DLG/2014/109 - Comune di Rovigo

COMUNE DI ROVIGO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n.
DLG/2014/109
OGGETTO
Presa d’atto del ricorso ex art.30 D.Lgs.104/2010 presso il TAR
per il Lazio presentato da CODACONS – AIDMA ONLUS, e da 1018
cittadini rappresentati e difesi dall’Avv. Carlo Rienzi, per la
condanna al risarcimento dei danni dei Ministeri, delle Regioni e
dei Comuni resistenti in merito all’inquinamento atmosferico da
polveri sottili – Mancata costituzione in giudizio
L’anno duemilaquattordici addì 15 del mese di Maggio ore 15:35 nel Palazzo Comunale
e nella sala delle proprie sedute, si è riunita la Giunta Comunale.
Al momento della trattazione del presente oggetto sono intervenuti i Signori:
Piva Bruno
Saccardin Antonio
Bimbatti Andrea
Nezzo Anna Paola
Zangirolami Matteo
Rizzi Germano
Rosito Alba Maria
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Sindaco
ViceSindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune
Dott.ssa Targa Michela
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 01/04/2014 (PG/2014/16759) è stato notificato all'Ente il ricorso (cfr.
allegato “Relata di notifica”), che si allega al presente atto e lo integra, presentato da:
-
CODACONS – Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e
dei diritti degli utenti e dei consumatori;
-
Articolo 32 – Associazione Italiana per i Diritti del Malato – AIDMA – Onlus;
-
n. 1018 cittadini
rappresentati e difesi dall’Avv. Prof. Carlo Rienzi del Foro di Roma avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma, tendente ad ottenere la condanna
per il risarcimento dei danni ex. art. 30 D. Lgs. n. 104/2010 dei ministeri, delle Regioni e
dei Comuni resistenti conseguenti all’inquinamento atmosferico (ccfr. Allegato “Procura”);
Dato atto che
-
il ricorso verte principalmente sul ristoro dei danni da lesione di diritti soggettivi,
costituzionalmente garantiti perché legati alla sfera della salute e del diritto alla vita in
luoghi salubri e direttamente incisi dalla inazione della Pubblica Amministrazione
demandata alla tutela degli stessi;
-
il ricorso è stato indirizzato e notificato al Comune di Rovigo, nella persona del Sindaco
p.t. quale rappresentante della comunità locale, ai sensi dell’art. 50, comma 5 del D.
Lgs. 267/2000;
-
il ricorso coinvolge gli Enti sovraordinati preposti alla tutela dell’ambiente e della salute
pubblica e che, in particolare, con l’accoglimento del ricorso viene richiesto di “voler
accertare e dichiarare la responsabilità e, per l’effetto, condannare i resistenti Ministeri,
in persona dei Ministri p.t., le Regioni, in persona dei Presidenti p.t. e le Provincie
Autonome, in persona dei Presidenti p.t. al risarcimento del danno non patrimoniale
complessivamente subito dagli abitanti odierni ricorrenti, da valutarsi in via equitativa
nella somma di € 2000,00 procapite, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà
ritenuta di gistizia oltre interessi e rivalutazione come per legge”;
-
che nell’eventualità venga accolto il ricorso, l’entità della richiesta di risarcimento a
carico del Comune di Rovigo può essere ricondotta alla presenza di n. 2 cittadini ivi
residenti e, in solido con i Ministeri coinvolti e la Regione Veneto;
Considerato, quindi, che la costituzione in giudizio del Comune di Rovigo non risulta
indispensabile al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni e che, comunque, è
necessario contemperare i costi di un’eventuale azione gudiziaria a carico dell’Amministrazione
comunale con l’eventuale riconoscimento del risarcimento del danno a favore dei cittadini
residenti che hanno promosso il ricorso in oggetto;
Viste le disposizioni dello Statuto vigente ed in particolare l'art 26, comma 1, lettera f) che
attribuisce alla Giunta comunale l’adozione degli atti con i quali vengono decise le azioni da
promuovere o alle quali resistere in giudizio, le transazioni e le conciliazioni, che non rientrino
tra quelle inerenti l’attività gestionale riservata ai Dirigenti;
Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 49 del medesimo D.Lgs.n.267/2000, sono stati espressi i
seguenti pareri:
-
del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica: favorevole
-
del Responsabile di Ragioneria in ordine alle regolarità contabile: favorevole
Previa votazione favorevole unanime espressa in forma palese
-1-
DELIBERA
di non procedere, per i motivi citati in premessa, a resistere in giudizio nella vertenza avanti al
Tribinale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma instaurata a seguito del ricorso
presentato da CODACONS, Articolo 32 – AIDMA ONLUS, e da n. 1018 cittadini, rappresentati e
difesi dall’Avv. Prof. Carlo Rienzi notificato in data 1 aprile 2014, per la condanna al
risarcimento dei danni dei ministeri, delle Regioni e dei Comuni resistenti in merito
all’inquinamento atmosferico da polveri sottili.
-2-
PROCURA AD LITEM
I sottoscritti Avv. Giuseppe Ursini, in qualità di legale rappresentante pro tempore del Codacons,
e Avv. Cristina Adducci, nella qualità di D.G. operativo di Articolo32 – Associazione Italiana
per i Diritti del Malato – AIDMA – Onlus, delegano a rappresentarli e difenderli, nel presente
giudizio avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sede di Roma, l’Avv. Prof.
Carlo Rienzi, conferendogli tutte le facoltà di legge, ivi compresa quella di firmare il presente atto,
presentare istanze, memorie, motivi aggiunti, appello in sede cautelare e di merito, conciliare,
incassare, quietanzare e transigere, formulare nuove domande, rinunciare gli atti del giudizio,
intervenire in altri procedimenti di cognizione e di esecuzione, designare e delegare altri difensori,
chiamare terzi in causa, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’Avv. Prof. Carlo Rienzi in
Roma, Viale delle Milizie, n. 9.
Avv. Giuseppe Ursinin.q.
legale rapp. CODACONS
Avv. Cristina Adducci
n.q. D.G. operativo ART. 32
Sono vere le firme
Avv. Prof. Carlo Rienzi
PROCURA AD LITEM
I sottoscritti Linda Adelfio, Davide Aggio, Simone Agostinelli, Fathi Abdel Ahmed, Alessandro Aimo Boot,
Alessandro Aio, Luca Alaimo, Armandina Albertini, Massimo Alessandrini, Cinzia Alquati, Manuel
Alviano, Carmelo Ameduri, Ermelinda Amelotti, Piergiorgio Amendola, Marco Amerelli, Claudio
AMIGHETTI, Simone AMIGHETTI, Silvia Eulalia Andriani, Franchin Angela, Fabiola Angioni, Angela Angiuli,
Emanuele Annaloro, Palma Antinucci, Pablo Antonielli, Gifty Appiah, Silvia Arcari, Fabio Arisi, Fabio
Ascari, Andrea Atzori, Claudio Avanzo,Alessandra Azzaretto, Mirco Azzolin, Antonella Babini, Elisabetta
Maria Bagnasco, Anna Teresa Balbiano D'aramengo, Ornella Balbo, Domenico Balestra,Nesti Ballciti,
Sergio Baragli, Antonella Barbacini, Laura Barbarini, Marco Guido Barbarini, Addolorata Barbati, Giovanni
Barbati, Lucia Barbati, Patrizia Barberis, Cristina BARBERO, Gian Filippo Barciri, Antonia Bari, Lisa Barile,
Marino Barletta, Massimiliano Barletta, Fabrizio Bartoli, Vanda Basile, Simona Basilicò, Giuia Bassi,
Giuditta Bassous, Ermanno Baudone, Erika Beccaris, Ingrid Ramona Bejan, Emanuela Belardi, Alessandro
Bellavia, Fabrizio Bellisario, Silvana Belloli, Laura Belotti, Raffaele Bencivenga, Maria Teresa Benedetti,
Mauro Benedetti, Corrado Beninato, Roberto Beninato, Luigi Bennardino, Andrea Berardi, Pietro Berardi,
Fabio Berardini, Savina Berengan, Alberto Berna, Raffaella Berneri, Monica Bersanetti, Luigi Bertaso,
Fabio Bertelle, Francesco Bertelle, Luciana Bertelle, Dario Bertelli, Daniela Bertinelli, Daniela Bettetti,
Sauro Betti, Chiara Biagioli, Matteo
Bianco, Sara Birelli, Riccardo Biscossi, Francesco Boccia, Patrizio
Bologna, Vanessa Borghetto, Ruben Borghini, Michele Borri, Francesca Borsetto, Luca Borsetto, Luca
Boscaro, Christian Bosco, Antonio Boscolo, Andrea Bottasso, Flavia Bottini, Marianna Bottini, Ilaria
Bovero, Monica Bozzano, Luciano Bracaglia, Simonetta Braccini, Paola Braga, Roberta Braga, Fabio
BRANDINALI, Diego Brandolini, Luigi Augusto Brandolini, Nerina Brazzi, Antonio Brundu, Paolo Brunelli,
Maria Concetta Bruni, Valeria Bruni, Andrea Bruno, Maria Adriana Bruno, Simona Bruno, Fabio Brusati,
Luigi Brusati, Giovanna Buffo, Natalia Bumbu, Giovanni Buonanno, Nicola Buoninfante, Luciano Buono,
Marco Burattini, Maria Burca, Geminiano Bursi, Elena Bussino, Nadia Buzzo, Ali Cacciola, Francesco
Cacciola, Nadhir Cacciola, Marilena Cadeddu, Fernando Calabrese, Paola Calarco, Luca Calcatelli, Federico
Calculli, Marco Calgaro, Camilla Calvo, Laura Calzola, Pietro Camiolo, Teresa Camozzini, Manuela Silvia
Campanini, Alessandro Campidori, Francesco Campidori, Alessio Cannistrà, Andrea Cantori, Paolo
Caporro, Fabio Cappella, Christian Caramel,, Ilaria Caramel, Giovanni Caravaglio, Barbara Carchidio,
Flaviana Carelli, Luciano Carelli, Nastassya Carretti, Elena Caruso, Tiziana Caruso, Tullio Caruso, Maria
Cristina Casacchia, Maria Pia Casali, Adriana Casavecchia, Andrea Casetti, Luigi Casiraghi, Simona Linda
Casiraghi, Valerio Guido Casiraghi, Carlo Cauduro, Francesco Cavaleri, Irene Cavaleri, Cristina Cavalli,
Gabriella Cavazzin, Anna Cazzoni, Maria Cristiana Cecconi, Alberta Cecere, Emanuela Ceci, Barbara
Cendali, Cristina Ceppa, Antonella Cerchier, Luca Ceriati, Claudio Ceriati, Francesco Cesarò, Olga Elisa
Evelina Ceserani, Barbara Chella,, Alessia Chevalier Di Miceli,, Carlo Chiavellati,, Giovanni Battista
Chincarini,, Tiziana Chinzi,, Margherita Chinzi,, Anna Maria Chiodaroli,, Lena Chiodaroli,, Norberto
Chiodini,, Tommaso Chirco,, Lilia Chiriac,, Valentina Chiriac,, Pasqua Chirico,, Carla Cianciosi,,
Massimiliano Cianelli,, Donatella Ciccocioppo,, Lucia Paola Cimaglia,, Massimiliano Cini,, Umberto
Ciniglio,, Lucia Cioce,, Otello Cioeta,, Monia Circolari,, Antonio Ciuffreda,, Giuseppina Coccia,, Loris
Coccione,, Mirko Coccione,, Vinicio Coccione,, Silvano Cristiano Colabucci,, Barbara Colalongo,, Rocco
Colangelo,, Marco Colasanti,, Franco Colloridi,, Alessandro Collu,, Luigi Leonardo Colonna,, Stefano
Conte,, Agostino Conti,, Franco Conton,, Cinzia Coppa,, Raffaele Coppini,, Francesco Corona,, Emanuela
Corradini,, Giuseppa Corrao,, Lorenzo Corsi,, Anna Corvino,, Livio Costantini,, Daniele Cotini,, Mario
Cotugno,, , Fabio Cremasco, Angela Maria Criscitelli, Claudia
Crocco, Fabio Cuaz, Salvatore Cucciardi,
Salvatore Cuomo, Andrea Cusini, Danila Cusini, Enrico Cusini, Silvano Cusini, Gianpaolo Cusumano,
Vincenzo Cusumano, Katia Cuzzoli, Stefania Cuzzoli, Alicja Cwiora, Lorenzo D'agostino, Maria Teresa
D'alessandro, Iva Dalla Vecchia, Anna Maria D'amico, Giammaria D'amico, Veronica Damoli, Gabriella
D'arca, Nicola D'astolto, Giampaolo Dattoli, Pierluigi Dattoli, Giovanni D'aversa, Laura Cristina Davila
Flores, Concetta De Angelis, Giovanni De Bonis, Deborah De Crinito, Rossana De Felice, Luca Cristiano De
Francesco, Francesco Paolo De Iasi, Valerio De Lauro, Aldo De Luca, Samuele De Luca, Palma Miriam De
Marinis, Willy De Martin, Lucrezia De Rosa, Gianluca De Rossi, Lorenzo De Simone, Umberto Deitos,
Patrizia Deitos, Lanfranco Deitos, Franca Del Brocco, Rosa Del Brocco, Lorenzo Del Re, Giancarlo Del
Torto, Francesco Del Zotti, Francesco Deleo, Antonietta Dell'aquila, Mario Dell'aquila, Claudio Delsere,
Ariel Demian, Assunta Dentato, Gianluigi Devani, Anita Angela Di Caprio, Lorena Di Carlantonio,
Domenico Di Carlo, Giuseppe Di Cesare, Fiorella Di Dedda, Federico Di Giandomenico, Lidia Di Giovanni,
Alessio Di Grazia, Mirko Di Leo, Massimo Di Luca, Paolo Di Maio, Carla Di Marco, Massimo Di Marco,
Roberto Di Marco, Elisabetta Di Mascio, Attilio Di Muzio, Davide Di Nicola, Stefano Di Pastena, Patrizia Di
Pede, Paola Di Pede, Monica Di Sabatino, Vincenzo Di Stefano, Giulio Di Virgilio, Monica Di Vittorio,
Martina Dogliani, Cristina Dolabella, Salvatore Dolce, Sergio Domingo, Teresa Donadio, Duilio D'ottavio,
Elio D'ottavio, Daniele Giuseppe Dozzo, Federico Duina, Federico D'urzo, Nour Eddine El Kabdy, Patrizio
Epifani, Paolo Erbacci, Roberto Erbacci, Vincenzo Esposito, Alessandro Evangelista, Eugenio Exana,
Piergiorgio Maria Fabbian, Riccardo Fabbian, Valentina Francesca Fabbian, Cristiana Fabbri, Simonetta
FACCIPONTI, Marco Facondo, Alessandra Failla, Sonia Falcini, Antonio Falla, Concetta Falzone, Jacopo
Fanciullacci, Luigi Fantini, Alessio Farcomeni, Gabriele Farinelli, Sarah Farris, Loredana Fattinnanzi, Maria
Cristina Fattinnanzi, Marco Fava, Loretta Favero, Emiliano Fazzello, Luca Fedrigo, Nunzio Felice, Daniela
Fenaroli, Eugenio Feresin, Emilia Fermi, Alfonso FERRAIOLI, Maria Pamela Ferraioli, Carmen Ferrari,
Chiara Ferrari, Maria Vittoria Ferraris, Assunta Ferraro, Monica Ferro, Gloria Festa, Gianni Fezza, Fabiano
Fico, Maurizio Figini, Laura Filacchione, Alessandro Filonardi, Davide Filonardi, Pasqualino Filoni, Loreto
Filoni, Claudio Finelli, Gabriele Finelli, Rita Fiocchi, Soccorsa Fiorentino, Cristina Fiorio, Alessio Folcarelli,
Alessandro Folli, Mariarosaria Fornaro, Gabriele
Fossati, Adriano Fossati, Federico Fradusco, Mauro
Fradusco, Catia Franceschi, Laura Franceschini, Davide Franciosa, Raffaele Franzese, Sergio Fraterrigo,
Simona Frattini, Giovanna Frattino, Alessandro Fresco, Eliano Frisari, Santina Frisone, Francesca Fucelli,
Paola Fuggetti, Giovanna Fuin, Rossella Fulcini, Massimo Fulgheri, Maurizio Furnari, Concetta Maria Anna
Giovanna Fusca, Giovanni Fusco, Luciano Galasso, Luisa Galdini, Riccardo Galentino, Alessandra Galetti,
Anna Galilei, Isidora Gallarato, Andrea Galletti, Jonathan Galliano, Giuseppe Gallingani, Sara Gambella,
Cristal Mariagrazia Gangarossa, Giovanni Gangarossa, Francesco Garbelli, Antonio Garcea, Andrea Garzia,
Annamaria Gaspari, Silvio Gaspari, Laura Gastaldi, Jessica Gastaldo, Nadia Gatti, Giuseppe Gatti, Giulia
Gatti, Andrea Gazzellone, Walter Gazzellone, Patrizia Genco, Paolo Geraci, Matteo Gerboni, Claudio
Germani, Guido Ghelli, Ottavia Ghetti, Daniele Ghirelli, Roberto Ghirelli, Simona Gialanella, Antonio
Giambartino, Giacchi Giambattista, Sabrina Gianna Gianesella, Alma Gianfelici, Francesca Giannotti,
Salvatore Giansiracusa, Danilo Giglio, Aurelia Maddalena Giolito, Marianna Giorgi, Daniele Giorgio, Rita
Giorgio, Colalongo Giovanna, Annalisa Giovannetti, Elvis Giudici, Corina Giugni, Fausto Giuliana, Hilary
Giuliana, Rina Giuliani, Giovanni Giuliari, Annamaria Gnani, Tiziana Gobbetti, Halina Maria Gorak,
Gerardo Gorrasi, Milena Gotta, Camillo Granchelli, Maria Francesca GRANELLA, Saverio Maria Grasselli,
Cesare Grassi, Alessandro Grasso, Emanuele Gravina, Roberta Gravina, Rosario Gravina, Stefano Grazioli,
Anna Maria Greco, Francesco Guadagnino, Pieremilio Guarinelli, Giulia Gueragni, Michele Guerriero,
Michele Guerzoni, Giuseppina Guida, Gloria Guizzi, Angela GULLO, Roberto Gusmaroli, Mohammed
Emdad Hussain, Silvia Iacobucci, Vito Iaia, Cristina Simona Iftode, Ionut Razvan Iftode, Lucia Ingenito,
Nicoletta Ingenito, Federica Ingrosso, Marilena Iodice, Angela Ippino, Thomas Irzl, Mirko Italiano,
Giovanni Iurato, Matteo Izzo, Deborah Jahr, Graziella Jervasi, Leonardo Johnson Scandola, Malwina Anna
Kardas, Malwina Anna Kardas, Iuliia Kholodenko, Hygerta Kondi, Tatjana Kondi, Entigrei Kondi, Cane
Kondi, Lavdije Kondi, Daniele La Grassa, Cristina La Mesa, Giovanna La Pietra, Renata Labuz, Barbara
Lacchini, Zahira Lahmami, Francesca Laino, Giuseppe Lamacchia, Cesare Lami, Patrizia Lampis, Laura
Landi, Fabio Landino, Donatella Lanternari, Roberto Lantignotti, Licia Donata Lapiccirella, Giorgio Lauri,
Debora Ledda, Federico Lenzi, Gabriella Leontini, Bruno Lescio, Davide Liberti, Tiziana Liberti, Alfredo
LICCIARDELLO, Claudia Liconti, Mauro Lincetto, Davide Lo Bianco, Elena Lo Fiego, Barbara Lo Giudice,
Filippo Lo Giudice, Michela Lo Giudici, Marco Lo Porto, Ganna Loboda, Francesca Loda, Ettore Giovanni
Salvatore Loddo, Roberto Lombardi, Giovanna Lombardo, Francesca Lorenzini, Armando Luca, Fabio
Lucarini, Carla Lucatti, Giovanni Lucchini, Renzo Lucchini, Francesca Lucente, Claudio Luinetti, Matteo
Lunardon, Antonello Lunghi, Fabio Lunghi, Daniele Luperto, Anna Maria Lupi, Elda Maccagni, Carlo
Madama, Michela Madonia, Alba Regina Magalini, Pamela Magi, Laura
Maialetti, Alessio Maini,
Francesco Maiolo, Errico Maiorisi, Umberto Malesci, Piero Malfatti, Francesco Mambrini, Manuela
Mancini, Maria Stella Manco, Pierpaolo Mangano, Giorgio Manni, Andrea Manzini, Carlo Aldo Manzone,
Edoardo Maoggi, Filippo Maoggi, Gabriele Marani, Antonio Giovanni Giuseppe Maranta, Giuseppe
Maranta, Giulia Marcellini, Giorgia Marchetto, Marco Marchioro, Bertelle Marco, Alessandro Marcucci,
Claudio Marega, Roberta Marelli, Serena Margiotta, Andrea Paride Mariani, Cristina Mariani, Emanuele
Marinucci, Giuseppe Marinucci, Alessia Mariottini, Anna Marmo, Stefano Marra, Francesco Maria
Marraffa, Fabrizio Martelli, Chiara Martignon, Giuseppe Martines, Federica Martinetto, Alfonso Marzilli,
Alessandra Elisa Massa, Claudio Massacesi, Marco Massacesi, Gabriella Massetti, Giovanni Mastrangeli,
Teresa Matera, Beatrice Mattalia, Simone Mattalia, Andrea Mauri, Lucia Maurizi, Domenico Mauromicali,
Caterina Mazzanobile, Ursula Mazzola, Leonardo Mazzotta, Giancarlo Medali, Daniele Medori, Samia
Abdulwahab Salim Mehsen, Nestore Mela, Concetta Mele, Lorenzo Menna, Francesco Mercogliano, Ilaria
Mereu, Claudio Giuliano Mergiotti, Daniele Mergiotti, Elena Piera Merico, Davide Mesturini, Federica
Metelli, Rosaria Miceli, Fiorina Mignone, Emilia Milione, Franco Minelli, Gian Maria Minelli, Alessandra
Mingazzini, Alfredo Minopoli, Franco Mischiati, Maddalena Modugno, Manuele Modugno, Stefano
Modugno, Shiva Mohammadian, Alessandro Molinari Papi, Stefania Molon, Sara Mondaini, Anna
Monina, Daniela Montagnini, Alessandra Montedoro, Carmela Montedoro, Erminio Montesi, Marco
Monti, Gianluca Morani, Domenico Morelli, Annalisa Moriconi, Ivo Morselli, Luigi Mosca, Angelo Mossa,
Antonello Mossa, Antonella Mottin, Giovanni Battista Mottin, Melissa Iolanda Mulfari, Stefano Mura,
Alessandro Mura, Martina Murgia, Matteo Murgia, Luigi Murolo, Luigi Muscillo, Dario Mussato, Manuela
Mussato, Nadia Naccari, Antonio Nardi, Teofilo Nardiello, Anna Maria Negrone Casciano, Roberto Neri,
Angelo Nicolini, Edda Maria Nicosia, Vittorio Niespolo, Giovanna Nigro, Roberto Nirino, Raniero Nori,
Roberto Notaro, Nadia Novello, Pietro Nuzzo, Rossella Nuzzo, Alessandra Olianas, Patrizia Olivieri,
Carmen Onea, Fiorenzo Orlandinotti, Salvatore Orlando, Paola Ornaghi, Lelio Orsini, Massimo Ostilli,
Matteo Pacchiarini, Antonella Pacioni, Giorgio Padoan, Andrea Padovani, Roberto Paella, Annamaria
Paesano, Eugenio Pagani, Tiziana Paglialunga, Francesca Pagliero, Francesco Palazzo, Michela Pallieri,
Alessandro Palmesi, Pietro Palmisano, Luisa Panarotto, Nelly Pantaleoni, Genny Panzica, Rosario Panzica,
Gwenda Paolini, Donato Papa, Domenico Paparone, Mario Pardo, Andrea Parisini, Patrizia Parmeggiani,
Andrea Parrini, Brigida Pascale, Silvia Pasetto, Giancarlo Pasquale, Andrea Pasqualin, Fabrizio Pasqualini,
Giovanna Pasticci, Vincenza Patanè, Damiano Patrizi, Fabio Pattoni, Sandro Pavon, Andrea Egidio Pazzini,
Maria Pia Pedroni, Stefano Pelliccia, Graziella Pellitteri, Mirella Pennisi, Giuseppe Penzo, Dario Calogero
Pera, Marzia Pera, Dalila Peragine, Gabriele Donato Peragine, Gianni Mauro Peragine, Riccardo Michele
Peragine, Paola Perazzini, Marisa Giuseppina Però, Adriano Perrella, Daniela Perri, Anika Persiani, Marco
Pesci, Marina Petissi, Giovanni Petrillo, Lucia Petrone, Anna Pezzani, Rosario Piacente, Andrea
Piancastelli, Andrea Piccinotti, Andrea Pichelli, Luigi Pierro, Valeria Piersanti, Fausto Pietrancosta,
Bertelle Pietro, Fabio Pignetti, Stefania PIMPINI, Maria Teresa Pinto, Dario Pirollo, Gianluca Pirro, Ilirjana
Plaku, Silvio Poli, Laura Policardo, Emiliano Polidoro, Alessandro Polisco, Chiara Pollano, Pietro Ponticelli,
Claudio Ponticiello, Aldina Porcu, Alfredo Possi, Francesca Postiglione, Daniela Pozone, Alessandra Prata,
Marco Pratelli, Marco Praturlon, Leonardo Pronti, Michele Protopapas, Gaetano Provenzale, Lucia
Simona Pullara, Francesco Puzziferri, Gloria Quartieri, Donatella Querenghi, Luca Quinzanini, Fabio
Quinzi, Monica Radi, Carmelina Raffaele, Carmela Raimondo, Eugenia Raimondo, Diego Ranzani, Stefano
Rapisarda Federico, Giovanni Rastelli, Cristiano Ravalli, Flora Ravarotto, Chiara Rebuffoni, Alessandra
Rega, Massimiliano Rendina, Andrea Renzoni, Andrea Restieri, Marco Ricagno, Vincenzo Riccardi, Bruna
Ascenza Ricci, Claudio Ricci, Antonio Ricciardi, Giuseppe Ricciardi, Theo Rico', Marcello Riggio, Stefano
Righetti, Massimo Riguzzi, Cristina Rinaldi, Davide Rinaldi, Valter Risa, Marrazzo Rita, Liliana Rizzieri,
Lorenzo Roda, Davide Rodio, Bruno Romano, Giulia Ronchetti, Dario Roncoroni, Fabio Roncoroni, Marco
Roncoroni, Stefano Rosolia, Mara Rossi, Marcella Rossi, Emiliana Rossi, Alberto Rossotto, Andrea Rovelli,
Giuseppa Rubino, Martino Ruggieri, Marco Ruggiero, Andrea Russo, Rita Russo, Francesco Giuseppe
Sabatano, Manuela Sabatano, Giulia Saccardo, Giannino Sacchetti, Roberta Sacchetti, Davide Sala,
Gianpaolo Enrico Salerni, Giuseppe Salpietro, Remo Saltini, Rosa Sandra Salute, Luca Antonio Salvemini,
Nevia Salvini, Pietro Sangilles, Alex Santacroce, Franco Santamaria, Salvatore Santamaria, Laura
Santamaria, Marta Santambrogio, Roberta Santilli, Annamaria Santodirocco, Luigi Santodirocco,
Alessandro Santoro, Prisco Santoro, Carlo Saoncelli, Sergio Saporetti, Anthony Sardella, Marco Sardella,
Sergio Sarritzu, Stefano Sarti, Elisa Sassi, Iames Sassi, Emanuele Sasso, Claudia Savina, Riccardo Savio,
Nicolino Savioli, Michele Savoldi, Nicola Sbarufatti, Fabio Sbattella, Massimo Sbattella, Mauro Scalzini,
Renato Scarnati, Anella Scarpato, Giacomo Scarselli, Silvia Scerch, Catia Scerrati, Mariarosaria Scherma,
Barbara Scheuenstuhl, Michele Schiavone, Franca Schimmenti, Simona Sciarpelletti, Michele Scigliuzzi,
Rita Scorcia, Simona Scorcia, Lucia Scorza, Federico Scotti, Niccolò Seccafieno, Paola Segala, Donatella
Semproni, Massimo Serafini, Andrea Sergiacomi, Alessandro Seri, Luisa Serpone, Francesca Serra, Gianni
Serra, Pina Serrani, Nicola Sestito, Daniela Shehu, Anna Siciliano, Giovanna Patrizia Sieni, Juri Signorini,
Beata Edyta Sikora, Claudia Isabel Silvestri Demandt, Serge Socionovi, Xenia Sodano, Giorgia Solini,
Massimiliano Soranna, Ivan Sormanni, Andrea Sorrentino, Carmine Sorrentino, Luis Sosa Pereira, Marco
Spada, Giuseppe Spanto, Salvatore Spata, Francesco Spegni, Vincenzo Spera, Stefano Speranzon, Filippo
Spiezia, Marta Spigarelli, Luciana Spimpolo, Ettore Spina, Altin Stafa, Sabri Stafa, Zurka Stafa, Pietro
Stangoni, Davide Stanzani, Angela Stasi, Saverio Stillitano, Elena Stornelli, Massimiliano Denis Strada,
Patrick Suprani, Sofia Suprani, Cristiana Taddei, Luca Taddei, Tommaso Tammone, Rosalia Taormina,
Francesca Tapino, Ivano Tarantino, Angelo Taronna, Chiarita Tarroux, Alessandra Tartaglia, Andrea
Tartaglia, Anna Tarzia, Christian Tavella, Rossana Teatini, Gabriella Terranova, Ida Tesse, Lidio Tinazzi,
Riccardo Tirapani, Daniela Tirelli, Giuliano Tittobello, Matteo Benedetto Todini, Concetta Tomasello,
Roberto Tomasetti, Federica Tommasi, Luigi Tommasi, Arianna Tonello, Francesco Torelli, Silvia Tornello,
Christina Helena Torres Van Den Branden, Carlo Totaro, Fabio Traietti, Annunziata Tramontano Lanzillo,
Simone Trapani, Nicolina Travaglini, Stefano Traversi, Dario Trentin, Melissa Tressoldi, Paolo Tripodi,
Alberto Tronco, Tommaso Tronco, Maddalena Trotto, Iolanda Trovò, Grazia Tursi, Titina Anna Tursini,
Alessandro Uccello, Rino Uggeri, Lucia Urbani, Rijak Jahziel Urribarri, Alessandro Vaccaro, Maria Vadala',
Giuseppe Vaglica, Elena Valente, Annachiara Valentino, Massimo Valitutto, Celestina Ida Valsecchi, Xenia
Van Der Elst, Claudio Vaona, Libero Antonio Varano, Marco Carlo Vassena, Corrado Vecchi, Daniela
Vedani, Roberta Vellano, Aristide Veneziano, Aniello Ventre, Debora Ventre, Luca Venturini, Cataldo
Verdolotti, Rosalia Vesco, Damiano Vezzoli, Giacomo Vianello, Massimo Vigna, Niccolò Villiger, Valter
Vinante, Luigi Vinci, Fabrizio Vinci, Simone Vinci , Paolo Vinciguerra, Cesarina Visentin, Mario Vitale,
Donatella Vivenzi, Sara Viviani, Marco Volino, Francesco Volume, Eugenio Zaccaro, Leonardo Zannier,
Andrea Zanoni, Enrico Zanotti, Guglielmo Zanotti, Raffaella Zappettini, Anna Maria Zarcone, Anna Maria
Zinanni, Andrea Zorzetto, Elisabetta Zotti, Paola Zotti, Maria Maddalena Zuccari,
delegano
l’Avv. Prof. Carlo Rienzi a rappresentarli e difenderli, per richiedere il risarcimento del danno non
patrimoniale da smog di €. 2.000,00, nel giudizio avanti al TAR Lazio contro il Ministero
dell’Ambiente, il Ministero della Salute, tutti i Comuni, le regioni e le province interessate,
conferendogli tutte le facoltà di legge, ivi compresa quella di firmare il presente atto, presentare
istanze, memorie, motivi aggiunti, appello in sede cautelare e di merito, conciliare, incassare,
quietanzare e transigere, formulare nuove domande, rinunciare gli atti del giudizio, intervenire in
altri procedimenti di cognizione e di esecuzione, designare e delegare altri difensori, chiamare terzi
in causa.
