Determina n.896 del 20.05.2014 - Indizione

COMUNE DI SESTU
SETTORE :
Finanziario
Responsabile:
Saba Maria Laura
DETERMINAZIONE N.
896
in data
20/05/2014
OGGETTO:
Selezione per il conferimento di un incarico di tipo autonomo
professionale per la valutazione economico-finanziaria della
Farmacia Comunale mediante procedura comparativa.
COPIA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Premesso che:
1. con delibera di Giunta Comunale n. 228 del 30/12/2013 è stata approvata la
gestione provvisoria del PEG;
2. con decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014 si differisce il termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 autorizzando ai sensi dell’art.163 del
T.U.EE.LL. l’esercizio provvisorio;
3. vista la deliberazione del Consiglio Comunale n, 72 del 30/12/2013 avente ad
oggetto “Atto di indirizzo per la gestione della società partecipata Farmacia comunale
Srl”;
4. vista la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 24/04/2014 avente ad oggetto
“programmazione delle spese per incarichi di collaborazione autonoma di studio e
consulenza per l'anno 2014. Settore finanziario”con la quale si approva il programma
relativo all'affidamento, per l' anno 2014, di incarichi per studi e consulenze;
5. vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 29/04/2014 avente ad
oggetto “Assegnazione risorse al Settore finanziario per conferimento incarico per
valutazione e consulenza in merito alla gestione della Farmacia comunale Srl”;
Premesso che la gestione della Farmacia comunale, negli esercizi finanziari 2009,
2010 e 2012, si è conclusa con un risultato economico negativo;
Considerato che si rende necessario perseguire i seguenti obiettivi:
- valutare la congruità del canone di affitto d'azienda previsto dall'art.7 del contratto di
servizio della Farmacia comunale, secondo gli indirizzi espressi dall'Amministrazione
Comunale, mediante una perizia tecnica che implichi anche una valutazione del
patrimonio aziendale in caso di cessione della titolarità gestionale;
- supportare la valutazione di alcuni profili di legittimità e di economicità della
gestione della farmacia comunale;
Richiamato l’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il
quale individua i seguenti presupposti di legittimità per l’affidamento di incarichi di
collaborazione a soggetti esterni all’amministrazione in possesso di una particolare e
comprovata specializzazione, anche universitaria:
1. rispondenza dell’oggetto della prestazione alle competenze attribuite
2. impossibilità oggettiva di utilizzare professionalità interne all’amministrazione;
3. natura altamente qualificata e temporanea della prestazione;
4. preventiva determinazione della durata, del luogo, dell’oggetto e del compenso
della prestazione
Con nota del 01/04/2014 avente ad oggetto “Avvio del procedimento di attribuzione
incarico di collaborazione autonoma di valutazione della Farmacia Comunale.
Verifica risorse umane ai sensi dell'art.9 comma 2 del Regolamento per l'affidamento
di incarichi di collaborazione autonoma” ricevuta dai Responsabili di settore e dal
Segretario Generale nella stessa data, è stata verificata l' oggettiva impossibilità di
utilizzare professionalità interne all’ente.
Ritenuto necessario quindi procedere all’affidamento di un incarico di collaborazione
a soggetto esterno all’amministrazione in possesso di una particolare e comprovata
specializzazione, anche universitaria, nel settore della valutazione aziendale, con
particolare riferimento al settore farmaceutico, oltre ad esperienza nella gestione
delle società pubbliche.
Riscontrato che nella fattispecie ricorrono i presupposti di legittimità per procedere al
conferimento dell’incarico ad un soggetto estraneo all’Amministrazione:
- la prestazione avrà carattere temporaneo ed altamente qualificato, trattandosi di
incarico di studio consulenza nelle materie di economia aziendale, ragioneria
professionale, di diritto societario, per la quale è necessaria la seguente
specializzazione nelle perizie aziendali e in particolare nelle società miste
pubblico-private;
- la durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione vengono individuati con il
presente atto, avente natura di determinazione a contrattare ai sensi dell’articolo
192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto inoltre che l’incarico in oggetto è inserito nel programma per l’affidamento
degli incarichi di collaborazione per l’anno 2014, approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 12 in data 24/04/2014, ai sensi dell’articolo 3, comma 55, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall’articolo 3, comma 46, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti e,
quindi, anche il conferimento di un incarico deve essere preceduto da apposita
determinazione indicante:
– il fine che si intende perseguire;
– l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
– le modalità di scelta del contraente;
Precisato che:
1. il fine dell’incarico di collaborazione, ovvero i risultati che l’amministrazione intende
raggiungere, sono:
- Rideterminazione del canone del contratto di servizio di affidamento della gestione
della Farmacia comunale S.r.l. suddiviso nelle tre componenti:
•
la quota relativa al locale ceduto in locazione;
•
la quota relativa al diritto di esercizio della farmacia;
la quota relativa all'attività ceduta, comprensiva dell'avviamento. ;
- Determinazione della durata della società, in proporzione al periodo necessario per
il ritorno economico-tecnico dell'investimento da parte della società ;
-Valutazione del patrimonio aziendale per le ipotesi di concessione del servizio
(determinazione del canone di concessione) e di alienazione dell’azienda
(determinazione del valore di cessione);
-Comparazione della convenienza economica tra concessione del servizio
farmaceutico e alienazione del complesso aziendale;
-Valutazione dell’esistenza dei presupposti per la proposizione dell’azione di
responsabilità nei confronti dell' amministratore della società,
-Valutazione della legittimità dell'adeguamento contrattuale del 2013 ai dipendenti
della farmacia;
-Supporto consulenziale all'Ufficio Finanziario per l'adozione degli atti direttamente
conseguenti all'esito dell'incarico;
•
2. il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l’acquisizione della prestazione
relativa a una stima peritale per l'affitto/cessione aziendale e contiene le seguenti
clausole essenziali analiticamente descritte nell’allegato disciplinare:
– luogo di svolgimento dell’incarico
– sede del professionista/società
– durata: per un totale di 20 giorni, con possibilità di proroga di 15 giorni in caso
di motivata richiesta;
–
compenso € 4.500,00 compresi gli oneri fiscali e contributivi di legge, se ed in
quanto dovuti;
3. il contraente verrà scelto previo espletamento delle procedure comparative
