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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Sezione A
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti
magistrati:
dott.ssa Marina Tavassi
pres.
dott. Claudio Marangoni
giud. rel.
dott.ssa Alima Zana
giud.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 916 del ruolo generale per gli
affari contenziosi dell’anno 2012 vertente
TRA
MXXX s.p.a., in persona del legale rappr.te pro tempore;
elett. dom.ta in Milano, via San Paolo 7, presso lo studio dei
procuratori
avv.
Michelangelo
CICOGNA
e
Silvia
DORIA
che
la
rappresentano e difendono;
- attrice E
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2
Sentenza n. 3447/2014 pubbl. il 12/03/2014
RG n. 916/2012
DELTA INTERNATIONAL CORPORATION Inc., in persona del legale rappr.te
pro tempore;
elett. dom.ta in Milano, corso Magenta 84, presso lo studio dei
procuratori avv.ti Francesco Paolo RUGGERI LADERCHI, Giovanni GOMEZ
PALOMA, Giuseppe PALOMBA e Thalin ZARMANIAN che la rappresentano e
difendono;
- convenuta –
OGGETTO: licenza di marchio.
CONCLUSIONI
All’udienza
di
precisazione
delle
conclusioni
del
17.7.2013
i
procuratori delle parti così concludevano:
per l’attrice: “In via pregiudiziale/preliminare:
Rigettarsi
tutte
le
eccezioni
pregiudiziali
e/o
preliminari
ex
adverso formulate, ed in particolare:
- rigettare l’eccezione di inesistenza dell’atto di citazione datato
28
dicembre
2011
e,
per
l’effetto,
rigettare
l’eccezione
di
estinzione del procedimento confermando la corretta instaurazione
dello stesso, per i motivi di cui alle difese;
- accertato che, a far data dal 14.06.2012, per provvedimento della
Corte Circoscrizionale della Contea di Cook, nell’Illinois, U.S.A.,
poi confermato dalla decisione della Corte di Appello dell’Illinois
di data 27.03.2012 non è più pendente negli USA
il procedimento
introdotto da DELTA in data 06 febbraio 2012 rigettare l’eccezione di
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2
Sentenza n. 3447/2014 pubbl. il 12/03/2014
RG n. 916/2012
litispendenza e, per l’effetto, rigettare l’eccezione di sospensione
del presente procedimento, per i motivi di cui alle difese;
- rigettare l’eccezione di incompetenza del Ill.mo Tribunale adito in
favore del Tribunale arbitrale di Ginevra in virtù di clausola
compromissoria contenuta all’art. 2 della Section V dell’ASA, per i
motivi di cui alle difese;
- rigettare l’eccezione di nullità ai sensi dell’art. 164, comma 5,
c.p.c., dell’atto di citazione datato 28 dicembre 2011 ed utilizzato
da MXXX per iscrivere a ruolo la causa e, per l’effetto, rigettare la
richiesta di rinotificazione dell’atto con nuovi termini a comparire
ai sensi e
per gli effetti dell’art. 164 c.p.c., per i motivi di cui
alle difese;
e per l’effetto di quanto sopra, disporre con separata ordinanza la
rimessione in istruttoria della presente causa, assegnando i termini
per lo scambio delle memorie di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c.
Nel merito:
respinta ogni contraria istanza ed eccezione
-
accertare e dichiarare che DELTA è inadempiente rispetto alle
sue obbligazioni sulla base del Contratto di Licenza per i
motivi di cui alle difese;
-
accertare e dichiarare che la sospensione parziale del pagamento
da
parte
di
MXXX
delle
royalties
nella
parte
riferiscono al mancato sviluppo del Sistema DELTA
in
cui
si
è legittima
per i motivi di cui alle difese;
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RG n. 916/2012
-
condannare DELTA a risarcire MXXX del danno subito per le voci
di cui alle difese, e che nella parte relativa ai cd. Expectancy
damages ammonta a Euro 3.565.000,00 o quella diversa somma che
verrà quantificata nel corso dell’espletanda istruttoria, oltre
interessi
dal
dovuto
all’effettivo
saldo
e
rivalutazione
monetaria;
In via alternativa
-
condannare DELTA a restituire l’ammontare delle royalties pagate
da
MXXX
nella
Restitution
damages
quantificata
interessi
misura
dal
nel
o
corso
dovuto
di
Euro
quella
5.782.000,00
diversa
dell’espletanda
all’effettivo
a
somma
titolo
di
che
verrà
istruttoria,
oltre
saldo
e
rivalutazione
monetaria;
-
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
In via istruttoria
- Ci si riserva di produrre ulteriori documenti, dedurre istanze
istruttorie, richiedere CTU contabile, articolare capitoli di prova
ed indicare testi ai sensi dell’art. 183 c.p.c.”
