Inaugurazione anno giudiziario 2014 - Relazione

Corte dei Conti
Rechnungshof
Procura regionale
presso la Sezione giurisdizionale
per il Trentino-Alto Adige
Sede di Bolzano
Regionale Staatsanwaltschaft
bei der Rechtsprechungssektion
für Trentino-Südtirol
Sitz Bozen
INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2014
ERÖFFNUNG DES GERICHTSJAHRES 2014
RELAZIONE
del Procuratore regionale
BERICHT
des Regionalstaatsanwalts
Robert SCHÜLMERS VON PERNWERTH
Bolzano, 21 febbraio 2014
Bozen, am 21. Februar 2014
Gentile Signor Presidente,
a nome dell’intera Procura mi permetta di rivolgerle un cordiale saluto, che estendo
con piacere a tutti i Giudici della locale Sezione giurisdizionale, alle qui presenti
Autorità statali e locali, agli esponenti del Consiglio di Presidenza della Corte dei
conti e dell’Associazione dei Magistrati contabili, ai rappresentanti degli organi di
informazione di lingua italiana e tedesca, oltre che, naturalmente, a tutti i cittadini
nel cui interesse la Procura contabile di Bolzano cerca, sin dalla sua istituzione, di
svolgere al meglio le proprie funzioni.
Si tratta, come forse non tutti sanno o ricordano, del quattordicesimo anno di
operatività di quest’Organo inquirente istituito nel 1999 ed entrato concretamente
in funzione a partire dall’anno 2000(1).
Nel corso di questi anni l’azione della Procura della Corte dei conti di Bolzano –
anche grazie al rigore della Sezione giurisdizionale – ha sicuramente contribuito a
infondere un maggiore senso di responsabilità nella cura della cosa pubblica. Il
rischio di rispondere personalmente dinanzi al Giudice contabile dei propri atti di
mala gestio costituisce un importante fattore di dissuasione rispetto a condotte
pregiudizievoli per l’Erario(2).
Naturalmente, qui come altrove, l’improvvisa presenza di un nuovo interlocutore
istituzionale come la Procura contabile ha destato diversi malumori in seno alla
pubblica amministrazione, soprattutto nel momento in cui si è cominciato a mettere
in discussione prassi radicate da anni in molti enti pubblici locali. Si pensi, per fare
solo un esempio, alle tradizionali cene natalizie tra amministratori e dipendenti
pagate con i fondi di rappresentanza dell’ente(3)(4).
(1)
La Procura della Corte dei conti di Bolzano, unitamente alla rispettiva “sezione giurisdizionale
provinciale” (così testualmente l’art. 10-bis del d.P.R. n. 305/1988), è stata istituita con il decreto
legislativo 14 giugno 1999, n. 212 (in G.U. 01/07/1999, n.152).
(2) Il giudizio di responsabilità amministrativa che si svolge dinanzi alla Corte dei conti conferisce altresì
concretezza al principio di responsabilità del pubblico dipendente, esplicitamente previsto dall’art. 28
Cost: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo
le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. […]”.
(3) Tale prassi, già contestata anni addietro ai vertici della Libera università di Bolzano (LUB), integra
anche uno dei motivi di contestazione mossi all’ex Presidente provinciale circa l’uso dei fondi riservati (v.
infra), una frazione dei quali è stata annualmente impiegata, secondo una lunga tradizione, per pagare
rinfreschi, pranzi o cene natalizie in favore dei dipendenti facenti capo ad alcuni uffici provinciali.
(4) Va comunque registrato con favore come alcuni Enti pubblici, anche in considerazione dei possibili
riflessi in termini di responsabilità amministrativa che ciò comportava, abbiano nel corso di questi ultimi
anni modificato tali prassi eliminando la tradizionale cena natalizia tra i dipendenti dal novero delle spese
finanziabili con fondi attinti dal bilancio dell’Ente.
Così, ad esempio, l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ha messo “definitivamente fine a cene e pranzi di
reparto, regali e regalini a dirigenti e dipendenti che soprattutto nelle strutture ospedaliere di Merano e
Brunico – le cui delibere in materia sono state revocate – da anni, soprattutto sotto le feste, erano
1 In alcune occasioni, poi, tali malumori si sono tradotti anche in pesanti critiche
rivolte alla Procura contabile, come quando le è stata mossa l’accusa di essere essa
stessa fonte di spreco a causa delle ingenti spese legali rifuse dagli Enti pubblici ai
propri dipendenti, o piuttosto come quando dinanzi al Consiglio provinciale di
Bolzano la Procura è stata classificata tra i “nemici” dell’Autonomia a causa delle
“indagini sempre più frequenti e spesso incomprensibili” che avrebbero messo in
forse la “storia di successo” degli amministratori locali(5).
Vi è anche chi, sempre in seno al Consiglio provinciale, ha addirittura equiparato le
indagini della Procura regionale alle perquisizioni della Gestapo “ai tempi dei
nazisti”(6).
Tutto questo mentre nel Paese si consuma una delle più gravi crisi economiche
degli ultimi decenni, con misure di risparmio draconiane che secondo alcuni hanno
leso la stessa Autonomia dell’Alto Adige/Südtirol, declassata dal Governo al ruolo di
“uno sportello bancomat da cui si può costantemente prelevare denaro, anche se il
conto a cui si attinge appartiene a qualcun altro”(7).
1. AUTONOMIA E LEGALITÀ
Il tema dell’Autonomia è proprio quello da cui desidero prendere le mosse in
diventati una sorta di consuetudine. Anche se messa in pratica con soldi pubblici” (Alto Adige del
245/12/2012, Taglio drastico alle spese di rappresentanza).
Nello stesso senso va letta la scelta del Sindaco di Bressanone di eliminare dal novero delle spese di
rappresentanza “le tavolate con giornalisti e dipendenti comunali”, atteso che “le spese di
rappresentanza sono sempre più nel mirino della Corte dei conti” (Alto Adige del 30/11/2013, Terrore da
scontrino: il sindaco taglia gli inviti a pranzo).
(5) Cfr. in tal senso la relazione del 4/12/2012 letta dall’ex Presidente provinciale Luis Durnwalder in
occasione dell’approvazione della legge provinciale di bilancio. Il link alla relazione è il seguente:
http://www.provincia.bz.it/aprov/amministrazione/service/attualita.asp?aktuelles_action=4&aktuelles_ar
ticle_id=411264.
(6) In data 7/3/2013 il Consigliere provinciale Georg Pardeller (SVP), in sede di discussione del Disegno
di legge provinciale n. 158/12: "Riordino e aggiornamento delle spese di rappresentanza e delle spese
particolari”, ha testualmente affermato : “Sono stato a lungo un musicista e un cantore e so bene cosa
significa avere solo gli applausi come forma di remunerazione, con rari riconoscimenti tangibili che si
sanno apprezzare. Ogni volta che abbiamo ricevuto una offerta ciò ha accresciuto la nostra motivazione
ed è stato motivo di gioia. L’Alto Adige ha una vita associativa molto diffusa, e se ogni tanto la gente
riceve una specie di riconoscimento questi poi sono disposti a lavorare gratis e senza risparmiarsi per un
valore stimabile in milioni di Euro. Il fatto che adesso tutto questo venga messo in discussione
perché il Procuratore Schülmers deve ficcare il naso in ogni cassetto per cercare qualche
ricevuta come la Gestapo ai tempi dei Nazisti.... Miei cari amici, con questa politica non ho nulla da
spartire! Io sono per la tolleranza, la trasparenza, per la rendicontazione, però se adesso si indebolisce
l’istituzione ... ciò danneggia la politica e le toglie la possibilità di essere vicina alla gente, di renderla
felice... con questo tipo di politica, alimentata dall’invidia, non ho nulla da spartire.”.
(7) Così, in riferimento ai provvedimenti del Governo Monti, l’ex Presidente provinciale nella già citata
relazione del 4/12/2012.
2 un’ottica di grande rispetto per gli sforzi compiuti da tutti coloro che hanno
permesso alla popolazione locale di raggiungere livelli di benessere insperati fino a
qualche decennio fa.
Appare tuttavia evidente che la “storia di successo” di questa Provincia non basta a
sottrarsi alle critiche di coloro che, ponendosi all’esterno di questa oasi felice,
invocano sempre più spesso l’eliminazione dei privilegi di cui godrebbe la Provincia
autonoma(8).
Non condivido certamente l’opinione di chi pensa di ridurre questa Autonomia ad un
luogo da cartolina coi gerani alle finestre e le badanti pagate dalla mano pubblica,
ma ritengo si inganni pure chi pensa che siano sufficienti i successi conseguiti per
sottrarsi ad ogni riflessione su alcuni costi della nostra Autonomia, che ha arricchito
alcuni, ma certamente non tutti.
Anche l’ex Presidente provinciale Luis Durnwalder ha dovuto alla fine ammettere,
ob torto collo, che qualcosa non ha funzionato in questa Autonomia, che qualcosa o
qualcuno in questi anni ne ha scosso le fondamenta dall’interno. Fondamenta che,
secondo quanto da lui affermato, non sono solo il Trattato di Parigi o lo Statuto di
autonomia,
ma
anche
“[l’]onestà,
[lo]
Stato
di
diritto,
[la]
morale,
[la]
trasparenza”(9)(10).
Ma se il principio di legalità è – e deve essere – una colonna portante anche della
nostra Autonomia, allora gli Organi deputati a garantirne l’osservanza, come la
Procura della Corte dei conti, non solo non possono essere “nemici” della stessa,
ma ne sono una componente essenziale.
Forti di questa convinzione passiamo quindi a vedere quali sono i compiti intestati
(8) Grande clamore a livello locale ha destato una recente puntata di “Porta a Porta”, trasmissione
condotta su Rai1 dal noto giornalista Bruno Vespa ed in cui il conduttore ha pesantemente criticato le
Autonomia speciali, come quella della Provincia di Bolzano, definendole fuori dal tempo e concludendo
con la frase: “sono finiti i tempi delle vacche grasse”. Questa trasmissione ha destato, in particolare, una
forte e compatta reazione da parte degli organi di informazione locale a difesa dei risultati
dell’Autonomia.
(9) V. citata relazione del 4/12/2012: “Quindi invece di essere un anno di giubilo nel segno delle date
72:92:12, il 2012 si è rivelato un anno di lotta, di lotta per l‘autonomia, che – anche questo dobbiamo
ammetterlo – non esce rinvigorita da questa stagione, bensì ammaccata: da Roma si è tentato di
affamarla, di intaccarla su tutti i fronti, di svalutarla in molte questioni, in alcune persino di disprezzarla.
E noi qui in Alto Adige non le abbiamo tributato il necessario rispetto, l’abbiamo sì difesa verso l’esterno
con le unghie e con i denti, però anche danneggiata dall‘interno, scuotendone le fondamenta. Perchè
queste fondamenta non si chiamano – non si chiamano solo – Trattato di Parigi e Statuto di Autonomia,
bensì anche onestà, Stato di diritto, morale, trasparenza, apertura, impegno e abnegazione.”.
(10) In realtà, che il principio di legalità sia una condizione indispensabile per lo sviluppo dell’autonomia
lo si desume anche dall’articolo 49-bis dello Statuto di autonomia: “Il Consiglio provinciale può essere
sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta
o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni”.
3 dall’ordinamento alla Procura della Corte dei conti.
2. COMPETENZE PROCURA E STATUS DEL PUBBLICO
AGENTE
Come noto, l’attività principale del pubblico ministero presso la Corte dei conti è
quella di accertare se “agenti pubblici” abbiano cagionato un “danno” all’Erario con
una condotta lesiva di obblighi di servizio(11).
Partendo dalla nozione di agente pubblico, decisiva ai fini della sussistenza della
giurisdizione contabile, è bene precisare che questa non corrisponde a quella di
“dipendente pubblico”.
Nel corso degli anni, infatti, la giurisprudenza ha
interpretato in modo estensivo tale nozione, in modo, cioè, da ricomprendervi
anche soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, purché ad essa
legati da un rapporto di servizio, inteso come uno stabile inserimento nei processi
decisionali o esecutivi di quest’ultima che comporti, anche solo in via di fatto,
l’esercizio di un munus publicum(12).
Di qui l’ormai pacifica affermazione della giurisdizione contabile anche nei confronti
di soggetti privati percettori di un contributo di scopo(13).
(11) In tema di responsabilità amministrativa la giurisdizione della Corte dei conti, espressamente
prevista dall’articolo 103 della Costituzione “nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate
dalla legge”, è stata tradizionalmente condizionata dalla interpretazione più o meno estensiva offerta
dalla Corte di cassazione degli articoli 82 del r.d. 8 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), secondo cui “L'impiegato
che per azione od omissione, anche solo colposa, nell'esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo
Stato, è tenuto a risarcirlo.”; e soprattutto dell’art. 52, primo comma, del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214
(Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), in forza del quale “I funzionari impiegati
ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni,
aziende e gestioni statali a ordinamento, autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni per azione od
omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionino danno allo Stato e ad altra
amministrazione dalla quale dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi
previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi
speciali.”.
(12) Così, ad esempio, è stata ritenuta sussistere la giurisdizione della Corte dei conti sugli enti privati
gestori dei corsi di formazione professionale finanziati dalla regione, meramente apparenti, inutili o
inadeguati, dai quali sia derivato danno alla Regione (Cass. sez. un. 926/1999); dei medici specialisti
privati convenzionati, in relazione all'indebita percezione di compensi professionali per prestazioni
falsamente attestate ma non effettivamente effettuate (Cass. sez. un. n. 6442/1985); nei confronti del
soggetto privato incaricato della direzione dei lavori per i danni conseguenti alla cattiva esecuzione
dell’opera pubblica (cass. sez. un. n. 7446 del 2008; cass. sez. un. n. 340 dei 2003; cass. sez. un. n.
3358 del 1994).
(13) Come noto, soprattutto in seguito alla ordinanza n. 4511/2006 delle Sezioni Unite della Cassazione
civile si è affermata un’ormai consolidata giurisprudenza contabile in materia di uso (o sviamento) di
contributi pubblici da parte dei soggetti privati (v. anche Corte di cassazione, Sezioni Unite, sent. n.
14825 del 05/06/2008; ord. n. 20434 del 23/09/2009; ord. n. 5019 del 03/03/2010).
La tesi di fondo che ha portato a riconoscere la giurisdizione della Corte dei conti anche nei
confronti dei percettori privati di contributi pubblici è stata quella secondo la quale anche il
privato, laddove chieda e ottenga sovvenzioni pubbliche per la realizzazione del programma
perseguito dalla pubblica amministrazione (ad esempio, lo sviluppo di un particolare settore
4 Passando alla nozione di “danno”, solitamente definito come danno erariale, ne
desidero mettere in evidenza due aspetti. Il primo attiene alla distinzione tra il
profilo ontologico ed il profilo funzionale del danno. Il secondo, invece,
concerne i suoi metodi di accertamento da parte del Giudice contabile.
Il primo aspetto può essere facilmente chiarito alla luce di un esempio. Se il
custode di un palazzo provinciale cagiona colpevolmente l’incendio dell’immobile,
causandone la distruzione, è ovvio che il danno sofferto, sotto il profilo ontologico,
sarà quantificabile nell’ordine di milioni di euro. Tuttavia – e qui subentra il profilo
funzionale del danno – è assai verosimile che al termine del giudizio di
responsabilità il Giudice contabile condanni il responsabile a risarcirne solo una
porzione, talora anche minima, facendo uso del c.d. potere riduttivo(14).
economico od industriale), si pone rispetto a quest’ultima in una posizione assimilabile ad un
vero e proprio “rapporto di servizio”, assumendo di conseguenza precisi obblighi e doveri
rispetto al corretto uso delle risorse pubbliche allo stesso erogate.
L’elemento di novità, se vogliamo, rappresentato dalla sentenza n. 9846/11 del 5/5/2011 delle Sezioni
Unite è quello di meglio definire i casi in cui si può legittimamente parlare dell’avvenuta instaurazione di
un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione e il soggetto privato percettore di contributi
pubblici, escludendo di conseguenza la possibilità di tracciare un automatico parallelismo tra l’erogazione
del contributo e la giurisdizione della Corte dei conti.
Il discrimine tra la giurisdizione contabile e quella del giudice ordinario va dunque ravvisata – ad avviso
della Suprema corte – nella natura del contributo, laddove solo nel caso di contributo di scopo, inteso
quale sovvenzione o finanziamento erogato per la realizzazione di finalità di pubblico interesse, si può
ravvisare l’assunzione di obblighi e doveri in capo al privato tali da integrare un rapporto di servizio. In
effetti, in tali ipotesi il soggetto estraneo all’amministrazione partecipa, seppur indirettamente, alla
realizzazione di un programma voluto e finanziato dall’ente pubblico.
Diversamente, nel caso dell’erogazione di contributi di natura sociale o solidaristica, che assolvono alla
mera finalità di sostenere economicamente particolari categorie di soggetti particolarmente svantaggiati,
tale rapporto di servizio non viene ad instaurarsi, con conseguente esclusione della giurisdizione della
Corte dei conti.
(14) Il potere riduttivo del giudice contabile trova fondamento negli articoli articoli 83, primo comma, del
r.d. 8 novembre 1923, n. 2440 (“I funzionari di cui ai precedenti artt. 81 e 82 sono sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei conti la quale, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei
responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto.”) e nell’art. 52, secondo comma, del
r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (“La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei
responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto”).
Per un concreto esempio di applicazione del potere riduttivo si veda la vicenda relativa al crollo della
Madre San Nicolò di Noto, dove, a fronte di un danno quantificabile in circa 25 milioni di euro, il
principale responsabile è stato condannato in primo grado a risarcire € 150.000 (cfr. Sezione
giurisdizionale per la Sicilia, sentenza n. 63 del 08/01/2008), debito di cui verrà dichiarata la
prescrizione nel successivo grado di appello.
In particolare, è interessante leggere quanto scrive il giudice contabile di primo grado: “Passando ad
esaminare quanto del danno debba essere risarcito, si osserva che l'ammontare complessivo degli
accreditamenti in favore del Commissario Straordinario per la ricostruzione ed il restauro della Cattedrale
S. Nicolò di Noto è stato di € 31.868.462,84, al marzo 2007, mentre i pagamenti effettuati, alla stessa
epoca risultano essere pari a € 25.388.326,70.
Come peraltro rilevato dalla parte pubblica, l'entità del danno trascende ogni ragionevole capacità
risarcitoria del responsabile ed impone l'utilizzo di un criterio di quantificazione equilibrato e ponderato,
calibrato ai fatti contestati e alle condizioni economiche del soggetto chiamato a rispondere del danno
medesimo.
In tale senso pienamente condivisibili sono i richiami operati dalla Procura alle coordinate tracciate dalla
Corte costituzionale, con la sentenza n. 371 del 1988, la quale relativamente alla disciplina della
responsabilità amministrativa contenuta nella legge n.. 20 del 14 gennaio 1994, ha individuato e
tracciato la peculiare natura dell' istituto della responsabilità amministrativa, in linea con la nuova
conformazione dell'ordinamento del pubblico impiego.
Infatti, la Corte ha evidenziato la circostanza che l'istituto della responsabilità amministrativa costituisce
la combinazione di elementi restitutori e di deterrenza e corrisponde alle finalità di determinare quanto
del rischio dell'attività debba restare a carico dell'apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca
5 Di qui due importanti conseguenze.
La prima è che la finalità del tradizionale giudizio di responsabilità amministrativa,
definito come “risarcitorio”(15), non è sempre e necessariamente quella di ottenere
un risarcimento integrale del danno effettivamente cagionato dall’agente pubblico,
ma altresì e soprattutto quella di comminare una sanzione “giusta” nei confronti di
chi, con la propria condotta gravemente colposa o dolosa ed in violazione dei propri
obblighi di servizio, ha sprecato risorse pubbliche destinate al soddisfacimento dei
bisogni della collettività.
La seconda è che l’istituto della responsabilità amministrativa, con la connessa
giurisdizione della Corte dei conti, è assai più vantaggioso per l’agente pubblico
rispetto all’ordinario giudizio risarcitorio che si celebra dinanzi al Giudice civile, dove
il custode del nostro esempio avrebbe dovuto rispondere non solo per l’intero, ma
anche in caso di semplice colpa lieve e con la trasmissione dell’eventuale debito agli
eredi(16).
Quest’ultima
considerazione,
in
particolare,
evidenzia
quanto
sia
fuorviante, al di là dell’inconsistenza degli argomenti spesso utilizzati a tal fine,
alimentare l’idea di amministrazioni locali bloccate nella loro azione dalla “paura
della Corte dei conti”.
Un’ultima notazione desidero riservarla ai metodi di accertamento del danno da
parte del giudice contabile, posto che questi risultano sempre più condizionati da
valutazioni ex ante compiute dal Legislatore.
Diversi sono oramai i casi, soprattutto in materia di incarichi esterni, in cui ai fini
della quantificazione del danno si esclude la possibilità di poter riconoscere
qualsivoglia utilità ad atti di spesa posti in essere in chiara violazione dei rigorosi
di un punto di equilibrio tale da rendere, per i dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva delle
responsabilità ragione di stimolo e non di disincentivo.
Tenuto conto di tali indicazioni ed in applicazione del potere riduttivo dell'addebito attribuito dal
legislatore alla Corte dei conti previsto dagli articoli 83, primo comma, del R.D. 18 novembre 1923, n.
