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Diritto tributario svizzero
Imposta immobiliare sulle persone giuridiche:
il Ticino discrimina le società non residenti?
Aurelio Francioli
Lic. iur.
Financial Planner
BSI SA, Lugano
In un momento particolarmente teso tra il Ticino e
l’Italia, in cui il nostro Cantone rivendica il rispetto
del divieto di discriminazione contenuto nella convenzione contro la doppia imposizione, discutiamo
in questo articolo di una norma ticinese che, sebbene
di ben altra portata sia dal punto di vista qualitativo
che quantitativo rispetto alle norme discriminatorie
italiane, sembra penalizzare le società non residenti
1.
Introduzione
Nel diritto tributario, il tema della presenza di norme discriminatorie è sicuramente di grande interesse, in quanto sia in
ambito europeo sia in ambito svizzero, si è parecchio dibattuto
sul concetto medesimo di norma discriminatoria e, se e quando, questa possa essere tollerata. Scopo del presente articolo è
quello di voler fornire uno stimolo intellettuale su di un tema di
sicuro interesse tra i professionisti del mondo del diritto tributario, ossia la presenza o meno di forme discriminatorie nella
norma prevista dal nostro ordinamento fiscale cantonale, relativa all’imposta immobiliare per le persone giuridiche.
Martino Pinelli
Master of Advanced
Studies in Tax Law
BSI SA, Lugano
suo reddito in Svizzera deve essere trattato, ai fini fiscali, come
un contribuente con domicilio o dimora fiscale in Svizzera, ossia non è tollerabile una discriminazione fiscale, per il solo fatto
che egli risiede in un Paese diverso rispetto a quello nel quale
realizza la sua principale fonte di reddito[2].
Come si può quindi intuire, il principio del divieto di discriminazione, più avanti analizzato, determina ripercussioni molto
concrete nelle scelte del legislatore e nella vita dei cittadini e
delle imprese.
Prima, però, di entrare nel merito appare utile meglio definire il
perimetro oggetto della trattazione del presente articolo.
2.
Assoggettamento illimitato vs. assoggettamento limitato
Al pari di quanto avviene nella maggior parte degli altri Paesi,
anche in Svizzera vige il principio in base al quale i contribuenti
sono assoggettati alla tassazione su base mondiale solo nel
caso di assoggettamento illimitato (appartenenza personale).
Per contro, in presenza di assoggettamento limitato (appartenenza economica), l’imposizione è dovuta unicamente per
quegli elementi reddituali di fonte svizzera o cantonale.
Con riferimento alle persone giuridiche, in base all’articolo 50
della Legge federale sull’imposta federale diretta (di seguito
LIFD), quest’ultime sono assoggettate all’imposta in virtù della
loro appartenenza personale, nella misura in cui “hanno sede o
amministrazione effettiva in Svizzera”. All’articolo 51 LIFD è stabilito che “Le persone giuridiche che non hanno né sede né amministrazione effettiva in Svizzera sono assoggettate all’imposta in virtù
della loro appartenenza economica se:
Sicuro è che, come già diverse sentenze della Corte di giustizia
europea hanno potuto stabilire, l’esigenza di prevenire riduzioni del gettito fiscale non rientra nel novero dei motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare una restrizione al principio di parità di trattamento di fronte alla legge[1].
Prendendo spunto da un ambito tanto caro al Cantone Ticino,
il Tribunale federale di Losanna ha stabilito che un lavoratore
frontaliere residente all’estero che consegue almeno il 90% del
a. sono associate a un’impresa commerciale in Svizzera;
b. tengono uno stabilimento di impresa in Svizzera;
c. sono proprietarie di fondi in Svizzera o sono titolari su di essi di
diritti di godimento reali o di diritti di godimento personali a questi
economicamente assimilabili;
d. sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegni immobiliari o manuali su fondi in Svizzera;
e. fanno commercio di immobili siti in Svizzera o fungono da intermediari in queste operazioni immobiliari”.
