Decisione N. 1143 del 26 febbraio 2014

Decisione N. 1143 del 26 febbraio 2014
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) GAMBARO
Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore LUCCHINI
Nella seduta del 09/01/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
La ricorrente, titolare di un conto corrente e di un dossier titoli presso l’intermediario
convenuto, lamenta di aver subito un danno a seguito dell’illegittima devoluzione al M.E.F.
della quota di un fondo azionario gestito da S.G.R.
Più precisamente, la ricorrente, intestataria di un conto corrente e di un deposito/dossier
titoli presso la banca convenuta, in data 28 settembre 2000 investiva lire 35 milioni (pari ad
euro 18.075,88) in un fondo azionario emesso da una SGR. Tale investimento era stato
effettuato “dietro consiglio di un consulente finanziario” della banca convenuta. Secondo la
ricorrente, il conto corrente era “mensilmente movimentato” e sul deposito/dossier sono
state costantemente effettuate operazioni di cui le ultime consistenti in acquisto titoli (…)
3.5% 2005-2008 e BTP 2008-2011”.
Nell’ottobre 2005 la ricorrente comunicava alla banca convenuta e alla SGR di cui sopra il
cambio di residenza. Tale cambio di residenza veniva acquisito dalla banca convenuta,
come dimostrato dall’indirizzo riportato negli allegati n. 1 e 6 al ricorso.
In data 2 novembre 2012 la ricorrente veniva a conoscenza di “un ammanco dal
deposito/dossier dell’investimento relativo all’(…) – valore al 02/11/2006 di euro
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14.809,75”. In data 5.11.2012 e 12.11.2012 inviava reclamo alla banca convenuta e alla
SGR, invitandole a riaccreditare i titoli e a produrre tutta la documentazione relativa
all’operazione a suo dire indebita.
Come riscontrato dalla SGR in data 19.11.2012 e dalla banca convenuta in data
21.11.2012, le somme relative all’investimento mancante erano state devolute al Fondo di
cui all’art 1 co. 343 della Legge n. 266/2005, in quanto rientranti nei cosiddetti “depositi
dormienti”.
Tale trasferimento era stato effettuato a seguito di invio da parte della SGR di una
raccomandata in data 29.09.2012, restituita al mittente per compiuta giacenza. La
ricorrente, per il tramite di un avvocato, inviava, quindi, ulteriore reclamo in data
20.12.2012, con cui contestava il contenuto delle due lettere inviate rispettivamente dalla
banca convenuta e dalla SGR. La ricorrente inoltre qualificava la banca convenuta come
“responsabile della custodia e della gestione dell’investimento in questione”.
Con riscontro datato 31.01.2013 la banca convenuta respingeva l’ulteriore reclamo e non
inoltrava la documentazione riguardante l’operazione di trasferimento dei titoli.
Con ricorso presentato il 19.04.2013, la ricorrente ha chiesto di:
Nelle proprie controdeduzioni, presentate in termini in data 29.05.2013, la banca
convenuta ha confermato che la ricorrente, titolare di conto corrente e dossier titoli, in data
28/09/200 sottoscriveva “n. 1.140,177 di quote del Fondo (…) Azioni euro (…) per un
importo complessivo di euro 18.075,99”. Tali quote erano, quindi, state immesse nel
certificato cumulativo al portatore emesso e detenuto in deposito gratuito presso (…) SpA,
banca depositaria (…) tali quote trovavano mera evidenza nel dossier titoli”. Con
riferimento alla funzione svolta dalla banca convenuta, essa precisa di aver “svolto la sola
funzione di banca collocatrice e non di depositaria”.
