Fiscalità delle A.S.D. - Direzione regionale Emilia Romagna

Fiscalità delle A.S.D.
Dott.Federico Pascale
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Modena
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Forme giuridiche
ATTIVITÀ
SPORTIVA
DILETTANTISTICA
Benefici sui
finanziamenti
ricevuti
Attività
istituzionali commerciali
Regimi fiscali e
relativi adempimenti
Compensi
agli sportivi
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1. ATTIVITÀ SPORTIVA
DILETTANTISTICA - FORME
GIURIDICHE
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Forma giuridica e denominazione
Secondo l’art. 90, comma 1, L. 289/2002 per lo svolgimento di attività
sportive dilettantistiche è possibile organizzarsi in:
• Associazione
giuridica
sportiva
priva
di
personalità
artt. 36 e seguenti del cod. civ.
• Associazione sportiva con personalità giuridica di
diritto privato
DPR n. 361/2000 e artt. 14 e seguenti del cod. civ.
• Società sportiva di capitale o cooperativa
art. 90, comma 1, L. 289/2002
In base al comma 17 della citata disposizione “le società e associazioni sportive
dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità
sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica”.
4
Responsabilità nei confronti dei terzi
Associazioni con Personalità
Giuridica
Autonomia patrimoniale perfetta: per le
obbligazioni contratte dall’associazione ne risponde
la stessa limitatamente al proprio fondo comune.
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Associazioni senza Personalità
Giuridica
Responsabilità patrimoniale solidale dei soggetti
che agiscono per nome e conto dell’associazione.
Art. 38 c.c.
Per le obbligazioni assunte dalle persone che
rappresentano l’associazione i terzi possono far
valere i loro diritti sul fondo comune. Delle
obbligazioni
stesse
rispondono
anche
personalmente e solidalmente le persone che
hanno agito in nome e per conto
dell’associazione.
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Società sportive dilettantistiche
- Forma di società di capitali o di società cooperativa.
- Si costituiscono con Atto Pubblico
- Autonomia patrimoniale - per le obbligazioni risponde
la società limitatamente al proprio capitale.
- Natura commerciale - riconducibili nell’ambito dei
soggetti art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR.
- Principio d’attrazione del reddito d’impresa - art.81
TUIR.
- Senza fine di lucro
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2. ATTIVITA’
ISTITUZIONALI/COMMERCIALI
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Attività Istituzionali e Commerciali
Attività ISTITUZIONALE: attività principale volta al
conseguimento degli scopi fondanti dell’ente, come
indicati nello Statuto - può eventualmente essere l’unica attività
svolta.
Attività COMMERCIALE: mezzo per reperire i fondi
necessari per il finanziamento dell’attività istituzionale.
Ha natura strumentale rispetto a quella istituzionale.
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Attività Istituzionali
Non si considerano commerciali le prestazioni di servizi
non rientranti nell’art.2195 del c.c. rese in conformità
alle
finalità
istituzionali
senza
specifica
organizzazione e verso pagamento di corrispettivi, che
non eccedono i costi di diretta imputazione. (art.143,
comma 1, 2° periodo TUIR)
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Attività Commerciali
Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio
di imprese commerciali. Per esercizio di imprese
commerciali si intende l'esercizio per professione
abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate
nell'art. 2195 c.c. (Art. 55 TUIR).
Art.2195 c.c.
1) attività industriale diretta alla produzione di beni o di
servizi;
2) attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
11
Attività Commerciali (segue)
Sono inoltre considerati redditi d'impresa i redditi
derivanti dall'esercizio di attività organizzate in
forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che
non rientrano nell'art.2195 c.c. (art.55, comma 2,
TUIR).
Precisazione:
Se l’attività commerciale non è esercitata abitualmente costituisce
reddito diverso, ex art. 67, comma 1 lett. i, TUIR.
12
Ris. del 16/12/2011 n. 126
L’attività si considera esercitata con organizzazione in
forma d’impresa quando, per lo svolgimento della
stessa, viene predisposta un’organizzazione di mezzi
e risorse funzionali all’ottenimento di un risultato
economico.
