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N. 00696/2014REG.PROV.COLL.
N. 07242/2013 REG.RIC.
N. 07384/2013 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 7242 del 2013, proposto
dalla Regione Toscana, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Silvia Fantappiè, con domicilio eletto presso il signor Marcello Cecchetti in Roma, via Mordini 14;
contro
Casartigiani Sindacato Artigiani e Piccoli Imprenditori, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Viciconte, con domicilio eletto presso il signor
Alessandro Turco in Roma, via dei Lombardi, 4;
nei confronti di
Confederazione Nazionale dell'Artigianato, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Toscano, con domicilio eletto presso il suo studio in
Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; i signori Andrea Zavanella, Valter Tamburini, Elena
Fariello, Laura De Cesare;
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sul ricorso numero di registro generale 7384 del 2013, proposto dalla Confederazione Nazionale
dell'Artigianato Piccola e Media Impresa - Ass. Prov. Pisa, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Toscano, con domicilio eletto presso il suo studio
in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
Casartigiani Sindacato Artigiani e Piccoli Imprenditori, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano
Viciconte, con domicilio eletto presso il signor Alessandro Turco in Roma, via dei Lombardi 4;
Regione Toscana, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia
Fantappié, con domicilio eletto presso il signor Marcello Cecchetti in Roma, via Antonio Mordini n.
14; Camera di Commercio Industria e Artigianato di Pisa; nei confronti di
I signori Andrea Zavanella, Valter Tamburini, Elena Fariello, Laura De Cesare;
per la riforma
della sentenza breve del T.a.r. Toscana - Firenze: Sezione II n. 1222/2013, resa tra le parti,
concernente l’assegnazione di seggi del consiglio camerale della Camera di Commercio di Pisa
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Casartigiani Sindacato Artigiani e Piccoli Imprenditori,
della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Regione Toscana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2013 il Cons. Vito Carella e uditi per le
parti l’avvocato Cecchetti per delega dell'avvocato Fantappiè, l'avvocato Viciconte, e l'avvocato
Merusi per delega dell'avvocato Toscano;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Risulta dalla sentenza appellata che l’associazione Casartigiani di Pisa ha partecipato alla procedura
per il rinnovo del consiglio camerale della locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (CCIAA).
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Tale ricorrente, non essendo stato a lei assegnata alcuna rappresentanza, col ricorso n. 1222 del
2013 (proposto al Tar per la Toscana), ha impugnato il decreto del Presidente della giunta regionale
Toscana n. 210 del 14 dicembre 2012 (di riparto dei seggi alle organizzazioni imprenditoriali), la
nota dirigenziale regionale n. 14048 del 16 gennaio 2013 (di irricevibilità della richiesta volta alla
rideterminazione delle assegnazioni per errore materiale stante l’avvenuta conclusione del
procedimento, come da citato DPGR), il successivo DPGR n. 30 del 26 febbraio 2013 (di nomina
del consiglio camerale).
Il Tar adito ha accolto il ricorso proposto dall’interessata per carente istruttoria ed omesso esame
della predetta richiesta di correzione, in considerazione della facile rilevabilità dell’errore materiale,
essendo palesemente incongruo il numero di 126, anziché 621, di occupati, autodichiarato in
correlazione al numero di 373 imprese aderenti come attestato.
La sentenza è stata separatamente appellata, con domanda di misure cautelari, dalla Regione
Toscana (r.g. n. 7272/2013) e dalla Confederazione nazionale dell’artigianato piccola e media
impresa (r.g. n. 7384/2013) a mezzo di unico articolato motivo di censura, con il quale si contesta
che ricorra nella specie l’ipotesi dell’errore materiale (l’associazione ricorrente rappresenterebbe in
via prevalente piccole imprese unipersonali) e viene precisato che nel corso del procedimento
l’appellata è incorsa in un primo errore nella originaria dichiarazione sostitutiva, considerato
scusabile ed emendabile dalla amministrazione (la Casartigiani aveva già formulato una istanza di
correzione di dati erronei presenti nella prima autodichiarazione) e in un ulteriore errore nella terza
dichiarazione sostitutiva (questa volta ritenuto non emendabile dall’amministrazione).
Nei rispettivi appelli si è costituita in giudizio l’appellata associazione Casartigiani come da
memorie del 24 ottobre 2013 e, in adesione alla parte appellante, la Confederazione Nazionale
dell’Artigianato giusta memoria del 21 ottobre (in r.g. n. 7272/2013) e la regione Toscana (in r.g. n.
7384/2013).
Alla camera di consiglio del 29 ottobre 2013 le cause sono state trattenute in decisione, per la loro
definizione in forma semplificata, dopo aver sentito le parti.
DIRITTO
1.- La presente decisione viene assunta in forma semplificata, a termini degli artt. 60 e 74 Cod.
proc. amm., dopo aver accertato la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, preavvertite le
parti, essendo chiara la situazione di fatto nei suoi punti di riferimento e nella problematica
dibattuta.
La controversia in esame riguarda il procedimento per il rinnovo del consiglio camerale della
Camera di Commercio di Pisa, i cui componenti sono nominati sulla base dei dati oggettivi
formulati dalle associazioni di categoria, mediante dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, i cui
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effetti sono legalmente tipizzati.
2.- Gli appelli in epigrafe, in quanto rivolti avverso la medesima sentenza e per la loro palese
connessione soggettiva ed oggettiva, vanno riuniti ai fini di un’unica decisione.