previste dall’articolo 10 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di
collaborazione autonoma;
Dato atto che con nota del 02-05-2014 è stato richiesto al Collegio dei Revisori dei
conti il parere di congruità di cui all'art. 1 comma 42 della legge n. 311/2004 in merito
alla proposta di determinazione in oggetto;
DETERMINA
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di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si
rinvia ed ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, all’affidamento di un incarico di collaborazione ad un soggetto esterno
all’amministrazione in possesso di particolare e comprovata specializzazione nel
settore di riferimento al fine di perseguire l’obiettivo di verifica delle condizioni di
economicità e di legittimità della gestione della Farmacia comunale mediante
società mista;
di approvare lo schema di disciplinare e lo schema di avviso pubblico di
selezione (allegato 1) e la domanda di partecipazione (allegato 2), che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
di dare atto che il valore complessivo dell'incarico ammonta a €. 4.500,00 , IVA e
oneri compresi;
di dare atto che l'avviso pubblico di selezione sarà pubblicato per 15 giorni
consecutivi sull'Albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Sestu;
di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà alla
nomina dei componenti della Commissione di valutazione dei curricula secondo
le modalità e i criteri indicati nell'avviso pubblico;
di rinviare a successiva determinazione l'approvazione dell'esito della selezione,
l'affidamento dell'incarico e l'assunzione dei relativi impegni di spesa;
di avviare, per i motivi indicati in narrativa, una procedura comparativa per la
formulazione di una graduatoria di merito alla quale attingere per il conferimento
di un incarico di collaborazione, secondo modalità e criteri previsti dal
Regolamento per l’affidamento di incarichi e collaborazione autonoma;
di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, la
somma di € 4.500,00 per l’affidamento dell’incarico di imputando la spesa come
segue:
per € 4.500,00. al cap. 770-15 Residuo 2006 Tit. 2 int. 06 del bilancio di
previsione dell’esercizio in corso, il quale presenta la necessaria disponibilità;
che il contratto in oggetto non è sottoposto agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in quanto affidato ai
sensi dell’articolo 7, comma 6, del d.Lgs. n. 165/2001;
di dare atto che è acquisita la valutazione di congruità dell’organo di revisione,
rilasciata ai sensi dell’articolo 1, comma 42, della legge n. 311/2004, mediante
verbale n. 13 del 13-05-2014 del Collegio dei Revisori del Comune di Sestu,
trasmesso in data 17-05-2014;
L'istruttore
(Rag. Angela Soro)
_____________________________
Il funzionario responsabile
(D.ssa Maria Laura Saba)
_____________________________
COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari
ATTESTATO DI COPERTURA
Determina N. 896 del 20.05.2014
Oggetto: Selezione per il conferimento di un incarico di tipo autonomo professionale
per la valutazione economico-finanziaria della Farmacia Comunale mediante procedura
comparativa.
Anno
Capitolo
2006
770
Art. N.impegno
15
D00896
Sub
Descrizione
Beneficiario
1 Selezione per il conferimento di un
incarico di tipo autonomo
professionale per la valutazione
economico-finanziaria della
Farmacia Comunale mediante
procedura comparativa.
Importo
4.500,00
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Sestu, 20.05.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Maria Laura Saba
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Sestu, 20.05.2014
L'impiegato incaricato
Comune di Sestu
Provincia di Cagliari
Via Scipione, 1 – 09028 - SESTU
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -Verbale N. 13/2014
COMUNE DI SESTU
L’anno duemilaquattordici, addì tredici del mese di maggio alle ore 18,30, in Quartu Sant’Elena alla via
Dante Alighieri civico numero 144 presso lo Studio del Presidente, ai sensi dell’art. 234 e ss del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti con la presenza dei signori:
LASIO dott. Attilio, Presidente;
PALOMBA dott. Giuseppe, Componente;
PISANU dott. Piergiulio, Componente.
Il Collegio ha proceduto all’esame dell’unico punto all’ordine del giorno:
“Selezione per il conferimento di un incarico di tipo autonomo professionale per la valutazione
economico-finanziaria della Farmacia Comunale mediante Procedura Comparativa”.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n.266, art.1, comma 173;

vista la sentenza della Corte Conti, II sez. app., del 20 marzo 2006;

vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi da 54 a 57;

vista la deliberazione n. 6/AUT/2008 della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie;

visto l’art. 46 del DL. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge del 6 agosto 2008 n. 133;

visto l'articolo 22, comma 2, della legge n. 69/2009;

visto l'articolo 17, comma 27, della legge n. 102/2009;

vista la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la
Lombardia/715/2010 del 30 giugno 2010;

visti i vincoli finanziari posti dall’art. 6 del Decreto Legislativo n. 78/10 convertito nella Legge
122/2010;

vista la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la
Lombardia/967/2010 del 22 ottobre 2010;

vista la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la
Lombardia/243/2013/IADC del 17 giugno 2013.
IL COLLEGIO DEI REVISORI OSSERVA CHE
l’affidamento di incarichi e consulenze a soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione, sempre più
diffuso negli ultimi anni, ha portato il legislatore e la magistratura contabile a porre un’attenzione notevole
a tale fenomeno. In particolare, le recenti deliberazioni delle varie Sezioni Regionali della Corte dei Conti in
materia di affidamento di incarichi per studio, ricerca e di consulenza sembrano delineare con ancora più
chiarezza l’attuale quadro giuridico-formale entro cui gli enti possono muoversi. Peraltro, la materia è
sottoposta sistematicamente a continui provvedimenti di contenimento della spesa pubblica, costituendo
tale tipologia di spesa di funzionamento una delle poche voci sulle quali possano in concreto incidere
provvedimenti di riduzione della spesa corrente.
Il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2004, n. 191
«Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica», all’articolo 1, comma 9, disponeva che
“l’affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei
all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica
dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero
nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso va preventivamente comunicato agli organi di controllo ed
agli organi di revisione di ciascun ente. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al
presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”.
