella
Unità d’Offerta;
informare l’assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal
momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l’intervento del
difensore civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle
prestazioni nonché per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere
all’Ufficio di Relazioni con il Pubblico e all’Ufficio di Pubblica Tutela dell’ASL competente;
partecipare ad iniziative promosse dall’ASL o previste nei piani di zona, rivolte ad attuare
l’integrazione tra la programmazione della rete di offerta sociale e la rete di offerta
sociosanitaria e tese al miglioramento della qualità del servizio;
dotarsi di un codice etico secondo quanto indicato nei provvedimenti regionali e di darne
atto nella carta dei servizi. La violazione del codice etico contestata per iscritto e in
assenza di giustificazioni ritenute valide, a insindacabile e motivato giudizio dell’ASL,
costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’articolo 1456
del codice civile;
non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure
preliminari alla presa in carico dell’utente;
collocare gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del FSR su posti accreditati e
messi a contratto.
ARTICOLO 5. Sistema tariffario e pagamenti
1. L’ASL è tenuta ad erogare all’Ente Gestore, nel rispetto delle disposizione regionali vigenti,
le tariffe previste dalla Regione Lombardia, nei termini fissati dai successivi articoli 6 e 7.
2. L’ASL anticipa mensilmente acconti, pari all’85% di un dodicesimo del fatturato dell’anno
precedente oppure, in caso di Unità d’Offerta nuova, del fatturato teorico comunque
3
coerente con il piano di inserimento degli ospiti, e garantisce inoltre l’erogazione del saldo
trimestrale spettante, entro i successivi 60 giorni dall’avvenuto ricevimento della fattura.
3. L’avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei
controlli effettuati nei confronti della Unità d’Offerta, risultassero non dovute o dovute solo
in parte.
4. L’Ente Gestore si impegna ad emettere mensilmente fatture, o altra documentazione
contabile idonea, al fine del pagamento degli acconti, e ad emettere, entro il mese
successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, recanti le
classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la
modulistica regionale.
5. Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo
di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dall’ASL al termine di accertamenti condotti
sulla Unità d’Offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ASL di sospendere l’erogazione
parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso
controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per
l’esercizio e per l’accreditamento, delle clausole del presente contratto.
6. Per i servizi residenziali e semi-residenziali dovrà essere pagata solo la giornata di
accettazione e non quella di dimissione. Analogamente, per i periodi di assenza, dovrà
essere pagata solo la giornata di rientro e non quella di uscita. Non sarà quindi remunerata
la giornata di dimissione, neanche in caso di decesso in struttura. Se tuttavia il decesso o la
dimissione per altra causa interviene nello stesso giorno dell’ammissione al servizio, la
giornata è riconosciuta a carico del F.S.R.
7. Le assenze temporanee di tutti gli ospiti, dovute a rientri in famiglia per festività, vacanze,
malattie e ricoveri ospedalieri, possono essere esposte come giornate di presenza entro il
limite massimo di dieci giorni, per un massimo di venti giorni annui per ospite, a condizione
che venga garantito all’ospite il mantenimento dello stesso posto, che non deve essere
occupato da altro utente durante il periodo di assenza.
8. Possono essere retribuite prestazioni erogate con la modalità del soggiorno climatico,
indipendentemente dal periodo nel quale viene svolto, a condizione che:
- il soggiorno sia organizzato direttamente dal gestore e sia previsto nel P.A.I. della
persona assistita;
- sia garantito anche presso la destinazione climatica lo standard di personale previsto
dall’accreditamento;
non venga superato il budget annuale;
9. Con riferimento alle prestazioni rese da Centri Diurni Integrati per anziani (CDI), la
remunerazione corrisposta è legata alla frequenza effettiva degli utenti anziché agli orari di
apertura delle strutture. Nelle more dell’applicazione di un sistema di remunerazione legato
alla classificazione degli utenti, vige la seguente modalità di remunerazione: le prestazioni
erogate a utenti che frequentano i CDI almeno per otto ore al giorno sono remunerate con
la tariffa di € 29,60. Per gli utenti frequentanti il CDI part-time la tariffa giornaliera è
abbattuta del 50% (euro 14,80).
10. Non possono essere pagate prestazioni per la fruizione contemporanea di più unità di
offerta sociosanitaria, con esclusione di quelle di ADI e riabilitazione erogate ad utenti di
CSS. Fa eccezione il caso in cui la persona assistita in CDI, a causa di un repentino
deterioramento delle condizioni di salute, necessiti di prestazioni riabilitative, escluse quelle
di mantenimento. In tal caso è necessario che vi sia un piano riabilitativo predisposto dal
fisiatra e condiviso tra la struttura riabilitativa e la struttura sociosanitaria di provenienza
dell’ospite.
ARTICOLO 6. Budget
Le presenti disposizioni si applicano relativamente all’erogazione di assistenza semiresidenziale
sociosanitaria integrata a favore di utenti anziani non autosufficienti per tutti i cittadini
residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei residenti nella ASL
di ubicazione della unità di Offerta.
Per quanto riguarda le prestazioni erogate nei confronti dei pazienti provenienti da altre
Regioni, queste verranno remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in
4
Lombardia. Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre Regioni non sono definite nel
loro valore, in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative regioni ed ASL di
residenza che provvedono a regolamentare l’accesso ai servizi nonché al pagamento della
tariffa a carico del FSR. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere
prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano
l’erogazione dei servizi per i residenti lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ASL sui
propri erogatori riguardano anche l’appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a
cittadini non residenti in Regione Lombardia.
Alla Unità di Offerta è destinato, per l’anno 2014, il budget di risorse indicato negli allegato 1,
parte integrante del presente contratto.
L’eventuale modifica del budget di risorse, indicato negli allegato 1, sarà concordata per
iscritto, non oltre il 30 novembre dell’anno in corso, tra la ASL e l’Ente Gestore,
compatibilmente con il budget di ASL e sentita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà
Sociale e Volontariato.
Al raggiungimento della soglia di budget indicata negli allegato 1, in assenza di previo accordo,
non sarà riconosciuta la remunerazione delle prestazioni erogate a carico del bilancio della
Regione Lombardia, fatte salve le prestazioni che saranno remunerate extra-budget in
relazione a quanto previsto dai provvedimenti regionali di cui al successivo art. 7.
Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato sarà valutato applicando ai
volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2014, le tariffe definite con deliberazione della
Giunta Regionale.
In nessun caso l’esaurimento del budget può motivare l’incremento delle rette a carico
dell’utenza.
ARTICOLO 7. Prestazioni extra budget
(da compilare per le unità d’offerta che accolgono anche utenza non tipica)
Con riguardo all’utenza non tipica (Stati Vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex ospedali
psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici della D.G.R. 5000/2007) sarà
remunerata extra-budget la differenza tra la tariffa di tale utenza e quella relativa all’utenza
tipica dell’unità d’offerta di cui al presente contratto con maggiore livello di fragilità.
Per ogni presa in carico di utenza non tipica, il gestore dovrà preventivamente informare i
competenti uffici dell’ASL.
ARTICOLO 8. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni
Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni
economiche. Non si procederà pertanto alla remunerazione di quelle prestazioni il cui debito
informativo analitico non è stato correttamente assolto.
L’Ente Gestore si impegna ad adempiere al debito informativo nei confronti dell’ASL e della
Regione Lombardia, che costituisce condizione per l’accesso alle risorse regionali, nei termini e
secondo le modalità stabiliti dalla Regione e dall’ASL.
L’ASL, nell’ambito dell’attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle
prestazioni e l’aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella
documentazione relativa ai fascicoli sociale e sanitario, in conformità alle disposizioni vigenti.
I controlli previsti dal presente articolo sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con la
persona incaricata dall’Ente Gestore, con l’eventuale assistenza dei membri dell’équipe
sociosanitaria responsabile della tenuta della documentazione.
ARTICOLO 9. Sistema aziendale per il miglioramento della qualità
Le parti identificano il miglioramento della qualità, quale obiettivo primario, da perseguire
secondo criteri di piena collaborazione. L’ente gestore si impegna a sviluppare un sistema
aziendale di miglioramento della qualità, ivi compreso quello relativo alla gestione integrata del
rischio (risk management), in coerenza con la normativa vigente, secondo le direttive definite
5
dalla Regione Lombardia ed in relazione alla programmazione territoriale. Tale miglioramento
deve essere finalizzato ad una progressiva personalizzazione dell’assistenza e sviluppo dei
livelli di corresponsabilità nel controllo dell’appropriatezza delle prestazioni erogate.
ARTICOLO 10. Eventi modificativi dell’Ente Gestore
L’Ente Gestore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio,
accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto, ed in
particolare che:
a) l’accreditamento, alla pari dell’abilitazione all’esercizio, non è cedibile a terzi, in
mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento;
b) i requisiti per l’abilitazione all’esercizio e per dell’accreditamento sono condizioni
indispensabili affinchè il presente contratto produca effetti tra le parti;
c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo - strutturale, gestionale, tecnologico
ed organizzativo - previamente accertato dall’ASL, determina la revoca del
provvedimento di accreditamento, previa diffida da parte dell’ASL ad adempiere entro
un congruo termine. La revoca è disposta con Decreto del Direttore Generale della
Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato e comporta la risoluzione di
diritto del contratto. Nel corso del procedimento per la revoca dell’accreditamento, il
contratto è sospeso;
d) con la sola eccezione della modificazione della persona del legale rappresentante o
dell’amministratore dell’ente gestore e della trasformazione di una società, ogni evento
che dovesse comportare lo scioglimento, la fusione o il cambio dell’Ente Gestore
comporta la necessità di una voltura dell’accreditamento. In particolare:
- le parti dovranno procedere a richiedere alla Regione il parere preventivo alla
voltura e successivamente a richiedere un nuovo accreditamento, secondo quanto
previsto dal Cap. 3, punto 3.2) dell’Allegato A della DGR 3540/2012;
- a seguito di voltura dell’accreditamento, l’ASL provvede alla modifica del presente
contratto con l’iscrizione del nuovo soggetto gestore dalla data di adozione del
Decreto di voltura dell’accreditamento o da altra data specificata nel Decreto
stesso;
e) la cessione di crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alla disciplina vigente
in materia di contratti pubblici.
La stipula dei contratti e degli atti sopra indicati in assenza di voltura costituisce grave
inadempimento che comporta a carico dell’ente gestore il pagamento di una penale di importo
pari a quanto stabilito dalla Legge Regionale 24 febbraio 2012 n. 2 per la mancata
presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, salvo il risarcimento del maggior
danno, con diritto dell’ASL di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con le
somme eventualmente dovute all’ente gestore in virtù del contratto.
In presenza dell’inadempimento sopra indicato, il presente contratto può essere risolto di
diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile e può essere disposta la
revoca dell’accreditamento.
Nel caso in cui la voltura venga negata, l’ente gestore non può perfezionare gli atti sopra
indicati e l’eventuale stipula degli stessi costituirà grave inadempimento del presente contratto,
con applicazione delle conseguenze previste ai precedenti commi 2 e 3.
Nel caso in cui, decorsi i 30 giorni dalla richiesta alla Regione di parere preventivo alla voltura,
non sia stata concessa ma neanche negata, salvi i casi in cui il termine sia stato interrotto
dalla richiesta di chiarimenti o di integrazioni della documentazione prodotta, l’ente gestore
può perfezionare l’attività negoziale con il soggetto gestore subentrante, senza che la stipula
degli stessi costituisca inadempimento al presente contratto. Tuttavia tali atti restano inefficaci
ai fini del rapporto con la ASL fino a quando non venga accreditato il nuovo soggetto gestore.
Il presente contratto resta efficace sino al giorno in cui l’accreditamento viene volturato a
favore del soggetto subentrante e l’ASL ha provveduto alla modifica del presente contratto.
L’ente gestore uscente, si obbliga a proseguire la gestione dell’Unità di Offerta agli stessi patti
e condizioni previsti nel provvedimento di accreditamento e nel presente contratto fino a
quando l’accreditamento non sia volturato a favore del nuovo gestore e l’ASL non abbia
sottoscritto con lo stesso le modifiche al presente contratto.
6
ARTICOLO 11. Strutture realizzate con finanziamenti pubblici
(Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi
di unità di offerta di proprietà dell’ente gestore accreditato: L’ente gestore si impegna, sino alla
scadenza del presente contratto, e comunque entro i termini fissati dal finanziamento, a non
alienare a terzi la proprietà e i diritti reali sull’immobile relativo alla Unità d’Offerta accreditata
e che ha costituito oggetto di finanziamento pubblico. L’ente gestore si impegna, inoltre, a non
modificare la destinazione d’uso del medesimo bene finanziato. Le parti convengono che
l’alienazione della proprietà o di diritti reali sul bene finanziato o la modifica della destinazione
d’uso del bene medesimo comportano la risoluzione di diritto del contratto di accreditamento,
ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo eventuali eccezioni previste dalla normativa regionale).
(Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi
di unità d’offerta di proprietà di soggetto diverso dall’ente gestore: Le parti convengono che
l’alienazione a terzi della proprietà o di diritti reali sul bene immobile relativo all’unità d’offerta
accreditata ovvero la modifica della sua destinazione d’uso, che dovesse intervenire nel corso
dell’esecuzione del presente contratto, per fatti anche non imputabili all’ente gestore,
comporta la risoluzione di diritto del contratto medesimo, ai sensi dell’articolo 1456 c.c.).
ARTICOLO 12. Controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del
presente contratto è competente il Foro di Brescia.
ARTICOLO 13. Durata
Il presente contratto ha validità dal 1 aprile 2014 al 31 dicembre 2014. Novanta giorni prima
della scadenza, ricorrendone i presupposti, in relazione alla permanenza dei requisiti ed agli
obiettivi della programmazione sociosanitaria regionale e locale, le parti si impegnano a
negoziare i contenuti del nuovo contratto.
In caso di cessazione dell’attività, corre l’obbligo per il gestore di darne preventiva
comunicazione all’ASL con preavviso di almeno novanta giorni, garantendo comunque la
continuità delle prestazioni per tale periodo.
ARTICOLO 14. Clausola penale
Le parti convengono che, in caso di inadempimento da parte del gestore delle obbligazioni di
cui all’art. 4 del presente contratto, che non costituisca causa di risoluzione, previa diffida ad
adempiere entro un congruo termine, la parte inadempiente è tenuta a pagare all’ASL a titolo
di penale la somma di Euro tremila.
ARTICOLO 15. Allegati
Il contratto è redatto in duplice originale. L’ASL ne trasmette copia digitalizzata alla Direzione
Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia.
L’allegato relativo al budget (provvisorio o annuale) costituisce parte integrante del presente
contratto.
ARTICOLO 16. Recepimento di disposizioni regionali e accordi applicativi
7
Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato
per effetto di sopravvenute disposizioni regionali il cui contenuto comunque deve essere
formalmente reso noto dall’ ASL all’Ente Gestore, con indicazione dei termini relativi alle
diverse obbligazioni.
In tutti i casi in cui si rinvenga la necessità di apportare modifiche o integrazioni al presente
contratto, per mezzo di clausole integrative, queste dovranno preventivamente essere
sottoposte all’autorizzazione della Regione.
ARTICOLO 17. Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al Codice Civile e alla
disciplina normativa di settore.
Letto, confermato e sottoscritto.
Data e luogo: 31 marzo 2014, Brescia
PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
A.S.L. DI BRESCIA
f.to Dr.ssa Anna Calvi
PER DELEGA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL’ENTE GESTORE
FONDAZIONE RESIDENZA BERARDI MANZONI
ONLUS
f.to Dott. Pietro Pelegrinelli
8
Allegato “M”
Rep. N. 601/14
CL.: 2.7.07
CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA
SANITARIA LOCALE DI BRESCIA (ASL) E LA FONDAZIONE “MADONNA DEL CORLO –
O.N.L.U.S.”, ENTE GESTORE DELL’HOSPICE SOCIOSANITARIO OMONIMO CON SEDE A
LONATO DEL GARDA (BS) CON VALIDITA’ PER IL PERIODO DAL 1 APRILE 2014 AL 31
DICEMBRE 2014
Tra
l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia con sede legale nel Comune di Brescia in viale Duca
degli Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita I.V.A.: 03436310175, nella persona del Direttore
Sociale, Dr.ssa Anna Calvi, nata a omissis il omissis, C.F.: omissis, domiciliata per la carica
presso la sede dell’ASL, delegata dal Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore,
Dr. Carmelo Scarcella, con nota prot. n. 0041405 del 25.03.2014
e
l’ente gestore Fondazione “Madonna del Corlo – O.n.l.u.s.” con sede legale nel comune di
Lonato del Garda (BS) in Corso Garibaldi n. 3, codice fiscale 02964900175, partita I.V.A.
00712050988, nella persona del Direttore Amministrativo Dott.ssa Micaela Miserotti, nata a
omissis il omissis, residente a omissis, Codice Fiscale omissis, delegata con nota prot. n. 540
del 27.03.2014 dal rappresentante legale pro-tempore Dott. Adriano Robazzi, per l’Unità
d’Offerta sociosanitaria Hospice denominata Hospice Fondazione “Madonna del Corlo –
O.n.l.u.s.”, con sede nel Comune di Lonato del Garda, in Corso Garibaldi n. 3, codice di
struttura n. 046042;
premesso che:
-
-
-
-
l’ASL di Brescia, di seguito denominata ASL, intende avvalersi dell’Ente Gestore Fondazione
“Madonna del Corlo – O.n.l.u.s.” di seguito denominato Ente Gestore, che gestisce l’Unità
d’Offerta sociosanitaria Hospice S.S. denominata “Madonna del Corlo – O.n.l.u.s.” ubicata
nel Comune di Lonato del Garda (BS) in Corso Garibaldi n. 3, per l’erogazione di prestazioni
di assistenza residenziale sociosanitaria integrata a favore di pazienti terminali;
l’Ente Gestore è abilitato all’esercizio della unità d’offerta in base al seguente atto S.C.I.A.
del 29.11.2012, protocollo n. 0159107, positivamente verificata con Verbale dell’A.S.L. di
Brescia n. 1/H/2013 del 21.01.2013, nel rispetto delle disposizioni regionali e della vigente
normativa, relativamente a n. 8 posti letto;
con Decreto regionale n. 1944 del 06.03.2013 è stato riconosciuto l’accreditamento per n.
8 posti letto ordinari di Hospice S.S., e che pertanto l’Unità di Offerta risulta iscritta nel
registro regionale istituito presso la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e
Volontariato della Regione Lombardia;
l’Ente Gestore, pertanto, intende mettere a disposizione dell’ASL n. 8 posti letto autorizzati
e accreditati che verranno remunerati nei limiti e nei termini fissati dal presente contratto;
l’Ente Gestore ha comunicato che le rette giornaliere praticate agli ospiti della Unità
d’Offerta, alla data di stipulazione del presente atto, sono le seguenti: ===, e si impegna a
comunicare all’A.S.L. tutte le variazioni della retta. Per i periodi di chiusura dell’attività
stabiliti dal gestore, non potranno essere richiesti pagamenti all’utenza;
tutto ciò premesso, si stipula quanto segue:
1
ARTICOLO 1. Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ARTICOLO 2. Oggetto
Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dalla erogazione di
prestazioni sociosanitarie da parte dell’Ente Gestore, in relazione all’esercizio dell’Unità
d’Offerta Hospice S.S. denominata “Madonna del Corlo – O.n.l.u.s.” con oneri a carico dell’ASL,
nei limiti stabiliti dalla Regione Lombardia e fatta salva la partecipazione ai costi da parte
dell’utente, ai sensi della vigente normativa;
l’A.S.L. si avvale pertanto dell’ente gestore per l’assistenza residenziale sociosanitaria integrata
a favore di pazienti terminali;
l’ente gestore garantisce le prestazioni di assistenza utilizzando le strutture, le attrezzature, i
servizi, il personale secondo i criteri e gli standard definiti dalla Regione Lombardia.
ARTICOLO 3. Mantenimento dei requisiti, vigilanza e controlli di appropriatezza
L’Ente Gestore si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni o servizi certificando il
numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato nella Unità d’Offerta
ed ogni altro requisito di accreditamento.
L’Ente Gestore si impegna a comunicare tempestivamente all’ASL ogni eventuale variazione
che dovesse intervenire, così rilevante da incidere sul possesso dei requisiti o
sull’organizzazione, e autocertifica annualmente il mantenimento degli standard di personale,
nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di esercizio e di accreditamento della Unità
d’Offerta, mediante l’assolvimento del debito informativo previsto dalla normativa regionale.
L’ASL, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, può accedere, senza preavviso, a tutti i locali
della Unità d’Offerta ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro
familiari; può accedere alla documentazione relativa al rapporto di accreditamento o,
comunque, rilevante ai fini dell’esercizio dell’Unità d’Offerta, per verificare quanto dichiarato
dall’Ente Gestore. Al termine di ogni sopralluogo, l’A.S.L. redige il verbale, almeno in duplice
copia, in contradditorio con il gestore o persona incaricata dall’ente gestore, nel quale sono
indicati i motivi del sopralluogo, i requisiti valutati, la documentazione acquisita dall’ASL ed è
rappresentato sinteticamente quanto emerso dalla visita ispettiva. Tale verbale è
congiuntamente sottoscritto dall’A.S.L. e dal legale rappresentante dell’ente gestore o da un
suo incaricato, che potranno richiedere l’inserimento nel verbale di eventuali dichiarazioni. Al
termine del sopralluogo una copia del verbale dovrà essere rilasciata alla persona presente
incaricata dall’ente gestore. Il verbale non può essere modificato né integrato successivamente
alla sua sottoscrizione. Eventuali atti conseguenti, a carattere prescrittivo o sanzionatorio,
dovranno essere adottati con provvedimenti distinti dal verbale.
Le parti danno atto che l’esito dell’accertamento determina l’adozione dei provvedimenti
previsti dalle linee guida regionali in materia di vigilanza e controllo sulle Unità di Offerta
sociosanitarie, con gli eventuali conseguenti effetti nei confronti del presente contratto.
ARTICOLO 4. Obblighi di carattere generale
L’Ente Gestore si impegna a:
a)
rispettare tutti gli adempimenti previsti come requisiti per l’esercizio e l’accreditamento
delle Unità d’Offerta socio sanitarie indicati e richiamati nelle DD.G.R. n. 12619 del
07.04.2003, n. 3540 del 30.05.2012 e n. X/1185 del 20.12.2013 e nota regionale prot. n.
G1.2014.0001187 del 28.01.2014;
b)
concorrere al rispetto ed alla attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti
previsti nella l.r. 3/2008 a carico degli Enti Gestori;
2
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
rispettare i criteri di accesso prioritario alle prestazioni definiti a livello locale, in attesa
delle disposizioni applicative, di cui all’art. 6, comma 3, della LR 3/2008, stabilite dalla
Regione;
verificare che all’atto dell’accesso, gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le
condizioni di bisogno previste per il tipo di Unità d’Offerta gestito;
assicurare che la presa in carico delle persone assistite avvenga secondo criteri di
appropriatezza e favorendo la continuità assistenziale, segnalando eventuali situazioni
complesse all’ASL ed al Comune;
informare le persone e le famiglie sulle prestazioni offerte, sulle condizioni per accedervi,
sulla possibilità di accedere ad altre unità d’offerta accreditate in ragione dei bisogni
personali di assistenza espressi e nei limiti delle informazioni ricavabili dal sistema
informativo regionale, sulle modalità per esprimere il consenso informato, sulle rette
praticate e sulle modalità per accedere a forme di integrazione economica o ad altri
benefici;
prendere in carico gli assistiti in maniera personalizzata e continuativa e coinvolgerli nella
formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla
Regione o dall’ASL;
fornire agli assistiti una valutazione globale, scritta, del proprio stato di bisogno;
(con esclusione delle unità di offerta ambulatoriali e delle prestazioni a totale carico del
Fondo Sanitario regionale) informare il Comune di residenza degli assistiti dell’accesso
alla Unità di Offerta o, nei casi in cui l’accesso sia disposto d’urgenza, dell’accettazione
del ricovero. In caso di presa in carico di cittadini non lombardi, con oneri a carico del
Fondo Sanitario della Regione di origine, dovrà essere richiesto il preventivo assenso da
parte di quest’ultima;
informare il competente ufficio dell’ASL sulle condizioni psico-fisiche degli assistiti qualora
si rinvenga la necessità della nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno;
assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia da loro delegate e assicurare
la costante informazione sulla condizione degli assistiti e sulla assistenza praticata nel
rispetto delle norme in materia di tutela della privacy;
assicurare l’accesso alla Unità d’Offerta dei ministri di culto, dei volontari e delle altre
persone la cui presenza sia richiesta dagli utenti, nel rispetto dei protocolli vigenti nella
Unità d’Offerta;
informare l’assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal
momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l’intervento del
difensore civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle
prestazioni nonché per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere
all’Ufficio di Relazioni con il Pubblico e all’Ufficio di Pubblica Tutela dell’ASL competente;
partecipare ad iniziative promosse dall’ASL o previste nei piani di zona, rivolte ad attuare
l’integrazione tra la programmazione della rete di offerta sociale e la rete di offerta
sociosanitaria e tese al miglioramento della qualità del servizio;
dotarsi di un codice etico secondo quanto indicato nei provvedimenti regionali e di darne
atto nella carta dei servizi. La violazione del codice etico contestata per iscritto e in
assenza di giustificazioni ritenute valide, a insindacabile e motivato giudizio dell’ASL,
costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’articolo 1456
del codice civile;
non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure
preliminari alla presa in carico dell’utente;
collocare gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del FSR su posti accreditati e
messi a contratto.
ARTICOLO 5. Sistema tariffario e pagamenti
1. L’ASL è tenuta ad erogare all’Ente Gestore, nel rispetto delle disposizione regionali vigenti,
le tariffe previste dalla Regione Lombardia, nei termini fissati dai successivi articoli 6 e 7.
2. L’ASL anticipa mensilmente acconti, pari all’85% di un dodicesimo del fatturato dell’anno
precedente oppure, in caso di Unità d’Offerta nuova, del fatturato teorico comunque
3
3.
4.
5.
6.
coerente con il piano di inserimento degli ospiti, e garantisce inoltre l’erogazione del saldo
trimestrale spettante, entro i successivi 60 giorni dall’avvenuto ricevimento della fattura.
L’avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei
controlli effettuati nei confronti della Unità d’Offerta, risultassero non dovute o dovute solo
in parte.
L’Ente Gestore si impegna ad emettere mensilmente fatture, o altra documentazione
contabile idonea, al fine del pagamento degli acconti, e ad emettere, entro il mese
successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, recanti le
classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la
modulistica regionale.
Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo
di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dall’ASL al termine di accertamenti condotti
sulla Unità d’Offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ASL di sospendere l’erogazione
parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso
controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per
l’esercizio e per l’accreditamento, delle clausole del presente contratto.
Per i servizi residenziali e semi-residenziali dovrà essere pagata solo la giornata di
accettazione e non quella di dimissione. Analogamente, per i periodi di assenza, dovrà
essere pagata solo la giornata di rientro e non quella di uscita. Non sarà quindi remunerata
la giornata di dimissione, neanche in caso di decesso in struttura. Se tuttavia il decesso o la
dimissione per altra causa interviene nello stesso giorno dell’ammissione al servizio, la
giornata è riconosciuta a carico del F.S.R.
