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Sentenza n. 4186/2014 pubbl. il 27/03/2014
RG n. 15350/2011
Repert. n. 3598/2014 del 27/03/2014
N. R.G. 15350/011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
“SEZIONE A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle
persone dei seguenti
magistrati:
dott.ssa Marina Tavassi
Presidente
dott.ssa Paola Gandolfi
Giudice a latere
dott.ssa Alima Zana
Giudice estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 15350/011
KELEMATA S.R.L. E PERLIER S.R.L. con gli avv.ti Luigi Saglietti,
Elisa Vittone e Fabrizio Sanna
ATTORI
Contro
XINES
S.R.L.
con
gli
avv.ti
prof.
Marco
Lamandini,
Daniela
De
Pasquale e Massimiliano Pappalardo
CONVENUTO
CONCLUSIONI
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Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622
TRIBUNALE di MILANO
Le parti hanno precisato le
allegati
al
verbale
Sentenza n. 4186/2014 pubbl. il 27/03/2014
RG n. 15350/2011
rispettive Repert.
conclusioni
come da
fogli
n. 3598/2014
del 27/03/2014
d‟udienza
del
19.11.2013,
qui
integralmente
richiamate
OGGETTO: azione di nullità di marchio nazionale per deposito in mala
fede, per mancanza di novità e capacità distintiva, inibitoria,
risarcimento del danno; domanda riconvenzionale di risarcimento del
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danno, art. 96 c.p.c.
1.le pregresse vicende sostanziali
Sentenza n. 4186/2014 pubbl. il 27/03/2014
RG n. 15350/2011
e processuali
Repert. n. 3598/2014 del 27/03/2014
La presente controversia ha ad oggetto lo storico marchio Galitzine,
già
di
titolarità
dell‟omonima
Principessa
Galitzine
–celebre
stilista di successo nell‟alta moda, icona di eleganza negli anni
della dolce vita, ideatrice dello storico “Pigiama Palazzo”- ed
oggetto di due pronunce rese rispettivamente dal Tribunale e dalla
Corte D‟Appello di Torino, sulla quale è caduto giudicato. Tali
necessario darne brevemente conto.
Con contratto stipulato in data 20.1.1969, la celebre stilista cedeva
alla società Pierrel Associata s.p.a. (poi Perlier s.p.a.) il diritto
di
registrare
profumeria;
il
il
segno
Galitzine
marchio
così
per
prodotti
registrato
in
cosmetici
sede
e
di
nazionale
e
internazionale dalla Pierrel per le classi di prodotto nn. 3 e 5 è
veniva poi ceduto alla società BHC, successivamente fusa in Kelemata.
Nel 1989 veniva aperto il fallimento di Irene Galitzine: la curatela
fallimentare
recedeva
dal
contratto
a
suo
tempo
stipulato
con
l‟allora Pierrel e cedeva l‟azienda comprensiva di tutti i marchi
Galitzine
alla
società
Xines.
Quest‟ultima
procedeva
in
data
12.6.1990 a registrare il marchio nazionale denominativo Galitzine,
tra l‟altro, anche per la classe n. 3.
In data 16.3.2007 Xines conveniva innanzi al Tribunale di Torino le
odierne attrici, al fine dell‟accertamento della decadenza per non
uso dei marchi Galitzine di titolarità di Kelemata; costituendosi,
Kelemata e Perlier in via riconvenzionale invocavano la nullità
parziale, per mancanza di novità o per non uso, del segno
di
controparte limitatamente alla classe n.3 perchè già ceduto alla
Pierrel
dalla
sua
prima
titolare
anteriormente
al
fallimento
Galitzine.
Il Tribunale di Torino dichiarava sia la decadenza per non uso dei
marchi Kelemata
di cui alle registrazioni n. 242918 e n. 276257 sia
la nullità del marchio „379 di Xines per la classe n.3 per mancanza
di novità.