Per la convenuta: “In via pregiudiziale:
1) accertare e dichiarare - per tutti i motivi illustrati nell'atto
introduttivo del giudizio - l'inesistenza dell'atto di citazione
datato 28 dicembre 2011 e asseritamente consegnato per la
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RG n. 916/2012
notifica in data 29 dicembre 2011 e, per l'effetto, dichiarare
estinto il presente procedimento disponendo la cancellazíone della
causa dal ruolo;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare la litispendenza con il
giudizio pendente innanzi al Tribunale dell'Illinois, USA, introdotto
da DELTA in data 06 febbraio 2012 e, per l'effetto, sospendere il
presente procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della
legge 218/1995;
in via preliminare:
3) in via ancor più gradata, dichiarare la propria incompetenza per
essere competente il Tribunale arbitrale di Ginevra in virtù di
clausola
compromissoria
contenuta
all'art.
2
della
Section
V
dell'ASA;
4) in via ancor più subordinata, accertare e dichiarare la nullità ai
sensi dell'art. 164, comma 5, c.p.c., dell'atto di citazione datato
28 dicembre 2011 ed utilizzato per iscrivere a ruolo la causa, per
mancata traduzione dell'atto in lingua inglese e, per l'effetto,
disporre la rinotificazione dell'atto con nuovi termini a comparire
ai sensi e per gli effetti dell’art. 164 c.p.c.;
nel merito:
5) nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle
domande di cui ai punti precedenti, rigettare integralmente - per
tutti i motivi esposti in narrativa - la domanda di MXXX in quanto
del tutto infondata in fatto ed in diritto e non provata;
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RG n. 916/2012
6) condannare, sempre e comunque MXXX al pagamento delle spese di
lite in favore della deducente.
Mezzi istruttori riservati.“
FATTO E DIRITTO
1. MXXX s.p.a. e DELTA INTERNATIONAL CORPORATION Inc. sono parti di
accordi stipulati nel 1998 e costituiti da un contratto di licenza ed
un Accordo di cooperazione strategica attinenti al settore della
gestione di catene di officine per la riparazione di auto e per la
vendita di ricambi.
In origine tali accordi erano stati conclusi tra Magneti Marelli
s.p.a. e DELTA INTERNATIONAL CORPORATION Inc. e nel giugno 2001 la
prima
aveva
ceduto
i
diritti
e
gli
obblighi
nascenti
da
tali
contratti all’odierna attrice MXXX s.p.a.
Tali accordi erano finalizzati a stabilire una relazione di lungo
termine tra le parti per lo sviluppo di detta attività in Europa,
attività che aveva il suo centro nel cd. Sistema DELTA
costituito
dal know how e dalla piattaforma IT che consente la gestione di
centinaia di punti vendita e officine e di milioni di pezzi di
ricambio per migliaia di modelli di auto.
A seguito della contestazione del comportamento non collaborativo
della licenziante, MXXX s.p.a. nel giugno 2009 aveva instaurato un
arbitrato a Ginevra in base alla clausola compromissoria presente
nell’Accordo
Tribunale
di
cooperazione
Arbitrale
aveva
strategica
emesso
il
e
suo
in
data
lodo
2.3.2011
che
il
accertava
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Sentenza n. 3447/2014 pubbl. il 12/03/2014
RG n. 916/2012
l’inadempimento contrattuale di DELTA INTERNATIONAL CORPORATION Inc.
per la mancata collaborazione allo sviluppo del Sistema DELTA e
condannava la stessa al risarcimento del danno.
Tuttavia
anche
dopo
tale
pronuncia
secondo
parte
attrice
l’atteggiamento di controparte non era sostanzialmente mutato e di
fatto
l’intero
onere
economico
per
gli
investimenti
relativi
all’aggiornamento e sviluppo del Sistema DELTA continuava a gravare
esclusivamente sulla società attrice.
Constatata l’inutilità di ulteriori contatti con controparte al fine
di ottenere la necessaria collaborazione, MXXX s.p.a. a partire dal
30.12.2011 aveva interrotto il pagamento delle royalties nella misura
dell’80%, parte del prezzo che corrispondeva all’utilizzo del Sistema
DELTA di fatto mai fornito dalla controparte.
Affermata la giurisdizione del giudice italiano e la competenza del
Tribunale di Milano sulla base della clausola sulla giurisdizione
applicabile al contratto di licenza – che indicava in via alternativa
il foro di Chicago, Illinois, USA o il foro di Milano – e la
soggezione dell’accordo alla legge degli Stati Uniti in base alla
medesima clausola, parte attrice ha argomentato in base al diritto
statunitense il proprio diritto ad ottenere il risarcimento del danno
da DELTA INTERNATIONAL CORPORATION Inc. per l’inadempimento ai suoi
obblighi di migliorare e sviluppare il Sistema DELTA, inadempimento
che avrebbe liberato MXXX s.p.a. dall’obbligazione di pagamento delle
royalties
per
l’utilizzazione
di
detto
sistema,
fermo
restando
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Sentenza n. 3447/2014 pubbl. il 12/03/2014
RG n. 916/2012
l’obbligo
di
corresponsione
delle
royalties
relative
all’utilizzazione del marchio DELTA.
