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Sentenza n. 4587/2014 pubbl. il 03/04/2014
RG n. 13480/2012
Repert. n. 3952/2014 del 03/04/2014
N. R.G. 13480/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Tavassi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. RG. 13480/2012 promossa da:
UNO COMMUNICATIONS SPA (C.F. 01209860087), in persona del legale rappresentante pro
tempore, con il patrocinio dell’avv. EUTIMIO MONACO, elettivamente domiciliata in VIA PRIVATA
MARIA TERESA, 7 - 20123 MILANO, presso il difensore avv. EUTIMIO MONACO, in forza di
procura in atti
ATTRICE
contro
VODAFONE OMNITEL N.V. SPA (C.F. 08539010010), in persona del legale rappresentante pro
tempore, con il patrocinio dell'avv. prof. MAURO ORLANDI, dell'avv. prof. SERGIO MARULLO DI
CONDOJANNI, degli avv.ti ALESSANDRO BOSO CARETTA e STEFANO MODENESI,
elettivamente domiciliata in VIA GABRIO CASATI, 1 - 20123 MILANO presso i difensore avv.ti
BOSO CARETTA e MODENESI, in forza di procura in atti
CONVENUTA/ATTRICE IN VIA RICONVENZIONALE
Oggetto: azione risarcitoria antitrust
CONCLUSIONI
All’udienza di precisazione delle conclusioni del 3 luglio 2013 i procuratori delle parti concludevano
come da fogli di seguito allegati:
Foglio di precisazione delle conclusioni
Per
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - SEZ. A
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RG n. 13480/2012
n. 3952/2014
del 03/04/2014
Uno Communications S.p.a., in persona del legaleRepert.
rappresentante
pro tempore,
con
l’Avv. Eutimio Monaco;
- attrice contro
Vodafone Omnitel N.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli
Avv.ti Prof. Mauro Orlando, Alessandro Boso Caretta, Prof. Sergio Marullo, Stefano
Modenesi.
****
Con la presente nota Uno Communications S.p.a., nel riportarsi a tutto quanto
eccepito e dedotto nei propri scritti difensivi, ed impugnando e contestando tutto
quanto eccepito, dedotto e richiesto da parte convenuta, ferma restando l’istanza di
revoca e/o modifica dell’ordinanza del 20.02.2013, che in questa sede viene
integralmente confermata e per cui la scrivente difesa insiste per l’accoglimento, e
confermando in ogni caso tutte le istanze istruttorie formulate nella memoria
depositata nel secondo dei termini concessi ex articolo 183 comma 6 c.p.c., da
intendersi qui riproposte e trascritte con conferma della richiesta di ammissione per
il compiuto espletamento dell’istruttoria, precisa come segue le proprie conclusioni:
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) accertare e dichiarare che le condotte tutte ampiamente illustrate nel presente
atto, poste in essere da Vodafone costituiscono abuso di posizione dominante in
violazione degli artt. 101 e/o 102 del Trattato FUE e/o condotte illecite ed
anticoncorrenziali in violazione degli artt. 2598 e/o 2043 cod. civ.; per l’effetto
inibire a Vodafone la continuazione e/o ripetizione delle condotte abusive e/o
comunque illegittime meglio descritte nella narrativa del presente atto, ove ancora in
essere alla data della pronuncia;
2) accertare e dichiarare, incidentalmente e coerentemente con quanto sancito
dall’Antitrust nel provvedimento del 3.08.2007, l’illegittimità della risoluzione del
contratto “business” inter partes operata da Vodafone previo accertamento della
nullità delle clausole contrattuali 4.2.bis e/o 4.3 ter e/o 4.2.quater e/o 4.2. delle
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- convenuta -
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Repert.
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condizioni generali di contratto per violazione di norme
imperative
di leggedel
(artt.
101
e/o art.102 in particolare lett. d) del TFEU) e per l’effetto dichiarare la risoluzione del
contratto medesimo per inadempimento di Vodafone;
3) in ogni caso condannare Vodafone, in persona del legale rappresentante pro
tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, a qualsiasi
titolo subiti e subendi dall’attrice in conseguenza delle condotte illecite poste in
essere, tanto a titolo di illecito extracontrattuale quanto a titolo di inadempimento
(Euro 12.337.839,07, cfr. p. 22 atto di citazione) ovvero nella diversa misura,
maggiore o minore, che verrà quantificata e provata in corso di causa (all’esito della
richiesta CTU) ovvero, occorrendo, anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) fissare una somma dovuta dalla convenuta per ogni ulteriore abuso o
discriminazione successivamente posta in essere in violazione della emananda
sentenza e formalmente constatata dall’attrice, o per ogni violazione e/o ritardo
nell’esecuzione dei provvedimenti inibitori che il Giudice adito vorrà adottare;
5) disporre la pubblicazione del dispositivo dell’emananda sentenza sui quotidiani
“IlSole24Ore” e “Il Corriere della Sera” con caratteri doppi, a cura dell’attrice ed a
spese della convenuta;
6) condannare la convenuta al pagamento integrale delle spese di giudizio.