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Per chiarezza espositiva si ricorda che all’articolo 52 capoverso 1 LIFD è definita l’estensione dell’assoggettamento. In particolare “L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale è
illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti
d’impresa e ai fondi siti all’estero”. Al capoverso 2 è poi indicato
che “L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza economica è limitata all’utile per cui sussiste un obbligo fiscale in Svizzera secondo
l’articolo 51 LIFD”.
Delle norme simili sono ovviamente previste nell’ordinamento
tributario cantonale, in particolare agli articoli 59 e seguenti
della Legge tributaria del Canton Ticino (di seguito LT).
L’esposizione di questi concetti vuole essere prodromica alla
comprensione della parte successiva dell’articolo, focalizzata
sulla norma oggetto di una possibile discriminazione nei confronti delle imprese non residenti. Infatti, ciò che ci si appresta
a comprendere è se l’imposizione delle imprese comporti una
discriminazione di quelle non residenti, in virtù del loro assoggettamento limitato determinato da un legame economico,
ossia la detenzione di beni immobili sul suolo del Canton Ticino.
prevedendo che “L’imposta immobiliare è calcolata sul valore di stima ufficiale alla fine dell’anno civile, esclusa ogni deduzione di debiti”,
l’articolo 98 LT stabilisce che “L’imposta immobiliare è calcolata
con le seguenti aliquote:
a) 1 per mille per immobili appartenenti a associazioni, fondazioni e
altre persone giuridiche;
b) 2 per mille per immobili appartenenti a società di capitali, società
cooperative di cui all’articolo 59 capoverso 1 lettera a) e a investimenti collettivi di capitale (art. 59 cpv. 2);
c) 3 per mille per immobili appartenenti a persone giuridiche aventi
sede all’estero (art. 59 cpv. 3)”.
Appare quindi chiara la scelta del legislatore di gravare maggiormente le persone giuridiche con sede all’estero.
Degna di nota è pure la disposizione contenuta nel capitolo
finale della LT all’articolo 314c, la quale prevede che:
“1 Per il periodo fiscale 2005, le aliquote dell’imposta immobiliare
cantonale delle persone giuridiche previste dall’articolo 98 sono oggetto di un supplemento d’imposta calcolato come segue:
a) del 1 per mille per immobili appartenenti a associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche;
b) del 2 per mille per immobili appartenenti a società di capitali, società cooperative di cui all’articolo 59 capoverso 1 lettera a) e a
fondi di investimento;
c) del 3 per mille per immobili appartenenti a persone giuridiche
aventi sede all’estero.
Per i periodi fiscali 2006 e 2007, le aliquote dell’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall’articolo 98 sono
oggetto di un supplemento d’imposta calcolato come segue:
a) del 0,5 per mille per immobili appartenenti a associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche;
b) del 1 per mille per immobili appartenenti a società di capitali, società cooperative di cui all’articolo 59 capoverso 1 lettera a) e a
fondi di investimento;
c) del 1,5 per mille per immobili appartenenti a persone giuridiche
aventi sede all’estero.
2
3.
Il contenuto della norma esaminata
La norma oggetto di disamina nel presente contributo è quella
cantonale relativa all’imposta immobiliare per le persone giuridiche.
L’articolo 95 LT prevede in termini generali che “Le persone giuridiche devono pagare un’imposta immobiliare sugli immobili di loro
proprietà alla fine dell’anno civile. L’imposta immobiliare non è commisurata alla durata dell’assoggettamento”.
Si intuisce quindi che si tratta di un’imposta destinata ad imporre il mero fatto di detenere un bene immobile e, quindi,
ovviamente, tale fattispecie prescinde dall’esistenza di tale detenzione durante tutto il periodo fiscale di riferimento: l’elemento determinante è la detenzione l’ultimo giorno dell’anno
civile cui il periodo fiscale si riferisce.
Per i periodi fiscali dal 2008 al 2011 compreso, ai fini delle aliquote dell’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall’art. 98 si applicano i supplementi d’imposta di cui al cpv. 2.