Ha dunque chiesto parte attrice l’accertamento da parte di questo
Tribunale degli inadempimenti al contratto di licenza addebitati alla
convenuta DELTA INTERNATIONAL CORPORATION Inc., la conferma della
legittimità della sospensione del pagamento da parte di MXXX s.p.a.
delle royalties relative al Sistema DELTA
nonché la condanna di
controparte al risarcimento di tutti i conseguenti danni.
2. Si è costituita nel giudizio la convenuta DELTA INTERNATIONAL
CORPORATION
Inc.,
sollevando
in
via
pregiudiziale
e
preliminare
alcune questioni di natura processuale.
In primo luogo ha eccepito la radicale insussistenza della notifica
dell’atto di citazione datato 28.12.2011, utilizzato da MXXX s.p.a.
per iscrivere a ruolo la presente causa in data 9.1.2012, consegnato
in data 29.12.2011 agli ufficiali giudiziari per la notifica ai sensi
dell’art. 5 della Convenzione dell’Aja.
Tale atto tuttavia non era mai stato notificato in alcun modo alla
società convenuta e peraltro l’attrice non aveva mai inserito tale
atto notificato nel fascicolo d’ufficio.
In
effetti
MXXX
s.p.a.
aveva
provveduto
a
consegnare
in
data
10.2.2012 all’ufficio notifiche un ulteriore atto di citazione, nuovo
e
diverso
dal
primo
in
quanto
la
firma
dell’avv.
Cicogna
era
differente e in quanto la sua notifica era richiesta (non più ai
sensi
dell’art.
5
ma)
ai
sensi
dell’art.
10
della
Convenzione
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Sentenza n. 3447/2014 pubbl. il 12/03/2014
RG n. 916/2012
dell’Aja,
senza
che
alcuna
menzione
vi
fosse
della
precedente
richiesta di notifica.
In tal modo la presente causa era stata instaurata sulla base di un
atto
di
citazione
inesistente
–
pertanto
non
suscettibile
di
convalidazione o rinnovazione - e, conseguentemente, di essa secondo
parte convenuta dovrebbe essere dichiarata l’estinzione.
In secondo luogo – ove la prima eccezione fosse invece ritenuta
superabile dal Tribunale – ha eccepito ai sensi dell’art. 7 L. 218/95
la
litispendenza
della
presente
causa
rispetto
alla
citazione
depositata in data 6.2.2012 da DELTA INTERNATIONAL CORPORATION Inc.
dinanzi al Tribunale Circoscrizionale della Contea di Cook, Illinois,
mediante la quale MXXX s.p.a. era stata convenuta in giudizio per
inadempimento
al
pagamento
delle
royalties
di
cui
al
medesimo
contratto di licenza.
Il perfezionamento della notifica del secondo atto di citazione di
MXXX s.p.a. – ai fini dell’individuazione del giudice preventivamente
adito – era avvenuto in data 28.2.2012, mentre DELTA INTERNATIONAL
CORPORATION Inc. aveva depositato il suo ricorso dinanzi al Tribunale
statunitense in data 6.2.2012.
Ancorchè tale Tribunale avesse poi ritenuto di spogliarsi della causa
ritenendo che la causa instaurata in Italia da MXXX s.p.a. fosse
pendente
dal
29.12.2011
–
avendo
erroneamente
fondato
la
sua
decisione sul mero esame della data di iscrizione a ruolo – tuttavia
tale sentenza era stata impugnata da DELTA INTERNATIONAL CORPORATION
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Sentenza n. 3447/2014 pubbl. il 12/03/2014
RG n. 916/2012
Inc. e il relativo giudizio di appello era pendente dinanzi alla
Illinois Supreme Court n. 301.
Ciò, secondo parte convenuta, imponeva la sospensione della presente
causa in attesa di tale pronunciamento.
In via ulteriormente subordinata, DELTA INTERNATIONAL CORPORATION
Inc. ha sostenuto che questo Tribunale dovrebbe dichiararsi comunque
incompetente
in
forza
della
clausola
compromissoria
contenuta
nell’Accordo di cooperazione strategica, peraltro già azionata dalla
stessa MXXX s.p.a. in precedenza per circostanze analoghe, posto che
la questione dell’interruzione del pagamento delle royalties non era
collegabile alle obbligazioni proprie del contratto di licenza, del
tutto
autonome
rispetto
a
quelle
previste
nell’Accordo
di
cooperazione strategica.
