D.d.U.O 5027 11/06/14 Decreto Dirigente Unità Organizzativa AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L’ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, IL CONTROLLO E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI IN ATTUAZIONE DELLA DGR X/1118 DEL 20.12.2013 Le disposizioni sostituiscono quelle approvate con decreto dirigenziale n. 6260 del 13 luglio 2012 Regione Lombardia INDICE 1. INQUADRAMENTO NORMATIVO 2. RICHIAMI DGR 1118 3. SCADENZIARIO 4. TARGATURA 5. CONTABILIZZAZIONE 6. LIBRETTO DI IMPIANTO 7. RAPPORTO DI CONTROLLO Regione Lombardia D.G.R. 1118 INTRODUZIONE DGR 2601/2011 abrogata DGR 1118/2014 (Targatura, nuovi libretti e rapporti di controllo, rendimenti, controlli di efficienza energetica degli impianti, nuova tempistica, termoregolazione e contabilizzazione del calore…) DDUO 6260, emanato a seguito della DGR 2601, non ancora abrogato fino al 15 ottobre (allegati G/F…) DDUO 5027 sostituirà il decreto 6260 entrerà in vigore dal 15 ottobre/2014 DDUO 6518 proroga delle scadenze al 15 ottobre Regione Lombardia RICHIAMO DGR 1118 /13 IMPIANTI SOGGETTI Regione Lombardia D.G.R. 1118 Richiamo impianti soggetti a DGR 1118 Gli impianti tecnologici destinati ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti con o senza produzione di acqua calda sanitaria costituiti da un generatore a combustione di qualsiasi potenza Regione Lombardia Richiamo impianti soggetti a DGR 1118 Apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante come stufe e caminetti: se fissi e con somma delle potenza nominale del focolare > 5 kW (gli apparecchi devono essere a servizio della stessa singola unità immobiliare). Regione Lombardia Richiamo impianti soggetti a DGR 1118 Impianti di climatizzazione invernale costituiti esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili è >= 12 kW Regione Lombardia Richiamo impianti soggetti a dgr 1118 impianti di climatizzazione estiva composti da una o più macchine frigorifere la cui somma delle potenze termiche utili è >= 12 kW Regione Lombardia Richiamo impianti soggetti a dgr 1118 le sottostazioni collegate alle reti di teleriscaldamento gli impianti cogenerativi di qualsiasi potenza Regione Lombardia Richiamo impianti soggetti a dgr 1118 Sono esclusi: camini aperti radiatori individuali Regione Lombardia Richiamo impianti soggetti a dgr 1118 Sono esclusi: cucine economiche termocucine di qualsiasi potenza Regione Lombardia Richiamo impianti soggetti a dgr 1118 Sono esclusi: gli impianti termici civili inseriti in cicli di processo impianti disattivati Regione Lombardia Richiamo impianti soggetti a dgr 1118 DEFINIZIONE DI IMPIANTO RISTRUTTURATO: Insieme di opere che comportano la modifica o un rinnovamento sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianto termico individuale, nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di un edificio a causa del distacco Regione Lombardia RESPONSABILITA’ DELL’ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO IL MANUTENTORE e L’INSTALLATORE Art. 14 DGR 1118 Regione Lombardia D.G.R. 1118 MANUTENTORE E INSTALLATORE Quali controlli ? Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione e verifica dell’efficienza dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice. Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni, o non siano più disponibili, devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nelle istruzioni relative allo specifico modello elaborato dal produttore Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative Regione Lombardia D.G.R. 1118 MANUTENTORE E INSTALLATORE Quando i controlli I controlli devono essere realizzati: a)all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore; b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore; c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici ma che possono modificare l’efficienza energetica dell’impianto Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini della tabella seguente,a far data dall’effettuazione dell’ultimo controllo, o secondo le eventuali indicazioni dell’installatore e/o manutentore Regione Lombardia D.G.R. 1118 MANUTENTORE E INSTALLATORE Quando i controlli Regione Lombardia D.G.R. 1118 MANUTENTORE E INSTALLATORE Quando i controlli Regione Lombardia D.G.R. 1118 MANUTENTORE e INSTALLATORE Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, nell’ambito delle rispettive responsabilità e per comprovati motivi di sicurezza, devono indicare: a. le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o sottoposto a manutenzione, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose; b. la