ARTICOLO 6. Budget
Le presenti disposizioni si applicano relativamente all’erogazione di assistenza residenziale
sociosanitaria integrata a favore di pazienti terminali per tutti i cittadini residenti in Regione
Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei residenti nella ASL di ubicazione della
unità di Offerta.
Per quanto riguarda le prestazioni erogate nei confronti dei pazienti provenienti da altre
Regioni, queste verranno remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in
Lombardia. Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre Regioni non sono definite nel
loro valore, in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative regioni ed ASL di
residenza che provvedono a regolamentare l’accesso ai servizi nonché al pagamento della
tariffa a carico del FSR. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere
prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano
l’erogazione dei servizi per i residenti lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ASL sui
propri erogatori riguardano anche l’appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a
cittadini non residenti in Regione Lombardia.
Alla Unità di Offerta è destinato, per l’anno 2014, il budget di risorse indicato negli allegato 1,
parte integrante del presente contratto.
L’eventuale modifica del budget di risorse, indicato negli allegato 1, sarà concordata per
iscritto, non oltre il 30 novembre dell’anno in corso, tra la ASL e l’Ente Gestore,
compatibilmente con il budget di ASL e sentita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà
Sociale e Volontariato.
Al raggiungimento della soglia di budget indicata negli allegato 1, in assenza di previo accordo,
non sarà riconosciuta la remunerazione delle prestazioni erogate a carico del bilancio della
Regione Lombardia, fatte salve le prestazioni che saranno remunerate extra-budget in
relazione a quanto previsto dai provvedimenti regionali di cui al successivo art. 7.
Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato sarà valutato applicando ai
volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2014, le tariffe definite con deliberazione della
Giunta Regionale.
In nessun caso l’esaurimento del budget può motivare l’incremento delle rette a carico
dell’utenza.
ARTICOLO 7. Prestazioni extra budget
4
(da compilare per le unità d’offerta che accolgono anche utenza non tipica)
Con riguardo all’utenza non tipica (Stati Vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex ospedali
psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici della D.G.R. 5000/2007) sarà
remunerata extra-budget la differenza tra la tariffa di tale utenza e quella relativa all’utenza
tipica dell’unità d’offerta di cui al presente contratto con maggiore livello di fragilità.
Per ogni presa in carico di utenza non tipica, il gestore dovrà preventivamente informare i
competenti uffici dell’ASL.
ARTICOLO 8. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni
Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni
economiche. Non si procederà pertanto alla remunerazione di quelle prestazioni il cui debito
informativo analitico non è stato correttamente assolto.
L’Ente Gestore si impegna ad adempiere al debito informativo nei confronti dell’ASL e della
Regione Lombardia, che costituisce condizione per l’accesso alle risorse regionali, nei termini e
secondo le modalità stabiliti dalla Regione e dall’ASL.
L’ASL, nell’ambito dell’attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle
prestazioni e l’aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella
documentazione relativa ai fascicoli sociale e sanitario, in conformità alle disposizioni vigenti.
I controlli previsti dal presente articolo sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con la
persona incaricata dall’Ente Gestore, con l’eventuale assistenza dei membri dell’équipe
sociosanitaria responsabile della tenuta della documentazione.
ARTICOLO 9. Sistema aziendale per il miglioramento della qualità
Le parti identificano il miglioramento della qualità, quale obiettivo primario, da perseguire
secondo criteri di piena collaborazione. L’ente gestore si impegna a sviluppare un sistema
aziendale di miglioramento della qualità, ivi compreso quello relativo alla gestione integrata del
rischio (risk management), in coerenza con la normativa vigente, secondo le direttive definite
dalla Regione Lombardia ed in relazione alla programmazione territoriale. Tale miglioramento
deve essere finalizzato ad una progressiva personalizzazione dell’assistenza e sviluppo dei
livelli di corresponsabilità nel controllo dell’appropriatezza delle prestazioni erogate.
ARTICOLO 10. Eventi modificativi dell’Ente Gestore
L’Ente Gestore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio,
accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto, ed in
particolare che:
a) l’accreditamento, alla pari dell’abilitazione all’esercizio, non è cedibile a terzi, in
mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento;
b) i requisiti per l’abilitazione all’esercizio e per dell’accreditamento sono condizioni
indispensabili affinchè il presente contratto produca effetti tra le parti;
c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo - strutturale, gestionale, tecnologico
ed organizzativo - previamente accertato dall’ASL, determina la revoca del
provvedimento di accreditamento, previa diffida da parte dell’ASL ad adempiere entro
un congruo termine. La revoca è disposta con Decreto del Direttore Generale della
Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato e comporta la risoluzione di
diritto del contratto. Nel corso del procedimento per la revoca dell’accreditamento, il
contratto è sospeso;
d) con la sola eccezione della modificazione della persona del legale rappresentante o
dell’amministratore dell’ente gestore e della trasformazione di una società, ogni evento
che dovesse comportare lo scioglimento, la fusione o il cambio dell’Ente Gestore
comporta la necessità di una voltura dell’accreditamento. In particolare:
5
-
le parti dovranno procedere a richiedere alla Regione il parere preventivo alla
voltura e successivamente a richiedere un nuovo accreditamento, secondo quanto
previsto dal Cap. 3, punto 3.2) dell’Allegato A della DGR 3540/2012;
- a seguito di voltura dell’accreditamento, l’ASL provvede alla modifica del presente
contratto con l’iscrizione del nuovo soggetto gestore dalla data di adozione del
Decreto di voltura dell’accreditamento o da altra data specificata nel Decreto
stesso;
e) la cessione di crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alla disciplina vigente
in materia di contratti pubblici.
La stipula dei contratti e degli atti sopra indicati in assenza di voltura costituisce grave
inadempimento che comporta a carico dell’ente gestore il pagamento di una penale di importo
pari a quanto stabilito dalla Legge Regionale 24 febbraio 2012 n. 2 per la mancata
presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, salvo il risarcimento del maggior
danno, con diritto dell’ASL di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con le
somme eventualmente dovute all’ente gestore in virtù del contratto.
In presenza dell’inadempimento sopra indicato, il presente contratto può essere risolto di
diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile e può essere disposta la
revoca dell’accreditamento.
Nel caso in cui la voltura venga negata, l’ente gestore non può perfezionare gli atti sopra
indicati e l’eventuale stipula degli stessi costituirà grave inadempimento del presente contratto,
con applicazione delle conseguenze previste ai precedenti commi 2 e 3.
Nel caso in cui, decorsi i 30 giorni dalla richiesta alla Regione di parere preventivo alla voltura,
non sia stata concessa ma neanche negata, salvi i casi in cui il termine sia stato interrotto
dalla richiesta di chiarimenti o di integrazioni della documentazione prodotta, l’ente gestore
può perfezionare l’attività negoziale con il soggetto gestore subentrante, senza che la stipula
degli stessi costituisca inadempimento al presente contratto. Tuttavia tali atti restano inefficaci
ai fini del rapporto con la ASL fino a quando non venga accreditato il nuovo soggetto gestore.
Il presente contratto resta efficace sino al giorno in cui l’accreditamento viene volturato a
favore del soggetto subentrante e l’ASL ha provveduto alla modifica del presente contratto.
L’ente gestore uscente, si obbliga a proseguire la gestione dell’Unità di Offerta agli stessi patti
e condizioni previsti nel provvedimento di accreditamento e nel presente contratto fino a
quando l’accreditamento non sia volturato a favore del nuovo gestore e l’ASL non abbia
sottoscritto con lo stesso le modifiche al presente contratto.
ARTICOLO 11. Strutture realizzate con finanziamenti pubblici
(Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi
di unità di offerta di proprietà dell’ente gestore accreditato: L’ente gestore si impegna, sino alla
scadenza del presente contratto, e comunque entro i termini fissati dal finanziamento, a non
alienare a terzi la proprietà e i diritti reali sull’immobile relativo alla Unità d’Offerta accreditata
e che ha costituito oggetto di finanziamento pubblico. L’ente gestore si impegna, inoltre, a non
modificare la destinazione d’uso del medesimo bene finanziato. Le parti convengono che
l’alienazione della proprietà o di diritti reali sul bene finanziato o la modifica della destinazione
d’uso del bene medesimo comportano la risoluzione di diritto del contratto di accreditamento,
ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo eventuali eccezioni previste dalla normativa regionale).
(Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi
di unità d’offerta di proprietà di soggetto diverso dall’ente gestore: Le parti convengono che
l’alienazione a terzi della proprietà o di diritti reali sul bene immobile relativo all’unità d’offerta
accreditata ovvero la modifica della sua destinazione d’uso, che dovesse intervenire nel corso
dell’esecuzione del presente contratto, per fatti anche non imputabili all’ente gestore,
comporta la risoluzione di diritto del contratto medesimo, ai sensi dell’articolo 1456 c.c.).
ARTICOLO 12. Controversie
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Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del
presente contratto è competente il Foro di Brescia.
ARTICOLO 13. Durata
Il presente contratto ha validità dal 1 aprile 2014 al 31 dicembre 2014. Novanta giorni prima
della scadenza, ricorrendone i presupposti, in relazione alla permanenza dei requisiti ed agli
obiettivi della programmazione sociosanitaria regionale e locale, le parti si impegnano a
negoziare i contenuti del nuovo contratto.
In caso di cessazione dell’attività, corre l’obbligo per il gestore di darne preventiva
comunicazione all’ASL con preavviso di almeno novanta giorni, garantendo comunque la
continuità delle prestazioni per tale periodo.
ARTICOLO 14. Clausola penale
Le parti convengono che, in caso di inadempimento da parte del gestore delle obbligazioni di
cui all’art. 4 del presente contratto, che non costituisca causa di risoluzione, previa diffida ad
adempiere entro un congruo termine, la parte inadempiente è tenuta a pagare all’ASL a titolo
di penale la somma di Euro tremila.
ARTICOLO 15. Allegati
Il contratto è redatto in duplice originale. L’ASL ne trasmette copia digitalizzata alla Direzione
Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia.
L’allegato relativo al budget (provvisorio o annuale) costituisce parte integrante del presente
contratto.
ARTICOLO 16. Recepimento di disposizioni regionali e accordi applicativi
Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato
per effetto di sopravvenute disposizioni regionali il cui contenuto comunque deve essere
formalmente reso noto dall’ ASL all’Ente Gestore, con indicazione dei termini relativi alle
diverse obbligazioni.
In tutti i casi in cui si rinvenga la necessità di apportare modifiche o integrazioni al presente
contratto, per mezzo di clausole integrative, queste dovranno preventivamente essere
sottoposte all’autorizzazione della Regione.
ARTICOLO 17. Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al Codice Civile e alla
disciplina normativa di settore.
Letto, confermato e sottoscritto.
Data e luogo: 31 marzo 2014, Brescia
PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
A.S.L. DI BRESCIA
f.to Dr.ssa Anna Calvi
PER DELEGA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL’ENTE GESTORE
FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO –
O.N.L.U.S.
f.to Dott.ssa Micaela Miserotti
7
Rep. n. 600/2014 - CL. : 2.7.07
Allegato “N”
CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA E LA COOPERATIVA SOCIALE
NIKOLAJEWKA ONLUS ENTE GESTORE DELLA RESIDENZA SANITARIO
ASSISTENZIALE PER DISABILI (R.S.D.) “NIKOLAJEWKA”
Tra
l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia con sede legale nel comune di Brescia in Viale Duca
degli Abruzzi n. 15 codice fiscale e partita iva 03436310175, nella persona del Direttore
Sociale, Dott.ssa Anna Calvi, nata a omissis il omissis codice fiscale omissis, domiciliata per la
carica presso la sede dell’ASL, delegata dal Direttore Generale, legale rappresentante protempore, Dr. Carmelo Scarcella, con nota prot. n. 0041405 del 25.03.2014;
e
l’ente gestore Cooperativa Sociale Nikolajewka Onlus, con sede legale nel comune di Brescia in
Via Nikolajewka n. 15, codice fiscale e partita iva 01046690176, nella persona del Direttore
Generale Dott. Giuliano Sormani nato a omissis il omissis residente nel comune di omissis
codice fiscale omissis, delegato con nota prot. n. 117 del 19.03.2014, dal legale
rappresentante pro-tempore, Dott. Alberto Anelli, per l’unità d’offerta sociosanitaria RSD
denominata “Nikolajewka”, con sede nel comune di Brescia in Via Nikolajewka n. 15, codice di
struttura n. 029701;
premesso che:
-
-
-
-
l’ASL di Brescia, di seguito denominata ASL, intende avvalersi della Cooperativa Sociale
Nikolajewka Onlus, di seguito denominato ente gestore, che gestisce l’unità d’offerta
sociosanitaria RSD denominata “Nikolajewka” ubicata nel comune di Brescia in Via
Nikolajewka n. 15, per l’erogazione di prestazioni di assistenza semi residenziale socio
sanitaria integrata a favore di persone disabili gravi;
l’ente gestore è abilitato all’esercizio della unità d’offerta in base all’autorizzazione al
funzionamento con validità definitiva rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di Brescia
con provvedimento n. 3220/2003 del 19.12.2003, integrata dalla DIA, per ampliamento
dei posti, prot. n. 0148534 del 30.10.2007 e successiva presa d’atto da parte del Servizio
Acquisto e Controllo delle Prestazioni socio-sanitarie del 23/11/2007 prot. n. 159815, nel
rispetto delle disposizioni regionali e della vigente normativa, relativamente a n. 60 posti;
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3735 del 11.07.2012 è stato riconosciuto
l’accreditamento per n. 60 posti, e che pertanto l’unità d’offerta risulta iscritta nel registro
regionale istituito presso la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato
della Regione Lombardia;
l’ente gestore, pertanto, intende mettere a disposizione dell’ASL n. 60 posti autorizzati e
accreditati che verranno remunerati nei limiti e nei termini fissati dal presente contratto;
l’ente gestore ha comunicato che la retta giornaliera unica praticata agli ospiti dell’unità
d’offerta, alla data di stipulazione del presente atto, è la seguente: € 57,00 (iva compresa)
decurtata di € 10,40 per le giornate di assenza e si impegna a comunicare alla ASL tutte le
variazioni della retta. Per i periodi di chiusura dell’attività stabiliti dal gestore, non
potranno essere richiesti pagamenti all’utenza;
tutto ciò premesso, si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1. Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ARTICOLO 2. Oggetto
Rep. n. 600/2014 - CL. : 2.7.07
Allegato “N”
Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall’erogazione di
prestazioni socio sanitarie da parte dell’ente gestore, in relazione all’esercizio dell’unità
d’offerta RSD denominata “Nikolajewka”, con oneri a carico dell’ASL, nei limiti stabiliti dalla
Regione Lombardia e fatta salva la partecipazione ai costi da parte dell’utente, ai sensi della
vigente normativa;
L’ASL si avvale pertanto dell’ente gestore per l’assistenza semi residenziale sociosanitaria
integrata a favore di utenti disabili gravi.
L’ente gestore garantisce le prestazioni di assistenza utilizzando le strutture, le attrezzature, i
servizi, il personale secondo i criteri e gli standard definiti dalla Regione Lombardia.
ARTICOLO 3. Mantenimento dei requisiti, vigilanza e controlli di appropriatezza
L’ente gestore si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni o servizi certificando il
numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato nella unità d’offerta
ed ogni altro requisito di accreditamento.
L’ente gestore si impegna a comunicare tempestivamente all’ASL ogni eventuale variazione che
dovesse intervenire, così rilevante da incidere sul possesso dei requisiti o sull’organizzazione, e
autocertifica annualmente il mantenimento degli standard di personale, nonché il
mantenimento di tutti gli altri requisiti di esercizio e di accreditamento della unità d’offerta,
mediante l’assolvimento del debito informativo previsto dalla normativa regionale.
L’ASL, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, può accedere, senza preavviso, a tutti i locali
della unità d’offerta ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro
familiari; può accedere alla documentazione relativa al rapporto di accreditamento o,
comunque, rilevante ai fini dell’esercizio dell’unità d’offerta, per verificare quanto dichiarato
dall’ente gestore. Al termine di ogni sopralluogo, l’ASL redige il verbale, almeno in duplice
copia, in contraddittorio con il gestore o persona incaricata dall’ente gestore, nel quale sono
indicati i motivi del sopralluogo, i requisiti valutati, la documentazione acquisita dall’ASL ed è
rappresentato sinteticamente quanto emerso dalla visita ispettiva. Tale verbale è
congiuntamente sottoscritto dall’ASL e dal legale rappresentante dell’ ente gestore o da un suo
incaricato, che potranno richiedere l’inserimento nel verbale di eventuali dichiarazioni. Al
termine del sopralluogo una copia del verbale dovrà essere rilasciata alla persona presente
incaricata dall’ente gestore. Il verbale non può essere modificato né integrato successivamente
alla sua sottoscrizione. Eventuali atti conseguenti, a carattere prescrittivo o sanzionatorio,
dovranno essere adottati con provvedimenti distinti dal verbale.
Le parti danno atto che l’esito dell’accertamento determina l’adozione dei provvedimenti
previsti dalle linee guida regionali in materia di vigilanza e controllo sulle unità d’offerta
sociosanitarie, con gli eventuali conseguenti effetti nei confronti del presente contratto.
ARTICOLO 4. Obblighi di carattere generale
L’ente gestore si impegna a:
a) rispettare tutti gli adempimenti previsti come requisiti per l’esercizio e l’accreditamento
delle unità d’offerta socio sanitarie indicati e richiamati nelle DD.G.R. n. 18333 del
23.07.04, n. 3540 del 30.05.2012, n. 1185 del 20.12.2013 e nella nota regionale prot. n.
G1.2014.0001187 del 28.01.2014;
b) concorrere al rispetto ed all’attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti
previsti nella LR 3/2008 a carico degli enti gestori;
c) rispettare i criteri di accesso prioritario alle prestazioni definiti a livello locale, in attesa
delle disposizioni applicative di cui all’articolo 6, comma 3, della LR 3/2008 stabilite dalla
Regione;
d) verificare che all’atto dell’accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le
condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d’offerta gestito;
e) assicurare che la presa in carico delle persone assistite avvenga secondo criteri di
appropriatezza e favorendo la continuità assistenziale, segnalando eventuali situazioni
complesse all’ASL ed al Comune;
Rep. n. 600/2014 - CL. : 2.7.07
Allegato “N”
f)
informare le persone e le famiglie sulle prestazioni offerte, sulle condizioni per accedervi,
sulla possibilità di accedere ad altre unità d’offerta accreditate in ragione dei bisogni
personali di assistenza espressi e nei limiti delle informazioni ricavabili dal sistema
informativo regionale, sulle modalità per esprimere il consenso informato, sulle rette
praticate e sulle modalità per accedere a forme di integrazione economica o ad altri
benefici;
g) prendere in carico gli assistiti in maniera personalizzata e continuativa e coinvolgerli nella
formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla
Regione o dall’ASL;
h) fornire agli assistiti una valutazione globale, scritta, del proprio stato di bisogno;
i) informare il comune di residenza degli assistiti dell’accesso all’unità d’offerta o, nei casi in
cui l’accesso sia disposto d’urgenza, dell’accettazione del ricovero. In caso di presa in
carico di cittadini non lombardi, con oneri a carico del FSR della Regione di origine, dovrà
essere richiesto il preventivo assenso da parte di quest’ultima;
j) informare il competente ufficio dell’ASL sulle condizioni psico-fisiche degli assistiti qualora
si rinvenga la necessità della nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno;
k) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia da loro delegate e assicurare
la costante informazione sulla condizione degli assistiti e sulla assistenza praticata nel
rispetto delle norme in materia di tutela della privacy;
l) assicurare l’accesso all’unità d’offerta dei ministri di culto, dei volontari e delle altre
persone la cui presenza sia richiesta dagli utenti, nel rispetto dei protocolli vigenti
nell’unità d’offerta;
m) informare l’assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal
momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l’intervento del difensore
civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni
nonché per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all’Ufficio di
Relazioni con il Pubblico e all’Ufficio di Pubblica Tutela dell’ASL competente;
n) partecipare a iniziative promosse dall’ASL o previste nei piani di zona, rivolte ad attuare
l’integrazione tra la programmazione della rete di offerta sociale e la rete di offerta
sociosanitaria e tese al miglioramento della qualità del servizio;
o) dotarsi di un codice etico secondo quanto indicato nei provvedimenti regionali e di darne
atto nella carta dei servizi. La violazione del codice etico contestata per iscritto e in
assenza di giustificazioni ritenute valide, a insindacabile e motivato giudizio dell’ASL,
costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’articolo 1456
del codice civile;
p) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure
preliminari alla presa in carico dell’utente;
q) collocare gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del FSR su posti accreditati e messi
a contratto;
r) provvedere alla cancellazione degli ospiti dagli elenchi dei rispettivi medici di medicina
generale a partire dal giorno dell’ingresso o comunque dalla data di sottoscrizione del
contratto se successivo alla data di ingresso.
ARTICOLO 5. Sistema tariffario e pagamenti
1.
2.
3.
4.
L’ASL è tenuta ad erogare all’ente gestore, nel rispetto delle disposizione regionali vigenti,
le tariffe previste dalla Regione Lombardia, nei termini fissati dai successivi articoli 6 e 7.
L’ASL anticipa mensilmente acconti pari all’85% di un dodicesimo del fatturato dell’anno
precedente oppure, in caso di unità d’offerta nuova, del fatturato teorico comunque
coerente con il piano di inserimento degli ospiti e garantisce inoltre l’erogazione del saldo
trimestrale spettante, entro i successivi 60 giorni dall’avvenuto ricevimento della fattura.
L’avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei
controlli effettuati nei confronti della unità d’offerta, risultassero non dovute o dovute solo
in parte.
L’ente gestore si impegna ad emettere mensilmente fatture, o altra documentazione
contabile idonea, al fine del pagamento degli acconti e a emettere, entro il mese
successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, recanti le
Rep. n. 600/2014 - CL. : 2.7.07
5.
6.
7.
8.
9.
Allegato “N”
classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la
modulistica regionale.
Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo
di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dall’ASL al termine di accertamenti condotti
sulla unità d’offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ASL di sospendere l’erogazione
parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in
corso controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti
per l’esercizio e per l’accreditamento, delle clausole del presente contratto.
Per i servizi residenziali e semi-residenziali dovrà essere pagata solo la giornata di
accettazione e non quella di dimissione. Analogamente, per i periodi di assenza, dovrà
essere pagata solo la giornata di rientro e non quella di uscita. Non sarà quindi remunerata
la giornata di dimissione, neanche in caso di decesso in struttura. Si prevede il
riconoscimento a carico del FSR della giornata di decesso o di dimissione per altra causa,
intervenuti nello stesso giorno di ammissione al servizio.
Le assenze temporanee di tutti gli ospiti, dovute a rientri in famiglia per festività, vacanze,
malattie e ricoveri ospedalieri, possono essere esposte come giornate di presenza entro il
limite massimo di dieci giorni consecutivi, per un massimo di venti giorni annui per ospite,
a condizione che venga garantito all’ospite il mantenimento dello stesso posto, che non
deve essere occupato da altro utente durante il periodo di assenza.
Nel caso di assenza temporanea per ricovero ospedaliero la tariffa sanitaria è riconosciuta
a condizione che l’ente gestore assicuri, all’ospite ricoverato, prestazioni di carattere
assistenziali integrative e/o sostitutive dei famigliari. Di tali attività deve essere data
evidenza nel FASAS e nelle registrazioni delle attività giornaliere.
Non possono essere pagate prestazioni per la fruizione contemporanea di più unità di
offerta socio sanitarie, con esclusione di quelle di ADI e riabilitazione erogate ad utenti di
CSS. Fa eccezione il caso in cui la persona assistita in RSA, RSD, CDI o CDD, a causa di un
repentino deterioramento delle condizioni di salute, necessiti di prestazioni riabilitative,
escluse quelle di mantenimento. In tal caso è necessario che vi sia un piano riabilitativo
predisposto dal fisiatra e condiviso tra la struttura riabilitativa e la struttura socio sanitaria
di provenienza dell’ospite.
ARTICOLO 6. Budget
Le presenti disposizioni si applicano relativamente all’erogazione di prestazioni di assistenza
semi residenziale sociosanitaria integrata a beneficio delle persone disabili per tutti i cittadini
residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei residenti nella ASL
di ubicazione della unità d’offerta.
Per quanto riguarda le prestazioni erogate nei confronti di pazienti provenienti da altre Regioni,
queste verranno remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in Lombardia. Le
prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre Regioni non sono definite nel loro valore, in
quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative regioni e ASL di residenza che
provvedono a regolamentare l’accesso ai servizi nonché al pagamento della tariffa a carico del
FSR. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi
criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti
lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ASL sui propri erogatori riguardano anche
l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione
Lombardia.
Alla unità d’offerta è destinato, per l’anno 2014, il budget di risorse indicato nell’allegato “1”,
parte integrante del presente contratto.
L’eventuale modifica del budget di risorse, indicato nell’allegato “1”, sarà concordata per
iscritto, non oltre il 30 novembre dell’anno in corso, tra l’ASL e l’ente gestore, compatibilmente
con il budget di ASL e sentita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato.
Al raggiungimento della soglia di budget indicata nell’allegato “1”, in assenza di previo accordo,
non sarà riconosciuta la remunerazione delle prestazioni erogate a carico del bilancio della
Regione Lombardia, fatte salve le prestazioni che saranno remunerate extra-budget in
relazione a quanto previsto dai provvedimenti regionali di cui al successivo articolo 7.
Rep. n. 600/2014 - CL. : 2.7.07
Allegato “N”
Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato sarà valutato applicando ai
volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2014 le tariffe definite con deliberazione della
Giunta Regionale.
In nessun caso l’esaurimento del budget può motivare l’incremento delle rette a carico
dell’utenza.
ARTICOLO 7. Prestazioni extra budget
(da compilare per le unità d’offerta che accolgono anche utenza non tipica)
Con riguardo all’utenza non tipica (stati vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex ospedali
psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici di cui alla DGR 5000/2007) sarà
remunerata extra-budget la differenza tra la tariffa di tale utenza e quella relativa all’utenza
tipica dell’unità d’offerta di cui al presente contratto con maggiore livello di fragilità.
Per ogni presa in carico di utenza non tipica, il gestore dovrà preventivamente informare i
competenti uffici dell’ASL.
ARTICOLO 8. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni
Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni
economiche. Non si procederà pertanto alla remunerazione di quelle prestazioni il cui debito
informativo analitico non è stato correttamente assolto.
L’ente gestore si impegna ad adempiere al debito informativo nei confronti dell’ASL e della
Regione Lombardia, che costituisce condizione per l’accesso alle risorse regionali, nei termini e
secondo le modalità stabiliti dalla Regione e dall’ASL.
L’ASL, nell’ambito dell’attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle
prestazioni e l’aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella
documentazione relativa ai fascicoli sociale e sanitario, in conformità alle disposizioni vigenti.
