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02 luglio 2014
Termini pagamento TFS e
TFR
Prepensionamenti per soprannumero dei
dipendenti pubbliche amministrazioni
Termini pagamento TFS
e TFR ai prepensionati
pag.1-2
INPS con la circolare n°79 del 23 giugno ritorna sui termini di
pagamento del TFS e del TFR dopo aver già emesso, sulla
rateizzazione e sui termini di pagamento, la circolare n°
73/2014 (si veda NL n° 33 dell’11 giugno scorso).
Nella presente circolare vengono trattati, in modo più
approfondito, solo i termini di pagamento della liquidazione
per i prepensionamenti del personale in soprannumero delle
pubbliche amministrazioni.
Nel personale in soprannumero rientrano:


In questo numero:
i dipendenti che hanno maturato i requisiti anagrafici e
contributivi per il diritto a pensione entro il 31.12.2011
i dipendenti che, entro il 31.12.2016, avrebbero maturato i
requisiti anagrafici e contributivi, nonché, entro la stessa
data, il diritto alla decorrenza del pagamento della
pensione, sulla base della disciplina previgente la riforma
Monti-Fornero.
Nei confronti del personale in esubero/soprannumero
interessato dai pensionamenti sono previsti diversi termini
di pagamento del trattamento di fine rapporto in relazione,
come anzidetto, alla data di maturazione dei requisiti
prescritti per il diritto al trattamento pensionistico.
Segue a pag.2
Riforma della PA:
art.25 semplificazione
per invalidi
pag.2-3
Notizie in breve
pag.4
Differiti i termini di pagamento della liquidazione per i
prepensionati in soprannumero delle pubbliche amministrazioni
1. Requisiti pensionistici maturati entro il
31.12.2011
Il termine di pagamento del trattamento
di fine rapporto (Tfs oTfs) decorre dalla
data di collocamento a riposo
(cessazione dal servizio) e dipende pure
dalla tipologia di pensione maturata alla
cessazione del rapporto di lavoro:
 Cessazione per dimissioni (anzianità
con sistema “quote”) – pagamento
entro 24 mesi dalla cessazione.
 Cessazione per raggiunti limiti di età
o per anzianità contributiva massima
(di norma 40 anni di contribuzione) pagamento entro 6 mesi dalla
cessazione dal servizio.
Deroghe: termini brevi sono previsti per i
dipendenti che hanno raggiunto entro il
12 agosto 2011 (ovvero entro il
31.12.2011 per il personale della scuola e
del comparto Afam) il requisito
pensionistico per la vecchiaia o per
anzianità (massima contribuzione). In tal
caso i termini per il pagamento
decorrono dopo 105 gg dalla
cessazione. Per l’anzianità con le quote
invece il termine è di 6 mesi.
2. Requisiti pensionistici maturati a
decorrere dal 01. 01. 2012 con
decorrenza della pensione entro il
31.12.2016
per i soggetti che, in data successiva al
31.12.2011, maturano in deroga i requisiti
pensionistici previgenti alla legge Monti –
Fornero, i termini per il pagamento del
trattamento di fine rapporto ( Tfs o Tfr)
non decorrono dalla data di cessazione,
bensì dal momento teorico in cui
matureranno il diritto a pensione sulla
base delle norme di cui alla citata legge
Monti Fornero (in proposito si vedano gli
2
esempi esplicativi riportati nella circolare
INPS).
Inoltre, occorre valutare non solo la
tipologia della pensione (conseguenza
del motivo della cessazione) ma anche
se il requisito pensionistico in deroga sia
stato maturato entro il 31.12.2013 o dal
1.1.2014.
La legge di stabilità del 2014, infatti, ha
ulteriormente aumentato i termini di
pagamento per le cessazioni per
raggiunti limiti di età e di anzianità
massima, incrementandoli da 6 a 12
mesi.
Non solo, per i requisiti maturati dal
1.1.2014 si applicano anche le norme
sulle rateizzazioni modificate sempre
dalla legge di stabilità del 2014 (si veda
sempre la NL n° 33 dell’11 giugno).
Riforma della PA
DL 24 giugno 2014, n°90
Tra norme riguardanti la scadenza dei
trattenimenti in servizio per pensionare i
dipendenti, la mobilità volontaria e
obbligatoria, l’allentamento del blocco
delle assunzioni, la riduzione del compenso
professionale per l’Avvocatura di Stato, le
norme anticorruzione ecc., quella che più
interseca la nostra attività di tutela è
contenuta nell’art.25 con il titolo
“semplificazione per i soggetti con
invalidità”.
L’art.25 è composto da nove commi, tra
questi il comma 5 e il comma 6, dettano le
novità più interessanti:
segue a pag.3
INCA INFormazione – N.36
Minori titolari dell’indennità di frequenza
(comma 5): con domanda amministrativa
inoltrata entro i sei mesi antecedenti il
compimento della maggiore età, sono
riconosciute in via provvisoria, al
compimento del 18mo anno di età, le
prestazioni erogabili agli invalidi
maggiorenni (assegno o pensione).
Comunque al compimento della maggiore
età, l’interessato sarà sottoposto ad
accertamento sanitario e alla verifica degli
altri requisiti amministrativi.