Eleggono domicilio, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 54 RD 2440/1923, 278, 287 e 407
R.D. 827/1924, presso lo studio legale dell’Avv. Prof. Carlo Rienzi in Roma, Viale delle Milizie, n.
9.
Dichiarano espressamente di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 d.lgs.
196/2003 ed autorizzano il trattamento dei dati.
f.to
Linda Adelfio, Davide Aggio, Simone Agostinelli, Fathi Abdel Ahmed, Alessandro Aimo Boot, Alessandro
Aio, Luca Alaimo, Armandina Albertini, Massimo Alessandrini, Cinzia Alquati, Manuel Alviano, Carmelo
Ameduri, Ermelinda Amelotti, Piergiorgio Amendola, Marco Amerelli, Claudio AMIGHETTI, Simone
AMIGHETTI, Silvia Eulalia Andriani, Franchin Angela, Fabiola Angioni, Angela Angiuli, Emanuele Annaloro,
Palma Antinucci, Pablo Antonielli, Gifty Appiah, Silvia Arcari, Fabio Arisi, Fabio Ascari, Andrea Atzori,
Claudio Avanzo,Alessandra Azzaretto, Mirco Azzolin, Antonella Babini, Elisabetta Maria Bagnasco, Anna
Teresa Balbiano D'aramengo, Ornella Balbo, Domenico Balestra,Nesti Ballciti, Sergio Baragli, Antonella
Barbacini, Laura Barbarini, Marco Guido Barbarini, Addolorata Barbati, Giovanni Barbati, Lucia Barbati,
Patrizia Barberis, Cristina BARBERO, Gian Filippo Barciri, Antonia Bari, Lisa Barile, Marino Barletta,
Massimiliano Barletta, Fabrizio Bartoli, Vanda Basile, Simona Basilicò, Giuia Bassi, Giuditta Bassous,
Ermanno Baudone, Erika Beccaris, Ingrid Ramona Bejan, Emanuela Belardi, Alessandro Bellavia, Fabrizio
Bellisario, Silvana Belloli, Laura Belotti, Raffaele Bencivenga, Maria Teresa Benedetti, Mauro Benedetti,
Corrado Beninato, Roberto Beninato, Luigi Bennardino, Andrea Berardi, Pietro Berardi, Fabio Berardini,
Savina Berengan, Alberto Berna, Raffaella Berneri, Monica Bersanetti, Luigi Bertaso, Fabio Bertelle,
Francesco Bertelle, Luciana Bertelle, Dario Bertelli, Daniela Bertinelli, Daniela Bettetti, Sauro Betti,
Chiara Biagioli, Matteo Bianco, Sara Birelli, Riccardo Biscossi, Francesco Boccia, Patrizio Bologna,
Vanessa Borghetto, Ruben Borghini, Michele Borri, Francesca Borsetto, Luca Borsetto, Luca Boscaro,
Christian Bosco, Antonio Boscolo, Andrea Bottasso, Flavia Bottini, Marianna Bottini, Ilaria Bovero,
Monica Bozzano, Luciano Bracaglia, Simonetta Braccini, Paola Braga, Roberta Braga, Fabio BRANDINALI,
Diego Brandolini, Luigi Augusto Brandolini, Nerina Brazzi, Antonio Brundu, Paolo Brunelli, Maria Concetta
Bruni, Valeria Bruni, Andrea Bruno, Maria Adriana Bruno, Simona Bruno, Fabio Brusati, Luigi Brusati,
Giovanna Buffo, Natalia Bumbu, Giovanni Buonanno, Nicola Buoninfante, Luciano Buono, Marco
Burattini, Maria Burca, Geminiano Bursi, Elena Bussino, Nadia Buzzo, Ali Cacciola, Francesco Cacciola,
Nadhir Cacciola, Marilena Cadeddu, Fernando Calabrese, Paola Calarco, Luca Calcatelli, Federico Calculli,
Marco Calgaro, Camilla Calvo, Laura Calzola, Pietro Camiolo, Teresa Camozzini, Manuela Silvia
Campanini, Alessandro Campidori, Francesco Campidori, Alessio Cannistrà, Andrea Cantori, Paolo
Caporro, Fabio Cappella, Christian Caramel,, Ilaria Caramel, Giovanni Caravaglio, Barbara Carchidio,
Flaviana Carelli, Luciano Carelli, Nastassya Carretti, Elena Caruso, Tiziana Caruso, Tullio Caruso, Maria
Cristina Casacchia, Maria Pia Casali, Adriana Casavecchia, Andrea Casetti, Luigi Casiraghi, Simona Linda
Casiraghi, Valerio Guido Casiraghi, Carlo Cauduro, Francesco Cavaleri, Irene Cavaleri, Cristina Cavalli,
Gabriella Cavazzin, Anna Cazzoni, Maria Cristiana Cecconi, Alberta Cecere, Emanuela Ceci, Barbara
Cendali, Cristina Ceppa, Antonella Cerchier, Luca Ceriati, Claudio Ceriati, Francesco Cesarò, Olga Elisa
Evelina Ceserani, Barbara Chella,, Alessia Chevalier Di Miceli,, Carlo Chiavellati,, Giovanni Battista
Chincarini,, Tiziana Chinzi,, Margherita Chinzi,, Anna Maria Chiodaroli,, Lena Chiodaroli,, Norberto
Chiodini,, Tommaso Chirco,, Lilia Chiriac,, Valentina Chiriac,, Pasqua Chirico,, Carla Cianciosi,,
Massimiliano Cianelli,, Donatella Ciccocioppo,, Lucia Paola Cimaglia,, Massimiliano Cini,, Umberto
Ciniglio,, Lucia Cioce,, Otello Cioeta,, Monia Circolari,, Antonio Ciuffreda,, Giuseppina Coccia,, Loris
Coccione,, Mirko Coccione,, Vinicio Coccione,, Silvano Cristiano Colabucci,, Barbara Colalongo,, Rocco
Colangelo,, Marco Colasanti,, Franco Colloridi,, Alessandro Collu,, Luigi Leonardo Colonna,, Stefano
Conte,, Agostino Conti,, Franco Conton,, Cinzia Coppa,, Raffaele Coppini,, Francesco Corona,, Emanuela
Corradini,, Giuseppa Corrao,, Lorenzo Corsi,, Anna Corvino,, Livio Costantini,, Daniele Cotini,, Mario
Cotugno,, , Fabio Cremasco, Angela Maria Criscitelli, Claudia Crocco, Fabio Cuaz, Salvatore Cucciardi,
Salvatore Cuomo, Andrea Cusini, Danila Cusini, Enrico Cusini, Silvano Cusini, Gianpaolo Cusumano,
Vincenzo Cusumano, Katia Cuzzoli, Stefania Cuzzoli, Alicja Cwiora, Lorenzo D'agostino, Maria Teresa
D'alessandro, Iva Dalla Vecchia, Anna Maria D'amico, Giammaria D'amico, Veronica Damoli, Gabriella
D'arca, Nicola D'astolto, Giampaolo Dattoli, Pierluigi Dattoli, Giovanni D'aversa, Laura Cristina Davila
Flores, Concetta De Angelis, Giovanni De Bonis, Deborah De Crinito, Rossana De Felice, Luca Cristiano De
Francesco, Francesco Paolo De Iasi, Valerio De Lauro, Aldo De Luca, Samuele De Luca, Palma Miriam De
Marinis, Willy De Martin, Lucrezia De Rosa, Gianluca De Rossi, Lorenzo De Simone, Umberto Deitos,
Patrizia Deitos, Lanfranco Deitos, Franca Del Brocco, Rosa Del Brocco, Lorenzo Del Re, Giancarlo Del
Torto, Francesco Del Zotti, Francesco Deleo, Antonietta Dell'aquila, Mario Dell'aquila, Claudio Delsere,
Ariel Demian, Assunta Dentato, Gianluigi Devani, Anita Angela Di Caprio, Lorena Di Carlantonio,
Domenico Di Carlo, Giuseppe Di Cesare, Fiorella Di Dedda, Federico Di Giandomenico, Lidia Di Giovanni,
Alessio Di Grazia, Mirko Di Leo, Massimo Di Luca, Paolo Di Maio, Carla Di Marco, Massimo Di Marco,
Roberto Di Marco, Elisabetta Di Mascio, Attilio Di Muzio, Davide Di Nicola, Stefano Di Pastena, Patrizia Di
Pede, Paola Di Pede, Monica Di Sabatino, Vincenzo Di Stefano, Giulio Di Virgilio, Monica Di Vittorio,
Martina Dogliani, Cristina Dolabella, Salvatore Dolce, Sergio Domingo, Teresa Donadio, Duilio D'ottavio,
Elio D'ottavio, Daniele Giuseppe Dozzo, Federico Duina, Federico D'urzo, Nour Eddine El Kabdy, Patrizio
Epifani, Paolo Erbacci, Roberto Erbacci, Vincenzo Esposito, Alessandro Evangelista, Eugenio Exana,
Piergiorgio Maria Fabbian, Riccardo Fabbian, Valentina Francesca Fabbian, Cristiana Fabbri, Simonetta
FACCIPONTI, Marco Facondo, Alessandra Failla, Sonia Falcini, Antonio Falla, Concetta Falzone, Jacopo
Fanciullacci, Luigi Fantini, Alessio Farcomeni, Gabriele Farinelli, Sarah Farris, Loredana Fattinnanzi, Maria
Cristina Fattinnanzi, Marco Fava, Loretta Favero, Emiliano Fazzello, Luca Fedrigo, Nunzio Felice, Daniela
Fenaroli, Eugenio Feresin, Emilia Fermi, Alfonso FERRAIOLI, Maria Pamela Ferraioli, Carmen Ferrari,
Chiara Ferrari, Maria Vittoria Ferraris, Assunta Ferraro, Monica Ferro, Gloria Festa, Gianni Fezza, Fabiano
Fico, Maurizio Figini, Laura Filacchione, Alessandro Filonardi, Davide Filonardi, Pasqualino Filoni, Loreto
Filoni, Claudio Finelli, Gabriele Finelli, Rita Fiocchi, Soccorsa Fiorentino, Cristina Fiorio, Alessio Folcarelli,
Alessandro Folli, Mariarosaria Fornaro, Gabriele Fossati, Adriano Fossati, Federico Fradusco, Mauro
Fradusco, Catia Franceschi, Laura Franceschini, Davide Franciosa, Raffaele Franzese, Sergio Fraterrigo,
Simona Frattini, Giovanna Frattino, Alessandro Fresco, Eliano Frisari, Santina Frisone, Francesca Fucelli,
Paola Fuggetti, Giovanna Fuin, Rossella Fulcini, Massimo Fulgheri, Maurizio Furnari, Concetta Maria Anna
Giovanna Fusca, Giovanni Fusco, Luciano Galasso, Luisa Galdini, Riccardo Galentino, Alessandra Galetti,
Anna Galilei, Isidora Gallarato, Andrea Galletti, Jonathan Galliano, Giuseppe Gallingani, Sara Gambella,
Cristal Mariagrazia Gangarossa, Giovanni Gangarossa, Francesco Garbelli, Antonio Garcea, Andrea Garzia,
Annamaria Gaspari, Silvio Gaspari, Laura Gastaldi, Jessica Gastaldo, Nadia Gatti, Giuseppe Gatti, Giulia
Gatti, Andrea Gazzellone, Walter Gazzellone, Patrizia Genco, Paolo Geraci, Matteo Gerboni, Claudio
Germani, Guido Ghelli, Ottavia Ghetti, Daniele Ghirelli, Roberto Ghirelli, Simona Gialanella, Antonio
Giambartino, Giacchi Giambattista, Sabrina Gianna Gianesella, Alma Gianfelici, Francesca Giannotti,
Salvatore Giansiracusa, Danilo Giglio, Aurelia Maddalena Giolito, Marianna Giorgi, Daniele Giorgio, Rita
Giorgio, Colalongo Giovanna, Annalisa Giovannetti, Elvis Giudici, Corina Giugni, Fausto Giuliana, Hilary
Giuliana, Rina Giuliani, Giovanni Giuliari, Annamaria Gnani, Tiziana Gobbetti, Halina Maria Gorak,
Gerardo Gorrasi, Milena Gotta, Camillo Granchelli, Maria Francesca GRANELLA, Saverio Maria Grasselli,
Cesare Grassi, Alessandro Grasso, Emanuele Gravina, Roberta Gravina, Rosario Gravina, Stefano Grazioli,
Anna Maria Greco, Francesco Guadagnino, Pieremilio Guarinelli, Giulia Gueragni, Michele Guerriero,
Michele Guerzoni, Giuseppina Guida, Gloria Guizzi, Angela GULLO, Roberto Gusmaroli, Mohammed
Emdad Hussain, Silvia Iacobucci, Vito Iaia, Cristina Simona Iftode, Ionut Razvan Iftode, Lucia Ingenito,
Nicoletta Ingenito, Federica Ingrosso, Marilena Iodice, Angela Ippino, Thomas Irzl, Mirko Italiano,
Giovanni Iurato, Matteo Izzo, Deborah Jahr, Graziella Jervasi, Leonardo Johnson Scandola, Malwina Anna
Kardas, Malwina Anna Kardas, Iuliia Kholodenko, Hygerta Kondi, Tatjana Kondi, Entigrei Kondi, Cane
Kondi, Lavdije Kondi, Daniele La Grassa, Cristina La Mesa, Giovanna La Pietra, Renata Labuz, Barbara
Lacchini, Zahira Lahmami, Francesca Laino, Giuseppe Lamacchia, Cesare Lami, Patrizia Lampis, Laura
Landi, Fabio Landino, Donatella Lanternari, Roberto Lantignotti, Licia Donata Lapiccirella, Giorgio Lauri,
Debora Ledda, Federico Lenzi, Gabriella Leontini, Bruno Lescio, Davide Liberti, Tiziana Liberti, Alfredo
LICCIARDELLO, Claudia Liconti, Mauro Lincetto, Davide Lo Bianco, Elena Lo Fiego, Barbara Lo Giudice,
Filippo Lo Giudice, Michela Lo Giudici, Marco Lo Porto, Ganna Loboda, Francesca Loda, Ettore Giovanni
Salvatore Loddo, Roberto Lombardi, Giovanna Lombardo, Francesca Lorenzini, Armando Luca, Fabio
Lucarini, Carla Lucatti, Giovanni Lucchini, Renzo Lucchini, Francesca Lucente, Claudio Luinetti, Matteo
Lunardon, Antonello Lunghi, Fabio Lunghi, Daniele Luperto, Anna Maria Lupi, Elda Maccagni, Carlo
Madama, Michela Madonia, Alba Regina Magalini, Pamela Magi, Laura Maialetti, Alessio Maini,
Francesco Maiolo, Errico Maiorisi, Umberto Malesci, Piero Malfatti, Francesco Mambrini, Manuela
Mancini, Maria Stella Manco, Pierpaolo Mangano, Giorgio Manni, Andrea Manzini, Carlo Aldo Manzone,
Edoardo Maoggi, Filippo Maoggi, Gabriele Marani, Antonio Giovanni Giuseppe Maranta, Giuseppe
Maranta, Giulia Marcellini, Giorgia Marchetto, Marco Marchioro, Bertelle Marco, Alessandro Marcucci,
Claudio Marega, Roberta Marelli, Serena Margiotta, Andrea Paride Mariani, Cristina Mariani, Emanuele
Marinucci, Giuseppe Marinucci, Alessia Mariottini, Anna Marmo, Stefano Marra, Francesco Maria
Marraffa, Fabrizio Martelli, Chiara Martignon, Giuseppe Martines, Federica Martinetto, Alfonso Marzilli,
Alessandra Elisa Massa, Claudio Massacesi, Marco Massacesi, Gabriella Massetti, Giovanni Mastrangeli,
Teresa Matera, Beatrice Mattalia, Simone Mattalia, Andrea Mauri, Lucia Maurizi, Domenico Mauromicali,
Caterina Mazzanobile, Ursula Mazzola, Leonardo Mazzotta, Giancarlo Medali, Daniele Medori, Samia
Abdulwahab Salim Mehsen, Nestore Mela, Concetta Mele, Lorenzo Menna, Francesco Mercogliano, Ilaria
Mereu, Claudio Giuliano Mergiotti, Daniele Mergiotti, Elena Piera Merico, Davide Mesturini, Federica
Metelli, Rosaria Miceli, Fiorina Mignone, Emilia Milione, Franco Minelli, Gian Maria Minelli, Alessandra
Mingazzini, Alfredo Minopoli, Franco Mischiati, Maddalena Modugno, Manuele Modugno, Stefano
Modugno, Shiva Mohammadian, Alessandro Molinari Papi, Stefania Molon, Sara Mondaini, Anna
Monina, Daniela Montagnini, Alessandra Montedoro, Carmela Montedoro, Erminio Montesi, Marco
Monti, Gianluca Morani, Domenico Morelli, Annalisa Moriconi, Ivo Morselli, Luigi Mosca, Angelo Mossa,
Antonello Mossa, Antonella Mottin, Giovanni Battista Mottin, Melissa Iolanda Mulfari, Stefano Mura,
Alessandro Mura, Martina Murgia, Matteo Murgia, Luigi Murolo, Luigi Muscillo, Dario Mussato, Manuela
Mussato, Nadia Naccari, Antonio Nardi, Teofilo Nardiello, Anna Maria Negrone Casciano, Roberto Neri,
Angelo Nicolini, Edda Maria Nicosia, Vittorio Niespolo, Giovanna Nigro, Roberto Nirino, Raniero Nori,
Roberto Notaro, Nadia Novello, Pietro Nuzzo, Rossella Nuzzo, Alessandra Olianas, Patrizia Olivieri,
Carmen Onea, Fiorenzo Orlandinotti, Salvatore Orlando, Paola Ornaghi, Lelio Orsini, Massimo Ostilli,
Matteo Pacchiarini, Antonella Pacioni, Giorgio Padoan, Andrea Padovani, Roberto Paella, Annamaria
Paesano, Eugenio Pagani, Tiziana Paglialunga, Francesca Pagliero, Francesco Palazzo, Michela Pallieri,
Alessandro Palmesi, Pietro Palmisano, Luisa Panarotto, Nelly Pantaleoni, Genny Panzica, Rosario Panzica,
Gwenda Paolini, Donato Papa, Domenico Paparone, Mario Pardo, Andrea Parisini, Patrizia Parmeggiani,
Andrea Parrini, Brigida Pascale, Silvia Pasetto, Giancarlo Pasquale, Andrea Pasqualin, Fabrizio Pasqualini,
Giovanna Pasticci, Vincenza Patanè, Damiano Patrizi, Fabio Pattoni, Sandro Pavon, Andrea Egidio Pazzini,
Maria Pia Pedroni, Stefano Pelliccia, Graziella Pellitteri, Mirella Pennisi, Giuseppe Penzo, Dario Calogero
Pera, Marzia Pera, Dalila Peragine, Gabriele Donato Peragine, Gianni Mauro Peragine, Riccardo Michele
Peragine, Paola Perazzini, Marisa Giuseppina Però, Adriano Perrella, Daniela Perri, Anika Persiani, Marco
Pesci, Marina Petissi, Giovanni Petrillo, Lucia Petrone, Anna Pezzani, Rosario Piacente, Andrea
Piancastelli, Andrea Piccinotti, Andrea Pichelli, Luigi Pierro, Valeria Piersanti, Fausto Pietrancosta,
Bertelle Pietro, Fabio Pignetti, Stefania PIMPINI, Maria Teresa Pinto, Dario Pirollo, Gianluca Pirro, Ilirjana
Plaku, Silvio Poli, Laura Policardo, Emiliano Polidoro, Alessandro Polisco, Chiara Pollano, Pietro Ponticelli,
Claudio Ponticiello, Aldina Porcu, Alfredo Possi, Francesca Postiglione, Daniela Pozone, Alessandra Prata,
Marco Pratelli, Marco Praturlon, Leonardo Pronti, Michele Protopapas, Gaetano Provenzale, Lucia
Simona Pullara, Francesco Puzziferri, Gloria Quartieri, Donatella Querenghi, Luca Quinzanini, Fabio
Quinzi, Monica Radi, Carmelina Raffaele, Carmela Raimondo, Eugenia Raimondo, Diego Ranzani, Stefano
Rapisarda Federico, Giovanni Rastelli, Cristiano Ravalli, Flora Ravarotto, Chiara Rebuffoni, Alessandra
Rega, Massimiliano Rendina, Andrea Renzoni, Andrea Restieri, Marco Ricagno, Vincenzo Riccardi, Bruna
Ascenza Ricci, Claudio Ricci, Antonio Ricciardi, Giuseppe Ricciardi, Theo Rico', Marcello Riggio, Stefano
Righetti, Massimo Riguzzi, Cristina Rinaldi, Davide Rinaldi, Valter Risa, Marrazzo Rita, Liliana Rizzieri,
Lorenzo Roda, Davide Rodio, Bruno Romano, Giulia Ronchetti, Dario Roncoroni, Fabio Roncoroni, Marco
Roncoroni, Stefano Rosolia, Mara Rossi, Marcella Rossi, Emiliana Rossi, Alberto Rossotto, Andrea Rovelli,
Giuseppa Rubino, Martino Ruggieri, Marco Ruggiero, Andrea Russo, Rita Russo, Francesco Giuseppe
Sabatano, Manuela Sabatano, Giulia Saccardo, Giannino Sacchetti, Roberta Sacchetti, Davide Sala,
Gianpaolo Enrico Salerni, Giuseppe Salpietro, Remo Saltini, Rosa Sandra Salute, Luca Antonio Salvemini,
Nevia Salvini, Pietro Sangilles, Alex Santacroce, Franco Santamaria, Salvatore Santamaria, Laura
Santamaria, Marta Santambrogio, Roberta Santilli, Annamaria Santodirocco, Luigi Santodirocco,
Alessandro Santoro, Prisco Santoro, Carlo Saoncelli, Sergio Saporetti, Anthony Sardella, Marco Sardella,
Sergio Sarritzu, Stefano Sarti, Elisa Sassi, Iames Sassi, Emanuele Sasso, Claudia Savina, Riccardo Savio,
Nicolino Savioli, Michele Savoldi, Nicola Sbarufatti, Fabio Sbattella, Massimo Sbattella, Mauro Scalzini,
Renato Scarnati, Anella Scarpato, Giacomo Scarselli, Silvia Scerch, Catia Scerrati, Mariarosaria Scherma,
Barbara Scheuenstuhl, Michele Schiavone, Franca Schimmenti, Simona Sciarpelletti, Michele Scigliuzzi,
Rita Scorcia, Simona Scorcia, Lucia Scorza, Federico Scotti, Niccolò Seccafieno, Paola Segala, Donatella
Semproni, Massimo Serafini, Andrea Sergiacomi, Alessandro Seri, Luisa Serpone, Francesca Serra, Gianni
Serra, Pina Serrani, Nicola Sestito, Daniela Shehu, Anna Siciliano, Giovanna Patrizia Sieni, Juri Signorini,
Beata Edyta Sikora, Claudia Isabel Silvestri Demandt, Serge Socionovi, Xenia Sodano, Giorgia Solini,
Massimiliano Soranna, Ivan Sormanni, Andrea Sorrentino, Carmine Sorrentino, Luis Sosa Pereira, Marco
Spada, Giuseppe Spanto, Salvatore Spata, Francesco Spegni, Vincenzo Spera, Stefano Speranzon, Filippo
Spiezia, Marta Spigarelli, Luciana Spimpolo, Ettore Spina, Altin Stafa, Sabri Stafa, Zurka Stafa, Pietro
Stangoni, Davide Stanzani, Angela Stasi, Saverio Stillitano, Elena Stornelli, Massimiliano Denis Strada,
Patrick Suprani, Sofia Suprani, Cristiana Taddei, Luca Taddei, Tommaso Tammone, Rosalia Taormina,
Francesca Tapino, Ivano Tarantino, Angelo Taronna, Chiarita Tarroux, Alessandra Tartaglia, Andrea
Tartaglia, Anna Tarzia, Christian Tavella, Rossana Teatini, Gabriella Terranova, Ida Tesse, Lidio Tinazzi,
Riccardo Tirapani, Daniela Tirelli, Giuliano Tittobello, Matteo Benedetto Todini, Concetta Tomasello,
Roberto Tomasetti, Federica Tommasi, Luigi Tommasi, Arianna Tonello, Francesco Torelli, Silvia Tornello,
Christina Helena Torres Van Den Branden, Carlo Totaro, Fabio Traietti, Annunziata Tramontano Lanzillo,
Simone Trapani, Nicolina Travaglini, Stefano Traversi, Dario Trentin, Melissa Tressoldi, Paolo Tripodi,
Alberto Tronco, Tommaso Tronco, Maddalena Trotto, Iolanda Trovò, Grazia Tursi, Titina Anna Tursini,
Alessandro Uccello, Rino Uggeri, Lucia Urbani, Rijak Jahziel Urribarri, Alessandro Vaccaro, Maria Vadala',
Giuseppe Vaglica, Elena Valente, Annachiara Valentino, Massimo Valitutto, Celestina Ida Valsecchi, Xenia
Van Der Elst, Claudio Vaona, Libero Antonio Varano, Marco Carlo Vassena, Corrado Vecchi, Daniela
Vedani, Roberta Vellano, Aristide Veneziano, Aniello Ventre, Debora Ventre, Luca Venturini, Cataldo
Verdolotti, Rosalia Vesco, Damiano Vezzoli, Giacomo Vianello, Massimo Vigna, Niccolò Villiger, Valter
Vinante, Luigi Vinci, Fabrizio Vinci, Simone Vinci , Paolo Vinciguerra, Cesarina Visentin, Mario Vitale,
Donatella Vivenzi, Sara Viviani, Marco Volino, Francesco Volume, Eugenio Zaccaro, Leonardo Zannier,
Andrea Zanoni, Enrico Zanotti, Guglielmo Zanotti, Raffaella Zappettini, Anna Maria Zarcone, Anna Maria
Zinanni, Andrea Zorzetto, Elisabetta Zotti, Paola Zotti, Maria Maddalena Zuccari, ,
Sono vere le firme
f.to Avv. Prof Carlo Rienzi
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
SEDE DI ROMA
RICORSO EX ART. 30 D.LGS 104/2010
PER
Il Codacons, “Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti
degli utenti e dei consumatori”- in persona del legale rapp.te p. t. Avv. Giuseppe Ursini - C.F:
97102780588, con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, n. 73;
L’ART. 32 - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I DIRITTI DEL MALATO – AIDMA ONLUS (C.F.97353310580), in persona del D.G.operativo Avv. Cristina Adducci, con sede legale
in Via San Tommaso D’Aquino, n. 5 – 00136 Roma (RM).
E PER
Nome
LINDA
DAVIDE
SIMONE
FATHI ABDEL
ALESSANDRO
ALESSANDRO
LUCA
ARMANDINA
MASSIMO
CINZIA
MANUEL
CARMELO
ERMELINDA
PIERGIORGIO
MARCO
CLAUDIO
SIMONE
SILVIA EULALIA
FRANCHIN
FABIOLA
ANGELA
EMANUELE
PALMA
PABLO
GIFTY
SILVIA
Cognome
ADELFIO
AGGIO
AGOSTINELLI
AHMED
AIMO BOOT
AIO
ALAIMO
ALBERTINI
ALESSANDRINI
ALQUATI
ALVIANO
AMEDURI
AMELOTTI
AMENDOLA
AMERELLI
AMIGHETTI
AMIGHETTI
ANDRIANI
ANGELA
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ANGIULI
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ANTINUCCI
ANTONIELLI
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C.F.
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Arzignano
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FABIO
FABIO
ANDREA
CLAUDIO
ALESSANDRA
MIRCO
ANTONELLA
ELISABETTA MARIA
ANNA TERESA
ORNELLA
DOMENICO
NESTI
SERGIO
ANTONELLA
LAURA
MARCO GUIDO
ADDOLORATA
GIOVANNI
LUCIA
PATRIZIA
CRISTINA
GIAN FILIPPO
ANTONIA
LISA
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VANDA
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GIUDITTA