2440, e 52, secondo comma, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, considerando la complessità e la difficoltà
delle attività che dovevano essere svolte, e non ultimo l'efficacia concausale ed agevolativa di altri
soggetti, la cui condotta è stata ritenuta esente, però, da colpa nell'ambito del giudizio penale, ritiene
quest'organo giudicante che il convenuto vada condannato al pagamento in favore della Presidenza del
Consiglio e, per essa, al Dipartimento della Protezione civile, della somma di € 150.000,00 (Euro
centocinquantamila).”.
(15) Per quanto riguarda invece le caratteristiche del giudizio c.d. “sanzionatorio” puro, in cui si prescinde
totalmente dalla sussistenza di un danno, si veda la sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n.
12 del 27/12/2007.
(16) La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di
contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave;
inoltre il debito risarcitorio si trasmette agli eredi solo in caso di illecito arricchimento del dante causa e
di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi (cfr. art. 1 Legge 14 gennaio 1994, n. 20).
6 presupposti previsti dalla legge(17).
Questa circostanza dimostra come il giudizio di responsabilità amministrativa
costituisca il più delle volte la prevedibile, e quindi evitabile conseguenza di
condotte amministrative poste in essere in spregio di elementari norme di condotta
e per finalità lontane da quelle per la cui realizzazione i poteri amministrativi sono
stati conferiti dall’ordinamento.
3. GIURISPRUDENZA CONTABILE E CERTEZZA DEL DIRITTO
Piero Calamandrei sosteneva che “tra tutti gli uffici giudiziari, il più arduo […]
sembra quello del pubblico accusatore, il quale, come sostenitore dell’accusa,
dovrebb’essere parziale al pari di un avvocato: e, come custode della legge,
dovrebb’essere imparziale al pari di un giudice”(18).
Personalmente, come pubblico ministero, penso che quello dell’imparzialità sia un
falso problema. Per un magistrato, anche in una realtà piccola come la nostra, è
assai facile essere imparziale, così come pure è facile essere indipendente. Si tratta
solo di una questione di volontà.
A diverse conclusioni pervengo quando al pubblico ministero si chiede anche di
essere “custode della legge”, posto che la legge non si fa “custodire” facilmente.
Questo non solo a causa dell’annoso problema di una produzione normativa talora
eccessiva e confusa, ma anche in ragione della necessità, non sempre soddisfatta,
di potere contare su interpretazioni giurisprudenziali coerenti tra loro.
Mi riferisco, dunque, ad un problema cui ho già accennato lo scorso anno: quello
della certezza del diritto. Non va infatti dimenticato che anche il pubblico
ministero è un semplice utente, seppur qualificato, del sistema giustizia, al cui
(17) In particolare, in materia di incarichi esterni si registra sempre con maggior frequenza l’affermazione
del principio di diritto secondo cui l'incarico esterno conferito in spregio ai presupposti di legge non può
sortire utilità alcuna. Il legislatore, infatti, si è occupato di disciplinare in dettaglio i presupposti
legittimanti il ricorso alla collaborazione esterna così esprimendo a monte una valutazione di utilità; per
cui è, oltreché illegittimo, assolutamente inutile qualsiasi conferimento di incarico che non rispetti i
presupposti normativi. In altri termini lo stesso legislatore subordina l’utilità dell’esternalizzazione a
ferrei limiti legali, solo in presenza dei quali si giustifica l’esborso di denaro . Ne consegue che tutti gli
emolumenti erogati al consulente esterno costituiscono un danno all’erario a prescindere dall’attività
concretamente svolta da questi, poiché in ogni caso non può considerarsi utile atteso che avrebbe potuto
essere svolta da soggetti interni all’amministrazione stessa (Cfr., ex multis, Sezione giurisdizionale
Calabria, sentenza n. 159 del 10/05/2013).
(18) Tratto dalla raccolta di aforismi di P. Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato.
7 vertice sono posti i giudici, i quali attraverso le loro sentenze riempiono di
contenuto le norme dell’ordinamento, dando vita a quello che conosciamo come il
diritto vivente.
Sotto questo profilo ringrazio la Sezione giurisdizionale per l’impegno profuso in
questi anni e per il contributo di chiarezza che la giurisprudenza contabile ha saputo
offrire agli operatori del diritto di questa provincia in tante delicate materie.
Ciò posto, e fermo restando il doveroso rispetto tributato ad ogni sentenza, è del
tutto
fisiologico
che
la
Procura
contabile
non
sempre
condivida
alcune
interpretazioni offerte dalla Sezione giurisdizionale e che faccia ricorso, in tali
ipotesi, allo strumento processuale dell’appello.
Nell’anno passato segnalo, in particolare, l’appello proposto avverso le sentenze
nn. 3 e 7 del 2013(19).
Particolare preoccupazione ha destato invece la sentenza n. 4 del 2013, in via di
impugnazione(20), con cui è stata dichiarata la nullità dell’atto di citazione per
violazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 574/1988 sull’uso della lingua tedesca nei
procedimenti giurisdizionali. In particolare, la versione tedesca dell’atto di citazione
avrebbe disatteso, a causa dell’eccessivo numero di citazioni testuali di leggi e
sentenze italiane, la regola secondo cui “in nessun caso la citazione può costituire
una parte integrante del testo redatto nell’altro lingua fondendosi con lo stesso alla
stregua di una sua componente essenziale”.
Tale
principio
di
diritto
ha
tuttavia
carattere
di
novità
nel
panorama
giurisprudenziale locale degli ultimi anni, disattendendo non solo una prassi di
(19) In particolare, la sentenza n. 3 del 2013 ha dichiarato la nullità degli atti istruttori per mancanza
della notitia damni in una fattispecie risarcitoria per danno all’immagine azionata nei confronti di un
Sindaco già condannato in sede penale per il reato di abuso d’ufficio. La Sezione, dopo avere condiviso
l’interpretazione dell’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/09, come convertito in legge, secondo cui
l’irrevocabilità della sentenza penale di condanna costituisce una mera condizione di procedibilità
dell’azione di responsabilità per danno all’immagine e dopo avere riconosciuto che la Procura aveva
rispettato tale condizione, ha tuttavia dichiarato la nullità della citazione ritenendo che l’attività
istruttoria fosse stata avviata sulla base di un articolo di stampa da cui si evinceva la notizia del
procedimento penale ma non quella del successivo patteggiamento.
La Procura ha impugnato la sentenza ravvisando innanzitutto un vizio di ultrapetizione, atteso che la
parte convenuta non aveva sollevato l’eccezione di nullità con riferimento alla norma contenuta nel
primo periodo dell’art. 17-ter, ma solamente con riferimento al secondo periodo, trattandosi inoltre,
come evidenziato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nella sentenza n. 12 del 2011, di «due
regole» o di «due statuizioni di legge» non sovrapponibili tra loro, ma relative a profili ed ambiti
differenti. Infine, la Procura ha evidenziato nell’atto di appello come l’attività istruttoria fosse stata
avviata un mese dopo il citato articolo e sulla base anche di altre notizie di stampa prodotte in giudizio e
da cui si evinceva l’ormai intervenuto patteggiamento.
(20) Ai sensi dell’art. 1, comma 5-bis, del d.l. n. 453/1993, convertito nella legge n. 19 del 1994,
“L'appello è proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore
generale, entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione.”.
8 segno contrario registrabile in molti atti processuali del giudice ordinario e
amministrativo, ma contraddicendo anche una prassi coltivata da questa stessa
Sezione giurisdizionale, da ultimo con la sentenza/ordinanza n. 27 del 2012.
Inutile sottolineare – di qui il motivo di preoccupazione – che in tal modo si è
introdotto nel nostro processo un elemento di incertezza che obbligherà la Procura
a defatiganti lavori di traduzione di leggi e sentenze, sinora mai richiesti, oppure a
ridurre al minimo le citazioni testuali per evitare strumentali eccezioni di parte.
Nel corso del 2013 si sono registrate anche alcune pronunce del giudice di appello
di particolare interesse per la nostra provincia e che desidero segnalare.
In particolare, con la sentenza n. 813 del 2013 la Iª Sezione giurisdizionale
d’appello ha confermato la condanna irrogata da questa Sezione al vice sindaco di
Bolzano per la nota vicenda dei contributi illegittimamente erogati ad una società a
scopo di lucro per l’organizzazione di un torneo di beach-volley sui Prati del Talvera
di Bolzano(21).
Con alcuni decreti la Iª e la IIª Sezione giurisdizionale d’appello hanno accolto le
richieste di ammissione al condono erariale proposte da diversi amministratori della
Libera Università di Bolzano (LUB) che erano stati condannati in più occasioni da
questa Sezione giurisdizionale in riferimento a diverse fattispecie, alcune delle quali
anche di una certa rilevanza(22). Con il pagamento delle somme ridotte, che gli
stessi hanno risarcito in favore della LUB, si chiuderanno favorevolmente per
l’Erario alcune vertenze la cui apertura aveva suscitato critiche da parte della
Giunta provinciale(23).
(21) Cfr. Sezione giurisdizionale di Bolzano, sentenza n. 16 dell’11/08/2011.
(22) Si vedano i decreti nn. 28, 29, 30, 31 e 60 del 2013 emessi dalla IIª Sezione giurisdizionale
d’appello con cui sono state accolte le istante di definizione agevolata del procedimento rispetto alle
condanne irrogate agli amministratori della LUB con sentenze n. 30, n. 38 e n. 60 del 2009, applicando
per lo più il massimo dell’importo previsto dalla legge (30%) in ragione del “grado particolarmente
intenso della colpa”; si veda il decreto n. 85 del 2013, emesso dalla Iª Sezione giurisdizionale d’appello,
con cui è stata accolta l’istanza di definizione agevolata del procedimento proposta rispetto alla
condanna irrogata con sentenza n. 19 del 2012.
(23) In particolare, l’avvio del procedimento conclusosi con la sentenza n. 38 del 2009, con cui la Sezione
giurisdizionale di Bolzano aveva pienamente accolto le richieste formulate dalla Procura condannando i
responsabili della LUB al risarcimento di un danno complessivo di oltre 1 milione di euro, era stato
criticato nel seguente comunicato stampa del 28/02/2008 della Provincia autonoma di Bolzano (LUB e
patto di stabilità: norme rispettate, competenza provinciale): “In merito alla comunicazione della Corte
dei conti agli organi della Libera università di Bolzano [n.d.r.: trattavasi di un invito a dedurre] sul
rispetto di norme statali in materia di contenimento della spesa, la Provincia interviene con una nota in
cui ricorda che la questione è stata già discussa e risolta con la Legge finanziaria: lo Stato ha infatti
riconosciuto la competenza della Provincia di Bolzano a stipulare con l’Università patti di stabilità. Il
principio è che le modalità di contenimento sono demandate all’ente (Provincia) cui compete l’onere del
finanziamento.
La questione di una eventuale responsabilità erariale degli organi della LUB per il mancato rispetto di
norme statali in materia di contenimento della spesa è già stata chiarita, sulla base della riconosciuta
9 Merita di essere segnalata per il suo carattere di novità l’ordinanza n. 1 del 2013
con cui le Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di regolamento di
competenza e in accoglimento di un reclamo proposto da questa Procura avverso la
sentenza/ordinanza
n.
27
del
2012,
hanno
annullato
il
provvedimento
di
sospensione del giudizio ed hanno disposto la prosecuzione dello stesso. Tale
giudizio ha ad oggetto una questione attinente al rimborso delle spese legali da
parte della Provincia autonoma di Bolzano in favore di alcuni amministratori la cui
posizione, vagliata nell’ambito di un diverso procedimento istruttorio, era stata
archiviata dal Procuratore regionale.
E proprio il tema del rimborso delle spese legali in favore di amministratori e
dipendenti prosciolti in sede di giudizio merita una attenta riflessione.
Si ricorderà come poco meno di tre anni fa la Giunta provinciale di Bolzano
denunciò un notevole incremento dei costi per rimborsi di spese legali in favore di
propri dipendenti, quantificandolo in più di un milione di euro nel solo 2011 ed
addebitando pubblicamente il fatto ai giudizi di responsabilità amministrativa che,
“avviat[i] senza fare le opportune verifiche […] si concludono in un’inevitabile bolla
di sapone”(24).
La manifesta non veridicità di tali affermazioni, riprese da vari organi di stampa
locale nei giorni successivi, non solo ha determinato l’avvio di un’indagine da parte
di questa Procura, giudicato del tutto legittimo dalla Sezione giurisdizionale(25), ma
merita altresì una replica a vantaggio dei contribuenti.
Negli ultimi otto anni, vale a dire dal 2006 al 2013, le azioni di responsabilità
competenza provinciale. La Provincia specifica infatti che la discussione attorno all’applicabilità diretta di
norme statali in materia di spesa alla LUB è stata ampiamente discussa e risolta proprio con la Legge
finanziaria 2008. Al comma 380 dell’art.1 è il legislatore statale stesso a riconoscere la competenza della
Provincia di Bolzano, così come della regione Valle d’Aosta, a stipulare con l’Università patti di stabilità.
C’è insomma per la LUB lo stesso trattamento in vigore da anni per i Comuni e per gli enti strumentali
delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome: il principio è che le modalità di contenimento
sono demandate all’ente (Provincia) cui compete l’onere del finanziamento. Si ricorda inoltre che
l’applicazione di norme dettagliate, addirittura espresse in percentuali su specifiche voci di spesa
(convegni, mostre, pubblicità), non è mai stata definita per gli enti che non siano statali. È la stessa
Corte Costituzionale ad aver affermato il principio per cui è vincolante il raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica ma non possono essere stabilite disposizioni di dettaglio per gli enti: il legislatore deve
pertanto limitarsi a porre limiti complessivi di spesa.
Valgono dunque certamente gli indirizzi generali di contenimento stabiliti dalle finanziarie statali degli
ultimi anni e la LUB, che non è un’università statale e per questo è finanziata quasi interamente dalla
Provincia di Bolzano, non sfugge a questi indirizzi di contenimento, in quanto la Provincia assoggetta le
proprie spese, quindi anche quelle destinate a finanziare l'ateneo, al patto di stabilità che ogni anno
stipula con il Ministero dell'Economia e che ha sempre rispettato.”.
(24) Cfr. comunicato stampa dell’11/07/2011 (Dalla Giunta: rimborso delle spese legali, no aumento di
costi per i cittadini).
(25) Cfr. sentenza n. 27 del 2012.
10 intentate dalla Procura della Corte dei conti di Bolzano dinanzi alla locale Sezione
giurisdizionale hanno comportato condanne per complessivi € 3.201.569, mentre
le spese legali liquidate in favore di amministratori o dipendenti prosciolti
ammontano a € 48.346, vale a dire solo all’1,51 % del totale dei “titoli di credito”
conseguiti in favore delle amministrazioni danneggiate(26).
Di queste spese legali solo € 4.000 in otto anni sono stati posti dai giudici
direttamente a carico della Provincia autonoma di Bolzano(27).
In tutti gli altri casi di proscioglimento la Sezione giurisdizionale, ritenendo
comunque “giustificata” l’azione della Procura, ha disposto la compensazione
delle spese, con la conseguenza che le spese legali avrebbero dovuto essere
sopportate dal convenuto prosciolto e non essere rimborsate dall’ente(28).
(26) Ci si riferisce ovviamente agli esiti dei giudizi di primo grado, senza considerare gli esiti degli
eventuali giudizi di appello e senza tenere in considerazione l’eventuale applicazione del c.d condono
erariale su richiesta della parte.
(27) Il totale delle spese legali liquidate dalla Sezione giurisdizionale nel corso degli ultimi otto anni è così
ripartito: € 15.000 a carico di Amministrazioni dello Stato; € 4.000 a carico della Provincia; € 12.746 a
carico degli ex Comprensori sanitari; € 2.000 a carico della LUB; € 14.600 a carico dei Comuni della
Provincia di Bolzano.
(28) Per un approfondimento circa il significato della compensazione delle spese di veda la sentenza della
Sezione giurisdizionale di Bolzano n. 47 del 2008: “Venendo, per concludere, al regime delle spese,
mentre la sospensione del giudizio, disposta nei confronti di Omissis s.r.l., M.G. e R.V., impone che la
decisione su di esse sia riservata alla pronuncia definitiva, la sentenza di difetto di giurisdizione della
Corte dei conti nei confronti di S. S. e di assoluzione da ogni addebito di B. C. implica la necessità di una
pronuncia immediata.
Con riferimento, dunque, ai due ultimi casi citati, deve essere dichiarata la compensazione delle spese di
causa tra le parti, con esclusione del possibile rimborso a favore dei convenuti S. e B., ai sensi dell’art.
3, comma 2-bis della legge n. 639 del 1996 (che prevede, appunto, il ristoro delle spese legali da parte
dell’amministrazione di appartenenza, nel caso di definitivo proscioglimento nel merito).
La portata di tale norma è stata, come è noto, successivamente precisata con la legge n. 248 del 2005,
nella quale è stato inserito, in sede di conversione del d.l. n. 203 del 30 settembre 2005, l’art. 10-bis, il
quale al comma 10 così recita: ”Le disposizioni dell’art. 3, comma 2-bis, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e dell’art. 18, comma 1, del d.l. 25
marzo 1997, n. 67 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel
senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il
giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 91 c.p.c., liquida l’ammontare degli onorari spettanti alla
difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato da esprimere sulle
richieste di rimborso avanzate all’amministrazione di appartenenza”.
In tale quadro normativo, il Giudice contabile ha ritenuto, con orientamento del tutto
prevalente, di interpretare le nuove disposizioni nel senso di poter disporre in ordine alle
spese legali non solo sul loro ammontare, ma anche sulla loro spettanza; è stata cioè
affermata l’accessorietà del giudizio sul rimborso delle spese rispetto a quello di
responsabilità e, di conseguenza, la possibilità anche di precludere al convenuto prosciolto, in
determinati casi, l’accesso al rimborso delle stesse.
La norma di legge sopra citata si riferisce, infatti, - come chiarito sempre dalla giurisprudenza contabile alle situazioni di esclusione dell’ingiustizia del danno, ossia allorquando manchi un comportamento
antigiuridico causativo di un danno nell’ambito di un rapporto di servizio; per contro, un’assoluzione in
rito o per prescrizione del diritto, oppure per il riconoscimento della mancanza dell’elemento soggettivo
minimo richiesto dalla legge (colpa grave), non può parificarsi ai casi di “esclusione della responsabilità”.
In altri termini, le spese di giudizio sono addebitate ope legis alla parte pubblica, in conseguenza della
suddetta norma, solo se viene assolutamente escluso il comportamento antigiuridico del soggetto (con
correlativa ingiustizia del danno), mentre la ripartizione dell’onere in discorso è rimessa al prudente
apprezzamento del giudice, ai sensi della normativa generale di cui agli artt. 91 e 92 del c.p.c., nei
diversi casi: assoluzione in rito, o per prescrizione, o ancora per colpa lieve e non grave (cfr., in
terminis, Corte dei conti, Sezione I app. n. 404/2008, che richiama Sezione I app. n. 88/2008; Sezione
III app., 18.2.2002, n. 40; Sezione giurisdizionale Campania, 24.2.2001, n. 19; Sezione giurisdizionale
Marche, 10.3.2003, n. 196; Sezione giurisdizionale Liguria, 3.12.2005, n. 1471).
11 Ciò premesso, la scelta di fare pagare ai cittadini ulteriori costi per rimborsi di spese
legali che nel resto del Paese non si riversano sulla collettività è riferibile
esclusivamente alla Regione Trentino Alto Adige e alla Provincia autonoma di
Bolzano che, con proprie leggi(29), peraltro di ormai accertata illegittimità
costituzionale(30), hanno inteso modificare l’ordinamento giuridico estendendo a
propria discrezione le situazioni suscettibili di rimborso.
Così, per andare sul concreto, senza approfondire in alcun modo la materia si è
scelto di riconoscere il rimborso delle spese legali anche in caso di semplice
archiviazione da parte del Procuratore regionale, mentre in gran parte del Paese e
per tutti i dipendenti dello Stato questo autentico “privilegio” non è previsto. Ed
anzi, in tali ipotesi l’eventuale rimborso delle spese legali è stato anche considerato
un danno erariale(31).
A tale proposito bisogna attentamente considerare che l’indagine condotta dal
Procuratore contabile non è affatto assimilabile a quella condotta dal pubblico
ministero penale, tanto diversi sono i beni giuridici in gioco, e che l’oggetto dei suoi
accertamenti – vale a dire l’eventuale causazione di un danno erariale in seguito
alla violazione di “obblighi di servizio” – rientra pacificamente nel novero di
Ebbene, nel caso all’esame questo Collegio non dubita che le posizioni dei convenuti S. e B. integrino i
presupposti per l’esclusione dal beneficio di cui all’art. 3 legge n. 639 del 1996, secondo quanto appena
chiarito, in quanto trattasi, per il S., di una pronuncia non sul merito bensì pregiudiziale in rito e, con
riferimento alla B., dell’accertamento di una condotta che, pur non caratterizzata da colpa grave (come
invece è richiesto dalla legge per integrare i presupposti per fondare una condanna nella presente sede
contabile), è stata comunque ritenuta non irreprensibile.
Nel caso di specie il Collegio, ai sensi dell’art. 92 del codice di procedura civile, ritiene dunque ricorrano
giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti per quanto riguarda le
posizioni di S. S. e B. C..”.
