SETTEMBRE 2014_Speciale Fiera

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Supplement to Issue No. 9
September 2014
I N T E R N AT I O N A L
Supplemento al n° 9
Settembre 2014
SPECIALE
EXPO DETERGO INTERNATIONAL
Riv ista di L avande r ia Indust r iale e Pulitura a secco
The Indust r ial L aundr y and Dr y-Cleaning Magazine
FIERA 1
Ecco gli espositori
presenti ad
EXPOdetergo 2014
FIERA 2
Tutte le novità
degli espositori
ad EXPOdetergo
AMBIENTE
Gli chef veneti
aderiscono
alla campagna
"Notate la differenza?"
FIERA 1
List of exhibitors
participating
in EXPOdetergo
FIERA 2
The latest innovations
from exhibitors at
EXPOdetergo
ENVIRONMENT
Veneto area chefs
subscribe to the
"Notice the difference?"
campaign
Grandi
occasioni
vi stanno
aspettando
Many
bargains
are waiting
for you
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SOMMARIO•CONTENTS
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EDITORIAL/EDITORIALE
From EXPOdetergo International to Expo 2015 a
single “mission”: the Environment
Da EXPOdetergo International a Expo 2015
un’unica “mission” che si chiama Ambiente
EVENTI/EVENTS
EXPOdetergo International il piacere di darsi la
mano e dire assieme “Affare fatto”
EXPOdetergo International the pleasure of a hand
shake and the words “It’s a deal”
Elenco espositori Exhibitors’ list
INTERVISTA/INTERVIEW
Chef veneti e Assofornitori uniti da “Notate la
differenza?”
Chefs from Veneto and Assofornitori united under
“Note the difference?”
TECNOLOGIE/TECHNOLOGIES
Robot e manichini ci svelano l’innovazione nello
stiro
Finishing robots show the way forward in ironing
SPECIALE/SPECIAL
Vetrina su EXPOdetergo International
Window on EXPOdetergo International
ASSOSISTEMA
L’uso dei prodotti tessili riutilizzabili
INFORMAZIONE COMMERCIALE/INFO TRADE
Implementazione da grandi numeri alla “KYsely”
A "KYsely" implementation represented by great
figures
IL SEGRETO DEL MIO SUCCESSO/THE SECRET OF
MY SUCCESS
Così stilisti e casalinghe si affidano alle
competenze della Tintoria Chiodini
From fashion designers to housewives they all rely
on the skills of the Tintoria Chiodini
Due secoli di lavanderia industriale per i
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Borromeo sono storia di famiglia
Two centuries in the industrial laundry business:
this is the Borromeo’s family history
INDAGINE DI MERCATO/MARKET STUDY
Deloitte stima che i servizi tessili in Europa
potrebbero raggiungere un fatturato complessivo
di 46 miliardi di euro
Deloitte estimates that textile services in Europe
could reach total turnover of 46 billion euros
ASSOSECCO
Rispetto dei ruoli tra pulitintori e dipendenti
Aprirsi al mondo: stage in paesi esteri
Come affrontare le questioni legali
INFORMAZIONE COMMERCIALE/INFO TRADE
F.LA.I., la qualità al servizio dell’impresa va in
vetrina a Milano
F.LA.I., technology at the service of the business,
to be Showcased in Milan
CONFARTIGIANATO
Carta di credito o carta di debito l’essenziale è
che non sia una gabella
Rinnovato il CCNL per i dipendenti delle
Lavanderie
INFORMAZIONE COMMERCIALE
Benvenuti in Italsec – E ai corsi di formazione
richiesti dalla legge per avviare e gestire una
lavanderia
CNA TINTOLAVANDERIE
Il mestiere della lavandaia tra storia e cultura
Il SISTRI si è dimostrato un vero fallimento
Riflessioni sulla legge n. 84/2006
ELENCO ISCRITTI ASSOCIAZIONE FORNITORI
AZIENDE MANUTENZIONE DEI TESSILI/MEMBERS
TO THE TEXTILE CARE SUPPLIERS’ ASSOCIATION
INDICE DEGLI INSERZIONISTI/ADVERTISERS’
DIRECTORY
Carta di credito o carta
di debito l’essenziale è
che non sia una gabella
Il Ministero dello Sviluppo economico ha finalmente av-viato il
tavolo di confronto sul tema
della diffusione delle transazioni
con carte di pagamento, in seguito all’entrata in vigore dal
1 luglio scorso dell’obbligo per
esercenti e professionisti di accettare i pagamenti di importo
superiore ai 30 euro effettuati
con carte di debito cioè quelle
che normalmente chiamiamo
carta di credito o bancomat.
