Operazioni straordinarie

A
Ezio Tartaglia
Operazioni straordinarie
Fusioni, scissioni, Leveraged Buy Out
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ARACNE editrice S.r.l.
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via Raffaele Garofalo, /A–B
 Roma
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I edizione: luglio 
Indice
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Capitolo I
Fusioni societarie
.. La fusione nell’ambito di un processo di crescita,  – .. I
fattori di successo ed insuccesso in una fusione aziendale,  –
.. Definizione,  – .. Procedimento ordinario,  – ... Il progetto di fusione (art. –ter c.c.),  – ... Estensione del contenuto
del progetto di fusione,  – ... Iscrizione del progetto di fusione presso l’ufficio del registro delle imprese (art. –ter, comma ,
c.c.),  – ... La relazione di accompagnamento degli amministratori (art. –quinquies c.c.),  – ... La relazione degli esperti (art.
–sexies c.c.),  – ... La situazione patrimoniale di fusione (art.
–quinquies c.c.),  – ... l bilancio straordinario di fusione, 
– ... Deposito del progetto di fusione, della relazione degli amministratori, di quella degli esperti, della situazione patrimoniale di fusione
e dei bilanci con relativi allegati degli ultimi tre esercizi presso la sede
sociale (art. –septies c.c.),  – ... Termine massimo per la delibera di fusione,  – ... Delibera dell’organo amministrativo, 
– ... Delibera di fusione (art.  c.c.),  – ... Opposizione da
parte dei creditori (art.  c.c.),  – ... Atto di fusione (art. 
c.c.),  – .. Scansione temporale,  – .. Accordo quadro, 
– .. Annullamento–abbreviamento dei termini della procedura,  – .. Rinuncia alla relazione degli amministratori,  –
.. Rinuncia alla relazione degli esperti,  – .. Rinuncia alla
relazione degli esperti in talune forme di fusione,  – .. Quota deliberativa per l’approvazione del progetto di fusione,  –
.. Modifiche al progetto di fusione apportabili con decisione unanime dei soci,  – .. Impugnabilità della delibera,  –
.. Recesso,  – .. La tutela degli obbligazionisti (art. –bis
c.c.),  – .. Atto di fusione: invalidità ex art. –quinquies, 
– .. Fusioni semplificate: possesso totalitario,  – .. Delega
agli amministratori nella fusione con possesso totalitario (art.
, comma  c.c.),  – .. Fusioni semplificate: possesso
ad almeno il % (art. –bis c.c.),  – .. Delega agli am
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Indice
ministratori per la fusione con possesso ad almeno il % (art.
–bis, comma  c.c.),  – .. Assegnazione delle azioni o
delle quote,  – .. Pegno ed usufrutto,  – .. Retrodatazione e posticipazione della fusione,  – .. Conguaglio in denaro
per S.p.A. e per S.r.l.,  – .. Antitrust,  – .. Obblighi sindacali,  – .. Fusioni a cui partecipano società non azionarie (art.
–quinquies c.c.),  – .. Obbligazioni,  – .. Disavanzo
ed avanzo da annullamento e da concambio. Sistemazioni contabili,  – .. Principi contabili internazionali,  – .. Riserve
in sospensione di imposte,  – .. Neutralità fiscale della fusione,  – .. Riporto delle perdite fiscali,  – .. Normativa
antielusiva,  – .. Fusione inversa. Azioni proprie originate
dalla fusione inversa,  – .. Le fusioni transfrontaliere, .
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Capitolo II
Scissioni societarie (artt.  e ss.)
.. Modalità di scissione,  – .. Il procedimento della scissione,  – .. Gli elementi patrimoniali,  – .. Relazione degli
amministratori,  – .. Relazione degli esperti,  – .. Esonero dalla redazione di documenti,  – .. Scissione non proporzionale,  – .. Scissione con esclusione di uno o più soci
della scissa,  – .. Scissione a favore di società controllante al
%,  – .. Scissione a favore della società controllante per
almeno il %,  – .. Scissione inversa,  – .. Scissione
relativa a società non azionarie,  – .. Atto di scissione, .

Capitolo III
Leveraged Buy Out
.. La tecnica,  – .. Il recesso,  – .. Patto parasociale fra soci della newco.,  – .. Diluizione,  – .. Perdita di patrimonio
post–fusione,  – .. Tipologia della target,  – .. Disavanzo
da annullamento,  – .. Normativa ex art. –bis c.c.,  –
.. LBO mediante scissione, .
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Bibliografia
Capitolo I
Fusioni societarie
La fusione è un’operazione delicata e complessa. Complessa, in
quanto si risolve in un procedimento a più fasi , con richiesta di
intervento di varie figure professionali e determinati organismi,
insieme alla previsione di un corpo numeroso di norme. Delicata, a causa del coinvolgimento di variegati interessi, spesso in
conflitto.
La fusione, nella sua fase finale, porta, inoltre, alla costituzione di nuovi e più ampi assetti societari, nei quali le originarie quote di partecipazione perdono consistenza a causa del
prevedibile effetto “diluizione”.
Nella sua evoluzione, essa ha sommato all’originario ruolo
di strumento di aggregazione di imprese quello più articolato
di strumento di ristrutturazione di gruppi societari.
Il testo affronta nella loro interezza le problematiche societarie, fiscali, contabili, aziendalistiche, che l’istituto della fusione
presenta.
.. La fusione nell’ambito di un processo di crescita
La fusione è uno strumento tecnico–giuridico di antica data,
che permette a due o più imprese di unirsi.
. « Con la riforma dell’istituto realizzata per mezzo del d.lgs.  gennaio ,
n.  l’operazione di fusione viene ad assumere un iter complesso, caratterizzato da
tempi di realizzazione piuttosto lungo, rigidamente determinati dalla legge. Questo
iter procedurale può essere suddiviso in tre fasi: — fase preparatoria; — fase della
deliberazione assembleare; — fase attuativa » A.V., Le operazioni straordinarie,
Sistemi Editoriali, ˆ ed. .