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ERIKA
INGRID RAMONA
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ALESSANDRO
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LAURA
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ARISI
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BALBIANO
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BALBO
BALESTRA
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BARBARINI
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BENEDETTI
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BENINATO
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PAOLA
LUCA
FEDERICO
MARCO
CAMILLA
LAURA
PIETRO
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MANUELA SILVIA
ALESSANDRO
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ALESSIO
ANDREA
PAOLO
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BRUSATI
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Verona
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GASPARI
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GASTALDO
GATTI
GATTI
GATTI
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GAZZELLONE
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GHIRELLI
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Forlì
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GIORGIO
GIORGIO
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MICHELE
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GIULIANA
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Estera
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LAURA
ALESSIO
FRANCESCO
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PIERO
FRANCESCO
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GIUSEPPE
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FRANCO
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MANUELE
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ALESSANDRO
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MASSACESI
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MERGIOTTI
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LUIGI
LUIGI
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ANGELO
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ROBERTO
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MURA
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MURGIA
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ANDREA
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ANDREA
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GIANCARLO
ANDREA
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PANZICA
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PAPA
PAPARONE
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PASQUALINI
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Roma
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Frosinone
Venezia
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Napoli
Como
Pescara
Torino
Palermo
Torino
Roma
Firenze
Vicenza
Modena
Como
Como
Reggio Emilia
Roma
Torre Del Greco
Parma
Bologna
Bologna
Firenze
Milano
Verona
Cremona
Rovigo
Roma
Lucca
Roma
Frosinone
Cremona
Venezia
Milano
Cremona
Roma
Verona
Roma
Treviso
Torino
Torino
Verona
Verona
Verona
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PAOLA
MARISA GIUSEPPINA
ADRIANO
DANIELA
ANIKA
MARCO
MARINA
GIOVANNI
LUCIA
ANNA
ROSARIO
ANDREA
ANDREA
ANDREA
LUIGI
VALERIA
FAUSTO
BERTELLE
FABIO
STEFANIA
MARIA TERESA
DARIO
GIANLUCA
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SILVIO
LAURA
EMILIANO
ALESSANDRO
CHIARA
PIETRO
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ALDINA
ALFREDO
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DANIELA
ALESSANDRA
MARCO
MARCO
LEONARDO
MICHELE
GAETANO
LUCIA SIMONA
FRANCESCO
GLORIA
DONATELLA
LUCA
PERAGINE
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PERRELLA
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PIETRO
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Napoli
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Firenze
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Torino
Modena
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Brescia
Parma
Prato
Milano
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Palermo
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Firenze
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CARMELA
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GIOVANNI
CRISTIANO
FLORA
CHIARA
ALESSANDRA
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ANDREA
ANDREA
MARCO
VINCENZO
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CLAUDIO
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THEO
MARCELLO
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CRISTINA
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RICCIARDI
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Brescia
Torino
Reggio Emilia
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Torino
Torino
Prato
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Roma
Brescia
Roma
Torre Del Greco
Torino
Milano
Milano
Roma
Modena
Como
Como
Como
Roma
Milano
Roma
Roma
Torino
Bergamo
Palermo
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Roma
Roma
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FRANCESCO
GIUSEPPE
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GIULIA
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GIUSEPPE
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PIETRO
ALEX
FRANCO
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LAURA
MARTA
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PRISCO
CARLO
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ANTHONY
MARCO
SERGIO
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FABIO
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RENATO
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SABATANO
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SACCHETTI
SALA
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SANTAMARIA
SANTAMARIA
SANTAMARIA
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SANTODIROCCO
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SANTORO
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SARDELLA
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SASSI
SASSO
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SBATTELLA
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Frosinone
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Roma
Torino
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Vercelli
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Roma
Torino
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Roma
Frosinone
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FRANCA
SIMONA
MICHELE
RITA
SIMONA
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FEDERICO
NICCOLÒ
PAOLA
DONATELLA
MASSIMO
ANDREA
ALESSANDRO
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FRANCESCA
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NICOLA
DANIELA
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ANDREA
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LUIS
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SALVATORE
FRANCESCO
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Bologna
Bologna
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ANGELO
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ANDREA
ANNA
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ROSSANA
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SUPRANI
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TADDEI
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TARTAGLIA
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TOMMASI
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ALESSANDRO
MARIA
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ELENA
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MASSIMO
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XENIA
CLAUDIO
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DANIELA
ROBERTA
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MASSIMO
NICCOLÒ
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PAOLO
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TRONCO
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VENTRE
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VINCI
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Cremona
Cremona
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Palermo
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Roma
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Verona
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Lecco
Reggio Emilia
Milano
Reggio Emilia
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Lecco
Lecco
Bologna
Roma
Roma
Bergamo
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Torino
Firenze
Brescia
Frosinone
Frosinone
Frosinone
Vicenza
Venezia
Bologna
Lentate sul Seveso
Roma
Roma
Roma
Torino
LEONARDO
ANDREA
ENRICO
GUGLIELMO
RAFFAELLA
ANNA MARIA
ANNA MARIA
ANDREA
ELISABETTA
PAOLA
MARIA MADDALENA
ZANNIER
ZANONI
ZANOTTI
ZANOTTI
ZAPPETTINI
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Varese
Paese
Milano
Milano
Bergamo
Palermo
Roma
Roma
Benevento
Benevento
Roma
tutti rappresentati e difesi, giusta delega in calce al presente atto, dall’Avv. Prof. Carlo Rienzi (C.F.
RNZ CRL 46R08H703I) del Foro di Romaed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale
sito in Roma, Viale delle Milizie, n. 9, ilquale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le
notifiche relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
[email protected] al seguente numero di fax: 06/62204919.
CONTRO
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro in carica, dom.to ex lege presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi, 12
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,
in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello
Stato, Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma
Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., Via Rosa Raimondi Garibaldi,7 -00145 Roma (RM);
Regione Toscana, in persona del Presidente p.t., Palazzo Strozzi Sacrati, P.zza del Duomo, 10 50122 Firenze (FI);
Regione Lombardia, in persona del Presidente p.t., Piazza Città di Lombardia, 1 -20124 Milano
(MI) ;
Regione Campania, in persona del Presidente p.t., via S.Lucia, 81 - 80132 Napoli;
Regione Piemonte, in persona del Presidente p.t., Piazza Castello, 165 10122 Torino;
Regione Emilia Romagna,in persona del Presidente p.t., Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna;
Regione Marche,in persona del Presidente p.t.,via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona;
Regione Veneto,in persona del Presidente p.t., Palazzo BalbiDorsoduro, 3901 - 30123 Venezia;
Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente p.t., piazza Unità d'Italia 1 Trieste;
Regione Sicilia, in persona del Presidente p.t., Piazza Indipendenza 21 - 90129 Palermo;
Regione Abruzzo, in persona del Presidente p.t., Via Leonardo da Vinci, 6 - 67100 L'Aquila;
Regione Sardegna, in persona del Presidente p.t., Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari;
Comune di Ancona, in persona del Sindaco pt., Largo XXIV Maggio,1 – I - 60123 Ancona;
Comune di Alessandria, in persona del Sindaco pt., Piazza della Libertà, - 15121 Alessandria;
Comune di Asti, in persona del Sindaco pt.,Piazza S. Secondo, 1 - 14100 Asti
Comune di Benevento, in persona del Sindaco pt.,Via Annunziata Palazzo Mosti - 82100
Benevento;
Comune di Bergamo, in persona del Sindaco pt.,Palazzo Frizzoni, Piazza Matteotti, 27
-
24122
Bergamo;
Comune di Biella, in persona del Sindaco pt.,Via Battistero, 4 - 13900 Biella;
Comune di Bologna, in persona del Sindaco pt.,Piazza Maggiore, 6 - 40124 Bologna;
Comune di Brescia, in persona del Sindaco pt.,Piazza della Loggia, 1 - 25121 Brescia;
Comune di Cagliari, in persona del Sindaco pt.,Via Roma, 145 - 09124 Cagliari;
Comune di Cremona, in persona del Sindaco pt.,Piazza del Comune, 8 - 26100 Cremona;
Comune di Como, in persona del Sindaco pt.,Via Vittorio Emanuele II, 97 - 22100 Como;
Comune di Ferrara, in persona del Sindaco pt.,Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara;
Comune di Firenze, in persona del Sindaco pt.,Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria - 50122
Firenze;
Comune di Forlì, in persona del Sindaco pt.,Piazza Saffi, 8 - 47121 Forlì;
Comune di Frosinone, in persona del Sindaco pt.,Piazza VI dicembre- 03100 Frosinone;
Comune di Lecco, in persona del Sindaco pt., Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco;
Comune di Lodi, in persona del Sindaco pt.,Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi;
Comune di Lucca, in persona del Sindaco pt.,Via Santa Giustina, 6 - 55100 Lucca;
Comune di Macerata, in persona del Sindaco pt.,Piazza Libertà, 3 - 62100 Macerata;
Comune di Mantova, in persona del Sindaco pt.,Via Roma, 39 - 46100 Mantova;
Comune di Milano, in persona del Sindaco pt.,Piazza della Scala, 2 - 20121 Milano;
Comune di Modena, in persona del Sindaco pt., Piazza Grande, 16 – Modena;
Comune di Monza, in persona del Sindaco pt.,Piazza Trento e Trieste - 20900 Monza;
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pt.,Piazza Municipio, 1 - 80133 Napoli;
Comune di Novara, in persona del Sindaco pt.,Via Rosselli, 1 - 28100 Novara;
Comune di Padova, in persona del Sindaco pt.,Palazzo Moroni, Via del Municipio, 1 - 35122
Padova;
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pt.,Piazza Pretoria- 90100 Palermo;
Comune di Parma, in persona del Sindaco pt.,Strada Repubblica, 1- 43121 Parma;
Comune di Pavia, in persona del Sindaco pt.,Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia;
Comune di Pescara, in persona del Sindaco pt.,Piazza Italia - 65121 Pescara;
Comune di Piacenza, in persona del Sindaco pt.,Piazza Cavalli, 2 - 29121 Piacenza;
Comune di Prato, in persona del Sindaco pt.,Piazza del Comune, 2 - 59100 Prato (PO);
Comune di Ravenna, in persona del Sindaco pt.,Piazza del Popolo, 1 - 48121 Ravenna;
Comune di Reggio Emilia, in persona del Sindaco pt.,Piazza Prampolini,1- 42121 Reggio Emilia;
Comune di Rimini, in persona del Sindaco pt.,Piazza Cavour, 27 - 47921 Rimini;
Comune di Roma, in persona del Sindaco pt.,Piazza del Campidoglio, 1- 00186 Roma;
Comune di Rovigo, in persona del Sindaco pt.,Piazza V. Emanuele II, 1 - 45100 Rovigo;
Comune di Teramo, in persona del Sindaco pt.,Piazza Ercole Vincenzo Orsini, 16 - 64100
Teramo;
Comune di Torino, in persona del Sindaco pt.,Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino;
Comune di Trieste, in persona del Sindaco pt.,Piazza Unità d'Italia, 4 - 34100 Trieste;
Comune di Varese, in persona del Sindaco pt., Via Sacco, 5 - 21100 Varese;
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pt., Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 Venezia;
Comune di Vercelli, in persona del Sindaco pt., Piazza del Municipio, 5 - 13100 Vercelli;
Comune di Verona, in persona del Sindaco pt., Piazza Bra, 1 - 37121 Verona;
Comune di Vicenza, in persona del Sindaco pt., Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza;
PER
PER LA CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI
EX ART. 30 D.lgs n. 104/2010
DEI MINISTERI, DELLE REGIONI E DEI COMUNI RESISTENTI
**** *** ****
Prima di procedere ex professo all'esame dei motivi di doglianza sottesi al presente atto e dei danni
di cui si chiede il risarcimento, pare opportuna una breve premessa per consentire all'Ill.mo Organo
giudicante adito di comprendere appieno i motivi che hanno spinto i ricorrenti ad incardinare il
presente giudizio.
Costituisce dato di fatto acclarato ed a tutti noto - anche perché riportato da anni ad intervalli
pressoché regolari dagli organi di stampa locali e nazionali - che moltissimi Comuni italiani sono
costretti ad adottare ripetutamente provvedimenti contingibili e di urgenza per fronteggiare i picchi
massimi di inquinamento da smog, segnalati dalle centraline all'uopo installate.
Tali provvedimenti costituiscono, ad un tempo, la prova più piena della mancata attuazione delle
norme sulla prevenzione del fenomeno e la conferma dell’esposizione della cittadinanza a quegli
effetti negativi per la propria salute, che la detta normativa mira a scongiurare.
Si provvederà nel prosieguo, dunque, ad evidenziare, dapprima, la ricorrenza del fenomeno - con
dati ufficiali rilevati dall'ARPA e con dati forniti da Legambiente – e, successivamente, ad
analizzare quei provvedimenti e quelle azioni che la normativa comunitaria e nazionale impone alle
Pubbliche Amministrazioni e la cui palese omissione costituisce fonte di quei danni, di cui oggi si
chiede il ristoro.
Trattasi di danni da lesione di diritti soggettivi - della massima importanza e costituzionalmente
garantiti, perché legati alla sfera della salute e del diritto alla vita in luoghi salubri - direttamente
incisi dalla inazione colpevole della Pubblica Amministrazione demandata alla tutela degli stessi.
La presente fattispecie rientra, dunque, nell'alveo dell'art. 30 c.p.a., essendo materia espressamente
riservata ex art. 133 del medesimo codice di procedura alla giurisdizione esclusiva del Giudice
adito, per i motivi che nel prosieguo si analizzeranno.
FATTO
Il problema dell'inquinamento da polveri sottili, proprio per la pericolosità dei suoi effetti sulla
salute pubblica, è una delle emergenze dei paesi industrializzati più dibattute ed oggetto di studio a
livello mondiale.
Di tale circostanza costituisce prova la normativa comunitaria che, sin dal 1996, ha cercato di
fissare i limiti massimi di esposizione e di adottare misure idonee ad impedirne il superamento.
La detta normativa - successivamente oggetto di numerose modifiche ed integrazioni - è stata
recepita dagli Stati membri e costituisce - in uno con i numerosi protocolli internazionali stipulati su
base mondiale - l'archetipo, cui ogni Pubblica Amministrazione deve - o dovrebbe - ispirare il
proprio modus agendi in siffatta materia.
Ed infatti, il rispetto della normativa, che nel prosieguo si analizzerà, dovrebbe consentire di
limitare - giacché impedirne la presenza risulta ad oggi impossibile - gli effetti nocivi di una
sostanza tra le più pericolose per la salute umana, perché in grado di provocare una serie
innumerevole di malattie, soprattutto di natura oncologica ed a carico del sistema respiratorio e
cardiocircolatorio.
Per capire appieno quanto sia fondamentale l'ottenimento dei risultati cui la normativa di settore
mira - e di conseguenza quanto siano necessari ed urgenti le misure individuate come atte al suo
raggiungimento - è appena il caso di spiegare, senza addentrarsi in tecnicismi di difficile
comprensione, cosa sia questo PM 10, termine scientifico di quello che comunemente definiamo
smog.
L’inquinamento da Pm10 è pacificamente considerato la più grave forma di alterazione
dell’ecosistema. Con il termine particolato (PM dall’inglese particulate matter) o polveri totali
sospese (PTS) si intende una complessa miscela di sostanze organiche ed inorganiche, allo stato
solido e liquido che, a causa delle loro piccolissime dimensioni, restano sospese in atmosfera per
tempi più o meno lunghi.
Numerosi studi hanno dimostrato che l’inquinamento da PM10 provoca effetti dannosi per la salute
umana, sia a breve (effetti acuti), sia a lungo termine (effetti cronici). L’azione tossica del PM10
viene esercitata in modo preponderante a carico dell’apparato respiratorio. Il fattore rilevante per lo
studio degli effetti è la dimensione delle particelle, in quanto da essa dipende la possibilità di
penetrazione all’interno dello stesso. A causa della loro particolare struttura superficiale, le
particelle possono assorbire dall’aria sostanze acide (diossido di zolfo e diossido di azoto), nonché
sostanze chimiche cancerogene che, una volta entrate nei tratti respiratori, prolungando i tempi di
residenza, ne accentuano gli effetti. Le particelle più piccole, avendo la possibilità di penetrare più a
fondo nell’apparato respiratorio, possono avere dei tempi di residenza molto più lunghi e per questo
motivo sono considerate le più pericolose, potendo raggiungere gli alveoli. Queste particelle
possono essere assorbite dal sangue causando effetti tossici, ma possono anche portare ad
aggravamento di patologie preesistenti, come l’asma, la bronchite e l’enfisema polmonare.