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vicende giudiziarie dispiegano effetti in questa sede ed è dunque
Il
Tribunale
dichiarava
altresì
Sentenza n. 4186/2014 pubbl. il 27/03/2014
RG n. 15350/2011
inammissibile,
perché nuova,
la
Repert. n. 3598/2014
del 27/03/2014
domanda svolta dalle difesa delle convenute nella memoria ex art. 183
comma 6 c.p.c. di nullità della nuova domanda di registrazione del
marchio
litigioso
precisamente
il
depositata
da
28.6.2007,
Xines
in
successivamente
corso
alla
di
causa,
e
celebrazione
dell‟udienza ex art. 183 c.p.c..
La Corte d‟Appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia
Kelemata s.r.l. e Perlier alla registrazione del marchi patronimico
Galitzine per la classe n.3; per il resto confermava la sentenza di
primo grado con riguardo sia alla decadenza per non uso dei marchi
Kelemata sia all‟inammissibilità per novità della domanda di nullità
del marchio Galitzine registrato in corso di causa da Xines.
Terminato
il
giudizio
d‟appello,
in
data
24.12.2009
Kelemata
depositava domanda di marchio comunitario “Galitzine” per le classi
di prodotto n. 3 e 5, contro la quale Xines proponeva opposizione
avanti ad UAMI, opponendo l‟anteriorità della propria registrazione
risalente al 28.6.2007: il procedimento veniva sospeso in attesa
della definizione del presente giudizio.
2.Il presente giudizio
Con atto di citazione notificato in data 1.3.2011, Kelemata s.r.l. e
Perlier s.r.l. hanno convenuto in giudizio Xines s.r.l. per fare
accertare
la
nullità
del
marchio
Galitzine
registrato
in
data
28.6.2007 per la classe n.3 (n.0001156303, domanda di registrazione
MI2001CO6869) perché depositato in mala fede, ovvero privo di novità
e capacità distintiva. Con conseguente inibitoria, risarcimento del
danno e pubblicazione.
Si è costituita la convenuta, eccependo il giudicato della sentenza
resa dal Tribunale di Torino n. 2542/2009, così come parzialmente
riformata in grado d‟appello; ha censurato la temerarietà della lite,
e
invocato
il
risarcimento
del
danno
attesa
l‟impossibilità
di
pacificamente godere del proprio marchio a cagione delle iniziative
di disturbo di controparte.
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gravata, rigettava la domanda di accertamento positivo del diritto di
Scambiate le memorie ex art.183,
Sentenza n. 4186/2014 pubbl. il 27/03/2014
RG n. 15350/2011
comma 6,
c.p.c.,
la causa del
è 27/03/2014
stata
Repert.
n. 3598/2014
rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il
deposito degli scritti difensivi finali.
3.Motivi della decisione
3.1. L’eccezione di giudicato
L‟eccezione di giudicato sollevata dalla difesa della convenuta non
appare fondata.
Tribunale
di
Torino
ha
dichiarato
la
tardività
e
dunque
l‟inammissibilità della domanda di nullità del marchio n. 922379
registrato da Xines il 28.6.2007: non essendo entrato nel merito di
tale questione, nessun giudicato sulla stessa si è formato.
La difesa della convenuta ritiene tuttavia che gli effetti di cui
all‟art.2909 c.c. discendano dalla pronuncia della Corte D‟Appello
laddove, in parziale riforma delle sentenza gravata, ha rigettato “la
domanda di accertamento positivo del diritto di Kelemata s.r.l. e di
Perlier s.r.l. alla registrazione di marchi contenenti il patronimico
“Galitzine per la classe n. 3” (cfr. punto n.12 del dispositivo).
Tale
accertamento,
oggettivi
del
in
giudicato
considerazione
ai
dell‟estensione
presupposti
logici
dei
necessari
limiti
per
la
decisione, dispiegherebbe i suoi effetti sulla domanda formulata
dall‟attrice in questa sede, di nullità per registrazione in mala
fede da parte di Xines del marchio litigioso avvenuta nel giugno
2007.
L‟eccezione è infondata.
Non
ignora
il
Collegio
la
tendenza
estensiva
degli
interpreti
rispetto alla portata del giudicato che ricomprende nel suo ambito
c.d. tutti gli accertamenti ricollegati in modo inscindibile con la
decisione e che ne fondano il presupposto, ivi compreso tutto ciò che
costituisce il fondamento logico-giuridico della decisione.
Ma è proprio partendo da tali premesse che la tesi della convenuta è
infondata.
