Foglio informativo - Fideiussione

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO ALL’ATTO DI FIDEIUSSIONE
(IN VIGORE DAL 01/01/15)
Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico
SEZIONE 1 - Informazioni su GENERCOM MERCHANT BANK S.p.A.
Genercom Merchant Bank S.p.a., di seguito anche Intermediario, è una Banca d’affari indipendente iscritta al numero 36340
dell’Elenco Generale degli Intermediari Finanziari della Banca d’Italia. I dati identificativi dell’intermediario sono così
contraddistinti: Sede Legale ed operativa Via Venezia, n. 55 - 70122 Bari, Telefono 0805 282 731 Fax 0805 282 763, sito
web: www.genercom.it, indirizzo di posta elettronica: [email protected], PEC: [email protected], Capitale
sociale versato Euro 3.350.000,00 deliberato Euro 20.000.000,00, Partita IVA e Codice Fiscale Numero 05988070727.
Presso la sede dell’Intermediario sono affissi in bacheca, in forma visibile e leggibile:
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le tabelle contenenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi pubblicate trimestralmente sulla G.U. ai
sensi dell’articolo 2, comma 4 della Legge 108/96;
la tabella relativa ai prodotti trattati dall’Intermediario e ai rispettivi tassi di riferimento, ai tassi di sconto, al T.A.E.G.,
alla classificazione delle spese riportate nell’applicazione del tasso omnicomprensivo (se applicato) e alle condizioni
economiche relative agli oneri, alle commissioni e agli accessori;
l’informativa inerente “I principali diritti del Cliente” ovvero: i diritti del cliente, le norme a tutela del cliente e le
procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie;
l’informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003;
l’elenco completo ed aggiornato delle categorie dei soggetti cui i dati personali possono essere comunicati;
l’elenco completo ed aggiornato dei responsabili al trattamento dei dati personali;
i fogli informativi datati ed aggiornati dei principali prodotti offerti dall’intermediario con relative “guide prodotto”;
la guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario con accluso modello per ricorrere
all'Arbitro;
il glossario.
Nella sezione “Trasparenza Bancaria” del sito web dell’intermediario è inoltre possibile effettuare il download gratuito della
medesima documentazione.
L’attività esercitata dall’Intermediario è rappresentata dall’assunzione di partecipazioni in altre imprese e dalla concessione
di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compresa la prestazione di servizi di advisory finanziario oltrechè l’acquisto e la
vendita di debiti e crediti verso corrispettivo.
E’ pertanto esclusa l’attività sociale di raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma, di intermediazione
in cambi e di acquisto e vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D. Lgs.
24/2/1998 n° 58 e segg.) nonché quella finalizzata alla prestazione di servizi di pagamento nei confronti del pubblico e
di rilascio di garanzie a favore di terzi.
SEZIONE 2 - Caratteristiche e rischi tipici
Caratteristiche
Con il rilascio di questa garanzia (fideiussione) il fideiussore garantisce l’intermediario, fino all’importo massimo stabilito
nel relativo atto di fideiussione, per l’adempimento delle obbligazioni assunte verso l’intermediario stesso dal debitore
garantito e derivanti da operazioni di natura finanziaria, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma,
operazioni di sale & sale back diretto; operazioni di sale & sale back indiretto; finanziamenti mediante apertura di credito su
conto corrente non bancario; aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli
cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore dell’intermediario stesso nell’interesse di altre
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persone. Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di
inadempimento del debitore garantito.
Principali rischi (generici e specifici): tra i principali rischi, va tenuto presente:
•
•
pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest’ultimo;
possibilità per il garante di dover rimborsare all’intermediario somme che l’intermediario stesso deve restituire perché il
pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).
SEZIONE 3 - Condizioni economiche
Non è prevista l'applicazione di alcuna spesa o commissione a carico del fideiussore, ad eccezione dei recuperi relativi alla
produzione di documenti nel rispetto della normativa sulla trasparenza.
Interessi di mora: nella stessa misura applicata al debitore principale al momento della mora ovvero: il tasso di mora è
determinato, per ciascun semestre rispettivamente con decorrenza dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno, aumentando di
3 punti il tasso Euribor a 6 mesi (ACT/365) rispettivamente per valuta il primo giorno lavorativo del mese di dicembre e di
giugno che precede ciascun semestre, rilevato dalla FBE e pubblicato sul circuito Reuters a cura dell’ATIC (attualmente
ATICFOREX06, colonna “ACT/365”) o, in mancanza, pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” (colonna “tasso 365”). Su
detti interessi non viene applicata alcuna capitalizzazione periodica.
Spese legate alla trasparenza dei contratti: nessuna.