Le disposizioni contenute nel decreto taglia-spese hanno cessato di essere in vigore il 31 dicembre 2004,
sostituite, da norme sempre più restrittive e da un complesso di appesantimenti procedurali:
a) obbligo di motivazione, in particolare per l’assenza di analoghe professionalità all’interno dell’ente;
b) valutazione del Collegio dei Revisori;
c) obbligo di trasmissione alla Corte dei Conti.
Con riferimento a quest’ultimo punto un problema di coordinamento interpretativo riguarda l’obbligo di
invio degli atti in questione alla Corte dei Conti, che pur tuttavia non costituisce adempimento
condizionante l’efficacia del provvedimento di affidamento dell’incarico. I commi 11 e 42 dell’art. 1 della
legge 311/2004 stabiliscono, infatti, la trasmissione alla Corte dei Conti degli atti di conferimento degli
incarichi e prevedono che l’affidamento dei medesimi, senza il rispetto delle previsioni della legge,
“costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”.
La normativa della finanziaria 2006 (legge 266/2005) stabilisce altresì (comma 173) che gli atti di spesa,
relativi a studi e incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di
rappresentanza devono essere trasmessi alla competente Corte di Conti qualora di importo superiore a
5000 euro per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione.
Il comma 173 della legge 266/2005 si applica anche agli Enti Locali ed alle Regioni? Oppure si applica il
comma 42 dell’art. 1 della legge 311/2004? In altri termini, l’obbligo di invio riguarda i soli incarichi
superiori a 5000 euro oppure tutti gli incarichi?
In realtà il comma 12 dell’art. 1 della legge 266/2005 espressamente precisa che “Le disposizioni di cui ai
commi 9, 10 e 11 non si applicano alle Regioni, alle Provincie autonome, agli enti locali e agli enti del
servizio sanitario nazionale” e il comma 173 non trova “applicazione nei confronti degli enti locali in quanto
il dato testuale appare difficilmente superabile: esso fa riferimento agli atti di spesa relativi a commi che
non trovano applicazione, per espressa volontà del legislatore, agli enti locali e alle Regioni” (La selezione
delle risorse umane dopo il decreto Brunetta. Assunzioni, contratti flessibili e incarichi esterni negli enti
locali - Pasquale MONEA, Marco MORDENTI, Ernesta IORIO – collana enti locali - Halley).
E’ parere di questo Collegio che, nella obiettiva incertezza della norma, l’obbligo di invio riguarda tutti gli
atti di affidamento degli incarichi in questione ai sensi del comma 42 dell’art. 1 della legge 311/2004, in
primo luogo perché questa appare la dottrina dominante ed in secondo perché il coinvolgimento della
Corte dei Conti va sempre visto non come un problema ma come maggiore garanzia e tutela dell’azione
posta in essere dall’ente locale.
E’ opportuno ricordare quali sono i criteri per conferire gli incarichi a soggetti esterni all’amministrazione,
così come sono stati elaborati dalla giurisprudenza contabile della Corte dei Conti:
1) assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi
servizi: devono mancare, in particolare, strutture e apparati preordinati o personale addetto sia sotto
l’aspetto qualitativo sia sotto l’aspetto quantitativo al loro soddisfacimento, oppure carenti in relazione
all’eccezionalità della finalità;
2) le esigenze da soddisfare devono essere straordinarie ed eccezionali;
3) l’oggetto dell’incarico deve essere pertinente ai fini perseguiti e perseguibili dall’ente;
4) l’oggetto dell’incarico non deve essere generico o indeterminato;
5) l’oggetto della consulenza deve richiedere professionalità, conoscenze ed esperienze eccedenti le
normali competenze del personale dipendente;
6) l’incarico non deve implicare lo svolgimento di attività continuativa, ma di specifiche problematiche
individuate nell’atto di incarico;
7) l’incarico deve essere specifico e temporaneo (Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del
Governo e delle Amministrazioni dello Stato, delibera n. SCCLEG/1/2012/PREV del 13 gennaio 2012 e la
delibera n.24/2011) e l’atto deve dimostrare l’impossibilità dell’ente di assolverlo adeguatamente per
mancanza di personale idoneo. La temporaneità preclude la possibilità di corrispondere un compenso
aggiuntivo rispetto a quanto originariamente previsto, a seguito di rinnovo dell’incarico. Al contrario,
all’amministrazione è consentito accordare una proroga rispetto alla scadenza originariamente pattuita, per
completare l’attività già avviata, fermo il compenso già stabilito (così la circolare del Dipartimento della
funzione pubblica 11 marzo 2008, n. 2 “Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di
collaborazioni esterne”).
8) il conferimento dell’incarico deve essere espressamente previsto nel regolamento sull’organizzazione
degli uffici e servizi. L’art. 3, comma 56 della legge 244/2007, ha stabilito che “con il regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell’articolo 89 del citato decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e
le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a
soggetti estranei all’amministrazione”.
9) non devono sussistere motivi di incompatibilità legati a interessi di qualunque natura con riferimento
all’oggetto dell’incarico;
10) deve essere rispettato l’art. 25 della legge 724/94 (cessati dal servizio senza il requisito necessario per il
pensionamento di vecchiaia);
11) l’incaricato deve essere in possesso dei requisiti richiesti e della qualificazione professionale necessaria;
la legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)”, ha novellato la disposizione, secondo la quale gli incarichi esterni dovevano
essere conferiti a soggetti di “provata competenza”, modificandola in “di particolare e comprovata
specializzazione universitaria”, in tal modo rafforzando la previsione che riguarda la possibilità di ricorrere
agli incarichi solo per ottenere prestazioni altamente qualificate. Il vincolo, tuttavia, avrebbe precluso il
ricorso ad un apporto esterno a fronte di situazioni in cui vi è la necessità di ricorrere a conoscenze
qualificate non presenti nell’offerta universitaria (così le prestazioni artistiche). Con d.l. 25 giugno 2008,
n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito con modificazioni dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, il legislatore ha rimediato a tale lacuna: a seguito dell’ulteriore novella, la norma,
tuttora vigente, prevede che i destinatari degli incarichi debbano avere una “particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria”, da intendersi come laurea specialistica, o comunque conseguita
secondo il precedente ordinamento (F. Caponi, G. Bertagna, Gli incarichi esterni degli enti locali, Torriana,
Edk, 2010, p. 31).
