Risposte a Domande e Precisazioni

PROVINCIA DI BERGAMO
SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE - AIA
Procedura aperta: per affidamento in concessione del servizio di ispezione dello stato di esercizio e manutenzione degli
impianti termici e del rendimento di combustione degli stessi, ricadenti nel territorio della provincia di Bergamo,
capoluogo compreso, per n. 8 (otto) mesi, comprensivo delle attività di gestione del catasto unico regionale impianti
termici (C.U.R.I.T.). n. sette lotti. Cig diversi.
Risposte a Domande e Precisazioni
Precisazioni
Si informa che per mero errore materiale viene indicato a pag. 2 del Capitolato Tecnico in calce alla tabella 1 un
numero totale di ispezioni equivalenti, come somma dei vari lotti, pari a 13400 in luogo del dato di 13648 come invece
correttamente indicato a pagina 3 del medesimo capitolato
Domanda:
Quesito da parte di una società con sede al di fuori della UE sulle caratteristiche del servizio e le modalità di
partecipazione al bando di gara.
Risposta
Le offerte dovranno pervenire in lingua italiana secondo le modalità indicate nel bando integrale (con i modelli di
dichiarazioni sostitutive) pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Bergamo in lingua Italiana
Sono ammessi a partecipare al bando i professionisti, anche raggruppati, aventi cittadinanza italiana o di uno dei Paesi
della Unione Europea, nonché le imprese/società e gli altri soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 anche
raggruppati o consorziati iscritti nel Registro delle Imprese della CCIAA per attività inerenti l'oggetto dell'affidamento,
ovvero nei registri professionali equipollenti per altri paesi Europei
Domanda:
Nel disciplinare di gara viene spesso citato l'allegato 2 che però non è compreso nella documentazione allegata. Potete
fornire indicazioni a riguardo?
Risposta
Nella pagina Web l'Allegato 2 è disponibile con la dicitura "Scarica domanda di partecipazione (impresa individuale e
società)"; una volta effettuato il download e visualizzato il documento pdf potrà verificare che trattasi del documento "
ALLEGATO 2 (modello di domanda per le imprese/società e gli altri soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006,
anche raggruppati o consorziati)"
Domanda:
Nel caso in cui l'offerente sia una società, gli ispettori dipendenti della società stessa quali dichiarazioni devono
fornire?
Risposta:
All'interno del file "ALLEGATO 2 (modello di domanda per le imprese/società e gli altri soggetti di cui all’art. 34 del
d.lgs. n. 163/2006, anche raggruppati o consorziati)" sono disponibili i modelli delle autocertificazioni richieste.
Domanda:
Con riferimento alla attività ispettiva e al caricamento dei rapporti di prova, se l'ispettore è dotato pc con accesso a
internet e relativa stampante è possibile redigere direttamente dal CURIT il rapporto di prova e successivamente
stamparlo in triplice copia?
Risposta: Collegandosi on-line al portale Curit è possibile inserire i dati richiesti per il modello di Rapporto di Prova;
una volta inseriti i dati e registrato il rapporto è possibile procedere alla stampa di un file in formato pdf che riproduce il
rapporto.
Domanda:
Se l'ispettore è dotato di anche di una propria applicazione per la redazione informatizzata del rapporto di prova, è
possibile effettuare un caricamento massivo dei dati nel Curit.
Risposta:
Nella attuale configurazione del sistema Curit non è prevista una specifica funzione per il caricamento massivo dei
rapporti di prova; è un probabile sviluppo del sistema previsto da Finlombarda s.p.a. - Gestore del Catasto.
Domanda:
Per quanto riguarda i requisiti relativi alle capacità professionali richiamati al punto 3.2 del disciplinare viene richiesto
il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 in corso di validità, afferente ad uno o più settori di accreditamento
concernenti l’oggetto del presente affidamento. Chiedo se tale richiesta sia una condizione necessaria per partecipare al
bando in qualità di professionista non in possesso della certificazione.
Se dovesse essere ritenuta necessaria, ritengo tale richiesta discriminatoria in quanto non è compresa nei requisiti che
gli ispettori degli impianti termici devono possedere per operare sul territorio regionale e indicati al punto 20 della d.g.r
nr. 1118 del 20/12/2013.