Non si accetta il contraddittorio su domande, eccezioni, istanze nuove ex adverso formulate.
Con osservanza.
Milano 3 luglio 2013
Avv. Eutimio Monaco
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contrattuale, nella misura indicata in narrativa nell’atto introduttivo del giudizio
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RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 24.02.2012 la S.p.A. Uno Communications conveniva in
giudizio davanti a questa Sezione Specializzata la S.p.A. Vodafone Omnitel N.V., al fine di veder
accertare e dichiarare che la stessa si era resa responsabile di atti di abuso di posizione dominante posti
accessorie d’uso, come meglio precisato nelle sopra riportate conclusioni.
Costituendosi in giudizio con comparsa depositata il 14 giugno 2012, la società convenuta contestava
l’addebito ed eccepiva la prescrizione dei diritti vantati da Uno Communications, proponendo inoltre
domanda riconvenzionale di accertamento dell’inadempimento di parte attrice in relazione ai rapporti
contrattuali intercorsi tra le parti con conseguente condanna al risarcimento dei danni.
Dopo lo scambio delle memorie istruttorie di cui all’art. 183 6° comma c.p.c., il G.I., reputando
opportuno valutare preliminarmente l’eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, con
ordinanza del 20 febbraio 2013, invitava le parti a precisare le conclusioni onde decidere sul punto.
In data 21 giugno 2013 parte attrice depositava istanza di revoca e/o modifica di detta ordinanza, la
quale era nuovamente esaminata alla successiva udienza già fissata per il 3.07.2013 in contraddittorio
con la convenuta e ivi respinta. Alla medesima udienza venivano quindi precisate le conclusioni nei
termini di cui in epigrafe ed assegnati i termini di cui all’art. 190 c.p.c..
2. La presente decisione interviene al fine di accertare la fondatezza dell’eccezione di prescrizione
formulata da parte convenuta in relazione alle domande proposte da parte attrice, tese ad ottenere
l’accertamento dell’abuso di posizione dominante posto in essere da Vodafone Omnitel N.V. e le
conseguenti condanne di inibitoria e risarcimento. Tale eccezione infatti ha carattere assorbente rispetto
alle questioni di merito che la vicenda pone.
3. Sulla base della documentazione prodotta in causa è emerso che:
Uno Communications s.p.a. e Vodafone Omnitel n.v. operano entrambe nel mercato della
telecomunicazione. Vodafone è un operatore di comunicazione mobile che offre servizi attraverso le
proprie reti (radiofrequenze), di cui è assegnataria in via esclusiva.
Uno Communications è un operatore autorizzato che offre servizi di telefonia vocale su rete fissa
all’utenza finale, sia residenziale che business.
Il servizio di terminazione che Vodafone fornisce agli altri operatori per le chiamate verso i clienti della
propria rete mobile è regolato da contratti di interconnessione tra reti di telecomunicazione
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in violazione degli artt. 101 e 102 TFUE, con le conseguenti pronunce inibitorie, risarcitorie ed
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riconducibili a diversi operatori. Gli accordi di interconnessione
possonon.
essere
diretti (tra un
che intende terminare le chiamate sulla rete di altro operatore e quest'ultimo) o indiretti (un operatore
che intende terminare le chiamate sulla rete di altro operatore conclude un contratto con un terzo
operatore già “interconnesso” con il secondo).
Uno Communications riporta come in data 7 marzo 2003 avesse sottoscritto un contratto business
“Vodafone Mobile Connect Card per Aziende”, con cui poteva terminare, attraverso particolari
soluzioni tecniche, il traffico della propria rete fissa su rete mobile Vodafone, potendo a suo dire
Per la terminazione delle chiamate dei propri clienti sulla rete mobile, quindi, da marzo 2003 Uno
Communications si era avvalsa di interconnessione “indiretta”tramite Vodafone, mediante la
sottoscrizione con quest'ultima dell'indicato contratto di terminazione c.d. di transito.
La redditività del contratto risiedeva per la società attrice nella possibilità di effettuare attività di
rivendita del traffico in concorrenza con Vodafone e di abbattere i costi del servizio intermedio di
terminazione.
Nel presente giudizio parte attrice ha quindi fatto riferimento a detto contratto di terminazione, come
contratto retail rivolto ad un’utenza aziendale per chiamate da fisso a mobile on-net che, attraverso
l’istallazione presso il centralino aziendale di un apparato GSM-box in grado di trasformare la chiamata
effettuata da un apparecchio di linea fissa in chiamata mobile, rendeva possibile al cliente pagare la
chiamata effettuata da fisso a mobile in base alla più economica tariffa da mobile a mobile.
Tale contratto era stato dichiarato risolto in data 10 ottobre 2006 da parte di Vodafone, la quale
addebitava ad Uno Communications gravi inadempimenti contrattuali, consistenti nell’illegittimo
utilizzo delle GSM-box fornite, avendo Uno Communications svolto attività di rivendita a terzi del
traffico di terminazione fornito dalla convenuta.
