arch. Carlo Romeo - Smart Energy Expo

ENERGY EFFICIENCY LECTURES
LECTURES
Unità Tecnica Efficienza Energetica
arch. Carlo Romeo
Verona 11/10/2013
Panorama Normativo sulla Certificazione Energetica
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arch. Carlo Romeo
Panorama Normativo sulla Certificazione Energetica
Direttiva 2012/27/UE
•
•
•
•
•
raggiungere entro il 2020 l'obiettivo
del taglio del 20% del consumo annuo
di energia primaria
DL 4 giugno 2013 n 63
L 3 agosto 2013 n 90
Modifica DLgs 192/2005
Chiudere procedure di infrazione avviate da UE
• APE
investimenti nella ristrutturazione del
parco nazionale di edifici pubblici e
privati
• Fabbisogni energetici dell'edificio:
Regimi nazionali obbligatori di
efficienza energetica - distributori di
energia e/o le società di vendita di
energia al dettaglio
• Nuovi criteri di calcolo (Dir 2010/31/UE)
da definire attraverso specifici decreti
Audit energetici e sistemi di gestione
dell'energia
• Annunci immobiliari
Fondo nazionale per l'efficienza
energetica
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climatizzazione invernale e estiva, ACS,
ventilazione e, per il settore terziario,
illuminazione, impianti ascensori/scale mobili
• Obbligo allegare APE rogito
• Sanzioni
• Proroga dei bonus edilizi
• efficienza energetica (dal 55 al 65%) 3
• Manutenzione/ristrutturazione edilizia (50%)
Direttiva 2002/91/CE
Obiettivi
Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo
sul Rendimento Energetico nell’Edilizia
Entrata in vigore: 04.01.2003
Termine ultimo recepimento: 04.01.2006
 Promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici funzione di:
 Condizioni climatiche esterne,
 Prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni
 Efficacia sotto il profilo dei costi
 Metodologie di calcolo (differenziate a livello regionale) funzione di:
 Isolamento involucro edilizio
 Caratteristiche architettoniche dell’edificio
 Tipologia di impianti di riscaldamento e condizionamento
 Impiego di fonti di energia rinnovabili
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Direttiva 2002/91/CE
Obiettivi
 Metodologia comune per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici
 Applicazione di requisiti minimi sul rendimento energetico degli edifici di nuova
costruzione e di quelli esistenti sottoposti a ristrutturazione
 Certificazione energetica ed esposizione in edifici pubblici degli ACE
 Ispezione periodica generatori di calore.
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Direttiva 2002/91/CE
Azioni
 Principi generali ed obiettivi della disciplina in materia di rendimento energetico
devono essere fissati a livello comunitario
 Modalitàdi attuazione restano di competenza degli Stati membri, cosicché
ciascuno di essi possa predisporre il regime che meglio si adatta alle sue
specificità.
Campo applicazione
Campo di applicazione
 Settore residenziale e terziario
 Esclusione: edifici storici, i siti industriali ecc.
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Direttiva 2006/32/CE
Obiettivi
Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo
sull’Efficienza degli Usi Finali dell’Energia e i Servizi Energetici
Obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico pari a 9% al 2015
 Migliorare l'efficienza degli usi finali dell'energia, controllare la domanda di
energia e promuovere la produzione di energia rinnovabile
 Riduzione del consumo di energia primaria, delle emissioni di CO2 e di altri gas ad
effetto serra
 Ridurre la dipendenza della Comunità dalle importazioni di energia
 Settore pubblico può avviare progetti pilota in materia di efficienza energetica
 Predisposizione Piani Azione Efficienza Energetica: obiettivo nazionale intermedio
 Stati Membri affidano ad agenzie nazionali il controllo dei risultati raggiunti in
vista dell’obiettivo fissato: in Italia Agenzia: 
ENEA
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Direttiva 2006/32/CE
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Direttiva 2009/28/CE
Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo
Sulla Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili
Obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico pari a 9% al 2015
 Fissa obiettivi nazionali obbligatori al 2020 per la quota complessiva di energia da
FER sul consumo finale lordo di energia
 Stati Membri adottano un Piano di Azione Nazionale per Energie Rinnovabili
FER:
Energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, idraulica,
biomassa, gas discarica, gas residuati processi di depurazione e biogas
Quota FER % → consumo finale lordo energia da FER / consumo finale lordo da altre fonti
ITALIA
→
quota
→
obiettivo 17%
5,2 %
(al 2005)
(al 2020)
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Recepimento nazionale
Direttiva 2002/91/CE
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DLgs 19 agosto 2005 n 192
in vigore dal 8 ottobre 2005
Integrazione con DLgs 29 dicembre 2006 n 311
in vigore dal 2 febbraio 2007
Recepimento della Direttiva 2002/91/CE
Integrazione DL 4 giugno 2013 n 63
GU n130 05/06/2013 (in vigore dal 6 giugno 2013)
Recepimento Dir 2010/31/UE
Finalità:
Criteri, condizioni, modalità per migliorare prestazioni energetiche edifici
(art 1)
 Migliorare prestazioni energetiche degli edifici
 Favorire sviluppo, integrazione delle FER negli edifici
 Criteri generali per la Certificazione della Prestazione Energetica
 Effettuare ispezioni periodiche impianti climatizzazione
 Favorire sviluppo di materiali, tecnologie nel settore delle costruzioni
 Conseguire obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale
 Razionalizzare procedure per attuazione normative energetiche (ridurre costi)
 Applicazione omogenea ed integrata della normativa su tutto il territorio nazionale
