TRIBUNALE DI PALERMO - SEZIONE FALLIMENTARE ILL.MO SIG

TRIBUNALE DI PALERMO - SEZIONE FALLIMENTARE
ILL.MO SIG. G.D. DR. MONICA MONTANTE
FALLIMENTO N.193/2013
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AVVISO DI GARA PER AFFITTO DI AZIENDA O DI RAMO DI AZIENDA
EX ART. 104 bis L.F.
Il sottoscritto avv. Marco Morici, Curatore del fallimento in epigrafe,
PREMESSO
a) che con sentenza resa in data 20.12.2013, il Tribunale di Palermo, sez.
Fallimentare, ha dichiarato il fallimento n.193/2013 della società F.lli. DI
STEFANO S.r.l., con sede legale in Palermo, Via Aquileia n.116 (Cod. Fisc.
e numero iscr. 049281809829 – n. R.E.A. PA225754) esercente attività di
esercizio di bar, pasticceria e gelateria, con annesso laboratorio per la
produzione, manipolazione e vendita di pasticceria, rosticceria, gelati ed altro
b) che con la predetta sentenza il Tribunale ha nominato Curatore l’Avv. Marco
Morici, con studio in Palermo, Via Sammartino n.2;
c) che la società fallita è proprietaria del ramo di azienda esercente attività di
esercizio di bar, pasticceria e gelateria, con annesso laboratorio per la
produzione, manipolazione e vendita di pasticceria, rosticceria, gelati ed altro
ubicato presso l’esercizio sito in Palermo Via Aquileia 116/120 costituito dai
beni materiali (mobili e merce) e immateriali (avviamento) e da quant’altro
individuato nell’elaborato peritale depositato in data 13.03.2014 a firma del
Professionista incaricato dalla procedura, Dott. Filippo Lo Franco, nonché nel
verbale di inventario dei beni mobili e delle merci apprese all’attivo
fallimentare depositato in data 28.2.2014;
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che detta attività era svolta presso gli immobili di proprietà di terzi sito in
Palermo via Aquileia 116/120 in forza di contratti di locazione ritenuti
allo stato non opponibili alla Curatela
d) che tutti i dipendenti della società fallita sono stati licenziati dalla curatela;
e) che, anche al fine di non procrastinare ulteriormente lo stato di inattività
dell’azienda, con conseguente pericolo di svilimento del suo valore e del suo
avviamento in vista della sua liquidazione durante il tempo necessario alla
predisposizione ed approvazione del programma di liquidazione, lo scrivente
Avv. Marco Morici
ha depositato istanza volta ad ottenere l’autorizzazione a dar corso alla
procedura
competitiva
finalizzata
all’aggiudicazione
dell’affitto
dell’anzidetto ramo di azienda;
f) che con provvedimento reso alle date dei 15/16.05.2014, il Sig. Giudice
delegato, anche in surroga del Comitato dei Creditori non ancora costituito,
ha concesso la chiesta autorizzazione.
Tanto premesso, la Curatela
rende noto
che si darà corso alla procedura competitiva finalizzata all’aggiudicazione del
contratto di affitto del ramo aziendale di titolarità della società fallita o alle
seguenti condizioni e nei termini appresso indicati:
I)OGGETTO DELL’AFFITTO:
Ramo di azienda della società fallita esercente attività di esercizio di bar, pasticceria
e gelateria, con annesso laboratorio per la produzione, manipolazione e vendita di
pasticceria, rosticceria, gelati ed altro ubicato presso l’esercizio sito in Palermo Via
Aquileia 116/120 costituito dai beni materiali (mobili e merce) e immateriali
(avviamento) e da quant’altro individuato nell’elaborato peritale depositato in data
13.03.2014 a firma del Professionista incaricato dalla procedura, Dott. Filippo Lo
Franco, nonché nel verbale di inventario dei beni mobili e delle merci apprese
all’attivo fallimentare depositato in data 28.2.2014;
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Nell’affitto del ramo di azienda non saranno inclusi i crediti ed i debiti per rapporti
sorti anteriormente alla data dello stipulando contratto, mentre i crediti ed i debiti
sorti nel corso dell’affitto, ancorchè non scaduti alla cessazione del contratto, quale
che ne sia la causa, rimarranno rispettivamente a vantaggio e a carico dell’affittuario.
