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N. 01093/2015 REG.PROV.CAU.
N. 14539/2014 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 14539 del 2014, integrato da motivi
aggiunti, proposto da
Verdi Ambiente e Società Aps Onlus, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alberta Milone e Pietro Adami,
con domicilio eletto presso l’avv. Pietro Adami in Roma, Corso d'Italia, 97;
contro
la Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dall'avv. Sabrina Barra, con domicilio eletto presso la medesima in
Roma,
Via
IV
Novembre,
119/A;
Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa per legge
dall'avv. Antonio Ciavarella, domiciliata in Roma, Via Tempio di Giove, 21;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero dell'Ambiente, in
persona dei Ministri p.t. rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura,
domiciliata
Regione Lazio;
in
Roma,
Via
dei
Portoghesi,
12;
nei confronti di
ACEA Distribuzione Spa, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Tarantino, con domicilio eletto
presso lo stesso avv. Andrea Tarantino in Roma, Piazzale Ostiense,2;
e con l'intervento di
ad
adiuvandum:
Comitato di Quartiere “Millevoi – Ardeatina”, in persona del Presidente p.t.,
rappresentato e difeso dagli avvocati Alberta Milone e Pietro Adami, con
domicilio eletto presso lo stesso avv. Pietro Adami in Roma, Corso d'Italia,
97;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione n. R.U. 3310 del 11.05.11 avente ad oggetto "Progetto
Acea distribuzione spa - nuova cabina elettrica primaria di trasformazione a
150 kv Cecchignola e cavi per raccordi a 150 kv sulla esistente linea
Laurentina - Capannelle - Comune di Roma - Municipio XII domanda acea
distribuzione spa del 25.06.10 prot. 103661”
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Roma e di Roma
Capitale e di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di Ministero
dell'Ambiente e di Acea Distribuzione S.p.a.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2015 il dott. Claudio
Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
RILEVATO che, sulla base della relazione e dei documenti prodotti dal
MIBAC, Direzione Regionale per i beni culturali e paesistici del Lazio, con
la nota prot. n. 2179 del 2.3.2015, in esecuzione dell’ordinanza istruttoria
adottata da questa Sezione, risulta che la cabina primaria ACEA, autorizzata
con il provvedimento impugnato, non si va a collocare all’interno dell’area
interessata dal vincolo paesaggistico “Via Ardeatina” di cui al D.M. del
7.1.1966, insistendo i manufatti al di fuori della fascia di rispetto delimitata
dal vincolo (cfr. docc. 10,11 e 12 allegati alla nota predetta); quanto ai cavi
interrati che attraversano per un tratto l’area vincolata, ciò non sembra
integrare un “vulnus” ai valori paesaggistici;
RILEVATO che, in considerazione di quanto precede, il MIBAC,
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma, con nota prot.
37648 del 2010, ha espresso parere positivo relativamente alla nuova
ubicazione della cabina elettrica primaria, nel nuovo sito proposto dalla
ACEA S.p.a., con la sola prescrizione di controlli in corso d’opera (doc. 14
allegato alla nota);
RILEVATO in particolare che, da quanto risulta, il rischio di presenza di
reperti archeologici nel sottosuolo è stato valutato dalla predetta
Soprintendenza speciale, soltanto in relazione al passaggio dei cavi interrati
attraversanti in parte la fascia di terreno vincolata ed a tale scopo si è ritenuto
sufficiente il controllo in corso d’opera dei lavori;
CONSIDERATO, pertanto, che, ad un primo e sommario esame della
materia in contesa, per quanto sopra rilevato, l’area in cui ricade l’opera in
contestazione non sembra richiedere l’autorizzazione paesaggistica di cui
agli artt. 136 e 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 (contrariamente a quanto
dedotto dall’Associazione ricorrente con il primo motivo);
CONSIDERATO che, quanto alla dedotta inosservanza delle prescrizioni
derivanti dal PTPR “Vallerano – Cecchignola” adottato con DD.GG.RR.
nn. 556 e 1025 del 2007 (secondo motivo), l’area interessata, pur ricadendo
nel piano, non è sottoposta a puntuali dispostivi di tutela ai sensi dell’art.
134, c.1, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 42 del 2004, in quanto ricadente nelle
previsioni della Tavola A del Piano Territoriale (e non in quelle
propriamente vincolistiche e prescrittive di cui alla Tavola B) la quale colloca
l’area “de quo” nel “paesaggio naturale di continuità”: in merito sono state
coinvolte nella conferenza di servizi a tal fine indetta, tutte le
Amministrazioni competenti che non hanno espresso avviso negativo alla
realizzazione del manufatto, limitandosi a dettare prescrizioni sulla modalità
realizzative;
CONSIDERATO altresì che il rischio - pretesamente derivante dall’opera,
di inquinamento elettromagnetico nocivo in quanto al di sopra delle soglie
consentite dalla normativa in materia - appare, allo stato, insussistente, alla
luce della relazione tecnica prodotta da ACEA in corso di procedimento e
che, in ogni caso, è sempre ammesso, anche ad opera conclusa, il
monitoraggio delle emissioni e, se necessario, l’intervento correttivo sulla
base delle rilevazioni dell’ARPA Lazio;
CONSIDERATO che per quanto precede il ricorso non manifesta
complessivamente (neanche con riferimento alle ulteriori censure dedotte),
un’evidenza di fondatezza tale da poter indurre il Collegio all’adozione della
sospensione cautelare dell’esecuzione degli atti impugnati;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):
respinge l’istanza cautelare proposta;
spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata
presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle
parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2015 con
l'intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Daniele Dongiovanni, Consigliere
Claudio Vallorani, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)