2bis
Per i periodi fiscali dal 2012 al 2015 compreso, ai fini delle aliquote dell’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall’art. 98 si applicano i supplementi d’imposta di cui al cpv. 2.
2ter
I supplementi d’imposta di cui ai cpv. 1 e 2 sono ridotti del 50%
nel caso di autofinanziamento a consuntivo superiore a zero, dopo il
calcolo dell’imposta senza considerare il supplemento. I supplementi
di cui ai cpv. 1, 2 e 2bis decadono interamente se il conto d’esercizio
a consuntivo, dopo il calcolo dell’imposta senza considerare il supplemento, chiude in pareggio o con risultato positivo. Le imposte nel
frattempo eventualmente pagate sono, nella stessa misura, restituite al contribuente. La restituzione avviene senza interessi.
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All’articolo 96 LT è contemplata una norma esimente di tale
imposta, mentre all’articolo 99 LT è previsto che “Lo Stato corrisponde il 40 per cento dell’importo dell’imposta immobiliare delle
aziende idroelettriche ai comuni partecipanti a qualsiasi titolo al riparto, in base alla legge speciale, proporzionalmente all’imposta base
loro assegnata”.
Ciò che è di particolare interesse, per contro, è quanto stabilito
agli articoli 97 e, in particolare, 98 LT. Infatti, se all’articolo 97
LT si stabilisce la metodologia di determinazione dell’imposta,
Il riversamento ai comuni previsto dall’articolo 99 non si applica ai
supplementi d’imposta di cui al presente articolo.
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Ai fini dell’applicazione del capoverso 3, sono determinanti l’autofinanziamento ed il risultato del conto d’esercizio dopo il calcolo
dell’imposta senza considerare il supplemento, dedotto il valore nominale della quota parte cantonale sui proventi della vendita degli
attivi liberi della Banca Nazionale Svizzera”.
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Si può quindi notare come il legislatore, tramite l’articolo 314c
LT pensi a questa modalità di imposizione per contenere i disavanzi del Cantone, onde evitare di aggravare gli altri contribuenti con ulteriori forme di imposizione. Anche in questo
caso, la scelta è quella di colpire maggiormente le persone
giuridiche non residenti, rispetto a quelle residenti.
Da segnalare che nel 2011, alla luce dei risultati di esercizio
ottenuti e in conformità con il capoverso 5 di questa norma,
il Cantone ha rinunciato al gettito del prelievo generato con
il supplemento di imposta, stimato, in base al messaggio del
Consiglio di Stato riguardante il Consuntivo del 2011, in circa
11 milioni di franchi[3]. A titolo puramente informativo, questa
imposta genera al Cantone circa 25 milioni di franchi l’anno.
Non è dato sapere quanto esattamente sia attribuibile alle
persone giuridiche non residenti.
La parte successiva dell’articolo entrerà nel merito del concetto di divieto di discriminazione, mettendolo in relazione con la
norma appena esposta.
4.
Le fonti del divieto di discriminazione
nel diritto fiscale internazionale svizzero
4.1.
In generale
Il divieto di discriminazione e, più in generale, il principio della parità di trattamento hanno un ruolo fondamentale anche
in ambito tributario. Il tema è estremamente complesso e ha
ispirato molti autorevoli contributi[4].
Il diritto tributario svizzero ha recepito diverse fonti del divieto
di discriminazione, sia dal diritto internazionale che dal diritto
interno. A livello di trattati internazionali vanno considerati (i)
l’articolo 24 del Modello OCSE di Convenzione fiscale, (ii) la
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali (di seguito CEDU), (iii) l’Accordo
sulla libera circolazione delle persone tra l’Unione europea e la
Confederazione Svizzera (di seguito ALC).
Per le persone giuridiche la cui nazionalità non è univocamente
determinabile, il diritto internazionale privato svizzero si basa
sulla cosiddetta “teoria dell’incorporazione”: una società è assoggettata alla giurisdizione svizzera solo se è stata fondata
ed è organizzata conformemente alle disposizioni del diritto
societario elvetico. Pertanto una società con “sede all’estero”
secondo l’articolo 98 LT va considerata come “avente nazionalità straniera” ai sensi dell’articolo 24 del Modello OCSE di
Convenzione fiscale.
