Slides a cura del Dott. Battaglia - prima parte

Torino, 25 febbraio 2014
Nozioni di base: l'impresa,
l'azienda, la società
Prima parte: l'impresa,
le società di persone
Stefano Battaglia
- Concetti fondamentali:
Azienda
Impresa
Società
- Fonti normative: Codice Civile, Libro V (“Del lavoro”)
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Bibliografia essenziale per approfondimenti
- G. CAMPOBASSO, Manuale di Diritto Commerciale, UTET, ult. ed.
- G. COTTINO, Diritto Commerciale, CEDAM, ult. ed.
- G. COTTINO, Diritto Socetario, CEDAM, ult. ed.
- F. GALGANO, Diritto Commerciale, Zanichelli, ult. ed.
- F. GALGANO, Lex Mercatoria – Storia del diritto commerciale, Il Mulino, 2001
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Definizione di imprenditore (art. 2082, Cod. Civ.)
“È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi”
Il codice civile fa riferimento all’imprenditore, non direttamente
all’impresa; questa può definirsi come la attività economica
organizzata dall’imprenditore (soggetto titolare dell'attività) e da questi
esercitata professionalmente al fine della produzione e dello scambio di
beni e servizi
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Definizione di imprenditore (segue)
Elementi del concetto di imprenditore secondo la teoria economica:
- iniziativa imprenditoriale:
potere decisionale in merito alla
organizzazione dell'attività ed alle scelte produttive
- rischio economico: sopportazione di tutti gli oneri inerenti alla
conduzione dell’impresa, in particolare che i proventi conseguiti dalla
vendita dei beni/servizi prodotti possano non coprire i costi sostenuti
per acquisire i fattori produttivi
- remunerazione del rischio sottoforma di profitto: diritto di appropriarsi
del differenziale positivo tra proventi conseguiti e costi sostenuti
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Elementi costitutivi della nozione di imprenditore
Oggetto
Attività
di produzione e scambio
Finalità
organizzazione
professionalità
Modalità di esercizio
economicità
Altri elementi?
Scopo di lucro ?
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Attività: serie di atti coordinati, finalizzati ad uno scopo (creazione di nuova ricchezza
mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi)
- in linea di principio, non si ha impresa se manca una pluralità di atti correlati (non è impresa il
“singolo affare”)
- non si ha impresa in presenza di attività di mero godimento (ad es. amministrazione di un
patrimonio)
Destinazione alla “produzione e scambio di beni e servizi”: è richiesta la “destinazione
al mercato” (non è imprenditore il “produttore per conto proprio”)
Alcune categorie di soggetti (art. 2238: professionisti intellettuali) sono escluse
dall'applicazione delle norme sull'impresa per effetto di una specifica scelta del
legislatore
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Organizzazione
- Requisito insito nel concetto stesso di impresa, connesso alla
combinazione di diversi fattori produttivi
- Non presuppone necessariamente l’utilizzazione di prestazioni
lavorative altrui
- Non può coincidere con quello di mera auto-organizzazione, cioè di
organizzazione del solo lavoro personale del soggetto che agisce; è
richiesto un minimo di “etero-organizzazione” quale elemento distintivo
dal lavoro autonomo
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Professionalità
Presuppone che l'imprenditore svolga l'attività produttiva in modo tale da
realizzare, in concreto, una concatenazione, non sporadica, di atti diretti ad un
fine prestabilito:
- carattere abituale, stabile, duraturo, sistematico
- non episodica né occasionale
- non necessariamente permanente e senza interruzione (impresa stagionale)
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Economicità
Per aversi impresa è essenziale che sussista la “obiettiva economicità”
della sua gestione, cioè la capacità, almeno in linea di principio, di
ricavare dall’attività svolta quanto occorre per coprire con i ricavi i costi
di produzione
Non presuppone necessariamente lo scopo di lucro (secondo la
giurisprudenza e la dottrina prevalente)
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Lo “statuto generale” dell'imprenditore
I soggetti qualificati come imprenditori in senso giuridico sono in
ogni caso sottoposti all'applicazione di alcune categorie di
disposizioni normative:
- azienda (art. 2555 e seguenti, Cod. Civ.)