I controlli previsti dal presente articolo sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con la
persona incaricata dall’ente gestore, con l’eventuale assistenza dei membri dell’equipe
sociosanitaria responsabile della tenuta della documentazione.
ARTICOLO 9. Sistema aziendale per il miglioramento della qualità
Le parti identificano il miglioramento della qualità, quale obiettivo primario, da perseguire
secondo criteri di piena collaborazione. L’ente gestore si impegna a sviluppare un sistema
aziendale di miglioramento della qualità, ivi compreso quello relativo alla gestione integrata del
rischio (risk managment), in coerenza con la normativa vigente, secondo le direttive definite
dalla Regione Lombardia ed in relazione alla programmazione territoriale. Tale miglioramento
deve essere finalizzato ad una progressiva personalizzazione dell’assistenza e sviluppo dei
livelli di corresponsabilità nel controllo dell’appropriatezza delle prestazioni erogate.
ARTICOLO 10. Eventi modificativi dell’ente gestore
L’ente gestore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio,
accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto, ed in
particolare che:
a) l’accreditamento, alla pari dell’abilitazione all’esercizio, non è cedibile a terzi, in mancanza
di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento;
b) i requisiti per l’abilitazione all’esercizio e per l’accreditamento sono condizioni indispensabili
affinché il presente contratto produca effetti tra le parti;
c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo – strutturale, gestionale, tecnologico ed
organizzativo – previamente accertato dall’ASL, determina la revoca del provvedimento di
accreditamento, previa diffida da parte dell’ASL ad adempiere entro un congruo termine.
La revoca è disposta con Decreto del Direttore Generale della Direzione Famiglia,
Solidarietà Sociale e Volontariato e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Nel
corso del procedimento per la revoca dell’accreditamento, il contratto è sospeso;
Rep. n. 600/2014 - CL. : 2.7.07
Allegato “N”
d)
con la sola eccezione della modificazione della persona del legale rappresentante o
dell’amministratore dell’ente gestore e della trasformazione di una società, ogni evento che
dovesse comportare lo scioglimento, la fusione o il cambio dell’ente gestore comporta la
necessità di una voltura dell’accreditamento. In particolare:
- le parti dovranno procedere a richiedere alla Regione il parere preventivo alla voltura e
successivamente a richiedere un nuovo accreditamento, secondo quanto previsto dal
Cap. 3, punto 3.2) dell’Allegato A della DGR 3540/2012;
- a seguito di voltura dell’accreditamento, l’ASL provvede alla modifica del presente
contratto con l’iscrizione del nuovo soggetto gestore dalla data di adozione del Decreto
di voltura dell’accreditamento o da altra data specificata nel Decreto stesso;
e) la cessione di crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alla disciplina vigente in
materia di contratti pubblici.
La stipula dei contratti e degli atti sopra indicati in assenza di voltura costituisce grave
inadempimento che comporta a carico dell’ente gestore il pagamento di una penale di importo
pari a quanto stabilito dalla Legge regionale 24 febbraio 2012 n. 2 per la mancata
presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, salvo il risarcimento del maggior
danno, con diritto dell’ASL di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con le
somme eventualmente dovute all’ente gestore in virtù del contratto.
In presenza dell’inadempimento sopra indicato, il presente contratto può essere risolto di
diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile e può essere disposta la
revoca dell’accreditamento.
Nel caso in cui la voltura venga negata, l’ente gestore non può perfezionare gli atti sopra
indicati e l’eventuale stipula degli stessi costituirà grave inadempimento del presente contratto,
con applicazione delle conseguenze previste ai precedenti commi 2 e 3.
Nel caso in cui, decorsi i 30 giorni dalla richiesta alla Regione di parere preventivo alla voltura,
non sia stata concessa ma neanche negata, salvi i casi in cui il termine sia stato interrotto dalla
richiesta di chiarimenti o di integrazioni della documentazione prodotta, l’ente gestore può
perfezionare l’attività negoziale con il soggetto gestore subentrante, senza che la stipula degli
stessi costituisca inadempimento al presente contratto. Tuttavia tali atti restano inefficaci ai fini
del rapporto con la ASL fino a quando non venga accreditato il nuovo soggetto gestore.
Il presente contratto resta efficace sino al giorno in cui l’accreditamento viene volturato a
favore del soggetto subentrante e l’ASL ha provveduto alla modifica del presente contratto.
L’ente gestore uscente si obbliga a proseguire la gestione dell’unità di offerta agli stessi patti e
condizioni previsti nel provvedimento di accreditamento e nel presente contratto fino a quando
l’accreditamento non sia volturato a favore del nuovo gestore e l’ASL non abbia sottoscritto con
lo stesso le modifiche al presente contratto.
ARTICOLO 11. Strutture realizzate con finanziamenti pubblici
(Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi
di unità d’offerta di proprietà dell’ente gestore accreditato: L’ente gestore si impegna, sino alla
scadenza del presente contratto e comunque entro i termini fissati dal finanziamento, a non
alienare a terzi la proprietà e i diritti reali sull’immobile relativo all’unità d’offerta accreditata e
che ha costituito oggetto di finanziamento pubblico. L’ente gestore si impegna, inoltre, a non
modificare la destinazione d’uso del medesimo bene finanziato. Le parti convengono che
l’alienazione della proprietà o di diritti reali sul bene finanziato o la modifica della destinazione
d’uso del bene medesimo comportano la risoluzione di diritto del contratto di accreditamento,
ai sensi dell’articolo 1456 c.c., salvo eventuali eccezioni previste dalla normativa regionale.)
ARTICOLO 12. Controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del
presente contratto è competente il Foro di Brescia.
ARTICOLO 13. Durata
Rep. n. 600/2014 - CL. : 2.7.07
Allegato “N”
Il presente contratto ha validità dal 1 Aprile 2014 sino al 31 Dicembre 2014. Novanta giorni
prima della scadenza, ricorrendone i presupposti, in relazione alla permanenza dei requisiti ed
agli obiettivi della programmazione sociosanitaria regionale e locale, le parti si impegnano a
negoziare i contenuti del nuovo contratto.
In caso di cessazione dell’attività, corre l’obbligo per il gestore di darne preventiva
comunicazione all’ASL con preavviso di almeno novanta giorni, garantendo comunque la
continuità delle prestazioni per tale periodo.
ARTICOLO 14. Clausola penale
Le parti convengono che, in caso di inadempimento da parte del gestore delle obbligazioni di
cui all’articolo 4 del presente contratto, che non costituisca causa di risoluzione, previa diffida
ad adempiere entro un congruo termine, la parte inadempiente è tenuta a pagare all’ASL a
titolo di penale la somma di euro tremila.
ARTICOLO 15. Allegati
Il contratto è redatto duplice originale. L’ASL ne trasmette copia digitalizzata alla Direzione
Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia.
L’allegato relativo al budget (provvisorio o annuale) costituisce parte integrante del presente
contratto.
ARTICOLO 16. Recepimento di disposizioni regionali e accordi applicativi
Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato
per effetto di sopravvenute disposizioni regionali il cui contenuto comunque deve essere
formalmente reso noto dall’ASL all’ente gestore, con indicazione dei termini relativi alle diverse
obbligazioni.
In tutti i casi in cui si rinvenga la necessità di apportare modifiche o integrazioni al presente
contatto, per mezzo di clausole integrative, queste dovranno preventivamente essere
sottoposte all’autorizzazione della Regione.
ARTICOLO 17. Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla
disciplina normativa di settore.
Letto, confermato e sottoscritto.
Brescia, 31 marzo 2014
PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
PER DELEGA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
A.S.L. di Brescia
Cooperativa Sociale Nikolajewka Onlus
f.to Dott.ssa Anna Calvi
f.to Dott. Giuliano Sormani
REP. N. 602/14
CL. N. 2.7.07
Allegato “O”
CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE (ASL) E LA FONDAZIONE OSPEDALE E CASA DI
RIPOSO “NOBILE PAOLO RICHIEDEI” ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA DI
RIABILITAZIONE CENTRO MEDICO RICHIEDEI CON SEDE IN PALAZZOLO CON
VALIDITA’ PER IL PERIODO DAL 1 APRILE 2014 AL 31 DICEMBRE 2014
Tra
L’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia con sede legale nel comune di Brescia in Viale Duca
degli Abruzzi n. 15, codice l’Azienda fiscale e partita IVA 03436310175 nella persona del
Direttore Sociale, Dr.ssa Anna Calvi, nata a omissis il omissis codice fiscale omissis, domiciliato
per la carica presso la sede dell’ASL, delegato dal direttore generale, legale rappresentante
pro-tempore, Dr. Carmelo Scarcella, con nota prot. n. 0041405 del 25.03.2014
e
l’ente gestore Fondazione Ospedale Casa di Riposo "Nobile Paolo Richiedei", con sede legale nel
comune di Gussago in Via Richiedei n. 16, codice fiscale 80013210176, partita IVA
00813110178, nella persona del Sig. Fausto Gardoni nato a omissis il omissis residente nel
omissis, codice fiscale omissis in qualità di legale rappresentante pro-tempore/
amministratore, per l’unità d’offerta socio-sanitaria Struttura di Riabilitazione denominata
Centro Medico Richiedei, con sede nel Comune di Palazzolo s/Oglio in Via Sgrazzutti n. 1,
codice di struttura n. 030342;
premesso che:
-
-
-
-
-
l’ASL di Brescia, di seguito denominata ASL, intende avvalersi della Fondazione Ospedale
Casa di Riposo "Nobile Paolo Richiedei” di seguito denominato Ente Gestore, che gestisce
l’Unità d’Offerta sociosanitaria Struttura di riabilitazione denominata Centro Medico
Richiedei, ubicata nel Comune di Palazzolo s/Oglio in Via Sgrazzutti n. 1, per l’erogazione di
prestazioni/servizi in regime di ricovero, ambulatoriali e domiciliari a favore di utenti
disabili, anziani e non anziani;
l’Ente Gestore è abilitato all’esercizio della unità d’offerta in base al seguente
atto/comunicazione (estremi SCIA // ) nel rispetto delle disposizioni regionali e della
vigente normativa, relativamente a n. // posti letto;
con Delibera regionale n. VIII/2887 del 06/07/2006 è stato riconosciuto l’accreditamento
per: Area Generale e Geriatrica: n. 53 posti ricovero ordinario, 2 posti Day Hospital n.
3.553 trattamenti ambulatoriali, n. 2.000 prestazioni domiciliari;
con d.d.g. n. 2209 del 17.03.2014 è stata riconosciuta la riconversione dei n. 2 posti di Day
Hospital in n. 992 trattamenti ambulatoriali e n. 500 prestazioni domiciliari, con decorrenza
dal 17.03.2014;
l’Unità di Offerta risulta pertanto iscritta nel registro regionale istituito presso la Direzione
Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia per n. 53
posti ricovero ordinario - Area Generale e Geriatrica – n. 4.545 trattamenti ambulatoriali e
n. 2.500 prestazioni domiciliari;
1
-
-
l’Ente Gestore, pertanto, intende mettere a disposizione dell’ASL: Area cure intermedie ex
generale e geriatrica n. 53 posti ricovero ordinario, n. 4.545 trattamenti ambulatoriali, n.
2.500 prestazioni domiciliari autorizzati e accreditati che verranno remunerati nei limiti e
nei termini fissati dal presente contratto;
l’Ente Gestore ha comunicato che le rette giornaliere praticate agli ospiti della Unità
d’Offerta, alla data di stipulazione del presente atto, sono le seguenti: // , e si impegna a
comunicare all’A.S.L. tutte le variazioni della retta. Per i periodi di chiusura dell’attività
stabiliti dal gestore, non potranno essere richiesti pagamenti all’utenza;
tutto ciò premesso, si stipula quanto segue
ARTICOLO 1. Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ARTICOLO 2. Oggetto
Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dalla erogazione di
prestazioni sociosanitarie da parte dell’Ente Gestore, in relazione all’esercizio dell’Unità
d’Offerta Struttura di riabilitazione denominata Centro Medico Richiedei con oneri a carico
dell’ASL, nei limiti stabiliti dalla Regione Lombardia e fatta salva la partecipazione ai costi da
parte dell’utente, ai sensi della vigente normativa;
L’A.S.L. si avvale pertanto dell’ente gestore per cure intermedie ex generale e geriatrica a
favore di utenti disabili, anziani e non anziani.
L’ente gestore garantisce le prestazioni di assistenza utilizzando le strutture, le attrezzature, i
servizi, il personale secondo i criteri e gli standard definiti dalla Regione Lombardia.
ARTICOLO 3. Mantenimento dei requisiti, vigilanza e controlli di appropriatezza
L’Ente Gestore si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni o servizi certificando il
numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato nella Unità d’Offerta
ed ogni altro requisito di accreditamento.
L’Ente Gestore si impegna a comunicare tempestivamente all’ASL ogni eventuale variazione
che dovesse intervenire, così rilevante da incidere sul possesso dei requisiti o
sull’organizzazione, e autocertifica annualmente il mantenimento degli standard di personale,
nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di esercizio e di accreditamento della Unità
d’Offerta, mediante l’assolvimento del debito informativo previsto dalla normativa regionale.
L’ASL, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, può accedere, senza preavviso, a tutti i locali
della Unità d’Offerta ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro
familiari; può accedere alla documentazione relativa al rapporto di accreditamento o,
comunque, rilevante ai fini dell’esercizio dell’Unità d’Offerta, per verificare quanto dichiarato
dall’Ente Gestore. Al termine di ogni sopralluogo, l’A.S.L. redige il verbale, almeno in duplice
copia, in contradditorio con il gestore o persona incaricata dall’ente gestore, nel quale sono
indicati i motivi del sopralluogo, i requisiti valutati, la documentazione acquisita dall’ASL ed è
rappresentato sinteticamente quanto emerso dalla visita ispettiva. Tale verbale è
congiuntamente sottoscritto dall’A.S.L. e dal legale rappresentante dell’ente gestore o da un
suo incaricato, che potranno richiedere l’inserimento nel verbale di eventuali dichiarazioni. Al
termine del sopralluogo una copia del verbale dovrà essere rilasciata alla persona presente
incaricata dall’ente gestore. Il verbale non può essere modificato né integrato successivamente
alla sua sottoscrizione. Eventuali atti conseguenti, a carattere prescrittivo o sanzionatorio,
dovranno essere adottati con provvedimenti distinti dal verbale.
2
Le parti danno atto che l’esito dell’accertamento determina l’adozione dei provvedimenti
previsti dalle linee guida regionali in materia di vigilanza e controllo sulle Unità di Offerta
sociosanitarie, con gli eventuali conseguenti effetti nei confronti del presente contratto.
ARTICOLO 4. Obblighi di carattere generale
L’Ente Gestore si impegna a:
a) rispettare tutti gli adempimenti previsti come requisiti per l’esercizio e l’accreditamento
delle Unità d’Offerta socio sanitarie indicati e richiamati nelle DGR 19883 del 16.12.2004,
DGR 20774 del 16/02/2005, DGR 3540 del 30/05/2012, DGR 1185 del 20/12/2013 e nelle
note prot. n. G1.2014.0001102 del 27/01/2014 e prot. n. G1.2014.0001187 del
28/01/2014;
b) concorrere al rispetto ed alla attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti
previsti nella L.R. 3/2008 a carico degli Enti Gestori;
c) rispettare i criteri di accesso prioritario alle prestazioni definiti a livello locale, in attesa
delle disposizioni applicative, di cui all’art. 6, comma 3, della L.R. 3/2008, stabilite dalla
Regione;
d) verificare che all’atto dell’accesso, gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le
condizioni di bisogno previste per il tipo di Unità d’Offerta gestito;
e) assicurare che la presa in carico delle persone assistite avvenga secondo criteri di
appropriatezza e favorendo la continuità assistenziale, segnalando eventuali situazioni
complesse all’ASL ed al Comune;
f) informare le persone e le famiglie sulle prestazioni offerte, sulle condizioni per accedervi,
sulla possibilità di accedere ad altre unità d’offerta accreditate in ragione dei bisogni
personali di assistenza espressi e nei limiti delle informazioni ricavabili dal sistema
informativo regionale, sulle modalità per esprimere il consenso informato, sulle rette
praticate e sulle modalità per accedere a forme di integrazione economica o ad altri
benefici;
g) prendere in carico gli assistiti in maniera personalizzata e continuativa e coinvolgerli nella
formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla
Regione o dall’ASL;
h) fornire agli assistiti una valutazione globale, scritta, del proprio stato di bisogno;
i) (con esclusione delle unità di offerta ambulatoriali e delle prestazioni a totale carico del
Fondo Sanitario regionale) informare il Comune di residenza degli assistiti dell’accesso alla
Unità di Offerta o, nei casi in cui l’accesso sia disposto d’urgenza, dell’accettazione del
ricovero. In caso di presa in carico di cittadini non lombardi, con oneri a carico del Fondo
Sanitario della Regione di origine, dovrà essere richiesto il preventivo assenso da parte di
quest’ultima;
j) informare il competente ufficio dell’ASL sulle condizioni psico-fisiche degli assistiti qualora si
rinvenga la necessità della nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno;
k) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia da loro delegate e assicurare
la costante informazione sulla condizione degli assistiti e sulla assistenza praticata nel
rispetto delle norme in materia di tutela della privacy;
l) assicurare l’accesso alla Unità d’Offerta dei ministri di culto, dei volontari e delle altre
persone la cui presenza sia richiesta dagli utenti, nel rispetto dei protocolli vigenti nella
Unità d’Offerta;
m) informare l’assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal
momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l’intervento del difensore
civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni
nonché per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all’Ufficio di
Relazioni con il Pubblico e all’Ufficio di Pubblica Tutela dell’ASL competente;
3
n) partecipare ad iniziative promosse dall’ASL o previste nei piani di zona, rivolte ad attuare
l’integrazione tra la programmazione della rete di offerta sociale e la rete di offerta
sociosanitaria e tese al miglioramento della qualità del servizio;
o) dotarsi di un codice etico secondo quanto indicato nei provvedimenti regionali e di darne
atto nella carta dei servizi. La violazione del codice etico contestata per iscritto e in assenza
di giustificazioni ritenute valide, a insindacabile e motivato giudizio dell’ASL, costituisce
causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice
civile;
p) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure
preliminari alla presa in carico dell’utente;
q) collocare gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del FSR su posti accreditati e messi
a contratto.
ARTICOLO 5. Sistema tariffario e pagamenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
L’ASL è tenuta ad erogare all’Ente Gestore, nel rispetto delle disposizione regionali vigenti,
le tariffe previste dalla Regione Lombardia, nei termini fissati dai successivi articoli 6 e 7.
L’ASL anticipa mensilmente acconti, pari all’85% di un dodicesimo del fatturato dell’anno
precedente oppure, in caso di Unità d’Offerta nuova, del fatturato teorico comunque
coerente con il piano di inserimento degli ospiti, e garantisce inoltre l’erogazione del saldo
trimestrale spettante, entro i successivi 60 giorni dall’avvenuto ricevimento della fattura.
L’avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei
controlli effettuati nei confronti della Unità d’Offerta, risultassero non dovute o dovute solo
in parte.
L’Ente Gestore si impegna ad emettere mensilmente fatture, o altra documentazione
contabile idonea, al fine del pagamento degli acconti, e ad emettere, entro il mese
successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, recanti le
classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la
modulistica regionale.
Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo
di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dall’ASL al termine di accertamenti condotti
sulla Unità d’Offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ASL di sospendere l’erogazione
parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso
controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per
l’esercizio e per l’accreditamento, delle clausole del presente contratto.
Per i servizi residenziali e semi-residenziali dovrà essere pagata solo la giornata di
accettazione e non quella di dimissione. Analogamente, per i periodi di assenza, dovrà
essere pagata solo la giornata di rientro e non quella di uscita. Non sarà quindi remunerata
la giornata di dimissione, neanche in caso di decesso in struttura. Si prevede il
riconoscimento a carico del FSR della giornata di decesso o di dimissione per altra causa, se
intervenuti nello stesso giorno di ammissione al servizio.
Le assenze temporanee di tutti gli ospiti, dovute a rientri in famiglia per festività, vacanze,
malattie e ricoveri ospedalieri, possono essere esposte come giornate di presenza entro il
limite massimo di dieci giorni consecutivi, per un massimo di venti giorni annui per ospite,
a condizione che venga garantito all’ospite il mantenimento dello stesso posto, che non
deve essere occupato da altro utente durante il periodo di assenza.
Non possono essere pagate prestazioni per la fruizione contemporanea di più unità di
offerta socio sanitarie, con esclusione di quelle di ADI e riabilitazione erogate ad utenti di
CSS. Fa eccezione il caso in cui la persona assistita in RSA, RSD, CDI o CDD, a causa di un
repentino deterioramento delle condizioni di salute, necessiti di prestazioni riabilitative,
escluse quelle di mantenimento. In tal caso è necessario che vi sia un piano riabilitativo
predisposto dal fisiatra e condiviso tra la struttura riabilitativa e la struttura socio sanitaria
di provenienza dell’ospite.
4
9.
Il legale rappresentante dell’Ente Gestore, già accreditato e a contratto per riabilitazione in
regime residenziale generale e geriatrica, aderisce al percorso di riordino di cui alla DGR n.
X/1185 del 20/12/2013: “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario
regionale per l’esercizio 2014” e si impegna a garantire il mantenimento dei requisiti di
accreditamento di cui alla DGR n. 19883/2004.
E' possibile utilizzare i posti letto a maggiore intensità riabilitativa per accogliere persone che
necessitino di prestazioni di minore complessità, fermo restando che le tariffe riconoscibili sono
quelle delle prestazioni effettivamente erogate.
10.
Per quanto riguarda le visite di presa in carico (prima visita/visita generale), è prevista la
remunerazione della prima visita, sia nel caso in cui non ne scaturisca alcuna presa in
carico riabilitativa, sia qualora ne esiti una presa in carico anche in altro regime o presso
altra struttura.
11.
Come stabilito dalla DGR 10804/2009, le prestazioni ambulatoriali cosiddette “indirette”
(colloquio con i familiari, riunioni con operatori di altri enti, stesura di relazioni), potranno
essere remunerate, nell’ambito del budget assegnato, fino ad un massimo del 20% di
quanto rendicontato per tutte le prestazioni ambulatoriali. All’interno di questo tetto di
budget, vanno inclusi gli oneri a carico del FSR per la remunerazione delle visite di presa in
carico.
12.
Con riguardo alle prestazioni in regime ambulatoriale e domiciliare, potrà essere erogato e
remunerato un numero massimo di prestazioni fino ad un massimo del 130% del
contrattualizzato, riferito alla singola tipologia, purché venga garantito il rispetto dei
requisiti di accreditamento per queste prestazioni aggiuntive e compatibilmente con il
budget assegnato.
13.
Con riferimento alla durata della seduta per riabilitazione ambulatoriale, per pazienti in età
evolutiva (con età inferiore ai 18 anni), si riconferma quanto riportato nella DGR n.
4438/2007 che ha stabilito in 45 minuti la durata convenzionale di una singola seduta, con
la possibilità di un massimo di 2 sedute (o trattamenti) per giornata a prescindere dalla
tipologia di prestazione ricevuta.
14.
Con riguardo invece ai trattamenti ambulatoriali rivolti a pazienti adulti, potrà essere
erogato e rendicontato solamente un trattamento per giornata.
15.
La tariffazione definita nei provvedimenti regionali, con riguardo alle prestazioni
ambulatoriali, è riferita ad una seduta per cui possono essere previste più prestazioni. Al
fine del conteggio delle sedute/trattamenti erogati, una seduta di gruppo viene considerata
una sola prestazione a prescindere dal numero di partecipanti al gruppo (da un minimo di
tre ad un massimo di cinque persone).
16.
Vengono remunerate le prestazioni di riabilitazione in regime diurno continuo solo
effettivamente rese (remunerazione a presenza).
17.
In caso di ricovero di paziente minore:
per il genitore accompagnatore è previsto il posto letto e questo, in analogia con quanto
già previsto per ricovero ospedaliero di paziente minore disabile con genitore
accompagnatore, è remunerato ai sensi della DGR n. 29480/1997, riconfermata con
DGR n. 35597/1998”;
gli eventuali rientri in famiglia devono essere previsti dal piano e dal programma
riabilitativo individuale, concordati con la famiglia e, se necessario, sostenuti con la
messa a disposizione di un operatore da parte del gestore della struttura.
18.
I budget assegnati alle singole unità di offerta comprendono le entrate derivanti
dall’incasso dei ticket vigenti nonché delle quote fisse aggiuntive previste dalla legge n. 111
del 15/7/2011 e definite con provvedimenti regionali.
ARTICOLO 6. Budget
Le presenti disposizioni si applicano relativamente all’erogazione di prestazioni di cure
intermedie ex generale e geriatrica per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e non
solo alla quota relativa ai consumi dei residenti nella ASL di ubicazione della unità di Offerta.
5
Per quanto riguarda le prestazioni erogate nei confronti dei pazienti provenienti da altre
Regioni, queste verranno remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in
Lombardia. Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre Regioni non sono definite nel
loro valore, in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative regioni ed ASL di
residenza che provvedono a regolamentare l’accesso ai servizi nonché al pagamento della
tariffa a carico del FSR. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere
prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano
l’erogazione dei servizi per i residenti lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ASL sui
propri erogatori riguardano anche l’appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a
cittadini non residenti in Regione Lombardia.
Alla Unità di Offerta è destinato, per l’anno 2014, il budget di risorse indicato nell'allegato 1,
parte integrante del presente contratto.
L’eventuale modifica del budget di risorse, indicato nell'allegato 1, sarà concordata per iscritto,
non oltre il 30 novembre dell’anno in corso, tra la ASL e l’Ente Gestore, compatibilmente con il
budget di ASL e sentita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato.
Al raggiungimento della soglia di budget indicata nell'allegato 1, in assenza di previo accordo,
non sarà riconosciuta la remunerazione delle prestazioni erogate a carico del bilancio della
Regione Lombardia, fatte salve le prestazioni che saranno remunerate extra-budget in
relazione a quanto previsto dai provvedimenti regionali di cui al successivo art. 7.
Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato sarà valutato applicando ai
volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2014, le tariffe definite con deliberazione della
Giunta Regionale.
In nessun caso l’esaurimento del budget può motivare l’incremento delle rette a carico
dell’utenza.
ARTICOLO 7. Prestazioni extra budget
(da compilare per le unità d’offerta che accolgono anche utenza non tipica)
Con riguardo all’utenza non tipica (Stati Vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex ospedali
psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici della D.G.R. 5000/2007) sarà
remunerata extra-budget la differenza tra la tariffa di tale utenza e quella relativa all’utenza
tipica dell’unità d’offerta di cui al presente contratto con maggiore livello di fragilità.
Per ogni presa in carico di utenza non tipica, il gestore dovrà preventivamente informare i
competenti uffici dell'ASL.
ARTICOLO 8. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni
Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni
economiche. Non si procederà pertanto alla remunerazione di quelle prestazioni il cui debito
informativo analitico non è stato correttamente assolto.
L’Ente Gestore si impegna ad adempiere al debito informativo nei confronti dell’ASL e della
Regione Lombardia, che costituisce condizione per l’accesso alle risorse regionali, nei termini e
secondo le modalità stabiliti dalla Regione e dall’ASL.