Ha
quindi
dell’art.
eccepito
164,
la
comma
nullità
5
c.p.c.,
dell’atto
in
di
quanto
citazione
esso
non
ai
sensi
era
stato
accompagnato da traduzione in lingua inglese.
Parte convenuta ha poi affrontato nel resto della sua comparsa di
costituzione
e
risposta
le
questioni
di
merito
sollevate
dall’attrice, rilevando il solo parziale accoglimento delle domande
svolte
da
MXXX
s.p.a.
in
sede
arbitrale
ed
affermando
che
la
decisione dell’attrice di sospendere i pagamenti contrattualmente
dovuti aveva interrotto le iniziative all’epoca poste in essere da
DELTA INTERNATIONAL CORPORATION Inc. per migliorare la collaborazione
tra le parti per il sistema informatico, iniziative non andate a buon
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RG n. 916/2012
fine per la mancanza di leale cooperazione da parte di MXXX s.p.a.,
ed ha concluso per il rigetto delle domande da quest’ultima svolte
nei suoi confronti.
3. Il giudice istruttore ha sviluppato il contraddittorio tra le
parti in ordine alle questioni preliminari e pregiudiziali sollevate
dalla parte convenuta nonché in ordine alla richiesta sospensione del
giudizio in relazione alla contestuale pendenza di altra causa tra le
medesime parti dinanzi al giudice statunitense ed ha quindi investito
il Collegio per la decisione delle stesse.
Ritiene il Collegio, sulla base delle considerazioni che seguono che
le eccezioni svolte da DELTA INTERNATIONAL CORPORATION Inc. non siano
fondate e che non sussistano all’epoca della presente decisione i
presupposti per disporre la sospensione della causa in relazione al
disposto dell’art. 7 L. 218/95.
4. Quanto alla prima notificazione dell’atto di citazione, consegnato
a tal fine agli ufficiali giudiziari di questo distretto di Corte
d’appello in data 29.11.2011 e da eseguirsi ai sensi dell’art. 5
della Convenzione dell’Aja, essa risulta affetta da nullità.
Invero
l’atto
risulta
essere
stato
restituito
dalla
competente
Autorità Centrale statunitense per mancanza di alcuni duplicati di
documenti
previsti
dall’art.
4
della
Convenzione
dell’Aja,
dichiarazione obbiettivamente contrastante con quanto attestato dagli
ufficiali giudiziari milanesi circa la completezza del plico a suo
tempo trasmesso all’autorità statunitense
(doc. 26 fasc. attr.).
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RG n. 916/2012
MXXX s.p.a. ha affermato di aver provveduto alla notifica di tale
atto di citazione anche ai sensi dell’art. 10 della Convenzione
dell’Aja, e cioè tramite corriere Fedex che ha attestato l’avvenuta
consegna alla destinataria del plico in data 6.1.2012 (doc. 22 fasc.
attr.). La stessa DELTA INTERNATIONAL CORPORATION Inc. avrebbe dato
pubblicamente atto di tale ricezione sia menzionando tale ricezione
in un suo comunicato stampa pubblicato suo sito web in data 6.1.2012
(doc. 23 fasc. attr.), sia facendo ad esso esplicito riferimento nel
primo ricorso depositato dinanzi al giudice statunitense.
Deve tuttavia rilevare il Collegio a proposito di tale spedizione
diretta che essa appare del tutto priva di quegli elementi formali
che per il nostro ordinamento integrano i presupposti di una valida
notificazione.
Invero il plico risulta essere stato spedito dalla Francia e da parte
di un legale francese che non compare tra i procuratori alle liti
nominati da MXXX s.p.a. in questa causa.
L’inesistenza di tale pretesa notificazione – non superabile sul
piano
giuridico
conseguenti
ad
rispetto
una
agli
effetti
rituale
specificamente
notificazione
processuali
dell’atto
dalla
manifestazione di generica conoscenza del contenuto dell’atto stesso
da parte della convenuta – appare evidente, ove si rilevi che detta
spedizione – eseguita in ogni sua fase al di fuori del territorio
nazionale
e
da
soggetto
privo
di
formale
collegamento
con
i
procuratori di parte attrice - non è stata oggetto di richiesta
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all’ufficiale giudiziario (art. 137, primo comma c.p.c. e art. 149
c.p.c.) né è stata eseguita da difensore a ciò abilitato ai sensi
della L. 53/94, e cioè munito di procura alle liti ex art. 83 c.p.c.
ed autorizzato alla notificazione diretta dal Consiglio dell’Ordine
nel cui albo risulta essere iscritto o su delega di esso.
La completa assenza di ogni presupposto e modalità di cui alla L.