Nel caso in cui vi fosse un gruppo di professionisti con i requisiti professionali al punto 20 della d.g.r nr. 1118 del
20/12/2013, non tutti in possesso della certificazione, che individuano al loro interno un coordinatore in possesso della
certificazione UNI EN ISO 9001 è possibile la partecipazione al bando se viene regolato il rapporto tra il coordinatore e
il professionista non dotato di certificazione tramite un contratto a progetto.
Risposta:
Tra i requisiti di capacità professionale viene richiesto, per il soggetto partecipante alla procedura di gara, il possesso
della certificazione UNI EN ISO 9001 in corso di validità afferente ad uno o più settori di accreditamento oggetto
dell'affidamento.
La certificazione deve essere posseduta dal singolo professionista ovvero dalla società, raggruppamento o consorzio,
partecipante alla procedura di gara. Non è necessario che gli ispettori indicati per lo svolgimento del servizio da chi
presenta la domanda di partecipazione siano in possesso della certificazione.
Se alla procedura di gara partecipa un raggruppamento di liberi professionisti è invece necessario che la certificazione
sia posseduta da tutti gli offerenti.
La certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione in originale o in copia.
Domanda:
Art.38 – Requisiti di ordine generale. Avendo una condanna a … mesi passata ingiudicata, altre stazioni appaltanti
l'anno giudicata positivamente, ma so che questo non è sufficiente (parere volto a valutare possibile partecipazione al
bando come ATP).
Risposta:
In esito alla sua richiesta si comunica che in ambito di gara non è prevista l'espressione di un parere preventivo come da
lei richiesto, in quanto spetterà alla Commissione di gara analizzare la documentazione amministrativa e decidere nel
merito.
Domanda:
Requisito relativo al fatturato.
La società che propone il quesito si è costituita nel 2012 con iscrizione alla Camera di Commercio nel 2013. Ciò pone
alla Società la preclusione del fatturato richiesto per il servizio da aggiudicare (con riferimento al punto 3.3 del
Disciplinare di Gara). La Società ad oggi si è aggiudicata la gestione del servizio analogo per un’altra pubblica
amministrazione che non ha ancora fatturato.
Considerata la nuova costituzione dell’Impresa come adeguata motivazione dell’impossibilità di dimostrare il requisito
relativo al fatturato specifico, in sede di offerta, si chiede se ,secondo quanto previsto dal disciplinare di gara, è
consentita la partecipazione della Società alla procedura di gara. Si chiede quale ulteriore documentazione è necessario
presentare per la comprova del predetto requisito.
Si fa presente inoltre che il Legale Rappresentante della società ha maturato personalmente i requisiti inerenti la
gestione di un servizio identico a quello dell’appalto in oggetto; nell’ambito di tale servizio il Legale Rappresentante
della società ha svolto le funzioni di Direttore Amministrativo e di Referente per conto dell’ATI nei confronti della
Stazione Appaltante dal 01 dicembre 2011_(quindi dal momento in cui venne affidato il servizio) al 31 dicembre 2012;
inoltre la Società ha già partecipato ad analoga procedura di gara indetta da un’altra pubblica amministrazione
classificandosi seconda, usufruendo della possibilità di comprovare il requisito relativo alla capacità tecnica ed
economica finanziaria con la costituzione da meno di 3 ( tre ) anni.
Risposta:
Relativamente alla richiesta di chiarimenti si precisa che nel disciplinare di gara (punto 3.3) questa Stazione Appaltante
ha ritenuto di chiedere a ciascun partecipante il possesso del requisito concernente lo svolgimento di (almeno) un
servizio analogo a quello oggetto di gara e di importo (almeno) pari a quello del lotto per cui si partecipa, a pena di
esclusione.
Il possesso del predetto requisito di capacità tecnica può essere autocertificato dal partecipante.
Quest’ultimo, pertanto, nella propria domanda di partecipazione, potrà indicare le attività svolte dall’impresa
partecipante dalla data di costituzione della stessa e fino a tutto il 2013, per la cifra d’affari specifica richiesta, ad
esempio sulla base del/dei contratto/i firmato/i con l’Ente pubblico committente ovvero delle dichiarazioni di regolare
esecuzione del servizio rilasciate dall’Ente committente (e pur se non in possesso delle fatture quietanzate), e le cui
copie, del resto, potranno essere acquisite d’ufficio dalla Stazione Appaltante nel momento in cui si procederà al
controllo del requisito dichiarato.
Resta in ogni caso sempre possibile dimostrare il possesso del requisito in parola ricorrendo all’istituto del
raggruppamento temporaneo o dell’avvalimento.