L’ASL, nell’ambito dell’attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle
prestazioni e l’aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella
documentazione relativa ai fascicoli sociale e sanitario, in conformità alle disposizioni vigenti.
I controlli previsti dal presente articolo sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con la
persona incaricata dall’Ente Gestore, con l’eventuale assistenza dei membri dell’équipe
sociosanitaria responsabile della tenuta della documentazione.
ARTICOLO 9. Sistema aziendale per il miglioramento della qualità
Le parti identificano il miglioramento della qualità, quale obiettivo primario, da perseguire
secondo criteri di piena collaborazione. L’ente gestore si impegna a sviluppare un sistema
6
aziendale di miglioramento della qualità, ivi compreso quello relativo alla gestione integrata del
rischio (risk management), in coerenza con la normativa vigente, secondo le direttive definite
dalla Regione Lombardia ed in relazione alla programmazione territoriale. Tale miglioramento
deve essere finalizzato ad una progressiva personalizzazione dell’assistenza e sviluppo dei
livelli di corresponsabilità nel controllo dell’appropriatezza delle prestazioni erogate.
ARTICOLO 10. Eventi modificativi dell’Ente Gestore
L’Ente Gestore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio,
accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto, ed in
particolare che:
a) l’accreditamento, alla pari dell’abilitazione all’esercizio, non è cedibile a terzi, in mancanza
di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento;
b) i requisiti per l’abilitazione all’esercizio e per dell’accreditamento sono condizioni
indispensabili affinchè il presente contratto produca effetti tra le parti;
c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo - strutturale, gestionale, tecnologico ed
organizzativo - previamente accertato dall’ASL, determina la revoca del provvedimento di
accreditamento, previa diffida da parte dell’ASL ad adempiere entro un congruo termine. La
revoca è disposta con Decreto del Direttore Generale della Direzione Famiglia, Solidarietà
Sociale e Volontariato e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Nel corso del
procedimento per la revoca dell’accreditamento, il contratto è sospeso;
d) con la sola eccezione della modificazione della persona del legale rappresentante o
dell’amministratore dell’ente gestore e della trasformazione di una società, ogni evento che
dovesse comportare lo scioglimento, la fusione o il cambio dell’Ente Gestore comporta la
necessità di una voltura dell’accreditamento. In particolare:
- le parti dovranno procedere a richiedere alla Regione il parere preventivo alla voltura e
successivamente a richiedere un nuovo accreditamento, secondo quanto previsto dal
Cap. 3, punto 3.2) dell’Allegato A della DGR 3540/2012;
- a seguito di voltura dell’accreditamento, l’ASL provvede alla modifica del presente
contratto con l’iscrizione del nuovo soggetto gestore dalla data di adozione del Decreto
di voltura dell’accreditamento o da altra data specificata nel Decreto stesso;
e) la cessione di crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alla disciplina vigente in
materia di contratti pubblici.
La stipula dei contratti e degli atti sopra indicati in assenza di voltura costituisce grave
inadempimento che comporta a carico dell’ente gestore il pagamento di una penale di importo
pari a quanto stabilito dalla Legge Regionale 24 febbraio 2012 n. 2 per la mancata
presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, salvo il risarcimento del maggior
danno, con diritto dell’ASL di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con le
somme eventualmente dovute all’ente gestore in virtù del contratto.
In presenza dell’inadempimento sopra indicato, il presente contratto può essere risolto di
diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile e può essere disposta la
revoca dell’accreditamento.
Nel caso in cui la voltura venga negata, l’ente gestore non può perfezionare gli atti sopra
indicati e l’eventuale stipula degli stessi costituirà grave inadempimento del presente contratto,
con applicazione delle conseguenze previste ai precedenti commi 2 e 3.
Nel caso in cui, decorsi i 30 giorni dalla richiesta alla Regione di parere preventivo alla voltura,
non sia stata concessa ma neanche negata, salvi i casi in cui il termine sia stato interrotto dalla
richiesta di chiarimenti o di integrazioni della documentazione prodotta, l’Ente Gestore può
perfezionare l’attività negoziale con il soggetto gestore subentrante, senza che la stipula degli
stessi costituisca inadempimento al presente contratto. Tuttavia tali atti restano inefficaci ai
fini del rapporto con la ASL fino a quando non venga accreditato il nuovo soggetto gestore.
Il presente contratto resta efficace sino al giorno in cui l’accreditamento viene volturato a
favore del soggetto subentrante e l’ASL ha provveduto alla modifica del presente contratto.
7
L’ente gestore uscente, si obbliga a proseguire la gestione dell’Unità di Offerta agli stessi patti
e condizioni previsti nel provvedimento di accreditamento e nel presente contratto fino a
quando l’accreditamento non sia volturato a favore del nuovo gestore e l’ASL non abbia
sottoscritto con lo stesso le modifiche al presente contratto
ARTICOLO 11. Strutture realizzate con finanziamenti pubblici
(Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi
di unità di offerta di proprietà dell’ente gestore accreditato: L’Ente Gestore si impegna, sino
alla scadenza del presente contratto, e comunque entro i termini fissati dal finanziamento, a
non alienare a terzi la proprietà e i diritti reali sull’immobile relativo alla Unità d’Offerta
accreditata e che ha costituito oggetto di finanziamento pubblico. L’Ente Gestore si impegna,
inoltre, a non modificare la destinazione d’uso del medesimo bene finanziato. Le parti
convengono che l’alienazione della proprietà o di diritti reali sul bene finanziato o la modifica
della destinazione
d’uso del bene medesimo comportano la risoluzione di diritto del contratto di accreditamento,
ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo eventuali eccezioni previste dalla normativa regionale).
(Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi
di unità d’offerta di proprietà di soggetto diverso dall’ente gestore: Le parti convengono che
l’alienazione a terzi della proprietà o di diritti reali sul bene immobile relativo all’unità d’offerta
accreditata ovvero la modifica della sua destinazione d’uso, che dovesse intervenire nel corso
dell’esecuzione del presente contratto, per fatti anche non imputabili all’ente gestore,
comporta la risoluzione di diritto del contratto medesimo, ai sensi dell’articolo 1456 c.c.).
ARTICOLO 12. Controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del
presente contratto è competente il Foro di Brescia.
ARTICOLO 13. Durata
Il presente contratto ha validità dal 1 aprile 2014 al 31 dicembre 2014. Novanta giorni prima
della scadenza, ricorrendone i presupposti, in relazione alla permanenza dei requisiti ed agli
obiettivi della programmazione sociosanitaria regionale e locale, le parti si impegnano a
negoziare i contenuti del nuovo contratto.
In caso di cessazione dell’attività, corre l’obbligo per il gestore di darne preventiva
comunicazione all’ASL con preavviso di almeno novanta giorni, garantendo comunque la
continuità delle prestazioni per tale periodo.
ARTICOLO 14. Clausola penale
Le parti convengono che, in caso di inadempimento da parte del gestore delle obbligazioni di
cui all’art. 4 del presente contratto, che non costituisca causa di risoluzione, previa diffida ad
adempiere entro un congruo termine, la parte inadempiente è tenuta a pagare all’ASL a titolo
di penale la somma di Euro tremila.
ARTICOLO 15. Allegati
8
Il contratto è redatto in duplice originale. L’ASL ne trasmette copia digitalizzata alla Direzione
Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia.
L’allegato relativo al budget (provvisorio o annuale) costituisce parte integrante del presente
contratto.
ARTICOLO 16. Recepimento di disposizioni regionali e accordi applicativi
Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato
per effetto di sopravvenute disposizioni regionali il cui contenuto comunque deve essere
formalmente reso noto dall’ASL all’Ente Gestore, con indicazione dei termini relativi alle diverse
obbligazioni.
In tutti i casi in cui si rinvenga la necessità di apportare modifiche o integrazioni al presente
contratto, per mezzo di clausole integrative, queste dovranno preventivamente essere
sottoposte all’autorizzazione della Regione.
ARTICOLO 17. Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al Codice Civile e alla
disciplina normativa di settore.
Letto, confermato e sottoscritto.
Data e luogo, 31 marzo 2014, Brescia
PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
A.S.L. di Brescia
f.to Dr.ssa Anna Calvi
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL’ENTE GESTORE
Fondazione Ospedale Casa di Riposo
“Nobile Paolo Richiedei”
f.to Sig. Fausto Gardoni
9
Rep. N. 603/14 – CL.: 2.7.07
Allegato “P”
CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA E C.V.L. (CALDERA VIRGINIO
LUMEZZANE) SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ENTE GESTORE DEL CENTRO
DIURNO PER DISABILI (C.D.D.) “IL CAMMINO”
Tra
l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia con sede legale nel comune di Brescia in Viale Duca
degli Abruzzi n. 15 codice fiscale e partita iva 03436310175, nella persona del Direttore
Sociale, Dott.ssa Anna Calvi, nata a omissis il omissis codice fiscale omissis domiciliata per la
carica presso la sede dell’ASL, delegata dal Direttore Generale, legale rappresentante protempore, Dr. Carmelo Scarcella, con nota prot. n. 0041405 del 25.03.2014;
e
l’ente gestore C.V.L. (Caldera Virginio Lumezzane) Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede
legale nel comune di Lumezzane fraz. Pieve (BS) in Via Padre Bolognini n. 50/C, codice fiscale
01920880174, partita iva 00664940988, nella persona del Vice presidente Sig. Sandro Bicelli
nato a omissis il omissis residente nel omissis codice fiscale omissis, delegato con nota prot. n.
CVL-01/14 del 21.03.2014, dal legale rappresentante pro-tempore Sig. Giulio Mauro Pellegrini,
per l’unità d’offerta sociosanitaria CDD denominata “Il Cammino”, con sede nel comune di
Lumezzane (BS) in Via San Filippo Neri n. 158, codice di struttura n. 006606;
premesso che:
-
-
-
-
l’ASL di Brescia, di seguito denominata ASL, intende avvalersi della C.V.L. (Caldera Virginio
Lumezzane) Società Cooperativa Sociale Onlus, di seguito denominato ente gestore, che
gestisce l’unità d’offerta sociosanitaria CDD denominata “Il Cammino” ubicata nel comune
di Lumezzane (BS) in Via San Filippo Neri n. 158, per l’erogazione di prestazioni di
assistenza semi residenziale socio sanitaria integrata a favore di persone disabili gravi;
l’ente gestore è abilitato all’esercizio della unità d’offerta in base alla DIA per trasferimento
sede e ampliamento della capacità recettiva prot. n. 002814 del 11.01.2011, verificata
positivamente il 02.02.2011 dall’A.S.L. con successiva presa d’atto prot. n. 018112 del
08.02.2011, nel rispetto delle disposizioni regionali e della vigente normativa,
relativamente a n. 30 posti;
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2119 del 04.08.2011 è stato riconosciuto
l’accreditamento per n. 30 posti, e che pertanto l’unità d’offerta risulta iscritta nel registro
regionale istituito presso la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato
della Regione Lombardia;
l’ente gestore, pertanto, intende mettere a disposizione dell’ASL n. 23 posti autorizzati e
accreditati che verranno remunerati nei limiti e nei termini fissati dal presente contratto;
l’ente gestore ha comunicato che le rette giornaliere differenziate praticate agli ospiti
dell’unità d’offerta, alla data di stipulazione del presente atto, sono le seguenti: retta per il
servizio a tempo pieno € 35,36 (iva compresa) e retta per il servizio a part-time € 18,72
(iva compresa) decurtate di € 5,50 per le giornate di assenza e si impegna a comunicare
alla ASL tutte le variazioni della retta. Per i periodi di chiusura dell’attività stabiliti dal
gestore, non potranno essere richiesti pagamenti all’utenza;
tutto ciò premesso, si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1. Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ARTICOLO 2. Oggetto
Rep. N. 603/14 – CL.: 2.7.07
Allegato “P”
Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall’erogazione di
prestazioni socio sanitarie da parte dell’ente gestore, in relazione all’esercizio dell’unità
d’offerta CDD denominata “Il Cammino”, con oneri a carico dell’ASL, nei limiti stabiliti dalla
Regione Lombardia e fatta salva la partecipazione ai costi da parte dell’utente, ai sensi della
vigente normativa;
L’ASL si avvale pertanto dell’ente gestore per l’assistenza semi residenziale sociosanitaria
integrata a favore di utenti disabili gravi.
L’ente gestore garantisce le prestazioni di assistenza utilizzando le strutture, le attrezzature, i
servizi, il personale secondo i criteri e gli standard definiti dalla Regione Lombardia.
Il Centro è aperto n. 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, ed osserva il seguente orario
di funzionamento: dalle ore 9:00 alle ore 16:00. Per le giornate di apertura, eccedenti i cinque
giorni nella settimana, il gestore si impegna ad un aumento proporzionale dello standard
minimo di personale previsto dalla normativa di accreditamento. E’ prevista una chiusura per le
vacanze, di n. 3 settimane nell’anno.
ARTICOLO 3. Mantenimento dei requisiti, vigilanza e controlli di appropriatezza
L’ente gestore si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni o servizi certificando il
numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato nella unità d’offerta
ed ogni altro requisito di accreditamento.
L’ente gestore si impegna a comunicare tempestivamente all’ASL ogni eventuale variazione che
dovesse intervenire, così rilevante da incidere sul possesso dei requisiti o sull’organizzazione, e
autocertifica annualmente il mantenimento degli standard di personale, nonché il
mantenimento di tutti gli altri requisiti di esercizio e di accreditamento della unità d’offerta,
mediante l’assolvimento del debito informativo previsto dalla normativa regionale.
L’ASL, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, può accedere, senza preavviso, a tutti i locali
della unità d’offerta ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro
familiari; può accedere alla documentazione relativa al rapporto di accreditamento o,
comunque, rilevante ai fini dell’esercizio dell’unità d’offerta, per verificare quanto dichiarato
dall’ente gestore. Al termine di ogni sopralluogo, l’ASL redige il verbale, almeno in duplice
copia, in contraddittorio con il gestore o persona incaricata dall’ente gestore, nel quale sono
indicati i motivi del sopralluogo, i requisiti valutati, la documentazione acquisita dall’ASL ed è
rappresentato sinteticamente quanto emerso dalla visita ispettiva. Tale verbale è
congiuntamente sottoscritto dall’ASL e dal legale rappresentante dell’ ente gestore o da un suo
incaricato, che potranno richiedere l’inserimento nel verbale di eventuali dichiarazioni. Al
termine del sopralluogo una copia del verbale dovrà essere rilasciata alla persona presente
incaricata dall’ente gestore. Il verbale non può essere modificato né integrato successivamente
alla sua sottoscrizione. Eventuali atti conseguenti, a carattere prescrittivo o sanzionatorio,
dovranno essere adottati con provvedimenti distinti dal verbale.
Le parti danno atto che l’esito dell’accertamento determina l’adozione dei provvedimenti
previsti dalle linee guida regionali in materia di vigilanza e controllo sulle unità d’offerta
sociosanitarie, con gli eventuali conseguenti effetti nei confronti del presente contratto.
ARTICOLO 4. Obblighi di carattere generale
L’ente gestore si impegna a:
a) rispettare tutti gli adempimenti previsti come requisiti per l’esercizio e l’accreditamento
delle unità d’offerta socio sanitarie indicati e richiamati nelle DD.G.R. n. 18334 del
23.07.04, n. 3540 del 30.05.2012, n. 1185 del 20.12.2013 e nella nota regionale prot. n.
G1.2014.0001187 del 28.01.2014;
b) concorrere al rispetto ed all’attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti
previsti nella LR 3/2008 a carico degli enti gestori;
c) rispettare i criteri di accesso prioritario alle prestazioni definiti a livello locale, in attesa
delle disposizioni applicative di cui all’articolo 6, comma 3, della LR 3/2008 stabilite dalla
Regione;
Rep. N. 603/14 – CL.: 2.7.07
Allegato “P”
d)
verificare che all’atto dell’accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le
condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d’offerta gestito;
e) assicurare che la presa in carico delle persone assistite avvenga secondo criteri di
appropriatezza e favorendo la continuità assistenziale, segnalando eventuali situazioni
complesse all’ASL ed al Comune;
f) informare le persone e le famiglie sulle prestazioni offerte, sulle condizioni per accedervi,
sulla possibilità di accedere ad altre unità d’offerta accreditate in ragione dei bisogni
personali di assistenza espressi e nei limiti delle informazioni ricavabili dal sistema
informativo regionale, sulle modalità per esprimere il consenso informato, sulle rette
praticate e sulle modalità per accedere a forme di integrazione economica o ad altri
benefici;
g) prendere in carico gli assistiti in maniera personalizzata e continuativa e coinvolgerli nella
formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla
Regione o dall’ASL;
h) fornire agli assistiti una valutazione globale, scritta, del proprio stato di bisogno;
i) informare il comune di residenza degli assistiti dell’accesso all’unità d’offerta o, nei casi in
cui l’accesso sia disposto d’urgenza, dell’accettazione del ricovero. In caso di presa in
carico di cittadini non lombardi, con oneri a carico del FSR della Regione di origine, dovrà
essere richiesto il preventivo assenso da parte di quest’ultima;
j) informare il competente ufficio dell’ASL sulle condizioni psico-fisiche degli assistiti qualora
si rinvenga la necessità della nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno;
k) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia da loro delegate e assicurare
la costante informazione sulla condizione degli assistiti e sulla assistenza praticata nel
rispetto delle norme in materia di tutela della privacy;
l) assicurare l’accesso all’unità d’offerta dei ministri di culto, dei volontari e delle altre
persone la cui presenza sia richiesta dagli utenti, nel rispetto dei protocolli vigenti
nell’unità d’offerta;
m) informare l’assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal
momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l’intervento del difensore
civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni
nonché per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all’Ufficio di
Relazioni con il Pubblico e all’Ufficio di Pubblica Tutela dell’ASL competente;
n) partecipare a iniziative promosse dall’ASL o previste nei piani di zona, rivolte ad attuare
l’integrazione tra la programmazione della rete di offerta sociale e la rete di offerta
sociosanitaria e tese al miglioramento della qualità del servizio;
o) dotarsi di un codice etico secondo quanto indicato nei provvedimenti regionali e di darne
atto nella carta dei servizi. La violazione del codice etico contestata per iscritto e in
assenza di giustificazioni ritenute valide, a insindacabile e motivato giudizio dell’ASL,
costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’articolo 1456
del codice civile;
p) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure
preliminari alla presa in carico dell’utente;
q) collocare gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del FSR su posti accreditati e messi
a contratto.
ARTICOLO 5. Sistema tariffario e pagamenti
1.
2.
3.
L’ASL è tenuta ad erogare all’ente gestore, nel rispetto delle disposizione regionali vigenti,
le tariffe previste dalla Regione Lombardia, nei termini fissati dai successivi articoli 6 e 7.
L’ASL anticipa mensilmente acconti pari all’85% di un dodicesimo del fatturato dell’anno
precedente oppure, in caso di unità d’offerta nuova, del fatturato teorico comunque
coerente con il piano di inserimento degli ospiti e garantisce inoltre l’erogazione del saldo
trimestrale spettante, entro i successivi 60 giorni dall’avvenuto ricevimento della fattura.
L’avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei
controlli effettuati nei confronti della unità d’offerta, risultassero non dovute o dovute solo
in parte.
Rep. N. 603/14 – CL.: 2.7.07
Allegato “P”
4.
L’ente gestore si impegna ad emettere mensilmente fatture, o altra documentazione
contabile idonea, al fine del pagamento degli acconti e a emettere, entro il mese
successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, recanti le
classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la
modulistica regionale.
5. Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo
di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dall’ASL al termine di accertamenti condotti
sulla unità d’offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ASL di sospendere l’erogazione
parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in
corso controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti
per l’esercizio e per l’accreditamento, delle clausole del presente contratto.
6. Per i servizi residenziali e semi-residenziali dovrà essere pagata solo la giornata di
accettazione e non quella di dimissione. Analogamente, per i periodi di assenza, dovrà
essere pagata solo la giornata di rientro e non quella di uscita. Non sarà quindi remunerata
la giornata di dimissione, neanche in caso di decesso in struttura. Si prevede il
riconoscimento a carico del FSR della giornata di decesso o di dimissione per altra causa,
intervenuti nello stesso giorno di ammissione al servizio.
7. Le assenze temporanee di tutti gli ospiti, dovute a rientri in famiglia per festività, vacanze,
malattie e ricoveri ospedalieri, possono essere esposte come giornate di presenza entro il
limite massimo di dieci giorni consecutivi, per un massimo di venti giorni annui per ospite,
a condizione che venga garantito all’ospite il mantenimento dello stesso posto, che non
deve essere occupato da altro utente durante il periodo di assenza.
8. Possono essere retribuite prestazioni erogate con la modalità del soggiorno climatico,
indipendentemente dal periodo nel quale viene svolto, a condizione che:
- il soggiorno sia organizzato direttamente dal gestore e sia previsto nel P.A.I. della
persona assistita;
- sia garantito anche presso la destinazione climatica lo standard di personale previsto
dall’accreditamento;
- non venga superato il budget annuale.
9. Per i minori disabili, per i quali il programma personalizzato preveda un raccordo con la
scuola, dove sono inseriti, e si renda necessario un intervento degli educatori del centro
presso la scuola stessa, è possibile rendicontare la frequenza scolastica ai fini delle
presenze e provvedere alla conseguente remunerazione.
10. Considerando l’obbligatorietà della progettazione educativa individuale e la collegialità
della stesura dei progetti di intervento che caratterizza i CDD è prevista, la remunerazione
per un massimo di quattro giornate annue, per le attività di programmazione delle attività
educative personalizzate e per la verifica delle attività programmate che possono essere
effettuate nei giorni di chiusura della struttura. Tale remunerazione corrisponde alla media
delle classi sidi degli ospiti moltiplicata per le giornate di programmazione e verifica delle
attività come sopra definite. Tale remunerazione comporta che l’attività risulti chiaramente
evidenziata nelle schede personali riportanti i PEI di ogni singolo ospite per i quali viene
richiesta la remunerazione.
11. Non possono essere pagate prestazioni per la fruizione contemporanea di più unità di
offerta socio sanitarie, con esclusione di quelle di ADI, riabilitazione e CDD erogate ad
utenti di CSS. Fa eccezione il caso in cui la persona assistita in RSA, RSD, CDI o CDD, a
causa di un repentino deterioramento delle condizioni di salute, necessiti di prestazioni
riabilitative, escluse quelle di mantenimento. In tal caso è necessario che vi sia un piano
riabilitativo predisposto dal fisiatra e condiviso tra la struttura riabilitativa e la struttura
socio sanitaria di provenienza dell’ospite.
ARTICOLO 6. Budget
Le presenti disposizioni si applicano relativamente all’erogazione di prestazioni di assistenza
semi residenziale sociosanitaria integrata a beneficio delle persone disabili per tutti i cittadini
residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei residenti nella ASL
di ubicazione della unità d’offerta.
Rep. N. 603/14 – CL.: 2.7.07
Allegato “P”
Per quanto riguarda le prestazioni erogate nei confronti di pazienti provenienti da altre Regioni,
queste verranno remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in Lombardia. Le
prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre Regioni non sono definite nel loro valore, in
quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative regioni e ASL di residenza che
provvedono a regolamentare l’accesso ai servizi nonché al pagamento della tariffa a carico del
FSR. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi
criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti
lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ASL sui propri erogatori riguardano anche
l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione
Lombardia.
Alla unità d’offerta è destinato, per l’anno 2014, il budget di risorse indicato nell’allegato “1”,
parte integrante del presente contratto.
L’eventuale modifica del budget di risorse, indicato nell’allegato “1”, sarà concordata per
iscritto, non oltre il 30 novembre dell’anno in corso, tra l’ASL e l’ente gestore, compatibilmente
con il budget di ASL e sentita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato.
Al raggiungimento della soglia di budget indicata nell’allegato “1”, in assenza di previo accordo,
non sarà riconosciuta la remunerazione delle prestazioni erogate a carico del bilancio della
Regione Lombardia, fatte salve le prestazioni che saranno remunerate extra-budget in
relazione a quanto previsto dai provvedimenti regionali di cui al successivo articolo 7.
Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato sarà valutato applicando ai
volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2014 le tariffe definite con deliberazione della
Giunta Regionale.
In nessun caso l’esaurimento del budget può motivare l’incremento delle rette a carico
dell’utenza.
ARTICOLO 7. Prestazioni extra budget
(da compilare per le unità d’offerta che accolgono anche utenza non tipica)
Con riguardo all’utenza non tipica (stati vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex ospedali
psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici di cui alla DGR 5000/2007) sarà
remunerata extra-budget la differenza tra la tariffa di tale utenza e quella relativa all’utenza
tipica dell’unità d’offerta di cui al presente contratto con maggiore livello di fragilità.
Per ogni presa in carico di utenza non tipica, il gestore dovrà preventivamente informare i
competenti uffici dell’ASL.
ARTICOLO 8. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni
Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni
economiche. Non si procederà pertanto alla remunerazione di quelle prestazioni il cui debito
informativo analitico non è stato correttamente assolto.
L’ente gestore si impegna ad adempiere al debito informativo nei confronti dell’ASL e della
Regione Lombardia, che costituisce condizione per l’accesso alle risorse regionali, nei termini e
secondo le modalità stabiliti dalla Regione e dall’ASL.
L’ASL, nell’ambito dell’attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle
prestazioni e l’aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella
documentazione relativa ai fascicoli sociale e sanitario, in conformità alle disposizioni vigenti.
I controlli previsti dal presente articolo sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con la
persona incaricata dall’ente gestore, con l’eventuale assistenza dei membri dell’equipe
sociosanitaria responsabile della tenuta della documentazione.
ARTICOLO 9. Sistema aziendale per il miglioramento della qualità
Rep. N. 603/14 – CL.: 2.7.07
Allegato “P”
Le parti identificano il miglioramento della qualità, quale obiettivo primario, da perseguire
secondo criteri di piena collaborazione. L’ente gestore si impegna a sviluppare un sistema
aziendale di miglioramento della qualità, ivi compreso quello relativo alla gestione integrata del
rischio (risk managment), in coerenza con la normativa vigente, secondo le direttive definite
dalla Regione Lombardia ed in relazione alla programmazione territoriale. Tale miglioramento
deve essere finalizzato ad una progressiva personalizzazione dell’assistenza e sviluppo dei
livelli di corresponsabilità nel controllo dell’appropriatezza delle prestazioni erogate.
ARTICOLO 10. Eventi modificativi dell’ente gestore
L’ente gestore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio,
accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto, ed in
particolare che:
a) l’accreditamento, alla pari dell’abilitazione all’esercizio, non è cedibile a terzi, in mancanza
di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento;
b) i requisiti per l’abilitazione all’esercizio e per l’accreditamento sono condizioni indispensabili
affinché il presente contratto produca effetti tra le parti;
c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo – strutturale, gestionale, tecnologico ed
organizzativo – previamente accertato dall’ASL, determina la revoca del provvedimento di
accreditamento, previa diffida da parte dell’ASL ad adempiere entro un congruo termine.