- segni distintivi dell'impresa (art. 2563 e seguenti, Cod. Civ.)
- concorrenza (art. 2595 e seguenti, Cod. Civ.)
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L'azienda (art. 2555 e seguenti, Cod. Civ.)
L'azienda è definita come “il complesso
dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”
dei
beni
organizzati
Rispetto all'impresa, l'azienda si colloca in una posizione strumentale
(rapporto di “mezzo a fine”)
La normativa dettata dal Codice Civile in tema di azienda disciplina
principalmente le vicende relative alla sua circolazione (alienazione,
affitto e usufrutto)
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Tipologie di imprese nel Codice Civile
Impresa commerciale (art. 2195)
In base alla natura dell'attività
Impresa agricola (art. 2135)
Piccola impresa (art. 2083)
In base alla dimensione
Impresa “medio-grande”
In base alla forma organizzativa
Impresa individuale
Impresa collettiva (società, associazioni, enti,...)
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Impresa commerciale (art. 2195 Cod. Civ.)
Sono imprenditori commerciali gli imprenditori che esercitano:
1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un’attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
4) un’attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti
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Impresa commerciale (segue)
- Attività industriali: attività produttive di beni o servizi che richiedono un
procedimento di combinazione e trasformazione di fattori produttivi
(imprese manifatturiere che trasformano le materie prime in prodotti finiti
destinati alla vendita; imprese estrattive, imprese di servizi, …)
- Attività intermediarie nella circolazione dei beni: attività dirette alla
distribuzione dei beni sul mercato (attività di commercio nel senso
proprio del linguaggio quotidiano)
Potenzialmente includono anche l’attività bancaria, quale attività di intermediazione
nella circolazione del denaro (autonomamente prevista come attività commerciale),
oltre alle attività di finanziamento
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Impresa commerciale (segue)
Attività ausiliarie: attività che (almeno in astratto) rivestono
carattere di ausiliarietà e di strumentalità rispetto alle altre imprese
commerciali precedentemente elencate.
Alcuni degli esempi più comuni di “imprese ausiliarie”:
- mediatori e commissionari
- procacciatori di affari
- agenti e rappresentanti di commercio
- broker assicurativi
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Impresa agricola (art. 2135 Cod. Civ.)
Sono imprenditori agricoli quegli imprenditori che esercitano una o più delle
seguenti attività:
●
coltivazione del fondo
●
selvicoltura
●
allevamento di animali
●
attività connesse
“Attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo
stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o
le acque dolci, salmastre o marine”
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Impresa agricola (segue)
Tra le attività connesse rientrano comunque, se esercitate dallo stesso imprenditore agricolo, le
attività:
- di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di
prodotti prevalentemente propri
- di fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente dell'azienda agricola, comprese le
attività di valorizzazione del territorio ovvero di ricezione ed ospitalità (“agriturismo”)
Si tratta di attività intrinsecamente commerciali dal punto di vista oggettivo, qualificate come
agricole in presenza di una connessione soggettiva ed oggettiva
La nozione di imprenditore agricolo ha subito una rilevante evoluzione normativa con la legge
228/2001
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Piccolo imprenditore (art. 2083, Cod. Civ.)