Domanda:
Il chiarimento richiesto fa riferimento proprio al punto 3.3. del disciplinare di gara che all’ultimo capoverso
testualmente recita :”….. L’eventuale impossibilità, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei predetti
requisiti, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di 3 (tre) anni, dovrà essere
comprovata in sede di presentazione della domanda a pena di esclusione”.
E’ proprio per non incorrere nell’esclusione dell’azienda che rappresento, essendo costituita da meno di tre anni, che il
sottoscritto ha chiesto nello specifico se il giustificato motivo derivante dalla recente costituzione dell’impresa di
dimostrare il possesso dei requisiti, potrà essere accettato dalla stazione appaltante a comprova dei requisiti richiesti.
Il sottoscritto inoltre ha chiesto se a comprova del requisito richiesto, può essere accettata, l’esperienza maturata
personalmente nella gestione di un servizio identico a quello dell’appalto in oggetto (per un importo su base annua
superiore al requisito esperienziale richiesto nel Bando sulla base del triennio).
Si resta in attesa di un ulteriore chiarimento, preso atto della possibilità dell’istituto di avvalimento peraltro citata anche
al punto 4 del disciplinare di gara.
Risposta:
Questa Stazione Appaltante si riserva ogni valutazione al momento dell'apertura delle buste contenenti la
documentazione amministrativa e in ogni caso ribadisce quanto già precisato con riferimento al fatto che è l'offerente
persona giuridica a dover dimostrare il possesso del requisito concernente lo svolgimento di (almeno) un servizio
analogo a quello oggetto di gara e di importo (almeno) pari a quello del lotto per cui si partecipa, a pena di esclusione.
Domanda:
Viene richiesto un chiarimento relativamente a quanto segue:
1.ALLEGATO 2 – MODELLO DI DOMANDA PER LE IMPRESE/SOCIETA’ E GLI ALTRI SOGGETTI DI CUI
ALL’ART. 34 DEL D.LGS. N. 163/2006. ANCHE RAGGRUPPATI O CONSORZIATI.
Detto allegato 2 si compone di :
Domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che deve essere
sottoscritta dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal Responsabile tecnico
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che deve essere
sottoscritta da tutte le persone fisiche (Ispettori) individuati/ incaricati per lo svolgimento del servizio.
Con riferimento alla suddetta documentazione Vi esponiamo quanto segue :
a) Nel “Disciplinare di Gara” pagine 4-5 e 6 sono indicati dalla lettera a) alla lettera m-ter) che devono essere dichiarati
utilizzando la modulistica fornita (Allegati 1 oppure Allegato 2)
Domanda di partecipazione : I punti indicati nel disciplinare sono stati riassunti praticamente citando solo leggi / decreti
e articoli di riferimento ma, se non andiamo errati, ci sembra che non siano citati tutti i punti da dichiarare.
Dobbiamo integrarlo oppure dobbiamo compilarlo e completarlo così come predisposto dalla S.A.
b) Dichiarazione da far sottoscrivere agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal Responsabile tecnico :
Premesso che siano stati indicati tutti i punti da dichiarare, l’ultimo punto da dichiarare : che nell’anno antecedente la
pubblicazione del bando di gara relativo al presente affidamento non ci sono cessati dalla carica oppure che i cessati
dalla carica sono i seguenti …., riteniamo che sia una dichiarazione che debba rilasciare il Rappresentante Legale e non
ciascun amministratore munito di poteri attualmente in carica.
A noi sembrerebbe che la dichiarazione citata debba essere rilasciata dal Legale Rappresentante mentre la dichiarazione
degli amministratori debba essere predisposta ex novo.
Vi chiediamo cortesemente chiarimenti in merito.
Ci scusiamo fin d’ora qualora avessimo male interpretato la documentazione fornita, ma in questi casi riteniamo sia
corretto chiarire qualsiasi dubbio e pertanto restiamo in attesa di Vostro gradito e cortese riscontro.
