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Sentenza n. 6057/2014 pubbl. il 12/05/2014
RG n. 79952/2011
Repert. n. 5262/2014 del 12/05/2014
Sentenza N.
R.G. N. 79952 /2011
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - SEZ. A
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marina Tavassi
Presidente Relatore
dott. Paola Maria Gandolfi
Giudice
dott. Silvia Giani
Giudice
riunito nella camera di consiglio del 13 marzo 2014
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, avente ad oggetto diritto d'autore, plagio, risarcimento
danni, iscritta al n. R.G. 79952/2011, promossa da:
BASSANI DAVIDE, titolare della ditta individuale DREAMVIDEO (C.F.
03037020124), con il patrocinio dell’avv. MARIA ROSA PONTI del Foro di Varese ed
elettivamente domiciliato in Milano, Via Asti 16, presso l’avv. Norma Simone, giusta
delega in atti
ATTORE
contro
ELIO ANTONUCCI (C.F. NTNLEI53P20I653O) con il patrocinio dell’avv. Bruno
Barbieri del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato in Milano, Viale Luigi Majno 5,
presso l'avv. Gabriella Sordo, giusta delega in atti
CONVENUTO
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
REPUBBLICA ITALIANA
Sentenza n. 6057/2014 pubbl. il 12/05/2014
RG n. 79952/2011
Repert. n. 5262/2014 del 12/05/2014
CONCLUSIONI
All’udienza di precisazione delle conclusioni del 10.12.2013 i procuratori delle parti così
concludevano:
per l’attore: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza ed eccezione:
In via principale: accertata la responsabilità del convenuto nella commissione dei fatti in
narrativa meglio specificati, anche mediante accesso diretto sul sito, ordinare allo stesso: la
pagine web create dall'attore e la rimozione dalla memoria cache dei motori di ricerca;
Sempre in via principale: condannare il convenuto al risarcimento dei danni patiti
dall'attore, danni che si quantificano nella somma totale di euro 5059,00, come in narrativa
meglio specificato;
In via subordinata: ove non ritenesse provato il danno come sopra specificato, condannare
il convenuto ad un equo risarcimento del danno subito dall'attore;
Ordinare la pubblicazione della sentenza sia sul sito del convenuto, sia sulla pagina web
dell'attore, sia su almeno uno dei maggiori quotidiani a diffusione nazionale a spese del
convenuto;
Condannare il convenuto alla rifusione delle spese di lite comprese quelle di CTU.”
Per il convenuto: “Voglia l’Ill.mo Tribunale di Milano,
In via principale: accertare e dichiarare l’infondatezza delle tesi giuridiche avversarie per
mancanza di originalità nel contenuto degli stralci nel sito dreamvideo.it riportati dall’attore
sul sito web radiomarconi.com e la mancata violazione del diritto di autore lamentato e
conseguentemente respingere le domande attoree;
In via subordinata: accertare e dichiarare la natura non commerciale del sito web
radiomarconi.com, in quanto, non viene presentato alcun prodotto o alcun servizio in
vendita al pubblico, quindi il sito può essere considerato di semplice divulgazione di
informazioni tecniche e storiche non aventi scopo di lucro, nonché accertare e dichiarare
per i motivi in fatto e diritto già esposti l’assoluta sproporzione tra il danno lamentato e la
richiesta di risarcimento danni avanzato da controparte sia in termini di danno patrimoniale
che non patrimoniale oltre che la richiesta spropositata di pubblicazione della sentenza.
In ogni caso: condannare la parte attrice a spese, competenze ed onorari tutti del presente
giudizio, oltre C.P.A. 4% ed IVA 22% come per legge.”