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DLgs 19 agosto 2005 n 192
DL 4 giugno 2013, n 63
in vigore dal 8 ottobre 2005
Definizioni
(art 2)
 Prestazione energetica: quantità annua di energia primaria (non rinnovabile, rinnovabile o
totale) necessaria per soddisfare i vari bisogni energetici dell’edificio:
 climatizzazione invernale ed estiva,
 preparazione ACS,
 ventilazione,
 illuminazione
 Impianti ascensori e scale mobili
Settore terziario
 APE: documento redatto da esperti qualificati ed indipendenti che attesta la prestazione
energetica di un edificio e fornisce raccomandazioni per miglioramento dell’efficienza
energetica
 AQE: documento redatto ed asseverato da un professionista abilitato non necessariamente
estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio: contiene:
 Fabbisogno energia primaria di calcolo
 Classe energetica
 Valori massimi ammissibili
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DLgs 19 agosto 2005 n 192
DL 4 giugno 2013, n 63
in vigore dal 8 ottobre 2005
Novità
(art 2)
 Confine del sistema: include aree di pertinenza dell’edificio dove l’energia è consumata/prodotta;
 Edificio ad Energia quasi “zero” (NZEB): edificio ad altissima prestazione energetica: fabbisogno
energetico molto basso coperto in misura significativa da fonti rinnovabili;
 Edificio di riferimento o target: edificio identico a quello oggetto di valutazione energetica per:
 Geometria (sagoma, volumi,superficie calpestabile..)
 Orientamento, ubicazione, destinazione d’uso, situazioni al contorno
 Valori massimi ammissibili
e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati.
 Energia prodotta in situ: energia prodotta o prelevata all’interno del confine del sistema
 Livello ottimale in funzione dei costi: livello di prestazione energetica che comporta il costo più
basso durante il ciclo di vita economico stimato.
 Ristrutturazione importante: lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro
dell’intero edificio
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DLgs 19 agosto 2005 n 192
in vigore dal 8 ottobre 2005
Ambito di intervento
DL 4 giugno 2013, n 63
(art 3 c.2)
Applicazione : Edilizia pubblica e privata
 Edifici nuova costruzione
(art 3 c.2bis)
(art 2)
 Ristrutturazioni importanti – interventi su oltre 25% sup involucro intero edificio (art 3, c 2ter)
 Riqualificazione energetica
Disciplina
(art 3 c.2ter)
:
 Metodologia per calcolo prestazioni energetiche degli edifici
 Prescrizioni e requisiti minimi relativi a prestazioni energetiche edifici
 Definizione di Piano di Azione per promozione NZEB
 APE
 Sviluppo strumenti finanziari promozione efficienza energetica edifici
 Utilizzo FER
 Sistema di ispezione periodica impianti termici
 Requisiti professionali e di indipendenza esperti certificatori - ispettori impianti
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DLgs 19 agosto 2005 n 192
in vigore dal 8 ottobre 2005
Interventi esclusi da DLgs 192
DL 4 giugno 2013, n 63
(art 3 c 3)
Categorie escluse
 Edifici di particolare interesse storico o artistico nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni
implicherebbe un’alterazione delle loro caratteristiche
(DLgs 22 gennaio 2004 n 42 (art 3 c 3a)
 Edifici industriali, artigianali e agricoli non residenziali riscaldati solo per esigenze del
processo produttivo (art 3, c 3b)
 Edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione
(art 3, c 3c)
 Fabbricati isolati con sup utile tot < 50 m2 (art 3, c 3d)
 Edifici non compresi in categorie DPR 412/93 il cui utilizzo non prevede sistemi tecnici: box,
cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione
impianti sportivi
(art 3, c 3e)
 Edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
(art 3, c 3f)
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DLgs 19 agosto 2005 n 192
in vigore dal 8 ottobre 2005
DL 4 giugno 2013, n 63
Criteri, metodologia di calcolo, requisiti della prestazione energetica
(art 4)
Rinvio ad emanazione di Decreti attuativi (DPR)
Calcolo Prestazione energetica degli edifici: Criteri generali(All I dir 31/10/UE – par 1,2)
(art 4c1a)
 determinata in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI (conformi norme CEN)
 fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in
energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l’energia rinnovabile
prodotta all’interno del confine del sistema
 si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l’energia rinnovabile
prodotta all’interno del confine del sistema
 è consentito utilizzare l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all’interno del confine
del sistema ed esportata
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DLgs 19 agosto 2005 n 192
in vigore dal 8 ottobre 2005
DL 4 giugno 2013, n 63
Calcolo Prestazione energetica degli edifici: Requisiti minimi
(art 4 c 1b)
Requisiti aggiornati ogni 5 anni su base metodologia comparativa. Criteri:
 requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate
sull’analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici;
 nuova costruzione e di ristrutturazione importante: requisiti sono determinati con l’utilizzo
dell’ “edificio di riferimento”, in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche;
 rispetto della qualità energetica prescritta: sono previsti
 parametri specifici del fabbricato: indici di prestazione termica e di trasmittanze
 parametri complessivi: indici di prestazione energetica globale, (espressi sia in energia
primaria totale che in energia primaria non rinnovabile)
(art 4 c 1bis)
DPR aggiorneranno modalità progettazione, installazione, esercizio, manutenzione, ispezione
impianti, requisiti e accreditamento esperti APE ed ispettori.
