n° 63 -4 Marzo 2015

63
4 marzo 2015
Tempi di vita e di lavoro
In questo numero:
Emanato lo schema di decreto
Il Governo ha varato lo schema di decreto recante misure
per la tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e
lavoro, in attuazione della legge delega (Jobs Act).(link)
Il provvedimento, che dopo la bollinatura della Ragioneria
dello stato, sarà trasmesso alle Camere per un parere non
vincolante, in particolare aggiorna il Testo Unico sulla tutela
della maternità e della paternità ( Dlgs 151/2001),
aumentando la flessibilità del congedo obbligatorio di
maternità in particolari casi (parto prematuro o ricovero del
neonato), adeguandosi quindi alla pronuncia della Corte
Costituzionale 116/2011.
Viene estesa la fruibilità del congedo parentale dagli 8 ai 12
anni, mentre l’indennità economica di 6 mesi (30%) potrà
essere usufruita fino ai 6 anni di vita del bambino ( prima era
fino a 3 anni).
Il congedo parentale potrà essere utilizzato anche su base
oraria ( fino al 50% dell’orario giornaliero) anche se la
contrattazione collettiva non ne ha acquisito il principio,
questione che fino ad ora aveva di fatto impedito la
concessione dei permessi orari da parte dell’INPS.
I congedi di paternità (nei casi di morte o grave malattia
della madre) vengono estesi a tutti i lavoratori (autonomi,
liberi professionisti), non solo per i dipendenti.
Tutte le misure hanno carattere sperimentale per il solo 2015 e
sono finanziate da apposito fondo previsto nella legge di
stabilità 2015. Per gli anni successivi necessaria copertura
economica.
Appena possibile, ritorneremo sullo schema di decreto con un
articolo di approfondimento.
Tempi di vita e di
lavoro: emanato lo
schema di decreto
pag.1
Naspi, Asdi e Dis-Coll:
definitivo il D.Lgs.
pag.2
Aiuti economici non
autosufficienti: il bando
INPS prorogato fino al
31.3.2013
pag.2-3
Le prestazioni
aggiuntive alla pensione:
le tabelle
pag.3-4
NASPI: la riduzione del 3% ogni mese dal 4° mese , si
applicherà sempre sull’importo iniziale dell’indennità
NASPI, ASDI e
DIS-COLL
dall’entrata in vigore del decreto
legislativo).
I beneficiari dovranno aderire a un
programma personalizzato di reinserimento
lavorativo pena la decadenza del sussidio.
Approvato definitivamente il
decreto legislativo
DIS_COLL
L’indennità una tantum viene sostituita, in
via sperimentale, dalla Diss-Coll, per gli
iscritti alla gestione separata, non pensionati
e privi di partita IVA.
La misura è pari al 75% del reddito medio
mensile.
I requisiti richiesti sono: 3 mesi di contributi
dal 1 gennaio dell’anno precedente la
data della fine del rapporto, 1 mese di
contributi o una collaborazione di almeno
un mese, e che abbia prodotto un reddito
almeno pari alla metà dell’importo che dà
diritto a un mese di contributi.
Il Decreto Legislativo, in attuazione della
legge delega (Jobs Act), a sostegno della
disoccupazione involontaria, è stato
approvato definitivamente, senza
modifiche rilevanti.
Viene confermato nella sostanza quanto
avevamo scritto nei numeri 57 e 58 della NL
InFormazione. Al momento, il decreto, non è
ancora pubblicato in G.U.
In sintesi:
NASPI
per i gli eventi di disoccupazione a far data
dal 1° maggio scatterà la Naspi.
Requisiti: almeno 13 settimane di contributi
negli ultimi 4 anni e 30 giornate di lavoro
effettive negli ultimi 12 mesi. La Naspi è il
75% dello stipendio fino a 1.300 € al mese
(per max 24 mesi). L’importo cala del 3% al
mese dal 4° mese.