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
rimozione di ogni contenuto ed elemento dal proprio sito web di quanto prelevato dalle
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RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 27 gennaio 2010, Davide Bassani, affermando di
essere titolare della ditta individuale Dreamvideo, conveniva in giudizio il sig. Elio
Antonucci innanzi Tribunale di Varese chiedendo il risarcimento del danno derivante da
violazione del diritto d’autore ad esso attore spettante in relazione alla propria
pubblicazione on line dal titolo “Il Monoscopio”. Il convenuto si costituiva con memoria di
Tribunale adito in favore della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di
Milano. Con sentenza n. 1162/11 il Giudice designato del Tribunale di Varese statuiva che,
trattandosi di causa avente per oggetto il risarcimento danni derivanti di violazione del
diritto di autore, la competenza spettava alla sezione specializzata (allora in materia di
proprietà industriale e intellettuale, ora in materia di impresa) del Tribunale di Milano,
fissando il termine per la riassunzione in mesi tre.
2. Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 30 dicembre 2011, il Bassani
riassumeva la causa innanzi a questa Sezione Specializzata. Il convenuto Antonucci a sua
volta si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata il successivo 17 aprile
2012.
3. In particolare, l’attore ha dedotto di aver realizzato nel mese di aprile del 2000 il sito
web denominato www.dreamvideo.it dedicato alla produzione di video e al video-editing,
rivolto a professionisti ed appassionati del settore. Tutti i contenuti riportati su tale sito
sono indicati in calce a ciascuna pagina come protetti dal diritto d’autore, con espressa
avvertenza che nessuna parte di esso può essere riprodotta senza il consenso scritto del
Bassani (vedi doc. 2 dell’attore).
L’attore ha pertanto contestato al convenuto Elio Antonucci, quale titolare della
registrazione del sito www.radiomarconi.com, di aver riprodotto in detto sito web, senza
alcuna autorizzazione, il proprio articolo denominato “Il monoscopio”, ove l’autore tratta
dell’utilizzo e dei possibili impieghi di questo strumento (vedi doc. 3 e 4 dell’attore).
Ritenuta la tutelabilità di tale articolo e delle immagini in esso contenute dalla normativa in
tema di diritto d’autore, l’attore ha chiesto l’accertamento dell’illecita utilizzazione di tali
contenuti con le conseguenti pronunce accessorie d’uso, come meglio precisato nelle sopra
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comparsa e risposta ed eccepiva, in via preliminare, l’incompetenza funzionale del
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riportate conclusioni, nonché la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i
conseguenti danni, indicati nella somma di €. 5.059,00.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto, Elio Antonucci, ha riferito che il sito
www.radiomarconi.com non presenta alcun tipo di pubblicità, non offre in vendita alcun
servizio o prodotto, essendo curato dal Comitato Guglielmo Marconi International, di cui
Antonucci fa parte, formato da cittadini appassionati di tecnologie. Egli dunque rilevava
In punto di diritto eccepiva che, non solo l’attore non aveva provveduto ad alcuna
registrazione delle proprie opere, ma che quest’ultime sarebbero prive del requisito della
novità, avendo il Bassani ripreso quanto contenuto nel proprio articolo “Il monoscopio” dal
manuale originario del prodotto Philips PM5544, nonché dal libro di Emilio Grosso TVC Informazione Video a Colori, secondo volume (1977, Editrice Antonelliana, Torino, p.
385). Ancora l'attore non avrebbe fornito alcuna prova circa la paternità del proprio
elaborato in termini di novità; in altre parole non sarebbe ravvisabile alcun contributo
personale dell’autore.
4. All’udienza che ha avuto luogo innanzi al G.I. in data 23 ottobre 2012, veniva disposta
la consulenza tecnica d’ufficio, nominando a tal fine quale CTU l’ing. Dario Bontempi, poi,
nell'indisponibilità dello stesso, sostituito in successiva udienza dal dott. Enrico Gatti.
In occasione dell’udienza del 10 luglio 2013, il G.I. formulava il quesito peritale, chiedendo
al CTU di accertare se l’articolo “Il Monoscopio” fosse effettivamente dotato di originalità
e creatività o fosse patrimonio di conoscenza comune noto agli esperti del settore audiovideo, oltre che di accertare quando tale articolo fosse stato inserito sul sito
www.dreamvideo.it, in che misura le pagine apparse sul sito www.radiomarconi.com
riproducessero quelle dell’attore e quale avrebbe potuto essere un equo compenso per la
riproduzione di detto articolo, con riferimento agli usi del settore. La CTU è stata poi
integrata, su richiesta del G.I. (vedi verbale dell’udienza del 10 luglio 2013), in relazione
alle note depositate da parte convenuta all’udienza del 9 aprile 2013, con i documenti ad
esse allegati, e alle note depositate da parte attrice all’udienza del 1° giugno 2013. Nella
propria relazione di supplemento della CTU (depositata il 30 settembre 2013), il consulente
confermava le conclusioni della precedente relazione, depositata in data 26 marzio 2013,
anche alla luce della nuova documentazione esaminata.
