Circolare Settimanale N°36 del 26.09.2014

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 SETTEMBRE 2014
CIRCOLARE SETTIMANALE
NUMERO 36 DEL 26 SETTEMBRE 2014
LA SETTIMANA IN BREVE
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LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA
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LE SCHEDE INFORMATIVE
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DICHIARAZIONE IMU-TASI ENC PROROGATA AL 1° DICEMBRE
Con Decreto Mef firmato il 23.09.2014, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il
termine per la presentazione della dichiarazione IMU - TASI 2012 e 2013 da parte degli enti
non commerciali è stato prorogato di due mesi, portandolo al 30 novembre, che, però,
essendo domenica, slitta automaticamente a lunedì 1° dicembre 2014.

Pagina 5
MODELLO F24 TELEMATICO, UN OBBLIGO ORMAI GENERALIZZATO
Dal 1° ottobre 2014 entrano in vigore le nuove regole sulle modalità di presentazione del
Modello F24 previste dal c.d. decreto Renzi (d.l. 66/2014). Le disposizioni tendono ad
estendere l'utilizzo del modello telematico, a scapito di quello cartaceo, ed interessano
tutti i soggetti, titolari e non di partita Iva.

Pagina 7
LA COMUNICAZIONE DELLA PEC ENTRO IL 31 OTTOBRE
Entro il 31 ottobre gli intermediari finanziari e gli altri soggetti sottoposti agli obblighi
antiriciclaggio (per esempio commercialisti, consulenti del lavoro, notai ecc ...) devono
comunicare all'Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo Pec. Tali soggetti saranno i
potenziali destinatari delle richieste di informazioni riguardanti le indagini finanziarie
internazionali.
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AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE
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REMISSIONE IN BONIS 5 PER MILLE ENTRO IL PROSSIMO 30 SETTEMBRE
Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, analizzeremo la possibilità di ricorrere
all'istituto della remissione in bonis, entro il prossimo 30 settembre, da parte degli enti che
intendono partecipare a tale riparto del 5 per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2014.
Pagina 12
PRASSI DELLA SETTIMANA
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LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell’Agenzia in ordine cronologico
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Pagina 17
I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologico
Pagina 18
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 SETTEMBRE 2014
SCADENZARIO
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SCADENZARIO DAL 29.09.2014 AL 13.10.2014
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 SETTEMBRE 2014
LA SETTIMANA IN BREVE
Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana.
L o schema di decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, ancora in fase di
approvazione, contiene diverse novità che riguardano il sostituto d'imposta. La nuova
dichiarazione dei redditi precompilata, che verrà elaborata dal 2015 direttamente
dall'Amministrazione finanziaria, potrà essere resa disponibile anche al sostituto che presta
l'assistenza fiscale (oltre che al contribuente, piuttosto che al Caf o al professionista abilitato). A
tal fine, il sostituto sarà obbligato a trasmettere i dati dei Cud telematicamente all'Agenzia delle
Entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo, pena la sanzione di 100 euro per ciascuna
comunicazione omessa, tardiva o errata. Cambiano, quindi, anche le scadenze connesse alla
dichiarazione dei redditi: il 730 dovrà essere presentato al proprio sostituto entro il 7 luglio
dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione (anziché entro il 30 aprile). Lo stesso
termine vale anche in caso di presentazione al Caf. Un decreto da emanare entro il 30 novembre
definirà una nuova misura del compenso spettante a partire dalle dichiarazioni predisposte nel
2015.
Per sostenere il rilancio dei consumi e, quindi, il sostegno alle attività produttive, il Governo,
oltre alla stabilizzazione degli 80 euro e alla riduzione dell'Irap, sta vagliando un'ulteriore soluzione
per dare sostegno ai salari percepiti dai lavoratori dipendenti. E' allo studio del Governo, infatti,
l'ipotesi di far entrare nelle buste paga dei dipendenti il 50% della quota del Tfr "maturando"
accantonata mensilmente dal datore di lavoro, lasciandone l'altra metà alle imprese. Tale quota
di TFR, quindi, potrebbe essere erogata al lavoratore in unica soluzione annuale, e non più al
termine della sua vita lavorativa. La misura dovrebbe valere per almeno un anno, forse anche
due o tre anni, cominciando dai dipendenti del settore privato, e fa parte del dossier su cui si
starebbe lavorando per la messa a punto della Legge di stabilità 2015, il cui disegno di legge
dovrebbe essere varato dal Governo entro il prossimo 10 ottobre.
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2014 il Decreto n. 139 del
4 agosto 2014 del Ministro della Giustizia contenente il nuovo regolamento sui criteri e le modalità
di iscrizione e tenuta del registro dei mediatori e dell'elenco dei formatori per la mediazione, oltre
che sui criteri per la determinazione delle indennità ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo
n. 28/2010. L'organismo iscritto è ora obbligato a comunicare al Ministero della giustizia, alla fine
di ogni trimestre, non oltre l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre stesso, i
dati statistici relativi alla attività di mediazione svolta.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 SETTEMBRE 2014
L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che è partito il progetto “@e.bollo”. E' stato, infatti,
approvato il provvedimento direttoriale che dà il via al progetto grazie al quale sarà possibile
versare la marca da bollo anche on line con carte di credito, di debito o prepagate. Il servizio
s a r à operativo nei prossimi mesi, considerati i tempi tecnici necessari allo sviluppo delle
procedure, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e degli intermediari che offriranno i servizi di
pagamento.
Il termine per l'invio telematico della dichiarazione IMU/TASI, per gli anni 2012 e 2013, da
parte degli enti non commerciali è stato prorogato dal 30 settembre al 30 novembre, che però,
cadendo di domenica, slitta automaticamente al 1° dicembre 2014. A renderlo noto è stato un
comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre, che informa
che è stato firmato dal Ministero un apposito decreto che stabilisce tale proroga. Il decreto è
ancora in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Si è tenuta il 24 settembre scorso un'audizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate,
Rossella Orlandi, in Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria. Nel corso
dell'audizione, il direttore è intervenuto anche sul modello 730 precompilato, affermando che,
