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SOLUZIONE srl
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Aggiornamento Polizia Locale
Circolare 27 ottobre 2014
Notiziario entionline + Notizie quotidiani
dal 20 al 25 ottobre 2014
Notiziario entionline
(riportiamo le news, di interesse in materia
di Polizia Locale, pubblicate nel nostro sito www.entionline.it nella
settimana trascorsa)
Ministero Interno: linee guida forze di polizia con minori
Con nota del 20 ottobre il Ministero dell’Interno annuncia l’avvenuta firma del
vademecum con le linee guida per gli uomini delle Forze dell’ordine che, nel loro lavoro
quotidiano, vengono a contatto con giovani di età inferiore ai 18 anni.
Ministero Trasporti: scorte tecniche alle competizioni ciclistiche
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2014 la determina 22 luglio
2014 del Ministero dei Trasporti, recante modifiche al disciplinare per le scorte tecniche
alle competizioni ciclistiche su strada.
Corte Conti Puglia: assunzioni a tempo determinato Polizia Locale
Nella delibera n. 140/2014 la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Puglia ,
ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla possibilità di procedere alle assunzioni di
personale di Polizia Municipale per la stagione estiva; tra le varie precisazioni, quella
secondo cui le spese per le assunzioni stagionali di vigili possano in parte essere finanziate
con i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 208 comma 5 bis del
D.Lgs. 285/1992, ma ciò non toglie che tali spese vadano integralmente computate nel
novero di quelle sostenute per i contratti del personale temporaneo o con rapporto
flessibile e ciò proprio in virtù dell’obbligo di riduzione della spesa rispetto a quella
sostenuta nell’anno 2009.
Corte Cassazione: multe semaforo rosso e funzionalità dell’apparecchio
Nella sentenza n. 22191 del 20 ottobre 2014 la Corte di Cassazione afferma che, in tema di
rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico
rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, nè il codice della strada né il relativo
regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba
contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio
impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al
contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura
sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate
dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità
dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento,
senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente
congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica
dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 C.d.S. .
Notizie quotidiani
(abbiamo estrapolato i passaggi di maggiore
rilievo degli articoli, di interesse nella materia Polizia Locale,
pubblicati sui quotidiani nella settimana trascorsa)
Compensazione crediti verso la PA
20/10/2014 - Italia Oggi
Per i creditori delle p.a. si riapre la strada della compensazione. Sulla Gazzetta Ufficiale n.
236 del 10 ottobre scorso, infatti, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze 24 settembre 2014 recante «Compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle
esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi
ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione».
Il provvedimento dà attuazione all'art. 12, comma 7-bis, del c.d. decreto «Destinazione
Italia» (dl 145/2013, convertito dalla l 9/2014). In pratica, consente a chi vanta crediti nei
confronti di una p.a. di compensarli con i propri debiti nei confronti del Fisco.
Va precisato che può trattarsi anche di una p.a. diversa da quella che ha emesso il ruolo.
Pertanto, è ammessa la compensazione incrociata, per esempio, fra un debito relativo alla
cartella esattoriale emessa per conto di un comune per violazione del codice della strada e
un credito commerciale nei confronti di una regione per una fornitura di materiale
sanitario.
Matteo Barbero
Stoccaggio temporaneo di rifiuti
20/10/2014 - Italia Oggi
Le pronunce della Suprema corte hanno a oggetto la figura di stoccaggio prevista
dall'articolo 183, comma 1 lettera bb) del «Codice ambientale» (ed esercitabile, a mente del
successivo articolo 208, senza necessità di autorizzazione) coincidente con «il
raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono
prodotti» nel rispetto di precise condizioni relative alla quantità e qualità dei rifiuti, al
tempo di giacenza, alla organizzazione tipologica del materiale e al rispetto delle norme
tecniche di prevenzione ambientale previste dallo stesso «Codice ambientale».
Con la sentenza 38676/14 il giudice di legittimità sottolinea come sia sufficiente la
violazione di queste ultime regole (tra cui l'organizzazione tipologica dei materiali e il
divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi) a far rientrare tale forma di stoccaggio nella
relativa diversa fattispecie (illecita) di deposito incontrollato o, nei casi più gravi, di
discarica abusiva (con lo scattare delle relative sanzioni previste dall'articolo 256 relativo
alle attività di gestione di rifiuti effettuate in assenza di autorizzazione ambientale).
La stessa sentenza, unitamente alla 37843/2014, conferma però (è utile ricordarlo)
l'orientamento del giudice di legittimità a una lettura allargata della nozione di «luogo di
produzione», dovendosi per tale intendere non solo l'area fisica nella quale i rifiuti sono
materialmente nati ma anche lo spazio nella disponibilità dell'impresa produttrice degli
stessi «funzionalmente collegato» al primo (perché, per esempio, insistente nello stesso
perimetro aziendale) nel quale sono stati collocati.
