Determina n° 49 del 08.04.2014

COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE
(PROVINCIA DI PISTOIA)
AREA n° 4 – Ufficio Tecnico –
Determinazione
n°
49 del 8 Aprile 2014
OGGETTO: Progetto MO.TO.RE - Compravendita lotto G1 nell’area Ex CII di Campo Tizzoro.
Approvazione bozza di contratto.
IL RESPONSABILE
della 4^ Area – Ufficio Tecnico
-
VISTO il decreto del Sindaco 2 del 31/01/2014 con il quale, ai sensi e per gli effetti del T.U. n° 267
del 18 agosto 2000, sono attribuiti gli incarichi di direzione delle Aree delle posizioni organizzative
fino al 30/06/2014.
-
VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267;
-
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 24/03/2014 con la quale si autorizza; l’acquisto di
fabbricato, di un resede esclusivo identificati al catasto fabbricati del Comune di San Marcello
Pistoiese nel foglio di mappa n. 70 dalla particella 7 subalterno 64 e la costituzione di servitù a
favore di questo Ente sul subalterno 67 del medesimo foglio e della medesima particella, posto
nell’area ex Sedi (ex C.I.I.) di Campo Tizzoro da destinarsi a sede del progetto MO.TO.RE., per un
importo complessivo di € 230.000,00.
-
CONSIDERATA l’opportunità di stipulare atto notarile di compravendita con il dott. Massimo Fanucci
in qualità di curatore fallimentare del C.I.I. Pistoia s.con.a.r.l. Centro Impresa e Innovazione con
sede a Pistoia via Tripoli n. 9 P.IVA 01000060473, a seguito di sentenza del tribunale Ordinario di
Pistoia n° 10/13 R. Sent. N° 9/13 R. Fall. N° 195/13 Cron. N° 16/13 Rep..
-
VISTA la determina di questa area n° 42 del 25/03/2014, con quale viene conferito al Notaio Lorenzo
Zogheri la stipula dell’atto di cui sopra.
-
VISTA la bozza di atto di compravendita del lotto G1 nell’area Ex CII di Campo Tizzoro identificato al
catasto fabbricati del Comune di San Marcello Pistoiese, sul Foglio di Mappa n. 70 dalla particella 7
subalterno 64, redatta dal Notaio Lorenzo Zogheri allegato alla presente.
-
Visti i documenti d’ufficio;
DETERMINA
- DI APPROVARE la bozza di atto di compravendita del lotto denominato G1 nell’area ex CII di Campo
Tizzoro, identificato al catasto fabbricati del Comune di San Marcello Pistoiese nel foglio di mappa n. 70
dalla particella 7 subalterno 64 da destinarsi a sede del progetto MO.TO.RE e di costituzione di servitù a
favore di questo Ente sul subalterno 67 del medesimo foglio e della medesima particella, da stipularsi fra
questo Ente e il dott. Massimo Fanucci in qualità di curatore fallimentare del C.I.I. Pistoia s.c.r.l. Centro
Impresa e Innovazione con sede a Pistoia via Tripoli n. P.IVA 01000060473,.;
DI INVIARE il presente documento, con bozza di atto di compravendita allegato, al:
- Notaio Lorenzo Zogheri.
- Al Dott. Massimo Fanucci in qualità di curatore fallimentare del C.I.I. Pistoia s.c.r.l. Centro Impresa e
Innovazione.
DI
PUBBLICARE
copia
della
www.comune.sanmarcellopistoiese.pt.it/
presente
determina
sul
sito
del
Comune
San Marcello Pistoiese, 8 Aprile 2014
IL RESPONSABILE
della 4^ Area – Ufficio Tecnico
Arch. Paolo Massaini
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Allegato “A” alla determina n. 49 del 8 aprile 2014
Repertorio N. ######## ###### ##########Raccolta N.
COMPRAVENDITA
Repubblica Italiana
L'anno duemilaquattordici e questo giorno otto del mese di aprile (08.04.2014) in
Pistoia, nel mio studio notarile, Via Filippo Pacini n. 40.