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che l’articolo (e le annesse immagini) erano stati riprodotti non per fini di lucro.
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In linea generale può premettersi che il Collegio ritiene di dover aderire alle conclusioni
assunte dal CTU, dott. Gatti, nella propria relazione (comprensiva della relazione
supplementare), avendo questi proceduto con indagini dettagliate, nel pieno ed articolato
contraddittorio delle parti.
Occorre precisare che la pubblicazione “Il Monoscopio”, oggetto della presente
controversia, consiste in un articolo tecnico pubblicato in formato digitale su un sito
televisiva usata per la calibrazione delle apparecchiature televisive. In particolare,
nell’articolo in esame viene descritto il modello Philips PM5544 che, secondo quanto
affermato dal CTU, è quello maggiormente in uso nel settore.
Il Collegio, alla luce delle difese delle parti, ritiene pertanto necessario valutare la creatività
dell’articolo “Il Monoscopio” al fine di verificarne la tutelabilità quale opera dell’ingegno,
ai sensi dell’art. 1 della legge sul diritto d’autore.
Se da un lato è indubitabile che l’articolo in questione tratta di un argomento tecnico noto e
trattato da tempo, occorre in ogni caso analizzarne la forma espressiva. Alla luce di diversi
elementi, quali la suddivisione dell’immagine all’interno dell’articolo in una successione di
fotogrammi per evidenziare le singole funzioni del monoscopio, oltreché l’individuazione
delle variazioni dell’immagine che si verificherebbero in caso di malfunzionamento del
televisore, accompagnati da testi esplicativi, il CTU ha ritenuto che sussistesse una forma
espressiva originale.
Al fine di valutare l’originalità dell’articolo al momento della sua pubblicazione, il CTU,
sulla base del servizio WayBack Machine (che registra periodicamente tutte le pagine dei
siti web mondiali, conservandole inalterate nella propria memoria), ha confermato quanto
dedotto dall’attore e cioè che la pubblicazione risalisse quantomeno al luglio 2001. Il CTU
ha quindi analizzato il manuale operativo del monoscopio Philips PM5544, citato da parte
attrice ed opposto come anteriorità dal convenuto, ed ha escluso che l’articolo “Il
Monoscopio” di cui si discute ne sia semplice riproduzione.
A seguito del deposito delle note del convenuto all’udienza del 9 aprile 2013 e da parte
attrice alla successiva udienza del 1° giugno 2013, come già si è detto, il G.I. ha disposto il
supplemento di CTU. Nel corso dell’attività di consulenza tecnica supplementare, parte
convenuta ha sottoposto all’attenzione del CTU una serie di documenti di arte nota. In
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internet che descrive il funzionamento e l’uso di un monoscopio e, cioè, di un’immagine
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particolare, si tratta di articoli pubblicati su riviste negli anni 1990, 1993 e 1997 oltreché di
un estratto del manuale di istruzioni del generatore Philips PM5544 risalente al 1974. Pur
rilevando alcune similitudini tra l’articolo “Il Monoscopio” e la documentazione prodotta
dalla convenuta, il CTU ha rilevato un’autonomia creativa veicolata dalla diversità nella
forma espressiva utilizzata dal Bassani.
In base a tali rilievi tecnici ed ai rilievi in diritto di seguito esposti, il Collegio ritiene che
infatti, affermato un certo grado di originalità e di creatività anche in un articolo tecnico
quale è indubbiamente quello in discussione. E’ vero che si tratta di indicazioni tecniche
che in parte si trovano anche in altri siti dedicati al medesimo scopo, ma è vero che la
forma espositiva, il testo, la composizione complessiva del pezzo, le immagini e le
didascalie che le accompagnano devono essere considerate creazioni originali del suo
autore, appunto di Davide Bassani.
