verbale - Comune di Orbetello

COMUNE DI ORBETELLO
Provincia di Grosseto
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SOTTOCOMMISSIONE TECNICA PER L’ESAME DELLE PRATICHE URBANISTICHE ED EDILIZIE
Determinazione Dirigenziale n° 312 del 26/06/2013_modificata da Det. 414/2013
VERBALE
Adunanza del 08.09.2014
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L’anno duemilaquattordici addì 8 del mese di settembre alle ore 9,30 in Orbetello nel
Palazzo Municipale si è riunita la Sottocommissione Tecnica nelle persone dei Signori:
Arch. Maurizio Talocchini (Presidente);
Arch. Massimo Sabatino; Arch. Francesca Olivi;
Arch. Alessandra Cappelletti;
Geom. Alessio Covitto.
Le funzioni di segretario sono svolte dalla Dott.ssa Eleonora Di Lazzaro.
Constatata la presenza dei componenti la Commissione, si procede all’esame del quesito,
all’ordine del giorno.
1° CASO
II quesito è relativo alla possibilità di realizzare un abbaino e/o di un lucernario sulla
copertura dell’edificio posto nel centro storico di Orbetello, per il quale sono consentiti
interventi di ristrutturazione r1; l’immobile è inoltre soggetto alla disciplina di tutela e
conservazione degli edifici posti nel tessuto storico nella fattispecie riassunta dalla scheda
n. 200 di “Analisi degli edifici di valenza storica e per l’identità territoriale” allegata al RUC, che
non esclude esplicitamente gli interventi sulle coperture del centro storico, ma prescrive il
mantenimento della configurazione originaria della facciate, “,….con particolare attenzione
alle coperture…..”
Il Regolamento Edilizio comunale vigente non disciplina in modo specifico la possibilità di
realizzare abbaini e lucernari, se non per quanto riportato all’art. 157 1 e all’art. 176.2.1 2; in
questo ultimo caso legati all’uso di sottostanti “depositi occasionali”, e pertanto non
propriamente riferito al caso di specie; parimenti il Regolamento Urbanistico, tratta la
materia all’art. 37 delle N.T.A. “Regole per la progettazione dei centri abitati” 3, all’art. 56 delle
N.T.A. relativo alla disciplina degli interventi sui fabbricati censiti con la sigla S2, come
quello in oggetto, ammettendo le categorie di intervento di Restauro e di risanamento
conservativo, e la ristrutturazione edilizia (r1) 4; l’art. 42 “Regole specifiche di Tutela del
patrimonio storico architettonico e archeologico e documentale” 5; richiama ancora una
“…particolare attenzione per le coperture…..”
La previsione del nuovo abbaino, è legata alla necessità di inserimento di una superficie
accessoria in un ambiente sottostante, consentita dalla disciplina urbanistico-edilizia; nel
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caso di specie la copertura, del tipo a padiglione, sembra avere mantenuto la
configurazione originaria, e risulta pertanto necessario valutare se l’inserimento di un
ulteriore abbaino possa incidere o meno sui caratteri originari, tenendo presente che è già
presente sulla stessa copertura un altro abbaino, che non si può escludere che sia stato
realizzato contestualmente alla realizzazione della copertura stessa.
Vista la disciplina vigente è tuttavia di tutta evidenza come la dimensione degli abbaini sia
elemento essenziale per definirne o meno il carattere di variazione essenziale dell’assetto
della copertura e di conseguenza la ammissibilità, tenendo conto della più volte
raccomandata, dalla disciplina urbanistico-edilizia, “…particolare attenzione per le
coperture…..”.
Per quanto riguarda gli aspetti dimensionali l’ unico elemento di riferimento, nella
disciplina locale, è l’art. 176.2.1 del REC, che però disciplina espressamente la sola
fattispecie dei depositi occasionali, e consente per la aero-illuminazione di tali locali 1,00
mq. di superficie finestrata ogni 30 mq. di sottostante superficie di pavimento; in assenza
dunque di specifiche disposizioni regolamentari riferite alla casistica in questione, ed a
fronte comunque, della necessità di rispondere alle esigenze di tutela disposte dalla
disciplina urbanistico-edilizia vigente si è ritenuto opportuno fare riferimento alla analoga
disciplina dettata dall’art. 176.2.1; a scopo tuzioristico si è anche operata una ricognizione
delle discipline di tutela adottate da altri comuni della Toscana, primo fra tutti il comune
capoluogo di regione, che per edifici di particolare pregio, come quello in questione,
prevede comunque la possibilità (art. 85 6 del REC) di realizzare un solo abbaino per ogni
unità Immobiliare, con superficie della finestra nella misura massima di mq. 0,80 ed a
condizione che la dimensione del lato minore non sia inferiore alla metà del lato più lungo.