La riduzione percentuale, mensile, in
crescendo (3, 6, 9….) si applicherà sempre
sull’importo intero iniziale dell’indennità e
non su quella in pagamento il mese
precedente.
ASDI
Sempre dal primo maggio entra in vigore
l’assegno di disoccupazione - Asdi - che
verrà riconosciuto, in via sperimentale solo
per il 2015, ai lavoratori che, scaduta la
Naspi, non hanno trovato un impiego e si
trovano in condizioni di bisogno.
L’Asdi sarà destinato, in via prioritaria, ai
lavoratori appartenenti a nuclei disagiati
con componenti minorenni e, quindi, ai
lavoratori vicini al pensionamento.
L’importo sarà pari al 75% dell’ultimo
assegno Naspi e la durata massima è di 6
mesi.
I requisiti saranno fissati da un decreto
interministeriale (da emanare entro 90 giorni
2
Non autosufficienti
Aiuti economici, bando INPS: Le
domande entro il 31 marzo 2015
Il bando si intitola "Progetto home care
premium assistenza domiciliare" e prevede
aiuti economici (da 200 a 1200 euro mensili
in base alla gravità della patologia e alla
condizione economica, per una durata di 9
mesi). (link)
Il fine del bando è valorizzare l'assistenza
domiciliare; infatti il contributo è erogato
per coprire le spese dell'assistente
domiciliare (badante, SAD).
Il bando è rivolto al settore del pubblico
impiego (ex gestione INPDAP), sia per i
lavoratori dipendenti che per i pensionati: il
beneficiario può essere lo stesso richiedente
o un suo familiare (coniuge convivente,
genitore, figlio).
La domanda va presentata entro le ore 12
del 31 marzo unicamente on line (nuovo
termine, prorogato dal 27 febbraio su
precisa richiesta CGIL).
segue a pag 3
INCA INFormazione – N.63
Per presentare domanda è necessario
essere in possesso del PIN Inps (da
richiedere direttamente agli uffici Inps) e
della Dichiarazione Unica Sostitutiva dell'ISEE
sociosanitario (basta la dichiarazione, non è
necessaria la certificazione; in sostituzione
dell'ISEE sociosanitario è ammessa la
Dichiarazione per l'ISEE sociale) è necessario
quindi prenotare subito presso il CAAF
l'appuntamento per la dichiarazione ISEE.
Una volta pronta la documentazione
(dichiarazione ISEE e PIN Inps), se non si è in
grado di inoltrare da sé la domanda on line,
è possibile rivolgersi agli sportelli dei Distretti
ASL o, dove attivo, allo sportello sociale,
presso le sedi CGIL.
Successivamente si sarà contattatati dai
servizi di Assistenza Domiciliare (CEAD
dell'ASL) che provvederanno ad una
valutazione del grado di non
autosufficienza.
Il bando prevede che oltre agli aiuti
economici (prestazione prevalente)
possono essere anche erogati aiuti sotto
forma di servizi (prestazioni integrative:
servizi professionali domiciliari ed
extradomiciliari, supporti e servizi assistenziali
e accessori elencati all'art. 15 del bando).
Per la prima volta il bando prevede la
possibilità di erogare i contributi anche nel
caso di soggetti non autosufficienti residenti
presso strutture residenziali (RSA, RSD) o per i
quali sia valutata l'impossibilità di assistenza
domiciliare.
Le prestazioni
aggiuntive
Alla pensione base
Per prestazioni aggiuntive si intendono tutte
quelle prestazioni legate al reddito
(trattamento minimo, maggiorazioni, 14ma
mensilità, ANF….) che vanno
eventualmente ad aggiungersi alla
pensione base ( detta anche a calcolo o
adeguata).
Generalmente la verifica del diritto inizia
partendo dalla condizione reddituale,
singola o coniugale, e quindi dal non
3
superamento dei limiti reddituali previsti per
ogni singola prestazione.
