protocollo perquisizioni locali

Corpo di Polizia Municipale Torino
PROTOCOLLO OPERATIVO
Perquisizione di locali
P. 0p 12
Modalità
operativa:
1-2
GGIAL
IALLLOO
FASE PRELIMINARE
L’ unità coordinatrice di P.M. (più alta in grado) pianifica la perquisizione locale (1) .
Accertare l’ eventuale presenza di persone che potrebbero interferire con l’attività e predisporre il
numero delle unità di copertura.
Delineare la planimetria del locale da perquisire e delle sue eventuali pertinenze (cantina, soffitta, garage,
autovetture in uso all’ indagato etc).
Predisporre briefing per la suddivisione dei compiti con le unità interessate all’ intervento.
FASE OPERATIVA
L’ unità coordinatrice di
P.M. dispone che le unità di
copertura e di intervento e
controllo prendano posizione:
• Le unità di intervento e
controllo
si
posizionano
in
prossimità dell’ ingresso pronte
ad introdursi all’interno.
• le unità di copertura si
dispongono intorno allo stabile
controllando le vie di uscita (porte,
finestre
etc)
evitando
di
posizionarsi
frontalmente
alle
stesse.
Quando tutte le unità si sono
posizionate nei punti assegnati, l’
unità
coordinatrice,
da
una
posizione defilata si qualifica ed
enuncia la motivazione
dell’
intervento
ed
intima
agli
occupanti di:
• aprire la porta, precisando che
questa deve
essere aperta
completamente
• accendere le eventuali luci (se
in ore notturne o in condizioni di
scarsa visibilità)
• addossarsi ad una parete, visibile dall’esterno (a porta aperta).
L’unità coordinatrice non appena le unità di intervento si sono introdotte ed hanno assunto il controllo
dell’ area, ne dà comunicazione alle unità di copertura che, a quel punto, se necessita, possono essere
impiegate in supporto alle attività di perquisizione, diversamente rimangono in posizione di copertura.
Non appena entrate, le unità di intervento e controllo devono acquisire velocemente tutti gli spazi .
Eventuali occupanti vanno trasferiti in un unico locale dove vengono controllati affinché non interferiscano con la
perquisizione.
L’unità coordinatrice avverte la persona sottoposta alle indagini(2) o colui che ha la disponibilità anche
momentanea del luogo se persona diversa dall’ indagato, che può assistere ed allo stesso tempo farsi assistere
da un legale(3) o persona di fiducia purché prontamente reperibile e idonea a testimoniare ad atti del
procedimento (art. 120 c.p.p.)
Invitare l’ indagato a consegnare la cosa ricercata; in caso positivo, può non darsi luogo alla perquisizione
(art. 248 c.p.p.);
IN CASO DI:
Perquisizione eseguita presso domicilio al di fuori dei limiti temporali(4) previsti dall’art. 251 c.p.p.
ovvero prima delle ore 7.00 e dopo le ore 20.00, qualora la stessa non sia autorizzata per iscritto dall’ A.G.,
specificare i motivi d’urgenza.
Acquisizione fonti di prova informatiche, attivare personale del N.I.S.T. per il supporto tecnico.
Eventuali danni arrecati durante la perquisizione, questi devono essere dettagliatamente indicati nel
verbale di perquisizione descrivendo i motivi che li hanno determinati.
Rinvenimento di cose ricercate nella perquisizione procedere al sequestro ai sensi dell’ art. 252 c.p.p.
riportandole sul verbale(5) in modo dettagliato (se possibile integrandolo con documentazione fotografica),
indicando il luogo esatto dove le stesse sono state rinvenute.
Variazione del codice di rischio in ROSSO (perché ad es. il soggetto è esagitato o in qualsiasi caso la
situazione possa lasciare presagire eventuali rischi per l’ incolumità degli operatori) l’ unità coordinatrice sospende
l’ attività sino al ripristinarsi delle condizioni di sicurezza.