Il tavolo, aperto dallo stesso
ministro Guidi e coordinato dal
capo della segreteria tecnica
Stefano Firpo, vede la partecipazione stabile dei rappresentanti della Banca d’Italia e del
ministero dell’Economia e delle
Finanze, mentre alla prima riunione hanno preso parte anche i
rappresentanti del Consorzio
Bancomat e dell’ABI.
C’è da augurarsi che il sistema
bancario comprenda che non è il
momento di fare cassa con le
imprese, ma ho qualche dubbio
in proposito.
A questo primo appuntamento è
seguito un secondo incontro con
rappresentanti dei principali
operatori del mercato dei pagamenti elettronici, con l’obiettivo
di completare l’analisi dei costi
e delle commissioni associate
all’installazione, alla manutenzione e all’utilizzo dei Pos.
Ed anche qui c’è da sperare che
comprendano che non si può
continuare a spremere chi ha già
dato in abbondanza.
di VITO CARONE
Presidente CONFARTIGIANATO ANIL
Il tavolo proseguirà i suoi lavori
incontrando le organizzazioni di
categoria dei commercianti, degli artigiani e dei professionisti,
in modo da condividere un percorso comune che possa da un
lato colmare il forte ritardo, rispetto agli altri Paesi europei,
che l’Italia registra nell’uso
della moneta elettronica e, dall’altro, possa condurre ad una
riduzione dei costi associati a
questa modalità di pagamento,
attivando economie di scala, e
maggiore concorrenzialità.
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DETERGO Supplemento al n° 9 SETTEMBRE 2014
Notizie Sindacali
Rinnovato il CCNL
per i dipendenti
delle Lavanderie
Questi i contenuti dell’ipotesi di accordo per
il rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda Lavanderie sottoscritto il 25 luglio 2014 da Confartigianato Moda, CNA Federmoda, CNA
Servizi alla Comunità, Casartigiani, Claai e le
Organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil.
In primo luogo, va sottolineato che nell’ambito della trattativa che ha portato all’accordo
sono state respinte integralmente le richieste
sindacali finalizzate a far pagare al datore di
lavoro in ogni caso i tre giorni di carenza per
la malattia, introdurre un elemento economico
di garanzia pari a 250 euro per quei territori
che non hanno accordi economici al secondo
livello di contrattazione - come previsto nei
rinnovi di altri comparti non artigiani – chiarire che l’assemblea da svolgersi nei luoghi di
lavoro possa essere convocata altresì dalle
organizzazioni sindacali territoriali.
Di seguito evidenziamo le principali novità
dell’accordo.
• VIGENZA CONTRATTUALE
Una delle principali novità dell’accordo è
l’ampliamento della vigenza contrattuale di
ulteriori 6 mesi rispetto a quanto previsto dagli accordi interconfederali dell’Artigianato.
Pertanto, il CCNL Area Tessile-Moda Lavanderie avrà validità dal 1° gennaio 2013 fino al
30 giugno 2016.
Tale soluzione, come si vedrà di seguito, ha
consentito alla parte datoriale di spostare al
2016 l’ultima tranche di incremento salariale.
• INCREMENTI RETRIBUTIVI
L’accordo prevede un incremento salariale a
regime, pari a euro 65,00 per il 3° Livello
(operaio qualificato) da erogarsi in tre tranches con le seguenti decorrenze: 1° agosto
2014, 1° aprile 2015, 1° maggio 2016.
