Delibera 56 .PDF - Comune di Portici

CITTÀ DI PORTICI
(Provincia di Napoli)
Provincia di Napoli
DELIBERA n. 56 del21/05/2014
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
l OGGETTO: l Regolamento comunale per l'imposta municipale propria (IMU).
SEDUTA PUBBLICA
L'anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 10.00 in seconda chiamata,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi
Prot. Gen. n. 13829 dell4.05.2014 e n. 13862 del15.05.2014, in sessione ordinaria ed in seduta di prima
convocaziOne.
I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di 20 (venti) compreso il Sindaco, accertato a mezzo
appello eseguito dal Segretario Generale, come segue:
l) MARRONE Nicola (Sindaco)
2) BORRELLI Raffaele
3) PASQUA Omelia
4) TEODONNO Claudio
5) MINICHINO Maurizio
6) ESPOSITO Ciro
7) FARRONI Fernando
8) VISCARDI Gianluca
9) SANNINO Pasquale
IO) RUFFINO Vincenzo
Il) MANZO Luca
12) MIRANDA Michele
13) FIMIANI Alessandro
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
14) MAZZONE Mauro
15) OLIVIERI Massimo
16) BIMONTE Salvatore
17) DELLA PIA Alessandro
18) IACOMINO Salvatore
19) RISI Aniello
20) GHERARDELLI Michele
21) SCALA Vincenzo
22) SANTOMARTINO Franco
23) DI BARTOLOMEO Raffaele
24) IACONE Giovanni
25) CIOTOLA Vincenzo
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presiede l'Assemblea il Dr. Farroni Fernando nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Angelo Cucco.
Sono presenti, nel corso della medesima i seguenti Assessori:
Pignalosa, Barile, Cuorvo, Caiazzo, Martucci e Scarano.
Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'assemblea
de li' odierno Consiglio.
(OMISSIS)
In continuazione di seduta, alle ore 15.26 del 21/05/2014, sono presenti in aula 19 Consiglieri, oltre il
Sindaco ed assenti i restanti 5 Consiglieri (Miranda, Fimiani, Scala, Borrelli e Pasqua).
Il Presidente, esauritasi la trattazione del punto precedente, pone in discussione il 4° punto de li' ordine del
giorno, relativo a: "Regolamento comunale per l'imposta municipale propria (IMU)".
Successivamente, il Presidente, dà lettura della proposta di deliberazione agli atti dei lavori odierni,
corredata dai previsti pareri di regolarità ai sensi dell'art. 49 co. l del T.U.E.L. n. 267/2000, prima di cedere
la parola al Consiglieri Iacone, Ciotola e Di Bartolomeo che illustrano gli emendamenti presentati sulla
proposta al vaglio del Consiglio Comunale, per i quali il Presidente dei Revisori dei Conti ha espresso il
parere del Collegio come da verbale della delibera di C. C. n. 54 del21/05/2014.
Alla fine della illustrazione dei singoli emendamenti l'Assemblea su sollecitazione del Presidente, ritiene
che si possano accorpare e fare una votazione unica ..
Il Presidente, a questo punto, invita il Segretario Generale, a procedere all'appello per la votazione
dell'emendamento accorpato, che si sostanzia nel prevedere un terzo comma all'art. 5 del "Regolamento
comunale per l'imposta municipale propria (IMU)", come di seguito specificato:
Sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad uso
abitativo e concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado nonché le unità
immobiliari concesse dall'autorità giudiziaria agli ex coniugi separati o divorziati che le utilizzano
come abitazione principale. Sono altresi equiparate le abitazioni degli italiani residenti all'estero per
esigenze lavorative e gli alloggi che i proprietari fittano con regolare contratto a famiglie con sfratto
esecutivo.
La votazione ha il seguente esito: presenti 19 Consiglieri, oltre il Sindaco ed assenti
Consiglieri (Miranda, Fimiani, Scala, Borrelli e Pasqua).
restanti 5
Voti favorevoli n. 19, oltre il Sindaco. L'emendamento è pertanto approvato.
Gli interventi dei Consiglieri sono riportati integralmente nel verbale della seduta odierna al quale si
rinvia, al fine di formare parte integrante e sostanziale del presente atto.