Tra i principali effetti acuti documentati dagli studi epidemiologici vi sono:

aumento della mortalità giornaliera per tutte le cause, ed in particolare per cause
cardiovascolari;

aumento dei ricoveri per patologie asmatiche;

aumento dei ricoveri per malattia polmonare ostruttiva cronica (COPD);

diminuzione della funzionalità polmonare ed aumento dei sintomi respiratori acuti in
bambini ed adulti.
Tra gli effetti a lungo termine (effetti cronici), secondo alcuni studi condotti negli USA, vi è una
riduzione dell’aspettativa di vita stimata di 1-2 anni.
Le persone più vulnerabili sono gli anziani, gli asmatici, i bambini e chi svolge un’intensa attività
fisica all’aperto, sia di tipo lavorativo che sportivo.
Le principali fonti di inquinamento sono rappresentate da:

centrali termiche;

processi industriali;

traffico veicolare, determinato soprattutto dai motori diesel;

riscaldamento domestico;

inceneritori, ecc.
Il 78% delle polveri fini è generato dal traffico automobilistico.
Il PM10 può provocare anche in persone sane, soprattutto in associazione al fumo di sigaretta,
irritazione agli occhi, al naso, alla gola ed ai polmoni. Quando penetra nel nostro apparato
respiratorio può avere effetti che vanno da semplici irritazioni all'asma, dalla bronchite alla
riduzione della funzione polmonare, dai danni irreversibili ai tessuti polmonari fino alla morte
prematura. Gli effetti sulla salute, come detto, sono principalmente a carico delle vie respiratorie,
tuttavia alcune sostanze inquinanti, che entrano a far parte della miscela costituita dal PM10 (in
particolare metalli pesanti e idrocarburi policiclici aromatici), determinano anche effetti aggiuntivi a
carico del sistema cardiovascolare, riducendo, inoltre, le difese immunitarie verso le malattie
infettive.
Infatti, il progetto "Medparticles", una sorta di summa degli effetti sanitari del particolato
atmosferico, la cui riunione conclusiva si è tenuta a Roma il 10 luglio 2013, ha confermato un
aumento di rischio di mortalità e di ricoveri per cause cardiache e respiratorie con il crescere della
concentrazione delle polveri. Nelle città considerate dallo studio (Milano, Torino, Bologna, Parma,
Reggio Emilia, Modena, Roma, Marsiglia, Madrid e Barcellona) c'è molto traffico, in alcuni casi
anche marittimo, e molto sole, che trasforma le polveri in inquinanti secondari ancora più nocivi
(all. n. 1)
Inoltre, uno studio coordinato dal Centro di ricerca danese sul cancro ha seguito per 13 anni una
popolazione sparsa per tutta Europa di 313mila persone (fra le quali anche quelle seguite da
ricercatori italiani a Roma ed a Torino), ed ha individuato un chiaro nesso fra esposizione a polveri
e tumore al polmone. In particolare nella forma che colpisce anche i non fumatori
(adenocarcinoma). I ricercatori sono riusciti a mettere in relazione i 2.095 casi di tumore al
polmone, insorti in quelle popolazioni nel periodo considerato, con il livello di polveri rilevato nelle
zone di residenza dei malati, riuscendo ad emendare i dati ottenuti dagli effetti concorrenti di
potenziali fattori concomitanti – e confondenti rispetto allo studio - come il fumo, la dieta e il tipo
di occupazione. Si è visto così che ad ogni incremento di 5 μg/m3 di PM2,5 il rischio di tumore al
polmone aumenta del 18%, mentre l’incremento del rischio è del 22% per ogni aumento di 10
μg/m3 di PM10. Più le polveri sono sottili, insomma, più sono nocive (all. n. 2).
Questi dati sull’aumento dell’incidenza dei rischi sulla salute, correlati all’incremento della
concentrazione delle polveri sottili, dimostrano appieno l’importanza del contenimento
dell’inquinamento al di sotto delle soglie considerate accettabili dalla normativa.
Anche perché, come detto, l’inquinamento ha comunque – anche sotto quelle soglie – effetti
negativi: insomma, il fenomeno non si può eliminare, ma è di fondamentale importanza contenere i
rischi il più possibile. Alcuni casi di tumori attribuibili agli inquinanti si sono registrati anche in
persone esposte a livelli di polveri entro i limiti dell'attuale legislazione europea.
Saori Kashima dell'Università di Hiroshima in Giappone, autorevole studioso della materia, alla
luce di questi dati, ha commentato: “Questo significa che dobbiamo annoverare definitivamente
l'inquinamento dell'aria - anche alle concentrazioni normali - fra le cause di tumore al polmone, e
considerare d'ora in poi con maggiore attenzione l'impatto dell'inquinamento sulla salute
pubblica”.
Ma vi è di più.
Un altro studio ha assodato che le polveri sottili giocano un ruolo fondamentale nell’infarto,
determinando uno scompenso cardiaco, cioè quella condizione in cui il cuore, ormai sfibrato ed
ingrossato, non è più in grado di pompare sangue a sufficienza. Il team internazionale guidato da
Nicholas Mills dell'Università di Edimburgo ha confermato la correlazione sussistente tra la
presenza in dosi eccessive dei principali inquinanti, il numero dei ricoveri ed il tasso di mortalità da
scompenso. Mettendo insieme i dati provenienti da 12 diversi Paesi, i ricercatori hanno potuto
riscontrare un chiaro nesso causale fra l'aumento della concentrazione degli inquinanti nell'aria ed il
subitaneo aggravarsi dello scompenso, addirittura nel giorno stesso della massima esposizione. Il
rischio di finire in ospedale per una crisi di insufficienza cardiaca o di morirne cresce del 3,5%
all'aumentare di 1 parte su un milione di monossido di carbonio, del 2,3% all'aumento di 10 parti
per miliardo di biossido di zolfo, dell'1,7% per uno stesso aumento di biossido di azoto e di circa il
2% per ogni incremento di 10 μg/m3 di polveri. Le polveri sottili, passando dai polmoni nel circolo
sanguigno sono, infatti, in grado di provocare un'infiammazione generalizzata, che facilita la
formazione di placche aerosclerotiche, trombi ed ischemie. Inoltre, lo stress chimico determinato
dalle particelle inquinanti agisce anche sul sistema nervoso autonomo (simpatico e parasimpatico),
determinando aritmia e danni progressivi a cuore e coronarie (all. n. 3).
Da ultimo lo IARC, l'agenzia di ricerca sul cancro dell'Oms, il 17 ottobre 2013 ha dichiarato
ufficialmente che lo smog è uno dei più importanti agenti cancerogeni ed ha annunciato la decisione
di inserire gli inquinanti dell'aria nel gruppo numero 1, quello dei sicuri cancerogeni, insieme a
sostanze come amianto e benzene. E' la prima volta che l'organizzazione mondiale della Sanità
dichiara ufficialmente che l'inquinamento dell'atmosfera può causare il cancro. In precedenza
l'agenzia aveva dichiarato nocivi solo alcuni componenti dello smog, come ad esempio i gas
combusti del gasolio.
"L'aria che respiriamo è inquinata da diverse sostanze cancerogene” - ha spiegato Kurt Straif,
curatore della monografia dello IARC sull'argomento –“Ora sappiamo che l'inquinamento dell'aria,
oltre a provocare una serie di danni per la salute, è anche un potente cancerogeno, più del fumo
passivo".
Lo studio dell'Oms, che ha portato a questa decisione, raccoglie più di mille ricerche effettuate sui
danni derivanti dall'inquinamento dell'aria in tutto il mondo. Un'analisi che ha registrato più di
220mila casi di morti nel 2010. Anche se la composizione dell'atmosfera varia da zona a zona,
hanno spiegato gli esperti, le conclusioni sono valide in tutto il mondo.
"Ci sono prove sufficienti per affermare che l'esposizione all'inquinamento dell'aria provoca il
cancro ai polmoni e aumenta il rischio di contrarlo alla vescica" ha precisato il team di ricercatori.
Sull'argomento l'OMS ha ricordato che si sta impegnando, insieme alla Commissione Europea, ad
abbassare addirittura i limiti imposti per legge all'inquinamento atmosferico, quei limiti che, invece,
come vedremo più avanti, il nostro paese giudica ufficialmente troppo bassi ed impossibili da
raggiungere..
Proprio in ragione degli effetti nocivi dimostrati ed elencati, gli organi sovranazionali, sin dalla
metà degli anni novanta, hanno rivolto grande e continua attenzione all'individuazione delle
possibili misure atte ad arginare il problema in questione. A tal finela Commissione Europea- con la
direttiva 96/62/CE - ha stabilito un articolato sistema di norme, volto a consentire il raggiungimento
di livelli di qualità dell’aria compatibili con la salute umana.
È una normativa fondamentale, poiché individua anche le sostanze inquinanti da tenere sotto
controllo e le azioni per poterlo fare.
Tale Direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano con il D.L 351/99, che definisce i principi
per:
“a) stabilire gli obiettivi per la qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre
gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;
b) valutare la qualità dell'aria ambiente sul territorio nazionale in base a criteri e metodi
comuni;
c) disporre di informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente e far sì che siano rese
pubbliche, con particolare riferimento al superamento delle soglie d'allarme;
d) mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi”.
È l’art. 2 che si preoccupa di stabilire sia un valore limite, “livello fissato in base alle conoscenze
scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per
l'ambiente nel suo complesso, tale livello deve essere raggiunto entro un dato termine e in seguito
non superato”; sia un valore obiettivo: “livello fissato al fine di evitare, a lungo termine, ulteriori
effetti dannosi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso; tale livello deve essere
raggiunto per quanto possibile nel corso di un dato periodo”.
Per non anticipare in punto di fatto l’analisi della complessa normativa di settore – la cui violazione
rappresenta il motivo sotteso all'odierna richiesta di risarcimento danni – ci limiteremo in questa
sede a ricordare come dal 1996 ad oggi la Comunità Europea ha continuamente aggiornato l’elenco
delle materie inquinanti, stabilendo per ognuna di esse un valore massimo ed un tempo massimo
annuale di superamento di tale valore.
Le Regioni ed i Comuni resistenti non hanno in questi anni approntato le misure atte al
raggiungimento delle condizioni per non superare le dette soglie.
Ed infatti, l’“Ecosistema Urbano 2011” - XVIII Rapporto sulla qualità ambientale dei Comuni
capoluogo di provincia - curato da Legambiente e dall’Istituto di ricerche Ambiente Italia, ha
monitorato, suddividendole in 3 diverse categorie - grandi, medie e piccole - 104 città italiane. Il
monitoraggio è stato effettuato utilizzando 25 indici tematici su circa 70 indicatori primari e 120
parametri ed analizzando tutte le principali componenti ambientali presenti in una città: aria, acqua,
rifiuti, trasporti e mobilità, spazio verde ed urbano, energia, politiche ambientali pubbliche e
private. In particolare, per quanto riguarda la qualità dell’aria sono stati monitorati ed analizzati i
valori di monossido di azoto (NO2 - anidride carbonica), ozono (O) e particolato (PM – polveri
sottili).
I dati finali dal Rapporto – Ecosistema Urbano 2011 hanno confermato che purtroppo la
concentrazione nell’aria di monossido di azoto, ozono e polveri sottili costituisce ancora uno dei
principali problemi con cui le amministrazioni devono continuamente confrontarsi: tale conclusione
rappresenta la prova più piena della mancata attuazione da parte di queste ultime delle politiche
normativamente previste come atte a contenere la detta concentrazione al di sotto del tasso soglia.
Nell’ambito del medesimo Rapporto è stato anche preso in considerazione e valutato l’indice di
pianificazione e partecipazione ambientale (con una valutazione da 0 a 100), tenendo conto nella
redazione: della Zonizzazione acustica, del Piano Urbano del Traffico (PUT), del Piano Energetico
Comunale (PEC) e del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) (all. n. 4). I dati dinanzi
riportati hanno ricevuto un’autorevole conferma anche nelle conclusioni di uno studio condotto dal
Centro Nazionale per la Prevenzione e le Malattie (CCM).
Quest'ultimo è un organismo di coordinamento tra il Ministero della Salute e le Regioni per le
attività di sorveglianza, prevenzione e risposta tempestiva alle emergenze (istituito dalla legge del
26 maggio 2004, n.138).
Esso opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l’Istituto
Superiore di Sanità, l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, gli Istituti
Zooprofilattici Sperimentali, le Università, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico econ altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonché con gli organi
di sanità militare, e agisce con modalità ed in base a programmi annuali approvati con decreto del
Ministro della Salute.
Il CCM ha affidato al Dipartimento di Epidemiologia della ASL Roma E il progetto "EpiAir", il cui
obiettivo era quello di studiare gli effetti sulla salute dell’inquinamento atmosferico di polveri sottili
nelle grandi città italiane. Sui risultati di questo progetto è stata pubblicata anche una monografia
dal titolo “Inquinamento atmosferico e salute. Sorveglianza epidemiologica e interventi di
prevenzione”.
In particolare, all'esito dei lavori del suddetto progetto, sono stati presentati i risultati relativi
all’impatto dell’inquinamento atmosferico sulla mortalità nella popolazione adulta di 10 città
italiane. Essi sono relativi all’associazione tra l’incremento di concentrazione delle polveri (PM10)
e dei gas (biossido di azoto e ozono) nell’atmosfera e la mortalità per cause naturali, cardiache,
cerebrovascolari e respiratorie. Essi hanno dimostrato un effetto immediato delle polveri e dei gas
su tutte le cause di morte esaminate.
Dai suddetti studi sembrerebbe che, nell’ultimo decennio, il tasso di mortalità nelle città italiane,
dovuto al mancato rispetto dei paramenti di legge previsti per la concentrazione delle sostanze
inquinati di cui in narrativa, abbia subito un notevole incremento.
Stante la predetta situazione, il Codacons ha deciso di presentare istanza di accesso ai sensi della
Legge 241/90 e s.m.i. a tutte le Aziende USL, alle ARPA e agli altri enti competenti a monitorare il
livello di qualità dell’aria, chiedendo l’ostensione di“…tutti i provvedimenti, atti e/o documenti, ivi
compresi gli eventuali documenti agli stessi allegati e/o sottesi, relativi all’attività di vigilanza,
verifica e controllo svolta dagli Enti…” (all. 5).
Ebbene, dalla documentazione acquisita, sia pure frammentaria, è emerso che né le Regioni, né i
Comuni, né le Province, né i Ministeri della Salute e dell’Ambiente hanno svolto tutto quanto loro
imposto dalla legge, omettendo, altresì, una stringente attività di controllo e vigilanza.
Sia lo Stato che le Regioni, infatti, chiamati per legge ad attivarsi, ciascuna secondo le proprie
specifiche competenze, per porre in essere gli interventi necessari ed informare la popolazione dei
rischi cui costantemente sono esposti, hanno fatto ben poco per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Ebbene, il risultato di tale inerzia emerge chiaramente dai dati acquisiti, che, per comodità, si
riportano schematizzati nel seguente prospetto, relativo all’anno 2010, scelto a puro titolo
esemplificativo:
N.
giorni
superamento
REGIONE
CITTA'
soglia
CITTA'
massima
LOMBARDIA
PIEMONTE
N. giorni
N. giorni
superame
superame
nto soglia
CITTA'
massima
nto soglia
massima
MILANO
87
BERGAMO
71
BRESCIA
89
COMO
42
CREMONA
42
LECCO
42
LODI
73
MANTOVA
83
MONZA
92
PAVIA
54
VARESE
40
TORINO
134
ALESSANDRIA
89
ASTI
98
BIELLA
41
NOVARA
77
VERCELLI
50
EMILIA
BOLOGNA
63
FERRARA
59
FORLI
45
MODENA
82
PARMA
61
PIACENZA
63
RAVENNA
47
REGGIO
84
RIMINI
58
ROMAGNIA
EMILIA
VENEZIA
71
PADOVA
94
ROVIGO
67
TREVISO
84
VERONA
70
VICENZA
87
TOSCANA
FIRENZE
65
LUCCA
97
PRATO
48
MARCHE
ANCONA
96
MACERATA
50
LAZIO
ROMA
63
FROSINONE
108
ABBRUZZO
PESCARA
59
TERAMO
42
CAMPANIA
NAPOLI
95
BENEVENTO
85
SICILIA
PALERMO
60
SARDEGNA
CAGLIARI
56
VENETO
Dati dell'ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, che monitora costantemente il
livello delle polveri sottili e gli altri agenti inquinanti nell'atmosfera.
Questo, come detto, solo per il 2010. Purtroppo, sono anni che la situazione è analoga e nulla è
cambiato, anzi.
Le considerazioni sin qui svolte in ordine all'inottemperanza palese delle Pubbliche
Amministrazioni italiane rispetto agli obblighi imposti dalla normativa di settore - confermata dai
dati sin qui esaminati - non sono il portato di un atteggiamento preconcetto e di parte o il frutto
della semplice impostazione di una strategia difensiva dei ricorrenti, ma, al contrario traggono
scaturigine e conforto ai più alti livelli dai giudizi poco lusinghieri espressi in proposito dalla
Comunità Europea.
Ed, infatti, come più avanti diffusamente si vedrà, l’Unione Europea non solo non ha ritenuto
soddisfacenti le azioni poste in essere dallo Stato italiano ma, con la decisione della Commissione
del 28.9.2009, ha addirittura respinto la richiesta avanzata dallo stesso di ottenere una deroga
all’obbligo di applicare i valori limite per il Pm10, avviando conseguentemente una procedura di
infrazione contro l’Italia.
D'altra parte, la stessa richiesta di deroga avanzata dal nostro paese costituisce una sorta di
confessione sulla attuale incapacità delle nostre amministrazioni di raggiungere i livelli imposti e,
per conseguenza, sulla mancata attuazione di quelle azioni previste come necessarie dalla normativa
e la cui effettuazione avrebbe portato al raggiungimento dello scopo.
Ma, come si vedrà nel prosieguo, confessioni ben più esplicite sono giunte dall’Italia in atti ufficiali
sul tema del mancato rispetto della normativa e dell’insuccesso rispetto agli obiettivi.
DIRITTO
1) SULLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO E SULLA NATURA DEI DIRITTI
INCISI.
Questa difesa ritiene non revocabile in dubbio la competenza del Giudice Amministrativo a
conoscere della presente controversia.
In particolare, ritiene che la fattispecie, posta all’esame dell’Ill.mo Organismo Giudicante adito,
rientri tra quelle nelle quali l’esercizio o il mancato esercizio di una potestas della P.A. abbia inciso
diritti soggettivi in materia di giurisdizione esclusiva, con consequenziale diritto nella sede
amministrativa di chiedere il ristoro del danno subito, per effetto della prefata lesione.
Ed invero, il primo comma dell’art. 7 del Codice di Procedura Amministrativa prevede che: “Sono
devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di
interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti
l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi
o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da
pubbliche amministrazioni”.
I successivi commi da 3 a 7 dispongono che: “La giurisdizione amministrativa si articola in
giurisdizione generale di legittimità, esclusiva ed estesa al merito.
Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie
relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle
relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali
consequenziali, pure se introdotte in via autonoma.
Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il giudice
amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia
questione di diritti soggettivi.
Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie
indicate dalla legge e dall'articolo 134. Nell'esercizio di tale giurisdizione il giudice amministrativo
può sostituirsi all'amministrazione.
Il principio di effettività è realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice amministrativo
di ogni forma di tutela degli interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, dei
diritti soggettivi”.
Il successivo art. 30, ai commi 1 e 2, prevede che: “L'azione di condanna può essere proposta
contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al
presente articolo, anche in via autonoma.
Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo
esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di
giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti
soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto
il risarcimento del danno in forma specifica”.
L’ultimo comma del medesimo articolo dispone che: “Di ogni domanda di condanna al
risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di
diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo”.
Infine, l’art. 133, primo comma, alla lettera q) prevede che rientrino nella competenza esclusiva del
giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed
urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di
sicurezza urbana, di edilità e di polizia locale, d'igiene pubblica e dell'abitato”
Più avanti il medesimo comma riserva alla competenza esclusiva del giudice amministrativo anche,
alla lettera s),“le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti adottati in violazione delle
disposizioni in materia di danno all'ambiente, nonché avverso il silenzio inadempimento del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il risarcimento del danno subito
a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di
prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonché quelle inerenti le ordinanze
ministeriali di ripristino ambientale e di risarcimento del danno ambientale”.
Orbene, oggetto del presente ricorso è proprio la richiesta di risarcimento del danno per lesione di
diritti soggettivi - legati alla sfera costituzionalmente protetta del diritto alla salubrità dell’ambiente
e per conseguenza della salute - dovuta all’omissione in primis da parte dei Ministeri, competenti in
base alla legislazione nazionale ed europea, di stringenti poteri/doveri di controllo ed alla mancata
adozione, da parte dello Stato, delle Regioni e dei Comuni evocati in giudizio, di tutte quelle misure
normativamente imposte.
Non può essere revocato in dubbio il fatto che il mancato esercizio di tale potere di controllo e del
dovere di impulso – così come la mancata adozione anche da parte degli organismi locali delle
misure atte al raggiungimento degli scopi previsti a livello comunitario – costituiscano una pesante
ed esiziale omissione di una potestas affidata alle PP.AA. competenti per la salvaguardia dei diritti
dei soggetti che la normativa di settore mira a proteggere.
Non vi può essere dubbio che la mancata adozione da parte degli enti coinvolti delle misure
richieste ed imposte dalla legge configuri un’ipotesi di responsabilità a carico degli stessi, da cui
deriva il diritto al risarcimento del danno a favore dei soggetti che di quelle misure dovevano
giovarsi e, per conseguenza, direttamente incisi dall’inazione della P.A..
Pertanto, vertendosi in tema di tutela della salubrità ambientale con riflessi diretti e gravi, quanto
comprovati ai massimi livelli, sulla sfera della salute - diritti costituzionalmente garantiti tra quelli
fondamentali dell’individuo - non possono residuare dubbi sulla competenza esclusiva del
Tribunale adito e, quindi, sul suo potere di conoscere anche del risarcimento dei danni per lesione
dei diritti soggettivi.
2) SULLA LEGITTIMAZIONE DEI RICORRENTI
Poche riflessioni varranno a rendere evidenti la legittimazione e l’interesse degli odierni ricorrenti.
Quanto al CODACONS, esso è una Associazione di volontariato, riconosciuta ex L. n.266/91,
autonoma, senza fini di lucro, a base democratica e partecipativa, che persegue esclusivamente
obiettivi di solidarietà sociale ed è iscritta nell’elenco delle Associazioni dei consumatori e degli
utenti rappresentative a livello nazionale di cui all’art. 137 del D.lgs. 206/2005 e s.m.i., meglio
conosciuto come Codice del Consumo.
La ricorrente ha quale finalità statutaria esclusiva “quella di tutelare con ogni mezzo legittimo, ivi
compreso il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi dei consumatori ed utenti,
categoria socialmente debole… Tale tutela si realizza nei confronti dei soggetti pubblici e privati,
produttori e/o erogatori di beni e servizi, anche al fine di contribuire ad eliminare le distorsioni del
mercato…L’Associazione tutela il diritto alla trasparenza, alla corretta gestione e al buon
andamento delle pubbliche amministrazioni…” (art. 2 Statuto Codacons) (doc. n. 1);
L’Associazione, inoltre, “tutela tutti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e
degli utenti, nei confronti di qualsiasi soggetto, promuovendo azioni giudiziarie, interviene nei
giudizi civili, penali e amministrativi… per il risarcimento del danno derivante dalla lesione di
interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall’Associazione…” (Statuto
CODACONS, art. 2, comma 1);
Il CODACONS, altresì, “promuove iniziative per disciplinare il settore pubblico e privato
……………..al fine di garantire gli interessi dei consumatori e degli utenti in ordine …… alla reale
possibilità dei consumatori e degli utenti di difendere giudizialmente, sia come singoli che come
gruppi, i loro interessi e di ottenere declaratorie di responsabilità dei soggetti erogatori di beni e
servizi” (Statuto CODACONS, art. 3).
In quanto “Associazione di Associazioni”, in un quadro di trasparente coerenza con le finalità
statuarie ed i principi ispiratori, il CODACONS coordina, altresì, l’attività e le iniziative delle
singole Associazioni ad esso aderenti e contribuisce fattivamente al perseguimento delle finalità
statuarie delle singole Associazioni affiliate. Il CODACONS, infatti, “promuove ogni iniziativa
legale volta al perseguimento delle finalità proprie e di quelle delle singole Associazioni aderenti al
coordinamento. A tal fine il CODACONS può agire giudizialmente, disgiuntamente o
congiuntamente ad una o più delle Associazioni aderenti” (art. 5 dello Statuto del Codacons).
Tra le Associazioni che il CODACONS coordina vi è anche l’AIDMA (ART.32), Associazione
senza fini di lucro, che ha per oggetto la tutela dei diritti civili e degli interessi degli associati e dei
cittadini, operando su tutto il territorio nazionale, nei confronti del servizio di assistenza sanitaria
pubblica e privata, a qualsiasi titolo, al fine di garantire anche “il diritto ad una efficiente e diffusa
opera di prevenzione sia per le malattie a maggior rischio sociale, che per quelle a maggior rischio
familiare o da lavoro individuale” (art. 2 lett.c) Statuto AIDMA).