4. Lamenta l'attrice che, durante lo svolgimento di tale rapporto contrattuale, Vodafone abbia posto in
essere condotte abusive della propria posizione di dominanza nel mercato del servizio all'ingrosso di
terminazione su rete mobile, avendo applicato alle proprie divisioni commerciali interne condizioni
economiche per la terminazione sulla propria utenza mobile più favorevoli rispetto ai corrispondenti
prezzi ad essa praticati. A fondamento delle proprie pretese Uno Communications richiama quanto
accertato nell'istruttoria avviata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi
dell'art.14 L. n. 287/1990 (procedimento A/357) nei confronti degli operatori Wind, Tim/Telecom e
Vodafone.
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rivendere detto traffico anche ad altri operatori.
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I danni subiti da Uno Communications consisterebbero, secondo
la prospettazione
attorea, del
nel maggior
costo sostenuto per il servizio di terminazione rispetto a quello che Uno Communications avrebbe
dovuto pagare in assenza di discriminazione ovvero nella compressione dei margini di profitto relativi a
tali comunicazioni.
5. Parte convenuta eccepisce che:
- i rapporti tra le parti nulla hanno a che vedere con quelli oggetto del procedimento A/357, poiché Uno
Communications non ha mai concluso un contratto di interconnessione con Vodafone, avvalendosi al
- comunque il procedimento innanzi alla AGCM non rileva, non essendone Uno Communications stata
parte;
- nessun valore di “accertamento” nei confronti di Vodafone può riconoscersi agli atti dell’istruttoria
del procedimento A/357 AGCM, dato che per quest’ultima il procedimento è stato chiuso "con
impegni" e quindi senza che ne venisse accertata l’infrazione;
- la domanda di Uno Communications è in ogni caso prescritta poiché sono decorsi oltre 5 anni dal
momento in cui il danno si è manifestato, dovendo individuarsi quale dies a quo al più tardi il
provvedimento di avvio del procedimento AGCM del 23.02.2005 o, in subordine, la data di
trasmissione della relativa CRI del 28.07.2006.
Vodafone ha formulato inoltre domanda riconvenzionale di accertamento dell’inadempimento di parte
attrice in relazione al contratto sottoscritto tra le parti, poiché, in violazione degli espressi divieti
contrattuali, l'attrice avrebbe impiegato le GSM-box concesse per un uso diverso da quello consentito
(ossia per la rivendita a terzi del traffico di terminazione), con conseguente domanda di
accertamento/dichiarazione di risoluzione del contratto e relativa domanda di risarcimento del danno,
consistente nell’aver pagato indebitamente tariffe di terminazione ad operatori terzi e nel mancato
guadagno di quanto effettivamente Uno Communications avrebbe dovuto corrispondere a Vodafone.
6. Occorre premettere che nei confronti degli operatori Wind, Tim/Telecom e Vodafone, l’AGCM in
data 23 febbraio 2005 dava avvio a un procedimento istruttorio (A/357) per abuso di posizione
dominante; tale fase istruttoria si concludeva con la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (CRI)
del 20 luglio 2006, con il quale l'Autorità ravvisava per ciascuno di essi condotte abusive consistenti
nell'applicazione di condizioni economiche e/o tecniche più favorevoli alle proprie divisioni
commerciali rispetto a quelle praticate ai propri concorrenti al fine di eliminare o restringere la
concorrenza nei medesimi mercati all'ingrosso della terminazione e nel mercato a valle contiguo nei
servizi fisso - mobile all'utenza aziendale.
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contrario di contratti di c.d. servizi di transito;
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Nel corso di tale procedura (proc. A/357), Vodafone ha optatoRepert.
per la presentazione
di impegni
ex art.
14 ter L. n. 287/1990, i quali sono stati pubblicati dalla AGCM il 25 gennaio 2007 (la pubblicazione è
atto dovuto per il c.d. market test secondo la procedura di cui alla Del. AGCM 12.10.2006 n. 16015,
onde la prova offerta a tale riguardo da Vodafone è pienamente efficace).
Il procedimento nei confronti degli altri soggetti indagati (Tim/Telecom e Wind) si è concluso il 3
agosto 2007 con il provvedimento n. 17131 che, ribadendo l'accettazione degli impegni nei confronti di
Vodafone (già intervenuta con provvedimento del 24 maggio 2007), ha sanzionato le condotte di
amministrative pecuniarie (provvedimento confermato in entrambi i gradi dal giudice amministrativo
italiano).
7. La circostanza che tra Vodafone e Uno Communications non sia stato mai concluso un contratto di
interconnessione diretta, bensì di terminazione c.d. di transito, non esclude - come affermato dalla
convenuta - la possibilità di configurare un abuso di posizione dominante da parte di Vodafone. Il
prezzo pagato da Uno Communications per la fornitura dei servizi di terminazione su Vodafone
rappresenta una condotta discriminatoria astrattamente configurabile anche nella imposizione indiretta
di prezzi di acquisto ingiustificatamente maggiori di quanto riservato alle proprie divisioni
commerciali.