Preso atto che non vi sono ulteriori richieste d'intervento da parte dei Consiglieri presenti, pone in
votazione, per appello nominale, la proposta di: "Regolamento comunale per l'imposta municipale
propria (IMU)" come emendato.
Al momento della votazione sono presenti 18 Consiglieri, oltre il Sindaco ed assenti
Consiglieri (Miranda, Fimiani, Scala, Borrelli, Pasqua e Teodonno ).
restanti 6
Votano a favore 12 Consiglieri oltre il Sindaco e contrari 6 Consiglieri (lacone, Minichino, Esposito,
Ruffino, Manzo e Ciotola), espressi per appello nominale.
Di seguito il Presidente invita a votare l'immediata eseguibilità del deliberato, durante la quale si registra
l'uscita dall'aula dei Consiglieri lacone e Ruffino.
Votano a favore 12 Consiglieri oltre il Sindaco e contrari 4 Consiglieri (Minichino, Esposito, Manzo e
Ciotola), espressi per appello nominale.
l
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la relazione istruttoria, relativa all'argomento in oggetto, con in calce alla proposta di
deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. (Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 0013828 dell4/05/2014
ATTESO l'esito delle votazioni innanzi descritte,
DELffiERA
l. Di dare atto che le premesse sono parte integranti
provvedimento;
e sostanziali del dispositivo del presente
2. Di approvare l'emendamento di cui in narrativa risultante dalla fusione degli emendamenti presentati
dai Consiglieri Iacone, Ruffino, Minichino, Borrelli, Teodonno, Manzo, Pasqua, Esposito, Ciotola e
Di Bartolomeo;
3. Di approvare l'allegato "Regolamento comunale per l'imposta municipale propria (IMU)" come
emendato;
4. di dare atto con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento allegato al presente
provvedimento si intende abrogato il regolamento approvato con delibera consiliare n. 33 05.09.2012
e di modifica n.05 del 05.11.2012;
5. di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal l o gennaio
2014, data dell'istituzione dell' IMU, che si compone di n. Il (undici) articoli;
6. di delegare il responsabile del servizio tributi a trasmettere copia della presente delibera e del
regolamento in oggetto la Ministero delle Entrate e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei
termini e con le modalità previste dalla Normativa Vigente;
7. di rendere immediatamente eseguibile la deliberazione di cui sopra, a norma dell'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000.
Sono le ore 15,41
2
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..
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Città di Portici
(Provincia di Napoli)
Relazione istruttoria: Regolamento Comunale per l' Imposta Municipale Propria (IMU)
Il Dirigente
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'Imposta Unica
Comunale {IUC}, che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaitimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore;
Visto che l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette
componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la
comprensione della complessa disciplina che caratterizza ii nuovo coacervo di tributi comunali;
Visti i commi da 639 a 704 dell'art.! della Legge n.147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC
contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie deii'IMU;
Visto in particolare ii comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con
regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n 4446/1997, la disciplina per l'applicazione della
/UC;
Richiamato ii comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;
Visto l'art.52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art. 1 della Legge
n. 147/2013, secondo cui le provincie ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei
soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti;
Vista la bozza del regolamento comunale IMU predisposta dai servizio tributi comunale, allegata alla
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto l'art. 27, c.8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
»
»
Il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data
fissata da Norme Statali per la deliberazione dei Bilancio di Previsione;
l regolamenti sulle Entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal l• gennaio dell'anno di riferimento;
Richiamato il Decreto del Ministero degli Interni del 19 dicembre 2013 "Differimento o/ 28 febbraio 2014
del termine per lo deliberazione del Bilancio di Previsione per gli Enti Locali";
. ; J
. l
Preso atto che con decreto del Ministero degli Interni del 13 febbraio 2014 è stata disposta un'ulteriore
proroga dei termini di approvazione del Bilancio di previsione 2014 al 30 aprile 2014;
Considerata l'ulteriore proroga al 31 luglio 2014 disposta dall'art. 2 bis aggiunto al D.L. 16/2014 in sede di
conversione approvato in via definita dal Senato il 30 aprile 2014;
Tanto si relazione per i prowedimenti consequenziali
Portici, lì
l
Il Funzi
Dott. F'ff"ll'f,"""''ll
L'Assessore al Bilancio
-Letta la relazione istruttoria;
-Visto il D.Lgs. 267 /2000;
-Vista la legge di stabilità n. 147/2013;
propone al Consiglio Comunale
l.