La revoca è disposta con Decreto del Direttore Generale della Direzione Famiglia,
Solidarietà Sociale e Volontariato e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Nel
corso del procedimento per la revoca dell’accreditamento, il contratto è sospeso;
d) con la sola eccezione della modificazione della persona del legale rappresentante o
dell’amministratore dell’ente gestore e della trasformazione di una società, ogni evento che
dovesse comportare lo scioglimento, la fusione o il cambio dell’ente gestore comporta la
necessità di una voltura dell’accreditamento. In particolare:
- le parti dovranno procedere a richiedere alla Regione il parere preventivo alla voltura e
successivamente a richiedere un nuovo accreditamento, secondo quanto previsto dal
Cap. 3, punto 3.2) dell’Allegato A della DGR 3540/2012;
- a seguito di voltura dell’accreditamento, l’ASL provvede alla modifica del presente
contratto con l’iscrizione del nuovo soggetto gestore dalla data di adozione del Decreto
di voltura dell’accreditamento o da altra data specificata nel Decreto stesso;
e) la cessione di crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alla disciplina vigente in
materia di contratti pubblici.
La stipula dei contratti e degli atti sopra indicati in assenza di voltura costituisce grave
inadempimento che comporta a carico dell’ente gestore il pagamento di una penale di importo
pari a quanto stabilito dalla Legge regionale 24 febbraio 2012 n. 2 per la mancata
presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, salvo il risarcimento del maggior
danno, con diritto dell’ASL di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con le
somme eventualmente dovute all’ente gestore in virtù del contratto.
In presenza dell’inadempimento sopra indicato, il presente contratto può essere risolto di
diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile e può essere disposta la
revoca dell’accreditamento.
Nel caso in cui la voltura venga negata, l’ente gestore non può perfezionare gli atti sopra
indicati e l’eventuale stipula degli stessi costituirà grave inadempimento del presente contratto,
con applicazione delle conseguenze previste ai precedenti commi 2 e 3.
Nel caso in cui, decorsi i 30 giorni dalla richiesta alla Regione di parere preventivo alla voltura,
non sia stata concessa ma neanche negata, salvi i casi in cui il termine sia stato interrotto dalla
richiesta di chiarimenti o di integrazioni della documentazione prodotta, l’ente gestore può
perfezionare l’attività negoziale con il soggetto gestore subentrante, senza che la stipula degli
stessi costituisca inadempimento al presente contratto. Tuttavia tali atti restano inefficaci ai fini
del rapporto con la ASL fino a quando non venga accreditato il nuovo soggetto gestore.
Il presente contratto resta efficace sino al giorno in cui l’accreditamento viene volturato a
favore del soggetto subentrante e l’ASL ha provveduto alla modifica del presente contratto.
L’ente gestore uscente si obbliga a proseguire la gestione dell’unità di offerta agli stessi patti e
condizioni previsti nel provvedimento di accreditamento e nel presente contratto fino a quando
Rep. N. 603/14 – CL.: 2.7.07
Allegato “P”
l’accreditamento non sia volturato a favore del nuovo gestore e l’ASL non abbia sottoscritto con
lo stesso le modifiche al presente contratto.
ARTICOLO 11. Strutture realizzate con finanziamenti pubblici
(Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi
di unità d’offerta di proprietà dell’ente gestore accreditato: L’ente gestore si impegna, sino alla
scadenza del presente contratto e comunque entro i termini fissati dal finanziamento, a non
alienare a terzi la proprietà e i diritti reali sull’immobile relativo all’unità d’offerta accreditata e
che ha costituito oggetto di finanziamento pubblico. L’ente gestore si impegna, inoltre, a non
modificare la destinazione d’uso del medesimo bene finanziato. Le parti convengono che
l’alienazione della proprietà o di diritti reali sul bene finanziato o la modifica della destinazione
d’uso del bene medesimo comportano la risoluzione di diritto del contratto di accreditamento,
ai sensi dell’articolo 1456 c.c., salvo eventuali eccezioni previste dalla normativa regionale.)
(Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi
di unità d’offerta di proprietà di soggetto diverso dall’ente gestore: Le parti convengono che
l’alienazione a terzi della proprietà o di diritti reali sul bene immobile relativo all’unità d’offerta
accreditata ovvero la modifica della sua destinazione d’uso, che dovesse intervenire nel corso
dell’esecuzione del presente contratto, per fatti anche non imputabili all’ente gestore, comporta
la risoluzione di diritto del contratto medesimo, ai sensi dell’articolo 1456 c.c.).
ARTICOLO 12. Controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del
presente contratto è competente il Foro di Brescia.
ARTICOLO 13. Durata
Il presente contratto ha validità dal 1 Aprile 2014 sino al 31 Dicembre 2014. Novanta giorni
prima della scadenza, ricorrendone i presupposti, in relazione alla permanenza dei requisiti ed
agli obiettivi della programmazione sociosanitaria regionale e locale, le parti si impegnano a
negoziare i contenuti del nuovo contratto.
In caso di cessazione dell’attività, corre l’obbligo per il gestore di darne preventiva
comunicazione all’ASL con preavviso di almeno novanta giorni, garantendo comunque la
continuità delle prestazioni per tale periodo.
ARTICOLO 14. Clausola penale
Le parti convengono che, in caso di inadempimento da parte del gestore delle obbligazioni di
cui all’articolo 4 del presente contratto, che non costituisca causa di risoluzione, previa diffida
ad adempiere entro un congruo termine, la parte inadempiente è tenuta a pagare all’ASL a
titolo di penale la somma di euro tremila.
ARTICOLO 15. Allegati
Il contratto è redatto duplice originale. L’ASL ne trasmette copia digitalizzata alla Direzione
Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia.
L’allegato relativo al budget (provvisorio o annuale) costituisce parte integrante del presente
contratto.
ARTICOLO 16. Recepimento di disposizioni regionali e accordi applicativi
Rep. N. 603/14 – CL.: 2.7.07
Allegato “P”
Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato
per effetto di sopravvenute disposizioni regionali il cui contenuto comunque deve essere
formalmente reso noto dall’ASL all’ente gestore, con indicazione dei termini relativi alle diverse
obbligazioni.
In tutti i casi in cui si rinvenga la necessità di apportare modifiche o integrazioni al presente
contatto, per mezzo di clausole integrative, queste dovranno preventivamente essere
sottoposte all’autorizzazione della Regione.
ARTICOLO 17. Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla
disciplina normativa di settore.
Letto, confermato e sottoscritto.
Brescia, 31 marzo 2014
PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
PER DELEGA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
A.S.L. di Brescia
C.V.L. Società Cooperativa Sociale Onlus
f.to Dott.ssa Anna Calvi
f.to Sig. Sandro Bicelli
Rep. n. 604/14 – CL.: 2.7.07
Allegato “Q”
CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA E LA COLLABORIAMO SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE ENTE GESTORE DELLA COMUNITA’ SOCIO SANITARIA PER
DISABILI (C.S.S.) “MONICA CRESCINI”
Tra
l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia con sede legale nel comune di Brescia in Viale Duca
degli Abruzzi n. 15 codice fiscale e partita iva 03436310175, nella persona del Direttore
Sociale, Dott.ssa Anna Calvi, nata a omissis il omissis codice fiscale omissis, domiciliata per la
carica presso la sede dell’ASL, delegata dal Direttore Generale, legale rappresentante protempore, Dr. Carmelo Scarcella, con nota prot. n. 0041405 del 25.03.2014;
e
l’ente gestore Collaboriamo Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale nel comune di
Leno (BS) in Via Calvisano n. 17, codice fiscale 01265470177, partita IVA 00615640984, nella
persona del Sig. Paolo Bonometti nato a omissis il omissis residente nel omissis codice fiscale
omissis, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, per l’unità d’offerta sociosanitaria
CSS denominata “Monica Crescini”, con sede nel comune di Leno (BS) in Via Cotichetta n. 7,
codice di struttura n. 046016;
premesso che:
-
-
-
-
l’ASL di Brescia, di seguito denominata ASL, intende avvalersi della Collaboriamo Società
Cooperativa Sociale Onlus, di seguito denominato ente gestore, che gestisce l’unità
d’offerta sociosanitaria CSS denominata “Monica Crescini” ubicata nel comune di Leno (BS)
in Via Cotichetta n. 7, per l’erogazione di prestazioni di assistenza semi residenziale socio
sanitaria integrata a favore di persone disabili gravi;
l’ente gestore è abilitato all’esercizio della unità d’offerta in base all’autorizzazione al
funzionamento con validità definitiva rilasciata dal comune di Leno (BS) con
provvedimento n. 5399/VII.12.39/07 del 09.04.2009, nel rispetto delle disposizioni
regionali e della vigente normativa, relativamente a n. 8 posti, e successiva S.C.I.A. prot.
n. 2679 del 27.02.2013 per n. 10 posti;
con Decreto regionale n. 4793 del 05.06.2013 è stato riconosciuto l’accreditamento per n.
10 posti, e che pertanto l’unità d’offerta risulta iscritta nel registro regionale istituito
presso la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione
Lombardia;
l’ente gestore, pertanto, intende mettere a disposizione dell’ASL n. 10 posti autorizzati e
accreditati che verranno remunerati nei limiti e nei termini fissati dal presente contratto;
l’ente gestore ha comunicato che la retta giornaliera unica praticata agli ospiti dell’unità
d’offerta, alla data di stipulazione del presente atto, è la seguente: € 57,00 (iva compresa)
per utenti che frequentano un servizio diurno decurtata di € 7,00 in caso di assenza e si
impegna a comunicare alla ASL tutte le variazioni della retta. Per i periodi di chiusura
dell’attività stabiliti dal gestore, non potranno essere richiesti pagamenti all’utenza;
tutto ciò premesso, si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1. Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ARTICOLO 2. Oggetto
Rep. n. 604/14 – CL.: 2.7.07
Allegato “Q”
Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall’erogazione di
prestazioni socio sanitarie da parte dell’ente gestore, in relazione all’esercizio dell’unità
d’offerta CSS denominata “Monica Crescini”, con oneri a carico dell’ASL, nei limiti stabiliti dalla
Regione Lombardia e fatta salva la partecipazione ai costi da parte dell’utente, ai sensi della
vigente normativa;
L’ASL si avvale pertanto dell’ente gestore per l’assistenza semi residenziale sociosanitaria
integrata a favore di utenti disabili gravi.
L’ente gestore garantisce le prestazioni di assistenza utilizzando le strutture, le attrezzature, i
servizi, il personale secondo i criteri e gli standard definiti dalla Regione Lombardia.
ARTICOLO 3. Mantenimento dei requisiti, vigilanza e controlli di appropriatezza
L’ente gestore si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni o servizi certificando il
numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato nella unità d’offerta
ed ogni altro requisito di accreditamento.
L’ente gestore si impegna a comunicare tempestivamente all’ASL ogni eventuale variazione che
dovesse intervenire, così rilevante da incidere sul possesso dei requisiti o sull’organizzazione, e
autocertifica annualmente il mantenimento degli standard di personale, nonché il
mantenimento di tutti gli altri requisiti di esercizio e di accreditamento della unità d’offerta,
mediante l’assolvimento del debito informativo previsto dalla normativa regionale.
L’ASL, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, può accedere, senza preavviso, a tutti i locali
della unità d’offerta ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro
familiari; può accedere alla documentazione relativa al rapporto di accreditamento o,
comunque, rilevante ai fini dell’esercizio dell’unità d’offerta, per verificare quanto dichiarato
dall’ente gestore. Al termine di ogni sopralluogo, l’ASL redige il verbale, almeno in duplice
copia, in contraddittorio con il gestore o persona incaricata dall’ente gestore, nel quale sono
indicati i motivi del sopralluogo, i requisiti valutati, la documentazione acquisita dall’ASL ed è
rappresentato sinteticamente quanto emerso dalla visita ispettiva. Tale verbale è
congiuntamente sottoscritto dall’ASL e dal legale rappresentante dell’ ente gestore o da un suo
incaricato, che potranno richiedere l’inserimento nel verbale di eventuali dichiarazioni. Al
termine del sopralluogo una copia del verbale dovrà essere rilasciata alla persona presente
incaricata dall’ente gestore. Il verbale non può essere modificato né integrato successivamente
alla sua sottoscrizione. Eventuali atti conseguenti, a carattere prescrittivo o sanzionatorio,
dovranno essere adottati con provvedimenti distinti dal verbale.
Le parti danno atto che l’esito dell’accertamento determina l’adozione dei provvedimenti
previsti dalle linee guida regionali in materia di vigilanza e controllo sulle unità d’offerta
sociosanitarie, con gli eventuali conseguenti effetti nei confronti del presente contratto.
ARTICOLO 4. Obblighi di carattere generale
L’ente gestore si impegna a:
a) rispettare tutti gli adempimenti previsti come requisiti per l’esercizio e l’accreditamento
delle unità d’offerta socio sanitarie indicati e richiamati nelle DD.G.R. n. 18333 del
23.07.04, n. 3540 del 30.05.2012, n. 1185 del 20.12.2013 e nella nota regionale prot. n.
G1.2014.0001187 del 28.01.2014;
b) concorrere al rispetto ed all’attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti
previsti nella LR 3/2008 a carico degli enti gestori;
c) rispettare i criteri di accesso prioritario alle prestazioni definiti a livello locale, in attesa
delle disposizioni applicative di cui all’articolo 6, comma 3, della LR 3/2008 stabilite dalla
Regione;
d) verificare che all’atto dell’accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le
condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d’offerta gestito;
e) assicurare che la presa in carico delle persone assistite avvenga secondo criteri di
appropriatezza e favorendo la continuità assistenziale, segnalando eventuali situazioni
complesse all’ASL ed al Comune;
Rep. n. 604/14 – CL.: 2.7.07
Allegato “Q”
f)
informare le persone e le famiglie sulle prestazioni offerte, sulle condizioni per accedervi,
sulla possibilità di accedere ad altre unità d’offerta accreditate in ragione dei bisogni
personali di assistenza espressi e nei limiti delle informazioni ricavabili dal sistema
informativo regionale, sulle modalità per esprimere il consenso informato, sulle rette
praticate e sulle modalità per accedere a forme di integrazione economica o ad altri
benefici;
g) prendere in carico gli assistiti in maniera personalizzata e continuativa e coinvolgerli nella
formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla
Regione o dall’ASL;
h) fornire agli assistiti una valutazione globale, scritta, del proprio stato di bisogno;
i) informare il comune di residenza degli assistiti dell’accesso all’unità d’offerta o, nei casi in
cui l’accesso sia disposto d’urgenza, dell’accettazione del ricovero. In caso di presa in
carico di cittadini non lombardi, con oneri a carico del FSR della Regione di origine, dovrà
essere richiesto il preventivo assenso da parte di quest’ultima;
j) informare il competente ufficio dell’ASL sulle condizioni psico-fisiche degli assistiti qualora
si rinvenga la necessità della nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno;
k) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia da loro delegate e assicurare
la costante informazione sulla condizione degli assistiti e sulla assistenza praticata nel
rispetto delle norme in materia di tutela della privacy;
l) assicurare l’accesso all’unità d’offerta dei ministri di culto, dei volontari e delle altre
persone la cui presenza sia richiesta dagli utenti, nel rispetto dei protocolli vigenti
nell’unità d’offerta;
m) informare l’assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal
momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l’intervento del difensore
civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni
nonché per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all’Ufficio di
Relazioni con il Pubblico e all’Ufficio di Pubblica Tutela dell’ASL competente;
n) partecipare a iniziative promosse dall’ASL o previste nei piani di zona, rivolte ad attuare
l’integrazione tra la programmazione della rete di offerta sociale e la rete di offerta
sociosanitaria e tese al miglioramento della qualità del servizio;
o) dotarsi di un codice etico secondo quanto indicato nei provvedimenti regionali e di darne
atto nella carta dei servizi. La violazione del codice etico contestata per iscritto e in
assenza di giustificazioni ritenute valide, a insindacabile e motivato giudizio dell’ASL,
costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’articolo 1456
del codice civile;
p) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure
preliminari alla presa in carico dell’utente;
q) collocare gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del FSR su posti accreditati e messi
a contratto.
ARTICOLO 5. Sistema tariffario e pagamenti
1.
2.
3.
4.
L’ASL è tenuta ad erogare all’ente gestore, nel rispetto delle disposizione regionali vigenti,
le tariffe previste dalla Regione Lombardia, nei termini fissati dai successivi articoli 6 e 7.
L’ASL anticipa mensilmente acconti pari all’85% di un dodicesimo del fatturato dell’anno
precedente oppure, in caso di unità d’offerta nuova, del fatturato teorico comunque
coerente con il piano di inserimento degli ospiti e garantisce inoltre l’erogazione del saldo
trimestrale spettante, entro i successivi 60 giorni dall’avvenuto ricevimento della fattura.
L’avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei
controlli effettuati nei confronti della unità d’offerta, risultassero non dovute o dovute solo
in parte.
L’ente gestore si impegna ad emettere mensilmente fatture, o altra documentazione
contabile idonea, al fine del pagamento degli acconti e a emettere, entro il mese
successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, recanti le
classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la
modulistica regionale.
Rep. n. 604/14 – CL.: 2.7.07
5.
6.
7.
8.
Allegato “Q”
Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo
di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dall’ASL al termine di accertamenti condotti
sulla unità d’offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ASL di sospendere l’erogazione
parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in
corso controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti
per l’esercizio e per l’accreditamento, delle clausole del presente contratto.
Per i servizi residenziali e semi-residenziali dovrà essere pagata solo la giornata di
accettazione e non quella di dimissione. Analogamente, per i periodi di assenza, dovrà
essere pagata solo la giornata di rientro e non quella di uscita. Non sarà quindi remunerata
la giornata di dimissione, neanche in caso di decesso in struttura. Si prevede il
riconoscimento a carico del FSR della giornata di decesso o di dimissione per altra causa,
intervenuti nello stesso giorno di ammissione al servizio.
Le assenze temporanee di tutti gli ospiti, dovute a rientri in famiglia per festività, vacanze,
malattie e ricoveri ospedalieri, possono essere esposte come giornate di presenza entro il
limite massimo di dieci giorni consecutivi, per un massimo di venti giorni annui per ospite,
a condizione che venga garantito all’ospite il mantenimento dello stesso posto, che non
deve essere occupato da altro utente durante il periodo di assenza.
Possono essere retribuite prestazioni erogate con la modalità del soggiorno climatico,
indipendentemente dal periodo nel quale viene svolto, a condizione che:
- il soggiorno sia organizzato direttamente dal gestore e sia previsto nel P.A.I. della
persona assistita;
- sia garantito anche presso la destinazione climatica lo standard di personale previsto
dall’accreditamento;
- non venga superato il budget annuale.
ARTICOLO 6. Budget
Le presenti disposizioni si applicano relativamente all’erogazione di prestazioni di assistenza
semi residenziale sociosanitaria integrata a beneficio delle persone disabili per tutti i cittadini
residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei residenti nella ASL
di ubicazione della unità d’offerta.
Per quanto riguarda le prestazioni erogate nei confronti di pazienti provenienti da altre Regioni,
queste verranno remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in Lombardia. Le
prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre Regioni non sono definite nel loro valore, in
quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative regioni e ASL di residenza che
provvedono a regolamentare l’accesso ai servizi nonché al pagamento della tariffa a carico del
FSR. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi
criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti
lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ASL sui propri erogatori riguardano anche
l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione
Lombardia.
Alla unità d’offerta è destinato, per l’anno 2014, il budget di risorse indicato nell’allegato “1”,
parte integrante del presente contratto.
L’eventuale modifica del budget di risorse, indicato nell’allegato “1”, sarà concordata per
iscritto, non oltre il 30 novembre dell’anno in corso, tra l’ASL e l’ente gestore, compatibilmente
con il budget di ASL e sentita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato.
Al raggiungimento della soglia di budget indicata nell’allegato “1”, in assenza di previo accordo,
non sarà riconosciuta la remunerazione delle prestazioni erogate a carico del bilancio della
Regione Lombardia, fatte salve le prestazioni che saranno remunerate extra-budget in
relazione a quanto previsto dai provvedimenti regionali di cui al successivo articolo 7.
Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato sarà valutato applicando ai
volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2014 le tariffe definite con deliberazione della
Giunta Regionale.
In nessun caso l’esaurimento del budget può motivare l’incremento delle rette a carico
dell’utenza.
ARTICOLO 7. Prestazioni extra budget
Rep. n. 604/14 – CL.: 2.7.07
Allegato “Q”
(da compilare per le unità d’offerta che accolgono anche utenza non tipica)
Con riguardo all’utenza non tipica (stati vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex ospedali
psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici di cui alla DGR 5000/2007) sarà
remunerata extra-budget la differenza tra la tariffa di tale utenza e quella relativa all’utenza
tipica dell’unità d’offerta di cui al presente contratto con maggiore livello di fragilità.
Per ogni presa in carico di utenza non tipica, il gestore dovrà preventivamente informare i
competenti uffici dell’ASL.
ARTICOLO 8. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni
Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni
economiche. Non si procederà pertanto alla remunerazione di quelle prestazioni il cui debito
informativo analitico non è stato correttamente assolto.
L’ente gestore si impegna ad adempiere al debito informativo nei confronti dell’ASL e della
Regione Lombardia, che costituisce condizione per l’accesso alle risorse regionali, nei termini e
secondo le modalità stabiliti dalla Regione e dall’ASL.
L’ASL, nell’ambito dell’attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle
prestazioni e l’aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella
documentazione relativa ai fascicoli sociale e sanitario, in conformità alle disposizioni vigenti.
I controlli previsti dal presente articolo sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con la
persona incaricata dall’ente gestore, con l’eventuale assistenza dei membri dell’equipe
sociosanitaria responsabile della tenuta della documentazione.
ARTICOLO 9. Sistema aziendale per il miglioramento della qualità
Le parti identificano il miglioramento della qualità, quale obiettivo primario, da perseguire
secondo criteri di piena collaborazione. L’ente gestore si impegna a sviluppare un sistema
aziendale di miglioramento della qualità, ivi compreso quello relativo alla gestione integrata del
rischio (risk managment), in coerenza con la normativa vigente, secondo le direttive definite
dalla Regione Lombardia ed in relazione alla programmazione territoriale. Tale miglioramento
deve essere finalizzato ad una progressiva personalizzazione dell’assistenza e sviluppo dei
livelli di corresponsabilità nel controllo dell’appropriatezza delle prestazioni erogate.
ARTICOLO 10. Eventi modificativi dell’ente gestore
L’ente gestore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio,
accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto, ed in
particolare che:
a) l’accreditamento, alla pari dell’abilitazione all’esercizio, non è cedibile a terzi, in mancanza
di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento;
b) i requisiti per l’abilitazione all’esercizio e per l’accreditamento sono condizioni indispensabili
affinché il presente contratto produca effetti tra le parti;
c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo – strutturale, gestionale, tecnologico ed
organizzativo – previamente accertato dall’ASL, determina la revoca del provvedimento di
accreditamento, previa diffida da parte dell’ASL ad adempiere entro un congruo termine.
La revoca è disposta con Decreto del Direttore Generale della Direzione Famiglia,
Solidarietà Sociale e Volontariato e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Nel
corso del procedimento per la revoca dell’accreditamento, il contratto è sospeso;
d) con la sola eccezione della modificazione della persona del legale rappresentante o
dell’amministratore dell’ente gestore e della trasformazione di una società, ogni evento che
dovesse comportare lo scioglimento, la fusione o il cambio dell’ente gestore comporta la
necessità di una voltura dell’accreditamento. In particolare:
- le parti dovranno procedere a richiedere alla Regione il parere preventivo alla voltura e
successivamente a richiedere un nuovo accreditamento, secondo quanto previsto dal
Cap. 3, punto 3.2) dell’Allegato A della DGR 3540/2012;
Rep. n. 604/14 – CL.: 2.7.07
Allegato “Q”
a seguito di voltura dell’accreditamento, l’ASL provvede alla modifica del presente
contratto con l’iscrizione del nuovo soggetto gestore dalla data di adozione del Decreto
di voltura dell’accreditamento o da altra data specificata nel Decreto stesso;
e) la cessione di crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alla disciplina vigente in
materia di contratti pubblici.
La stipula dei contratti e degli atti sopra indicati in assenza di voltura costituisce grave
inadempimento che comporta a carico dell’ente gestore il pagamento di una penale di importo
pari a quanto stabilito dalla Legge regionale 24 febbraio 2012 n. 2 per la mancata
presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, salvo il risarcimento del maggior
danno, con diritto dell’ASL di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con le
somme eventualmente dovute all’ente gestore in virtù del contratto.
In presenza dell’inadempimento sopra indicato, il presente contratto può essere risolto di
diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile e può essere disposta la
revoca dell’accreditamento.
Nel caso in cui la voltura venga negata, l’ente gestore non può perfezionare gli atti sopra
indicati e l’eventuale stipula degli stessi costituirà grave inadempimento del presente contratto,
con applicazione delle conseguenze previste ai precedenti commi 2 e 3.
Nel caso in cui, decorsi i 30 giorni dalla richiesta alla Regione di parere preventivo alla voltura,
non sia stata concessa ma neanche negata, salvi i casi in cui il termine sia stato interrotto dalla
richiesta di chiarimenti o di integrazioni della documentazione prodotta, l’ente gestore può
perfezionare l’attività negoziale con il soggetto gestore subentrante, senza che la stipula degli
stessi costituisca inadempimento al presente contratto. Tuttavia tali atti restano inefficaci ai fini
del rapporto con la ASL fino a quando non venga accreditato il nuovo soggetto gestore.
Il presente contratto resta efficace sino al giorno in cui l’accreditamento viene volturato a
favore del soggetto subentrante e l’ASL ha provveduto alla modifica del presente contratto.
L’ente gestore uscente si obbliga a proseguire la gestione dell’unità di offerta agli stessi patti e
condizioni previsti nel provvedimento di accreditamento e nel presente contratto fino a quando
l’accreditamento non sia volturato a favore del nuovo gestore e l’ASL non abbia sottoscritto con
lo stesso le modifiche al presente contratto.
-
ARTICOLO 11. Strutture realizzate con finanziamenti pubblici
(Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi
di unità d’offerta di proprietà dell’ente gestore accreditato: L’ente gestore si impegna, sino alla
scadenza del presente contratto e comunque entro i termini fissati dal finanziamento, a non
alienare a terzi la proprietà e i diritti reali sull’immobile relativo all’unità d’offerta accreditata e
che ha costituito oggetto di finanziamento pubblico. L’ente gestore si impegna, inoltre, a non
modificare la destinazione d’uso del medesimo bene finanziato. Le parti convengono che
l’alienazione della proprietà o di diritti reali sul bene finanziato o la modifica della destinazione
d’uso del bene medesimo comportano la risoluzione di diritto del contratto di accreditamento,
ai sensi dell’articolo 1456 c.c., salvo eventuali eccezioni previste dalla normativa regionale.)
ARTICOLO 12. Controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del
presente contratto è competente il Foro di Brescia.
ARTICOLO 13. Durata
Il presente contratto ha validità dal 1 Aprile 2014 sino al 31 Dicembre 2014. Novanta giorni
prima della scadenza, ricorrendone i presupposti, in relazione alla permanenza dei requisiti ed
agli obiettivi della programmazione sociosanitaria regionale e locale, le parti si impegnano a
negoziare i contenuti del nuovo contratto.