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arch. Carlo Romeo
DLgs 19 agosto 2005 n 192
DL 4 giugno 2013, n 63
in vigore dal 8 ottobre 2005
Edifici ad energia quasi zero
(art 4 bis)
 Da 31 dicembre 2018: Edifici di nuova costruzione occupati da PA e proprietà di PA → NZEB;
 Da 1 gennaio 2021: Tutti Edifici di nuova costruzione → NZEB;
 Entro 30 giugno 2014 → DM : Piano Azione per aumentare NZEB:
 Applicazione definizione NZEB a diverse tipologie edifici
 Indicatori consumo energia primaria (kWh/m2 anno);
 Misure promozione NZEB
 Obiettivi intermedi miglioramento prestazione energetica edifici entro 2015
Strumenti finanziari
(art 4 ter)
 Incentivi promozione efficienza energetica
 Ruolo guida edifici di proprietà pubblica:
edifici scolastici - ospedali
 MISE, Min Ambiente 31dicembre2013→Elenco (agg. ogni 3 anni) misure finanziarie →NZEB
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DLgs 19 agosto 2005 n 192
in vigore dal 8 ottobre 2005
Attestato di Prestazione Energetica
DL 4 giugno 2013, n 63
(art 6)
 ACE → APE: deve essere rilasciato per:
 Edifici/unità immobiliari nuovi, venduti o locati a nuovo locatario, edifici utilizzati da PA aperti
al pubblico (sup> 500 m2) → proprietario deve produrre APE, esporlo (da 9/07/2015 sup>250
m2 )
 Edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti → APE a fine lavori
(prima rilascio agibilità)
 Edifici nuovi: APE → COSTRUTTORE
 Edifici esistenti: APE → PROPRIETARIO
 Vendita o nuova locazione: APE va reso disponibile (avvio trattative) /consegnato
all’acquirente (fine trattative); allegato al contratto pena nullità
(art 6 c 2)
 Contratti di compravendita (trasferimento titolo gratuito) o nuova locazione: clausola:
“l'acquirente /il conduttore danno atto di aver ricevuto informazioni e documentazione,
comprensiva dell’APE, in ordine all’attestazione della prestazione energetica degli edifici”(art 6 c 3)
 APE: riferita a più unità immobiliari solo se: facenti parte di un medesimo edificio, stessa
destinazione uso, orientamento, geometria, servite da un unico impianto termico. (art 6 c194)
arch. Carlo Romeo
DLgs 19 agosto 2005 n 192
DL 4 giugno 2013, n 63
in vigore dal 8 ottobre 2005
Validità Attestato di Prestazione Energetica
 10 anni
(art 6 c 5)
a partire da data rilascio
 Aggiornamento ad ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la classe energetica
dell’edificio o dell’unità immobiliare
 rispetto delle prescrizioni per le operazioni di esercizio, conduzione, controllo manutenzione
e ispezione degli impianti termici. Mancato rispetto → decade il 31 dicembre dell’anno
successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata
 Libretti di impianto devono essere allegati in copia all’APE
 Edifici aperti al pubblico
(sup > 500 m2): proprietario deve produrre e affiggere APE
entro 180 gg entrata in vigore (5 giugno 2013) - dopo 9 luglio 2015 (sup > 250 m2) (art 6 c 7)
 Annunci immobiliari vendita/locazione: devono riportare Indice Prestazione
Energetica dell’involucro edilizio e l’Indice globale e la Classe Energetica. (art 6 c 8)
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arch. Carlo Romeo
DLgs 19 agosto 2005 n 192
in vigore dal 8 ottobre 2005
DL 4 giugno 2013, n 63
APE → nel caso di Contratti nuovi o rinnovati di gestione impianti termici edifici
pubblici
(art 6 c 9)
 ACE in corso validità → non occorre produrre APE
 AQE (obbligatorio a fine lavori per edifici nuovi) per altri casi facoltativo
 Comprende possibili interventi riqualificazione energetica
 Classe di appartenenza edificio
DM dovrà adeguare Linee Guida per la Certificazione Energetica 26/06/2009
 Previsione di metodologie di calcolo semplificate per gli edifici di ridotte dimensioni e
prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;
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arch. Carlo Romeo
DLgs 19 agosto 2005 n 192
in vigore dal 8 ottobre 2005
DM:
DL 4 giugno 2013, n 63
Contenuti APE che deve comprendere obbligatoriamente (art 6 c 12)
1. prestazione energetica globale dell’edificio sia in termini di energia primaria totale che di
energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
2. classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale
dell’edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;
3. requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
4. emissioni di anidride carbonica;
5. energia esportata;
6. raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio con le proposte
degli interventi più significativi ed economicamente convenienti;
7. Informazioni quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario
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arch. Carlo Romeo
DLgs 19 agosto 2005 n 192
in vigore dal 8 ottobre 2005
DL 4 giugno 2013, n 63
Norme di riferimento per metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche
(art 11) in attesa aggiornamento – Metodologia DPR 59/2009:
a) Raccomandazione CTI 14/2013 “Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione
dell’energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell’edificio”, o
normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;
b) UNI/TS 11300 –1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del
fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva e invernale;
c) UNI/TS 11300 –2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la
produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l’illuminazione;
d) UNI/TS 11300 –3 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: Determinazione del
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;
e) UNI/TS 11300 –4 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie
rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione
acqua calda sanitaria.
