Indennità ai co.co.co a progetto

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12 marzo 2014
Indennità ai co.co.co a
progetto
INPS messaggio 2999/2014
L'Inps, con messaggio n. 2999 del 3 marzo 2014, informa circa
le novità concernenti l'indennità ai collaboratori coordinati e
continuativi a progetto (c.d. co.co.pro iscritti in via esclusiva
alla gestione separata), per quanto attiene al nuovo modello
di domanda per l’anno di riferimento 2014, alla rivalutazione
per l’anno 2013 del requisito reddituale (rivalutazione
dell’1,1%) ed alla modalità di attestazione del periodo
ininterrotto di disoccupazione.
I requisiti 2014, quindi anche con le novità contenute nel
messaggio INPS - per la presentazione delle domande con
riferimento alla disoccupazione verificatesi nel 2013, sono:
o
avere operato in regime di monocommittenza, ovvero
per un solo committente nell'anno precedente (quindi
2013) anche se con più contratti di collaborazione o
contratti di collaborazione e lavoro subordinato;
o
avere avuto un reddito lordo imponibile ai fini Irpef
inferiore a 20.220 euro nell'anno precedente (2013);
o
avere un contributo mensile nell'anno di richiesta
(2014), quindi avere incassato un compenso pari ad
almeno un dodicesimo del minimale INPS per gli
artigiani e i commercianti (nel 2014 tale importo è pari
a 1.293,00 euro);
segue a pag.2
In questo numero:
Indennità ai
collaboratori coordinati
continuativi a progetto
pag. 1-2
Indennizzo cessazione
attività commerciale
Pag.2-3
Recupero periodi
penalizzanti pensione
anticipata
pag.3
Notizie in breve
pag.3
Indennità di mobilità e
rioccupazione all’estero
pag.4
La legge di stabilità 2014 ha prorogato fino al 31 gennaio
2017 l’indennizzo per la cessata attività commerciale
o
o
avere almeno due mesi di
disoccupazione, ed iscritti al centro
per l'impiego per almeno due mesi
nell'anno precedente(2013) quello
della richiesta. Per la presentazione
delle domande con anno di
riferimento 2014 e per quelle degli
anni successivi, il requisito del periodo
di disoccupazione ininterrotto di
almeno due mesi (previsto
dall'articolo 2, comma 51, lettera d),
della legge n. 92/2012) sostituisce il
requisito dell’assenza di contratto di
lavoro ininterrotto di almeno due
mesi, valevole esclusivamente per
l’anno 2012. L’attestazione del
requisito suddetto è possibile
mediante autocertificazione, con la
quale il richiedente dichiara di essere
stato disoccupato ininterrottamente
per almeno due mesi e di aver
attestato tale condizione presso il
Centro per l’impiego. A tal fine, nel
nuovo modello di domanda
CoCoPro 2014 COD. SR 140 è
previsto un apposito campo dove
inserire i suddetti dati.
avere almeno tre mensilità di
contribuzione nell'anno precedente
(2013) quello della richiesta.
La domanda va presentata entro trenta
giorni il termine del contratto (termine
ordinatorio, non perentorio) e comunque
entro il 31.12.2014 anche se nel frattempo si
è ripreso l’attività lavorativa.
Cessazione
attività
commerciale
Proroga indennizzo prevista dal
comma 490 legge di Stabilità 2014
L’art. 1 comma 490, lettera a) della legge di
stabilità 2014 ha prorogato fino al 31
gennaio 2017 la possibilità di presentare
domanda di concessione dell’indennizzo
per la cessazione dell’attività commerciale
per i soggetti in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 2 del decreto legislativo 207/1996,
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009
e il 31 dicembre 2016.
I requisiti previsti dall’art. 2 del predetto
decreto legislativo sono i seguenti:
o
o
più di 62 anni di età, se uomini, ovvero
più di 57 anni di età, se donne;
iscrizione, al momento della cessazione
dell’attività, per almeno 5 anni nella
Gestione dei commercianti in qualità di
titolari o coadiutori.