Di dare atto che le premesse sono parte integranti
prowedimento;
2.
Di approvare l'allegato "regolamento per l'Imposta Municipale Propria";
e sostanziali del dispositivo del presente
3. di dare atto con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento allegato al presente
prowedimento si intende abrogato il regolamento approvato con delibera consiliare n. 33
05.09.2012 e di modifica n.05 del 05.11.2012;
4.
di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal l• gennaio
2014, data dell'istituzione dell' IMU, che si compone di n. 11 (undici) articoli;
5.
di delegare il responsabile del servizio tributi a trasmettere copia della presente delibera e del
regolamento in oggetto la Ministero delle Entrate e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei
termini e con le modalità previste dalla Normativa Vigente
Portici, lì
L'Assessore al Bilancio
Anto"ptftucci
OGGETTO : REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU).
PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49- comma 1°- T.U.E.L. n. 267/2000
Parere di regolarità tecnica, anche con specifico riferimento alla garanzia della tutela della privacy nella
redazione degli atti e diffusione - pubblicazione dei dati sensibili ed agli altri contenuti ai sensi ed in
conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale degli atti ex art. 32 della Legge n.69/2009 e ss.
mm. ii.:
~si esprime parere FAVOREVOLED si esprime parere CONTRARIO- per il seguente motivo:
Lì
l.)
........
~
L ']Noo
LU.Ift Dirigente Capo Settore competente Dr. M
J'-../
PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49- commi
0
-
T.U.E.L. n. 267/2000)
f17si esprime parere FAVOREVOLE
D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo :
D VISTO: atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
r
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dr. Mau1zio ~ )Nccy
u 1 3 MAG 2014
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINAN7
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIA
Intervento no
Cap. PEG n°
v
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l'-'
Art.
Competenza/anno
Rif. Ex cap.
0
D
Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183- co.3- del T.U.E.L. n.267/00)
no
per€
Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183- co.! e 6- del T.U.E.L. n.267/00)
no
per€
OGGETTO:
D si attesta che esiste la copertum finanziaria
D atto estraneo alla copertura finanziaria
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dr. Maurizio LONGO
Lì
C.C. n.
S6'
/2014
Città di Portici
(Provincia di Napoli)
Regolamento Comunale per l'applicazione dell' Imposta Municipale Propria
Testo approvato coordinato con le modifiche apportate dal Consiglio
Pag. l
Indice
Art. l- Ambito dell'applicazione e scopo del Regolamento
Art. 2- Fabbricati parzialmente costruiti o in parziale ristrutturazione
Art. 3 - Area fabbricabile
Art. 4 - Determinazione dl valore delle aree fabbricabili
Art. 5 - Agevolazioni
Art. 6 - Pertinenze abitazione principale
Art. 7- Fabbricati inagibili o inabitabili
Art. 8 - Versamenti
Art. 9 - Rimborsi
Art. 11 . Entrata in vigore
Testo approvato coordinato con le modifiche apportate dal Consiglio
Pag.2
ART. l
AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO
l.
Il presente regolamento, adottato ne/lambito della potestà regolamentare prevista dallarticolo 52
del D.lgs. 446/97, disciplina lapplicazione delilmposta Unica Comunale {IUC) limitatamente alla
componente delllmposta Municipale Proprio (IMU) istituita dallart. 13 del Decreto Legge n. 201/2011,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, e disciplinata dal citato articolo, oltreché dagli articoli
8 e 9 del D.lgs n. 23/2011, ai sensi della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed
integrazioni;
2.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
ART.2
FABBRICATI PARZIALMENTE COSTRUITI O IN PARZIALE RISTRUTTURAZIONE
l.
In caso di fabbricato in corso di costruzione ove una parte sia stata terminata, le unità immobiliari
ultimate sono assoggettate all'imposta, quali fabbricati, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori o, se
antecedente, dalla data in cui le stesse sono comunque utilizzate. In ogni caso il fabbricato in corso di
costruzione, indipendentemente dalla comunicazione di fine lavori o dall'utilizzo del medesimo, si intende
comunque "ultimato" a decorrere dalla data di accatastamento con conseguente attribuzione di rendita, in
quanto costituisce un'autonoma unità immobiliare potenzialmente produttiva di reddito.