Ed invero quanto alla originalità, parte convenuta non è stata in grado di provare
validamente (come sarebbe stato suo onere fare) che le modalità espressive dei concetti
tecnici in questione erano già presenti in altri siti della rete ovvero in altre opere
preesistenti.
Quanto al requisito della creatività, giova ricordare che è sufficiente un grado minimo di
creatività e ciò vale soprattutto per le creazioni di carattere tecnico, rispetto alle quali le
scelte di contenuto sono in parte obbligate dalle soluzioni che si propongono e che non
possono che essere quelle che conducono al risultato voluto. Ciò che può essere variato,
secondo la scelta discrezionale dell’autore, sono le modalità espressive (vedi Cass.
12.1.2007 n. 581). Effettivamente il Bassani ha realizzato delle scelte espressive sue
personali, dotate di originalità e di un certo grado di creatività, se non altro per la ideazione
e selezione delle fotografie e dei testi che le accompagnano (fotografie e testi che si dice
essere stati realizzati ad hoc per detto articolo, non essendo stata specificamente contestata
tale affermazione e non essendo stata fornita prova contraria da parte della convenuta),
pedissequamente e integralmente riprodotti sul sito del convenuto.
La giurisprudenza si è concordemente espressa nel senso che, in tema di diritto d'autore, il
concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 della legge n. 633 del 1941, non
coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso,
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possa essere riconosciuta la tutela del diritto d'autore all'opera del Bassani. Può essere,
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alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie
elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata, di modo che un'opera
dell'ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo,
seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che
la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni
semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia;
ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse
opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno
degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione (Cass.
sent. n. 25173 del 28 novembre 201; n. 5089 del 12 marzo 2004).
Si deve poi ritenere che Bassani sia l’autore della pubblicazione, posto che così è indicato
nel sito “dreamvideo”, e che autore dell’opera è reputato chi è in essa indicato come tale ex
art. 8 l.d.a., salvo prova contraria, prova che nella specie non risulta essere stata offerta da
parte del convenuto.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene pertanto che l’articolo “Il Monoscopio”, possa
considerarsi quale opera creativa idonea alla protezione del diritto d’autore, ai sensi
dell’art.1 della legge sul diritto d’autore.
Circa poi la riproduzione dei contenuti de “Il Monoscopio” sul sito www.radiomarconi.com
(vedi doc. 3 dell’attore), il consulente ha concluso che vi è una sovrapponibilità completa
tra le due versioni. Ciò in particolare è provato dal fatto che abbiano la medesima
organizzazione multimediale, oltreché la stessa suddivisione dell’immagine principale e
della successione delle altre immagini, identici essendo i testi e la punteggiatura. La
circostanza del resto non è neppure negata dal convenuto.
5. Pertanto, in considerazione del fatto che è accertato che le pagine pubblicate sul sito
www.radiomarconi.com (vedi doc. 3 dell’attore) riproducono in toto l’articolo “Il
Monoscopio” (vedi doc. 2 dell’attore), il Collegio ritiene che il convenuto sia tenuto a
corrispondere un equo compenso a favore dell’attore per la riproduzione non autorizzata di
tale articolo.
Si tratta quindi di quantificare quale avrebbe potuto essere il costo dell’acquisto dei diritti
di pubblicazione de “Il Monoscopio”.
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inoltre, la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione,
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L’attore ha fornito un conteggio prendendo quale base il tariffario dei giornalisti 2007 che
riporta i compensi minimi per le prestazioni professionali giornalistiche (vedi doc. 26 di
parte attrice), aggiungendo ulteriori 705 euro per il fatto che l’articolo sarebbe stato
realizzato dal direttore responsabile ed applicando poi la rivalutazione ISTAT dal 2007 ad
oggi con coefficiente 1,115. Dato che il Bassani, da documentazione da egli prodotta,
risulta essere direttore responsabile della testata "dreamvideo" a partire dal 22 marzo 2010,
euro pretesi dall’attore, posto che al momento della ideazione dell'articolo e del suo
inserimento sul sito non rivestiva tale carica.