53/94 – disciplina peraltro nemmeno richiamata da parte attrice a
sostegno della ritualità di tale modalità di notificazione – consente
di ritenere tale spedizione del tutto estranea al modello legale di
notificazione
previsto
da
detta
disciplina,
al
di
là
dunque
dell’ipotesi di nullità stabilita dall’art. 11 della medesima legge.
Se il perfezionamento e l’efficacia della notifica devono essere
apprezzati alla stregua del nostro ordinamento interno (art. 12 L.
218/95), deve rilevarsi che la spedizione deve comunque avvenire
nelle forme previste per gli invii raccomandati internazionali dalla
Convenzione Postale Universale di Rio De Janeiro del 26 ottobre 1979
(artt. 52-55), a cui è stata data attuazione in Italia con d.p.r. 11
febbraio 1981, n. 358 e successive modifiche.
In particolare l’art. 55 di tale accordo, pur prevedendo che i Paesi
accettino l’invio di raccomandate da consegnare a mani proprie,
espressamente afferma che "nel servizio postale internazionale non è
ammesso il servizio della notificazione degli atti giudiziari e
pertanto gli uffici postali non dovranno accettare tali atti a
destinazione dell’estero con le formalità stabilite per il servizio
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interno" e pertanto solo se il Paese di destinazione esegua il
servizio di invio di raccomandata da consegnare a mani proprie ed
abbia dichiarato di non opporsi a tale forme di notificazioni potrà
essere
effettuato
l’inoltro
di
atti
giudiziari
ma
solamente
su
richiesta degli uffici giudiziari facendo uso del servizio istituito
per le normali raccomandate con avviso di ritorno di colore rosso
(cartolina di a/r internazionale), con esclusiva consegna a mani del
destinatario.
Come ha osservato la giurisprudenza di legittimità, per l'invio dei
plichi postali raccomandati con avviso di ricevimento per notifiche
da eseguirsi all’estero, devono essere osservate le disposizioni
contenute
nella convenzione dell'Unione Postale Universale che,
pur
non riferendosi direttamente alla notificazione di atti giudiziari
all'estero,
non
reca
ulteriori
modalità
di
notifica,
bensì
le
disposizioni per l'avvio e la consegna dei pieghi postali all'estero,
ivi compresi, evidentemente, quelli che, secondo la legge applicabile
nello
Stato
in
cui
si
svolge
il
processo
(art.
12
L.
218/95)
contengano atti la cui consegna a mezzo della posta costituisce
valida notificazione (v. in motivazione Cass. 2584/03).
5. Se dunque occorre tener conto della sola prima notificazione
richiesta in data 29.11.2011 ai sensi dell’art. 5 della Convenzione
dell’Aja, affetta da nullità per il mancato completamento della
procedura notificatoria nella fase sottratta al potere d’impulso
della parte, ritiene il Collegio che l’attivazione spontanea della
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stessa parte nel procedere a nuova notificazione dell’atto abbia
determinato la corretta instaurazione della presente causa.
Premesso che parte convenuta per un verso non ha contestato in sé
l’avvenuta
notificazione
del
secondo
atto
a
mezzo
del
servizio
postale in data 28.2.2012 né ha sollevato alcun concreto pregiudizio
per la propria possibilità di attuare tutte le sue difese, deve
rilevarsi che le differenze segnalate tra il primo atto portato alla
notifica in data 29.11.2011 e quello successivamente consegnato agli
ufficiali giudiziari in data 10.2.2012 per la notifica ai sensi
dell’art. 10 della Convenzione dell’Aja a mezzo del servizio postale
non integrano alcuna effettiva diversità tra gli atti medesimi.
Invero il fatto che la richiesta di notificazione fosse fondata
sull’art. 10 anziché sull’art. 5 della Convenzione dell’Aja non
incide sulle caratteristiche di identità tra gli atti stessi
–
risultando tale elemento del tutto estraneo ed esterno al contenuto
dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 163 c.p.c. – così come
l’asserita diversità di firma, comunque proveniente dal medesimo
difensore.
Né appare rilevante l’ulteriore eccezione svolta da parte convenuta
quanto al fatto che la velina originariamente depositata all’atto
dell’iscrizione a ruolo della causa fosse priva di traduzione in
lingua
inglese
e
dunque
determinante
incertezza
in
ordine
alla
sussistenza dei presupposti di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 163 c.p.c.,
posto che invece è pacifico che l’atto ad essa notificato in data
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Sentenza n. 3447/2014 pubbl. il 12/03/2014
RG n. 916/2012
28.2.2012 era provvisto di tale traduzione e dunque del tutto idoneo
di per sé – come in effetti è avvenuto come può agevolmente rilevarsi
dall’esame
della
memoria
di
costituzione
di
DELTA
INTERNATIONAL
CORPORATION Inc. – a determinare la piena comprensione degli elementi
di fatto e di diritto propri delle domande svolte dall’attrice.