8. E’ inoltre priva di rilievo la considerazione che Uno Communications non sia stata parte del
procedimento svoltosi davanti all'AGCM, né in veste di denunciante né in veste di interveniente.
Nel caso di specie infatti la posizione di Uno Communications presenta elementi di sostanziale identità
rispetto alla posizione di altri operatori valutati in sede di istruttoria da parte dell’AGCM, tali da far
ritenere la posizione dell’attrice assimilabile a quelle degli operatori parti del procedimento. Ed invero
se volesse rilevarsi come la presente azione non sia un’azione follow-on in senso stretto, deve
comunque affermarsi che l’elemento della continuità rispetto all'indagine dell'Autorità garante (il c.d.
follow-on) va valutato rispetto al soggetto indagato e/o sanzionato, piuttosto che rispetto alla vittima.
Non si può pretendere infatti che di fronte ad un comportamento che abbia visto una pluralità di
vittime, fino ad una vasta categoria di consumatori (si pensi ai danni diffusi ad una certa classe), tutti
detti soggetti debbano essere stati direttamente coinvolti nell’indagine dell’AGCM, come denuncianti o
come intervenienti.
Infatti, sia il rilievo che l’Autorità dispone del potere di iniziativa d’ufficio, sia la natura del compito
cui la medesima Autorità assolve inducono a ritenere che la stessa operi a tutela dell’interesse pubblico
nell’ottica dello svolgimento di un’effettiva e corretta concorrenza sul mercato, a prescindere da
sollecitazioni esterne e da impulsi di parte. Da tali rilievi consegue che del risultato della sua attività si
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Tim/Telecom e Wind costituenti distinti abusi di posizione dominante, irrogando per entrambe sanzioni
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possano avvantaggiare non solo i soggetti strettamente coinvolti
nell’indagine,
ma altresì coloro
che si
trovino in posizioni identiche o simili o che comunque possano sortire o aver subito un pregiudizio in
conseguenza dei comportamenti presi in considerazione delle indagini dell’Autorità.
Rimane tuttavia da considerare che nell'ambito dell'indagine avviata dall'AGCM Vodafone, come si è
detto, ha presentato impegni ex art. 14 ter L. n. 287/1990, così uscendo dall'indagine e sottraendosi
dalle sanzioni erogate con il provvedimento conclusivo dell'AGCM. Tale peculiare situazione
naturalmente incide sulla utilizzabilità nei suoi confronti degli accertamenti compiuti in quella sede,
caso di specie ritiene questo giudice che l'eccezione di prescrizione opposta da parte convenuta possa
risultare assorbente di ogni esame nel merito.
9.
Apparendo
comunque
astrattamente
configurabile
l’esistenza
di
un
comportamento
anticoncorrenziale tenuto da Vodafone in danno di Uno Communications, occorre stabilire se
l’eccezione di prescrizione del danno antitrust formulata dalla convenuta sia fondata.
Nel difendersi dalle censure sollevate da parte attrice, la convenuta eccepisce che il comportamento
anticoncorrenziale imputatole da Uno Communications non potrebbe dare ingresso all'accertamento del
danno invocato da quest'ultima, in quanto, salve tutte le contestazioni sul merito, il relativo diritto non
potrebbe trovare alcuna tutela per essere maturato il termine prescrizionale di cinque anni, previsto per
gli illeciti di natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c. ed applicabile anche alle fattispecie di illecito
anticoncorrenziale. Il termine di prescrizione sarebbe infatti iniziato a decorrere dall'apertura
dell'indagine a cura dell'AGCM in data 23 febbraio 2005 e al più tardi il 25 gennaio 2007 (vedi § 2 del
provvedimento AGCM 24 maggio 2007, doc. 11 di parte attrice), ossia dal momento di pubblicazione
degli impegni assunti da Vodafone tramite delibera dell’AGCM n. 16380, se non addirittura il 28 luglio
2006, contestualmente alla trasmissione della CRI.
La difesa di Uno Communications a sua volta sostiene che la convenuta non possa in questa sede
giovarsi dell'invocato termine prescrizionale quinquennale perché lo stesso non sarebbe ancora
maturato, in quanto l'illecito lamentato sarebbe divenuto percepibile non prima del 3 agosto 2007, data
di emissione del provvedimento sanzionatorio dell’AGCM n. 17131. Non avrebbe sul punto rilievo la
CRI, avendo tale provvedimento natura meramente istruttoria ed essendo peraltro divenuto consultabile
da Uno Communications solo dopo la definizione del procedimento A/357. E neppure rileverebbe deduce parte attrice - il provvedimento di pubblicazione degli impegni di Vodafone (25 gennaio 2007),
dato che lo stesso non costituiva prova né presunzione di alcunché sino al momento della successiva
emissione del provvedimento sanzionatorio dell’AGCM che avrebbe reso tali impegni vincolanti.