NOTE:
1)
Alle perquisizioni d’iniziativa e su delega possono procedere gli Ufficiali di PG, nei casi di particolare necessità
e urgenza possono procedere a perquisizioni d’ iniziativa anche gli Agenti di PG .
La perquisizione locale è legittimata in caso di :
•
flagranza di reato;
•
evasione;
•
fondato motivi di ritenere che in un determinato luogo si trovino cose o tracce pertinenti al reato che
possono essere cancellate o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l’ evaso;
•
esecuzione di un’ ordinanza di custodia cautelare o di un ordine di carcerazione nei confronti di persone
imputate o condannate per delitti come previsti dall’art. 380 c.p.p.;
•
esecuzione del fermo di indiziato di delitto;
•
particolari motivi di urgenza che non consentono l’ emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.
2)
Se la perquisizione sia locale che personale è il primo atto compiuto con la presenza della persona sottoposta
alle indagini, la stessa deve essere invitata a eleggere domicilio per le notificazioni ai sensi dell’ art. 161 c.p.p.,
e conseguentemente, avvisata del diritto di nominare un difensore di fiducia, con l’ avvertimento che in
mancanza sarà assistito da un difensore nominato d’ ufficio. Quando la perquisizione è delegata notificare l’ atto
all’ indagato o imputato, se presente, e a chi ha l’ attuale disponibilità del luogo o ad un prossimo congiunto, un
coabitante o collaboratore o a chi ne fa le veci, o in mancanza, al portiere; se la copia è consegnata a persona
diversa dal destinatario, essa deve essere data in busta chiusa con la relazione di notificazione scritta
all’ esterno del plico steso (art. 80 D. L. vo 217/89), il ricevente deve sottoscrivere la relata di notifica. Se non
è possibile notificare l’ atto, la perquisizione deve essere ugualmente eseguita; la copia del decreto è depositata
presso la segreteria della A.G. che procede, previo avviso affisso alla porta del luogo (art. 80 D. L. vo 271/89);
(3)
Ai sensi dell’ art. 356 del c.p.p. Il difensore ha diritto di assistere, ma non deve essere preavvisato.
Qualora all’ interno del locale non vi sia il diretto interessato, rivolgere l’ avviso ad un congiunto, coabitante o
collaboratore ovvero al portiere o a chi ne fa le veci (art. 250 c.p.p.);
(4)
Le perquisizioni locali possono essere eseguite, di regola, nelle abitazioni o nei luoghi chiusi adiacenti ad esse
non prima delle ore sette e non dopo le ore venti, tuttavia, i predetti limiti temporali possono essere derogati
qualora il ritardo possa pregiudicare l’ esito della perquisizione stessa. La perquisizione può altresì essere
eseguita in qualsiasi orario nei luoghi diversi dal domicilio (art. 251 c.p.p.).
Non possono comunque essere perquisite le sedi degli agenti diplomatici esteri; dei consolati stranieri; dei
membri stranieri dei tribunali arbitrali; dei Capi e Ministri di stati esteri che non si trovano in Italia in visita
ufficiale; gli immobili concessi in piena proprietà alla S. Sede senza il suo consenso.
Per eseguire ricerche di persone o di cose pertinenti al reato nelle chiese e, in genere, negli altri edifici destinati
al culto, basterà darne avviso all’ autorità ecclesiastica (art. 5 legge 25 marzo 1985, n. 121 Nuovo Concordato
tra Stato e Chiesa).
(5)
Il verbale deve essere redatto contestualmente al compimento della perquisizione, tuttavia, può essere
redatto immediatamente dopo, solo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che
ne impediscono la documentazione contestuale. il verbale deve essere firmato da tutti gli intervenuti alla fine di
ogni pagina e ne deve essere consegnata copia del verbale all’ indagato o in sua assenza alla persona che ha
presenziato alla perquisizione;