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DLgs 115/2008
Allegato III
Efficienza usi finali dell’energia e i servizi energetici
•
in vigore dal 4 luglio 2008
Recepimento della Direttiva 2006/32/CE
Soggetti abilitati alla Certificazione energetica degli edifici
(p 2)
Tecnici abilitati, nell’ambito delle competenze attribuite
dalla legislazione vigente
(iscritti a ordini e collegi professionali)
•
soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici relativi alla progettazione di edifici
ed impianti
•
individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati all’esercizio
dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la
certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finale
•
I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o
autorizzati dalle stesse amministrazioni
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DLgs 115/2008
Indipendenza ed imparzialità dei certificatori
Allegato III
(p 3)
Certificazione edifici nuova costruzione:
Assenza di conflitto di interessi espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o
indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o con i
produttori di materiali e componenti in esso incorporati
Certificazione edifici esistenti:
Assenza di conflitto di interessi espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o
indiretto con i produttori di materiali e componenti in esso incorporati
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arch. Carlo Romeo
DPR 16 aprile 2013 n 75
Novità Regolamento attuazione art 4 c1 c) DLgs 192/2005 smi
Tecnici abilitati
Titoli
(art 2 c3)
iscrizione ai relativi ordini e collegi professionali e abilitazione all’esercizio della
professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici
Titoli richiesti senza Corso o Esame
Lauree magistrali
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
(DM 16/03/2007)
CLASSE LM04 Lauree
CLASSE LM22 Lauree
CLASSE LM23 Lauree
CLASSE LM24 Lauree
CLASSE LM26 Lauree
CLASSE LM28 Lauree
CLASSE LM30 Lauree
CLASSE LM31 Lauree
CLASSE LM33 Lauree
CLASSE LM35 Lauree
CLASSE LM53 Lauree
CLASSE LM69 Lauree
CLASSE LM73 Lauree
Magistrali
Magistrali
Magistrali
Magistrali
Magistrali
Magistrali
Magistrali
Magistrali
Magistrali
Magistrali
Magistrali
Magistrali
Magistrali
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
Architettura e Ingegneria Edile-Architettura
Ingegneria Chimica
Ingegneria Civile
Ingegneria dei Sistemi Edilizi
Ingegneria della Sicurezza
Ingegneria Elettrica
Ingegneria Energetica e Nucleare
Ingegneria Gestionale
Ingegneria Meccanica
Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
Scienza e Ingegneria dei Materiali
Scienze e Tecnologie Agrarie
Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali
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DPR 16 aprile 2013 n 75
Titoli
Tecnici (art 2 c3)
Titoli richiesti senza Corso o Esame
Lauree specialistiche
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
(DM 28/11/2000)
4/S CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE
27/S CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA CHIMICA
28/S CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA CIVILE
31/S CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA ELETTRICA
33/S CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE
34/S CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA GESTIONALE
36/S CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA MECCANICA
38/S CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO
61/S CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI
74/S CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN SCIENZE E GESTIONE DELLE RISORSE RURALI E FORESTALI
77/S CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
Lauree 1 livello triennali
a)
b)
c)
d)
e)
(DM 16/03/2007)
L-7 CLASSE lauree in INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
L-9 CLASSE Lauree in Ingegneria Industriale
L-17 CLASSE Lauree in Scienze dell'Architettura
L-23 CLASSE Lauree in Scienze e Tecniche dell'Edilizia
L-25 CLASSE Lauree in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali
27
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DPR 16 aprile 2013 n 75
Titoli
Tecnici (art 2 c3)
Titoli richiesti senza Corso o Esame
Diplomi istruzione tecnica
(DPR n 88 15.03.2010)
Settore tecnologico
a)
C1 Meccanica, Meccatronica ed Energia (Istituto Tecnico Industriale – Istituti Tecnici) Diploma perito industriale
b)
C3 elettronica ed elettrotecnica - (Istituto Tecnico Industriale – Istituti Tecnici)
Diploma perito industriale
c)
C8 agraria, agroalimentare e agroindustria (Istituto Tecnico Agrario)
Diploma perito agrario
d)
C9 costruzioni, ambiente e territorio
Diploma geometra
•
(Istituto Tecnico Industriale): edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica
•
Istituto Tecnico per Geometri
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DPR 16 aprile 2013 n 75
Titoli + Corsi
Tecnici (art 2 c4)
1. Attestato frequenza corsi
Attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di
formazione per la certificazione energetica degli edifici: durata min 64 h