12) devono essere rispettati i criteri di selezione del professionista (vedasi, ad esempio, il regolamento o
previa valutazione comparativa dei curricula acquisiti, nel caso di conferimento diretto motivare le ragioni
eccezionali che inducono a tale scelta). Con il tempo si è consolidata, nell’ambito della magistratura
contabile, l’interpretazione secondo la quale la comparazione può essere limitata a un confronto, sulla base
di criteri preventivamente individuati, tra i curriculum presentati (Sezione regionale di controllo per l’EmiliaRomagna, deliberazione 26 luglio 2012, n. 310).
13) deve essere rispettato l’obbligo di seguire procedure comparative. Ogni Amministrazione deve adottare
e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione (comma
6 bis, art. 7 D. Lg.vo n. 165/2001). Tale obbligo è considerato dalla giurisprudenza amministrativa un
adempimento essenziale per la legittima attribuzione di incarichi di collaborazione (TAR Puglia n. 494/2007
– Consiglio di Stato sentenza n. 3405 del 28 maggio 2010);
14) occorre indicare gli elementi di conferimento della quantificazione (utilità conseguita, vantaggio
ottenuto) al fine di poter valutare la congruità del compenso;
15) deve essere rispettato l’obbligo di pubblicazione degli elenchi sul sito web. La legge finanziaria per il
2008 modificando il comma 127, art. 1, della legge n. 662/1996, impone alle amministrazioni (anche gli enti
locali) che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto
un compenso, di pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti, con l’indicazione dei soggetti
percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. La Sezione giurisdizionale della Corte dei
conti per la Regione Trentino-Alto Adige, con sentenza 17 dicembre 2009, n. 59, ha stabilito che, in caso di
liquidazione del corrispettivo nonostante la mancata previa pubblicazione dell’incarico, responsabile è il
dirigente preposto alla liquidazione, e non il soggetto il quale avrebbe dovuto provvedere alla
pubblicazione stessa. Tale interpretazione consegue al tenore letterale della disposizione, che individua la
condotta illecita nella liquidazione. A rafforzare ulteriormente l’obbligo in analisi, il comma 18 dell’art. 3
precitato stabilisce che i contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni sono
efficaci a decorrere dalla pubblicazione, sul sito istituzionale dell’amministrazione, del nominativo del
consulente, dell’oggetto dell’incarico e del compenso.
16) il compenso deve essere proporzionato all’attività svolta. Il d.l. 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con modificazioni dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, all’art. 6, comma 7 ha stabilito, con disposizione direttamente applicabile agli enti
locali che, al fine di valorizzare le professionalità interne alle p.a., a decorrere dal 2011 la spesa annua per
studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% di quella “sostenuta” nell’anno 2009. Il
Dipartimento della funzione pubblica, con circolare 14 marzo 2011, n. 3 (avente ad oggetto “art. 6, comma
7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, conv. in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge 30 luglio 2010, n. 122, spesa annua per studi ed incarichi di consulenza”) ha aderito alla linea di
pensiero secondo la quale per “sostenuta” deve intendersi spesa “impegnata”.
17) il compenso deve essere commisurato al tipo di incarico, al valore, alla durata e alla difficoltà delle
problematiche
da
risolvere
e
deve
essere
quantomeno
proporzionale
all’utilità
conseguita
dall’Amministrazione;
18) l’erogazione del compenso deve essere subordinata alla valutazione, da parte del Responsabile del
Servizio proponente, del risultato finale secondo obiettivi prestabiliti.
La disposizione configurata dall’art. 1, comma 42 della legge n. 311/2004 sancisce che l’affidamento da
parte degli Enti Locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei
all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture
organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli
incarichi conferiti ai sensi della legge 109/1994.
La previsione normativa riprende quanto a suo tempo stabilito dalla legge n. 191/2004 (decreto tagliaspese) e ne propone la medesima formulazione di base, definendo un quadro di riferimento nel quale:
a) vengono ad essere fatti rientrare nell’ambito applicativo della norma:
- incarichi (professionali) di studio o ricerca;
- consulenze;
b) vengono ad essere esplicitamente esclusi dall’ambito applicativo della stessa norma soltanto gli incarichi
conferibili per la progettazione – direzione lavori (o per attività assimilabili) in virtù della disciplina speciale
dettata dall’art. 17 della legge n. 109/1994.
Da ultimo, poi, si richiama la lettera dell’art. 6, comma 7, del Decreto Legge n. 78/2010 (convertito nella
Legge n. 122/2010) che recita: “al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni a
decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi
ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al
comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le
università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e di
consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può
essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009. L’affidamento di incarichi in assenza dei
presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”.
La disposizione della Legge Finanziaria 2005 sancisce in relazione al conferimento di incarichi professionali e
consulenze il recepimento di una serie di principi e criteri affermati nel tempo dalla giurisprudenza
amministrativa e contabile. La norma focalizza quale principale presupposto per l’affidamento ad un
soggetto esterno di un incarico l'assenza di strutture organizzative o di professionalità interne all'Ente
Locale in grado di assicurare i medesimi servizi (ossia le prestazioni professionali qualificate necessarie per
realizzare una determinata attività, a sua volta necessaria per dare attuazione ad un obiettivo
dell’Amministrazione).
Gli incarichi de quibus sono regolati da contratti di prestazione d’opera intellettuale, che seguono la
deliberazione con la quale è autorizzato il conferimento. Si concretizza, così, un rapporto di lavoro
autonomo tra la pubblica amministrazione e l’incaricato, basato sulla fiducia riposta dalla prima nei
confronti del secondo. Pertanto, è richiesta a quest’ultimo una prestazione qualificata, ciò a differenza di
quanto avviene nel caso di un appalto, in presenza del quale l’obbligo della prestazione viene assunto da
un’impresa, la quale si avvale di un’organizzazione di mezzi, con la figura dell’appaltatore che rimane in
secondo piano.