Rep. n. 604/14 – CL.: 2.7.07
Allegato “Q”
In caso di cessazione dell’attività, corre l’obbligo per il gestore di darne preventiva
comunicazione all’ASL con preavviso di almeno novanta giorni, garantendo comunque la
continuità delle prestazioni per tale periodo.
ARTICOLO 14. Clausola penale
Le parti convengono che, in caso di inadempimento da parte del gestore delle obbligazioni di
cui all’articolo 4 del presente contratto, che non costituisca causa di risoluzione, previa diffida
ad adempiere entro un congruo termine, la parte inadempiente è tenuta a pagare all’ASL a
titolo di penale la somma di euro tremila.
ARTICOLO 15. Allegati
Il contratto è redatto duplice originale. L’ASL ne trasmette copia digitalizzata alla Direzione
Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia.
L’allegato relativo al budget (provvisorio o annuale) costituisce parte integrante del presente
contratto.
ARTICOLO 16. Recepimento di disposizioni regionali e accordi applicativi
Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato
per effetto di sopravvenute disposizioni regionali il cui contenuto comunque deve essere
formalmente reso noto dall’ASL all’ente gestore, con indicazione dei termini relativi alle diverse
obbligazioni.
In tutti i casi in cui si rinvenga la necessità di apportare modifiche o integrazioni al presente
contatto, per mezzo di clausole integrative, queste dovranno preventivamente essere
sottoposte all’autorizzazione della Regione.
ARTICOLO 17. Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla
disciplina normativa di settore.
Letto, confermato e sottoscritto.
Brescia, 31 marzo 2014
PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
A.S.L. di Brescia
Collaboriamo Società Coop. Sociale Onlus
f.to Dott.ssa Anna Calvi
f.to Sig. Paolo Bonometti
Rep. N. 605/14 – CL.: 2.7.07
Allegato “R”
CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA E LA FO.B.A.P (FONDAZIONE BRESCIANA
ASSISTENZA PSICODISABILI) ONLUS ENTE GESTORE DELLA COMUNITA’ SOCIO
SANITARIA PER DISABILI (C.S.S.) “COMUNITA’ TROBIOLO”
Tra
l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia con sede legale nel comune di Brescia in Viale Duca
degli Abruzzi n. 15 codice fiscale e partita iva 03436310175, nella persona del Direttore
Sociale, Dott.ssa Anna Calvi, nata a omissis il omissis codice fiscale omissis, domiciliata per la
carica presso la sede dell’ASL, delegata dal Direttore Generale, legale rappresentante protempore, Dr. Carmelo Scarcella, con nota prot. n. 0041405 del 25.03.2014;
e
l’ente gestore Fo.B.A.P. (Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili) Onlus, con sede legale
nel comune di Brescia in Via Michelangelo n. 405, codice fiscale 98012300178, partita IVA
03475770172, nella persona della Sig.ra Maria Villa Allegri nata a omissis il omissis residente
nel omissis codice fiscale omissis, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, per l’unità
d’offerta sociosanitaria CSS denominata “Comunità Trobiolo”, con sede nel comune di Roè
Volciano (BS) in Via Odorici n. 9, codice di struttura n. 046030;
premesso che:
-
-
-
-
l’ASL di Brescia, di seguito denominata ASL, intende avvalersi della Fo.B.A.P. (Fondazione
Bresciana Assistenza Psicodisabili) Onlus, di seguito denominato ente gestore, che gestisce
l’unità d’offerta sociosanitaria CSS denominata “Comunità Trobiolo” ubicata nel comune di
Roé Volciano (BS) in Via Odorici n. 9, per l’erogazione di prestazioni di assistenza semi
residenziale socio sanitaria integrata a favore di persone disabili gravi;
l’ente gestore è abilitato all’esercizio della unità d’offerta in base all’autorizzazione al
funzionamento con validità definitiva a seguito della CPE del 17.12.2010 verificata con
esito positivo della Commissione di Vigilanza dell’A.S.L. il 22.12.2010 con verbale di visita
ispettiva n. 46/CAR/10, nel rispetto delle disposizioni regionali e della vigente normativa,
relativamente a n. 10 posti;
con Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/3231 del 04.04.2012 è stato riconosciuto
l’accreditamento per n. 10 posti, e che pertanto l’unità d’offerta risulta iscritta nel registro
regionale istituito presso la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato
della Regione Lombardia;
l’ente gestore, pertanto, intende mettere a disposizione dell’ASL n. 10 posti autorizzati e
accreditati che verranno remunerati nei limiti e nei termini fissati dal presente contratto;
l’ente gestore ha comunicato che la retta giornaliera unica praticata agli ospiti dell’unità
d’offerta, alla data di stipulazione del presente atto, è la seguente: € 85,00 (esente IVA)
decurtata di € 7,00 per le giornate di assenza e si impegna a comunicare alla ASL tutte le
variazioni della retta. Per i periodi di chiusura dell’attività stabiliti dal gestore, non
potranno essere richiesti pagamenti all’utenza;
tutto ciò premesso, si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1. Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ARTICOLO 2. Oggetto
Rep. N. 605/14 – CL.: 2.7.07
Allegato “R”
Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall’erogazione di
prestazioni socio sanitarie da parte dell’ente gestore, in relazione all’esercizio dell’unità
d’offerta CSS denominata “Comunità Trobiolo”, con oneri a carico dell’ASL, nei limiti stabiliti
dalla Regione Lombardia e fatta salva la partecipazione ai costi da parte dell’utente, ai sensi
della vigente normativa;
L’ASL si avvale pertanto dell’ente gestore per l’assistenza semi residenziale sociosanitaria
integrata a favore di utenti disabili gravi.
L’ente gestore garantisce le prestazioni di assistenza utilizzando le strutture, le attrezzature, i
servizi, il personale secondo i criteri e gli standard definiti dalla Regione Lombardia.
ARTICOLO 3. Mantenimento dei requisiti, vigilanza e controlli di appropriatezza
L’ente gestore si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni o servizi certificando il
numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato nella unità d’offerta
ed ogni altro requisito di accreditamento.
L’ente gestore si impegna a comunicare tempestivamente all’ASL ogni eventuale variazione che
dovesse intervenire, così rilevante da incidere sul possesso dei requisiti o sull’organizzazione, e
autocertifica annualmente il mantenimento degli standard di personale, nonché il
mantenimento di tutti gli altri requisiti di esercizio e di accreditamento della unità d’offerta,
mediante l’assolvimento del debito informativo previsto dalla normativa regionale.
L’ASL, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, può accedere, senza preavviso, a tutti i locali
della unità d’offerta ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro
familiari; può accedere alla documentazione relativa al rapporto di accreditamento o,
comunque, rilevante ai fini dell’esercizio dell’unità d’offerta, per verificare quanto dichiarato
dall’ente gestore. Al termine di ogni sopralluogo, l’ASL redige il verbale, almeno in duplice
copia, in contraddittorio con il gestore o persona incaricata dall’ente gestore, nel quale sono
indicati i motivi del sopralluogo, i requisiti valutati, la documentazione acquisita dall’ASL ed è
rappresentato sinteticamente quanto emerso dalla visita ispettiva. Tale verbale è
congiuntamente sottoscritto dall’ASL e dal legale rappresentante dell’ ente gestore o da un suo
incaricato, che potranno richiedere l’inserimento nel verbale di eventuali dichiarazioni. Al
termine del sopralluogo una copia del verbale dovrà essere rilasciata alla persona presente
incaricata dall’ente gestore. Il verbale non può essere modificato né integrato successivamente
alla sua sottoscrizione. Eventuali atti conseguenti, a carattere prescrittivo o sanzionatorio,
dovranno essere adottati con provvedimenti distinti dal verbale.
Le parti danno atto che l’esito dell’accertamento determina l’adozione dei provvedimenti
previsti dalle linee guida regionali in materia di vigilanza e controllo sulle unità d’offerta
sociosanitarie, con gli eventuali conseguenti effetti nei confronti del presente contratto.
ARTICOLO 4. Obblighi di carattere generale
L’ente gestore si impegna a:
a) rispettare tutti gli adempimenti previsti come requisiti per l’esercizio e l’accreditamento
delle unità d’offerta socio sanitarie indicati e richiamati nelle DD.G.R. n. 18333 del
23.07.04, n. 3540 del 30.05.2012, n. 1185 del 20.12.2013 e nella nota regionale prot. n.
G1.2014.0001187 del 28.01.2014;
b) concorrere al rispetto ed all’attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti
previsti nella LR 3/2008 a carico degli enti gestori;
c) rispettare i criteri di accesso prioritario alle prestazioni definiti a livello locale, in attesa
delle disposizioni applicative di cui all’articolo 6, comma 3, della LR 3/2008 stabilite dalla
Regione;
d) verificare che all’atto dell’accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le
condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d’offerta gestito;
e) assicurare che la presa in carico delle persone assistite avvenga secondo criteri di
appropriatezza e favorendo la continuità assistenziale, segnalando eventuali situazioni
complesse all’ASL ed al Comune;
Rep. N. 605/14 – CL.: 2.7.07
Allegato “R”
f)
informare le persone e le famiglie sulle prestazioni offerte, sulle condizioni per accedervi,
sulla possibilità di accedere ad altre unità d’offerta accreditate in ragione dei bisogni
personali di assistenza espressi e nei limiti delle informazioni ricavabili dal sistema
informativo regionale, sulle modalità per esprimere il consenso informato, sulle rette
praticate e sulle modalità per accedere a forme di integrazione economica o ad altri
benefici;
g) prendere in carico gli assistiti in maniera personalizzata e continuativa e coinvolgerli nella
formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla
Regione o dall’ASL;
h) fornire agli assistiti una valutazione globale, scritta, del proprio stato di bisogno;
i) informare il comune di residenza degli assistiti dell’accesso all’unità d’offerta o, nei casi in
cui l’accesso sia disposto d’urgenza, dell’accettazione del ricovero. In caso di presa in
carico di cittadini non lombardi, con oneri a carico del FSR della Regione di origine, dovrà
essere richiesto il preventivo assenso da parte di quest’ultima;
j) informare il competente ufficio dell’ASL sulle condizioni psico-fisiche degli assistiti qualora
si rinvenga la necessità della nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno;
k) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia da loro delegate e assicurare
la costante informazione sulla condizione degli assistiti e sulla assistenza praticata nel
rispetto delle norme in materia di tutela della privacy;
l) assicurare l’accesso all’unità d’offerta dei ministri di culto, dei volontari e delle altre
persone la cui presenza sia richiesta dagli utenti, nel rispetto dei protocolli vigenti
nell’unità d’offerta;
m) informare l’assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal
momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l’intervento del difensore
civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni
nonché per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all’Ufficio di
Relazioni con il Pubblico e all’Ufficio di Pubblica Tutela dell’ASL competente;
n) partecipare a iniziative promosse dall’ASL o previste nei piani di zona, rivolte ad attuare
l’integrazione tra la programmazione della rete di offerta sociale e la rete di offerta
sociosanitaria e tese al miglioramento della qualità del servizio;
o) dotarsi di un codice etico secondo quanto indicato nei provvedimenti regionali e di darne
atto nella carta dei servizi. La violazione del codice etico contestata per iscritto e in
assenza di giustificazioni ritenute valide, a insindacabile e motivato giudizio dell’ASL,
costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’articolo 1456
del codice civile;
p) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure
preliminari alla presa in carico dell’utente;
q) collocare gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del FSR su posti accreditati e messi
a contratto.
ARTICOLO 5. Sistema tariffario e pagamenti
1.
2.
3.
4.
L’ASL è tenuta ad erogare all’ente gestore, nel rispetto delle disposizione regionali vigenti,
le tariffe previste dalla Regione Lombardia, nei termini fissati dai successivi articoli 6 e 7.
L’ASL anticipa mensilmente acconti pari all’85% di un dodicesimo del fatturato dell’anno
precedente oppure, in caso di unità d’offerta nuova, del fatturato teorico comunque
coerente con il piano di inserimento degli ospiti e garantisce inoltre l’erogazione del saldo
trimestrale spettante, entro i successivi 60 giorni dall’avvenuto ricevimento della fattura.
L’avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei
controlli effettuati nei confronti della unità d’offerta, risultassero non dovute o dovute solo
in parte.
L’ente gestore si impegna ad emettere mensilmente fatture, o altra documentazione
contabile idonea, al fine del pagamento degli acconti e a emettere, entro il mese
successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, recanti le
classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la
modulistica regionale.
Rep. N. 605/14 – CL.: 2.7.07
5.
6.
7.
8.
Allegato “R”
Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo
di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dall’ASL al termine di accertamenti condotti
sulla unità d’offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ASL di sospendere l’erogazione
parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in
corso controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti
per l’esercizio e per l’accreditamento, delle clausole del presente contratto.
Per i servizi residenziali e semi-residenziali dovrà essere pagata solo la giornata di
accettazione e non quella di dimissione. Analogamente, per i periodi di assenza, dovrà
essere pagata solo la giornata di rientro e non quella di uscita. Non sarà quindi remunerata
la giornata di dimissione, neanche in caso di decesso in struttura. Si prevede il
riconoscimento a carico del FSR della giornata di decesso o di dimissione per altra causa,
intervenuti nello stesso giorno di ammissione al servizio.
Le assenze temporanee di tutti gli ospiti, dovute a rientri in famiglia per festività, vacanze,
malattie e ricoveri ospedalieri, possono essere esposte come giornate di presenza entro il
limite massimo di dieci giorni consecutivi, per un massimo di venti giorni annui per ospite,
a condizione che venga garantito all’ospite il mantenimento dello stesso posto, che non
deve essere occupato da altro utente durante il periodo di assenza.
Possono essere retribuite prestazioni erogate con la modalità del soggiorno climatico,
indipendentemente dal periodo nel quale viene svolto, a condizione che:
- il soggiorno sia organizzato direttamente dal gestore e sia previsto nel P.A.I. della
persona assistita;
- sia garantito anche presso la destinazione climatica lo standard di personale previsto
dall’accreditamento;
- non venga superato il budget annuale.
ARTICOLO 6. Budget
Le presenti disposizioni si applicano relativamente all’erogazione di prestazioni di assistenza
semi residenziale sociosanitaria integrata a beneficio delle persone disabili per tutti i cittadini
residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei residenti nella ASL
di ubicazione della unità d’offerta.
Per quanto riguarda le prestazioni erogate nei confronti di pazienti provenienti da altre Regioni,
queste verranno remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in Lombardia. Le
prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre Regioni non sono definite nel loro valore, in
quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative regioni e ASL di residenza che
provvedono a regolamentare l’accesso ai servizi nonché al pagamento della tariffa a carico del
FSR. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi
criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti
lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ASL sui propri erogatori riguardano anche
l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione
Lombardia.
Alla unità d’offerta è destinato, per l’anno 2014, il budget di risorse indicato nell’allegato “1”,
parte integrante del presente contratto.
L’eventuale modifica del budget di risorse, indicato nell’allegato “1”, sarà concordata per
iscritto, non oltre il 30 novembre dell’anno in corso, tra l’ASL e l’ente gestore, compatibilmente
con il budget di ASL e sentita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato.
Al raggiungimento della soglia di budget indicata nell’allegato “1”, in assenza di previo accordo,
non sarà riconosciuta la remunerazione delle prestazioni erogate a carico del bilancio della
Regione Lombardia, fatte salve le prestazioni che saranno remunerate extra-budget in
relazione a quanto previsto dai provvedimenti regionali di cui al successivo articolo 7.
Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato sarà valutato applicando ai
volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2014 le tariffe definite con deliberazione della
Giunta Regionale.
In nessun caso l’esaurimento del budget può motivare l’incremento delle rette a carico
dell’utenza.
ARTICOLO 7. Prestazioni extra budget
Rep. N. 605/14 – CL.: 2.7.07
Allegato “R”
(da compilare per le unità d’offerta che accolgono anche utenza non tipica)
Con riguardo all’utenza non tipica (stati vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex ospedali
psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici di cui alla DGR 5000/2007) sarà
remunerata extra-budget la differenza tra la tariffa di tale utenza e quella relativa all’utenza
tipica dell’unità d’offerta di cui al presente contratto con maggiore livello di fragilità.
Per ogni presa in carico di utenza non tipica, il gestore dovrà preventivamente informare i
competenti uffici dell’ASL.
ARTICOLO 8. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni
Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni
economiche. Non si procederà pertanto alla remunerazione di quelle prestazioni il cui debito
informativo analitico non è stato correttamente assolto.
L’ente gestore si impegna ad adempiere al debito informativo nei confronti dell’ASL e della
Regione Lombardia, che costituisce condizione per l’accesso alle risorse regionali, nei termini e
secondo le modalità stabiliti dalla Regione e dall’ASL.
L’ASL, nell’ambito dell’attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle
prestazioni e l’aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella
documentazione relativa ai fascicoli sociale e sanitario, in conformità alle disposizioni vigenti.
I controlli previsti dal presente articolo sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con la
persona incaricata dall’ente gestore, con l’eventuale assistenza dei membri dell’equipe
sociosanitaria responsabile della tenuta della documentazione.
ARTICOLO 9. Sistema aziendale per il miglioramento della qualità
Le parti identificano il miglioramento della qualità, quale obiettivo primario, da perseguire
secondo criteri di piena collaborazione. L’ente gestore si impegna a sviluppare un sistema
aziendale di miglioramento della qualità, ivi compreso quello relativo alla gestione integrata del
rischio (risk managment), in coerenza con la normativa vigente, secondo le direttive definite
dalla Regione Lombardia ed in relazione alla programmazione territoriale. Tale miglioramento
deve essere finalizzato ad una progressiva personalizzazione dell’assistenza e sviluppo dei
livelli di corresponsabilità nel controllo dell’appropriatezza delle prestazioni erogate.
ARTICOLO 10. Eventi modificativi dell’ente gestore
L’ente gestore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio,
accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto, ed in
particolare che:
a) l’accreditamento, alla pari dell’abilitazione all’esercizio, non è cedibile a terzi, in mancanza
di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento;
b) i requisiti per l’abilitazione all’esercizio e per l’accreditamento sono condizioni indispensabili
affinché il presente contratto produca effetti tra le parti;
c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo – strutturale, gestionale, tecnologico ed
organizzativo – previamente accertato dall’ASL, determina la revoca del provvedimento di
accreditamento, previa diffida da parte dell’ASL ad adempiere entro un congruo termine.
La revoca è disposta con Decreto del Direttore Generale della Direzione Famiglia,
Solidarietà Sociale e Volontariato e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Nel
corso del procedimento per la revoca dell’accreditamento, il contratto è sospeso;
d) con la sola eccezione della modificazione della persona del legale rappresentante o
dell’amministratore dell’ente gestore e della trasformazione di una società, ogni evento che
dovesse comportare lo scioglimento, la fusione o il cambio dell’ente gestore comporta la
necessità di una voltura dell’accreditamento. In particolare:
- le parti dovranno procedere a richiedere alla Regione il parere preventivo alla voltura e
successivamente a richiedere un nuovo accreditamento, secondo quanto previsto dal
Cap. 3, punto 3.2) dell’Allegato A della DGR 3540/2012;
Rep. N. 605/14 – CL.: 2.7.07
Allegato “R”
a seguito di voltura dell’accreditamento, l’ASL provvede alla modifica del presente
contratto con l’iscrizione del nuovo soggetto gestore dalla data di adozione del Decreto
di voltura dell’accreditamento o da altra data specificata nel Decreto stesso;
e) la cessione di crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alla disciplina vigente in
materia di contratti pubblici.
La stipula dei contratti e degli atti sopra indicati in assenza di voltura costituisce grave
inadempimento che comporta a carico dell’ente gestore il pagamento di una penale di importo
pari a quanto stabilito dalla Legge regionale 24 febbraio 2012 n. 2 per la mancata
presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, salvo il risarcimento del maggior
danno, con diritto dell’ASL di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con le
somme eventualmente dovute all’ente gestore in virtù del contratto.
In presenza dell’inadempimento sopra indicato, il presente contratto può essere risolto di
diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile e può essere disposta la
revoca dell’accreditamento.
Nel caso in cui la voltura venga negata, l’ente gestore non può perfezionare gli atti sopra
indicati e l’eventuale stipula degli stessi costituirà grave inadempimento del presente contratto,
con applicazione delle conseguenze previste ai precedenti commi 2 e 3.
Nel caso in cui, decorsi i 30 giorni dalla richiesta alla Regione di parere preventivo alla voltura,
non sia stata concessa ma neanche negata, salvi i casi in cui il termine sia stato interrotto dalla
richiesta di chiarimenti o di integrazioni della documentazione prodotta, l’ente gestore può
perfezionare l’attività negoziale con il soggetto gestore subentrante, senza che la stipula degli
stessi costituisca inadempimento al presente contratto. Tuttavia tali atti restano inefficaci ai fini
del rapporto con la ASL fino a quando non venga accreditato il nuovo soggetto gestore.
Il presente contratto resta efficace sino al giorno in cui l’accreditamento viene volturato a
favore del soggetto subentrante e l’ASL ha provveduto alla modifica del presente contratto.
L’ente gestore uscente si obbliga a proseguire la gestione dell’unità di offerta agli stessi patti e
condizioni previsti nel provvedimento di accreditamento e nel presente contratto fino a quando
l’accreditamento non sia volturato a favore del nuovo gestore e l’ASL non abbia sottoscritto con
lo stesso le modifiche al presente contratto.
-
ARTICOLO 11. Strutture realizzate con finanziamenti pubblici
(Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi
di unità d’offerta di proprietà dell’ente gestore accreditato: L’ente gestore si impegna, sino alla
scadenza del presente contratto e comunque entro i termini fissati dal finanziamento, a non
alienare a terzi la proprietà e i diritti reali sull’immobile relativo all’unità d’offerta accreditata e
che ha costituito oggetto di finanziamento pubblico. L’ente gestore si impegna, inoltre, a non
modificare la destinazione d’uso del medesimo bene finanziato. Le parti convengono che
l’alienazione della proprietà o di diritti reali sul bene finanziato o la modifica della destinazione
d’uso del bene medesimo comportano la risoluzione di diritto del contratto di accreditamento,
ai sensi dell’articolo 1456 c.c., salvo eventuali eccezioni previste dalla normativa regionale.)
ARTICOLO 12. Controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del
presente contratto è competente il Foro di Brescia.
ARTICOLO 13. Durata
Il presente contratto ha validità dal 1 Aprile 2014 sino al 31 Dicembre 2014. Novanta giorni
prima della scadenza, ricorrendone i presupposti, in relazione alla permanenza dei requisiti ed
agli obiettivi della programmazione sociosanitaria regionale e locale, le parti si impegnano a
negoziare i contenuti del nuovo contratto.
Rep. N. 605/14 – CL.: 2.7.07
Allegato “R”
In caso di cessazione dell’attività, corre l’obbligo per il gestore di darne preventiva
comunicazione all’ASL con preavviso di almeno novanta giorni, garantendo comunque la
continuità delle prestazioni per tale periodo.
ARTICOLO 14. Clausola penale
Le parti convengono che, in caso di inadempimento da parte del gestore delle obbligazioni di
cui all’articolo 4 del presente contratto, che non costituisca causa di risoluzione, previa diffida
ad adempiere entro un congruo termine, la parte inadempiente è tenuta a pagare all’ASL a
titolo di penale la somma di euro tremila.
ARTICOLO 15. Allegati
Il contratto è redatto duplice originale. L’ASL ne trasmette copia digitalizzata alla Direzione
Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia.
L’allegato relativo al budget (provvisorio o annuale) costituisce parte integrante del presente
contratto.
ARTICOLO 16. Recepimento di disposizioni regionali e accordi applicativi
Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato
per effetto di sopravvenute disposizioni regionali il cui contenuto comunque deve essere
formalmente reso noto dall’ASL all’ente gestore, con indicazione dei termini relativi alle diverse
obbligazioni.
In tutti i casi in cui si rinvenga la necessità di apportare modifiche o integrazioni al presente
contatto, per mezzo di clausole integrative, queste dovranno preventivamente essere
sottoposte all’autorizzazione della Regione.
ARTICOLO 17. Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla
disciplina normativa di settore.
Letto, confermato e sottoscritto.
Brescia, 31 marzo 2014
PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
A.S.L. di Brescia
FO.B.A.P. (Fondazione Bresciana Assistenza
Psicodisabili) onlus
f.to Sig.ra Maria Villa Allegri
f.to Dott.ssa Anna Calvi
Rep. N. 606/14 – CL.: 2.7.07
Allegato “S”
CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA E LA CO.GE.S.S. SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS ENTE GESTORE DELLA COMUNITA’ SOCIO SANITARIA PER DISABILI
(C.S.S.) “CSS DI IDRO”
Tra
l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia con sede legale nel comune di Brescia in Viale Duca
degli Abruzzi n. 15 codice fiscale e partita iva 03436310175, nella persona del Direttore
Sociale, Dott.ssa Anna Calvi, nata a omissis il omissis codice fiscale omissis, domiciliata per la
carica presso la sede dell’ASL, delegata dal Direttore Generale, legale rappresentante protempore, Dr. Carmelo Scarcella, con nota prot. n. 0041405 del 25.03.2014;
e
l’ente gestore Co.Ge.S.S. Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale nel comune di
Barghe (BS) in Via Stoppini n. 26, codice fiscale 02817830173, partita IVA 01684660986, nella
persona del Sig. Luca Perna nato a omissis il omissis residente nel omissis, codice fiscale
omissis, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, per l’unità d’offerta sociosanitaria
CSS denominata “CSS di Idro”, con sede nel comune di Idro (BS) in Via San Michele n. 60,
codice di struttura n. 046029;
premesso che:
-
-
-
-
l’ASL di Brescia, di seguito denominata ASL, intende avvalersi della Co.Ge.S.S. Società
Cooperativa Sociale Onlus, di seguito denominato ente gestore, che gestisce l’unità
d’offerta sociosanitaria CSS denominata “CSS di Idro” ubicata nel comune di Idro (BS) in
Via San Michele n. 60, per l’erogazione di prestazioni di assistenza semi residenziale socio
sanitaria integrata a favore di persone disabili gravi;
l’ente gestore è abilitato all’esercizio della unità d’offerta in base all’autorizzazione al
funzionamento con validità definitiva a seguito di CPE del 09.09.2010 verificata con esito
positivo della Commissione di Vigilanza dell’ASL il 16.09.2010 con verbale di visita
ispettiva n. 40/CAR/10, nel rispetto delle disposizioni regionali e della vigente normativa,
relativamente a n. 10 posti;
con Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/2116 del 04.08.2011 è stato riconosciuto
l’accreditamento per n. 10 posti letto, e che pertanto l’unità d’offerta risulta iscritta nel
registro regionale istituito presso la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e
Volontariato della Regione Lombardia;
l’ente gestore, pertanto, intende mettere a disposizione dell’ASL n. 10 posti autorizzati e
accreditati che verranno remunerati nei limiti e nei termini fissati dal presente contratto;
l’ente gestore ha comunicato che la retta giornaliera unica praticata agli ospiti dell’unità
d’offerta, alla data di stipulazione del presente atto, è la seguente: retta minima € 65,18
(IVA compresa) e retta massima € 86,17 (IVA compresa) e si impegna a comunicare alla
ASL tutte le variazioni della retta. Per i periodi di chiusura dell’attività stabiliti dal gestore,
non potranno essere richiesti pagamenti all’utenza;
tutto ciò premesso, si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1. Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ARTICOLO 2. Oggetto
Rep. N. 606/14 – CL.: 2.7.07
Allegato “S”
Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall’erogazione di
prestazioni socio sanitarie da parte dell’ente gestore, in relazione all’esercizio dell’unità
d’offerta CSS denominata “CSS di Idro”, con oneri a carico dell’ASL, nei limiti stabiliti dalla
Regione Lombardia e fatta salva la partecipazione ai costi da parte dell’utente, ai sensi della
vigente normativa;
L’ASL si avvale pertanto dell’ente gestore per l’assistenza semi residenziale sociosanitaria
integrata a favore di utenti disabili gravi.