Sarà consentito all’affittuario di esercitare l’azienda anche senza l’utilizzo dei segni
distintivi che la contraddistinguono.
Con riferimento agli immobili presso i quali è ubicato il ramo aziendale, richiamato
quanto già rassegnato in premessa, si precisa che rimane espressamente esclusa dal
contenuto del contatto di affitto qualsivoglia successione nei rapporti relativi al
godimento ed alla detenzione degli immobili anzidetti presso i quali la fallita
esercitava la propria attività;
Si ribadisce che tutti i dipendenti della società fallita sono stati licenziati dalla
curatela
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Avv. Marco Morici
II)CONDIZIONI DELL’AFFITTO
a)Durata
L’affitto avrà la durata di mesi dodici, a far data dalla stipula del contratto e potrà
essere prorogato e/o rinnovato solo previa autorizzazione espressa degli organi della
procedura, con esclusione della facoltà per l’affittuario di recedere anticipatamente
dal contratto, eccezion fatta per la sola ipotesi di seguito contemplata.
Sarà invece facoltà della Curatela recedere anticipatamente, in ogni momento, con
preavviso di 15 giorni, ai sensi dell’art. 104 bis L.F.
b) Esercizio del recesso del Curatore
In caso di esercizio anticipato del recesso da parte della Curatela, ai sensi dell’art.104
bis L.F. è previsto un giusto indennizzo in favore dell’affittuario.
Detto indennizzo non spetterà qualora la risoluzione e/o cessazione sia determinata
dalla cessione dell’intero compendio aziendale ovvero del ramo aziendale in
questione in favore dello stesso affittuario ovvero in favore di terzi all’esito della
procedura competitiva finalizzata a detta cessione.
In tali ipotesi, è fatto obbligo all’affittuario di provvedere alla riconsegna del ramo di
azienda entro quindici giorni dalla richiesta formulata dal curatore, con previsione
espressa di una penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo.
c) Canone di affitto
Il canone di affitto annuale non potrà essere inferiore ad € 9.150,00 + IVA annue
Il canone mensile di affitto dovrà essere corrisposto improrogabilmente entro e non
oltre i primi cinque giorni di ogni relativo mese locativo, in contanti e/o in assegno
circolare, non trasferibile, intestato alla Curatela, da consegnare nelle mani e al
domicilio del curatore, ovvero a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto
corrente le cui coordinate ci si riserva di comunicare, restando espressamente escluso
ogni altro mezzo di pagamento.
Verrà espressamente previsto che il mancato o ritardato pagamento dei canoni nel
termine pattuito produrrà di diritto la risoluzione del contratto con contestuale
riconoscimento del diritto della Curatela di richiedere, a titolo parziale di danni, il
pagamento delle rate di canone ancora non scadute, fatti salvi eventuali maggiori
danni. In ogni caso di ritardo nel pagamento del canone, l’affittuario sarà tenuto a
corrispondere al locatore gli interessi, dalla data di maturazione di ciascuna rata non
pagata a quella del pagamento, calcolati al tasso legale.
d) Oneri ed obblighi a carico dell’affittuario
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Avv. Marco Morici
d.1) Versamento, al momento della stipula del contratto, ed a garanzia di tutte le
obbligazioni nascenti dal contratto, di un deposito cauzionale infruttifero pari a 4
mensilità del canone di affitto, a mezzo assegno circolare intestato con clausola non
trasferibile alla Curatela fallimentare. Tale somma sarà restituita, entro il termine di
trenta giorni dalla riconsegna del ramo aziendale, solo a seguito dell’integrale
adempimento degli obblighi derivanti dal contratto e sempre che l’Affittuaria non
abbia, in qualche modo, arrecato danno alla Curatela.