Sono definiti come “piccoli imprenditori”:
- i coltivatori diretti del fondo
- gli artigiani
- i piccoli commercianti
- in generale, “coloro che esercitano un’attività professionale organizzata con lavoro
prevalentemente proprio e dei componenti della propria famiglia”
Si richiede pertanto una triplice condizione:
a) l’imprenditore deve prestare il proprio lavoro nell’impresa;
b) il suo lavoro e quello dei familiari deve prevalere su tutti gli altri fattori produttivi (lavoro altrui
e capitale);
c) tale prevalenza deve essere qualitativo-funzionale e non meramente quantitativa
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Piccolo imprenditore (segue)
La nozione di piccolo imprenditore di cui al Codice Civile va mantenuta distinta da quelle di
“piccola e media impresa” e di “microimpresa” di cui alla normativa UE (Raccomandazione 6
maggio 2003 n. 2003/361/CE)
Parametri oggettivi per la verifica della prevalenza del lavoro sugli altri fattori produttivi sono
contenuti nell'art. 1 della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942)
Ulteriori definizioni sono contenute in altre leggi speciali (ad es. le “leggi quadro sull'artigianato”)
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Lo “statuto speciale” dell'imprenditore commerciale
In aggiunta alla disciplina di cui allo “statuto generale dell'imprenditore”, gli imprenditori
commerciali (che non siano piccoli imprenditori):
- sono assoggettati con pienezza di effetti agli obblighi di pubblicità commerciale (iscrizione e
comunicazioni al registro delle imprese)
- sono pienamente assoggettati agli obblighi di tenuta delle scritture contabili
- possono essere assoggettati al fallimento ed alle altre procedure concorsuali
- sono soggetti all'applicazione delle norme in materia di rappresentanza commerciale
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Lo statuto dell'imprenditore agricolo / piccolo imprenditore
Gli imprenditori agricoli ed i piccoli imprenditori, invece:
- sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese (pubblicità
notizia)
- sono tendenzialmente esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture
contabili (scritture contabili ai fini fiscali)
- non possono essere assoggettati al fallimento ed alle altre procedure
concorsuali
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Imprenditore agricolo
Imprenditore
commerciale
Piccolo imprenditore
Pubblicità
commerciale
Statuto generale
dell'imprenditore
Statuto “speciale”
dell'imprenditore commerciale
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Impresa individuale
È in assoluto la più semplice tra le possibili forme giuridiche (ed organizzative) di impresa; in tal caso:
- l’imprenditore, che si identifica con una singola persona fisica, è l’unico promotore e l’unico responsabile
dell'attività produttiva;
- in capo all'imprenditore ricade la responsabilità illimitata, in senso giuridico, per la totalità delle obbligazioni
contratte nell'esercizio dell'impresa, in base al principio di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 Cod. Civ.
secondo cui “il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”
CARATTERISTICHE
Attività
Qualsiasi (commerciale o agricola)
Capitale minimo
Non previsto
Responsabilità
Illimitata
Necessità di atto pubblico
No
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Impresa individuale (segue)
Per l'avvio di una attività di impresa in forma individuale, in linea di principio è sufficiente procedere:
- alla richiesta di attribuzione del numero di partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate
- alla iscrizione presso il Registro delle Imprese, tenuto dalla CCIAA territorialmente competente, entro 30
giorni dall’inizio dell’attività (sezione ordinaria o speciale in base alla natura dell'attività e alle dimensioni
dell'impresa)
- alla contestuale iscrizione presso gli istituti previdenziali ed assicurativi competenti (tipicamente INPS ed
INAIL)
- a richiedere la concessione di eventuali licenze, o ad effettuare eventuali comunicazioni, quando previste
per legge in base alla natura dell'attività da esercitare (es: al Comune, all’ASL, ecc.)
