Rassegna8 - Comune di Sabaudia

ANNO 00 NUMERO 08
19 giugno .2014- 25 giugno 2014
COMUNE DI SABAUDIA
PROVINCIA DI LATINA
RUBRICA DELLE NOVITA’ NORMATIVE
GIURISPRUDENZIALI ED AMMINISTRATIVE
Il Segretario Generale
Francesco Zeoli
Il Responsabile di Progetto
Paola Martullo
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PARTE PRIMA AGGIORNAMENTI NORMATIVI
Legge 23 giugno 2014 , n. 89 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24
aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe al
Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il
riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del
bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di
tesoreria – In G.U. 23 giugno 2014 , n. 143 – in vigore dal 24 giugno 2014
Testo da “Studio legale Bosetti e Gatti” e Gazzetta Ufficiale .
Di seguito
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Legge 23 giugno 2014 , n. 89 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24
aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe al
Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il
riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del
bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di
tesoreria – In G.U. 23 giugno 2014 , n. 143 – in vigore dal 24 giugno 2014
Contenuto in sintesi :
Viene di seguito posta l’ attenzione esclusivamente sulle disposizioni legislative contenute nel
testo della legge in “rubrica” , di modifica delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 66
/2014 convertito
Per quanto concerne i Comuni , in relazione ai differenti ambiti di materia , è stato previsto :
In materia di personale :
- i contenimenti di spendita di risorse finanziarie sono stati previsti anche per le aziende
speciali , le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di
controllo.Tali organismi sono tenuti ad adottare provvedimenti sulla base e nel rispetto di
indirizzi stabiliti dall’amministrazione controllante .Le disposizioni non si applicano a
quelle aziende speciali o istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali , educativi ,
scolastici, per l’infanzia , culturali , alla persona e farmacie . ( art. 4 co. 12 bis);
- i limiti di spesa per affidamenti di incarichi esterni di consulenza, studio, ricerca, da un
lato e co.co.co, dall’altro ( art. 14);
- sono state riconfermate le misure in materia di cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti e
assimilati ( art. 1 );
- è stato introdotto l’obbligo per tutte le amministrazioni inclusi i Comuni , dell’obbligo di
pubblicare sul proprio sito internet i dati completi relativi a compensi percepìti dai
componenti dei consigli di amministrazione ( art. 13- co. 5 bis).
In materia di misure tributarie e finanziarie :
- per garantire l’attuazione di misure di trasparenza è stata prevista una modifica al testo
del d.l. 66/2014. E’ stato, infatti, previsto che le amministrazioni pubbliche sono tenute
a pubblicare sui loro siti , i documenti e gli allegati al bilancio di previsione e al
consuntivo entro 30 giorni dalla loro approvazione , in forma sintetica e con le altre
modalità grafiche stabilite dall’art. 8
- la pubblicazione sul sito di un indicatore di tempestività dei pagamenti per acquisti di
beni e servizi avviene sulla base di apposito schema tipo adottato con DPCM da
emanarsi entro 30 giorni decorrenti dal 24 giugno ( entro il 24 luglio).
- Sono introdotte semplificazioni fiscali per la cessione di crediti nei confronti delle
amministrazioni debitrici , per cui le operazioni di ridefinizione dei debiti sono esenti da
imposte e tasse ad eccezione dell’IVA
- Restano ferme le altre misure in materia stabilite dal d.l. n. 66/2014
- Per quanto concerne la T.A.S.I. sono previste nell’art. 4 forme , termini e modalità di
pagamento gia stabilite con apposito decreto legge n. 88/2014 ( rass.6)
- Nella Tab. 1 sono elencate le operazioni che non comportano obblighi di tracciabilità con
emissione di fatture elettroniche .
- Per quanto concerne i tempi medi di pagamento , restano ferme le disposizioni contenute
nel d.l. n. 66 , così come esplicate
dalle circolari n. 8/2014 F.L. e n. 9/2014 F.L.
emanate dal Ministero dell’Interno –Finanza Locale .Con il comunicato 28 maggio 2014
la Ragioneria Gen. dello Stato ha altresì diramato regole tecniche per le amministrazioni
pubbliche tenute a comunicare i dati delle fatture
In materia di misure di gestione del patrimonio immobiliare :
Restano ferme, risultando immodificate , le disposizioni in materia di gestione degli immobili
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delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 24 del d.l. 66 .Nel prospetto di sintesi degli articoli
sono state effettuate le necessarie differenziazioni tra adempimenti delle amministrazioni dello
Stato e quelli in capo alle altre pubbliche amministrazioni. Per finalità esemplificative , con la
Circolare n. 16155 dell’11 giugno 2014 ( Rass.8) , l’Agenzia del Demanio ha chiarito gli
adempimenti in capo agli enti locali in vigenza della nuova normativa;
è stato inserito l’art. 12 bis con cui sono state individuati i tempi di versamento dei canoni
delle concessioni demaniali .
In materia di misure istituzionali :
per gli enti territoriali province , città metropolitane e comuni complessivamente sino a 10 mila
abitanti , interessati alla riorganizzazione dei propri organi istituzionali , è stabilito che essi
nella programmazione delle spese, debbano tener conto degli oneri a carico dei propri bilanci
derivanti dall’applicazione degli artt. 80 e 86 TUEL ( permessi retribuiti e oneri vari )
Per tutti gli enti locali , sono state invece modificate alcune disposizioni riferite ai Revisori
contabili di cui all’art. 235 TUEL , per cui il revisore cessa dall’incarico per dimissioni
volontarie da comunicare all’ente con un preavviso di 45 giorni , non soggette ad accettazione .E’
inoltre precisato rispetto alla durata in carica dei componenti che essi non possono svolgere
l’incarico di revisore per più di due volte nello stesso Comune .Se poi ad essi spettano rimborsi
per spese di vitto e alloggio , l’importo da rimborsare non può essere superiore al 50% del
compenso per essi pattuìto.
Infine soltanto per alcuni enti locali configuranti come “zone franche urbane” ,l’art. 22 bis
autorizza spese per interventi da effettuarsi in essi.Le ZFU sono individuate sulla base dei
provvedimenti menzionati nell’art. 22 bis
Sono stati del tutto omessi gli artt.:
-16 ( riorganizzazione Ministeri), 16 bis ( Personale del Ministero Affari Esteri), 17( concorso degli
organi costituzionali e di rilevanza costituzionale alla riduzione di spesa pubblica) , 19 bis (
riduzioni di spesa per il Consiglio generale italiani all’estero),21 ( Rai s.p.a.) 36 ( debiti dei
Ministeri) 45 ( ristrutturazione debiti regionali), 45 bis ( anticipazioni di liquidità a Eur spa) , 46 (
concorso di regioni e province autonome alla riduzione di spesa pubblica), 49 ( riaccertamento
residui passivi da parte dello Stato ), 50 ( disposizioni finanziarie ), 51 ( clausola di salvaguardia)
Sintesi degli articoli
Art. 1 - In attesa delle misure da inserire nella legge di stabilità 2015 che prevedano interventi
fiscali a favore delle famiglie , in particolare delle famiglie monoreddito con almeno 2 o più figli a
carico
è riconfermata la disciplina per l’anno 2014 della riduzione del cuneo fiscale per i
lavoratori dipendenti e assimilati , nelle misure gia stabilite nell’art. 1 d.l. n. 66/2014
Art. 2 - E’ riconfermata la rimodulazione IRAP stabilita nel d.l. 66/2014
Art. 3 -Sono riconfermate le misure e i termini di applicazione delle tassazioni delle rendite
finanziarie
Art. 4 - E’ integrato l’art. 4 con la previsione, in sintesi :
del riconoscimento di credito di imposta a favore degli enti previdenziali in attesa, a
decorrere dal 2015,del riordino della disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli
enti previdenziali (di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103), con quella relativa alle forme pensionistiche e complementari di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ( co. 6 bis);
per l’anno 2014 l’aliquota prevista dall’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, in materia di imposta sostitutiva IRPEF sui fondi pensione è aumentata dall’11
all’11,50%( co. 6 ter);
in sostituzione dell’art.1
co. 145 della legge n. 147/2013 è stabilito che
le imposte sostitutive
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per le società di cui ai commi 142 e 143 della legge n. 147 , sono versate nel periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 in tre rate di pari importo, senza pagamento di
interessi, di cui la prima entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo d’imposta, la
seconda entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del periodo d’imposta e la terza entro il giorno
16 del dodicesimo mese dalla fine del periodo d’imposta. Gli importi da versare possono essere
compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241( co. 11)
Spese di personale presso enti, aziende ,istituzioni e società a partecipazione pubblica
locale totale o di controllo ( co. 12 bis)
Le disposizioni sono volte al contenimento delle spese di personale presso aziende speciali ,
istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo , nelle modalità di
seguito riassunte :
Obblighi per l’ente controllante: l’ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche
conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di
personale, definisce, per ciascuno dei soggetti, specifici criteri e modalità di attuazione del
principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto
opera.
Obblighi per gli organismi sottoposti a contenimenti di spesa : Le aziende speciali, le istituzioni e
le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, adottano gli indirizzi stabiliti
dall’ente controllante , con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri
contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello fermo restando
il contratto nazionale in vigore al 1º gennaio 2014
Non applicazione delle disposizioni _ le disposizioni non si applicano alle aziende speciali e
istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia,
culturali e alla persona (ex IPAB) e alle farmacie Resta fermo anche per tali organismi l’obbligo di
mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le
aziende speciali cosiddette “multi servizi” le disposizioni su riportate ,si applicano se l’incidenza
del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50% del totale del valore della produzione
Agevolazioni per i contribuenti e TASI .
L’articolo riprende il contenuto dettagliato in materia di adempimenti TASI per i Comuni e le
scadenze per i versamenti definiti con decreto legge n. 88/2014 ( co. 12 quater)
Art.5 - Prelievo fiscale prodotti da fumo
Con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro 15
luglio 2014, anziché entro il 20 aprile 2014 è incrementato, a decorrere dal 1° agosto
2014,anziché dal 1 maggio 2014 , il prelievo fiscale sui prodotti da fumo
Art. 5 bis - Diritti da riscuotere da uffici diplomatici e consolari
.All’estero la riscossione avviene in valuta locale
Sono state abrogate le disposizioni della tassa annuale sulle concessioni governative per il
passaporto di cui all’art. 55 co. 6 della legge n. 342/2000 e della tassa per rilascio del
passaporto di cui all’art. 1 Tariffa D.P.R. n. 641/1972
Artt. 6 e 7 - Misure di contrasto alla evasione fiscale
Il Governo definisce un programma di misure per implementare anche attraverso la cooperazione
internazionale e il rafforzamento dei controlli .Le maggiori entrate incassate nel 2013 specificate
per ciascuna Regione, valutate in 300 milioni di euro , dal 2014 coprono la maggior parte delle
minori entrate derivanti dalla attuazione del decreto
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Art. 8 - Trasparenza
Le amministrazioni pubbliche pubblicano sui loro siti istituzionali i documenti e gli allegati al
bilancio preventivo e del conto consuntivo entro 30 giorni dalla loro adozione nonché i dati
relativi al bilancio preventivo e consuntivo in forma sintetica , aggregata e semplificata anche
con il ricorso a rappresentazioni grafiche per assicurare piena accessibilità e comprensibilità . E’
stato modificato il comma 1 dell’art. 8 con conseguente modifica dell’art. 29 co. 1 d.lgs.
n. 33/2013
Le amministrazioni pubbliche pubblicano e rendono accessibili anche attraverso il ricorso ad un
portale unico , i dati relativi ad entrate e spese di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in
formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione , il trattamento e il riutilizzo secondo
schemi definiti con DPCM da adottare sentita la conferenza unificata
Le amministrazioni pubbliche rendono conoscibili i tempi di pagamento dell’amministrazione
attraverso la pubblicazione di un indicatore di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di
beni e servizi secondo uno schema tipo adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
d.l. n. 66 .La pubblicazione è annuale e trimestrale. E’ stato modificato l’art. 33 del d.lgs. n.