Il suddetto deposito cauzionale non potrà mai essere imputato in conto dei
corrispettivi dovuti per l’affitto e, pertanto, in nessun caso, l’Affittuaria potrà
esimersi dal pagamento delle ultime rate di canone. La Curatela potrà, invece,
compensare il debito di restituzione del deposito cauzionale con il credito per gli
eventuali canoni non pagati, e relativi accessori, nonché trattenere le somme a titolo
di risarcimento di eventuali danni riscontrati.
d.2) Obbligo dell’affittuario, pena risoluzione di diritto del contratto, di stipulare con
primaria compagnia di assicurazione polizza assicurativa a garanzia di ogni genere di
danno (infortuni, r.c.t., danneggiamenti, incendio, furto, ecc.) valida per tutta la
durata, anche prorogata, del contratto di affitto. Il contratto prevedrà espressamente
che l’affittuario risponderà personalmente di eventuali danni causati al compendio
aziendale affittato nonché agli immobili ove viene esercitata l’attività, anche se
causati da suoi dipendenti e/o ausiliari e da terzi con espresso esonero del locatore da
ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell’attività oggetto del ramo
aziendale affittato, nonché per i danni che potessero derivare al locatore, ai locatori
degli immobili ove viene esercitata l’attività, all’affittuario stesso, ai suoi dipendenti
e/o ausiliari, agli ospiti e ai terzi nel corso dell’affitto.
d.3) L’affittuario sarà tenuto al pagamento di tutte le spese e di tutte le altre spese e
oneri, anche di natura fiscale, relative alla gestione del ramo aziendale affittato, tutte
incluse e nessuna esclusa. Sarà inoltre tenuto al pagamento di tutte le spese,
compreso il compenso notarile, e le imposte inerenti e conseguenti alla stipula del
contratto di affitto che rivestirà le forme dell’atto pubblico o della scrittura priva
autenticata con un Notaio, il cui nominativo sarà indicato dal Curatore
all’aggiudicatario, impegnandosi
a provvedere alla registrazione della contratto
entro i termini di legge ed a consegnare l’attestazione dell’avvenuta relativa formalità
entro e non oltre il termine di giorni dieci dalla sua esecuzione, in uno alla copia
autentica della scrittura riportante gli estremi della suddetta registrazione.
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Avv. Marco Morici
d.4) Obbligo dell’affittuario di gestire la propria attività in conformità alle
disposizione di legge ed ai regolamenti vigenti, con espresso esonero per la Curatela
da ogni e qualsiasi responsabilità, anche per quanto dovesse derivare dalla eventuale
intestazione delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e/o licenze.
In particolare, le eventuali richieste e/o rinnovi di concessioni e/o autorizzazioni e/o
licenze, necessarie per l’esercizio dell’attività, dovranno essere chieste ed ottenute a
cura e spese dell’affittuario, con impegno del locatore, ove necessario, a prestare il
proprio consenso per addivenire alla voltura e/o annotazione delle stesse.
Nell’ipotesi di mancato rilascio e/o ottenimento di qualsiasi autorizzazione, permesso
o certificato necessari allo svolgimento dell’attività d’impresa, verrà riconosciuta all’
affittuaria la facoltà di recedere dal contratto, previo preavviso da comunicarsi alla
Curatela 30 giorni prima, a mezzo racc.ta a.r. ovvero a mezzo PEC all’indirizzo:
[email protected]. In siffatta ipotesi i canoni di affitto fino ad
allora già corrisposti rimarranno acquisiti alla parte locatrice. Resta espressamente
esclusa, in ogni altra ipotesi, la facoltà dell’affittuario di recedere anticipatamente dal
contratto.