Nelle tabelle seguenti sono riportati gli
aumenti retributivi convenuti per tutti i livelli,
da corrispondersi nelle suddette tre tranches.
Eventuali somme erogate a titolo di anticipazioni contrattuali cesseranno di essere corrisposte a partire dalla retribuzione del mese di
agosto 2014.
• UNA TANTUM
Il periodo interessato – Gli Importi
L’una tantum, prevista “ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale” è
stata fissata in 105 euro lordi. Essa copre
l’intero periodo dall’1/1/2013 al 31/7/2014.
Dal 1/8/2014 decorrono infatti i nuovi
aumenti contrattuali.
Quando versare
L’importo “una tantum” da erogare è, dunque, pari a 105 euro lordi.
La prima tranche, di 55 euro, deve essere
corrisposta con la retribuzione relativa al
mese di ottobre 2014; la seconda, di 50 euro,
deve essere corrisposta con la retribuzione
relativa al mese di marzo 2015.
Si ricorda che, come da consolidata prassi,
l’una tantum è esclusa dalla base di calcolo
del TFR. Le somme eventualmente corrisposte a titolo di futuri aumenti contrattuali
devono essere detratti da tale importo, fino a
concorrenza, poiché devono essere considerate a tutti gli effetti anticipazioni degli
importi di una tantum.
A chi compete
Tale importo compete ai soli lavoratori in
forza alla data di sottoscrizione del presente accordo (25 luglio 2014).
L’intero importo sarà riconosciuto ai lavoratori anche in caso di dimissioni o licenziamento.
Riproporzionamento
L’importo deve essere suddiviso in quote
mensili, o frazioni di queste, a seconda della
effettiva durata del rapporto nel periodo interessato.
L’importo una tantum va inoltre ridotto proporzionalmente, come di consueto, in caso di
servizio militare, assenza facoltativa post
partum, part-time, sospensioni per mancanza
di lavoro.
Apprendisti
La quota da erogare agli apprendisti è pari al
70% dell’importo e dovrà essere erogata con
le medesime decorrenze sopra stabilite.
• CONTRATTO A TERMINE
Disciplina della «acausalità»
Nel testo del rinnovo è stato recepito quanto
previsto dal nuovo comma 1, art. 1, del D.
Lgs. 368/2001, così come novellato dal D.L.
20 marzo 2014 n. 34 convertito, con modifiche, in Legge 78/2014, circa la possibilità di
stipulare un contratto a termine senza l’obbligo di dover indicare la ragione giustificatrice,
fino ad un massimo di 36 mesi e per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.
Dunque sono state definitivamente superate
le causali giustificatrici specifiche che il contratto collettivo in parola prevedeva ai fini
dell’assunzione dei lavoratori con contratto a
termine.
Limiti quantitativi di assunzione
I previgenti limiti quantitativi per le assunzioni a tempo determinato sono stati confermati secondo la seguente modulazione:
• nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti è consentita l’assunzione di 2 lavoratori a termine;
• nelle imprese con più di 5 dipendenti è consentita l’assunzione di un lavoratore con
rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza.
Per calcolare la consistenza dell’organico
aziendale ai fini della corretta applicazione di
tali limiti quantitativi occorre prendere in
considerazione sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti, in forza al 1°
gennaio dell’anno di assunzione.
Va ricordato, inoltre, che nel computo del
personale con contratto a termine ai fini della
verifica del rispetto dei predetti limiti quantitativi non deve tenersi conto dei contratti
instaurati per la sostituzione del personale
assente con diritto alla conservazione del
posto. A stabilirlo è, infatti, la lett. b) del
comma 7, art. 10 del D.Lgs. 368/2001 con
una previsione che ha il valore di norma
inderogabile.
Assenza di intervalli temporali
Con l’accordo viene ribadito che ai sensi della
legislazione vigente il periodo di intervallo tra
un contratto a termine e il successivo è fissato
in 10 giorni per i contratti a termine di durata
fino a 6 mesi e in 20 giorni per i contratti a
termine di durata superiore ai 6 mesi; inoltre
le parti hanno convenuto che ai sensi dell’art.