Tutti i presupposti di fatto e di diritto indicati nella pronuncia
della Corte ed enunciati nella motivazione (la quale consente di
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Il
chiarire ed interpretare il
Sentenza n. 4186/2014 pubbl. il 27/03/2014
RG n. 15350/2011
comando giudiziale)
hanno
avuto del
riguardo
Repert. n.
3598/2014
27/03/2014
solo alle precedenti vicende traslative dei diritti sul marchio
“Galitzine”
accennato,
dall‟omonima
infatti,
un
stilista
primo
alle
negozio
parti
in
concluso
il
causa.
Come
20.1.1969
ha
comportato il trasferimento del diritto di marchio dall‟originario
titolare ai danti causa di Kelemata per le classi di prodotto n. 3,
mentre
successivamente,
nel
1990,
il
fallimento
Galitzine
ha
La Corte, in riforma della pronuncia di primo grado n. 2542/2009
(doc, 15 di parte attrice), ha riqualificato il contratto del 1969
come “negozio indiretto di licenza d’uso del marchio, nel senso che
in luogo di tale fattispecie contrattuale diretta- che sarebbe ben
stata possibile ove Irene Galitzine avesse preventivamente registrato
a proprio nome un marchio per la classe in questione- le parti
preferivano conseguire i medesimi economici mediante la prestazione,
dietro corrispettivo ed in vista della futura registrazione del
marchio, del solo consenso all’uso del nome, previsto dall’allora
vigente art. 21, comma 2, legge marchi, che pur consentendo la
registrazione come marchio di un nome di persona diverso da quello
del soggetto richiedente, stabiliva la possibilità che l’Ufficio
brevetti e marchi subordinasse la registrazione stessa al consenso
del titolare del nome” (cfr. doc. 15 di parte attrice).
Andando di diverso avviso rispetto alla pronuncia del Tribunale, la
Corte ha ritenuto dunque che con il negozio del 1969 non fosse stato
trasferito a favore di Pierrel lo ius prohibendi in perpetuo nei
confronti dei terzi all‟uso del marchio e, correlativamente, il
diritto di riservarlo a sé sine die. Con la conseguenza che, sciolto
tale contratto da parte del fallimento nel 1990 (attraverso una
manifestazione
di
volontà
espressa
ai
sensi
dell‟art.
72
legge
fall.), da tale momento è venuto meno non il diritto sul marchio
registrato sic e simpliciter, bensì “il titolo necessario per la
futura rinnovazione”. Dunque, al momento della registrazione del
segno da parte di Xines avvenuta in data 20.6.1990, quelle anteriori
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trasferito l‟intero ramo d‟azienda ed i suoi marchi a Xines.
di Kelemata e
Sentenza n. 4186/2014 pubbl. il 27/03/2014
RG n. 15350/2011
causa erano
efficaci.
Con
Repert.ancora
n. 3598/2014
del 27/03/2014
dei suoi danti
l‟ulteriore conseguente nullità del marchio registrato da Xines nel
1990 per mancanza di novità.
Così
succintamente
riassunte
le
decisioni
della
Corte,
emerge
chiaramente come i presupposti logici sui quali essa si è espressa
hanno avuto riguardo ai diritti acquisiti dalle parti in virtù del
contratto traslativo del 20.1.1969 quanto a Kelemata (escludendo che
uno ius prohibendi) e del giugno 1990 quanto a Xines.
Non è stata
invece presa in
considerazione neppure in sede
di
motivazione l‟ultima registrazione del 2007 di Xines, oggetto del
presente giudizio, tanto meno della sua possibile registrazione in
mala fede. Il petitum di quel giudizio era dunque altro e diverso
rispetto a quello qui esaminato.
Anche sotto il profilo della causa petendi presso i giudici torinesi
le doglianze di Kelemata e Perlier traevano la loro fonte dai pretesi
diritti di monopolio di Kelemata discendenti dal contratto del 1969,
negati dalla Corte.
In questa sede al contrario la causa petendi afferisce all‟interesse
di parte attrice, a suo dire tutelabile ex art. 19,comma 2, c.p.i.,
di
procedere
ad
una
nuova
registrazione.