Connotati tipici della professionalità, sistematicità e
abitualità, ancorché tale attività non sia esercitata in
via esclusiva.
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Attività Commerciali (segue)
In base all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione i
predetti connotati dell’abitualità, sistematicità e continuità
dell’attività economica vanno intesi in senso non assoluto,
ma relativo, con la conseguenza che la qualifica di
imprenditore può determinarsi anche in ragione del
compimento di un unico affare, avente rilevanza
economica e caratterizzato dalla complessità delle
operazioni in cui si articola, che implicano la necessità di
compiere una serie coordinata di atti economici.
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3. REGIMI FISCALI E RELATIVI
ADEMPIMENTI
15
Analisi dal punto di vista fiscale
Regime ordinario
artt. 143 e 144 TUIR
Regime
forfetario
Regime
agevolato
art. 145 TUIR
ex L. 398/1991
Specifiche agevolazioni per gli Enti
di tipo Associativo
art. 148 TUIR
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Regime ordinario
di determinazione del reddito
REGIME ORDINARIO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
(ARTT. 143 – 144 TUIR)
Reddito
complessivo
Redditi esclusi
Il reddito complessivo degli enti non
commerciali è formato dai redditi
fondiari (terreni e fabbricati), di
capitale, di impresa e diversi,
ovunque prodotti e quale ne sia la
destinazione.
• Fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche
effettuate occasionalmente, in concomitanza di
celebrazioni,
ricorrenze
o
campagne
di
sensibilizzazione;
• Contributi corrisposti da Amministrazioni Pubbliche per
lo svolgimento convenzionato o in regime di
accreditamento di attività aventi finalità sociali.
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Regime ordinario - Determinazione
del reddito d’impresa
Art. 144, comma 4, TUIR.
Reddito d’impresa =
Proventi attività commerciale –
Costi attività commerciale –
Costi promiscui secondo una percentuale di
deducibilità così determinata:
Ricavi commerciali/ricavi commerciali + ricavi
istituzionali.
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Adempimenti fiscali
Tenuta obbligatoria della contabilità separata per
l’attività commerciale eventualmente esercitata (art. 144,
comma 2, TUIR).
Per le eventuali attività di tipo commerciale devono essere
tenute le scritture contabili obbligatorie previste
dagli artt.14, 15, 16, 17 e 18 del DPR 600/73 (Art.20,
comma 1, DPR 600/73).
Obbligo di redazione annuale del rendiconto d’esercizio
(anche relativamente alle attività istituzionali – cfr. Circ.
124/1998).
Individuazione dei beni d’impresa: l’art. 144, comma 3,
TUIR, rimanda all’art. 65, commi 1 e 3bis.
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Regime forfetario
di determinazione del reddito – art. 145 Tuir
Gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata
(ex art. 18 DPR 600/73) possono esercitare l’opzione per la
determinazione forfetaria del reddito d’impresa, applicando
all’ammontare dei ricavi derivanti dall’attività commerciale i
coefficienti di redditività corrispondenti alla classe di appartenenza
indicati nel comma 1 dell’art. 145 TUIR.
Prestazioni di servizi
• 15% fino a € 15.493,71
• 25% oltre € 15.493,72 e fino a
€ 400.000,00
Altre attività
• 10% fino a € 25.822,84
• 15% oltre a € 25.822,85 e fino a
€ 700.000,00
Si aggiungono, se presenti, plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze
attive, dividendi e interessi attivi, proventi immobiliari.
L’imponibile così determinato sarà sottoposto a tassazione secondo
l’ordinaria aliquota IRES.
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Agevolazioni speciali per gli Enti di
tipo associativo - Art.148 TUIR
L’art. 148 TUIR prevede agevolazioni specifiche per
gli enti di tipo associativo.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 148 del TUIR e al comma 4
dell’art. 4 del DPR 633/72 (Iva), le associazioni sportive
dilettantistiche in particolare (unitamente ad altre tipologie
di enti associativi specificatamente individuati) sono
destinatarie di speciali agevolazioni fiscali rispetto alla
generalità degli enti non commerciali.