La banca convenuta, nelle controdeduzioni, ha confermato che, in data 29.09.2011, la
SGR aveva inviato lettera raccomandata alla ricorrente, avvisando che “in assenza di
disposizioni volte all’interruzione della dormienza, le somme relative al valore delle quote,
in quel momento pari a euro 8.917,32, sarebbero state devolute al Fondo di cui all’art 1
comma 343 L. 266/2005”. Tale lettera era stata restituita al mittente per compiuta giacenza
e, decorsi 180 giorni senza aver ricevuto istruzioni, la SGR aveva provveduto a devolvere
la suindicata somma. Con riferimento all’indirizzo indicato nella raccomandata, la banca ha
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precisato, inoltre, che la raccomandata in realtà era ”stata resa al mittente per compiuta
giacenza e non per “destinatario sconosciuto”. La banca ha contestato inoltre l’importo di
cui la ricorrente ha chiesto la restituzione, sottolineando come la somma di 14.809,75 euro
“non è corrispondente al valore registrato dalle quote al momento della devoluzione al
fondo che, si ricorda, ammontava a euro 8.917,32”, come indicato in un allegato alle
controdeduzioni.
La banca convenuta ha precisato, inoltre, che, a seguito di richieste della ricorrente, la
stessa “con mail del 6 novembre forniva alla cliente le istruzioni per effettuare la richiesta
di rimborso”, poiché “non aveva alcun titolo per richiedere la restituzione al Fondo delle
somme trasferite. e che gli unici soggetti legittimati erano la [ricorrente], in quanto titolare
delle somme, e [la SGR], collocatrice dei fondi e soggetto che aveva provveduto al loro
trasferimento al Fondo dei dormienti.”
La resistente si è opposta alla domanda, chiedendo al Collegio di rigettare il ricorso in
quanto infondato, avendo “posto in essere tutto quanto era nelle sue possibilità per venire
incontro alle esigenze della cliente, fornendo tutta la collaborazione e le informazioni
necessarie per il recupero delle somme”. La banca convenuta ha precisato, inoltre, che
“questa Banca non era legittimata ad accogliere la richiesta, avanzata dalla cliente, di
restituzione delle somme devolute, in guanto "mera collocatrice" delle quote di fondi e non
depositaria”.
DIRITTO
La questione che questo Collegio deve affrontare per la soluzione del caso in esame
riguarda un asserito indebito trasferimento di alcuni titoli al Fondo “depositi dormienti”,
istituito con legge n. 266 del 23 dicembre 2005 presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti
essenziali ai fini della decisione.
La ricorrente ha proposto ricorso sia contro la banca che contro l’SGR. La ricorrente,
infatti, chiede che sia accertata la “responsabilità solidale e concorsuale” della banca e
della SGR “nella causazione del danno subito a seguito della vicenda descritta”, danno di
cui la ricorrente chiede il risarcimento. Inoltre, alcune domande (sub 2 e sub 4) sono
specificamente indirizzate nei confronti della SGR. Come in precedenza indicato, si è
costituita unicamente la banca.
Ora, giova subito sottolineare che la SGR ha in gestione le quote del fondo comune di
investimento di cui la ricorrente è titolare, ma, in quanto soggetto non aderente all’ABF,
alla medesima SGR il ricorso non è stato neppure inviato, dovendosi qualificare senza
dubbio alcuno – sotto questo profilo – quale ricorso inammissibile.
Ciò chiarito, va ora sottolineato – come già si è avuto modo di rilevare in altra occasione
(cfr. la Decisione n. 826/11) – che l’odierna convenuta ha svolto attività di mero
collocamento delle quote di un fondo in riferimento al quale l’intermediario emittente e/o
depositario deve essere individuato in un diverso soggetto, al quale solo spetta anche
l’eventuale devoluzione del titolo al fondo “rapporti dormienti”. E, in effetti, è stato tale
ultimo diverso soggetto a includere le quote del fondo nella lista redatta ai sensi del D.M.
116/07 per la devoluzione dei “rapporti dormienti” al fondo istituito presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 1, comma 345, della Legge 266/05.
Ebbene, nei casi di erronea qualificazione dei rapporti bancari come “dormienti”, la
richiesta di restituzione della predetta somma deve essere inoltrata nei confronti di
CONSAP S.p.A.
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A decorrere dal 14 giugno 2011, infatti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – presso
il quale è stato istituito il fondo di cui all’art. 1, comma 343, della legge n. 266/2005 – ha
affidato alla suddetta società la gestione delle domande di rimborso di somme affluite al
predetto Fondo (c.d. “rapporti dormienti”)”.
Da quanto appena illustrato, deriva la carenza di legittimazione passiva dell’intermediario
resistente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio dichiara la non procedibilità del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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