Operazioni straordinarie
L’operazione di fusione è legata a fini di crescita. Individualmente le società partecipanti al processo di fusione hanno una determinata forza commerciale e produttiva, che va a
moltiplicarsi con la fusione.
Altre volte le motivazioni, che spingono alla fusione più
imprese, sono diverse come nel caso dell’esigenza di accrescere
la capacità di spesa nel campo della ricerca (settore farmaceutico), o in una situazione di crisi di settore, che suggerisce alle
aziende l’opportunità di aggregarsi, o in quella dell’esigenza di
concentrare l’offerta (outsourcing, information technology).
Vi sono fusioni orizzontali e verticali, a seconda che l’integrazione ha luogo fra società concorrenti, o fra quelle, di cui
l’una è fornitrice dell’altra. Vi sono anche fusioni c.d. conglomerali, dove l’attività è multibusiness.
Il concetto di fusione è differente da quello di acquisizione
(forma di aggregazione, che monopolizza l’espressione m&a):
alla fusione partecipano imprese indipendenti fra loro, dotate di
un’affine cultura di impresa e perseguenti un obiettivo comune.
Nell’acquisizione v’è un soggetto nella posizione di acquirente ed un altro (incline a dismettere l’investimento) nella
veste di venditore.
Talvolta, si assiste alla formazione di fusioni, che non sono tali,
ma che costituiscono delle forme di acquisizione: sono le cosiddette
“fusioni mascherate”.
.. I fattori di successo ed insuccesso in una fusione aziendale
Il fattore di successo per eccellenza è la volontà, unita alla capacità delle imprese, destinate a fondersi, di creare valore (al di là
di ogni finalità finanziaria).
Creare valore equivale ad accrescere i profitti (mediante le
sinergie, il risparmio dei costi e l’espansione del fatturato) oltre
la misura, che è pari alla sommatoria degli utili storici delle
imprese partecipanti.
. Fusioni societarie

Creare valore significa anche elevare il valore aziendale oltre quel limite, che può risultare la semplice somma di valori
aziendali delle società, che vanno a fondersi.
È vero che il successo di una fusione, verificabile anche
nell’immediato, dipende da una singolare capacità di previsione,
che va oltre l’orizzonte temporale di – anni.
Il fattore di insuccesso principe è la differenza, e spesso lo
scontro (clash) fra culture di impresa, che non riescono a conciliarsi, e che poi determinano (vi sono casi storici eclatanti, come
quello fra Chrysler e Mercedes) il fallimento della fusione.
.. Definizione
La fusione é l’aggregazione di due o più imprese organizzate
in forma societaria, in cui una delle imprese rimane in essere, e
le altre vengono estinte.
La fusione può essere propria o perfetta, quando viene costituita ex novo una società, nella quale due o più società si
fondono. È impropria o diretta (forward merger), allorquando
la società incorporante è preesistente (ipotesi più frequente,
anche perché consente — come accerteremo — procedure semplificate). Anomala viene definita la fusione, in cui quella che
incorpora ha il controllo totalitario dell’incorporanda. La fusione è omogenea, quando è realizzata fra società della medesima
categoria (due o più società di capitali, oppure due o più società
di persone). È eterogenea, quando viene attuata fra una società
di capitali ed una di persone (progressiva se l’incorporante è una
società di capitali e l’incorporanda quella di persone, regressiva nell’ipotesi opposta). Inoltre, si ha la fusione inversa(reverse
merger), quando è la controllata ad incorporare la controllante .
. « Normalmente, quando si fondono due società legate da una partecipazione
di controllo, la controllante incorpora la controllata. Può accadere, però, anche
l’inverso, vale a dire che la controllata incorpori la controllante; in questo caso si
parla di fusione inversa. Questo tipo di operazione presenta la sua utilità in alcune
ipotesi particolari, ad esempio quando la società controllata ha un’organizzazione

Operazioni straordinarie
L’espressione “fusione rovesciata” viene usata, nell’ipotesi in
cui l’incorporante (ossia la controllata) è posseduta in misura
totalitaria dall’altra.
La nostra trattazione verte in gran parte sulle società per azioni
cosiddette “chiuse”, essendo tale forma legale quella più diffusa e
vicina agli interessi degli operatori del diritto, nonché sulle ipotesi di
fusioni fra entità commerciali con fine di lucro.
La fusione è un atto modificativo dello statuto. Con essa
si realizza un trasferimento di diritti e di obblighi (compresi
impegni da patto parasociale), quindi di situazioni giuridiche
attive e passive, dalle società destinate ad essere incorporate a
quella risultante dalla fusione (newco.) o a quella preesistente.
La società risultante dalla fusione (o newco.) è una nuova società, creata in occasione della fusione e priva inizialmente di
capitale, fornito all’atto di fusione dalle società fondende con la
traslazione dei loro patrimoni.
Tale annotazione è utile per intendere in seguito il motivo del non
differimento degli effetti giuridici per questa tipologia di fusione al
momento del perfezionamento dell’atto di fusione.
maggiormente complessa ed è proprietaria di immobili oppure titolare di marchi,
brevetti e rapporti giuridici in generale il cui trasferimento in capo alla controllante
si presenta più articolato del passaggio inverso, dalla controllante alla controllata ».
A.V., Operazioni straordinarie, Sistemi Editoriali, ˆ ed. .