5, c. 3, del D.Lgs. 368/2001, così come novellato dal D.L. 76 convertito in Legge 99/2013,
non sono previsti intervalli temporali nel
caso di assunzioni a tempo determinato effettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Diritto di precedenza
È stato convenuto che il periodo di congedo
di maternità è utile al fine del raggiungimento del semestre per l’acquisizione del diritto
di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.
• APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE
La regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante ai sensi del D.lgs. 167/2011
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- disciplinato nel solco già tracciato
dall’Accordo interconfederale del 3 maggio
2012 - nonché la sua definitiva messa a regime, costituiscono le più importanti novità per
le imprese dell’Area Tessile-Moda.
Essa si applica ai rapporti di apprendistato
costituti a partire dal 1° agosto 2014.
Periodo di prova
È stato previsto un allungamento del periodo
di prova per gli apprendisti fino ad un massimo di 4 mesi. In precedenza erano previste 8
settimane.
Durate massime dell’apprendistato
Con l’accordo è stata data piena attuazione
all’art. 4, c. 2, D.lgs. 167/2011 che consente
alla contrattazione collettiva dell’Artigianato
di regolamentare l’apprendistato lungo fino a
5 anni, in deroga alla durata massima di 3
anni prevista per tutti gli altri comparti; di
fatto riconoscendo, anche per via contrattuale,
che l’apprendistato svolto presso le imprese
artigiane riveste una forte valenza formativa.
Le parti, dunque, hanno confermato le previgenti durate per la gran parte delle figure
professionali (operai e impiegati tecnici), fatta eccezione per gli impiegati amministrativi
la cui durata è ridotta a 3 anni, a tutti gli effetti contrattuali ivi compresi quelli retributivi. È stata inoltre recepita nel contratto la
durata minima legale dell’apprendistato di 6
mesi. Considerato che le durate stabilite dal
contratto collettivo costituiscono un “minimo” e un “massimo” deve ritenersi possibile
per il contratto individuale stabilire una durata che si collochi tra questi valori temporali.
Sommatoria dell’apprendistato del primo e
secondo tipo (art. 3, c. 2 bis, D.Lgs. 167/2011)
Per i giovani lavoratori che hanno completato
l’apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale ai sensi del d.lgs. 226/2005, la
cui durata può essere di 3 oppure 4 anni, è
possibile l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, per l’acquisizione di una qualifica ai fini contrattuali,
fermo restando che la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non
può eccedere quella prevista dal punto 6)
della regolamentazione dell’apprendistato
professionalizzante.
L’assunzione con contratto di apprendistato
professionalizzante è possibile anche quando
i due periodi di apprendistato si equivalgono
(es. 3 anni), in questo caso il lavoratore
dovrà comunque svolgere un anno di apprendistato professionalizzante.
Retribuzione
Le percentuali utili alla determinazione della
retribuzione degli apprendisti sono state confermate secondo la precedente progressione.
Formazione professionalizzante
In materia di formazione le parti hanno confermato il monte ore stabilito dall’Accordo
interconfederale del 3 maggio 2012, vale a
dire 80 ore medie annue comprensive delle
ore per la formazione in sicurezza prevista
dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre
2011. In aggiunta a ciò, con una nota chiarificatrice le parti hanno condiviso che qualora
il datore di lavoro assuma un apprendista che
abbia già seguito i corsi della formazione in
sicurezza durante un precedente periodo di
apprendistato svolto presso un altro datore di
lavoro, il medesimo datore di lavoro sarà tenuto ad erogare la formazione in sicurezza
solo a condizione che la nuova attività lavorativa si collochi in una diversa classe di rischio e conseguentemente il monte ore andrà
ridotto (cd. principio di non ripetizione).
In attuazione del D.L. 34/2014 è stato previsto che il Piano Formativo Individuale (PFI)
da allegare al contratto di apprendistato deve
essere redatto “in forma sintetica”.