L’erogazione dell’indennizzo è subordinata
alle seguenti condizioni:
o
o
Se il requisito del contributo mensile
nell’anno di richiesta è perfezionato entro il
31.12.2014, la domanda potrà essere
presentata entro il 31 gennaio 2015.
L'indennità è pari al 7% del minimale annuo
(€ 15.516) moltiplicato per il numero inferiore
tra le mensilità accreditate e quelle non
coperte nell'anno precedente (2013).
È pagata in un'unica soluzione nel caso
l'importo sia inferiore a 1.000 euro; in più rate
mensili se l'importo è superiore.
2
o
cessazione definitiva dell’attività
commerciale;
riconsegna delle autorizzazioni per
l’esercizio dell’attività commerciale e
per l’esercizio dell’attività di
somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande, nel caso in cui
quest’ultima sia esercitata
congiuntamente all’attività di
commercio al minuto;
cancellazione del soggetto titolare
dell’attività dal registro delle imprese
presso la Camera di commercio;
segue a pag.3
INCA INFormazione – N.20
o
o
cancellazione del soggetto titolare
dell’attività dal registro degli esercenti il
commercio presso la Camera di
commercio per l’attività di
somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande;
cancellazione del soggetto titolare
dell’attività dal ruolo provinciale degli
agenti e rappresentanti di commercio
presso la Camera di commercio.
L’Inps con messaggio n. 2740 del 21
febbraio 2014, riservandosi di fornire
ulteriori istruzioni a riguardo con un
successivo messaggio, ha pubblicato i
modelli di domanda di indennizzo per la
cessazione dell’attività commerciale e
di proroga degli indennizzi sospesi.
(la presente nota è stata liberamente estratta dalla
circolare INCA n°24 del 6 marzo 2014).
Penalizzazione
pensione
anticipata
I periodi che originano la
penalizzazione possono essere
recuperati
Come noto, qualora il diritto alla pensione
anticipata, con decorrenza ante 2018, risulti
perfezionato con contribuzione non
espressamente prevista per legge, la quota
retributiva del trattamento sarà soggetta a
riduzione.
Per evitare la penalizzazione va suggerito al
lavoratore, ovviamente quando ci sono le
condizioni, di continuare l’attività lavorativa
effettiva o di maturare ulteriore
contribuzione utile, al fine di perfezionare i
requisiti per la pensione anticipata
esclusivamente sulla base della tipologia di
contribuzione espressamente prevista dalla
legge. In ogni caso i requisiti devono essere
perfezionati entro il 31/12/2017.
Esempio:
Lavoratrice dipendente che ha maturato il
diritto alla pensione anticipata a novembre
2013 all’età di 58 anni con 41 anni e 5 mesi
di anzianità contributiva costituita da:
3
o
o
o
40 anni per effettiva prestazione di
lavoro;
5 mesi per astensione obbligatoria
per maternità;
1 anno per disoccupazione ordinaria
La lavoratrice per evitare la
penalizzazione (causata dalla presenza
di 1 anno di disoccupazione ordinaria)
può continuare l’attività lavorativa
effettiva fino a dicembre 2014; in tal
modo perfeziona il requisito di anzianità
contributiva di 41 anni e 6 mesi (requisito
richiesto per maturare la pensione
anticipata nel 2014) esclusivamente sulla
base di contribuzione utile
espressamente prevista per legge.
(la presente nota è stata liberamente estratta dalla
circolare INCA n°24 del 6 marzo 2014).
Notizie in breve
Pc CARPE decorrenze 2014
Dal portale operatore è possibile scaricare
la versione di CARPE n. 7.00.44 con le
decorrenze 2014. Attualmente è in uso e
disponibile sul sito INPS la vecchia versione
7.00.28. Chi ha già istallato la versione
7.00.28 deve limitarsi a lanciare l'eseguibile
denominato “CA-70044”.