Ove per qualsiasi ragione, prevista o imprevista, (ivi compresa quella relativa al
mancato rilascio e/o rinnovo di licenze, autorizzazione, etc.) l’affittuario non potesse
usare o sfruttare, secondo i propri intendimenti o scopi, il ramo aziendale oggetto del
presente contratto, non potrà comunque richiedere alla Curatela concedente alcuna
somma né a titolo di indennizzo né per risarcimento danni e ciò anche nell’ipotesi in
cui, per qualsiasi ragione, a seguito di controlli effettuati dalle Autorità competenti,
risultassero insussistenti le condizioni necessarie per la gestione dell’azienda
affittata, indipendentemente dalla loro preesistenza.
d.5) Obbligo dell’affittuario di curare l’immagine e lo sviluppo dell’azienda e di
tutelare e salvaguardare la stessa, con assunzione dell’impegno di gestire e a
conservare il compendio aziendale affittato, le relative attrezzature ed i beni aziendali
con la diligenza del buon padre di famiglia, rimanendo, in caso contrario, tenuto al
risarcimento degli eventuali danni causati, secondo le risultanze della perizia
effettuata da un perito, all’uopo nominato dal Tribunale Fallimentare, i cui costi e le
cui spese saranno a carico dell’affittuario inadempiente.
In particolare, il ramo d’azienda verrà concesso in affitto nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova ed in tale stato accettato dall’affittuario che dichiarerà
espressamente di averne preso visione e che, ritenutane l’idoneità all’uso ed omessa
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Avv. Marco Morici
ogni eccezione e riserva, esonererà il Fallimento da qualsivoglia responsabilità al
riguardo.
d.6) Obbligo dell’affittuario di provvedere, a propria cura e spese, alle riparazioni e
manutenzioni ordinarie e straordinaria dei beni facenti parte del compendio aziendale
oggetto del contratto. Nulla sarà dovuto dal locatore all’affittuario per le riparazioni
e/o opere di manutenzione sopra descritte;
d.7) l canoni per la fornitura di acqua, così come tutte le spese di illuminazione,
telefono, gas e di ogni altra fornitura rimarranno ad esclusivo carico dell’affittuario,
che si obbligherà a pagarle anticipatamente e direttamente agli enti interessati,
provvedendo esso affittuario, ove sia possibile, alla voltura ed alla intestazione a suo
nome dei relativi contratti. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l’affittuario non
potesse subentrare nei contratti già stipulati, lo stesso si obbligherà, in ogni caso, a
pagare direttamente e senza ritardi gli importi per il consumo di acqua, energia
elettrica, spese telefoniche ecc., con esonero del locatore da ogni e qualsiasi
responsabilità. Nessuna responsabilità potrà essere imputata al locatore per
mancanza, totale o parziale, dell’erogazione dell’acqua o delle altre forniture;
d.8) Obbligo per l’affittuario di consentire al Curatore, direttamente o a mezzo di
suoi coadiutori e/o collaboratori, anche con accesso sui luoghi, la verifica del
compendio aziendale e l’osservanza degli obblighi incombenti sull’affittuario.
e) Divieti a carico dell’affittuario
Sarà espressamente convenuto, pena la risoluzione di diritto del contratto, il divieto
per l’affittuario:
-di apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni agli impianti, ai macchinari,
alle strutture ed agli immobili, senza il preventivo consenso scritto del locatore e del
proprietario dei locali;
-di adibire il ramo aziendale locato ad uso diverso da quello convenuto o comunque
di sublocarlo in tutto o in parte e di cedere ad altri il contratto senza il consenso
scritto della curatela del fallimento;
-di compiere atti o attività tendenti a rendere difficoltosa o antieconomica la visione
del compendio aziendale da parte di terzi o scoraggiarne le iniziative per l’acquisto.
f) Migliorie e addizioni.
Eventuali migliorie, addizioni
che verranno eseguite sul compendio aziendale
affittato, anche se autorizzate dalla Curatela, resteranno a quest’ultimo acquisite
senza che l’affittuario possa pretendere alcunchè, salva sempre la facoltà della
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Avv. Marco Morici
Curatela concedente di richiedere il ripristino a spesa e cura dell’affittuario
relativamente a quelle opere che la curatela riterrà di non acquisire
g) La prelazione in caso di cessione
Sarà riconosciuto in favore dell’affittuario il diritto di prelazione del ramo di azienda,
ai sensi dell’art.104 bis L.F., che andrà esercitato una volta esaurito il procedimento
di determinazione del prezzo sulla base del predisponendo programma di
liquidazione ex art.104 ter L.F.