(29) Si vedano l’art. 6 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, come modificato dall’art. 12,
comma 2, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1; l’articolo 15 della legge della Regione T.A.A. n. 4 del 17
maggio 2011, recante l’interpretazione autentica articolo 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n.
5; l’art. 21 della legge regione T.A.A. 25 maggio 2012, n. 2, recante l’interpretazione autentica articolo
36 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4.
(30) Il Governo, con ricorso n. 29 del 2011, ha censurato, in quanto contrastante con l’ordinamento della
giurisdizione contabile, la disposizione di cui all’art. 12 della LP n. 1 del 2011 “nella parte in cui
autorizza, in caso di accertata colpa lieve, la disapplicazione di un’eventuale statuizione di
compensazione delle spese processuali”, ritenendola eccedente “le competenze statutarie, violando la
competenza attribuita allo Stato in materia di ordinamento civile e giustizia amministrativa di cui all’art.
117, comma 2 lettera l) della Costituzione”.
Con sentenza n. 19 del 2014, depositata in data 11 febbraio 2014, la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 della Legge provinciale n. 1 del 2011,
poiché “incidendo sulla materia «ordinamento civile» e «giustizia amministrativa», si
disciplina, peraltro in senso difforme dalla normativa statale, il regime delle condizioni alla
presenza delle quali le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei
conti sono rimborsate dall’amministrazione di appartenenza, eccedendo dalle competenze
statutarie”.
(31) Cfr. Sez. giur. Marche, sent. n. 236 del 20/08/2009.
12 conoscenze di ogni amministratore e dipendente pubblico(32). Per queste ragioni il
nostro ordinamento non prevede la necessità di una difesa tecnica in sede
istruttoria, ma solo in sede di eventuale giudizio(33).
Ma vi è di più.
Con le citate leggi la Regione Trentino Alto Adige, in riferimento ai Comuni della
regione, e la Provincia autonoma di Bolzano hanno stabilito che il rimborso delle
spese legali spetta persino in caso di intervenuta compensazione delle spese da
parte del giudice o addirittura – nel caso della legge regionale – anche in difformità
rispetto alla eventuale liquidazione delle spese legali contenuta in sentenza.
In altre e più semplici parole, i Legislatori regionale e provinciale hanno deciso di
rifondere le spese legali ai propri dipendenti e amministratori prosciolti anche se il
giudice contabile ha espressamente stabilito in sentenza che ciò non va fatto,
oppure, nel caso dei Comuni, anche in misura maggiore rispetto a quanto stabilito
dal giudice.
Il tutto non solo a spese del contribuente, ma anche al di fuori di qualsiasi
possibilità di preventivo controllo da parte della Corte dei conti.
Fatte queste necessarie precisazioni e tornando alla vicenda relativa al notevole
incremento dei rimborsi per spese legali registrato dalla Provincia autonoma nel
2011, le indagini condotte da questa Procura hanno permesso di appurare come un
esame più attento delle parcelle e un’applicazione più rigorosa delle tariffe
professionali, che hanno natura di regolamento, avrebbero consentito alla Provincia
autonoma di Bolzano un notevole risparmio di denaro(34).
4. PRINCIPALI QUESTIONI TRATTATE NEL 2013
Nel corso dell’anno passato un peso particolarmente rilevante e del tutto
straordinario, sotto il profilo dell’impegno di risorse della Procura, è stato assunto
(32) Resta inteso che se vi sarà un processo vero e proprio l’amministratore o dipendente eventualmente
convenuto in giudizio avrà tutto il diritto di farsi assistere da un avvocato e di vedersi rimborsare le
spese legali in caso di pieno proscioglimento nel merito.
(33) In particolare è stato autorevolmente sottolineato "che in questa fase pre-processuale non è
richiesta l'assistenza di un difensore e vige pienamente il principio della libertà della forma (art. 121
c.p.c.)” (Cfr. Sezioni riunite, sent. n. 7 del 16/02/1998).
(34) In relazione a tale vicenda sono stati aperti i giudizi n. 1737, 1741 e 1742.
13 dai tre conflitti di attribuzione instaurati dinanzi alla Corte costituzionale come pure
dall’inchiesta sull’uso dei fondi riservati di pertinenza del Presidente provinciale.
A questi due temi saranno a breve dedicate specifiche considerazioni.
Per il resto diverse indagini hanno interessato il tema degli incarichi esterni,
alcuni dei quali affidati ad ex dipendenti dell’ente conferente. Così, ad esempio, nel
caso della vertenza sfociata nel giudizio n. 1762 conclusosi di recente con la
condanna di due dirigenti del Comprensorio sanitario di Bolzano.
Diversi casi hanno invece interessato dipendenti pubblici condannati per reati
contro la pubblica amministrazione e rispetto ai quali la Procura ha svolto e sta
svolgendo accertamenti per appurare l’entità effettiva dell’eventuale danno
all’immagine.
Tra questi casi si segnalano, per la rilevante eco che hanno avuto nell’opinione
pubblica locale, le questioni attinenti ai cosiddetti scandali IPES e SEL.
Nel primo caso, essendosi già registrata una prima condanna a titolo definitivo, la
Procura ha azionato un procedimento cautelare con un’istanza di sequestro
conservativo per complessivi € 130.000, di cui € 100.000 per danno all’immagine e
€ 30.000 per danni diretti.
La seconda vicenda si annuncia senz’altro più delicata e complessa.
Posto che anche in questo caso i responsabili sono stati condannati in via definitiva
per reati
contro la
pubblica amministrazione,
l’attenzione maggiore risulta
attualmente concentrata sulla quantificazione dei danni immateriali e diretti subiti
dalla Provincia autonoma di Bolzano in seguito al cosiddetto scandalo SEL(35).
Costituendosi parte civile nel processo penale tali danni erano stati prudenzialmente
quantificati dalla stessa Provincia autonoma di Bolzano in un milione di euro.
Impregiudicata restando la questione relativa alla esatta quantificazione del danno
all’immagine(36), risulta particolarmente delicata e potenzialmente controvertibile la
questione
attinente
alla
quantificazione
e
alla
conseguente
attribuzione
di
responsabilità relativa ad alcuni potenziali danni diretti. Si pensi, ad esempio, alle
(35) Come noto il procedimento penale, conclusosi con una sentenza di applicazione della pena su
richiesta delle parti per i delitti di abuso d’ufficio e turbativa d’asta, ha portato alla luce una serie di
attività illecite, riconducibili all’ex assessore provinciale all’energia e al direttore generale della società
provinciale SEL s.p.a., dirette a falsare numerose gare pubbliche per le grandi concessioni a scopo
idroelettrico al fine di favorire nelle assegnazioni la stessa SEL s.p.a..
(36) Tale quantificazione, pur dovendo essere ancorata il più possibile a parametri obiettivi, non potrà
che essere fatta in via equitativa.
14 spese affrontate dalla Provincia autonoma di Bolzano – pari a ben € 80.000 – per
incaricare un professore universitario per chiarire, ad esempio, “quali misure la
Provincia
autonoma
di
Bolzano
possa
adottare
per
tutelare
la
legittimità
amministrativa, nel rispetto delle posizioni dei soggetti legalmente interessati,
relativamente alle vicende di rilascio di talune concessioni idroelettriche che sono
venute in questione in un procedimento penale avanti al Tribunale di Bolzano”.
Si tratta di una vicenda ampiamente nota, ma sorprende, comunque, come nessun
amministratore provinciale abbia preso in seria considerazione l’unica misura che in
uno Stato di diritto avrebbe consentito di ristabilire la legalità violata, ossia la
revoca immediata delle concessioni ottenute dalla società provinciale SEL s.p.a.
grazie all’accertata attività fraudolenta posta in essere dal suo direttore generale,
anche attraverso il diretto coinvolgimento, penalmente non rilevante, di alcuni
dipendenti della medesima società(37). Una scelta davvero anomala se si ritiene che
“[l’]onestà, [lo] Stato di diritto, [la] morale, [la] trasparenza” debbano costituire
l’ossatura dell’Autonomia sudtirolese, ed ancora meno comprensibile se si considera
che “la previsione d'un potere-dovere di annullamento dei provvedimenti […]
illegittimi, lungi dal rappresentare "un elemento di distorsione della funzionalità
degli
uffici",
[…]
si
configura
invece
quale
elemento
fondante
dell'azione
amministrativa (in quanto corollario del principio di legalità), tra i cui fini deve
intendersi compreso quello di evitare il consolidarsi di situazioni costituitesi contra
legem”(38).
Ancor meno comprensibile sul piano logico, oltre che affetto da apparenti vizi di
legittimità(39), appare l’altro incarico – anch’esso ampiamente noto – affidato dalla
Giunta provinciale a due professionisti locali al fine di porre in essere, tra le alte
cose, attività di intermediazione volta a raggiungere un non meglio definito accordo
tra la SEL s.p.a. e un’altra società operante nel settore dell’energia con la quale
sarebbero pendenti diverse liti giudiziarie originate dallo scandalo SEL(40).
La cosa che lascia più esterrefatti è che la dinamica seguita per il conferimento di
(37) Un tanto risulta chiaramente dalla lettura della sentenza n. 138 del 2013, emessa dal Tribunale
penale di Bolzano.
(38) Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 75 del 2000.
(39) Attesa la sua mancata formalizzazione sul piano amministrativo.
(40) Procedimenti giudiziari in cui la Provincia è direttamente rappresentata e difesa da legali
dell’Avvocatura provinciale, a dimostrazione del fatto che le professionalità per definire tale tipo di
controversie sono già a disposizione dell’Ente.
15 tale incarico – “offerta” ideata dagli stessi interessati e portata in Giunta dal
Presidente provinciale ad attività già avviata; conseguente approvazione “a scatola
chiusa” e senza approfondimenti da parte dei restanti membri della Giunta
provinciale – ricalca esattamente la dinamica dell’incarico esterno che pochi mesi
prima aveva determinato la condanna di quegli stessi amministratori provinciali con
sentenza di questa Sezione n. 28 del 2012.
La nota positiva, tuttavia, è che tale incarico risulta scaduto senza che l’importo
forfettario del compenso, pari a € 160.000, sia stato pagato o debba esserlo.
5. SEGUE. QUESTIONE FONDI RISERVATI
La questione relativa alla gestione dei fondi riservati da parte dell’ex Presidente
della Provincia autonoma di Bolzano, in relazione alla quale è pendente il giudizio n.
1769(41), è non solo delicata per le implicazioni anche penali assunte dalla vicenda,
ma anche la più rappresentativa di una certo sistema di potere che per anni ha
caratterizzato l’Autonomia di questa provincia.
Fermo restando che il giudizio definitivo circa la eventuale illiceità di determinati
comportamenti spetterà ai giudici, appare opportuno svolgere alcune precisazioni
alla luce di una non sempre corretta informazione circa i reali contenuti di tale
inchiesta(42).
A differenza delle attuali vicende giudiziarie che interessano l’asserito uso improprio
dei fondi destinati ai gruppi consiliari di molte Regioni, dove fino a non molto tempo
fa era possibile nutrire dubbi circa l’effettiva natura pubblica dei medesimi, nel
nostro caso non vi è mai stato alcun dubbio sulla natura pubblica dei fondi
riservati e sulla loro necessaria ed esclusiva destinazione al soddisfacimento delle
funzioni istituzionali del Presidente provinciale.
Ciò premesso, il lavoro compiuto dalla Procura è stato capillare ed ha comportato
(41) L’atto di citazione, depositato in data 6 dicembre 2013, è stato già notificato alle parti.
(42) Si vedano, in particolare, le decine di interviste e dichiarazioni rese agli organi di informazione locale
dall’ex Presidente provinciale a proposito dei contenuti di tale indagine. Ad una distorta rappresentazione
dei fatti ha contribuito altresì il finto scoop della pubblicazione di un falso “libro mastro” da parte di un
quotidiano locale di lingua tedesca, poi ripresa dall’agenzia di stampa nazionale ANSA in data 3
novembre 2012 (“PUBBLICATO LIBRO MASTRO DURNWALDER. Tageszeitung, «Molto piu' corretto di molti partiti
opposizione»”).
16 l’esame diretto da parte degli stessi magistrati di migliaia di documenti contabili
relativi a più annualità. Al netto della rivalutazione monetaria il presunto danno
complessivamente accertato in relazione alla gestione del fondo per spese riservate
dal 1995 all’ottobre del 2012 ammonta a complessivi € 1.359.977, di cui €
1.276.277 per l’uso considerato improprio di tale fondo e € 83.700 per la ritenuta
illecita appropriazione di energie lavorative del personale provinciale.
Tra i 4.874 atti di spesa oggetto di specifica contestazione non sono mai stati
inclusi – come invece potrebbero fare desumere alcune dichiarazioni rese agli
organi di informazione dall’ex Presidente provinciale – quei pochissimi atti di spesa
che potevano essere riconducibili ad una funzione di rappresentanza della Provincia
autonoma di Bolzano(43). Viceversa, l’attenzione si è concentrata solo su quelle
spese, pari a poco più del 90% del totale, che non è stato possibile ricondurre ictu
oculi alle funzioni istituzionali del Presidente provinciale.
Non si è trattato dunque, come più volte ipotizzato da alcuni organi di stampa, di
rilievi di natura formale attinenti al mancato rispetto di questa o quella regola
contabile o alla mancata documentazione di alcune spese, ma di contestazioni di
natura sostanziale che hanno investito ed investono la potenziale illiceità della
spesa in quanto tale(44).
Ciò dicasi, in primo luogo, per i 3.825 atti di spesa che, nel corso di tre lustri, hanno
caratterizzato la gestione ordinaria del fondo riservato attraverso spese per
pranzi, cene o rinfreschi natalizi(45); spese per l’acquisto di prodotti alimentari(46),
beni o servizi destinati in parte al soddisfacimento di bisogni personali dell’ex
Presidente provinciale(47); spese per generi di conforto, pranzi o cene ad uso dei
(43) Così, ad esempio, non sono mai stati contestati né in sede di invito a dedurre, né in sede di citazione
a giudizio spese quali l’acquisto di una torta Sacher da regalare al Dalai Lama, il mazzo di fiori regalato
ad Angela Merkel, piuttosto che la colazione al bar offerta al Ministro Clini.
(44) Per le criticità contabili relative alla gestione del cosiddetto fondo riservato del Presidente
provinciale si vedano la decisione e la relazione approvate dalle Sezioni riunite per il TrentinoAlto Adige/Südtirol con delibera n. 3/2013/PARI del 28/06/2013 in occasione del giudizio
sul Rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l’esercizio finanziario 2012.
(45) Si tratta di 138 atti di spesa per un totale di € 20.565.
(46) Le spese per l’acquisto di prodotti alimentari integrano complessivamente 1590 atti di spesa per un
importo totale di € 24.232. Tra questi ben 781 scontrini si riferiscono all’acquisto di modici quantitativi di
frutta (per un importo medio di € 9,88 a scontrino e per un importo totale di € 7.718) e 201 scontrini
sono relativi all’acquisto degli yogurt consumati dal Presidente (per un importo medio di € 2,40 a
scontrino e per un importo totale di € 482).
(47) Le spese per beni o servizi destinati a soddisfare bisogni personali dell’ex Presidente provinciale
ammontano complessivamente a 202 atti di spesa per complessivi € 10.611. Tra questi vi sono scontrini
o ricevute per il pagamento delle quote annuali di iscrizione all’Ordine dei giornalisti o degli Agronomi; di
altre quote associative; di batterie; delle spese annuali per la cura di due alveari di proprietà del
Durnwalder; di vasellame; di marche da bollo per il passaporto; di fototessere; di penne; di album
fotografici; di una gigantografia di Luis Durnwalder vestito da Schützen; di plurime confezioni di
17 membri della Giunta provinciale(48); spese per regalie di diverso genere in favore di
alcuni dipendenti provinciali(49); offerte di denaro in favore di soggetti privati o
associazioni(50); altre spese di diverso tipo prive, come le precedenti, di apparenti
connessioni con le funzioni istituzionali del Presidente provinciale(51).
Non meno problematici, tuttavia, sono apparsi i restanti 1049 atti di spesa
integranti una separata gestione occulta i cui esatti meccanismi erano noti al solo
Presidente provinciale e ad una delle sue tre segretarie.
In particolare, si è contestato l’impiego – certo e documentato – di parte del fondo
riservato per pagare spese di natura dichiaratamente privata(52) portando a
medicinali, tra cui Moment, Aulin, Nimesulide, Aspirina, Tachipirina, antidolorifici; di collirio; di sciroppi;
di caramelle Ricula; di caramelle per la tosse; di pupazzi di pezza fatti confezionare da un’artigiana; di
fazzolettini Tempo; di libri; di stuzzicadenti; di spumanti; di creme solari; di cravatte; di ombrelli; di
spese per la tintoria; di spazzole per vestiti; di disinfettanti; di cerotti; di un dentifricio; di copie di
chiavi; di periodici; di candele; di teiere; di mazzi di fiori ad amici e in occasione di san Valentino; di
telegrammi ad amici e parenti; di profumi natalizi; di tovaglioli; ecc..
(48) Si tratta complessivamente di 905 atti di spesa per un totale di € 31.752.
Tra questi 876 scontrini si riferiscono all’acquisto di pasticcini da offrire alla Giunta in occasione delle
sedute settimanali (per un importo medio di € 25,94 e per un importo totale di € 22.726); altri
pagamenti sono relativi all’acquisto di caffè in edizione “superlusso” da offrire in occasione delle sedute
di giunta; di acqua minerale; di spumante; di pranzi e cene, anche a base di grigliate di pesce, presso
rinomati esercizi cittadini; di pranzi a base di asparagi a Terlano, ecc..
(49) Si tratta complessivamente di 84 atti di spesa, per un totale complessivo di € 66.062, di cui 19, per
un subtotale di € 55.160, si riferiscono solo a regali (ad esempio un portachiavi in oro e un quadro di
valore) o dazioni di denaro contante elargiti in favore dell’ex direttore del centro sperimentale di
Laimburg, nonché amico personale e compagno di caccia dell’ex Presidente provinciale. Altre spese si
riferiscono ai pasti offerti ai propri autisti o al pagamento di multe irrogate agli stessi; a regali di nozze in
favore di colleghi di partito o di alcuni dirigenti; ai costi per una gita a Castel Linderhof, vicino a
Garmisch, dell’ufficio economato; alla copertura integrale dell’importo speso da dipendenti della
Ripartizione 1 in occasione del cosiddetto Törggelen; a rinfreschi per il pensionamento di alcuni dirigenti;
a pagamenti in contanti, aggiuntivi rispetto allo straordinario comunque percepito per le medesime
prestazioni, in favore di dipendenti provinciali in servizio presso il Centro sperimentale di Laimburg.
(50) Si tratta complessivamente di 801 atti di spesa, per un totale complessivo di € 210.329.
Di questi atti di spesa ben 220 si riferiscono ad offerte fatte a studenti in occasione di balli di maturità
(per un importo complessivo di € 79.844), mentre diversi atti di spesa si riferiscono ad offerte di danaro
fatte sempre in favore dei medesimi postulanti (ad esempio, il sig. F.F. percepiva nel corso del tempo 23
offerte di danaro per un totale di € 722). Altre offerte si riferiscono alle diverse associazioni degli
Schützen; ad esponenti del partito della SVP anche per manifestazioni e incontri di partito; alle annuali
offerte in favore delle vedove di vittime della Iª guerra mondiale; all’acquisto di un computer in favore
dell’associazione dei cacciatori sino ai € 50 per il gruppo podistico presieduto dall’avvocato dell’ex
Presidente provinciale.
(51) Si tratta complessivamente di 105 atti di spesa, per un totale complessivo di € 45.154. Tra queste vi
sono una spesa da € 500 per un binocolo regalato ad un assessore o un’altra, sempre da € 500, per
l’acquisto di un’attrezzatura da pesca regalata ad un secondo assessore; € 79,95 per acquistare un
orsacchiotto di pezza per il figlio di un terzo assessore; regali in danaro, da Lire 1.000.000 a Lire
2.000.000, per varie persone, tra cui un giornalista in servizio presso la redazione di un noto quotidiano
locale di lingua tedesca come forma di “ringraziamento” per la riuscita della festa del 60° compleanno;
Lire 4.367.600 per l’acquisto di un bersaglio con inciso “60 anni del Presidente provinciale Dr. Luis
Durnwalder” da regalare agli Sportschützen di Appiano; € 630,80 per l’acquisto di 30 coltellini multiuso
con inciso il nome di Durnwalder; € 1.250 per l’acquisto di dieci schiaccianoci; € 5.112,70 per il
pagamento di migliaia di copie della propria biografia personale; il finanziamento di diverse
manifestazioni della Junge Generation della SVP e il pagamento di diverse cene della SVP; € 898,80 per
pagare una cena, insieme ai suoi più stretti collaboratori, per festeggiare la vittoria elettorale del 2008; i
pranzi con membri della commissione caccia; il pagamento di sanzioni; ecc..
(52) Si tratta complessivamente di 909 atti di spesa, per un totale complessivo di € 353.289. Tra le spese
personali abitualmente ordinate dal Durnwalder vi erano, tra le altre cose, biglietti aerei per sé, per la
propria compagna e per i di lei familiari; viaggi in elicottero a Venezia; il canone televisivo per le sue
abitazioni private di Falzes e Bolzano; l’ICI, la tassa rifiuti e sulle acque reflue, nonché l’assicurazione
per le sue abitazioni private; l’assicurazione, il bollo, il cambio gomme e la benzina per la propria
autovettura privata; le proprie spese dentistiche e quelle della propria ex compagna; l’acquisto di
18 periodica compensazione del debito in tal modo accumulatosi dei presunti crediti –
del tutto incerti e non documentati – asseritamente maturati dall’ex Presidente
provinciale nei confronti dell’Ente di appartenenza per offerte di denaro e mance
dallo stesso erogate ad incertam personam con soldi propri(53).