Tale
posizione
giuridicamente protetta non discenderebbe dagli effetti traslativi
del contratto del 1969 (esclusi con efficacia di giudicato dalla
Corte d‟Appello) ma da altri fatti storici, ossia dall‟utilizzo del
segno da parte attrice nel periodo precedente alla registrazione –
ritenuta in mala fede- del giugno 2007 di Xines. Tale utilizzo,
seppure inidoneo ad impedire la decadenza dei propri marchi del 1969,
secondo le attrici sarebbe stato tuttavia sufficiente a far sorgere
un interesse alla registrazione, noto a controparte, e tutelabile ex
art. 19 c.p.i..
La pronunce dei giudici torinesi non hanno esaminato dunque la
fattispecie sottoposta ora all‟esame del Tribunale.
3.Nel merito
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tale fonte negoziale potesse derivare a favore dell‟odierna attrice
Come accennato, le attrici
Sentenza n. 4186/2014 pubbl. il 27/03/2014
RG n. 15350/2011
prospettano laRepert.
registrazione
in mala
fede
n. 3598/2014
del 27/03/2014
di
utilizzo
controparte:
il
loro
del
segno
fino
alla
data
di
registrazione di Xines, se insufficiente ad evitare la decadenza,
sarebbe
comunque
idoneo
ad
integrare
la
legittima
aspettativa
tutelata dal rimedio di cui all‟art. 19, comma 2, c.p.i.. Com‟ è
noto,
con
tale
strumento
l‟ordinamento
accorda
una
tutelata
anticipata all‟operatore di mercato pregiudicato dalla più tempestiva
del
medesimo
segno
compiuta
da
altro
soggetto
(consapevole delle intenzioni del primo) il quale agisca allo scopo
proprio di ostacolare le ragioni del concorrente. Il rimedio può
essere esperito dunque quando i concorrenti pregiudichino le altrui
aspettative
di
tutela,
abusando
ad
esempio
del
rapporto
di
collaborazione o fiducia ovvero precedendo nel tempo chi stia ponendo
in essere un‟attività preparatoria della registrazione.
Nel caso in esame secondo l‟attrice sarebbe chiaro indice della
malafede di Xines la frazione temporale in cui è stata compiuta la
registrazione, ovvero in pendenza del giudizio di decadenza del segno
di Kelemata, quando ormai era cristallizzato il petitum dell‟azione e
le attrici non potevano più introdurre questo nuovo tema innanzi al
Tribunale di Torino.
Il Collegio ritiene infondata tale prospettazione.
In via generale il –non- utilizzo che cagiona decadenza non può
concretare al contempo una posizione pretensiva a tutela del soggetto
decaduto, al fine di impedire agli altri di appropriarsi del segno
stesso in quanto altrimenti animati da mala fede. Ciò significherebbe
espropriare l‟istituto della decadenza di uno degli effetti più
tipici, ossia la libera riappropriabilità del marchio a favore dei
terzi.
Tuttavia tale considerazione soffre di una eccezione, nell‟ipotesi in
cui la registrazione in mala fede sia addebitata a determinati
soggetti, ossia a concorrenti che intrattenevano con il soggetto leso
rapporti
di
fiducia
e
di
collaborazione
e
che
potevano
dunque
conoscere condotte preparatorie al (ri)lancio sul mercato del marchio
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registrazione
non esplicitate all‟esterno
Sentenza n. 4186/2014 pubbl. il 27/03/2014
RG n. 15350/2011
dell‟azienda.Repert.
In tali
casi la del
condotta
n. 3598/2014
27/03/2014
dell‟imprenditore leso potrebbe rivelarsi sul mercato inidonea ad
impedire la decadenza, ma contemporaneamente sufficiente a rendere
noto al singolo operatore la sua volontà di non dismettere il segno.
Nel caso in esame anche tale peculiare fattispecie tuttavia non
ricorre, giacchè non è prospettato alcuno specifico rapporto di
collaborazione o di fiducia tra le parti che sia stato violato da
provvedendo
alla
registrazione
litigiosa.
L‟utilizzo
del
marchio da parte delle attrici che poteva palesarsi alla convenuta
era dunque lo stesso che poteva percepire qualunque altro operatore
di mercato.