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Art.148 TUIR
1° comma:
L’attività svolta nei confronti degli associati svolta in
conformità alle finalità istituzionali non si considera
commerciale.
Quote e contributi associativi non concorrono a formare
il reddito complessivo.
2° comma:
Si considerano commerciali le cessioni di beni/prestazioni di
servizi rese agli associati a fronte del pagamento di
corrispettivi specifici (anche a fronte di contributi o quote
“supplementari”) in funzione delle maggiori o diverse
prestazioni a cui danno diritto.
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Art.148 TUIR
3° comma:
I corrispettivi specifici percepiti per attività svolte in
diretta attuazione degli scopi istituzionali nei
confronti dei propri associati (o degli associati/tesserati
delle rispettive organizzazioni nazionali) non si
considerano commerciali.
L’attività resa dalle associazioni sportive verso terzi non associati
resta sempre commerciale ed è fuori dal campo
di applicazione di dette agevolazioni
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Agevolazioni ai fini IVA
art. 4, DPR n. 633/1972
Si considerano commerciali e soggette all’imposta le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o
partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o
contributi supplementari in funzione delle maggiori o diverse
prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle
effettuate in conformità alle finalità istituzionali.
Individuazione di operazioni oggettivamente commerciali
- art 4, comma 5, DPR 633/1972.
Le quote associative, versate al solo fine di acquisire lo
status di socio, non sono soggette ad Iva.
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Detrazione IVA
art. 19ter, DPR n. 633/1972
Si detrae solamente l’imposta relativa alle operazioni fatte
nell’esercizio di attività commerciali.
Condizioni:
1- tenuta della contabilità separata per l’attività
commerciale;
2- corretta tenuta e attendibilità dell’impianto contabile
complessivamente inteso.
Chiaramente non vi è alcuna detrazione di Iva assolta sugli
acquisti per i soggetti che determinano il tributo con
detrazione forfetaria – es. L.398/1991.
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Requisiti per fruire delle agevolazioni ex
art. 148 TUIR e art. 4 DPR 633/72
1- Trasmettere all’Agenzia delle Entrate il c.d. Modello
EAS - art. 30, comma 1, del D. L. 185/2008;
2- Per le agevolazioni circa i corrispettivi specifici di cui
all’art.148, comma 3, TUIR e art.4, comma 4, DPR 633/72,
è obbligatorio conformarsi a determinate clausole:
art. 148, c.8, Tuir e art.4, c.7, DPR 633/72.
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Requisiti
Il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o
avanzi di gestione.
Può esservi un avanzo di gestione che però non può
essere distribuito tra i soci, bensì deve essere reinvestito
nelle finalità istituzionali che l’ente persegue. Mancanza
del perseguimento di finalità di lucro.
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RAPPORTO
ASSOCIATIVO
art. 148, comma 8,
lettere c) ed e)
TUIR
art. 4, comma 7,
lettere c) ed e),
DPR n. 633/1972
 disciplina uniforme del rapporto associativo
 esclusione della temporaneità della partecipazione
 sovranità dell’assemblea
 diritto di voto e libera eleggibilità degli organi amministrativi
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Libri sociali
→ nessun obbligo civilistico di istituire i libri sociali
→ riferimento alle norme statutarie sull’ordinamento e sull’amministrazione
E’ opportuno istituire:
- libro soci;
- libro verbali assemblee;
- libro verbali consiglio direttivo
FUNZIONE
- TRASPARENZA verso gli associati e i terzi
- PROVA dello svolgimento di attività senza
fine di lucro;
- PROVA del perseguimento degli obiettivi
statutari.
FORMA
- libera (senza obbligo di bollatura/vidimazione*), sia con registri manuali che in
formato elettronico (fogli excel)
- se in formato cartaceo → numerare le pagine in maniera progressiva e non
presentare pagine bianche, abrasioni o cancellature non leggibili.