33/2013 ,con inserimento dopo il co. 1 del co. 1 bis
Sono previste disposizioni a tutela di eventi calamitosi naturali nella Regione Sardegna
Restano in vigore le disposizioni in materia di modalità di acquisizione di beni e servizi di cui
all’art. 8 d.l. n. 66/2014
Art. 9- Modalità di acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori.
L’art. 9 risulta integrato
L’acquisizione di beni e servizi devono essere effettuati tramite prezzi di riferimento E’ istituìto
presso l’AVCP l’elenco dei soggetti aggregatori e dei prezzi di riferimento dei beni e servizi .(co. 1)
Dei soggetti aggregatori fanno parte Consip spa e una centrale di committenza per ogni regione
E’ istituìto presso l’AVCP
l’elenco dei soggetti aggregatori in possesso di specifici requisiti
definiti con DPCM ,da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.( co. 2)
Entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base delle analisi effettuate dal Tavolo tecnico dei
soggetti aggregatori istituìto con decreto e coordinato dal M.E.F. , sono individuate le categorie
di beni e servizi e le soglie che devono essere considerate dalle amministrazioni ( nella
elencazione non ci sono i Comuni) e che le obbligano a ricorrere a CONSIP e al soggetto
aggregatore ( co. 3)
Con DPCM da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore ( 24 aprile 2014) del d.l. n.
66 sono individuate le modalità attuative (co. 3)
Comuni non capoluogo di provincia La legge di conversione modifica l’art. 33 co. 3 bis del d.lgs. n.
163/2006 , riguardo le modalità per l’acquisizione di beni , servizi e lavori da parte dei Comuni di
minore consistenza .Mentre nel testo originario le acquisizioni mediante accordo consortile tra
comuni o in alternativa l’utilizzo di strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di
committenza o il MEPA ,erano stabilite obbligatoriamente per i Comuni con popolazione non
superiore a 5000 abitanti , la legge di conversione stabilisce l’obbligo di procedere secondo le
modalità descritte per tutti i Comuni non capoluogo di provincia nell’ambito delle unioni di
Comuni se esistenti oppure attraverso un accordo consortile tra comuni e avvalendosi degli uffici
competenti delle province , oppure ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alla provincia. In
alternativa, questi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di
acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento .(co. 4)
La legge di conversione stabilisce che per le categorie di beni e servizi individuate con DPCM ,
l’AVCP non rilascia il CIG alle amministrazioni appaltanti che non ricorrono a Consip spa o ad
altri soggetti aggregatori .Con DPCM sono individuate le modalità di attuazione .E’ fatta salva la
possibilità di acquisire tramite procedura ad evidenza pubblica i beni e i servizi qualora i
relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori ( co.4)
Restano ferme le ulteriori disposizioni che riguardano :
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Adempimenti regionali: obbligatoria costituzione dei soggetti aggregatori
Le regioni , il 31 dicembre 2014, sono tenute ad istituìre un soggetto aggregatore oppure
costituire centrali di committenza con altre regioni o stipulare apposite convenzioni con il
M.E.F. anziché con Consip s.p.a. Il numero di soggetti aggregatori presenti sul territorio
nazionale non può essere superiore a n. 35 ( co.5). In alternativa le Regioni possono costituire
centrali di committenza anche con altre regioni , stipulare apposite convenzioni con il M.E.F.
affinchè Consip svolga attività di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale
Banca dati AVCP e utilizzo dei prezzi di riferimento
Dal 1 ottobre 2014 , l’AVCP attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici (
BDNCP),fornisce alle amministrazioni pubbliche , tenendo conto della dinamica dei prezzi di
beni e servizi , una elaborazione dei prezzi di riferimento di beni e servizi da pubblicare sul sito
AVCP .Le pubblicazioni di questi dati entro il 1 ottobre di ogni anno sono utilizzati per attività di
programmazione dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione.I prezzi devono essere
considerati anche quando le gare sono aggiudicate con il criterio della offerta economicamente più
vantaggiosa .(co.7)
I prezzi di riferimento pubblicati dalla AVCP e aggiornati entro il 1 ottobre di ogni anno , sono
utilizzati per programmare l’attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche e costituiscono
il prezzo massimo dell’aggiudicazione , anche per le procedure di gara aggiudicate con il criterio
della offerta economicamente più vantaggiosa ( co.7)
Di nuovo inserimento il co. 8 bis che stabilisce che il M.E.F. si avvale di Consip s.p.a. per
attuare progetti di sviluppo cofinanziati dalla U.E. sulla base di convenzioni disciplinanti i
relativi rapporti per lo svolgimento di gara per l’acquisizione di beni e servizi strumentali
all’esercizio delle relative funzioni
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti
Integrazione
lett. n ) i criteri di valutazione dell’offerta tengono conto
della sicurezza
dell’approvvigionamento e dell’origine produttiva ( art. 9 co. 4 bis d.l. n. 66/2014) ( co. 4 bis)
Art. 10 - Attività di vigilanza sulle attività finalizzate ad acquisire beni e servizi
da parte delle pp.aa
E’ svolta dall’AVCP che la esercita anche con la richiesta di informazioni alle amministrazioni
pubbliche, avvalendosi della GdF , della Ragioneria generale Stato e secondo quanto previsto dal
d.lgs. n. 163/2006
Beni reperibili tramite centrali di committenza
Con DMEF da emanarsi entro il 30 giugno 2014 sono individuati i beni e servizi reperibili
tramite Consip con le caratteristiche essenziali .
Informazioni dalle PP.AA. all’AVCP
Entro il 30.09.2014 le pubbliche amministrazioni aggiudicatrici trasmettono dati individuati con
atto dell’AVCP .
Art.11- Modalità di riscossione dei versamenti
Dal 1 ottobre 2014 i versamenti unificati delle imposte , dei contributi versati all’INPS e altre
somme dovute a Stato , regioni , enti previdenziali con eventuale compensazione dei crediti sono
effettuati soltanto attraverso strumenti telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate
Con la soppressione del co. 3 dell’art. 11 , non è più consentita la facoltà di trasmissione della
delega di versamento da parte di un utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli
intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate
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Art. 11 bis - Norme in materia di rateazione per la riscossione delle imposte sul
reddito
L’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce che l’agente della riscossione può concedere su
richiesta del contribuente in temporanea difficoltà obiettiva la ripartizione del pagamento di
somme iscritte a ruolo fino a massimo 72 rate mensili con possibilità di proroga in caso di
peggioramento della situazione economica dell’interessato
E’ prevista la concessione di un nuovo piano di rateazione per i contribuenti decaduti dal
beneficio della rateazione ex art. 19 DPR n. 602/1973 stanti i presupposti di cui all’art. 11 bis
(ovvero a) decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013; b) la richiesta sia
presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014.
Il piano di rateazione non è prorogabile e il debitore decade dal piano se non paga 2 rate anche
non consecutive
Art. 12 bis Canoni di concessioni demaniali marittime
I canoni dovuti a decorrere dal 2014 sono versati entro il 15 settembre di ogni anno .Gli enti
gestori sono tenuti a intensificare i controlli per verificare gli adempimenti a carico dei
concessionari
Modifica art. 1 co. 732 –legge n. 147/2013 : definizione dei procedimenti giudiziari in
corso Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 ottobre ( anziché entro il 15
maggio 2014) , per ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei
canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero
2.1), del d.l. 5
n. 400/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494/1993,, i
procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in
favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle
relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e
all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato o del destinatario della richiesta di
pagamento, mediante il versamento:
a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 % delle somme dovute;
b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 % delle somme
dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.
Art. 13 - Retribuzioni
massime
a carico della finanza pubblica
Dal 1 maggio 2014 la retribuzione massima del I presidente di Cassazione su cui parametrare le
retribuzioni massime è di € 240.000 annua , al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali
.Il parametro è con riferimento a tutti i rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti
con le amministrazioni pubbliche , compresi i rapporti di lavoro del personale di diritto pubblico
.La disposizione è applicabile anche al personale degli enti pubblici economici e al personale
delle autorità amministrative indipendenti
Ai fini previdenziali , le riduzioni si applicano con riferimento alle anzianità contributive che
maturano dal 1 maggio 2014.
Integrazione Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014
determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora
inferiori al limite fissato dei 240.000 euro /annui ( inserimento all’art. 13 co. 1 del terzo periodo)
Inserimento co 5 -bis. Le amministrazioni pubbliche pubblicano nel proprio sito internet i dati
completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in
qualità di componente di organi di società o di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni
stesse
Art. 14 Controllo della spesa per
contratti co.co.co
incarichi di consulenza , studio , ricerca ,
Ambito di esclusione delle disposizioni : : università, istituti di formazione , enti di ricerca , enti
SSN
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Per le pubbliche amministrazione si prevedono contenimenti di spesa a decorrere dal 2014 sia per
i contratti di consulenza , studio e ricerca , da un lato , sia per i co.co.co , dall’altro
A) Divieto di procedere alla conclusione di contratti di consulenza, studio e ricerca se la
spesa complessiva sostenuta per questi contratti nell’anno, a decorrere dal 2014 è:
-
superiore al 4,2%
rispetto alla spesa complessiva sostenuta
per il
personale
dell’amministrazione conferente pari o inferiore a 5 milioni di euro
superiore all’1,4% per le amministrazioni che hanno sostenuto una spesa di personale
complessiva superiore a 5 milioni di euro
B) Divieto di procedere alla conclusione di contratti co.co.co. a decorrere dal 2014 quando
la spesa sostenuta per tali contratti è superiore a :
-
4,5% per le amministrazioni la cui spesa complessiva di personale è pari o inferiore a 5
milioni di euro;
1,1% per le amministrazioni la cui spesa complessiva di personale è superiore a 5 milioni
di euro Gli importi di spesa devono risultare dal rendiconto 2012
In caso di superamento dei limiti percentuali massimi , gli incarichi e i contratti in corso
possono essere sono rinegoziati per consentire il rispetto dei tetti percentuali massimi entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
Esecuzione di programmi o di attivita' con utilizzo di fondi comunitari : nella esecuzione dei
programmi o attività per enti pubblici di ricerca , i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti
pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo
determinato per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai
programmi o alle attivita' di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in
vigore della legge 388 /2000, anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in
deroga ai limiti quantitativi previsti dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368 ( Modifica al co. 4 bis)
Rimodulazione di spesa Agli enti territoriali , inclusi i comuni, è concessa, in coerenza e secondo
le modalità previste dell’art 8 – co. 10 e dell’art. 47 – co. 5 e 12 , la facoltà di rimodulare o adottare
misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque
non inferiori a quelli derivanti dall’applicazione dei commi precedenti
Art. 15 - Spese per autovetture ed esclusioni dal limite di spesa
Dal 1 maggio 2014 , non può procedersi a spese di importo superiore al 30% della spesa
sostenuta nel 2011 , per acquisto , manutenzione , noleggio ed esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi .Il limite può essere derogato soltanto per il 2014 per effetto di contratti
pluriennali in corso Sono previste esclusioni dai limiti per le autovetture di alcuni organi tra cui
le autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei
prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, o per i
servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e
intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e
comunali, per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti
all'estero .E’ prevista la possibilità per gli enti locali di cedere i contratti di locazione e noleggio
alla polizia con trasferimento delle risorse sino a scadenza del contratto.