Innanzi a me dr. Lorenzo Zogheri, Notaio in Pistoia, iscritto nel Collegio Notarile
dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, sono presenti i Sigg.ri:
- FANUCCI dr. MASSIMO, nato a Pisa il 4 febbraio 1951 e domiciliato in Montecatini
Terme (PT), Via Marruota n. 68; il quale interviene al presente atto non in proprio,
ma nella esclusiva sua qualità di Curatore Fallimentare della società "C.I.I. PISTOIA
S.C.R.L. - CENTRO IMPRESA E INNOVAZIONE IN LIQUIDAZIONE", con sede in Pistoia (PT),
Via Tripoli n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Pistoia 01000060473, R.E.A. n. PT-110636, capitale sociale Euro
1.358.145,00
(unmilionetrecentocinquantottomila-centoquarantacinque)
interamente
versato; società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pistoia del 24
gennaio 2013 n. 9/13 R.F., depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2013; a quanto
appresso autorizzato - previo parere favorevole del Comitato dei creditori manifestato
con le modalità di legge - con il provvedimento del Giudice Delegato del 13 marzo
2014, depositato in Cancelleria il 14 marzo 2013, che, in copia conforme, si allega al
presente atto sotto la lettera "A";
- MASSAINI Arch. PAOLO, nato a Pistoia il 5 febbraio 1964 e domiciliato per la carica
ove appresso; il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella esclusiva
sua qualità di Responsabile della 4^ Area Ufficio Tecnico e legale rappresentante e
quindi in nome, per conto ed interesse del "COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE", con
sede in San Marcello Pistoiese (PT), Via P. Leopoldo n. 10-24, codice fiscale e
partita iva 00135600476; tale nominato con il decreto del Sindaco n. 2 del 31 gennaio
2014 ed a quanto appresso autorizzato in forza del combinato disposto dagli articoli
107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000, nonché in ordine alla delibera consiliare n. 6 del
24 marzo 2014 ed alla propria determinazione dirigenziale n. 42 del 25 marzo 2014; il
quale dichiara che per l'acquisto dell'infra descritta consistenza immobiliare
sussistono tutti i requisiti ed i presupposti e sono state rispettate tutte le
formalità previste dall'art. 12 comma 1-ter del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
Detti Comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio
sono certo, mi chiedono di ricevere il presente pubblico atto mediante il quale
convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1 (Consenso, immobili, dati catastali)
La società "C.I.I. PISTOIA S.C.R.L. - CENTRO IMPRESA E INNOVAZIONE IN LIQUIDAZIONE",
in persona del proprio Curatore Fallimentare Fanucci dr. Massimo, cede e vende al
"COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE" che, anch'esso come sopra rappresentato, accetta e
compra:
- La piena ed esclusiva proprietà di porzione del maggior complesso industriale
ubicato in Comune di San Marcello Pistoiese (PT), frazione Campo Tizzoro, Via Caterina
Bueno, precisamente consistente in un edificio libero su tre lati, oltreché su parte
del quarto; detta porzione, caratterizzata da rifiniture interne al grezzo e priva di
impianti, è composta da due corpi di fabbrica distribuiti su di un unico piano fuori
terra, suddivisi internamente da pilastri, nonché da una ulteriore porzione di
fabbricato disposto su due livelli fra loro collegati tramite scala interna; con
annessa, quale pertinenza esclusiva e come tale compravenduta, una corte collocata ad
est del fabbricato; e con annessi altresì i proporzionali diritti di comproprietà
sulle parti comuni, coperte e scoperte, del maggior complesso immobiliare di che
trattasi, come per legge, consuetudine e destinazione; il tutto accessibile da
ingressi pedonali sulla viabilità interna all'area ex Se.Di (ex C.I.I.) e sulla
ricordata corte esclusiva; quest'ultima dotata altresì di due ingressi carrabili che
immettono sulla citata viabilità interna, previo transito sull'area urbana qualificata
come fondo servente al successivo articolo 5.
Confini: viabilità interna dell'area ex Se.Di (ex C.I.I.) su tre lati, residua
proprietà della venditrice per il quarto lato, salvo se altri.