Se è consentito nutrire seri dubbi circa il fatto che tra le funzioni istituzionali del
Presidente della Provincia autonoma di Bolzano rientri anche il compito di girare per
le strade e le valli della nostra provincia distribuendo soldi alle persone uti
princeps(54), questa Procura non ritiene tuttavia lecito che un fondo pubblico possa
essere impiegato come – cito – “uno sportello bancomat da cui si può
costantemente prelevare denaro, anche se il conto a cui si attinge appartiene a
qualcun altro”.
Va da sé che sono del tutto infondate le strumentali speculazioni circa il fatto che la
Corte dei conti avrebbe avallato in passato questo tipo di gestione del fondo
riservato, atteso che non rientra tra suoi compiti istituzionali, in sede di giudizio di
parifica, assoggettare a controllo di legittimità tutti gli atti di spesa dell’ente
controllato(55).
6. SEGUE. CONFLITTI COSTITUZIONALI
Gravosi e senz’altro eccezionali rispetto all’ordinario flusso di lavoro di un ufficio
giudiziario di ridotte dimensioni come il nostro sono stati i tre conflitti di
attribuzione che nel 2013 hanno visto coinvolta la Procura contabile di Bolzano.
I primi due conflitti di attribuzione, sollevati dalla Provincia autonoma di Bolzano nei
confronti dello Stato, sono stati risolti dalla Corte costituzionale nel senso della loro
inammissibilità con la sentenza n. 252 del 2013. In particolare, la Provincia
medicinali; articoli da regalo in occasione di festività e compleanni; quote associative di associazioni di
cui il Durnwalder era associato a titolo personale; i rinnovi della propria licenza di caccia e dei relativi
permessi, nonché articoli, come pallottole e mobiletti, destinati al proprio hobby personale; le imposte
dirette sue e del figlio; un computer portatile e le assicurazioni private della propria ex campagna, di
professione medico; fatture della luce e del gas riferibili alla sua ex moglie; il gasolio per il riscaldamento
di casa sua; le proprie spese condominiali; il pranzo di nozze del figlio; contributi straordinari al proprio
partito politico; un ritratto della figlia e via dicendo.
(53) Sulla base di tali presunti crediti, di cui la Procura contesta sia la forma che la sostanza, l’ex
Presidente provinciale ha disposto 140 versamenti di denaro sul proprio conto corrente personale per
complessivi € 514.280 facendo attingere dai soldi del fondo riservato custoditi dalla propria segretaria.
(54) Cfr. Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 23066 del 14/05/2009.
(55) V. infra nota n. 59.
19 lamentava la presunta illegittimità non tanto dell’avvio dell’indagine da parte della
Procura contabile sull’uso dei fondi riservati di pertinenza del Presidente provinciale,
quanto la sua successiva estensione ad annualità diverse dal 2011.
La Corte, in accoglimento di una delle eccezioni preliminari formulate dalla Procura,
ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi considerandoli un mezzo improprio di
impugnazione di un atto istruttorio e potendo le ragioni della Provincia essere fatte
valere dinanzi al Giudice contabile; cosa che invece non è stata mai fatta.
In relazione a tali conflitti e al loro infelice esito per la Provincia autonoma due sono
le considerazioni che, a mio avviso, meritano di essere fatte: una di ordine storico e
una di tipo statistico.
Sotto il profilo storico i giudizi conclusisi con la sentenza n. 252 del 2013 meritano
di essere ricordati in quanto si è trattato della prima volta nella storia dei conflitti
intersoggettivi in cui l’Autorità giudiziaria è intervenuta personalmente a difesa
della legittimità del proprio operato(56). Va ricordato che sino al 2004 l’Autorità
giudiziaria coinvolta in un conflitto Stato-Regioni poteva contare solo sulla
eventuale difesa da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Sotto il profilo statistico, invece, va rilevato che i due conflitti in questione sono solo
gli ultimi di una lunga teoria di giudizi per conflitto di attribuzione sollevati dalla
Provincia autonoma di Bolzano contro lo Stato per la presunta illegittima condotta
di organi statali e conclusisi con una dichiarazione di inammissibilità o di
infondatezza da parte della Corte costituzionale(57).
Considerato che in tutte tali occasioni la Giunta provinciale, anziché farsi
rappresentare
dalla
propria
Avvocatura,
ha
ritenuto
di
farsi
assistere
da
professionisti esterni ci sarebbe da domandarsi a quanto sia ammontato per la
collettività il costo complessivo di tali giudizi.
Con ordinanza n. 323 del 2013 la Corte costituzionale ha infine dichiarato
l’estinzione del giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato avviato in
seguito ad un ricorso proposto da questa Procura contabile avverso la Presidenza
della Repubblica.
(56) Nel giudizio definito con sentenza n. 2 del 2007 la Corte di cassazione era rappresentata, unitamente
al Presidente del Consiglio dei ministri, dall’Avvocatura generale dello Stato.
(57) Si vedano, da ultimo, i giudizi conclusisi con le sentenze n. 60, n. 71 e n. 252 del 2013; n. 340 del
2011, n. 72, n. 259 del 2010; n. 129 del 2009; n. 235 del 2008; n. 438 del 2007.
20 Tale ricorso, che non aveva assolutamente nulla a che vedere con la vicenda
relativa all’indagine sull’uso dei fondi riservati, era stato promosso sulla base di
dichiarazioni pubblicamente rese dinanzi agli organi di informazione dall’ex
Presidente della Provincia autonoma di Bolzano ed in base alle quali lo stesso
avrebbe presentato ed illustrato al Capo dello Stato un promemoria “in forma
privata” diretto ad ottenere un intervento sui vertici della Corte dei conti rispetto a
passate attività di indagine della Procura regionale.
La Procura contabile ha ritenuto opportuno rinunciare al ricorso per evitare
l’insorgere di conflitti istituzionali tra organi dello Stato innescati peraltro da
comportamenti quantomeno discutibili posti in essere da un organo non statale
quale era ed è il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano.
7. ORGANI DI INFORMAZIONE
Il rapporto tra Giustizia e informazione, unitamente a quello del pluralismo
informativo, è sicuramente uno dei nodi più delicati su cui si misura anche il grado
di democrazia di un Paese.
Non è certo questa la sede per affrontare questi temi, ma alcune osservazioni, nei
limiti in cui investono l’attività della Procura, vorrei comunque farle.
Sono un convinto sostenitore della tesi secondo cui i magistrati dovrebbero parlare
solo attraverso i loro provvedimenti. Anzi, è proprio la nostra Costituzione ad
imporlo nel momento in cui pretende che “tutti i provvedimenti devono essere
motivati”(58).
Detto questo, devo tuttavia associarmi a chi, prima di me, ha purtroppo notato che
i provvedimenti giurisdizionali non sempre vengono letti, o comunque non sempre
vengono letti con la dovuta attenzione. Non voglio tediare i presenti, ma potrei
ricordare numerosi casi, taluni veramente clamorosi, in cui i provvedimenti della
Procura contabile prima e della Sezione giurisdizionale poi hanno cessato di esistere
come tali un secondo dopo essere stati depositati ed hanno cominciato ad assumere
identità e contenuti completamente diversi per la cronaca giudiziaria.
(58) Cfr. articolo 111 della Costituzione.
21 Mi rendo conto delle difficoltà che affronta chi, pressato dal tempo e impegnato su
versanti diversi, deve condensare in poche righe motivazioni giurisdizionali non
sempre di facile comprensione. Tuttavia, come è compito del magistrato cercare di
coniugare la tecnicità della materia con la massima chiarezza espositiva, è compito
del cronista giudiziario accertarsi sempre di restare il più possibile aderente alla
verità
dei
fatti,
rappresentata,
nel
nostro
caso,
dal
reale
contenuto
del
provvedimento giudiziario.
Una cronaca che non si ispiri a questi principi non solo danneggia i cittadini, che
vengono privati delle conoscenze necessarie a formarsi una corretta opinione, ma
favorisce altresì coloro che, attraverso la sistematica disinformazione, mirano solo a
delegittimare gli organi deputati al controllo di legalità.
8. CONCLUSIONI
Passando alle conclusioni di questo mio intervento vorrei riallacciarmi al tema da cui
sono partito, vale a dire il rapporto tra Autonomia e legalità.
Come dicevo all’inizio, l’azione di questa Procura, grazie anche al decisivo
contributo della Sezione giurisdizionale ha sicuramente aiutato ad infondere, nel
corso degli ultimi anni, un maggiore senso di responsabilità nella cura della cosa
pubblica.
Al di là delle accuse rivoltele, spesso strumentali e poco obiettive, numerosi sono
stati i risultati positivi conseguiti dalla Procura non solo e non tanto in termini di
condanne, che pure hanno attinto diverse sfere di responsabilità, ma anche in
termini di un lento ma costante adeguamento ai principi di legalità dalla stessa
perseguiti.
Penso non solo all’azione amministrativa, ma altresì all’adeguamento del tessuto
normativo che ha fatto seguito ad alcune inchieste condotte dalla Procura contabile.
Così è stato nel caso dell’inchiesta sui dirigenti comunali privi del prescritto diploma
di laurea, che ha indotto il Legislatore regionale a riconsiderare la precedente
normativa e il Comune di Bolzano ad adottare un nuovo regolamento in materia;
così è stato nel caso dell’indagine relativa al conferimento di incarichi in favore di ex
22 dipendenti
provinciali
che
ha
indotto
la
Giunta
provinciale,
coinvolta
nel
procedimento, ad adottare un regolamento attuativo in materia di incompatibilità
che tardava da quindici anni; così, infine, è stato nel caso dell’indagine sull’uso delle
cosiddette spese riservate, che ha indotto il Legislatore provinciale ad abrogare una
norma dallo stesso adottata vent’anni prima e di cui nessuno sembrava
improvvisamente più comprendere il significato(59).
Tutte modifiche normative che sono andate nella direzione di una maggiore
trasparenza dell’azione amministrativa e che non ci sarebbero verosimilmente state
senza l’azione della Procura della Corte dei conti.
Detto questo, è bene ribadire che solo la politica può supplire alle sue mancanze e
che la Magistratura non è e non deve essere investita di improprie funzioni
catartiche o moralizzatrici che non le sono proprie. Ma da qui ad indulgere su
comportamenti che si pongono al di fuori del buon senso, prima ancora che della
legge, il passo è lungo.
Sotto questo profilo il recente cambio della guardia alla guida della Provincia
autonoma di Bolzano si è accompagnato a segnali positivi, di discontinuità rispetto
al passato, ma anche a qualche preoccupante segnale di continuità rispetto ad un
latente stato di insofferenza nei confronti dei controlli di legalità esercitati da un
organo terzo ed imparziale come questa Procura è sempre stata.
Così, ad esempio, destano qualche perplessità alcune recenti dichiarazioni rese dal
neo Presidente provinciale Arno Kompatscher secondo cui la Corte dei conti
dovrebbe limitarsi ad indirizzare o consigliare e la Procura contabile ad intervenire
(59) Si vedano, in tal senso, le seguenti dichiarazioni rese dinanzi al Consiglio provinciale il 7/3/2013
dall’ex Presidente provinciale Durnwalder: “Cari colleghe e colleghi, sin dal 1973, ossia da quando sono
in politica, sotto Magnago e anche dopo, è stato sempre utilizzato un fondo per spese riservate. Prima
addirittura non c’era nessuna regolamentazione. Mi ricordo che Benedikter si feceva bonificare i soldi
direttamente sul suo conto e poi spendeva i soldi come gli pareva. Ancora oggi è così. Se provate ad
andare a Trento o in altre aree del nord vi viene detto che il fondo per spese riservate viene messo a
disposizione del Presidente o dei membri della Giunta e questi ne dispongono a proprio piacimento.
Fino ad oggi è stato così, che il Consiglio provinciale – a partire dal 1994 – ha stabilito con legge un
importo da destinare al fondo per le spese di rappresentanza ed uno da destinare al fondo per le spese
riservate. Il fondo per le spese riservate non è stato però regolamentato. Questo significa che ognuno ha
speso tale importo come voleva, in connessione con la carica che ricopriva. Non è stato però precisato
come questi soldi potevano o dovevano essere spesi. Ognuno, fosse o meno il Presidente del Consiglio
provinciale, ha fatto quanto da lui ritenuto giusto, facendo un’offerta a qualcuno o trasferendo tutto su
un conto corrente. Qualcuno ha fatto offerte ad associazioni ed ha pensato che così era corretto.
Ciascuno ha fatto di testa sua perché non c’erano regole precise. Sono contento che adesso vengano
introdotte regole chiare, così ognuno saprà come può impiegare il fondo per spese riservate.
Ciò che però voglio evidenziare in tutta questa vicenda è che la Corte dei conti – negli ultimi decenni è
stata adottata questa prassi condivisa più o meno da tutti –, che ha controllato tutti gli anni il rendiconto
generale della provincia, all’improvviso ha deciso di controllare il fondo per le spese di rappresentanza e
quello per spese riservate. Se qualcuno ce lo avesse detto prima, forse avremmo potuto adottare per
tempo delle regole certe.”.
23 solo quando deve(60).
A tale proposito mi permetto di ricordare che, de iure condito, la Procura contabile è
tenuta ad esercitare l’azione di responsabilità in piena autonomia e solo là dove ne
ravvisi i presupposti. Aggiungo, inoltre, che sarebbe quantomeno auspicabile che
dalle pubbliche amministrazioni, ed in primis dalla stessa Provincia autonoma di
Bolzano, pervenissero alla Procura non solo le segnalazioni di danni relative a
fattispecie tutto sommato bagatellarli, come, ad esempio, quelle concernerti
l’ammaccatura di un’auto piuttosto che la sparizione di una motosega, ma altresì
quelle afferenti a questioni o vicende di maggiore impatto o rilievo finanziario, che
certamente non mancheranno(61).
Ad ogni modo, sono comunque personalmente convinto che attraverso un dialogo
tra istituzioni improntato ad onestà intellettuale, reciproco rispetto per i diversi ruoli
e punti di vista, ed alla necessaria umiltà si potranno conseguire in futuro maggiori
e positivi risultati in favore dei cittadini e delle loro esigenze, oltre a creare minori
occasioni di dannosa quanto sterile contrapposizione.
Signor Presidente, nell’auspicio che l’anno a venire contribuisca a rinsaldare il
principio di legalità posto a fondamento anche dell’Autonomia, le chiedo di
dichiarare aperto l’anno giudiziario 2014.
*.*.*
L’attività della Procura regionale di Bolzano in cifre
Anno 2013
SITUAZIONE DELLE ISTRUTTORIE
n.
Pendenti al 31 dicembre 2012
271
Aperte
358
Archiviate
di cui n. 5
253
archiviazioni a seguito di invito a dedurre
Definite con atti giudiziari
5
Pendenti al 31 dicembre 2013
371
(60) Cfr. intervista pubblicata sul Corriere dell’Alto Adige del 24/10/2013.
(61) Si consideri, ad esempio, che in relazione allo scandalo SEL, dove pure erano stati ipotizzati ingenti
danni da parte della stessa Provincia autonoma di Bolzano, nulla è stato segnalato alla Procura contabile.
24 ATTIVITA’ ISTRUTTORIA E INTRODUTTIVA DEL GIUDIZIO
Richieste istruttorie
90
Deleghe alla Guardia di Finanza e Carabinieri
6
Inviti a dedurre
8
Soggetti destinatari dell’invito a dedurre
15
Audizioni personali
14
Istanze di proroga
5
Atti di citazione
5
Atti di citazione in riassunzione
2
Appelli
2
Sequestri
1
GIUDIZI COSTITUZIONALI
n.
Atti di costituzione in giudizio
2
Memorie illustrative
2
Ricorsi per conflitti di attribuzione
1
Elenco delle citazioni emesse dalla Procura regionale
nel periodo 2003-2012
Anno
Citazioni
2003
10
2004
10
2005
9
2006
22
2007
22
2008
17
2009
15
2010
24
2011
12
2012
25
2013
7
(di cui n. 2 in riassunzione)
25 n.
Sehr geehrter Präsident,
im Namen der gesamten Staatsanwaltschaft grüße ich Sie und alle Richter der
lokalen Rechtsprechungssektion, alle staatlichen und lokalen Amtsträger, die
Vertreter des Obersten Rats und der Richtervereinigung des Rechnungshofs, die
Vertreter der italienisch- und deutschsprachigen Presse und natürlich alle Bürger, in
deren Interesse die Staatsanwaltschaft Bozen seit ihrer Gründung ihre Funktionen
bestmöglich auszuüben sucht.
Dieses ist das 14. Tätigkeitsjahr dieser Ermittlungsbehörde, die 1999 gegründet
und 2000 konkret in Funktion getreten ist(62).
In diesen Jahren hat die regionale Staatsanwaltschaft von Bozen auch dank der
Entschlossenheit
der
Rechtsprechungssektion
gewiss
dazu
beigetragen,
das
Verantwortungsgefühl bei der Pflege der öffentlichen Sache zu stärken. Das Risiko,
persönlich vor dem Rechnungshof für die eigene schlechte Verwaltungsführung
gerade stehen zu müssen, vermag von Verhaltensweisen abzuhalten, die sich zum
Nachteil der öffentlichen Hand auswirken(63).
Natürlich erregte hier wie auch anderenorts das plötzliche Auftreten eines neuen
institutionellen Ansprechpartners wie die regionale Staatsanwaltschaft den Unmut
der öffentlichen Verwaltung, vor allem als diese verschiedene, seit Jahren in vielen
lokalen öffentlichen Ämtern verwurzelte Gepflogenheiten in Zweifel stellte, wie z.B.
die traditionellen Weihnachtsessen von Verwaltern und Bediensteten, gezahlt mit
den Repräsentationsfonds der Körperschaften(64)(65).
(62)Die
Staatsanwaltschaft
am
Rechnungshof
in
Bozen
wurde
zusammen
mit
der
“Rechtsprechungssektion der jeweiligen Provinz” (Art. 10-bis, D.P.R. Nr. 305/1988) mit
gesetzesvertretendem Dekret vom 14. Juni 1999 Nr. 212 (Gesetzesblatt der Republik, 1. Juli 1999. Nr.
152) gegründet.
(63)Das verfassungsverankerte Prinzip der Verantwortung der öffentlichen Bediensteten wird auch durch
das verwaltungsrechtliche Verfahren vor dem Rechnungshof anschaulich (siehe Art. 28 Verfassung: „Die
Beamten und Angestellten des Staates und der öffentlichen Körperschaften sind gemäß den Straf-, Zivilund Verwaltungsgesetzen unmittelbar für rechtsverletzende Handlungen verantwortlich…“)
(64)Diese Praxis wurde bereits vor Jahren der Führungsspitze der Freien Universität Bozen (FUB)
vorgeworfen und stellt einen der Gründe für die Vorhaltungen gegenüber dem ehemaligen
Landeshauptmann bei der Benutzung des Sonderfonds (s. nachstehend) dar, ein Teil dessen jährlich einer langjährigen Tradition entsprechend - verwendet wurde, um weihnachtliche Umtrünke, Mittagoder Abendessen zu Gunsten von Bediensteten einiger Landesämter zu bezahlen.
(65)Einigen öffentlichen Körperschaften muss dennoch angerechnet werden, dass sie – auch angesichts
potentieller verwaltungsrechtlicher Haftungsfolgen - in den letzten Jahren diese Gepflogenheit geändert
und das traditionelle Weihnachtsabendessen unter Bediensteten nicht mehr als Landeshaushaltsausgabe
verrechnet haben.
So hat z.B. der Südtiroler Sanitätsbetrieb laut Alto Adige vom 24.12.2012 (Drastische Kürzung der
Repräsentationsausgaben) definitiv den Mittag- und Abendessen der Abteilungen, den Bescherungen und
Geschenken an Führungskräfte und Bedienstete - seit Jahren eine öffentlich finanzierte Gepflogenheit,
26 Gelegentlich äußerte sich dieser Unmut auch in schwerer Kritik an der regionalen
Staatsanwaltschaft. So warf man dieser wegen der hohen Verteidigungskosten,
welche die öffentlichen Ämter ihren Bediensteten zurückerstatteten, vor, selber
Verschwendungen zu verursachen. Und vor dem Landtag wurde die regionale
Staatsanwaltschaft wegen der häufiger werdenden und oft unverständlichen
Untersuchungen, welche die Erfolgsgeschichte der hiesigen Verwalter in Frage
stellen würden, zu den „Feinden“ der Autonomie gezählt(66). Im Landtag wurden
ihre Erhebungen sogar mit den Dursuchungen der Gestapo „zu Nazizeiten“
verglichen(67).
All dies
in einer Zeit, in der unser Land sich in einer der schwersten
Wirtschaftskrisen
der
letzten
Jahrzehnte
befindet
-
mit
drakonischen
Sparmaßnahmen, die der Südtiroler Autonomie, die von der Regierung zu einem
Bankomatschalter degradiert worden sei, „von dem man laufend Geld abbuchen
kann, obwohl das Konto, von dem man abbucht, eigentlich gar nicht das eigene
ist“, Schaden zugefügt haben sollen(68).