Per le spese per autovetture è stabilita la riduzione per ciascun Comune effettuata in proporzione
al numero di autovetture possedute da ciascun comune come risulta dalle comunicazioni
trasmesse al dipartimento della Funzione Pubblica ( art. 47)
Art. 18 Abolizione di agevolazioni postali
Dal 24 marzo 2014 sono soppresse le tariffe postali per invio di materiale elettorale per il
rinnovo di Camera e Senato e per elezioni europee , regionali , provinciali e comunali .
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Art. 19 - Modifiche alla legge n. 56/2014 ( c.d. Legge Del Rio)- Modifiche enti
territoriali
Con DPCM sono stabilite le modalità di recupero delle somme a seguito del trasferimento delle
risorse finanziarie , strumentali e di personale per il trasferimento di funzioni .La riforma degli
enti territoriali garantisce un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per il
2014 .Con DMEF sono stabiliti i riparti tra enti territoriali dei risparmi.
Elezioni per conferenza statutaria ( art. 1 co. 13- abrogato ) Non è più previsto che il sindaco del
comune capoluogo indìca le elezioni per una conferenza statutaria , per la redazione di una
proposta di statuto della città metropolitana .Sono abrogate le altre disposizioni contenute nel co.
13 che disciplinavano le modalità di composizione della conferenza statutaria della città
metropolitana e modalità di elezione
Oneri per le cariche provinciali per lo svolgimento dell’incarico di Presidente della Provincia e
assessori di giunta provinciale che restano in carica sino al 31.12.2014 con assunzione delle
funzioni del Consiglio provinciale : gli oneri connessi con le attività in materia di status degli
amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi
di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico sono a carico della provincia ( integrazione art. 1 co. 14
l. n. 56/2014)
Oneri per le città metropolitane Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi con le
attività correlate allo status degli amministratori, oneri relativi , cioè,ai permessi retribuiti, agli
oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 TUEL per lo svolgimento di
incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza
metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai co. da 12 a 18
Per i Comuni con popolazione sino a 3000 abitanti e per i Comuni di popolazione compresa tra
3001 e 10.000 abitanti che sono tenuti a riorganizzare gli organi istituzionali a norma dell’art. 1
co. 135 – della legge n. 56/2014 provvedono a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con
le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte
prima del TUEL ,per assicurare l'invarianza della spesa in rapporto alla legislazione vigente,
previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Per rispettare l’invarianza di spesa,
sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli
amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed
assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico ( modif. art. 1 co. 136 -legge n. 56/2014 )
Sono introdotti all’art. 1 dopo il co 150 e 150 bis della legge n. 56/2014 disposizioni che
prevedono la quantità di entrate finanziarie che le riduzioni di organi e la riorganizzazione degli
enti territoriali assicurano alla finanza pubblica per il triennio 2014-2016
Modifiche al TUEL in sottolineato le integrazioni
Art. 235.TUEL Durata dell'incarico e cause di cessazione dell’organo dei Revisori contabili
Co.1. L'organo di revisione contabile dura in carica 3 anni a decorrere dalla data di esecutività
della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e
i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale (
anziché “e sono rieleggibili per una sola volta”);
co. 3 Il revisore cessa dall'incarico per:
a)
scadenza
del
mandato;
b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non
sono
soggette
ad
accettazione
da
parte
dell’ente
;
c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo
stabilito dal regolamento dell'ente.
Determinazione dei compensi per vitto e alloggio per i Revisori contabili se spettanti
Inserimento dopo il co. 6 del co. 6 bis d.l. 66/2014 Spese per vitto e alloggio se spettanti
6-bis. L’importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, se dovuto, ai
10
componenti dell’organo di revisione non può essere superiore al 50 % del compenso annuo
attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi
Art. 20
Società partecipate statali : riduzione dei costi operativi
Le disposizioni si riferiscono alle società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato e
alle società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato i cui soci di minoranza siano
pubbliche amministrazioni ed enti pubblici economici con l’obiettivo di realizzare nel 2014-2015
una riduzione dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni
e gli accantonamenti per rischi, nella misura non inferiore al 2,5 % nel 2014 ed al 4 % nel 2015
Le disposizioni non si applicano alle società per le quali alla data del 24.04.2014 risultano già
avviate procedure volte ad una apertura ai privati del capitale e alle loro controllate, a Consip
s.p.a. e agli altri soggetti aggregatori di cui ai co 1 e 2 dell’art 9 Al raggiungimento delle finalità
partecipa anche la RAI
Entro il 30 settembre di ogni esercizio le società distribuiscono agli azionisti riserve nelle misure
stabilite al co. 3
Art. 20 bis- Esclusione della cessione di partecipazioni vietate ex art. 3 co. 29 L.
n. 244/2007
L’Art.. 3 co. 29 della legge n. 244/2007 stabilisce che entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore
della legge , le pubbliche amministrazioni , inclusi i comuni, nel rispetto delle procedure ad
evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del co 27. Con l’art.
20 bis è stato stabilito che l’obbligo di cessione ,non si applica alle aziende termali le cui
partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze sono
state trasferite a titolo gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, ai sensi dell’articolo 22, commi
da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59
Art. 22- Riduzioni fiscali redditi agrari ed esenzioni IMU
Le riduzioni fiscali disciplinate nelle disposizioni ,si riferiscono ai redditi agrari Il reddito è
determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione
agli effetti IVA , un coefficiente di redditività del 25% Le disposizioni si applicano a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e di esse si tiene conto ai fini
della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il tale periodo d'imposta.
Con D.M.E.F. sono determinati i Comuni nei quali a decorrere dall’anno di imposta 2014 , si
applica l’esenzione IMU a favore di terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina
delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 sulla base dell'altitudine
riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall’ ISTAT, diversificando tra terreni
posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali 99, iscritti nella previdenza
agricola, e gli altri. Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva
indivisibile e inusucapibile che, in base al DMEF , non ricadano in zone montane o di collina, è
riconosciuta l’esenzione dall’IMU. Con apposito decreto del Ministero dell’interno, sono stabilite le
modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a
immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non
situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l’esenzione dall’IMU.».
Art. 22-bis. Risorse destinate alle zone franche urbane.
Per il triennio 2014-2016 sono previste autorizzazioni di spesa per gli interventi a favore delle
ZFU , di cui all’art. 37, co.1, del d.l. 179/2012 , delle ulteriori zone franche individuate dalla
delibera CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009 (Catania, Torre Annunziata, Napoli, Taranto, Cagliari,Gela,
Mondragone, Andria, Crotone, Erice, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Rossano, Lecce, Lamezia Terme,
Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa - Carrara ,Matera ricadenti nelle regioni
non comprese nell’obiettivo « Convergenza » e della zona franca del comune di Lampedusa,
istituita dall’articolo 23, co 45, d.l. 98/2011
11
Art. 23
Aziende municipalizzate ,
società partecipate : anticipazione
predisposizione del programma per valorizzazione organismi controllate dalle
pp.aa.locali
Il Commissario straordinario per la spending review entro il 31 luglio anziché entro il 31 ottobre
2014 predispone un programma per la valorizzazione delle aziende speciali , istituzioni e società
direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali per liquidare o trasformare
per fusione o incorporazione, le società ; per efficientare la loro gestione ; per la cessione dei rami
d’azienda o del personale ad altre società anche a capitale privato
Restano efficaci le disposizioni in materia di cessione a terzi di partecipazioni se si tratti di
società che abbiano per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari
per perseguìre le proprie attività istituzionali attraverso procedure ad evidenza pubblica e le
disposizioni di cui all’art. 1 co. 569 della legge n. 147/2013 che ha prorogato l’attuazione delle
misure di scioglimento e di alienazione entro il 31 dicembre 2014.
Art.24 Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte
delle pubbliche amministrazioni
Per le amministrazioni statali
E’ prevista l’approvazione di nuovi piani di razionalizzazione degli spazi
amministrazioni statali entro il 30 .06.2015
degli immobili della
Per la realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa le amministrazioni individuate ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli organi costituzionali
nell’ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 31 luglio 2014, il preavviso di
recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorsi centottanta giorni dal preavviso,
anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano
Per le altre pubbliche amministrazioni inclusi i Comuni
Le pubbliche amministrazioni inclusi i Comuni e le Regioni possono comunicare, entro il 31 luglio
2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del d.l n. 66/2014 . Il recesso è perfezionato decorsi 180 giorni
dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano
A decorrere dal 1º gennaio 2014 , per ottenere risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti
dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano
operazioni di acquisto di immobili solo dove ne siano comprovate documentalmente
l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del
prezzo è attestata dall’Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni
è data preventiva notizia, con l’indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito
internet istituzionale dell’ente.
I rinvii alle disposizioni stabilite da questo articolo ( art.24) , alla legge n. 191/2009 e alla legge n.