Quanto descritto è rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di San Marcello
Pistoiese, al giusto conto, nel foglio 70 dal mappale 7 sub. 64, quale unità in corso
di costruzione, in ordine alla denuncia di variazione per divisione n. 3541 .1/2014
del 10 marzo 2014, in atti da pari data (prot. n. PT0016099), a seguito della quale il
mappale ora citato è derivato dal mappale 7 sub. 59, a sua volta derivato dalla
soppressione degli originari mappali 7 sub. 51, 7 sub. 58, 7 sub. 6 e 7 sub. 9 del
foglio 70, nonché 8 sub. 24 del foglio 71, disposta con la denuncia di variazione per
frazionamento e fusione n. 791 .1/2011 del 1° febbraio 2011, in atti da pari data
(prot. n. PT0010431).
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n.
52, le parti dichiarano che non sussistono i presupposti per l'applicazione della
ricordata normativa, in quanto la descritta consistenza è un'unità immobiliare urbana
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non ancora ultimata, per cui non è prevista l'attribuzione di rendita e non sussiste,
quindi, allo stato attuale l'obbligo di presentazione di planimetria.
Articolo 2 (Storia immobiliare)
La consistenza immobiliare di che trattasi è pervenuta alla società "C.I.I. PISTOIA
S.C.R.L. - CENTRO IMPRESA E INNOVAZIONE IN LIQUIDAZIONE", unitamente a maggiore
consistenza, con l'atto di compravendita ricevuto dal Notaio Vincenzo Bafunno di
Quarrata in data 28 dicembre 2001, rep. n. 36.898/6.637, registrato a Pistoia il 16
gennaio 2002 al n. 164 e quivi trascritto il 10 gennaio 2002 al n. 136 Reg. Part.
Articolo 3 (Prezzo e rinuncia ad ipoteca legale)
Il prezzo della presente compravendita è stato convenuto, a corpo e non a misura, in
Euro 230.000,00 (duecentotrentamila).
Le Parti Contraenti:
- precisano che l'ammontare del prezzo sopra riportato corrisponde a quello indicato
nel bando d'asta del 30 ottobre 2013 maggiorato dell'aumento minimo ed è stato
determinato in base alle risultanze della perizia di stima redatta dall'Ing.
Alessandro Venturi, all'uopo incaricato dal Giudice Delegato Dr. Raffaele D'Amora;
- previo richiamo da me Notaio effettuato alla responsabilità penale cui possono
essere soggette in caso di dichiarazioni false o mendaci, dichiarano che il suddetto
prezzo viene pagato mediante
Stante l'avvenuto integrale pagamento del prezzo secondo le modalità sopra descritte,
il Sig. Fanucci dr. Massimo, nella indicata sua qualità, rilascia ampia e liberatoria
quietanza di saldo del prezzo stesso e rinuncia all'iscrizione di qualsiasi ipoteca
legale eventualmente emergente da questo stesso atto, all'uopo altresì sollevando da
ogni responsabilità in proposito i dirigenti dell'Agenzia delle Entrate - Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Pistoia.
Articolo 4 (Dichiarazioni urbanistiche)
In relazione alla vigente normativa in materia edilizia ed urbanistica, il Sig.
Fanucci dr. Massimo, nella indicata sua qualità, previo richiamo da me Notaio
effettuato alla responsabilità penale cui può essere soggetto in caso di dichiarazioni
false o mendaci, dichiara che le opere di costruzione del complesso immobiliare del
quale il bene in oggetto costituisce porzione sono state iniziate in data anteriore al
1° settembre 1967.
Dichiara altresì il Sig. Fanucci dr. Massimo, sempre nella indicata sua qualità e
sempre in relazione alla vigente normativa in materia edilizia ed urbanistica:
- che il detto complesso immobiliare è stato successivamente oggetto di interventi
eseguiti in ordine ai seguenti provvedimenti urbanistici rilasciati dal Comune di San
Marcello Pistoiese e precisamente: autorizzazione edilizia n. 42/69 del 7 maggio 1969;
licenza edilizia n. 56/70 del 5 maggio 1970; licenza edilizia n. 146/70 del 27
novembre 1970; licenza edilizia n. 12/72 del 18 gennaio 1972; concessione edilizia n.