Tale aspetto costituisce il parametro-base utilizzato da questo Collegio di Revisori dei Conti, che ha
analizzato sulla scorta della copiosa e dettagliata documentazione fornita dall’Amministrazione nel corso
del processo di affidamento:
a) il tipo di attività oggetto dell’incarico (caratterizzata da elementi peculiari e specifici) ed il suo quadro di
sviluppo (determinato nel tempo), con riferimento alla realizzazione degli obiettivi del Comune di Sestu;
b) le caratteristiche particolari della prestazione professionale richiesta per la realizzazione della particolare
attività di rideterminazione del canone del contratto di servizio di affidamento della gestione della Farmacia
comunale S.r.l. suddiviso nelle tre componenti:

la quota relativa al locale ceduto in locazione;

la quota relativa al diritto di esercizio della farmacia;

la quota relativa all’attività ceduta, comprensiva dell’avviamento;
c) l’inesistenza, all’interno dell’Amministrazione, di una struttura organizzativa o di risorse umane in grado
di rendere la particolare prestazione professionale richiesta; la Sezione regionale di controllo per il Molise,
con deliberazione 23 luglio 2009, n. 33, ha specificato come la rigorosa motivazione, relativa alla necessità
di ricorrere ad un apporto esterno, debba anche dare atto dell’impossibilità di non avere potuto fare fronte
all’esigenza mediante il migliore o più produttivo impiego delle risorse umane a disposizione dell’ente. Ne
consegue che l’ente non potrà limitarsi, nel motivare il ricorso all’incarico, ad evidenziare l’indisponibilità
del proprio personale, in quanto “sovraimpegnato per la parte ordinaria”, o “impegnato nel perseguimento
di altri obiettivi programmatici” (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, sede di
Trento, sentenza 19 febbraio 2009, n. 6).
d) la coerenza del quadro economico riferito all’affidamento dell’incarico con le utilità potenziali acquisibili
dall’Amministrazione.
Il Collegio dei Revisori ha verificato l’assetto organizzativo mediante comparazione con la pianta organica
ufficiale dell’ente.
La rilevazione della capacità o meno delle risorse umane in forza all’Amministrazione (sia con rapporti di
lavoro a tempo indeterminato che con rapporti a tempo determinato) di effettuare le particolari prestazioni
professionali è stata effettuata da questo Collegio mediante il confronto:
a) con i profili professionali dichiarati nella dotazione organica ed acquisiti eventualmente extra dotazione;
b) con i risultati dei piani annuali sviluppati nell’ultimo quinquennio dall’Ente Locale;
c) con l’esame delle autorizzazioni conferite ai dipendenti dell’Ente per l’effettuazione di incarichi esterni.
Il Collegio ha inoltre preso atto che il Funzionario Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Maria Laura
Saba ha correttamente operato verificando l'oggettiva impossibilità di utilizzare professionalità interne
all’Ente con nota del 01 aprile 2014 avente ad oggetto “Avvio del procedimento di attribuzione incarico di
collaborazione autonoma di valutazione della Farmacia Comunale. Verifica risorse umane ai sensi dell'art.9
comma 2 del Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma” ricevuta dai
Responsabili di settore e dal Segretario Generale nella stessa data.
Da tali confronti sono stati individuati gli elementi di dettaglio del percorso professionale realizzato dai
dipendenti dell’Amministrazione.
Scheda di valutazione del conferimento di incarico
Il Collegio dei Revisori del Comune di Sestu
Valutazione su conferimento di incarico professionale ai sensi dell’art. 1, comma 42, legge 311/2004
Proposta di determina numero 818 del 02 maggio 2014
Oggetto dell’incarico: Selezione per il conferimento d un incarico di tipo autonomo professionale per la
valutazione economico-finanziaria della Farmacia Comunale mediante Procedura Comparativa.
1. Le attività oggetto dell’incarico rispondono ad un obiettivo dell’Amministrazione dichiarato nel PEG
provvisorio opportunamente integrato con delibera della Giunta Comunale numero 69 del 29 aprile 2014.
2. Le prestazioni professionali per la realizzazione delle attività sono prestazioni con caratteristiche
peculiari, da realizzarsi in un periodo di tempo determinato e comportanti intervento con elevati contenuti
professionali.
3. Le particolari prestazioni professionali richieste per la realizzazione dell’attività non possono essere
effettuate da specifiche risorse umane in forza all’Amministrazione, in quanto non vi sono nella stessa
figure professionali in grado di realizzarle.
4. L’incarico professionale che deve essere conferito ha un quadro economico di riferimento coerente con
la complessità e differenziazione delle attività richieste.
5. Esiste un disciplinare di incarico.
6. Si richiede ai candidati la produzione di un Curriculum professionale allegato.
7. Esiste l’attestazione della copertura finanziaria.
Il Collegio dei Revisori dei Conti valuta il ricorso al conferimento di un incarico esterno per l’attività
straordinaria di rideterminazione del canone del contratto di servizio di affidamento della gestione della
Farmacia comunale S.r.l. pienamente conforme al dettato dell’art. 1, comma 42 della legge n. 311/2004.
Si dichiara sciolta la seduta alle ore 22,30 del che il presente verbale che si richiede venga trasmesso per
opportuna conoscenza al Signor Sindaco, al Presidente del Consiglio e al Responsabile del Servizio
Finanziario.
Quartu Sant’Elena, 13 maggio 2014
I Revisori dei conti
Dott. Attilio Lasio (Firmato)
Dott. Giuseppe Palomba (Firmato)
Dott. Piergiulio Pisanu (Firmato).
Domanda di partecipazione
PROCEDURA COMPARATIVA incarico di tipo autonomo professionale per la valutazione
economico-finanziaria della Farmacia Comunale.