Tali gravami devono essere accolti e la sentenza va di conseguenza riformata.
3.- In punto di fatto merita preliminarmente sottolineare che l’appellata Casartigiani:
- nel corso del procedimento, malgrado la scadenza del termine originario del 15 ottobre 2012 per la
presentazione della documentazione, è stata sollecitata a rimuovere talune incompletezze e
incongruenze riscontrate nella sua prima autodichiarazione del 12 ottobre 2012 (che aveva fatto
riferimento a: imprese aderenti n. 412 unità, nessuna società iscritta in forma cooperativa, numero
occupati non indicato sebbene ripartito in titolari soci e amministratori d’impresa n. 611,
familiari/coadiuvanti 0, dipendenti 346);
- ha presentato la seconda autodichiarazione emendativa il giorno 31 ottobre 2012, che ha
autodichiarato nuovi dati, dopo avere eliminato dall’elenco alcune imprese artigiane (n. 39
associate) asseritamente ripetute per mero errore materiale (imprese aderenti n. 373 unità, società
cooperative 0, occupati totali n. 499 unità ripartiti in titolari soci e amministratori d’impresa n. 373,
familiari/coadiuvanti 0, dipendenti 126);
- dopo l’emanazione del provvedimento di riparto dei componenti dell’organo collegiale, emesso in
data 14 dicembre 2012, in data 10 gennaio 2013 l’appellata ha segnalato e richiesto l’ulteriore
correzione in controversia, asseritamente secondo gli effettivi dati di 994 occupati totali in luogo di
499 e di 621 dipendenti anziché dei 126 che sarebbero stati riportati per mero errore materiale.
L’amministrazione – con l’atto impugnato in primo grado di data 16 gennaio 20133 - ha comunicato
che non poteva attribuire rilievo alla terza autodichiarazione sostitutiva.
Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza gravata, ritiene la Sezione che
l’amministrazione del tutto legittimamente non ha attribuito rilevanza alla terza autodichiarazione
sostitutiva, la cui erroneità non era ictu oculi riconoscibile e comunque andava considerata
imputabile al dichiarante, già posto in grado di emendare la prima autodichiarazione, pur dopo la
scadenza del termine perentorio di presentazione della documentazione.
Infatti, il contenuto della seconda autodichiarazione non è espressivo di alcuna palese incongruenza
(la somma di 373+126 fa appunto 499 occupati totali) e, dall’altro, il ventilato errore materiale non
si configura neppure verosimile (il nuovo dato di 994 occupati totali è addirittura superiore come
risultato alla somma di 957 originariamente dichiarati, con quasi un raddoppio del numero dei
dipendenti e senza considerare la riduzione nel numero delle imprese associate).
Nella specie, quindi, non emergendo immediatamente l’errore dal contesto ed occorrendo invece
interpretazione del dato presunto erroneo, non si tratta della semplice rettifica di cui all’art. 1430 del
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codice
civile,
bensì
è
piuttosto
controversa
l’integrazione
sostanziale
del
contenuto
dell’autodichiarazione in seconda correzione, che non è però modificabile nei suoi elementi
essenziali.
4.- Tanto premesso, va perciò osservato in punto di diritto che, se si riconoscesse la facoltà di
apportare una radicale modificazione alla dichiarazione originaria, ne risulterebbero innanzitutto
vanificate le norme che assoggettano a limiti temporali rigorosi l’adempimento dell’obbligo avente
ad oggetto la presentazione appunto della dichiarazione sostitutiva.
Inoltre, l'errore materiale o di calcolo deve consistere in un'inesattezza accidentale, rilevabile
direttamente dall’atto e comunque riconoscibile, fermi i dati da computare ed il criterio aritmetico
da seguire, quando la divergenza si riverbera sul risultato finale e che si possa emendare “a colpo
d’occhio” in base a tali dati e criteri a seguito della ripetizione corretta del computo.
Ciò non si verifica nel caso concreto, in cui l’addotto errore materiale non ha alcuna attinenza
rettificativa dell’ulteriore dichiarazione sostitutiva, ma invece si pone a ritrattazione dei fatti
precedentemente dichiarati e che si sono intesi interpolare quale dimensione dei dati stessi a suo
tempo indicati.
Né l’originaria ricorrente può fondatamente dedurre che l’ammissione di una seconda
autodichiarazione, dopo la scadenza del termine perentorio di presentazione della documentazione,
poteva senz’altro essere seguita dall’ammissione di una terza autodichiarazione ulteriormente
emendativa.
Infatti, la mancata constatazione della perentorietà del termine, con l’atto che ha dato rilievo alla
seconda autodichiarazione, non ha precluso all’amministrazione di constatare l’irrilevanza della
terza tardiva autodichiarazione.
5.- Gli appelli vanno quindi riuniti ed accolti, con conseguente riforma della sentenza e rigetto del
ricorso di primo grado n. 1222 del 2013.
Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le
parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, riunisce ed accoglie gli appelli (Ricorsi
numero: 7272 e 7384 del 2013) e, per l'effetto, in riforma della sentenza in epigrafe, respinge il
ricorso in primo grado n. 1222 del 2013, proposto al Tar per la Toscana.
Compensa interamente tra le parti le spese relative al doppio grado di giudizio.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della
Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2013 con l'intervento dei
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magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Vito Carella, Consigliere, Estensore
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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