Risposta:
Con riferimento al quesito si precisa che l'allegato 2 è composto:
- dal fac-simile della domanda di partecipazione che, come precisato nella lex specialis e in nota, a pena di
esclusione, deve essere compilato e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante o, in caso di raggruppamento
temporaneo/consorzio, da tutti gli operatori economici che costituiscono/costituiranno il raggruppamento
temporaneo/consorzio
- dal fac-simile della dichiarazione ex d.P.R. n. 445/2000 che, come precisato nella lex specialis e in nota, nonché nel
comma 1 dell'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, a pena di esclusione, deve essere resa dal titolare o dal direttore tecnico,
se si tratta di impresa individuale; dai soci o dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci
accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- dal fac-simile della ulteriore dichiarazione ex d.P.R. n. 445/2000 che, come precisato in nota, a pena di esclusione,
deve essere resa da tutte le persone fisiche (Ispettori) individuate/incaricate e che svolgeranno direttamente il
servizio.
L'offerente può, a propria scelta, utilizzare i fac-simili predisposti ovvero presentare domanda di partecipazione alla
gara con i contenuti precisati nel Disciplinare di gara.
Con riferimento ai requisiti di ordine generale che tutti i partecipanti al presente affidamento devono possedere, questa
Stazione Appaltante ha riportato l'intero testo attualmente in vigore dell'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 nel punto 3.1. del
Disciplinare di gara a cui fa rinvio la dichiarazione ricompresa anche nel facs-simile di domanda e previsto
specificamente le dichiarazioni ex lett. b), c) ed m-quater) dell'art. citato che, in ogni caso, devono essere rese dai
soggetti indicati nella norma.
Come già detto, le dichiarazioni richieste ai sensi delle lett. b) e c) del comma 1 del d.lgs. n. 163/2006, devono essere
rese dai soggetti indicati dalla norma, considerata la veste giuridica del partecipante alla procedura di gara.
Domanda:
In merito al bando in oggetto richiedo cortesemente il chiarimento del seguente punto:
- fatturazione: se il servizio é svolto da una ATI costituita da professionisti, la fatturazione può essere fatta dai singoli
alla stazione appaltante, ammesso che il mandatario si faccia carico di raggruppare la documentazione?
Risposta:
Nel caso di soggetti costituiti in Associazione Temporanea d'Impresa (ATI) o Associazioni/Raggruppamenti
Temporanei di Professionisti (ATP - RTP), la prestazione potrà essere fatturata dai singoli soggetti in modo separato
secondo le quote di partecipazione all'associazione/raggruppamento definite nel documento di formazione della
stessa/o. La stazione appaltante, in caso di aggiudicazione, dovrà impegnare la spesa così suddivisa a favore dei singoli
soggetti. In ogni caso occorrerà il benestare del mandatario per la liquidazione del compenso fatturato ai singoli
associati.
Domanda:
Nel caso in cui l'impresa partecipante si avvalga di ispettori incaricati esterni alla struttura, cosa si intende per "rapporto
professionale precostituito nelle forme di legge" così come indicato nel disciplinare di gara art 3.2 B) punto 2.
Risposta:
Si precisa che l'impresa/società deve dichiarare, in sede di presentazione della domanda, i nomi delle persone fisiche
(Ispettori) che svolgeranno direttamente il servizio in possesso dei requisiti indicati, e che potranno anche essere esterni
alla struttura ma aventi con la società/impresa un rapporto professionale precostituito nelle forme di legge, potendosi
così intendere i diversi rapporti contrattuali che la legge contempla.
La Stazione Appaltante, infatti, non assume alcuna diretta organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro relativi al
personale impiegato per lo svolgimento del servizio, ricadendo sull’operatore economico affidatario la responsabilità
dell’esecuzione dello stesso, della sorveglianza della mano d’opera e dell’osservanza delle disposizioni di legge in
materia di lavoro, di sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni. A tal fine, la Stazione Appaltante si riserva il
diritto di richiedere la documentazione attestante gli adempimenti dei obblighi di legge in materia di prevenzione,
assicurazione, previdenza, igiene sul lavoro, etc., come precisato nel Capitolato di gara.
Domanda:
Vi chiedo di chiarirmi, cortesemente, i seguenti punti relativi al bando in oggetto:
- il numero di controlli per ogni zona richiesti dal bando sono rimodulati in funzione dell sconto o rimangono fissi
nel numero? cerco di spegare meglio: se per la zona A Comune di Bergamo per una base di gara di 73.700 € sono
richiesti 1365 controlli equivalenti, se effettuo un ribasso del 5%, pari ad un costo equivalente unitario di 51.3 €, gli
impianti da ispezionare diventano 73700/51.3= 1436 o rimangono in ogni caso 1365?