SEZIONE 4 - Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l’operazione relative ai principali diritti, obblighi e
limitazioni nei rapporti col fideiussore
Il fideiussore ha diritto:
• di recedere - quando garantisce un'apertura di credito a tempo indeterminato - dalla garanzia dandone comunicazione
all’intermediario con lettera raccomandata;
• di richiedere all’intermediario la comunicazione dell'entità del debito nei confronti dell’intermediario del soggetto
garantito;
Il fideiussore ha l'obbligo:
• di rimborsare tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, spese e oneri tributari;
• di rimborsare all’intermediario le somme dallo stesso incassate per il pagamento di obbligazioni garantite e poi
restituite a seguito di annullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti;
• di rispondere, in caso di recesso, di ogni obbligazione che dovesse successivamente sorgere o maturare in dipendenza
del rapporto garantito;
• di garantire, nel caso in cui il credito garantito sia a tempo determinato, i debiti derivanti da eventuali rinnovi o
proroghe dell'operazione, salvo che abbia comunicato per iscritto all’intermediario, almeno 10 (dieci) giorni prima
della scadenza, che non intende garantire detti debiti;
• di pagare immediatamente all’intermediario quanto dovuto a fronte di semplice richiesta scritta, anche in caso di
opposizione del debitore principale, e di corrispondere gli interessi moratori in caso di ritardo nel pagamento;
• di rispondere, quando vi siano più fideiussori, per l'intero ammontare del debito anche in caso di estinzione o
modifica della obbligazione di altri fideiussori.
Inoltre:
• il fidejussore nel caso in cui il credito garantito sia a tempo determinato, non può recedere dalla garanzia, che rimane
efficace fino al completo pagamento del debito garantito;
• il fidejussore rinuncia ad opporre eccezioni nel caso in cui l’intermediario receda dai rapporti con il soggetto
garantito;
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•
•
•
l’intermediario non è tenuto ad agire nei confronti del debitore principale o del fideiussore nei termini previsti dall'art.
1957 c.c. ed i diritti derivanti allo stesso dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione del debito;
l’intermediario, in caso di fideiussione prestata da coniugi, può agire direttamente per l'intero credito sui beni
personali di ciascuno dei coniugi;
per eventuali controversie con soggetti che non rivestono la qualifica di consumatore il Foro competente è quello in
cui si trova la sede dell’intermediario.
SEZIONE 5 - Trasparenza
Questo articolo:
richiama l’attenzione sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a favore dei Clienti;
riguarda la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari prevista dal D.Lgs. n. 385/1993 (Testo unico bancario)
e dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia;
non riguarda la trasparenza dei servizi di investimento e del servizio di consulenza in materia di investimenti in
strumenti finanziari disciplinata dal D.Lgs. n. 58/1998 (Testo unico finanza) e dalle disposizioni della Consob.
SEZIONE I - DIRITTI DEL CLIENTE
Il Cliente ha diritto:
a) di AVERE A DISPOSIZIONE E DI PORTARE CON SE’ copia dell’informativa recante i principali diritti del cliente;
b) di AVERE A DISPOSIZIONE E DI PORTARE CON SE’ i fogli informativi, datati e tempestivamente aggiornati,
contenenti una dettagliata informativa sull’Intermediario, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell’operazione o del servizio,
sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali;
c) qualora l’Intermediario si avvalga di TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA, di avere a disposizione
mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia dell’informativa recante i principali diritti del
cliente ed i fogli informativi relativi all’operazione o al servizio offerto;
d) di OTTENERE, prima della conclusione del contratto senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo,
contenente anche un documento di sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata
valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna l’Intermediario (ed il Cliente) alla stipula
del contratto;
e) di RICEVERE un esemplare del contratto stipulato, che include il documento di sintesi;
f) di RICEVERE comunicazioni periodiche sull’andamento dei rapporti, alla scadenza del contratto di durata e comunque
una volta all’anno, mediante un rendiconto ed un documento di sintesi delle condizioni contrattuali;
g) di essere INFORMATO di qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, con una comunicazione – in forma
scritta o mediante altro supporto durevole, preventivamente accettato dallo stesso Cliente - contenente in modo evidenziato
la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di trenta giorni. La modifica si intende
approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni (il termine di 60 giorni è quello minimo
fissato dall’art. 118 T.U.B. per consentire al Cliente di recedere). In quest’ultimo caso, in sede di liquidazione del rapporto, il
Cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano
state osservate tali prescrizioni sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente;
h) nel caso di variazioni dei tassi conseguenti a decisioni di politica monetaria, che le variazioni si applichino con modalità
tali da non recare pregiudizio al Cliente;
i) in ogni caso, nei contratti di durata, di recedere dal contratto, senza penalità e senza spese di chiusura (per l’art. 7, comma
1, DL n. 7/2007 convertito nella Legge n. 40/2007 “è nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto,
ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il Mutuatario, che richieda l’estinzione anticipata o parziale di un
contratto di mutuo per l’acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento
della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore
del soggetto mutuante”);
l) di OTTENERE a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni
compiute negli ultimi dieci anni;
m) di OTTENERE il rimborso della moneta elettronica non più utilizzata (la moneta elettronica è un valore monetario
rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia memorizzato su dispositivo elettronico, emesso previa
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ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi
dall’emittente);
n) in caso di mutuo, apertura di credito o altri contratti di finanziamento, assistiti da garanzie reali e/o personali, di
SURROGARE all’Intermediario altro mutuante, con subentro nelle garanzie accessorie, senza oneri o penali e senza perdere
eventuali benefici fiscali;
E, IN PARTICOLARE, PER I CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMO (il credito al consumo è una forma di
prestito, che l’Intermediario e/o la Banca accorda per l’acquisto di beni o servizi da parte di una persona fisica che agisce per
scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta “consumatore”) IL CLIENTE, IN QUALITÀ
DI CONSUMATORE, HA DIRITTO:
o) di ADEMPIERE in via anticipata (prima della scadenza) o di recedere dal contratto senza penalità, versando il capitale
residuo, gli interessi, gli altri oneri maturati fino a quel momento ed un compenso, se contrattualmente previsto, comunque
non superiore a quello indicato nelle relative condizioni economiche, ovvero contrattuali se derogate;
p) di OPPORRE al cessionario, nel caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto di credito al consumo, tutte le eccezioni
che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione;
q) nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, che abbia un accordo di esclusiva con il finanziatore, di AGIRE
contro quest’ultimo o il terzo cessionario dei relativi diritti di credito dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora
del fornitore.