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Le società in generale
In base all'art. 2247, Cod. Civ., “con il contratto di società due o più
persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di
una attività economica allo scopo di dividerne gli utili”
Dal punto di vista giuridico, per “società” si intendono quindi allo stesso
tempo:
- il contratto stipulato dai soci per l'esercizio di una attività produttiva;
- l'organizzazione di persone e mezzi (materiali, immateriali e finanziari)
costituita dai soci allo scopo di attuare tale contratto
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Le società in generale (segue)
Elementi costitutivi della società:
a) pluralità dei soci; tuttavia, nel contesto delle società di capitali sono ammesse
società unipersonali (a responsabilità limitata)
b) conferimento di beni (in denaro o in natura, materiali o immateriali) o servizi, da
utilizzare per l'attività comune
c) esercizio di una attività economica (non sono ammissibili società di mero
godimento)
d) scopo di lucro, in termini sia oggettivi (conseguimento di utili) che soggettivi
(suddivisione tra i soci degli utili conseguiti)
Le definizioni di impresa e società non sono esattamente sovrapponibili; tuttavia,
nella maggioranza dei casi, le società sono lo strumento per l'esercizio in forma
collettiva di una attività di impresa
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Le società nel Codice Civile (libro V, titolo V)
- Capo I - Disposizioni generali (artt. 2247-2250)
- Capo II - Società semplice (artt. 2251-2290)
- Capo III - Società in nome collettivo (artt. 2291-2312)
- Capo IV - Società in accomandita semplice (artt. 2313-2324)
- Capo V - Società per azioni (artt. 2325-2451)
- Capo VI - Società in accomandita per azioni (artt. 2452-2461)
- Capo VII - Società a responsabilità limitata (artt. 2462-2483)
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Classificazione dei tipi societari
S.S.
S.N.C.
Società non commerciale
Società di persone
S.A.S.
S.P.A.
S.A.P.A.
Società commerciali
Società di capitali
S.R.L.
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Caratteri strutturali dei tipi societari
Nelle società di persone:
a) responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali
- fallimento del singolo socio
- fanno eccezione gli accomandanti di s.a.s.
b) potere di amministrazione inerente alla qualità di socio
fa eccezione la s.a.s.
c) intrasferibilità della qualità di socio senza il consenso degli altri (“intuitus personae”)
principio di unanimità
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Caratteri strutturali dei tipi societari (segue)
Nelle società di capitali:
a) responsabilità limitata per le obbligazioni sociali
b) dissociazione tra qualità di socio e potere di amministrazione
la società si articola in una pluralità di organi distinti
c) trasferibilità tendenzialmente libera della qualità di socio
principio di maggioranza
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Caratteri strutturali dei tipi societari: le società di persone
Nel Codice Civile, la società semplice costituisce il “prototipo” delle società di persone. La disciplina
della S.S., infatti, si applica anche:
con le deroghe ex art. 2297
a) alla S.N.C. “irregolare”
integrata e derogata ex artt. 2291-2312
b) alla S.N.C. “regolare”
c) alla S.A.S.
integrata e derogata ex artt. 2313-2324
Alcune delle norme proprie dello statuto dell’imprenditore commerciale si applicano alle società
indipendentemente dal tipo di attività esercitata
Iscrizione al R.I.
Tenuta delle scritture contabili
Altre si applicano soltanto in base alla natura dell'attività esercitata
Esonero dal fallimento per attività non commerciali
Nelle S.N.C. e nelle S.A.S. le regole sulla assoggettabilità a fallimento si applicano, oltre che alla società,
anche ai soci a responsabilità illimitata
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Caratteri strutturali dei tipi societari: le società di persone (segue)
Società di fatto: due più persone esercitano in comune una attività economica senza aver espressamente
stipulato alcun contratto di società, né in forma scritta né in forma orale (formazione tacita della società)
- attività non commerciale: disciplina della società semplice
- attività commerciale: disciplina della società in nome collettivo irregolare
Società occulta: due o più persone stipulano un contratto di società, ma l'esistenza di quest'ultimo non
viene esteriorizzata, creando l'apparenza di una impresa individuale
Società apparente: due o più persone, non legate da alcun contratto di società, si comportano in modo da
ingenerare nei terzi l'impressione di agire come soci, facendo affidamento sulla responsabilità solidale
Secondo la prevalente giurisprudenza, società occulta e società apparente sono comunque fonte di
responsabilità contrattuale per i soci occulti / apparenti
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Società semplice: costituzione e conferimenti
È semplice la società che non ha per oggetto l'esercizio di una attività commerciale, e i cui soci
non abbiano volontariamente optato per l'adozione di uno dei tipi di società commerciali
CARATTERISTICHE
Attività
Non commerciale
Capitale minimo
Non previsto
Responsabilità
Illimitata
Forma dell'atto costitutivo
Libera, salvo in relazione alla
natura dei beni che vengono
conferiti in società (art. 2251)
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Società semplice: costituzione e conferimenti (segue)
Il contenuto dell'atto costitutivo può essere modificato esclusivamente con il consenso di tutti i soci, a
meno che non sia stata espressamente pattuita una deroga al principio dell'unanimità (art. 2252).
