Bring your own device (BYOD): opportunità e rischi del lavoro mobile

Scheda informativa
BRING YOUR OWN DEVICE (BYOD):
opportunità e rischi del lavoro mobile
I. Informazioni generali
BYOD (Bring Your Own Device) è una tendenza che vede i datori di lavoro autorizzare i dipendenti a usare smartphone e tablet anche per scopi professionali, con effetti positivi per entrambe
le parti: i dipendenti, soprattutto quelli più giovani, apprezzano il fatto di poter utilizzare o propri
apparecchi mobili sul lavoro. Da parte sua, il datore di lavoro non deve istruirli all'uso dei sistemi
informatici aziendali. Il BYOD pone tuttavia le aziende di fronte ad alcune delicate questioni di diritto del lavoro.
II. Decisione di principio: permettere il BYOD o no?
Il datore di lavoro deve innanzitutto affrontare una questione di fondo: autorizzare il BYOD o no?
Si tratta di un passo importante, perché all'atto pratico si pone tutta una serie di questioni organizzative, tecniche e giuridiche. I datori di lavoro che decidono di autorizzare il BYOD devono valutare con particolare attenzione diversi aspetti relativi al diritto del lavoro, con i quali devono peraltro confrontarsi anche i datori di lavoro che optano per il divieto. Un'opzione che richiede anch'essa regole chiare è quella in cui il datore di lavoro mette a disposizione del dipendente un
apparecchio che può utilizzare anche per scopi privati e nel tempo libero (BYOD in senso lato).
III. BYOD: «utensili» secondo il Codice delle obbligazioni
Secondo il Codice delle obbligazioni (CO), gli apparecchi inclusi nella nozione di BYOD sono
«utensili» con i quali il dipendente fornisce la sua prestazione lavorativa. In virtù dell'art. 327 cpv.
1 CO, «salvo accordo o uso contrario, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore gli utensili e il
materiale di cui ha bisogno per il lavoro». Se il datore di lavoro esige dal dipendente che sia raggiungibile fuori dalla postazione di lavoro fissa e mette a sua disposizione un apparecchio – o lascia che sia il dipendente a sceglierlo – le spese che ne conseguono sono a suo carico. Come
previsto dall'art. 327a CO, il datore di lavoro deve sostenere anche le spese correnti (funzionamento, supporto e manutenzione). Se invece il datore di lavoro opta per il BYOD, vale a dire che
permette l'uso di un apparecchio privato sul posto di lavoro, per cui di fatto se ne avvale durante
l'orario di lavoro, è tenuto a indennizzare «adeguatamente» il dipendente a norma dell'art. 327
cpv. 2 CO. Dato che non esistono regole vincolanti, è opportuno specificare il termine «adeguatamente» nel regolamento del personale o nel contratto di lavoro individuale. L'art. 327a CO vale
anche per le spese che insorgono al dipendente per l'uso professionale di un apparecchio privato, che il datore di lavoro è tenuto a rimborsare. Peraltro vanno definite chiare regole anche nel
caso in cui il datore di lavoro accetta che il dipendente non sia raggiungibile fuori dalla postazione
di lavoro fissa e non gli permette di utilizzare un apparecchio privato sul lavoro. Lo schema riportato a pagina 2 spiega quali sono le disposizioni di legge applicabili a seconda dei casi e quali le
conseguenze finanziarie, organizzative o tecniche.
Weinbergstr. 49
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Decisione di principio
Consegna apparecchi
Basi giuridiche /
conseguenze finanziarie
Il datore di lavoro non vuole che i
dipendenti siano raggiungibili fuori dalla postazione di lavoro fissa.
Il datore di lavoro esige che il dipendente sia raggiungibile anche
fuori dalla postazione di lavoro fissa.
Il datore di lavoro
mette un apparecchio
a disposizione del dipendente.
Il datore di lavoro
lascia che sia il dipendente a scegliere l'apparecchio.
BYOD: il datore di lavoro permette al
dipendente di utilizzare i suoi apparecchi privati per scopi professionali.
Art. 327 cpv. 1 CO e art. 327a CO
Art. 327 cpv. 2 CO e art. 327a CO
Se il datore di lavoro mette un apparecchio a disposizione del dipendente (o glielo lascia scegliere) affinché sia raggiungibile anche fuori dalla
postazione di lavoro fissa, deve sostenere le spese che ne conseguono.
Anche le spese correnti (funzionamento, supporto e manutenzione) sono a suo carico.
Se esige dal dipendente che utilizzi il proprio
apparecchio privato sul lavoro e lo metta a disposizione anche per scopi professionali, il datore di lavoro deve indennizzarlo «adeguatamente». Le spese correnti (funzionamento, supporto
e manutenzione) che insorgono al dipendente in
relazione all'uso professionale dell'apparecchio
privato vanno pure rimborsate.
Conseguenza organizzativa
L'uso professionale e privato degli apparecchi deve essere chiaramente definito nel regolamento del personale o nel contratto di lavoro individuale.
Conseguenza tecnica
Il servizio informatico deve verificare e regolamentare la sicurezza e la protezione dei dati.
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Dato che gli apparecchi privati sono
integrati nel sistema informatico
aziendale, occorre prestare particolare
attenzione alla sicurezza e alla protezione dei dati.
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L'uso di apparecchi privati mobili
va vietato nel regolamento del
personale o nel contratto di lavoro individuale.
A seconda dei casi, rendere impossibile con accorgimenti tecnici
l'accesso di apparecchi privati al
sistema informatico aziendale.
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