INOLTRE, PER I CONTRATTI DI MUTUO IPOTECARIO/FONDIARIO IL CLIENTE HA DIRITTO:
r) qualora si tratti di persona fisica, nei contratti di mutuo:
-
per l’acquisto della prima casa, stipulati dal 2 febbraio 2007;
per l’acquisto e la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria
attività economica o professionale, stipulati dal 3 aprile 2007 o accollati a seguito di frazionamento dal 1° gennaio
2008;
s) di RICHIEDERE L’ESTINZIONE ANTICIPATA, anche parziale, SENZA ESSERE TENUTO AD UNA
DETERMINATA PRESTAZIONE a favore dell’Intermediario, ivi incluso il pagamento di penali; nei contratti di mutuo
per l’acquisto e la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività
economica o professionale, già stipulati o accollati a seguito di frazionamento;
t) di ESTINGUERE ANTICIPATAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, IL PROPRIO DEBITO, qualora si tratti di
debito derivante da contratti di MUTUO FONDIARIO diversi da quelli di cui al precedente punto r), corrispondendo
all’Intermediario esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l’estinzione contrattualmente stabilito;
u) di OTTENERE, senza alcun onere o spesa a suo carico, PER LA CANCELLAZIONE DELL’IPOTECA iscritta a
garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo, il rilascio di quietanza attestante la data di estinzione
dell’obbligazione e la trasmissione al Conservatore, a cura dell’Intermediario, della relativa comunicazione, entro trenta giorni
dalla stessa data, salvo il caso in cui, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, l’Intermediario comunichi al Conservatore
ed al Cliente debitore che l’ipoteca permane;
v) di ESERCITARE, senza alcun onere o spesa a suo carico, LA FACOLTA’ DI SURROGAZIONE di cui all’articolo
1202 del Codice Civile (cd. Portabilità). Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni, , per esclusiva colpa del finanziatore
originario, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di avvio delle procedure di collaborazione da parte del
mutuante surrogato al finanziatore originario, quest’ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all’1 per
cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.
Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto
a cause allo stesso imputabili. La surrogazione per volontà del debitore e la rinegoziazione di cui al presente articolo non
comportano il venir meno dei benefici fiscali. Le disposizioni di cui al presente articolo: a) si applicano, nei casi e alle
condizioni ivi previsti, anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti; b) non si applicano
ai contratti di locazione finanziaria. Sono fatti salvi i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell’articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. In caso di surroga, per la determinazione del debito
residuo del contratto di finanziamento originario, si terrà conto delle modalità di calcolo contrattualmente previste nei casi di
anticipata estinzione o recesso.
SEZIONE II – NORME A TUTELA DEL CLIENTE
Sono a tutela del Cliente:
a) l’OBBLIGO della forma scritta del contratto, salvo i casi normativamente stabiliti, a pena di nullità;
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b) l’OBBLIGO, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell’Intermediario e prima della
conclusione del contratto, di consegnare al Cliente copia di questo documento dell’informativa recante i principali diritti del
cliente e dei Fogli Informativi relativi all’operazione o servizio offerto;
c) l’OBBLIGO di consegnare al Cliente, prima della eventuale firma di titoli strutturati (per “titoli strutturati” si intendono
quei titoli che incorporano uno strumento di debito di tipo tradizionale e un contratto derivato), il relativo Foglio Informativo;
d) l’OBBLIGO di consegnare, ai Clienti consumatori, prima dell’acquisto di prodotti complessi, il relativo Foglio
Informativo;
e) l’OBBLIGO di indicare nei contratti il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati inclusi, per i contratti
di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;
f) l’APPROVAZIONE SPECIFICA – ai sensi dell’art. 1341, comma 2, cod. civ. – della clausola contrattuale che consente
nei contratti di durata all’Intermediario di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto, qualora
sussista un giustificato motivo;
g) l’APPROVAZIONE SPECIFICA delle eventuali clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi;
h) la PREVISIONE, nei rapporti di conto corrente, della stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori;
i) la NULLITÀ delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo
e condizione praticati nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati
nei Fogli Informativi. Tali clausole sono automaticamente sostituite applicando le condizioni e i prezzi previsti dalla legge (in
particolare, la sostituzione automatica prevede per gli interessi, il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari
del tesoro annuali, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, mentre per gli altri prezzi e condizioni, quelli
pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi “in mancanza di
pubblicità nulla è dovuto”);
l) la PREVISIONE che gli interessi sui versamenti presso un Intermediario e/o una Banca di denaro, di assegni circolari
emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono
conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento;
m) nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato, la PREVISIONE:
1. dell’importo massimo della commissione eventualmente da applicare per il compimento di tali operazioni;
2. dei criteri e parametri per la trasparente determinazione dei rendimenti;
3. degli obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda che la banca deve osservare nell’attività di collocamento stessa;
E, IN PARTICOLARE, PER I CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMO, SONO A TUTELA DEL CLIENTE, IN
QUALITÀ DI CONSUMATORE:
n) l’INDICAZIONE, nell’ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari, del tasso annuo effettivo globale (TAEG) e