Costituisce modificazione dell'atto costitutivo anche il mutamento delle persone dei soci
Ciascun socio deve effettuare i conferimenti indicati nell'atto costitutivo; in mancanza, ciascuno deve
conferire, in parti uguali, “quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale” (art. 2253)
Può essere conferita in società “qualsiasi entità suscettibile di valutazione economica”:
a) denaro
Soci di capitale
b) crediti
c) beni in natura (materiali e immateriali)
d) prestazioni di servizi
Soci d'opera
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Società semplice: costituzione e conferimenti (segue)
Il conferimento dei beni può avvenire in proprietà o in godimento (art. 2254)
L'insieme dei conferimenti effettuati dai soci costituiscono il patrimonio sociale iniziale. La nozione di
“patrimonio sociale” va peraltro tenuta distinta da quella di “capitale sociale”:
- il patrimonio sociale è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società; esso
subisce continue variazioni qualitative e quantitative in relazione alla vita societaria. La consistenza del
patrimonio sociale è accertato attraverso la redazione del bilancio di esercizio (in particolare, il patrimonio
netto rappresenta la differenza tra attività e passività)
- il capitale sociale è una entità numerica che esprime il controvalore in denaro dei conferimenti, la cui
valutazione rientra nell’atto costitutivo. Il capitale sociale, a differenza del patrimonio sociale, resta immutato
nel corso della vita societaria, a meno che non si proceda ad una sua variazione (che costituisce
modificazione dell'atto costitutivo e richiede quindi il consenso di tutti i soci)
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Amministrazione della società
Il potere di gestione della società spetta a tutti i soci illimitatamente responsabili, salvo patto
contrario. Sono previsti due regimi di amministrazione:
a) disgiuntiva (art. 2257): il potere di amministrazione spetta a ciascun socio disgiuntamente
dagli altri, fatto salvo il potere di opposizione degli altri amministratori. È il regime normalmente
applicabile in mancanza di pattuizioni difformi
b) congiuntiva (art. 2258): è un regime applicabile solo in presenza di espressa pattuizione. Il
potere di amministrazione spetta al gruppo dei soci, all'unanimità o a maggioranza; il singolo
socio può agire individualmente solo per evitare danni alla società
Il potere di rappresentanza (“potere di firma”) spetta, in mancanza di diversa disposizione del
contratto, a ciascun socio amministratore, per tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale
(art. 2266)
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Amministrazione della società (segue)
Il potere di gestione della società spetta a tutti i soci illimitatamente responsabili, salvo patto
contrario. Sono previsti due regimi di amministrazione:
a) disgiuntiva (art. 2257): il potere di amministrazione spetta a ciascun socio disgiuntamente
dagli altri, fatto salvo il potere di opposizione degli altri amministratori. È il regime normalmente
applicabile in mancanza di pattuizioni difformi
b) congiuntiva (art. 2258): è un regime applicabile solo in presenza di espressa pattuizione. Il
potere di amministrazione spetta al gruppo dei soci, all'unanimità o a maggioranza; il singolo
socio può agire individualmente solo per evitare danni alla società
Il potere di rappresentanza (“potere di firma”) spetta, in mancanza di diversa disposizione del
contratto, a ciascun socio amministratore, per tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale
(art. 2266)
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Ripartizione degli utili e delle perdite (artt. 2262-2265)
I soci sono liberi di pattuire i criteri di ripartizione degli utili (e delle perdite), con il solo
divieto di “patto leonino” (“uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle
perdite”). In mancanza di diversa pattuizione, si applicano i criteri di legge.