Va
aggiunto
che
nel
caso
in
esame
non
sussiste
uno
scarto
apprezzabile tra l‟arco temporale coperto dall‟indagine compiute dai
giudici torinesi (che hanno sindacato l‟utilizzo del segno compiuto
da Xines e Kelemata fino a marzo 2007) e la data di registrazione del
marchio oggetto di contenzioso da parte di Xines (avvenuta nel
successivo mese di giugno dello stesso anno), nel quale l‟utilizzo da
parte delle attrici si sia potuto intensificare.
Alla mancanza del primo elemento costitutivo del rimedio di cui
all‟art. 19, comma 2, c.p.i. (consistente in seri preparativi per il
(ri)lancio del segno noti alla controparte) va aggiunta la
carenza
della mala fede in capo a Xines. Ed in particolare:
a) la convenuta, già titolare del marchio “Galitzine” per altre
classi di prodotto, ed in particolare per la n.25, svolge
attività imprenditoriale operando con lo storico brand per una
vasta gamma di prodotti nel settore del lusso, dell‟alta moda e
dell‟abbigliamento, ambito nel quale il marchio si è affermato
acquistando notorietà. E‟ quindi naturale il proprio interesse
imprenditoriale
all‟espansione
verso
un
altro
segmento
di
mercato, quale la profumeria e la cosmetica. Si tratta questo
di
un
segmento
strettamente
comunque
merceologico
attiguo
come
(seppure
non
sottolineato
in
sotto
senso
questo
profilo dalla Divisione di Opposizione di UAMI in relazione
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Xines
alle stesse parti ed al
Sentenza n. 4186/2014 pubbl. il 27/03/2014
RG n. 15350/2011
medesimo segno,
doc. 32 del
di 27/03/2014
parte
Repert.cfr.
n. 3598/2014
attrice)- rispetto a quelli di cui è già titolare e nei quali
svolge,
si ribadisce, un‟intensa attività d‟impresa (cfr. ad
esempio, docc. 16-17, 19-28 di parte convenuta);
b)la tutela extramerceologica che gode il marchio notorio, quale deve
ritenersi il marchio Galitzine di Xines, corrobora sotto il profilo
normativo quell‟interesse della convenuta alla registrazione, tanto
pag. 10-11) da indurla ad intraprendere ed a vincere il contenzioso
innanzi a giudici Piemontesi avente ad oggetto la decadenza dei segni
di
controparte;
-Kelemata e Perlier, società pur attive nel campo della cosmetica e
della profumeria, d‟altro lato, non hanno fatto uso del marchio per
la classe n.3, tanto da subire la pronuncia di decadenza per non uso.
Tale condotta si manifesta, rispetto agli altri operatori, come
disinteresse all‟impiego del segno per quei beni, dunque quale indice
di
un
intento
diametralmente
opposto
rispetto
a
quello
dell‟imprenditore che si appresti al rilancio, riservando allo scopo
risorse ed investimenti.
Non si ravvede quindi qui la dolosa preordinazione di Xines di
anticipare la registrazione a proprio nome del marchio anche per la
classe qui esaminata al solo scopo di ostacolare la concorrente.
In ogni caso, per completezza, i documenti prodotti dalla difesa
delle attrici corroborano il giudizio di infondatezza della domanda
dalle stesse svolte, giacchè tutti inidonei a provare la mala fede
della convenuta. Ed in particolare:
-
le
indagini
demoscopiche
del
maggio
2007
hanno
riguardo
all‟associazione, nella mente del consumatore, del marchio Galitzine
come distintivo di profumi commercializzati –alternativamente - da
Pelier o Xines. Si tratta in sé di un elemento irrilevante per
fondare la legittima aspettativa contro l‟altrui registrazione in
mala fede, non essendovi prova che tale indagine sia stata conosciuta
da Xines a riprova dell‟interesse delle attrici sul marchio. Quanto
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concreto ed attuale (cfr. sul punto sentenza Tribunale di Torino,
al contenuto intrinseco, esso è
Sentenza n. 4186/2014 pubbl. il 27/03/2014
RG n. 15350/2011
irrilevante
inn.questa
sededelperché
Repert.