del relativo periodo di validità;
o) l’OBBLIGO di indicare nei contratti: l’ammontare e le modalità del finanziamento; il numero, gli importi e le scadenze
delle singole rate; il TAEG; il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
l’importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG; le eventuali garanzie richieste; le eventuali coperture
assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG. In caso di assenza o nullità di tali previsioni, la
legge prevede meccanismi di sostituzione automatica;
p) l’OBBLIGO di indicare, nei contratti aventi ad oggetto l’acquisto di determinati beni o servizi: i beni e servizi da
acquistare; il prezzo di acquisto in contanti; il prezzo stabilito dal contratto e l’ammontare dell’eventuale acconto; le
condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, qualora il passaggio della proprietà non sia immediato;
q) l’OBBLIGO di indicare a pena di nullità, nei contratti di apertura di credito in conto corrente non connessa all’uso di una
carta di credito: il massimale e l’eventuale scadenza del credito; il tasso di interesse annuo ed il dettaglio analitico degli oneri
applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono determinarne la modifica durante
l’esecuzione del contratto stesso; le modalità di recesso dal contratto;
r) l’APPLICAZIONE delle disposizioni previste dall’art. 1525 codice civile (Art. 1525 del codice civile “inadempimento
del compratore nella vendita con riserva della proprietà”: Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata,
che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del
termine relativamente alle rate successive): nel caso di inadempimento del compratore ai contratti di credito al consumo, a
fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.
SEZIONE III – PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE (Le
procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento)
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GENERCOM MERCHANT BANK S.P.A. ADERISCE ALL’ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO IN SIGLA
ANCHE ABF (SISTEMA DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI
OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI, AI SENSI DELL’ART. 128-BIS DEL D. LGS. N. 385/1993).
Il servizio offre un’alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice. Il Regolamento della procedura
è a disposizione del Cliente che ne faccia richiesta ed è consultabile anche sul sito internet dell’intermediario
(www.genercom.it).
OGNI CLIENTE può rivolgersi all’UFFICIO RECLAMI dell’Intermediario, ENTRO DUE ANNI da quando l’operazione
contestata è stata eseguita.
Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R, fax o e-mail a:
1. Se a mezzo lettera raccomandata A/R a: GENERCOM MERCHANT BANK S.P.A. - UFFICIO RECLAMI - Via
Venezia, n. 55, 70122 Bari
2. se a mezzo fax al numero: 0805 225 763
3. se a mezzo e-mail a: [email protected]
L’Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso. Per i reclami
aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni. Se l’Ufficio Reclami dell’Intermediario
dà ragione al Cliente, lo stesso deve comunicare i tempi tecnici entro i quali l’Intermediario si impegna a provvedere.
Il Cliente - QUALORA SIA RIMASTO INSODDISFATTO DAL RICORSO ALL’UFFICIO RECLAMI (perché non
ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è
stata eseguita dall’Intermediario) - può presentare un ricorso all’ Arbitro Bancario Finanziario. Il ricorso può essere
presentato, per conto del cliente, da un’associazione di categoria alla quale il cliente medesimo aderisca; in tali casi il ricorso
è firmato anche dal cliente o corredato di procura. Esso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet
dell’ABF (www.arbitrobancariofinanziario.it) e può essere alternativamente:
-
inviato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente o a qualunque Filiale della Banca d’Italia, che
provvede ad inoltrarlo alla segreteria tecnica del collegio competente;
presentato presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico, che provvedono come sopra.
Il ricorso all’ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo
all’intermediario ferma restando la possibilità di presentare un nuovo reclamo dopo la scadenza di questo termine.
Il cliente che abbia proposto un ricorso ai sensi di questa disciplina deve darne tempestiva comunicazione, inviando
all'intermediario copia del ricorso con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata; entro 30 giorni dalla ricezione
(al fine di consentire la verifica del rispetto di tale termine, l’intermediario comunica tempestivamente all’indirizzo di posta
elettronica della segreteria tecnica competente la data di ricezione della comunicazione del cliente) l'intermediario trasmette
alla competente segreteria tecnica le proprie controdeduzioni unitamente a tutta la documentazione utile ai fini della
valutazione del ricorso, ivi compresa quella relativa alla fase di reclamo. Se l'intermediario aderisce a un'associazione degli
intermediari, le controdeduzioni e la citata documentazione sono trasmesse, entro il medesimo termine di 30 giorni, alla
predetta associazione, che entro 15 giorni dalla ricezione delle stesse provvede a inoltrarle alla segreteria tecnica.
La segreteria tecnica trasmette copia delle controdeduzioni dell'intermediario al cliente.
La decisione, corredata della relativa motivazione, è comunicata dalla segreteria tecnica alle parti entro 30 giorni dalla
pronuncia.
Se accolga il ricorso in tutto o in parte, il collegio fissa il termine entro il quale l'intermediario deve adempiere alla decisione;
in mancanza di fissazione del termine, l'intermediario è tenuto ad adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione della
decisione.
Resta ferma la facoltà per entrambe le parti di ricorrere all'autorità giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto
dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti e interessi.