Chi non ha mai istallato PcCARPE deve
invece lanciare prima le librerie il cui
eseguibile è denominato “RTE-NE51”. Subito
dopo deve lanciare l’eseguibile “CA70044”.
A breve l'INPS metterà comunque in linea,
con aggiornamento automatico, la nuova
versione.
Per i non vedenti ex inpdap
confermati i requisiti di vecchiaia
INPS con messaggio 3116/2014 precisa che
nonostante la legge 214/2011, ai non
vedenti continuano ad applicarsi, per il
diritto alla vecchiaia, le disposizioni già in
essere al 31.12.1992, sia per il requisito
anagrafico (art.1 comma 4 D.Lgs
503/1992)che per quello contributivo (15
anni).
Si applica invece l’adeguamento agli
incrementi delle speranza di vita e la
fimestra mobile.
INCA INFormazione – N.20
Indennità di
mobilità
Attività lavorativa all'estero e
iscrizione nelle liste di mobilità e
relativa indennità economica
Premessa: l'articolo 8 commi 6 e 7 della
legge 223/91 prescrive che:" il lavoratore in
mobilità ha la facoltà di svolgere attività di
lavoro subordinato a tempo parziale,
ovvero a tempo determinato, mantenendo
l'iscrizione nella lista", con sospensione
dell'indennità per le giornate di lavoro
svolto, nonché per quelle afferenti ai periodi
di prova non superata relativa a contratti a
tempo pieno e indeterminato.
La posizione del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali: il Ministero, in risposta ad un
interpello ( n°11/2013) dell'8 marzo 2013,
considerato il parere dell'INPS e visto il
contesto internazionale improntato ad una
accresciuta "globalizzazione economica"
che ha effetti rilevanti sui mercati del lavoro
nazionali e di libera circolazione dei
lavoratori garantita da specifiche
normative, considerato che l'art.8 comma 6
L.233/91 non pone delimitazioni legate al
"luogo", ritiene di rilasciare una
interpretazione "estensiva" dell'articolo 8
commi 6 e 7 della legge 233/1991 nelle
ipotesi di rioccupazione all'estero del
lavoratore in mobilità.
Pertanto è possibile la rioccupazione in
paesi Ue, in Paesi Convenzionati nonché in
Paesi extra UE, di lavoratori percettori di
indennità di mobilità che svolgono attività
lavorativa subordinata a tempo
determinato o parziale.
Che disciplina si applica nel caso di
soggiorno/espatrio di lavoratori beneficiari
della mobilità presso un Paese UE o
extracomunitario? Al quesito risponde INPS:
a) Soggiorno/espatrio presso un paese
UE: il diritto alle prestazioni e al
trattamento di mobilità viene
mantenuto per un periodo di tre
mesi, a decorrere dalla data in cui il
disoccupato ha cessato di essere
disponibile al lavoro nel paese che
ha lasciato (esempio Italia).
Complessivamente però non può
essere superato il periodo massimo di
erogazione della mobilità previsto
dalle norme generali (1 anno, 2 anni
o 3 anni). Il lavoratore è tenuto a
dare la disponibilità all’impiego
anche nel paese di
soggiorno/espatrio.
b) Soggiorno/occupazione in paesi
extracomunitari:
i.
In caso di soggiorno è possibile
conservare l'iscrizione e
l'indennità economica nei soli
casi di soggiorni di breve durata
per gravi e comprovati motivi di
salute, personale o di un
familiare (previa presentazione
di idonea documentazione) e
nei casi di soggiorni turistici di
breve durata.
ii.
In caso di occupazione a
tempo determinato o parziale il
messaggio 17576/2008 dispone
la perdita del beneficioiscrizione nella lista e percezione
indennità, solo nel caso che
evidenti ragioni di tempo e di
luogo, impediscano al
lavoratore soggiornante
all'estero, una immediata
disponibilità al lavoro nel Ns.
territorio nazionale.
Patronato INCA CGIL Lombardia
Viale Marelli, 497 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 035-3594120
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/
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