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quantomeno ai fini della definizione del comportamento attuato come illecito antitrust. Tuttavia, nel
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10. Come già ricordato con precedente ordinanza del 15.02.2013,
in merito
alla decorrenzadel
del termine
di prescrizione, la Suprema Corte Cassazione (sentenza 2 febbraio 2007, n. 2305) ha affermato che
l'azione di risarcimento del danno anticoncorrenziale si ascrive nel novero delle azioni di cui all'art.
2947 c.c.. Tale norma va letta in combinato con il disposto dell'art. 2935 c.c., che prevede che il
termine di prescrizione per le azioni fondate su un fatto illecito decorra dal momento in cui il diritto
possa essere fatto valere. Più precisamente, i giudici di legittimità, pur parlando del danno antitrust
come appartenente alla categoria dei c.d. “danni lungolatenti”, hanno precisato che il momento in cui il
dell'illecito. La Corte, quindi, ha respinto sia la tesi della compagnia assicurativa, che mirava a
retrodatare il momento percettivo dell'illecito alla data della sottoscrizione della polizza, sia quella
dell'attore, che mirava a giovarsi della data della pubblicazione del provvedimento sanzionatorio del
cartello da parte della AGCM, avendo cura di precisare che la decorrenza fissata dal momento di
pubblicazione della decisione dell'Autorità avrebbe determinato un ingiusto squilibrio della risposta
sanzionatoria in detrimento degli attori, i quali per il risarcimento del danno anticoncorrenziale non
avrebbero potuto giovarsi dell'accertamento amministrativo delle autorità nazionali nei casi stand
alone. La Corte, quindi, ha interpretato il momento percettivo dell'illecito come quello in cui può
ritenersi, con un sufficiente grado di certezza, che la parte che lamenta il danno abbia potuto avere
coscienza di aver subito un danno, soccorrendo a tale determinazione sia elementi presuntivi quali
notizie di quotidiani, o circolazione delle informazioni tra gli addetti al settore, sia la qualificazione del
soggetto attore nell'ambito del mercato di riferimento.
Più di recente la Corte di Cassazione (sez. 3°), con la sentenza n. 8110/2013 del 3 aprile 2013, si è
espressa in senso contrario alla possibilità di assoggettare alla prescrizione decennale - tipica della
responsabilità contrattuale - il diritto al risarcimento danni ex articolo 33 della legge n. 287/1990. La
Corte ha affermato che il danno antitrust non scaturisce dalla stipulazione del singolo contratto tramite
il quale l’impresa si è procurata il sovraprofitto, ma dal comportamento anteriore di questa, di cui il
contratto costituisce solo il passaggio finale. Da ciò deriva, secondo la Corte, che la condotta
anticoncorrenziale si inquadra nell’ambito della responsabilità precontrattuale. “Ciò che è da escludere
– afferma la Corte - è che essa sia assoggettabile alla disciplina tipica dei contratti del settore
assicurativo, o di altre figure contrattuali speciali, soprattutto per quanto concerne i termini di
prescrizione dell'azione risarcitoria", ricordando che "la giurisprudenza di questa Corte ha inquadrato
la fattispecie di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33 nell'ambito della responsabilità extracontrattuale…
ed ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 cod. civ.”
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diritto può essere fatto valere corrisponde al momento percettivo del danno da parte della vittima
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Nel caso in esame del resto entrambe le parti concordano sulla
durata quinquennale
della del
prescrizione
(va rimarcato che in nessuna delle difese svolte parte attrice abbia invocato un diverso termine di
prescrizione), incentrandosi la discussione sul dies a quo di tale termine.
A tale ultimo proposito non ignora questo giudice che con la già citata sentenza n. 8110/2013 (come
pure con la sentenza n. 12551 del 22 maggio 2013) la Corte di Cassazione, a differenza della sentenza
n. 2305/2007 pure sopra citata, indichi un decorso del termine prescrizionale di tipo “oggettivo”,
indipendentemente dalla circostanza che il danneggiato sia venuto effettivamente a conoscenza del
condotte anticoncorrenziali accertate e sanzionate dalla stessa Autorità. Non va trascurato tuttavia che
entrambi i casi riferiti hanno riguardo ad uno fra i tanti casi del "cartello" assicurativo nel settore r.c.
auto, ove i soggetti danneggiati erano gli assicurati e pertanto consumatori del tutto ignari delle
dinamiche del mercato e della eventualità che vi fosse stato un accordo vietato fra imprese assicuratrici
idoneo a determinare un indebito aumento del premio a carico degli assicurati. Ciò quantomeno fino al
momento in cui tale comportamento e tali accordi erano stati sanzionati dal provvedimento
dell'AGCM.
Diversa è la situazione per l'ipotesi in cui il soggetto danneggiato sia un'impresa che operi nel
medesimo mercato del preteso danneggiante, cui viene imputato un abuso di dominanza sul mercato.