L’ente gestore garantisce le prestazioni di assistenza utilizzando le strutture, le attrezzature, i
servizi, il personale secondo i criteri e gli standard definiti dalla Regione Lombardia.
ARTICOLO 3. Mantenimento dei requisiti, vigilanza e controlli di appropriatezza
L’ente gestore si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni o servizi certificando il
numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato nella unità d’offerta
ed ogni altro requisito di accreditamento.
L’ente gestore si impegna a comunicare tempestivamente all’ASL ogni eventuale variazione che
dovesse intervenire, così rilevante da incidere sul possesso dei requisiti o sull’organizzazione, e
autocertifica annualmente il mantenimento degli standard di personale, nonché il
mantenimento di tutti gli altri requisiti di esercizio e di accreditamento della unità d’offerta,
mediante l’assolvimento del debito informativo previsto dalla normativa regionale.
L’ASL, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, può accedere, senza preavviso, a tutti i locali
della unità d’offerta ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro
familiari; può accedere alla documentazione relativa al rapporto di accreditamento o,
comunque, rilevante ai fini dell’esercizio dell’unità d’offerta, per verificare quanto dichiarato
dall’ente gestore. Al termine di ogni sopralluogo, l’ASL redige il verbale, almeno in duplice
copia, in contraddittorio con il gestore o persona incaricata dall’ente gestore, nel quale sono
indicati i motivi del sopralluogo, i requisiti valutati, la documentazione acquisita dall’ASL ed è
rappresentato sinteticamente quanto emerso dalla visita ispettiva. Tale verbale è
congiuntamente sottoscritto dall’ASL e dal legale rappresentante dell’ ente gestore o da un suo
incaricato, che potranno richiedere l’inserimento nel verbale di eventuali dichiarazioni. Al
termine del sopralluogo una copia del verbale dovrà essere rilasciata alla persona presente
incaricata dall’ente gestore. Il verbale non può essere modificato né integrato successivamente
alla sua sottoscrizione. Eventuali atti conseguenti, a carattere prescrittivo o sanzionatorio,
dovranno essere adottati con provvedimenti distinti dal verbale.
Le parti danno atto che l’esito dell’accertamento determina l’adozione dei provvedimenti
previsti dalle linee guida regionali in materia di vigilanza e controllo sulle unità d’offerta
sociosanitarie, con gli eventuali conseguenti effetti nei confronti del presente contratto.
ARTICOLO 4. Obblighi di carattere generale
L’ente gestore si impegna a:
a) rispettare tutti gli adempimenti previsti come requisiti per l’esercizio e l’accreditamento
delle unità d’offerta socio sanitarie indicati e richiamati nelle DD.G.R. n. 18333 del
23.07.04, n. 3540 del 30.05.2012, n. 1185 del 20.12.2013 e nella nota regionale prot. n.
G1.2014.0001187 del 28.01.2014;
b) concorrere al rispetto ed all’attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti
previsti nella LR 3/2008 a carico degli enti gestori;
c) rispettare i criteri di accesso prioritario alle prestazioni definiti a livello locale, in attesa
delle disposizioni applicative di cui all’articolo 6, comma 3, della LR 3/2008 stabilite dalla
Regione;
d) verificare che all’atto dell’accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le
condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d’offerta gestito;
e) assicurare che la presa in carico delle persone assistite avvenga secondo criteri di
appropriatezza e favorendo la continuità assistenziale, segnalando eventuali situazioni
complesse all’ASL ed al Comune;
Rep. N. 606/14 – CL.: 2.7.07
Allegato “S”
f)
informare le persone e le famiglie sulle prestazioni offerte, sulle condizioni per accedervi,
sulla possibilità di accedere ad altre unità d’offerta accreditate in ragione dei bisogni
personali di assistenza espressi e nei limiti delle informazioni ricavabili dal sistema
informativo regionale, sulle modalità per esprimere il consenso informato, sulle rette
praticate e sulle modalità per accedere a forme di integrazione economica o ad altri
benefici;
g) prendere in carico gli assistiti in maniera personalizzata e continuativa e coinvolgerli nella
formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla
Regione o dall’ASL;
h) fornire agli assistiti una valutazione globale, scritta, del proprio stato di bisogno;
i) informare il comune di residenza degli assistiti dell’accesso all’unità d’offerta o, nei casi in
cui l’accesso sia disposto d’urgenza, dell’accettazione del ricovero. In caso di presa in
carico di cittadini non lombardi, con oneri a carico del FSR della Regione di origine, dovrà
essere richiesto il preventivo assenso da parte di quest’ultima;
j) informare il competente ufficio dell’ASL sulle condizioni psico-fisiche degli assistiti qualora
si rinvenga la necessità della nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno;
k) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia da loro delegate e assicurare
la costante informazione sulla condizione degli assistiti e sulla assistenza praticata nel
rispetto delle norme in materia di tutela della privacy;
l) assicurare l’accesso all’unità d’offerta dei ministri di culto, dei volontari e delle altre
persone la cui presenza sia richiesta dagli utenti, nel rispetto dei protocolli vigenti
nell’unità d’offerta;
m) informare l’assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal
momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l’intervento del difensore
civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni
nonché per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all’Ufficio di
Relazioni con il Pubblico e all’Ufficio di Pubblica Tutela dell’ASL competente;
n) partecipare a iniziative promosse dall’ASL o previste nei piani di zona, rivolte ad attuare
l’integrazione tra la programmazione della rete di offerta sociale e la rete di offerta
sociosanitaria e tese al miglioramento della qualità del servizio;
o) dotarsi di un codice etico secondo quanto indicato nei provvedimenti regionali e di darne
atto nella carta dei servizi. La violazione del codice etico contestata per iscritto e in
assenza di giustificazioni ritenute valide, a insindacabile e motivato giudizio dell’ASL,
costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’articolo 1456
del codice civile;
p) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure
preliminari alla presa in carico dell’utente;
q) collocare gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del FSR su posti accreditati e messi
a contratto.
ARTICOLO 5. Sistema tariffario e pagamenti
1.
2.
3.
4.
L’ASL è tenuta ad erogare all’ente gestore, nel rispetto delle disposizione regionali vigenti,
le tariffe previste dalla Regione Lombardia, nei termini fissati dai successivi articoli 6 e 7.
L’ASL anticipa mensilmente acconti pari all’85% di un dodicesimo del fatturato dell’anno
precedente oppure, in caso di unità d’offerta nuova, del fatturato teorico comunque
coerente con il piano di inserimento degli ospiti e garantisce inoltre l’erogazione del saldo
trimestrale spettante, entro i successivi 60 giorni dall’avvenuto ricevimento della fattura.
L’avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei
controlli effettuati nei confronti della unità d’offerta, risultassero non dovute o dovute solo
in parte.
L’ente gestore si impegna ad emettere mensilmente fatture, o altra documentazione
contabile idonea, al fine del pagamento degli acconti e a emettere, entro il mese
successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, recanti le
classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la
modulistica regionale.
Rep. N. 606/14 – CL.: 2.7.07
5.
6.
7.
8.
Allegato “S”
Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo
di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dall’ASL al termine di accertamenti condotti
sulla unità d’offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ASL di sospendere l’erogazione
parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in
corso controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti
per l’esercizio e per l’accreditamento, delle clausole del presente contratto.
Per i servizi residenziali e semi-residenziali dovrà essere pagata solo la giornata di
accettazione e non quella di dimissione. Analogamente, per i periodi di assenza, dovrà
essere pagata solo la giornata di rientro e non quella di uscita. Non sarà quindi remunerata
la giornata di dimissione, neanche in caso di decesso in struttura. Si prevede il
riconoscimento a carico del FSR della giornata di decesso o di dimissione per altra causa,
intervenuti nello stesso giorno di ammissione al servizio.
Le assenze temporanee di tutti gli ospiti, dovute a rientri in famiglia per festività, vacanze,
malattie e ricoveri ospedalieri, possono essere esposte come giornate di presenza entro il
limite massimo di dieci giorni consecutivi, per un massimo di venti giorni annui per ospite,
a condizione che venga garantito all’ospite il mantenimento dello stesso posto, che non
deve essere occupato da altro utente durante il periodo di assenza.
Possono essere retribuite prestazioni erogate con la modalità del soggiorno climatico,
indipendentemente dal periodo nel quale viene svolto, a condizione che:
- il soggiorno sia organizzato direttamente dal gestore e sia previsto nel P.A.I. della
persona assistita;
- sia garantito anche presso la destinazione climatica lo standard di personale previsto
dall’accreditamento;
- non venga superato il budget annuale.
ARTICOLO 6. Budget
Le presenti disposizioni si applicano relativamente all’erogazione di prestazioni di assistenza
semi residenziale sociosanitaria integrata a beneficio delle persone disabili per tutti i cittadini
residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei residenti nella ASL
di ubicazione della unità d’offerta.
Per quanto riguarda le prestazioni erogate nei confronti di pazienti provenienti da altre Regioni,
queste verranno remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in Lombardia. Le
prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre Regioni non sono definite nel loro valore, in
quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative regioni e ASL di residenza che
provvedono a regolamentare l’accesso ai servizi nonché al pagamento della tariffa a carico del
FSR. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi
criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti
lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ASL sui propri erogatori riguardano anche
l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione
Lombardia.
Alla unità d’offerta è destinato, per l’anno 2014, il budget di risorse indicato nell’allegato “1”,
parte integrante del presente contratto.
L’eventuale modifica del budget di risorse, indicato nell’allegato “1”, sarà concordata per
iscritto, non oltre il 30 novembre dell’anno in corso, tra l’ASL e l’ente gestore, compatibilmente
con il budget di ASL e sentita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato.
Al raggiungimento della soglia di budget indicata nell’allegato “1”, in assenza di previo accordo,
non sarà riconosciuta la remunerazione delle prestazioni erogate a carico del bilancio della
Regione Lombardia, fatte salve le prestazioni che saranno remunerate extra-budget in
relazione a quanto previsto dai provvedimenti regionali di cui al successivo articolo 7.
Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato sarà valutato applicando ai
volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2014 le tariffe definite con deliberazione della
Giunta Regionale.
In nessun caso l’esaurimento del budget può motivare l’incremento delle rette a carico
dell’utenza.
Rep. N. 606/14 – CL.: 2.7.07
Allegato “S”
ARTICOLO 7. Prestazioni extra budget
(da compilare per le unità d’offerta che accolgono anche utenza non tipica)
Con riguardo all’utenza non tipica (stati vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex ospedali
psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici di cui alla DGR 5000/2007) sarà
remunerata extra-budget la differenza tra la tariffa di tale utenza e quella relativa all’utenza
tipica dell’unità d’offerta di cui al presente contratto con maggiore livello di fragilità.
Per ogni presa in carico di utenza non tipica, il gestore dovrà preventivamente informare i
competenti uffici dell’ASL.
ARTICOLO 8. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni
Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni
economiche. Non si procederà pertanto alla remunerazione di quelle prestazioni il cui debito
informativo analitico non è stato correttamente assolto.
L’ente gestore si impegna ad adempiere al debito informativo nei confronti dell’ASL e della
Regione Lombardia, che costituisce condizione per l’accesso alle risorse regionali, nei termini e
secondo le modalità stabiliti dalla Regione e dall’ASL.
L’ASL, nell’ambito dell’attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle
prestazioni e l’aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella
documentazione relativa ai fascicoli sociale e sanitario, in conformità alle disposizioni vigenti.
I controlli previsti dal presente articolo sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con la
persona incaricata dall’ente gestore, con l’eventuale assistenza dei membri dell’equipe
sociosanitaria responsabile della tenuta della documentazione.
ARTICOLO 9. Sistema aziendale per il miglioramento della qualità
Le parti identificano il miglioramento della qualità, quale obiettivo primario, da perseguire
secondo criteri di piena collaborazione. L’ente gestore si impegna a sviluppare un sistema
aziendale di miglioramento della qualità, ivi compreso quello relativo alla gestione integrata del
rischio (risk managment), in coerenza con la normativa vigente, secondo le direttive definite
dalla Regione Lombardia ed in relazione alla programmazione territoriale. Tale miglioramento
deve essere finalizzato ad una progressiva personalizzazione dell’assistenza e sviluppo dei
livelli di corresponsabilità nel controllo dell’appropriatezza delle prestazioni erogate.
ARTICOLO 10. Eventi modificativi dell’ente gestore
L’ente gestore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio,
accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto, ed in
particolare che:
a) l’accreditamento, alla pari dell’abilitazione all’esercizio, non è cedibile a terzi, in mancanza
di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento;
b) i requisiti per l’abilitazione all’esercizio e per l’accreditamento sono condizioni indispensabili
affinché il presente contratto produca effetti tra le parti;
c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo – strutturale, gestionale, tecnologico ed
organizzativo – previamente accertato dall’ASL, determina la revoca del provvedimento di
accreditamento, previa diffida da parte dell’ASL ad adempiere entro un congruo termine.
La revoca è disposta con Decreto del Direttore Generale della Direzione Famiglia,
Solidarietà Sociale e Volontariato e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Nel
corso del procedimento per la revoca dell’accreditamento, il contratto è sospeso;
d) con la sola eccezione della modificazione della persona del legale rappresentante o
dell’amministratore dell’ente gestore e della trasformazione di una società, ogni evento che
dovesse comportare lo scioglimento, la fusione o il cambio dell’ente gestore comporta la
necessità di una voltura dell’accreditamento. In particolare:
Rep. N. 606/14 – CL.: 2.7.07
Allegato “S”
le parti dovranno procedere a richiedere alla Regione il parere preventivo alla voltura e
successivamente a richiedere un nuovo accreditamento, secondo quanto previsto dal
Cap. 3, punto 3.2) dell’Allegato A della DGR 3540/2012;
- a seguito di voltura dell’accreditamento, l’ASL provvede alla modifica del presente
contratto con l’iscrizione del nuovo soggetto gestore dalla data di adozione del Decreto
di voltura dell’accreditamento o da altra data specificata nel Decreto stesso;
e) la cessione di crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alla disciplina vigente in
materia di contratti pubblici.
La stipula dei contratti e degli atti sopra indicati in assenza di voltura costituisce grave
inadempimento che comporta a carico dell’ente gestore il pagamento di una penale di importo
pari a quanto stabilito dalla Legge regionale 24 febbraio 2012 n. 2 per la mancata
presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, salvo il risarcimento del maggior
danno, con diritto dell’ASL di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con le
somme eventualmente dovute all’ente gestore in virtù del contratto.
In presenza dell’inadempimento sopra indicato, il presente contratto può essere risolto di
diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile e può essere disposta la
revoca dell’accreditamento.
Nel caso in cui la voltura venga negata, l’ente gestore non può perfezionare gli atti sopra
indicati e l’eventuale stipula degli stessi costituirà grave inadempimento del presente contratto,
con applicazione delle conseguenze previste ai precedenti commi 2 e 3.
Nel caso in cui, decorsi i 30 giorni dalla richiesta alla Regione di parere preventivo alla voltura,
non sia stata concessa ma neanche negata, salvi i casi in cui il termine sia stato interrotto dalla
richiesta di chiarimenti o di integrazioni della documentazione prodotta, l’ente gestore può
perfezionare l’attività negoziale con il soggetto gestore subentrante, senza che la stipula degli
stessi costituisca inadempimento al presente contratto. Tuttavia tali atti restano inefficaci ai fini
del rapporto con la ASL fino a quando non venga accreditato il nuovo soggetto gestore.
Il presente contratto resta efficace sino al giorno in cui l’accreditamento viene volturato a
favore del soggetto subentrante e l’ASL ha provveduto alla modifica del presente contratto.
L’ente gestore uscente si obbliga a proseguire la gestione dell’unità di offerta agli stessi patti e
condizioni previsti nel provvedimento di accreditamento e nel presente contratto fino a quando
l’accreditamento non sia volturato a favore del nuovo gestore e l’ASL non abbia sottoscritto con
lo stesso le modifiche al presente contratto.
-
ARTICOLO 11. Strutture realizzate con finanziamenti pubblici
(Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi
di unità d’offerta di proprietà dell’ente gestore accreditato: L’ente gestore si impegna, sino alla
scadenza del presente contratto e comunque entro i termini fissati dal finanziamento, a non
alienare a terzi la proprietà e i diritti reali sull’immobile relativo all’unità d’offerta accreditata e
che ha costituito oggetto di finanziamento pubblico. L’ente gestore si impegna, inoltre, a non
modificare la destinazione d’uso del medesimo bene finanziato. Le parti convengono che
l’alienazione della proprietà o di diritti reali sul bene finanziato o la modifica della destinazione
d’uso del bene medesimo comportano la risoluzione di diritto del contratto di accreditamento,
ai sensi dell’articolo 1456 c.c., salvo eventuali eccezioni previste dalla normativa regionale.)
ARTICOLO 12. Controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del
presente contratto è competente il Foro di Brescia.
ARTICOLO 13. Durata
Il presente contratto ha validità dal 1 Aprile 2014 sino al 31 Dicembre 2014. Novanta giorni
prima della scadenza, ricorrendone i presupposti, in relazione alla permanenza dei requisiti ed
Rep. N. 606/14 – CL.: 2.7.07
Allegato “S”
agli obiettivi della programmazione sociosanitaria regionale e locale, le parti si impegnano a
negoziare i contenuti del nuovo contratto.
In caso di cessazione dell’attività, corre l’obbligo per il gestore di darne preventiva
comunicazione all’ASL con preavviso di almeno novanta giorni, garantendo comunque la
continuità delle prestazioni per tale periodo.
ARTICOLO 14. Clausola penale
Le parti convengono che, in caso di inadempimento da parte del gestore delle obbligazioni di
cui all’articolo 4 del presente contratto, che non costituisca causa di risoluzione, previa diffida
ad adempiere entro un congruo termine, la parte inadempiente è tenuta a pagare all’ASL a
titolo di penale la somma di euro tremila.
ARTICOLO 15. Allegati
Il contratto è redatto duplice originale. L’ASL ne trasmette copia digitalizzata alla Direzione
Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia.
L’allegato relativo al budget (provvisorio o annuale) costituisce parte integrante del presente
contratto.
ARTICOLO 16. Recepimento di disposizioni regionali e accordi applicativi
Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato
per effetto di sopravvenute disposizioni regionali il cui contenuto comunque deve essere
formalmente reso noto dall’ASL all’ente gestore, con indicazione dei termini relativi alle diverse
obbligazioni.
In tutti i casi in cui si rinvenga la necessità di apportare modifiche o integrazioni al presente
contatto, per mezzo di clausole integrative, queste dovranno preventivamente essere
sottoposte all’autorizzazione della Regione.
ARTICOLO 17. Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla
disciplina normativa di settore.
Letto, confermato e sottoscritto.
Brescia, 31 marzo 2014
PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
A.S.L. di Brescia
Co.Ge.S.S. Società Cooperativa Sociale Onlus
f.to Dott.ssa Anna Calvi
f.to Sig. Luca Perna
Allegato
“T”
Rep. n. 607/2014
CL.: 2.7.07
CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA
SANITARIA LOCALE DI BRESCIA E L’ENTE SALUSERVICE S.C.S. ONLUS ACCREDITATO PER
L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
Tra
l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia con sede legale nel Comune di Brescia in viale Duca
degli Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita I.V.A.: 03436310175, nella persona del Direttore
Sociale, Dr.ssa Anna Calvi, nata a omissis il omissis, C.F. omissis, domiciliata per la carica
presso la sede dell’ASL, delegata dal Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore,
Dr. Carmelo Scarcella, con nota prot. n. 0041405 del 25.03.2014,
e
l’ente gestore “SaluService S.C.S. onlus” con sede legale nel Comune di Brescia in Via della
Volta n. 183, codice fiscale n. 02264170982, partita I.V.A. n. 02264170982, nella persona del
Sig. Diego Serughetti nato a omissis il omissis residente nel omissis, codice fiscale omissis, in
qualità di Legale Rappresentante pro tempore;
di seguito congiuntamente denominate Parti
premesso che:
x
x
x
x
Regione Lombardia ha approvato un modello di domiciliarità, con l’introduzione di linee
guida sul funzionamento e sull’organizzazione dell’assistenza domiciliare integrata, sul
sistema di voucherizzazione, sulla definizione dei profili, tariffe di remunerazione;
l’ente gestore è abilitato all’esercizio dell’assistenza domiciliare integrata, e accreditato
con Decreto n. 2479 del 24.03.2014 e iscritto nel registro regionale delle strutture
accreditate istituito presso la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e
Volontariato della Regione Lombardia;
l’ASL, per l’attuazione del modello di assistenza domiciliare integrata, riconosce il ruolo
svolto dagli erogatori accreditati secondo le indicazioni di cui ai provvedimenti regionali;
l’ente gestore è disponibile e interessato a prestare i propri servizi a fronte della
scelta/richiesta da parte dei soggetti beneficiari ai fini della attuazione del modello di
domiciliarità approvato da Regione Lombardia;
Le Parti convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1. Premesse
Le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
ARTICOLO 2. Oggetto
Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici per l’erogazione delle
prestazioni di assistenza domiciliare integrata, secondo i termini e le modalità di cui
all’articolato che segue.
In particolare l’ASL si impegna a remunerare l’ente gestore per le prestazioni di Assistenza
Domiciliare Integrata (ADI) in favore dei soggetti beneficiari individuati al successivo articolo 3,
con le modalità ed i tempi di cui al successivo articolo 5.
1
L’Ente Gestore garantisce le prestazioni ADI in favore dei soggetti beneficiari mediante
l’impiego del proprio personale e proprie attrezzature secondo le modalità meglio specificate
nel successivo articolo 4.
ARTICOLO 3. Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari delle prestazioni ADI erogate dall’ente gestore sono da individuarsi in
persone in situazione di fragilità, nei confronti delle quali è stato emesso il relativo voucher da
parte dell’ASL.
ARTICOLO 4. Obblighi dell’Ente gestore
L’Ente Gestore, nello svolgimento dell’attività di cui all’articolo 2 si impegna in particolare a:
x rispettare tutti gli adempimenti previsti come requisiti per l’esercizio e l’accreditamento
dalla DGR 3541/2012, come modificata dalla DGR 3584/2012 e dal DDG 6032/2012;
x prestare la propria attività solo ed esclusivamente a fronte della richiesta/scelta da
parte dei soggetti beneficiari, precisando che, come previsto dalle norme sopra
richiamate, non può prendere in carico persone con un Progetto Riabilitativo Individuale
(PRI) definito da un fisiatra di struttura riabilitativa ex articolo 26, accreditata ex DGR
19883/2004, poiché le prestazioni domiciliari previste dal PRI devono essere erogate
dalla struttura riabilitativa;
x redigere il Piano di Assistenza Individuale (PAI), coerente con le risultanze delle
valutazioni del bisogno effettuate dall’ASL, e mantenerlo costantemente aggiornato;
x redigere e tenere aggiornato il Diario delle prestazioni in osservanza delle prescrizioni di
cui alle disposizioni regionali;
x trasmettere mensilmente (entro il 10 del mese successivo al mese di riferimento)
all’ASL la rendicontazione delle prestazioni effettuate e la relativa fattura, utilizzando gli
strumenti di rendicontazione messi a disposizione;
x garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle
prestazioni oggetto del contratto ed applicare al trattamento dei dati le misure previste
dalle leggi in materia ed in particolare dal d.lgs.196/2003 e s.m.i..
L’inosservanza degli obblighi di cui sopra, può costituire motivo di sospensione del pagamento
corrispettivo da parte dell’ASL.
ARTICOLO 5. Corrispettivo, modalità e termini di pagamento
A fronte dell’effettiva erogazione delle prestazioni ADI, l’ASL provvede al pagamento in favore
dell’ente gestore di un corrispettivo determinato sulla base delle tariffe vigenti e delle
rendicontazioni mensili ricevute.
Le Parti danno atto che il corrispettivo è determinabile e previsto in misura variabile a seconda
delle richieste di erogazione di prestazioni ADI che perverranno ai sensi dell’articolo 4 e che
non vi è diritto al corrispettivo se non vi sono state richieste/scelte da parte dei soggetti
beneficiari né effettive prestazioni erogate.
Le Parti danno altresì atto che l’invio della rendicontazione mensile costituisce condizione
necessaria per la liquidazione ed il pagamento del corrispettivo.
In particolare, entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto mensile dell’attività svolta
dall’ente gestore, l’ASL provvede a liquidare il corrispettivo.
Entro il termine di 30 giorni l’ASL può chiedere chiarimenti in merito al rendiconto inviato
dall’ente gestore, il quale deve fornire chiarimenti ed eventuale documentazione richiesta
dall’ASL entro i 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta.
In ogni caso l’Ente gestore non può interrompere l’erogazione delle prestazioni ADI in favore
dei soggetti beneficiari.
2
ARTICOLO 6. Mantenimento dei requisiti, vigilanza e controlli
L’ente gestore si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni ADI certificando il numero,
la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato a tal fine.
L’ente gestore si impegna a comunicare tempestivamente all’ASL ogni eventuale variazione
che dovesse incidere sul possesso dei requisiti o sull’organizzazione, e ad autocertificare il
mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di
esercizio e di accreditamento, mediante l’assolvimento del debito informativo previsto dalla
normativa regionale.
Le ASL, sia quella della sede operativa accreditata che quelle degli eventuali ulteriori territori in
cui opera l’ente gestore, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, possono assumere
informazioni dirette dal personale dell’ente gestore, dai soggetti beneficiari e dai familiari di
questi; possono accedere anche presso la sede dell’ente gestore alla documentazione relativa
al rapporto di accreditamento o, comunque, rilevante ai fini dell’esercizio dell’attività di
erogazione delle prestazioni ADI, per verificare quanto dichiarato dall’ente gestore.
Al termine di tali accessi, le ASL redigono un verbale in contradditorio con l’ente gestore, nel
quale sono indicati i motivi dell’accesso, i requisiti valutati, la documentazione acquisita
dall’ASL e rappresentato sinteticamente quanto emerso dalla visita ispettiva. Il verbale viene
sottoscritto dall’ASL e dal legale rappresentante dell’ente gestore o persona da lui incaricata,
che può richiedere l’inserimento nel verbale di eventuali dichiarazioni. Una copia del verbale
deve essere rilasciata all’ente gestore. Eventuali atti conseguenti, a carattere prescrittivo o
sanzionatorio, dovranno essere adottati con provvedimenti distinti dal verbale.