1. AUTONOMIE UND LEGALITÄT
Gerade vom Thema der Autonomie will ich ausgehen, wobei den Bemühungen all
vor allem vor den Festtagen und vor allem in den Krankenhäusern von Meran und Bruneck, deren
einschlägige Beschlüsse widerrufen wurden - ein Ende gesetzt.
So ist auch die Entscheidung des Bürgermeisters von Brixen zu verstehen, die Tafelrunden mit
Journalisten und Gemeindebediensteten aus den Repräsentationsausgaben auszunehmen, da die
Repräsentationsausgaben immer mehr ins Visier des Rechnungshofs geraten (Alto Adige vom
30.11.2013, Dokumentierungsängste - der Bürgermeister schafft Essenseinladungen ab).
(66)Siehe hierzu die Haushaltsrede vom 4.Dezember 2012, verlesen vom ehemaligen Landeshauptmann
anlässlich
der
Genehmigung
des
Landeshaushaltsgesetzes
(http://www.provincia.bz.it/aprov/amministrazione/service/attualita.asp?aktuelles_action=4&aktuelles_a
rticle_id=411264).
(67)Am 7.März 2013 bestätigte der Landtagsabgeordnete Georg Pardeller (SVP) anlässlich der Diskussion
über den Gesetzesentwurf Nr. 158/12 über die „Neuordnung und Aktualisierung der Repräsentationsund Sonderspesen“: “Ich war lange Musikant und Sänger und weiß, was es bedeutet, denn als Musikant
und Sänger hat man als Lohn nur den Applaus, aber selten eine Zuwendung, eine Wertschätzung, wobei
ich dies zu schätzen weiß. Wenn wir eine Zuwendung bekommen haben, dann war es eine Freude und
eine Motivation. Südtirol hat ein sehr ausgeprägtes Vereinsleben, und wenn man da und dort den Leuten
eine kleine Anerkennung gibt, dann erwirtschaften diese Millionen von Euro gratis und selbstlos. Dass
man dies jetzt alles in Frage stellt, weil Staatsanwalt Schülmers in jede Schublade schnüffeln
muss, um irgendwo einen Beleg zu finden wie zu Nazizeiten die Gestapo, ... Meine guten Leute,
mitdieser Politik habe ich nichts zu teilen! Ich bin für Toleranz, für Transparenz, für Buchführung, aber
wenn man jetzt die Institution so schwächt - das geht gegen die Politik schlechthin - und ihr alles
wegnimmt, um menschennahe sein oder den Menschen irgendwo eine Freude machen zu können, dann
habe ich mit dieser Art von Politik aus dem Neidkomplex heraus nichts zu teilen.”.
(68)So laut ehemaligem Landehauptmann in der zitierten Haushaltsrede vom 4. Dezember 2012 mit
Bezug auf die Maßnahmen der Regierung Monti.
27 jener, die es der hiesigen Bevölkerung ermöglicht haben, ein bis vor wenigen
Jahrzehnten unverhofftes Wohlstandsniveau zu erlangen, großer Respekt zu zollen
ist.
Doch die „Erfolgsgeschichte“ dieser Provinz kann nicht vor der von außen
kommenden Kritik und der Forderung schützen, die Privilegien der Autonomen
Provinz Bozen mögen aufgehoben werden(69).
Mit Gewissheit teile ich nicht die Meinung derjenigen, welche die Autonomie auf
eine Ansichtskarte mit geraniengeschmückten Fenstern und öffentlich finanzierten
Pflegekräften beschränken. Aber ich glaube auch nicht, dass die erzielten Erfolge
ausreichen, um sich über einige Kostenpunkte unserer Autonomie (die einige
bereichert hat, aber nicht alle) hinwegzusetzen.
Auch der ehemalige Landeshauptmann hat am Ende wider Willen zugeben müssen,
dass in dieser Autonomie etwas nicht funktioniert hat, dass etwas oder jemand in
diesen Jahren von innen an ihren Fundamenten gerüttelt hat, die nicht nur Pariser
Vertrag
oder
das
Autonomiestatut
heißen,
sondern
auch
„Ehrlichkeit,
Rechtsstaatlichkeit, Moral, Transparenz“(70)(71).
Wenn der Gesetzmäßigkeitsgrundsatz also ein Tragpfeiler unserer Autonomie ist
und sein muss, so kann ein Organ wie die regionale Staatsanwaltschaft, die dessen
Einhaltung gewährleisten soll, kein „Feind“ der Autonomie sein, sondern vielmehr
deren wesentlicher Bestandteil.
Nun zu den Aufgaben, welche die Rechtsordnung der Staatsanwaltschaft am
Rechnungshof zuweist:
(69)Die Sendung “Porta a Porta” des Journalisten Bruno Vespa auf RAI1, hat kürzlich großes Aufsehen in
Südtirol erregt. Der Moderator hat darin die Sonderautonomien wie jene in Südtirol aufs Schärfste
kritisiert und sie als unzeitgemäß bezeichnet, da die fetten Jahre vorbei seien. Diese Sendung hat vor
allem von Seiten der lokalen Medien eine starke und kompakte Reaktion in Verteidigung der Erfolge der
Autonomie hervorgerufen.
(70)Siehe Haushaltsrede vom 4. Dezember 2012: „Also: Anstatt des Jubeljahres 72:92:12 war 2012 ein
Jahr Kampf und Krampf für die Autonomie, die – auch das müssen wir uns eingestehen – nicht gestärkt
aus diesem Jahr hervorgeht, sondern angeschlagen: von Rom aus hat man versucht, sie auszuhungern,
hat sie von allen Seiten angenagt und in vielen Fragen gering geschätzt, in so manchen sogar
missachtet. Und wir hier in Südtirol haben ihr nicht den nötigen Respekt erwiesen, haben sie nach außen
hin zwar mit Zähnen und Klauen verteidigt, ihr aber von innen Schaden zugefügt, indem wir an ihren
Fundamenten gerüttelt haben. Denn diese Fundamente heißen nicht – oder nicht nur – Pariser Vertrag
und Autonomiestatut, sondern sie heißen auch Ehrlichkeit, Rechtsstaatlichkeit, Moral, Transparenz,
Offenheit, Engagement und Hingabe.“
(71)Der Gesetzmäßigkeitsgrundsatz als unabdingbare Bedingung für die Entwicklung der Autonomie ist
auch aus Art. 49-bis des Autonomiestatuts abzuleiten: “Der Landtag kann aufgelöst werden, wenn er
verfassungswidrige Handlungen oder schwere Gesetzesverletzungen begeht oder wenn er den
Landesausschuss oder den Landeshauptmann, die solche Handlungen oder Gesetzesverletzungen
begangen haben, nicht ersetzt“.
28 2. Die Zuständigkeiten der Staatsanwaltschaft und der Status
des öffentlichen Funktionsträgers
Bekanntlich besteht die Hauptaufgabe des Staatsanwalts am Rechnungshof darin
festzustellen, ob „öffentliche Funktionsträger“ durch ein Verhalten in Verletzung
ihrer
Dienstpflichten
einen
„Schaden“
zum
Nachteil
der
öffentlichen
Hand
verursacht haben(72).
Ausgehend vom Begriff des öffentlichen Funktionsträgers, der für das Bestehen
der Gerichtsbarkeit des Rechnungshofs entscheidend ist, muss hervorgehoben
werden, dass dieser nicht gleichbedeutend mit dem des „öffentlichen Bediensteten“
ist. Im Laufe der Jahre hat die Rechtsprechung nämlich diesen Begriff durch
ausdehnende Auslegung erweitert und dabei auch jene Subjekte einbezogen, die
nicht der öffentlichen Verwaltung angehören, sofern sie an diese durch ein
Dienstverhältnis
Entscheidungs-
im
oder
Sinne
einer
beständigen
Durchführungsprozesse
Einbeziehung
gebunden
sind,
in
wenn
deren
das
Dienstverhältnis auch nur de facto die Ausführung einer öffentlichen Funktion
impliziert(73): daher rührt die heute unstreitige Zuständigkeit des Rechnungshofs
auch
über
Privatsubjekte,
die
Beiträge
mit
spezifischer
Bestimmung
beziehen(74).
(72)Im Bereich der verwaltungsrechtlichen Haftung ist die Rechtsprechungsbefugnis des Rechnungshofes,
welche laut Art. 103 der Verfassung „auf dem Gebiete des öffentlichen Rechnungswesens und der
anderen durch das Gesetz bezeichneten Sachgebiete“ vorgesehen ist, traditionsmäßig bedingt durch die
mehr oder weniger ausdehnende Auslegung von Seiten des Kassationsgerichts von Artikel 82 Königl.
Dekret vom 8. November 1923, Nr. 2440 („Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e
sulla contabilità generale dello Stato”: “L’impiegato che per azione od omissione, anche solo colposa,
nell’esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo.“), und von Artikel 52
Absatz 1 Königl. D. 12. Juli 1934 Nr. 1214 (Genehmigung des Einheitstextes der Gesetze des
Rechnungshofes: „I funzionari impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell’ordine giudiziario
e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende e gestioni statali a ordinamento autonomo, che
nell’esercizio delle loro funzioni per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza
cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla quale dipendono sono sottoposti alla
giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato e da leggi speciali.”).
(73)So wurde z.B. erachtet, dass die Rechtsprechungsbefugnis des Rechnungshofes sich auf folgende
Sachverhalte erstreckt: private Körperschaften, welche (von der Region finanzierte) scheinbare, nutzlose
oder unangebrachte Fortbildungskurse verwalten, wodurch der Region ein Schaden entstanden ist (Kass.
Ver. Sek. 926/1999); vertragsgebundene private Fachärzte, die widerrechtlich Honorare für falsch
bescheinigte, nicht erbrachte Leistungen entgegengenommen haben (Kass. Ver. Sek. Nr. 6442/1985);
ein mit der Bauleitung betrautes Privatsubjekt, das durch die schlechte Ausführung des öffentlichen
Bauwerks Schäden verursacht hat (Kass. Ver. Sek. Nr. 7446/2008; Kass. Ver. Sek. Nr. 340/2003; Kass.
Ver. Sek. Nr. 3358/1994).
(74)Insbesondere
gemäß
Beschluss
Nr.
4511/2006
der
Vereinigten
Zivilsektionen
des
Kassationsgerichtshofes hat sich bei Verwendung (oder Zweckentfremdung) öffentlicher Beiträge durch
Privatsubjekte die Zuständigkeit des Rechnungshofes durchgesetzt (siehe auch Kassationsgerichtshof,
Vereinigte Sektionen, Urteil Nr. 14825 vom 05.06.2008; Beschluss Nr. 20434 vom 23.09.2009,
Beschluss Nr. 5019 vom 03.03.2010).
29 Was den Begriff des „Schadens” angeht, der normalerweise als Schaden zum
Nachteil der öffentlichen Hand definiert wird, möchte ich zwei Themenbereiche
ansprechen, nämlich den Unterschied zwischen dem ontologischen und dem
funktionellen Aspekt einerseits und die Feststellungsmethoden von Seiten
eines Rechnungsgerichts andererseits.
Ersterer kann durch ein Beispiel erklärt werden: wenn der Hauswart eines
Landhauses auf fahrlässige Weise den Brand des Gebäudes und somit dessen
Zerstörung verursacht, ist der verursachte Schaden unter dem ontologischen
Aspekt
offensichtlich
in
Millionenhöhe
zu
beziffern.
Dennoch
wird
der
Verantwortliche mit aller Wahrscheinlichkeit - und hier kommt der funktionelle
Aspekt zu tragen - am Ende des Verfahrens vor dem Rechnungshof in Anwendung
dessen Herabsetzungsbefugnis nur zu einem evtl. auch sehr kleinen Teil des
Schadenersatzes verurteilt (75).
Die Grundthese, aufgrund welcher die Rechtsprechungsbefugnis des Rechnungshofes auch
über Privatsubjekte gilt, welche öffentliche Beiträge beziehen, besagt, dass auch
Privatsubjekte, die um öffentliche Beiträge ansuchen und diese erhalten, um ein von der
öffentlichen Verwaltung geplantes Programm umzusetzen (z.B. die Entwicklung eines
spezifischen Wirtschafts- oder Industriesektors), mit dieser Verwaltung ein regelrechtes
„Dienstverhältnis“ eingehen und somit bei der Verwendung der ihr ausbezahlten öffentlichen
Gelder ganz präzise Pflichten und Obliegenheiten annehmen.
Die durch Urteil Nr. 9846/11 vom 05.05.2011 der Vereinigten Sektionen eingeführte Neuigkeit besteht in
der präziseren Definition der Fälle, in denen man rechtmäßiger Weise vom Zustandekommen eines
Dienstverhältnisses zwischen der öffentlichen Verwaltung und Privatsubjekten, die öffentliche Beiträge
beziehen, sprechen kann, wodurch ein Automatismus zwischen Beitragsauszahlung und Zuständigkeit
des Rechnungshofs ausgeschlossen wird.
Laut Obersten Gerichtshof liegt die Grenze zwischen der Zuständigkeit des Rechnungshofes und jener
des ordentlichen Gerichts in der Natur des Beitrages, wobei für das Privatsubjekt nur im Falle von
Beiträgen mit spezifischer Bestimmung (also solchen, die als Subvention oder Finanzierung zur
Verwirklichung der Projekte öffentlichen Interesses ausbezahlt werden) Pflichten und Obliegenheiten
entstehen, die ein Dienstverhältnis ausmachen. Tatsächlich beteiligt sich das verwaltungsfremde Subjekt
an der Umsetzung eines von der öffentlichen Körperschaft gewollten und finanzierten Programms.
Anders ist es bei der Auszahlung von Beiträgen sozialer und solidarischer Natur, welche allein den Zweck
erfüllen, besonders benachteiligte Kategorien von Subjekten finanziell zu unterstützen. In diesen Fällen
kommt kein solches Dienstverhältnis zustande, und dementsprechend hat der Rechnungshof auch keine
Rechtsprechungsbefugnis.
(75)Die Herabsetzungsbefugnis des Rechnungshofes findet ihre Begründung in Art. 83 erster Absatz des
königlichen Dekrets vom 8. November 1923, Nr. 2440 („I funzionari di cui ai precedenti artt. 81 e 82
sono sottoposti alla giurisdizione della Corte die conti la quale valutate le singole responsabilità, può
porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto.”) und in Art. 52
zweiter Absatz des königlichen Dekrets vom 12. Juli 1934, Nr. 1214 (“La corte, valutate le singole
responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore
perduto”).
Ein konkretes Beispiel für die Anwendung der Herabsetzungsbefugnis findet sich im Verfahren zum
Einsturz der Kathedrale Madre San Nicolò di Noto, wo der effektive Schaden ungefähr 25 Millionen Euro
betrug und der Hauptverantwortliche in erster Instanz zur Zahlung von € 150.000 verurteilt wurde (vgl.
Rechtsprechungssektion für die Region Sizilien, Urteil Nr. 63 vom 08.01.2008), während in
Berufungsinstanz die Verjährung erklärt wurde.
Von besonderem Interesse ist das erstinstanzliche Urteil („Passando ad esaminare quanto del danno
debba essere risarcito, si osserva che l’ammontare complessivo degli accreditamenti in favore del
Commissario Straordinario per la ricostruzione ed il restauro della Cattedrale S. Nicolò di Noto è stato di
€ 31.868.462,84, al marzo 2007, mentre i pagamenti effettuati, alla stessa epoca risultano essere pari a
€ 25.388.326,70. Come peraltro rilevato dalla parte pubblica, l’entità del danno trascende ogni
ragionevole capacità risarcitoria del responsabile e impone l’utilizzo di un criterio di quantificazione
equilibrato e ponderato, calibrato ai fatti contestati e alle condizioni economiche del soggetto chiamato a
30 Daraus leiten sich zwei wichtige Folgerungen ab:
Erstens, dass der Zweck des traditionellen verwaltungsrechtlichen Verfahrens, das
als Schadensersatzverfahren(76) definiert ist, nicht immer und unbedingt im
gänzlichen Ersatz des effektiv vom öffentlichen Funktionsträger verursachten
Schadens liegt. Vielmehr soll demjenigen eine „gerechte“ Strafe zukommen, der mit
seinem schwer fahrlässigen oder vorsätzlichen Verhalten in Verletzung seiner
Dienstpflichten öffentliche Ressourcen verschwendet hat, die der Befriedigung der
Bedürfnisse der Gemeinschaft hätten dienen sollen.
Und zweitens, dass das Rechtsinstitut der verwaltungsrechtlichen Haftung mit der
damit verbundenen Gerichtsbarkeit des Rechnungshofs für den öffentlichen
Funktionsträger vorteilhafter ist als das ordentliche Verfahren auf Schadenersatz
vor dem Zivilgericht, wo unser Hauswart nicht nur für den Gesamtschaden haften
müsste, sondern zudem auch im Falle von leichter Fahrlässigkeit - und mit
Übertragung der Schulden auf die Erben(77). Das zeigt, wie irreführend die
Vorstellung ist - abgesehen von der Haltlosigkeit der Argumente zu deren
Verbreitung - die lokalen Verwaltungen seien in ihrer Tätigkeit durch die „Angst vor
dem Rechnungshof“ gelähmt.
Was
hingegen
die
vom
Rechnungshof
angewandten
Schadensfeststellungsmethoden angeht, so werden diese im steigenden Maße ex
ante vom Gesetzgeber vorgegeben.
rispondere del danno medesimo. In tale senso pienamente condivisibili sono i richiami operati dalla
Procura alle coordinate tracciate dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 371 del 1988, la quale
relativamente alla disciplina della responsabilità amministrativa contenuta nella legge n. 20 del 14
gennaio 1994, ha individuato e tracciato la peculiare natura dell’istituto della responsabilità
amministrativa, in linea con la nuova conformazione dell’ordinamento del pubblico impiego. Infatti, la
Corte ha evidenziato la circostanza che l’istituto della responsabilità amministrativa costituisce la
combinazione di elementi restitutori e di deterrenza e corrisponde alle finalità di determinare quanto del
rischio dell’attività debba restare a carico dell’apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di
un punto di equilibrio tale da rendere, per i dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva delle
responsabilità ragione di stimolo e non di disincentivo. Tenuto conto di tali indicazioni ed in applicazione
del potere riduttivo dell’addebito attribuito dal legislatore alla Corte dei conti previsto dagli articoli 83,
primo comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e 52, secondo comma, del R.D. 12 luglio 1934, n.
1214, considerando la complessità e la difficoltà delle attività che dovevano essere svolte, e non ultimo
l’efficacia concausale ed agevolativa di altri soggetti, la cui condotta è stata ritenuta esente, però, da
colpa nell’ambito del giudizio penale, ritiene quest’organo giudicante che il convenuto vada condannato
al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio e, per essa, al Dipartimento della Protezione civile,
della somma di € 150.000,00 (Euro centocinquantamila).)”
(76)Für die Merkmale des sog. reinen “Sanktionsverfahrens”, in dem vom Bestehen eines Schadens
gänzlich abgesehen wird, siehe Urteil Nr. 12 vom 27.12.2007 der Vereinigten Sektionen.
(77)Die Haftung jener Subjekte, die vom Rechnungshof in Bezug auf das öffentliche Rechnungswesen zur
Verantwortung gezogen werden, ist persönlich und beschränkt sich auf Handlungen und Unterlassungen,
die mit Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit begangen wurden. Außerdem wird die Schadensersatzpflicht
nur bei unrechtmäßiger Bereicherung durch den Rechtsvorgänger - und folglich unrechtmäßiger
Bereicherung der Erben - auf die Erben übertragen (vgl. Art. 1 Ges. vom 14. Januar 1994 Nr. 20).
31 In mehreren Fällen - und dies vor allem im Bereich der verwaltungsexternen
Aufträge - wurde bereits bei der Schadensbezifferung die Möglichkeit aberkannt,
etwaige Nutzen durch Ausgaben, die in Verletzung präziser Gesetzesbedingungen
erfolgt sind, anzurechnen(78).
Dies
zeigt,
dass
das
verwaltungsrechtliche
Verfahren
fast
immer
eine
vorhersehbare und somit vermeidbare Folge von Verwaltungspraxen ist, die in
Verletzung elementarer Verhaltensnormen an den Tag gelegt werden und zu
Zwecken, die weit von jenen der Verwaltungsbefugnisse gemäß Rechtsordnung
entfernt sind.
3. RECHTSPRECHUNG DES RECHNUNGSHOFS UND RECHTSSICHERHEIT
Der Jurist Piero Calamadrei meinte, dass unter allen Ämtern der Rechtspflege jenes
des Staatsanwalts das beschwerlichste sei, weil dieser als öffentliche Anklage
parteiisch wie ein Anwalt sein müsse aber zugleich als Hüter des Gesetzes
unparteiisch wie ein Richter(79).
Als Staatsanwalt glaube ich persönlich, dass die Unparteilichkeit kein wirkliches
Problem darstellt. Für einen Richter ist es auch in einer kleinen Realität wie der
unseren leicht, unparteiisch zu sein, und ebenso leicht ist es, unabhängig zu sein.
Es ist nur eine Frage des Willens.
Doch anders ist es mit der Funktion des Staatsanwalts als „Hüter des Gesetzes“,
denn das Gesetz lässt sich nicht so leicht „hüten“. Und zwar nicht nur wegen des
herkömmlichen
Problems
Gesetzesproduktion,
sondern
der
auch
zuweilen
wegen
übermäßigen
der
nicht
und
immer
unklaren
konformen
Rechtsprechungsauslegungen, auf die man bauen können sollte.