137/2013 , si riferiscono :
co. 1 alle amministrazioni dello Stato incluse le Agenzie fiscali nei confronti delle quali si
prevedono obblighi di comunicazione annuali all’Agenzia del Demanio relative alla previsione
triennale del fabbisogni di spazi allocativi e superfici occupate ;
co. 2 alle amministrazioni dello Stato per l’ottimizzazione di spazi ad uso ufficio con
comunicazioni da effettuare alla RGS. Entro il 30 giugno 2015, queste amministrazioni
predispongono un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto del
parametro metri quadrati per addetto un complessivo efficientamento della presenza territoriale,
attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte di essi, anche in condivisione con
altre amministrazioni pubbliche
I rinvii alle disposizioni contemplate in questo articolo alla legge 111/2011 si riferiscono :
12
alle amministrazioni dello Stato per le quali è previsto l’ obbligo di comunicazione entro il 31
gennaio della previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su
immobili di proprietà statale in uso ad esse e quelli in locazione passiva o utilizzati a qualsiasi
titolo , oltre agli interventi di manutenzione effettuati sia sugli immobili di proprietà stataòe sia
su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo; alle competenze dell’Agenzia del
demanio rispetto le decisioni di spesa sulla base di un piano di interventi per il triennio
successivo per il recupero di spazi di immobili di proprietà statale per ridurre le locazioni
passive ; alle competenze dell’Agenzia del demanio in materia di progettazione e realizzazione
degli interventi manutentivi con la stipula di accordi quadro riferiti a ambiti territoriali
predefiniti con operatori specializzati individuati con procedure ad evidenza pubblica
I rinvii alle disposizioni contemplate in questo articolo alla legge n. 135/2012 si riferiscono :
alle amministrazioni centrali e alle autorità indipendenti : per la riduzione dei canoni di
locazione da ridurre dal 1 luglio 2014 del 15% rispetto ai canoni attuali Il rinnovo della
locazione è consentito soltanto se sussistono i presupposti di cui all’art. 3 co. 4 lett a) e b) della
legge n. 135/2012 ovvero a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei
canoni, degli oneri e dei costi d’uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;
b) permanenza delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di
razionalizzazione di cui ai sensi all’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
ai piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento
delle strutture previste dalle norme vigenti
Si riferiscono a tutte le pubbliche amministrazioni :
- le disposizioni contenute nell’art. 3 co. 4 , 5 e 6 della legge n. 135/2012 in applicazione del co.
7 dell’art. 3 della legge n. 135 /2012 , ovvero:
riduzione dei canoni di locazione dal 1 luglio 2014 nella misura del 15% del canone attuale
corrisposto , anche per i contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo il 1 luglio 2014, con
automatica riduzione del canone di locazione dei contratti in corso anche in deroga a clausole
difformi, salvo il diritto di recesso del locatore ; rinnovo del rapporto di locazione
se
contestualmente sussistono le condizioni di cui all’art. 3 co. 4 lett. a ) e b) della legge n. 135
/2012 su richiamate ;
-la risoluzione di diritto dei contratti se non sussistono le condizioni di cui all’art. 3 co. 4 lett a)
e b) della legge n. 135/2012 , con obbligo per le amministrazioni di individuare idonei spazi
allocativi alternativi economicamente più vantaggiose per l’erario .Anche se vi sono risorse
finanziarie disponibili per il pagamento dei canoni la prosecuzione nell’utilizzo dopo la scadenza
per gli enti locali deve essere autorizzata dall’organo di vertice dell’amministrazione.
Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di
terzi, di nuova stipulazione a cura delle Amministrazioni, si applica la riduzione del 15% sul
canone congruito dall’Agenzia del Demanio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi
ai sensi all’art. 2, co. 222, L. n. 191,/2009 nell’ambito dei piani di razionalizzazione se già
definiti, e in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti
Deposito legale di stampati e documenti di interesse culturale destinati ad uso pubblico :
per riduzioni di spesa è stato previsto che :
agli istituti depositari previsti dal regolamento attuativo dell'articolo 5- co. 1- della legge 15 aprile
2004, n. 106, è consegnata una sola copia di stampati e di documenti a questi assimilabili;
per l'archivio nazionale della produzione editoriale non sono soggette al deposito legale le
ristampe inalterate di tutti i documenti stampati in Italia.
Art. 25 - Obbligo di fatturazione elettronica : inserimento CIG e CUP
E’ obbligatoria dal 31 marzo 2015
amministrazioni riportano:
.Le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche
a) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell’indicazione dello stesso
nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione AVCP 7 luglio 2011, n. 4, e i
casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità previsti dalla legge 136/2010 , dalla tabella 1
allegata al decreto; la tabella è aggiornata con DMEF ,sentita l’AVCP
13
b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di
manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi
dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
I codici sono inseriti a cura della amministrazione appaltante nei contratti relativi a lavori, servizi
e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell’ambito della clausola prevista all’art. 3, co 8, della
legge 13 agosto 2010, n. 136. Tale clausola riporta, inoltre, il riferimento esplicito agli obblighi
delle parti derivanti dall’applicazione della presente norma.
Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che
non riportino i codici Cig e Cup
Art. 26
Pubblicazione telematica in avvisi e bandi in base agli importi
Gli avvisi e i bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale –serie speciale- relativa ai contratti
pubblici , sul profilo del committente dell’amministrazione appaltante ed entro i due successivi
giorni lavorativi , sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e sul sito informatico
dell’Osservatorio con indicazione degli estremi di pubblicazione in G.U. La pubblicazione nella
G.U. deve essere effettuata entro il VI giorno feriale successivo a quello di ricevimento della
documentazione
da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato .Le
spese di pubblicazione sono a
carico dell’aggiudicatario
che dovrà rimborsarle
all’amministrazione aggiudicante entro 60 giorni .( modifica dell’art. 66 D.lgs. 163/2006)
I bandi relativi a contratti di importo superiore a 500 000 € sono pubblicati sulla G.U. – serie
speciale –contratti pubblici , sul profilo committente della amministrazione appaltante ;
i bandi relativi ai contratti di importo inferiore a 500.00 € sono pubblicati soltanto sull’albo
pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e sul profilo del committente dell’amministrazione
appaltante .Gli effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione del bando all’albo pretorio
comunale . ( art. 122 co. 5 d.lgs. 163/2006)
Art. 27
Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni
Trasparenza nelle comunicazioni da parte dei creditori delle amministrazioni pubbliche :i
creditori possono comunicare, mediante la piattaforma elettronica di cui all'art. 7, co. 1, i dati
riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1° luglio 2014,
riportando, se previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG).
Trasparenza nelle comunicazioni da parte delle amministrazioni : a decorrere dal 1° luglio 2014,
utilizzando la medesima piattaforma elettronica, anche sulla base dei dati di cui sopra , le
amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione
sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per
somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali. Le
amministrazioni comunicano mediante la piattaforma elettronica,anche le informazioni sulle
fatture o richieste equivalenti di pagamento relative al primo semestre 2014, che saranno
trasmesse in modalità aggregata.
Trasmissione periodica: a decorrere dal 1 luglio 2014 , le pubbliche amministrazioni comunicano
mediante la piattaforma elettronica entro il 15 di ogni mese , i dati relativi a debiti non estinti ,
certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni , forniture, appalti e obbligazioni relative a
prestazioni professionali per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di
decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 – d.lgs.n. 231/2002 ( co. 4)
Una volta comunicati i debiti , le amministrazioni contestualmente all’ordinazione di pagamento,
immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa.( co.5)
Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 27 ( trasmissione periodica entro il
15 di ogni mese e dati riferiti all’ordinazione di pagamento ) è rilevante ai fini della misurazione e
della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta
responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli artt 21 e 55 del d.lgs. 30 marzo 2001,
n.165, o misure analogamente applicabili. Il competente organo di controllo di regolarità
amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette procedure.
14
Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a.,
dei pagamenti da parte della p.a. – art. 9 – legge n. 2/2009
Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni
professionali, le pubbliche amministrazioni, certificano, nel rispetto delle disposizioni normative
vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine 30 giorni dalla data di ricezione
dell’istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche per consentire al creditore la
cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla
legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un
Commissario ad acta, con oneri a carico dell’ente
La nomina per gli enti locali è effettuata dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per
territorio per le certificazioni di pertinenza degli enti locali Ferma restando l'attivazione da parte
del creditore dei poteri sostitutivi, il mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o il diniego non
motivato di certificazione, anche parziale, comporta a carico del dirigente responsabile
l'applicazione delle sanzioni che rilevano rispetto alla misurazione e valutazione della performance
individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi
degli articoli 21 e 55, T.U.P.I.. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione
pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma
elettronica. La pubblica amministrazione inadempiente non può procedere ad assunzioni di
personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento. La cessione dei
crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell’art. 117 d.lgs. n. 163/2006. La
certificazione deve indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento. Le certificazioni già
rilasciate senza data devono essere integrate a cura dell'amministrazione con l'apposizione della
data prevista per il pagamento
Art. 28 Monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche
amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni
Con decreto del M.E.F. , sono stabilite le modalità e la tempistica di certificazione e di raccolta,
per il tramite delle Regioni, dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche
amministrazioni , con le risorse trasferite dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei debiti elencati
nel piano di pagamento nei confronti delle stesse pubbliche amministrazioni.
Art. 31
Pagamenti dei debiti dell’amministrazione verso le società partecipate
Gli incrementi delle sezioni dei fondi stabilite con DMEF nel 2014 sono utilizzabili per
consentire il pagamento dei debiti che l’amministrazione ha verso le società partecipate .In tal
caso le società partecipate devono comunicare alle amministrazioni gli avvenuti pagamenti dei
debiti informando sui debiti ancora esistenti .
Il pagamento concerne :
A)I debiti liquidi , certi ed esigibili al 31.12.2013
B)I debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta di pagamento entro il 31.12.2013
C) I debiti fuori bilancio che avevano i requisiti per il riconoscimento al 31.12.2013 ,anche se il
riconoscimento in bilancio sia stato effettuato in data successiva , inclusi quelli contenuti nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis TUEL purchè approvato con
deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
I tempi e le modalità per procedere alla erogazione delle riserve agli enti locali sono stabilite con
DMEF entro il 23 giugno 2014
Art. 32
Modalità di riparto del fondo per consentire il pagamento dei debiti
Entro il 31 luglio 2014 sono stabilite le modalità di riparto degli incrementi del fondo
garantire il pagamento dei debiti verso i fornitori di regioni ed enti locali.
per
15
Art. 33 Anticipazione di liquidità per i Comuni che hanno deliberato il dissesto
finanziario
Per il 2014 ,ai Comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario dal 1 ottobre 2009 e sino all’8
giugno 2013 e che hanno aderito alla procedura semplificata di cui all’art. 258 TUEL, è
attribuita una anticipazione sino ad un importo pari a 300 milioni di euro per il 2014 da
destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti
dell’amministrazione .Le modalità e i termini sono stabiliti dall’art.33
Artt. 34 e 35
Pagamento dei debiti sanitari e rispetto dei termini per adempiere
alle richieste di liquidità
E’ consentito stanti i presupposti stabiliti dall’art. 34 la richiesta di anticipazioni di liquidità
anche per il pagamento dei debiti effettuati dalle Regioni dal 1 gennaio 2013 all’8 aprile 2013
Art. 37 Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati
dello Stato .
con garanzia
I debiti delle PP.AA. maturati al 31.12.2013 e certificati alla data del 24 aprile 2014 sono assistiti
da garanzia dello Stato dal momento di effettuazione delle operazioni di cessione e ridefinizione
del debito .
Avvenuta la cessione del credito , da parte del creditore/fornitore alla banca o ad altro istituto
finanziario , l’amministrazione pubblica non statale , può chiedere per carenze temporanee di
liquidità la ridefinizione dei termini e delle condizioni per effettuare i pagamenti, per una durata
massima di 5 anni rilasciando una delegazione di pagamento. La ridefinizione può essere
richiesta dall’amministrazione alla banca cessionaria del credito o a una banca diversa se la
banca cessionaria non consenta la ridefinizione.