All’ABF possono essere sottoposte tutte le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari:
a) fino a 100.000 euro, se il cliente chiede una somma di denaro;
b) senza limiti di importo, in tutti gli altri casi.
Non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009.
L’Organo decidente è articolato sul territorio nazionale in tre Collegi:
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1.
2.
3.
Milano: decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia,
Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto.
Roma: decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, oppure
in uno Stato estero.
Napoli: decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia.
Per domicilio si intende l’indirizzo dichiarato dal cliente nel ricorso.
Gli indirizzi delle Segreterie tecniche dell’Arbitro Bancario Finanziario sono:
1. Segreteria tecnica del Collegio di Milano:
Via Cordusio, 5 - 20123 Milano - Tel.: 02 724241
2. Segreteria tecnica del Collegio di Roma:
Via XX Settembre, 97/e - 00187 Roma - Tel.: 06 47921
3. Segreteria tecnica del Collegio di Napoli:
Via M. Cervantes, 71 - 80133 Napoli - Tel.: 081 7975111
Sito Internet dell’Arbitro Bancario Finanziario: www.arbitrobancariofinanziario.it
SEZIONE 6 - Legenda
intermediario: è la Genercom Merchant Bank S.pA;
garante: è’ la persona che rilascia la fideiussione a favore dell’intermediario;
debitore principale: è la persona di cui si garantisce l’adempimento in favore dell’intermediario;
importo massimo garantito: è la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a
pagare all’intermediario nel caso di inadempimento del debitore principale;
reviviscenza della garanzia: consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal
debitore all’intermediario siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati;
solidarietà fra fideiussori: è il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in
forza del quale il creditore (intermediario) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento
dell’intero debito del debitore medesimo;
regresso: è il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base
alla fideiussione rilasciata all’intermediario;
valuta: è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi,
rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore;
tasso o interessi di mora: è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro;
foro competente: è l’autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche
in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal Codice di Procedure Civile;
ACT/ACT: sono i giorni effettivi sui giorni effettivi (365/365 o 366/366);
ACT/365: sono i giorni effettivi su 365;
ATIC: è l’Associazione Tesorieri Istituti di Credito;
FBE: è la Federazione Bancaria Europea;
Rendistato: è la Media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione;
Euribor: è il tasso a cui sono offerti da primarie banche depositi interbancari a termine sul mercato europeo;
SEZIONE 7 - Garanzie
DEPOSITO CAUZIONALE: è il contratto attraverso il quale il Cliente, a garanzia di ogni obbligazione dallo stesso assunta
nei confronti dell’Intermediario nonché del pagamento dell’intero piano di rimborso del finanziamento accordatogli,
costituisce presso le casse dell’intermediario, un deposito cauzionale - infruttifero di interessi. “Durata” – Il deposito
cauzionale resterà vincolato fino all’avvenuta estinzione delle obbligazioni assunte dal cliente e al relativo rimborso del
finanziamento medesimo maggiorato degli interessi, spese, oneri ed accessori connessi. Le somme che costituiscono il
deposito cauzionale saranno comunque rese disponibili al Cliente solo ed esclusivamente novanta giorni dopo la rispettiva
scadenza e/o l’avvenuta estinzione del finanziamento stesso e di tutte le obbligazioni assunte dal Cliente nei confronti
dell’Intermediario. Ciò nonostante è riconosciuta all’Intermediario la facoltà di concedere storni e/o riduzioni delle somme
costituite in deposito cauzionale anche prima della scadenza stabilita. Eventuali storni e/o riduzioni verranno effettuati, nella
misura stabilita dall’Intermediario medesimo, in diretto favore del Cliente ovvero mediante accredito sul conto corrente non
bancario intestato a nome del cliente presso il centro elaborazione dati dell’intermediario. “Facoltà dell’Intermediario” - pagina 7 di 10 -
Salvo la quantificazione del maggior danno, è riconosciuta in favore dell’Intermediario espressa facoltà di trattenere in tutto
o in parte, anche nei casi di opposizione del Cliente, il deposito cauzionale costituito in pegno a titolo di rimborso, anche
parziale, dei danni anche risarcitori e dei crediti vantati dall’Intermediario nei confronti del Cliente. “Contabilizzazione” –
La contabilizzazione di tutte le movimentazioni connesse alla costituzione del deposito cauzionale e comunque dallo stesso
scaturenti, viene effettuato su di un conto corrente non bancario intestato a nome del cliente presso il centro elaborazione dati
dell’Intermediario. Le registrazioni operate su detto conto faranno piena prova, in qualsiasi sede, delle effettive partite di
credito e/o di debito reciprocamente vantate dalle parti. “Diritto di garanzia” - All’Intermediario è attribuito il diritto di
pegno e il diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dall’Intermediario stesso o che
pervengano ad esso successivamente (anche se a titolo di deposito cauzionale) a garanzia di qualunque suo credito anche se
non liquido ed esigibile - anche se assistito da altra garanzia reale o personale già in essere o che dovesse sorgere verso il
Cliente - rappresentato da saldo passivo del conto corrente non bancario intestato al Cliente e/o dipendente da qualunque
operazione. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente
correlati ai crediti vantati dall’Intermediario e non superiori a 2 (due) volte il predetto credito. In particolare, le cessioni di
crediti e le garanzie pignoratizie, a qualsiasi titolo effettuate o costituite a favore dell’Intermediario, stanno a garantire anche
ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, dell’Intermediario medesimo verso la stessa
persona. “Compensazione” - Quando esistono tra l’Intermediario e il Cliente più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche
di deposito cauzionale, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, ha luogo in ogni caso la
compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 cod. civ., l’Intermediario ha
altresì il diritto di avvalersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili,
e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso o altra formalità.