Recesso
La disciplina del recesso è stata adeguata alle
disposizioni della normativa speciale in materia di apprendistato. Inoltre l’accordo prevede che in caso di licenziamento dell’apprendista la malattia insorta durante il periodo di preavviso non è in grado di sospenderne gli effetti, per cui il rapporto cessa,
una volta decorso il preavviso, alla data
comunicata dal datore di lavoro. È stata dunque esclusa, in questi casi, l’operatività del
principio del cd. “preavviso lavorato” che la
giurisprudenza ha spesso utilizzato in assenza
di diversa indicazione delle parti contraenti,
causando di fatto uno slittamento degli effetti
risolutivi.
• MALATTIA
Allungamento del comporto in caso di “grave
infermità”
In aggiunta all’ordinario periodo di comporto
previsto dal contratto collettivo il lavoratore
che sia affetto da patologie per le quali venga
riconosciuto lo stato di «grave infermità» (es.
patologie oncologiche) da parte delle strutture
ospedaliere e/o delle AA.SS.LL. potrà usufruire di un ulteriore periodo di comporto per
malattia, per un periodo continuativo e non
frazionabile, prolungabile fino ad un massimo
di ulteriori 12 mesi. Circa la definizione di
“grave infermità” si fa rinvio ai chiarimenti
del Ministero del Lavoro forniti con la risposta ad interpello n. 16/2008 e con la circolare
prot. 25/I/0016754 del 25 novembre 2008.
• ASSENZA INGIUSTIFICATA
E CONSEGUENZE
Nell’ambito di diverse clausole contrattuali
contenute nell’accordo di rinnovo è stato previsto che il lavoratore che entro 5 giorni dal
termine del periodo di ferie (art. 38) o malattia (artt. 83, 92,
92-bis) non si presenti al lavoro senza giustificato motivo
sarà considerato dimissionario.
Si rileva che tale previsione, che attribuisce comunque in
capo al datore di lavoro una potestà e non un obbligo, nella
valutazione fatta dai sottoscrittori dell’accordo, non confligge
con le disposizioni che mirano a contrastare il fenomeno
delle dimissioni in bianco di cui alla Legge 92/2012. Infatti,
sul punto, tale normativa legale ha una finalità anti-elusiva
nei confronti di tutti quei casi in cui la scelta del lavoratore di
dimettersi o di risolvere il contratto per mutuo consenso
possa non essere frutto di una sua libera scelta, e pertanto
non confligge con le clausole contrattuali che prevedono che
un determinato comportamento (nella fattispecie l’assenza
ingiustificata per più di 5 giorni dopo il periodo delle ferie o
anche dopo il periodo di malattia) abbia gli effetti delle
dimissioni. In ogni caso, anche sulla base di osservazioni
ricevute da alcune strutture territoriali, stiamo attentamente
valutando l’esatta portata della norma in questione, analoga
peraltro a norme presenti anche in altri CCNL (ad es. il
CCNL dell’industria Alimentare).
dell’anno solare successivo a quello di maturazione.
Conseguentemente, in caso di mancata fruizione gli stessi
verranno monetizzati sulla base della retribuzione globale di
fatto relativa al mese della loro scadenza.
• DIRITTO ALLO STUDIO
È stato chiarito che i permessi retribuiti per ragioni di studio,
riconosciuti ai lavoratori secondo le regole stabilite dall’art.
60 del CCNL, sono fruibili anche dai lavoratori, in particolar
modo stranieri, che vogliano seguire corsi di lingua italiana.
• ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
È stato previsto che a decorrere dal 1° agosto 2014, sono
iscritti al Fondo anche i lavoratori a tempo determinato a
condizione che il loro rapporto di lavoro abbia una durata iniziale almeno pari a 12 mesi; le iscrizioni non sono dovute nei
casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e
successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la
soglia dei 12 mesi.
• SCADENZA ROL
Il termine ultimo per la fruizione delle 16 ore annue di permessi retribuiti previsti dall’art. 37 è stato portato alla fine
Le sedi territoriali di Confartigianato sono a disposizione per
chiarimenti ulteriori sull’applicazione di quanto previsto dall’accordo.