- se in formato elettronico → garantire la non modificabilità dei dati inseriti,
l’autenticità e l’integrità degli stessi.
* la vidimazione consigliata per attribuire efficacia probatoria e data certa alle annotazioni
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Regime agevolato Legge 398/1991
La Legge n. 398/1991 prevede:
• un regime forfetario ai fini sia delle II.DD. che IVA;
• rilevanti semplificazioni nella tenuta della contabilità.
Per usufruire del regime speciale è necessario il rispetto di
alcune condizioni soggettive ed oggettive.
Esercizio dell’opzione:
•All’Ufficio della SIAE competente in base al domicilio fiscale.
•All’Agenzia delle Entrate mediante la dichiarazione IVA (quadro VO).
•vale il COMPORTAMENTO CONCLUDENTE (l’omessa comunicazione
potrà dar luogo solo a una sanzione di carattere amministrativo) – cfr. Circ.
21/2003
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Requisiti soggettivi
Requisiti soggettivi per fruire del regime agevolato
L.398/91
Assenza di fine
di lucro
Svolgimento di attività sportiva
dilettantistica
Affiliazione a
Federazioni sportive
nazionali o Enti di
promozione sportiva
riconosciuti
Regime fiscale esteso alla generalità delle associazioni senza fine di
lucro e alle pro-loco dall’art. 9bis del D.L. 417/91.
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Requisiti oggettivi
Requisito oggettivo per fruire del regime agevolato L.398/91
Rispetto di
limiti
dimensionali
• È necessario che nel periodo d’imposta precedente
siano stati conseguiti nell’esercizio di attività
commerciali proventi per un importo non superiore
a € 250.000,00.
Decadenza: se nel periodo d’imposta si supera il limite di € 250.000,00 il
regime agevolato cessa automaticamente e, dal mese successivo a quello in
cui è venuto meno il requisito oggettivo, si passerà al regime ordinario.
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Agevolazioni per le imposte sui redditi
L.398/91
• I ricavi derivanti da attività istituzionali non sono
sottoposti a tassazione.
• I ricavi derivanti da attività commerciale, sono tassati
applicando il coefficiente di redditività agevolato
nella misura del 3% e aggiungendo le plusvalenze
patrimoniali (art. 5 L. 398/1991). Tale imponibile sarà
sottoposto a tassazione secondo l’ordinaria aliquota
IRES. Pertanto, non vi è alcuna deducibilità di eventuali
costi.
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Agevolazioni IVA
L.398/91
• Si applica l’art. 74, comma 6, DPR 633/72 (ai sensi
dell’art.9, c.1, D.P.R. 544/99).
• Determinazione dell’imposta in modo forfetario
PROVENTI DERIVANTI DA
DETRAZIONE FORFETARIA
Attività istituzionale
• Non imponibilità
Attività commerciale connessa
agli scopi ist., spettacoli sportivi
e pubblicità
• al 50%
Sponsorizzazioni
• al 10%
Diritti riprese televisive o
trasmissioni radiofoniche
• Per 1/3
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Requisiti atto costitutivo e statuto
La costituzione deve avvenire con atto scritto (art. 90,
c.18, L. 289/2002) nel quale deve essere indicata la sede
legale e nello Statuto devono essere inserite le clausole del
c.18.
Nella denominazione sociale deve essere indicata la
finalità sportiva dilettantistica.
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Agevolazioni contabili L.398/91
Da cosa si è
esonerati
• Tenuta delle scritture contabili artt.14 e seguenti DPR
600/73 e dagli obblighi Iva stabiliti nel Titolo II del
D.P.R. n. 633/1972;
• Emissione di scontrini e/o ricevute fiscali – Art.2,
comma 1 lett. h), DPR n.696/96 (ad eccezione delle
manifestazioni sportive - emissione titoli d’ingresso con
contrassegno S.I.A.E.);
• Presentazione della dichiarazione e comunicazione IVA
annuale.