Analoga alla descritta figura del deposito temporaneo ex dlgs 152/2006 (per la sua
conducibilità in assenza di autorizzazione ambientale), ma diversa per la qualifica dei
soggetti che la effettuano (in quanto non «produttori», ma semplici «detentori» di rifiuti) e
per le regole preventive da osservare è il «deposito preliminare alla raccolta presso i
distributori» di apparecchiature elettriche ed elettroniche (c.d. «Aee») dei tecno-rifiuti (c.d.
«Raee») da essi ritirati presso l'utenza all'atto del vendita di analoghi nuovi beni previsto
dal dlgs 49/2014.
In base al combinato disposto delle norme dettate dal nuovo decreto del 2014 (erede del
dlgs 151/2005) e di quelle previste dal dm 65/2010 (adottato in attuazione del dlgs del
2005, ma vigente anche sotto il nuovo), distributori, installatori e centri di assistenza Aee
possono effettuare il raggruppamento dei Raee ritirati con la citata formula del «one on
one» presso i locali del proprio punto vendita (o presso altri luoghi preventivamente
comunicati ex dm citato) senza necessità di preventiva autorizzazione, a condizione che
siano osservate determinate regole di tutela ambientale.
In base alle predette norme, tale deposito di Raee è infatti «liberamente» conducibile se,
oltre al rispetto di precisi limiti quantitativi e temporali, viene effettuato in locali idonei,
non accessibili a terzi, pavimentati e coperti, assicurando la separazione tra rifiuti
pericolosi ed evitando la fuoriuscita delle loro sostanze nocive.
E dunque, declinando il principio ribadito dalle citate sentenze della Corte di cassazione
per il «deposito temporaneo del produttore», è fondato ritenere che anche in questo caso la
sola inosservanza delle descritte regole di sicurezza ambientale provocherebbe il
«declassamento» del raggruppamento agevolato di Raee a deposito non autorizzato, con
l'applicazione delle citate sanzioni previste dall'articolo 256 del «Codice ambientale».
Con il dlgs 49/2014 ha altresì fatto il suo esordio nell'Ordinamento giuridico anche la
figura del «deposito preliminare alla raccolta presso i distributori» di nuove Aee che
provvedono al ritiro (in forma obbligatoria, se titolari di superfici di vendita al dettaglio
superiore ai 400 metri quadri) di Raee di piccole dimensioni senza contestuale fornitura di
nuove apparecchiature (cd. ritiro «one on zero»). Come per il deposito dei Raee ritirati
«one on one», anche questo tipo di raggruppamento non soggiace (a mente dell'articolo 11,
comma 3, del decreto legislativo in parola) a preventiva autorizzazione, ma (a differenza
del primo) il legislatore non ha parallelamente provveduto a dettare norme di dettaglio su
misure di sicurezza da adottare ed eventuali limiti quantitativi, qualitativi o temporali
dello stoccaggio, limitandosi a demandare a futuro decreto ministeriale la determinazione
delle modalità semplificate di ritiro e prescrivendo espressamente che nel mentre viga
unicamente l'obbligo di raccolta separata e stoccaggio in sicurezza dei soli «Raee di
illuminazione». Nelle more di tale nuova disciplina regolamentare sembra dunque che le
norme precauzionali da adottare per (condurre legalmente) tale deposito debbano essere
rintracciate in quelle più generali del dlgs 152/2006, apparendo di difficile applicazione
sia quelle specifiche per il descritto «deposito temporaneo» ex articolo 183 dello stesso
«Codice ambientale» (poiché formalmente riservate ai «produttori» di rifiuti) sia quelle
particolari ex dm 65/2010 (poiché dettate per il raggruppamento dei Raee ritirati «one on
zero»).
Tuttavia, la logica di tutela ambientale sottesa ai principi di precauzione e azione
preventiva dettati dal Trattato Ue (ripresi dalla direttiva madre sui rifiuti 2008/98/Ce e
declinati nello stesso dlgs 152/2006) parrebbe suggerire agli operatori del settore, in attesa
delle nuove norme, comunque l'adozione (per analogia) delle più restrittive prescrizioni in
materia di raggruppamento «agevolato» di rifiuti rintracciabili tra quelle esistenti, e questo
sia in relazione ai limiti quantitativi e temporali del deposito che alle regole di sicurezza
da rispettare.