CESSIONE DEI CREDITI FUTURI: è il contratto attraverso il quale, ai sensi e per gli effetti della Legge 21.2.91 n. 52, il
Cliente cede irrevocabilmente e trasferisce - pro solvendo - all’Intermediario, tutti i crediti sorti e che sorgeranno da contratti
dallo stesso già stipulati con un suo determinato cliente (di seguito anche “Debitore” o “Debitore Ceduto”), per forniture di
beni e/o servizi che saranno effettuate direttamente dal Cliente al Debitore.
In relazione a tanto il Cliente dichiara e garantisce, a tutti gli effetti: a) di impegnarsi - per tutta la durata della cessione - ad
effettuare forniture mensili di beni e/o servizi in diretto favore del debitore; b) che i crediti oggetto della cessione sono e, in
relazione ai crediti futuri, saranno reali ed esigibili, liberi da qualsiasi vincolo o gravame e perfettamente esigibili.
Resta inteso che il Cliente non potrà apportare alcuna modifica alla cessione ed ai rapporti giuridici sottostanti con il Debitore
senza l’espresso consenso scritto dell’Intermediario.
L’Intermediario è autorizzato ad inviare al citato debitore relativa lettera di notifica con acclusa fattura, avente pari data della
intervenuta cessione e dal Cliente già debitamente firmata, di comunicazione dell’avvenuta cessione di credito.
Qui di seguito, inoltre, si riportano le condizioni generali che regolano il rapporto di cessione di crediti futuri: “Garanzie
prestate dal Cliente in merito ai crediti ceduti” - Il Cliente garantisce, rinunciando ora per allora ad ogni eccezione in
proposito: a)che i crediti ceduti sono e, in relazione alla cessione di crediti futuri, saranno certi e liquidi dalla data di
fatturazione ed esigibili a scadenza; b) che i crediti futuri ceduti sorgono da contratti già stipulati con il Debitore ceduto con
una scadenza contrattuale superiore ai sessanta mesi decorrenti la data della firma del contratto di cessione; c) che l’importo
dei crediti ceduti – presenti e futuri - è e sarà incontestabilmente dovuto dal Debitore al Cliente quale corrispettivo di merci o
beni e/o servizi da quest’ultimo effettivamente forniti al Debitore Ceduto in dipendenza del contratto sottostante tra gli stessi;
d) che ha adempiuto ed adempirà esattamente e puntualmente a tutto quanto previsto nei contratti in base ai quali i crediti
sono sorti e sorgeranno; e) che è e sarà unico legittimo ed assoluto titolare dei crediti oggetto di cessione, i quali sono e
saranno legittimamente trasferibili in quanto non soggetti a sequestro, pignoramento, né ad altri vincoli a favore di terzi; f)
che all’atto della cessione, sia dei crediti presenti e futuri che di singoli crediti, il Debitore non ha crediti che possano essere
imputati a compensazione, sia pure parziale, dei crediti ceduti, e che le merci, i beni o i servizi oggetto dei contratti stipulati
fra il Cliente e il Debitore, nonché gli eventuali documenti relativi, non sono gravati da pegno privilegi né soggetti ad altri
vincoli a favore di terzi; g) che, all’atto della cessione, sia dei crediti presenti sia dei crediti futuri che di singoli crediti, il
Debitore non è in stato di liquidazione né ha subito pignoramenti e/o sequestri ancora in essere né è sottoposto a procedura
dovuta ad insolvenza né istanza per tale procedura è pendente; h) la solvenza del Debitore. “Corrispettivo delle cessioni di
credito” - L’Intermediario dovrà al Cliente un corrispettivo pari al valore nominale dei crediti ceduti e, se futuri, venuti ad
esistenza e fatturati al netto dell’eventuale deposito cauzionale richiesto a garanzia del finanziamento concesso al cliente e
delle eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal Cliente,
sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant’altro il Debitore, ancorché non autorizzato,
trattenga all’atto del pagamento. Tale corrispettivo sarà dall’Intermediario dovuto al Cliente al momento dell’effettivo incasso
di ciascuno credito e comunque non prima che venga da questi integralmente costituito l’eventuale deposito cauzionale
richiesto a garanzia del finanziamento accordato al cliente medesimo. “Rapporti con il Debitore” - Il Cliente dovrà far si
che tutti i contratti di fornitura, relativamente al Debitore ceduto, siano regolati dalla legge italiana, salvo che l’Intermediario
consenta che sia applicabile una legge diversa, e che i medesimi vengano eseguiti nel rispetto delle norme fiscali, valutarie e
doganali vigenti e non contengano clausole lesive degli interessi dell’Intermediario. Il Cliente si impegna a far si che i
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pagamenti dei crediti ceduti vengano effettuati dal Debitore esclusivamente all’Intermediario, astenendosi da qualsiasi
iniziativa tendente all’incasso dei crediti medesimi, salvo diverse specifiche intese scritte. Al verificarsi di pagamenti del
Debitore erroneamente effettuati al Cliente, questi è obbligato a trasmettere immediatamente all’Intermediario le somme, gli
eventuali titoli debitamente girati ed i valori ricevuti; ove si tratti di titoli non trasferibili, il Cliente si asterrà dal negoziarli e