frequenza delle operazioni se maggiori di quanto previste Tali indicazioni devono essere consegnate al committente o all’utente in forma scritta, facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto e indicando in dettaglio i motivi. Regione Lombardia D.G.R. 1118 IL MANUTENTORE i controlli di efficienza energetica In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione e verifica, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante: 1. il controllo del sottosistema di generazione (misura del rendimento di combustione) 2. la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati; 3. la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti. Regione Lombardia D.G.R. 1118 IL MANUTENTORE Il rendimento di combustione Regione Lombardia D.G.R. 1118 IL MANUTENTORE In caso di rendimento inferiore I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo e manutenzione, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati, non adeguabili mediante ulteriori manutenzioni, devono essere sostituiti entro 180 giorni dalla data del controllo. Ove il Responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un’ulteriore verifica da parte dell’Autorità competente, tale scadenza viene sospesa fino all’ottenimento delle risultanze di tale verifica. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo Regione Lombardia D.G.R. 1118 IL MANUTENTORE macchine frigorifere Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l’efficienza energetica (COP / GUE / EER) sono inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa Regione Lombardia D.G.R. 1118 RESPONSABILITA’ DELL’ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO IMPIANTO A BIOMASSA LEGNOSA ART. 15 Regione Lombardia D.G.R. 1118 IMPIANTO A BIOMASSA LEGNOSA installatore L’installazione di generatori di calore a biomassa legnosa, inseriti o meno in impianti termici deve rispettare: •D.M. 37/2008 e s.m.i •UNI 10683 Al termine delle operazioni di installazione, l’installatore deve effettuare una verifica di corretto funzionamento dell’impianto e rilasciare le dichiarazioni di conformità riferite ai vari componenti dell’impianto, compreso il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione, come previsto dal D.M. n.37 del 2008 e dalla norma UNI 10683. Regione Lombardia D.G.R. 1118 IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA produttore Il produttore del generatore di calore a biomassa legnosa dovrà indicare nel libretto per la corretta installazione, l’uso e la manutenzione dell’apparecchio tutte le informazioni necessarie affinché possano essere rispettati i livelli di efficienza e di emissione dichiarati, con riferimento anche : •alle caratteristiche del combustibile, •alle corrette modalità di gestione del generatore, •al regime di funzionamento ottimale, •ai sistemi di regolazione presenti e alle configurazioni impiantistiche più idonee, •ivi compreso il limite minimo e massimo del tiraggio del sistema di evacuazione dei fumi Regione Lombardia D.G.R. 1118 IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA produttore Il produttore del generatore di calore a biomassa legnosa deve indicare il valore nominale del rendimento dell’apparecchio. I nuovi apparecchi installati a partire dal 1 agosto 2014 dovranno rispettare i valori minimi di rendimento riportati nella tabella Regione Lombardia D.G.R. 1118 IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA Il manutentore Periodicità delle manutenzioni: A. Per generatori di calore di potenza termica nominale inferiore a 15 kW ogni 2 anni; B. Per apparecchi di potenza termica nominale superiore o uguale a 15 kW ogni anno. Regione Lombardia D.G.R. 1118 IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA Il manutentore E’ inoltre richiesta la pulizia dei sistemi di evacuazione dei fumi con periodicità almeno biennale La fuliggine derivante dalla pulizia deve essere smaltita come rifiuto solido urbano e non deve essere dispersa nell’ambiente. Gli impianti termici, anche se costituiti esclusivamente da apparecchi alimentati da biomassa legnosa, devono essere muniti di un “Libretto di impianto”. Regione Lombardia D.G.R. 1118 SCADENZIARIO Regione Lombardia SCADENZIARIO DAL 1° AGOSTO: PORTAFOGLIO DIGITALE: In occasione delle Manutenzioni Periodiche i contributi dovranno essere pagati tramite il portafoglio digitale NUOVI LIMITI DI RENDIMENTO: Gli impianti a biomassa legnosa installati dal 1 agosto 2014 dovranno rispettare i nuovi valori minimi di rendimento Regione Lombardia D.G.R. 1118 SCADENZIARIO DAL 15 ottobre: NUOVI MODELLI DI LIBRETTO E DI RAPPORTO Anche per impianti a