Va dunque confermata la ritualità della rinnovazione della notifica
dell’atto di citazione eseguita per mezzo del servizio postale in
data
28.2.2012,
procedimento
dovendosi
derivante
altresì
dal
fatto
escludere
che
alcuna
l’iscrizione
nullità
a
ruolo
del
sia
avvenuta prima della notificazione della citazione introduttiva della
lite (v. Cass. 8003/12; Cass. 13163/07).
Ai fini della prevenzione pertanto tale data deve essere ritenuta
rilevante ai sensi dell’art. 39 c.p.c., in quanto coincidente con il
perfezionamento della notifica dell’atto di citazione.
Invero il principio della scissione degli effetti della notifica per
il notificante ed il destinatario della notifica stessa – che mira a
garantire
il
diritto
di
difesa
del
destinatario
della
notifica
tenendo indenne il notificante dei rischi processuali per vizi ad
esso non imputabili - si applica nel diverso caso in cui dal mancato
perfezionamento della notifica stessa conseguano decadenze in danno
del notificante e non qualora debba procedersi alla determinazione
del giudice preventivamente adito.
A tali fini, invero, rileva l'effettiva instaurazione del rapporto
processuale, che si verifica non con la mera consegna del plico
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Sentenza n. 3447/2014 pubbl. il 12/03/2014
RG n. 916/2012
all'ufficiale giudiziario, ma con la ricezione di esso da parte del
destinatario, momento effettivamente ed esclusivamente rilevante agli
effetti della prevenzione (v. Cass. 9181/06; Cass. 27710/05).
5. Come è pacifico in atti il provvedimento emesso dal Tribunale
Circoscrizionale della Contea di Cook, Illinois, con il quale il
giudice statunitense si era spogliato della causa ivi promossa da
DELTA INTERNATIONAL CORPORATION Inc. per ottenere il pagamento delle
royalties che MXXX s.p.a. non aveva ad essa corrisposto sulla base
delle motivazioni dedotte nella presente causa, è stato confermato
nel giudizio di impugnazione di tale decisione promosso dall’odierna
convenuta dinanzi all’Illinois Supreme Court n. 301.
Afferma tuttavia DELTA INTERNATIONAL CORPORATION Inc. che ciò sarebbe
in questa sede irrilevante in quanto – in estrema sintesi – la
decisione del giudice statunitense in effetti non sarebbe fondata sui
criteri che determinano la giurisdizione bensì in riferimento alla
dottrina del forum non conveniens la cui applicabilità presuppone un
giudizio di validità dell’accordo di proroga della giurisdizione
quanto alla giurisdizione dello Stato dell’Illinois sul contratto.
Trattandosi dunque di una decisione fondata secondo i principi dei
sistemi di common law su motivi di opportunità – di fatto espressione
di una valutazione discrezionale del giudice - ed essendosi fondato
il giudizio di impugnazione sulla sola verifica della sussistenza o
meno di un mero abuse of discretion da parte del primo giudice, pur
ritenendo
che
tale
valutazione
discrezionale
di
per
sé
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non
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RG n. 916/2012
consentisse di ritenere più appropriata l’attribuzione o al giudice
statunitense o al giudice italiano della decisione della controversia
la decisione confermata trovava fondamento – secondo parte convenuta
–
sostanzialmente
dallo
stesso
sull’unico
giudice
presupposto
statunitense
e
erroneamente
cioè
considerato
l’asserita
preventiva
instaurazione della lite dinanzi al giudice italiano (valorizzazione
del
momento
dell’iscrizione
della
causa
a
ruolo
rispetto
al
compimento della notificazione alla parte convenuta).
In effetti il giudice statunitense non si sarebbe definitivamente
spogliato della controversia dinanzi ad esso pendente con decisione
avente potenziale efficacia di giudicato (dismissal with prejudice),
avendo espressamente affermato che l’istanza di cancellazione dal
ruolo e di proroga all’azione italiana era stata accolta in via non
definitiva, con diritto della parte attrice nella causa americana di
poter esercitare nuovamente le sue azioni dinanzi alla giurisdizione
statunitense nel caso in cui il giudice italiano avesse cancellato
dal ruolo o sospesa la causa pendente dinanzi a sé (dismissal without
prejudice).
In tal modo tale decisione non avrebbe integrato una effettiva
declinatoria della giurisdizione da parte del giudice straniero atta
ad impedire nel caso di specie l’ipotesi di sospensione rispetto alla
quale la presente causa era stata sottoposta alla valutazione del
Collegio ai sensi dell’art. 7 L. 218/95, ma avrebbe lasciato al
giudice italiano la possibilità di determinare sia la questione della
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RG n. 916/2012
prevenzione
che
la
sua
processuale
nazionale
giurisdizione
e
condizionando
in
a
relazione
tale
alla
legge
valutazione
la
possibilità di riassunzione della causa dinanzi ad esso giudice
statunitense.