In particolare, esaurita la procedura per la definitiva determinazione del prezzo di
vendita del ramo di azienda, il Curatore provvederà a comunicarne l’esito entro il
termine di dieci giorni, a mezzo lettera raccomandata a. r., o comunicazione PEC
all’Affittuaria, la quale potrà esercitare il diritto di prelazione entro e non oltre il
termine di cinque giorni dalla ricezione della predetta comunicazione. Decorso il
termine di cinque giorni senza che l’Affittuaria si sia pronunziata tramite invio di
raccomandata a.r. o comunicazione all’indirizzo PEC della procedura, il diritto di
prelazione si intenderà estinto a tutti gli effetti di legge, senza alcuna pretesa, diritto
o ragione vantabile nei confronti della Curatela o dall’Aggiudicatario definitivo. La
risposta contenente condizioni anche solo parzialmente diverse da quelle proposte,
equivarrà a rinunzia al diritto di prelazione. Resta inteso che tale diritto di prelazione
non avrà alcuna efficacia, laddove la cessione avesse ad oggetto l’intero compendio
aziendale di cui è titolare la società fallita.
h) Obbligo di rilascio del compendio aziendale e avviamento
Alla cessazione del contratto, quale che ne sia la causa, è
fatto obbligo per
l’affittuario di provvedere a rilasciare in favore della Curatela il compendio aziendale
affittato ed i beni che lo compongono in buono stato di conservazione e
funzionamento, salvo il deperimento delle merci e dei beni derivante dall’uso
normale e ordinario degli stessi. Le parti procederanno alla redazione dell’inventario
dei beni aziendali da restituire. L’affittuario sarà responsabile della mancanza dei
cespiti cedutigli in affitto o del loro danneggiamento e dovrà, a scelta del locatore o
sostituirli o corrisponderne il controvalore al prezzo di mercato.
Poiché trattasi di azienda commerciale e quindi l’avviamento fa parte integrante
dell’affitto, alla fine dello stesso, l’affittuario non avrà diritto ad alcuna indennità
sostitutiva dell’avviamento commerciale, che si appartiene alla curatela del
fallimento.
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Avv. Marco Morici
Salvo quanto previsto al superiore punto B), in tutte le atre ipotesi di cessazione del
contratto (a mero scopo esemplificativo, scadenza naturale, risoluzione di diritto,
etc), decorso infruttuosamente il termine di 15 giorni dalla richiesta di riconsegna
dell’azienda formulata dal Curatore, verrà applicata una penale di € 150,00 per ogni
giorno di ritardo.
III)MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTADELL’AFFITTO
L’offerta intestata a “Curatela del fallimento n.193/2013 – Tribunale di Palermo”,
dovrà pervenire in busta chiusa, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23 giugno
2014, presso lo studio del Curatore in Palermo, Via Sammartino n.2 e dovrà
contenere, a pena di inammissibilità della stessa:
1) Indicazione delle generalità dell’offerente comprensive del recapito telefonico
ed indirizzo di posta elettronica) corredata da copia di documento di identità
in corso di validità e, nel caso di società, da visura o certificazione camerale
aggiornata con generalità del legale rappresentante e copia del documento di
identità in corso di validità di quest’ultimo;
2) l’indicazione del canone annuale offerto che non potrà essere inferiore a
quello indicato al superiore punto II) c) con dichiarazione di disponibilità a
stipulare il contratto di affitto entro e non oltre gg. 15 dalla comunicazione
del Curatore dell’aggiudicazione definitiva;
3) Sottoscrizione dell’offerente o, se società, del legale rappresentante della
stessa e potrà essere effettuata personalmente o a mezzo mandatario munito
di procura speciale;
4) Dichiarazione espressa di ben conoscere il compendio aziendale da affittare,
così come individuato e descritto nell’elaborato peritale di stima a firma del
consulente della procedura, Dott. F. Lo Franco e nell’inventario fallimentare
e di aver preso visione di tutte le condizioni indicate nel presente avviso
senza aver nulla da osservare e contestuale dichiarazione di accettazione del
compendio aziendale come visto e piaciuto nello stato di fatto e di diritto in
cui si trova, con espressa rinuncia: a) alle norme concernenti la garanzia per
vizi e mancanza di qualità; b) ad ogni contestazione in merito alle indicazioni
ed ai valori di stima forniti dalla Curatela.