L’articolo 24 del Modello OCSE di Convenzione fiscale va interpretato come un divieto assoluto di discriminazione. La giustificazione della violazione del principio, che nel diritto interno
svizzero è ammessa in caso di violazione di diritti costituzionali ai sensi dell’articolo 8 Cost., non è ammessa per l’articolo
24 del Modello OCSE di Convenzione fiscale, che proibisce incondizionatamente le discriminazioni basate sulla nazionalità
dei soggetti [6].
4.3.
Il divieto di discriminazione nella CEDU
All’articolo 14, la CEDU stabilisce il divieto generale di ogni genere di discriminazione basata su sesso, razza, lingua, religione, nazionalità o altro status.
Alcuni principi della CEDU hanno avuto un grosso influsso sul
diritto svizzero, per esempio l’articolo 6 (garanzia di un processo equo) ha condizionato il nostro diritto penale (e quindi
anche il diritto penale fiscale). Tuttavia per quanto attiene il
diritto materiale, finora l’articolo 14 CEDU non ha avuto praticamente nessuna applicazione. Il motivo è da ricercare nel
fatto che l’articolo 14 CEDU, a differenza dell’articolo 24 del
Modello OCSE di Convenzione fiscale o dell’articolo 8 Cost.,
non è considerato un diritto autonomo, ma solo applicabile in
combinato disposto con un altro diritto fondamentale, quale,
a titolo d’esempio la garanzia dell’equo processo dell’articolo
6 CEDU[7].
4.4.
Il divieto di discriminazione nell’ALC
In diversi articoli dell’ALC si stabilisce che i cittadini dell’Unione
europea (di seguito UE) e i cittadini svizzeri, che soggiornano
legalmente in uno Stato membro dell’UE o in Svizzera, non
possono essere discriminati in base alla nazionalità.
Tra le fonti nazionali la più importante è sicuramente l’articolo
8 della Costituzione federale (di seguito Cost.), che pur essendo una fonte domestica rientra nell’ambito del “diritto fiscale
internazionale”.
Va sottolineato che il divieto di discriminazione secondo l’ALC,
a differenza dell’articolo 24 del Modello OCSE di Convenzione
fiscale, è applicabile anche alle discriminazioni “occulte”, cioè
ai casi in cui la discriminazione sebbene basata formalmente
su criteri diversi dalla nazionalità, porta allo stesso risultato
di una discriminazione palesemente basata sulla nazionalità.
4.2.
Il divieto di discriminazione nel Modello OCSE
di Convenzione fiscale
L’articolo 24 del Modello OCSE di Convenzione fiscale vieta la
discriminazione basata sulla nazionalità. Quasi la totalità delle
convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio sottoscritte dalla Svizzera hanno ripreso
questa clausola[5].
4.5.
Il divieto di discriminazione nella Cost.
L’articolo 8 Cost. ha una portata molto più ampia delle norme contenute nei trattati internazionali. Si configura non solo
come un divieto di discriminazione, ma come un obbligo generalizzato di trattamento paritario di fronte alla legge. In questo
senso l’articolo 8 Cost. proibisce anche la discriminazione dei
cittadini svizzeri nei confronti degli stranieri.
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Un esempio di questo tipo di discriminazione “domestica” potrebbe essere rappresentato dall’imposizione sul dispendio
(detta anche imposta globale oppure imposta forfettaria), che
è ammessa, dati certi requisiti, solo per i cittadini stranieri [8].
Quindi se per l’articolo 24 del Modello OCSE di Convenzione
fiscale e l’ALC l’imposizione globale non è discriminatoria, lo
potrebbe essere dal punto di vista dell’articolo 8 Cost. La questione può comunque restare irrisolta, dato che l’imposizione
sul dispendio è regolata dal diritto federale, e quindi è vincolante per il Tribunale federale e per le altre autorità in base al
principio stabilito all’articolo 190 Cost.[9]. Non ci soffermiamo in questa sede sull’opportunità materiale ed economica
dell’imposizione sul dispendio.