6. La tesi sostenuta da DELTA INTERNATIONAL CORPORATION Inc. non può
essere accolta per le seguenti considerazioni.
Come è noto la litispendenza internazionale di cui all’art. 7 L.
218/95
assurge
a
criterio
negativo
(sia
pur
temporaneo)
della
giurisdizione del giudice italiano ed è direttamente funzionale al
soddisfacimento
dell’esigenza
di
evitare
inutili
duplicazioni
di
attività giudiziaria nonchè di eliminare il rischio di conflitti tra
giudicati.
La rinuncia che il legislatore ha stabilito in tale disposizione alla
giurisdizione
italiana
in
caso
di
preventivo
ricorso
a
giudice
straniero – ed in presenza dei presupposti di cui all’art. 64 L.
218/95 – nell’ipotesi di causa avente le stesse parti, il medesimo
oggetto ed il medesimo titolo ha tuttavia carattere temporaneo, in
quanto implicante l’adozione di un mero provvedimento di sospensione
della causa pendente dinanzi al giudice nazionale successivamente
adito e suscettibile di riattivazione mediante riassunzione nel caso
in cui il giudice straniero abbia declinato la propria giurisdizione
o qualora il provvedimento straniero non possa comunque produrre
effetto per l’ordinamento italiano.
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Sentenza n. 3447/2014 pubbl. il 12/03/2014
RG n. 916/2012
Non sembra tuttavia contestabile in via generale, a parere del
Collegio, che la possibilità di prosecuzione della causa sospesa – o,
nel caso in esame, la decisione sull’adozione del provvedimento di
sospensione da parte del Tribunale in un quadro nel frattempo mutato
rispetto al momento in cui la questione era stata ritenuta rilevante
– debba essere altresì ricondotta all’inesistenza della contemporanea
ed effettiva pendenza della stessa causa dinanzi al giudice straniero
preventivamente adito e cioè anche in relazione alle ipotesi in cui
siano state adottate in tale causa decisioni in rito che abbiano
comunque impedito la trattazione del merito della controversia.
Nel caso di specie non pare dubbio che il Tribunale statunitense
abbia definito con la sua decisione – confermata in sede di appello –
la causa dinanzi a sé pendente, pur non pregiudicando tale decisione
la
possibilità
CORPORATION
Inc.
(futura)
alla
di
un
medesima
ricorso
di
giurisdizione
DELTA
INTERNATIONAL
qualora
la
causa
pendente in Italia fosse sospesa o respinta, peraltro sulla base di
un nuovo ricorso.
A prescindere dalle argomentazioni e dal percorso logico-fattuale
seguito dal giudice statunitense – soggetto unicamente ai gravami
interni propri di tale ordinamento giuridico – ciò che rileva ai fini
della presente causa è che al momento della decisione di questo
Collegio non sussista alcuna effettiva litispendenza tra dette cause
e quindi nessun rischio di conflitto di giudicati possa allo stato
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Sentenza n. 3447/2014 pubbl. il 12/03/2014
RG n. 916/2012
delinearsi al di là delle ipotesi specificamente regolate dall’art.
64, lett. e) ed f) L. 218/95.
Risoltasi dunque in tal senso la temporanea deroga alla giurisdizione
italiana per il venir meno dell’originaria litispendenza e affermata
la giurisdizione del giudice italiano a conoscere della causa qui
promossa da MXXX s.p.a. per effetto della proroga di competenza
contenuta nel Contratto di Licenza sottoscritto tra le parti in data
30.10.1998, l’eccezione di litispendenza internazionale deve dunque
essere respinta.
7. DELTA INTERNATIONAL CORPORATION Inc. ha quindi rilevato il difetto
di giurisdizione del giudice nazionale in relazione alla clausola
compromissoria internazionale contenuta nell’Accordo di cooperazione
strategica stipulato tra le parti in data 1.10.1998.
Ha
sostenuto
che
benchè
parte
attrice
abbia
allegato
che
la
controversia attenga al Contratto di Licenza e non già all’ Accordo
di cooperazione strategica – quest’ultimo contenente clausola per
arbitrato internazionale – in effetti essa ha fondato la domanda di
accertamento della legittimità della parziale corresponsione delle
royalties
previste
nel
Contratto
di
Licenza
sull’eccezione
di
inadempimento ad obbligazioni gravanti su controparte in relazione a
quanto stabilito nell’Accordo di cooperazione strategica.