Cosa è
obbligatorio
• Versare trimestralmente l’IVA;
• Conservare e numerare progressivamente le fatture
d’acquisto (art. 39 DPR n. 633/1972);
• Redigere annualmente un rendiconto economicofinanziario;
(segue)
36
Cosa è
obbligatorio
(segue)
• Annotare nel modello istituito dal DM 11-2-1997 (Prospetto
riepilogativo delle annotazioni dei contribuenti supersemplificati) entro il 15 del mese successivo:
o i corrispettivi e qualsiasi provento derivate dall’attività
commerciale;
o gli eventuali proventi non imponibili, le plusvalenze
patrimoniali e le operazioni intracomunitarie.
o Le S.S.D. integrano il modello con l’annotazione di tutti i
componenti positivi di reddito.
• Presentare la dichiarazione il Mod. UNICO Enti non
commerciali e il Mod. 770, nei casi in cui è previsto;
• Conservare copia documentazione relativa agli incassi e
pagamenti per il periodo previsto dall’art.43 del D.P.R.
600/73;
• Tracciabilità pagamenti e versamenti ex art. 25, comma 5,
L.133/99;
• Annotare i proventi di cui all’art.25, comma 2 lett. a,
L.133/99 e redigere un apposito rendiconto per i fondi di cui
alla lett. b del medesimo articolo.
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Tracciabilità ex art. 25
Ai sensi dell’art. 25, comma 5, della legge n. 133/1999, i
pagamenti a favore di enti, associazioni e società sportive
dilettantistiche ed i versamenti da queste effettuati devono
essere eseguiti, se di importo superiore ad euro 516,46,
tramite conti correnti bancari o postali ad esse intestati,
ovvero secondo altre modalità idonee a consentire
all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di
efficaci controlli.
L’inosservanza della presente disposizione comporta la
decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge n.
398/1991 e l’applicazione della sanzione prevista dall’art.
11, D.Lgs. 471/97 – min.€ 258,00 max. € 2.065,00.
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Art.25, comma 2, L.133/99
Per le associazioni sportive dilettantistiche che hanno
optato per il regime ex L. 398/91, non concorrono a
formare il reddito imponibile per un numero di eventi
complessivamente non superiore a due per anno e per
un importo non superiore al limite annuo stabilito
attualmente pari a euro 51.645,69 (D.M. 10 novembre
1999):
- a) i proventi realizzati nello svolgimento di attività
commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- b) i proventi realizzati tramite raccolte pubbliche di
fondi effettuate ai sensi dell’art. 143, comma 3, lett. a)
del TUIR.
39
Tassazione dei proventi conseguiti attraverso la raccolta fondi
Non oltre due
eventi per
anno
• Raccolta fino a € 51.645,69
 Non imponibili per Iva e Imposte dirette
• Raccolta oltre a € 51.645,69
 Imponibili per le imposte dirette i proventi oltre
il limite
 Non imponibili ai fini Iva
Oltre due
eventi per
anno
 Non imponibili i proventi dei primi due eventi
 Imponibili (anche ai fini Iva) i proventi relativi a
manifestazioni successive (anche se i primi due
eventi non hanno superato 51.645,69 €)
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IRAP
Gli enti non commerciali sono soggetti all’IRAP, ai sensi
degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 446/97.
Modalità di determinazione dell’imposta:
1- Sistema “retributivo”
2- Sistema “misto”
41
Sistema retributivo
Ente che svolge
commerciale
esclusivamente
attività
non
base imponibile IRAP (art. 10 D.Lgs. 446/97)
=
retribuzioni spettanti al personale dipendente e redditi
assimilati
+
compensi erogati per collaborazione coordinata e
continuativa
+
compensi erogati per attività di lavoro autonomo
occasionale.