sarà comunque obbligato ad adoperarsi, d’intesa con l’Intermediario, presso il Debitore, per consentirne l’incasso da parte
dell’Intermediario, salvo sempre il diritto dell’Intermediario di richiedere al Debitore di pagare una seconda volta
all’Intermediario. Il Cliente non potrà modificare, con i Debitori, le condizioni di vendita e/o di prestazione dei servizi, non
potrà accordare abbuoni, riduzioni di prezzo, né accettare dilazioni di pagamento, restituzione di merce, né addivenire a
transazioni con il Debitore, senza il consenso scritto dell’Intermediario. Il Cliente dovrà tempestivamente informare
l’Intermediario dell’emissione di eventuali note di credito a favore del Debitore ceduto, trasmettendole all’Intermediario per
la contabilizzazione. “Collaborazione” - Il Cliente è tenuto a collaborare in ogni modo con l’Intermediario, fornendo
d’iniziativa ogni notizia di rilievo in suo possesso riguardante la solvibilità del Debitore ceduto, ogni sua eccezione, pretesa,
reclamo, domanda giudiziale o stragiudiziale anche non attinenti il rapporto commerciale. Dovrà inoltre comunicare
l’esistenza di rapporti pregressi con il Debitore offerto in cessione e le eventuali controversie allo stato esistenti. A semplice
richiesta dell’Intermediario il Cliente dovrà fornire a proprie spese copie ed estratti autentici delle scritture contabili in
qualsiasi modo attinenti al rapporto di cessione, nonché firmare ogni documento, nella forma indicata dall’Intermediario, che
attesti la cessione dei crediti e delle eventuali garanzie che li assistono utile per l’incasso dei crediti stessi e delle somme
accessorie, anche in via giudiziale o stragiudiziale. “Registrazione ed incasso dei crediti ceduti” - L’Intermediario
provvederà all’incasso dei crediti ceduti ed effettuerà solleciti al Debitore che presenti ritardi o irregolarità nei pagamenti, con
le procedure d’uso che il Cliente dichiara di conoscere ed accettare. L’Intermediario provvederà a registrare i crediti ceduti
su apposite evidenze dando periodica informazione al Cliente delle attività di gestione. “Contabilizzazione” - Tutte le partite
che sorgeranno in dipendenza dal rapporto di cessione dei crediti futuri – nonché dei relativi addebiti effettuati per la
costituzione dell’eventuale deposito cauzionale, saranno annotate dall’Intermediario sul conto corrente non bancario intestato
a nome del cliente presso il centro elaborazione dati dell’Intermediario. Le registrazioni operate su detto conto faranno piena
prova, in qualsiasi sede, delle effettive partite di credito e/o di debito reciprocamente vantate dalle parti. “Compensazione
volontaria” - L’Intermediario avrà diritto di trattenere somme e compensare propri debiti a qualsiasi titolo nei confronti del
Cliente con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del medesimo, ancorché non ancora liquidi ed esigibili. Tra i
predetti crediti si intendono compresi i compensi previsti per la gestione e relativa contabilizzazione del rapporto di cessione,
nonché i crediti verso il Cliente non ancora scaduti ceduti all’Intermediario da terzi, o i crediti comunque garantiti
dall’Intermediario a favore di terzi, d’ordine del Cliente. “Diritto di incassare ed agire” - L’Intermediario ha il diritto di
girare per l’incasso le rimesse del Debitore a nome del Cliente e di promuovere ogni azione per la riscossione del credito
anche a nome del Cliente, nonché di far valere tutte le ragioni di garanzia sulla merce, di fermo delle merci in transito ed in
genere i diritti del venditore non pagato sulla merce. “Commissione gestione crediti” – La commissione viene percepita
anticipatamente dall’Intermediario sull'ammontare dei crediti ceduti in misura pari a quella riportata nella precedente sezione
3 (condizioni economiche del servizio e dell’operazione). Per il calcolo dell’ammontare dei crediti ceduti si tiene conto del
fatturato minimo mensile – garantito dal cliente – moltiplicato per il numero di mesi relativi alla durata della cessione.
“Durata” - La cessione dei crediti futuri ha durata di mesi sessanta a decorrere dalla sua firma senza tacito rinnovo. Eventuali
proroghe della cessione medesima potranno essere effettuate tra le parti esclusivamente per iscritto con atto separato. La
cessione medesima si intenderà, comunque, tacitamente prorogata fino all’integrale costituzione dell’eventuale deposito
cauzionale. “Registrazione” - Le spese per eventuale registrazione della cessione di credito, delle successive cessioni di
credito e di ogni atto comunque conseguente saranno ad esclusivo carico del Cliente.
IPOTECA: è un diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore, in caso di insolvenza del debitore, il potere di espropriare
il bene sul quale l'ipoteca è stata iscritta e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita.
PEGNO SU QUOTE: è un diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore, in caso di insolvenza del debitore, il potere
di espropriare il bene sul quale il pegno è stato iscritto e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita.