11/78 del 4 marzo 1978; concessione edilizia n. 101/80 del 18 ottobre 1980;
concessione edilizia n. 105/80 del 15 novembre 1980; concessione edilizia n. 95/81 del
30 dicembre 1981; autorizzazione edilizia n. 76/84 del 31 agosto 1984; autorizzazione
edilizia n. 42/85 del 25 novembre 1985; concessione edilizia n. 85/85 del 3 dicembre
1985; concessione edilizia n. 17/87 del 3 aprile 1987; concessione edilizia n. 101/87
del 6 novembre 1987; concessione edilizia n. 32/88 del 7 giugno 1988; concessione
edilizia n. 34/90 del 24 aprile 1990; autorizzazione edilizia n. 168/91 del 31 luglio
1991; concessione edilizia n. 107/93 del di' 11 marzo 1994; autorizzazione edilizia n.
7 del 25 febbraio 2004/autorizzazione unica SUAP prot. n. 2.724 del 25 febbraio 2004
(P.E. n. 19/2003);
- che le opere di urbanizzazione relative all'area di riferimento sono state
realizzate in ordine alla Concessione Edilizia n. 7, rilasciata dal Comune di San
Marcello Pistoiese il 30 aprile 2003/autorizzazione unica SUAP prot. 6099 del
30/04/2003 (Pratica Edilizia 48/2003).
Danno altresì atto i Comparenti, ciascuno nella indicata sua qualità, che:
- per le aree scoperte oggetto del presente atto non si rende necessario allegare il
certificato di destinazione urbanistica essendo esse pertinenza di fabbricato censito
al Catasto Fabbricati ed avendo superficie inferiore a metri quadrati 5.000
(cinquemila);
- la consistenza immobiliare di che trattasi è al momento priva di attestazione di
agibilità e come tale viene compravenduta;
- la consistenza medesima, in base allo strumento urbanistico vigente nel Comune di
San Marcello Pistoiese, ricade in zona produttiva, Sottozone D - 1.4 - Insediamenti ed
aree industriali sottoposte a riconversione, destinate ad insediamenti di carattere
produttivo industriale ed artigianale, con annessi servizi direzionali, espositivi e
di terziario avanzato; con la precisazione che nella zona di interesse sono altresì
ammesse attività commerciali strettamente correlate con quelle artigianali ed
industriali presenti nell'area, mentre la destinazione dell'area prevista dal
regolamento Urbanistico adottato è D1 - "Aree urbane a prevalente destinazione
produttiva".
Ai sensi del D.Lgs. n. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni:
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- il Sig. Massaini Arch. Paolo, dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni in
ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici;
- dichiarano i Comparenti che non si rende necessario dotare la consistenza
compravenduta dell'attestato d prestazione energetica, in quanto la stessa è
trasferita "al rustico" cioè priva delle rifiniture e degli impianti tecnologici, come
essi stessi dichiarano e garantiscono; il tutto ai sensi e per gli effetti del
paragrafo 2 delle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica, nel testo
modificato con D.M. 22 novembre 2012.
Articolo 5 (Possesso)
Quanto in oggetto viene venduto ed acquistato "nello stato di fatto e di diritto" in
cui attualmente si trova, secondo lo stato di possesso già goduto dalla società
venditrice e dai suoi autori, con tutti gli annessi e connessi, adiacenze e
pertinenze, usi, diritti, ragioni e servitù attive e passive comunque costituite,
apparenti e non apparenti, esistenti o per destinazione ed in particolare con le
servitù passive afferenti il passaggio di tubazioni, cavidotti e simili, del cui
contenuto il "COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE", come sopra rappresentato, si dichiara
pienamente edotto.
Il Comune acquirente, come sopra rappresentato, dichiara altresì di aver preso
preventiva visione del bene in oggetto e così di accettarlo come attualmente si trova
ed è posseduto dalla parte venditrice.