42
Sistema misto
Ente che svolge anche attività commerciale:
a) se determina il reddito in via ordinaria:
determinazione IRAP: metodo retributivo per la parte
non commerciale + metodo ordinario previsto per le
società di capitali (art.5 del D.Lgs. 446/97) per la parte
commerciale.
b) se determina il reddito in via forfetaria:
reddito calcolato in base al regime forfetario
+
retribuzioni sostenute per il personale dipendente,
compensi spettanti ai co.co.co. e per prestazioni di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente + interessi passivi
43
Precisazione
Le somme corrisposte ai sensi dell’art. 67, comma 1 lett.
m, TUIR, sono deducibili dalla base imponibile IRAP –
ovvero non vanno sommate alla base imponibile se
determinata forfetariamente (art.11, comma 1 lett b n.2 e
art. 17, comma 2, del D.Lgs. 446/97).
44
4. COMPENSI AGLI SPORTIVI
45
Art. 67, comma 1, lett. m) TUIR
Le indennità di trasferta, i rimborsi spesa forfetari di spesa,
i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di
attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle
Federazioni sportive nazionali, dall’UNIRE, dagli Enti di
promozione sportiva e dalle associazioni sportive
dilettantistiche (riconosciute dai suddetti enti) rientrano
nella categoria dei “redditi diversi”, se non sono
conseguiti in qualità di lavoratore dipendente o
nell’esercizio di arti e professioni o d’impresa.
La condizione è che siano erogati nell’esercizio diretto di
attività sportive dilettantistiche.
L’art.35, c.5, D.L.207/2008 ricomprende nella suddetta
definizione “la formazione, la didattica, la preparazione e
l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”.
46
Ritenute
Ritenuta Irpef sui compensi pagati dalle associazioni:
• fino a € 7.500 nessuna ritenuta.
• da € 7.501 a € 28.158,28 ritenuta a titolo d’imposta del
23% (aliquota del 1° scaglione di reddito) maggiorata delle
addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
• oltre € 28.158,28, come sopra, ma la ritenuta è a titolo
d’acconto.
•Obbligo da parte del sostituto d’imposta del rilascio
certificazione dei compensi erogati (anche se entro €
7.500) e presentazione mod.770.
47
Alcune precisazioni
Possono fruire del medesimo trattamento fiscale agevolato anche
coloro che all’interno dell’associazione si occupano in maniera non
professionale della parte amministrativa e contabile.
Rimborsi spese analitici:
Art. 69, comma 2, TUIR: sono esclusi dal reddito e, pertanto, non
vanno assoggettati a ritenuta Irpef, i rimborsi di spese documentate
relative al vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenute dallo sportivo
per prestazioni effettuate al di fuori del Comune di residenza.
La documentazione da conservare riguarda:
- fatture;
- ricevute fiscali intestate o scontrini “parlanti”;
- indennità chilometriche;
- biglietti aerei, ferroviari, ricevute taxi e ricevute pedaggi autostradali.
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5. BENEFICI SUI FINANZIAMENTI
RICEVUTI
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PUBBLICITÀ
RAPPORTO DI
OCCASIONALITÀ
CON L’EVENTO SPORTIVO
SPONSORIZZAZIONE
“ABBINAMENTO” =>
CONNESSIONE
TRA LA PROMOZIONE DI UN
NOME E L’EVENTO SPORTIVO
cfr. Corte Cassazione sentenza n. 428 del
19/01/1996
• cartellonistica affissa all’interno
dell’impianto;
• manifesti e striscioni;
• pubblicazioni promozionali
dell’evento sportivo.
• indicazione dello sponsor quale
organizzatore dell’evento.
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Disciplina fiscale delle sponsorizzazioni per il
soggetto Sponsee (A.S.D.)
Imposte dirette:
Per l’ente che esegue la prestazione di sponsorizzazione,
i relativi proventi concorrono alla formazione del reddito,
in quanto attività oggettivamente commerciali (cfr. art.
148 TUIR).
Le associazioni che hanno optato per un regime di
tassazione forfetaria (art.145 TUIR o L. 398/91),
sottoporranno a tassazione forfetaria, allo stesso modo
dei proventi commerciali percepiti, anche i proventi delle
sponsorizzazioni.