3598/2014
27/03/2014
afferente alla diversa questione della decadenza (doc. 10);
-alcuni
documenti
attestano
attività
delle
attrici
confinate
temporalmente fino al 2001, dunque irrilevanti (cfr. il progetto
Restrepò per le confezioni dei profumi Galitzine risalente al marzo
1996 cfr. doc, 19 v. anche docc. 21, 22 e 23 di parte attrice);
-quanto alla preparazione di campioni di profumo Galitzine per gli
(dunque successivamente alla registrazione di Xines). Ed il richiamo
a precedenti campioni del 2003 non consente di inferire la loro messa
in commercio, conoscibile
dalla convenuta (cfr. doc. 23 di parte
attrice);
-il documento trasmesso in data 12.1.2014 da Publitalia afferisce ad
una mera proposta di sponsorizzazione, non accompagnata da alcuna
prova della realizzazione di tale campagna pubblicitaria (doc. 25
parte attrice);
-il nuovo progetto “eau de Toilette Galitzine” narra la storia del
marchio legato al settore dei cosmetici che si arresta all‟anno 1980
e si conclude con l‟invio di campioni “a tutte le responsabili” dei
quali non vi è prova della diffusione al pubblico;
-le
etichette
esplicative
destinate
alla
parte
retrostante
di
confezioni per profumi e bagni-doccia non hanno certa, così pure come
le riproduzioni fotografiche di interni di negozi (doc. 26 parte
attrice).
Nessun riscontro consente in definitiva di inferire la malafede di
Xines nel deposito del segno, compiuto al solo fine di frustrare le
aspettative, note, di controparte.
3.3. Quanto alla mancanza di novità e di capacità distintiva del
marchio registrato da Xines
Gli esiti del giudizio piemontese -con la declaratoria di decadenza
per non suo del marchio Galitzine di Kelemata per prodotti di cosmesi
e profumi e con la dichiarazione di nullità per mancanza di novità di
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anni 2003-2008, il relativo documento è stato redatto nell‟anno 2008
quello analogo di Xines- hanno
Sentenza n. 4186/2014 pubbl. il 27/03/2014
RG n. 15350/2011
escluso Repert.
il monopolio
da parte
di
n. 3598/2014
del 27/03/2014
entrambe le parti su tale segno per tale classe.
Dunque il marchio per tale settore è divenuto nuovamente liberamente
appropriabile da parte di chiunque, sia dei precedenti titolari
eventualmente decaduti (Trib. Milano, 24 febbraio 2003) sia dei terzi
nel rispetto ovviamente dei requisiti sulla validità del marchio;
occorre a tal fine, affinchè il segno sia legittimamente depositato,
lo
stesso
abbia
riacquistato
la
novità
(Trib.
Firenze,
25
settembre 2001).
Sul punto va precisato che la novità, ai sensi dell‟art. 12, comma 2,
c.p.i. (quale eccezione rispetto alla regola di cui al primo comma
della disposizione citata, il quale impone di valutare la novità con
riferimento alla data di deposito della domanda di registrazione) non
è
esclusa
da
segni
anteriori
che,
registrazione,
siano
decaduti
nel
pur
vitali
periodo
alla
data
intercorrente
della
tra
la
registrazione e la domanda di nullità del marchio successivo. Dunque
il segno di Xines è nuovo giacchè quello anteriore di Kelemata, prima
della proposizione della domanda di nullità in questa sede, è stato
dichiarato decaduto.
Inoltre, la pronuncia di questo Tribunale richiamata dalle attrici
(ord. 26.11.2008.Trib.) per la quale “il nuovo deposito del marchio
decaduto per non uso da parte di un terzo può integrare un valido
marchio solo se, al momento della nuova registrazione, esso abbia
perso un collegamento con il precedente uso del primo titolare nel
ricordo del pubblico dei consumatori”
da
un
lato risponde
al
principio generale sopra espresso, con la precisazione tuttavia che
tale ricordo nel pubblico di solito viene perso col decorso dei
cinque anni previsti per la fattispecie della decadenza, qui già
accertata con sentenza passata in giudicato. E che il ricordo del
marchio Galitzine nella profumeria e nella cosmesi si sia in effetti
perso nel pubblico, tanto più se riferito a Kelemata, è circostanza
accertata dai giudici torinesi attraverso un‟ampia istruttoria, i cui
pagina
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622
che
esiti
non
possono
essere
Sentenza n. 4186/2014 pubbl. il 27/03/2014
RG n. 15350/2011
scalfiti dal
deposito
dell‟indagine
Repert.
n. 3598/2014
del 27/03/2014
demoscopica compiuta da parte attrice (doc. 10).