Per non perdersi nei meandri della
normativa, non sempre lineare, vista anche
la quantità delle prestazioni aggiuntive, si
propone una “lettura” del singolo utente
pensionato, partendo dalla sua situazione
sociale ed eventualmente dal suo modello
OBISm, cioè il prospetto della pensione con
gli importi in pagamento.
I parametri che permettono di capire se sia
possibile intervenire in favore del
pensionato incrementando il suo
trattamento pensionistico possono essere i
seguenti :







L’età
La decorrenza della pensione
Il tipo di pensione (vecchiaia, superstiti…)
La gestione della pensione (da lavoro
dipendente, autonomo…)
Lo stato civile
La salute dell’interessato o dei suoi
familiari
La contribuzione posseduta al
pensionamento
La condizione reddituale, cioè il possesso di
redditi personali e/o coniugali,
naturalmente è sempre richiesta per la
verifica del diritto a tutte le prestazioni
aggiuntive, così come è sempre richiesta la
presentazione della domanda all’INPS.
A seguire alcune tabelle costruite sui
parametri sopra riportati, con conseguente
possibile diritto a prestazioni aggiuntive.
ETA’
60 anni
Maggiorazione sociale di
25,83 €
64 anni
14ma mensilità per le
pensioni basse
65 anni
Maggiorazione sociale di
82,64 €
65 anni e 3 mesi
(nel 2015)
Assegno Sociale,
Assegno sociale
sostitutivo, con
eventuale
maggiorazione
70 anni
Incremento
maggiorazione sociale
(al milione) a 638,83 €
INCA INFormazione – N.63
STATO CIVILE
DECORRENZA DELLA PENSIONE
Trattamento
minimo (totale
o parziale)
Decorrenza
pensione
prima del
1994
Influente
solo reddito
personale
Dal 1994
Influente
anche il
reddito
coniugale
€ 502,39
Pensione
sociale
1.1.1996
In vigore fino a..
Ultima
decorrenza
fino al
Assegno
sociale in
vigore dal …
Prima
decorrenza
dal
1.2.1996
ANF
Singolo
Non ha diritto
Coniugato
Condizione più
favorevole se
sopraggiunge inabilità
Vedova/o/ Diritto se inabili e
titolari di pensione ai
orfano
superstiti e senza
contitolari
STATO DI INABILITA’
TIPO DI PENSIONE
Superstiti (SO)
può essere ridotta in
presenza di redditi
assoggettabili
all’Irpef
Assegno di
Invalidità (IO)
può essere ridotto in
presenza di redditi da
lavoro
Incremento della
maggiorazione sociale
previsto a 70 anni
In presenza di
inabilità è
anticipato a 60
anni.
Invalidità civile,
indennità
Diritto alle
prestazioni per
disabili civili (per le
indennità, esclusa
frequenza, non
previsto requisito
reddituale)
Assegno nucleo
familiare con un solo
componente
Diritto se titolare di
reversibilità
GESTIONE DELLA PENSIONE
ANF
Pensione solo da
lavoro dipendente
Assegni familiari
Pensione da lavoro
autonomo o misto
Somma aggiuntiva14ma mensilità
Le tre fasce di
importo (€ 336-420504)
sono sfalsate di tre
anni fra ex lavoratori
dipendenti e
autonomi
CONTRIBUZIONE
L’incremento della
MSP(70 anni)
può essere anticipato
di 1 anno ogni 5 di
contribuzione (o
frazione pari o
superiore a 2,5 anni),
fino al limite di 65
anni.
La somma aggiuntiva
(14ma mensilità)
viene erogata con tre
fasce di importo in
relazione agli anni di
contribuzione
Patronato INCA CGIL Lombardia
Via Palmanova, 22 – 20123 Milano (MI)
Tel. 02-26254333
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/
Per informazioni e chiarimenti contattare:
[email protected]
È vietata la riproduzione e la diffusione.
4
INCA INFormazione – N.63