2. Possesso titoli di studio
Lauree magistrali
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
(DM 16/03/2007)
CLASSE LM17 Lauree
CLASSE LM20 Lauree
CLASSE LM21 Lauree
CLASSE LM25 Lauree
CLASSE LM27 Lauree
CLASSE LM29 Lauree
CLASSE LM32 Lauree
CLASSE LM34 Lauree
CLASSE LM40 Lauree
CLASSE LM44 Lauree
CLASSE LM48 Lauree
CLASSE LM54 Lauree
CLASSE LM60 Lauree
CLASSE LM74 Lauree
CLASSE LM75 Lauree
CLASSE LM79 Lauree
Magistrali
Magistrali
Magistrali
Magistrali
Magistrali
Magistrali
Magistrali
Magistrali
Magistrali
Magistrali
Magistrali
Magistrali
Magistrali
Magistrali
Magistrali
Magistrali
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
Fisica
Ingegneria Aerospaziale e astronautica
Ingegneria Biomedica
Ingegneria dell’Automazione
Ingegneria delle Telecomunicazioni
Ingegneria Elettronica
Ingegneria Informatica
Ingegneria Navale
Matematica
Modellistica matematico-fisica per l’Ingegneria
Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale
Scienze Chimiche
Scienze della Natura
Scienze e Tecnologie Geologiche
Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio
Scienze Geofisiche
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DPR 16 aprile 2013 n 75
Tecnici (art 2 c4)
2. Possesso titoli di studio
Lauree specialistiche
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
Titoli + Corsi
(DM 28/11/2000)
CLASSE 20/S Lauree Magistrali in Fisica
CLASSE 25/S Lauree Magistrali in Ingegneria Aerospaziale e astronautica
CLASSE 26/S Lauree Magistrali in Ingegneria Biomedica
CLASSE 29/S Lauree Magistrali in Ingegneria dell’Automazione
CLASSE 30/S Lauree Magistrali in Ingegneria delle Telecomunicazioni
CLASSE 32/S Lauree Magistrali in Ingegneria Elettronica
CLASSE 35/S Lauree Magistrali in Ingegneria Informatica
CLASSE 37/S Lauree Magistrali in Ingegneria Navale
CLASSE 45/S Lauree Magistrali in Matematica
CLASSE 50/S Lauree Magistrali in Modellistica matematico-fisica per l’Ingegneria
CLASSE 54/S Lauree Magistrali in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale
CLASSE 62/S Lauree Magistrali in Scienze Chimiche
CLASSE 68/S Lauree Magistrali in Scienze della Natura
CLASSE 82/S Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Geologiche
CLASSE 85/S Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio
CLASSE 86/S Lauree Magistrali in Scienze Geofisiche
Lauree 1 livello triennali (DM 16/03/2007 DM 4.08.2000)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
L-8 CLASSE lauree in INGEGNERIA dell’Informazione
L-21 CLASSE Lauree in Scienze della Pianificazione Territorrale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale
L-27 CLASSE Lauree in Scienze e Tecnologie Chimiche
L-30 CLASSE Lauree in Scienze e Tecnologie Fisiche
L-32CLASSE Lauree in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura
L-34CLASSE Lauree in Scienze Geologiche.
L-35CLASSE Lauree in Scienze Matematiche
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arch. Carlo Romeo
DPR 16 aprile 2013 n 75
Tecnici (art 2 c4)
Titoli + Corsi
2. Possesso titoli di studio
Diplomi istruzione tecnica (DPR n 88 15.03.2010)
Settore tecnologico con indirizzi diversi da C1, C8, C9
a)
Diploma perito industriale settori diversi da elettrotecnica, edilizia, meccanica, termotecnica
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DPR 16 aprile 2013 n 75
Corsi
Corsi Formazione ed esami (art 2 c5)
Livello nazionale
Svolti da Università, da organismi ed enti di ricerca, da consigli, ordini e collegi
professionali, autorizzati dal MSE di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Livello regionale
svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale
con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette da
regioni e province autonome
Contenuti
contenuti minimi definiti nell’Allegato 1.
L’attestato di frequenza con superamento di esame finale è rilasciato dai soggetti
erogatori dei corsi e degli esami.
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DPR 16 aprile 2013 n 75
Requisiti
Requisiti di indipendenza e imparzialità dei certificatori
(art 3)
Dichiarazione dei tecnici all’atto di sottoscrizione dell’ACE
a) Edifici di nuova costruzione
“assenza di conflitto di interessi, tra l’altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o
indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori
dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano
derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al
quarto grado”
b) Edifici esistenti
“assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori
dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano
derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto
grado”
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Modifiche DLgs marzo 2011 n 28
DL 4 giugno 2013, n 63
Sistemi di qualificazione installatori impianti FER
Entro il 31 ottobre 2013, le regioni e le province autonome attivano un programma di
formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di
fornitori di formazione
ENEA mette a disposizione programmi di formazione per il rilascio dell’attestato di formazione.