Il Sig. Fanucci dr. Massimo, nella esclusiva sua qualità di Curatore Fallimentare
della "C.I.I. PISTOIA S.C.R.L. - CENTRO IMPRESA E INNOVAZIONE IN LIQUIDAZIONE", per la
suddetta società, nonché per gli eventuali aventi causa della medesima a qualsiasi
titolo, a carico dell'area scoperta collocata in adiacenza al lato est del resede di
pertinenza esclusiva del fabbricato compravenduto, rappresentata al Catasto Fabbricati
del Comune di San Marcello Pistoiese nel foglio 70 dal mappale 7 sub. 67, di mq. 67
(sessantasette), quale area urbana senza rendita ed a favore della consistenza
acquistata dal "COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE", il quale a mezzo del proprio legale
rappresentante, per se e per i propri eventuali aventi causa a qualsiasi titolo
accetta, costituisce una servitù di passo onde consentire al proprietario del fondo
dominante di transitare sul fondo servente, a piedi e con mezzi meccanici, così da
raggiungere, dalla consistenza qui compravenduta, la viabilità interna al complesso
immobiliare di che trattasi.
Per una migliore individuazione del fondo servente, si allega al presente atto sotto
la lettera "B", previa sua sottoscrizione da parte dei Comparenti in segno di piena
approvazione e di me Notaio, l'elaborato planimetrico redatto dall'Ing. Simone Motta,
opportunamente rappresentativo dello stato dei luoghi.
Le parti contraenti dichiarano che della costituzione della anzi detta servitù si è
tenuto conto nella determinazione del prezzo quale riportato al precedente articolo 3.
Resta inoltre espressamente convenuto fra le parti che l'intera area all'interno della
quale è collocato il fabbricato compravenduto sarà completamente urbanizzata ad
esclusiva spesa della società "C.I.I. PISTOIA S.C.R.L. - CENTRO IMPRESA E INNOVAZIONE
IN LIQUIDAZIONE", con esclusione di ogni onere in proposito a carico del Comune
acquirente.
Gli effetti economici e giuridici della presente vendita decorrono da oggi, giorno
dell'immissione in possesso.
Articolo 6 (Garanzie)
La parte venditrice dichiara e garantisce di avere la piena ed assoluta proprietà e la
libera ed incondizionata disponibilità del terreno venduto e di così trasferirlo,
garantendone la libertà da canoni, censi, livelli, ipoteche, vincoli, trascrizioni
ostative, oneri e privilegi, liti pendenti o minacciate, diritti di terzi in genere
che ne possano limitare la piena proprietà e disponibilità; prestando tutte le
garanzie di legge ed offrendo altresì ogni garanzia per il caso di evizione o
molestia.
Si fa eccezione per le seguenti formalità:
(a) ipoteca volontaria di complessivi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni) iscritta a
Pistoia il 10 gennaio 2002 al n. 44 Reg. Part.; a garanzia dell'apertura di credito di
Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) concessa con l'atto ricevuto dal Notaio Vincenzo
Bafunno di Quarrata (PT) in data 28 dicembre 2001, rep. n. 36.899/6.638, registrato a
Pistoia il 14 gennaio 2002 al n. 113 mod. 1/E;
(b) ipoteca volontaria di complessivi Euro 4.000.000,00 (quattromilioni) iscritta a
Pistoia il 18 febbraio 2004 al n. 360 Reg. Part.; a garanzia del mutuo di Euro
2.000.000,00 (duemilioni) concesso con l'atto ricevuto dal Notaio Vincenzo Bafunno di
Quarrata (PT) in data 17 febbraio 2004, rep. n. 42.178/9.362, registrato a Pistoia il
18 febbraio 2004 al n. 539/T;
entrambe a favore della banca "Monte dei Paschi di Siena Merchant - Banca per le
Piccole e Medie Imprese S.p.A.", con sede in Firenze;
(c) ipoteca giudiziale iscritta a Pistoia il 27 agosto 2010 al n. 1.590 Reg. Part.;
(d) ipoteca giudiziale iscritta a Pistoia il dì 8 settembre 2010 al n. 1.604 Reg.