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________
Nato/a
a___________________________________________
____________________________
Residente
in
___________________________________________________________ n. _____
il
via
CAP__________________ Comune di ______________________________________
prov.____
Telefono_____________________________
mail__________________
fax_________________
e-
In qualità di__________________________________________________
 Indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni inerenti la selezione (solo se diverso dalla
residenza)
via _____________________________________________________________________
n. _____
CAP__________________ Comune di ______________________________________
prov.____
Telefono_____________________________
mail__________________
fax_________________
e-
Chiede
Di essere ammesso alla selezione per il conferimento dell’incarico incarico di tipo
autonomo professionale per la valutazione economico-finanziaria della Farmacia
Comunale.
A tal fine, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n.
445 e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
dichiara
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Comunità
Europea;
di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
di non essere in condizioni di far configurare conflitto di interessi con l’Amministrazione
Comunale;
di essere in possesso dei requisito/i della particolare e comprovata specializzazione
mediante referenze attinenti l’analisi societarie ( come esplicitamente indicati nel
curriculum allegato);
di possedere il seguente titolo di studio___________________________________
conseguito il _____________ presso ___________________ con la votazione di
_______________
di
possedere
il
seguente
studio________________________________________________
titolo
di
conseguito il _____________ presso ___________________ con la votazione di
_______________
Per i casi previsti al punto 4.2 dell’avviso di selezione
La società ________________________
non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di
concordato;
non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di
cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
Si allega alla presente domanda di partecipazione:
 fotocopia di valido documento di identità;
 il curriculum vitae et studiorum debitamente sottoscritto;
 copia dell’avviso pubblico firmato per accettazione in ogni pagina.
Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei propri dati personali ai fini dello svolgimento
della selezione in oggetto e per l’eventuale conferimento dell’incarico.
lì__________________________ firma_____________________________________
Avviso di selezione per il conferimento, mediante procedura comparativa, di un
incarico di tipo autonomo professionale per la valutazione economico-finanziaria
della Farmacia Comunale
Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Visti:
 il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;
 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
 la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i.;
 il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 24/04/2014 con la quale si
approva il programma relativo all'affidamento, per l'anno 2014 di incarichi e
consulenze;
EMANA
il seguente avviso di selezione per l’affidamento, mediante procedura comparativa, di
un incarico di tipo autonomo professionale per la valutazione economico-finanziaria
della Farmacia Comunale.
Art. 1 - Oggetto del contratto
1.1. Premesso che è stato rilevato che l’utile di esercizio annuo della farmacia
comunale, evidenzia seri problemi di competitività e di remunerazione sia del servizio
che dell’investimento.
1.2. L'oggetto dell'incarico di cui al presente avviso prevede:
-Rideterminazione del canone del contratto di servizio di affidamento della gestione
della Farmacia comunale S.r.l. suddiviso nelle tre componenti:
•
la quota relativa al locale ceduto in locazione;
•
la quota relativa al diritto di esercizio della farmacia;
la quota relativa all'attività ceduta, comprensiva dell'avviamento. ;
-Determinazione della durata della società, in proporzione al periodo necessario per
il ritorno economico-tecnico dell'investimento da parte della società ;
-Valutazione del patrimonio aziendale per le ipotesi di concessione del servizio
(determinazione del canone di concessione) e di alienazione dell’azienda
(determinazione del valore di cessione);
-Comparazione della convenienza economica tra concessione del servizio
farmaceutico e alienazione del complesso aziendale;
-Valutazione dell’esistenza dei presupposti per la proposizione dell’azione di
responsabilità nei confronti dell' amministratore della società,
-Valutazione della legittimità dell'adeguamento contrattuale del 2013 ai dipendenti
della farmacia;
–
Supporto consulenziale all'Ufficio Finanziario per l'adozione degli atti
direttamente conseguenti all'esito dell'incarico;
•
Art. 2 – Durata dell’incarico e svolgimento
2.1. La durata dell’incarico è fissata in 20 (venti) giorni dalla data di affidamento, con
possibilità di proroga su richiesta motivata, per un periodo massimo di ulteriori 15
giorni, a parità di compenso;
2.2. la prestazione, è espletata senza vincolo di subordinazione, né inserimento
dell’incaricato nella struttura organizzativa dell’ente.
La prestazione dovrà essere svolta autonomamente, in accordo con il responsabile
del servizio, al quale competerà fornire le relative direttive, dovrà avere carattere
temporaneo ed altamente qualificato, trattandosi di incarico di studio e consulenza
nelle materie di economia aziendale, ragioneria professionale, di diritto societario,
con la specializzazione nelle perizie aziendali e in particolare nelle società miste
pubblico-private;
Art. 3 – Compenso per l’incarico
Per lo svolgimento dell’ incarico di cui al presente avviso è previsto il compenso lordo
pari a € 4.500,00 (onnicomprensivo di ogni ulteriore onere e rimborso spese).
Il compenso così determinato verrà liquidato entro trenta giorni dalla presentazione di
regolare fattura o nota.
Art. 4 – Requisiti richiesti
4.1. I candidati che intendono partecipare alla selezione dovranno essere in
possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti da attestare mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Comunità
Europea;
2) di godere dei diritti civili e politici;
3) titolo di studio:
a) diploma di laurea in Economia e Commercio ed equipollenti ovvero per i titoli di
studio conseguiti all’estero dovrà essere certificato il possesso del provvedimento di
equiparazione con il titolo di studio italiano, ovvero la certificazione di aver presentato
all’autorità competente istanza per ottenere il riconoscimento o l’equiparazione nei
modi previsti dalla normativa vigente;
4) requisito della particolare e comprovata specializzazione mediante referenze
attinenti l’analisi societarie;
5) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
6) nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità di
non essere in condizioni di far configurare conflitto di interessi con l’Amministrazione
Comunale.
7) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato
domanda di concordato;
8) di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231;
4.2. Possono partecipare, oltre ai liberi professionisti come indicati al precedente
comma 1, anche società di professionisti e le società di consulenza.