La Cassa depositi e Prestiti può acquisire i crediti ceduti i alle banche assistiti da garanzia dello
Stato per ridefinire le condizioni di pagamento da parte dell’amministrazione debitrice, per una
durata massima di 15 anni
Art. 38
Semplificazione degli adempimenti per la cessione dei crediti : le cessioni
dei crediti stipulate con scrittura privata non sono più fattibili
Art. 38 bis
Semplificazione fiscale della cessione dei crediti
Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche
amministrazioni di cui per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a
prestazioni professionali, alla data del 31 dicembre 2013, le operazioni di ridefinizione dei relativi
debiti richieste dalla pubblica amministrazione debitrice e garanzie connesse, sono esenti da
imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo. , ad eccezione che per l’IVA
Art. 39 Crediti compensabili
Le compensazioni dei crediti con somme dovute dall’amministrazione , in applicazione degli
istituti definitori delle procedure tributarie e di deflazione del contenzioso tributario ( ex art. 28
quinquies DPR N. 602/73) possono applicarsi per tutti i crediti maturati , a prescindere dalla
data di maturazione
Art. 40 Differimento del termine di perfezionamento del credito per l’inserimento
nell’elenco dei creditori
Il termine di perfezionamento dei crediti suscettibili di pagamento per l’inserimento nell’elenco
dei creditori ,è differito al 30 .09.2013 e non sono considerati più soltanto i crediti liquidi ,
esigibili e certi maturati al 31.12.2012
16
Art. 41 Attestazione dei tempi di pagamento
Dall’esercizio 2014, alle relazione dei consuntivi è allegato un prospetto sottoscritto dal
Rappresentante legale dell’amministrazione e dal Responsabile finanziario che attesta l’importo
dei pagamenti avvenuti oltre i termini stabiliti dal d.lgs. n. 231/2002 e l’indicazione dei tempi
medi per l’effettuazione dei pagamenti .Nel caso in cui attestino il superamento dei termini di
pagamento stabiliti dal d.lgs. n. 231/2002 , sono tenuti ad indicare le misure adottate per
procedere a pagamento immediato. I revisori contabili comunali certificano le attestazioni
dandone atto nella propria relazione
Nel caso in cui le PP.AA. registrino:
-
Tempi medi di pagamento superiori a 90 giorni nel 2014 ;
Tempi medi di pagamento superiori a 60 giorni dal 2015,
rispetto ai termini stabiliti nel d.lgs. n. 231/2002 nell’anno successivo a quello di riferimento ,
non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale ( inclusi co.co.co) anche se vi sono in atto processi di stabilizzazione .
Gli enti locali che rispettano i termini beneficiano di una riduzione degli obiettivi da patto di
stabilità
Art. 41 bis - Pagamento delle imprese a seguito del riassetto organizzativo
territoriale di province
Per consentire l’adempimento delle obbligazioni assunte per gli interventi di cui alle leggi 11
giugno 2004, nn. 146( istituzione provincia di Monza), 147 ( istituzione provincia di Fermo) e 148(
istituzione provincia di Andria, Barletta e Trani), ed agevolare il flusso dei pagamenti in favore
delle imprese, è autorizzato, fino al 31 dicembre 2014, l’utilizzo delle risorse già disponibili sulle
rispettive contabilità speciali, individuate nei DPCM del 3 dicembre 2013.
Art. 42 - Tenuta del registro delle fatture presso le amministrazioni pubbliche
Dal 1 luglio 2014 , le PP.AA. adottano un registro in cui entro 10 giorni dal ricevimento , sono
annotate tutte le fatture o richieste di pagamento per somministrazioni , forniture , appalti e
obbligazioni nascenti da prestazioni professionali .Non sono ammessi registri di settore . La
disposizione indica i requisiti che le fatture devono contenere
Art. 43 - Anticipo delle certificazioni
testo dell’art. 161 TUEL
di bilancio degli enti locali – sostituzione
In sostituzione dell’art. 161 TUEL , è stabilito che la mancata trasmissione del certificato
comporta la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute
all’amministrazione dallo Stato
e non soltanto , come previsto nel testo precedente , la
sospensione del trasferimento dell’ultima rata di contributo ordinario dell’anno in cui avviene
l’inadempienza . I certificati al rendiconto della gestione degli enti locali dell'esercizio finanziario
2014 e degli esercizi
seguenti sono trasmessi al Ministero dell'interno entro il 31 maggio
dell'esercizio successivo, mentre la data di scadenza per la trasmissione dei certificati al bilancio
di previsione resta fissata con il decreto ministero dell’Interno . Sono modificate inoltre le modalità
di conoscibilità dei dati certificativi ( pubblicazione sul sito della Direzione centrale della
Finanza locale e banca dati unitaria del MEF ).I certificati sono redatti su apposito modulo
definito con Decreto M.E.F. .La disposizione vale per tutti gli enti territoriali incluse le città
metropolitane
Art. 44 - Tempi di erogazione dei trasferimenti di risorse finanziarie tra PP.AA.
I trasferimenti di risorse finanziarie tra PP.AA. ad esclusione di quelle spettanti al SSN e quelle
spettanti alle regioni ad autonomia speciale e province autonome , sono effettuati entro 60 giorni
dalla definizione delle condizioni
per l’erogazione o dal termine
della definizione
dei
provvedimenti autorizzativi previsti
17
Art. 47 co. 9 Importi delle riduzioni di spesa e le conseguenti riduzioni per ciascun
comune
Non risulta modificato il testo del d.l. n. 66/2014
Gli importi sono determinati con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il termine del
30 giugno, per l'anno 2014 e del 28 febbraio per gli anni successivi
Le riduzioni secondo gli importi stabiliti al co. 9 sono effettuati attraverso:
- la verifica della spesa media sostenuta nell’ultimo triennio dalla amministrazione per
l’acquisizione di beni e servizi con riferimento ai codici SIOPE in Tab A.
- Si attua una ulteriore riduzione del 5% per gli enti locali che nell’ultimo anno hanno
registrato tempi medi di pagamento per transazioni commerciali superiori a 90 giorni
rispetto ai termini stabiliti dal d.lgs. n. 231/2002
- Si procede con una ulteriore riduzione del 5% per gli enti locali che nell’ultimo anno
hanno fatto ricorso agli strumenti Consip o altre centrali di committenza o soggetti
aggregatori in misura inferiore al valore medio calcolato , come risultante dalle
certificazioni
Dal 2015 al 2017 le certificazioni sui tempi medi di pagamento rispetto all’anno precedente
calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quelli previsti
dal d.lgs. n 231/2002 al numero di pagamenti effettuato , devono essere trasmesse entro il 28
febbraio .
Nelle certificazioni deve essere indicato il valore degli acquisti di beni e servizi relativi ai
cod.SIOPE ex Tab B allegata al d.l. e alla legge di conversione ,sostenuti nell’anno precedente
indicando in modo separato gli acquisti effettuati tramite centrali di committenza.La mancata
trasmissione comporta un incremento alle riduzioni del 10%
Per le spese di autovetture : la riduzione è effettuata in proporzione al numero di autovetture
possedute da ciascun Comune comunicate al Min.Interno
Per gli interventi relativi ai contratti di co.co .co , di consulenza , studio e ricerca , la riduzione è
effettuata proporzionalmente dal Min.Interno sulla base della spesa comunicata
In caso di in capienza, l’agenzia delle entrate trattiene le somme dovute dai Comuni all’atto del
riversamento delle somme da gettito IMU
I revisori contabili verificano sull’attuazione delle misure su elencate dandone atto nella relazione
sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo di
cui all’art. 1 co. 166 della legge n. 266/2005
Con il decreto del Ministero dell’Interno 8 maggio 2014.” Certificazione relativa al concorso delle
provincie e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica (Gazzetta ufficiale - Serie generale
n.111 del 15 maggio 2014) sono stati emanati i moduli per le attestazioni
Art. 48 Edilizia scolastica
Con DPCM da emanare entro il 15 giugno 2014 sono individuati gli enti locali che nella
elaborazione del patto di stabilità non devono includere le spese per interventi di manutenzione su
immobili adibiti ad edifici scolastici
Il CIPE riprogramma dopo l’attività di verifica le risorse da utilizzare per gli interventi di edilizia
scolastica su base regionale e tenuto conto delle tipologie di interventi
Tab 1
Esclusione dagli obblighi di tracciabilità dei pagamenti con fatture elettroniche
Non si applicano le disposizioni che stabiliscono gli obblighi di fatturazione elettronica di cui
all’art. 25 co. 2 del d.l. n. 66/2014 emesse verso le amministrazioni pubbliche nei casi di:
-acquisto o locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali
beni;
-servizi d'arbitrato e di conciliazione ( ex art. 19, co 1, lettera c d.lgs. 163/2006 ) ;
-servizi finanziari forniti dalla Banca d'Italia ( ex art. 19 co. 1 d) d.lgs. n. 163) ;
-contratti di lavoro ( ex art. 19 co. 1 e) d.lgs. 163);
-appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente
aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di
amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano
18
compatibili con il trattato (ex art. 19 co. 2 d.lgs. 163 ) ;
-appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati
alla produzione di energia( art. 25 d.lgs.n. 163);
-sponsorizzazione pura ovvero ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato con lo scopo di
promuovere il nome, il marchio. l'immagine, l'attività o il prodotto del soggetto erogante (art. 25
d.lgs.n. 163);
-prestazioni socio-sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale
erogate dal soggetti privati in regime di accreditamento senza svolgimento di procedura di gara(
art. 25 d.lgs. n.163) ;
-scelta del socio privato in società miste il cui apporto è limitato al solo finanziamento ( art. 25
d.lgs. n. 163
19
PARTE SECONDA :INFORMATIVE
AREA TECNICA –S.U.A.P.-SETTORE TURISMO
1 Accordo Italia Semplice del 12 giugno 2014 -Modelli unici s.c.i.a. e d.i.a.- 17 giugno 2014
I moduli sono pubblicati sul sito del Ministero della Semplificazione e P.A.