Il diritto di ciascun socio a percepire la propria parte di utili sorge dopo l’approvazione del
bilancio (“rendiconto” nel caso della S.S.).
Le quote di partecipazione agli utili e alle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti;
se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, si presumono uguali.
Se è espressamente prevista soltanto la quota di partecipazione agli utili, si assume nella stessa
misura la quota di partecipazione alle perdite.
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Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali (artt. 2267-2271)
I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale, che costituisce la garanzia principale – ma
non esclusiva – per le obbligazioni sociali
Delle obbligazioni sociali rispondono inoltre, personalmente e solidalmente:
a) i soci che hanno agito in nome e per conto della società
b) tutti gli altri soci, salvo patto contrario da portare a conoscenza dei terzi con mezzi idonei
Solidarietà: ciascuno dei soci può essere costretto all’adempimento per la totalità della prestazione; in tal caso,
l’adempimento libera dal debito la società e tutti gli altri. Al socio che abbia personalmente pagato per intero un debito della
società, spetta il diritto di regresso nei confronti degli altri soci, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili e alle
perdite
Il socio al quale sia richiesto il pagamento di debiti sociali può chiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale,
indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi
Chi entra a far parte di una società già costituita risponde solidalmente anche delle obbligazioni anteriori al suo ingresso;
d'altronde i soci cessanti devono portare a conoscenza dei terzi lo scioglimento del vincolo sociale, per evitare di continuare
a rispondere dei debiti sociali
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Creditori personali dei soci (artt. 2270-2271)
I creditori personali di ciascun socio possono, finché la società è in vita, far valere i propri diritti
sugli utili spettanti al socio e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo nella
liquidazione
Se gli altri beni del socio sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del
socio può inoltre chiedere in qualsiasi momento la liquidazione della quota del suo debitore, da
liquidarsi entro tre mesi (salvo che venga deliberato lo scioglimento della società)
Non è ammessa compensazione tra i crediti della società verso un terzo e i debiti che un singolo
socio abbia verso il medesimo terzo (i.e.: la società non può pagare i debiti personali del socio)
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Scioglimento del singolo rapporto sociale (artt. 2284-2290)
In caso di morte, recesso o esclusione di uno dei soci, in linea di principio la società non si
scioglie, ma prosegue con i restanti (“principio di conservazione della società”)
Al socio cessante spetta il diritto alla liquidazione del valore della quota in base alla situazione
patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento
Morte
Liquidazione della quota agli eredi
Scioglimento della società
Continuazione con gli eredi
Recesso
A discrezione del socio salvo preavviso se la società è a tempo indeterminato o per tutta la vita di
uno dei soci
Per giusta causa
Nei casi previsti dal contratto di società
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Scioglimento del singolo rapporto sociale (segue)
Esclusione
Per gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dall'atto costitutivo
Interdizione, inabilitazione, condanna ad una pena che comporta l’interdizione dai pubblici uffici
Sopravvenuta inidoneità a prestare l’opera conferita
Perimento della cosa conferita in godimento, per causa non imputabile agli amministratori
Di diritto: socio dichiarato fallito
Di diritto: socio la cui quota sia stata liquidata a creditori personali
L’esclusione, quando non opera di diritto, è deliberata dalla maggioranza dei soci (calcolata “per teste”,
senza computare il socio da escludere), ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al
socio escluso
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Scioglimento e liquidazione della società (art. 2272-2283)
Costituiscono cause di scioglimento della società:
a) decorso del termine
b) conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo
c) volontà di tutti i soci
d) perdita della pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita
e) altre cause previste dal contratto sociale
Procedimento di liquidazione (salvo diversa disciplina da atto costitutivo):
- nomina dei liquidatori
- definizione dei rapporti in corso (divieto di intraprendere nuove operazioni)
- liquidazione del patrimonio attivo (incasso dei credito, cessione anche in blocco dei beni sociali)
- pagamento dei debiti sociali
- restituzione/rimborso conferimenti e riparto dell’eventuale residuo attivo
- estinzione della società e cancellazione dal R.I.