Le Parti danno atto che l’esito dell’accertamento di cui sopra determina l’adozione dei
provvedimenti previsti dalle linee guida regionali in materia di vigilanza e controllo sulle unità
d’offerta sociosanitarie, con gli eventuali conseguenti effetti nei confronti del presente
contratto.
ARTICOLO 7. Controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione, applicazione, esecuzione,
validità e/o efficacia del presente contratto è competente il Foro provinciale sede dell’ASL che
sottoscrive il contratto.
ARTICOLO 8. Durata, rinnovo, recesso
Il presente contratto ha validità dal 1 aprile 2014 sino al 31 dicembre 2014.
Prima della scadenza ed in ogni caso valutata la permanenza dei requisiti in capo all’ente
gestore e le modalità di svolgimento dell’erogazione delle prestazioni ADI, e considerati gli
obiettivi della programmazione sociosanitaria regionale e locale, le Parti valutano l’opportunità
di negoziare i contenuti di un nuovo contratto.
In caso di cessazione dell’attività, corre l’obbligo per l’ente gestore di darne comunicazione
all’ASL con preavviso di almeno 30 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni
per il periodo necessario per ricollocare gli assistiti, comunque non inferiore a 30 giorni.
Il presente contratto può essere risolto nelle seguenti fattispecie:
x gravi violazioni degli obblighi previsti dal presente contratto;
x violazione degli obblighi previsti dalla DGR 3541/2012, come modificata dalla DGR
3584/2012 e dal DDG 6032/2012.
Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida, inviata con raccomandata
a/r ovvero a mezzo fax o posta elettronica certificata agli indirizzi indicati al successivo articolo
10.
ARTICOLO 9. Clausola penale
Le Parti convengono che, in caso di inadempimento da parte dell’ente gestore delle
obbligazioni di cui all’art. 4 del presente contratto, che non costituisca causa di risoluzione,
3
previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la parte inadempiente è tenuta a pagare
all’ASL a titolo di penale la somma di euro 3.000 (tremila).
ARTICOLO 10. Comunicazioni
Ai fini del presente contratto, le Parti convengono che le comunicazioni fra le stesse debbano
avvenire per iscritto, a mezzo raccomandata a/r ovvero a mezzo fax o posta elettronica
certificata ai seguenti indirizzi:
- se dirette ad ASL di Brescia:
A.S.L. di Brescia – Direzione Sociale - U.O. Acquisto e Remunerazione Prestazioni SocioSanitarie, Viale Duca degli Abruzzi 15, 25124 - BRESCIA
Tel. 030/3839209-3838261 – Fax 030/383.8263
e-mail: [email protected]
Posta certificata: [email protected]
- se dirette ad Ente gestore:
SaluService S.C.S. onlus, Via della Volta n. 183, 25124 - BRESCIA
Tel. 030/2428907 – Fax 030/2425204
e-mail: [email protected]
posta certificata: [email protected]
ARTICOLO 11. Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio
Le Parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato
per effetto di sopravvenute disposizioni regionali il cui contenuto comunque deve essere
formalmente reso noto dall’ASL all’ente gestore, con indicazione dei termini relativi alle diverse
obbligazioni.
Il contratto è redatto in duplice originale. L’ASL ne trasmette copia digitalizzata alla Direzione
Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia.
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla
disciplina normativa di settore.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data: Brescia, lì 31 marzo 2014
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE
GESTORE
SALUSERVICE S.C.S. ONLUS
f.to Sig. Diego Serughetti
PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
A.S.L. DI BRESCIA
f.to Dr. ssa Anna Calvi
4
Allegato “U”
Rep. n. 608/14
CL.: 2.7.07
CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA
SANITARIA LOCALE DI BRESCIA E LA FONDAZIONE “RESIDENZA BERARDI MANZONI” ONLUS
ACCREDITATA PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE
INTEGRATA
Tra
l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia con sede legale nel Comune di Brescia in viale Duca
degli Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita I.V.A.: 03436310175, nella persona del Direttore
Sociale, Dr.ssa Anna Calvi, nata a omissis il omissis, C.F. omissis, domiciliata per la carica
presso la sede dell’ASL, delegata dal Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore,
Dr. Carmelo Scarcella, con nota prot. n. 0041405 del 25.03.2014,
e
l’ente gestore “Fondazione Residenza Berardi Manzoni onlus” con sede legale nel Comune di
Roncadelle (BS) in Via San Bernardino n. 63/b, codice fiscale n. 80011870179, partita I.V.A. n.
01427710171, nella persona del Direttore Generale, Dott. Pietro Pelegrinelli, nato a omissis il
omissis, residente a omissis, Codice Fiscale omissis, delegato con nota prot. n. 92/2014 del
24.03.2014 dal Legale Rappresentante pro-tempore Mons. Aldo Delaidelli;
di seguito congiuntamente denominate Parti
premesso che:
x
x
x
x
Regione Lombardia ha approvato un modello di domiciliarità, con l’introduzione di linee
guida sul funzionamento e sull’organizzazione dell’assistenza domiciliare integrata, sul
sistema di voucherizzazione, sulla definizione dei profili, tariffe di remunerazione;
l’ente gestore è abilitato all’esercizio dell’assistenza domiciliare integrata, e accreditato
con Decreto n. 1909 del 06.03.2014 e iscritto nel registro regionale delle strutture
accreditate istituito presso la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e
Volontariato della Regione Lombardia;
l’ASL, per l’attuazione del modello di assistenza domiciliare integrata, riconosce il ruolo
svolto dagli erogatori accreditati secondo le indicazioni di cui ai provvedimenti regionali;
l’ente gestore è disponibile e interessato a prestare i propri servizi a fronte della
scelta/richiesta da parte dei soggetti beneficiari ai fini della attuazione del modello di
domiciliarità approvato da Regione Lombardia;
Le Parti convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1. Premesse
Le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
ARTICOLO 2. Oggetto
Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici per l’erogazione delle
prestazioni di assistenza domiciliare integrata, secondo i termini e le modalità di cui
all’articolato che segue.
1
In particolare l’ASL si impegna a remunerare l’ente gestore per le prestazioni di Assistenza
Domiciliare Integrata (ADI) in favore dei soggetti beneficiari individuati al successivo articolo 3,
con le modalità ed i tempi di cui al successivo articolo 5.
L’Ente Gestore garantisce le prestazioni ADI in favore dei soggetti beneficiari mediante
l’impiego del proprio personale e proprie attrezzature secondo le modalità meglio specificate
nel successivo articolo 4.
ARTICOLO 3. Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari delle prestazioni ADI erogate dall’ente gestore sono da individuarsi in
persone in situazione di fragilità, nei confronti delle quali è stato emesso il relativo voucher da
parte dell’ASL.
ARTICOLO 4. Obblighi dell’Ente gestore
L’Ente Gestore, nello svolgimento dell’attività di cui all’articolo 2 si impegna in particolare a:
x rispettare tutti gli adempimenti previsti come requisiti per l’esercizio e l’accreditamento
dalla DGR 3541/2012, come modificata dalla DGR 3584/2012 e dal DDG 6032/2012;
x prestare la propria attività solo ed esclusivamente a fronte della richiesta/scelta da
parte dei soggetti beneficiari, precisando che, come previsto dalle norme sopra
richiamate, non può prendere in carico persone con un Progetto Riabilitativo Individuale
(PRI) definito da un fisiatra di struttura riabilitativa ex articolo 26, accreditata ex DGR
19883/2004, poiché le prestazioni domiciliari previste dal PRI devono essere erogate
dalla struttura riabilitativa;
x redigere il Piano di Assistenza Individuale (PAI), coerente con le risultanze delle
valutazioni del bisogno effettuate dall’ASL, e mantenerlo costantemente aggiornato;
x redigere e tenere aggiornato il Diario delle prestazioni in osservanza delle prescrizioni di
cui alle disposizioni regionali;
x trasmettere mensilmente (entro il 10 del mese successivo al mese di riferimento)
all’ASL la rendicontazione delle prestazioni effettuate e la relativa fattura, utilizzando gli
strumenti di rendicontazione messi a disposizione;
x garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle
prestazioni oggetto del contratto ed applicare al trattamento dei dati le misure previste
dalle leggi in materia ed in particolare dal d.lgs.196/2003 e s.m.i..
L’inosservanza degli obblighi di cui sopra, può costituire motivo di sospensione del pagamento
corrispettivo da parte dell’ASL.
ARTICOLO 5. Corrispettivo, modalità e termini di pagamento
A fronte dell’effettiva erogazione delle prestazioni ADI, l’ASL provvede al pagamento in favore
dell’ente gestore di un corrispettivo determinato sulla base delle tariffe vigenti e delle
rendicontazioni mensili ricevute.
Le Parti danno atto che il corrispettivo è determinabile e previsto in misura variabile a seconda
delle richieste di erogazione di prestazioni ADI che perverranno ai sensi dell’articolo 4 e che
non vi è diritto al corrispettivo se non vi sono state richieste/scelte da parte dei soggetti
beneficiari né effettive prestazioni erogate.
Le Parti danno altresì atto che l’invio della rendicontazione mensile costituisce condizione
necessaria per la liquidazione ed il pagamento del corrispettivo.
In particolare, entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto mensile dell’attività svolta
dall’ente gestore, l’ASL provvede a liquidare il corrispettivo.
Entro il termine di 30 giorni l’ASL può chiedere chiarimenti in merito al rendiconto inviato
dall’ente gestore, il quale deve fornire chiarimenti ed eventuale documentazione richiesta
dall’ASL entro i 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta.
In ogni caso l’Ente gestore non può interrompere l’erogazione delle prestazioni ADI in favore
dei soggetti beneficiari.
2
ARTICOLO 6. Mantenimento dei requisiti, vigilanza e controlli
L’ente gestore si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni ADI certificando il numero,
la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato a tal fine.
L’ente gestore si impegna a comunicare tempestivamente all’ASL ogni eventuale variazione
che dovesse incidere sul possesso dei requisiti o sull’organizzazione, e ad autocertificare il
mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di
esercizio e di accreditamento, mediante l’assolvimento del debito informativo previsto dalla
normativa regionale.
Le ASL, sia quella della sede operativa accreditata che quelle degli eventuali ulteriori territori in
cui opera l’ente gestore, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, possono assumere
informazioni dirette dal personale dell’ente gestore, dai soggetti beneficiari e dai familiari di
questi; possono accedere anche presso la sede dell’ente gestore alla documentazione relativa
al rapporto di accreditamento o, comunque, rilevante ai fini dell’esercizio dell’attività di
erogazione delle prestazioni ADI, per verificare quanto dichiarato dall’ente gestore.
Al termine di tali accessi, le ASL redigono un verbale in contradditorio con l’ente gestore, nel
quale sono indicati i motivi dell’accesso, i requisiti valutati, la documentazione acquisita
dall’ASL e rappresentato sinteticamente quanto emerso dalla visita ispettiva. Il verbale viene
sottoscritto dall’ASL e dal legale rappresentante dell’ente gestore o persona da lui incaricata,
che può richiedere l’inserimento nel verbale di eventuali dichiarazioni. Una copia del verbale
deve essere rilasciata all’ente gestore. Eventuali atti conseguenti, a carattere prescrittivo o
sanzionatorio, dovranno essere adottati con provvedimenti distinti dal verbale.
Le Parti danno atto che l’esito dell’accertamento di cui sopra determina l’adozione dei
provvedimenti previsti dalle linee guida regionali in materia di vigilanza e controllo sulle unità
d’offerta sociosanitarie, con gli eventuali conseguenti effetti nei confronti del presente
contratto.
ARTICOLO 7. Controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione, applicazione, esecuzione,
validità e/o efficacia del presente contratto è competente il Foro provinciale sede dell’ASL che
sottoscrive il contratto.
ARTICOLO 8. Durata, rinnovo, recesso
Il presente contratto ha validità dal 1 aprile 2014 sino al 31 dicembre 2014.
Prima della scadenza ed in ogni caso valutata la permanenza dei requisiti in capo all’ente
gestore e le modalità di svolgimento dell’erogazione delle prestazioni ADI, e considerati gli
obiettivi della programmazione sociosanitaria regionale e locale, le Parti valutano l’opportunità
di negoziare i contenuti di un nuovo contratto.
In caso di cessazione dell’attività, corre l’obbligo per l’ente gestore di darne comunicazione
all’ASL con preavviso di almeno 30 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni
per il periodo necessario per ricollocare gli assistiti, comunque non inferiore a 30 giorni.
Il presente contratto può essere risolto nelle seguenti fattispecie:
x gravi violazioni degli obblighi previsti dal presente contratto;
x violazione degli obblighi previsti dalla DGR 3541/2012, come modificata dalla DGR
3584/2012 e dal DDG 6032/2012.
Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida, inviata con raccomandata
a/r ovvero a mezzo fax o posta elettronica certificata agli indirizzi indicati al successivo articolo
10.
ARTICOLO 9. Clausola penale
3
Le Parti convengono che, in caso di inadempimento da parte dell’ente gestore delle
obbligazioni di cui all’art. 4 del presente contratto, che non costituisca causa di risoluzione,
previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la parte inadempiente è tenuta a pagare
all’ASL a titolo di penale la somma di euro 3.000 (tremila).
ARTICOLO 10. Comunicazioni
Ai fini del presente contratto, le Parti convengono che le comunicazioni fra le stesse debbano
avvenire per iscritto, a mezzo raccomandata a/r ovvero a mezzo fax o posta elettronica
certificata ai seguenti indirizzi:
- se dirette ad ASL di Brescia:
A.S.L. di Brescia – Direzione Sociale - U.O. Acquisto e Remunerazione Prestazioni SocioSanitarie, Viale Duca degli Abruzzi 15, 25124 - BRESCIA
Tel. 030/3839209-3838261 – Fax 030/383.8263
e-mail: [email protected]
Posta certificata: [email protected]
- se dirette ad Ente gestore:
Fondazione “Residenza Berardi Manzoni” onlus, Via San Bernardino n. 63/b, 25030 RONCADELLE (BS)
Tel. 030/2780503 – Fax 030/2585822
e-mail: [email protected]
posta certificata: [email protected]
ARTICOLO 11. Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio
Le Parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato
per effetto di sopravvenute disposizioni regionali il cui contenuto comunque deve essere
formalmente reso noto dall’ASL all’ente gestore, con indicazione dei termini relativi alle diverse
obbligazioni.
Il contratto è redatto in duplice originale. L’ASL ne trasmette copia digitalizzata alla Direzione
Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia.
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla
disciplina normativa di settore.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data: Brescia, lì 31 marzo 2014
PER DELEGA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL’ENTE GESTORE
FONDAZIONE RESIDENZA BERARDI MANZONI
ONLUS
f.to Dott. Pietro Pelegrinelli
PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
A.S.L. DI BRESCIA
f.to Dr.ssa Anna Calvi
4
Allegato “V”
Rep. n. 492/2014
CL.: 2.7.07
CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA
SANITARIA LOCALE DI BRESCIA E LA “FONDAZIONE GUERINI-FRIGERIO ONLUS PER LA BASSA
BERSCIANA OCCIDENTALE” ACCREDITATA PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
Tra
l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia con sede legale nel Comune di Brescia in viale Duca
degli Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita I.V.A.: 03436310175, nella persona del Direttore
Generale, Legale Rappresentante pro-tempore, Dr. Carmelo Scarcella, nato a omissis il
omissis, Codice Fiscale omissis, domiciliato per la carica presso la sede dell’A.S.L.,
e
l’ente gestore “Fondazione Guerini-Frigerio onlus per la Bassa Bresciana Occidentale” con sede
legale nel Comune di Orzinuovi (BS) in Via Veronica Gambara n. 20, codice fiscale n.
86000210178, partita I.V.A. n. 00726090988, nella persona del Sig. Andrea Merigo nato a
omissis il omissis, residente nel omissis, Codice fiscale omissis, in qualità di legale
rappresentante pro-tempore;
di seguito congiuntamente denominate Parti
premesso che:
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Regione Lombardia ha approvato un modello di domiciliarità, con l’introduzione di linee
guida sul funzionamento e sull’organizzazione dell’assistenza domiciliare integrata, sul
sistema di voucherizzazione, sulla definizione dei profili, tariffe di remunerazione;
l’ente gestore è abilitato all’esercizio dell’assistenza domiciliare integrata, e accreditato
con Decreto n. 521 del 29.01.2014 e iscritto nel registro regionale delle strutture
accreditate istituito presso la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e
Volontariato della Regione Lombardia;
l’ASL, per l’attuazione del modello di assistenza domiciliare integrata, riconosce il ruolo
svolto dagli erogatori accreditati secondo le indicazioni di cui ai provvedimenti regionali;
l’ente gestore è disponibile e interessato a prestare i propri servizi a fronte della
scelta/richiesta da parte dei soggetti beneficiari ai fini della attuazione del modello di
domiciliarità approvato da Regione Lombardia;
Le Parti convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1. Premesse
Le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
ARTICOLO 2. Oggetto
Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici per l’erogazione delle
prestazioni di assistenza domiciliare integrata, secondo i termini e le modalità di cui
all’articolato che segue.
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In particolare l’ASL si impegna a remunerare l’ente gestore per le prestazioni di Assistenza
Domiciliare Integrata (ADI) in favore dei soggetti beneficiari individuati al successivo articolo 3,
con le modalità ed i tempi di cui al successivo articolo 5.
L’Ente Gestore garantisce le prestazioni ADI in favore dei soggetti beneficiari mediante
l’impiego del proprio personale e proprie attrezzature secondo le modalità meglio specificate
nel successivo articolo 4.
ARTICOLO 3. Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari delle prestazioni ADI erogate dall’ente gestore sono da individuarsi in
persone in situazione di fragilità, nei confronti delle quali è stato emesso il relativo voucher da
parte dell’ASL.
ARTICOLO 4. Obblighi dell’Ente gestore
L’Ente Gestore, nello svolgimento dell’attività di cui all’articolo 2 si impegna in particolare a:
x rispettare tutti gli adempimenti previsti come requisiti per l’esercizio e l’accreditamento
dalla DGR 3541/2012, come modificata dalla DGR 3584/2012 e dal DDG 6032/2012;
x prestare la propria attività solo ed esclusivamente a fronte della richiesta/scelta da
parte dei soggetti beneficiari, precisando che, come previsto dalle norme sopra
richiamate, non può prendere in carico persone con un Progetto Riabilitativo Individuale
(PRI) definito da un fisiatra di struttura riabilitativa ex articolo 26, accreditata ex DGR
19883/2004, poiché le prestazioni domiciliari previste dal PRI devono essere erogate
dalla struttura riabilitativa;
x redigere il Piano di Assistenza Individuale (PAI), coerente con le risultanze delle
valutazioni del bisogno effettuate dall’ASL, e mantenerlo costantemente aggiornato;
x redigere e tenere aggiornato il Diario delle prestazioni in osservanza delle prescrizioni di
cui alle disposizioni regionali;
x trasmettere mensilmente (entro il 10 del mese successivo al mese di riferimento)
all’ASL la rendicontazione delle prestazioni effettuate e la relativa fattura, utilizzando gli
strumenti di rendicontazione messi a disposizione;
x garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle
prestazioni oggetto del contratto ed applicare al trattamento dei dati le misure previste
dalle leggi in materia ed in particolare dal d.lgs.196/2003 e s.m.i..
L’inosservanza degli obblighi di cui sopra, può costituire motivo di sospensione del pagamento
corrispettivo da parte dell’ASL.
ARTICOLO 5. Corrispettivo, modalità e termini di pagamento
A fronte dell’effettiva erogazione delle prestazioni ADI, l’ASL provvede al pagamento in favore
dell’ente gestore di un corrispettivo determinato sulla base delle tariffe vigenti e delle
rendicontazioni mensili ricevute.
Le Parti danno atto che il corrispettivo è determinabile e previsto in misura variabile a seconda
delle richieste di erogazione di prestazioni ADI che perverranno ai sensi dell’articolo 4 e che
non vi è diritto al corrispettivo se non vi sono state richieste/scelte da parte dei soggetti
beneficiari né effettive prestazioni erogate.
Le Parti danno altresì atto che l’invio della rendicontazione mensile costituisce condizione
necessaria per la liquidazione ed il pagamento del corrispettivo.
In particolare, entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto mensile dell’attività svolta
dall’ente gestore, l’ASL provvede a liquidare il corrispettivo.
Entro il termine di 30 giorni l’ASL può chiedere chiarimenti in merito al rendiconto inviato
dall’ente gestore, il quale deve fornire chiarimenti ed eventuale documentazione richiesta
dall’ASL entro i 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta.
In ogni caso l’Ente gestore non può interrompere l’erogazione delle prestazioni ADI in favore
dei soggetti beneficiari.
2
ARTICOLO 6. Mantenimento dei requisiti, vigilanza e controlli
L’ente gestore si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni ADI certificando il numero,
la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato a tal fine.
L’ente gestore si impegna a comunicare tempestivamente all’ASL ogni eventuale variazione
che dovesse incidere sul possesso dei requisiti o sull’organizzazione, e ad autocertificare il
mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di
esercizio e di accreditamento, mediante l’assolvimento del debito informativo previsto dalla
normativa regionale.
Le ASL, sia quella della sede operativa accreditata che quelle degli eventuali ulteriori territori in
cui opera l’ente gestore, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, possono assumere
informazioni dirette dal personale dell’ente gestore, dai soggetti beneficiari e dai familiari di
questi; possono accedere anche presso la sede dell’ente gestore alla documentazione relativa
al rapporto di accreditamento o, comunque, rilevante ai fini dell’esercizio dell’attività di
erogazione delle prestazioni ADI, per verificare quanto dichiarato dall’ente gestore.
Al termine di tali accessi, le ASL redigono un verbale in contradditorio con l’ente gestore, nel
quale sono indicati i motivi dell’accesso, i requisiti valutati, la documentazione acquisita
dall’ASL e rappresentato sinteticamente quanto emerso dalla visita ispettiva. Il verbale viene
sottoscritto dall’ASL e dal legale rappresentante dell’ente gestore o persona da lui incaricata,
che può richiedere l’inserimento nel verbale di eventuali dichiarazioni. Una copia del verbale
deve essere rilasciata all’ente gestore. Eventuali atti conseguenti, a carattere prescrittivo o
sanzionatorio, dovranno essere adottati con provvedimenti distinti dal verbale.
Le Parti danno atto che l’esito dell’accertamento di cui sopra determina l’adozione dei
provvedimenti previsti dalle linee guida regionali in materia di vigilanza e controllo sulle unità
d’offerta sociosanitarie, con gli eventuali conseguenti effetti nei confronti del presente
contratto.
ARTICOLO 7. Controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione, applicazione, esecuzione,
validità e/o efficacia del presente contratto è competente il Foro provinciale sede dell’ASL che
sottoscrive il contratto.
ARTICOLO 8. Durata, rinnovo, recesso
Il presente contratto ha validità dal 3 marzo 2014 sino al 31 dicembre 2014.
Prima della scadenza ed in ogni caso valutata la permanenza dei requisiti in capo all’ente
gestore e le modalità di svolgimento dell’erogazione delle prestazioni ADI, e considerati gli
obiettivi della programmazione sociosanitaria regionale e locale, le Parti valutano l’opportunità
di negoziare i contenuti di un nuovo contratto.
In caso di cessazione dell’attività, corre l’obbligo per l’ente gestore di darne comunicazione
all’ASL con preavviso di almeno 30 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni
per il periodo necessario per ricollocare gli assistiti, comunque non inferiore a 30 giorni.
Il presente contratto può essere risolto nelle seguenti fattispecie:
x gravi violazioni degli obblighi previsti dal presente contratto;
x violazione degli obblighi previsti dalla DGR 3541/2012, come modificata dalla DGR
3584/2012 e dal DDG 6032/2012.
Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida, inviata con raccomandata
a/r ovvero a mezzo fax o posta elettronica certificata agli indirizzi indicati al successivo articolo
10.
ARTICOLO 9. Clausola penale
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Le Parti convengono che, in caso di inadempimento da parte dell’ente gestore delle
obbligazioni di cui all’art. 4 del presente contratto, che non costituisca causa di risoluzione,
previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la parte inadempiente è tenuta a pagare
all’ASL a titolo di penale la somma di euro 3.000 (tremila).
ARTICOLO 10. Comunicazioni
Ai fini del presente contratto, le Parti convengono che le comunicazioni fra le stesse debbano
avvenire per iscritto, a mezzo raccomandata a/r ovvero a mezzo fax o posta elettronica
certificata ai seguenti indirizzi:
- se dirette ad ASL di Brescia:
A.S.L. di Brescia – Direzione Sociale - U.O. Acquisto e Remunerazione Prestazioni SocioSanitarie, Viale Duca degli Abruzzi 15, 25124 - BRESCIA
Tel. 030/3839209-3838261 – Fax 030/383.8263
e-mail: [email protected]
Posta certificata: [email protected]
- se dirette ad Ente gestore:
“Fondazione Guerini-Frigerio onlus per la Bassa Bresciana Occidentale”, Via Veronica Gambara
n. 20, 25034 - ORZINUOVI (BS)
Tel. 030/9949706 – Fax 030/9949740
e-mail: [email protected]
Posta certificata: [email protected]
- se dirette alla Unità di Offerta:
“ADI e CURE PALLIATIVE - Fondazione Guerini-Frigerio onlus”, Via Veronica Gambara n. 20,
25034 - ORZINUOVI (BS)
Tel. 030/9949706 – Fax 030/9949702
e-mail: [email protected]
Posta certificata: [email protected]
ARTICOLO 11. Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio
Le Parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato
per effetto di sopravvenute disposizioni regionali il cui contenuto comunque deve essere
formalmente reso noto dall’ASL all’ente gestore, con indicazione dei termini relativi alle diverse
obbligazioni.
Il contratto è redatto in duplice originale. L’ASL ne trasmette copia digitalizzata alla Direzione
Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia.
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla
disciplina normativa di settore.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data: Brescia, lì 3 marzo 2014
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE
GESTORE
FONDAZIONE GUERINI-FRIGERIO ONLUS PER LA
BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE
f.to Sig. Andrea Merigo
IL DIRETTORE GENERALE
A.S.L. DI BRESCIA
f.to Dr. Carmelo Scarcella
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Allegato "W"
SCHEDA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET
Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data
Validità dal
al
Riferimenti
STRUTTURA
Tipologia
Denominazione
Indirizzo
Comune
Codice struttura
ENTE GESTORE
Ragione sociale
Comune sede legale
Legale rappresentante
Codice fiscale
Partita IVA
POSTI / TRATTAMENTI
Autorizzati
Accreditati
A contratto
BUDGET DI PRODUZIONE
in regime residenziale o di ricovero
in regime semiresidenziale
in regime diurno
complessivo
Letto e sottoscritto
Luogo e data
DENOMINAZIONE DELL'ASL
ENTE GESTORE
Il Direttore Generale (o suo delegato)
Il Legale Rappresentante (o suo delegato)