per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate utilizzerà le informazioni
disponibili in Anagrafe tributaria (ad esempio, la dichiarazione dell’anno precedente ed i
versamenti effettuati), i dati relativi agli oneri detraibili e deducibili trasmessi da soggetti terzi
(interessi passivi per mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali) e i dati contenuti nelle
certificazioni dei sostituti d’imposta. La dichiarazione così predisposta verrà messa a disposizione
dei contribuenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 15 aprile mediante i servizi telematici. I
contribuenti (lavoratori dipendenti e pensionati) potranno anche modificarla. Dal 2016, inoltre,
potranno essere utilizzati anche i dati presenti nel Sistema tessera sanitaria (acquisti di medicinali,
prestazioni sanitarie).
E' stato firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, il decreto attuativo
della norma del decreto legge Destinazione Italia (D.L. n. 145/2013) che concede la possibilità,
alle imprese titolari di crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei
confronti di tutte le Pubbliche amministrazioni, di compensare nel 2014 le cartelle esattoriali,
ovvero gli atti di accertamento. La compensazione sarà possibile per cartelle esattoriali notificate
fino al 31 marzo 2014. I crediti devono essere certificati e la somma iscritta a ruolo deve essere
inferiore o pari al credito vantato.
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INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: Dichiarazione IMU - TASI ENC prorogata al 1° dicembre
Con Decreto Mef firmato il 23.09.2014, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il termine
per la presentazione della dichiarazione IMU - TASI 2012 e 2013 da parte degli enti non
commerciali è stato prorogato di due mesi, portandolo al 30 novembre, che, però, essendo
domenica, slitta automaticamente a lunedì 1° dicembre 2014.
La proroga sarebbe stata decisa per risolvere i problemi del canale telematico e anche per
venire incontro ai professionisti che assistono gli enti non commerciali, in quanto l'adempimento
appare abbastanza complesso, specie nel caso di utilizzi misti per attività commerciali e
istituzionali, per i quali occorre fare diversi calcoli.
DICHIARAZIONE IMU - TASI ENC ENTRO IL 1° DICEMBRE 2014
L a disciplina IMU (e, quindi, anche TASI) per gli immobili degli enti non
commerciali segue regole particolari. Infatti:
 g l i immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, c o n "modalità non
commerciali", di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative, sportive nonché di religione o di culto, sono esenti dall’Imu;
 g l i immobili destinati, invece, ad un utilizzo misto, cioè sia allo svolgimento
dell'attività istituzionale, che allo svolgimento dell'attività commerciale, sono
esenti dall'IMU solo per la “frazione di unità destinata all’attività non
LA DISCIPLINA
IMU-TASI PER
GLI IMMOBILI
DEGLI ENC
commerciale”, mentre per la parte adibita all’attività commerciale, “in quanto
dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente”, si applica l'IMU.
Qualora non sia possibile individuare la “frazione di unità destinata all’attività
non commerciale”, l’esenzione va applicata in proporzione all’utilizzazione non
commerciale come risultante da apposita dichiarazione IMU.
Il D.M. 200/2012 ha definito le modalità e le procedure per l’applicazione
proporzionale dell’IMU agli immobili degli enti non commerciali destinati ad
un’utilizzazione “mista”, per i quali l’esenzione IMU interessa esclusivamente
la parte destinata allo svolgimento di attività istituzionali con modalità non
commerciali come risultante da detta dichiarazione.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 SETTEMBRE 2014
LA DICHIARAZIONE
IMU-TASI ENC
Per la complessità di calcoli in caso di possesso, da parte degli enti non
commerciali, di immobili ad utilizzo misto, si è resa necessaria la
predisposizione di un apposito modello di dichiarazione IMU differente
rispetto a quello ordinario di cui al D.M. 30.10.2012 generalmente utilizzato.
A tal fine, con decreto Mef 26.06.2014 è stato approvato un modello
"speciale" di dichiarazione IMU, che va utilizzato sia nel caso in cui
l'immobile utilizzato sia esente, sia nel caso in cui il suo utilizzo sia misto.
Dovrà essere utilizzato il modello ordinario, approvato con DM 30.10.2012,
solo nel caso in cui l'ente possieda immobili non esenti.
Ente che possiede
un immobile che è:
Dichiarazione speciale
Dichiarazione ordinaria
IMU-TASI
IMU-TASI
DM 26.06.2014
DM 30.10.2012
Esente IMU
X
A utilizzo misto
X
Non esente IMU
MODALITA’ E
TERMINI DI
PRESENTAZIONE
DELLA
DICHIARAZIONE
IMU-TASI ENC
X
La dichiarazione IMU-TASI va presentata dagli enti non commerciali in
relazione ai propri immobili esclusivamente per via telematica.
A regime, a partire dall'esercizio 2014, il termine di presentazione sarà il
30.06 dell’anno successivo “a quello in cui il possesso degli immobili ha
avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione
dell’imposta” (quindi, per il 2014, entro il 30.06.2015; per il 2015, entro il
30.06.2016, e così via). La dichiarazione presentata ha effetto anche per gli
anni successivi salvo variazioni che comportino un diverso ammontare
dell’imposta dovuta.
Per gli anni 2012 e 2013, invece, il termine per l'invio era inizialmente
previsto per il 30.09.2014.
Tuttavia, considerate le difficoltà connesse con la compilazione del
modello e la complessità dell'adempimento specie nel caso di utilizzi misti, il
Ministero dell'Economia e delle Finanze ha firmato il 23 settembre scorso un
decreto, che proroga il termine di presentazione della dichiarazione IMU-TASI
ENC per il 2012 e 2013 al 30 novembre.
Tale nuovo termine, cadendo di domenica, slitta automaticamente a
lunedì 1° dicembre.
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 SETTEMBRE 2014
INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: Modello F24 telematico, un obbligo ormai generalizzato
Il decreto Renzi (art. 11 del DL n. 66/2014) ha introdotto nuove regole per l'utilizzo del modello F24,
volte ad estendere sempre di più l'uso di quello telematico, a scapito di quello cartaceo.
Le ragioni dell'intervento sono:
 ridurre il costo dalla gestione cartacea dei modd. F24 a carico dell’Amministrazione finanziaria;
 aumentare i controlli “preventivi” sulle compensazioni.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 1° ottobre 2014, si ritiene pertanto utile, in vista
dei prossimi pagamenti, riepilogare le nuove modalità di utilizzo del modello, anche alla luce dei
recenti chiarimenti avvenuti con la Circolare 27/E del 19.09.2014.
LE NUOVE REGOLE DI PRESENTAZIONE DEL MOD. F24 DAL 1° OTTOBRE 2014
Si ricorda che finora l'obbligo di utilizzo del modello F24 telematico era
rivolto solo ai titolari di partita Iva (obbligo introdotto a decorrere dal 2007
dall'art. 37, comma 49, DL n. 223/2006 e del DPCM 4.10.2006) che potevano
trasmetterlo:


direttamente, mediante:

il servizio Entratel/Fisconline (F24 web, F24 online);

il servizio di remote/home banking gestito dalle banche/Poste;
tramite intermediario abilitato (dottore commercialista, consulente del
lavoro, CAF, ecc.) che a sua volta poteva avvalersi alternativamente:
UTILIZZO MODELLO
F24 FINO AL
30.09.2014

del servizio “F24 cumulativo” gestito dall’Agenzia delle Entrate tramite
Entratel;

del servizio di remote/home banking gestito dalle banche/Poste.
Invece, i soggetti non titolari di partita IVA (privati), potevano
presentare il mod. F24 cartaceo presso una qualsiasi banca/Poste/Agente
della riscossione.
NUOVE REGOLE DAL
1° OTTOBRE 2014 PER
L'UTILIZZO DEL MOD.
F24 TELEMATICO
Dal 1° ottobre 2014 entreranno in vigore le nuove limitazioni all'utilizzo del
modello cartaceo. Non occorrerà più distinguere a seconda che si tratti di
titolari di partita Iva o privati, in quanto le nuove regole sono valide per tutti i
soggetti. Bisognerà invece operare una distinzione a seconda che il
modello F24 sia:
 a zero;
 a debito con compensazioni;
 di importo superiore a 1.000 Euro.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 SETTEMBRE 2014
I l mod. F24 che, per effetto di compensazioni, presenta un saldo a zero
va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline):
 "F24 on line" e "F24 web" utilizzabili da qualsiasi soggetto. Per accedervi
occorre essere registrati ai servizi telematici Entratel/ Fisconline, ed essere
titolari di un c/c presso una banca convenzionata/poste sul quale
richiedere l’addebito. Con “F24 Web” l’ordine di addebito è trasmesso
all’Agenzia senza disporre di alcun software specifico, mentre con “F24
online” è necessario scaricare l’apposito software;
 "F24 cumulativo", utilizzabile dagli intermediari abilitati a Entratel per
trasmettere telematicamente i modd. F24 in nome e per conto dei propri
clienti. In tal caso il pagamento può essere effettuato:
 sul c/c postale o bancario dei singoli clienti;
 sul c/c postale o bancario dell’intermediario;
oppure il servizio "F24 addebito unico".
Pertanto nel caso di F24 a zero non sarà più possibile utilizzare né il
modello cartaceo né i servizi di remote/home banking gestiti da
banche/Poste.
Sempre dal 1° ottobre 2014, i modelli F24:
 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di
zero;
 con saldo superiore a 1.000 Euro, a prescindere dalla presenza di crediti
utilizzati in compensazione;
potranno essere presentati esclusivamente con modalità telematica:
 mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
 mediante i servizi di internet banking delle banche, Poste italiane, Agenti
della riscossione.
Per i soggetti titolari di partita Iva restano in vigore le disposizioni
previste dall'art. 37 commi 49 e 49-bis del D.l. 223/2006, che prevedono
l'obbligo di utilizzare:
 l e modalità esclusivamente telematiche per il versamento di imposte,
contributi e premi
1
e le altre entrate spettanti agli enti e alle casse
2
previdenziali ;
 esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione dall'Agenzia
delle Entrate per le compensazioni con modello F24 del credito Iva annuale
- o relativo a periodi inferiori all'anno - per importi superiori a 5.000 € annui.
Pertanto
tali soggetti, per effetto delle nuove disposizioni che
entreranno in vigore il 1° ottobre, potranno utilizzare esclusivamente le
modalità telematiche messe a disposizione dall'Agenzia per la
presentazione del modello F24 in tutti i casi in cui si presenti con saldo finale
pari a zero. Per essi resterà comunque la possibilità di usare anche i servizi
telematici resi disponibili dagli intermediari della riscossione convenzionati
per la presentazione del modello F24 con saldo maggiore di zero.
1
2
Di cui all'art. 17 comma 2 del D.lgs. 241/1997.
Di cui all'art. 28 comma 1 del D.lgs. 241/1997.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 SETTEMBRE 2014
I versamenti con il modello F24 cartaceo, invece, potranno essere effettuati
presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con
l'Agenzia delle Entrate (banche, Poste italiane e agenti della riscossione)
solo dai non titolari di partita Iva (soggetti privati), per i versamenti di
importo pari o inferiore a 1.000 € effettuati senza compensazioni.
Nella Circolare 27/E/2014 l'Agenzia afferma inoltre che il modello F24
cartaceo potrà essere utilizzato anche nei seguenti casi particolari:
 F24 precompilati dall'ente impositore, dai contribuenti che utilizzano
MOD. F24 CARTACEO:
I CASI IN CUI SARÀ
ANCORA POSSIBILE
UTILIZZARLO
deleghe di pagamento precompilate, inviate dagli enti impositori (ad
esempio Agenzia delle Entrate, Comuni, etc.), con saldo finale superiore a
1.000 euro a condizione che non siano indicati crediti in compensazione;
 versamenti rateali in corso, dai contribuenti (non titolari di partita Iva) che al
1° ottobre 2014 hanno in corso versamenti rateali di tributi, contributi e altre
entrate, anche per importi superiori a 1.000 Euro, con o senza
compensazioni, e anche nel caso di saldo a zero;
 utilizzo di crediti d'imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso
gli agenti della riscossione
dai soggetti che hanno diritto ad
agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in
compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.
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INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: La comunicazione della Pec entro il 31 ottobre
Per prevenire e reprimere i fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche
e finanziarie all'estero, l'unità speciale UCIFI dell'Agenzia delle Entrate (Ufficio Centrale per il
contrasto degli illeciti fiscali internazionali), e i reparti speciali della Guardia di Finanza, possono
richiedere notizie riguardanti specifiche operazioni e i contribuenti che le effettuano. In
particolare:

agli intermediari (banche, poste ...) vengono chiesti i dati delle operazioni di importo pari o
superiore a 15.000 Euro intercorse con l'estero, per le quali vige l'obbligo di registrazione;

agli altri soggetti su cui gravano gli obblighi antiriciclaggio, quindi revisori, professionisti e altri
soggetti che svolgono attività finanziaria, saranno richiesti chiarimenti su specifiche operazioni e sui
titolari effettivi dei movimenti.
Le richieste da parte degli organi accertatori e le risposte fornite dagli intermediari e dagli
altri soggetti devono avvenire tramite Pec.
Per questo tutti i potenziali destinatari di tali richieste devono comunicare il loro indirizzo PEC
all'Agenzia delle Entrate, entro il 31 ottobre 2014, utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PEC ENTRO IL 31 OTTOBRE
LO SCAMBIO DI
INFORMAZIONI TRA
GLI ORGANI
ACCERTATORI E I
SOGGETTI
DESTINATARI DELLA
NORMATIVA
ANTIRICICLAGGIO
Con il provvedimento dell'8 agosto 2014 l'Agenzia delle Entrate,
congiuntamente con la Guardia di Finanza, ha stabilito le modalità e i
termini che intermediari e altri soggetti destinatari della normativa
antiriciclaggio devono osservare nello scambio di informazioni tra essi e gli
organi accertatori.
Si ricorda, infatti, che a seguito delle modifiche apportate dalla L.
97/2013, gli organi accertatori possono chiedere3:

agli intermediari finanziari di fornire evidenza delle operazioni di importo
pari o superiore a 15.000 euro intercorse con l'estero, anche per masse di
contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale;

ai soggetti indicati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del D.lgs. 231/2007 l'identità del
titolare effettivo di specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse
collegate.
I soggetti autorizzati ad effettuare le richieste sono:

per l'Agenzia delle Entrate, l'Ufficio Centrale per il contrasto degli illeciti fiscali
internazionali (UCIFI);

per la Guardia di Finanza, i reparti speciali.
Le risposte devono essere fornite sulla base dello schema XML (non
ancora reso disponibile da parte dell'Agenzia delle Entrate), e firmate
3
Articolo 2 del D.l. 167/1990, modificato dall'art. 9 della Legge 97/2013.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 SETTEMBRE 2014
digitalmente dal responsabile della struttura/sede/ufficio o da altra persona
delegata. Le risposte possono contenere documenti allegati in formato
digitale, nei formati pdf, jpg, gif e tiff. E' consentito anche l'utilizzo del
formato compresso zip, a condizione che contenga file con le
caratteristiche pdf, jpg, gif e tiff.
La validità della risposta è attestata dall'Agenzia delle Entrate con la
comunicazione PEC.
Le risposte devono essere effettuate utilizzando il sistema PEC.
Da quando si ricevono le richieste di informazioni decorrono i termini
entro cui si deve procedere con le risposte:

30 giorni per le richieste effettuate agli intermediari finanziari, prorogabile per
giustificato motivo su istanza degli intermediari per un periodo di 20 giorni,
dal Direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle Entrate o dal
Comandante dei reparti speciali della guardia di finanza;