È sicuramente una novità positiva, in
passato le domande di invalidità civile,
presentate ad esempio anche solo il giorno
prima del compimento della maggiore età,
sono state respinte (dopo qualche mese)
con conseguente perdita di mensilità di
prestazione economica, concessa a
seguito di nuova domanda amministrativa.
Minori titolari dell’indennità di
accompagnamento (comma 6)per invalidi
civili ovvero dell’indennità di
accompagnamento per ciechi civili,
ovvero dell’indennità di comunicazione ai
sordi prelinguali, nonché ai minori
riconosciuti affetti da patologie come la
sindrome di down o la sindrome di
talidomide (anche se non titolari di
indennità di accompagnamento o di
comunicazione- modifica apportata dal
successivo comma 7):
al compimento della maggiore età,
dovranno comunque presentare domanda
in via amministrativa per la concessione
delle prestazioni economiche previste per
gli invalidi maggiorenni ( pensione ), ma non
saranno sottoposti ad accertamento
sanitario.
Gli altri commi dell’art, 25 riguardano:

3
la composizione delle commissioni
mediche speciali per le patenti e i
successivi rinnovi della validità e della
durate delle stesse (comma 1 e 2)

norme relative alla sosta dei veicoli
con contrassegno handicap
(comma 3)
la riduzione dei tempi (da 90 a 45 gg)
dopo i quali le commissioni mediche
devono accertare in via provvisoria
lo stato di handicap necessario per
ottenere permessi e congedi di cui
alla legge 104( artt. 33 e 21) e al
D.Lgs 151/2001, art 42 (riposi,
permessi, congedi per figli portatori di
handicap grave) (comma 4)
la possibilità, sempre ai fini delle
agevolazioni lavorative (permessi,
congedi, prolungamento congedo
parentale ecc.) di richiedere al
termine della visita, motivandone la
necessità, alla commissione medica
competente ASL , il rilascio di un
certificato provvisorio, valido fino
all’emissione dell’accertamento
definitivo (verbale) da parte della
commissione medica dell’INPS
(ancora comma 4)
la previsione che la persona con
invalidità uguale o superiore all’80%
non è tenuta a sostenere la prova
preselettiva eventualmente prevista
dalle prove di esame nei concorsi
pubblici e nelle abilitazioni alle
professioni (comma 9).
Il decreto legge 24 giugno 2014 n°90,
entrato in vigore il 25 giugno, giorno
successivo alla pubblicazione in gazzetta
ufficiale, passa ora all’esame del
parlamento che dovrà convertirlo in legge
entro 60gg.
I decreti sono atti con valore di legge,
pertanto l’art.25 può essere fatto valere da
subito nei rapporti con gli enti assistenziali e
previdenziali.
Per mancanza di spazio la seconda
parte sulla Malattia verrà pubblicata sul
prossimo numero
INCA INFormazione – N.36
NL in vacanza
Le pubblicazione della neswletter NL di
Inca Lombardia nel mese di luglio
avranno periodicità quindicinale. Nel
mese di agosto le pubblicazioni saranno
sospese, riprenderanno regolarmente a
settembre.
Notizie in breve
Messaggio INPS 5528/2014:
Ricostituzione pensioni a Luglio
INPS con messaggio 5528/2014, non
pubblicato sul sito, comunica la
ricostituzione di alcune prestazioni per
corrispondere il bonus di 80 euro con la
rata di Luglio.
Sono interessati alla ricostituzione gli
assegni straordinari erogati dai fondi di
solidarietà del settore assoggettati a
tassazione ordinaria ( come ad esempio
quelli erogati dal Fondo Ferrovie dello
stato).Così come le Isopensioni erogate
ai lavoratori dipendenti da imprese che
hanno attivato il piano di riduzione del
personale.
Si ricorda che dal bonus sono esclusi gli
assegni straordinari erogati ai bancari
perché soggetti a tassazione separata.
Con la rata di luglio verranno anche
ricostituite le pensioni con conguaglio
fiscale, quelle confermate a seguito di
revisione sanitaria, quelle interessate alla
14ma mensilità, infine, quelle ricostituite
d’ufficio.
d’imposta ai titolari di prestazioni a sostegno
reddito (Cig/S, in deroga, Aspi, Miniaspi,
mobilità..) è stato già effettuato nel mese di
giugno. INPS ha comunicato con sms (nel
caso il numero di cellulare fosse conosciuto
all’Istituto) l’avvenuto pagamento.
Per i titolari di assegni straordinari di
sostegno al reddito e per i titolari della
Isopensione , vedi messaggio 5528/2014, il
bonus sarà erogato a partire dalla rata di
luglio.
Messaggio INPS 5662/2014: 14ma
2014
Inps detta istruzioni sul pagamento della
quattordicesima mensilità riassumendo i
requisiti e le modalità di erogazione. Ne
abbiamo già dato conto in un articolo
apparso sul n° 33 della nostra NL e quindi a
quello rinviamo. Precisiamo però che la
tabella riportata è stata costruita sul
coefficiente di perequazione che INPS in via
provvisoria aveva indicato pari all’1,2%. Il
dato definitivo, come noto, è invece pari
all’1,1%, di conseguenza la tabella va
rideterminata nel limite di reddito massimo
da non superare.
Anzianità
contributiva
Somma
aggiuntiva
max
Limite
reddito
max
1° fascia
336,00
10.103,16
Messaggio INPS 5661/2014:
erogazione 80 €
2° fascia
420,00
10.187,16
Inps ritorna sul bonus 80 euro per precisare
che il primo pagamento del credito
3° fascia
504,00
10.271,16
Aumento
spettante
Limite
reddito
massimo
Meno
Totale
reddito
pensionato
Patronato INCA CGIL Lombardia
Via Palmanova, 22 – 20132 Milano (MI)
Tel. 02-26254333
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
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Per informazioni e chiarimenti contattare:
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