L’offerta che sarà da considerarsi irrevocabile fino al momento della comunicazione
di aggiudicazione definitiva ovvero di mancata aggiudicazione dovrà inoltre esser
corredata da una cauzione pari ad una mensilità del canone offerto oltre IVA con
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Avv. Marco Morici
assegno circolare intestato con clausola non trasferibile al “Curatela Fall. Di Stefano
S.r.l.”, da imputare in caso di aggiudicazione in conto del deposito cauzionale di cui
al superiore punto II) d.1) del presente avviso.
Detta cauzione sarà invece incamerata definitivamente dalla Curatela in caso di
mancato rispetto da parte dell’aggiudicatario di stipulare il contratto alle condizioni
di cui al presente avviso.
Una volta che si sarà proceduto alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, il
Curatore procederà a comunicare la mancata aggiudicazione agli altri offerenti ed
alla restituzione in favore degli stessi della cauzione versata.
IV) AVVERTENZE
Scaduto il termine sopra indicato per la presentazione delle offerte, gli organi della
Procedura valuteranno, a loro insindacabile giudizio e nel più breve tempo possibile,
la convenienza delle stesse.
Si precisa altresì che sarà privilegiata l’offerta che, a parità di garanzie prestate,
contemplerà il canone di affitto più elevato.
In caso di pluralità di offerte, è fatto salvo il diritto degli Organi della procedura di
indire altra procedura competitiva mediante gara informale tra gli offerenti con
rilanci minimi da effettuarsi sulla base dell’offerta più alta pervenuta. Ove la
Procedura intenda avvalersi della suddetta facoltà, il Curatore provvederà a darne
tempestiva comunicazione.
La procedura si riserva, inoltre, di valutare ed accettare, a proprio insindacabile
giudizio, eventuali offerte eventualmente pervenute aventi contenuto difforme da
quello contemplato nel presente avviso.
Si rappresenta, infine, che il presente avviso e la ricezione di eventuali offerte non
comportano per la Procedura alcun obbligo o impegno di stipula dell’atto ed
assunzione di responsabilità di qualsivoglia genere, anche di tipo precontrattuale, nei
confronti di quanti avranno presentato offerta né l’insorgere di alcun diritto in favore
di costoro (e ciò anche nell’ipotesi di unica offerta), costituendo il presente avviso un
mero invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. né sollecitazione del
pubblico risparmio.
Qualora una o più clausole del presente avviso siano da ritenersi invalide e/o
inefficaci, le altre clausole rimarranno valide ed efficaci e la clausola invalida ed
inefficace sarà, ove possibile, sostituita dalla corrispondente disposizione di legge.
Per quanto non espressamente disciplinato nel contratto di affitto troveranno
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Avv. Marco Morici
applicazione le disposizioni di cui all’art.104 bis L.F. e del codice civile.
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Per ogni informazione relative alle visite del ramo aziendale, alla visione della
relazione di stima a firma del Dott. F. Lo Franco e del verbale di inventario
fallimentare e per eventuali ulteriori chiarimenti, gli interessati potranno prendere
contatti con lo studio del Curatore, Avv. Marco Morici – tel. 0916119193; telefax
091321628; PEC: [email protected]
Palermo, 20 maggio 2014
IL CURATORE
Avv. Marco Morici
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