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Società in nome collettivo
Costituisce il tipo generico di società commerciale: è la forma societaria che viene adottata allorché l'oggetto
dell'attività ha natura commerciale, ed i soci non abbiano volontariamente optato per l'adozione di uno degli
altri tipi di società commerciali
CARATTERISTICHE
Attività
Commerciale
Capitale minimo
Non previsto
Responsabilità
Illimitata
Forma dell'atto costitutivo
Atto scritto per la S.N.C.
regolare
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Atto costitutivo della S.N.C. (art. 2295)
L’atto costitutivo della società deve indicare:
a) le generalità dei soci
b) la ragione sociale (costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale)
c) i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società
d) la sede della società e le eventuali sedi secondarie
e) l’oggetto sociale
f) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione
g) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera
h) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e
nelle perdite
i) la durata della società
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La S.N.C. “regolare” e quella “irregolare” (artt. 2296-2297)
L’atto costitutivo della società deve essere redatto per iscritto, nella forma dell'atto pubblico o
della scrittura privata autenticata.
Nei trenta giorni successivi deve essere iscritto presso il competente Registro delle Imprese
In mancanza, la società viene comunque ad esistenza come S.N.C. “irregolare”, soggetta alla
stessa disciplina della S.S. per quanto concerne i rapporti tra la società ed i terzi
Nella S.N.C. regolare si applicano pienamente le disposizioni in tema di pubblicità
commerciale delle iscrizioni nel R.I.; in particolare, non sono opponibili ai terzi, se non sono
iscritte nel registro delle imprese o se non si prova altrimenti che i terzi ne hanno avuto effettiva
conoscenza:
- le limitazioni al potere di rappresentanza degli amministratori
- le modificazioni dell'atto costitutivo
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Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali
In particolare, nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e
illimitatamente per le obbligazioni sociali, e l'eventuale patto contrario non ha effetto nei
confronti dei terzi (art. 2291)
Il patto di limitazione della responsabilità resta ammissibile, ma ha efficacia puramente interna,
nei rapporti tra i soci
Al singolo socio non può essere richiesto di pagare personalmente debiti sociali se non dopo la
infruttuosa escussione del patrimonio sociale (art. 2304), anche se la società è in liquidazione
Se viene deliberata una riduzione di capitale mediante rimborso ai soci delle quote pagate (o
mediante liberazione dall’obbligo di ulteriori versamenti), questa può essere eseguita soltanto
dopo tre mesi dalla sua iscrizione nel R.I., purché nel termine nessun creditore sociale anteriore
all’iscrizione vi abbia fatto opposizione (art. 2306)
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Rapporti con i creditori personali dei soci
Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della
quota del socio debitore (art. 2305)
Qualora sia deliberata la proroga della società, il creditore particolare del socio può farvi
opposizione. Se questa è accolta, la società deve liquidare la quota del socio debitore (art.
2307)
Analogamente, in caso di proroga tacita della società il creditore particolare del socio può
chiedere la liquidazione della quota del suo debitore
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Altre caratteristiche della S.N.C.