biomassa, condizionamento e teleriscaldamento. I nuovi modelli potranno comunque essere utilizzati, in formato cartaceo, anche prima del 15 ottobre 2014, pur se gli schemi inseriti nel Catasto verranno adeguati il 15 ottobre 2014; AVVIO PROCESSO DI TARGATURA Regione Lombardia D.G.R. 1118 SCADENZIARIO DAL 15 ottobre: Manutenzione impianti termici a biomassa, impianti per la climatizzazione costituiti da collettori solari o pompe di calore>=12 kW e scambiatori delle reti di teleriscaldamento. Regione Lombardia D.G.R. 1118 TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI Regione Lombardia TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI Tutti gli impianti termici, a partire dal 15 ottobre, dovranno essere dotati della Targa Impianto, consegnata all’utente finale dal manutentore, all’atto della prima manutenzione utile, o dall’installatore, nel caso di impianti di nuova installazione, o dall’ispettore, nel caso di ispezione. L’applicazione della targa determina l’associazione univoca del codice Targa Impianto con l’impianto termico stesso. Regione Lombardia TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI Le targhe sono distribuite a titolo gratuito dalle Autorità competenti. Gli stessi MANUTENTORI non possono chiedere maggiori oneri all’utente finale per l’applicazione della Targa Impianto. Regione Lombardia TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI I generatori che sono al servizio di un unico sistema di distribuzione operano come unico impianto termico e devono essere censiti attraverso un’unica Targa impianto, pur se alimentati da generatori e vettori energetici differenti. Se i due impianti hanno solo il sistema di rilevazione delle temperature sono da considerarsi due impianti separati. Gli apparecchi preposti alla climatizzazione di singoli locali o parti limitate di un’unità immobiliare, come ad esempio le stufe costituiscono un impianto separato rispetto all’impianto termico che garantisce il servizio all’intera unità immobiliare o all’intero edificio, in caso impianto Regionedi Lombardia centralizzato. TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI Sono invece considerati come un unico impianto termico i generatori a servizio della medesima unità immobiliare non collegati ad alcuna rete di distribuzione, come, ad esempio, gli apparecchi singoli ad energia radiante o aerotermi. In questi casi verrà attribuita un’unica Targa Impianto. Regione Lombardia TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI Le targhe sono raccolte in plichi, ogni plico è composto da 51 targhe. Al plico è attribuita una codifica facente parte del codice Targa Impianto e che consente l’associazione univoca di ogni Targa Impianto al plico di origine. La singola Targa Impianto è prodotta in n. 3 copie, di cui una dovrà essere apposta sul generatore principale, che coincide con quello alimentato da combustibile fossile seguendo l’ordine metano, gpl, gasolio. Le altre due copie sono conservate a cura del responsabile di impianto Regione Lombardia TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI Per impianti installati in centrale termica, Il responsabile dell’impianto deve applicare in corrispondenza dell’ingresso idoneo cartello, su cui riportare : 1. 2. 3. 4. 5. Nominativo del responsabile con il codice registrazione Nominativo del conduttore con il codice registrazione Periodo e orario di funzionamento Una Copia della targa impianto Recapiti e numeri utili Regione Lombardia TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI Ogni Targa Impianto è corredata da due matrici contenenti il codice identificativo univoco dell’impianto termico, da apporre sul nuovo Libretto di Impianto e sul Rapporto di Controllo Tecnico redatti in occasione delle attività che generano la targatura dell’impianto. L’eventuale smarrimento di targhe consegnate è segnalato direttamente dall’operatore attraverso apposita funzione sul portale web. Tale operazione annulla la validità dei codici targa indicati che non potranno più essere utilizzati per la targatura degli impianti. Regione Lombardia TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI La composizione del codice Targa Impianto è generica e non identifica l’Autorità Competente né il territorio comunale in cui è ubicato l’impianto targato, pertanto è utilizzabile indistintamente su tutto il territorio regionale. Le targhe non possono essere trasferite da un manutentore, installatore o ispettore ad altri operatori. Regione Lombardia TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI Il codice Targa Impianto è collegato all’impianto