Vincenzo Dragani
Legge di stabilità e imposte sui veicoli
21/10/2014 - Il Sole 24 Ore
Confermata l'abolizione dell'Ipt, da sostituire con l'Iriv, un'imposta regionale che
graverebbe solo sulle nuove immatricolazioni e non anche sui passaggi di proprietà. Il
tutto nell'ambito dell'abolizione del Pra e dello status giuridico di beni mobili registrati per
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Confermata anche la soppressione dell'esenzione dal
bollo per i veicoli d'interesse storico costruiti da oltre 20 anni. Saltano invece i controlli
automatici sui mezzi in transito per scoprire chi non ha l'assicurazione Rc auto. Questo
prevede in materia di veicoli l'ultima versione del disegno di legge di stabilità. Ma non si
escludono ulteriori novità: si sa già che il passaggio dall'Ipt all'Iriv presenta problemi
finanziari.
L'abolizione dell'Ipt (Imposta provinciale di trascrizione) avrebbe tre effetti positivi. In
primo luogo, rivitalizzerebbe il mercato delle auto usate, storicamente penalizzato da
questa imposta e ancor più dal 17 settembre 2011, quando – per effetto del Dlgs 68 e del Dl
138 – fu applicata la tariffa piena anche alla trascrizione degli atti di vendita soggetti a Iva
(quelli relativi all'usato che passa da concessionari e commercianti di veicoli, prima tassati
a forfait).
In secondo luogo, verrebbero meno le complicazioni legate ai regolamenti che le Province
hanno approvato negli anni, differenziando tariffe, agevolazioni ed esenzioni in modo
spesso parcellizzato.
Il terzo effetto positivo è legato all'evasione dell'Ipt, che non è trascurabile. Ciò non solo si
riflette sugli incassi effettivi delle Province, ma causa anche problemi ai cittadini che
rivendono il proprio veicolo usato: l'evasione è possibile solo quando l'acquirente omette
di trascrivere l'atto di vendita, il che in prima battuta fa figurare come responsabili per
bolli, multe e incidenti ancora i vecchi proprietari.
Sostituire l'Ipt con l'Iriv (Imposta regionale di immatricolazione dei veicoli) significa
sostanzialmente azzerare l'evasione: l'immatricolazione è un adempimento che non si può
omettere, salvo falsificare targhe e documenti.
L'Iriv avrebbe tariffe proporzionali non solo alla potenza, ma anche al «livello di emissioni
inquinanti», con criteri che andranno precisati con un decreto ministeriale dell'Economia.
Il provvedimento dovrà anche chiarire se è confermata l'esenzione di cui oggi, con l'Ipt,
godono i motocicli.
Con l'Iriv aumenterebbe il carico fiscale su chi acquista un mezzo nuovo, ma parliamo di
soggetti tendenzialmente meno sensibili perché scelgono veicoli di valore medio più alto
rispetto a quelli usati.
Il vero problema dell'Iriv è che il gettito andrebbe alle Regioni, lasciando un "buco" di circa
1,3 miliardi nelle casse delle Province. Per questo si sta valutando una retromarcia:
resterebbe l'Ipt, facendola riscuotere a soggetti diversi dal Pra, che secondo lo stesso
disegno di legge di Stabilità dovrebbe cessare di esistere dal 1° luglio 2017.
Da quella data, i passaggi di proprietà non dovrebbero più necessitare di autentica della
firma del venditore (non essendo più relativi a beni mobili registrati) e sarebbero da
comunicare alla sola Motorizzazione, che aggiornerebbe la carta di circolazione. Idem per
gli altri eventi oggi di competenza del Pra (fermo amministrativo, perdita di possesso
eccetera). Dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2017, ci sarebbe un regime transitorio: il Pra
lavorerebbe sotto la vigilanza della Motorizzazione, che costituirebbe un archivio unico e
integrerebbe nella carta di circolazione anche i dati relativi alla proprietà.
Maurizio Caprino
Pignoramento autoveicoli
24/10/2014 - Italia Oggi
Il maxiemendamento al decreto legge 132/2014 in materia di giustizia, che ha incassato
ieri la fiducia del senato con 161 voti favorevoli e 51 contrari, introduce il pignoramento
delle auto sotto forma di atto notificato e trascritto al pubblico registro.
Il decreto legge prevede una forma nuova di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi. Si eseguirà mediante notificazione al debitore di un atto di un pignoramento, in
cui indicano gli estremi identificativi del mezzo. Al debitore viene anche intimato di
consegnare il veicolo e i documenti di proprietà entro 15 giorni all'istituto vendite
giudiziarie.
Se il tempo passa e il veicolo non è consegnato, gli organi di polizia che dovessero fermare
i veicolo devono ritirare la carta di circolazione, i titoli e dei documenti relativi alla
proprietà e consegnare il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie.
Il creditore deve anche trascrivere l'atto di pignoramento nei pubblici registri e,
soprattutto, deve incardinare il pignoramento presso il tribunale competente. Lo deve fare
depositando in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo e copie dei documenti
dell'esecuzione.
Il decreto fissa un termine di 30 giorni, trascorsi i quali il pignoramento perde efficacia.
Le nuove regole varranno per i procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno
successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Antonio Ciccia