DESTINAZIONE DEL NUOVO CASH FLOW: è l’impegno da parte del cliente a destinare le somme costituenti il nuovo
cash flow aziendale generato attraverso l’operazione di Future Capital Back (per un minimo del 70%) al potenziamento
produttivo della sua azienda ovvero, a realizzare tutti gli investimenti che saranno dallo stesso ritenuti utili ed opportuni per
favorire il miglioramento dei cicli produttivi e il contestuale incremento (nella misura minima del 10%) dei ricavi annuali
programmati dal cliente nel relativo piano finanziario quinquennale.
In relazione a tanto l’Intermediario viene espressamente autorizzato dal Cliente ad effettuare, in qualsiasi momento e nelle
modalità e termini che saranno dallo stesso ritenute più idonee ed opportune - anche per il tramite di propri delegati e/o
incaricati – l’accertamento (anche contabile) della stato produttivo come sopra determinato.
AVALLO: è la garanzia rilasciata sull’effetto a favore dell’Intermediario da un soggetto diverso dall’acquirente, il quale
s’impegna a pagare gli effetti non pagati dall’acquirente, secondo quanto previsto dalla legge sulle cambiali.
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FIDEIUSSIONE: è la garanzia rilasciata da un soggetto diverso dall’acquirente, che ne è impegnato, in via solidale ed
indivisibile, a pagare gli effetti non pagati dall’acquirente, secondo quanto previsto dal codice civile e da clausole contenute
nella lettera di fidejussione.
Le garanzie sono così regolate:
I garanti:
- dispensano l’Intermediario dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art.1957 c.c., intendendo rimanere obbligati anche
se l’Intermediario non abbia proposto le sue istanze contro il debitore o non le abbia continuate;
- rinunciano a opporre le eccezioni spettanti al debitore e si obbligano a pagare immediatamente all’Intermediario a semplice
richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto in dipendenza del finanziamento nel caso che il
debitore mancasse o soltanto ritardasse nell'adempimento preciso anche di uno solo degli obblighi contrattualmente assunti;
- garantiscono l'obbligazione di restituzione, a chiunque spettante, anche in caso d'invalidità del contratto;
- sono raggiunti automaticamente dagli effetti dell'eventuale decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del contratto;
- non possono esercitare il diritto di regresso o surroga che spetta loro nei confronti del debitore e di altri GARANTI, sino a
quando ogni ragione di credito dell’Intermediario non sia stata estinta;
- rinunciano comunque alla liberazione per fatto dell’Intermediario stesso;
- garantiscono tutto quanto sia dovuto all’Intermediario anche in caso di annullamento o revoca di pagamenti da chiunque
eseguiti;
- rispondono per l'intero ammontare del debito garantito anche se l'obbligazione di alcuno di essi sia estinta o abbia subito
modificazioni per qualsiasi causa anche per remissione o per transazione da parte dell’Intermediario;
- garantiscono le obbligazioni assunte dalla PARTE FINANZIATA e dichiarano di postergare il loro credito a quello
dell’Intermediario, anche nel caso in cui il diritto di surroga spettasse loro in dipendenza di pagamenti effettuati per
precedenti finanziamenti, da chiunque assunti o garantiti;
- esprimono il loro accordo relativamente ad eventuali modificazioni del piano di rimborso; l’Intermediario può accordare la
liberazione, riduzione o sostituzione delle garanzie anche senza darne loro comunicazione.
ALTRE GARANZIE: possono essere convenute altre forme di garanzia (pegno, fidejussione bancaria, fondi di garanzia,
lettera di patronage, ecc…) le cui clausole sono da valutare caso per caso.
SEZIONE 8 - Da compilare solo in caso di offerta delle operazioni “fuori sede”
Dati del soggetto convenzionato con Genercom Merchant Bank S.p.A. che propone l’offerta di cui a questo foglio
informativo:
Denominazione e/o Ragione Sociale
Qualifica (es.: Agente in attività finanziaria, Mediatore creditizio, etc.)
Indirizzo
Partita IVA
Codice Fiscale
C.A.P.
Recapiti telefonici
Città
e-mail
Prov.
N.ro Iscriz. UIF*
Soggetto che materialmente entra in rapporto con il Cliente:
Cognome e Nome
*
Codice Fiscale
Qualifica (es.: Titolare, Dipendente, etc.)
N.ro Iscriz. UIF*
Il numero di iscrizione UIF sta ad indicare il numero di iscrizione del soggetto convenzionato all’Albo dei Mediatori Creditizi e/o Agenti in Attività
Finanziaria e/o altri Intermediari Finanziari di cui all’articolo 106 TUB (Testo Unico Bancario) istituito presso l’Unità di Informazione Finanziaria
della Banca di Italia (già U.I.C. – Ufficio Italiano Cambi).
Si precisa che l’offerta da parte di un soggetto convenzionato con Genercom Merchant Bank S.p.A. (“offerta fuori
sede”) non comporta per il cliente alcun costo ed onere aggiuntivo. Il Cliente pertanto non è tenuto a riconoscere e/o
rimborsare al soggetto che entra materialmente in rapporto con lui alcun tipo di costo. Le spese e i costi inerenti i servizi
e/o finanziamenti di cui a questo foglio informativo vengono riconosciuti esclusivamente dal cliente in diretto favore della
Genercom Merchant Bank S.p.A. e nella misura massima stabilita nelle condizioni economiche sopra riportate.
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