Un simile soggetto non può essere ritenuto estraneo alle dinamiche del mercato e ignaro dell'esistenza
del comportamento che mira ad escluderlo o a ridurre i suoi margini di guadagno.
E' significativo che nel caso Teleunit/Vodafone (sentenza invocata dalla stessa difesa attorea: sent. 1°
ottobre 2013, n. 12227, Giudice estensore Massari), ipotesi analoga a quella di specie, il giudice abbia
considerato che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno fosse quello
quinquennale e iniziasse a decorrere non dal momento in cui il fatto del terzo abbia determinato la
modificazione produttiva del danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui la produzione del danno si
era manifestata all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (Cass. n.11119/2013;
Cass. n.26188/2011). Tale momento andava individuato nell'avvio del procedimento dell'AGCM
(23.2.2005), dal quale la stessa parte attrice aveva dato atto di aver appreso delle condotte
discriminatorie di Vodafone. In quel caso poi la prescrizione non si era determinata essendo la notifica
dell'atto di citazione intervenuta prima del decorso del termine, così considerato.
11. Alla luce di tali indicazioni, nel caso in esame si ritiene che il dies a quo dal quale far decorrere il
termine prescrizionale si deve collocare alla data dell'apertura dell'indagine o al più tardi alla data del
25 gennaio 2007, data di pubblicazione degli impegni assunti da Vodafone ex art. 14 ter L. n.
287/1990. Si ritiene infatti che fin dall'apertura dell'indagine (cui era stata data ampia pubblicità anche
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provvedimento dell’AGCM e si sia potuto rendere conto di aver subito un danno ingiusto a causa delle
sui media) e comunque con la pubblicazione
Sentenza n. 4587/2014 pubbl. il 03/04/2014
RG n. 13480/2012
Repert.
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degli impegni
l’abuso
di posizionedel
dominante
originariamente imputato a Vodafone sia divenuto oggettivamente percepibile e riconoscibile per un
operatore economico che necessariamente, usando l'ordinaria diligenza, deve conoscere gli eventi del
mercato in cui opera.
Non è corretta l’affermazione di parte attrice secondo cui tale pubblicazione degli impegni non abbia
autonomo rilievo rispetto al successivo provvedimento sanzionatorio dell'agosto 2007. Infatti, con la
proposizione degli impegni da parte di Vodafone e la successiva pubblicazione degli stessi (ove non si
fattispecie e della responsabilità imputata a Vodafone, indipendentemente dal successivo
provvedimento di accettazione dell’AGCM, con il quale parte convenuta è stata estromessa dal
procedimento. Nessun rilievo a tale riguardo assume il successivo provvedimento n. 17131 del 3 agosto
2007, indicato quale dies a quo da parte dell'attrice, posto che lo stesso non riveste alcun effetto in
relazione all'illecito anticoncorrenziale ascritto a Vodafone. Quindi, vista la pubblicazione degli
impegni proposti da Vodafone alla data del 25 gennaio 2007 è perlomeno da tale momento che si deve
ritenere che Uno Communications sia stata in grado di realizzare che il pregiudizio subito poteva essere
ricollegato all'illecito comportamento di Vodafone.
Del resto, l'assunzione degli impegni di Vodafone aveva avuto un significativo riscontro sul mercato
degli operatori, posto che con l'accettazione dei medesimi da parte dell'AGCM Vodafone usciva da un
procedimento che aveva avuto ampio riscontro sui media.
Si potrebbe fra l'altro ipotizzare che la dannosità dei comportamenti di Vodafone fosse concretamente
percepibile già prima di tale data. E' poco credibile che Uno Communications non si sia
immediatamente resa conto della lesività del rapporto contrattuale posto in essere con Vodafone o della
risoluzione dello stesso, e che non abbia avuto cognizione della CRI prima della conclusione del
procedimento dell’AGCM. Forse non ne conosceva per intero l'esatto contenuto, ma verosimilmente ne
conosceva l'esistenza in termini di contestazione degli addebiti anche nei confronti di Vodafone.
In ogni caso non si può ritenere che ad un operatore del mercato, chiamato a comportarsi secondo
diligenza, non si sia compiutamente ed adeguatamente manifestato l’illecito concorrenziale lamentato
nel presente giudizio in tutti i suoi aspetti quantomeno al momento della pubblicazione degli impegni
assunti da Vodafone (25 gennaio 2007).
Risulta quindi fondata l’eccezione di prescrizione ex art. 2947 c.c. opposta dalla convenuta in relazione
alle domande formulate da Uno Communications, essendo decorso alla data di proposizione della
presente causa (citazione notificata il 24 febbraio 2012) il termine quinquennale di prescrizione
dell’illecito anticoncorrenziale lamentato.