- Le uniche penali che saranno riportate nel contratto tra la SA e l'aggiudicatario del servizio sono quelle riportaste
nel Capitolato Tecnico?
- gli ispettori cha hanno effettuato nel periodo 2011-2013 un numero pari a 500 ispezioni sono esclusi dalla
partecipazione al bando?
Risposta:
In riferimento alla richiesta si specifica che:
- Il ribasso praticato sull'importo dei prezzi unitari posti a base di gara comporta un equivalente ribasso sull'importo
complessivo dell'affidamento, fermo restando il numero di ispezioni equivalenti fissato (vedi tabella 1 del
Capitolato tecnico)
- Le penali sono solo quelle riportate negli Atti di gara.
Si rammenta inoltre che alla stipula del contratto
l'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art.113 del D.Lgs. 163/2006.
- Ove non sia possibile dimostrare di aver eseguito 1000 ispezioni nel triennio 2011-2013 il bando prevede la
possibilità di attestare di aver effettuato un periodo di affiancamento obbligatorio con ispettori più esperti per un
numero di ispezioni non inferiore a 50. Tale attestazione dovrà essere resa in forma di autocertificazione ai sensi
del DPR 445/2000 o utilizzando la modulistica predisposta in fac-simile dalla S.A.
Domanda:
Si chiede se è consentita la partecipazione ad una Società srl semplificata (Srls) che dimostri il possesso del requisito
concernente lo svolgimento di (almeno) un servizio analogo a quello oggetto di gara e di importo (almeno) pari a quello
del lotto per cui si partecipa.
Risposta:
Si precisa che la partecipazione alla procedura di gara è consentita a tutti i soggetti elencati nel bando, aventi i requisiti
stabiliti dalla lex specialis, tra cui lo svolgimento di (almeno) un servizio analogo a quello oggetto di gara di importo
(almeno) pari a quello del lotto per cui si partecipa. Nel caso di partecipazione a due o più lotti, il servizio reso deve
essere di importo pari (almeno) a quello più alto posto a base di gara e relativo ai lotti per i quali si partecipa.
Domanda:
In relazione ai requisiti di capacità tecnica indicati al punte 3.3 del disciplinare di gara si chiede di conoscere se l’inizio
dell’attività da meno di 3 (tre) anni, da parte della Società può essere dimostrata con un importo relativo ai servizi nel
settore oggetto della gara non inferiore ad 1/3 dell’importo posto a base di gara IVA esclusa;
Risposta:
Questa Stazione Appaltante non può che riportarsi a quanto qià precisato in una risposta ad un quesito precedente
(sempre concernente il possesso dei requisiti indicati al punto 3.3 del disciplinare), ovvero che la S.A. si riserva ogni
valutazione al momento della apertura delle buste contenenti la documentazione Amministrativa.
Domanda:
Con riferimento alla procedura in oggetto e in virtù di quanto previsto nei documenti di gara relativamente alla
possibilità dì dichiarare nella domanda di partecipazione, i nomi delle persone fisiche (Ispettori) che svolgeranno
direttamente il servizio, anche diverse ed ulteriori dai componenti di un raggruppamento temporaneo partecipante, si
chiede di precisare se le percentuali del servizio che saranno eseguite devono essere indicate dai soli componenti del
raggruppamento offerente ovvero se è comunque necessario specificare anche le percentuali del servizio che saranno
eseguite dalle persone fisiche (Ispettori) indicate in elenco e diverse ed ulteriori dai componenti del raggruppamento
offerente.
Nel caso in cui, nella domanda di partecipazione, sia necessario indicare le sole percentuali del servizio che saranno
eseguite dai componenti del raggruppamento offerente, si chiede di precisare se sono previste penali o altre
conseguenze nell'ipotesi in cui la percentuale di svolgimento del servizio effettivamente svolta in via diretta da ciascun
componente del raggruppamento differisca da quella dichiarata, per il fatto che gli Ispettori in elenco hanno contribuito
allo svolgimento del servizio affidato e fermo restando che il 100 % del numero dei controlli equivalenti conclusi è
comunque effettuato dal gruppo di lavoro.
In virtù di quanto previsto nel punto 8 del Capitolato in tema di, pagamenti, si chiede, infime, di precisare, se la
Stazione Appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti a seguito della presentazione delle fatture relative ai servizi
svolti da parte della sola mandataria/capogruppo ovvero a seguito della presentazione delle fatture relative, ai servizi
svolti da parte dei singoli componenti del raggruppamento.