Ich beziehe mich also auf das Problem der Rechtssicherheit, auf das ich bereits
voriges Jahr gewiesen habe. Denn auch der Staatsanwalt ist nur ein einfacher,
(78)Insbesondere hinsichtlich der verwaltungsexternen Aufträge setzt sich immer häufiger die
Bestätigung des Rechtsprinzips durch, wonach ein unter Missachtung der gesetzlichen Bestimmungen
erteilter verwaltungsexterner Auftrag keinerlei Nutzen bewirken kann. In der Tat hat der Gesetzgeber
genauestens die Kriterien geregelt, die eine verwaltungsexterne Beauftragung rechtfertigen - und so von
vornherein eine Bewertung des Nutzens vorgenommen. Folglich ist die Erteilung eines Auftrages, der die
gesetzlichen Bestimmungen missachtet, nicht nur rechtswidrig sondern auch gänzlich ohne Nutzen. Mit
anderen Worten, die Nützlichkeit einer verwaltungsexternen Beauftragung wird vom Gesetzgeber
strengen Gesetzeskriterien, deren Bestehen die Ausgabe öffentlicher Gelder rechtfertigt, untergeordnet.
Daraus folgt, dass alle, dem verwaltungsexternen Berater gezahlten Honorare einen Schaden zum
Nachteil der öffentlichen Hand darstellen, unabhängig davon, welche Tätigkeit der Berater konkret
ausgeführt hat, denn diese kann auf keinen Fall als nützlich erachtet werden, da sie auch von
verwaltungsinternen Subjekten hätte erledigt werden können (vgl. u.a. Rechtsprechungssektion für die
Region Kalabrien, Urteil Nr. 159 vom 10.05.2013).
(79)Aus der Aphorismensammlung von P. Calamandrei, “Elogio dei giudici scritto da un avvocato”.
32 wenngleich qualifizierter Nutzer des Rechts als System, an dessen Spitze die
Richter stehen, die durch ihre Urteile die Normen der Rechtsordnung mit Inhalten
füllen und dadurch das gelebte Recht zum Leben erwecken.
In diesem Zusammenhang danke ich der Rechtsprechungssektion für ihren Einsatz
in diesen Jahren und für ihren Beitrag zur Klarheit in der Rechtsprechung, die in
vielen komplexen Bereichen den Juristen dieser Provinz zugutekommt.
Dies vorausgesetzt und mit dem gebotenen Respekt, der jedem Urteil zukommt,
gehört es zum natürlichen Verfahrensablauf, dass die Staatsanwaltschaft nicht alle
Auslegungen der Rechtsprechungssektion teilt und gegebenenfalls Berufung einlegt.
Im vorigen Jahr wurde insbesondere gegen die Urteile Nr. 3 und Nr. 7 Berufung
eingelegt(80).
Betroffenheit rief hingegen das Urteil Nr. 4/2013 hervor, gegen das noch
Berufung eingelegt wird(81), denn darin wurde die Nichtigkeit der Klage wegen
Verletzung von Art. 20 D.P.R. Nr. 574/1988 über den Gebrauch der deutschen
Sprache im Gerichtsverfahren erklärt: insbesondere die deutsche Version der
Klageschrift hätte aufgrund der exzessiven Anzahl von Zitaten aus italienischen
Urteilen und Gesetzen gegen die Regel gestoßen, wonach „auf keinen Fall … aber
das Zitat ein integrierender Bestandteil des in der anderen Sprache verfassten
Textes sein und, gleichsam übergangslos, eine wesentliche Komponente desselben
darstellen (darf)“.
Dieses Prinzip ist jedoch eine Neuigkeit im lokalen Rechtsprechungspanorama der
letzten Jahre und stößt nicht nur gegen eine gegenteilige Praxis, die in vielen
Prozessakten des ordentlichen und des Verwaltungsgerichts herrscht, sondern auch
gegen eine von der Rechtsprechungssektion selbst (zuletzt im Urteil/Beschluss Nr.
27/2012) angewandte Praxis.
Dadurch wurde in unsere Prozesse ein Element von Ungewissheit eingeführt – und
daher rührt die Besorgnis –, das die Staatsanwaltschaft zu ermüdender, bislang
(80)Mit Urteil Nr. 3/2013 wurde die Nichtigkeit der Ermittlungsakten mangels Schadensmeldung in einem
Verfahren wegen Imageschaden gegen einen bereits strafrechtlich wegen Amtsmissbrauch verurteilten
Bürgermeister erklärt. Die Rechtsprechungssektion teilte zu Anfang die Auslegung von Art. 17 Abs. 30ter des G.D. Nr. 78/2009 in der Gesetzesfassung, wonach die Rechtskraft einer strafrechtlichen
Verurteilung eine Voraussetzung für die Einleitung eines Haftungsverfahrens wegen Imageschadens
darstellt. Dann anerkannte sie auch, dass die Staatsanwaltschaft diese Voraussetzung eingehalten hatte.
Und schließlich erklärte sie nichtsdestotrotz die Nichtigkeit der Klage, da ihres Erachtens die
Ermittlungstätigkeit auf Grund eines Zeitungsartikels eingeleitet worden sei, aus dem die Nachricht vom
Strafverfahren, nicht aber des folgenden gerichtlichen Vergleichs hervorgegangen sei.
Die Staatsanwaltschaft legte wegen Überschreitung der Parteianträge Berufung gegen das Urteil ein, da
die beklagte Partei nicht den Nichtigkeitseinwand mit Bezug auf die Gesetzesbestimmung laut erstem
Satz von Art. 17-ter, sondern nur mit Bezug auf den zweiten Satz erhoben hatte, denn es handelt sich,
wie von den Vereinigten Abteilungen des Rechnungshofs mit Urteil Nr. 12/2011 festgelegt, um „zwei
Regeln“ bzw. um „zwei Gesetzeslagen“, die sich nicht entsprechen, sondern sich auf andersartige Profile
und Bereiche beziehen. In der Berufung hob die Staatsanwaltschaft hervor, dass die Ermittlungstätigkeit
einen Monat nach dem genannten Zeitungsartikel eingeleitet worden war und zudem auf Grund weiterer,
im Verfahren vorgelegter Zeitungsartikel, aus denen der bereits erfolgte gerichtliche Vergleich
hervorgegangen war.
(81)Siehe Art. 1 Abs. 5-bis, G.D. Nr. 453/1993, zum Gesetz Nr. 19/1994 erhoben: “L'appello è
proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale,
entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione”.
33 nicht erforderlicher Übersetzungsarbeit von Urteilen und Gesetzen zwingen wird,
bzw.
dazu,
auf
wörtliche
Zitate
so
weit
wie
möglich
zu
verzichten,
um
instrumentalisierte Einwände der Parteien zu vermeiden.
Im Laufe des Jahres 2013 wurden vom Berufungsgericht auch einige für unsere
Provinz besonders interessante Entscheide getroffen, die ich hier anführen möchte:
Mit Urteil Nr. 813/2013 bestätigte die erste Berufungsrechtsprechungssektion die
erstinstanzliche
Verurteilung
des
Vizebürgermeisters
von
Bozen
wegen
widerrechtlich einer gewinnorientierten Gesellschaft ausgezahlten Beiträgen zur
Veranstaltung eines Beach-Volley-Turniers auf den Talferwiesen(82).
Mit
mehreren
Dekreten
Berufungsrechtsprechungssektion
gaben
mehreren
die
Anträgen
erste
auf
und
zweite
Herabsetzung
der
verwaltungsrechtlichen Haftung statt, die von Verwaltern der Freien Universität
Bozen (FUB) gestellt worden waren, die mehrfach von der Rechtsprechungssektion
Bozen wegen verschiedener, z.T. gravierender Tatbestände verurteilt worden
waren(83). Durch die Auszahlung dieser herabgesetzten Beträge zu Gunsten der
FUB enden diese Verfahren, deren Eröffnung bei der Landesregierung auf heftige
Kritik gestoßen war, auf vorteilhafte Weise für die öffentliche Hand(84).
Wegen seines Neuerungsgehalts wird auf den Beschluss Nr. 1/2013 gewiesen,
durch den die Vereinigten Sektionen des Rechnungshofs anlässlich der Festlegung
der Zuständigkeit und in Annahme einer Beschwerde dieser Staatsanwaltschaft
gegen das Urteil/Beschluss Nr. 27/2012 die Verfügung zur Aussetzung des
Verfahrens für nichtig erklärt und dessen Fortsetzung angeordnet haben. Dieses
(82)Vgl. Rechtsprechungssektion Bozen, Urteil Nr. 16 vom 1. August 2011.
(83)Siehe die Dekrete Nr. 28/2013, 29/2013, 30/2013, 31/2013 und 60/2013 der zweiten
Berufungsrechtsprechungssektion, mit denen die Anträge auf Herabsetzung der verwaltungsrechtlichen
Haftung, welche den Verwaltern der FUB mit den Urteilen Nr. 30/2009, 38/2009 und 60/2009
aufgebürdet worden war, angenommen wurden. Dabei wurde meist wegen der besonders intensiven
Fahrlässigkeit der höchste gesetzlich vorgesehene Betrag (30%) angewandt. Und siehe Dekret Nr.
85/2013 der ersten Berufungsrechtsprechungssektion, mit dem der Antrag auf Herabsetzung der
verwaltungsrechtlichen Haftung, die mit Urteil Nr. 19/2012 verhängt worden war, angenommen wurde.
(84)Insbesondere die Einleitung des Verfahrens, das mit Urteil Nr. 38/2009 abgeschlossen worden ist,
mit welchem die Rechtsprechungssektion Bozen die Verantwortlichen der FUB zum Schadenersatz von
insgesamt mehr als einer Million Euro verurteilt hat, war von der Autonomen Provinz Bozen in der
Pressemitteilung vom 28. Februar 2008 kritisiert worden (“Uni und Stabilitätspakt: Regelungen
eingehalten, Zuständigkeit des Landes: Der Annahme, die Freie Universität Bozen habe sich nicht an die
Regelungen zur Einschränkung öffentlicher Ausgaben gehalten, tritt das Land entgegen. Die Materie sei
bereits explizit im staatlichen Finanzgesetz geregelt, das festschreibe, dass es nicht der Staat, sondern
das Land sei, das mit der Uni einen Stabilitätspakt auszuhandeln habe. Ein eventuelles Fehlverhalten
oder ein Verstoß gegen staatliche Regelungen zur Einschränkung der Ausgaben öffentlicher
Einrichtungen könne demnach nicht vorliegen. Vielmehr sei im Absatz 380 des Artikels 1 des staatlichen
Finanzgesetzes festgehalten worden, dass das Land Südtirol ebenso wie die Autonome Region Aosta mit
den jeweiligen Universitäten interne Stabilitätsvereinbarungen zu treffen hätten und dass die
Einrichtungen demnach nicht unter die staatlichen Stabilitätsregelungen fielen. Gleichzeitig erinnert das
Land daran, dass die staatlichen Bestimmungen, in denen detailliert maximale Ausgabenanteile etwa für
Tagungen, Veranstaltungen oder Werbemaßnahmen festgeschrieben sind, nicht auf Institutionen
anwendbar seien, die nicht staatlicher Natur sind. Auch dies sei rechtlich hinlänglich festgehalten
worden, etwa von Seiten des Verfassungsgerichts. Dieses hatte geurteilt, dass detaillierte
Ausgabenregelungen des Staates nur für staatliche Einrichtungen bindend seien. Aus all dem gehe
hervor, dass die Universität zwar den allgemeinen Rahmenrichtlinien zur Einschränkung öffentlicher
Ausgaben unterliege. Nachdem sie aber keine staatliche, sondern eine mehrheitlich vom Land finanzierte
private Körperschaft sei, würden diese Rahmenrichtlinien bereits dadurch eingehalten, dass das Land bei
seiner Finanzierung an diese Richtlinien gebunden sei und diese selbstverständlich auch einhalte.“)
34 Verfahren hat die Rückerstattung der Anwaltskosten von Seiten der Autonomen
Provinz Bozen zu Gunsten verschiedener Landesverwalter zum Gegenstand, deren
Positionen
im
Rahmen
eines
anderen
Untersuchungsverfahrens
vom
Regionalstaatsanwalt archiviert worden waren.
Gerade das Thema der Rückerstattung der Anwaltskosten zu Gunsten
freigesprochener Verwalter und Bediensteter muss vertieft werden:
Vor weniger als drei Jahren beklagte die Landesregierung eine erhebliche Zunahme
der Kosten für die Rückerstattung von Anwaltskosten ihrer Bediensteten. Diese
wurden mit mehr als einer Million Euro nur für das Jahr 2011 beziffert. Dafür
öffentlich verantwortlich gemacht wurden die verwaltungsrechtlichen Verfahren, die
ohne angemessene Untersuchungen eingeleitet worden wären und sich dann in Luft
aufgelöst hätten(85).
Offensichtlich entsprechen diese Behauptungen, die von verschiedenen Medien in
den Folgetagen weitergeleitet wurden, nicht der Wahrheit und hatten eine
Untersuchung
dieser
Staatsanwaltschaft
zur
Folge,
die
von
der
86
Rechtsprechungssektion als gerechtfertigt beurteilt wurde( ) - doch auch der
Steuerzahler verdient eine Gegendarstellung:
In
den
letzten
acht
Jahren,
d.h.
von
2006
bis
2013,
haben
die
verwaltungsrechtlichen Haftungsverfahren, die von der Staatsanwaltschaft des
Rechnungshofs Bozen vor der hiesigen Rechtsprechungssektion eingeleitet wurden,
Verurteilungen über insgesamt € 3.201.569 bedingt, während die Anwaltskosten
zu Gunsten von freigesprochenen Verwaltern oder Bediensteten € 48.346
betrugen, das sind nur 1,51% der „Guthaben“, die zu Gunsten der geschädigten
Verwaltungen erlangt wurden(87).
Von diesen Anwaltskosten setzte die Rechtsprechungssektion in acht Jahren nur €
4.000 direkt zu Lasten der Autonomen Provinz Bozen(88). Alle anderen Freisprüche
sahen die Aufhebung der Kosten vor, da die Klagen der Staatsanwaltschaft für
„berechtigt“ erachtet worden waren. Daraus folgt, dass die freigesprochenen
Beklagten die Anwaltskosten hätten bezahlen müssen und dass diese nicht von der
öffentlichen Verwaltung hätten ersetzt werden müssen(89).
(85)Vgl. Pressemitteilung vom 11. Juli 2011 (“Rechtsanwaltskosten: Landesregierung stellt eine Million
Euro bereit”).
(86)Vgl. Urteil Nr. 27/2012.
(87)Man bezieht sich offensichtlich auf den Ausgang der erstinstanzlichen Verfahren, ohne etwaige
Berufungen oder Herabsetzungen der verwaltungsrechtlichen Haftung auf Antrag der Parteien
einzuschließen.
(88)Der Gesamtbetrag der von der Rechtsprechungssektion in den letzten acht Jahren festgelegten
Anwaltskosten ist folgendermaßen aufgeteilt: € 15.000 zu Lasten von Staatsverwaltungen, € 4.000 zu
Lasten der Provinz, € 12.746 zu Lasten der Gesundheitsbezirke, € 2.000 zu Lasten der FUB, € 14.600 zu
Lasten der Gemeinden in der Provinz Bozen.
(89)Für
eine
Vertiefung
über
die
Bedeutung der
Kostenaufrechnung
siehe
Urteil
der
Rechtsprechungssektion Bozen Nr. 47/2008 (“Venendo, per concludere, al regime delle spese, mentre la
sospensione del giudizio, disposta nei confronti di Omissis s.r.l., M.G. e R.V., impone che la decisione su
di esse sia riservata alla pronuncia definitiva, la sentenza di difetto di giurisdizione della Corte dei conti
35 Nur
die
Region
Trentino-Südirol
und
die
Autonome
Provinz
Bozen
haben
beschlossen, dem Steuerzahler noch zusätzliche Kosten für die Rückerstattung der
Anwaltskosten aufzubürden, während diese im restlichen Italien nicht auf die
Gemeinschaft abgewälzt werden: mit eigenen Gesetzen(90), übrigens kürzlich
festgestellter Verfassungswidrigkeit(91), haben sie nämlich die Rechtsordnung
verändert und die für eine Rückerstattung vorgesehenen Sachlagen nach eigenem
Gutdünken ausgedehnt. Konkret: sie haben ohne jedwede Vertiefung die Erstattung
nei confronti di S. S. e di assoluzione da ogni addebito di B. C. implica la necessità di una pronuncia
immediata. Con riferimento, dunque, ai due ultimi casi citati, deve essere dichiarata la compensazione
delle spese di causa tra le parti, con esclusione del possibile rimborso a favore dei convenuti S. e B., ai
sensi dell’art. 3, comma 2-bis della legge n. 639 del 1996 (che prevede, appunto, il ristoro delle spese
legali da parte dell’amministrazione di appartenenza, nel caso di definitivo proscioglimento nel merito).
La portata di tale norma è stata, come è noto, successivamente precisata con la legge n. 248 del 2005,
nella quale è stato inserito, in sede di conversione del d.l. n. 203 del 30 settembre 2005, l’art. 10-bis, il
quale al comma 10 così recita: ”Le disposizioni dell’art. 3, comma 2-bis, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e dell’art. 18, comma 1, del d.l. 25
marzo 1997, n. 67 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel
senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il
giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 91 c.p.c., liquida l’ammontare degli onorari spettanti alla
difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato da esprimere sulle
richieste di rimborso avanzate all’amministrazione di appartenenza”. In tale quadro normativo, il
Giudice contabile ha ritenuto, con orientamento del tutto prevalente, di interpretare le nuove
disposizioni nel senso di poter disporre in ordine alle spese legali non solo sul loro
ammontare, ma anche sulla loro spettanza; è stata cioè affermata l’accessorietà del giudizio
sul rimborso delle spese rispetto a quello di responsabilità e, di conseguenza, la possibilità
anche di precludere al convenuto prosciolto, in determinati casi, l’accesso al rimborso delle
stesse. La norma di legge sopra citata si riferisce, infatti, - come chiarito sempre dalla giurisprudenza
contabile - alle situazioni di esclusione dell’ingiustizia del danno, ossia allorquando manchi un
comportamento antigiuridico causativo di un danno nell’ambito di un rapporto di servizio; per contro,
un’assoluzione in rito o per prescrizione del diritto, oppure per il riconoscimento della mancanza
dell’elemento soggettivo minimo richiesto dalla legge (colpa grave), non può parificarsi ai casi di
“esclusione della responsabilità”. In altri termini, le spese di giudizio sono addebitate ope legis alla parte
pubblica, in conseguenza della suddetta norma, solo se viene assolutamente escluso il comportamento
antigiuridico del soggetto (con correlativa ingiustizia del danno), mentre la ripartizione dell’onere in
discorso è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, ai sensi della normativa generale di cui agli
artt. 91 e 92 del c.p.c., nei diversi casi: assoluzione in rito, o per prescrizione, o ancora per colpa lieve e
non grave (cfr., in terminis, Corte dei conti, Sezione I app. n. 404/2008, che richiama Sezione I app. n.
88/2008; Sezione III app., 18.2.2002, n. 40; Sezione giurisdizionale Campania, 24.2.2001, n. 19;
Sezione giurisdizionale Marche, 10.3.2003, n. 196; Sezione giurisdizionale Liguria, 3.12.2005, n. 1471).
Ebbene, nel caso all’esame questo Collegio non dubita che le posizioni dei convenuti S. e B. integrino i
presupposti per l’esclusione dal beneficio di cui all’art. 3 legge n. 639 del 1996, secondo quanto appena
chiarito, in quanto trattasi, per il S., di una pronuncia non sul merito bensì pregiudiziale in rito e, con
riferimento alla B., dell’accertamento di una condotta che, pur non caratterizzata da colpa grave (come
invece è richiesto dalla legge per integrare i presupposti per fondare una condanna nella presente sede
contabile), è stata comunque ritenuta non irreprensibile. Nel caso di specie il Collegio, ai sensi dell’art.
92 del codice di procedura civile, ritiene dunque ricorrano giusti motivi per disporre la compensazione
delle spese processuali tra le parti per quanto riguarda le posizioni di S. S. e B. C.”).
(90)Siehe Art. 6 L.G. vom 9. November 2001 Nr. 16, in der Fassung gemäß Art. 12 Abs. 2 L.G. vom 17.
Jänner 2011, Nr. 1; Art. 15 Reg. Ges. des Trentino Alto Adige/Südtirol Nr. 4 vom 17. Mai 2011, mit
authentischer Interpretation von Art. 8 Reg. Ges. vom 23. November 1979 Nr. 5; Art. 21 Reg. Ges. des
Trentino Alto Adige/Südtirol Nr. 2 vom 25. Mai 2012, mit authentischer Interpretation von Art. 36 Reg.
Ges. vom 5. März 1993 Nr. 4.
(91)Mit Rekurs Nr. 29/2011 hat die Regierung die Gesetzesbestimmung nach Art. 12 L.G. Nr. 1/2011
wegen Kontrast mit der Rechtsprechungsordnung gerügt (“nella parte in cui autorizza, in caso di
accertata colpa lieve, la disapplicazione di un’eventuale statuizione di compensazione delle spese
processuali”, ritenendola eccedente “le competenze statutarie, violando la competenza attribuita allo
Stato in materia di ordinamento civile e giustizia amministrativa di cui all’art. 117, comma 2 lettera l)
della Costituzione”).