Le Regioni e le Province autonome possono stipulare accordi con l’ENEA
DPR 16 aprile 2013, n 74
Regolamento su criteri in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, ispezione
degli impianti termici per climatizzazione invernale, estiva, produzione ACS
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DPR 2 aprile 2009 n 59
in vigore dal 25 giugno 2009
Regolamento attuazione
in vigore dal 2 febbraio 2007
Recepimento della Direttiva 2002/91/CE
 Requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti(art 4)
art 4 DLgs 192/2005 →
UNI-TS 11300 – 1 Determinazione Epi (Indice Prestazione energetica per climatizzazione
invernale) Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di
energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva e invernale
UNI-TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la
produzione di ACS
art 4 DLgs 192/2005 → Metodologie per il calcolo della prestazione energetica → Linee
Guida Nazionali per la Certificazione Energetica
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arch. Carlo Romeo
DPR 2 aprile 2009 n 59
Requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti
 Edifici nuova costruzione, ristrutturazioni integrali(art 4 c2,3)
 Installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore
(art 4 c5)
 Sostituzione generatore di calore a combustione(art 4 c 6a)
 Sostituzione pompe di calore elettriche o a gas(art 4 c 6b)
 Sostituzione generatore di calore
(art 4 c 6c)
 Edifici nuova costruzione, ristrutturazioni integrali
 Tutti edifici esistenti n° unità abitative > 4
(art 4 c8)
(art 4 c9)
 Nuova costruzione e ristrutturazione edifici esistenti(art 4 c17)
 Nuova costruzione e ristrutturazione totale edifici esistenti(art 4 c18)
 Nuova costruzione e ristrutturazione totale edifici/impianti esistenti(art 4 c21,22,23)
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DPR 2 aprile 2009 n 59
in vigore dal 25 giugno 2009
 Da entrata in vigore DECRETI ATTUATIVI
DPR 2 aprile 2009 n 59
Verrà abrogato
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DM 26 giugno 2009
in vigore dal 25 luglio 2009
Integrazione
DM 22.11.2012
La certificazione energetica si applica agli edifici delle categorie definite dal DPR 412/1993
indipendentemente dalla presenza di impianti tecnologici dedicati alla climatizzazione
Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi
(residenziale ed altri usi), qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente
le diverse zone termiche, l'edificio e' valutato e classificato in base alla destinazione d'uso
prevalente in termini di volume riscaldato."
Esclusione:
•
box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a
protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non e'
necessario garantire un confort abitativo.
•
i ruderi, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di
trasferimento di proprieta'
•
immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale“previa esplicita dichiarazione di tale
stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprieta'
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arch. Carlo Romeo
DM 26 giugno 2009
in vigore dal 25 luglio 2009
Allegato A
Prestazione energetica degli edifici(art 3)
 Espressa attraverso:
Indice di Prestazione Energetica Globale
Epgl = Epi + Epacs + Epe + EPill
Edifici Residenziali

kWh/m2 anno
Altri Edifici

kWh/m3 anno
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arch. Carlo Romeo
DM 26 giugno 2009
in vigore dal 25 luglio 2009
Allegato A
Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici(art 4)
Metodo di calcolo di progetto
(art 4.1)
Tutte le tipologie di Edifici di nuova costruzione , ristrutturazioni totali, demolizioni e
ricostruzioni
Valutazione della prestazione energetica a partire da dati del progetto energetico
dell’edificio e degli impianti
Metodo di calcolo da rilievo o standard (art 4.2)
Edifici esistenti
Valutazione della prestazione energetica a partire da dati di ingresso ricavati da
indagine svolte sull’edificio esistente:
i.
Rilievo su involucro ed impianti
ii.
Analogia costruttiva con altri edifici o sistemi impiantistici coevi (o banche dati, abachi
nazionali, regionali, locali)
iii. Dati climatici, tipologici, geometrici ed impiantistici
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arch. Carlo Romeo
DM 26 giugno 2009
Allegato A
in vigore dal 25 luglio 2009
Strumenti di calcolo (art 5)
Riferimento nazionale:
UNI-TS 11300 – 1
(2008)
-2
(2008)
-3
(2010)
-4
(2012)
(attualmente in revisione)
Strumenti di calcolo (software commerciali): richiesta di verifica per:
rilascio certificazione (ai sensi del D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59) sulla base di verifiche delle UNITS-11300 1-2 a:
CTI (UNI): metodo calcolo da progetto – Metodo di calcolo da rilievo
ENEA: metodo per analogia costruttiva – banche dati
dati climatici, tipologici, impiantistici
Garantire valori EP calcolati non si devono scostare più del 5% rispetto a quelli derivanti
dall’applicazione della normativa tecnica.
Nelle more del rilascio del certificato di conformità i Soggetti che sono in possesso del
protocollo della domanda possono avvalersi della facoltà di auto dichiarazione di
conformità.
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arch. Carlo Romeo
DM 26 giugno 2009
Allegato A
in vigore dal 25 luglio 2009
Calcolo Epi e EPACS
Metodo di calcolo di progetto
UNI/TS 11300
UNI/TS 11300
parte1
parte2
(art 5.1)
Determinazione fabbisogno energia termica edificio per climatizzazione
estiva ed invernale
Determinazione fabbisogno energia primaria e dei rendimenti per
climatizzazione invernale e per la produzione di ACS
Metodo di calcolo da rilievo o standard (art 5.2)
i.
