LO SCAMBIO ELETTORALE POLITICO - MAFIOSO Il 18.04

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LO SCAMBIO ELETTORALE POLITICO - MAFIOSO
Il 18.04.2014 è entrata in vigore la legge n. 62 / 2014 – pubblicata il giorno precedente nella
Gazzetta ufficiale n. 90 (serie generale) – che ha completamente sostituito l'articolo 416-ter del
codice penale con il seguente:
Art. 416-ter
(Scambio elettorale politico-mafioso)
Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo
comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di
denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo
comma.
L'articolo 416-ter era stato aggiunto al codice penale dal d.-l. 306/1992 convertito nella legge
356/1992 con il seguente testo in vigore fino al 17 aprile u.s. : "Art. 416-ter. - (Scambio elettorale
politico-mafioso). La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi
ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio
dell'erogazione di denaro."
Con tale norma veniva punito il c.d. "voto di scambio" ovvero il fatto tipico di chi erogava denaro al
sodalizio mafioso che promette voti al politico, con l'intento di affrontare il problema delle
collusioni e delle contiguità tra i rappresentanti degli organi elettivi e le associazioni criminali di
tipo mafioso.
Contestualmente, il provvedimento del 1992 aveva novellato anche l'art. 416-bis, relativo alle
associazioni di tipo mafioso, aggiungendovi - come espressione tipica del sodalizio mafioso - il fine
di «impedire o di ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali» (art. 416 bis, terzo comma, c.p.).
La pena è stata diminuita, ora è comminata la reclusione da 4 a 10 anni mentre prima era da 7 a 12
anni.
Principali note procedurali:
Arresto in flagranza: facoltativo ex art. 381, comma 1, c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto ex art. 384 c.p.p. : consentito
custodia cautelare in carcere: consentita
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: d'ufficio
competenza : Tribunale in composizione collegiale (art. 33-bis, comma 1, lett. c), c.p.p.)
Si tratta di un reato di pericolo che si consuma nel momento in cui all'erogazione o all'offerta di
denaro o di altra utilità corrisponde la promessa di voti, indipendentemente dall'effettivo concretarsi
della stessa. La successiva eventuale raccolta di voti e le modalità con cui è avvenuta
giuridicamente costituiscono un post factum penalmente irrilevante.
Rispetto al testo previgente che richiedeva tassativamente l'erogazione di denaro ora come oggetto
materiale del reato è stata aggiunta anche la promessa di erogazione di denaro, inoltre l'erogazione
(o la promessa di erogazione) ora non è più limitata al solo denaro ma anche a qualsiasi altra utilità.
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Un'altra importante novità consiste nella struttura bilaterale del reato, cioè nella punizione (ultimo
capoverso) con la medesima pena a colui che promette di procurare i voti. Nel testo previgente
dell'art. 416-ter invece non era comminata alcuna sanzione a chi promette il voto.
La promessa di voti deve essere intesa non tanto come scelta elettorale degli appartenenti al
sodalizio mafioso (il c.d. voto di cosca) ma soprattutto come promessa di far votare terzi,
avvalendosi della forza intimidatrice del potere mafioso. Il disvalore del fatto non sta nello
scambiare contro denaro i voti appartenenti alla cosca, intesi anch'essi come membri del corpo
elettorale (per sanzionare questo contegno sarebbe stato sufficiente il reato di corruzione elettorale),
quanto nel promuovere la presenza intimidatoria della mafia nella competizione elettorale allo
scopo di condizionarla.
Se colui che richiede la promessa è un appartenente a un'associazione di tipo mafioso o un
concorrente esterno con la medesima, la condotta va collegata al reato di cui al comma terzo
dell'art. 416-bis.
Anche dopo la novella, il reato in esame si differenzia da quello di cui all'art. 97 d.P.R. 361/1957
(Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati)
per la necessità che il soggetto a cui viene elargito o promesso il denaro o altra utilità faccia ricorso
all'intimidazione, ovvero alla prevaricazione mafiosa con le modalità precisate nel terzo comma
dell'art. 416-bis a cui il 416-ter fa esplicito richiamo.
Il nuovo presidente dell’Autorità anticorruzione, Raffaele Cantone, ha elogiato il testo,
considerando corretto l'abbassamento delle pene , in base al principio di proporzionalità, in quanto
il voto di scambio è anticipatore rispetto al concorso esterno ed è, quindi, da punire meno
gravemente.
Soddisfazione totale per la nuova norma è stata espressa dal Procuratore Nazionale Antimafia,
Franco Roberti. Anche il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Rodolfo Sabelli, si è
unito al coro di approvazione, dopo le critiche mosse alla prima versione.
Secondo la Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane, al contrario, l'approvazione dell'art.
416-ter ha prodotto un risultato non soddisfacente perché lascia ancora aperta la possibilità di
applicazioni giurisprudenziali poco garantite. Tuttavia sottolinea positivamente che non può
sottacersi che sia stato risolto il più grave problema della penalizzazione di una mera "disponibilità"
a patti elettorali illeciti, che avrebbe finito per rendere assolutamente indeterminato il reato,
affidando al puro arbitrio della magistratura la concreta selezione della classe politica.
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