fino alla sua rottamazione o ristrutturazione. Il cambio di combustibile utilizzato da un impianto termico rientra nella fattispecie di assegnazione di una nuova Targa Impianto. La sostituzione di un generatore non richiede la sostituzione. In caso di ristrutturazione il codice cambia e la targa va sostituita Regione Lombardia TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI Per impianti installati in centrale termica, il responsabile deve applicare, in corrispondenza dell’ingresso della centrale, idoneo cartello, non deteriorabile, su cui siano riportate le seguenti informazioni: 1. il nominativo del Responsabile dell’impianto con il relativo codice di registrazione a CURIT; 2. il nominativo del Conduttore, se previsto, con il relativo codice di registrazione a CURIT; 3. il periodo e l’orario di funzionamento dell’impianto; 4. una copia della Targa Impianto; 5. recapiti e numeri utili. Regione Lombardia TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI La Targa Impianto ha la forma di un rettangolo, i cui lati misurano rispettivamente 50 mm e 65 mm. Ciascuna Targa impianto è personalizzata con l’aggiunta del codice identificativo univoco dell’impianto termico ed un QR Code. La presenza del QR Code, ovvero un codice grafico bidimensionale che contiene informazioni e/o collegamenti web, è previsto al fine di semplificare l’acquisizione delle informazioni relative all’impianto termico tramite idonea apparecchiatura elettronica La Targa Impianto è realizzata su materiale adesivo con sistema che ne evita l’asportazione integra per un successivo riutilizzo. Regione Lombardia . TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI E’ possibile trovare , in occasione della prima manutenzione o installazione un impianto targato. Pertanto fino alla verifica in fase di sopralluogo non è possibile assegnare con certezza una targa impianto. Le imprese dovranno inviare allo sportello caldaie della Provincia di Lecco via mail o via fax la richiesta, completa dei dati dell’impresa, delle targhe. Regione Lombardia Termoregolazione e contabilizzazione del calore allegato 4 Regione Lombardia Termoregolazione e contabilizzazione del calore allegato 4 A seguito della installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e/o di termoregolazione è richiesta la trasmissione della scheda tecnica di cui all’Allegato 4. Tale scheda deve essere inviata all’Autorità Competente attraverso la procedura di trasmissione disponibile nel Catasto. La trasmissione avviene a cura del responsabile dell’impianto, se questi rientra tra le figure di Terzo Responsabile o Amministratore di Condominio, a cura dell’installatore negli altri casi. Regione Lombardia Termoregolazione e contabilizzazione del calore allegato 4 Nel caso sia attestata l’impossibilità tecnica dell’installazione, la suddetta scheda deve essere trasmessa entro e non oltre la data di scadenza prevista (1/agosto/2014) In caso siano redatte direttamente le schede del libretto di impianto di cui all’Allegato 3 relative alla termoregolazione e contabilizzazione, la scheda di cui all’Allegato 4 può non essere trasmessa. Oltre alla scheda di cui sopra, il tecnico deve consegnare al responsabile dell’impianto una relazione descrittiva del sistema di termoregolazione e contabilizzazione. Regione Lombardia Termoregolazione e contabilizzazione del calore allegato 4 Gli edifici costituiti da un’unica o da più unità immobiliari, gestiti da un unico soggetto utilizzatore, a qualsiasi titolo, serviti da un unico impianto centralizzato sono esentati dagli obblighi di contabilizzazione del calore. Tale esenzione resta in essere finché sussiste lo stato di fatto e di diritto sopra specificato. Regione Lombardia Termoregolazione e contabilizzazione del calore allegato 4 La contabilizzazione dei singoli consumi può essere affidata ad un soggetto terzo ma la responsabilità relativa alla corretta gestione del sistema rimane in capo al responsabile dell’impianto. L’eventuale soggetto terzo a cui viene affidata la contabilizzazione deve informare in modo adeguato il responsabile dell’impianto in merito ai costi connessi a tale attività, ai relativi obblighi e agli adempimenti necessari Regione Lombardia Termoregolazione e contabilizzazione del calore allegato 4 Il responsabile dell’impianto è tenuto a fornire agli utenti informazioni dettagliate riguardo al funzionamento del sistema di termoregolazione e contabilizzazione, produrre un prospetto previsionale delle spese, comprensive anche di quelle accessorie, ed un prospetto a consuntivo. I consuntivi delle spese approvati devono