15 giorni per le richieste effettuate ai soggetti diversi dagli intermediari
finanziari.
LA COMUNICAZIONE
DELLA PEC
NEL PERIODO
TRANSITORIO SI
UTILIZZA LA FORMA
CARTACEA
Poiché le richieste e le risposte tra gli organi accertatori e i soggetti
destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono essere effettuate
utilizzando il sistema PEC, gli intermediari, i professionisti e tutti i soggetti
sottoposti alle regole antiriciclaggio devono comunicare all'Agenzia delle
Entrate il proprio indirizzo PEC.
La comunicazione va effettuata telematicamente (con Entratel o
Fisconline) entro il 31 ottobre 2014, utilizzando il tracciato telematico già
predisposto per gli intermediari finanziari con il Provvedimento dell'Agenzia
delle Entrate del 22.12.2005.
Gli intermediari possono utilizzare la casella PEC già comunicata per le
richieste e le risposte in materia di indagini finanziarie (art. 32 comma 3 del
Dpr 600/73). Solo in questo caso, se non viene effettuata la comunicazione
della PEC entro il 31 ottobre 2014, in automatico si intende confermata
quella già comunicata per le richieste e le risposte in materia di indagini
finanziarie (art. 32 comma 3 del D.p.r. 600/73).
Fino al 31.10.2014 le richieste e le relative risposte da parte dei soggetti
diversi dagli intermediari finanziari (elencati all'art. 11 commi 1, 2 del Dlgs
231/2007) sono effettuate esclusivamente in forma cartacea, con misure
idonee a garantire la riservatezza delle comunicazioni.
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
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SAPERE PER FARE
REMISSIONE IN BONIS 5 PER MILLE
ENTRO IL PROSSIMO 30 SETTEMBRE
INTRODUZIONE
La “remissione in bonis” è un istituto introdotto dall’art. 2 del D.L. n. 16/2012 ed è una particolare
forma di sanatoria che consente, ai contribuenti che per una dimenticanza non hanno
presentato tempestivamente una comunicazione o eseguito degli adempimenti fiscali, ma sono
comunque in possesso dei requisiti richiesti per fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali, di
potersi mettere in regola entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi,
pagando una sanzione fissa di € 258 e provvedendo agli adempimenti richiesti.
Oltre alla remissione in bonis a carattere generale, prevista dall'art. 2, comma 1, D.L. n.
16/2012, il successivo comma 2 prevede anche una forma di remissione in bonis particolare per
gli enti che non hanno assolto, in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti
richiesti per partecipare al riparto del 5 per mille dell'Irpef.
Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, analizzeremo la possibilità di ricorrere
all'istituto della remissione in bonis, entro il prossimo 30 settembre, da parte degli enti che
intendono partecipare a tale riparto del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2014.
INDICE DELLE DOMANDE
1.
Quali sono i requisiti per poter fruire della “remissione in bonis” in generale?
2.
Cos'è la remissione in bonis 5 per mille?
3.
Come si versa la sanzione dovuta in caso di remissione in bonis 5 per mille?
4.
La sanzione da versare in caso di ricorso alla “remissione in bonis” può essere oggetto di
ravvedimento operoso?
5.
Quali enti sono interessati dalla remissione in bonis 5 per mille?
6.
In cosa consiste la remissione in bonis 5 per mille per gli enti del volontariato?
7.
In cosa consiste la remissione in bonis 5 per mille per le associazioni sportive
dilettantistiche?
8.
In cosa consiste la remissione in bonis 5 per mille per gli enti senza scopo di lucro?
9.
In cosa consiste la remissione in bonis 5 per mille per gli enti della ricerca sanitaria?
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DOMANDE E RISPOSTE
D.1.
R.1.
QUALI SONO I REQUISITI PER POTER FRUIRE DELLA “REMISSIONE IN BONIS” IN GENERALE?
Il contribuente che non ha presentato tempestivamente una comunicazione o eseguito
degli adempimenti per poter fruire di benefici fiscali o regimi opzionali non perde,
comunque, il diritto a fruirne se ricorre alla “remissione in bonis”, che consente di
regolarizzare la propria posizione:
 effettuando la comunicazione o eseguendo l’adempimento richiesto entro il termine di
presentazione della prima dichiarazione utile;
 versando contestualmente, con modello F24, la sanzione di € 258 (non in compensazione).
Per poter ricorrere alla “remissione in bonis”, il contribuente deve, comunque, essere in
possesso dei requisiti previsti dalle norme di riferimento e, come per il ravvedimento
operoso, la violazione non deve essere stata già constatata ovvero non devono essere
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali
l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
Come chiarito dalla Circolare n. 38/E/2012, per poter accedere alla “remissione in bonis”, il
possesso, da parte del contribuente, dei “requisiti sostanziali richiesti dalle norme di
riferimento” deve sussistere alla data originaria di scadenza del termine normativamente
p r e v i s t o per la trasmissione della comunicazione ovvero per l’assolvimento
dell’adempimento formale propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o
all’accesso a regimi fiscali opzionali.
D.2. COS'È LA REMISSIONE IN BONIS 5 PER MILLE?
R.2. Oltre alla remissione in bonis a carattere generale, prevista dall'art. 2, comma 1, D.L. n.
16/2012, il successivo comma 2 prevede anche una forma di remissione in bonis particolare
per gli enti che non hanno assolto, in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli
adempimenti richiesti per partecipare al riparto del 5 per mille dell'Irpef. Tale disposizione
prevede, infatti, che:
"A decorrere dall’esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in
parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo:
a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b ) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni
documentali entro il 30 settembre;
c ) versino contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita
dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le
modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista”.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 SETTEMBRE 2014
Per poter ricorrere alla remissione in bonis, quindi, i suddetti enti che intendono partecipare
al riparto del 5 per mille e che non abbiano tempestivamente eseguito gli adempimenti nei
termini previsti devono:
 possedere i requisiti sostanziali richiesti dalle relative disposizioni;
 presentare la domanda di iscrizione entro il 30 settembre;
 effettuare, entro la medesima data del 30 settembre, le successive integrazioni documentali;
 versare la sanzione in misura pari a 258 euro.
D.3. COME SI VERSA LA SANZIONE DOVUTA IN CASO DI REMISSIONE IN BONIS 5 PER MILLE?
R.3. La sanzione dovuta in caso di ricorso alla remissione in bonis per il 5 per mille per l'esercizio
finanziario 2014 va versata entro il 30.09.2014 mediante modello F24, utilizzando il codice
tributo “8115” istituito con la Risoluzione n. 46/E/2012 e senza possibilità di effettuare la
compensazione con crediti eventualmente disponibili.
D.4. LA
SANZIONE DA VERSARE IN CASO DI RICORSO ALLA
“REMISSIONE
IN BONIS” PUÒ ESSERE OGGETTO DI
RAVVEDIMENTO OPEROSO?
R.4. No. La Circolare n. 38/E/2012 precisa che il versamento della sanzione in misura pari a € 258
utile ai fini del perfezionamento della “remissione in bonis” contestualmente alla
presentazione tardiva della comunicazione o all’adempimento tardivo, non può essere
oggetto di ravvedimento operoso ex articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, in quanto la sanzione rappresenta l’onere da assolvere per aver diritto al
riconoscimento dei benefici concessi dalla norma in esame.
D.5. QUALI ENTI SONO INTERESSATI DALLA REMISSIONE IN BONIS 5 PER MILLE?
R.5. Sono interessati dalla remissione in bonis 5 per mille:

g l i enti del volontariato (ONLUS, Associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri,
Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del
D.lgs. n. 460/1997);

le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che
svolgono una rilevante attività di interesse sociale;

gli enti senza scopo di lucro di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), D.P.C.M. 23.04.2010 (“Finanziamento
della ricerca scientifica e dell’università”),;

gli enti di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), D.P.C.M. 23.04.2010 (“Finanziamento della ricerca
sanitaria”);
che, pur avendo i requisiti per partecipare al riparto del 5 per mille, non hanno posto in essere
gli adempimenti richiesti entro i termini di legge.
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D.6. IN COSA CONSISTE LA REMISSIONE IN BONIS 5 PER MILLE PER GLI ENTI DEL VOLONTARIATO?
R.6. Gli enti del volontariato (ONLUS, Associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi
registri, Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma
1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997), interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per
mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2014 ma che:

non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 7 maggio 2014;

e/o non hanno trasmesso la documentazione integrativa entro il termine del 30 giugno 2014 e/o non
vi hanno allegato la copia del documento d'identità del sottoscrittore;
possono comunque partecipare a tale riparto se, entro il 30 settembre 2014:

presentano la domanda di iscrizione e/o trasmettono la documentazione integrativa e/o la copia
del documento d'identità del sottoscrittore (a seconda dell'adempimento omesso);

versano contestualmente la sanzione di € 258.
D.7. IN COSA CONSISTE LA REMISSIONE IN BONIS 5 PER MILLE PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE?
R.7. Le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge,
che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, interessate a partecipare al riparto
della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2014, ma che:

non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 7 maggio 2014;

e/o non hanno trasmesso la documentazione integrativa entro il termine del 30 giugno 2014 e/o non
vi hanno allegato la copia del documento d'identità del sottoscrittore;
possono comunque partecipare a tale riparto se, entro il 30 settembre 2014:

presentano la domanda di iscrizione e/o trasmettono la documentazione integrativa e/o la copia
del documento d'identità del sottoscrittore (a seconda dell'adempimento omesso);

versano contestualmente la sanzione di € 258.
D.8. IN COSA CONSISTE LA REMISSIONE IN BONIS 5 PER MILLE PER GLI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO?
R . 8 . Gli enti senza scopo di lucro di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), D.P.C.M. 23.04.2010
(“Finanziamento della ricerca scientifica e dell’università”), interessati a partecipare al riparto
della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2014, ma che:

non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 30 aprile 2014;

e/o non hanno trasmesso la documentazione integrativa entro il termine del 30 giugno 2014;
possono comunque partecipare a tale riparto se, entro il 30 settembre 2014:

presentano la domanda di iscrizione e/o trasmettono la documentazione integrativa (a seconda
dell'adempimento omesso);

versano contestualmente la sanzione di € 258.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 SETTEMBRE 2014
D.9. IN COSA CONSISTE LA REMISSIONE IN BONIS 5 PER MILLE PER GLI ENTI DELLA RICERCA SANITARIA?
R.9. Gli enti di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), D.P.C.M. 23.04.2010 (“Finanziamento della ricerca
sanitaria”), interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per
l'esercizio finanziario 2014, ma che non hanno presentato la domanda di iscrizione e/o le
successive integrazioni documentali entro i termini di legge, possono comunque partecipare
a tale riparto se, entro il 30 settembre 2014:

presentano la domanda di iscrizione e/o trasmettono la documentazione integrativa (a seconda
dell'adempimento omesso);