non verrà più chiesta la documentazione che l'amministrazione ha già. Basterà una semplice
autocertificazione o l'indicazione degli elementi che consentono all'amministrazione di reperire la
documentazione
RAGIONERIA-TRIBUTI
2. Contributi erariali T.A.S.I. ai Comuni Decreto 4 giugno 2014 – Ministero dell’Interno in G.U.
17 giugno 2014, n. 138
In caso di mancata trasmissione al M.E.F. della deliberazione comunale TASI entro il 23 maggio
2014 è stato stabilito (da ultimo con d.l. n. 88/2014) che i Comuni ricevono contributi erariali
entro il 20 giugno 2014 a valere sul fondo di solidarietà comunale in misura pari al 50% del gettito
della TASI ad aliquota base indicato per ciascuno di essi con D.M.E.F. la cui emanazione è stata
prevista entro il 10 giugno 2014 .Il decreto in rubrica contiene in allegato gli importi riconosciuti
per i Comuni delle varie regioni
3. Differimento approvazione rendiconto di gestione al 30 giugno 2014 - Comunicato del 19
giugno 2014 – Sito Ministero dell’ Interno
Nel corso della riunione della Conferenza è stata, tra l’altro, sancìta l’intesa sul decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Mef, che determina le variazioni a conguaglio delle assegnazioni,
già attribuite, del Fondo di solidarietà comunale, per l’anno 2013, derivanti dalla verifica del gettito
dell’imposta municipale propria (IMU) standard, con particolare riferimento alla distribuzione
degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D. Il provvedimento è previsto dall'art. 1 – l. 27
dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), co 729-ter, aggiunto dall’art. 7 del d.l. 6 marzo 2014,
n. 16, convertito, in L. n. 68/2014 ,che stabilisce che “ Con decreto di natura non regolamentare del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro
il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono
determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013,
derivanti dalla verifica di cui al comma 729-bis”.Conseguentemente alle verifiche , il termine per
l’approvazione del rendiconto per i comuni interessati , è differito al 30 giugno 2014
4. Art. 233 T.U.E.L. : scadenza ordinaria : trasmissione del rendiconto entro il 29 giugno: Entro il
termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e
gli altri soggetti di cui all’art. 93 co. 2 , rendono il conto della propria gestione all'ente locale il
quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni
dall'approvazione del rendiconto
5.Importi assegnati al Comune a titolo di variazioni del fondo di solidarietà comunale 2013 –
Comunicato Ministero dell’Interno –F.L. 24 giugno 2014 – sito Ministero Interno
A seguito della verifica del gettito IMU – anno 2013 ,con particolare riferimento alla distribuzione
degli incassi relativi ai fabbricati di cat. D , sono stati assegnati a questo comune € 94.218,06 -a
20
titolo di variazioni di assegnazione del fondo di solidarietà comunale in applicazione dell’art. 7 del
d.l. n. 16/2014
IMPORTANTE 6. Inapplicabilità di sanzioni e interessi TASI e IMU per insufficiente o mancato
versamento dei tributi –Applicazione dell’art. 10 dello Statuto del Contribuente ( l.27 luglio 2000,
n. 212) –Risoluzione n. 1/DF del 23 giugno 2014 –M.E.F.
Con la risoluzione indicata , il M.E.F. ha stabilito la non applicabilità di sanzioni e interessi per
omesso o insufficiente versamento dei contributi ,da parte del contribuente ,in quanto si tratta di
inadempimenti dovuti alla criticità
di comprensione sulla tempistica e sulle modalità di
determinazione del tributo da corrispondere .Analoghe considerazioni sono effettuabili per l’IMU .
La disapplicazione di sanzioni e interessi vale anche nei confronti degli enti non commerciali
oggetto di esenzione in base all’art. 7 co. 1 i) del d.lgs. n. 504/1992 che hanno altresì riscontrato
difficoltà per il non avvenuto perfezionamento del procedimento di approvazione del modello di
dichiarazione previsto dal regolamento 19 .11.2014, n. 200. Pertanto , i comuni in applicazione
dell’art. 10 dello statuto del contribuente possono stabilire un termine ragionevole ( 1 mese dalla
scadenza del termine del 16 giugno 2014 o dalla pubblicazione dei moduli per gli enti non
commerciali ) entro cui i contribuenti sono tenuti a effettuare i versamenti
AREA TECNICA – AMBIENTE- SEGRETERIA SINDACO –POLIZIA MUNICIPALE
6 .Attività antincendio boschivo –estate 2014 –Comunicato Presidenza Consiglio Ministri –in
G.U. 18 giugno 2014,n. 139
Il comunicato è rivolto ai presidenti delle Regioni e delle Province autonome e per conoscenza
anche all’A.N.C.I., e prevede una serie di misure da adottare per prevenire e contrastare gli
incendi nelle zone boschive .In particolare, per i Comuni, è prevista la predisposizione di un
supporto per le attività di prevenzione indiretta con prioritaria istituzione e aggiornamento del
catasto di soprassuoli percorsi dal fuoco, ex art. 10, co 2 della legge n. 353 / 2000; la
predisposizione e programmazione con i comuni e gli UTG nelle zone a più alto rischio
dell’attività di controllo sul territorio da parte delle forze dell’ordine; revisionare il piano
regionale in materia di incendi boschivi assicurando il raccordo tra Piano regionale e i piani dei
parchi e riserve naturali ; sostenere l’attività dei Sindaci per predisporre e aggiornare i piani
comunali e intercomunali di protezione civile
6. Videosorveglianza comunale .Direttiva Ministero Interno n. 558/SICPART/421.2/70
Il Ministero dell’Interno ha emanato la direttiva in rubrica indirizzata tra i vari organi alle
Prefetture , avente ad oggetto “ sistemi di videosorveglianza in ambito comunale”
Se ne riporta la sintesi essenziale nei principali passaggi contenutistici
E’ stata istituito presso il Ministero dell’interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza- - un Tavolo
permanente costituito da rappresentanti di forze di polizia , articolazioni dipartimentali ,
rappresentanti ANCI e Comuni con compiti di consulenza , indirizzo e orientamento , che ha
elaborato il documento che la direttiva in rubrica
fa conoscere, seguendo le disposizioni
contenute nel provvedimento generale del Garante videosorveglianza 8 aprile 2010 in materia di
piattaforma della sorveglianza integrata.
In ambito comunale è necessario che le autorità territoriali :
- verifichino la dimensione territoriale per valutare la effettiva efficacia delle misure di
21
videosorveglianza tecnologica eventualmente da attuare ; oltre al contesto dimensionale
devono esaminarsi le condizioni di sicurezza e la presenza di contesti di degrado sociale
secondo i parametri e gli ambiti di riferimento stabiliti dal D.M.I. 5 agosto 2008;
- deve essere effettuata una valutazione comparativa dell’efficacia tra sistemi di
videosorveglianza e interventi diretti azionabili a seguito di emanazione di ordinanze
sindacali
La valutazione delle iniziative dovrà essere preceduta da una approfondita attività istruttoria ,
inclusiva delle seguenti fasi e correlate attività :
Terminata la fase istruttoria procedimentale di spettanza comunale deve essere coinvolto il
comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che dovrà verificare e valutare la
corrispondenza delle caratteristiche dei sistemi alle specifiche tecniche per consentire il pieno
impiego delle forze di polizia e Autorità giudiziaria
In allegato alla direttiva ,le prescrizioni tecniche per i meccanismi di videosorveglianza
eventualmente installabili .
AREA TECNICA- DEMANIO E PATRIMONIO
7 Locazioni immobiliari delle amministrazioni pubbliche – Circolare Agenzia del Demanio 11
giugno 2014 prot. 16155 – sito Agenzia Demanio
Con nota circolare indirizzata alle direzioni regionali con la circolare l’Agenzia del Demanio
richiama gli adempimenti cui sono tenute le pubbliche amministrazioni , inclusi i Comuni in
materia di contratti di locazione di immobili
Viene richiamato in particolare l’art. 1 co. 388 della legge n. 147/2013 che stabilisce che i contratti
di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni pubbliche inclusi i Comuni ,non possono
essere rinnovati, se l'Agenzia del demanio, nell'ambito delle proprie competenze, non abbia
espresso nulla osta, 60 giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria può
avvalersi della facoltà di comunicare il recesso dal contratto. Nell'ambito della propria competenza
di monitoraggio, l'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto
dell'applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili
demaniali disponibili. I contratti stipulati in violazione delle disposizioni del presente comma sono
nulli
Per garantire piena operatività alle disposizioni su richiamate ,i Comuni ( e le pubbliche
amministrazioni interessate) presentano formale istanza alla direzione regionale competente per
territorio congiuntamente alla scheda quadro esigenziale compilata ( sul sito dell’Agenzia del
Demanio- pagina iniziale del sito – sez. affitti - per effettuare i riscontri necessari .
Per i contratti di nuova stipulazione , si applicano le disposizioni dell’art. 3 co. 7 del d.l. n.95/2012
come modificato dall’art. 24 co. 4 del d.l. n. 66/2014
In sintesi , il co. 7 dell’art. 3 del d.l. n. 95 estende l’ambito di applicazione ai Comuni delle
disposizioni in materia :
- di obblighi di riduzione dei canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ad uso
istituzionale a decorrere dal 1 luglio 2014 nella misura del 15% di quanto attualmente
corrisposto ( art. 3 co. 4 d.l. n. 95 );
22
-
- rinnovo del rapporto di locazione soltanto se vi sia disponibilità delle risorse finanziarie
necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso, per il periodo di durata
del contratto di locazione ( lett.a co. 4) e in caso di permanenza per le Amministrazioni
delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di
razionalizzazione di cui ai sensi all’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
ai piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché di quelli di riorganizzazione ed
accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.( lett. b co. 4)
risoluzione di diritto del contratto in mancanza delle suddette condizioni ( co. 5 art. 3
d.l. 95)
Infine, il co. 6 dell’art. 3 del d.l. n. 95/2012 ,stabilisce che per i contratti di locazione passiva, aventi
ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura delle
Amministrazioni inclusi i Comuni si applica la riduzione del 15 % sul canone congruito
dall’Agenzia del Demanio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi all’art. 2,
co 222, legge n. 191/2009 , nell’ambito dei piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché in
quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.
In forza della su esposta disposizione , la circolare segnala che le pubbliche amministrazioni
interessate dalle nuove stipulazioni potranno rivolgersi all’Agenzia del demanio per la verifica
della congruità del canone .Nella circolare sono indicate ulteriori specifiche di dettaglio per i
canoni di nuove locazioni.
8. Integrazione moduli relativi all’attestazione di indilazionabilità e indispensabilità degli
acquisti immobiliari – Ragioneria generale dello Stato- Circolare 19 giugno 2014, n. 19 –sito
R.G.S.
La circolare con allegati contiene precisazioni per quelle amministrazioni che hanno trasmesso
piani triennali di investimento 2014-2016 comunicati entro il 31.12.2013.Entro il 30 giugno le
amministrazioni pubbliche possono trasmettere le attestazioni mancanti sulle motivazioni relative
all’indilazionabilità e indispensabilità degli acquisti con utilizzo del modulo allegato .
9 Atti di affrancazione di terre civiche: trattamento agevolato ai fini dell’imposta di registro
– Risoluzione Agenzia Entrate n. 64/E del 20 giugno 2014 –Sito Agenzia Entrate –sez.
documentazione interpelli
Il quesito posto dal Comune : a seguito della entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2011 sono state
soppresse a decorrere dal 1 gennaio 2014 tutte le agevolazioni ed esenzioni previste , per
l’applicazione dell’imposta di registro , degli atti costitutivi e traslativi a titolo oneroso di immobili
riconducibili nell’ambito dell’art.1 -Tariffa –Parte I – allegata al D.P.R. n. 131/1986 .