Dunque il conteggio del compenso come valutato dal CTU a seguito dell’esclusione dei
705 euro, ammonta ad euro 2.559 e, con l’aggiunta del coefficiente di rivalutazione ISTAT
pari ad 1,115, ad euro 2.853.
Si deve d’altro canto tenere presente che il sito internet www.radiomarconi.com è gestito da
un comitato ed è evidentemente privo di scopi di lucro, in quanto “vetrina” per articoli
forniti gratuitamente da storici e tecnici. Pertanto, ove avesse preventivato un esborso,
Antonucci presumibilmente non avrebbe pubblicato l’articolo “Il Monoscopio” sul sito di
propria titolarità. D’altra parte non si può ritenere che l’attore sia stato soggetto ad esborsi
del tutto paragonabili a quelli solitamente sostenuti per la redazione di un brano
giornalistico che, in genere, comporta spese di trasferta, rischi e utilizzo di una grafica ad
alta risoluzione (voci nel caso di cui si tratta assenti).
Il Collegio pertanto, ai sensi dell’art. 1226 c.c., liquida in via equitativa il danno subito dal
Bassani nella somma di €. 2.500, comprensiva di rivalutazione ed interessi maturati fino ad
oggi, condannando il convenuto al risarcimento dei danni in detta misura.
Deve essere accolta la richiesta di pubblicazione sul sito del convenuto dell’intestazione e
del dispositivo della presente sentenza, con adeguata evidenza e per quindici giorni
consecutivi a far tempo dalla notifica in forma esecutiva della presente pronuncia.
Non si ritiene invece di accogliere la richiesta di pubblicazione sulla stampa in quanto per
nulla coerente e proporzionata rispetto alla fattispecie in esame.
6. Le conclusioni definitive circa le domande attoree e il ridimensionamento dell'originaria
pretesa risarcitoria del Bassani impongono la condanna del convenuto al rimborso delle
spese processuali in favore dell'attore, liquidandosi tali spese in relazione alla somma
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si concorda con la posizione assunta dal CTU diretta ad escludere il riconoscimento dei 705
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attribuita a titolo di risarcimento. Tali spese, in relazioni al valore della causa (euro 2.500),
vengono liquidate in favore dell'attore, nella somma complessiva di €. 2.000, oltre accessori
nella misura di legge.
Stante la soccombenza del convenuto, il Collegio ritiene che le spese della esperita
consulenza tecnica d’ufficio, nella misura già liquidata in corso di causa, vadano poste nella
loro totalità a carico del convenuto.
La Sezione Specializzata in materia di Impresa - Sez. A - del Tribunale di Milano,
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
dichiara che la riproduzione sul sito del convenuto Elio Antonucci www.dreamvideo.it
dell’articolo di Davide Bassani “Il Monoscopio”, pubblicato sul sito del medesimo Bassani
www.dreamvideo.it, è realizzata con modalità tali da violare il diritto d’autore spettante
all’attore;
ordina la rimozione del contenuto dell’articolo “Il Monoscopio” dal sito web
www.radiomarconi.com;
condanna il convenuto Elio Antonucci al risarcimento del danno a favore dell’attore Davide
Bassani, liquidato in via equitativa nell'ammontare complessivo di euro 2.500, in moneta
attuale e comprensivo degli interessi maturati ad oggi, con gli ulteriori interessi al tasso
legale dalla pronuncia al saldo;
ordina la pubblicazione sul sito del convenuto dell’intestazione e del dispositivo della
presente sentenza, con adeguata evidenza e per quindici giorni consecutivi a far tempo dalla
notifica in forma esecutiva della presente pronuncia;
rigetta ogni altra domanda;
condanna il convenuto Elio Antonucci al pagamento delle spese processuali, liquidate in
favore dell’attore nella misura complessiva di € 2.000, oltre accessori come per legge;
pone a carico del convenuto Elio Antonucci le spese dell’esperita consulenza tecnica
d’ufficio, nella misura già liquidata in corso di causa.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 marzo 2014.
Il Presidente estensore
dott. Marina A. Tavassi
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PQM
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