Conseguentemente, la superficie dell'area edificabile sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini
impositivi, è ridotta della quota risultante dal rapporto esistente tra la superficie della parte già costruita ed
autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e la superficie complessiva del fabbricato
risultante dal progetto approvato.
2.
Il medesimo criterio si applica nel caso in cui una o più unità immobiliari, facenti parte di fabbricato
più ampio, siano oggetto di interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo
504/1992: viene individuata come area fabbricabile oggetto di imposizione la quota dell'intera area sulla
quale insiste il fabbricato, comprensiva dell'area di pertinenza, data dal rapporto tra la superficie delle unità
immobiliari soggette a recupero e quella dell'intero fabbricato.
ART.3
AREA FABBRICABILE
l. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come definita dall'art. 2, comma l, lettera b) del D.lgs n.
504/1992 è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel Piano Regolatore Generale, owero nello
strumento urbanistico di pianificazione generale, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune,
Indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
ART.4
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
Testo approvato coordinato con le modifiche apportate dal Consiglio
Pag.3
l.
Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, l'Amministrazione Comunale può
determinare periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree
edificabili site nel territorio comunale.
3.
Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio come
stabilito dall'art. 5, comma 5, del D.lgs n. 504/1992 e successive modificazioni, non si fa luogo
all'accertamento del loro maggior valore nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti
tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma 1. Qualora il
contribuente abbia dichiarato o comunque utiliuato, e conseguentemente versato l'imposta, sulla base di
un valore superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori individuati dall'Amministrazione,
allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo, ove sia
superato il termine di cui al successivo articolo 9.
4.
Qualora il contribuente abbia invece dichiarato o comunque utilizzato, e conseguentemente
versato l'imposta sulla base di un valore inferiore a quello individuato, il Comune, ove ne ricorrano i
presupposti, può procedere all'accertamento del maggior valore facendo riferimento ai valori venali di
mercato che potranno condurre alla determinazione di valori anche superiori a quelli predeterminati.
5.
Le norme dei commi precedenti si applicano anche ai casi di aree interessate da interventi di
utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati ed da interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6 del
D.lgs n. 504/1992.
ART.S
AGEVOLAZIONI
1.
Ai fini delflmposta Municipale Propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale
funità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locato.
2.
E' fatta salva, nei limiti della vigente normativa, la facoltà per il Comune di definire aliquote
agevolate in relazione a specifiche tipologie di immobili owero a particolari situazioni socio- economiche.
3.
Sono equiparate all'abitazione principale le unità Immobiliari e relative pertinenze adibite ad uso
abitativo e concesse In comodato a parenti in linea retta entro Il primo grado nonché le unità Immobiliari
concesse dall'autorità giudiziaria agli ex coniugi separati o divorziati che le utilizzano come abitazione
principale. Sono altresl equiparate le abitazioni degli italiani residenti all'estero per esigenze lavorative e
gli alloggi che i proprietari flttano con regolare contratto a famiglie con sfratto esecutivo.'
ART. 6
PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE
l. Per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, accatastati in categoria C2,
C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ogni singola categoria catastale, anche se
iscritta in catasto unitamente an' unità ad uso abitativo.
ART. 7
1
Comma aggiunto in sede di approvazione
Testo approvato coordinato con le modifiche apportate dal Consiglio
Pag.4
FABBRICATIINAGIBIU O INABITABIU
1.
La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. A tal fine si
intendono inagibili o inabitabili i fabbricati in situazione di degrado soprawenuto (fabbricato diroccato,
pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con
interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma
l, lettere c) e d) del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
2.
Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa
destinazione, la riduzione è applicata esclusivamente alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
3.
a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del contribuente;
b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR. n. 445/2000; il Comune si
riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista
esterno.
4. In ogni caso la riduzione della base imponibile ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata
l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato come previsto al precedente punto a) o è stata presentata all'ufficio
comunale la dichiarazione prevista al punto b).
ART.S
VERSAMENTI
1.
Si considerano regolarmente eseguiti, e pertanto non sanzionabili, i versamenti tempestivamente
effettuati a Comune diverso dal Comune di Portici.
2.