essere conservati per almeno cinque anni. Inoltre il responsabile è tenuto ad attivarsi per verificare casi di consumi anomali o di malfunzionamento dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione. Regione Lombardia Termoregolazione e contabilizzazione del calore allegato 4 Il proprietario della singola unità immobiliare è tenuto ad informare il responsabile dell’impianto, o eventualmente il terzo incaricato, di tutte le modifiche interne alla propria proprietà che coinvolgono l’impianto di distribuzione del calore, come ad esempio la sostituzione di singoli caloriferi o lo spostamento degli stessi. Regione Lombardia Termoregolazione e contabilizzazione del calore allegato 4 Le modalità di riparto delle spese per il riscaldamento ed, in particolare, l’eventuale introduzione di correttivi per ridurre i costi che gravano sugli utenti delle unità immobiliare più svantaggiate, a causa della loro esposizione, costituiscono una scelta autonoma del condominio e devono essere approvate dalla relativa assemblea. Regione Lombardia Termoregolazione e contabilizzazione del calore allegato 4 I sistemi di contabilizzazione dei consumi energetici di ciascuna utenza, basati su apparecchi contaore che registrano la durata dell’attivazione del riscaldamento da parte dell’utente non rispondono perfettamente all’art. 9, comma 1, lettera c) della l.r. 24/2006. Si ritiene tuttavia che tali sistemi siano comunque idonei se strutturati in modo da poter determinare il consumo di ciascuna utenza. Regione Lombardia Termoregolazione e contabilizzazione del calore allegato 4 Resta inteso che alla prima occasione di ristrutturazione dell’impianto termico debba essere installato un sistema che consenta di contabilizzare il calore erogato e non semplicemente le ore di attivazione. Regione Lombardia Termoregolazione e contabilizzazione del calore allegato 4 Si fa presente, inoltre, che l’art. 9, comma 3, della Legge Regionale n. 5 del 31 luglio 2013 ha disposto che le sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore non possano essere applicate fino al 31 dicembre 2016. Si da atto, pertanto, che eventuali inadempimenti possono essere fatti rilevare dall’Autorità Competente ma non danno luogo a sanzioni. Regione Lombardia Termoregolazione e contabilizzazione del calore allegato 4 Queste ultime possono essere applicate dal 1° gennaio 2017, ma solo per inadempimenti riscontrati a decorrere dalla stessa data. Conseguentemente, il mancato rispetto del suddetto obbligo non comporta, fino alla suddetta data, la decadenza automatica del ruolo di Terzo Responsabile prevista Regione Lombardia Nuovi libretti di impianto allegato 2 Regione Lombardia Nuovi libretti di impianto allegato 2 I nuovi modelli di libretto di impianto entreranno in vigore a partire dal 15 ottobre 2014 Fino a tale data resteranno in vigore gli attuali modelli, approvati con D.d.U.O. n. 6260/2012. I nuovi libretti di impianto (allegato 2) dovranno essere consegnati al cittadino, responsabile dell’impianto, in occasione della prima manutenzione utile e comunque in caso di nuova installazione Regione Lombardia Nuovi libretti di impianto allegato 2 Oltre alle informazioni previste dal Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 contengono altri importanti dati funzionali alla migliore gestione dei catasti regionali (Cened, Registro Sonde Geotermiche, ecc): la Targa dell’impianto; i dati catastali dell’edificio in cui è ubicato l’impianto termico; i riferimenti all’Attestato di Prestazione Energetica (ACE/APE) eventualmente presente; il punto di riconsegna combustibile (PDR); il punto di riconsegna energia elettrica (POD). Regione Lombardia Nuovi libretti di impianto allegato 2 per PDR vuol dire “punto di riconsegna del gas” ed è un codice composto da 14 numeri che identifica il punto fisico sulla rete in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore al cliente finale. Il codice PDR non cambia anche se si cambia fornitore del gas oppure nei casi si effettuino volture o subentri; esso solitamente si trova nella prima pagina della bolletta del gas (sezione dati generali). Regione Lombardia Nuovi libretti di impianto allegato 2 Il codice POD è un codice composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico sul territorio nazionale in cui l'energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Poiché identifica un punto fisico sulla rete di distribuzione, il codice non cambia anche se si cambia fornitore. È facile da individuare poiché inizia con “IT” ed è composto da 14-15 caratteri, solitamente si trova nel primo foglio della