Il
problema
appartiene,
dell’interpretazione
secondo
DELTA
della
clausola
INTERNATIONAL
compromissoria
CORPORATION
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Inc.,
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Sentenza n. 3447/2014 pubbl. il 12/03/2014
RG n. 916/2012
all’esclusiva competenza del Tribunale arbitrale, al quale pertanto
questo Tribunale dovrebbe rimettere la questione.
Non
ritiene
il
Collegio
che
tale
eccezione
sia
effettivamente
fondata.
In primo luogo deve rilevarsi – quanto all’eccepita tardività di tale
eccezione sollevata da parte attrice, in quanto formulata oltre il
termine di cui
all’art. 167
c.p.c.
– che
la giurisprudenza
di
legittimità si è autorevolmente e recentemente attestata nel senso
che in tema di arbitrato internazionale, nel sistema delineato dalla
convenzione di
New York del
10 giugno 1958,
ratificata e
resa
esecutiva in Italia con la legge 19 gennaio 1968, n. 62, spetta al
giudice adito, in via assolutamente preliminare, senza efficacia di
giudicato
e
l'esistenza
sulla
di
base
una
della
clausola
domanda
arbitrale,
della
parte
verificarne
che
la
invochi
validità,
l'operatività e l'applicabilità e, all'esito positivo, rimettere le
parti
dinanzi
agli
arbitri,
mentre
solo
qualora
egli
ritenga,
affermandola, la propria giurisdizione, la decisione sulla validità
del patto avrà efficacia di giudicato (così Cass. ord. 24153/13).
Ciò
posto,
strategica
deve
del
rilevarsi
1.10.1998
che
se
conteneva
l’
Accordo
clausola
di
cooperazione
compromissoria
per
arbitrato internazionale in relazione a qualsiasi controversia sorta
tra le parti “in connessione con questo Accordo”, tuttavia al testo
di tale contratto era allegato uno schema di contratto di licenza –
del tutto identico a quello poi stipulato tra le parti in data
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Sentenza n. 3447/2014 pubbl. il 12/03/2014
RG n. 916/2012
30.10.1998 – già contenente la clausola che deferiva la soluzione
delle
controversie
derivante
dal
rapporto
di
licenza
ai
fori
alternativi di Chicago o, per ciò che riguarda il contratto in esame
per effetto della successiva stipulazione di tale licenza con la
dante causa di MXXX s.p.a., al Tribunale di Milano.
Premesso che la giurisprudenza di legittimità si è sempre espressa
nel
senso
di
escludere
che,
tramite
la
clausola
compromissoria
contenuta in un contratto, la deroga alla giurisdizione del Giudice
ordinario
ed
il
deferimento
agli
arbitri
possano
estendersi
a
controversie relative a contratti collegati (Cass. 13894/07; Cass.
2598/06; Cass. 5371/01; Cass. S.U. 7398/98), non sembra contestabile
che le parti abbiano consapevolmente distribuito diversamente tra
detti contratti – certamente tra loro intimamente collegati – le
modalità
di
composizione
delle
controversie
da
essi
nascenti,
deferendole in un caso ad un tribunale arbitrale e nell’altro al
giudice delle giurisdizioni prescelte.
Nella presente causa le domande di parte attrice risultano fondate
sull’accertamento
dell’adempimento
o
meno
delle
obbligazioni
di
pagamento delle royalties previste nel Contratto di Licenza, così
come
specularmente
Tribunale
la
statunitense
stessa
per
convenuta
contestare
aveva
il
agito
medesimo
dinanzi
al
comportamento
inadempiente di MXXX s.p.a.
Non vi sono dunque motivi per declinare la competenza di questo
Tribunale in ordine alle domande svolte da MXXX s.p.a., posto che la
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Sentenza n. 3447/2014 pubbl. il 12/03/2014
RG n. 916/2012
necessità di verificare l’eventuale corretto svolgimento dei rapporti
nascenti
dall’Accordo
di
cooperazione
strategica
potrà
essere
esaminato in via incidentale ai sensi dell’art. 6 L. 218/95.
8. La causa deve dunque essere rimessa sul ruolo istruttorio per
l’ulteriore corso come da separata ordinanza.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando sulle eccezioni svolte in via preliminare
e sull’istanza di sospensione ex art. 7 L. 218/95:
- respinge le eccezioni svolte in via preliminare dalla convenuta
DELTA INTERNATIONAL CORPORATION Inc. nell’ambito della causa promossa
da MXXX s.p.a. nonché l’istanza di sospensione ex art. 7 L. 218/95, e
provvede alla rimessione della causa sul ruolo istruttorio come da
separata ordinanza per l’ulteriore corso.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28 novembre
2013.
Il Giudice estensore
Il Presidente
Claudio Marangoni
Marina Tavassi
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RG n. 916/2012