4.3. In caso di aggiudicazione, l’incaricato dovrà far pervenire all’amministrazione la
documentazione attestante i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 5 – Modalità di partecipazione
5.1 La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice sul modello allegato,
dovrà pervenire – a pena di esclusione – entro e non oltre le ore 13,00 del giorno
03/06/2014 e dovrà essere indirizzata a: Comune di Sestu – Ufficio Protocollo – Via
Scipione, 1 – 09028 Sestu (CA)
Il plico, sul cui dorso dovrà essere riportata la dicitura “Procedura comparativa
incarico professionale valutazione servizio Farmacia comunale”, dovrà contenere:
 la domanda di partecipazione ed allegata fotocopia di valido documento di identità;
 il curriculum vitae et studiorum;
 copia dell’avviso pubblico firmato per accettazione in ogni pagina;
5.2. Il plico potrà pervenire al Comune secondo le seguenti modalità:
 direttamente presso ufficio protocollo del Comune entro le ore 13 del 03/06/2014
 a mezzo posta e dovrà essere trasmessa, pena esclusione, all’indirizzo sopra
riportato entro la data indicata (farà fede esclusivamente la data del protocollo
dell’ente)
L’ente non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione nei tempi stabiliti,
dovuta a disguidi postali o ad altre cause ad esso non imputabili.
Art. 6 – Valutazione dei candidati
6.1. La selezione degli aspiranti verrà effettuata da apposita Commissione, composta
da tre esperti nominati ai sensi dell’art.12, comma 6 del vigente Regolamento per il
conferimento di incarichi esterni e di collaborazione, di studio o ricerca o consulenza,
mediante l’esame comparativo dei curricula formativi/professionali presentati.
La valutazione dei candidati avviene solamente sulla base dei fattori sotto indicati:
VALUTAZIONE CURRICULUM – massimo 30 punti
L'apprezzamento del curriculum prodotto dall’aspirante dovrà attenersi a principi di
evidenziazione dello spessore culturale e formativo. Gli elementi di seguito descritti,
sotto le lettere A), e B) dovranno emergere dal curriculum prodotto da ciascun
aspirante; l’assenza degli stessi o di parte di essi, comporta la non attribuzione del
punteggio per le parti prive degli elementi necessari per la valutazione.
La Commissione Giudicatrice dispone complessivamente di 30 punti così ripartiti:
A) Curriculum formativo punteggio massimo attribuibile – max punti 12,00
- Partecipazione a percorsi formativi in ambiti attinenti alla tipologia dell’incarico
(economia aziendale, ragioneria professionale, di diritto societario, con la
specializzazione nelle perizie aziendali e in particolare nelle società miste pubblicoprivate, ovvero altri titoli che possono concorrere alla valorizzazione della
professionalità richiesta per l'espletamento dell'incarico in oggetto);
B) Esperienza professionale: punteggio massimo attribuibile – max punti 18,00
Il punteggio sarà attribuito, in relazione all’esperienza professionale maturata presso
amministrazioni pubbliche in relazione all'attribuzione di incarichi aventi ad oggetto
consulenze per la gestione di società partecipate, specificando correttamente l'ente
presso il quale è stato svolto l'incarico/servizio, il periodo (giorno, mese e anno) e la
natura dell’incarico, secondo il seguente schema:
Da n. 1 a 3 incarichi - 8 punti
Da n. 4 a 8 incarichi - 12 punti
Oltre 8 incarichi
– 18 punti
L’esperienza lavorativa non correttamente specificata (giorno, mese e anno) non
sarà valutata dalla commissione giudicatrice.
A seguito dell’esito delle singole valutazioni la Commissione formula un elenco degli
aspiranti ritenuti idonei.
6.2. L’Amministrazione procederà alla valutazione anche nel caso in cui pervenga
una sola istanza, ma è libera di non affidare l’incarico qualora il candidato non
ottenga un punteggio sufficiente.
Art. 7 – Formalizzazione del rapporto
7.1. Il conferimento dell’incarico sarà formalizzato con l’adozione di un apposito atto.
Al primo classificato sarà data comunque comunicazione. Il candidato vincitore dovrà
accettare l’incarico entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra,
mediante lettera di accettazione a cui saranno allegati i documenti di cui al punto 4.3.
In caso di mancata accettazione si procederà allo scorrimento della graduatoria.
7.2. Il provvedimento di conferimento dell’incarico acquista efficacia dal momento
della pubblicazione del nominativo dell’incaricato e delle specifiche dell’atto, sul sito
istituzionale dell’ente .
7.3. L’Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico
qualora sussistano o intervengano motivi di pubblico interesse o nel caso in cui le
domande non siano ritenute idonee.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
I dati personali che pervengono all’Amministrazione ai fini della selezione, saranno
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e del
successivo conferimento di incarico.
DISCIPLINARE D’INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA
PROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA
FARMACIA COMUNALE DI SESTU
Richiamate:
–
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 30/12/2013 avente ad
oggetto “Atto di indirizzo per la gestione della società partecipata Farmacia
comunale Srl”
–
la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 24/04/2014 avente ad oggetto
“Programmazione delle spese per incarichi di collaborazione autonoma di
studio e consulenza per l'anno 2014. Settore finanziario”con la quale si
approva il programma relativo all'affidamento, per l' anno 2014, di incarichi per
studi e consulenze;
–
deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 29/04/2014 avente ad oggetto
“Assegnazione risorse al Settore finanziario per conferimento incarico per
valutazione e consulenza in merito alla gestione della Farmacia comunale
Srl”;
la determinazione n.