-
Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, si computa per intero:
il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per almeno 16 giorni;
il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni compiuti;
il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per almeno 14 giorni compiuti.
3.
L'imposta è di norma versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo,
proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia si
considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri,
purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta effettivamente dovuta, relativa all'immobile
condiviso.
ART.9
RIMBORSI
l. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro 5 anni dal
giorno del pagamento owero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; per tale ultima
fattispecie si intende la decisione definitiva sul contenzioso in corso.
2. Gli interessi sulle somme da rimborsare, nella misura del tasso legale.
Testo approvato coordinato con le modifiche apportate dal Consiglio
Pag.S
ART. lO
Rateizzazione degli avvisi di accertamento
l.
Per gli importi pari o superiori ad € 300,00 entro il termini di sessanta giorni dalla notifica al
contribuente dell'atto, possono essere richieste da parte del debitore rateizzazioni dei pagamenti.
2.
a.
b.
c.
La rateizzazione è concessa con le seguenti modalità:
Fino a 6 rate mensili continuative per importi pari ai 300,00 € e fino a 1.000,00 €;
Fino a 6 rate bimestrali per importi superiori ai 1.000,00 e fino ai 15.000,00 €;
Fino a 18 rate bimestrali per importi oltre i 15.000,00 €.
3.
E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di
rate.
4.
Sulle somme rateizzate verranno calcolate gli interessi al tasso legale da calcolarsi a partire dalla
data di scadenza del debito nei confronti del Comune.
Qualora ad una delle scadenze non venga pagata una sola rata:
5.
singole
a.
b.
il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica
soluzione;
c. l'importo non può più essere rateizzato
6. Non potranno essere concesse rateizzazioni una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva.
7. Nel caso in cui l'ammontare del debito da rateizzare risulti pari o superiore ad € 15.000,00, le
rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.
ART.ll
ENTRATA IN VIGORE
l.
Il presente regolamento entra in vigore il l• gennaio 2014.
2.
Eventuali modifiche ed integrazioni al presente Regolamento entrano in vigore dalla data di adozione
delle relative delibere di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
Testo approvato coordinato con le modifiche apportate dal Consiglio
Pag.6
2014/81
VERBALE N. 23/2014
OGGETTO: parere del Collegio dei Revisori allo schema di regolamento comunale per l'Imposta
Municipale Propria (IMU); regolamento per l'applicazione per l 'Imposta Municipale Propria (IMU),
determinazione aliquote ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2014
L'anno 2014, il giorno 14 del mese di maggio alle ore 12,30 si è riunito presso il Comune di Portici (NA)
il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del Dott. Salvatore Florio - Presidente, Rag. Cornrn.
Giuseppe Pezzulo e del Dott. Gerardo D'Amico - Componenti, per esprimere parere in merito alla
proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'approvazione dello schema di regolamento
comunale per l'Imposta Municipale Propria (IMU); del regolamento per l'applicazione per l'Imposta
Municipale Propria (IMU) e della determinazione aliquote ai fini del! 'Imposta Municipale Propria (IMU)
anno 2014
PREMESSO
• che con i commi dal639 al 705 dell'articolo l della Legge n. 147 del27.12.2013 (Legge di Stabilità
2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC}, con decorrenza dal 01.01.2014, composta da
IMU, TASI e TARI;
VISTI
lo schema di regolamento comunale per l 'Imposta Municipale Propria (IMU);
il regolamento per l'applicazione per l'Imposta Municipale Propria (IMU);
la determinazione aliquote ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2014
PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49, l 0 comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 e
s.rn.i.
SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE:
lo schema di regolamento comunale per l'Imposta Municipale Propria (IMU);
il regolamento per l'applicazione per l'Imposta Municipale Propria (IMU);
la determinazione aliquote ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2014.
Revisore
Presidente
Dott. Gerardo D'AMICO
t
Revisore
Città di Portici
(Provincia di Napoli}
Regolamento Comunale per l'applicazione dell' Imposta Municipale Propria
Indice
Art. l- Ambito dell'applicazione e scopo del Regolamento
Art. 2- Fabbricati parzialmente costruiti o in parziale ristrutturazione
Art. 3 - Area fabbricabile
Art. 4 -Determinazione di valore delle aree fabbricabili
Art. 5 - Agevolazioni
Art. 6 - Pertinenze abitazione principale
Art. 7- Fabbricati inagibili o inabitabili
Art. 8 - Versamenti
Art. 9 - Rimborsi
Art. Il . Entrata in vigore
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ART. l
AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO
l.
Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52
del D.lgs. 446/97, disciplina {applicazione delflmposta Unica Comunale {IUC} limitatamente alla componente
delflmposta Municipale Propria (IMU) istituita dalfart. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 214/2011, e disciplinata dal citato articolo, oltreché dagli articoli 8 e 9 del D.lgs
n. 23/2011, ai sensi della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni;
2.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
ART. 2
FABBRICATI PARZIALMENTE COSTRUITI O IN PARZIALE RISTRUTTURAZIONE
l.
In caso di fabbricato in corso di costruzione ove una parte sia stata terminata, le unità immobiliari
ultimate sono assoggettate all'imposta, quali fabbricati, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori o, se
antecedente, dalla data in cui le stesse sono comunque utilizzate. In ogni caso il fabbricato in corso di
costruzione, indipendentemente dalla comunicazione di fine lavori o dall'utilizzo del medesimo, si intende
comunque "ultimato" a decorrere dalla data di accatastamento con conseguente attribuzione di rendita, in
quanto costituisce un'autonoma unità immobiliare potenzialmente produttiva di reddito.
Conseguentemente, la superficie dell'area edificabile sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini
impositivi, è ridotta della quota risultante dal rapporto esistente tra la superficie della parte già costruita ed
autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e la superficie complessiva del fabbricato
risultante dal progetto approvato.
2.
Il medesimo criterio si applica nel caso in cui una o più unità immobiliari, facenti parte di fabbricato
più ampio, siano oggetto di interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo
504/1992: viene individuata come area fabbricabile oggetto di imposizione la quota dell'intera area sulla
quale insiste il fabbricato, comprensiva dell'area di pertinenza, data dal rapporto tra la superficie delle unità
immobiliari soggette a recupero e quella dell'intero fabbricato.
ART. 3
AREA FABBRICABILE
l. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come definita dall'art. 2, comma 1, lettera b) del D.lgs n.
504/1992 è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel Piano Regolatore Generale, owero nello
strumento urbanistico di pianificazione generale, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune,
indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
ART.4
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
l.
Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, l'Amministrazione Comunale può
determinare periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree
edificabili site nel territorio comunale.
2.
Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio come
stabilito dall'art. 5, comma 5, del D.lgs n. 504/1992 e successive modificazioni, non si fa luogo
all'accertamento del loro maggior valore nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti
tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma 1.
3.
Qualora il contribuente abbia dichiarato o comunque utilizzato, e conseguentemente versato
l'imposta, sulla base di un valore superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori individuati
dall'Amministrazione, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata
a tale titolo, ove sia superato il termine di cui al successivo articolo 9.
4.
Qualora il contribuente abbia invece dichiarato o comunque utilizzato, e conseguentemente versato
l'imposta sulla base di un valore inferiore a quello individuato, il Comune, ove ne ricorrano i presupposti, può
procedere all'accertamento del maggior valore facendo riferimento ai valori venali di mercato che potranno
condurre alla determinazione di valori anche superiori a quelli predeterminati.
S.
Le norme dei commi precedenti si applicano anche ai casi di aree interessate da interventi di
utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati ed da interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6 del
D.lgs n. 504/1992.
ART.S
AGEVOLAZIONI
1.
Ai fini dell'Imposta Municipale Propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale
(unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locato.
2.
E' fatta salva, nei limiti della vigente normativa, la facoltà per il Comune di definire aliquote agevolate
in relazione a specifiche tipologie di immobili owero a particolari situazioni socio- economiche.
ART.6
PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, accatastati in categoria C2, C6
e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ogni singola categoria catastale, anche se iscritta in
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
ART. 7
FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI
1.
La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. A tal fine si
intendono inagibili o inabitabili i fabbricati in situazione di degrado soprawenuto (fabbricato diroccato,
pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensl con
interventi di restauro e risana mento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma l,
lettere c) e d) del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
2.
Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa
destinazione, la riduzione è applicata esclusivamente alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
3.