Rilievo su involucro ed impianti
(procedura applicabile a tutte le tipologie edilizie degli edifici esistenti
indipendentemente dalla loro dimensione): norme tecniche e semplificazioni per edifici esistenti (CTI
ii.
e UNI)
Analogia costruttiva con altri edifici o sistemi impiantistici coevi (o banche dati, abachi
nazionali, regionali, locali) (procedura applicabile agli edifici residenziali esistenti con superficie utile
< 3.000 m2): DOCET (CNR ENEA)
iii. Dati climatici, tipologici, geometrici ed impiantistici
esistenti con superficie utile < 1.000
(procedura applicabile agli edifici residenziali
m2):
Epi: Metodo semplificato (Allegato 2 Linee Guida)
Epacs: UNI/TS 11300 parte 2
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arch. Carlo Romeo
DM 26 giugno 2009
Allegato A
in vigore dal 25 luglio 2009
Sistema di valutazione basato su classi
(art 7.2)
La classe energetica globale dell’edificio è l’etichetta di efficienza energetica
attribuita all’edificio sulla base di un intervallo convenzionale di riferimento
all’interno del quale si colloca la sua prestazione energetica complessiva.
Climatizzazione invernale dell’edificio
Il sistema di classificazione nazionale è definito sulla base dei limiti massimi ammissibili del
corrispondente indice EPi in vigore a partire dal 1 gennaio 2010 (tabelle 1.3 e 2.3 dell’allegato C
DLgs 311/06), e parametrato al rapporto di forma dell’edificio e ai gradi giorno della località
Nell’APE devono essere riportati oltre all’Epgl anche gli indici di prestazioni parziali:
Epinvol : fabbisogno energetico dell’involucro
hg : rendimento globale medio stagionale dell’impianto
Preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari
La prestazione energetica, rappresentata dal relativo indice per la preparazione dell’acqua
calda per usi igienici e sanitari (EPacs), in kWh/m2(utile) per anno, viene messa a
confronto con una scala di valori costituenti le classi energetiche
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arch. Carlo Romeo
Direttiva 2010/31/CE
Direttiva 2010/31/CE del Parlamento Europeo
sulla Prestazione Energetica nell’Edilizia
Entrata in vigore: 09.07.2010
Sostituisce dal 01.02.2012 la 2002/91/CE
•
Promuove il miglioramento del rendimento energetico degli edifici all'interno dell'Unione
•
Verrà recepita dagli Stati membri in maniera graduale a partire dal luglio 2012.
•
Quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali, in funzione dei costi, dei
requisiti di prestazione energetica degli edifici
•
Gli Stati membri dovranno elaborare Piani nazionali destinati ad aumentare il numero di
“edifici ad energia quasi zero”
•
Edifici pubblici di nuova costruzione dovranno essere ad energia quasi zero
•
Tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere “edifici a energia quasi zero”
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arch. Carlo Romeo
Direttiva 2010/31/CE
Edifici nuova costruzione
•
(art 6)
Prima dell’inizio dei lavori: valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica di
sistemi alternativi ad alta efficienza, (sistemi di fornitura energetica decentrati basati su
fonti rinnovabili; cogenerazione; teleriscaldamento o teleraffrescamento; pompe di calore)
Edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti (art 7)
•
Prestazione energetica dovrà essere migliorata al fine di soddisfare i requisiti minimi.
•
In aggiunta o in alternativa, i requisiti possono essere applicati agli elementi edilizi
ristrutturati.
•
Andranno valutati e tenuti presenti sistemi alternativi ad alto rendimento.
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arch. Carlo Romeo
Direttiva 2010/31/CE
Contributo Italiano
METODOLOGIA DI CALCOLO DEI LIVELLI OTTIMALI IN FUNZIONE DEI COSTI
PER I REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato
Intervento o un insieme di interventi è efficace (cost-effective) quando il costo di realizzazione è inferiore
al valore dei benefici che si ottengono lungo la vita attesa
I costi futuri e il risparmio sono scontati e attualizzati in modo da ottenere il VAN
Se il Valore Attuale Netto è positivo (VAN>0), l’azione è conveniente.
L’azione o combinazione di azioni che massimizzano il VAN sono le azioni ottimali ( cost-optimal).
Individuazione di una serie di scenari che prendano in considerazione diversi livelli di efficienza energetica
e dunque di costi.