Mit Urteil Nr. 19/2014, hinterlegt am 11. Februar 2014, erklärte das Verfassungsgericht die
Verfassungswidrigkeit von Art. 12 des Landesgesetzes Nr. 1/2011 („poiché incidendo sulla
materia «ordinamento civile» e «giustizia amministrativa», si disciplina, peraltro in senso
difforme dalla normativa statale, il regime delle condizioni alla presenza delle quali le spese
legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate
dall’amministrazione di appartenenza, eccedendo dalle competenze statutarie”).
36 der Anwaltskosten auch im Falle einer einfachen Archivierung von Seiten des
Regionalstaatsanwalts zuerkannt, während in fast ganz Italien und für alle
Staatsangestellte dieses wahre „Privileg“ nicht vorgesehen ist, sondern als Schaden
zum Nachteil der öffentlichen Hand gewertet wird(92).
Hinzu
kommt,
dass
die
Untersuchungen
einer
Regionalstaatsanwaltschaft
keinesfalls mit jenen einer Staatsanwaltschaft für Strafsachen gleichgestellt werden
können, denn die auf dem Spiel stehenden Rechtsgüter sind gänzlich verschieden.
Zudem gehört der Untersuchungsgegenstand der Regionalstaatsanwaltschaft – d.i.
die etwaige Verursachung eines Schadens zum Nachteil der öffentlichen Hand in
Folge der Verletzung von „Dienstpflichten“ – zweifelsohne zum Wissen jedes
öffentlichen Verwalters und Angestellten(93). Aus diesen Gründen sieht unsere
Rechtsordnung nicht die Notwendigkeit einer Verteidigung durch einen Anwalt in
der Untersuchungsphase vor. Dieser ist nur für das etwaige Gerichtsverfahren
vorgesehen(94).
Mit obgenannten Gesetzen haben die Region Trentino Alto Adige/Südtirol für die
Gemeinden auf dem Territorium der Region und die Autonome Provinz Bozen
außerdem beschlossen, dass die Anwaltskosten sogar bei richterlichem Entscheid
auf Kostenaufhebung zurückzuerstatten sind oder sogar – so das Regionalgesetz –
in einem anderen Ausmaße als im Urteil vorgesehen.
Mit anderen Worten: die Gesetzgeber der Region und der Provinz haben
beschlossen,
ihren
freigesprochenen
Bediensteten
und
Verwaltern
die
Anwaltskosten zu erstatten, auch wenn der Rechnungsrichter ausdrücklich im Urteil
festgelegt hat, dass dies nicht zu tun ist oder - im Fall der Gemeinden - sogar im
höheren Ausmaße als vom Richter festgelegt.
Und all dies nicht nur auf Kosten des Steuerzahlers sondern auch außerhalb einer
jeden Möglichkeit von Vorkontrolle von Seiten des Rechnungshofs.
Zum Thema der erheblichen Zunahme der rückerstatteten Anwaltskosten in der
Autonomen Provinz Bozen im Jahr 2011 ist noch zu sagen, dass durch die
Erhebungen dieser Staatsanwaltschaft festgestellt werden konnte, dass eine
genauere Prüfung der Honorare von Seiten der Autonomen Provinz Bozen und eine
striktere Anwendung der Anwaltstarife, welche ja Verordnungsnatur haben, dieser
erhebliche Einsparungen ermöglicht hätten(95).
(92)Vgl. Rechtsprechungssektion Marche, Urteil Nr. 236 vom 20. August 2009.
(93)Natürlich kann ein vor Gericht gerufener Verwalter oder Bediensteter sich im Falle eines Prozesses
von einem Anwalt verteidigen lassen und sich die Anwaltskosten im Falle eines Freispruches in der
Hauptsache rückerstatten lassen.
(94)Vgl. Urteil Nr. 7 vom 16. Februar 1998: („In questa fase pre-processuale non è richiesta l'assistenza
di un difensore e vige pienamente il principio della libertà della forma (art. 121 c.p.c.)”).
(95)Mit Bezug auf diese Gegebenheiten wurden die Hauptverfahren Nr. 1737, 1741 und 1742 eingeleitet.
37 4. DIE WICHTIGSTEN THEMEN IM JAHR 2013
Was den Ressourcenaufwand der Staatsanwaltschaft im vorigen Jahr betrifft, hatten
die drei vor dem Verfassungsgericht eingeleiteten Zuständigkeitskonflikte sowie die
Untersuchungen über die Verwendung des Sonderfonds des Landeshauptmanns ein
entscheidendes und außerordentliches Gewicht. Hierüber werde ich noch eigens
berichten.
Weitere
Untersuchungen
betrafen
verwaltungsexterne
Aufträge,
welche
ehemaligen Bediensteten der auftragserteilenden Körperschaft erteilt wurden. So
z.B. beim Ermittlungsverfahren, das in das Hauptverfahren Nr. 1762 und kürzlich in
die Verurteilung zweier Amtsleiter des Gesundheitsbezirks Bozen mündete.
In anderen Fällen ging es um öffentliche Bedienstete, die wegen Straftaten gegen
die öffentliche Verwaltung verurteilt worden waren und gegen die die regionale
Staatsanwaltschaft Untersuchungen geführt hat und führt, um die Höhe des evtl.
Imageschadens festzustellen. Darunter haben die Skandale um das Institut für
den sozialen Wohnbau und um die SEL bei der lokalen Bevölkerung besonderes
Aufsehen erregt.
Da im Falle des WOBI bereits eine erste rechtskräftige Verurteilung ergangen ist,
hat
die
Staatsanwaltschaft
ein
Sicherungsverfahren
mit
Antrag
auf
Sicherstellungsbeschlagnahme über insgesamt € 130.000 eingeleitet, davon €
100.000 wegen Imageschaden und € 30.000 wegen direkter Schäden.
Der Fall um die SEL ist gewiss komplexer. Da aber auch in diesem Fall die
Verantwortlichen rechtskräftig wegen Straftaten gegen die öffentliche Verwaltung
verurteilt worden sind, konzentriert sich das Hauptaugenmerk aktuell auf die
Bezifferung der immateriellen und direkten Schäden zum Nachteil der Autonomen
Provinz Bozen in Folge der Strom-Affäre(96). Anlässlich ihrer Einlassung als
Zivilpartei im Strafprozess bezifferte die Autonome Provinz Bozen selbst die
(96)Durch das Strafverfahren, das bekanntlich mit Strafzumessung auf Antrag der Parteien wegen der
Straftaten des Amtsmissbrauchs und der Störung der freien Durchführung von Versteigerungen mit
Urteil abgeschlossen wurde, wurde bekanntlich eine Reihe von rechtswidrigen Handlungen ans Licht
gebracht, welche auf den ehemaligen Landesrat für Energie und auf den Generaldirektor der
Landesgesellschaft SEL AG zurückzuführen sind und darauf ausgerichtet waren, zahlreiche öffentliche
Versteigerungen für große Wasserkraftkonzessionen zu verfälschen, um die Übertragung an die SEL AG
zu begünstigen.
38 Schäden mit mindestens einer Million Euro.
Unbeschadet der exakten Bezifferung des Imageschadens (97) erscheint das Thema
der Bezifferung und der Zuweisung der Verantwortung einiger direkten Schäden
besonders heikel und möglicherweise strittig. So denke man an die von der
Autonomen
Provinz
Bozen
getragenen
Kosten
von
€
80.000,
um
einen
Universitätsprofessor zu beauftragen (u.a. um z.B. zu klären, „welche Maßnahmen
die
Autonome
Rechtmäßigkeit
Provinz
im
Bozen
Rahmen
Wasserkraftkonzessionen,
die
zum
Schutz
der
der
Vorfälle
Gegenstand
eines
verwaltungsrechtlichen
beim
Erlass
Strafverfahrens
einiger
vor
dem
Landesgericht Bozen waren, ergreifen kann; dies unter Berücksichtigung der
Stellung der rechtlich interessierten Subjekte“).
Überraschender Weise hat kein Landesverwalter ernstlich die einzig mögliche
Maßnahme in Erwägung gezogen, die es in einem Rechtsstaat ermöglicht hätte, die
verletzte Gesetzesmäßigkeit wiederherzustellen, d.i. der unmittelbare Widerruf der
Konzessionen, welche die Landesgesellschaft SEL AG durch die festgestellte
betrügerische Tätigkeit
ihres Generaldirektors und auch durch die direkte,
strafrechtlich nicht erhebliche Verwicklung einiger ihrer Angestellten erhalten
hatte(98)
-
eine
wirklich
ungewöhnliche
Entscheidung
wenn
“Ehrlichkeit,
Rechtsstaat, Moral, Transparenz“ das Gerüst der Südtiroler Autonomie darstellen
sollen, und noch unverständlicher, wenn man bedenkt, dass die Voraussicht einer
Aufhebungsbefugnis
Verzerrungselement
Grundelement
und-pflicht
der
der
rechtswidriger
Funktionalität
der
Ämter
Verwaltungstätigkeit
Maßnahmen
darstellt,
(als
sondern
Folge
kein
ein
des
Gesetzmäßigkeitsgrundsatzes), unter deren Zielsetzungen das Vermeiden von
Konsolidierungen rechtswidriger Situationen enthalten sein muss(99).
Auf logischer Ebene noch unerklärlicher – abgesehen von den offensichtlichen
Rechtmäßigkeitsmängeln(100) – ist der von der Landesregierung an zwei ansässige
Experten vergebene Auftrag, um u.a. Vermittlungstätigkeiten zwecks Erreichung
einer nicht genauer definierten Vereinbarung zwischen der SEL AG und einer
(97)Die Bezifferung, die natürlich möglichst auf objektiven Maßstäbe gründen wird, wird nach Billigkeit
vorgenommen werden müssen.
(98)Dies geht deutlich aus dem Strafurteil des Landesgerichts Bozen Nr. 138/2013 hervor.
(99)Vgl. Verfassungsgericht, Urteil Nr. 75/2000.
(100)angesichts des verwaltungsrechtlichen Formalisierungsmangels.
39 anderen im Energiesektor tätigen Gesellschaft (mit der verschiedene, durch die
Strom-Affäre entstandene Rechtsstreitigkeiten anhängig waren) aufzubauen(101).
Bestürzend ist die Abfolge bei der Auftragserteilung – angefangen vom „Angebot“,
das von den Interessierten selbst ersonnen und der Landesregierung vom
Landeshauptmann bei schon eingeleiteter Tätigkeit vorgelegt wurde, bis zur
Genehmigung ohne Kontrollen oder Vertiefungen von Seiten der übrigen Mitglieder
der Landesregierung –, denn diese entspricht genau der Abfolge bei einem anderen
verwaltungsexternen Auftrag, der wenige Monate zuvor schon die Verurteilung
derselben Landesverwalter mit Urteil der Rechtsprechungssektion Bozen Nr.
28/2012 bedingt hatte.
Positiv ist, dass dieser Auftrag verfallen ist, ohne dass die Pauschalvergütung von €
160.000 gezahlt worden ist oder gezahlt werden muss.
5. ZUM THEMA DER SONDERAUSGABEN
Die Gebarung der Sonderausgaben von Seiten des ehemaligen Landeshauptmanns,
weswegen das Verfahren Nr. 1769 anhängig ist(102), ist wegen deren auch
strafrechtlichen Implikationen heikel aber zugleich typisch für ein gewisses
Machtsystem, das Jahre lang die Autonomie dieser Provinz gezeichnet hat.
Abgesehen davon, dass ein endgültiges Urteil über die etwaige Rechtswidrigkeit
bestimmter Verhaltensformen dem Gericht zufällt, will ich dennoch angesichts der
nicht
immer
korrekten
Informationen
über
die
Untersuchungsinhalte
einige
Präzisierungen vornehmen(103).
Zum
Unterschied
zu
den
aktuellen
Gegebenheiten
über
die
angebliche
missbräuchliche Verwendung der Fonds zahlreicher Regionalratsfraktionen, über
(101)In diesen Verfahren wird die Provinz direkt von Anwälten der Anwaltschaft des Landes vertreten und
verteidigt, was beweist, dass der Körperschaft die professionellen Qualifikationen für Rechtsstreitigkeiten
dieser Art bereits zur Verfügung stehen.
(102)Die am 6. Dezember 2013 hinterlegte Klageschrift wurde den Parteien bereits zugestellt.
(103)Siehe insbesondere die mehreren Interviews und Erklärungen des ehemaligen Landeshauptmanns
gegenüber der lokalen Presse über die Inhalte der Untersuchung.
Zu einer verzerrten Darstellung der Fakten kam es auch durch den falschen Scoop über die
Veröffentlichung eines falschen „Hauptbuchs“ von Seiten einer lokalen, deutschsprachigen Zeitung, der
dann von der italienischen Presseagentur ANSA am 3. November 2012 wiederaufgenommen wurde
(“PUBBLICATO LIBRO MASTRO DURNWALDER. Tageszeitung, «Molto piu' corretto di molti partiti
opposizione»”).
40 deren öffentliche Natur bis vor kurzem vielleicht noch Zweifel bestehen konnte,
bestand von Anfang an kein Zweifel an der öffentlichen Natur des Sonderfonds
und
an
der
erforderlichen
ausschließlichen
Zweckbestimmung
für
die
institutionellen Funktionen des Landeshauptmanns.
Dies vorweggenommen, war die Untersuchungstätigkeit der Staatsanwaltschaft
arbeitsintensiv und betraf Tausende von Rechnungsunterlagen bezogen auf
mehrere Jahre. Ohne Geldaufwertung beläuft sich der angenommene Schaden, der
im Rahmen der Verwaltung des Sonderfonds von 1995 bis Oktober 2012 festgestellt
wurde, auf insgesamt € 1.359.977, davon € 1.276.277 wegen missbräuchlicher
Verwendung des Fonds und € 83.700 wegen rechtwidriger Aneignung der
Arbeitsenergie des Landespersonals.
Unter den 4.874 spezifisch vorgehaltenen Ausgaben sind jene (wenigen)
Ausgaben
nicht
enthalten
(entgegen
den
Erklärungen
des
ehemaligen
Landeshauptmanns an die Medien), die auf eine Repräsentationsfunktion der
Autonomen Provinz Bozen zurückgeführt werden können(104). Vielmehr wurde das
Augenmerk
auf
jene
Ausgaben
gerichtet,
die
offensichtlich
nicht
auf
die
institutionellen Funktionen des Landeshauptmanns zurückgeführt werden können –
also auf etwas mehr als 90% der Gesamtausgaben.
Dabei ging es also nicht, wie von einigen Medien mehrmals angenommen, um
Vorwürfe formeller Natur über die Nichteinhaltung dieser oder jener Buchungsregel
oder über die ausgebliebene Belegung einiger Ausgaben, sondern um Vorhaltungen
materieller Natur, welche die potenzielle Rechtswidrigkeit der Ausgaben in sich
betrafen und betreffen(105).
Dies gilt in erster Linie für 3.825 Ausgabenakte in fünfzehn Jahren im Rahmen der
gewöhnlichen Verwaltung des Sonderfonds durch Ausgaben für weihnachtliche
Umtrünke, Mittag- und Abendessen(106), für den Ankauf von Nahrungsmitteln(107),
(104)So waren z.B. weder in der Aufforderung zur Stellungnahme noch in der Klageschrift die Ausgaben
für eine Sachertorte für den Dalai Lama vorgesehen, noch jene für den Blumenstrauß für Angela Merkel
und fürdas Frühstück in einem Café für Minister Clini.
(105)Zu den kritischen Aspekten bei der Verwendung des sog. Sonderfonds des
Landeshauptmanns siehe den Entscheid und den Bericht der Vereinigten Sektionen für die
Region Trentino-Alto Adige/Südtirol laut Beschluss Nr. n. 3/2013/PARI vom 28. Juni 2013 im
Verfahren zur Genehmigung der allgemeinen Rechnungslegung der Autonomen Provinz Bozen
für das Haushaltsjahr 2012.
(106)Es geht um 138 Ausgabenakte über insgesamt € 20.565.
(107)Insgesamt 1590 Ausgabenakte über einen Gesamtbetrag von € 24.232 betreffen Ausgaben für
Nahrungsmittel. Davon beziehen sich ganze 781 Kassenzettel (über einen durchschnittlichen Betrag von
€ 9,88 pro Kassenbon und über einen Gesamtbetrag von € 7.718) auf den Ankauf von kleinen Mengen
41 Güter oder Dienstleistungen - z.T. für persönliche Zwecke des ehemaligen
Landeshauptmanns (108) -, Ausgaben für Genussmittel, Mittag- und Abendessen
sowie weitere Ausgaben der Landesräte(109), Ausgaben für Gaben verschiedener Art
an einige Landesbedienstete(110), Geldspenden zu Gunsten privater Subjekte oder
Vereine(111), weitere Ausgaben verschiedener Art, die (wie die vorhergehenden) in
keiner
erkennbaren
Verbindung
mit
den
institutionellen
Funktionen
des
Landeshauptmanns standen(112).
Nicht weniger problematisch sind die restlichen 1049 Ausgabenakte mit getrennter,
geheimer Rechnungsführung, deren exakte Mechanismen nur dem ehemalige
an Obst und 201 Kassenzettel (über einen durchschnittlichen Betrag von € 2,40 pro Kassenbon und
einen Gesamtbetrag von € 482) auf den Ankauf von Joghurt für den Landeshauptmann.
(108)Insgesamt 202 Ausgabenakte über insgesamt € 10.611 betreffen Ausgaben für Güter oder
Dienstleistungen für den ehemaligen Landeshauptmann persönlich. Darunter fallen Belege oder
Quittungen für die jährlichen Mitgliedsbeiträge für die Journalisten- bzw. Agronomenkammer und für
weitere Mitgliedsbeiträge, für Batterien, für die jährlichen Kosten für die Pflege seiner zwei Bienenvölker,
für Geschirr, Stempelmarken für den Pass, Passbilder, Schreibmaterial, Fotoalbums, für eine
Gigantographie Durnwalders als Schütze gekleidet, für Medikamente, darunter Aspirin, Moment, Aulin,
Nimesulide, Tachipirina, Schmerzmittel, Augentropfen, Hustensäfte, Ricola- und Hustenbonbons, für
handgefertigte Stoffpuppen, Papiertaschentücher, Bücher, Zahnstocher, Sekt, Sonnenkremen,
Krawatten, Regenschirme, Reinigungskosten, Kleiderbürsten, Desinfektionsmittel, Pflaster, eine
Zahnkreme, Schlüsselduplikate, Zeitschriften, Kerzen, Teekannen, Blumensträuße für Freunde und zum
Valentinstag, Telegramme an Freunde und Verwandte, Weihnachtsdüfte, Servietten etc.
(109) Es geht um insgesamt 905 Ausgabenakte über insgesamt € 31.752.
876 der Kassenzettel beziehen sich auf den Einkauf von Süßspeisen für die wöchentlichen Sitzungen der
Landesregierung (über einen durchschnittlichen Betrag von € 25,94 und einen Gesamtbetrag von €
22.726). Weitere Ausgaben beziehen sich auf den Ankauf von „Superluxus“-Kaffee anlässlich der
Sitzungen der Landesregierung, Mineralwasser, Sekt, mehrere Mittag- und Abendessen auch von
Fischgerichten in renommierten Bozner Restaurants, Spargelessen in Terlan usw.
(110)Es geht um insgesamt 84 Ausgabenakte über insgesamt € 66.062, davon 19 (über € 55.160) nur für
Geschenke (z.B. Wertsachen wie ein goldener Schlüsselring und ein Bild) oder Bargeldgaben für den
ehemaligen Direktor des Versuchszentrums Laimburg, ein persönlicher Freund und Jagdkollege des
ehemaligen Landeshauptmanns. Weitere Ausgaben beziehen sich auf Mahlzeiten oder Geldstrafen seiner
Chauffeurs, Hochzeitgeschenke für Parteikollegen oder für einige Führungskräfte, Ausflugskosten des
Ökonomats nach Garmisch zum Schloss Linderhof und die gesamten Ausgaben für das Törggelen der
Bediensteten der Abteilung 1, für Umtrünke anlässlich der Pensionierung einiger Führungskräfte,
Barzahlungen zusätzlich zum Überstundengeld zu Gunsten von Landesbediensteten des
Versuchszentrums Laimburg.
(111)Es geht um insgesamt 801 Ausgabenakte über insgesamt € 210.329. Von diesen beziehen sich
ganze 220 Ausgabenakte auf Geldgaben zu Gunsten von Studenten für Maturafeiern (für einen
Gesamtbetrag von € 79.844), während andere sich auf Geldgaben zu Gunsten immer derselben privaten
Bittsteller (z.B. Herr F.F., der im Laufe der Zeit 23 Geldgaben über insgesamt € 722 erhalten hat)
beziehen. Weitere Gaben beziehen sich auf verschiedene Schützenvereine, Parteivertreter der SVP auch
für Parteiveranstaltungen und –treffen, jährliche Spenden zu Gunsten der Kriegswitwen des ersten
Weltkriegs, auf den Kauf eines Computers für den Jagdverein, bis hin zu den € 50 für die Laufgruppe des
Rechtsanwalts des ehemaligen Landeshauptmanns.