Risposta:
Il concorrente offerente, singolo/raggruppato o consorziato, deve indicare nella propria domanda di partecipazione alla
procedura i nomi delle persone fisiche (Ispettori) che svolgeranno direttamente il servizio. Nella domanda di
partecipazione, i componenti del raggruppamento temporaneo/consorzio devono precisare la percentuale di svolgimento
del servizio di ciascuno, complessivamente pari al 100%, ancorché vi siano, a corredo, ulteriori e diverse persone
fisiche (Ispettori) che concorreranno all’esecuzione delle ispezioni. Non sono previste penali se il servizio viene
interamente garantito dal soggetto concorrente (singolo/raggruppato o consorziato) che, pur tuttavia, si avvale della
collaborazione di altre persone fisiche (Ispettori), previamente indicati e aventi col concorrente un rapporto di lavoro
nella forme precostituite di legge.
Nel caso di soggetti costituiti in Associazione Temporanea d'Impresa (ATI) o Associazioni/Raggruppamenti
Temporanei di Professionisti (ATP - RTP), la prestazione potrà essere fatturata dai singoli soggetti in modo separato
secondo le quote di partecipazione all'associazione/raggruppamento definite nel documento di formazione della
stessa/o. La stazione appaltante, in caso di aggiudicazione, dovrà impegnare la spesa così suddivisa a favore dei singoli
soggetti. In ogni caso occorrerà il benestare del mandatario per la liquidazione del compenso fatturato ai singoli
associati.
Domanda:
a) al punto 5.3 del Disciplinare di Gara, viene richiesto che nell'offerta economica venga indicato " il ribasso
percentuale (in cifre e in lettere) offerto sull’importo posto a base di gara, l’importo complessivo dell’affidamento (in
cifre e in lettere) derivante dall’applicazione del ribasso percentuale, nonché l’ammontare degli oneri derivanti
dall’applicazione delle vigenti leggi in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui si è tenuto conto nella
formulazione dell’offerta artt. 81, comma 3-bis, e 87, comma 4, del d.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. e già ricompresi
nell’offerta.
Al punto 1.1, sempre del disciplinare, nella definizione degl'importo dei singoli lotti , si dichiara che gli oneri di
sicurezza sono pari a zero. In virtù del fatto che per le attività in questione non si evidenziano rischi di interferenze con
altri cantieri, per il calcolo dell'ammontare degli oneri di sicurezza da indicare in offerta economica bisogna tener conto
solo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)? Se no, di che altro?
b) l’Art 3.3 del disciplinare di gara recita: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RELATIVI ALLA CAPACITÀ
TECNICA: Tutti i soggetti partecipanti alla procedura, singoli o raggruppati o consorziati, a pena di esclusione, devono:
• aver eseguito, nel triennio antecedente la pubblicazione del presente bando (2011-2012-2013), almeno un servizio
analogo a quello oggetto del presente affidamento, in favore di Enti pubblici, di importo almeno pari a quello posto a
base di gara e relativo al lotto per il quale si partecipa (es. di importo pari ad € 73.700,00, I.V.A. esclusa, se si partecipa
per il Lotto 1), e comunque qualificato dal contraente pubblico come appalto di servizi/concessione/contratto d’opera....
Per importo si intende l’importo contrattuale o il fatturato conseguito nel triennio indicato ?
Risposta:
a)Gli oneri da indicare sono quelli relativi alla sicurezza ovvero alla protezione individuale dei singoli ispettori che
svolgeranno il servizio ed ad ogni altro accorgimento eventualmente necessario per il rispetto delle norme in materia di
sicurezza sul lavoro individuate dal Datore di Lavoro.
b) L’'importo da indicare è relativo al fatturato specifico, riferito quindi agli importi contrattuali (IVA esclusa) afferenti
ai servizi analoghi a quello oggetto di gara.
Domanda:
Partecipando all'assegnazione di più lotti, l'offerta tecnica/e e la conseguente busta/e può essere unica? Questo punto
non é chiaro visto quanto indicato a pag. 10 ed a pag 16. In particolare chiedo: posso usare un'unica busta B con
l'indicazione dei lotti per cui intendo partecipare inserendo una sola offerta tecnica?
Risposta:
Si conferma che può essere utilizzata una busta unica. Le offerte tecniche devono tuttavia essere distinte per ogni lotto.