L’Associazione AIDMA, pertanto, “interverrà con tutti i mezzi previsti dalla legge contro ogni
abuso da chiunque posto in essere al fine di migliorare, in ogni senso, la qualità del servizio e
l’ambiente di vita degli utenti delle strutture sanitarie indicate e di quanti altri frequentano per
qualsiasi ragione tali strutture pubbliche e private che, in considerazione della sua indispensabilità
ed insostituibilità non può che essere considerato, a tutti gli effetti vero e proprio “servizio
sociale”, strettamente legato all’ambiente di vita dei cittadini” (art. 2 dello Statuto di AIDMA).
Si precisa ancora che il CODACONS è legittimato per statuto a tutelare"tutti i diritti e gli interessi
individuali e collettivi dei consumatori, degli utenti e dei contribuenti, nei confronti di qualsiasi
soggetto, promuovendo azioni giudiziarie; interviene nei giudizi civili, penali e amministrativi;
innanzi alle Commissioni tributarie, ed a tutte le giurisdizioni anche superiori nonché innanzi a
tutti i giudizi speciali, attraverso la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno
derivante dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite
dall'Associazione, ivi compreso il danno ambientale e concernente le finalità perseguite dalle
Associazioni aderenti al Codacons. Tale finalità è perseguita anche attraverso ......il controllo e la
tutela di un equilibrato rapporto tra l'uso individuale delle risorse dell'ambiente ed un razionale
sviluppo della società improntato al rispetto e alla tutela della dignità della persona umana ed alla
salvaguardia dell'interesse fondamentale della salute e della sicurezza attuale e futura delle singole
persone" (art. 2 comma 6).
Il Codacons, inoltre, è iscritto tra le associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della
L. 817/86 n. 349, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n.1010 del 9 agosto 1996.
Il Codacons, sia in via autonoma che unitamente alle associazioni che lo stesso coordina, nell’alveo
del perseguimento dei propri fini statutari, nel corso degli anni ha dimostrato - e lo continua a fare di aver raggiunto un altissimo livello nella realizzazione della finalità della tutela collettiva del
“Bene Comune”;
Tale esperienza, fortificata anche grazie alle battaglie non solo mediatiche e sociali, ma anche
dinanzi agli organi delle giustizia, hanno messo in risalto l’effettività dell’associazione nel
perseguimento dei fini statutari e di rilevanza sociale e civile.
L’interesse – sia del Codacons che dell’Associazione che la stessa coordina - che viene in gioco
nel caso di specie, quindi, si concretizza nella realizzazione dei fini statutari, mediante
l’esercizio di ogni attività, comunque mirata alla tutela collettiva del Bene Comune.
Come ha avuto modo di osservare il Consiglio di Stato - nella parte motiva dell'Adunanza Plenaria
n. 1 del 2007 – le associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentative a livello nazionale
(quali il Codacons), risultano legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, appunto dei
consumatori e degli utenti, nell'ambito delle materie disciplinate dal Codice del Consumo, oltreché
nelle materie per le quali vi è la giurisdizione del Giudice Amministrativo; conseguentemente a
detti organismi è stato effettivamente conferito un compito di un certo rilievo pubblicistico, in
quanto mediante interventi di tutela di quei soggetti, degli interessi dei quali si fanno portatori,
concorrono alla concreta affermazione del principio di legalità nell'ampio e delicato settore nel
quale operano, “...potendo intraprendere autonome iniziative processuali con le modalità e nelle
forme indicate dalle norme citate e non assumendo, soltanto, la veste di mero "denunciante" di
eventuali abusi in pregiudizio dei consumatori e degli utenti” (così anche Consiglio di Stato, sez.
VI, 3 febbraio 2005, n. 280).
La Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 17351 del 17 agosto 2011, ha
definitivamente riconosciuto la legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori – nella
specie il Codacons – le quali possono far valere l'interesse generale e comune ad un'intera categoria
di utenti o di consumatori,“…allo scopo non di sostituirsi alle iniziative dei singoli, ma di spianare
ad esse la strada, tramite il superamento degli ostacoli di ogni genere di cui tale strada potrebbe
essere disseminata, ove ad agire fosse il singolo: non ultimo quello insito nelle remore del cittadino
isolato ad affrontare costose controversie per somme relativamente modeste, nei confronti di
avversari agguerriti.Trattasi di interpretazione conforme alle indicazioni ed agli auspici del diritto
comunitario che, nel libro Verde del 2005 - ed ancor più nel Libro Bianco adottato dalla
Commissione il 2 aprile 2008 -segnalava per l'appunto l'emergere di un bisogno di tutela dei
consumatori… a fronte della tendenziale inerzia dei danneggiati (ivi incluse le piccole imprese)
nell'intentare azioni individuali di risarcimento dei danni, per importi tendenzialmente bassi ed a
fronte di costi e rischi di entità non prevedibile”.
E’ evidente, pertanto, come l’azione delle associazioni dei consumatori viene a configurarsi come
una sorta di contrappeso allo strapotere non solo degli imprenditori quando trattasi di
consumerismo, ma anche delle P.A. quando si verta in ambito di diritto al corretto andamento
della pubblica gestione.
È la nozione di Bene comune che in più contesti ordinamentali sta via via andandosi ad
affermare e che, quindi determina che l’agere della P.A. debba plasmarsi – cosa che peraltro
prevede la Costituzione italiana – in modo da tendere al suo raggiungimento.
********
I ricorrenti persone fisiche elencati nell’epigrafe del presente atto hanno piena ed incontestabile
legittimazione – oltre che naturale interesse – al presente giudizio, in quanto rappresentano i
soggetti direttamente incisi dall’inazione delle PP.AA. per cui è causa.
Sono i soggetti protetti direttamente dalla legislazione cui non è stata data attuazione, sono gli
individui che permangono esposti da anni a rischi per la propria salute, rischi che l’adempimento
degli obblighi da parte delle amministrazioni odierne resistenti avrebbe da tempo dovuto
scongiurare.
È addirittura improprio l’uso del termine rischio, in quanto l’azione degli agenti atmosferici
sull’organismo umano – per quello che ampiamento più sopra si è detto – non costituisce una
probabilità, ma va interpretato in termini di assoluta certezza.
Tali soggetti hanno ritenuto di rivolgersi al CODACONS proprio per far fronte allo strapotere degli
Enti resistenti.
Essi hanno deciso, quindi, di unire sinergicamente la propria legittimazione ad agire – quali
abitanti dei Comuni che da anni sono maggiormente esposti alle polveri sottili, con ripetuti
superamenti delle soglie limite previste dalla Comunità Europea – con quella delle associazioni
ricorrenti, dimostrando piena fiducia nel rilevante ruolo – definibile quasi parapubblicistico – dalle
stesse svolto nella tutela collettiva di beni di rilevanza costituzionale (cd. Bene comune).
A fronte delle suesposte argomentazioni, pertanto, sono innegabili la legittimazione e l’interesse ad
agire tanto delle persone fisiche sia delle suddette Associazioni ricorrenti.
Per tale motivo, sussistendo la piena legittimazione e l'interesse dei ricorrenti, gli stessi chiedono la
condanna al risarcimento danni ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni resistenti per i seguenti
MOTIVI
1) VIOLAZIONE DIRETTIVA 96/62/CE;D.P.R. 24 MAGGIO 1988, N. 203; DECRETO
LEGGE 351/99; DIRETTIVA 2002/91/CE; DECRETO LEGISLATIVO 192/05; DECRETO
LEGISLATIVO 311/06; DIRETTIVA 2008/50/CE; DIRETTIVA COMUNITARIA 31/10/CE;
D.LGS. 155/2010; DECRETO MINISTERIALE 2 APRILE 2002 N. 60; VIOLAZIONE DEL
PRINCIPIO DI PRECAUZIONE DI CUI ALL’ART. 191 DEL TRATTATO DI LISBONA.
ILLEGITTIMITÀ PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E DI
TRASPARENZA. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 32 E 97 COST. E PRINCIPI
GENERALI
Non si possono comprendere appieno i motivi di doglianza sottesi al presente ricorso senza chiarire
la natura eminentemente teleologica della normativa di settore.
Dalla fine degli anni ’80 gli Stati membri dell’Unione Europea – e più in generale la comunità
internazionale – acquisirono contezza dell’esizialità del problema dell’immissione nell’aria di
agenti inquinanti in dosi sempre più massicce.
Questo portato del mondo industrializzato era, infatti, in grado di provocare danni sempre più
evidenti e sempre più diffusi sulla salute umana, andando ad incidere in particolare sulle patologie
afferenti il sistema respiratorio e costituendo un potente fattore cancerogeno.
La legislazione di settore nasce, dunque, come risposta, come rimedio ad una situazione di grosso
ed inaccettabile pericolo: essa, dunque, ha una spiccata natura pratica, nasce cioè con l’intento di
essere strumento per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Il rispetto, dunque, delle disposizioni contenute in una normativa, che si è andata nel corso dei
decenni sempre più affinando e specializzando, dovrebbe naturalmente portare al raggiungimento
degli obiettivi.
Di converso, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati costituisce prova del mancato
rispetto degli obblighi normativamente imposti: di qui il significato ed il senso delle procedure di
infrazione nei confronti degli Stati membri.
Si può, quindi, de plano affermare che sussiste ipso iure la prova dell’inadempimento delle P.A.
resistenti: esso consiste in nulla altro che nel palese mancato raggiungimento degli obiettivi.
Si è, infatti, più sopra già accennato al fatto che l’Unione Europea ha espressamente ritenuto
insoddisfacenti le azioni poste in essere dallo Stato italiano per fronteggiare il fenomeno del
superamento delle soglie di tollerabilità dei vari agenti inquinanti e del PM 10 in particolare.
Tale poco lusinghiero giudizio è stato ripetutamente espresso in atti ufficiali ed ha condotto
all’invio di numerose diffide, all’apertura di procedure di infrazione e, da ultimo, alla condanna del
nostro paese da parte della Corte di Giustizia Europea.
Ed, invero, con la decisione della Commissione del 28.9.2009, l’Unione Europea ha per la prima
volta respinto la richiesta avanzata dall’Italia volta ad ottenere una deroga all’obbligo di applicare i
valori limite per il Pm10, avviando una procedura di infrazione contro l’Italia.
Abbiamo già rilevato come la stessa richiesta di deroga avanzata dal nostro paese possa e debba
essere considerata una sorta di prima confessione sulla attuale incapacità delle nostre
amministrazioni di raggiungere i livelli imposti e, per conseguenza, sulla mancata attuazione di
quelle azioni rese doverose dalla normativa e la cui effettuazione avrebbe portato al raggiungimento
dello scopo.
Rappresenta, insomma, dal punto di vista processuale una ammissione piena di responsabilità, che
da sola dovrebbe valere a provare l’inadempimento.
Nel 2010 l’Italia ha chiesto una seconda volta di essere ammessa alla deroga e per l’ennesima volta
la Commissione UE ha respinto tale istanza, non ravvisandone i presupposti.
Per tale motivo la Commissione ha adito la Corte di Giustizia Europea, chiedendole: “di dichiarare
che la Repubblica italiana, avendo omesso di provvedere, per diversi anni consecutivi, affinché le
concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente non superassero, in numerose zone e agglomerati
situati sul territorio italiano, i valori limite fissati all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva
1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell’aria
ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo,
divenuto articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in
Europa, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del suddetto articolo 5”.
Nel corpo del suo ricorso la Commissione passava in rassegna le parti salienti della normativa di
settore al fine di consentire alla Corte di Giustizia adita di comprendere il contesto giuridico ove si
radicava e traeva giustificazione l’invocata condanna.
Questa difesa ritiene opportuno seguire nell’introduzione della parte motiva del presente ricorso
l’excursus della Commissione, al fine precipuo di rendere intellegibile – nel mare magnum della
normativa indicata in epigrafe – in cosa si sostanzino i più importanti doveri che incombono sulle
P.A. resistenti e la cui violazione – acclarata per quel che si dirà già a livello di giustizia
comunitaria – radica la responsabilità in forza della quale si chiede la condanna al risarcimento del
danno nel presente giudizio.
Ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di
valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente, gli Stati membri sono tenuti a presentare
alla Commissione relazioni annuali sul rispetto dei valori limite applicabili alle concentrazioni di
PM10.
L’art. 8 della medesima direttiva, al paragrafo 1, prevede che: “Gli Stati membri elaborano l’elenco
delle zone e degli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti superano i valori limite oltre il
margine di superamento”.
Per valore limite si intende: “il livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare,
prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso, che
dovrà essere raggiunto entro un dato termine e in seguito non superato”;
Per margine di superamento si intende: “la percentuale del valore limite nella cui misura tale
valore può essere superato alle condizioni stabilite dalla presente direttiva”.
Nelle zone ed agglomerati di cui all’art. 8, paragrafo 1, gli Stati membri sono chiamati ad adottare
misure idonee a garantire l’elaborazione o l’attuazione di un piano o di un programma, che consenta
di raggiungere il valore limite entro il periodo di tempo stabilito.
Tale piano o programma, da rendere pubblico, deve riportare almeno le informazioni di cui
all’allegato IV.
Tali informazioni sono:
“1. Luogo in cui il superamento del valore limite è stato rilevato
- regione
- città (mappa)
- stazione di misurazione (mappa e coordinate geografiche)
2. Informazioni generali
- tipo di area (centro urbano, area industriale o rurale)
- stima dell'area inquinata (km²) e della popolazione esposta all'inquinamento
- dati climatici utili
- dati topografici utili
- informazioni sufficienti sul tipo di obiettivi da proteggere nell'area interessata
3. Amministrazioni competenti
Nome e indirizzo delle persone responsabili dell'elaborazione dell'attuazione dei piani di
miglioramento.
4. Natura e valutazione dell'inquinamento
- concentrazioni registrate in anni precedenti (prima dell'attuazione dei provvedimenti di
miglioramento)
- concentrazioni registrate dall'inizio del progetto
- tecniche di valutazione applicate
5. Origine dell'inquinamento
- elenco delle principali fonti di emissione responsabili dell'inquinamento (mappa)
- quantità totale di emissioni provenienti da queste fonti (t/anno)
- informazioni sull'inquinamento proveniente da altre regioni
6. Analisi della situazione
- informazioni particolareggiate sui fattori responsabili del superamento (trasporto, incluso quello
transfrontaliero, formazione)
- informazioni particolareggiate sulle possibili misure di miglioramento della qualità dell'aria
7. Informazioni sui provvedimenti o progetti di miglioramento esistenti anteriormente all'entrata in
vigore della presente direttiva, vale a dire
- provvedimenti di carattere locale, regionale, nazionale e internazionale
- effetti riscontrati di tali provvedimenti
8. Informazioni sui provvedimenti o progetti adottati allo scopo di ridurre l'inquinamento e
posteriori all'entrata in vigore della presente direttiva
- elenco e descrizione di tutte le misure messe a punto nell'ambito del progetto
- calendario di attuazione
- stima del miglioramento programmato della qualità dell'aria e del tempo necessario per
conseguire gli obiettivi di qualità
9. Informazioni sui provvedimenti o progetti programmati o oggetto di ricerca a lungo termine
10. Elenco delle pubblicazioni, dei documenti, dei lavori, ecc. utilizzati a complemento delle
informazioni richieste nel presente allegato.
Nelle zone e negli agglomerati di cui al paragrafo 1, in cui il livello di più inquinanti supera i
valori limite, gli Stati membri predispongono un piano integrato, che interessi tutti gli inquinanti in
questione”.
La Commissione verifica periodicamente l'attuazione dei piani o dei programmi notificati,
esaminando i progressi compiuti e le prospettive in materia di inquinamento atmosferico.
Le particelle PM10 sono definite, all’articolo 2, punto 11, della direttiva 1999/30 – che è quella che
più specificatamente si è occupata di questo tipo di fattore inquinante - come le particelle che
penetrano attraverso un ingresso dimensionale selettivo con un’efficienza di interruzione del 50%
per un diametro aerodinamico di 10 μm.
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva: “Gli Stati membri adottano le misure
necessarie per garantire che le concentrazioni di particelle PM10 nell’aria ambiente, valutate a
norma dell’articolo 7, non superino i valori limite indicati nella sezione I dell’allegato III a
decorrere dalle date ivi indicate”.
Da notare che la normativa richiamata – in virtù del carattere teleologico che le è proprio – non dice
quali siano le misure da adottare, ma impegna gli Stati membri all’obiettivo, delegando ad essi il
compito di individuare le misure più adatte e ciò a cagione delle molteplici variabili e della
particolarità che ogni zona ed ogni tipo di inquinamento possiede.
L’articolo 5, paragrafo 4, della citata direttiva dispone che: “Se i valori limite per le PM10 di cui
alla sezione I dell’allegato III sono superati a causa di concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente
dovute a eventi naturali e ne derivano concentrazioni significativamente superiori ai normali livelli
di fondo originati da fonti naturali, gli Stati membri ne informano la Commissione a norma del
paragrafo 1 dell’articolo 11 della direttiva 96/62/CE, fornendo le necessarie giustificazioni a
riprova del fatto che il superamento è dovuto a eventi naturali. In tali casi, gli Stati membri sono
obbligati ad applicare piani d’azione a norma del paragrafo 3 dell’articolo 8 di detta direttiva
soltanto dove i valori limite di cui alla sezione I dell’allegato III sono superati per cause diverse
dagli eventi naturali”.
Al fine di garantire la protezione della salute umana, l’allegato III della direttiva 1999/30 fissava
due tipi di limiti per le particelle PM10, distinguendo due fasi, le quali sono a loro volta divise in
due periodi.
Riguardo ai periodi della fase 1 - che si estendeva dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2009 - da un
lato, il valore giornaliero di 50 μg/m3 non doveva essere superato più di 35 volte per anno civile e,
dall’altro, il valore annuo da non superare era di 40 μg/m3.
Per quanto concerne i periodi della fase 2 - a partire dal 1° gennaio 2010 - da un lato, il valore
giornaliero da non superare più di 7 volte per anno civile è di 50 μg/m3 e, dall’altro, il valore limite
annuo è di 20 μg/m3.
Ai fini della valutazione delle concentrazioni di PM10 prevista all’articolo 7 della medesima
direttiva, occorre distinguere tra una «zona» ed un «agglomerato».
In forza dell’articolo 2, punto 8, della direttiva 1999/30, una zona designa una «parte del territorio
degli Stati membri da essi delimitata».
L’articolo 2, punto 9, di tale direttiva definisce agglomerato una «zona con una concentrazione di
popolazione superiore a 250.000 abitanti o, allorché la concentrazione di popolazione è pari o
inferiore a 250.000 abitanti, una densità di popolazione per km2 tale da rendere necessarie per gli
Stati membri la valutazione e la gestione della qualità dell’aria ambiente».
A mente dell’articolo 12 della citata direttiva, gli Stati membri dovevano adottare i provvedimenti
legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alla stessa entro il 19 luglio
2001.
La direttiva 2008/50, entrata in vigore l’11 giugno 2008, ha disposto, in virtù del suo articolo 31,
l’abrogazione delle direttive 96/62 e 1999/30 a decorrere dall’11 giugno 2010, fatti salvi gli
obblighi degli Stati membri riguardanti i termini per il recepimento e l’applicazione di queste ultime
direttive.
L’articolo 13 della direttiva 2008/50, rubricato «Valori limite e soglie di allarme ai fini della
protezione della salute umana», stabilisce, al paragrafo 1, che: “Gli Stati membri provvedono
affinché i livelli di biossido di zolfo, PM10, piombo e monossido di carbonio presenti nell’aria
ambiente non superino, nell’insieme delle loro zone e dei loro agglomerati, i valori limite stabiliti
nell’allegato XI”.
Il rispetto di tali requisiti è valutato a norma dell’allegato III.
I margini di tolleranza fissati nell’allegato XI si applicano a norma dell’articolo 22, paragrafo 3 e
dell’articolo 23, paragrafo 1.
Di fatto, il citato allegato XI non ha apportato modifiche ai valori limite fissati per le particelle
PM10 dall’allegato III della direttiva 1999/30 per la fase 1.
Per contro, l’articolo 22 della citata direttiva del 2008 stabilisce norme relative alla proroga dei
termini fissati per conseguire i valori limite applicabili alle concentrazioni di PM10 ed, in
particolare, le condizioni per la deroga all’obbligo di applicarli.
Esso, infatti, dispone al paragrafo 1:“Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile
raggiungere i valori limite fissati per il biossido d’azoto o il benzene entro i termini di cui
all’allegato XI, uno Stato membro può prorogare tale termine di cinque anni al massimo per la
zona o l’agglomerato in questione, a condizione che sia predisposto un piano per la qualità
dell’aria a norma dell’articolo 23 per la zona o per l’agglomerato cui si intende applicare la
proroga. Detto piano per la qualità dell’aria è integrato dalle informazioni di cui all’allegato XV,
punto B, relative agli inquinanti in questione e dimostra come i valori limite saranno conseguiti
entro il nuovo termine”.
Il paragrafo due prevedeva, invece, che se in una determinata zona o agglomerato non era possibile
conformarsi ai valori limite per il PM10 di cui all’allegato XI, per le caratteristiche di dispersione
specifiche del sito, per le condizioni climatiche avverse o per l’apporto di inquinanti transfrontalieri,
uno Stato membro non era soggetto all’obbligo di applicare tali valori limite fino all’11 giugno
2011, purché fossero rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1 e purché lo Stato membro
dimostrasse che erano state adottate tutte le misure del caso a livello nazionale, regionale e locale
per rispettare le scadenze.
Gli Stati membri debbono notificare alla Commissione i casi in cui ritengono applicabili i paragrafi
1 o 2 e comunicare alla stessa il piano per la qualità dell’aria di cui al paragrafo 1, comprese tutte le
informazioni utili di cui la Commissione deve disporre per valutare se le condizioni pertinenti sono
soddisfatte.
In tale valutazione la Commissione tiene conto degli effetti stimati sulla qualità dell’aria ambiente
negli Stati membri, attualmente e in futuro, delle misure adottate dagli Stati membri e degli effetti
stimati sulla qualità dell’aria ambiente delle attuali misure comunitarie e delle misure comunitarie
previste che la Commissione proporrà.
Se la Commissione non solleva obiezioni entro nove mesi dalla data di ricevimento di tale notifica,
le condizioni per l’applicazione dei paragrafi 1 o 2 sono considerate soddisfatte.
In caso di obiezioni, la Commissione può chiedere agli Stati membri di rettificare i piani per la
qualità dell’aria oppure di presentarne di nuovi.
Questo il quadro normativo in base al quale andava giudicato il comportamento dello Stato italiano,
così come di qualsiasi altro Stato membro dell’Unione.
Fatta questa premessa di ordine giuridico, dinanzi alla Corte di Giustizia Europea la Commissione
rappresentava che, in applicazione dell’articolo 11 della direttiva 96/62, la Repubblica italiana
presentava alla Commissione alcune relazioni relative al rispetto dei valori limite applicabili alle
concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente per gli anni 2005‑2007.
Nell’esaminare tali relazioni, la Commissione rilevava il superamento dei suddetti valori limite,
fissati nella sezione I dell’allegato III della direttiva 1999/30, per un lungo periodo, in numerose
zone del territorio italiano.
Con lettera del 30 giugno 2008, la Commissione informava la Repubblica italiana della sua
intenzione di avviare il procedimento previsto dall’articolo 226 CE nel caso in cui non avesse
ricevuto, entro il 31 ottobre 2008, un’istanza di deroga a norma dell’articolo 22 della direttiva
2008/50.
Con lettere del 3 e del 16 ottobre 2008, la Repubblica italiana informava la Commissione delle
misure programmate o adottate da quattordici regioni e da due province autonome al fine di evitare
il superamento dei valori limite applicabili alle concentrazioni di PM10 nelle zone di loro
competenza.
Non avendo ricevuto, alla data del 14 gennaio 2009, alcuna istanza di deroga da parte di tale Stato
membro, la Commissione concludeva che l’articolo 22 della direttiva 2008/50 non trovava
applicazione.
Pertanto, ritenendo che la Repubblica italiana non avesse rispettato gli obblighi ad essa incombenti
in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/30, la Commissione, in data 2 febbraio
2009, inviava a tale Stato membro una lettera di diffida.
A tale lettera era allegato un elenco che indicava 55 zone e agglomerati italiani nei quali i limiti
giornalieri e/o annui applicabili alle concentrazioni di PM10 erano stati superati durante gli anni
2006 e 2007.
Con lettere del 1° e del 30 aprile, del 22 ottobre e dell’11 novembre 2009, la Repubblica italiana
rispondeva alla Commissione affermando di averle inviato, il 27 gennaio e il 5 maggio 2009, due
istanze di deroga a norma dell’articolo 22 della direttiva 2008/50, relative, l’una, a 67 zone situate
in 12 regioni e 2 province autonome, e, l’altra, a 12 zone situate in altre 3 regioni.
Dopo aver analizzato queste due istanze di deroga, la Commissione adottava due decisioni relative a
tali istanze, rispettivamente il 28 settembre 2009 e il 1° febbraio 2010.