A seguito della entrata in vigore della disposizione su riportata, trova applicazione :
a) la disciplina agevolativa gia prevista dall’art. 2 della legge n. 692/1981 , che esenta da
tutte le imposte e le tasse , tutti gli atti , di varia tipologia , comprese le liquidazioni di
usi civici
stabiliti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e regolamento esecutivo
approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332
oppure
b) la disciplina non favorevole di cui al d.lgs. n. 23/2011?
23
Si applica la disciplina di favore di cui all’art. 2 legge n. 692/1981 , ciò in quanto il diritto di
proprietà è gia in capo al legittimario che è soltanto liberato dal pagamento di un canone annuo
imposto in precedenza con provvedimento amministrativo
PERSONALE
10 . Sono pubblicati sul sito dell’Agenzia Per la Rappresentanza Negoziale
delle
Amministrazioni Pubbliche i Manuali operativi e kit gestionali , tra cui
12.06.2014
Modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali di spettanza delle
organizzazioni sindacali rappresentative nei luogo di lavoro- personale aree dirigenziali
18.03.2014
Modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali di spettanza delle
organizzazioni sindacali rappresentative e della RSU nei luogo di lavoro
18.03.2014 L’aspettativa per motivi personali (artt. 11 e 14 del CCNL del 14.09.2000 del personale
del comparto Regioni e autonomie locali)
18.03.2014 Permessi retribuiti e permessi brevi
11 .Circolare 28 aprile 2014, n. 4-PCM- Dip.to Funzione pubblica. Piani di razionalizzazione
degli assetti organizzativi e riduzione di spese di personale
La circolare in” rubrica” risulta indirizzata a tutte le pp.aa e contiene indirizzi esplicativi per
l’attuazione dei piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e di riduzione della spesa di
personale , inclusi i casi di prepensionamento ed eccedenze .
Il contenuto della circolare riprende quello ricompreso nella circolare 12 maggio 2014, n. 4
pubblicata sul sito del dipartimento funzione pubblica ( rass.3)
Si fa in particolare rilevare la preminenza che assume nei processi riorganizzativi delle risorse
umane la programmazione triennale di fabbisogno e la ricognizione annuale di personale , in
applicazione dell’art. 6 co. 4 bis – d.lgs. n. 165/2001 , atti che non richiedono motivazione, ma che
devono ispirarsi ai criteri di efficienza , trasparenza , economicità e imparzialità necessari per
attuare una corretta pianificazione
Necessitano di motivazione i casi in cui la riorganizzazione comporti l’individuazione di esuberi,
con attivazione dell’art. 33 del d.lgs. n. 165/2001
Alla circolare , un allegato tecnico che contiene :
- riferimenti normativi che illustrano situazioni tipiche che richiedono l’attuazione di piani di
razionalizzazione e eventuale contenimento di fabbisogno di personale nei casi di :
- - liquidazione di enti dissestati ( ar. 15 – d.l. 98/2011);
- Riorganizzazione C.R.I. ( d.lgs. n. 178/2012)
- Riorganizzazione regionale delle dd.oo dei presidi ospedalieri pubblici
- Riordino da parte delle Regioni delle comunità montane e dei loro enti strumentali
- Applicazione delle misure di razionalizzazione ex art. 1 co. 557 – l. n. 296/2006
- Misure regionali per contenere la spesa per il personale con l’attuazione di piani di
riorganizzazione.
PERSONALE- SEGRETARIO GENERALE
12 Regolamenti incarichi vietati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni – Comunicato
del 24 giugno 2014 –Sito Ministero Funzione Pubblica
24
A chiusura dei lavori del tavolo tecnico, a cui hanno partecipato il Dipartimento della funzione
pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad
ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio
2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi
vietati ai pubblici dipendenti". Obiettivo del documento è quello di supportare le amministrazioni
nell'applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti e
di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e degli atti di indirizzo.Il contenuto
nella prossima rassegna
APPALTI E IMPRESE
13.Rating di legalità per le imprese – Deliberazione 5 giugno 2014 AGCOM in G.U. 19 giugno
2014, n. 140 in vigore dal 4 luglio 2014 (15mo giorno dopo la pubblicazione in G.U.)
Il rating di legalità delle imprese trae origine normativa dall’ art. 5 ter del d.l 24 gennaio 2012 n. 1
convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 per introdurre princìpi di eticità anche rispetto ai
consumatori utenti cui le imprese operanti nel territorio nazionale con un fatturato minimo di due
milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza ,con specifici requisiti,
avrebbero dovuto uniformarsi . Per l’attribuzione del rating , nelle forme e modalità stabilite con
regolamento dell’AGCOM, è stata prevista ,da parte dell’Autorità , l’acquisizione di informazioni
dalle amministrazioni pubbliche . A cosa serve l’assegnazione ad una impresa del rating di
legalità? E ‘ utile perché costituisce per l’impresa che ne sia in possesso motivo di preferenza,in
sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di
accesso al credito bancario, tant’è che gli istituti di credito che omettano di tener conto del rating
attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca
d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta.La deliberazione stabilisce
una serie di requisiti e di procedimenti per l’assegnazione del rating che qui non si riportano per
cospicuità del testo , cui si fa rinvio .Questa deliberazione contiene integrazioni del contenuto del
Regolamento AGCOM adottato con delibera 14.11.2012, n. 20075, di modochè le disposizioni sono
lette in maniera coordinata.
Con l’ allegato (A) alla deliberazione sono inoltre state emanate le disposizioni relative alle
modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell’AGCOM da parte delle imprese di cui
all’art. 2 per compartecipazione ai costi di funzionamento dell’Autorità
25
PARTE TERZA : AGGIORNAMENTI GIURISPRUDENZIALI
TUTTI I SETTORI
1.Licenziamento del lavoratore
Corte di Cassazione –sez.lavoro- sentenza 6 giugno 2014, n. 12608 – Licenziamento e disvalore ambientale
Deve considerarsi proporzionata alla gravità dell’addebito di assenza non giustificata dal servizio per un
lungo periodo di tempo ,la sanzione del licenziamento , in quanto viene in rilievo l’inadempimento ìndice
di grave insubordinazione da parte di un lavoratore che data la sua considerevole anzianità di servizio e
svolgimento di attività sindacale , era consapevole della propria azione .
Secondo l’orientamento della Cassazione, , per il licenziamento , la valutazione della condotta del lavoratore
contrastante con gli obblighi che gli incombono , deve tener conto anche del “disvalore ambientale” che la
stessa assume quando , come nel caso controverso, in virtù della posizione professionale rivestita , essa può
assurgere per gli altri dipendenti a modello diseducativo e disincentivando il rispetto degli obblighi
Per la Corte di Cassazione , anche un solo episodio di insubordinazione ( nel caso controverso fruizione di
ferie che hanno compromesso l’andamento del servizio) e per la posizione della lavoratrice nell’ambiente di
lavoro , appare idoneo a far venir meno il rapporto fiduciario con il datore di lavoro , anche al di là della
delicatezza delle mansioni e l’oggettivo disservizio procurato.
TUTTI I SETTORI
2.Competenza giurisdizionale in materia di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali
Consiglio di Stato – sez.IV- Sentenza 14 maggio 2014, n. 2495- Riparto tra giurisdizione ordinaria e
amministrativa
Gli atti di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali sono di competenza del giudice ordinario del
lavoro , in quanto esercizio dei poteri privati datoriali i quali restano tali anche quando la legge impone
una prima valutazione di professionalità e competenza. Nè vale contestare , come nel caso di specie, che il
conferimento sia avvenuto a seguito di interpello con comparazione tra i vari candidati finalizzata a novare
il rapporto di lavoro attraverso una progressione tra fasce dirigenziali
In tema di pubblico impiego privatizzato , nell’ambito del quale rientrano anche gli atti di conferimento di
incarichi dirigenziali , l’art. 19 d.lgs. n. 165/2001 al I co. obbliga l’amministrazione a rispettare i criteri
generali di correttezza e buona fede applicabili alla stregua dei princìpi di cui all’art. 97 Costituzione
Il conferimento di un incarico dirigenziale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario , a meno che con
il ricorso non sia contestato direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo per la non
conformità alla legge degli atti organizzativi con cui le pubbliche amministrazioni definiscono le linee
fondamentali di organizzazione di uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi
AREA TECNICA
3.Esonero dal contributo di costruzione – Corte dei Conti – sez Reg.contr.Piemonte – delib. 11 aprile 2014 ,
n. 70 –Presupposti che consentono l’esonero dal costo di costruzione
Il parere di seguito sintetizzato deriva dal quesito formulato da un Comune che , intendendo realizzare una
nuova sede multifunzionale da parte di una società di capitali a totale partecipazione pubblica locale ( in
house) per la gestione di tutte le reti e gli impianti di captazione , accumulo , potabilizzazione ,
sollevamento , adduzione di acqua potabile riguardante il servizio idrico integrato nei comuni della regione
, chiede se la costruzione sia esonerata dal contributo di costruzione , a norma dell’art. 17 del D.P.R. n.
380/2001
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La Corte dei Conti evidenzia che la scelta rientra nella piena valutazione discrezionale dell’amministrazione
che potrà decidere sulla base dei seguenti indirizzi formulati dal giudice contabile
Dal testo dell’art. 17 co. 3 c) D.P.R. n. 380/2001 si evince che devono sussistere, per l’esonero,
contestualmente, 2 requisiti : uno oggettivo , per cui la costruzione deve riguardare opere pubbliche o di
interesse generale ; l’altro , soggettivo , per cui le opere devono essere eseguìte da un ente competente .La
norma intende ,cioè, incentivare l’esecuzione di opere pubbliche da cui la collettività possa trarre utilità
garantendo la non ricaduta del pagamento ovvero il beneficio dello sgravio a vantaggio della collettività.
L’esenzione si applica sia agli enti pubblici in senso proprio , comprese le amministrazioni pubbliche , sia
agli organismi che “ curino istituzionalmente la realizzazione di opere di interesse generale per
perseguire specifiche finalità cui le opere sono destinate” .Esempio tipico è il concessionario con cui le
amministrazioni pubbliche hanno immediati legami istituzionali
Inoltre , affinchè vi sia esenzione , l’opera deve essere realizzata in coerenza con gli strumenti urbanistici ,
deve essere conforme ad essi e attuativa dei medesimi .Ciò significa che non basta la generica
ricomprensione degli interventi nell’ambito delle opere di urbanizzazione , per l’esenzione, essendo
necessario che quelle opere e quegli interventi siano da eseguìre in attuazione degli strumenti urbanistici
sulla base di una specifica e precisa indicazione dello stesso .
4. Espropriazione per pubblica utilità per finalità alberghiere
Consiglio di Stato –sezIV – sentenza 19 giugno 2014, n. 3126- Applicazione della normativa ex D.P.R. n.
327/2001 abrogativa della legge 475/1938.