bolletta della luce sotto la voce: Dati di Fornitura. Regione Lombardia Nuovi libretti di impianto allegato 2 Il manutentore, all’atto della prima manutenzione successiva alla data di entrata in vigore, è tenuto a compilare il nuovo libretto di impianto, a cui deve essere allegato il vecchio libretto. I vecchi libretti vanno conservati dal responsabile dell'impianto. Il libretto deve essere aggiornato ad ogni manutenzione relativamente alle sezioni 11, 12 e 14. Il manutentore garantisce la corrispondenza tra quanto riportato sul libretto di impianto e quanto presente nel rapporto di prova e sul catasto CURIT. Regione Lombardia Nuovi libretti di impianto allegato 2 Libretto di impianto è costituito dalle seguenti sezioni: 1. Scheda identificativa dell’impianto; 2. Trattamento acqua; 3. Nomina del terzo responsabile dell’impianto termico; 4. Generatori; 5. Sistemi di regolazione e di contabilizzazione; 6. Sistema di distribuzione; 7. Sistema di emissione; 8. Sistema di accumulo; 9. Altri componenti dell’impianto; Regione Lombardia Nuovi libretti di impianto allegato 2 10. Impianto di Ventilazione meccanica controllata; 11. Risultati della prima verifica e delle verifiche periodiche; 12. Interventi di controllo di efficienza energetica; 13. Risultati delle ispezioni effettuate dall’autorità competente; 14. Registrazione dei consumi nei vari esercizi. Regione Lombardia Nuovi libretti di impianto allegato 2 E’ ovvio che un nuovo libretto non dovranno esserci tutte le schede. Ad esempio in un libretto di un impianto termico termoautonomo dovranno esserci solo le seguenti schede: 1.Scheda identificativa dell’impianto; 2. Trattamento acqua; 4. Generatori; 5. Sistemi di regolazione e di contabilizzazione; 6. Sistema di distribuzione; 7. Sistema di emissione; 11. Risultati della prima verifica e delle verifiche periodiche; 12. Interventi di controllo di efficienza energetica; 13. Risultati delle ispezioni effettuate dall’autorità competente; 14. Registrazione dei consumi nei vari esercizi. Regione Lombardia Nuovi libretti di impianto allegato 2 La compilazione iniziale, comprensiva de risultati della prima verifica, deve essere effettuata all’atto della prima messa in servizio a cura della impresa installatrice; per gli impianti già esistenti alla data di pubblicazione del presente libretto la compilazione iniziale deve essere effettuata dal responsabile dell’impianto o eventuale terzo responsabile Regione Lombardia Nuovi libretti di impianto allegato 2 La compilazione e l’aggiornamento successivo per le diverse parti del libretto di impianto devono essere effettuate da : scheda responsabile 1 installatore 2,4,5,6,7,8,9,10 Responsabile 3 manutentore 11,12 ispettore 13 responsabile 14 Regione Lombardia Nuovi libretti di impianto allegato 2 Scheda 2: trattamento acqua ll DPR 59/09 - Obbligo trattamento acqua- art 4. comma 14: Si rimanda alla nota Norma UNI CTI 8065 per le modalità di esecuzione dei trattamenti. Per quanto riguarda gli impianti di potenza superiore ai 350 kW restano valide le indicazioni fornite dall’Articolo 5 comma 6 del DPR 412/93. Regione Lombardia Modelli di Rapporto di controllo Allegato 3 Regione Lombardia Modelli di Rapporto di controllo Allegato 3 Analogamente al modello elaborato per il libretto di impianto, anche i rapporti di controllo vengono recepiti contenendo tutte le informazioni previste dagli allegati al DM 10 febbraio 2014, alle quali sono state aggiunte informazioni che Regione Lombardia ritiene fondamentali rispetto ai propri sistemi informativi. I modelli qui riportati entrano in vigore a partire dal 1° agosto 2014 ( proroga ufficiosa 15 ottobre) Regione Lombardia Modelli di Rapporto di controllo Allegato 3 Il manutentore è tenuto a compilare i nuovi modelli in relazione alla tipologia di impianto sottoposto a manutenzione. Tipo 1A – Gruppi Termici; Tipo 1B – Apparecchi a biomassa; Tipo 2 – Gruppi Frigo; Tipo 3 – Scambiatori; Tipo 4 – Cogeneratori. Regione Lombardia Modelli di Rapporto di controllo Allegato 3 alcune norme di riferimento Idoneità dei locali: UNI 7129-2 Idoneità aerazione: UNI 7129-2 Idoneità ventilazione: UNI 7129-2 Verifica idoneità sistemi fumari: UNI 7129-2; UNI 11071; UNI 10845 Verifica funzionalità sistemi fumari: UNI 10845 Tenuta impianto interno gas: prova 100mbar DM 96 Tenuta impianto interno esistente: UNI 11137 Verifica dimensionamento impianto interno: UNI 7129-1 Per impianti superiori a 35 kW applicare UNI 11528 al posto di UNI 7129 Regione Lombardia Si ringrazia per l’attenzione Regione Lombardia
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