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Disciplina fiscale delle sponsorizzazioni:
Regime agevolato L. 398/1991-Iva
Iva:
Le sponsorizzazioni sono considerate dall’art. 4, comma 5,
DPR 633/1972 come attività commerciale (ovvero non
istituzionale), a prescindere dal soggetto che le pone in
essere, e pertanto sono assoggettate all’imposta secondo
le regole ordinarie.
Regime ex L.398/91: Diversa determinazione forfetaria
dell’imposta a seconda che si tratti di corrispettivi derivanti
da sponsorizzazioni ovvero da pubblicità.
SPONSORIZZAZIONE
PUBBLICITA’
Detrazione forfetaria del 10%
Detrazione forfetaria del 50%
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Disciplina fiscale
per il soggetto erogante - Sponsor
Costi per pubblicità
Capacità potenziale di
aumentare il reddito
dell’impresa e raggiungere
nuova clientela
Contratto di
sponsorizzazione
Spese di
rappresentanza
Accrescere il prestigio e
l’immagine dell’impresa al
fine della fidelizzazione
della clientela
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Per l’impresa sponsor il corrispettivo in denaro o in natura erogato in
favore delle associazioni/società sportive dilettantistiche per le
prestazioni di sponsorizzazione costituisce spesa riconducibile a quelle di
pubblicità. Nello specifico, l’art. 90, comma 8, L.289/2002 ha
introdotto una presunzione assoluta circa la natura di tali spese
(sponsorizzazione=pubblicità) fino all’importo di € 200.000,00
annui, deducibili come spese di pubblicità ai sensi dell’art. 108 comma 2
TUIR. (cfr. Circ. 21/2003).
In caso di corrispettivi di ammontare superiore a € 200.000, l’eccedenza sarà
deducibile dal reddito d’impresa del soggetto erogante ai sensi dell’art. 108,
comma 2, primo periodo, del TUIR, a condizione che la natura del rapporto
contrattuale presenti tutti i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un
rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria. In caso
contrario
spese di rappresentanza
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Le agevolazioni per chi sostiene le
associazioni
EROGAZIONI LIBERALI
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, TUIR, se l’erogazione liberale è
effettuata da una persona fisica, questi potrà portare in detrazione
dall’Irpef il 19% su un importo massimo di € 1.500 a condizione che il
versamento sia effettuato con modalità tracciate (Circ. Min. 207/2000).
La medesima disposizione normativa è richiamata dall’art. 78 ai fini
della determinazione del reddito di impresa, e rende pertanto
applicabile la suddetta detrazione anche alle imprese.
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Raccolta fondi
I fondi raccolti dalle associazioni, ai sensi dell’art. 143,
comma 3 del TUIR, non concorrono a formare il
reddito delle stesse e, pertanto, sono esenti da imposte, a
condizione che l’evento nel corso del quale avviene la
raccolta sia:
• occasionale;
• pubblico;
• concomitante
con
ricorrenze,
campagne
di
sensibilizzazione, celebrazioni.
Tali fondi sono esclusi dal campo di applicazione IVA.
Obbligo
contabile:
predisposizione
di
specifico
rendiconto
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Cinque per mille
Anche per il 2014 i contribuenti possono destinare una quota pari al
5 per mille dell'Irpef a finalità di interesse sociale.
Le Associazioni sportive dilettantistiche che possono partecipare al
riparto del 5 per mille sono quelle che svolgono una rilevante attività
di interesse sociale (art. 1 DPCM del 23/04/2010).
In particolare, per poter partecipare al riparto, le Associazioni sportive dilettantistiche
devono:




essere costituite ai sensi dell’art. 90 L. 289/2002;
essere affiliata ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
avere il settore giovanile;
svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:
 avviamento e formazione allo sport di giovani di età inferiore ai 18 anni;
 avviamento alla pratica sportiva di persone di età non inferiore a 60 anni;
 avviamento alla pratica sportiva in favore di soggetti svantaggiati per condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
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