In aggiunta alle stesse cause di scioglimento previste per la S.S., la S.N.C. si scioglie nel caso di
dichiarazione di fallimento (ovvero di liquidazione coatta amministrativa, laddove applicabile)
I soci di S.N.C. sono soggetti ad un divieto di concorrenza (art. 2301): essi non possono,
senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui una attività concorrente con
quella della società, né partecipare come soci illimitatamente responsabili ad altra società
concorrente
Il consenso si presume, se l’esercizio dell’attività o la partecipazione ad altra società preesisteva
al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza
In caso di inosservanza del divieto, la società ha diritto al risarcimento del danno
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Società in accomandita semplice
Si caratterizza per la coesistenza di due categorie di soci, gli accomandatari (illimitatamente responsabili) e
gli accomandanti (responsabili limitatamente al conferimento effettuato, ed esclusi dall'amministrazione della
società)
CARATTERISTICHE
Attività
Commerciale
Capitale minimo
Non previsto
Responsabilità
Illimitata per gli accomandatari
Limitata per gli accomandanti
Forma dell'atto costitutivo
Atto scritto (atto pubblico o
scrittura privata autenticata)
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Atto costitutivo di S.A.S. (artt. 2314, 2316, 2317)
In aggiunta alle prescrizioni dettate con riferimento alla S.N.C., nell'atto costitutivo deve
essere specificata la categoria di appartenenza di ciascun socio, se accomandante o
accomandatario
La S.A.S. agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci
accomandatari, con l’indicazione di società in accomandita semplice
In mancanza di iscrizione dell'atto costitutivo presso il R.I., la società opera come S.A.S.
“irregolare”:
a) ai rapporti fra la società e i terzi si applicano le stesse disposizioni della S.S. (e della S.N.C.
Irregolare)
b) tuttavia, è fatta salva la responsabilità limitata dei soci accomandanti (purché non abbiano
partecipato alle operazioni sociali)
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Soci accomandatari (artt. 2318-2319)
I soci accomandatari, illimitatamente responsabili, hanno gli stessi diritti ed obblighi dei soci di
S.N.C.; la società può essere amministrata esclusivamente da soci accomandatari
Per la nomina e la revoca degli amministratori non è richiesto il consenso unanime dei soci,
bensì - sempre che l’atto costitutivo non disponga diversamente - l'approvazione:
a) di tutti i soci accomandatari
b) di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi
sottoscritto
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Soci accomandanti (artt. 2320, 2314, 2322)
I soci accomandanti non possono essere nominati amministratori; più in generale, essi non
possono “compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della
società”
La violazione di tale divieto è sanzionata con la assunzione, da parte dell'accomandante, della
responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali (oltre a poter
essere escluso a norma dell’art. 2286)
Analogamente, assume responsabilità illimitata verso i terzi, solidalmente con gli accomandatari,
l’accomandante il quale consenta che il suo nome sia compreso nella ragione sociale
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Soci accomandanti (segue)
I soci accomandanti possono esclusivamente:
a) trattare singoli affari in nome della società, in forza di una procura speciale
b) prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori
c) se l’atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di
ispezione e di sorveglianza
Agli accomandanti, in quanto esclusi dalla amministrazione, spetta il diritto di avere comunicazione
annuale del bilancio e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società
Le quote di partecipazione dei soci accomandanti:
a) possono essere trasmesse agli eredi, in caso di morte, senza necessità del consenso degli altri soci;
b) possono essere cedute, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, con il consenso dei soci che
rappresentano la maggioranza del capitale
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Scioglimento della S.A.S. (art. 2323)
La S.A.S. si scioglie, oltre che per le cause previste per la S.S. e la S.N.C., qualora venga meno
la pluralità delle categorie di soci, ossia rimangano soltanto soci accomandanti o soltanto soci
accomandatari
Lo scioglimento non opera se, entro sei mesi, viene ricostituita la categoria venuta meno
Se vengono a cessare tutti gli accomandatari, gli accomandanti nominano un amministratore
provvisorio – che non assume la qualità di socio accomandatario – per il compimento degli atti
di ordinaria amministrazione, per la durata massima di sei mesi
Se vengono a cessare tutti gli accomandanti, decorsi i sei mesi la società non si scioglie bensì,
secondo dottrina e giurisprudenza prevalenti, si trasforma in S.N.C.
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