Part.;
(e) ipoteca giudiziale iscritta a Pistoia il 28 gennaio 2011 al n. 137 Reg. Part.;
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(f) ipoteca giudiziale iscritta a Pistoia il 4 febbraio 2011 al n. 195 Reg. Part.;
(g) pignoramento immobiliare trascritto a Pistoia il 23 febbraio 2011 al n. 985 Reg.
Part.;
(h) pignoramento immobiliare trascritto a Pistoia il 3 giugno 2011 al n. 2.917 Reg.
Part.;
(i) ipoteca giudiziale iscritta a Pistoia il 12 luglio 2012 al n. 812 Reg. Part.;
(l) ipoteca giudiziale iscritta a Pistoia il dì 8 agosto 2012 al n. 976 Reg. Part.;
(m) sentenza dichiarativa di fallimento trascritta a Pistoia il 15 luglio 2013 al n.
3.561 Reg. Part.
A tale riguardo il Sig. Fanucci dr. Massimo, nella indicata sua qualità, si impegna
espressamente a provvedere alla cancellazione dalla consistenza venduta di tutte le
formalità sopra elencate, in conformità a quanto previsto all'art. 108 ultimo comma
della Legge Fallimentare.
Garantisce altresì la parte venditrice:
* che la consistenza venduta:
- non è stata oggetto di interventi edilizi o mutamenti di destinazione abusivi;
- è immune da vizi per i quali siano stati adottati provvedimenti sanzionatori ai
sensi dell'art. 41 della legge n. 1150/1942 o per i quali dovesse richiedersi
concessione o autorizzazione in sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 e successive
modifiche ed integrazioni;
- è pertanto oggi del tutto regolare dal punto di vista edilizio ed urbanistico e
liberamente commerciabile;
* che la consistenza di che trattasi non è compresa all'interno di alcun condominio
formalmente costituito e che quindi, con riferimento alla medesima, non risultano
dovuti oneri e spese di natura condominiale.
I Comparenti dichiarano comunque di essere stati edotti del contenuto dell'art. 63,
comma 5, delle disposizioni attuative del codice civile.
Articolo 7 (Regime tributario)
Trattasi di trasferimento di fabbricato strumentale non suscettibile di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni, esente da I.V.A, in quanto posto in
essere da impresa che non ha eseguito i lavori di cui alle lettere
c), oppure d),
oppure f) dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; per il quale trasferimento
la parte venditrice non intende comunque avvalersi dell'opzione di cui all'art. 10
primo comma n. 8ter, D.P.R. 633/1972.
Si da' atto, pertanto, che detto trasferimento sarà assoggettato:
- ad imposta di registro in misura fissa (art. 40 D.P.R. 131/1986);
- ad imposta di trascrizione in misura fissa, in quanto atto traslativo a titolo
oneroso di bene immobile in favore di ente pubblico territoriale;
- ad imposta catastale con l'aliquota dell'1% (uno per cento).
Articolo 8 (Altre dichiarazioni e spese)
I Comparenti, previo richiamo da me Notaio effettuato alla responsabilità penale cui
possono essere soggetti in caso di dichiarazioni false o mendaci, dichiarano che per
la presente compravendita non ci si è avvalsi dell'opera di alcun mediatore.
Le spese tutte del presente atto, preparatorie e consequenziali, sono a carico
dell'acquirente che se le assume.
Articolo 9 (Tutela della riservatezza dei dati personali)
Le parti contraenti mi autorizzano al trattamento dei dati personali contenuti nel
presente atto e nella sua documentazione preparatoria, sia per il compimento degli
adempimenti dovuti in esecuzione dell'atto stesso che per esigenze organizzative del
mio ufficio.
I Comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.
L'atto presente, scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me
Notaio in due fogli dei quali lo scritturato occupa sette intere pagine oltre la
presente, è da me Notaio letto ai Comparenti che lo dichiarano conforme a verità ed
alla loro volontà e con me lo sottoscrivono qui in fine e nel margine del foglio
intermedio, alle ore
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