Si ritiene in conclusione, che in attesa che il Comune di Orbetello si doti di specifica
normativa che disciplini compiutamente la materia, la realizzazione di abbaini e lucernari
sia regolata anche per locali diversi dai depositi occasionali, applicando in via analogica lo
stesso art. 176.2.1; per gli immobili censiti dalla “Analisi degli edifici di valenza storica e per
l’identità territoriale” (allegata al RUC), con apposita scheda, al fine di tutelare la originaria
conformazione delle coperture si ritiene inoltre che, ferma restando la eventuale disciplina
di maggior tutela dettata da vincoli paesaggistici, tale articolo non possa essere applicato
oltre la misura minima (1,00 mq.), indipendentemente dalla superficie di cui è a servizio,
purché la dimensione minore della superficie finestrata non sia inferiore alla metà del lato
più lungo. Negli immobili censiti con apposita scheda dell’analisi storica, si ritiene altresì
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che le murature di contorno alla superficie finestrata debbano essere parimenti contenute
entro i minimi indispensabili per la realizzazione dell’intervento.
2° CASO:
Il quesito è relativo alla richiesta di verifica di conformità urbanistico-edilizia di due unità
immobiliari, comprese all’interno di un medesimo fabbricato, le cui superfici sono state
variate, a seguito del passaggio di c.a 2,00 mq. da una unità all’altra, senza variazione della
superficie complessiva e del numero delle unità immobiliari.
In data 24 luglio 1981 all'immobile veniva concessa la licenza di abitabilità previa
acquisizione del referto dell'Ufficiale Sanitario in data 10.12.1979 e della relazione
dell'istruttore tecnico comunale in data 5 maggio 1981, con la espressa dizione “…… non ai
soli fini igienico sanitari….”; la disciplina all’epoca vigente difatti (artt. 221 e 226 del R.D.
27.07.1934) prevedeva che la abitabilità fosse verificata rispetto ai soli parametri igienicosanitari, prescindendo dalla conformità delle opere effettivamente realizzate rispetto ai
titoli edilizia rilasciati, per cui quando si riscontrava il rispetto dei parametri igienico
sanitari, ma non la regolarità urbanistico edilizia il certificato di abitabilità veniva rilasciato
“…. ai soli fini igienico sanitari….”
A fronte di questa situazione l'art. 9.4 del vigente Regolamento Edilizio prevede al punto
9.4.3 che "Le opere realizzate in difformità rispetto al Permesso di Costruire per le quali sia stato
rilasciato certificato di abitabilità o agibilità non soli ai fini igienici non necessitano di alcun
provvedimento esplicito di sanatoria, stante il lungo tempo ormai trascorso dall'ultimazione delle
opere e la conseguente assenza di pubblico interesse, concreto ed attuale, alla rimessa in pristino od al
sanzionamento. Ciò in quanto l'esistenza del certificato costituisce presunzione che le difformità
furono considerate all'epoca irrilevanti e quindi non perseguibili in via amministrativa".
Per quanto verificabile dalla documentazione presentata, le difformità riscontrate rispetto a
quanto autorizzato dalla concessione n°97 del 09/03/1971 e dalla successiva variante in
corso d'opera n° 2298 del 31/10/1974, appaiono inoltre riconducibile alla fattispecie di cui
agli artt. 26 e 48 della L. 47/1985; per quanto espressamente disposto dalla Circolare
Ministeriale LL.PP n° 2241/95, al punto 4.3, rientrano difatti nella fattispecie dell'art. 48
anche l'accorpamento totale o parziale di unità contigue, purché non vi sia aumento delle
unità immobiliari.
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Per quanto disposto inoltre dalla Circolare Ministeriale LL.PP. n° 3466/25 del 18/07/1986,
la mancata presentazione della relazione prevista dall'art. 48 della L. 47/1985, non
comporta alcuna particolare sanzione, quando sia accertabile che l'esecuzione delle opere
sia antecedente al 1985.