Domanda:
"Una ditta individuale in possesso dei requisiti di cui al bando compresa la certificazione ISO 9001: 2008, può
partecipare avvalendosi di ispettori aventi pure loro i requisiti ad eccezione della certificazione ISO 9001: 2008
suddivisi in professionisti e ditte individuali con rapporto di lavoro a partita IVA perfezionato da lettera
d'incarico/collaborazione e con trattamento economico paritario" ?
Risposta:
La lex specialis di gara prevede che il concorrente, singolo/raggruppato/consorziato, debba indicare nella propria
domanda di partecipazione i nomi dei singoli Ispettori che svolgeranno il servizio. Gli ispettori potranno essere
dipendenti della struttura tecnica del concorrente ovvero esterni alla struttura ma aventi con la stessa un rapporto
professionale precostituito nelle forme di legge, potendosi così intendere i diversi rapporti contrattuali che la legge
contempla.
I requisiti che i singoli Ispettori devono possedere sono indicati nel punto 3.2, ultima parte, del Disciplinare di gara.
Domanda:
Si chiede di conoscere se codesta Stazione Appaltante intende valutare come analoga la capacità tecnica maturata
nell’ambito di contratti svolti a favore di società pubbliche operanti su concessione.
Risposta:
In risposta al Vs. quesito del 25/07/2014, questa Stazione Appaltante precisa che oggetto dell'affidamento è il servizio
di ispezione dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici e del rendimento di combustione degli stessi,
come compiutamente descritto nel Capitolato Tecnico, e conviene in ordine al fatto che il termine “servizio analogo”
non si identifica con quello di “servizio identico” .
A tal proposito, si ricorda comunque quanto precisato dalla d.G.R. n. 1118/2013 che, per "Ispezione degli impianti
termici" intende "il complesso degli interventi di controllo tecnico e documentalein situ, svolti da ispettori, mirato a
verificare l'osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli
impianti termici degli edifici".
La sussistenza del requisito sulla base delle dichiarazioni prodotte dal partecipante è demandata alla Commissione di
gara.
Domanda:
Si chiede se la valutazione del peso ponderale assegnato alla “consistenza esperienza e organizzazione del gruppo di
lavoro…” sia da intendersi quale mera valutazione del requsito esperienziale degli ispettori (numero di verifiche ecc.)
avulso dalle considerazioni della restante parte del progetto o se alla Commissione giudicatrice è richiesta una
valutazione dell’intero gruppo proposto (e non solo degli ispettori) in relazione alle specifiche modalità di realizzazione
del progetto proposto.
Risposta:
Si precisa che il punteggio attribuibile “alla consistenza, esperienza e organizzazione del gruppo di lavoro …” è parte
dei 60 punti totali attribuibili all'Offerta Tecnica.
Il gruppo di lavoro viene preso in considerazione da questa Stazione Appaltante, stante il numero delle ispezioni
eseguibili, in caso di aggiudicazione del contratto, perché evidente espressione della capacità organizzativa del
partecipante. La questione sollevata circa la valutazione del peso ponderale assegnata alla "consistenza,esperienza e
organizzazione del gruppo di lavoro..." è comunque rimessa alla valutazione della Commissione giuducatrice, che è
compiuta unitamente agli altri aspetti dell'Offerta tecnica.
Domanda:
Qualora l’aggiudicazione riguardasse imprese di cui al punto 34 del codice dei contratti (e non raggruppamenti di
professionisti) se risulta possibile la sostituzione degli ispettori con altri di analoghi (o superiori) requisiti, ciò in caso di
impedimento degli stessi, impedimento nato successivamente alla presentazione dell’offerta con l’indicazione del
nominativo.
Risposta:
In risposta al quesito ricevuto questa Stazione Appaltante precisa che, in caso di impedimento di uno o più ispettori
originariamente indicati nella domanda di partecipazione, e per motivi sorti successivamente alla presentazione della
domanda medesima, l'Impresa partecipante può indicare altri nominativi previa verifica, da parte della Stazione
Appaltante, di tutti i requisiti richiesti e posseduti da questi ultimi.
Domanda:
Si richiedono chiarimenti circa la possibilità che la cauzione provvisoria possa essere firmata digitalmente.
Risposta:
In risposta al quesito ricevuto questa Stazione Appaltante precisa che l’utilizzo della firma digitale è ammesso nel
rispetto della vigente normativa.