E’ possibile a seguito della abrogazione delle norme contenute nella legge n. 475/1938 che consentivano
l’espropriazione per pubblica utilità di immobili privati per la realizzazione di nuove strutture alberghiere
o per l’ampliamento di quelle esistenti , applicare l’art. 1 del D.P.R. n. 327/2001.Tuttavia, se è vero che sia
possibile applicare l’art. 1 del DPR n. 327 che disciplina l’espropriazione di immobili anche a favore di
privati per fini di interesse pubblico , non è da considerare interesse pubblico , la costruzione di alberghi o il
loro ampliamento come previsto dalla precedente normativa.
Con l’abrogazione della legge 475/1938 , infatti , il legislatore ha fatto venir meno la possibilità di
considerare come opere di pubblica utilità suscettibili di espropriazione ,gli interventi di tipo alberghiero
così come ha fatto venir meno il riconoscimento del potere espropriativo in capo ai Comuni utilizzato per
tali obiettivi
Ciò ancora , in forza dell’art. 42 Cost. che stabilisce che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla
legge e che l’espropriazione della stessa è possibile per “ motivi di interesse generale “ e nei casi previsti
dalla legge.
5. Lavori di somma urgenza
Corte dei Conti –sez. reg.contr. Liguria – delib. 16 maggio 2014, n. 31 – Soluzioni contabili .
La normativa di riferimento per i “Provvedimenti di somma urgenza” è contenuta nell’art. 176 del D.P.R.n.
207/2010.
La sez. regionale della Corte dei Conti , dopo aver richiamato descrivendole le disposizioni contenute
nell’art. 191 T.U.E.L. in materia di regole per l’assunzione di impegni di spesa e per l’effettuazione delle
spese , si sofferma sul co. 3 dell’articolo in questione , che disciplina proprio l’assunzione di impegni e
l’ordinazione di spese per i lavori di somma urgenza .
Sono enucleate nell’ordine le fasi procedimentali :
a)
il r.u.p. ricorrendo i presupposti della somma urgenza ex art. 176 d.P.R. n. 207/2010 ordina al
privato di eseguìre i lavori di somma urgenza
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b)
c)
se i fondi in bilancio sono insufficienti come riscontrato dal r.u.p. e dal responsabile finanziario ,
la Giunta su proposta del r.u.p. entro 20 giorni dalla proposta del r.u.p deve sottoporre al
Consiglio una proposta di riconoscimento di spesa ex art. 194 co. 1 e ) T.U.E.L.
se il Consiglio non delibera a favore della spesa per i lavori di somma urgenza ordinati , si applica
l’art. 176 co. 5 del D.P.R. n. 207/2010 ovvero sono liquidati e pagati all’esecutore soltanto i lavori gia
effettuati .La spesa potrebbe rimanere a carico del r.u.p. che ha ordinato i lavori , in assenza del
riconoscimento di legittimità del debito non previsto in bilancio .
In second’ordine nel rispetto dei quesiti formulati evidenzia i fondi da considerare per impegnare le spese
per lavori di somma urgenza .La valutazione sulla sufficienza o meno dei fondi per l’esecuzione dei lavori
di somma urgenza dipende dalla struttura dei bilanci approvati dal Consiglio e dalla struttura di dettagli
del p.e.g. approvato dalla Giunta
La verifica delle disponibilità comporta nell’ordine di tempo : 1) prima la verifica del r.u.p. insieme al
responsabile finanziario sui fondi assegnati su capitoli e interventi del p.e.g. al Servizio di cui fa parte il
r.u.p. .Se dal peg risulta che vi siano disponibilità non sussiste problema; se invece sui capitoli e interventi a
lui direttamente assegnati non vi sono disponibilità può essere proposta una variazione a livello di p.e.g.
approvata dalla Giunta ex art. 169 TUEL
Se non vi sono capitoli o interventi assegnati reperibili tramite variazioni di p.e.g. il r.u.p. propone alla
Giunta di investire il Consiglio ex art. 191 co. 3 TUEL
Se vi sono fondi disponibili sufficienti per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza , il r.u.p.
contestualmente all’ordine dei lavori procede ad assumere l’impegno della relativa spesa chiedendo
l’attestazione di copertura ( visto) finanziaria al responsabile finanziario , comunicando gli estremi
all’affidatario dei lavori. Ciò significa che se vi siano fondi sufficienti spetta al r.u.p. non alla Giunta
impegnare la spesa e dar seguito all’intervento .
La terza questione sottoposta alla sez. regionale contabile di controllo , è relativa all’organo competente ad
ordinare i lavori di cui all’art. 176 -d.P.R. n. 207/2010.
Il r.u.p. nelle procedure di realizzazione di lavori pubblici deve essere un tecnico , di regola abilitato
all’esercizio della professione , ed è ad esso che spetta l’ordinazione dei lavori .La competenza non è della
Giunta , a meno che lo Statuto del Comune non abbia rimesso a tale organo politico-amministrativo la
possibilità di ordinare i lavori in caso di inerzia o ritardo da parte del responsabile tecnico del
procedimento .In caso di ingiustificata inerzia o ritardo da parte del r.u.p. potranno essere attivate le
ordinarie procedure di responsabilità ( penale , amministrativa, disciplinare , dirigenziale)
La quarta questione sottoposta alla Corte dei Conti è l’ordinazione dei lavori di somma urgenza in esercizio
provvisorio di bilancio. .In tale situazione gli impegni per tali lavori seguono le regole stabilite dall’art. 163
co. 1 TUEL con applicazione dei dodicesimi di impegni riferiti all’ultimo bilancio regolarmente e
definitivamente approvato. Pertanto ad eccezione dell’art. 163 TUEL
non si pongono altri limiti
applicativi degli artt. 191 co. 3 e 194 TUEL
6. Oneri di spesa per permessi retribuiti di dipendenti di società in house
Corte dei Conti –Sez.reg. contr.Veneto-deliberazione 28 maggio 2014 , n. 346- Gli oneri di cui all’art. 80
TUEL ricadono sugli enti locali che hanno costituito un società a totale partecipazione pubblica
Il quesito formulato da un Comune : è applicabile ai dipendenti di una s.p.a. a totale capitale pubblico che
esercita funzioni pubbliche presso un Comune che detiene quote del capitale sociale ( nel caso di psecie
pari al 9, 89%) anche se la società non è inserita nel conto economico consolidato dell’ISTAT e non ha
personalità giuridica di diritto pubblico?
Risposta al quesito: la risposta al quesito presuppone l’esatto inquadramento giuridico delle società a
capitale pubblico . Le società in house sono organismi non differenziati e non posti al di fuori degli enti
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locali , sono articolazioni interne agli enti locali , privi di autonoma decisionalità e di un interesse proprio
societario come è per le società di diritto privato e non hanno una propria soggettività giuridica .Per questi
motivi , sono a carico degli enti locali gli oneri derivanti dalla fruizione da parte dei dipendenti della
società dei permessi retribuiti previsti per l’esercizio di funzioni elettive presso l’ente locale partecipante o
meno al capitale sociale e devono essere rimborsati dall’ente alla società , in applicazione dell’art. 80 TUEL
“oneri per permessi retribuiti”
SERVIZI SOCIALI E SANITA’
7. Indennità di residenza per farmacie rurali
Consiglio di Stato –Sez.III- sentenza 20 giugno 2014 , n. 3127 .Natura giuridica della indennità di
residenza e criteri per il riconoscimento
La normativa di riferimento in materia è la legge n. 221/1968 , che norma le provvidenze a favore dei
farmacisti rurali , stabilendo che : ai titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore
a 3000 abitanti ,è riconosciuta una indennità di residenza prevista dall’art. 115 del Testo unico delle Leggi
Sanitarie approvato con R.D. n. 1265/1934 e nelle misure stabilite in base alla consistenza demografica della
zona;
Con il successivo d.lgs. n. 153/2009 è stata demandata alla contrattazione collettiva la disciplina della
indennità di residenza dei farmacisti rurali stabilendo che fino a che non fosse stipulato accordo in sede di
contrattazione collettiva decentrata , l’indennità stabilita sarebbe stata quella fissata dalla normativa
Si evince dalla sentenza che:
a)
l’indennità di residenza dovuta ai farmacisti di farmacie rurali è un diritto soggettivo
esercitabile nei confronti del Comune , che deriva direttamente dalla legge .Un successivo atto
amministrativo ha soltanto valore confermativo .Un eventuale diniego stanti i presupposti stabiliti
dalla legge non preclude la reiterazione della richiesta per il ricevimento dei contributi così come la
mancata impugnazione non comporta decadenza .Pertanto , si esclude nei ricorsi in tale materia ,
l’eccezione di tardività nella presentazione al giudice amministrativo
b)
per l’assegnazione dell’indennità sulla base dei presupposti normativi , rilevano le attestazioni
comunali riferite alla popolazione residente negli anni di riferimento , da cui si evinca l’effettiva
consistenza della popolazione del capoluogo comunale che è il centro abitato in cui è ubicato
l’esercizio farmaceutico .
8. Determinazione delle aliquote I.R.A.P.
Corte Costituzionale sentenza 18 giugno 2014, n. 177 – Potere di variazione dell’aliquota soltanto
ordinaria da parte delle Regioni, nei limiti di legge.
La determinazione delle aliquote IRAP , così come l’intera disciplina dell’I.R.A.P. rientra nella potestà
legislativa esclusiva dello Stato , ex art. 117 co. 2 e) Cost.
Con sentenza n. 296/2003 alle Regioni è stata attribuita una limitata facoltà di variazione dell’aliquota a
norma dell’art. 16 co. 3 – d.lgs. n. 446/97 con potere di disciplinare le procedure applicative dell’imposta
Con la successiva sentenza n. 357/2010 è stato poi precisato che anche dopo la sua regionalizzazione ,
l’IRAP, non è divenuto tributo regionale inteso come tributo la cui disciplina è liberamente modificabile
dalle regioni , essendo disciplinata da leggi statali .
La questione posta al vaglio della Corte Costituzionale , è verificare se la facoltà di variazione della aliquota
IRAP entro i limiti di legge , sia soltanto riferita a quella ordinaria o sia estesa alle aliquote fissate dalla
disciplina normativa transitoria.La Corte Costituzionale definisce la questione evidenziando che le Regioni
possono soltanto variare l’aliquota ordinaria come risulta dalla relazione allo schema del d.l.gs. n. 446/97 ,
in base al quale è precisato che l’aliquota base fissata al 4,25%, trascorsi 2 esercizi può essere maggiorata
dalle Regioni fino a 1 punto% L’art. 45 invece detta disposizioni transitorie rispetto ad acconti IRAP e ad
aliquote transitorie applicabili per i primi 3 periodi di imposta a particolari soggetti ,senza far riferimento
a possibili variazioni da parte delle Regioni .
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ERRATA CORRIGE :
Si effettua una errata corrige rispetto :
-all’art. 14 del d.l. 66/2014 -Rassegna n. 1 corretta
-inserimento numero sentenza TAR Pescara 19 marzo 2014, n. 126 .
-Alla sentenza n. 22 Tar Pescara 24 .04.2014, n. 195 al I rigo
ANNULLAMENTO dell’aggiudicazione di gara .
leggasi “al provvedimento di
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