In conclusione si ritiene, sulla base della documentazione presentata, e delle motivazioni
sopra esposte, che l’immobile in questione, per quanto presenti modeste difformità rispetto
a quanto a suo tempo autorizzato, non sia soggetto ad alcun provvedimento ripristinatorio
né ad alcuna altra sanzione amministrativa connessa alle difformità evidenziate.
Alle ore 12,30 si chiude la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto
Orbetello lì 08.09.2014
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Eleonora Di Lazzaro
I COMPONENTI:
Il Presidente Arch. Maurizio Talocchini
Arch. Francesca Olivi
Arch. Alessandra Cappelletti
Arch. Massimo Sabatino
Geom. Alessio Covitto
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Art.157 Opere esteriori ai fabbricati
157.1 - Sono soggette alle prescrizioni di cui al presente Capitolo le opere esteriori agli edifici, con particolare riferimento agli elementi aggettanti da
realizzarsi su facciate che prospettino sulla pubblica via, o comunque su spazi pubblici, ovunque ubicati nell’ambito del territorio comunale, ivi comprese le zone non urbanizzate.
Il rispetto di dette norme è condizione necessaria ma non sufficiente per l’ammissibilità dell’opera, la quale rimane sempre subordinata al rispetto
delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell’edificio su cui deve inserirsi, con particolare riferimento agli edifici ricadenti nella zona
omogenea “A” o in aree ad essa assimilata o comunque per quanto dettato per aree immobili o complessi di valore dagli strumenti di pianificazione e
dagli atti di governo.
2 Utilizzo dei vani sottotetto per deposito occasionale
176.2.1 - ….omissis…. Anche gli interventi relativi al recupero dei locali per deposito occasionale possono comportare l’apertura di finestre,
lucernari, abbaini e terrazzi. Le eventuali aperture realizzate sulle coperture del tetto dovranno avere una superficie massima complessiva pari a
mq.1,00 per ogni 30 mq di superficie netta. In nessun caso sarà consentita la modifica delle quote di imposta delle coperture esistenti.
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3 Art. 37- Regole per la progettazione nei centri abitati
Le presenti regole devono considerarsi indicazioni per la qualità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di nuova edificazione nei centri
abitati.
Per gli interventi sugli edifici esistenti, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione, di saturazione, di completamento nei centri urbani i progetti
considerano e danno esplicita dimostrazione di aver tenuto conto dei seguenti criteri:
allineamento con gli edifici contigui nel caso di ampliamenti e sopraelevazioni, sostituzioni e ristrutturazione urbanistica;
allineamento delle componenti architettonico edilizie quali tettoie, portici, logge, balconi;
continuità dei percorsi pubblici;
qualificazione anche di immagine degli spazi pubblici;
ricomposizione delle coperture, in particolare in caso di sopraelevazione, per dar luogo a coperture omogenee ed eliminare eventuali irregolarità
ed elementi estranei.
Per la nuova edificazione devono essere rispettate le indicazioni contenute nelle schede allegate alle presenti norme, …omissis...
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Il Tessuto S2 prevede in particolare che “Edifici o parti di essi, modificati rispetto alla loro configurazione originaria, possono essere ripristinati ove
tale intervento comporti un effettivo miglioramento della funzionalità e del decoro, e la ricostituzione del pregio di origine. Limitatamente a tali casi e
per tale fine, gli interventi possono comportare opere significativamente incidenti sia dal punto di vista della struttura che dell’immagine e dei
caratteri architettonici. Per significativa incidenza, e conseguente ammissibilità di dette opere, si intende anche il superamento di una manomissione
dei caratteri originari, che, a fronte dell’impossibilità di ripristinare lo stato originario, introduca componenti e forme dell’architettura contemporanea
migliorative rispetto allo stato manomesso.”,
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…“Sugli edifici di valore storico architettonico censiti dal presente Regolamento Urbanistico, in ambito urbano e in territorio rurale, e per gli edifici
facenti parte dei nuclei storici in ambito rurale, sono sempre ammessi interventi di restauro e di risanamento conservativo, come definiti dalle presenti
Norme e di seguito integrati, e quelli necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei
disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti. E’ fatto obbligo del mantenimento delle partiture e delle aperture originali poste sui fronti principali e
delle strutture portanti orizzontali originali, con particolare attenzione per le coperture. Le coperture possono essere sostituite, se deteriorate, solo con
materiali analoghi a quelli originali, potendosi utilizzare materiali e tecnologie volte a garantire il rispetto delle norme sismiche.
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