D‟altro
lato
gli
esiti
del
precedente
provvedimento
di
questo
Tribunale dianzi richiamato non si attagliano al caso in esame, ove
il nuovo registrante a sua volta è titolare dello stesso segno per lo
stesso segmento, ossia abbigliamento ed accessori di lusso, nel quale
il marchio è stato originariamente utilizzato ed ha acquistato la sua
naturale sviluppo della capacità espansiva del segno di Xines.
Sotto questo profilo, la nuova registrazione di Xines non appare
dunque in contrasto con lo statuto di non decettività del marchio,
non sussistendo rischio di confusione dei consumatori, giacchè si
tratta della normale espansione del segno notorio ad altre categorie
di prodotti.
Poche considerazioni valgono per la pretesa carenza di capacità
distintiva, ove si consideri la forte capacità individualizzante del
nome proprio che compone il marchio litigioso, del tutto estraneo
sotto il profilo concettuale al prodotti cosmetici e di profumeria,
anche a prescindere dalla notorietà presso il pubblico del segno
stesso.
4.Quanto alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno
La domanda svolta in via riconvenzionale da Xines di risarcimento del
danno non può trovare tutela, considerato il mancato assolvimento
degli oneri probatori a carico del preteso danneggiato di provare
tutti i requisiti costitutivi della responsabilità aquiliana. Basti
osservare, sotto il profilo oggettivo, che parte convenuta non ha
provato di avere subito un concreto pregiudizio economico (anche
eventualmente come perdita di chances in relazione ad esempio alla
concreta richiesta di concessione in licenza del segno ovvero a
progetti imprenditoriali non concretamente realizzati a causa delle
iniziative
di
controparte).Quanto
al
profilo
soggettivo,
la
peculiarità della controversa e la sua obiettiva incertezza, in
pagina
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622
capacità evocativa. Ed il settore dei cosmetici appare proprio un
relazione
alla quale non
Sentenza n. 4186/2014 pubbl. il 27/03/2014
RG n. 15350/2011
costano precedenti,
il del
profilo
Repert. n.esclude
3598/2014
27/03/2014
quantomeno colposo necessario per accedere alla tutela risarcitoria.
Quanto alla domanda di lite temeraria
Anche la domanda di condanna per lite temeraria formulata dalla
difesa Xines va rigettata, tenuto conto che la registrazione del
marchio di Xines è intervenuta quando la Corte D‟Appello di Torino
Kelamata
di
inibire
la
registrazione
a
diritto in capo
controparte.
a
Dunque,
l‟iniziativa giudiziale non appare azionata pretestuosamente, avendo
parte
attrice
concreto
interesse
a
chiarire
una
situazione
sostanziale di incerta soluzione.
5.Quanto alle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza delle attrici e si liquidano
come di dispositivo tenuto conto, da un lato, della rapida scansione
processuale
nella
quale
si
è
articolata
la
controversia
e,
dall‟altro, della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente giudicando sulle domande
svolte da Kelemata s.r.l. e Perlier s.r.l. contro Xines s.r.l. con
atto di citazione notificato in data 1.3.2011 nonché sulle domande
riconvenzionali
svolte
da
Xines
s.r.l.
ogni
altra
domanda
ed
eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1)rigetta le domande svolte da parte attrice;
2)rigetta la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta;
3)rigetta la domanda ex art.96 c.p.c. svolta dalla convenuta;
4)condanna le attrici in solido al pagamento delle spese di lite,
liquidate a favore della convenuta in € 8.500,00 di cui € 500,00 per
spese ed il residuo per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Milano 20 febbraio 2014
Il Presidente
dott.ssa Marina Tavassi
Il giudice estensore
dott.ssa
Alima Zana
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622
non aveva ancora statuito sulla carenza del