Per completezza va sottolineato che la Costituzione federale
prevede anche, all’articolo 127 capoverso 3, un divieto di discriminazione intercantonale: tale principio vieta ad un Cantone di tassare un contribuente fiscalmente domiciliato in un
altro Cantone in modo diverso o maggiore rispetto ad un contribuente esclusivamente imponibile nel primo Cantone, se
non esistono motivi oggettivi.
5.
Conclusioni
A nostro parere, è fuori dubbio che una norma fiscale che
prevede un’aliquota maggiorata del 50% per i contribuenti
stranieri, rispetto a quelli residenti sia discriminatoria. Non
rileva a questo proposito che l’aliquota in questione sia in
termini assoluti molto bassa (3‰) e cha vada a colpire solo
una parte degli elementi imponibili dell’attività d’impresa,
cioè gli immobili. In sostanza, la norma fiscale discriminatoria, quantunque abbia un impatto ridotto, risulta pur sempre
discriminatoria.
L’articolo 98 LT è in evidente violazione dell’articolo 24 del Modello OCSE di Convenzione fiscale che, come detto, sancisce
un divieto assoluto e in nessun caso giustificabile. Tuttavia,
questo divieto potrebbe essere invocato solo da imprese residenti in Paesi che hanno sottoscritto con la Svizzera una convenzione contro le doppie imposizioni contenente la clausola
di non discriminazione.
Dal punto di vista della libera circolazione, come detto sopra,
l’aliquota maggiorata prevista dall’articolo 98 LT, pur avendo
una portata economica limitata, rappresenta pur sempre una
misura che rende meno attrattiva la detenzione di beni immobili in Svizzera da parte di soggetti esteri rispetto ai soggetti
domestici, e pertanto è in violazione dell’ALC. In base alla giurisprudenza comunitaria, la necessità di prevenire la riduzione
del gettito fiscale non è un motivo adatto a giustificare una
discriminazione palese basata sulla nazionalità[10]. Va detto
però che la violazione degli accordi sulla libera circolazione può
essere fatta valere solo dai residenti di quegli Stati che hanno
aderito ai suddetti accordi.
Resta da valutare l’articolo 8 Cost. Questa norma svolge una
funzione residuale in quanto può essere invocata dai contribuenti di tutti i Paesi, anche quelli che non hanno pattuito una
convenzione contro le doppie imposizioni con la Svizzera e
non aderenti all’ALC, dato che il principio costituzionale della
parità di trattamento può essere invocato anche dai contribuenti esteri con un assoggettamento economico in Svizzera,
quest’ultimo dato per esempio dalla proprietà di immobili.
L’articolo 8 Cost. non si applica in maniera assoluta, per cui
il divieto di discriminazione può essere limitato se è dato un
interesse pubblico preponderante. Questo interesse potrebbe
essere rappresentato, come poc’anzi spiegato, dall’esigenza di
mantenere un certo livello di gettito fiscale. Nel caso di contribuenti residenti all’estero, il Tribunale federale alcuni decenni
fa aveva sviluppato una visione particolare: se un contribuente estero non paga le imposte, per l’autorità fiscale svizzera il
recupero del credito risulta molto più difficoltoso rispetto al
recupero nei confronti di un residente (se non addirittura impossibile), quindi la maggiore pressione fiscale per gli stranieri
si giustificherebbe in quanto svolgerebbe una funzione di “garanzia” sugli obblighi fiscali [11].
Anche ammettendo che questa necessità di garantirsi a priori
per le eventuali perdite future rappresenti un interesse pubblico preponderante, la violazione dell’articolo 8 Cost., rappresentata dall’articolo 98 LT, non potrebbe essere giustificata
se si considera un altro requisito che ogni limitazione di un
diritto costituzionale deve soddisfare, cioè la proporzionalità.