versano contestualmente la sanzione di € 258.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 SETTEMBRE 2014
PRASSI DELLA SETTIMANA
LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Circolare n. 27/E del 19 Settembre 2014
L'Agenzia fornisce chiarimenti sulle nuove modalità
di utilizzo dell’F24 telematico che, dal 1° ottobre,
diventa obbligatorio per i versamenti superiori a
1000 euro, per quelli a saldo zero o con crediti in
compensazione con saldo finale maggiore di zero
(D.L. n. 66/2014). La circolare specifica anche i casi
in cui è ancora possibile utilizzare il modello F24
cartaceo. In particolare, potranno utilizzare ancora
l'F24 cartaceo i contribuenti non titolari di partita
Iva che dovranno effettuare il versamento di
somme pari o inferiori a 1000 euro, a patto che non
ci siano crediti in compensazione. La stessa
possibilità è offerta nel caso di modelli precompilati
dell’ente impositore, anche se i versamenti sono
superiori a 1000 euro (a condizione che non siano
indicati crediti in compensazione). L'F4 cartaceo è
ammesso, inoltre, fino al 31 dicembre 2014, anche
per i versamenti rateali in corso di tributi, contributi
e altre entrate, anche in caso di somme superiori a
1000 euro, di crediti in compensazione o di saldo
del modello pari a zero. Infine, l'F24 cartaceo è
possibile per i soggetti che hanno diritto ad
agevolazioni fiscali, nella forma di crediti di
imposta, utilizzabili in compensazione
esclusivamente presso gli agenti della riscossione.
Circolare n. 28/E del 19 Settembre 2014
L'Agenzia fornisce istruzioni per la compensazione
dei crediti superiori a 15.000 euro relativi a imposte
sui redditi e addizionali, ritenute alla fonte, imposte
sostitutive di quelle sul reddito e Irap. A seguito,
infatti di quanto previsto dalla Legge di Stabilità
2014, per tale compensazione occorre ora il visto
di conformità. La circolare chiarisce che possono
apporre il visto i responsabili dell’assistenza fiscale
dei Caf-imprese, quelli dei Caf-dipendenti solo per
le dichiarazioni dei contribuenti per i quali già
svolgono assistenza fiscale, gli iscritti negli albi dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili e in
quello dei consulenti del lavoro.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 SETTEMBRE 2014
LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Non sono state pubblicate Risoluzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima settimana.
I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Comunicato stampa del 19 Settembre 2014
L'Agenzia informa che è stato pubblicato un
provvedimento direttoriale che dà il via al progetto
“@e.bollo", grazie al quale sarà possibile versare la
marca da bollo anche on line con carte di credito,
di debito o prepagate. Il servizio sarà operativo nei
prossimi mesi.
Comunicato stampa del 19 Settembre 2014
L'Agenzia rende noto che è stata pubblicata la
Circolare n. 27/E/2014 contenente chiarimenti sulle
nuove modalità di utilizzo dell’F24 telematico dal
prossimo 1° ottobre.
Comunicato stampa del 25 Settembre 2014
L'Agenzia informa che è stata pubblicata sul sito
dell'Agenzia delle Entrate la Nota trimestrale
dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare relativa
a l secondo trimestre 2014, che mostra una nuova
flessione del mercato nel secondo trimestre 2014.
Comunicato stampa del 25 Settembre 2014
L'Agenzia comunica che è stata pubblicata la
circolare n. 28/E del 25 settembre 2014,
contenente istruzioni per la compensazione dei
crediti superiori a 15.000 euro relativi a imposte sui
redditi e addizionali, ritenute alla fonte, imposte
sostitutive di quelle sul reddito e Irap. A seguito,
infatti di quanto previsto dalla Legge di Stabilità
2014, per tale compensazione occorre ora il visto
di conformità.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 SETTEMBRE 2014
SCADENZARIO
LO SCADENZARIO DAL 29.09.2014 AL 13.10.2014
Lunedì 29 Settembre 2014
Per le persone fisiche NON obbligate all’invio
telematico di UNICO, che NON hanno presentato il
modello UNICO PF 2014 in forma cartacea entro il 30
giugno 2014, scade l'ultimo giorno utile per sanare la
mancata presentazione in forma cartacea di UNICO
PF 2014 e della scelta per la destinazione dell’8 e del
5 per mille, oltre che del 2 per mille
Martedì 30 Settembre 2014
Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute
ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni
annuali, che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5,
115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese
soggette agli studi di settore e che hanno scelto il
pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata
entro il 16 giugno, scade il termine per il versamento
della 5a rata delle imposte derivanti da UNICO, con
applicazione degli interessi nella misura dell'1,15%.
Martedì 30 Settembre 2014
Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute
ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni
annuali, che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5,
115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese
soggette agli studi di settore e che hanno scelto il
pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata
entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%,
scade il termine per il versamento della 4a rata delle
imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli
interessi nella misura dello 0,82%.
Martedì 30 Settembre 2014
Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute
ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni
annuali, che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e
116 del TUIR, a società, associazioni e imprese
soggette agli studi di settore e che hanno scelto il
pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata
entro il 7 luglio, scade il termine per il versamento
della 4a rata delle imposte derivanti da UNICO, con
applicazione degli interessi nella misura dello 0,92%.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 SETTEMBRE 2014
Martedì 30 Settembre 2014
Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute
ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni
annuali, che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e
116 del TUIR, a società, associazioni e imprese
soggette agli studi di settore e che hanno scelto il
pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata
entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%,
scade il termine per il versamento della 3a rata delle
imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli
interessi nella misura dello 0,44%.
Martedì 30 Settembre 2014
Presentazione telematica delle dichiarazioni UNICO
2014, IVA 2014 e IRAP 2014 da parte dei contribuenti
con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare
Martedì 30 Settembre 2014
Versamento, da parte delle imprese di assicurazione,
dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati
nel m ese di Agosto 2014, nonché gli eventuali
conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori
incassati nel mese di Luglio 2014
Martedì 30 Settembre 2014
Presentazione della denuncia mensile relativa ai
premi ed accessori incassati nel mese di Luglio 2014
da parte delle imprese di assicurazione estere che
operano in Italia in regime di libera prestazione di
servizi.
Martedì 30 Settembre 2014
Comunicazione mensile degli elenchi riepilogativi
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di
importo > € 500 rese e ricevute nei confronti di
operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio in Paesi c.d. "black list"
Martedì 30 Settembre 2014
Comunicazione delle operazioni di acquisto da
operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio nella Repubblica di San Marino annotate
nei registri IVA nel mese di Agosto 2014.
Martedì 30 Settembre 2014
Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti
intracomunitari di beni registrati nel mese di agosto,
dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi
del relativo versamento (Modello INTRA 12)
Martedì 30 Settembre 2014
Liquidazione e versamento dell’IVA relativa agli
acquisti intracomunitari r e g i s t r a t i n e l m e s e
precedente da parte degli enti non commerciali
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Martedì 30 Settembre 2014
Comunicazione al sostituto d’imposta d i non voler
effettuare il 2° o unico acconto 2014 dell’Irpef o di
volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello
indicato nel mod. 730-3/2014, da parte dei
contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale
del datore di lavoro o del CAF.
Martedì 30 Settembre 2014
Per gli enti del volontariato, le associazioni sportive
dilettantistiche, gli enti senza scopo di lucro della
ricerca scientifica e dell’università e della ricerca
sanitaria, che sono interessati a partecipare al riparto
del 5 per mille per l’esercizio 2014 e che non abbiano
posto in essere gli adempimenti necessari entro il
termine di legge, scade il termine per regolarizzare la
propria posizione ponendo in essere gli adempimenti
necessari e pagando una sanzione di € 258.
Martedì 30 Settembre 2014
Ter mine per effettuare la remissione in bonis
dell'omessa presentazione del modello per l'opzione
per la trasparenza fiscale per il triennio 2013 - 2015,
inviando il modello per l'opzione e pagando una
sanzione di € 258.
Martedì 30 Settembre 2014
Ter mine per effettuare la remissione in bonis
dell'omessa presentazione del modello per l'opzione
per il consolidato fiscale per il triennio 2014 - 2016,
inviando il modello per l'opzione e pagando una
sanzione di € 258.
Martedì 30 Settembre 2014
Ter mine per effettuare la remissione in bonis
dell'omessa presentazione del modello per l'opzione
per il regime della liquidazione IVA di gruppo,
inviando il modello per l'opzione e pagando una
sanzione di € 258.
Martedì 30 Settembre 2014
Termine, per persone fisiche, società in nome
collettivo e società in accomandita semplice, per
e f f e t t u a r e l a remissione in bonis d ell'omessa
presentazione del modello per l'opzione, per il
periodo d'imposta 2014, per la determinazione della
base imponibile IRAP secondo le regole delle società
di capitali, inviando il modello per l'opzione e
pagando una sanzione di € 258.
Martedì 30 Settembre 2014
Termine, per le imprese marittime, per effettuare la
remissione in bonis d el l 'omessa presentazione
dell'opzione per il regime della "tonnage tax" per il
2014, inviando il modello per l'opzione e pagando
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 26 SETTEMBRE 2014
una sanzione di € 258.
Martedì 30 Settembre 2014
Ter mine per effettuare la remissione in bonis
dell'omessa presentazione del modello EAS da parte
degli enti associativi tenuti all'adempimento per il
periodo d'imposta 2014, inviando il modello per
l'opzione e pagando una sanzione di € 258.
Martedì 30 Settembre 2014
Scade il termine ultimo per chiedere il rimborso
dell’Iva versata dagli operatori nazionali nel corso del
2013 in un altro Stato Ue
Martedì 30 Settembre 2014
Per i soggetti IVA stabiliti in altri Stati membri UE,
scade il termine per la presentazione dell'istanza di
rimborso dell'IVA assolta in Italia.
Martedì 30 Settembre 2014  Proroga al
1° dicembre 2014
C o n decreto MEF firmato il 23 settembre scorso è
stato prorogato dal 30 settembre al 30 novembre
(che, essendo domenica, slitta a lunedì 1° dicembre)
i l t e r m i n e u l t i m o p e r l a presentazione della
dichiarazione IMU-TASI relativa agli anni 2012 e 2013
da parte degli enti non commerciali.
Mercoledì 1° Ottobre 2014
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di
locazione e affitto stipulati in data 01.09.2014 o
rinnovati tacitamente a decorrere dall’01.09.2014 per
i soggetti che non abbiano optato per il regime della
“cedolare secca”
Venerdì 10 Ottobre 2014
Per i soggetti che hanno optato per il regime fiscale
agevolato delle nuove iniziative produttive (art. 13,
Legge n. 388/2000) avvalendosi dell’assistenza fiscale
degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, scade il termine
per la Comunicazione dei dati contabili relativa alle
operazioni effettuate nel 3° trimestre 2014 con
modalità telematica.
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