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voglia ritenere addirittura con l'apertura dell'indagine) l'attrice poteva avere piena cognizione della
12. Quanto alla tesi che il comportamento sia
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n. quindi
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tuttora in essere
e che
il dannodel
continui
a
prodursi, con effettive conseguenze in termini di maturazione della prescrizione rispetto ai singoli
periodi da considerare (danno permanente), deve rilevarsi che la difesa di parte attrice si è limitata ad
affermazioni puramente assertive, decisamente contestate da Vodafone. Tale contestazione è del resto
supportata dal rilievo che nei confronti di Vodafone l'AGCM ha definitivamente chiuso l'indagine e
non ha ritenuto di esercitare il potere di riapertura pure previsto dall'art. 14 ter comma 3 L. n.
287/1990. Rimane comunque assorbente la considerazione che Uno Communications era gravata
stato svolto nelle difese, ad eccezione dei due brevi cenni contenuti nella memoria ex art. 183 sesto
comma n. 1 c.p.c., e pag. 17, ove (pag. 11) riferisce della sua intenzione di chiedere i danni fino alla
proposizione della domanda, mentre in altro punto (a pag. 17) invoca la permanenza del
comportamento in relazione al diniego opposto da Vodafone ad altri operatori, nulla dicendo circa la
propria specifica posizione. Negli atti conclusivi poi (vedi in particolare pagg. 5-7 della memoria di
replica) ribadisce tali affermazioni, ma non le supporta in alcun modo con riferimenti documentali o
altri mezzi di prova.
Anche la prospettazione in esame non può quindi che essere considerata priva del necessario supporto
probatorio e conseguentemente essere disattesa.
13. Affrontando gli ulteriori problemi dibattuti fra le parti nella controversia, appare logico esaminare
per prima la domanda riconvenzionale formulata da Vodafone di accertamento della risoluzione del
contratto per inadempimento di Uno Communications alle obbligazioni nascenti dal contratto stipulato
tra le parti.
Sul punto Vodafone deduce che Uno Communications abbia abusivamente utilizzato il contratto
sottoscritto con la convenuta per acquistare in modo “surrettizio” terminazione fisso-mobile e rivendere
il relativo traffico a terzi, comportamento che avrebbe cagionato un danno a Vodafone quantificato, in
via provvisoria, in € 137.785,00.
Sulla base di quanto affermato dalla convenuta, e non contestato da parte attrice, è in effetti emerso che
Uno Communications ha fatto ricorso alla tecnica della trasformazione del traffico acquistato attraverso
contratti business ai fini di rivendita del medesimo traffico a terzi. Considerato che la trasformazione
del traffico per rivendita era estranea alle finalità del contratto intercorso tra le parti, tale attività secondo la convenuta - sarebbe in astratto idonea a costituire grave inadempimento contrattuale
legittimante una domanda di risoluzione del medesimo.
Tuttavia, non si può non evidenziare come tale comportamento di Uno Communications (e di altri
operatori economici, da quanto emerge dal procedimento AGCM A/357) sia stato adottato al fine di
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dall'onere probatorio in relazione al permanere di tale comportamento. Nessun argomento ulteriore è
conservare competitività sul mercato a fronte
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dei dedotti abusi
di posizione
dominantedel
imputati
a
Vodafone.
Non è vero quanto contrariamente affermato dalla convenuta sul punto, ossia che l’ipotizzato abuso di
posizione dominante possa essere relativo esclusivamente alla fornitura del servizio wholesale di
terminazione senza porre alcun vincolo particolare sul prezzo del retail, praticato dalla divisione
commerciale nei rapporti con i clienti finali. La discriminatorietà delle condotte di Vodafone sarebbe
consistita - sempre in base agli addebiti - anche nel diniego di utilizzare accorgimenti tecnici capaci di
economico mobile-mobile tramite GSM-box. Ciò può essere considerato sulla base di una possibile
parificazione a tale riguardo del comportamento imputato a Vodafone rispetto a quello sanzionato nella
delibera dell'AGCM rispetto ad altri operatori.
Nel contratto concluso tra le parti si sarebbe così concretizzata una condotta discriminatoria di
Vodafone, in violazione dell’art. 102 TFUE, tale da escludere la configurabilità di una responsabilità
per inadempimento attribuibile a Uno Communications.
Tale prospettazione induce ad escludere che Vodafone potesse avvalersi della clausola risolutiva
opposta e che potesse invocare un inadempimento grave e ingiustificato di Uno Communications alle
pattuizioni contrattuali.
Va pertanto rigettata la domanda riconvenzionale formulata da Vodafone.
14. Quanto alla domanda proposta da Uno Communications in relazione alla dichiarazione di
risoluzione del contratto intercorso tra le parti per inadempimento di Vodafone occorre innanzitutto
rilevare che parte attrice ha, in corso di giudizio, modificato la propria domanda. In atto di citazione
Uno Communications conclude richiedendo di “accertare e dichiarare l’illegittimità della risoluzione
del contratto “business” inter partes operata da Vodafone e per l’effetto dichiarare la risoluzione del
contratto medesimo per inadempimento di Vodafone”, mentre in sede di precisazione delle conclusioni
la stessa ha chiesto di "accertare e dichiarare, incidentalmente e coerentemente con quanto sancito
dall'Antitrust nel provvedimento del 3.08.2007, l'illegittimità della risoluzione del contratto "business"
inter partes operata da Vodafone previo accertamento della nullità della clausole contrattuali 4.2.bis
e/o 4.3 ter e/o 4.2.quater e/o 4.2. delle condizioni generali di contratto per violazione di norme
imperative di legge (artt. 101 e/o art. 102 in particolare lett. d) del TFUE) e per l'effetto dichiarare la
risoluzione del contratto medesimo per inadempimento di Vodafone".