L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del contribuente;
b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR. n. 445/2000; il Comune si riserva
di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
4
4. In ogni caso la riduzione della base imponibile ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata
!"inagibilità o inabitabilità del fabbricato come previsto al precedente punto a) o è stata presentata ali" ufficio
comunale la dichiarazione prevista al punto b).
ART.S
VERSAMENTI
l.
Si considerano regolarmente eseguiti, e pertanto non sanzionabili, i versamenti tempestivamente
effettuati a Comune diverso dal Comune di Portici.
Per il calcolo dei mesi del!" anno nei quali si è protratto il possesso, si computa per intero:
il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per almeno 16 giorni;
il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni compiuti;
il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per almeno 14 giorni compiuti.
2.
3.
L"imposta è di norma versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo,
proporzionalmente alla quota ed ai mesi delfanno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia si
considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri,
purché la somma versata rispecchi la totalità delfimposta effettivamente dovuta, relativa alfimmobile
condiviso.
ART.9
RIMBORSI
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro S anni dal
giorno del pagamento owero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; per tale ultima
fattispecie si intende la decisione definitiva sul contenzioso in corso.
2. Gli interessi sulle somme da rimborsare, nella misura del tasso legale.
ART. lO
Rateizzazione degli awlsi di accertamento
1.
Per gli importi pari o superiori ad € 300,00 entro il termini di sessanta giorni dalla notifica al
contribuente dell'atto, possono essere richieste da parte del debitore rateizzazioni dei pagamenti.
2.
a.
b.
c.
La rateizzazione è concessa con le seguenti modalità:
Fino a 6 rate mensili continuative per importi pari ai 300,00 € e fino a 1.000,00 €;
Fino a 6 rate bimestrali per importi superiori ai 1.000,00 e fino ai 15.000,00 €;
Fino a 18 rate bimestrali per importi oltre i 15.000,00 €.
3.
E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di
singole
rate.
4.
5.
Sulle somme rateizzate verranno calcolate gli interessi al tasso legale da calcolarsi a partire dalla
data di scadenza del debito nei confronti del Comune.
Qualora ad una delle scadenze non venga pagata una sola rata:
a.
il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
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b.
c.
6.
7.
l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica
soluzione;
l'importo non può più essere rateizzato
Non potranno essere concesse rateizzazioni una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva.
Nel caso in cui l'ammontare del debito da rateizzare risulti pari o superiore ad € 15.000,00, le
rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.
ART.ll
ENTRATA IN VIGORE
l.
Il presente regolamento entra in vigore il l" gennaio 2014.
2.
Eventuali modifiche ed integrazioni al presente Regolamento entrano in vigore dalla data di adozione
delle relative delibere di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
6
C.C. n. 56/2014
Il presente verbale viene cosi sottoscritto:
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2 2 MnG. 2014
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione ali' Albo Pretori o on li ne per quindici giorni consecutivi previo
inserimento sul sito istituzionale da parte el Messo/Responsabile
TO SETT./SERV. AA.GG.
IL RESPONSABILE/INCA
Ales
11"1''-'A.IUA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE/INCARICATO SETT./SERV. AA.GG.
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line mediante inserimento sul sito istituzionale per quindici giorni
consecutivi dal
, contrassegnata con n.
Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.
IL RESPONSABILE/MESSO ALBO ON LINE
VISTO: p. IL SEGRETARIO GENERALE
Portici, li_ _ _ _ __
ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno
a)
b)
/l
perché:
Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è
pervenuta alcuna richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 134 c. 3° del D. L.gvo n. 267/2000);
E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza
dei suoi componenti (art. 134- comma 4°- del D. L.gvo n. 267/2000);
Portici. 11
2 'l Mns. 2014
GENERALE
La presente deliberazione viene trasmessa a:
Presidente del Consiglio
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Segretario Generale
Presidente Collegio dei Revisori LI
Presidente Nucleo di Valutazione
Dirigente Ufficio StaffAvv.
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Dirigente l o Sett.
Dirigente 4° Sett.
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Assessoren..S,.,,-
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Dirigente 2° Sett.
Dirigente 3° Sett.
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Dirigente 6° Sett.
Dirigente 7° Sett.
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RESPONSABILE/INC.~O SETT./SERV. AA.GG.
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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Portici, li_ _ _ _ __
IL RESPONSABILE/INCARICATO SETT./SERV. AA.GG.