Nella sua decisione del 28 settembre 2009, la Commissione formulava alcune obiezioni all’istanza
presentata dalla Repubblica italiana il 27 gennaio 2009, relativamente a 62 delle 67 zone censite da
quest’ultima e situate nelle Regioni dell’EmiliaRomagna, del FriuliVenezia Giulia, del Lazio, della
Liguria, della Lombardia, delle Marche, dell’Umbria, del Piemonte, della Toscana e del Veneto,
nonché nella Provincia autonoma di Trento.
Nella sua decisione del 1° febbraio 2010, la Commissione formulava alcune obiezioni all’istanza
presentata dalla Repubblica italiana il 5 maggio 2009, relativamente a undici delle dodici zone
censite da quest’ultima e situate nelle Regioni della Campania, della Puglia e della Sicilia.
In seguito, lo Stato italiano non presentava nuove istanze di deroga a norma dell’articolo 22 della
direttiva 2008/50.
Considerato che la Repubblica italiana aveva superato i valori limite applicabili alle concentrazioni
di PM10 nell’aria ambiente per diversi anni consecutivi, in numerose zone del territorio italiano, la
Commissione, il 7 maggio 2010, adottava un parere motivato nel quale concludeva che la
Repubblica italiana non aveva rispettato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 5,
paragrafo 1, della direttiva 1999/30.
La Commissione invitava, pertanto, tale Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari a
conformarsi ai suoi obblighi entro un termine di due mesi decorrenti dalla notifica del suddetto
parere.
Nella sua risposta del 6 luglio 2010, la Repubblica italiana faceva valere di aver elaborato una
strategia nazionale, che doveva tradursi nell’adozione di un insieme di misure legislative e
regolamentari, su scala nazionale, nonché in linee guida relative ai settori di attività maggiormente
responsabili delle emissioni di PM10 e di sostanze inquinanti suscettibili di trasformarsi in PM10.
La Repubblica italiana, inoltre, chiedeva di tenere una riunione con i servizi della Commissione al
fine di discutere delle misure legislative e regolamentari programmate.
Tale riunione si teneva a Bruxelles (Belgio) il 26 luglio 2010.
Con lettera del 25 agosto 2010, la Repubblica italiana ammetteva che, alla scadenza del termine
assegnatole per rispondere al parere motivato, i valori limite applicabili alle concentrazioni di PM10
nell’aria ambiente erano ancora superati in numerose zone e agglomerati italiani.
Trasmetteva, inoltre, alla Commissione altre informazioni relative alle misure nazionali che
sarebbero state adottate nell’autunno del 2010 e comunicate prima del mese di novembre 2010,
accompagnate da una valutazione di impatto riguardante le zone e gli agglomerati nei quali tali
valori limite erano ancora superati, al fine di poter beneficiare di una deroga a norma dell’articolo
22 della direttiva 2008/50.
In seguito, la Commissione non veniva informata dell’adozione di tali misure nazionali. Essa non
riceveva neanche valutazioni di impatto riguardanti le zone e gli agglomerati interessati, né nuove
istanze di deroga a norma dell’articolo 22 della direttiva 2008/50.
Alla luce di tali fatti, la Commissione proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Europea per ottenere
la condanna dello Stato italiano.
La Commissione sosteneva, infatti, che le relazioni presentate a norma dell’articolo 11 della
direttiva 96/62 dalla Repubblica italiana per l’anno 2005 e per gli anni successivi mostrassero
l’esistenza di superamenti dei valori limite applicabili alle concentrazioni di PM10 nell’aria
ambiente per un lungo periodo e in numerose zone del territorio italiano.
Ma tale superamento non era circoscritto a tale contesto temporale, atteso che l’Italia trasmetteva
informazioni per l’anno 2009 in base alle quali si doveva concludere che il superamento di tali
valori limite perdurasse in 70 zone situate nelle Regioni della Campania, dell’EmiliaRomagna, del
FriuliVenezia Giulia, del Lazio, della Liguria, della Lombardia, delle Marche, dell’Umbria, del
Piemonte, della Puglia, della Sicilia, della Toscana e del Veneto, nonché nella Provincia autonoma
di Trento.
Quindi, la Repubblica italiana non aveva adottato le misure necessarie per assicurare il rispetto dei
valori limite applicabili alle concentrazioni di PM10 e non aveva nemmeno presentato nuove
istanze di deroga a norma dell’articolo 22 della direttiva 2008/50.
Ma la prova più piena dell’inadempimento delle P.A. convenute agli obblighi imposti dalla
Comunità Europea e dalla sua legislazione di settore veniva fornita singolarmente proprio dalla
difesa della Repubblica Italiana nel giudizio dinanzi la Corte di Giustizia: una confessione
giudiziale più che una strategia difensiva.
Ed invero, la Repubblica italiana, non sosteneva di aver rispettato la normativa e non negava i
superamenti non consentiti, ma si limitava ad affermare che il rispetto dei limiti legalmente previsti
sarebbe stato semplicemente impossibile da ottenere, se non andando ad incidere alcuni diritti
costituzionalmente garantiti ed evidentemente considerati prevalenti.
La Repubblica Italiana nella sua difesa, infatti, evidenziava come i fattori di produzione di PM 10
nel nostro territorio potevano essere identificati: (i) nelle fonti di origine antropica - come il
riscaldamento o i gas di scarico – (ii)nelle fonti naturali - come i vulcani – (iii) nelle reazioni
chimiche che si producono nell’atmosfera tra gli inquinanti detti «precursori».
Le concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente così prodotte sarebbero state, inoltre, fortemente
influenzate dalle condizioni meteorologiche e dall’entità del sollevamento delle particelle depositate
al suolo.
Passate in elenco le principali cause di inquinamento, la Repubblica Italiana affermava che dal 2001
– anno in cui si era rilevato il superamento dei valori limite applicabili alle concentrazioni di PM10
–le P.A. competenti non sarebbero rimaste inerti, né a livello locale e né a livello nazionale.
Così, le Regioni italiane avrebbero adottato i piani di cui all’articolo 8 della direttiva 96/62 al fine di
ridurre le emissioni di tali particelle, piani che avrebbero riguardato principalmente il settore dei
trasporti ed, a partire dall’anno 2006, il settore civile, l’agricoltura e l’allevamento.
Allo stesso modo, su scala nazionale, le autorità competenti avrebbero adottato misure nei settori
civile, dell’industria, dell’agricoltura e dei trasporti al fine di ridurre le concentrazioni di PM10
nell’aria ambiente.
L’insieme di tali disposizioni avrebbe contribuito ad un netto miglioramento della qualità dell’aria
tra l’anno 1990 e l’anno 2009, con una diminuzione del numero di giorni di superamento del valore
limite giornaliero per le particelle PM10. Tuttavia, tale miglioramento non sarebbe stato sufficiente
per assicurare il rispetto dei valori limite applicabili alle concentrazioni di PM10 entro i termini
assegnati.
Qui segue la parte più importante del ragionamento.
Secondo la Repubblica italiana l’obiettivo prefissato dalla normativa europea non solo non era stato,
come detto, raggiunto, ma era impossibile da raggiungere, se non adottando misure drastiche sul
piano economico e sociale e violando diritti e libertà fondamentali, quali la libera circolazione delle
merci e delle persone, l’iniziativa economica privata e il diritto dei cittadini ai servizi di pubblica
utilità!
Ma non basta: secondo la Repubblica Italiana la colpa di tale insuccesso non sarebbe stata
ascrivibile a proprie responsabilità, ma ad un approccio sbagliato da parte della stessa Comunità
Europea.
Ed infatti, a suo dire, esistevano almeno cinque ragioni per le quali i valori limite applicabili alle
concentrazioni di PM10 non erano stati rispettati entro i termini assegnati, cioè: in primo luogo, la
complessità del fenomeno di formazione delle particelle PM10; in secondo luogo, l’influenza della
meteorologia sulle concentrazioni atmosferiche di PM10; in terzo luogo, l’insufficiente conoscenza
tecnica del fenomeno della formazione delle particelle PM10, che avrebbe indotto a fissare termini
troppo brevi per il rispetto di tali valori limite; in quarto luogo, il fatto che le differenti politiche
dell’Unione europea finalizzate a ridurre i precursori delle particelle PM10 non avrebbero prodotto i
risultati attesi, e, in quinto luogo, l’assenza di coordinamento tra la politica dell’Unione in materia
di qualità dell’aria e, in particolare, quella finalizzata a ridurre i gas ad effetto serra.
Come era prevedibile, tale linea difensiva – che se accettata avrebbe di fatto posto nel nulla l’intero
impianto di salvaguardia del diritto alla salubrità dell’ambiente della Comunità Europea – non ha
avuto successo.
Nella sua replica, la Commissione – dopo aver sottolineato la consapevolezza dello Stato italiano
del proprio inadempimento – per quanto riguarda l’argomento relativo all’esistenza di motivi di
ordine generale, che non avrebbero permesso alla Repubblica italiana di rispettare i valori limite
applicabili alle concentrazioni di PM10 entro i termini assegnati, ricordava che l’articolo 22 della
direttiva 2008/50 prevedeva, a certe condizioni, una deroga all’obbligo di applicare tali valori
limite. Ebbene, la Repubblica italiana non avrebbe presentato alcuna nuova istanza di deroga in
seguito alle obiezioni formulate dalla Commissione nelle sue decisioni del 28 settembre 2009 e del
1° febbraio 2010.
Inoltre, nella sua decisione del 28 settembre 2009, la Commissione avrebbe affermato che
l’argomento relativo all’emissione di PM10 su scala mondiale e continentale può essere preso in
considerazione soltanto in alcune situazioni specifiche e non in via generale. Riguardo al bacino del
Po, per esempio, essa aveva sottolineato che il «contributo stimato dell’inquinamento
transfrontaliero nel bacino del Po non può essere considerato rappresentativo a causa della
particolare situazione geografica di questa zona (circondata dalle montagne e dal mare). La
Commissione rileva che il contributo transfrontaliero è comunque d’importanza limitata in questa
zona».
Allo stesso modo, nelle sue decisioni del 28 settembre 2009 e del 1° febbraio 2010, la Commissione
aveva rilevato l’assenza di informazioni fornite dalla Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo 20
della direttiva 2008/50, in merito al contributo delle fonti naturali al superamento dei valori limite
applicabili alle concentrazioni di PM10 nelle zone in questione. Inoltre, la Repubblica italiana, pur
avendo presentato alla Commissione alcuni piani regionali, non le aveva ancora presentato un piano
nazionale per la qualità dell’aria.
A proposito dell’argomento relativo alla necessità di adottare misure drastiche sul piano economico
e sociale e di violare diritti fondamentali, la Commissione rilevava che nessuno Stato membro
aveva proposto ricorsi di annullamento contro le direttive 1999/30 e 2008/50.
Anche la Commissione – come questa difesa più sopra – rilevava, infine, che la Repubblica italiana
di fatto aveva chiaramente riconosciuto, nel suo controricorso, che i valori limite applicabili alle
concentrazioni di PM10 continuavano a non essere rispettati e che tale situazione non sarebbe stata
risolta a breve o a medio termine. La Commissione ne traeva, quindi, il convincimento che la
situazione di superamento di tali valori limite presentasse un carattere costante e sistemico.
Alla luce di queste considerazioni – a sommesso avviso di questa difesa perfettamente condivisibili
- la Commissione evidenziava che, se la Corte si fosse limitata a constatare l’inadempimento per
gli anni 2005‑2007, la sentenza non avrebbe avuto alcun effetto utile. Infatti, permanendo
l’inadempimento, la Commissione sarebbe costretta a proporre un nuovo ricorso per gli anni 2008‑
2010, e così di seguito. Dunque, la Commissione chiedeva alla Corte di pronunciarsi anche sulla
situazione presente, dal momento che il ricorso riguardava il rispetto continuativo delle direttive
1999/30 e 2008/50.
Tale auspicio da parte della Commissione non ha, però, trovato accoglimento nella sentenza, ma
non perché la Corte abbia ritenuto insussistente l’argomento relativo all’attualità della violazione,
ma per un vizio del ricorso della Commissione, che ha spinto l’organo giudicante a valutare
d’ufficio come irricevibile la parte dello stesso relativo agli anni successivi al 2007 (carenza di
specificazione degli anni di superamento, quale elemento indispensabile del contenuto dell’atto
introduttivo del giudizio).
Nel merito – e limitatamente agli anni per i quali il ricorso è stato giudicato ricevibile – la Corte di
Giustizia Europea così si è espressa: “Quanto alla fondatezza del presente ricorso, va ricordato che
la Repubblica italiana ammette, nelle sue osservazioni, il superamento dei valori limite applicabili
alle concentrazioni di PM10 nei limiti constatati al punto 56 della presente sentenza.La Repubblica
italiana aggiunge che tali valori limite non potevano essere rispettati entro i termini assegnati dalla
direttiva 1999/30 per almeno cinque ragioni, enunciate al punto 41 della presente sentenza. In tale
situazione, assicurare il rispetto di tali valori limite avrebbe implicato l’adozione di misure
drastiche sul piano economico e sociale, nonché la violazione di diritti e libertà fondamentali, quali
la libera circolazione delle merci e delle persone, l’iniziativa economica privata e il diritto dei
cittadini ai servizi di pubblica utilità. A questo proposito, occorre sottolineare che, in mancanza di
modifica di una direttiva ad opera del legislatore dell’Unione allo scopo di prorogare i termini di
attuazione, gli Stati membri sono tenuti a rispettare i termini originariamente fissati. Inoltre,
occorre constatare che la Repubblica italiana non sostiene di aver domandato, in particolare,
l’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 1999/30, riguardante la situazione in cui
i valori limite applicabili alle concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente sono superati a causa di
eventi naturali, i quali danno luogo a concentrazioni che superano notevolmente i normali livelli di
fondo originati da fonti naturali.Orbene, il procedimento previsto dall’articolo 258 TFUE si basa
sull’accertamento oggettivo dell’inosservanza da parte di uno Stato membro degli obblighi
impostigli dal Trattato FUE o da un atto di diritto derivato (v. sentenze del 1° marzo 1983,
Commissione/Belgio, 301/81, Racc. pag. 467, punto 8, e del 4 marzo 2010, Commissione/Italia, C‑
297/08, Racc. pag. I‑1749, punto 81).Una volta giunti, come nella fattispecie, a un siffatto
accertamento, è irrilevante che l’inadempimento derivi dalla volontà dello Stato membro cui è
addebitabile, dalla negligenza di tale Stato, oppure dalle difficoltà tecniche cui quest’ultimo abbia
dovuto far fronte (sentenze del 1° ottobre 1998, Commissione/Spagna, C‑71/97, Racc. pag. I‑5991,
punto 15, e del 4 marzo 2010, Commissione/Italia, cit., punto 82). In ogni caso, uno Stato membro
che si trovi a dover far fronte a difficoltà momentaneamente insormontabili che gli impediscono di
conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione può appellarsi a una situazione di forza
maggiore solo per il periodo necessario a porre rimedio a tali difficoltà (v., in tal senso, sentenza
del 13 dicembre 2001, Commissione/Francia, C‑1/00, Racc. pag. I‑9989, punto 131). Invece, nel
caso di specie, gli argomenti addotti dalla Repubblica italiana sono troppo generici e imprecisi per
poter configurare un caso di forza maggiore che giustifichi il mancato rispetto dei valori limite
applicabili alle concentrazioni di PM10 nelle 55 zone e agglomerati italiani considerati dalla
Commissione. Di conseguenza, si deve accogliere il ricorso entro i limiti indicati al punto 56 della
presente sentenza.
Alla luce delle considerazioni sopraesposte, si deve dichiarare che la
Repubblica italiana, avendo omesso di provvedere, per gli anni 2006 e 2007, affinché le
concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente non superassero, nelle 55 zone e agglomerati italiani
considerati nella diffida della Commissione del 2 febbraio 2009, i valori limite fissati all’articolo 5,
paragrafo 1, della direttiva 1999/30, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di
tale disposizione.Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:1) La Repubblica
italiana, avendo omesso di provvedere, per gli anni 2006 e 2007, affinché le concentrazioni di
PM10 nell’aria ambiente non superassero, nelle 55 zone e agglomerati italiani considerati nella
diffida della Commissione europea del 2 febbraio 2009, i valori limite fissati all’articolo 5,
paragrafo 1, della direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori
limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le
particelle e il piombo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale disposizione”
(Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19 dicembre 2012 nella Causa C-68/11).
Non vi è alcun bisogno di rammentare che le dichiarazioni rese dallo Stato italiano nel corso del
giudizio dianzi esaminato non vanno lette come una semplice confessione giudiziale di mancato
rispetto della normativa europea ma, proprio per il ricordato carattere teleologico della stessa, come
la confessione giudiziale della sussistenza nel proprio territorio di un livello di inquinamento da
PM10 tale da provocare inevitabili danni sulla salute dei propri cittadini.
Per capire quanto l’osservazione di questa difesa non sia originata da spirito di parte, ma costituisca
null’altro che l’enunciazione di un dato di fatto non revocabile in dubbio, basterà citare una
dichiarazione del Commissario UE per l’ambiente Janez Potočnik, resa il 5 maggio 2010:
“L’inquinamento atmosferico continua a causare ogni anno più di 350 000 morti premature in
Europa. In Italia sono ancora troppi i luoghi dove, per ogni 10 000 abitanti, più di 15 persone
muoiono prematuramente solo a causa del particolato. Gli Stati membri devono continuare a
prendere sul serio le norme europee di qualità dell’aria e adottare i provvedimenti necessari per
ridurre le emissioni.”
In Italia, come detto, a causa delle evidenziate omissioni si continua a ragionare in termini di
tamponamento estemporaneo dei picchi più elevati di inquinamento, invece di adottare dei piani
nazionali in grado di risolvere alla fonte il problema.
Mentre si redige il presente ricorso, nella capitale da settimane il Sindaco è costretto ad adottare
ordinanze contingenti di blocco del traffico con lo schema delle targhe alterne.
Addirittura, stante il perdurare dei superamenti dei livelli consentiti nonostante i detti
provvedimenti, sono allo studio ordinanze di limitazione della temperatura massima consentita dei
riscaldamenti centralizzati negli edifici.
Ciò a testimonianza ulteriore dei lamentati inadempimenti, atteso che l’inquinamento è la somma di
vari fattori concomitanti, tutti presi in considerazione ed oggetto di regolamentazione da parte della
normativa comunitaria di settore, peraltro recepita nel nostro ordinamento, ma non rispettata.
Così, ad esempio, la direttiva comunitaria 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia, con
l’obiettivo di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici in tutti gli Stati
membri, ha posto una serie di disposizioni e di obblighi a carico di questi, riguardanti, nello
specifico: la fissazione di requisiti di rendimento energetico, gli edifici esistenti e di nuova
costruzione, l’attestato di certificazione energetica, l’ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi
di condizionamento dell’aria.
Nel nostro ordinamento si è data esecuzione alla suddetta direttiva comunitaria attraverso il D.lgs.
192/05, che ha fissato i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche
degli edifici, ciò al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti
rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionalidi
limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra.
In base a quanto disposto dall’art. 9 del suddetto decreto legislativo, le Regioni e le competenti
Autorità sono tenute a realizzare, con scadenza periodica, gli accertamenti e le ispezioni necessarie
all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e
manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con
una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali.
Successivamente, il decreto legislativo 311 del 2006 è intervenuto fissando delle disposizioni
normative a correzione ed integrazione del precedente decreto emanato in materia, in cui però sono
ribadite e confermate le funzioni delle Regioni e degli Enti Locali competenti, allo scopo di dare
pedissequa attuazione al decreto medesimo.
Con la direttiva n. 31 del 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia, l’Unione Europea è
nuovamente intervenuta sulla materia, introducendo una serie di novità, prima tra cui il concetto di
‘edificio a energia quasi zero’: edificio ad altissima prestazione energetica con fabbisogno
energetico molto basso o quasi nullo, coperto in misura molto significativa da fonti rinnovabili.
Entro il 31 dicembre 2018 tutti gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici o di loro
proprietà dovranno essere a energia quasi zero, obbligo che si estenderà a tutte le nuove edificazioni
a partire dal 31 dicembre 2020.
Gli Stati membri erano tenuti a dare esecuzione ed attuazione alla suddetta direttiva entro e non
oltre il 9 luglio 2012, data entro la quale avrebbero dovuto adottare e pubblicare le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alle disposizioni ivi previste.
Ma anche tali previsioni nel settore specifico dell’inquinamento dovuto all’edilizia sono rimasti
pressoché lettera morta, poco più che mere petizioni di principio.
Così, più in generale, il D.lgs. 155/2010, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva
2008/50/CE, pone precisi obblighi in capo alle Regioni, alle Province autonome ed ai Comuni, per
il raggiungimento di chiari obiettivi di miglioramento della qualità dell’aria.Il decreto legislativo
individua e classifica, infatti, diversi livelli di degrado dell’aria ed impone che al momento del
raggiungimento effettivo del livello considerato (livello critico o livello d’allarme) si dovranno
prendere provvedimenti immediati per porvi rimedio.
Oltre la soglia di qualità deve essere istituita una soglia di informazione dei cittadini sulla qualità
dell’aria e i relativi pericoli potenziali.
Le misure da adottare variano in relazione al pericolo potenziale: potranno così consistere in
interventi diretti alla fonte di emissione con relative prescrizioni, anche fortemente incidenti sui siti
di carattere industriale, così come semplici limitazioni alla circolazione dei veicoli: quello che è – o
che dovrebbe essere - pacifico è che gli interventi non potranno mai essere limitati pressoché
esclusivamente ad estemporanei provvedimenti di limitazione veicolare.
Il Decreto Legislativo n. 155 del 2010, ha, come detto, fissato un valore limite per la quantità media
della concentrazione nell’aria del monossido di azoto (NO2), pari a40 µg/mc e per l’ozono di 120
µg/mc sulle 8 ore in base ad una media giornaliera. Al contempo il suddetto provvedimento
legislativo ha stabilito anche alcuni limiti specifici per il valore della concentrazione di PM10 in
atmosfera, ossia:
-
il limite del valore medio giornaliero di 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte in un anno;
limite del valore medio annuale di 40 µg/m³;
-
l'obbligo di monitorare costantemente il PM 2.5.
Quanto sin qui detto fornisce a grandi linee il quadro generale della complessa normativa di settore
a livello comunitario.
Più in generale, a livello planetario, va ricordato che la stipulazione del Protocollo di Kyoto,
avvenuta tra i Paesi più industrializzati, tra cui ovviamente l’Italia, l'11 dicembre 1997, ha
determinato l'instaurarsi di politiche legislative del tutto nuove nell'ambito del contenimento e del
controllo delle emissioni inquinanti. Il trattato, infatti, ha previsto in capo ai Paesi aderenti,
l'obbligo di operare una riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente. Si è fatta sempre più
stringente la necessità di attuare una serie di interventi normativi finalizzati alla razionalizzazione
delle fonti energetiche e dei consumi e al controllo della misura delle emissioni nocive. La
consapevolezza che, in questo ambito, una discreta parte di elementi inquinanti per l'atmosfera
deriva, non solo dall'utilizzo degli impianti di produzione industriale, ma altresì dal normale e più
banale utilizzo degli impianti, per così dire, domestici, immanenti all'uso standard degli edifici civili
e commerciali, ha condotto alla emanazione delle prime disposizioni a livello comunitario.
Per concludere l’esame dei fattori inquinanti e delle misure che avrebbero dovuto essere adottate va
detto che è stato dimostrato che il tabacco inquina più di un'auto. Lo ha confermato una ricerca
svolta dall'Istituto dei Tumori di Milano, che ha voluto effettuare un esperimento scientifico nel
tentativo di sensibilizzare i tabagisti: il fumo di tabacco è considerato la fonte più rilevante di
inquinamento degli spazi confinati, sia per l'entità e la tossicità dei suoi componenti, sia per il
numero delle persone esposte. Fumare in auto, infatti, equivale a produrre polveri sottili (PM2,5) in
concentrazioni trenta volte superiore ai limiti di legge. Una sigaretta accesa produce concentrazioni
di polveri sottili di oltre 400 microgrammi per metro cubo, la quantità di carbonio organico in
un'area aperta in cui si fuma supera di 40 volte la media rilevata a pochi metri di distanza. Il fumo
passivo, pertanto, costituisce una delle maggiori fonti di "intossicazione" per i nostri polmoni.
L’Istituto Tumori di Milano ha evidenziato che la quantità di PM2,5 emesso dalla combustione del
tabacco è “maggiore dello smog prodotto dalle auto perché il fumo di tabacco è costituito di due
componenti principali: la parte inalata e filtrata dai polmoni del fumatore (mainstream) e quella
direttamente legata alla combustione del tabacco e della carta (sidestream), in cui si riscontrano
soprattutto NO2, CO, nicotina, benzopirene, metilgliossale, formaldeide, acetaldeide, acroleina, e
una notevole dose di particolato”.
Per questo il Codacons ha diffidato, in data 30.05.2012, i Comuni che maggiormente e
costantemente superano i livelli di Pm10 e Pm2,5, affinché, in caso di nuovo superamento di tali
livelli, predisponessero tutte le misure necessarie - così come prescritto dalla Direttiva 2008/50/CE
107/CE, per come recepite dal D.lgs. 155/2010 -vietandoil fumo nei rispettivi Comuni di
appartenenza, proprioperché il fumo del tabacco è in realtà più inquinante dei gas di scarico di
un’automobile.(all..)