Tale differente formulazione appare una specificazione e limitazione della domanda proposta da parte
attrice. In quanto tale, l’emendatio operata da Uno Communications appare ammissibile ed è quindi su
tale petitum che deve intervenire la presente decisione.
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incidere sul costo di terminazione attraverso la trasformazione del traffico fisso-mobile nel più
15. Sulla base dell’ultima formulazione delle
Sentenza n. 4587/2014 pubbl. il 03/04/2014
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Repert. n.parte
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proprie conclusioni,
attrice ha del
chiesto
un
accertamento incidentale sul rapporto contrattuale intercorrente tra le parti finalizzato all’ottenimento
del risarcimento dei danni subiti. A tal fine, Uno Communications chiede l’accertamento della nullità
delle clausole introdotte da Vodafone, con domanda che quindi determinerebbe la prosecuzione del
contratto de quo per quanto riguarda il corpus contrattuale e le altre clausole, ma poi conclude per la
dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento di Vodafone.
Inoltre, l’unico profilo di responsabilità contrattuale ascritto dall’attrice a Vodafone attiene pur sempre
come pacifico, tale violazione potrebbe comportare una responsabilità di tipo extracontrattuale, mentre
non influisce sulla verifica del corretto adempimento delle obbligazioni assunte dalle parti con il
contratto.
Oltre a considerare che ripetutamente negli scritti conclusivi la difesa attorea precisa che l'accertamento
in relazione al contratto è di tipo incidentale (2° frase di pag. 4 della memoria di replica; 4° frase di
pag. 14), si deve rilevare come la medesima difesa non abbia addebitato a Vodafone alcun ulteriore
inadempimento rispetto al medesimo contratto.
Conseguentemente non sussistono i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto per tale
motivo.
16. In conclusione non si perviene a dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento di alcuna
delle due parti.
Si evidenzia tuttavia come, in relazione alle reciproche domande di risoluzione del contratto, sia palese
la concorde volontà delle parti medesime di non dare ulteriore corso agli accordi esistenti. Il contratto
sottoscritto da Uno Communications e Vodafone nel marzo 2003 va quindi considerato risolto per
mutuo consenso, con la conseguenza che diviene superfluo accertare e dichiarare la nullità delle
clausole contrattuali inserite da Vodafone, risultando a tale riguardo non attuale l'interesse ad agire di
Uno Communications.
17. In relazione alla domanda di risarcimento dei danni formulata da Uno Communications a titolo di
inadempimento contrattuale, si rileva come l’attrice non abbia dedotto danni che possano trovare fonte
negli accordi contrattuali intercorsi tra le parti o nella violazione di detti accordi, diversi rispetto a
quelli riconducibili al comportamento anticoncorrenziale di cui sopra si è detto.
Parte attrice nei propri scritti difensivi ha sempre prospettato la sussistenza di una duplice voce di
danno, una relativa al maggior costo sostenuto per il servizio di terminazione rispetto a quello che
avrebbe dovuto pagare, l’altra relativa alla compressione dei propri margini di profitto.
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alla violazione degli obblighi imposti da parte degli artt. 101 e 102 TFUE. Ma, come già specificato e
Tuttavia per entrambe le voci di danno indicate
Sentenza n. 4587/2014 pubbl. il 03/04/2014
RG n. 13480/2012
Repert.e n.costantemente
3952/2014riferimento
del 03/04/2014
fa espressamente
ai
comportamenti posti in essere da Vodafone in termini di abuso di posizione dominante, ossia ai
comportamenti da cui potrebbe eventualmente derivare una responsabilità di natura esclusivamente
extracontrattuale.
Il danno lamentato da Uno Communications, ove sussistente, sarebbe quindi integralmente
riconducibile alla fattispecie dell’illecito anticoncorrenziale rispetto al quale, stante l’intervenuta
prescrizione del relativo diritto risarcitorio, non è possibile pervenire alla condanna della convenuta al
18. Le conclusioni definitive circa le domande reciprocamente svolte dalle parti e la complessità e
novità delle problematiche qui affrontate rendono opportuna una compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti,
rigetta le domande di risarcimento dei danni proposte dall’attrice Uno Communications S.p.A. nei
confronti di Vodafone Omnitel NV per intervenuta prescrizione del diritto;
rigetta le ulteriori domande proposte dalla medesima attrice;
rigetta le domande proposte in via riconvenzionale da Vodafone Omnitel NV;
compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano il 3 aprile 2014.
Il Giudice
dott. Marina Anna Tavassi
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relativo risarcimento.