(112) Es geht um insgesamt 105 Ausgabenakte über einen Gesamtbetrag von € 45.154. Darunter sind €
500 für einen Fernstecher für einen Landesrat, weitere € 500 für eine Fischerausrüstung für einen
anderen Landesrat, € 79,95 für einen Stoffbären für das Kind eines weiteren Landesrats, Geldgeschenke
von Lit. 1.000.000 bis Lit. 2.000.000 für verschiedene Personen, darunter für einen im Dienst einer
lokalen, deutschsprachigen Zeitung stehenden Journalisten als eine Form der „Danksagung“ für das
Gelingen der Feier zum 60. Geburtstag, Lit. 4.367.600 für den Ankauf einer Schießscheibe mit der
Aufschrift „60 Jahre des Landeshauptmanns Dr. Luis Durnwalder” als Geschenk für die Sportschützen
von Eppan, € 630,80 für den Ankauf von 30 Taschenmessern mit eingraviertem Namen Durnwalders, €
1.250 für den Ankauf von zehn Nussknackern, € 5.112,70 für die Zahlung von Tausenden von
Exemplaren seiner Biographie, die Finanzierung von verschiedenen Veranstaltungen der Jungen
Generation der SVP und die Zahlung verschiedener Abendessen der SVP, € 898,80 für ein Abendessen
mit seinen engsten Mitarbeitern zum Wahlsieg im Jahr 2008, für die Mittagessen mit den Mitgliedern der
Jägerprüfungskommission, für die Zahlung von Geldsanktionen etc.
42 Landeshauptmann und einer seiner drei Sekretärinnen bekannt waren.
Vorgeworfen wurde insbesondere die (dokumentierte und gewisse) Verwendung
eines Teils des Sonderfonds für die Bezahlung von erklärtermaßen persönliche
Ausgaben(113),
indem
akkumulierte
Schulden
mit
angeblichen
(nicht
dokumentierten und ungewissen) Guthaben, die der ehemalige Landeshauptmann
der
Angehörigkeitskörperschaft
gegenüber
angeblich
durch
Geldgaben
und
Trinkgelder aus eigener Tasche an unbestimmte Personen erworben hatte,
periodisch aufgerechnet wurden(114).
Gehört es nicht zu den institutionellen Funktionen des Landeshauptmanns, um die
Straßen und Täler unserer Provinz zu ziehen und uti princeps Geld zu verteilen(115),
so ist es nach Meinung dieser Staatsanwaltschaft keinesfalls rechtens, einen
öffentlichen Fonds – und ich zitiere – „mit einem Bankomatschalter zu verwechseln,
von dem man laufend Geld abbuchen kann, obwohl das Konto, von dem man
abbucht, eigentlich gar nicht das eigene ist.“
Ganz offensichtlich sind die instrumentalisierten Spekulationen der Presse, wonach
der Rechnungshof in der Vergangenheit diese Art der Führung des Sonderfonds
genehmigt haben soll, gänzlich unbegründet, denn es gehört nicht zu den
institutionellen
Aufgaben
des
Rechnungshofs,
im
Rahmen
des
Entlastungsverfahrens zur Rechnungslegung der Autonomen Provinz Bozen alle
Ausgaben
der
kontrollierten
Körperschaft
einer
Rechtmäßigkeitskontrolle
zu
unterziehen116.
(113)Es geht um insgesamt 909 Ausgabenakte über insgesamt € 353.289. Unter den persönlichen
Ausgaben, die der ehemalige Landeshauptmann gewohnheitsmäßig anordnete, waren u.a. Flugtickets für
sich, für seine Lebensgefährtin und deren Familienangehörige, Helikopterreisen nach Venedig,
Fernsehgebühren für seine Privatwohnungen in Pfalzen und in Bozen, die Immobiliensteuer ICI, Müllund Abwassergebühren, Versicherungsprämien für seine Privatwohnungen; Versicherung sowie
Autosteuer, Reifenwechsel und Benzin für seinen Privatwagen; Zahnarztspesen für sich und für seine
ehemalige Lebensgefährtin, Medikamente, Geschenke anlässlich von Festlichkeiten und Geburtstagen,
persönliche Vereinsmitgliedsbeiträge, die Erneuerung seiner Jagdlizenz und Jagdartikel wie Munition und
kleine Möbelstücke, seine direkten Steuern und die seines Sohnes, ein Laptop und die
Privatversicherungen seiner ehemaligen Lebensgefährtin, die beruflich als Ärztin tätig ist, Elektrizitätsund Gasrechnungen seiner ex Frau, das Heizöl für sein Haus, seine Kondominiumspesen, das
Hochzeitsessen seines Sohnes, außerordentliche Beiträge für seine Angehörigkeitspartei, ein Portrait der
Tochter usw.
(114)Auf Grund dieser angeblichen Guthaben, die die Staatsanwaltschaft in ihrer Form und Substanz
beanstandet, hat der ehemalige Landeshauptmann 140 Geldüberweisungen über insgesamt € 514.280
auf sein persönliches Kontokorrent angeordnet, indem er auf Gelder aus dem Sonderfonds, die von
seiner Sekretärin aufbewahrt wurden, zurückgreifen ließ.
(115) Vgl. Kass., VI Strafabt. Urteil Nr. 230 vom 15. September 2009.
(116) Siehe Fußnote 120.
43 6. ZU DEN ZUWEISUNGSKONFLIKTEN VOR DEM VERFASSUNGSGERICHTSHOF
Gravierend
Arbeitsfluss
und
zweifelsohne
eines
kleinen
außerordentlich
Amtes
wie
das
-
gemessen
unsere
-
am
ordentlichen
waren
die
drei
Zuweisungskonflikte, welche die regionale Staatsanwaltschaft Bozen 2013 betrafen.
Die ersten beiden Zuweisungskonflikte, die von der Autonomen Provinz Bozen
gegen den Staat erhoben worden waren, wurden vom Verfassungsgericht mit
Urteil Nr. 252/2013 für unzulässig erklärt. Die Provinz hatte nicht so sehr die
angebliche Unrechtmäßigkeit der Eröffnung der Erhebungen von Seiten der
regionalen
Staatsanwaltschaft
über
die
Verwendung
des
Sonderfonds
des
Landeshauptmanns eingewandt, sondern vor allem deren nachfolgende Ausweitung
auf alle Jahre abgesehen vom Jahr 2011.
Das Verfassungsgericht erklärte in Annahme einer einleitenden Einrede der
Staatsanwaltschaft die Rekurse für unzulässig, da sie diese als Anfechtungsmittel
gegen einen Ermittlungsakt ungeeignet waren und da die Provinz ihre Gründe vor
dem Rechnungshof hätte geltend machen können, was aber nicht geschehen ist.
Mit Bezug auf diese Konflikte und ihren für die Autonome Provinz negativen
Ausgang erscheinen zwei Überlegungen angebracht, davon eine historischer und die
andere statistischer Natur:
Historisch bedeutend sind die mit Urteil Nr. 252/2013 abgeschlossenen Verfahren
insofern, dass es das erste Mal in der Geschichte der Konflikte zwischen Subjekten
war, dass die Gerichtsbehörde persönlich zur Verteidigung der Rechtmäßigkeit ihrer
Tätigkeit eingegriffen hat(117). Bis zum Jahr 2004 konnte eine Gerichtsbehörde, die
von einem Konflikt zwischen Staat und Region betroffen war, nur mit einer
etwaigen Verteidigung von Seiten des Präsidiums des Ministerrats rechnen.
Unter dem statistischen Blickwinkel sind die beiden gegenständlichen Konflikte
hingegen nur die letzten von einer langen Reihe von Zuweisungskonflikten, die von
der Autonomen Provinz Bozen gegen den Staat wegen angeblich rechtswidrigen
Verhaltensweisen
von
Seiten
der
Staatsorgane
eingeleitet
und
die
vom
(117) Im Verfahren, das mit Urteil Nr. 2/2007 abgeschlossen wurde, wurde das Kassationsgericht
gemeinsam mit dem Präsidium des Ministerrats von der Staatsadvokatur vertreten.
44 Verfassungsgericht für unzulässig oder unbegründet erachtet worden sind(118).
Da in allen diesen Fällen die Landesregierung sich nicht von der internen
Anwaltschaft hat verteidigen lassen, sondern von verwaltungsexternen Anwälten,
stellt sich die Frage, wie hoch die Gesamtkosten dieser Verfahren für die
Gemeinschaft sind.
Mit Beschluss Nr. 323/2013 erklärte das Verfassungsgericht schließlich das
Erlöschen
des
Verfahrens
über
die
Zulässigkeit
des
Konflikts
zwischen
Staatsgewalten, das diese regionale Staatsanwaltschaft mit Rekurs gegen das
Präsidialamt des Präsidenten der Republik eingeleitet hatte.
Dieser Rekurs hatte nichts mit den Gegebenheiten anlässlich der Erhebungen über
die Verwendung des Sonderfonds zu tun, sondern war auf Grund von öffentlich vom
ehemaligen Landeshauptmann Südtirols vor den Medien abgegebenen Erklärungen
eingeleitet worden, wonach dieser dem Staatspräsidenten „in privater Form“ ein
Promemoria ausgehändigt und veranschaulicht hätte, das darauf ausgerichtet war,
bei der Führungsspitze des Rechnungshofs mit Bezug auf frühere Ermittlungen der
regionalen Staatsanwaltschaft einzugreifen.
Die regionale Staatsanwaltschaft hat es für angebracht erachtet, ihren Rekurs
zurückzuziehen,
um das
Aufkommen
institutioneller
Konflikte
zwischen den
Staatorganen zu vermeiden, die übrigens durch fragwürdige Verhaltensweisen von
Seiten eines nicht staatlichen Organs wie dem Landeshauptmann bedingt waren.
7. DIE MEDIEN
Die Beziehung zwischen der Justiz und den Medien ist zusammen mit dem
Medienpluralismus
ein
empfindlicher
Kernpunkt,
der
zudem
den
Grad
an
Demokratie eines Landes misst.
Das ist hier sicherlich nicht der geeignete Ort, um diese Themen anzusprechen,
doch
möchte
ich
trotzdem
einige
Anmerkungen
-
die
Tätigkeit
der
Staatsanwaltschaft betreffend – anbringen.
(118) Siehe hierzu die Urteile Nr. 60/2013, 71/2013, 252/2013, 340/2011, 72/2010, 259/2010,
129/2009, 235/2008, 438/2007.
45 Persönlich bin ich ein Verfechter der Idee, dass die Richterschaft nur durch ihre
Verfügungen sprechen sollte. Die Verfassung selbst schreibt das vor, denn sie
verlangt, dass alle Maßnahmen begründet sein müssen(119).
Leider werden jedoch die gerichtlichen Verfügungen nicht immer gelesen zumindest nicht mit der nötigen Aufmerksamkeit. Ich könnte zahlreiche Fälle
auflisten, von denen einige wirklich aufsehenerregend sind, in denen Akte der
regionalen Staatsanwaltschaft zuerst und dann jene der Rechtsprechungssektion
nach ihrer Hinterlegung als solche aufgehört haben zu existieren, um in der
Gerichtsberichterstattung
völlig
andere
Inhalte
und
eine
andere
Identität
anzunehmen.
Ich bin mir über die Schwierigkeiten im Klaren, die jener hat, der unter Zeitdruck
steht, auf verschiedenen Fronten tätig ist und nicht immer leicht verständliche
Gerichtsbegründungen in wenigen Zeilen wiedergeben muss. Doch wie es Aufgabe
des Richters ist, den technischen Charakter mit größter Ausdrucksklarheit zu
verbinden, so ist es Aufgabe des Gerichtsreporters, stets bei der Darstellung der
Fakten (in unserem Fall des effektiven Inhalts des Gerichtsakts) so wahrheitsnah
wie möglich zu sein.
Eine Berichterstattung, die sich nicht an diese Prinzipien hält, schadet nicht nur den
Bürgern, denen die zur korrekten Meinungsbildung notwendigen Kenntnisse
entzogen werden, sondern begünstigt zudem diejenigen, die durch systematische
Desinformation nur auf die Delegitimierung der Rechtmäßigkeitskontrollorgane
ausgerichtet sind.
8. Zum Abschluss
Abschließend möchte ich noch das Thema wiederaufnehmen, von dem ich
ausgegangen bin, nämlich die Beziehung zwischen Autonomie und Legalität.
Wie ich einleitend bedeutet habe, hat die Tätigkeit dieser Staatsanwaltschaft - auch
dank dem entscheidenden Beitrag der Rechtsprechungssektion - in den letzten
Jahren
gewiss
geholfen,
das
Verantwortungsbewusstsein
(119) Vgl. Art. 111 der Verfassung.
46 in
der Pflege
der
öffentlichen Sache zu stärken.
Trotz der gegen die Staatsanwaltschaft gerichteten, oft instrumentalisierten und
nicht sehr objektiven Anklagen hat sie positive Resultate nicht nur oder nicht so
sehr in Form von Verurteilungen in verschiedenen Verantwortungsbereichen erzielt,
sondern auch in Form einer langsamen, kontinuierlichen Anpassung an die
Gesetzmäßigkeitsgrundsätze, die die Staatsanwaltschaft verfolgt.
Dabei beziehe ich mich nicht nur auf die Verwaltungstätigkeit sondern auch auf die
Änderung von Rechtsvorschriften in Folge verschiedener Erhebungen der regionalen
Staatsanwaltschaft. So war es im Falle der Untersuchung über die Amtsleiter der
Gemeinde, die nicht den vorgeschriebenen Hochschulabschluss vorweisen konnten,
was den Gesetzgeber auf regionaler Ebene dazu geführt hat, die vorhergehende
Gesetzesvorschrift
zu
überdenken,
und
die
Gemeinde
dazu,
eine
neue
Gemeindeverordnung zu erlassen. So war es auch im Falle der Erhebungen über die
Auftragsvergabe zu Gunsten ehemaliger Landesbediensteter, die die betroffene
Landesregierung dazu bewegt haben, eine Durchführungsverordnung in Sachen
Unvereinbarkeit zu erlassen, die seit fünfzehn Jahren ausständig war. So war es
schließlich bei den Erhebungen über die Verwendung des Sonderfonds, die den
Landesgesetzgeber dazu bewegt haben, eine Vorschrift aufzuheben, die er zwanzig
Jahre zuvor erlassen hatte und dessen Sinn auf einmal niemand mehr zu verstehen
schien(120).
(120)Siehe hierzu die Erklärungen des ehemaligen Landeshauptmanns vor dem Landtag am 7. März 2013
(“Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Es ist so, dass es seit 1973, seit ich in der Politik bin, unter
Magnago und auch später, immer so gewesen ist, dass der Sonderfonds verwendet worden ist. Früher
gab es überhaupt keine Regelung. Ich kann mich noch erinnern, dass sich Benedikter dieses Geld auf
sein Konto überwiesen ließ und er es dann so, wie er geglaubt hat, ausgegeben hat. Es ist heute noch
so. Wenn Sie heute nach Trient oder in andere Gebiete im nördlichen Bereich gehen, dann wird dort
gesagt, dass der Sonderfonds dem betreffenden Landeshauptmann oder den Landesräten zur Verfügung
stehe und dass sie es so ausgeben würden wie sie glauben. Bisher war es so, dass jedes Jahr der
Landtag mit Gesetz - 1994 ist dies erst eingeführt worden – festgelegt hat, dass ein Betrag für den
Repräsentationsfonds und ein anderer für den Sonderfonds zur Verfügung steht. Der Sonderfonds ist
aber nicht geregelt worden, das heißt, jeder hat das entsprechende Geld in der Form, wie er es geglaubt
hat, ausgegeben, und zwar im Zusammenhang mit seinem Amt, das er bekleidet hat. Es ist aber nicht
gesagt worden, wie es ausgegeben werden konnte bzw. sollte. Jeder hat, ob Landtagspräsident oder
auch nicht, eine Spende irgendjemandem gegeben oder alles überwiesen, weil er Meinung war, dass es
so richtig wäre. Der andere ist hergegangen und hat den Verbänden und Vereinen irgendeinen Beitrag
gegeben und hat geglaubt, dass es so richtig wäre. Wieder ein anderer hat es irgendwie auch für Essen
und Empfänge ausgegeben, weil er der Meinung war, dass es so richtig wäre. Jeder hat es auf seine Art
und Weise ausgegeben, weil es für den Sonderfonds keine klaren Regeln gab. Ich bin froh, wenn jetzt
klare Regeln eingeführt werden, damit jeder weiß, wie der Sonderfonds zu verwenden ist.
Was ich in der gesamten Aktion auszusetzen habe ist, dass der Rechnungshof – in den letzten
Jahrzehnten hat man eine Praxis angewendet, die von allen mehr oder weniger geteilt worden ist -, der
alle Jahre die Abrechnung des Landes überprüft hat, auf einmal auch den Sonderfonds und den
Repräsentationsfonds überprüft hat. Wenn man uns dies gesagt hätte, dann hätte man vielleicht bereits
früher klare Regeln aufstellen können“).
47 All diese Gesetzesänderungen haben sich in die Richtung einer zunehmenden
Transparenz der Verwaltungstätigkeit bewegt und wären ohne die Tätigkeit der
Staatsanwaltschaft des Rechnungshofs wahrscheinlich nicht zustande gekommen.
Nur die Politik kann ihre Mängel wettmachen, und es können und dürfen der
Richterschaft nicht unangemessene, kathartische oder moralisierende Funktionen
übertragen werden, die ihr nicht obliegen. Die Duldung von Verhaltensweisen, die
außerhalb des gesunden Menschenverstands und nicht nur des Gesetzes liegen, ist
jedoch unzumutbar.
Unter diesem Aspekt begleitet sich der jüngste Wechsel in der Führung der
Autonomen Provinz Bozen mit positiven Zeichen, mit einem Bruch mit der
Vergangenheit,
Kontinuität
aber
in
auch
der
mit
einigen
besorgniserregenden
latenten
Unduldsamkeit
Symptom
gegenüber
von
den
Rechtmäßigkeitskontrollen von Seiten eines dritten, unparteiischen Organs wie die
regionale Staatsanwaltschaft.
Bedenken
erwecken
einige
Aussagen
des
neuen
Landeshauptmanns
Arno
Kompatscher, wonach der Rechnungshof sich auf beratende und richtungsweisende
Funktionen beschränken und nur dann eingreifen solle, wenn es sein müsse(121).
Laut geltendem Recht ist die Staatsanwaltschaft des Rechnungshof aber in voller
Autonomie und beim Vorliegen der Voraussetzungen verpflichtet, Haftungsklage
einzuleiten. Abgesehen davon wäre es wünschenswert, dass die öffentlichen
Verwaltungen
und
an
erster
Stelle
die
Autonome
Provinz
Bozen
der
Staatsanwaltschaft nicht nur Schadensmeldungen über alles in allem geringfügige
Sachverhalte zukommen ließen (wie z.B. Dellen an PKWs oder verschwundene
Motorsägen),
sondern
auch
über
Gegebenheiten
von
größerer
finanzieller
Auswirkung oder Relevanz, an denen es wohl nicht fehlt(122).
Persönlich bin ich aber auf jeden Fall davon überzeugt, dass durch den Dialog
zwischen den Institutionen, geprägt durch intellektuelle Ehrlichkeit, die notwendige
Bescheidenheit und gegenseitigen Respekt für die verschiedenen Rollen und
Gesichtspunkte, in Zukunft zunehmend positive Resultate für die Bürger und ihre
(121)Siehe Interview, veröffentlicht am 24. Oktober 2013 im Alto Adige.
(122)Man bedenke z.B., dass mit Bezug auf die Strom-Affäre, in dem die Autonome Provinz Bozen selbst
von enormen Schäden ausgegangen ist, der regionalen Staatsanwaltschaft keine Schadensmeldung
erstattet wurde.
48 Bedürfnisse erzielt und schädigende, sterile Kontraste vermieden werden können.
Herr Präsident, in der Hoffnung, dass das kommende Jahr dazu beitragen wird, den
Gesetzmäßigkeitsgrundsatz, welcher auch die Grundlage der Autonomie darstellt,
zu festigen, bitte ich Sie, das Gerichtsjahr 2014 für eröffnet zu erklären.
*.*.*
Tätigkeit der Regionalen Staatsanwaltschaft Bozen in Zahlen
- 2013 STAND DER ERMITTLUNGSVERFAHREN
Anzahl
Am 31. Dezember 2012 anhängige Ermittlungsverfahren
271
Im Jahr 2013 eröffnete Ermittlungsverfahren
358
Beschlüsse zur Archivierung
253
davon 5 Archivierungen nach erfolgter Stellungnahme
Klageschriften
5
Am 31. Dezember 2013 anhängige Ermittlungsverfahren
TÄTIGKEIT IN DER ERMITTLUNGSPHASE UND IM
HAUPTVERFAHREN
Ermittlungsanträge
Anzahl
90
Beauftragungen von Finanzwache und Carabinieri
6
Aufforderungen zur Stellungnahme
8
Anzahl der Personen, die eine Aufforderung zur Stellungnahme erhalten haben
15
Persönliche Anhörungen
14
Anträge auf Verlängerung der Fristen
5
Klageschriften
5
Klagen auf Fortführung
2
Berufungen
2
Beschlagnahmen
1
VERFAHREN VOR DEM VERFASSUNGSGERICHT
Anzahl
Einlassungsschriftsätze
2
Eingaben zur Veranschaulichung
2
Eingewandte Zuweisungskonflikte
1
49 371
Klageschriften der Regionalen Staatsanwaltschaft im Zeitraum 2003 –
2013
Jahr
Klageschriften
2003
10
2004
10
2005
9
2006
22
2007
22
2008
17
2009
15
2010
24
2011
12
2012
25
2013
7
(davon zwei auf Fortführung)
50