del
avente ad oggetto “ Selezione per il
conferimento di un incarico di tipo autonomo professionale per la valutazione
economico-finanziaria della Farmacia Comunale mediante procedura
comparativa”
–
L’ anno duemilaquattordici il giorno _______ del mese di ____________ nella
Residenza Comunale sita in Sestu in via Scipione n° 1, con la presente scrittura
privata, avente per le parti forza di Legge,
TRA
La dott.ssa Maria Laura Saba nata a Tortolì il 15/09/1969, il quale interviene nel
presente atto nella qualità di responsabile dell’Ufficio Finanziario e, quindi, in nome e
per conto del Comune di Sestu (Cagliari),
ED IL PROFESSIONISTA
_______, nella persona del ______, nato/a a _____ il _____, _____, (C.F.
_________ Partita IVA ___________), residente in _______________
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Contenuto dell'incarico
All’incaricato/a viene affidato la:
-Rideterminazione del canone del contratto di servizio di affidamento della gestione
della Farmacia comunale S.r.l. suddiviso nelle tre componenti:
•
la quota relativa al locale ceduto in locazione;
•
la quota relativa al diritto di esercizio della Farmacia;
la quota relativa all'attività ceduta, comprensiva dell'avviamento;
-Determinazione della durata della società, in proporzione al periodo necessario per
il ritorno economico-tecnico dell'investimento da parte della società;
-Valutazione del patrimonio aziendale per le ipotesi di concessione del servizio
•
(determinazione del canone di concessione) e di alienazione dell’azienda
(determinazione del valore di cessione);
-Comparazione della convenienza economica tra concessione del servizio
farmaceutico e alienazione del complesso aziendale;
-Valutazione dell’esistenza dei presupposti per la proposizione dell’azione di
responsabilità nei confronti dell' amministratore della società,
-Valutazione della legittimità dell'adeguamento contrattuale del 2013 ai dipendenti
della farmacia;
-Supporto consulenziale all'Ufficio Finanziario per l'adozione degli atti direttamente
conseguenti all'esito dell'incarico;
Art. 2 - ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ E MODALITA’ DELLE PRESTAZIONI
L’incarico, che si svolge in piena autonomia organizzativa, non comporta
subordinazione gerarchica né rispetto di orari d’ufficio e non determina costituzione di
alcun rapporto dipendente; tuttavia l’incaricato/a si impegna a garantire la propria
presenza ogni qualvolta ciò risulti indispensabile per il corretto espletamento
dell'incarico a discrezione dell’unità organizzativa di riferimento.
L’incaricato/a farà riferimento al Responsabile del Settore, con il quale sarà tenuto a
raccordarsi in modo sistematico e puntuale al fine di un corretto ed efficace
svolgimento della prestazione e dovrà lavorare in collaborazione con altri soggetti
coinvolti nelle attività in questione.
L’incarico affidato con il presente contratto si configura come prestazione di lavoro
autonomo ai sensi dell’art. 2222 del C.C. Il Comune è esonerato da qualunque
responsabilità conseguente a rapporti di lavoro instaurati dall’incaricato/a e a danno
di terzi, in relazione alle attività del presente incarico.
Art. 3 - TERMINE DI ESECUZIONE
La prestazione dovrà essere conclusa entro il termine di giorni VENTI decorrente dal
conferimento del relativo incarico, che avverrà con la sottoscrizione di apposito
disciplinare, salvo eventuale motivata e concordata proroga.
In ogni caso, la conclusione del presente contratto è condizionata all’espletamento di
tutte le attività così come previste nell’art. 1.
E’ fatto salvo il caso di anticipata risoluzione o recesso di seguito regolati.
Art. 6 – COMPENSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il compenso per lo svolgimento dell’incarico è pari all’importo lordo di € 4500,00
comprensivo anche degli oneri ed IVA ai sensi di legge e verrà corrisposto, dietro
presentazione di regolare fattura o nota esclusivamente a prestazione avvenuta nei
termini e con il contenuto previsti dall’avviso di procedura comparativa e dal presente
disciplinare d’incarico, e alla valutazione, da parte deI Responsabile del Settore
proponente, del risultato finale secondo gli obiettivi prestabiliti. Il compenso che
spetterà al professionista incaricato, verrà corrisposto a 30 giorni data fattura a
seguito del regolare espletamento delle prestazioni richieste. Non sarà riconosciuto
alcun rimborso spese.
Art. 7 – PROROGHE, PENALI, RISOLUZIONE ANTICIPATA E RECESSO
Nell’eventualità di ritardi nell’espletamento dell’incarico per cause non imputabili
all’incaricato/a, si concederà una proroga per iscritto fino alla nuova scadenza
ritenuta congrua alla conclusione dell’incarico. Qualora, invece, l’incaricato/a non
ottemperasse all’espletamento dell’incarico e/o alle prescrizioni oggetto del presente
disciplinare - la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale – Il
Comune potrà applicare le seguenti penalità:
1. nell’ipotesi di ritardata esecuzione della prestazione rispetto al termine di
consegna stabilito verrà trattenuta sulle competenze spettanti la percentuale dello
5% (cinque per cento) per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 50%;
2. nell’ipotesi di inadeguata/incompleta esecuzione della perizia rispetto ai contenuti
richiesti verrà trattenuta sulle competenze spettanti una cifra da un minimo del 20%
(venti per cento) ad un massimo del 70% (settanta per cento), in relazione alla
gravità dell’inadempimento;
Nel caso di cui al punto 1., ove a causa del ritardo venga superata la percentuale del
50% si procederà alla risoluzione del contratto in danno del professionista, ai sensi
dell’art. 1456 cod. civ..
Il recesso è disciplinato dall’art. 2237 del C.C.
In modo specifico è facoltà del Comune rescindere il contratto in ogni momento, in
particolare quando l’incaricato/a sia colpevole di ritardi pregiudizievoli o contravvenga
ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, nonché nel caso
venga successivamente meno l’interesse da parte del Comune ad avvalersi delle
prestazioni indicate nel succitato art. 1, salvo il diritto del prestatore d’opera, ai sensi
dell’art.2237 del C.C., al pagamento del corrispettivo per l’attività fino a quel
momento svolta. Il recesso avviene con semplice comunicazione scritta indicandone
la motivazione.
Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI
L’incaricato/a si impegna a mantenere la riservatezza e il segreto d’ufficio su fatti e
circostanze concernenti le notizie di cui viene a conoscenza durante l’espletamento
dei compiti inerenti il presente incarico, assicurando, in particolare, a lavoratori,
aziende ed enti pubblici e privati il più completo anonimato, nel rispetto del D.lgs. n.
196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Le eventuali spese
relative al presente disciplinare sono a carico del professionista. Le spese di
registrazione del presente atto, in caso d’uso, saranno a carico della parte che
richiederà la registrazione stessa.
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni del
Codice Civile o ad altre leggi che risultino applicabili.
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione
all’interpretazione, all’esecuzione o alla validità del presente contratto, il foro
competente è quello di Cagliari