Di tutti gli scenari ipotizzati, per determinare quello ottimale, e cioè che massimizza il VAN, viene calcolato
il COSTO GLOBALE che prende in considerazione investimenti durante tutto il periodo in esame.
arch. Carlo Romeo
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Direttiva 2010/31/CE
Contributo Italiano
PROGETTO DELL’EDIFICIO
Scelte del tecnico: Volumi,
superfici, orientamento,
caratteristiche degli elementi
costruttivi, dei componenti e degli
impianti
Calcolo degli indici energetici
dell’edificio come progettato. Tra
questi, a titolo esemplificativo, l’indice
della prestazione energetica globale:
EPgl
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arch. Carlo Romeo
Direttiva 2010/31/CE
Contributo Italiano
REQUISITI e VERIFICA
“Edificio di riferimento”
Identico a quello progettato in termini di
geometria (sagoma, volumi, superfici,
elementi costruttivi e componenti),
orientamento, ubicazione e situazione al
contorno
ma
con caratteristiche tecniche e
parametri energetici predeterminati:
U (copertura, pareti, finestre, …), Y(…),…,
(…),….
Tabelle in allegato al dPR in funzione (ove
necessario) delle fasce climatiche
Requisiti
Calcolo degli indici energetici dell’edificio di
riferimento che costituiscono i requisiti
minimi da rispettare.
A titolo esemplificativo:
EPgl, Lim
arch. Carlo Romeo
Verifica
EPgl < EPgl, Lim
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ULTIMI AGGIORNAMENTI
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arch. Carlo Romeo
Direttiva 2012/27/UE
DEE
Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo
Sull’ Efficienza Energetica
Adottata 25.102012
Pubblicata 14.11.2012 in vigore dal 04.12.2012 Recepimento entro 05.06.2014
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/31/UE
abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (da 5 giugno 2014 ad ecc art 4 e All I III IV)
FINALITA’
•
Stabilire un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Ue
•
Garantire il conseguimento dell'obiettivo principale del 20% riduzione consumo annuo
energia primaria entro il 2020
•
Prevede la fissazione di obiettivi nazionali in materia di efficienza energetica per il 2020
•
Stabilisce dei requisiti minimi
•
Dà attuazione al “Piano per l’efficienza energetica 2011” adottato dall’Unione l’8 marzo 2011
(in Italia PAEE predisposto da ENEA)
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arch. Carlo Romeo
Direttiva 2012/27/UE
Ruolo edifici degli enti pubblici
•
Contenuti
art 5
Dal 1° gennaio 2014 il 3% della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati /
raffreddati di proprietà del proprio governo centrale e da esso occupati dovrà essere
ristrutturata ogni anno per rispettare almeno gli standard minimi di prestazione
energetica (→ ex art. 4 2010/31/UE)
•
Riguarda edifici con una superficie coperta utile totale superiore a 500 m2 che al 1° gennaio
di ogni anno, non soddisfano i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti
•
Questa soglia verrà portata a 250 m2 a partire dal 9 luglio 2015
•
Possono essere esclusi:
•
Edifici vincolati di pregio architettonico (rispetto requisiti modificherebbe caratteristiche
•
edifici di proprietà delle forze armate
•
edifici adibiti a luoghi di culto
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ENERGY EFFICIENCY LECTURES
LECTURES
arch. Carlo Romeo
Verona 11/10/2013
Modalità invio dell’ACE - Regione Veneto
D.G.R n. 121 del 08 febbraio 2011 "Istituzione
del Registro Regionale delle
Attestazioni di Certificazione Energetica”
D.G.R.V. n.659 del 17.04.2012 dal 02 maggio 2012 → deve essere utilizzato
unicamente l’applicativo Ve.Net.energia-edifici per la trasmissione alla Regione del Veneto
degli Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici
https://venet-energia-edifici.regione.veneto.it/VeNet/
Importazione automatizzata dei dati, calcolati dai software, nel modulo A.P.E. di
Ve.Net.energia-edifici
Compiti della Regione
1. censire le attestazioni
2. analizzare i dati
3. inviare queste attività di monitoraggio statistico al Ministero per lo Sviluppo Economico
(MISE) e dell’Ambiente (MATTM) così come previsto nell’art.10 del DLgs. 892/2005.
arch. Carlo Romeo
Dal 2 maggio 2012 obbligo di invio tramite Ve.Net:energia-edifici
1. Procedura di accreditamento
2. Registrazione
3. Mail con file xml da re-inviare tramite PEC alla Regione Veneto
4. Mail accettazione accreditamento con credenziali di accesso
all’applicativo
5. Compilazione on-line ACE
6. Attribuzione numero ordine
arch. Carlo Romeo
Accreditamento
arch. Carlo Romeo
Lettera accettazione accreditamento
Credenziali accesso applicativo
NUOVA CERTIFICAZIONE
Dati catastali
Edificio
Proprietà
arch. Carlo Romeo
NUOVA CERTIFICAZIONE
Metodologia calcolo
Raccomandazioni
Classificazione
arch. Carlo Romeo
NUOVA CERTIFICAZIONE
Dati energetici prestazionali
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NUOVA CERTIFICAZIONE
Dati impianti
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Conferma ACE
Conferma
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Firma Digitale
Invio a Regione
Conferma ACE
Memorizzazione nel sistema regionale
Firma digitale del documento
Invio
Amministrazione prende in carico ACE
arch. Carlo Romeo
Grazie
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Unità Tecnica Efficienza Energetica
Sezione Edilizia Residenziale Terziario
Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia
e lo Sviluppo Economico Sostenibile
http://www.enea.it/
Centro Ricerche Casaccia
Via Anguillarese, 301
00123 Roma
arch. Carlo Romeo