Inoltre, con la medesima diffida, si invitavano il Ministero della Salute ed il Ministero
dell’Ambiente a vigilare sull’attività dei Comuni diretta a contrastare l’inquinamento. Infatti, ai
sensi dell’art. 20, comma 1 e 2, del D.lgs. 155/2010 “E' istituito, presso il Ministero dell’Ambiente,
un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del Ministero della Salute, di ogni
Regione e Provincia autonoma, dell'Unione delle Province Italiane (UPI) e dell'Associazione
Nazionale Comuni Italiani (ANCI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell'ISPRA,
dell'ENEA e del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e di altre autorità competenti
all'applicazione del presente decreto, e, su indicazione del Ministero della Salute, rappresentanti
dell'Istituto Superiore di Sanità, nonché, su indicazione della Regione o Provincia autonoma di
appartenenza, rappresentanti delle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione
dell'Ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione
di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni. Il Coordinamento previsto dal
comma 1 assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in
relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi connessi
all'applicazione del presente decreto, anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e
omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative
conseguenze”.
Purtroppo, tale diffida non è stata recepita nel modo sperato. Infatti, le uniche misure adottate dai
Comuni continuano ad essere le domeniche a piedi e la previsione di giorni di circolazione a targhe
alterne.
2) VIOLAZIONE ARTT. 1, 2 E 4 DELLA L. 833/78, DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI
ARTT. 2, 9 E 32 COST E PRINCIPI GENERALI; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI
PRECAUZIONE.
A prescindere dalla normativa di settore vigente, obblighi di natura generale incombevano sulle
PP.AA. resistenti, per effetto di principi generali del nostro ordinamento – quali quello del neminem
laedere – e della disciplina fondamentale in tema di sanità.
Ed, infatti, l’art. 1 della L. 833/78 prevede che: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo ed interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale. La
tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della
persona umana”.
L’art. 2 chiarisce che: “Il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è assicurato
mediante:……5) la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente
naturale di vita e di lavoro”.
Il successivo art. 4 prevede che. “Con legge dello Stato sono dettate norme dirette ad assicurare
condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale e stabilite le relative
sanzioni penali, particolarmente in materia di ….1) inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del
suolo”.
La fondamentale importanza della tutela della salubrità dell’ambiente di vita nella nostra legge
fondamentale in tema di sanità non è sfuggita nemmeno al Giudice delle Leggi: "non è senza rilievo
sottolineare che la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (Legge n. 833 del 1978), sulla
scorta di una nozione del diritto alla salute comprensivo anche di un diritto all'ambiente salubre,
ha indicato fra gli obiettivi dello stesso servizio la salvaguardia della salubrità e dell'igiene
dell'ambiente di vita e di lavoro, degli alimenti e delle bevande, dei prodotti ed avanzi di origine
animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo." (Corte Cost., 21.7.95, n. 345).
L’art. 32 della Costituzione, come è noto, dispone che: “La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli
indigenti”.
L’art. 9 della stessa Costituzione prevede che: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e
la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione”.
L’art. 2, infine, dispone che: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo,
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
Sulla base di una interpretazione del combinato disposto dagli artt. 32, 9 e 2 Cost. si può
lecitamente affermare che la nostra Carta fondamentale garantisca la tutela del cosiddetto diritto ad
un ambiente salubre. L’ambiente non è, insomma, oggetto immediato di tutela, ma viene in
considerazione indirettamente quale mezzo per assicurare il rispetto dei diritti inviolabili
dell’individuo: la qualità del primo verrà migliorata e protetta in quanto sia funzionale al miglior
godimento dei secondi.
Così, la predisposizione di misure a tutela dell’ambiente costituisce necessaria condizione per il
godimento di alcuni diritti fondamentali: la mancata predisposizione di queste misure da parte di
uno Stato deve essere consideratauna violazione dello stesso, comportando un obbligo di
risarcimento nei confronti della vittima.
Sin dal 1979, con la sentenza a Sezioni Unite n. 5172, la Suprema Corte ha in questi termini trattato
il risarcimento del danno ambientale come lesione del diritto del singolo alla salubrità
dell’ambiente, sottolineando che il diritto alla salute non rileva tantocome mero diritto alla vita e
all'incolumità fisica, quanto come diritto all'ambiente salubre,fondato sugli artt. 2 e 32 Cost.,
azionabile da parte di qualsiasi cittadino in forza dell'art. 2043 c.c..
Sul tema della azionabilità del singolo le Sezioni Unite così si esprimevano: “non può essere negata
tutela a chiunque sia interessato in relazione a un bene giuridicamente protetto per la sola ragione
che questo non appare attribuito, né attribuibile a lui in modo esclusivo. La prospettiva secondo la
quale vi è protezione giuridica soltanto in caso di collegamento esclusivo fra un bene o una
frazione di esso ed un solo determinato individuo o un gruppo personificato – e quindi assimilato
all’individuo – è condizionata da un’impostazione di tipo patrimoniale della giuridicità e rischia di
mortificare in ragione del condizionamento l’irresistibile tendenza all’azionabilità delle pretese che
è cardine della nostra Costituzione (art. 24)"
Inizialmente protetto all'interno del Codice Civile, in particolare attraverso gli artt. 844 e 2043 c.c.,
il diritto alla tutela della salubrità ambientale, con il passare degli anni e a seguito di importanti
sentenze, ha poi trovato una sua riconosciuta autonomia.
Così: “La lesione all'ambiente (…) si accompagna alla menomazione di altri beni o interessi
collegati ai profili in cui quella entità unitaria può essere scomposta e che secondo corrente
accezione dottrinaria riguardano: a) l'ambiente come assetto del territorio; b) l'ambiente come
ricchezza di risorse naturali; c) l'ambiente quale paesaggio nel suo valore estetico e culturale; d)
l'ambiente quale condizione di vita salubre.” (Cass. Civ., Sez. Un., 25.1.89, n. 440, ed anche Cass.
Civ., Sez. III, 10.6.02, n. 22539, che ribadisce come “Il danno ambientale risarcibile presenta una
triplice dimensione: personale quale lesione del fondamentale diritto all'ambiente salubre da parte
di ogni individuo; sociale quale lesione del diritto all'ambiente nelle articolazioni sociali nelle
quali si sviluppa la personalità umana; pubblica quale lesione del diritto-dovere pubblico spettante
alle Istituzioni centrali e periferiche.”).
Ed ancora: “occorre ricordare che il concetto di "ambiente", secondo la definizione data da questa
Corte, consiste in un bene immateriale giuridicamente riconosciuto e tutelato nella sua unitarietà,
ma scomponibile in assetto del territorio, ricchezza di risorse naturali, valore estetico e culturale
del paesaggio, nonché ambiente quale condizione di vita salubre” ("ex multis", Cass. 18 dicembre
1990 Nello stesso senso Cass. pen., Sez. III, 3.2.04, n. 13440, Cons.St., sez. VI, 27.3.03, n. 1600;
Cass. Pen., Sez. III, 21.1.00, n. 4957; Cass. Pen., Sez. III,14.4.91; Trib. Napoli, 22.2.83;Pret.
Verona, 12.11.87; Trib. Napoli, 15.2.88; Pret. Abbiategrasso, 12.7.88; Trib. Verona,
19.10.88ecc…).
La rilevanza causale della violazione degli obblighi di vigilanza imposti allo Stato – e per essi ai
Ministeri preposti – è stata, d’altra parte, più volte riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità,
anche attraverso pronunce a Sezioni Unite.
Così, Cass. Civ. 11609/05: “Ritiene questa Corte che nella fattispecie non sussiste la violazione
dell'art. 2043 c.c. lamentata dal ricorrente Ministero, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto
che nella specie sussistesse un comportamento omissivo colposo del Ministero, che, in violazione
dei doveri istituzionali e legislativamente previsti, nei termini suddetti, di direzione, autorizzazione
e sorveglianza in merito al sangue importato o prodotto per emotrasfusione o emoderivati, rendeva
possibile la circolazione di sangue infetto e le trasfusioni o assunzioni di emoderivati infetti da
parte degli appellati. La Corte di merito ha ritenuto altresì che il danno alla salute, da cui erano
colpiti gli appellati, era eziologicamente riconducibile e dette trasfusioni. Va, quindi, esclusa la
lamentata violazione dell'art. 2043 c.c., poiché l'attività della P.A., anche nel campo della pura
discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche della norma primaria
del "neminem laedere", sicché, in considerazione dei principi di legalità, imparzialità e buona
amministrazione dettati dall'art. 97 Cost., la P.A. stessa è tenuta a subire le conseguenze stabilite
dall'art. 2043 c.c., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività
discrezionale, ancorché il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario (Cass.
3/3/2001, n. 3132; nel senso che il principio del neminem laedere costituisca limite esterno alla
discrezionalità amministrativa, già prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale, Cass.
S.U. 19/6/1936, in Giur. it. 1936, I,1, 866, che attiene al caso analogo di infezione da trasfusione di
sangue infetto per lue).”
Ed ancora Cass. Civ. Sez. Un. 579/08: “In tema di responsabilità civile aquiliana - nella quale vige,
alla stregua delle regole di cui agli art. 40 e 41 c.p., il principio dell'equivalenza delle cause
temperato da quello della causalità adeguata - il nesso di causalità consiste anche nella regola
della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non"; ne consegue che - sussistendo a
carico del Ministero della Sanità (oggi Ministero della Salute), anche prima dell'entrata in vigore
della l. 4 maggio 1990 n. 107, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e
distribuzione di sangue umano per uso terapeutico - il giudice, accertata l'omissione di tali attività
con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed
accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o
assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia
stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero,
se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento”.
Più in generale, seppure in diverso ambito, sempre per responsabilità omissiva della P.A. o di suoi
organismi, Cass. Civ. 6681/2011: “L’attività della pubblica amministrazione, ed in particolare
della CONSOB, ente pubblico di garanzia di controllo e vigilanza sul mercato dei valori mobiliari
e sulla raccolta finanziaria del risparmio, deve svolgersi nei limiti e con l’esercizio dei poteri
previsti dalle leggi speciali che la istituiscono, ma anche della norma primaria del neminem
laedere, in considerazione dei principi di legalità imparzialità e buona amministrazione dettati
dall’art.97 della Costituzione in correlazione con l’art.47 prima parte della Costituzione; pertanto
la Consob è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall’art. 2043 c.c. atteso che tali principi di
garanzia si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale, ancorché il sindacato di
questa rimanga precluso al giudice ordinario. L'illecito civile, per la sua struttura, segue le comuni
regole del codice civile anche per quanto concerne l’imputabilità soggettiva, la causalità, l’evento
di danno e la sua quantificazione”.
Il comportamento omissivo della P.A. rileva anche sotto il profilo della violazione del principio di
precauzione.
Il principio di precauzione, sancito a livello comunitario è oramai principio fondamentale del
nostro ordinamento.
L’applicazione di questo principio comporta, infatti, che, a fronte di una situazione in cui non sono
stati identificati gli effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno, di un prodotto o di un
procedimento ed in cui la valutazione scientifica preliminare non consente di determinare il rischio
con sufficiente certezza, spetta ai responsabili politici giudicare quale sia un livello di rischio
‘accettabile’ per la società.
Sul punto, in giurisprudenza si osserva che: “Si tratta di un principio generale ormai codificato in
ambito europeo e riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, che fa obbligo alle
Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali
per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto
alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione, e che
quindi esige di verificare preventivamente che l'attività in esame non danneggi l'uomo o
l'ambiente, facendo prevalere la protezione di tali valori sugli interessi economici (T.A.R.
Lombardia, Brescia, n. 304 del 2005, TRGA Trentino-Alto Adige, TN, 8 luglio 2010 n.171),
indipendentemente dall'accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o
potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano, come più volte statuito anche
dalla Corte di Giustizia comunitaria, secondo la quale l'esigenza di tutela della salute umana
diventa imperativa già in presenza di rischi solo possibili, ma non ancora scientificamente
accertati, atteso che la regola della precauzione può essere considerata come un principio
autonomo che discende dalle disposizioni del Trattato (Corte di Giustizia CE, 26.11.2002 T132;
sentenza 14 luglio 1998, causa C-248/95; sentenza 3 dicembre 1998, causa C-67/97, Bluhme;
Cons. Stato, VI, 5.12.2002, n.6657; T.A.R. Lombardia, Brescia, 11.4.2005, n.304). Secondo la
giurisprudenza formatasi sul punto, dunque, L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI
PRECAUZIONE COMPORTA CHE, OGNI QUALVOLTA NON SIANO CONOSCIUTI CON
CERTEZZA I RISCHI INDOTTI DA UN’ATTIVITÀ POTENZIALMENTE PERICOLOSA,
L'AZIONE DEI PUBBLICI POTERI DEBBA TRADURSI IN UNA PREVENZIONE
ANTICIPATA
RISPETTO
AL
CONSOLIDAMENTO
DELLE
CONOSCENZE
SCIENTIFICHE, ANCHE NEI CASI IN CUI I DANNI SIANO POCO CONOSCIUTI O SOLO
POTENZIALI”.
Dunque, affinché possa parlarsi di corretta applicazione di suddetto principio, è necessario che la
fattispecie concreta presenti dei dubbi scientifici e cioè che non vi sia una piena certezza scientifica
in ordine alla pericolosità o non pericolosità di un determinato agente fisico o chimico. Alla luce di
quanto sin qui osservato, tanto per le condotte di tipo attivo, quanto per quelle di tipo omissivo, la
colpa della P.A. va quindi direttamente ricondotta alla violazione dei principi di buon andamento e
imparzialità, economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, che, come questo stesso TAR ha
rilevato, appaiono “TANTO PIÙ INELUDIBILI AL FINE DI PREVENIRE RISCHI SANITARI
SOLO IPOTETICI MA MOLTO GRAVI”.
Nello stesso senso si è, peraltro, espresso anche di recente il Consiglio di Stato in tema di
colpevolezza della pubblica amministrazione, individuandone il fulcro nella “violazione dei ben noti
canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenza, omissioni od
anche errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, anche e soprattutto in ragione
dell’interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l’Amministrazione” e
concludendo, peraltro in ossequio all’orientamento oramai costante, per la sussistenza in tale ambito
di una vera e propria inversione dell’onere della prova nei confronti della P.A. in ordine alla
eventuale insussistenza di elementi soggettivi a lei riconducibili (cfr. in tal senso C.d.S. sez. VI, n.
1983/2011).
Ebbene, nel caso di specie le numerose ricerche scientifiche e la normativa di recepimento delle
direttive comunitarie hanno portato alla luce non un mero “dubbio”, ma una vera e propria
“certezza scientifica” sul livello di pericolosità delle polveri sottili per l’essere umano e per
l’ambiente, con conseguente grave responsabilità delle Amministrazioni coinvolte per aver
omesso ogni qualsivoglia precauzione.
4. SUL DANNO NON PATRIMONIALE SCATURITO DAGLI ILLECITI COMMESSI
DALL’AMMINISTRAZIONE NEL CORSO DEGLI ULTIMI ANNI
La Commissione europea ha ritenuto che gli enti italiani non abbiano assunto le iniziative,
evidentemente possibili, idonee a contenere gli agenti inquinanti. L’inosservanza, protrattasi per
anni, degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dell’individuo
dall’inquinamento dell’aria ambiente, lede i diritti costituzionalmente inviolabili, atteso che sussiste
una ingiustizia costituzionalmente qualificata.
Il pregiudizio è individuato nella drastica diminuzione della qualità della vita e nella
consapevolezza di vivere in un ambiente “insalubre”, ove i propri diritti sono continuamente lesi,
con il fondato rischio – ed anzi in termini scientifici con la assoluta probabilità - di contrarre
affezioni patologiche anche mortali.
Ciò, perché, come ampiamente documentato, è scientificamente provato che l’inalazione, durante la
propria vita, di elevate quantità di Pm10 provocherà sicuramente conseguenze per la salute.
Alla luce di quanto sopra esposto, in ordine alle numerose illegittimità imputabili al Ministero della
Salute, in solido con il Ministero dell’Ambiente, è ora possibile passare all’esame dei connessi
profili risarcitori.
In primo luogo, anche per la particolare rilevanza degli interessi e dei diritti coinvolti, deve essere
valutato il danno non patrimoniale subito dai cittadini ricorrenti, che bene ha fatto il T.A.R. del
Lazio a considerare quale unica voce di danno, in cui si ricomprende, in particolare, “il danno
biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’integrità psico-fisica della persona, il danno
morale come tradizionalmente inteso, cioè quale turbamento dello stato d’animo della vittima, e
tutti quei pregiudizi esistenziali diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza di una lesione
di interessi costituzionalmente protetti ovvero di rango costituzionale inerenti alla persona
(Tribunale Roma, Sez. XII, 9 marzo 2011, n. 5167) e la cui quantificazione va effettuata in via
equitativa (Con. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2011 n. 1271)” (cfr. sent. T.A.R. del Lazio n. 663/2012).
Ebbene, il pregiudizio di più immediata rilevanza nella fattispecie in esame va ravvisato nel disagio
conseguente all’esposizione protratta per anni alle polveri sottili fortemente dannose per la salute
umana.
Si parla a questo proposito di danno da “paura di ammalarsi”, assimilabile per molti versi alla figura
del danno da pericolo elaborata dalla giurisprudenza di legittimità nel noto caso Seveso (in cui lo
sprigionarsi nell'aria di un'elevata quantità di diossina cagionò negli abitanti delle zone colpite, oltre
a talune patologie, anche una forte preoccupazione per la salute propria e per quella dei propri cari).
Più precisamente, questo danno consiste nelle conseguenze negative che la preoccupazione di
subire un pregiudizio comporta e, ciò, anche nel caso in cui la patologia temuta non si sviluppi.
Dunque, alla luce di quanto appena riportato, deve intendersi provato e sussistente in re ipsa il
fondamento della pretesa risarcitoria fatta valere in questa sede con riferimento al danno non
patrimoniale scaturito dalla pura e semplice paura di ammalarsi, nonché il relativo nesso di causalità
con l’illecito sopra illustrato.
In tema, la Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di osservare che: “(…) La fattispecie in esame
riguarda, peraltro, un caso in cui risulta impossibile determinare con certezza l’esistenza o la
portata di un rischio a causa della natura insufficiente, non concludente o imprecisa dei risultati
degli studi condotti, MA PERSISTE LA PROBABILITÀ DI UN DANNO REALE PER LA SALUTE
NELL’IPOTESI IN CUI IL RISCHIO SI REALIZZI, E QUINDI IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE
GIUSTIFICA L’ADOZIONE DI MISURE RESTRITTIVE purché non discriminatorie ed oggettive.
Pertanto, PER NON LASCIARE PRIVE DI SANZIONE E QUINDI TENDENZIALMENTE
INEFFICACI LE MISURE SOPRAINDICATE, sembra dover trovare precipua applicazione la
giurisprudenza secondo cui LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO ALLA SALUTE DEVE ESSERE
CAPACE DI COGLIERE NELLA SUA TOTALITÀ IL PREGIUDIZIO SUBITO DAL SOGGETTO
NELLA SUA INTEGRITÀ PSICO-FISICA (Cass. Civ. Sez. III 24 febbraio 2011, n. 4493),
TENENDO CONTO ANCHE DELLE SOFFERENZE MORALI E FUTURE CHE IL
DESTINATARIO DELL’AZIONE LESIVA SI VEDRÀ COSTRETTO A SUBIRE OVVERO È
PRESUMIBILE CHE SUBISCA O CHE POSSA SUBIRE IN SEGUITO (Cass. Civ. Sez. III 26
maggio 2011, n. 11609)” (Corte di Giustizia CE, Sez. II, 22 dicembre 2010, n. 77).
In senso analogo, e con riguardo al citato caso “Seveso”, la Suprema Corte di Cassazione ha inoltre
affermato che il patema d'animo derivante dalla paura di possibili ripercussioni sulla salute
provocate dall'essere stati esposti ad un ambiente inquinato da sostanze tossiche, deve essere
risarcito come danno morale. (cfr. Cass. Civ. n. 11059/09).
Nel pervenire a tale soluzione, il giudice di legittimità ha, infatti, correttamente riconosciuto che il
danno non patrimoniale connesso al "patema d'animo indotto in ognuno dalla preoccupazione per il
proprio stato di salute", è risarcibile autonomamente, anche in mancanza di una lesione all’integrità
psicofisica (danno biologico) o di altro evento produttivo di danno patrimoniale e che “la prova per
inferenza induttiva non postula che il fatto ignoto da dimostrare sia l'unico riflesso possibile di un
fatto noto, essendo sufficiente la rilevante probabilità del determinarsi dell'uno in dipendenza del
verificarsi dell'altro secondo criteri di regolarità causale”.
Tale soluzione è apparsa la conclusione necessaria del seguente ragionamento: “l'art. 449 c.p. -che
punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel II comma dell'articolo 423 bis, cagiona per
colpa un incendio o un altro disastro- prevede un delitto colposo di pericolo presunto a carattere
plurioffensivo, in quanto incidente sia sul bene pubblico immateriale ed unitario dell'ambiente che
sulla sfera individuale dei singoli soggetti che si trovano in concreta relazione con i luoghi
interessati dall'evento dannoso in ragione della loro residenza o frequentazione abituale; sicché
l'interesse nella specie leso è quello rafforzato, e niente affatto adespota, proprio dei soggetti che si
siano trovati, come tutti gli attori, in particolare relazione con l'ambiente inquinato da sostanze
altamente tossiche. Da tale relazione è derivato il patema d'animo e la preoccupazione che la corte
ha correttamente ritenuto costituire danno non patrimoniale risarcibile in quanto derivante da
reato”.
In tema, mettendo definitivamente un punto sulla qualificazione del pregiudizio in esame come
“danno non patrimoniale”, sub specie di “danno morale”, le Sezioni Unite del 2008 (sentenze nn.
26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008) hanno così concluso: “Va conseguentemente affermato
che, nell’ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula danno morale
non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi
non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato
in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini
della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento”.
Ad ogni modo, fermo quanto sopra, la giurisprudenza successiva ha compiuto un ulteriore passo in
avanti, giungendo alla conclusione per cui : “In assenza di reato e al di fuori dei casi determinati
dalla legge, (…) pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purchè conseguenti alla lesione di
un diritto inviolabile della persona”, diverso dal diritto alla integrità psicofisica, risarcibile invece
come danno biologico. (cfr. Cass. S.U. n. 3677 del 16 febbraio 2009).
D’altra parte, con la sentenza n. 25187/2007, la giurisprudenza di legittimità aveva già evidenziato
che "alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. non osterebbe l'impossibilità di
qualificare il fatto dannoso in termini di reato”, sul presupposto per cui il limite derivante dalla
riserva di legge correlata all'art. 185 c.p. va superato in quanto IL RISARCIMENTO DEI DANNI
NON PATRIMONIALI DEVE ESSERE RICONOSCIUTO IN TUTTE LE IPOTESI IN CUI
IL FATTO ILLECITO VIOLI UN VALORE COSTITUZIONALMENTE GARANTITO
DELLA PERSONA, INDIPENDENTEMENTE DALLA CIRCOSTANZA CHE IL FATTO
INTEGRI O MENO UN'IPOTESI DI REATO.
Dunque, per giurisprudenza costante, il ristoro del danno non patrimoniale in genere deve essere
riconosciuto “non solo secondo specifiche disposizioni di legge ma anche nell’ipotesi di
riscontrata LESIONE DI VALORI COSTITUZIONALI PRIMARI, in quanto tali non
confinabili in un “numero chiuso” ma sussumibili ai sensi dell’art. 2 Cost, sulla base di un
criterio dinamico che consente di apprezzare l’emersione, nella realtà sociale, di nuovi interessi
aventi rango costituzionale in quanto attinenti a posizioni inviolabili della persona (in tal senso
da ultimo, oltre TAR Puglia, n. 479/12 cit: Cass. Civ., SSUU, 19.8.09, n.18356 e Cons. Stato, Sez.
V, 28.5.10, n. 3397).
Nello stesso senso, il Consiglio di Stato ha già da tempo evidenziato che “…al risarcimento del
danno patrimoniale, sempre ancorato al paradigma dell'art. 2043 c.c., si accompagna il
risarcimento del danno non patrimoniale, che trova tutela più ampia ed articolata nell'art. 2059
c.c., il quale non va più restrittivamente interpretato ed applicato in via esclusiva ai casi
tradizionali del danno morale soggettivo (ex art. 185 c.p.), ma deve assicurare la riparazione delle
ipotesi legali espresse di danno non patrimoniale risarcibile…e delle lesioni che, incidendo sui
valori (della persona) costituzionalmente garantiti non possono non costituire figure di danno
risarcibile, a prescindere da risvolti penalistici, non più condizionanti.” (Cons. Stato, Sez. V,
18.1.06, n. 125).
Ebbene, nel caso di specie non v’è dubbio che una simile lesione abbia interessato, oltre alla salute,
tutelata dall’art. 32 Cost. (su cui ci si soffermerà in seguito), la LIBERTÀ DI
AUTODETERMINAZIONE DELL’INDIVIDUO, quale diritto fondamentale
ai sensi
dell’art. 2 della Costituzione, nella effettuazione di scelte di rilievo tale da incidere in misura
determinante sul bene salute.
*****
Ed allora, se così è, sul piano della prova del suddetto danno non patrimoniale, sub specie di danno
morale ed esistenziale, non può valere in senso contrario quanto affermato dalla giurisprudenza in
tema di pregiudizio da pubblicità ingannevole delle sigarette, o meglio, possono valere in questo
caso le medesime considerazioni, ma solo se valutate a contrario, ossia tenendo conto della
diversità di situazioni tra quella delle cd. sigarette light e quella oggetto della presente controversia.