La norma che viola il diritto deve essere adatta e necessaria a
raggiungere l’interesse pubblico preponderante, e in più bisogna verificare se non esistano norme meno invasive che consentano di ottenere lo stesso risultato. Nel nostro caso risulta evidente che l’aliquota maggiorata applicata alle imprese
estere non soddisfa questo requisito, già solo per il fatto che la
funzione di garanzia sulle imposte non pagate potrebbe essere
messa in atto con misure non discriminatorie, come ad esempio la fornitura di una garanzia[12].
In sintesi quindi l’articolo 98 LT, a nostro avviso, risulta discriminatorio sotto ogni punto di vista.
Novità fiscali / n.06 / giugno 2012
Elenco delle fonti fotografiche:
http://www.cdt.ch/files/images/f_0ba94d5f8eedc727a5c7b3a0f52e45f1.
jpg [26.06.2012]
http://www.ticinolibero.ch/wp-content/uploads/2010/12/Lugano-view.
jpg [26.06.2012]
http://static .fanpage.it/socialmediafanpage/wp-content/uploads/2012/04/imu-bis-300x225.jpg [26.06.2012]
[1] Si vedano ad esempio le seguenti sentenze
della Corte di Giustizia europea: Terza sezione,
procedimento C-287/10 del 22 dicembre 2010
e Quarta sezione, procedimento C-10/10 del 16
giugno 2011.
[2] Si veda ad esempio la sentenza del Tribunale
federale del 26 gennaio 2010, in: DTF 136 II 241.
[3] Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Messaggio n. 6622 sul Consuntivo 2011, del 22 marzo 2012, in: http://www3.ti.ch//CAN/cartellastampa/pdf-cartella-stampa-261045462960.pdf
[26.06.2012].
[4] Si veda a titolo esemplificativo Klett Kathrin,
Der Gleichheitssatz im Steuerrecht, in: ZSR
111/1992 II.
[5] Per una panoramica sulla rete di convenzioni
contro le doppie imposizioni pattuite dalla Svizzera con la Comunità internazionale, si veda:
http://www.sif.admin.ch/themen/00502/00740/
index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,ln
p6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6
gpJCDdIR3gWym162epYbg2c_ JjKbNoKSn6A-[26.06.2012].
[6] Oesterhelt Stefan, Diskriminierungsverbote im
internationalen Steuerrecht der Schweiz, in: ASA
79 (2010/2011), numero 4, pagina 276.
[7] Ibidem, pagina 285.
[8] Allo stato attuale gli svizzeri possono beneficiare dell’imposizione globale solo per l’anno in cui
arrivano rispettivamente rientrano in Svizzera,
sebbene questa ridotta facoltà potrebbe venire
abolita del tutto nell’ambito della riforma dell’imposizione globale proposta dal Consiglio federale (per un approfondimento sui contenuti della
riforma si veda Rigozzi Sabina, Imposizione secondo il dispendio: il compromesso del Consiglio
federale, in: Novità fiscali, n. 10 – Ottobre 2011,
SUPSI, Manno, pagine 6-11).
[9] Oesterhelt Stefan, Diskriminierungsverbote im
internationalen Steuerrecht der Schweiz, in: ASA
79 (2010/2011), numero 4, pagina 299.
[10] Si veda ad esempio Agevolazioni fiscali discriminatorie: ammesse solo in caso di ragioni
imperative di interesse generale, in: Novità fiscali, n. 5 – Maggio 2011, SUPSI, Manno, pagine
28-29; La clausola giustificativa che ammette la
norma fiscale discriminatoria è concessa solo se è
rispettato il principio di proporzionalità, in: Novità
fiscali, n. 7 – Luglio 2011, SUPSI, Manno, pagine
30-32.
[11] Si veda DTF 91 I 81.
[12] Oesterhelt Stefan, Diskriminierungsverbote
im internationalen Steuerrecht der Schweiz, in:
ASA 79 (2010/2011), numero 4, pagina 297.
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