Infatti, se nel caso delle sigarette light la giurisprudenza ha sostenuto di non poter ritenere provato
in re ipsa il danno morale da paura di ammalarsi, in quanto, “ove anche si riconosca che il
messaggio abbia leso la possibilità del consumatore di autodeterminarsi in riferimento alla propria
salute, si potrà tuttavia ricondurre alla pubblicità ingannevole soltanto una percentuale del
danno lamentato, cioè quella relativa al minor pericolo in cui la parte riteneva di incorrere
fumando light. In presenza di una DIFFUSA CONOSCENZA DELLA PERICOLOSITÀ DEL
FUMO, nonché di chiare avvertenze in tal senso sullo stesso pacchetto di sigarette sarà difficile
poter affermare che l’indicazione pubblicitaria abbia annullato l’intera capacità di
autodeterminazione del soggetto.
Ebbene, ragionando a contrario, nel caso di specie non vi è alcun residuo potere di
autodeterminazione da parte del soggetto leso.
La creazione di un ambiente di vita insalubre, che ogni giorno agisce nocivamente in termini di
certezza sulla salute dei cittadini – peraltro, quale effetto di una scelta consapevole operata dalla
nostra P.A. per preservare altri diritti (come affermato davanti alla Corte di Giustizia Europea) –
coarta il cittadino stesso a soggiacere a questi effetti, non limitando – come nel caso della predetta
pubblicità ingannevole, ma addirittura annullando qualsiasi libertà di autodeterminazione
dell’individuo.
A questo riguardo, ci sia, infatti, consentito di rimarcare ancora una volta che tutte le circostanze sin
qui ampiamente illustrate consentono di ritenere costituita una prova presuntiva, anche
considerando l’oggettiva impossibilità di provare e quantificare con esattezza un danno
impalpabile quanto reale, come è quello subito dai cittadini ricorrenti.
Si deve, infatti, evidenziare che in questo caso si discute di un illecito permanente, che, come tale,
non può essere circoscritto ad un preciso periodo temporale.
In proposito, la Suprema Corte ha, infatti, definitivamente chiarito che:“Le presunzioni valgono
invero a sostanzialmente facilitare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è
onerato, trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).
(…) Una volta che la presunzione semplice si sia tuttavia formata, e sia stata rilevata (cioè, una
volta che del fatto sul quale si fonda sia stata data o risulti la prova), essa ha la medesima
efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale iuris tantum, in quanto l'una e l'altra
trasferiscono a colui contro il quale esse depongono l'onere della prova contraria (v. Cass.,
12/6/2006, n. 13546; Cass., 27/11/1999, n. 13291. Diversamente v. peraltro Cass., 16/3/1979, n.
1564). A tale stregua, (…) quando ammessa, la presunzione, in assenza di prova contraria, impone
al giudice di ritenere provato il fatto previsto senza consentirgli la valutazione ai sensi dell'art. 116
c.p.c. (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).Anche nella giurisprudenza di legittimità si è con riferimento
alla prova per presunzioni semplici sottolineato che, nel dedurre dal fatto noto quello ignoto il
giudice di merito incontra il solo limite del principio di probabilità (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).
Non occorre cioè che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire la esistenza
del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di
necessità assoluta ed esclusiva (in tal senso v. peraltro Cass., 6/8/1999, n. 8489; Cass., 23/7/1999,
n. 7954; Cass., 28/11/1998, n. 12088), ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla
stregua di un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli
accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza (v.
Cass., 23/3/2005, n. 6220; Cass., 16/7/2004, n. 13169; Cass., 13/11/1996, n. 9961; Cass.,
18/9/1991, n. 9717; Cass., 20/12/1982, n. 7026), basate sull'id quod plerumque accidit (v. Cass.,
30/11/2005, n. 6081; Cass., 6/6/1997, n. 5082). (…) Costituendo un mezzo di prova di rango non
inferiore agli altri, in quanto di grado non subordinato nella gerarchia dei mezzi di prova e dunque
non “più debole” della prova diretta o rappresentativa, ben possono le presunzioni assurgere
anche ad unica fonte di convincimento del giudice (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972;
Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572, Cass., 12/6/2006, n. 13546, Cass., 6/7/2002, n. 9834),
costituendo una "prova completa" (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546. E già Cass., 22 luglio 1968, n.
2643)” (cfr. Cass. Sez. III, 6 aprile 2011, n. 7844).
Le stesse considerazioni devono poi essere svolte con riguardo al danno non patrimoniale che si
richiede nella misura di € 2.000,00 (duemila) per ogni ricorrente.
Ciò, del resto, sempre in un’ottica di pienezza ed effettività della tutela, ove solo si consideri
l’evidente incidenza negativa che ha avuto per la salute di ciascuno degli odierni ricorrenti
l’esposizione protratta alla polveri sottili.
PQM
Si chiede l’accoglimento del presente ricorso e per l’effetto:
1) voler accertare e dichiarare la responsabilità e, per l’effetto, condannare i resistenti
Ministeri, in persona dei Ministri p.t., le Regioni, in persona dei Presidenti p.t. e le Province
Autonome, in persona dei Presidenti p.t. al risarcimento del danno non patrimoniale
complessivamente subito dagli abitanti odierni ricorrenti, da valutarsi in via equitativa nella
somma di €. 2000,00 procapite, ovvero nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di
giustizia oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Ai fini della legge sul contributo unificato si dichiara che il contributo unificato previsto per la
presente causa è pari ad €. 650,00 e che il Codacons e Art. 32 – Associazione Italiana per i diritti
del malato AIDMA - ONLUS sono esenti.
Con ogni conseguenza di legge.
Si depositano nei modi e nei termini di legge i seguenti documenti in copia:
1) progetto "Medparticles;
2) studio del centro di ricerca danese pubblicato su Lancet in data 10.07.2013;
3) Studio del dott. Mills – università di Edimburgo;
4) Progetto Ecosistema urbano – Legambiente;
5) Progetto Epiair;
6) Istanze accesso edifici;
7) Istanze accesso atti;
8) Diffide fumo.
Salvis juribus.
Roma, 31.03.2014
Avv. Prof. Carlo Rienzi
RELATA DI NOTIFICA
Io sottoscritto avv. prof. Carlo Rienzi, in virtù dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma n.162 del 2004, rilasciata l’11/3/2004, previa iscrizione al n.ro 13277
del mio registro cronologico, ho notificato ex Legge 53 del 1994 e sue successive modifiche ed
integrazioni a mezzo del servizio postale, per conto del Codacons + altri, copia autentica e
conforme dell’antescritto atto e delega agli enti di cui al punto di relata n. 50
nonché
in virtù dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma n.162 del 2004,
rilasciata l’11/3/2004, previa iscrizione ai n.ri 13228-13229-13230-13231-13232-13233-1323413235-13236-13237-13238-13239-13240-13241-13242-13243-13244-13245-13246-13247-1324813249-13250-13251-13252-13253-13254-13255-13256-13257-13258-13259-13260-13261-1326213263-13264-13265-13266-13267-13268-13269-13270-13271-13272-13273-13274-13275-1327613278-13279-13280-13281-13282-13283-13284-13285-13286 del mio registro cronologico, ho
notificato ex Legge 53 del 1994 e sue successive modifiche ed integrazioni, a mezzo Posta
Elettronico Certificata (PEC), per conto del Codacons + altri copia autentica e conforme
dell’antescritto atto e delega agli Enti di cui ai punti di relata di seguito elencati che vanno dal
n. 1 al n. 49 e dal n. 51 al n. 59
1- MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro in carica, dom.to ex lege presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 ivi trasmettendone copia
per mezzo posta PEC all’indirizzo [email protected] (n. cron. 13228 ) spedita
dall’indirizzo PEC [email protected] in data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
2- MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato ex lege presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma ivi trasmettendone copia per
mezzo posta PEC all’indirizzo [email protected] (n. cron.13229 ) spedita
dall’indirizzo PEC [email protected] in data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
3- Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., Via Rosa Raimondi Garibaldi,7 -00145 Roma
(RM)ivi
trasmettendone
copia
per
mezzo
posta
PEC
all’indirizzo
[email protected]
(n.
spedita
cron.13230)
dall’indirizzo
PEC
[email protected] in data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
4- Regione Toscana, in persona del Presidente p.t., Palazzo Strozzi Sacrati, P.zza del Duomo,
10 -50122 Firenze (FI) ivi trasmettendone copia per mezzo posta PEC all’indirizzo
[email protected]
(n.
spedita
cron.13231)
dall’indirizzo
PEC
[email protected] in data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
5- Regione Lombardia, in persona del Presidente p.t., Piazza Città di Lombardia, 1 -20124
Milano
(MI)
ivi
trasmettendone
[email protected]
copia
(n.
per
mezzo
)
cron.13232
posta
spedita
PEC
all’indirizzo
dall’indirizzo
PEC
[email protected] in data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
6- Regione Campania, in persona del Presidente p.t., via S.Lucia, 81 - 80132 Napoli ivi
trasmettendone copia per mezzo posta PEC all’indirizzo [email protected] (n.
cron. 13233) spedita dall’indirizzo PEC [email protected] in data
odierna;
Avv. Carlo Rienzi
7- Regione Piemonte, in persona del Presidente p.t., Piazza Castello, 165 10122 Torinoivi
trasmettendone
copia
per
mezzo
posta
PEC
all’indirizzo
[email protected] (n. cron. 13234) spedita dall’indirizzo PEC
[email protected] in data odierna;;
Avv. Carlo Rienzi
8- Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente p.t., Viale Aldo Moro 52, 40127
Bologna
ivi
trasmettendone
copia
per
mezzo
posta
PEC
all’indirizzo
[email protected]. (n. cron. 13235) spedita dall’indirizzo PEC
[email protected] in data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
9- Regione Marche, in persona del Presidente p.t., via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona
ivi
trasmettendone
copia
per
mezzo
posta
PEC
all’indirizzo
[email protected] (n. cron. 13236) spedita dall’indirizzo PEC
[email protected] in data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
10- Regione Veneto, in persona del Presidente p.t., Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901 - 30123
Venezia
ivi
trasmettendone
copia
per
mezzo
posta
PEC
all’indirizzo
[email protected] (n. cron.13237 ) spedita dall’indirizzo PEC
[email protected] in data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
11- Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente p.t., piazza Unità d'Italia 1 Trieste
ivi
trasmettendone
copia
per
mezzo
posta
PEC
all’indirizzo
[email protected] (n. cron. 13238) spedita dall’indirizzo PEC
[email protected] in data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
12- Regione Sicilia, in persona del Presidente p.t., Piazza Indipendenza 21 - 90129 Palermo ivi
trasmettendone
copia
per
mezzo
posta
PEC
all’indirizzo
[email protected] (n. cron.13239 ) spedita dall’indirizzo PEC
[email protected] in data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
13- Regione Abruzzo, in persona del Presidente p.t., Via Leonardo da Vinci, 6 - 67100
L'Aquila
ivi
trasmettendone
[email protected]
(n.
copia
per
cron.13240
mezzo
)
posta
spedita
PEC
all’indirizzo
dall’indirizzo
PEC
[email protected] in data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
14- Regione Sardegna, in persona del Presidente p.t., Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari ivi
trasmettendone copia per mezzo posta PEC all’indirizzo [email protected]
(n. cron. 13241) spedita dall’indirizzo PEC [email protected] in
data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
15- Comune di Ancona, in persona del Sindaco pt., Largo XXIV Maggio,1 – I - 60123 Ancona
ivi trasmettendone copia per mezzo posta PEC all’indirizzo [email protected] (n.
cron. 13242) spedita dall’indirizzo PEC [email protected] in data
odierna;
Avv. Carlo Rienzi
16- Comune di Alessandria, in persona del Sindaco pt., Piazza della Libertà,
Alessandria
ivi
trasmettendone
[email protected]
copia
(n.
per
cron.
mezzo
13243)
posta
spedita
PEC
- 15121
all’indirizzo
dall’indirizzo
PEC
[email protected] in data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
17- Comune di Asti, in persona del Sindaco pt., Piazza S. Secondo, 1 - 14100 Asti ivi
trasmettendone copia per mezzo posta PEC all’indirizzo [email protected] (n.
cron.13244 ) spedita dall’indirizzo PEC [email protected] in data
odierna;
Avv. Carlo Rienzi
18- Comune di Benevento, in persona del Sindaco pt., Via Annunziata Palazzo Mosti - 82100
Benevento
ivi
trasmettendone
[email protected]
copia
(n.
per
mezzo
posta
)
spedita
cron.13245
PEC
all’indirizzo
dall’indirizzo
PEC
[email protected] in data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
19- Comune di Bergamo, in persona del Sindaco pt.,Palazzo Frizzoni, Piazza Matteotti, 27
24122 Bergamo ivi
-
trasmettendone copia per mezzo posta PEC all’indirizzo
[email protected]
(n.
cron.
13246)
spedita
dall’indirizzo
PEC
[email protected] in data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
20- Comune di Biella, in persona del Sindaco pt.,Via Battistero, 4
-
13900 Biella ivi
trasmettendone copia per mezzo posta PEC all’indirizzo [email protected] (n.
cron. 13247) spedita dall’indirizzo PEC [email protected] in data
odierna;
Avv. Carlo Rienzi
21- Comune di Bologna, in persona del Sindaco pt.,Piazza Maggiore, 6
trasmettendone
copia
per
mezzo
posta
-
40124 Bologna ivi
PEC
all’indirizzo
[email protected] (n. cron.13248 ) spedita dall’indirizzo PEC
[email protected] in data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
22- Comune di Brescia, in persona del Sindaco pt., Piazza della Loggia, 1 - 25121 Brescia ivi
trasmettendone
copia
per
mezzo
posta
PEC
all’indirizzo
[email protected] (n. cron. 13249) spedita dall’indirizzo PEC
[email protected] in data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
23- Comune di Cagliari, in persona del Sindaco pt., Via Roma, 145 - 09124 Cagliari ivi
trasmettendone
copia
per
mezzo
posta
PEC
all’indirizzo
[email protected] (n. cron.13250 ) spedita dall’indirizzo PEC
[email protected] in data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
24- Comune di Cremona, in persona del Sindaco pt., Piazza del Comune, 8 - 26100 Cremona
ivi
trasmettendone
copia
per
mezzo
posta
PEC
all’indirizzo
[email protected] (n. cron. 13251) spedita dall’indirizzo PEC
[email protected] in data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
25- Comune di Como, in persona del Sindaco pt., Via Vittorio Emanuele II, 97 - 22100 Como
ivi
trasmettendone
copia
[email protected]
per
(n.
mezzo
cron.
posta
13252)
PEC
spedita
all’indirizzo
dall’indirizzo
PEC
[email protected] in data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
26- Comune di Ferrara, in persona del Sindaco pt., Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara ivi
trasmettendone copia per mezzo posta PEC all’indirizzo [email protected]
(n. cron. 13253) spedita dall’indirizzo PEC [email protected] in
data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
27- Comune di Firenze, in persona del Sindaco pt., Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria 50122
Firenze
ivi
trasmettendone
[email protected]
(n.
copia
per
cron.13254
mezzo
)
posta
spedita
PEC
all’indirizzo
dall’indirizzo
PEC
[email protected] in data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
28- Comune di Forlì, in persona del Sindaco pt., Piazza Saffi, 8 - 47121 Forlì ivi
trasmettendone
copia
per
[email protected]
mezzo
(n.
cron.
posta
13255)
PEC
spedita
all’indirizzo
dall’indirizzo
PEC
[email protected] in data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
29- Comune di Frosinone, in persona del Sindaco pt., Piazza VI dicembre - 03100 Frosinone
ivi trasmettendone copia per mezzo posta PEC all’indirizzo [email protected]
(n. cron. 13256) spedita dall’indirizzo PEC [email protected] in
data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
30- Comune di Lecco, in persona del Sindaco pt., Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco ivi
trasmettendone copia per mezzo posta PEC all’indirizzo [email protected] (n.
cron.13257 ) spedita dall’indirizzo PEC [email protected] in data
odierna;
Avv. Carlo Rienzi
31- Comune di Lodi, in persona del Sindaco pt., Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi ivi
trasmettendone copia per mezzo posta PEC all’indirizzo [email protected] (n.
cron. 13258) spedita dall’indirizzo PEC [email protected] in data
odierna;
Avv. Carlo Rienzi
32- Comune di Lucca, in persona del Sindaco pt., Via Santa Giustina, 6 - 55100 Lucca ivi
trasmettendone copia per mezzo posta PEC all’indirizzo [email protected]
(n. cron. 13259) spedita dall’indirizzo PEC [email protected] in
data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
33- Comune di Macerata, in persona del Sindaco pt., Piazza Libertà, 3 - 62100 Macerata ivi
trasmettendone copia per mezzo posta PEC all’indirizzo [email protected] (n.
cron. 13260) spedita dall’indirizzo PEC [email protected] in data
odierna;
Avv. Carlo Rienzi
34- Comune di Mantova, in persona del Sindaco pt., Via Roma, 39 - 46100 Mantova ivi
trasmettendone copia per mezzo posta PEC all’indirizzo [email protected]
(n. cron. 13261) spedita dall’indirizzo PEC [email protected] in
data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
35- Comune di Milano, in persona del Sindaco pt., Piazza della Scala, 2 - 20121 Milano ivi
trasmettendone
copia
per
mezzo
posta
PEC
all’indirizzo
[email protected] (n. cron.13262 ) spedita dall’indirizzo PEC
[email protected] in data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
36- Comune di Modena, in persona del Sindaco pt., Piazza Grande, 16 – Modena ivi
trasmettendone
copia
per
mezzo
posta
PEC
all’indirizzo
[email protected] (n. cron. 13263) spedita dall’indirizzo PEC
[email protected] in data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
37- Comune di Monza, in persona del Sindaco pt., Piazza Trento e Trieste - 20900 Monza ivi
trasmettendone
copia
per
mezzo
posta
PEC
all’indirizzo
[email protected] (n. cron. 13264) spedita dall’indirizzo PEC
[email protected] in data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
38- Comune di Napoli, in persona del Sindaco pt., Piazza Municipio, 1 - 80133 Napoli ivi
trasmettendone copia per mezzo posta PEC all’indirizzo [email protected]
(n. cron. 13265) spedita dall’indirizzo PEC [email protected] in
data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
39- Comune di Novara, in persona del Sindaco pt., Via Rosselli, 1 - 28100 Novara ivi
trasmettendone copia per mezzo posta PEC all’indirizzo [email protected] (n.
cron. 13266) spedita dall’indirizzo PEC [email protected] in data
odierna;
Avv. Carlo Rienzi
40- Comune di Padova, in persona del Sindaco pt., Palazzo Moroni, Via del Municipio, 1 35122
Padova
ivi
trasmettendone
[email protected]
(n.
copia
per
cron.13267
mezzo
)
posta
spedita
PEC
all’indirizzo
dall’indirizzo
PEC
[email protected] in data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
41- Comune di Palermo, in persona del Sindaco pt., Piazza Pretoria - 90100 Palermo ivi
trasmettendone copia per mezzo posta PEC all’indirizzo [email protected]
(n. cron. 13268) spedita dall’indirizzo PEC [email protected] in
data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
42- Comune di Parma, in persona del Sindaco pt., Strada Repubblica, 1- 43121 Parma ivi
trasmettendone
copia
per
mezzo
posta
PEC
all’indirizzo
[email protected] (n. cron.13269 ) spedita dall’indirizzo PEC
[email protected] in data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
43- Comune di Pavia, in persona del Sindaco pt., Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia ivi
trasmettendone copia per mezzo posta PEC all’indirizzo [email protected] (n.
cron. 13270) spedita dall’indirizzo PEC [email protected] in data
odierna;
Avv. Carlo Rienzi
44- Comune di Pescara, in persona del Sindaco pt., Piazza Italia - 65121 Pescara ivi
trasmettendone copia per mezzo posta PEC all’indirizzo [email protected]
(n. cron. 13271) spedita dall’indirizzo PEC [email protected] in
data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
45- Comune di Piacenza, in persona del Sindaco pt., Piazza Cavalli, 2 - 29121 Piacenza ivi
trasmettendone
copia
per
mezzo
posta
PEC
all’indirizzo
[email protected] (n. cron.13272 ) spedita dall’indirizzo PEC
[email protected] in data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
46- Comune di Prato, in persona del Sindaco pt., Piazza del Comune, 2 - 59100 Prato (PO) ivi
trasmettendone copia per mezzo posta PEC all’indirizzo [email protected]
(n. cron. 13273) spedita dall’indirizzo PEC [email protected] in
data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
47- Comune di Ravenna, in persona del Sindaco pt., Piazza del Popolo, 1 - 48121 Ravenna ivi
trasmettendone copia per mezzo posta PEC all’indirizzo [email protected] (n.
cron. 13274) spedita dall’indirizzo PEC [email protected] in data
odierna;
Avv. Carlo Rienzi
48- Comune di Reggio Emilia, in persona del Sindaco pt., Piazza Prampolini,1- 42121 Reggio
Emilia
ivi
trasmettendone
copia
per
mezzo
posta
PEC
all’indirizzo
[email protected] (n. cron. 13275) spedita dall’indirizzo PEC
[email protected] in data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
49- Comune di Rimini, in persona del Sindaco pt., Piazza Cavour, 27 - 47921 Rimini ivi
trasmettendone
copia
per
mezzo
posta
PEC
all’indirizzo
[email protected] (n. cron.13276 ) spedita dall’indirizzo PEC
[email protected] in data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
50- Roma Capitale, in persona del Sindaco pt., Piazza del Campidoglio, 1 - 00186 Roma ivi
trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a/r n 76634706058-7
spedita (n.cron. 13277) dall’ufficio postale di Roma 47, in data corrispondente a quella del
timbro postale;
Avv. Carlo Rienzi
51- Comune di Rovigo, in persona del Sindaco pt., P.zza V. Emanuele II, 1 - 45100 Rovigo ivi
trasmettendone copia per mezzo posta PEC all’indirizzo [email protected] (n.
cron. 13278) spedita dall’indirizzo PEC [email protected] in data
odierna;
Avv. Carlo Rienzi
52- Comune di Teramo, in persona del Sindaco pt., Piazza Ercole Vincenzo Orsini, 16 - 64100
Teramo
ivi
trasmettendone
copia
per
mezzo
posta
PEC
all’indirizzo
[email protected] (n. cron. 13279) spedita dall’indirizzo PEC
[email protected] in data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
53- Comune di Torino, in persona del Sindaco pt., Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino ivi
trasmettendone
copia
per
mezzo
posta
PEC
all’indirizzo
[email protected] (n. cron. 13280) spedita dall’indirizzo PEC
[email protected] in data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
54- Comune di Trieste, in persona del Sindaco pt., Piazza Unità d'Italia, 4 - 34100 Trieste ivi
trasmettendone copia per mezzo posta PEC all’indirizzo [email protected] (n.
cron. 13281) spedita dall’indirizzo PEC [email protected] in data
odierna;
Avv. Carlo Rienzi
55- Comune di Varese, in persona del Sindaco pt., Via Sacco, 5 - 21100 Varese ivi
copia
trasmettendone
per
mezzo
posta
PEC
all’indirizzo
[email protected] (n. cron. 13282 ) spedita dall’indirizzo PEC
[email protected] in data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
56- Comune di Venezia, in persona del Sindaco pt., Ca' Farsetti - San Marco, 4136 30124 Venezia
ivi
trasmettendone
[email protected]
copia
(n.
per
cron.
mezzo
13283)
posta
spedita
PEC
all’indirizzo
dall’indirizzo
PEC
[email protected] in data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
57- Comune di Vercelli, in persona del Sindaco pt., Piazza del Municipio, 5 - 13100 Vercelli
ivi
trasmettendone
copia
[email protected]
per
(n.
mezzo
cron.
13284)
posta
spedita
PEC
all’indirizzo
dall’indirizzo
PEC
[email protected] in data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
58- Comune di Verona, in persona del Sindaco pt., Piazza Bra, 1 - 37121 Verona ivi
trasmettendone
copia
per
mezzo
posta
PEC
all’indirizzo
[email protected] (n. cron. 13285) spedita dall’indirizzo PEC
[email protected] in data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
59- Comune di Vicenza, in persona del Sindaco pt., Corso Andrea Palladio, 98 - 36100
Vicenza
ivi
trasmettendone
[email protected]
copia
(n.
per
cron.
mezzo
13286)
posta
spedita
PEC
all’indirizzo
dall’indirizzo
PEC
[email protected] in data odierna;
Avv. Carlo Rienzi
COMUNE DI ROVIGO
SETTORE
SUAP,COMMERCIO,SPL,TURISMO,TRASPORTI,AMBIENTE,STATISTICA,SS.II.
Allegato alla proposta di deliberazione
PDLG/2014/141 del 07/05/2014
di
Giunta
Comunale
n.
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA EX ART. 49 , COMMA 1, DEL D.LGS. N.
267/2000
Il Responsabile del servizio interessato esprime parere positivo in merito alla
regolarità tecnica.
Lì, 07/05/2014
IL DIRIGENTE
Cavallaro Michele
COMUNE DI ROVIGO
Settore Risorse Finanziarie, Sviluppo Economico
Allegato alla proposta di deliberazione
PDLG/2014/141 del 07/05/2014
di
Giunta
Comunale
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ex Art. 49 , comma 1,
267/2000
D.LGS. N.
Il Responsabile del servizio finanziario esprime parere positivo in merito alla
regolarità contabile.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Nicoletta Cittadin
n.
IL SINDACO PRESIDENTE
F.to PIVA BRUNO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to TARGA MICHELA